COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.9.2017
COM(2017) 556 final
2017/0241(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore adottato dal regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006
RELAZIONE
L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (di seguito "le Comore") dispone che le parti possano denunciare l'accordo stesso in caso di gravi circostanze, quali il mancato rispetto degli impegni da esse assunti in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "pesca INN"). La parte che intende denunciare l'accordo deve darne notifica per iscritto almeno sei mesi prima della data della cessazione.
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ("il regolamento INN"), la Commissione può identificare i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, il 1º ottobre 2015 è stata notificata alle Comore, mediante decisione della Commissione, la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
A seguito di tale decisione, la Commissione ha avviato con le Comore un dialogo che è stato condotto in conformità ai requisiti stabiliti nel regolamento INN. Il dialogo si basava su un piano d'azione, proposto dalla Commissione alle Comore al fine di ovviare alle carenze constatate. Le Comore non hanno adottato entro un termine ragionevole le misure correttive necessarie per risolvere i problemi rilevati.
Essendo venute meno agli obblighi ad esse spettanti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e all'obbligo di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, le Comore sono state identificate, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come paese terzo non cooperante mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione del 23 maggio 2017. Le Comore non hanno adottato le necessarie misure correttive neppure a seguito di tale identificazione.
Tale decisione era motivata dalle seguenti carenze principali: i) la politica di bandiere di comodo perseguita dalle autorità comoriane; ii) la prova di attività di pesca illegali da parte della flotta comoriana; iii) le scarse o inesistenti capacità di monitoraggio e di controllo delle autorità nazionali; e iv) l'obsoleto quadro giuridico delle Comore in materia di pesca.
L'11 luglio 2017, a norma dell'articolo 33 del regolamento INN, con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio le Comore sono state inserite nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE.
L'inserimento di un paese terzo nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta alla pesca INN impone che siano adottate le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. In particolare, la Commissione è tenuta a proporre la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali in vigore conclusi con le Comore che contemplino la cessazione dell'accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti da tale paese in relazione alla lotta alla pesca INN.
Poiché le Comore sono state inserite nell'elenco dei paesi non cooperanti, la Commissione ritiene necessario proporre al Consiglio che la Commissione proceda alla denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e le Comore.
Il trattato di Lisbona conferisce alla Commissione il potere di rappresentare l'Unione nei confronti dei paesi terzi. Spetta pertanto alla Commissione, a nome dell'UE, notificare alle Comore, con un preavviso di sei mesi, la decisione del Consiglio e dell'Unione di denunciare l'accordo di partenariato e avviare consultazioni fra le parti prima della cessazione dell'accordo (articolo 12 dell'accordo di pesca tra l'UE e le Comore).
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE. Secondo il principio dell'actus contrarius, la base giuridica utilizzata per denunciare un accordo internazionale deve essere la stessa utilizzata per la sua conclusione. Ciò significa che il Parlamento europeo deve approvare la presente proposta prima che sia adottata dal Consiglio.
La proposta di denuncia dell'accordo non dovrebbe ritardare gli effetti dell'articolo 38, paragrafo 8, del regolamento INN. Pertanto, la Commissione dovrebbe chiedere al Consiglio di invitare il Parlamento europeo a concordare un termine di tre mesi per l'approvazione della proposta.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è conforme alla politica comune della pesca, agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e alle politiche in materia di pesca INN.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica appropriata per la presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
•Scelta dell'atto giuridico
Poiché l'obiettivo del presente atto giuridico è attuare una decisione del Consiglio rivolta a un particolare paese terzo, è opportuno ricorrere a una decisione del Consiglio per notificare al governo delle Comore la denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La denuncia dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica delle Comore non ha alcuna incidenza sul bilancio. Nella riserva del bilancio 2017 e nel progetto di bilancio 2018 non è stato iscritto alcun importo relativo a un nuovo protocollo destinato a sostituire il protocollo scaduto il 31 dicembre 2016.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
n. p.
2017/0241 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore adottato dal regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio del 5 ottobre 2006
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio è stato concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (di seguito "l'APP UE-Comore").
(2)Uno degli obiettivi dell'APP UE-Comore è garantire l'efficacia delle misure per la conservazione e la gestione degli stock ittici e la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN").
(3)L'APP UE-Comore si applica per un periodo di sette anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore ed è rinnovabile per ulteriori periodi di sette anni, salvo denuncia di una delle parti.
(4)A norma dell'articolo 12 dell'APP UE-Comore, l'accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il mancato rispetto degli impegni assunti nella lotta contro la pesca INN. La parte interessata è tenuta a notificare all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale di sette anni o di ogni periodo supplementare e l'invio di tale notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
(5)A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ("il regolamento INN"), la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
(6)Con decisione adottata dalla Commissione il 1º ottobre 2015 è stata notificata alle Comore la possibilità di essere identificate dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN sulla base dei seguenti elementi: i) la politica di bandiere di comodo perseguita dalle autorità comoriane; ii) la prova di attività di pesca illegali da parte della flotta comoriana; iii) la scarsa o inesistente capacità di monitoraggio e di controllo delle autorità nazionali; e iv) l'obsoleto quadro giuridico delle Comore in materia di pesca.
(7)Con tale decisione la Commissione ha avviato con le Comore un dialogo che è stato condotto in conformità ai requisiti procedurali stabiliti all'articolo 32 del regolamento INN. Le Comore non hanno adottato entro un termine ragionevole le misure necessarie per ovviare alla situazione.
(8)In considerazione delle reiterate inosservanze, da parte delle Comore, degli obblighi ad esse spettanti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e dell'obbligo di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, tale paese è stato identificato, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come paese non cooperante nella lotta alla pesca INN mediante la decisione (UE) 2017/889 della Commissione del 23 maggio 2017. Le Comore non hanno adottato le necessarie misure correttive neppure a seguito di tale identificazione.
(9)A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio tale paese è stato inserito nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE il 24 marzo 2014.
(10)A norma dell'articolo 38, paragrafo 8, del regolamento INN, la Commissione è tenuta a proporre la denuncia di eventuali accordi bilaterali vigenti conclusi con paesi terzi non cooperanti che contemplino la denuncia dell'accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta alla pesca INN.
(11)È quindi opportuno denunciare l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.
(12)Il trattato sull'Unione europea conferisce alla Commissione il potere di assicurare la rappresentanza esterna dell'Unione. La Commissione, a nome dell'Unione europea, dovrebbe pertanto notificare all'Unione delle Comore la denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Comore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore, entrato in vigore il 6 marzo 2008, è denunciato.
Articolo 2
La Commissione europea, a nome dell'Unione europea, notifica all'Unione delle Comore la denuncia dell'accordo di partenariato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente