Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 433 final

2017/0199(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con la Repubblica libanese (di seguito “Libano”) su un accordo internazionale tra l’Unione e il Libano volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Libano al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA).

Secondo quanto stipulato dalla decisione di autorizzazione del Consiglio, i negoziati avrebbero potuto essere avviati solo dopo l’adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri.

I negoziati sono stati avviati il 26 giugno 2017 e portati a termine il 18 luglio 2017, quando i capi negoziatori delle future parti hanno firmato un verbale che certificava la conclusione del processo di negoziato. Il progetto di accordo accluso alla presente proposta è conforme alle direttive di negoziato formulate dal Consiglio. In particolare, stabilisce che i termini e le condizioni per la partecipazione del Libano a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 1 , riferendosi direttamente all’atto legislativo dell’Unione.

Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell’Unione, l’accordo si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l’assistenza necessaria per garantirne l’esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell’accordo stesso. Su richiesta del Libano e secondo quanto stabilito durante i negoziati, nel preambolo dell’accordo è stato inserito un considerando aggiuntivo che dà atto della piena cooperazione e del pieno coordinamento tra le autorità competenti di entrambe le future parti ai fini dell’attuazione del futuro accordo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Come illustrato nella valutazione d’impatto relativa a PRIMA 2 , l’apertura di PRIMA alla partecipazione di paesi terzi come il Libano è coerente con gli obiettivi della cooperazione internazionale per la ricerca e l’innovazione, quali definiti nella comunicazione della Commissione del 2012 “Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell’UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico” 3 e nel programma quadro Orizzonte 2020, che promuove la cooperazione con paesi terzi nei campi della scienza, della tecnologia e dell’innovazione per affrontare sfide globali della società e sostenere le politiche esterne dell’Unione. Il presente accordo è inoltre coerente con l’attuale accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra 4 , che prevede la cooperazione tra l’Unione e il Libano nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e incoraggia attività di ricerca e sviluppo nei settori di comune interesse.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’attuazione di PRIMA in stretta cooperazione con paesi terzi come il Libano è inoltre coerente con altre politiche dell’Unione quali la politica migratoria, la politica di sviluppo e la politica di vicinato, e ad esse pertinente.

2.Elementi giuridici della proposta

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull’articolo 186 e sull’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio concluda l’accordo a nome dell’Unione.

2017/0199 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 prevede la partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

(2)La Repubblica libanese (di seguito “Libano”) ha espresso l’intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

(3)A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, il Libano diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l’Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA.

(4)Conformemente alla decisione <XXX> del Consiglio 6 , l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) è stato firmato a nome dell’Unione il XX 20XX, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5)È opportuno che l’accordo sia approvato a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [giorno dell’adozione].

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
(2) SWD(2016)332 final del 18.10.2016.
(3) COM(2012) 497 final.
(4) GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.
(5) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 433 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)


Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA)

L’Unione europea (in seguito denominata “Unione”),

da una parte,

e

la Repubblica libanese (in seguito denominata “Libano”),

dall’altra,

(in seguito denominate “le parti”),

considerando che l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, entrato in vigore il 1° aprile 2006, prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica;

considerando che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell’UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020 che sono Stati partecipanti all’iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell’iniziativa;

considerando che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, il Libano diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l’Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA;

 

considerando che il Libano ha espresso l’intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell’UE e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

considerando che un accordo internazionale tra l’Unione e il Libano è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi del Libano in qualità di Stato partecipante a PRIMA;

considerando che una piena cooperazione e un pieno coordinamento tra le autorità competenti di entrambe le parti sono essenziali per l’attuazione del presente accordo,



HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Libano al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’aera del Mediterraneo (PRIMA).

Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. Le parti adempiono agli obblighi previsti da detta decisione e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l’assistenza necessaria per garantire l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell’assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui sono applicati il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato sull’Unione europea e, dall’altra, al territorio del Libano.

Articolo 4

Firma e applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 5

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell’articolo 6.

Articolo 6

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento dandone notifica all’altra parte.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo continuano fino al completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

Articolo 7

Risoluzione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all’articolo 82 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.