Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 426 final

2017/0192(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 aprile 2017, la Romania ha chiesto di prorogare l'applicazione della misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA che consente di esentare dall'IVA i soggetti passivi aventi un volume d'affari non superiore a una determinata soglia. Nella stessa occasione la Romania ha chiesto di innalzare la soglia di esenzione da un controvalore in valuta nazionale di 65 000 EUR a un controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 9 giugno 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 12 giugno 2017 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Ai sensi dell'articolo 287, punto 18), della direttiva IVA, la Romania può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Ai sensi della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio 2 , la Romania è autorizzata ad applicare una soglia superiore e ad esonerare quindi dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio 3 , che scade il 31 dicembre 2017. La Romania ha chiesto di prorogare la misura per un ulteriore periodo limitato e di portare nel contempo la soglia di esenzione a 88 500 EUR.

Si prevede che l'innalzamento della soglia consentirà di ridurre gli obblighi del regime IVA per numerose piccole imprese con un'attività economica limitata e di stimolare l'attività di tali imprese esentandole da una serie di obblighi fiscali quali la presentazione delle dichiarazioni IVA o la tenuta dei registri IVA. Si prevede inoltre che l'innalzamento della soglia consentirà di ridurre l'onere delle autorità fiscali, che non dovranno più controllare la riscossione di un volume ridotto di entrate da un numero maggiore di piccole imprese.

Secondo la Romania, l'innalzamento della soglia non inciderà in misura rilevante sulle entrate dello Stato. Si stima che tale misura comporterà una riduzione delle entrate del bilancio statale pari allo 0,60% circa del gettito totale dell'IVA.

I soggetti passivi il cui volume d'affari non supera la soglia continueranno ad avere la possibilità di essere registrati ai fini dell'IVA.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Belgio 4 è stata concessa una soglia di 25 000 EUR, al Lussemburgo 5 una soglia di 30 000 EUR, alla Polonia 6 e all'Estonia 7 una soglia di 40 000 EUR, alla Lituania 8  una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia 9  e alla Slovenia 10  una soglia di 50 000 EUR e all'Italia 11 una soglia di 65 000 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA 12 e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017 13 , la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, sarà presentata entro la fine del 2017.

Si propone pertanto di autorizzare la Romania a innalzare la soglia al controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR dal 1º gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni della direttiva IVA sul regime speciale per le piccole imprese.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

Nonostante la soglia sia piuttosto elevata rispetto alle soglie concesse agli altri Stati membri, la misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa 14 , che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo, poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Romania e concerne unicamente questo Stato membro.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio innalza la soglia del volume di affari annuale al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA. Essa estende pertanto l'ambito di applicazione della misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR.

I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non dovranno essere identificati ai fini dell'IVA e non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. Essi vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi. Verrà inoltre ridotto l'onere delle autorità fiscali, che non dovranno più controllare la riscossione di un volume ridotto di entrate da un numero maggiore di piccole imprese.

L'impatto di bilancio dell'aumento del massimale in termini di gettito IVA per la Romania è stimato allo 0,60% circa delle entrate totali dell'IVA.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

2017/0192 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 15 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)Ai sensi della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio 16 , La Romania è autorizzata ad applicare una soglia superiore e ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio 17 , che scade il 31 dicembre 2017.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 aprile 2017 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE e a innalzare nel contempo la soglia di esenzione al controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR.

(4)La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.

(5)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 9 giugno 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 12 giugno 2017 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(6)Secondo la Romania la misura dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA per numerose piccole imprese. La misura dovrebbe inoltre ridurre l'onere delle autorità fiscali, che non dovranno più controllare la riscossione di un volume ridotto di entrate da un numero maggiore di piccole imprese.

(7)Poiché la deroga comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Romania ad applicare la misura in questione per un periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(8)Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE.

(9)Secondo i dati forniti dalla Romania, l'innalzamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(10)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio 18 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 92 del 30.3.2012, pag. 26.
(3) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).
(8) Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).
(9) Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 107).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
(12) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).
(13) Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710 final del 25.10.2016).
(14) COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.
(15) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(16) Decisione di esecuzione 2012/181/EU del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 26).
(17) Decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145).
(18) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).