COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.8.2017
COM(2017) 424 final
2017/0190(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune
della pesca
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.8.2017
COM(2017) 424 final
2017/0190(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune
della pesca
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 1 ha introdotto il cosiddetto obbligo di sbarco, ossia l'obbligo progressivo di sbarcare tutte le catture per gli stock soggetti a limiti di cattura o a una taglia minima di riferimento per la conservazione. In linea di principio, le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco devono essere definite nell'ambito di piani di gestione pluriennali regionali adottati mediante codecisione. Tuttavia, poiché ci si attendeva che l'adozione di piani pluriennali avrebbe richiesto un certo tempo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 ha previsto, a titolo di soluzione temporanea, l'adozione di atti delegati della Commissione che istituiscono piani di rigetto elaborati nell'ambito di una raccomandazione comune degli Stati membri interessati per un periodo non superiore a tre anni. I piani di rigetto possono contenere disposizioni relative ad attività di pesca o specie già soggette all'obbligo di sbarco, o che in alcuni casi introducono tale obbligo prima della scadenza del termine previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013, disposizioni che prevedono tra l'altro esenzioni de minimis e legate all'alto tasso di sopravvivenza, disposizioni relative alla documentazione delle catture e, se del caso, disposizioni sulla fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione.
I primi regolamenti delegati della Commissione che istituiscono piani di rigetto sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015 e scadono alla fine del 2017. Dopo la scadenza del periodo iniziale di tre anni, il regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati contenenti esclusivamente esenzioni de minimis, poiché in linea di principio i piani pluriennali dovrebbero essere utilizzati per conseguire l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine che tenga conto delle specificità dei vari tipi di pesca e dovrebbero includere le abilitazioni necessarie per l'adozione di atti delegati, compresi gli altri meccanismi di flessibilità necessari per agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
Ad oggi si applica soltanto il piano pluriennale per il Baltico 2 , mentre due proposte della Commissione relative a un piano pluriennale per le specie demersali nel Mare del Nord e per le piccole specie pelagiche nell'Adriatico sono attualmente in fase di negoziazione tra i colegislatori 3 . In tale contesto, è necessario conferire alla Commissione il potere di adottare piani di rigetto per un ulteriore periodo totale massimo di tre anni al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è connessa a una disposizione fondamentale della politica comune della pesca riformata, l'obbligo di sbarco. Essa è intesa ad agevolarne l'attuazione conferendo alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, i meccanismi di flessibilità necessari fintanto che non saranno in vigore piani pluriennali adottati mediante la procedura di codecisione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Contribuendo a facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, che è inteso ad aumentare la selettività e a ridurre le catture indesiderate, la proposta contribuisce alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che costituisce un obiettivo essenziale di varie politiche dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non pertinente, in quanto la presente proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.
•Proporzionalità
La proposta è intesa unicamente a prorogare il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati che stabiliscono piani di rigetto per un ulteriore periodo di tre anni, a causa del ritardo nell'adozione dei piani pluriennali. Tale proroga è opportuna e necessaria ai fini della corretta attuazione dell'obbligo di sbarco. Dato il suo calendario rigido, non pone problemi di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
Solo un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio può modificare un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio tramite la procedura legislativa ordinaria, in linea con l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non pertinente.
La misura proposta è una semplice proroga temporanea del potere conferito alla Commissione di adottare piani di rigetto mediante atti delegati fino a quando non saranno in vigore piani pluriennali che includano anche l'attuazione dell'obbligo di sbarco a livello di bacini marittimi e di specie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Una valutazione dell'intera politica comune della pesca riformata non è pertanto necessaria.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Benché a causa dell'urgenza della questione non siano state effettuate consultazioni formali, la Commissione ha ricevuto varie lettere, sia dalle autorità nazionali che dai portatori di interessi, che esprimono preoccupazione per l'attuale assenza di poteri per rinnovare i piani di rigetto che scadono alla fine dell'anno.
L'obbligo di sbarco costituisce un importante cambiamento di paradigma e, in quanto tale, la sua attuazione è molto impegnativa per il settore. In questo contesto, è necessario garantire la possibilità di mettere in atto i meccanismi di flessibilità necessari per agevolare l'introduzione progressiva dell'obbligo di sbarco.
Precedentemente all'adozione della proposta di regolamento della Commissione relativo alla politica comune della pesca riformata è stata effettuata un'ampia consultazione pubblica e di esperti che ha riguardato anche le disposizioni relative all'obbligo di sbarco.
•Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
La misura proposta è una semplice proroga temporanea del potere conferito alla Commissione di adottare piani di rigetto mediante atti delegati fino a quando non saranno in vigore piani pluriennali che includano anche l'attuazione dell'obbligo di sbarco a livello di bacino marittimo. Precedentemente all'adozione della proposta di regolamento della Commissione per la riforma della politica comune della pesca è stata effettuata un'ampia consultazione pubblica e di esperti che ha riguardato anche le disposizioni relative all'obbligo di sbarco.
•Valutazione d'impatto
Non pertinente.
La misura proposta è una semplice proroga temporanea del potere conferito alla Commissione di adottare piani di rigetto mediante atti delegati fino a quando non saranno in vigore piani pluriennali che includano anche l'attuazione dell'obbligo di sbarco a livello di bacino marittimo. Poiché la proposta non ha impatti significativi dal punto di vista economico, ambientale o sociale non è necessaria una nuova valutazione d'impatto.
Precedentemente all'adozione della proposta di regolamento della Commissione relativo alla politica comune della pesca riformata è stata effettuata una valutazione d'impatto completa che ha riguardato anche le disposizioni relative all'obbligo di sbarco.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
•Diritti fondamentali
Non pertinente.
La misura proposta è una semplice proroga temporanea del potere conferito alla Commissione di adottare piani di rigetto mediante atti delegati. Essa non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non pertinente.
La misura proposta è una semplice proroga temporanea del potere conferito alla Commissione di adottare piani di rigetto mediante atti delegati. Essa non ha alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
In linea con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione deve riferire regolarmente in merito all'esercizio dei poteri delegati che le sono conferiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono inoltre revocare tali poteri in qualunque momento.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
La presente è una proposta di regolamento.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta contiene soltanto una disposizione sostanziale, che modifica l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di estendere il potere conferito alla Commissione di adottare piani di rigetto mediante atti delegati per un periodo supplementare di tre anni, a condizione che non siano in vigore piani pluriennali per i bacini marittimi interessati.
2017/0190 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune
della pesca
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 prevede l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture delle specie soggette a taglie minime ("obbligo di sbarco").
(2)I piani pluriennali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i piani di gestione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006 6 devono stabilire disposizioni dettagliate intese a facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco ("piani di rigetto").
(3)A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in assenza di piani pluriennali o piani di gestione, la Commissione può adottare piani di rigetto, su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni.
(4)L'esperienza ha dimostrato che l'elaborazione e l'adozione di piani pluriennali o piani di gestione che includono piani di rigetto richiede più tempo di quanto previsto al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(5)È pertanto opportuno fissare il periodo durante il quale la Commissione può adottare piani di rigetto in assenza di piani pluriennali o piani di gestione.
(6)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale o un piano di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all'articolo 46 del presente regolamento, che stabiliscono su base temporanea piani specifici di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, nell'elaborazione di tale piano di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente