COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.7.2017
COM(2017) 375 final
2017/0158(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'importazione di beni culturali
{SWD(2017) 262 final}
{SWD(2017) 263 final}
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.7.2017
COM(2017) 375 final
2017/0158(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'importazione di beni culturali
{SWD(2017) 262 final}
{SWD(2017) 263 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Nel quadro dell'agenda europea sulla sicurezza del 2015 1 e del piano d'azione per rafforzare ulteriormente la lotta contro il finanziamento del terrorismo del 2016 2 la Commissione ha annunciato la preparazione di una proposta legislativa contro il commercio illegale di beni culturali. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con favore l'agenda europea sulla sicurezza 3 e il piano d'azione, chiedendo un'ulteriore intensificazione dei lavori 4 . Il 15 marzo 2017 è stata adottata la direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che comprende disposizioni sulle sanzioni penali applicabili a persone o entità che forniscono sostegno materiale alle attività terroristiche 5 .
L'intenzione di elaborare una proposta legislativa è stata annunciata anche nella comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" 6 .
A livello globale la presente proposta dovrebbe essere considerata anche alla luce della dichiarazione dei leader del G20 dell'8 luglio 2017 7 , in cui essi hanno dichiarato il loro impegno a lottare contro le fonti alternative di finanziamento del terrorismo, fra cui il trafugamento e il contrabbando di oggetti di antichità.
Il regolamento e le azioni descritte nel prosieguo fanno inoltre seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish, che invitava tra l'altro a intraprendere azioni decise per porre fine al commercio illecito di beni culturali e a sviluppare programmi europei di formazione per giudici, ufficiali di polizia e di dogana, pubbliche amministrazioni e operatori del mercato in senso lato, nonché campagne di sensibilizzazione intese a scoraggiare l'acquisto e la vendita di beni culturali ottenuti in maniera illecita.
Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 12 febbraio 2016, ha rammentato l'importanza di potenziare con urgenza la lotta contro il commercio illecito di beni culturali e ha chiesto alla Commissione di proporre quanto prima misure legislative al riguardo.
Il 24 marzo 2017, con la risoluzione 2347 (2017) 8 , il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato gli Stati membri a intraprendere azioni per contrastare il commercio e il traffico illecito di beni culturali, in particolare quando hanno origine in un contesto di conflitto armato e sono opera di gruppi terroristici. Nel marzo 2017 inoltre i ministri della cultura del G7 hanno invitato tutti gli Stati a vietare il commercio di beni culturali trafugati che siano stati illecitamente portati oltre i confini, sottolineando l'importanza di forme di collaborazione più intense tra le autorità giudiziarie e di polizia internazionali 9 .
Nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 i leader dei 27 Stati membri e delle istituzioni dell'UE hanno inoltre ribadito il proprio impegno per la protezione del patrimonio culturale e della diversità culturale. La lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.
L'iniziativa mira a impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illecitamente da un paese terzo, riducendo il traffico di beni culturali, contrastando il finanziamento del terrorismo e proteggendo il patrimonio culturale, in particolare i reperti archeologici dei paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati. A tal fine si propone di: formulare una definizione comune di beni culturali all'importazione; garantire l'esercizio di diligenza da parte degli importatori al momento dell'acquisto di beni culturali da paesi terzi; stabilire informazioni standardizzate che attestino la legalità dei beni; introdurre deterrenti efficaci al traffico; e promuovere il coinvolgimento attivo dei portatori di interessi nella protezione del patrimonio culturale.
La proposta non è collegata al programma REFIT.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Al momento non esistono norme comuni in materia di importazione di beni culturali da paesi terzi, a eccezione del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio 10 , del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq, e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio 11 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, che vietano il commercio di beni culturali con tali paesi. L'iniziativa mira a integrare tali due misure, nonché la normativa UE vigente in materia di esportazione di beni culturali [regolamento (CE) n. 116/2009 12 ].
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il regolamento proposto completa il quadro normativo dell'UE in materia di commercio di beni culturali, che finora recava norme esclusivamente sull'esportazione di beni culturali 13 e sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro 14 , mentre in materia di importazioni si limitava a misure restrittive sul commercio di beni culturali provenienti dall'Iraq e dalla Siria.
L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento sarà accompagnata da una serie di azioni dell'UE, già in corso o in fase di avvio, che intervengono sui fattori alla base dell'offerta e della domanda di beni culturali oggetto di commercio illecito, quali le disparità nel livello di preparazione e nell'applicazione degli standard di diligenza dovuta negli Stati membri e la scarsa capacità di taluni paesi all'origine del traffico, in particolare in contesti fragili.
La lotta contro il traffico di beni culturali è parte della lotta dell'UE contro la criminalità organizzata. A seguito della decisione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 18 maggio 2017 15 , la cooperazione operativa rafforzata tra le autorità di contrasto continuerà nel quadro del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità per il periodo 2018-2021.
Mediante un progetto pilota nel biennio 2017-2018 l'UE collaborerà con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per ideare moduli formativi sul traffico di beni culturali per i gruppi professionali interessati, inclusi i funzionari di polizia. Lo stesso progetto pilota finanzierà inoltre un ampio studio delle dimensioni del commercio illecito di beni culturali focalizzato sulle rotte, sui volumi e sulle modalità operative del traffico, nonché sull'uso delle nuove tecnologie per combatterlo.
Per lo sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto si ricorrerà anche allo strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) dell'UE. Negli ultimi anni sono stati organizzati numerosi seminari sulla lotta al commercio illecito di beni culturali, ad esempio nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in Turchia, in Kosovo, in Bosnia-Erzegovina e in Serbia. Un tempo disponibile solo per i paesi del vicinato, l'assistenza TAIEX può ora essere attuata anche in altre parti del mondo.
Un numero sempre maggiore di esperti del patrimonio culturale partecipa a missioni congiunte dell'UE, dell'ONU e della Banca mondiale aventi a oggetto valutazioni delle necessità a seguito di catastrofi e valutazioni sulla ripresa e sul consolidamento della pace per contribuire alla valutazione di danni e rischi per il patrimonio culturale, incluso il traffico.
Il presente elenco di iniziative non è esaustivo. Ulteriori misure finalizzate ad agevolare l'attuazione del regolamento proposto e a sostenerne gli obiettivi saranno messe in atto nel prossimo futuro.
La proposta è inoltre in linea con altre politiche dell'Unione e concorre alla loro attuazione, segnatamente:
– l'agenda europea sulla sicurezza 16 , che sottolinea l'importanza della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata,
– il piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, che elenca una serie di iniziative politiche e legislative (inclusa la presente proposta) da adottare nell'ambito di una strategia d'insieme in tale settore, e
– la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, che comprende disposizioni sulle sanzioni penali applicabili a persone o entità che forniscono sostegno materiale alle attività terroristiche.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'UE ha competenza esclusiva sulla politica commerciale e sulla normativa doganale, incluse le misure di controllo doganale all'importazione, a norma degli articoli 3 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
A norma dell'articolo 207 del TFUE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il potere di adottare le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria. È il caso ad esempio del regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali, adottato sulla base dell'articolo 207 del TFUE.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
N. p.
•Proporzionalità
L'opzione strategica che è stata preferita unisce opzioni strategiche di carattere legislativo e non legislativo. L'ambito di applicazione delle misure di carattere legislativo proposte comprende un'ampia varietà di beni senza ostacolare gli scambi legittimi, grazie a un limite minimo di età di 250 anni per tali beni. Tale limite di età rappresenta un approccio equilibrato in linea con le norme in vigore in alcune altre giurisdizioni e contribuirà a garantire un approccio coerente a livello internazionale. Il livello di controllo all'entrata nel territorio doganale dell'Unione inoltre si differenzia a seconda del rischio percepito di saccheggio per talune categorie di beni culturali, quali reperti archeologici o elementi di monumenti.
Si veda il riferimento alle considerazioni di proporzionalità di cui alla relazione sulla valutazione d'impatto, in particolare i punti 7.3.5 e 7.4.4.
•Scelta dell'atto giuridico
Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è lo strumento appropriato in questo caso, in conformità dell'articolo 207 del TFUE, che rappresenta la base giuridica della proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Poiché non esiste al momento una normativa UE vigente in materia di importazione di beni culturali, la presente proposta non è correlata a valutazioni ex post o vagli di adeguatezza.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha organizzato le seguenti consultazioni dei portatori di interessi.
1. Una consultazione pubblica aperta 17 sul server Europa, che è stata aperta ai contribuiti di tutti i portatori di interessi dal 23 ottobre 2016 al 23 gennaio 2017. Il questionario è stato ideato per raccogliere i punti di vista e le opinioni delle seguenti categorie di portatori di interessi: cittadini, imprese, associazioni professionali e rappresentanti di interessi, ONG e società civile, autorità pubbliche. Oggetto del questionario erano il problema del traffico illecito di beni culturali, le azioni da intraprendere riguardo all'importazione di beni culturali al fine di combattere il commercio illegale e il finanziamento del terrorismo, l'impatto e i parametri di eventuali misure legislative. La Commissione ha ricevuto in totale 305 contributi.
Mentre si è registrato un forte sostegno all'adozione di norme doganali all'importazione da parte dell'Unione, sono state riscontrate opinioni maggiormente discordanti sulla possibilità che tali misure contribuiscano alla lotta alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo; la maggior parte delle imprese ritiene che ciò non si verificherebbe. La difficoltà di determinare la provenienza lecita è considerata una debolezza del sistema attuale. La rarità, il valore storico/educativo, l'età e il fatto che un bene culturale provenga o no da un'area di conflitto sono ritenuti i principali criteri per determinare i beni che dovrebbero essere soggetti a una misura. Le imprese sembrano preferire l'idea che siano precipuamente i paesi esportatori a intraprendere azioni volte a proteggere il loro patrimonio, con l'aiuto dell'UE, mentre le autorità pubbliche e la società civile appoggiano fortemente una normativa unionale che conferisca alle autorità doganali il potere di impedire l'entrata di beni culturali illeciti nell'UE.
Riguardo agli obblighi documentali volti a dimostrare la provenienza lecita, le imprese sembrano per la maggior parte a favore di una forma di autocertificazione (dichiarazione giurata), mentre le autorità pubbliche prediligono i certificati di esportazione (dai contributi scritti pare in effetti che tali autorità preferirebbero rilasciare licenze di importazione sulla base di certificati di esportazione).
2. La Commissione ha inoltre organizzato tre riunioni del gruppo di esperti sulle questioni doganali relative ai beni culturali (rappresentanti delle autorità doganali e culturali degli Stati membri), durante le quali alla presentazione dell'iniziativa sono seguiti un approfondito scambio di opinioni e una discussione sulle varie sfide e i vari obiettivi. I delegati degli Stati membri sono stati inoltre invitati a presentare prese di posizione in forma scritta sulle varie opzioni, cosa che molti di loro hanno fatto. Mentre tutti gli Stati membri concordano sul fatto che si dovrebbe intervenire al momento dell'importazione, le opinioni a sostegno della specifica scelta delle misure sono risultate discordanti. Un ampio gruppo di Stati membri si è dichiarato a favore di licenze di importazione per un numero limitato di categorie di beni culturali, segnatamente quelle più a rischio nell'attuale contesto geopolitico.
3. Alle autorità doganali e culturali degli Stati membri è stata inoltre posta la questione dell'impatto potenziale o previsto delle varie opzioni di carattere legislativo sulle amministrazioni (costi o altri oneri).
Delle 16 risposte ricevute, 12 hanno fornito informazioni incomplete sul tempo che sarebbe necessario per espletare le formalità relative alle opzioni strategiche di carattere legislativo. Gli Stati membri per la maggior parte non sono stati in grado di fornire alcuna stima, sostenendo che la struttura dei loro attuali sistemi e delle loro attuali procedure non lo consente. I risultati (risposte estrapolate mediante il modello dei costi standard) sono stati in gran parte inconcludenti, dal momento che le stime fornite riguardavano solo alcune opzioni strategiche e non altre.
4. È stata inoltre condotta ad opera di un appaltatore esterno un'indagine nell'ambito dello studio intitolato "Fighting illicit trafficking in cultural goods: analysis of customs issues in the EU" ("Lotta al traffico illecito di beni culturali: analisi delle questioni doganali nell'UE") 18 . Questionari dettagliati sono stati proposti ad imprese, associazioni, autorità pubbliche e organizzazioni internazionali. Le conclusioni dell'indagine contenute nello studio sono state utilizzate nella relazione sulla valutazione d'impatto, soprattutto quelle relative all'esperienza di attuazione del regolamento UE relativo all'esportazione di beni culturali e dei due regolamenti che introducono sanzioni contro l'Iraq e la Siria.
•Valutazione d'impatto
È stata effettuata una valutazione d'impatto 19 e il comitato per il controllo normativo, dopo avere inizialmente espresso parere negativo 20 , ha espresso parere positivo 21 sulla nuova versione presentata, in cui si è proceduto a rivedere la definizione del problema e gli obiettivi individuati e si è fornita una presentazione più chiara e strutturata del contenuto delle opzioni strategiche considerate.
Le opzioni scelte per affrontare i problemi individuati sono compatibili e impedirebbero l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illegalmente da un paese terzo, al contempo riducendo il traffico di beni culturali, contrastando il finanziamento del terrorismo e proteggendo il patrimonio culturale, in particolare nei paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati. Si prevede che tale obiettivo principale sarà raggiunto senza che si creino oneri amministrativi superflui. Nello specifico ciò sarà realizzato tramite:
1. la sensibilizzazione dei potenziali acquirenti, in particolare turisti e viaggiatori, delle autorità doganali e di altre autorità di contrasto.
2. Un regolamento che introduca misure di controllo doganale applicabili ai beni culturali dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica o del vincolo ad altri regimi doganali speciali (ad esempio il vincolo a una zona franca) con l'eccezione dei beni in transito. I controlli riguardano i beni culturali, quali definiti nella convenzione dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, di età minima pari a 250 anni. La persona che intende introdurre tali beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è tenuta a fornire i seguenti documenti per dimostrarne la provenienza lecita, ossia la legalità dell'esportazione dal paese di origine:
- per reperti archeologici, elementi provenienti dallo smembramento di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, la persona deve richiedere una licenza di importazione all'autorità competente designata a tal fine dallo Stato membro di entrata, fornendo prove dell'esportazione lecita dei beni dal paese di origine;
- per tutti gli altri beni culturali, la persona è tenuta a presentare alle autorità doganali una dichiarazione firmata (dichiarazione giurata) con cui attesta che i beni sono stati legalmente esportati dal paese di origine, corredata da un documento standard, l'Object ID, in cui l'oggetto è descritto in dettaglio. Le autorità doganali registrano e conservano una copia di tali documenti.
Si prevede che le opzioni strategiche scelte porteranno al raggiungimento dell'obiettivo principale sopra dichiarato, nonché degli obiettivi specifici illustrati di seguito.
Mediante la scelta della definizione di beni culturali della convenzione dell'UNIDROIT del 1995, insieme al criterio dell'età minima di 250 anni, l'opzione formula una definizione comune di beni culturali nel contesto dell'importazione che risulta proporzionale alla protezione necessaria (un'ampia varietà di beni) e non ostacola gli scambi legittimi. L'obbligo di fornire informazioni sul bene culturale e sulla sua provenienza, attraverso la presentazione di una domanda di licenza di importazione oppure attraverso la compilazione di un modulo standard per l'Object ID, garantisce che gli acquirenti e gli importatori dell'UE esercitino diligenza in merito alla legalità dei beni culturali introdotti nell'UE. Al contempo la standardizzazione degli obblighi documentali all'importazione riguardanti l'identità dei beni culturali introdotti nell'UE agevola ampiamente i controlli doganali. La fissazione di sanzioni (applicate dagli Stati membri) in caso di violazioni introduce deterrenti più efficaci al traffico di beni culturali.
La scelta di tale opzione strategica è pienamente coerente con l'esigenza individuata di fornire una risposta solida all'aumento del rischio per talune categorie di beni culturali che, per loro natura, sono esposte direttamente a perdita o dispersione, segnatamente il patrimonio archeologico. Nei fatti inoltre sono proprio questi i beni culturali a cui mirano terroristi e altre fazioni in guerra per finanziare le loro attività. Dal punto di vista dei costi di adeguamento potrebbero sussistere alcuni costi legati alla preparazione della domanda di licenza di importazione per tali beni, ma essi rappresentano solo una minima parte 22 dei beni culturali oggetto di importazione.
Tale opzione sarebbe proporzionale agli obiettivi stabiliti, dal momento che dispone obblighi di certificazione all'importazione in linea con i relativi rischi ed è immediatamente adattabile al cambiamento delle circostanze e dei profili di traffico.
L'organizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte a potenziali acquirenti, autorità doganali e altre autorità di contrasto promuoverà infine il coinvolgimento attivo dei portatori di interessi nella riduzione del traffico.
•Diritti fondamentali
Le misure previste andranno probabilmente a incidere sui seguenti diritti sanciti nei seguenti articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "CDFUE"):
– libertà d'impresa (articolo 16 della CDFUE),
– diritto di proprietà (articolo 17 della CDFUE).
Nel caso di presunte false dichiarazioni relative ai beni culturali, le autorità possono decidere di trattenere temporaneamente i beni, andando così a incidere sul diritto di proprietà e sulla libertà d'impresa.
L'articolo 52 della CDFUE specifica che eventuali limitazioni dei diritti e delle libertà riconosciuti devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà, rispondere a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione ed essere proporzionali.
Le misure garantiscono un attento equilibrio tra i diritti in questione e i legittimi interessi della società, mediante l'adozione di un approccio efficiente, poiché permette il raggiungimento dell'obiettivo, ma che lede il meno possibile tali diritti.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza significativa sul bilancio dell'Unione europea.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire gli specifici moduli da utilizzare (es. moduli per le licenze, moduli per le domande, testi delle dichiarazioni giurate, ecc.) e i pertinenti dettagli procedurali.
La Commissione monitorerà l'efficacia dello strumento giuridico e delle sue disposizioni di applicazione in stretta collaborazione con gli Stati membri. Un monitoraggio continuo e sistematico permetterà di determinare se la misura proposta è applicata come previsto e di affrontare i problemi di applicazione in maniera tempestiva.
La raccolta di dati fattuali da parte degli Stati membri fungerà da base per la valutazione futura del regolamento e sarà guidata dai seguenti indicatori di monitoraggio:
- informazioni statistiche trasmesse alla Commissione relative alle dichiarazioni dell'importatore registrate,
- controlli effettuati nei casi in cui è stata redatta una dichiarazione dell'importatore e sono sorti dubbi circa la sua accuratezza,
- numero di domande di licenza di importazione presentate e numero di domande respinte,
- informazioni statistiche pertinenti sui flussi commerciali di beni culturali (es. paesi da cui la maggior parte dei beni culturali è spedita nell'UE),
- numero di casi in cui beni culturali sono stati trattenuti per ulteriori controlli, incluse le perizie, e
- sanzioni previste e imposte dagli Stati membri.
Lo sviluppo futuro 23 di adeguate suddivisioni nella nomenclatura doganale consentirà di monitorare con maggiore accuratezza i flussi commerciali e di raccogliere dati statistici più specifici sul numero e sul tipo di beni culturali che entrano nel territorio doganale dell'Unione.
La Commissione preparerà una relazione di valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e la trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni. La valutazione del regolamento dovrebbe stimare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi. I risultati della valutazione potranno essere comunicati ad altre istituzioni europee sotto forma di relazione.
L'efficacia delle iniziative di accompagnamento di carattere non legislativo sarà stimata mediante una valutazione ex post sulle campagne di sensibilizzazione e sulle attività di formazione.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 enuncia l'oggetto del regolamento e il suo ambito di applicazione.
L'articolo 2 reca una serie di definizioni dei termini utilizzati ai fini del regolamento.
L'articolo 3 enuncia il principio in base al quale l'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è consentita solo qualora sia stata ottenuta una licenza di importazione relativa a tali beni o qualora sia presentata una dichiarazione dell'importatore. I beni culturali possono ancora entrare temporaneamente per esposizioni o a fini di ricerca accademica e scientifica, o nei casi in cui sia necessario un rifugio temporaneo per preservarli dalla distruzione o dalla perdita, qualora nel paese di origine sia in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale.
L'articolo 4 stabilisce i casi in cui è richiesta una licenza di importazione, la persona che deve presentare la relativa domanda, le condizioni e le modalità relative all'ottenimento della licenza e l'autorità dello Stato membro da cui deve essere ottenuta. Per evitare l'elusione della norma, se il paese di esportazione non è quello in cui l'oggetto è stato scoperto o creato ("paese di origine"), si opera una distinzione in funzione del fatto che il paese di esportazione sia o no uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970. Se è uno Stato firmatario, e quindi impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali, il richiedente deve dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente da tale paese; in caso contrario, deve dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.
L'articolo 5 stabilisce i casi in cui sarà richiesta una dichiarazione dell'importatore e definisce il documento standardizzato che descrive i beni. Il documento standardizzato sarà un Object ID, che rappresenta uno standard internazionale ai fini della descrizione di beni culturali. È stato promosso da importanti organismi di contrasto, musei, organizzazioni per il patrimonio culturale, organizzazioni per il commercio e la valutazione di oggetti d'arte e società assicurative. È stato inoltre sostenuto dall'UNESCO quale standard internazionale per la registrazione di dati minimi sui beni culturali mobili. L'Object ID è conosciuto e usato da molti Stati membri per la catalogazione di oggetti nelle banche dati digitali a opera delle rispettive unità di polizia specializzate, in quanto rappresenta un mezzo rapido per la trasmissione di informazioni e la definizione di obblighi informativi minimi per i musei. Come nell'articolo 4, si opera una distinzione tra i paesi esportatori che sono Stati firmatari della convenzione dell'UNESCO del 1970 e quelli che non lo sono.
L'articolo 6 riguarda le azioni di controllo e verifica da parte delle autorità doganali.
L'articolo 7 dispone la pubblicazione periodica da parte della Commissione degli elenchi degli uffici doganali competenti designati dagli Stati membri ai fini del regolamento. Tale pubblicazione è ritenuta necessaria per informare gli operatori economici.
L'articolo 8 disciplina il caso in cui i beni culturali possono essere trattenuti dalle autorità doganali poiché non può essere dimostrato che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente dal paese di origine.
L'articolo 9 invita gli Stati membri a organizzare modalità di cooperazione tra le rispettive autorità competenti e impone il futuro sviluppo di una banca dati elettronica per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare delle dichiarazioni dell'importatore e delle licenze di importazione rilasciate.
L'articolo 10 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per le violazioni del presente regolamento in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici interni.
L'articolo 11 invita gli Stati membri a organizzare adeguate sessioni di formazione per le autorità da questi designate ai fini dell'attuazione del regolamento, nonché campagne di sensibilizzazione volte a informare i potenziali acquirenti del quadro normativo e a dissuaderli dall'acquistare beni culturali di origine sconosciuta provenienti da paesi terzi.
L'articolo 12 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tale potere permetterà alla Commissione, se necessario, di adattare la soglia di età minima o le categorie di beni culturali per cui è richiesta la licenza di importazione (a seguito di un cambiamento delle circostanze o sulla base dell'esperienza acquisita). Poiché l'Organizzazione mondiale delle dogane ha dichiarato chiaramente la propria intenzione futura di aggiungere ulteriori suddivisioni al capitolo 97 del sistema armonizzato (SA) (capitolo in cui la grande maggioranza dei beni culturali è classificata a fini tariffari e statistici), la Commissione deve essere in grado di aggiornare conseguentemente i codici tariffari pertinenti nell'allegato del regolamento.
L'articolo 13 dispone la designazione di un comitato che assista la Commissione nell'attuazione del regolamento. Per ragioni di coerenza ed efficienza è opportuno designare a tal fine il comitato che già assiste la Commissione nel contesto del regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali.
L'articolo 14 verte sulla comunicazione e sulla valutazione. La Commissione raccoglierà periodicamente dagli Stati membri informazioni circa l'attuazione e l'efficacia del regolamento, sulla base di una serie di indicatori. Agli Stati membri saranno proposti adeguati questionari al fine di raccogliere lo stesso tipo di informazioni, sulla base delle quali la Commissione redigerà una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio. La prima relazione sarà presentata dopo tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
L'articolo 15 dispone l'entrata in vigore del regolamento.
2017/0158 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'importazione di beni culturali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo 24 e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo 25 è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.
(2)Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.
(3)Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata.
(4)È opportuno che le norme comuni disciplinino il trattamento doganale dei beni culturali non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione, ossia sia la loro immissione in libera pratica sia il loro vincolo a un regime doganale speciale diverso dal transito.
(5)Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia ledere il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito.
(6)È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.
(7)È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.
(8)Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di 250 anni per tutte le categorie di beni culturali. Tale soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.
(9)Il traffico di manufatti e oggetti di antichità trafugati è stato identificato come una possibile fonte di finanziamento del terrorismo e di attività di riciclaggio di denaro nel contesto della valutazione sovranazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno 26 .
(10)Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.
(11)Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.
(12)L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.
(13)È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.
(14)Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 27 . In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
(15)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .
(16)È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.
(17)La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali 29 mirano tra l'altro a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.
(18)Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione.
(19)È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché la Commissione possa adottare norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.
(20)In conformità del principio di proporzionalità definito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
(21)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al titolo II,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'entrata dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.
Il presente regolamento non si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "beni culturali": qualsiasi oggetto di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;
b) "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio sono stati creati o scoperti i beni culturali;
c) "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in modo permanente in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;
d) "in modo permanente": per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;
e) "immissione in libera pratica": il regime doganale di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
f) "vincolo a un regime speciale diverso dal transito": il vincolo di beni a uno dei regimi doganali speciali di cui all'articolo 210, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 952/2013;
g) "titolare dei beni": la persona di cui all'articolo 5, punto 34, del regolamento (UE) n. 952/2013;
h) "dichiarante": la persona di cui all'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare la soglia di età minima nella terza colonna della tabella dell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione
1. L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica;
b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le altre misure adottate dall'Unione in conformità dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 4
Licenza di importazione
1. L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti c) d) e h) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.
2. Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970"), la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.
3. L'autorità competente dello Stato membro di entrata verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
4. L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. La domanda può essere respinta sulla base delle seguenti motivazioni:
a) nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;
b) nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;
c) l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.
5. Gli Stati membri designano le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.
La Commissione pubblica i dati di tali autorità e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C".
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Articolo 5
Dichiarazione dell'importatore
1. L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.
2. La dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.
La dichiarazione dell'importatore deve includere un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Articolo 6
Controllo e verifica doganali
1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.
2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia.
3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia. Le autorità doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, consegnano al dichiarante una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.
4. Al momento della presentazione di una dichiarazione per l'immissione in libera pratica di beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, la quantità dei beni deve essere espressa mediante l'unità supplementare indicata nell'allegato.
Articolo 7
Uffici doganali competenti
Gli Stati membri che limitano il numero degli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.
La Commissione pubblica i dati degli uffici doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C".
Articolo 8
Trattenimento temporaneo da parte delle autorità doganali
1. Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.
2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.
3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante.
Articolo 9
Cooperazione amministrativa
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
2. Può essere sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.
3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione,
a) le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 2;
b) le norme dettagliate riguardanti l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri mediante il sistema elettronico di cui al paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Articolo 10
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.
Articolo 11
Formazione, sviluppo delle capacità e sensibilizzazione
Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate. Essi possono inoltre ricorrere a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali.
Articolo 12
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da...[l'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto].
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 13
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio 30 .
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 14
Comunicazione e valutazione
1. Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento. Tali informazioni comprendono nello specifico:
a) informazioni statistiche relative alle dichiarazioni dell'importatore registrate;
b) informazioni relative a violazioni del presente regolamento;
c) numero di domande di licenza di importazione presentate e numero di domande di licenza di importazione respinte;
d) informazioni statistiche pertinenti sul commercio di beni culturali;
e) numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti e
f) numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013.
A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.7.2017
COM(2017) 375 final
ALLEGATO
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'importazione di beni culturali
{SWD(2017) 262 final}
{SWD(2017) 263 final}
ALLEGATO
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'importazione di beni culturali
Beni culturali di cui all'articolo 2, paragrafo 1
|
Categorie di beni culturali |
Capitolo, voce o sottovoce della nomenclatura combinata (NC) |
Soglia di età minima |
Unità supplementari |
|
a) Collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico; |
ex 9705 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
b) beni riguardanti la storia, compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale; |
ex 9705 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
c) prodotti di scavi archeologici, regolari o clandestini, e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee; |
ex 9705; ex 9706 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
d) elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici; |
ex 9705; ex 9706 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
e) oggetti di antichità, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi; |
ex 9706 |
Oltre 250 anni |
numero dei pezzi (p/st) |
|
f) oggetti aventi interesse etnologico; |
ex 9705 |
Oltre 250 anni |
numero dei pezzi (p/st) |
|
g) oggetti aventi interesse artistico, quali: |
/ |
/ |
/ |
|
i) quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia, esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatturati decorati a mano; |
ex 9701 |
Oltre 250 anni |
numero dei pezzi (p/st) |
|
ii) opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia; |
ex 9703 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
iii) incisioni, stampe e litografie originali; |
ex capitolo 49; ex 9702; |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia; |
ex 9701 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
h) manoscritti rari e incunaboli; |
ex 9702; ex 9706; ex 4901 10 ed ex 4901 99; ex 4904; ex 4905 91 ed ex 4905 99; ex 4906 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
i) libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare, isolati o in collezioni; |
ex 9705; ex 9706; |
Oltre 250 anni |
numero dei pezzi (p/st) |
|
j) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione; |
ex 9704 |
Oltre 250 anni |
numero dei pezzi (p/st) |
|
k) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici; |
ex 3704; ex 3705; ex 3706; ex 4901; ex 4906; ex 9705; ex 9706 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |
|
l) oggetti di mobilia e strumenti musicali antichi. |
ex 9706 |
Oltre 250 anni |
numero di pezzi (p/st) |