Bruxelles, 3.7.2017

COM(2017) 359 final

2017/0149(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di San Marino alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori ("convenzione del 1980"), ad oggi ratificata da 97 paesi tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è ristabilire lo status quo assicurando, grazie a un sistema di cooperazione tra le autorità centrali nominate da ciascuno Stato contraente, l'immediato rientro dei minori che sono stati illecitamente trasferiti o trattenuti.

Poiché prevenire la sottrazione di minori è un principio essenziale della politica dell'UE nel settore dei diritti del minore, l'Unione si attiva a livello internazionale per favorire una migliore applicazione della convenzione del 1980 e incoraggia gli Stati terzi ad aderirvi.

Il 14 dicembre 2006 San Marino ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del 1980, che è entrata in vigore nel paese il 1° marzo 2007.

La convenzione del 1980 è già in vigore tra San Marino e la stragrande maggioranza degli Stati membri dell'UE (23). Soltanto la Croazia, la Danimarca, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania non hanno ancora accettato l'adesione di San Marino alla convenzione.

L'articolo 38, quarto comma, della convenzione del 1980 stabilisce che l'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

La sussistenza della competenza esclusiva dell'UE in materia di accettazione dell'adesione di uno Stato terzo alla convenzione del 1980 è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, consultata su iniziativa della Commissione.

Il 14 ottobre 2014, con parere 1/13, la Corte ha dichiarato che l'accettazione dell'adesione di uno Stato terzo alla convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all'Aia il 25 ottobre 1980, rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

La Corte ha insistito sull'esigenza di uniformità a livello di UE e di evitare una "geometria variabile" tra gli Stati membri.

Dal momento che la sottrazione internazionale di minori rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, la decisione di accettare o meno l'adesione di San Marino deve essere presa a livello dell'UE con decisione del Consiglio. Gli Stati membri che non hanno ancora accettato San Marino dovranno quindi dichiarare di accettare detta adesione nell'interesse dell'Unione europea.

In seguito all'accettazione da parte della Croazia, dei Paesi Bassi, del Portogallo e della Romania, la convenzione del 1980 avrà effetto nei rapporti tra San Marino e tutti gli Stati membri dell'UE tranne la Danimarca.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Per quanto riguarda la sottrazione di minori da parte di un genitore, la convenzione dell'Aia del 1980 è l'omologo a livello internazionale del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio (noto come regolamento "Bruxelles II bis"), che rappresenta la pietra angolare della cooperazione giudiziaria europea in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale 1 .

Uno dei principali obiettivi di tale regolamento è dissuadere la sottrazione di minori tra Stati membri, istituendo procedure per garantire il tempestivo ritorno del minore nello Stato membro di residenza abituale. A tal fine, il regolamento Bruxelles II bis incorpora, all'articolo 11, la procedura stabilita nella convenzione dell'Aia del 1980 e la completa, chiarendone alcuni aspetti, in particolare l'audizione del minore, il termine per pronunciare una decisione dopo la presentazione di una domanda di ritorno e i motivi di non ritorno del minore. Introduce inoltre disposizioni che disciplinano i casi di conflitto tra provvedimenti che autorizzano il ritorno e provvedimenti che lo negano, pronunciati in Stati membri diversi.

A livello internazionale l'Unione europea sostiene l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del 1980, affinché i suoi Stati membri possano fare affidamento su un quadro giuridico comune in materia di sottrazione internazionale di minori.

Tra giugno 2015 e dicembre 2016 sono state già adottate dieci decisioni del Consiglio volte ad accettare l'adesione di 10 paesi terzi (Marocco, Singapore, Federazione russa, Albania, Andorra, Seychelles, Armenia, Repubblica di Corea, Kazakhstan e Perù) alla convenzione dell'Aia del 1980 2 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta ha un evidente collegamento con l'obiettivo generale della tutela dei diritti del minore, sancito dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il sistema della convenzione dell'Aia del 1980 è inteso a tutelare i minori dagli effetti dannosi della sottrazione da parte di un genitore e garantire che il minore possa mantenere rapporti con entrambi i genitori, ad esempio garantendo l'effettivo esercizio del diritto di visita.

Vale la pena ricordare anche il collegamento con la promozione dell'uso della mediazione nella risoluzione delle controversie familiari transfrontaliere. La direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale 3 si applica, tra l'altro, al diritto di famiglia all'interno dello spazio giudiziario europeo comune. La convenzione dell'Aia del 1980 incoraggia inoltre la risoluzione amichevole delle controversie familiari. Una delle guide alle buone prassi nell'ambito della convenzione dell'Aia del 1980 pubblicate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato riguarda l'uso della mediazione per la risoluzione dei conflitti familiari internazionali riguardanti i minori che rientrano nel campo di applicazione della convenzione. Su iniziativa della Commissione europea, la guida è stata tradotta in tutte le lingue dell'Unione diverse dall'inglese e dal francese, oltre che in arabo, per sostenere il dialogo con gli Stati che non hanno ancora ratificato la convenzione e aiutare a trovare soluzioni concrete per affrontare i problemi derivanti dalla sottrazione internazionale di minori con tali Stati 4 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Considerato che la decisione riguarda un accordo internazionale, la base giuridica pertinente è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 81, paragrafo 3. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Proporzionalità

La presente proposta è redatta sulla falsariga delle decisioni già adottate dal Consiglio riguardanti la stessa materia e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di un'azione coerente dell'UE in materia di sottrazione internazionale di minori, garantendo che tutti gli Stati membri dell'UE accettino l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 entro un termine stabilito.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania, consultati dalla Commissione sulla loro intenzione di accettare l'adesione di San Marino alla convenzione del 1980, hanno espresso parere favorevole.

Dalle discussioni svoltesi durante la riunione di esperti del 24 aprile 2017 è emerso che, in questa fase, gli Stati membri non sollevano obiezioni all'accettazione, da parte della Croazia, dei Paesi Bassi, del Portogallo e della Romania, dell'adesione di San Marino alla convenzione del 1980.

Assunzione e uso di perizie

Dato che la convenzione è già in vigore con 23 Stati membri, la Commissione e gli esperti degli Stati membri ritengono che in questo caso non sia necessaria una valutazione specifica della situazione del paese terzo.

Gli esperti degli Stati membri non hanno riferito alcun problema riguardo all'applicazione della convenzione del 1980 per quanto riguarda San Marino.

Valutazione d'impatto

Come per le dieci decisioni già adottate dal Consiglio tra il 2015 e il 2016 riguardanti l'accettazione dell'adesione di taluni Stati terzi alla convenzione dell'Aia del 1980, non è stata svolta una specifica valutazione d'impatto, data la natura del presente atto legislativo. In ogni caso è stato ritenuto superfluo valutare specificamente la situazione di San Marino tenuto conto sia del fatto che la convenzione è già in vigore tra San Marino e 23 Stati membri dell'UE, sia dell'intenzione della Croazia, dei Paesi Bassi, del Portogallo e della Romania di accettare l'adesione di San Marino.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

La decisione proposta non presenta alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Poiché la proposta riguarda solo l'autorizzazione per la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare l'adesione di San Marino alla convenzione del 1980, il monitoraggio della sua attuazione si limita al rispetto, da parte di detti Stati membri, della formulazione della dichiarazione e dei termini di deposito e comunicazione del deposito alla Commissione, come stabilito nella decisione del Consiglio.

2017/0149 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di San Marino alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo 5 ,

considerando quanto segue:

(1)    L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)    Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 6 ("regolamento Bruxelles II bis"), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)    Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980") la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)    Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

(5)    L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(6)    Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)    La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)    La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)    Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

(10)    Il 14 dicembre 2006 San Marino ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione è entrata in vigore nel paese il 1° marzo 2007.

(11)    Tutti gli Stati membri, tranne la Croazia, la Danimarca, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania, hanno già accettato l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione di San Marino ha portato alla conclusione che la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di San Marino a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

(12)    La Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione di San Marino in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione, che hanno già accettato l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

(13)    Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.    La Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980").

2.    Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre … [dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione], depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

"Il/La/I [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara/dichiarano di accettare l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2017/[...] del Consiglio*".

73.    Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di San Marino e comunicano alla Commissione il testo delle dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a....,

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 31.
(2) Sono state già adottate dieci decisioni del Consiglio che autorizzano taluni Stati membri ad accettare l'adesione alla convenzione del 1980 rispettivamente da parte di Andorra (decisione 2015/1023 del Consiglio, adottata il 15 giugno 2015), Seychelles (decisione 2015/2354 del Consiglio, adottata il 10 dicembre 2015), Russia (decisione 2015/2355 del Consiglio, adottata il 10 dicembre 2015), Albania (decisione 2015/2356 del Consiglio, adottata il 10 dicembre 2015), Singapore (decisione 2015/1024 del Consiglio, adottata il 15 giugno 2015), Marocco (decisione 2015/2357 del Consiglio, adottata il 10 dicembre 2015), Armenia (decisione 2015/2358 del Consiglio, adottata il 10 dicembre 2015), Repubblica di Corea (decisione 2016/2313 del Consiglio, adottata l'8 dicembre 2016), Kazakhstan (decisione 2016/2311 del Consiglio, adottata l'8 dicembre 2016) e Perù (decisione 2016/2312 del Consiglio, adottata l'8 dicembre 2016).
(3) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).
(4) https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5568&dtid=3
(5) GU C […] del […], pag. […].
(6) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(7) GU: inserire il numero della presente decisione.