COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.5.2017
COM(2017) 270 final
EMPTY
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2018
RELAZIONE
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolare l’articolo 10, consente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, nei limiti di un massimale annuo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.
Il punto 11 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria fissa le modalità di mobilizzazione del Fondo.
Le condizioni per beneficiare del Fondo sono specificate nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 il quale prevede che, per il versamento degli anticipi, sia incluso nel bilancio un importo fino a un massimo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
La Commissione iscrive tali importi nel progetto di bilancio 2018.
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2018
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4 bis, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il “Fondo”) è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)Per tale Fondo è fissata una dotazione massima di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.
(3)L’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilizzare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione.
(4)Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2018, il Fondo dovrebbe essere mobilizzato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente