COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.5.2017
COM(2017) 262 final
2017/0102(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE
{SWD(2017) 166 final}
{SWD(2017) 167 final}
{SWD(2017) 168 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'Unione europea si fonda sulla solidarietà, un valore condiviso e fortemente sentito in tutta la società europea. La solidarietà definisce il progetto europeo e garantisce l'unità necessaria per far fronte alle crisi attuali e future grazie alla difesa di una solida base morale. La solidarietà offre una bussola sicura per guidare i giovani europei nelle loro aspirazioni a un'Unione migliore. Nella dichiarazione di Roma, in occasione del 60º anniversario dei trattati di Roma, i leader dei 27 Stati membri, del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea hanno ribadito il loro impegno a rafforzare l'unità e la solidarietà per rendere l'Unione europea più forte e più resiliente.
Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'idea di un corpo europeo di solidarietà per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni per dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, facendo così "un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari". Il vertice di Bratislava del 16 settembre 2016 ha invitato a rafforzare lo slancio politico per sostenere i giovani europei e per istituire nuovi programmi dell'UE volti a migliorare le opportunità loro offerte. La comunicazione della Commissione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016, ha avviato la prima fase del corpo europeo di solidarietà e ha ribadito l'obiettivo della partecipazione di 100 000 giovani europei al corpo europeo di solidarietà entro il 2020. Nel corso di questa fase iniziale sono stati attivati otto diversi programmi dell'UE per offrire ai giovani dell'Unione opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro.
La presente proposta risponde anche all'invito rivolto dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 15 dicembre 2016 a portare avanti i lavori sul corpo europeo di solidarietà, ed è una delle iniziative prioritarie incluse nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, con cui i presidenti di Parlamento, Consiglio e Commissione si sono impegnati a razionalizzare gli sforzi compiuti dalle rispettive istituzioni per garantire rapidi progressi legislativi in relazione alle iniziative prioritarie al fine di arrivare a risultati concreti entro il 2017.
La presente proposta fornisce il quadro giuridico affinché il corpo europeo di solidarietà offra ai giovani opportunità di impegnarsi in attività di solidarietà; ciò contribuirà a far fronte alle necessità sociali insoddisfatte, aumentando al contempo per i giovani le possibilità di sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione ha preso in considerazione le prove e le conclusioni raccolte grazie alla valutazione ex ante che la accompagna, come pure le opinioni e i suggerimenti raccolti attraverso un ampio processo di consultazione aperta, come ulteriormente illustrato nelle sezioni pertinenti in appresso. Questo lavoro preparatorio ha contribuito a individuare le lacune di seguito descritte, che la presente proposta intende affrontare.
Molti giovani desiderano impegnarsi in attività di solidarietà e, al tempo stesso, molte esigenze insoddisfatte delle comunità potrebbero essere affrontate in modo più efficace grazie al coinvolgimento dei giovani in attività di solidarietà. Molte organizzazioni sono alla ricerca di giovani che contribuiscano a sostenere i loro sforzi, ma questa domanda non è soddisfatta; se sostenute, queste organizzazioni potrebbero offrire ancora di più alle comunità. Vi sono tuttavia carenze nel conciliare domanda e offerta e ostacoli connessi alla disponibilità delle risorse, alla garanzia di qualità e a vari aspetti giuridici.
Le principali difficoltà in questo settore possono essere sintetizzate come segue:
–negli ultimi decenni la nostra società non ha investito abbastanza nel permettere ai giovani europei di impegnarsi efficacemente in attività di solidarietà, come volontari o nell'ambito di attività professionali. All'indomani della crisi economica e finanziaria mondiale l'economia dell'UE è ora più stabile, ma la ripresa è ancora inegualmente distribuita nella società e tra le regioni e il problema è particolarmente critico per le nuove generazioni. Le attività di solidarietà hanno il potenziale concreto di mobilitare i giovani per buone cause e di aiutarli a sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze che saranno fondamentali per il loro sviluppo personale, socioeducativo, professionale e civico. Ciò vale per tutti i giovani, compresi quelli provenienti da contesti svantaggiati. Incoraggiare il coinvolgimento di questi giovani in attività di solidarietà è una questione specifica da considerare in questo contesto;
–occuparsi di solidarietà e promuovere la coesione sociale, economica e civica richiede un ricco tessuto di organizzazioni dinamiche (pubbliche e private, con e senza scopo di lucro). In questo contesto è necessario tenere meglio conto delle esigenze di tali organizzazioni, soprattutto di quelle che lavorano a livello locale con le comunità più svantaggiate. Le organizzazioni che creano e offrono collocamenti di solidarietà hanno bisogno di sostegno, in termini di risorse, per garantire a volontari, tirocinanti e lavoratori una formazione e una preparazione adeguate e per essere attive in un contesto europeo. Le organizzazioni hanno anche bisogno di regole chiare e semplici;
–il panorama delle attività di solidarietà – in una prospettiva professionale o di volontariato – è piuttosto frammentato nell'UE. Anche quando le opportunità esistono, c'è spesso una mancanza di consapevolezza. La frammentazione determina inoltre carenze quanto alla comprensione, alla documentazione e alla convalida di ciò che i giovani hanno acquisito durante una specifica iniziativa di solidarietà.
In mancanza di misure volte a far incontrare organizzazioni e giovani nell'ambito della solidarietà, vi è il rischio che un importante potenziale per attività di solidarietà non venga sfruttato, il che comporterebbe un'inutile perdita di benessere per le organizzazioni, i giovani e la società nel suo insieme.
In questo contesto il corpo europeo di solidarietà mira a incrementare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà di elevata qualità e accessibili a tutti i giovani, allo scopo di contribuire a rafforzare la coesione e la solidarietà in Europa, sostenere le comunità e rispondere alle necessità sociali insoddisfatte. Al fine di conseguire questo obiettivo generale, il corpo europeo di solidarietà offrirà ai giovani occasioni facilmente accessibili per impegnarsi in attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà, e per elaborare e sviluppare di propria iniziativa progetti di solidarietà; ciò contribuirà anche a migliorare le loro capacità e competenze a vantaggio del loro sviluppo personale, sociale e professionale e della loro occupabilità. Il corpo europeo di solidarietà sosterrà inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, così da promuovere lo spirito del corpo europeo di solidarietà e un senso di appartenenza a una comunità più ampia dedita alla solidarietà e incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Il corpo europeo di solidarietà mirerà inoltre a garantire che le attività di solidarietà offerte ai giovani partecipanti contribuiscano ad affrontare sfide sociali concrete e a rafforzare le comunità, che siano di qualità elevata e che i risultati dell'apprendimento derivanti dalla partecipazione dei giovani a tali attività vengano adeguatamente convalidate.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta fa parte del più ampio pacchetto di iniziative "Investire nei giovani d'Europa" varato il 7 dicembre 2016. Essa incoraggia l'introduzione a livello europeo di tutte le principali politiche dell'UE in materia di gioventù, in particolare la strategia europea per i giovani, la garanzia per i giovani e la nuova agenda per le competenze per l'Europa, che riguardano un'ampia gamma di iniziative a favore dei giovani, dall'istruzione informale al volontariato, alla formazione professionale, all'occupazione. L'obiettivo è migliorare le opportunità per i giovani aumentando in misura significativa la qualità e i risultati attesi.
Il corpo europeo di solidarietà si baserà sulla ricca e lunga tradizione ed esperienza degli Stati membri in attività che servono l'interesse pubblico, ad esempio mediante il volontariato. Alcuni Stati membri gestiscono programmi di servizio civile nazionale che offrono ai giovani la possibilità di impegnarsi, altri favoriscono le attività intraprese dalla società civile.
A livello dell'UE il servizio volontario europeo (SVE) da 20 anni offre ai giovani opportunità di volontariato e le politiche e i programmi come la Garanzia per i giovani e "Il tuo primo lavoro EURES" aiutano i giovani a ottenere tirocini e posti di lavoro. Il corpo europeo di solidarietà si baserà sui punti di forza e sull'esperienza di tali iniziative, traendo vantaggio da una solida base esistente ed estendendola per offrire nuove opportunità, più visibilità e maggiore incidenza. Offrirà nuove attività che non ricevono un sostegno nell'ambito dei programmi attuali, semplificando nel contempo l'accesso di organizzazioni e giovani interessati. Avrà un unico punto di accesso facilmente accessibile attraverso il portale e punterà a garantire la più ampia divulgazione possibile alle organizzazioni e ai giovani partecipanti. Svilupperà e migliorerà inoltre la formazione disponibile prima del collocamento e il sostegno appropriato e la convalida dei risultati dell'apprendimento dopo di esso.
Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda le attività di volontariato sostenute dall'UE, le attività che sono state finanziate nell'ambito del servizio volontario europeo e che rientrano nell'ambito geografico del corpo europeo di solidarietà saranno sostenute da quest'ultimo sotto forma di collocamenti di volontariato transfrontalieri. In parallelo le altre attività del servizio volontario europeo che non rientrano nell'ambito geografico del corpo europeo di solidarietà continueranno a essere sostenute a titolo del programma istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013. Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello dell'Unione, la proposta contiene disposizioni per garantire che sia i collocamenti di volontariato transfrontalieri nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le attività di volontariato che continueranno a essere finanziate a titolo del regolamento (UE) n. 1288/2013 siano considerati equivalenti a quelli svolti nell'ambito del servizio volontario europeo.
Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente, il corpo europeo di solidarietà sfrutterà al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. Ciò consentirà di concentrarsi sull'ottimizzazione dei risultati e delle prestazioni riducendo nel contempo al massimo gli oneri amministrativi. Per tale motivo l'attuazione del corpo europeo di solidarietà sarà affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione europea, anche attraverso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo sulla gioventù del regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce il programma Erasmus+.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le iniziative del corpo europeo di solidarietà saranno coerenti e complementari a una varietà di politiche e programmi dell'UE, in particolare, ma non solamente, a quelli relativi a istruzione e formazione, occupazione, parità di genere, imprenditorialità (in particolare l'imprenditoria sociale), cittadinanza e partecipazione democratica, protezione della natura e dell'ambiente, azione per il clima, prevenzione delle calamità, preparazione a esse e ricostruzione, sviluppo agricolo e rurale, fornitura di generi alimentari e non alimentari, salute e benessere, creatività e cultura, educazione fisica e sport, assistenza e previdenza sociali, accoglienza e integrazione dei cittadini di paesi terzi, cooperazione e coesione territoriali.
Nella prima fase del corpo europeo di solidarietà, varata nel dicembre 2016, sono stati attivati otto diversi programmi dell'UE per offrire ai giovani dell'Unione occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro. Queste attività, attuate prima o dopo l'entrata in vigore della proposta di regolamento, continueranno ad applicare le norme e le condizioni previste dai programmi europei che le hanno finanziate nella prima fase del corpo europeo di solidarietà.
Nella seconda fase, che inizierà con l'entrata in vigore del regolamento proposto, vari programmi dell'UE contribuiranno al corpo europeo di solidarietà. Alcuni di essi lo faranno mediante contributi della dotazione finanziaria del corpo europeo di solidarietà (come ulteriormente spiegato nella sezione 4); altri potranno contribuire agli obiettivi del corpo europeo di solidarietà sostenendo attività che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tale contributo sarà finanziato conformemente ai rispettivi atti di base dei programmi interessati.
2.
BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il principale obiettivo della presente proposta è permettere ai giovani di impegnarsi in attività di solidarietà, comprese le attività di volontariato, tirocinio e lavoro, e in progetti da loro sviluppati di propria iniziativa; ciò comporterà un'importante elemento di apprendimento a vantaggio dello sviluppo personale, socioeducativo e professionale dei giovani. In questa prospettiva, il contenuto della presente proposta è incentrato sulla promozione della mobilità, dell'impegno attivo, dell'istruzione non formale e della formazione professionale dei giovani. Ciò contribuirà anche a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la transizione a un'occupazione regolare.
A tale riguardo, la base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 165, paragrafo 4, e dall'articolo 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 165, paragrafo 4, autorizza l'azione dell'Unione intesa a "favorire lo sviluppo degli scambi di giovani (...) e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa". L'azione dell'Unione basata sull'articolo 166, paragrafo 4, rappresenta una base giuridica adeguata per un atto come la presente proposta che mira a "migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro" e a "facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani".
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Alla luce della portata europea degli obiettivi proposti – mobilitare i giovani per cause di solidarietà in tutta l'Unione europea – è appropriata un'azione a livello di UE. L'UE ha un ruolo da svolgere nel sostenere un approccio europeo alla solidarietà. L'azione dell'UE attraverso il corpo europeo di solidarietà non si sostituirà alle azioni analoghe promosse dagli Stati membri, ma servirà ad accompagnarle e sostenerle, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. In tutti gli Stati membri esistono tradizioni di programmi e strumenti che sostengono attività a servizio dell'interesse pubblico, in particolare mediante il volontariato, ma queste tradizioni sono piuttosto diverse: alcuni paesi preferiscono l'intervento statale, altri lasciano l'iniziativa alla società civile. Divergono inoltre i concetti e le connotazioni relativi alle attività di solidarietà e al volontariato e i tipi di attività variano per contenuto e durata. Esistono poi diverse percezioni della relazione tra protezione sociale e volontariato, così come variano i livelli di status giuridico, apprendimento e riconoscimento. Tutto ciò porta a una frammentazione a livello dell'Unione, che implica per i giovani dell'UE una disparità di accesso alle opportunità offerte.
L'azione dell'UE attraverso il corpo europeo di solidarietà permetterà di rispondere alla necessità di rimediare a questa frammentazione, come attestato dalla valutazione ex ante che accompagna la presente proposta. Allo stesso tempo questa sarà un'occasione per sviluppare gli insegnamenti tratti dalla varietà di esperienze negli Stati membri, incentivando nel contempo il volontariato in quelli in cui oggi è meno diffuso, come suggerito dai portatori di interessi consultati durante l'elaborazione della presente proposta. Il corpo europeo di solidarietà sarà di complemento alle politiche pubbliche e private e ai programmi e attività esistenti a livello nazionale ed europeo. Applicando una serie di garanzie di qualità, come la carta del corpo europeo di solidarietà, un marchio di qualità per le organizzazioni partecipanti e i principi delineati nel quadro di qualità per i tirocini, il corpo europeo di solidarietà può contribuire a migliorare la qualità di vari collocamenti per i giovani dell'UE e la convalida dei risultati dell'apprendimento.
Il corpo europeo di solidarietà fornirà inoltre ai giovani di tutta l'UE un punto di accesso unico a collocamenti di volontariato e solidarietà professionale di elevata qualità, attualmente accessibili invece attraverso una molteplicità di sistemi. Esso assicurerà quindi che tutti i giovani interessati dell'UE abbiano pari opportunità di partecipare e un più facile accesso a una più ampia gamma di attività. Raccogliere i diversi tipi di tirocini nell'ambito di un unico marchio può altresì contribuire a migliorare la conoscenza e la visibilità delle occasioni offerte ai giovani.
Il corpo europeo di solidarietà offrirà collocamenti sia in paesi diversi dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) sia nel paese di residenza del partecipante (nazionali). Tale flessibilità è in linea con le proposte formulate dai portatori di interessi consultati. Per quanto riguarda i collocamenti transfrontalieri, soprattutto in considerazione della frammentazione delle strutture e dei programmi che offrono attività di volontariato e tirocini, così come della diversità di percezione e concezione del settore che offre attività di solidarietà, l'azione individuale di uno Stato membro non può sostituire l'azione dell'UE. Per quanto riguarda i collocamenti nazionali, il corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere un carattere innovativo e contribuire nel contempo ad affrontare sfide locali o nazionali in una più ampia prospettiva europea. In particolare, l'azione dell'UE può contribuire a superare la frammentazione dell'offerta di collocamenti e garantire l'inclusività a tutti i giovani, compresi quelli che hanno difficoltà a partecipare ad attività internazionali. Essa può anche offrire un contesto europeo e contribuire a trovare soluzioni europee a sfide specifiche che superano le frontiere nazionali.
Da ultimo, ma non meno importante, l'uso di strutture esistenti che hanno dato prova della loro efficacia ed efficienza garantirà un'attuazione efficace ed efficiente del corpo europeo di solidarietà, oltre a sinergie e alla complementarità con le azioni degli Stati membri a favore dei giovani.
•Proporzionalità
La proposta affronta le carenze rilevate nell'offerta ai giovani di occasioni facilmente accessibili per impegnarsi in attività di solidarietà e si limita a quanto necessario per raggiungere i suoi obiettivi.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto giuridico proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel preparare la presente proposta e la relativa valutazione ex ante, hanno avuto luogo consultazioni a diversi livelli, compreso presso un'ampia gamma di portatori di interessi, singoli cittadini, amministrazioni pubbliche e altre istituzioni e organi dell'UE (vale a dire il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo).
Al termine delle otto settimane di consultazione pubblica online, sono stati ricevuti 660 risposte e 82 documenti di sintesi. La consultazione è stata resa disponibile in 23 lingue ufficiali dell'UE e le risposte sono state accettate in tutte le lingue suddette. Il 12 aprile 2017 si è inoltre tenuto un grande forum dei portatori di interessi, con circa 700 partecipanti, e consultazioni specifiche sono state organizzate con gli Stati membri e i principali portatori di interessi (tra cui organizzazioni e associazioni di volontariato e di solidarietà, rappresentanti dei giovani, coordinatori di servizi pubblici per l'impiego e di EURES, coordinatori della garanzia per i giovani, parti sociali, imprese, beneficiari del programma e portatori di interessi, comprese le autorità nazionali e le agenzie nazionali del programma Erasmus+).
Una panoramica dettagliata del processo di consultazione è allegata alla valutazione ex ante che accompagna la presente proposta. I principali elementi emersi da tali consultazioni sono sintetizzati qui di seguito.
In sintesi, i portatori di interessi che hanno partecipato alle consultazioni hanno espresso un apprezzamento complessivo della visibilità e del riconoscimento politico dell'impegno giovanile a favore della solidarietà. Hanno accolto con favore le nuove occasioni di cambiamento offerte ai giovani grazie al corpo europeo di solidarietà. Hanno sottolineato il potenziale di cui dispone il corpo europeo di solidarietà per promuovere l'integrazione, la solidarietà intereuropea e intergenerazionale e i valori comuni. Hanno tuttavia sottolineato la necessità di ulteriori finanziamenti per garantire un approccio inclusivo, che consenta la partecipazione dei giovani provenienti da contesti svantaggiati e delle organizzazioni di piccole dimensioni, come pure tirocini di qualità, pur basandosi su strutture già esistenti.
Più precisamente, una delle questioni principali evidenziate dai portatori di interessi è stata la necessità di un approccio inclusivo. Di fatto, molti portatori di interessi hanno espressamente indicato la necessità di una particolare attenzione all'inclusione di tutti i giovani, compresi quelli provenienti da contesti svantaggiati e con minori opportunità.
I portatori di interessi hanno sottolineato che il corpo europeo di solidarietà dovrebbe concentrarsi ancora di più sulla solidarietà rispetto ai programmi esistenti e proporre una definizione chiara di "attività di solidarietà". I portatori di interessi hanno riconosciuto che le attività nell'ambito del corpo europeo di solidarietà possono contribuire allo sviluppo di capacità e competenze, favorendo in tal modo l'apprendimento non formale e informale e l'occupabilità dei giovani. Le organizzazioni hanno altresì sottolineato la necessità di formare i volontari e alcune hanno anche indicato l'esigenza di rilasciare a questi ultimi un certificato.
Possibili sovrapposizioni con i programmi esistenti e la mancanza di finanziamenti sono tra le principali preoccupazioni espresse dai portatori di interessi. Molti hanno chiesto un bilancio separato per il corpo europeo di solidarietà. La maggioranza dei portatori di interessi ha sottolineato che, al fine di soddisfare le esigenze attuali e future, il corpo europeo di solidarietà deve essere dotato di un numero sufficiente di fondi supplementari in aggiunta alle risorse a disposizione dei programmi esistenti. La maggior parte dei portatori di interessi ha chiesto inoltre una chiara distinzione tra volontariato e attività professionali, al fine di evitare il ricorso a manodopera a buon mercato o al lavoro non retribuito sostituendo, ad esempio, tirocinanti e lavoratori con volontari.
I portatori di interessi hanno sottolineato che l'attuazione dovrebbe essere snella ed efficace al fine di evitare inutili oneri amministrativi per i giovani e le organizzazioni. Hanno inoltre sottolineato l'importanza di garantire elevati standard di qualità e di sfruttare le sinergie e le esperienze dei sistemi esistenti che funzionano, come il servizio volontario europeo. Hanno indicato quali fattori importanti per conseguire tale obiettivo la necessità di una chiara divisione dei ruoli e delle competenze fra gli organismi di attuazione, il chiarimento delle norme per l'accreditamento delle organizzazioni, un efficiente strumento di abbinamento di organizzazioni e volontari e un sistema di sostegno di elevata qualità per i partecipanti.
Per quanto riguarda l'ambito geografico, la maggior parte dei portatori di interessi ha caldeggiato la coerenza con le condizioni dei programmi esistenti. I portatori di interessi hanno sostenuto la proposta di poter promuovere la solidarietà a livello locale in aggiunta alle opportunità transfrontaliere e hanno riconosciuto che ciò può agevolare la partecipazione dei giovani svantaggiati. Molti portatori d'interesse hanno tuttavia sottolineato il bisogno di cooperazione e coordinamento con i governi nazionali e le comunità locali al fine di assicurare la complementarietà con i programmi esistenti.
La proposta del corpo europeo di solidarietà rispecchia in larga misura le opinioni e le raccomandazioni raccolte durante le consultazioni. In linea con tali opinioni e raccomandazioni, il corpo europeo di solidarietà offrirà nuove occasioni accessibili a tutti i giovani, insistendo sulla necessità di affrontare le esigenze di solidarietà e promuovere la partecipazione dei giovani svantaggiati, prevedendo anche un sostegno finanziario supplementare, se pertinente. Presterà inoltre particolare attenzione a garantire la pertinenza e la qualità delle attività da sostenere. I partecipanti beneficeranno di misure di qualità e di sostegno, quali assicurazioni, sostegno linguistico online, formazione generale online e formazione specifica, un certificato del corpo europeo di solidarietà e sostegno post-collocamento. La qualità si applicherà anche alle organizzazioni che intendono offrire collocamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. A tal fine, e in linea con i suggerimenti raccolti nel corso delle consultazioni, sarà introdotto un marchio di qualità come precondizione per la partecipazione di tutte le organizzazioni interessate. Esso mirerà a verificare se i loro diritti e doveri sono conformi ai principi e agli obblighi della carta del corpo europeo di solidarietà nelle varie fasi del progetto di solidarietà.
In linea con le raccomandazioni dei portatori di interessi, la Commissione europea si adopererà per migliorare la facilità d'uso e ridurre l'onere amministrativo della procedura di registrazione e di domanda per i giovani e per le organizzazioni. Lo sviluppo del portale del corpo europeo di solidarietà è già un primo passo in questa direzione. Il portale e lo strumento di abbinamento offrono un punto di accesso unico per le attività di solidarietà in tutta l'Unione.
Per quanto riguarda la necessità di prevedere finanziamenti supplementari, come chiesto da molti portatori di interessi, il corpo europeo di solidarietà sarà finanziato da ulteriori risorse e da contributi provenienti da diversi programmi esistenti, in linea con gli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, in modo da massimizzare le sinergie e la complementarità con i sistemi esistenti. I portatori di interessi hanno anche perorato una netta distinzione tra il volontariato e le attività professionali. Questa distinzione sarà tenuta in considerazione non soltanto per quanto riguarda la definizione delle attività da sostenere, ma anche in relazione al sostegno finanziario destinato a tali attività. A tale proposito la proposta legislativa introduce una suddivisione indicativa per il sostegno finanziario a collocamenti e progetti di solidarietà (l'80% per i collocamenti di volontariato e i progetti di solidarietà, da un lato, e il 20% per tirocini e lavoro, dall'altro), che dovrebbe inoltre contribuire a garantire la continuità delle attività sostenute dai programmi che contribuiscono al corpo europeo di solidarietà.
Quanto all'ambito geografico, il punto di partenza per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà saranno gli Stati membri dell'UE. La proposta di regolamento prevede tuttavia la possibilità di aprire ad altri paesi sulla base di accordi bilaterali con questi ultimi.
•Valutazione d'impatto
Non è stata effettuata una valutazione d'impatto poiché il corpo europeo di solidarietà è già stato istituito dalla commissione nella sua comunicazione del dicembre 2016. L'obiettivo del presente regolamento è dare seguito all'iniziativa; ciò nonostante, dato che comporterà spese importanti, il regolamento è accompagnato da una valutazione ex ante al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento finanziario.
La valutazione ex ante ha esaminato le sfide a due livelli: da un lato, l'attenzione ai giovani e alle loro possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà, dall'altro, le esigenze sociali, istituzionali e organizzative più generali. La valutazione ex ante ha indicato la necessità che l'UE affronti le seguenti sfide principali nel quadro di un'iniziativa europea per i giovani in materia di solidarietà:
–vi è la necessità di superare la frammentazione e offrire maggiori occasioni per incoraggiare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà, in particolare raggruppando le esperienze di volontariato e quelle professionali all'interno di un unico quadro con un comune approccio alla qualità e una convalida ampia e visibile dell'esperienza di apprendimento maturata, indipendentemente dal contesto in cui è avvenuta. Vi è altresì la necessità di garantire un accesso facile ed equo mediante procedure snelle, pur prevedendo misure appropriate per promuovere l'inclusione dei giovani provenienti da contesti svantaggiati;
–vi è la necessità di garantire che le attività e i collocamenti offerti da un'iniziativa europea per i giovani in materia di solidarietà rispondano a necessità sociali insoddisfatte, a standard di qualità comuni e a una visione comune dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da convalidare a livello transfrontaliero.
La valutazione ex ante si è concentrata su due opzioni, vale a dire: 1) proseguire l'attuazione del corpo europeo di solidarietà mediante vari programmi esistenti, come è avvenuto durante la prima fase, avviata nel dicembre 2016, in cui otto programmi hanno finanziato azioni di solidarietà, ciascuno attraverso la propria base giuridica, ai propri obiettivi e al proprio bilancio; 2) mettere a punto una nuova iniziativa a sé stante con maggiore enfasi sulla solidarietà, che si basi sull'esperienza dei programmi esistenti, ma abbia una serie di obiettivi propri e chiari e garantisca maggiore chiarezza sulla finalità e sulla portata dell'intervento.
La possibilità di utilizzare la base giuridica di uno dei programmi esistenti è stata scartata in quanto ciò avrebbe dato luogo a un programma con una complessa serie di obiettivi ridondanti e limitata visibilità delle azioni di solidarietà in un quadro più ampio. Tale approccio avrebbe inoltre comportato il disimpegno dei portatori di interessi da altri programmi.
Pertanto due opzioni sono state individuate, analizzate e messe a confronto con i criteri indicati di seguito, che sono in linea con i suggerimenti formulati dai portatori di interessi nel corso delle consultazioni:
–accessibilità (visibilità e chiarezza per le organizzazioni, i giovani e gli altri portatori di interessi su come partecipare e accedere ai finanziamenti per attività di solidarietà);
–qualità (procedure e criteri per garantire la qualità e la sicurezza dei collocamenti);
–inclusività (misure volte a garantire la partecipazione dei giovani svantaggiati);
–sinergia (coinvolgimento e sinergia delle organizzazioni attive nel settore della solidarietà, a prescindere dal loro ambito d'azione locale, regionale, nazionale o europeo);
–efficienza e semplicità delle disposizioni in materia di gestione e costi amministrativi contenuti.
Sulla base di questa analisi a più criteri, l'opzione 2 (mettere a punto una nuova iniziativa a sé stante con maggiore enfasi sulla solidarietà) è risultata essere quella che permetterebbe di ottenere risultati migliori rispetto a tutti i criteri presi in considerazione ed è dunque l'opzione preferita. Questa opzione fornirà un punto di accesso chiaro e unico per le organizzazioni e i giovani e renderà più visibili le azioni di solidarietà. Includerà un approccio più inclusivo grazie a una strategia di inclusione specifica. Garantirà la qualità globale dei collocamenti e della preparazione dei giovani partecipanti grazie a una serie di processi e criteri qualitativi specifici (come il marchio di qualità per le organizzazioni, la formazione, l'assicurazione ecc.). Instaurerà nuove sinergie tra le attività e il loro riconoscimento in quanto li inserirà in un unico quadro comune e contribuirà a formare nuove reti tra persone e organizzazioni con aspirazioni comuni alla solidarietà. L'opzione 2 permetterà inoltre di diminuire i costi di gestione e allo stesso tempo di ottenere maggiori effetti (miglior rapporto costi-benefici).
Sono stati esaminati vari meccanismi di attuazione dell'opzione preferita: gestione diretta, gestione indiretta o una combinazione delle due. L'analisi ha concluso che quest'ultima – una combinazione di gestione diretta e indiretta – garantirebbe l'attuazione più efficace in termini di costi al fine di raggiungere l'obiettivo previsto di mobilitare 100 000 giovani entro il 2020. La valutazione ex ante ha inoltre sottolineato che sono fondamentali risorse finanziarie sufficienti e coerenti per raggiungere l'obiettivo previsto.
La valutazione ex ante ha evidenziato anche la prevista incidenza sociale positiva dell'opzione prescelta sia a livello individuale (ad esempio migliori conoscenze, capacità e competenze per lo sviluppo personale e professionale; un maggiore senso di solidarietà e cittadinanza per lo sviluppo sociale e civico) sia a livello sociale (ad esempio soddisfacendo necessità nelle comunità con effetti sulla protezione sociale e sul benessere; maggiore sostegno alle organizzazioni impegnate a favore della solidarietà, con ripercussioni positive sul loro impegno e sulle opportunità offerte ai giovani; contributo ad altri obiettivi strategici, come la partecipazione dei giovani, la protezione civile, l'inclusione sociale, la coesione, lo sviluppo regionale, la protezione dell'ambiente; una migliore immagine della gioventù su alcuni mezzi di comunicazione nazionali).
La promozione della partecipazione dei giovani e del capitale sociale è strettamente correlata anche con la crescita economica. Una maggiore partecipazione e una maggiore occupabilità dei giovani possono avere conseguenze positive per l'occupazione e la crescita macroeconomica. Considerate tuttavia le dimensioni relativamente modeste dell'intervento proposto, come pure il fatto che i suoi effetti saranno disseminati in tutta Europa e non concentrati in un particolare settore o Stato membro, non è stato possibile misurare la reale incidenza in termini economici. Allo stesso modo, non è stato considerato pertinente effettuare un'analisi approfondita dell'impatto ambientale. La valutazione ex ante ha riconosciuto che, al pari di altri programmi di mobilità, il corpo europeo di solidarietà genererà in linea di massima un aumento della domanda relativa ai trasporti, che, a sua volta, potrebbe portare a un aumento delle emissioni di gas a effetto serra. Questo impatto è stato tuttavia considerato trascurabile rispetto ai flussi di mobilità totali in Europa. È tuttavia opportuno notare che il corpo europeo di solidarietà, come effetto secondario, può svolgere un ruolo importante nel sensibilizzare i giovani e mobilitarli nei confronti dei problemi ambientali, come è già successo durante la prima fase, in cui i vari programmi hanno già sostenuto una serie di progetti che si occupano di questioni ambientali.
La presente proposta è del tutto coerente con l'opzione preferita.
•Diritti fondamentali
La presente proposta è completamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce che la solidarietà è uno dei valori universali su cui si fonda l'UE. In particolare, la presente proposta tiene pienamente conto dei diritti e dei divieti di cui agli articoli 5 (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato), 14 (Diritto all'istruzione), 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare), 21 (Non discriminazione), 24 (Diritti del minore), 26 (Inserimento delle persone con disabilità), 31 (Condizioni di lavoro giuste ed eque) e 32 (Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro) della Carta.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione propone di finanziare tre quarti del bilancio del corpo europeo di solidarietà mediante riassegnazioni da programmi esistenti. L'importo rimanente sarà coperto mediante la mobilitazione del margine globale per gli impegni nel 2018 e da margini non assegnati disponibili nel 2019 e nel 2020.
L'importo di riferimento privilegiato nell'ambito della rubrica 1a per il periodo 2018-20 è di 294,2 milioni di EUR e comprende la riassegnazione nell'ambito delle medesime rubriche dal programma Erasmus+ (197,7 milioni di EUR) e dal programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (10 milioni di EUR).
La dotazione della rubrica 1a sarà integrata da contributi provenienti da programmi in altre rubriche, nella loro attuale dotazione finanziaria, coerentemente con l'obiettivo di razionalizzare le attività di solidarietà nei vari programmi dell'UE e fondi del bilancio dell'UE. L'importo totale proposto per il contributo da altre linee di bilancio ammonta a 47,3 milioni di EUR e poggia sui seguenti programmi: il Fondo sociale europeo (35 milioni di EUR), il meccanismo unionale di protezione civile (6 milioni di EUR), il programma LIFE (4,5 milioni di EUR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (1,8 milioni di euro).
L'incidenza finanziaria e di bilancio dettagliata della proposta è indicata nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
In linea con l'analisi effettuata nell'ambito della valutazione ex ante che accompagna la presente proposta, e al fine di assicurare un'attuazione efficace ed efficiente, garantire sinergie e ridurre al minimo gli oneri amministrativi, il corpo europeo di solidarietà si avvarrà delle attuali modalità di gestione e attuazione già in essere nell'ambito del programma Erasmus+. Basandosi sulla positiva esperienza dell'attuazione del programma e sulle sue strutture, la proposta prevede una chiara divisione dei compiti di gestione del programma tra la Commissione, le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+ e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). Sin dalla sua fondazione nel 2006 l'EACEA ha attuato con successo parti dei programmi Erasmus+, Europa creativa, Europa per i cittadini e Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (e relativi programmi precedenti) a un livello elevato, come confermato da una serie di valutazioni esterne indipendenti. Come previsto dal regolamento (CE) n. 58/2003, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive, prima di ogni delega di programmi alle agenzie esecutive è stata effettuata un'analisi costi/benefici ed è stata dimostrata l'efficienza economica dell'uso dell'EACEA per determinati compiti relativi all'attuazione del corpo europeo di solidarietà. In parallelo, il riuscito modello delle agenzie nazionali nell'ambito di Erasmus+ ha prodotto risultati ed efficienza, associati a un elevato livello di affidabilità e a una sana gestione finanziaria.
Le modalità di monitoraggio e valutazione del corpo europeo di solidarietà consistono in un monitoraggio permanente per controllare i progressi compiuti e in una valutazione al fine di esaminare le prove dell'efficacia dei risultati conseguiti.
Le modalità di monitoraggio si baseranno su un'analisi approfondita dei risultati quantitativi e degli esiti qualitativi del corpo europeo di solidarietà. I risultati quantitativi saranno sistematicamente raccolti attraverso i sistemi informatici creati per la gestione delle azioni del corpo europeo di solidarietà. Gli esiti quantitativi saranno monitorati mediante indagini periodiche mirate ai singoli cittadini e alle organizzazioni partecipanti. Le disposizioni in materia di informazione e di valutazione da parte di tutti gli organismi di attuazione garantiranno un monitoraggio globale dell'attuazione della proposta.
Nel 2020 la Commissione pubblicherà una relazione che illustrerà i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di offrire a 100 000 giovani occasioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. La proposta sarà oggetto anche di una valutazione indipendente dopo quattro anni dalla sua data di applicazione per valutare gli esiti qualitativi delle azioni finanziate, compresa la loro incidenza sui giovani e sulle organizzazioni. La valutazione dovrebbe tenere conto dei dati esistenti circa l'efficacia e gli effetti dei risultati del corpo europeo di solidarietà. Le fonti per la verifica comprenderanno i dati di monitoraggio, le informazioni contenute nei piani di lavoro e le relazioni degli organismi di attuazione, i risultati della divulgazione, studi basati su prove, indagini ecc.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il capo I – Disposizioni generali della proposta di regolamento stabilisce l'oggetto, le definizioni di alcuni termini ricorrenti, gli obiettivi generali e specifici delle attività del corpo europeo di solidarietà e la coerenza e la complementarità dell'azione dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà mira a incrementare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà di elevata qualità, accessibili a tutti i giovani, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione e la solidarietà in Europa, sostenere le comunità e rispondere a sfide sociali.
Il capo II – Azioni del corpo europeo di solidarietà fornisce una descrizione delle attività previste per conseguire gli obiettivi del regolamento proposto. Le misure di sostegno dell'Unione includono, da un lato, collocamenti, progetti e attività di rete di solidarietà e, dall'altro, misure di qualità e di sostegno.
Il capo III – Disposizioni finanziarie stabilisce la dotazione finanziaria del corpo europeo di solidarietà per il periodo 2018-2020 e le forme previste di finanziamento dell'Unione. L'importo di riferimento privilegiato comprende le riassegnazioni dal programma Erasmus+ (197,7 milioni di EUR) e dal programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (10 milioni di EUR), nonché risorse supplementari per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. La dotazione finanziaria è integrata da contributi provenienti da varie rubriche e diversi programmi dell'UE.
Il capo IV – Partecipazione al corpo europeo di solidarietà specifica i criteri per i paesi, le persone fisiche e le organizzazioni partecipanti. I paesi partecipanti sono gli Stati membri dell'UE ed eventualmente altri paesi sulla base di accordi bilaterali. Possono registrarsi sul portale del corpo europeo di solidarietà i giovani di età compresa tra 17 e 30 anni, ma la partecipazione può avere inizio solo quando hanno tra 18 e 30 anni. Un'organizzazione partecipante che può presentare offerte per collocamenti o attività di solidarietà a persone fisiche registrate può essere qualsiasi soggetto giuridico pubblico o privato, od organizzazione internazionale che svolge attività di solidarietà nei paesi partecipanti, a condizione di avere ricevuto un marchio di qualità che certifica il rispetto delle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà.
Il capo V – Prestazioni, risultati e divulgazione comprende disposizioni per la Commissione e i paesi partecipanti al fine di assicurare un monitoraggio, un'informazione e una valutazione regolari dei risultati ottenuti dal corpo europeo di solidarietà e garantire la divulgazione di informazioni, la pubblicità e un seguito per quanto riguarda tutte le iniziative sostenute dal corpo europeo di solidarietà.
Il capo VI – Sistema di gestione e di revisione contabile dispone in merito agli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Dal punto di vista della gestione, la modalità di attuazione proposta è una combinazione di gestione indiretta (tramite le agenzie nazionali a livello nazionale) e gestione diretta (attraverso la Commissione a livello di Unione, anche mediante l'uso di un'agenzia esecutiva sulla base di un'analisi costi-benefici). La combinazione delle modalità di gestione prende spunto dall'esperienza positiva dell'attuazione del programma Erasmus+ e si basa sulle strutture esistenti di tale programma. La proposta prevede che le autorità nazionali e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni per i giovani nell'ambito di Erasmus+ servano anche da autorità nazionali e agenzie nazionali nell'ambito del corpo europeo di solidarietà nei rispettivi paesi partecipanti interessati. Nei paesi in cui non sono designate, un'autorità nazionale e un'agenzia nazionale saranno istituite in conformità del regolamento (UE) n. 1288/2013. Le agenzie nazionali saranno responsabili della parte principale dei fondi e opereranno sulla base di un accordo di delega. Per alcuni compiti relativi all'attuazione del corpo europeo di solidarietà, la Commissione userà inoltre l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). Nell'applicare il presente regolamento, la Commissione espleterà compiti che implicano scelte programmatiche, in particolare fissare obiettivi e priorità, adottare programmi di lavoro (comprese le decisioni di finanziamento), rappresentare la Commissione nel comitato del programma ecc. L'agenzia esecutiva sarà responsabile dell'esecuzione di compiti quali l'avvio e la chiusura delle procedure di sovvenzione e di appalto, il monitoraggio dei progetti, il controllo finanziario e la contabilità, il contributo alla valutazione del programma e varie attività di sostegno.
Il capo VII – Sistema di controllo dispone in merito al necessario sistema di controllo inteso a garantire che la protezione degli interessi finanziari dell'Unione sia adeguatamente presa in considerazione quando vengono attuate azioni finanziate nell'ambito del regolamento sul corpo europeo di solidarietà.
Il capo VIII – Disposizioni di attuazione stabilisce le disposizioni necessarie per il conferimento di determinati poteri alla Commissione che le permettono di adottare programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Per quanto riguarda il comitato previsto a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 per assistere la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione, la proposta nomina il comitato istituito dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce il programma Erasmus+. Il comitato dovrebbe lavorare in varie formazioni (Erasmus+ e corpo europeo di solidarietà), con la possibilità per gli Stati membri di designare i propri delegati per le diverse formazioni.
Il capo IX – Disposizioni modificative e finali fornisce le necessarie modifiche agli atti di base dei programmi che reindirizzano fondi dalle rispettive dotazioni finanziarie per il periodo 2014-2020 alle azioni del corpo europeo di solidarietà. Le disposizioni finali fissano la data di entrata in vigore del regolamento proposto, che sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1º gennaio 2018.
2017/0102 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo la propria solidarietà nella pratica.
(2)Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, facendo così un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari.
(3)Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà" del 7 dicembre 2016, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori, e sostenere gli attori nazionali e locali negli sforzi per far fronte alle diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale cui sono stati attivati otto diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro. Queste attività, a prescindere dal fatto che siano state attuate prima o dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicare le regole e le condizioni previste dai programmi dell'Unione che le hanno finanziate nell'ambito della prima fase del corpo europeo di solidarietà.
(4)Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.
(5)Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.
(6)Il corpo europeo di solidarietà costituirebbe un punto di accesso unico per le attività di solidarietà in tutta l'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità di tale quadro con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe basarsi sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi esistenti, in particolare del servizio volontario europeo. Esso dovrebbe inoltre integrare gli sforzi compiuti dagli Stati membri a sostegno dei giovani e agevolare il passaggio di questi ultimi dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. Dovrebbe essere garantita anche la complementarità con le esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.
(7)Al fine di massimizzare l'incidenza del corpo europeo di solidarietà, si dovrebbe consentire ad altri programmi dell'Unione, quali il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il programma "Europa per i cittadini", il Fondo europeo di sviluppo regionale e il programma per la salute, di contribuire agli obiettivi dell'iniziativa sostenendo attività che rientrano nel suo campo di applicazione. Tale contributo dovrebbe essere finanziato conformemente ai rispettivi atti di base dei programmi interessati. Una volta ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà, i beneficiari dovrebbero avere accesso al portale dell'iniziativa e beneficiare delle misure di qualità e di sostegno previste per il tipo di attività offerta.
(8)Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità dovrebbero contribuire a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe inoltre sostenere attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento.
(9)Le attività di volontariato costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. Al fine di garantire la continuità delle attività di volontariato sostenute a livello dell'Unione, quelle che dipendono dal servizio volontario europeo e rientrano nell'ambito geografico del corpo europeo di solidarietà dovrebbero essere sostenute da quest'ultimo sotto forma di collocamenti di volontariato transfrontalieri. Le altre attività di volontariato dipendenti dal servizio volontario europeo e che non rientrano nell'ambito geografico del corpo europeo di solidarietà dovrebbero continuare a essere sostenute nel quadro del programma istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, sia i collocamenti di volontariato transfrontalieri nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le attività di volontariato che continuano a essere sostenute nel quadro del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli svolti nell'ambito del servizio volontario europeo.
(10)I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. I tirocini offerti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbero essere remunerati dall'organizzazione partecipante e seguire i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini, del 10 marzo 2014. I tirocini e i posti di lavoro offerti dovrebbero costituire un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e dovrebbero pertanto essere accompagnati da un adeguato sostegno post-collocamento. Le attività di tirocinio e di lavoro dovrebbero essere facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere in grado di richiedere un finanziamento tramite la competente struttura di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.
(11)Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe contribuire a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti dovrebbero costituire un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi potrebbero anche servire da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e potrebbero costituire un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, ONG o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.
(12)I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone ed enti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire tirocini di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe sostenere le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti a questa comunità, a promuovere un corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Tali attività dovrebbero anche contribuire a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere riscontri di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione dell'iniziativa.
(13)Occorre prestare particolare attenzione a garantire la qualità dei tirocini e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un'assicurazione, sostegno amministrativo e post-collocamento, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà.
(14)Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, la conoscenza, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, secondo le circostanze e le specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.
(15)Dovrebbe essere istituito un marchio di qualità per garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi della carta del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri nelle varie fasi dell'esperienza di solidarietà. Ottenere un marchio di qualità dovrebbe essere una precondizione per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.
(16)Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all'iniziativa dovrebbero essere aiutati da un centro risorse del corpo europeo di solidarietà a incrementare la qualità dell'attuazione e delle attività del corpo europeo di solidarietà e a migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività.
(17)Dovrebbe essere sviluppato e costantemente aggiornato un portale del corpo europeo di solidarietà al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-collocamento, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.
(18)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2018-2020 che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. L'importo di riferimento privilegiato comprende le riassegnazioni dal programma Erasmus+ (197,7 milioni di EUR) e dal programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (10 milioni di EUR) per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, ed è integrato da contributi provenienti da diversi programmi dell'Unione in riferimento a diverse rubriche, come ad esempio il Fondo sociale europeo, il meccanismo unionale di protezione civile, il programma LIFE e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
(19)Al fine di garantire la continuità delle attività finanziate dai programmi che contribuiscono al corpo europeo di solidarietà, il sostegno finanziario ai progetti e ai collocamenti di solidarietà dovrebbe seguire una ripartizione indicativa dell'80%-20% tra collocamenti di volontariato e progetti di solidarietà, da un lato, e collocamenti di tirocinio e di lavoro, dall'altro.
(20)Per massimizzare l'incidenza del corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti di rendere disponibili finanziamenti nazionali integrativi conformemente alle norme del corpo europeo di solidarietà.
(21)Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzati nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.
(22)Al corpo europeo di solidarietà dovrebbero poter partecipare, oltre agli Stati membri, anche altri paesi sulla base di accordi bilaterali. Tale partecipazione dovrebbe avvenire, se del caso, mediante stanziamenti supplementari resi disponibili in conformità di procedure da convenire con i paesi interessati.
(23)Il corpo europeo di solidarietà dovrebbero rivolgersi ai giovani tra i 18 e i 30 anni. La partecipazione alle attività offerte dal corpo europeo di solidarietà dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.
(24)Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. È pertanto opportuno introdurre misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno.
(25)Qualsiasi soggetto giuridico che intenda partecipare al corpo europeo di solidarietà, indipendentemente dal fatto che sia finanziato dal bilancio del corpo europeo di solidarietà, da un altro programma dell'Unione o da un'altra fonte di finanziamento, dovrebbe ricevere un marchio di qualità, purché siano soddisfatte le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere effettuato in modo continuo dalle strutture di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, le condizioni che ne hanno motivato la concessione non sono più soddisfatte.
(26)Un soggetto giuridico che intenda chiedere un finanziamento per offrire collocamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere prima ricevuto un marchio di qualità come precondizione. Tale obbligo non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti al corpo europeo di solidarietà per i loro progetti di solidarietà.
(27)Un'efficace gestione dei risultati del programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori specifici, misurabili e realistici che possano essere quantificati nel tempo e riflettano la logica dell'intervento.
(28)A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una sensibilizzazione, una pubblicità e una divulgazione appropriate delle opportunità e dei risultati delle iniziative sostenute dal corpo europeo di solidarietà. Le attività di sensibilizzazione, pubblicità e divulgazione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà, anche, se del caso, con il sostegno di altri importanti portatori di interessi.
(29)Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.
(30)Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il corpo europeo di solidarietà dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione del corpo europeo di solidarietà dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013.
(31)Al fine di garantire una corretta attuazione e un attento monitoraggio finanziari del corpo europeo di solidarietà a livello nazionale, è importante utilizzare le esistenti autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013.
(32)Al fine di garantire una corretta gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo indipendente di revisione contabile. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo indipendente di revisione contabile potrebbe essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013.
(33)Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.
(34)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
(35)In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie alla loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del corpo europeo di solidarietà, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame.
(36)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire un corpo europeo di solidarietà, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(37)Per motivi di efficienza ed efficacia, il comitato istituito a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento. Per quanto riguarda il corpo europeo di solidarietà, il comitato dovrebbe riunirsi in una formazione specifica e il suo mandato dovrebbe essere adattato al fine di svolgere questo nuovo ruolo. È opportuno che siano i paesi partecipanti a designare i rappresentanti competenti per tali incontri, tenendo conto delle dimensioni "volontariato" e "occupazione" del corpo europeo di solidarietà.
(38)Il regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto dei cambiamenti riguardanti il servizio volontario europeo derivanti dalle nuove attività di volontariato sostenute nel quadro del corpo europeo di solidarietà.
(39)La dotazione finanziaria del corpo europeo di solidarietà nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale si basa anche su fondi riassegnati provenienti dal programma Erasmus+. Questi fondi dovrebbero provenire principalmente da stanziamenti destinati al finanziamento di attività del servizio volontario europeo che rientrerebbero nel campo di applicazione dei collocamenti di volontariato sostenuti nell'ambito del presente regolamento. Alcuni stanziamenti dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, che probabilmente non saranno assorbiti nel quadro di Erasmus+, dovrebbero inoltre essere riassegnati al fine di fornire un adeguato cofinanziamento ai costi di funzionamento delle agenzie nazionali e adattati alla capacità di assorbimento della presente azione.
(40)La dotazione finanziaria del corpo europeo di solidarietà nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale dovrebbe inoltre essere integrata da contributi finanziari provenienti da altri programmi e rubriche, il che richiede la modifica dei regolamenti (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(41)È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
OGGETTO
Il presente regolamento stabilisce il quadro giuridico per il corpo europeo di solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)"attività di solidarietà": un'attività volta a rispondere a necessità sociali insoddisfatte a beneficio di una comunità che promuove al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona, e che può assumere la forma di collocamenti, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità, in particolare l'imprenditorialità sociale, la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, lo sviluppo agricolo e rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali;
2)"partecipante": un giovane che si è registrato nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà offerta da un'organizzazione partecipante;
3)"giovani svantaggiati": persone che hanno bisogno di un sostegno supplementare a causa di disabilità, difficoltà scolastiche, ostacoli economici, differenze culturali, problemi di salute, ostacoli sociali, ostacoli geografici;
4)"organizzazione partecipante": qualsiasi soggetto giuridico pubblico o privato che ha ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà, che offre a un partecipante al corpo europeo di solidarietà un collocamento o attua altre attività nel quadro di tale corpo;
5)"collocamento di solidarietà": un'attività di volontariato, tirocinio o lavoro in un settore connesso alla solidarietà, organizzata da un'organizzazione partecipante e che contribuisce ad affrontare le principali sfide della società accrescendo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e l'occupabilità del partecipante al corpo europeo di solidarietà che la effettua, in un paese diverso dal paese di residenza (transfrontaliero) o nel paese di residenza del partecipante (nazionale);
6)"volontariato": un servizio di volontariato non retribuito a tempo pieno per un periodo massimo di 12 mesi, che offre ai giovani la possibilità di contribuire al lavoro quotidiano di organizzazioni attive in settori connessi alla solidarietà, a vantaggio delle comunità in cui le attività sono svolte, e che presenta una solida dimensione di apprendimento e formazione per permettere ai giovani volontari di acquisire abilità e competenze che risulteranno utili per il loro sviluppo personale, formativo, sociale e professionale, e che contribuiranno a migliorare la loro occupabilità.
7)"collocamenti di gruppi di volontariato": collocamenti che permettono a gruppi di partecipanti al corpo europeo di solidarietà provenienti da diversi paesi di fare volontariato insieme per un obiettivo comune, svolgendo compiti manuali o intellettuali, contribuendo a un progetto di pubblica utilità per un periodo compreso tra due settimane e due mesi;
8)"tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata da due a dodici mesi, retribuito dall'organizzazione che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà, basato su un contratto scritto di tirocinio, che include una componente di apprendimento e formazione ed effettuato al fine di acquisire esperienza pratica e professionale per migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione a un'occupazione regolare;
9)"lavoro": un periodo di lavoro di durata da due a dodici mesi, retribuito dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà, effettuato in un paese partecipante e basato su un contratto di lavoro conforme al quadro normativo nazionale di tale paese partecipante;
10)"progetto di solidarietà": un'iniziativa locale di durata da due a dodici mesi, istituita e svolta da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali sfide della loro comunità locale inserendole in una più ampia prospettiva europea;
11)"marchio di qualità": la certificazione attribuita a un soggetto giuridico pubblico o privato o a un'organizzazione internazionale che intende offrire collocamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà secondo una procedura volta a garantire il rispetto dei principi e degli obblighi della carta del corpo europeo di solidarietà;
12)"carta del corpo europeo di solidarietà": il documento che definisce i rispettivi diritti e doveri, che tutti i soggetti giuridici che intendono aderire al corpo europeo di solidarietà devono impegnarsi a rispettare;
13)"centro risorse del corpo europeo di solidarietà": le ulteriori funzioni svolte da un'agenzia nazionale designata per sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle attività condotte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie ai collocamenti e ai progetti;
14)"portale del corpo europeo di solidarietà": uno strumento basato sul web che fornisce servizi online ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti al corpo europeo di solidarietà, tra cui informazioni sul corpo europeo di solidarietà, registrazione dei partecipanti, ricerca di partecipanti per i collocamenti, pubblicità e ricerca di tirocini, ricerca di potenziali partner per i progetti, gestione dei contatti e delle offerte di collocamenti e progetti, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informazione e notifica circa le opportunità e altre novità pertinenti relative al corpo europeo di solidarietà.
Articolo 3
Obiettivo generale
L'obiettivo del corpo europeo di solidarietà è incrementare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione e la solidarietà in Europa, sostenere le comunità e rispondere alle sfide della società.
Articolo 4
Obiettivi specifici
Il corpo europeo di solidarietà persegue i seguenti obiettivi specifici:
a)offrire ai giovani, con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà migliorando nel contempo le loro abilità e competenze per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e la loro occupabilità e facilitando la transizione al mercato del lavoro, anche mediante il sostegno alla mobilità di giovani volontari, tirocinanti e lavoratori;
b)garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti al corpo europeo di solidarietà contribuiscano ad affrontare concrete esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità e siano di elevata qualità e debitamente convalidate.
Articolo 5
Coerenza e complementarità dell'azione dell'Unione
1.Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche e ai programmi pertinenti relativi ai settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, così come alle esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà.
2.La Commissione e i paesi partecipanti cooperano per realizzare un'azione efficiente ed efficace, garantendo la coerenza tra i programmi e sistemi nazionali in materia di solidarietà, istruzione, formazione professionale e gioventù, da un alto, e le azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro. Tali azioni si fondano sulle buone prassi e sui pertinenti programmi esistenti.
3.Anche altri programmi dell'Unione possono contribuire agli obiettivi del corpo europeo di solidarietà sostenendo attività che rientrano nel suo ambito. Tale contributo è finanziato conformemente ai rispettivi atti di base.
CAPITOLO II
AZIONI DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
Articolo 6
Azioni del corpo europeo di solidarietà
Il corpo europeo di solidarietà persegue i propri obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:
a)collocamenti di solidarietà, progetti di solidarietà e attività di rete
b)misure di qualità e di sostegno.
Articolo 7
Collocamenti di solidarietà, progetti di solidarietà e attività di rete
1.La presente azione sostiene:
a)collocamenti di solidarietà sotto forma di volontariato, tirocinio o lavoro, compresi i collocamenti individuali transfrontalieri e nazionali e i collocamenti di gruppi di volontariato;
b)progetti di solidarietà su iniziativa dei partecipanti al corpo europeo di solidarietà;
c)attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà.
2.I collocamenti di volontariato transfrontalieri di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerati equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del servizio volontario europeo e i riferimenti al servizio volontario europeo nella legislazione dell'Unione si intendono anche come riferimenti al corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda tali collocamenti.
Articolo 8
Misure di qualità e di sostegno
La presente azione sostiene:
a)misure volte a garantire la qualità dei collocamenti di solidarietà, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, il sostegno amministrativo per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, l'assicurazione e il sostegno post-collocamento, così come l'elaborazione di un certificato che individui e documenti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il tirocinio;
b)lo sviluppo e la gestione di un marchio di qualità per i soggetti giuridici che intendono offrire collocamenti per il corpo europeo di solidarietà al fine di garantire la conformità con i principi e gli obblighi della carta del corpo europeo di solidarietà;
c)le attività di un centro risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle iniziative del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;
d)la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 9
Bilancio
1.Il bilancio totale disponibile per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà è fissato a 341 500 000 EUR ai prezzi correnti, per il periodo dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
2.L'importo di cui al paragrafo 1 include una dotazione finanziaria di 294 200 000 EUR a prezzi correnti integrato da contributi da parte:
a)del Fondo sociale europeo, che contribuisce con 35 000 000 EUR a prezzi correnti;
b)del meccanismo unionale di protezione civile, che contribuisce con 6 000 000 EUR a prezzi correnti;
c)del programma LIFE, che contribuisce con 4 500 000 EUR a prezzi correnti;
d)del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che contribuisce con 1 800 000 EUR a prezzi correnti;
3.Il sostegno finanziario ai collocamenti e ai progetti di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), è indicativamente dell'80% per i collocamenti di volontariato e i progetti di solidarietà; e del 20% per i collocamenti di tirocinio e di lavoro.
4.La dotazione finanziaria può coprire anche le spese per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione del corpo europeo di solidarietà e al conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, iniziative di informazione e comunicazione, spese connesse alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e dei necessari sistemi di supporto informatico, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del corpo europeo di solidarietà.
5.Se necessario, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ultimate entro il 31 dicembre 2020.
6.Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del corpo europeo di solidarietà e utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del corpo europeo di solidarietà, a condizione che ne garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.
Articolo 10
Forme di finanziamento dell'Unione
1.Il finanziamento del corpo europeo di solidarietà può essere fornito in una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare mediante sovvenzioni, appalti e premi.
2.La Commissione può attuare indirettamente il corpo europeo di solidarietà a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
CAPO IV
PARTECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
Articolo 11
Paesi partecipanti
1.Gli Stati membri partecipano al corpo europeo di solidarietà.
2.Al corpo europeo di solidarietà possono partecipare altri paesi sulla base di accordi bilaterali. La cooperazione avviene, se del caso, mediante stanziamenti supplementari resi disponibili in conformità di procedure da convenire con tali paesi.
Articolo 12
Partecipazione delle persone fisiche
1.I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un collocamento o un progetto un giovane deve avere almeno 18 anni e non più di 30.
2.In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione e i paesi partecipanti provvedono affinché ci si impegni particolarmente a promuovere l'inclusione sociale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani svantaggiati.
Articolo 13
Organizzazioni partecipanti
1.Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici o privati o di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.
2.Una domanda presentata da un soggetto giuridico ammissibile a diventare un un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo al fine di garantire che le sue attività siano conformi agli obblighi del corpo europeo di solidarietà.
3.In seguito alla valutazione, al soggetto giuridico può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio deve essere rivalutato periodicamente e può essere revocato.
4.I soggetti giuridici che hanno ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà e sono autorizzati a presentare offerte per le attività di solidarietà alle persone fisiche registrate.
5.Il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà non comporta automaticamente finanziamenti a titolo del corpo europeo di solidarietà.
6.Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o di un altro programma dell'Unione che contribuisce in maniera autonoma agli obiettivi del corpo europeo di solidarietà o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.
Articolo 14
Accesso al finanziamento del corpo europeo di solidarietà
I soggetti giuridici pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali che svolgono attività di solidarietà nei paesi partecipanti possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come precondizione per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), anche le persone fisiche possono chiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà.
CAPO V
PRESTAZIONI, RISULTATI e DIVULGAZIONE
Articolo 15
Monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei risultati
1.La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, monitora periodicamente i progressi del corpo europeo di solidarietà verso il raggiungimento dei suoi obiettivi.
2.I progressi compiuti in merito agli obiettivi specifici sono misurati utilizzando indicatori, quali:
a)il numero di partecipanti a collocamenti di volontariato (nazionali e transfrontalieri);
b)il numero di partecipanti a collocamenti di tirocinio (nazionali e transfrontalieri);
c)il numero di partecipanti a collocamenti di lavoro (nazionali e transfrontalieri);
d)il numero di partecipanti a progetti di solidarietà;
e)il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.
Al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
3.Nel 2020 la Commissione pubblica una relazione che illustra i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi, compreso quello di offrire a 100 000 giovani opportunità nell'ambito del corpo europeo di solidarietà entro il 2020 [comprendente tutti i collocamenti e i progetti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)].
4.Quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione indipendente del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.
Articolo 16
Comunicazione e divulgazione
1.La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, assicura la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito da dare a tutte le iniziative sostenute nel quadro del corpo europeo di solidarietà.
2.Le agenzie nazionali di cui all'articolo 20 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda una sensibilizzazione efficace e la divulgazione e l'impiego dei risultati delle attività sostenute nell'ambito delle iniziative che gestiscono; assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul corpo europeo di solidarietà, comprese quelle su iniziative gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni intraprese nel loro paese.
3.Anche le attività di comunicazione contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse all'obiettivo generale del presente regolamento.
CAPO VI
SISTEMA DI GESTIONE E DI REVISIONE CONTABILE
Articolo 17
Organismi di attuazione
Il presente regolamento è attuato in modo coerente:
a)dalla Commissione a livello dell'Unione;
b)dalle agenzie nazionali a livello nazionale nei paesi partecipanti.
Articolo 18
Autorità nazionale
In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà. L'articolo 27, paragrafi 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, di tale regolamento si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà. Per i paesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, se per un dato paese non è individuata un'autorità nazionale, questa è designata in conformità dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 6 e da 8 a 15, del regolamento (UE) n. 1288/2013.
Articolo 19
Organismo indipendente di revisione contabile
1.L'autorità nazionale designa un organismo indipendente di revisione contabile. L'organismo indipendente di revisione contabile esprime un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2.L'organismo indipendente di revisione contabile:
a)dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico;
b)garantisce che le proprie revisioni contabili rispettino gli standard di revisione contabile accettati a livello internazionale;
c)non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale di cui all'articolo 20 ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.
3.L'organismo indipendente di revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale.
Articolo 20
Agenzia nazionale
1.In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà.
L'articolo 28, paragrafi 1, 2, 5, 8, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.
2.Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1288/2013, l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 24, in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione.
3.Per i paesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, se per un dato paese non è designata un'agenzia nazionale, questa è istituita in conformità dell'articolo 28, paragrafi 2, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1288/2013.
Articolo 21
Commissione europea
1.Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite in un documento scritto che:
a)sancisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno;
b)comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale a cui viene erogato il sostegno dell'Unione;
c)specifica gli obblighi a presentare relazioni da parte dell'agenzia nazionale.
2.Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi:
a)finanziamenti per le sovvenzioni al paese partecipante interessato dalle azioni del corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
b)un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito secondo le modalità di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1288/2013.
3.La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del corpo europeo di solidarietà prima di aver formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
4.Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di affidabilità di gestione dell'agenzia nazionale e il parere del revisore contabile indipendente, tenendo conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al corpo europeo di solidarietà.
5.Dopo avere valutato la dichiarazione della gestione annuale e il parere del revisore contabile indipendente, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.
6.Qualora la Commissione non potesse accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere del revisore contabile indipendente, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
7.La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione del corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi partecipanti.
CAPO VII
SISTEMA DI CONTROLLO
Articolo 22
Principi del sistema di controllo
1.La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2.La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo indipendente di revisione contabile.
3.Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.
4.Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Articolo 23
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1.La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, sulla base dei documenti e dei controlli sul posto, in relazione a tutti i beneficiari di sovvenzioni, aggiudicatari, subappaltatori e altri terzi che abbiano ricevuto fondi dell'Unione. Esse possono anche effettuare revisioni contabili e controlli concernenti le agenzie nazionali.
2.L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo la procedura stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.
3.Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni contabili e a effettuare controlli e verifiche sul posto.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Articolo 24
Attuazione del corpo europeo di solidarietà
1.Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Ogni programma di lavoro garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 siano attuati in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. I programmi di lavoro contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e un'indicazione della distribuzione dei fondi tra i paesi partecipanti per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali nonché un calendario indicativo dell'attuazione.
2.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 25
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO IX
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E FINALI
Articolo 26
Modifica del regolamento (UE) n. 1288/2013
Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è così modificato:
1.L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013 è sostituito dal seguente:
"1. La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce:
a) alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato così come in azioni innovative basate su disposizioni esistenti in materia di mobilità;
b) alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di rete.
2. La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani, comprese le attività di volontariato, e la mobilità delle persone attive nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica di vicinato.
3. Le attività di volontariato di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 sono considerate equivalenti a quelle effettuate nell'ambito del servizio volontario europeo e i riferimenti al servizio volontario europeo nella legislazione dell'Unione si intendono anche come riferimenti a tali attività di volontariato."
2.All'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1288/2013, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma a decorrere dal 1° gennaio 2014 ammonta a 14 576 824 000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato alle azioni del programma secondo la ripartizione seguente, con un margine di flessibilità non superiore al 5% per ciascun importo stanziato:
a) almeno l'80,7% all'istruzione e alla formazione. Dalla citata percentuale sono assegnati i seguenti stanziamenti minimi:
i) il 44,3% all'istruzione superiore, pari al 35,7% del bilancio totale;
ii) il 21,4% all'istruzione e alla formazione professionale, pari al 17,3% del bilancio totale;
iii) il 14,6% all'istruzione scolastica, pari all'11,8% del bilancio totale;
iv) il 4,9% all'apprendimento degli adulti, pari al 3,9% del bilancio totale;
b) l'8,8% alla gioventù;
c) fino all'1,5% allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;
d) l'1,9% all'iniziativa Jean Monnet;
e) l'1,8% allo sport, di cui una percentuale non superiore al 10% a favore dell'attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);
f) il 3,5% quali sovvenzioni di funzionamento destinate alle agenzie nazionali;
g) l'1,8% alla copertura delle spese amministrative.
3. Degli stanziamenti previsti al paragrafo 2, lettere a) e b), almeno il 63% è assegnato alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, almeno il 27% alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi e almeno il 4,2% al sostegno delle riforme programmatiche."
Articolo 27
Modifica del regolamento (UE) n. 1293/2013
All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1293/2013, è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Un massimo di 3 000 000 EUR a prezzi correnti dal sottoprogramma 'Ambiente' corrispondente al settore prioritario 'Governance e informazione in materia ambientale' e di 1 500 000 di EUR a prezzi correnti dal sottoprogramma 'Azione per il clima' corrispondente al settore prioritario 'Governance e informazione in materia di clima' sono destinati al finanziamento di progetti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, attuati dal corpo europeo di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2017/XXX, che contribuiscono a uno o più dei settori prioritari ai sensi degli articoli 9 e 13. Tale allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1293/2013. "
Articolo 28
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1.all'articolo 58, il paragrafo 1 è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento e azioni di sostegno a norma del regolamento (UE) 2017/XXX di cui al terzo comma, nella misura in cui tali azioni perseguono l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale."
b) al terzo comma, è aggiunta la seguente lettera m):
"m) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/XXX relativo al corpo europeo di solidarietà al fine di migliorare lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani, come pure la loro occupabilità, e facilitare la transizione al mercato del lavoro."
2.All'articolo 91, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
"35 000 000 EUR a prezzi correnti della dotazione destinata su iniziativa della Commissione all'assistenza tecnica sono assegnati al corpo europeo di solidarietà per sostenerne le azioni, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/XXX. L'allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche dei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi."
Articolo 29
Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013
All'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:
"Il FEASR può finanziare anche, per un importo di 1 800 000 EUR a prezzi correnti, in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, azioni attuate dal corpo europeo di solidarietà che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. L'allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013."
Articolo 30
Modifica del regolamento (UE) n. 1306/2013
All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1306/2013, è aggiunta la seguente lettera j):
"j) le azioni attuate dal corpo europeo di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2017/XXX che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo agricolo e rurale, in particolare le misure di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche dei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi."
Articolo 31
Modifiche della decisione n. 1313/2013/UE
All'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1313/2013, dopo il primo comma e aggiunto il seguente comma:
"6 000 000 EUR a prezzi correnti dalla dotazione finanziaria proveniente dalla rubrica 3 'Sicurezza e cittadinanza' sono destinati a finanziare azioni attuate dal corpo europeo di solidarietà, a norma del regolamento (UE) 2017/XXX, che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione in materia di protezione civile. L'allocazione è attuata unicamente in conformità del regolamento (UE) 2017/XXX, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche della decisione n. 1313/2013/UE."
Articolo 32
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
*1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al corpo europeo di solidarietà
1.2.Settore/settori interessati
Titolo 15 – Istruzione e cultura
1.3.Natura della proposta/iniziativa
⌧ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Istruzione e cultura - crescita e occupazione
1.4.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico 1:
offrire ai giovani, con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà migliorando nel contempo le loro abilità e competenze per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e la loro occupabilità e facilitando la transizione al mercato del lavoro, anche mediante il sostegno alla mobilità di giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.
Obiettivo specifico 2:
garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti al corpo europeo di solidarietà contribuiscano ad affrontare concrete esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità e siano adeguatamente convalidate e di elevata qualità.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
La proposta dovrebbe portare benefici a diversi livelli:
- al livello delle singole persone che partecipano al corpo europeo di solidarietà, poiché avranno la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di attività di solidarietà nonché di aderire a una comunità europea di persone che condividono gli stessi principi. Questo permetterà loro di esprimere la propria solidarietà, il proprio impegno e la propria motivazione contribuendo così ad affrontare le principali sfide per la società. Allo stesso tempo avranno la possibilità di acquisire esperienze utili e di sviluppare capacità e competenze essenziali per il proprio sviluppo personale e professionale;
- al livello delle organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà e delle comunità in cui operano i suoi membri, dato che potranno beneficiare del sostegno finanziario e/o di altro tipo del corpo europeo di solidarietà e dell'aiuto di giovani motivati a far fronte alle sfide in questione;
- al livello della società, poiché le attività di solidarietà affrontano necessità sociali insoddisfatte e contribuiscono in tal modo a rafforzare le capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili e a valorizzare la coesione e la solidarietà al loro interno.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Le modalità di monitoraggio si baseranno su un'ampia analisi dei risultati quantitativi del programma grazie a sistemi informatici dedicati, che faciliteranno la raccolta dei dati necessari sulle attività e sui progetti attuati. I principali indicatori di risultato che verranno raccolti includono tra l'altro:
- il numero di partecipanti a collocamenti di volontariato (nazionali e transfrontalieri);
- il numero di partecipanti a collocamenti di tirocinio (nazionali e transfrontalieri);
- il numero di partecipanti a collocamenti di lavoro (nazionali e transfrontalieri);
- il numero di partecipanti a progetti di solidarietà;
- il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.
Al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare le realizzazioni, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
Istituire un corpo di giovani europei motivati a impegnarsi, nel loro paese o all'estero, in attività di volontariato, tirocini o lavori in ambiti legati alla solidarietà.
Avere offerto, entro il 2020, occasioni concrete a 100 000 giovani europei.
Sostenere le organizzazioni nel condurre attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, che dovrebbero far fronte a necessità sociali insoddisfatte, aumentando al contempo per i giovani le possibilità di sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da vari fattori, come i vantaggi in termini di coordinamento, la certezza del diritto, una maggiore efficacia o complementarità). Ai fini del presente punto si intende per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" il valore derivante dall'intervento dell'Unione che si aggiunge al valore che sarebbe altrimenti stato generato da un singolo Stato membro.
Il corpo europeo di solidarietà rafforzerà la dimensione europea della solidarietà. Completerà le politiche, i programmi e le attività pubblici e privati esistenti senza generare concorrenza o effetti di sostituzione. Tale effetto di complementarità sarà garantito dal fatto che il corpo europeo di solidarietà farà fronte a necessità sociali insoddisfatte, vale a dire situazioni in cui le necessità delle comunità e dei cittadini non sono – ad esempio, per ragioni di carenza di risorse – soddisfatte dal mercato del lavoro o da programmi di solidarietà in forma di volontariato o di altro tipo già esistenti.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Per quanto riguarda la dimensione del volontariato, il corpo europeo di solidarietà prenderà spunto dal modello riuscito del servizio volontario europeo, che negli ultimi vent'anni ha fornito ai giovani un contributo tangibile allo sviluppo delle competenze, all'apprendimento delle lingue, alla promozione di un approccio internazionale e dei valori europei. Il corpo europeo di solidarietà andrà oltre il servizio volontario europeo sostenendo una rosa più ampia di attività e introducendo semplificazioni amministrative, ma preserverà e rafforzerà il quadro qualitativo (formazione, assicurazione, tutoraggio e sostegno linguistico, dimensione dell'apprendimento per i giovani partecipanti) da esso sviluppato.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Le iniziative del corpo europeo di solidarietà saranno coerenti e complementari a una varietà di politiche e programmi dell'UE, come quelli relativi a istruzione e formazione, occupazione, parità di genere, imprenditorialità – in particolare l'imprenditoria sociale –, cittadinanza e partecipazione democratica, protezione della natura e dell'ambiente, azione per il clima, prevenzione delle calamità, preparazione a esse e ricostruzione, sviluppo agricolo e rurale, fornitura di generi alimentari e non alimentari, salute e benessere, creatività e cultura, educazione fisica e sport, assistenza e previdenza sociali, accoglienza e integrazione dei cittadini di paesi terzi, cooperazione e coesione territoriali.
Contribuiranno al bilancio complessivo del corpo europeo di solidarietà svariati programmi UE, come descritto alla sezione 3 del presente documento. Anche altri programmi e fondi possono contribuire agli obiettivi del corpo europeo di solidarietà mediante le loro disposizioni specifiche in conformità dei rispettivi atti di base.
Durata e incidenza finanziaria
⌧ Proposta/iniziativa di durata limitata
–⌧
Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2018 fino al 31.12.2020
–⌧
Incidenza finanziaria dal 2018 al 2023 (dopo il 2020 valida solo per stanziamenti di pagamento).
1.6.Modalità di gestione previste
⌧ Gestione diretta a opera della Commissione
–⌧ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–⌧
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
1.7. Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi od organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–⌧ a organismi di diritto pubblico;
–⌧ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
La gestione delle azioni principali del corpo europeo di solidarietà sarà affidata alle agenzie nazionali responsabili dell'attuazione delle azioni decentrate nel quadro del programma Erasmus+. Questi organismi saranno responsabili di aspetti quali: marchio di qualità e formazione; collocamenti; progetti di solidarietà; attività di rete; centro risorse e certificati rilasciati ai partecipanti.
La Commissione europea, in parte anche attraverso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, si occuperà di gestire le azioni volte a fornire servizi trasversali al corpo europeo di solidarietà (ad esempio il portale, la formazione online, il sostegno linguistico online, l'assicurazione) e parte delle azioni riguardanti ad esempio il marchio di qualità, i collocamenti (per determinati tipi di organizzazioni o tipi di collocamento) e le attività di rete (per le attività a livello europeo).
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
L'obiettivo è sfruttare il più possibile le disposizioni esistenti per Erasmus+ nonché semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti.
Saranno di conseguenza istituite in maniera sistematica disposizioni in materia di monitoraggio e di rendicontazione efficienti ed efficaci in termini di costi, sulla base dell'esperienza acquisita con il programma Erasmus+, tra gli altri.
L'impiego di sovvenzioni a somme forfettarie e a tasso fisso o di sovvenzioni basate su costi unitari sarà il più possibile generalizzato. Le relazioni e i controlli si concentreranno pertanto sulla concretizzazione dell'attività finanziaria e sui risultati ottenuti piuttosto che sull'ammissibilità dei costi sostenuti, riducendo il carico di lavoro e il margine di errore tanto dei partecipanti al programma quanto degli organismi preposti alla gestione.
I beneficiari del programma (le organizzazioni che beneficiano del regime) forniranno le informazioni di gestione necessarie nella loro domanda di sovvenzione e nelle relazioni. Gli obblighi a presentare relazioni saranno proporzionali all'entità della sovvenzione, alla durata e alla complessità dell'azione sostenuta. Gli indicatori forniscono una solida base per la raccolta e l'utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio e della rendicontazione.
Le azioni faranno affidamento su formulari elettronici per l'introduzione delle domande e la trasmissione delle relazioni da parte dei beneficiari. Ciò favorirà la raccolta e l'elaborazione dei dati per il monitoraggio e la rendicontazione sia a livello dello Stato membro sia a livello dell'Unione. La Commissione europea dispone di un'ampia varietà di risorse informatiche mirate per facilitare la raccolta dei dati e la rendicontazione.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
I rischi individuati nell'attuazione dei programmi in corso rientrano per lo più nelle seguenti categorie:
- errori dovuti all'inesperienza dei beneficiari riguardo alle norme: i tassi di errore e gli adeguamenti finanziari possono essere più elevati nel caso di azioni con norme di gestione finanziaria più complesse, in particolare quando le sovvenzioni sono basate sui costi effettivi; tali errori sono in gran parte attenuati dall'uso di costi semplificati (somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari) come previsto dal regolamento finanziario;
- affidabilità della catena di controllo e applicazione della pista di controllo: il corpo europeo di solidarietà sarà gestito da un grande numero di intermediari, agenzie nazionali, organismi di revisione contabile e autorità nazionali. Il quadro di controllo riduce tali rischi ed è ben consolidato;
- specifici portatori di interessi: in particolare nel settore del volontariato, i partecipanti potrebbero non disporre delle riserve finanziarie necessarie o di strutture di gestione avanzate. La mancanza di tali strutture formali può incidere sulla loro capacità di gestione finanziaria e operativa dei fondi dell'Unione. La semplicità degli schemi d'azione e costi semplificati attenuano sensibilmente tale rischio, rendendo le regole più facili da seguire.
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
Il sistema di controllo dell'iniziativa verrà definito in maniera da garantire l'efficienza e l'efficacia in termini di costi dei controlli.
La supervisione della Commissione e i quadri di riferimento per le prestazioni garantiranno un elevato livello di monitoraggio e fungeranno da riscontro per l'approccio programmatico.
La Commissione europea inserirà il corpo europeo di solidarietà nel suo programma di visite di controllo, audit finanziari e visite di monitoraggio e attuazione, nonché in quello delle attività di orientamento quali conferenze, riunioni di avvio, incontri con le agenzie nazionali, corsi di formazione e seminari web.
Come stabilito al punto 2.1, la principale semplificazione finalizzata a ridurre i tassi di errore derivanti dalla complessità delle norme finanziarie consisterà in un ampio uso di sovvenzioni sotto forma di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e tabelle di costi unitari, strumenti già messi in atto con successo nel quadro di Erasmus+.
Risultati attesi/obiettivi dei controlli interni
Gli obiettivi dei controlli sono di seguito elencati.
|
Obiettivo di controllo
|
Risultato atteso
|
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Efficacia dei controlli in materia di legittimità e regolarità
|
I controlli forniscono ragionevoli garanzie di legittimità e regolarità; i controlli di supervisione sono efficaci per quanto riguarda gli organismi incaricati.
Il tasso di errore residuo pluriennale per l'attuazione mediante le agenzie nazionali e l'EACEA è inferiore al 2%;
|
|
Efficienza ed efficacia in termini di costi
|
Nel complesso, il costo dei controlli dovrebbe rientrare in una fascia bassa, compresa tra l'1 e il 5%, a seconda del metodo di misurazione usato, in linea con programmi simili come Erasmus+. I costi dei controlli dovrebbero essere proporzionali ed efficienti economicamente.
|
|
Prevenzione e rilevamento delle frodi
|
Irregolarità o frodi sospette e indagini OLAF in corso seguite mediante l'esistente strategia antifrode della Commissione, senza incidenza sull'affidabilità nel periodo di rendicontazione.
|
|
Altri obiettivi di controllo: salvaguardia degli attivi e informazione, affidabilità delle relazioni
|
·Fondi assegnati adeguatamente salvaguardati;
·affidabilità della contabilità e della rendicontazione;
·esecuzione del bilancio in linea con gli obiettivi.
|
Affidabilità della catena di controllo e della pista di controllo
La struttura prevista per le azioni attuate dalle agenzie nazionali è descritta in appresso.
I controlli sono organizzati su tre livelli: controlli delle agenzie nazionali, controlli degli organismi indipendenti di revisione contabile designati dagli Stati membri e controlli della Commissione; la Commissione terrà conto dei controlli condotti da altri organismi per garantire l'efficienza in termini di costi su base pluriennale.
Le agenzie nazionali saranno responsabili dei controlli primari sui beneficiari, mentre il loro sistema di controllo interno e la loro conformità sono monitorati e supervisionati dagli Stati membri/autorità nazionali e controllati da un organismo indipendente di revisione contabile. La Commissione stabilisce gli obblighi per i controlli a livello nazionale al fine di garantire coerenza e affidabilità e monitorare l'attuazione dei controlli a livello di Stato membro. Si tratta di una prassi già consolidata dalla Commissione, che ogni anno pubblica per le agenzie nazionali una guida che fissa gli obblighi minimi, gli obiettivi di controllo e gli orientamenti tecnici in materia di controlli primari dei beneficiari del programma. Lo stesso vale per gli orientamenti rivolti alle autorità nazionali e agli organismi indipendenti di revisione contabile.
Al fine di fornire una base di alta qualità alla dichiarazione annuale di affidabilità del direttore generale, il sistema di controllo permanente è costituito dai seguenti elementi:
▪
la dichiarazione di affidabilità di gestione, redatta dall'agenzia nazionale, da trasmettere entro il 15 febbraio N+1,
▪
il parere del revisore contabile indipendente da trasmettere entro il 15 marzo N+1,
▪
l'analisi della dichiarazione di affidabilità di gestione e del parere del revisore contabile indipendente effettuata dalla Commissione contenente i commenti indirizzati all'agenzia nazionale e allo Stato membro, comprese osservazioni e raccomandazioni formali in caso di non conformità o prestazione insoddisfacente da parte dell'agenzia nazionale,
▪
le informazioni fornite dagli Stati membri entro il 30 ottobre di ogni anno, riguardanti le attività di monitoraggio e supervisione del programma a livello nazionale.
A seconda dei risultati dei controlli, delle visite di controllo e delle revisioni contabili, la Commissione può applicare misure precauzionali alle agenzie nazionali (come la sospensione degli impegni o dei pagamenti) o misure correttive (in particolare rettifiche finanziarie). Entrambi i tipi di misure sono già in uso e si sono dimostrati efficaci nell'affrontare gravi problemi di non conformità o prestazioni insoddisfacenti.
Azioni gestite da un'agenzia esecutiva (EACEA)
L'EACEA gestirà le azioni nel quadro della gestione diretta centralizzata, basandosi sull'esperienza acquisita con Erasmus+.
La Commissione applicherà le misure di controllo previste per le agenzie esecutive in conformità del regolamento finanziario e del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio sulle agenzie esecutive. Tali controlli saranno inseriti nelle modalità di cooperazione tra la DG di appartenenza e l'agenzia esecutiva nonché nella relazione semestrale dell'agenzia e nelle riunioni trimestrali del comitato direttivo.
La Commissione intende gestire direttamente soltanto una minima parte delle azioni.
In seguito a queste misure di semplificazione, la Commissione riconosce che vi sarà un rischio residuo, che è inerente alla scelta politica di offrire il sostegno dell'Unione a questo tipo di partecipanti tenuto conto degli obiettivi del programma.
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
Per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi, la Commissione ha presentato una prima stima dei costi delle risorse e dei mezzi necessari per l'esecuzione dei controlli e ha valutato, nella misura del possibile, i loro vantaggi in termini di quantità di errori e di irregolarità evitate, rilevate e corrette ma anche in termini di errori non quantificabili. Tale approccio valorizza i controlli finanziari e operativi fondamentali della catena di controllo.
La strategia di controllo è fondata su un unico quadro di controllo integrato volto a fornire ragionevoli garanzie durante l'intero ciclo di vita del progetto. L'approccio adottato per valutare l'efficacia in termini di costi dei controlli si basa sul principio dei capisaldi dell'affidabilità e su un quadro di controllo unico e integrato. La Commissione prevede controlli con frequenza e intensità diverse per tenere conto dei diversi profili di rischio associati alle sue operazioni attuali e future e dell'efficacia in termini di costi dei suoi controlli esistenti e alternativi, come indicato alle agenzie nazionali in particolare negli orientamenti per l'attuazione del programma. Le agenzie esecutive e tutti gli organismi incaricati sono sempre responsabili dei controlli di primo livello, finalizzati a garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, mentre la Commissione è responsabile dei controlli di supervisione.
La Commissione ritiene che il costo globale dei controlli sia basso, tra l'1 e il 5%, a seconda del metodo di misurazione usato, del bilancio gestito (escluso il bilancio dell'agenzia esecutiva). Tali costi sono proporzionali ed economicamente efficaci, tenuto conto del potenziale rischio di errore qualora i controlli non fossero applicati e dell'obbligo di garantire un tasso di errore inferiore al 2%. Sulla base dell'esperienza acquisita con Erasmus+ e i programmi precedenti, che hanno un tasso di errore dell'1% circa su base pluriennale, il rischio di errore previsto è inferiore al 2%.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
I controlli intesi a prevenire e rilevare le frodi non sono diversi da quelli volti a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni (gli errori non intenzionali). La Commissione riesamina ogni anno tutte le comunicazioni inviate dalle agenzie nazionali su possibili frodi o irregolarità. Questi casi sono generalmente seguiti a livello nazionale, dove le agenzie nazionali hanno accesso diretto ai mezzi di ricorso giuridico e di deferimento dei casi di frode.
I servizi della Commissione contribuiscono alle indagini dell'OLAF in corso e, una volta concluse, organizzano i passi successivi. Il danno finanziario a carico del bilancio UE dovuto a frodi accertate in relazioni finali d'indagine dell'OLAF riguardanti programmi con norme di finanziamento e portatori di interessi simili è basso. I casi sono deferiti all'OLAF e all'IDOC secondo pertinenza, ma un numero significativo di casi è trattato durante l'anno direttamente dalle agenzie nazionali e dalle autorità nazionali, che hanno accesso diretto ai pertinenti organi giudiziari e antifrode.
I servizi della Commissione che attuano l'azione hanno sviluppato e messo in atto la propria strategia antifrode (AFS) dal 2014, elaborata in base alla metodologia fornita dall'OLAF. Aggiornata periodicamente, tale strategia è integrata ove opportuno con documenti procedurali di livello inferiore, che riguardano il modo in cui i casi sono deferiti e seguiti.
Considerato il livello di incidenza di frodi a cui il programma deve potenzialmente far fronte, e in particolare il danno finanziario registrato dall'ufficio europeo per la lotta antifrode, il rischio di frode residuo non giustifica l'adozione di ulteriori misure. I servizi della Commissione mantengono una stretta collaborazione con l'OLAF e seguono da vicino i casi in corso. È quindi possibile giungere a conclusioni positive in merito al livello di garanzia relativo al rischio di frodi.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Contributo
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|
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Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
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ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
1A
|
15 01 04 03 - Spesa di supporto per il corpo europeo di solidarietà
|
Non diss.
|
NO*
|
NO*
|
NO*
|
NO
|
|
1A
|
15 05 01 - Corpo europeo di solidarietà
|
Diss.
|
NO*
|
NO*
|
NO*
|
NO
|
|
1B
|
04 02 65 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Fondo sociale europeo (FSE)
|
Diss.
|
NO*
|
NO*
|
NO*
|
NO
|
|
2
|
05 04 60 04 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
|
Diss.
|
NO*
|
NO*
|
NO*
|
NO
|
|
2
|
07 02 07 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Sottoprogramma ambiente LIFE
|
Diss.
|
NO*
|
NO*
|
NO*
|
NO
|
|
2
|
34 02 05 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Sottoprogramma azione per il clima LIFE
|
Diss.
|
NO*
|
NO*
|
NO*
|
NO
|
|
3
|
23 03 01 03 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Meccanismo di protezione civile dell'Unione
|
Diss.
|
NO*
|
NO*
|
NO*
|
NO
|
|
* In un primo tempo la partecipazione al corpo europeo di solidarietà è destinata agli Stati membri dell'Unione europea. In una fase successiva la partecipazione può essere estesa ad altri paesi in base ad accordi bilaterali, come indicato all'articolo 11 della presente proposta legislativa.
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
|
Fonti di finanziamento per il corpo europeo di solidarietà (in milioni di euro, cifre arrotondate)
|
2018
|
2019
|
2020
|
TOTALE
|
|
Erasmus+, di cui:
|
51,9
|
69,2
|
76,6
|
197,7
|
|
15 02 01 01 - Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro
|
2,1
|
2,1
|
1,8
|
5,9
|
|
15 02 01 02 - Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa
|
49,9
|
67,1
|
74,8
|
191,8
|
|
Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), di cui:
|
2,5
|
3,5
|
4,0
|
10,0
|
|
04 03 02 01 - PROGRESS – Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro
|
2,5
|
3,5
|
4,0
|
10,0
|
|
Meccanismo di protezione civile dell'Unione, di cui:
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
6,0
|
|
23 03 01 01 - Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
6,0
|
|
LIFE, di cui:
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
4,5
|
|
34 02 03 - Migliorare la governance e l'informazione in materia di clima a tutti i livelli
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
1,5
|
|
07 02 03 - Migliorare la governance e l'informazione in materia di ambiente a tutti i livelli
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
3,0
|
|
Fondo sociale europeo (FSE)*
|
11,1
|
12,1
|
11,8
|
35,0
|
|
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*
|
1,8
|
|
|
1,8
|
|
Margine non assegnato nell'ambito della rubrica 1a (compreso il margine globale per gli impegni)
|
18,4
|
30,5
|
37,7
|
86,5
|
|
Contributo totale al corpo europeo di solidarietà
|
89,2
|
118,7
|
133,6
|
341,5
|
|
* Il contributo del FEASR e del FSE proviene dalla dotazione relativa all'assistenza tecnica generale inclusa nella programmazione finanziaria e non ancora assegnata.
|
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1A
|
Corpo europeo di solidarietà
|
|
DG: EAC
|
|
|
ANNO
2018
|
ANNO
2019
|
ANNO
2020
|
Anni successivi
|
TOTALE
|
|
•Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
15 05 01 - Corpo europeo di solidarietà
|
Impegni
|
(1)
|
68,236
|
98,596
|
114,368
|
0,000
|
281,200
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
51,177
|
97,454
|
110,484
|
22,085
|
281,200
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
15 01 04 03 - Spesa di supporto per il corpo europeo di solidarietà
|
|
(3)
|
4,550
|
4,550
|
3,900
|
0,000
|
13,000
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per DG EAC
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
72,786
|
103,146
|
118,268
|
0,000
|
294,200
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
55,727
|
102,004
|
114,384
|
22,085
|
294,200
|
•TOTALE degli stanziamenti operativi H1A
|
Impegni
|
(4)
|
68,236
|
98,596
|
114,368
|
0,000
|
281,200
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
51,177
|
97,454
|
110,484
|
22,085
|
281,200
|
|
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
4,550
|
4,550
|
3,900
|
0,000
|
13,000
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1A
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento privilegiato)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
72,786
|
103,146
|
118,268
|
0,000
|
294,200
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
55,727
|
102,004
|
114,384
|
22,085
|
294,200
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1B
|
Corpo europeo di solidarietà
|
|
DG: EAC
|
|
|
ANNO
2018
|
ANNO
2019
|
ANNO
2020
|
Anni successivi
|
TOTALE
|
|
•Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
04 02 65 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Fondo sociale europeo (FSE)
|
Impegni
|
(1)
|
11,102
|
12,078
|
11,820
|
0,000
|
35,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
8,327
|
12,487
|
11,810
|
2,377
|
35,000
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per DG EAC
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
11,102
|
12,078
|
11,820
|
0,000
|
35,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
8,327
|
12,487
|
11,810
|
2,377
|
35,000
|
•TOTALE degli stanziamenti operativi H1B
|
Impegni
|
(4)
|
11,102
|
12,078
|
11,820
|
0,000
|
35,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
8,327
|
12,487
|
11,810
|
2,377
|
35,000
|
|
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1B
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
11,102
|
12,078
|
11,820
|
0,000
|
35,000
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
8,327
|
12,487
|
11,810
|
2,377
|
35,000
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
2
|
Corpo europeo di solidarietà
|
|
DG: EAC
|
|
|
ANNO
2018
|
ANNO
2019
|
ANNO
2020
|
Anni successivi
|
TOTALE
|
|
•Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
05 04 60 04 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
|
Impegni
|
(1)
|
1,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1,800
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
1,350
|
0,360
|
0,090
|
0,000
|
1,800
|
|
07 02 07 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Sottoprogramma ambiente LIFE
|
Impegni
|
(1)
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
0,000
|
3,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
0,750
|
1,050
|
1,000
|
0,200
|
3,000
|
|
34 02 05 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Sottoprogramma azione per il clima LIFE
|
Impegni
|
(1)
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,000
|
1,500
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
0,375
|
0,525
|
0,500
|
0,100
|
1,500
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG EAC
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
3,300
|
1,500
|
1,500
|
0,000
|
6,300
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
2,475
|
1,935
|
1,590
|
0,300
|
6,300
|
•TOTALE degli stanziamenti operativi H2
|
Impegni
|
(4)
|
3,300
|
1,500
|
1,500
|
0,000
|
6,300
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
2,475
|
1,935
|
1,590
|
0,300
|
6,300
|
|
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 2
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
3,300
|
1,500
|
1,500
|
0,000
|
6,300
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
2,475
|
1,935
|
1,590
|
0,300
|
6,300
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
3
|
Corpo europeo di solidarietà
|
|
DG: EAC
|
|
|
ANNO
2018
|
ANNO
2019
|
ANNO
2020
|
Anni successivi
|
TOTALE
|
|
•Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
23 03 01 03 - Corpo europeo di solidarietà – contributo del Meccanismo di protezione civile dell'Unione
|
Impegni
|
(1)
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
0,000
|
6,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
1,500
|
2,100
|
2,000
|
0,400
|
6,000
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamentiper DG EAC
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
0,000
|
6,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
1,500
|
2,100
|
2,000
|
0,400
|
6,000
|
•TOTALE degli stanziamenti operativi H3
|
Impegni
|
(4)
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
0,000
|
6,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
1,500
|
2,100
|
2,000
|
0,400
|
6,000
|
|
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 3
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
0,000
|
6,000
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
1,500
|
2,100
|
2,000
|
0,400
|
6,000
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
|
•TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
84,638
|
114,174
|
129,688
|
0,000
|
328,500
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
63,479
|
113,976
|
125,884
|
25,162
|
328,500
|
|
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
4,550
|
4,550
|
3,900
|
0,000
|
13,000
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento privilegiato e contributi da altri programmi)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
89,188
|
118,724
|
133,588
|
0,000
|
341,500
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
68,029
|
118,526
|
129,784
|
25,162
|
341,500
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
5
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
ANNO
2018
|
ANNO
2019
|
ANNO
2020
|
|
TOTALE
|
|
DG: EAC
|
|
• Risorse umane (agenti contrattuali)
|
0,525
|
0,385
|
0,350
|
.
|
1,260
|
|
•Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG EAC
|
Stanziamenti
|
0,525
|
0,385
|
0,350
|
|
1,260
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,525
|
0,385
|
0,350
|
|
1,260
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
ANNO
2018
|
ANNO
2019
|
ANNO
2020
|
Anni successivi
|
TOTALE
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
89,713
|
119,109
|
133,938
|
0,000
|
342,760
|
|
|
Pagamenti
|
68,554
|
118,911
|
130,134
|
25,162
|
342,760
|
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–⌧
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR per la colonna "Costo" (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
ANNO
2018
|
ANNO
2019
|
ANNO
2020
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
- Risultato
|
Partecipanti a collocamenti di volontariato
|
3 264
|
12 500
|
40,790
|
17 500
|
57,105
|
20 000
|
65,295
|
50 000
|
163,190
|
|
- Risultato
|
Partecipanti a collocamenti di tirocinio e di lavoro
|
2 253
|
4 500
|
10,364
|
6 500
|
14,509
|
7 400
|
16,590
|
18 400
|
41,463
|
|
- Risultato
|
Partecipanti a progetti di solidarietà
|
1 203
|
3 800
|
4,570
|
5 400
|
6,400
|
6 000
|
7,312
|
15 200
|
18,282
|
|
- Risultato
|
Partecipanti ad attività di rete
|
199
|
17 500
|
3,484
|
24 500
|
4,876
|
28 000
|
5,574
|
70 000
|
13,934
|
|
- Risultato
|
Partecipanti che ricevono formazione generale online
|
47
|
21 500
|
2,400
|
30 000
|
1,000
|
34 500
|
0,600
|
86 000
|
4,000
|
|
- Risultato
|
Partecipanti a collocamenti transfrontalieri che ricevono una formazione specifica
|
1 000
|
8 934
|
8,934
|
15 635
|
15,635
|
20 101
|
20,101
|
44 670
|
44,670
|
|
- Risultato
|
Partecipanti a collocamenti transfrontalieri che ricevono sostegno linguistico online
|
45
|
13 880
|
0,625
|
19 435
|
0,875
|
22 215
|
0,999
|
55 530
|
2,499
|
|
- Risultato
|
Partecipanti iscritti all'assicurazione del corpo europeo di solidarietà
|
250
|
16 143
|
4,035
|
22 600
|
5,650
|
25 827
|
6,458
|
64 570
|
16,143
|
|
- Risultato
|
Partecipanti che ricevono un certificato
|
6
|
17 200
|
0,100
|
34 400
|
0,200
|
34 400
|
0,200
|
86 000
|
0,500
|
|
- Risultato
|
Organizzazioni che ricevono un marchio di qualità
|
411
|
4 000
|
1,849
|
4 000
|
1,437
|
2 000
|
0,822
|
10 000
|
4,108
|
|
- Risultato
|
Portale del Corpo europeo di solidarietà
|
4 000 000
|
1
|
2,000
|
1
|
1,000
|
1
|
1,000
|
1
|
4,000
|
|
- Risultato
|
Centro risorse
|
400 000
|
1
|
0,128
|
1
|
0,128
|
1
|
0,144
|
1
|
0,400
|
|
- Risultato
|
Agenzie nazionali che ricevono una commissione di gestione
|
546 821
|
28
|
5,359
|
28
|
5,359
|
28
|
4,593
|
28
|
15,311
|
|
COSTO TOTALE
|
|
84,638
|
|
114,174
|
|
129,688
|
|
328,500
|
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.1.Sintesi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
–⌧
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
ANNO
2018
|
ANNO
2019
|
ANNO
2020
|
TOTALE
|
|
SEZIONE 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
0,525
|
0,385
|
0,350
|
1,260
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
0,525
|
0,385
|
0,350
|
1,260
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
0,525
|
0,385
|
0,350
|
1,260
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–⌧
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno 2020
|
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
|
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
|
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
|
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
|
7,5
|
5,5
|
5
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
37,5
|
35,5
|
35
|
|
|
|
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
Gestione del programma
|
|
Personale esterno
|
Gestione del programma
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3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–⊠
La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale e potrebbe comportare l'uso di strumenti speciali, come definito nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.
–◻
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
–◻
La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–◻
La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–⊠
La proposta/iniziativa può prevedere il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Incidenza prevista sulle entrate
–⌧
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno
2018
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Anno
2019
|
Anno
2020
|
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|
Articolo ….….….
|
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|
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|
|
|
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|
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.