Bruxelles, 2.5.2017

COM(2017) 257 final

2017/0087(COD)

Pacchetto conformità

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati

{SWD(2017) 215 final}
{SWD(2017) 216 final}
{SWD(2017) 217 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'Europa è sede del mercato unico più grande al mondo 1 , in cui cittadini e imprese beneficiano del diritto di lavorare, studiare, viaggiare, stabilire un'attività e fornire beni e servizi attraverso le frontiere. A tutto ciò si aggiungono le garanzie di salute, sicurezza, protezione dell'ambiente e dei consumatori conferite dalla legislazione dell'UE. Affinché i cittadini e le imprese possano beneficiare appieno di tali diritti e mantengano la fiducia nel mercato unico, è indispensabile che le norme dell'UE siano rispettate. Nella sua comunicazione "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" la Commissione ha quindi annunciato la propria intenzione di applicare una strategia intelligente per far rispettare le norme. Tale strategia segue "un approccio olistico, esteso a tutte le fasi dell'attività politica dalla sua concezione, alla sua attuazione, all'informazione, conformemente alla strategia volta a migliorare la regolamentazione. Ciò implica una migliore integrazione degli aspetti di valutazione e di rispetto delle norme nella concezione delle politiche, migliore assistenza e orientamento degli Stati membri nell'applicazione delle norme del mercato unico e una più coerente ed efficiente politica per far rispettare le norme volta a migliorare l'ottemperanza complessiva alle regole del mercato unico e alle norme del diritto dell'UE in generale" 2 .

Una delle difficoltà incontrate nel garantire il rispetto delle norme del mercato interno riguarda l'accesso tempestivo a dati attendibili. Per tale motivo la Commissione ha annunciato che "[p]roporrà un'iniziativa normativa che le consentirà di rilevare informazioni attendibili direttamente da determinati attori del mercato nell'intento di salvaguardare e migliorare il funzionamento del mercato unico" 3 .

Nella stessa ottica la Commissione, nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", ha sottolineato l'importanza di disporre di un sistema solido ed efficiente per garantire l'attuazione della normativa, evidenziando come l'attuazione sostenga e integri la realizzazione delle priorità politiche. Essa ha spiegato che l'attuale "politica di attuazione [...] consiste nel monitorare le modalità di applicazione e attuazione della legislazione dell'UE, nel risolvere i problemi con gli Stati membri in modo da porre rimedio a eventuali violazioni delle norme e nell'avviare procedure di infrazione se necessario" 4 . Garantire la piena e corretta applicazione del diritto dell'UE continua però a presentare difficoltà. La Commissione ha pertanto proposto una serie di misure per rafforzare il sistema di attuazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese e garantire che i loro diritti nel mercato unico siano rispettati. "L'effettiva attuazione delle norme dell'UE [...] è rilevante per i cittadini europei e ne influenza la vita quotidiana".

In alcuni casi specifici l'accesso a informazioni attendibili sul comportamento degli operatori del mercato, in particolare informazioni di mercato riguardanti imprese private, è necessario per far rispettare le norme del mercato interno. La presente proposta non mira a creare nuovi poteri di esecuzione per la Commissione, come il potere di perseguire le violazioni del diritto dell'Unione nel settore del mercato interno nei confronti di singoli operatori del mercato. Scopo del presente regolamento è aiutare la Commissione a monitorare e far rispettare le norme del mercato interno permettendole di ottenere tempestivamente da operatori selezionati del mercato, grazie a richieste di informazioni molto mirate, informazioni quantitative e qualitative che siano complete e attendibili. Il regolamento proposto aiuterà la Commissione ad assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini e delle imprese nel mercato unico e contribuirà a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri. Inoltre esso "[a]iuterà [...] la Commissione a proporre miglioramenti nel caso in cui dovesse emergere dalla valutazione che la mancata conformità è dovuta a carenze nella pertinente legislazione settoriale" 5 . Il regolamento proposto è destinato ai casi specifici in cui i vantaggi di una rapida e precisa applicazione della normativa superano chiaramente i costi e gli oneri imposti alle imprese o associazioni di imprese interessate.

Questo nuovo strumento sarà utilizzato nei settori in cui l'UE può generare risultati tangibili di grande importanza per i cittadini e le imprese. Grazie a strumenti di applicazione più efficienti, l'UE sarà in grado di intervenire e di garantire la piena conformità in modo più rapido ed efficace nei settori prioritari selezionati.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), che presenta l'instaurazione di un mercato interno come uno degli obiettivi principali dell'UE, in cooperazione con gli Stati membri. Essa è inoltre coerente con l'articolo 26 del TFUE, che conferisce all'UE il potere di adottare misure per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, come pure con l'articolo 17 del TUE, che affida alla Commissione il compito di vigilare affinché le norme del trattato e il diritto derivato dell'UE siano applicati e di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE. La presente proposta non intende creare una nuova procedura per garantire il rispetto del diritto dell'UE; lo strumento di informazione proposto può al contrario essere utilizzato nel contesto delle procedure esistenti, come il procedimento di infrazione di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione dispone già di poteri di indagine per far rispettare le regole di concorrenza dell'UE necessarie al funzionamento del mercato interno. L'uso di tali poteri si è dimostrato assai efficace nel garantire l'applicazione di tali regole: ad esempio, nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione è stata in grado di raccogliere direttamente informazioni essenziali a livello delle imprese in due casi aventi grandi ripercussioni, il che ha permesso il recupero di imposte non versate costituite da aiuti di Stato illegali 6 .

La presente proposta è inoltre coerente con altri strumenti giuridici dell'UE che conferiscono agli organi dell'Unione o alle autorità nazionali il potere di raccogliere informazioni a livello delle imprese e di condividerle con la Commissione in specifici settori connessi al mercato interno (ad es. protezione dei consumatori, servizi finanziari, vigilanza del mercato, industrie di rete). La Commissione utilizzerà il regolamento proposto solo in ultima istanza qualora gli altri mezzi per ottenere informazioni essenziali non si dimostrino efficaci.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, sugli articoli 91, 100, 114, 192, sull'articolo 194, paragrafo 2, e sull'articolo 337 del TFUE.

L'articolo 337 del TFUE conferisce alla Commissione, per l'esecuzione dei compiti affidatile, il potere di raccogliere tutte le informazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha già stabilito che tale articolo può essere utilizzato come base giuridica di atti di diritto derivato riguardanti l'attività generale di raccolta di informazioni svolta dalla Commissione, senza esigere che tale raccolta sia necessaria per la realizzazione degli obiettivi di una determinata politica dell'Unione 7 . Tuttavia la Corte ha anche affermato che un atto dell'Unione non può ricadere nella sfera di applicazione dell'articolo 337 del TFUE per il semplice fatto che istituisce un sistema di raccolta di informazioni 8 . Occorre quindi verificare se la presente iniziativa, alla luce della sua finalità e del suo contenuto, sia necessaria per conseguire gli obiettivi assegnati specificamente a una politica dell'UE. La presente iniziativa è finalizzata a migliorare l'accesso della Commissione alle informazioni di mercato necessarie all'esecuzione dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 17 del TUE, allo scopo di affrontare gravi problemi riguardanti l'applicazione delle norme del mercato interno. Ciò può solo contribuire a migliorare il lavoro della Commissione nel vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE in tale settore. La presente iniziativa è quindi necessaria per conseguire l'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno citato all'articolo 26 del TFUE. È per questo che l'articolo 337 del TFUE deve essere completato da una base giuridica relativa al mercato interno, come l'articolo 114 del TFUE, che prevede l'adozione delle misure necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno. Un miglioramento dell'azione della Commissione in tale ambito contribuirebbe ad evitare l'insorgere di ostacoli al funzionamento del mercato interno 9 , che è uno degli obiettivi strategici previsti dall'articolo 114 del TFUE 10 . La scelta dell'articolo 114 del TFUE al fine di integrare l'articolo 337 del TFUE è pertanto giustificata. Oltre all'articolo 114 del TFUE, è opportuno ricorrere ad altri articoli del TFUE come base giuridica specifica aggiuntiva al fine di coprire gli ambiti del mercato interno che dipendono da articoli specifici del TFUE per gli interventi legislativi [articoli 43 (prodotti agricoli), 91 e 100 (trasporti) o 194 (energia)] o ambiti connessi al mercato interno [articolo 192 (ambiente)].

Gli articoli 114 e 337 del TFUE sono stati utilizzati congiuntamente come base giuridica in un precedente atto legislativo dell'UE che ha conferito alla Commissione il potere di raccogliere informazioni nel settore del mercato interno: la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione 11 .

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'azione dell'UE è necessaria al fine di rafforzare l'accesso della Commissione alle informazioni di mercato necessarie per affrontare i gravi problemi di applicazione del diritto dell'UE nel settore del mercato interno quando svolge i compiti affidatile dall'articolo 17 del TUE. Lo strumento di informazione stabilito dalla presente iniziativa è una misura di ultima istanza da utilizzare quando tutti gli altri mezzi per ottenere informazioni si sono dimostrati inefficaci. Pertanto sarà utilizzato solo nei casi in cui un intervento nazionale, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, non produrrebbe risultati e l'UE sarebbe maggiormente in grado di agire con efficienza. In particolare, si farà ricorso allo strumento di informazione per i problemi le cui ripercussioni vanno al di là di un singolo Stato membro e per la cui risoluzione è necessario raccogliere informazioni in modo uniforme e coerente presso operatori selezionati del mercato in più di uno Stato membro. L'azione dell'UE consentirebbe di soddisfare il requisito della necessità e rafforzerebbe solo la capacità della Commissione di assicurare il rispetto del diritto dell'UE nel settore del mercato interno.

In termini di valore aggiunto questo strumento consentirà di semplificare il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nei casi dotati di una forte dimensione transfrontaliera, che richiedono informazioni da operatori del mercato attivi in più di uno Stato membro. L'azione dell'UE offrirebbe inoltre un accesso tempestivo alle informazioni, garantirebbe la comparabilità dei dati raccolti a livello transfrontaliero e si tradurrebbe in un'applicazione più efficiente della normativa, riducendo in tal modo l'onere amministrativo complessivo a carico delle imprese e delle autorità pubbliche coinvolte.

Questa iniziativa, pur rispettando l'obbligo della Commissione quale "custode dei trattati" di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE, non priva gli Stati membri del loro importante ruolo, insieme alla Commissione, nell'applicare le norme relative al mercato interno o ad altri settori correlati. Essi mantengono i propri poteri di indagine e sono liberi di ampliarli. Il funzionamento del presente regolamento coinvolgerà inoltre gli Stati membri in varie circostanze, in linea con il principio di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

In particolare, qualsiasi decisione in cui la Commissione dichiari la propria intenzione di avvalersi del potere di richiedere informazioni a imprese e associazioni di imprese in forza della presente iniziativa sarà notificata allo Stato membro o agli Stati membri interessati. La presente iniziativa stabilisce inoltre meccanismi per lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda le richieste di informazioni e le risposte a tali richieste, fatti salvi gli obblighi di segreto professionale.

È altresì coerente con il TFUE nella misura in cui la Commissione dovrebbe essere in grado di raccogliere le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti affidatile, alle condizioni adeguate fissate dal legislatore.

Proporzionalità

La presente proposta è proporzionata agli obiettivi perseguiti e si limita a quanto è necessario per conseguirli. In primo luogo, dovrebbe sussistere un grave problema di applicazione del diritto dell'UE nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. In secondo luogo, questo strumento di indagine deve essere utilizzato solo in ultima istanza, qualora nessun altro mezzo alternativo per ottenere informazioni pertinenti per il problema in questione sia in grado di produrre risultati. In terzo luogo, la Commissione dovrà dimostrare con una decisione formale che tali informazioni sono necessarie per affrontare il problema e dovrebbero essere prontamente disponibili per i destinatari delle richieste e che gli altri mezzi per ottenerle si sono dimostrati inefficaci. In quarto luogo, le informazioni richieste sarebbero estremamente mirate, sia per quanto riguarda la lunghezza sia per il numero di imprese o associazioni di imprese rispondenti. Il rispetto di queste condizioni da parte della Commissione sarebbe soggetto al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'onere amministrativo complessivo è infine ridotto al minimo, sia per le imprese [grazie all'esclusione delle microimprese e alle ripercussioni minime sulle piccole e medie imprese (PMI) - cfr. in appresso] sia per le autorità pubbliche (poiché si evitano meccanismi inefficienti di coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri, pur garantendo la piena trasparenza nei loro confronti).

La proposta consente alla Commissione di infliggere sanzioni alle imprese o alle associazioni di imprese che, intenzionalmente o per negligenza grave, non rispondono alle richieste di informazioni o non si conformano alle decisioni adottate ai sensi del regolamento proposto. Le sanzioni non sono destinate a rettificare i sottostanti comportamenti delle imprese sul mercato. La minaccia di sanzioni è un incentivo affinché i destinatari delle richieste di informazioni rispondano per tempo e in modo completo, preciso e non fuorviante. La proposta stabilisce il livello massimo delle sanzioni che si ispirano alle norme in materia di aiuti di Stato, dove sono utilizzate a scopo dissuasivo. Essa non impone però alla Commissione di infliggere automaticamente sanzioni alle imprese che non rispondono né fissa un importo minimo poiché è necessario che la Commissione effettui una valutazione caso per caso tenendo in debito conto il principio di proporzionalità, soprattutto nel caso delle PMI. Qualsiasi decisione con cui la Commissione infligge sanzioni sarebbe soggetta a controllo giurisdizionale.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento giuridico appropriato per stabilire norme intese a rafforzare l'accesso diretto della Commissione alle informazioni pertinenti 12 . Sia la procedura che porta all'adozione di una richiesta di informazioni da parte della Commissione sia la possibilità di imporre obblighi alle imprese, comprese se del caso sanzioni, dovrebbero infatti essere stabilite in un regolamento. Per raggiungere tale obiettivo, rispetto alla possibile armonizzazione delle norme nazionali con una direttiva, un regolamento offrirebbe una maggiore certezza del diritto e potrebbe garantire un'interpretazione uniforme. Uno strumento autonomo eviterebbe anche interferenze con atti giuridici esistenti che conferiscono alla Commissione poteri di indagine in altri settori strategici 13 .

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST 14 , DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi 15

La Commissione ha svolto una consultazione pubblica su questa iniziativa tra il 2 agosto e il 7 novembre 2016 e ha ricevuto 71 risposte: 44 dal settore delle imprese 16 , 16 da consumatori, organizzazioni non governative o organizzazioni della società civile e 11 da autorità pubbliche. I partecipanti provenivano da 18 Stati membri dell'UE (68), un paese del SEE (1) e un paese non europeo (2). Dalle risposte è emerso che le imprese sono spesso riluttanti a condividere con le autorità pubbliche informazioni sensibili dal punto di vista commerciale e questo non soltanto quando rispondono a consultazioni pubbliche, ma anche quando tali informazioni sono necessarie per comprovare presunte violazioni dei loro diritti. I rispondenti hanno indicato che sarebbero disposti a fornire alla Commissione informazioni sensibili se la riservatezza fosse garantita e l'onere amministrativo limitato. Varie imprese si sono però dichiarate a favore solo di una partecipazione volontaria alle richieste di informazioni.

La Commissione ha inoltre effettuato consultazioni mirate presso diverse grandi associazioni di imprese, le quali hanno formulato riserve sul fatto di conferire alla Commissione il potere di richiedere informazioni alle imprese al di fuori dell'ambito del diritto della concorrenza. Esse hanno espresso preoccupazione in merito alla protezione dei dati sensibili dal punto di vista commerciale, agli oneri amministrativi e alle possibili ammende in caso di mancata risposta alle richieste di informazioni. Le imprese hanno espresso frustrazione per la lentezza della Commissione nel rispondere ai casi di violazioni delle norme dell'UE da parte degli Stati membri.

Nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio sulla competitività e del gruppo ad alto livello, gli Stati membri hanno chiesto informazioni sulle condizioni che la Commissione deve rispettare per richiedere informazioni, sul loro ruolo in tale processo, sugli oneri amministrativi che ne derivano e sulla proporzionalità delle eventuali sanzioni.

I suggerimenti dei portatori di interessi sono stati ampiamente considerati, in particolare per quanto riguarda gli inviti a un uso limitato dello strumento (che si sono tradotti nelle condizioni preliminari per l'uso dello strumento di indagine - compreso il ruolo degli Stati membri) e gli oneri amministrativi (ad esempio, la possibilità di richiedere soltanto le informazioni che sono prontamente disponibili per le imprese rispondenti). Gli aspetti relativi alle garanzie per la protezione delle informazioni riservate e alle sanzioni in caso di mancata risposta sono stati esaminati sulla base delle prassi consolidate nel settore del diritto della concorrenza.

Assunzione e uso di perizie

Per questa iniziativa la Commissione non ha fatto ricorso a perizie esterne specifiche.

Valutazione d'impatto

La relazione sulla valutazione d'impatto spiega come, per la Commissione e gli Stati membri, la mancanza di informazioni precise e attendibili a livello delle imprese crea problemi quando l'accesso a tali informazioni è necessario per far rispettare puntualmente le norme del mercato interno. La relazione ha poi esaminato, oltre allo scenario di base esistente, varie opzioni strategiche per affrontare il problema, vale a dire: 1) lo scambio volontario di buone pratiche tra gli Stati membri e con la Commissione e l'elaborazione di orientamenti sulla raccolta di informazioni a livello delle imprese; 2) la soppressione delle norme nazionali che impediscono alle autorità degli Stati membri di condividere con la Commissione e gli altri Stati membri informazioni a livello delle imprese che sono già a loro disposizione o alle quali potrebbero avere accesso; 3) l'introduzione di poteri residuali di indagine a livello nazionale 17 in modo che gli Stati membri siano in grado di raccogliere informazioni a livello delle imprese in tutti i casi e di condividerle con la Commissione; 4) l'introduzione di uno strumento di indagine di ultima istanza a disposizione della Commissione quando si sospetta l'esistenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno e quando le informazioni richieste a livello delle imprese sono necessarie per consentire un processo decisionale tempestivo ed efficace e non sono prontamente disponibili grazie ad altri mezzi; e 5) una combinazione delle opzioni 2 e 4. Le opzioni 2, 3 e 4 sono di natura legislativa. Le opzioni scartate comprendono l'ampliamento della copertura delle statistiche dell'UE e l'introduzione di obblighi periodici di informazione per le imprese.

L'introduzione di uno strumento di indagine di ultima istanza per la Commissione (opzione 4) è stata considerata la migliore scelta strategica in termini di sussidiarietà e proporzionalità ed è anche l'opzione più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. L'opzione 4 consente di superare i problemi di coordinamento e di competenza giuridica nelle situazioni in cui gli Stati membri agiscono da soli nell'affrontare casi che presentano una dimensione transfrontaliera. Dovrebbe permettere di ottenere informazioni maggiormente solide sulle disfunzioni del mercato interno e questo dovrebbe a sua volta consentire alla Commissione e agli Stati membri di assicurare un livello più elevato di conformità alle norme del mercato interno. Ciò rafforzerebbe la fiducia dei consumatori nel mercato interno e contribuirebbe alla realizzazione del suo potenziale. Un migliore accesso alle informazioni dovrebbe comportare un'applicazione più informata delle norme del mercato interno a livello degli Stati membri, limitando il numero di procedimenti di infrazione nei confronti di questi ultimi. Le imprese e i consumatori trarrebbero vantaggio da un migliore funzionamento del mercato interno: ad esempio, ridotte barriere all'ingresso, maggiore concorrenza, maggiore competitività e la possibilità di espandersi a livello transfrontaliero (e potenzialmente internazionale) più facilmente e con meno costi.

I costi amministrativi totali a carico delle imprese o associazioni di imprese (ad es. per la raccolta delle informazioni necessarie per preparare le risposte e per la consulenza giuridica) sono stimati annualmente tra 370 000 EUR e 610 000 EUR 18 . Potrebbero esserci lievi costi aggiuntivi per la presentazione di risposte non riservate (per proteggere i segreti aziendali dell'impresa rispondente). I costi dell'opzione preferita sono trascurabili per gli Stati membri (per la Commissione, cfr. la sezione 4 sotto). L'opzione preferita non comporterebbe alcun costo sociale o ambientale diretto.

La relazione sulla valutazione d'impatto e una scheda di sintesi 19 sono state presentate al comitato per il controllo normativo, che ha inizialmente espresso un parere negativo il 20 gennaio 2017, seguito da un parere positivo con riserve il 23 marzo 2017 20 . Il comitato ha chiesto che la relazione fosse adattata in base alle sue raccomandazioni 21 . La relazione si concentra ora chiaramente sull'obiettivo di affrontare la mancanza di informazioni pertinenti necessarie a garantire l'applicazione delle norme del mercato interno nei casi specifici in cui tali informazioni sono necessarie e non sono disponibili con altri mezzi. Sono inoltre spiegate meglio le condizioni che la Commissione deve rispettare prima di poter ricorrere allo strumento di indagine (cfr. la sottosezione precedente riguardante la proporzionalità), compresa la necessità di dimostrare che le informazioni richieste non sono disponibili da altre fonti (carattere di ultima istanza). Oltre a ciò, la relazione illustra meglio i punti di vista delle parti interessate 22 .

Efficienza normativa e semplificazione

Nel richiedere informazioni alle imprese e associazioni di imprese, la Commissione è tenuta ad effettuare un'attenta selezione dei destinatari delle richieste in modo da rivolgerle solamente ad imprese e associazioni di imprese in grado di fornire informazioni sufficientemente pertinenti (articolo 5, paragrafo 3). In linea generale solo le grandi imprese con una forte posizione di mercato o volumi considerevoli di scambi saranno in grado di fornire alla Commissione le informazioni pertinenti. A differenza delle PMI, le grandi imprese operano solitamente su una scala più ampia e con un livello di sofisticazione che consente loro di recuperare con relativa facilità le informazioni richieste. Il conseguente onere amministrativo e l'impatto su tali imprese non sembrerebbero pertanto sproporzionati.

In teoria è possibile che alle PMI sia chiesto di rispondere a richieste di informazioni ai sensi della presente proposta (ad es. in settori o mercati specifici in cui possono occupare una posizione forte). Tuttavia, tenuto conto del volume della loro attività economica, si prevede che ciò probabilmente non avverrà. Se però fosse necessario inviare una richiesta a una PMI, la proposta ridurrebbe al minimo i costi di conformità: la Commissione è tenuta espressamente a tenere debito conto del principio di proporzionalità nel considerare la portata delle richieste di informazioni alle PMI (articolo 5, paragrafo 3). In base alle stime, il costo di risposta per una singola PMI varia da 300 EUR a 1 000 EUR a richiesta, cui possono aggiungersi 1 000 EUR per la consulenza giuridica: questo è pari al 25 % circa del costo stimato di risposta per una grande impresa.

Le microimprese sono escluse dall'ambito di applicazione della presente proposta per evitare di imporre loro oneri amministrativi sproporzionati, considerando in particolare il fatto che è improbabile che siano in grado di fornire informazioni sufficientemente pertinenti.

Le imprese di tutte le dimensioni trarranno vantaggio da un migliore funzionamento del mercato interno, grazie a provvedimenti più mirati da parte della Commissione e degli Stati membri per garantire l'applicazione del diritto dell'Unione, anche nel settore del mercato interno.

La proposta non prescrive alcun formato o canale di comunicazione particolare per il trattamento delle richieste di informazioni e si mantiene neutra per quanto riguarda l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa include salvaguardie e garanzie che tengono debito conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali: nell'articolo 7 (protezione delle informazioni riservate) e nell'articolo 16 (segreto professionale) della proposta (cfr. articolo 7 della Carta). La proposta rispetta anche il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (cfr. articolo 8 della Carta) ed è coerente con le norme in materia di accesso ai documenti della Commissione (cfr. articolo 41 della Carta). Nella misura in cui i destinatari delle richieste di informazioni possono contestarle dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la proposta rispetta il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (cfr. articolo 47 della Carta). Le norme relative all'eventuale irrogazione di ammende o penalità di mora rispettano il diritto alla presunzione di innocenza e alla proporzionalità delle pene (cfr. articoli 48 e 49 della Carta).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non introduce un ulteriore sistema di applicazione della normativa che la Commissione dovrebbe utilizzare. Dota invece la Commissione di uno specifico strumento di indagine di ultima istanza, cui fare ricorso nell'ambito delle procedure e dei provvedimenti di applicazione esistenti. Ipotizzando cinque richieste di informazioni all'anno 23 , si stima che la Commissione potrebbe sostenere costi annui compresi tra 120 000 EUR e 430 000 EUR per la raccolta e l'analisi delle informazioni. I costi a carico della Commissione indicati sopra non presupporrebbero nuove esigenze di bilancio, ma solo la ridistribuzione del personale e delle infrastrutture esistenti.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione controllerà l'uso del regolamento per valutarne l'efficacia e la proporzionalità. Essa si baserà sui seguenti criteri: eccezionalità dell'uso del regolamento, cooperazione dei destinatari delle richieste nel fornire le informazioni e qualità delle informazioni raccolte. La Commissione registrerà i dati necessari a tale proposito (ad es. utilizzo annuo dello strumento, ambito del mercato interno interessato, imprese o associazioni di imprese interessate, tempestività, completezza, esattezza e qualità delle risposte, tasso di risposta e se l'uso di questo strumento ha comportato una migliore applicazione da parte della Commissione). Essa effettuerà inchieste di follow-up su base volontaria per ottenere il feedback delle imprese destinatarie delle richieste e valutare le loro opinioni sul processo. Inoltre la Commissione controllerà anche l'utilità di questo strumento (ad es. tasso di riuscita dei procedimenti di infrazione, osservazioni delle parti interessate al riguardo). I risultati di queste attività di monitoraggio verrebbero valutati dopo cinque anni di applicazione del regolamento. La Commissione deve redigere una relazione sull'applicazione del regolamento ogni due anni.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I (Disposizioni generali) presenta l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni (articoli da 1 a 4). Esso conferisce alla Commissione (articolo 4) il potere di richiedere informazioni direttamente a imprese e associazioni di imprese per affrontare un grave problema di applicazione del diritto dell'Unione che rischia di compromettere il conseguimento di un importante obiettivo strategico dell'Unione.

Il capo II stabilisce le condizioni e la procedura per la richiesta di informazioni. L'articolo 5 limita il potere di intervento della Commissione a una misura di ultima istanza, quando non può ottenere le informazioni da altre fonti in modo adeguato, sufficiente o tempestivo. La Commissione deve adottare una decisione preliminare in cui dichiara la propria intenzione di avvalersi di tale potere e in cui spiega il presunto grave problema, le informazioni richieste, le ragioni per cui tali informazioni sono necessarie, le ragioni per cui altri mezzi per ottenere tali informazioni si sono rivelati inefficaci e i criteri per selezionare i destinatari delle richieste (che non possono essere microimprese). La Commissione può solamente richiedere le informazioni che il destinatario della richiesta è in grado di fornire. La decisione preliminare è indirizzata allo Stato membro o agli Stati membri interessati e la Commissione è tenuta a notificare tale decisione senza indugio allo Stato membro o agli Stati membri interessati. L'articolo 6 stabilisce la procedura da seguire per la richiesta di informazioni: la Commissione può richiedere informazioni a imprese e associazioni di imprese mediante semplice domanda o mediante decisione e deve informare lo Stato membro nel cui territorio ha sede il destinatario della richiesta. Quando ha avviato un procedimento formale di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Commissione è tenuta a fornire allo Stato membro interessato dal procedimento una copia di tutte le richieste di informazioni emesse nel contesto di tale procedimento, indipendentemente dall'ubicazione della sede sociale dell'impresa o associazione di imprese. L'articolo 7 riguarda le risposte alle richieste e la protezione delle informazioni riservate. A norma di tali disposizioni la Commissione è in particolare tenuta a trasmettere le risposte ricevute allo Stato membro interessato dalla richiesta se pertinenti ai fini di un procedimento formale di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE nei confronti dello Stato membro interessato. Se una risposta contiene informazioni riservate nei confronti di tale Stato membro, la Commissione trasmette unicamente la versione non riservata delle informazioni presentate. L'articolo 8 limita l'uso delle informazioni raccolte allo scopo di cui all'articolo 4.

Il capo III (articoli da 9 a 13) definisce le norme in materia di ammende e penalità di mora se un rispondente fornisce informazioni inesatte o fuorvianti o se, in risposta a una richiesta presentata dalla Commissione con decisione formale, fornisce informazioni incomplete o non fornisce alcuna informazione. Tali norme seguono il modello del regolamento (UE) 2015/1589 applicabile nel settore degli aiuti di Stato.

Il capo IV (Disposizioni finali - articoli da 14 a 19) definisce le norme in materia di proroga dei termini, pubblicazione delle decisioni della Commissione, obblighi di segreto professionale per gli Stati membri, protezione dei dati (i funzionari dell'UE sono già tenuti a obblighi analoghi a norma dell'articolo 339 del TFUE), obblighi di presentazione di relazioni da parte della Commissione ed entrata in vigore del regolamento.

2017/0087 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, gli articoli 91, 100, 114, 192, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 337,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 24 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 25 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'instaurazione di un mercato interno rappresenta uno degli obiettivi principali che l'Unione deve raggiungere in collaborazione con gli Stati membri. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il mercato interno ha creato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, creato posti di lavoro, offerto ai consumatori una maggiore scelta a prezzi più bassi e permesso ai cittadini europei di vivere, studiare e lavorare nell'Unione. Malgrado tutti i progressi realizzati, restano notevoli difficoltà per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e le imprese e i cittadini europei non possono sfruttare appieno i suoi vantaggi. In alcuni casi una carenza di informazioni, che si ripercuote sugli interventi della Commissione a livello di applicazione del diritto dell'Unione nel settore del mercato interno, aumenta il rischio di difficoltà per gli scambi nel mercato interno, dovute al mancato coordinamento delle attività nazionali di applicazione della normativa o allo sviluppo eterogeneo di soluzioni normative nazionali a tali problemi.

(2)L'articolo 337 del TFUE conferisce alla Commissione, per l'esecuzione dei compiti affidatile, il potere di raccogliere tutte le informazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Nella causa C-490/10, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea la Corte ha tuttavia chiarito che, se la raccolta di informazioni contribuisce direttamente alla realizzazione degli obiettivi di una determinata politica dell'Unione europea, l'atto che stabilisce le condizioni per tale raccolta deve fondarsi sulla base giuridica riguardante tale politica. Il presente regolamento stabilisce non solo il quadro in cui la Commissione può raccogliere informazioni presso le imprese e associazioni di imprese, ma anche le misure per far rispettare le richieste di informazioni. Pur tenendo pienamente conto del fatto che la Commissione deriva il proprio potere di raccogliere informazioni direttamente dal trattato, il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi, oltre che sull'articolo 337 del TFUE, sulle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 91, 100, 192 e dell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, come pure dell'articolo 114 del TFUE, che prevede l'adozione delle misure necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, compresi i casi in cui le disparità tra le norme nazionali siano tali da ostacolare le libertà fondamentali o quando sia necessario prevenire l'insorgere di difficoltà nell'instaurazione e nel funzionamento del mercato interno.

(3)Per individuare e, se del caso, affrontare tali difficoltà in modo efficiente ed efficace è necessario poter accedere tempestivamente a informazioni di mercato quantitative e qualitative complete, precise e attendibili. Questo vale soprattutto quando la Commissione agisce in qualità di custode dei trattati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del TUE, che affida alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati, nonché di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. Secondo quanto stabilito in varie occasioni dalla Corte di giustizia nell'ambito di procedimenti di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, spetta alla Commissione fornire alla Corte tutte le informazioni fattuali pertinenti per dimostrare l'esistenza di un'infrazione. Tali informazioni possono in certi casi includere informazioni di mercato, che sono necessarie per consentire alla Corte di giustizia di stabilire se il diritto dell'Unione sia stato violato.

(4)La Commissione non dispone di propri poteri generali di indagine che la aiutino ad applicare il diritto dell'Unione nel settore del mercato interno. I poteri di indagine esistenti per le regole di concorrenza, prescritti dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio 26 , dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 27 e dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio 28 , sono limitati dalla loro base giuridica a determinati settori e non consentono la raccolta di informazioni e il loro utilizzo per altre finalità strategiche connesse al mercato interno.

(5)Come riconosciuto dalla Corte di giustizia, nell'applicare il diritto dell'Unione la Commissione, pur potendosi basare su indizi, si affida in gran parte alle informazioni fornite dai denuncianti, da enti pubblici e privati e dagli Stati membri interessati. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE gli Stati membri, come più volte ricordato dalla Corte di giustizia, sono tenuti ad agevolare la Commissione nell'adempimento dei suoi compiti, in particolare nel suo ruolo di custode dei trattati. È possibile tuttavia che gli Stati membri non abbiano sempre accesso alle pertinenti informazioni di mercato di cui la Commissione avrebbe bisogno per svolgere i suoi compiti o che le norme nazionali in materia di raccolta di informazioni impediscano loro di divulgare le informazioni raccolte.

(6)Per integrare le informazioni pervenute dagli Stati membri, la Commissione si basa sulla cooperazione volontaria delle parti interessate, in particolare dei denuncianti. In alcuni casi complessi dotati di una dimensione transfrontaliera, la Commissione, per effettuare una solida analisi, dovrebbe però completare le informazioni ricevute attraverso questi canali al fine ad esempio di garantire che siano del tutto precise o che le informazioni provenienti da diversi Stati membri siano in un formato comparabile. Per i suoi provvedimenti di applicazione la Commissione non può inoltre basarsi sempre sulle statistiche ufficiali, in quanto esiste uno sfasamento temporale nella loro produzione e tali statistiche possono non essere sempre sufficientemente dettagliate o disaggregate per permettere di trattare certi casi specifici.

(7)Anche se nella maggior parte dei casi l'attuale quadro normativo riguardante i mezzi di cui dispone la Commissione per ottenere informazioni utili ad affrontare le difficoltà per l'istituzione e il funzionamento delle norme del mercato interno funziona in modo efficiente, si verificano problemi in determinate situazioni in cui occorrono rapidamente specifiche informazioni di mercato dettagliate, comparabili, aggiornate e spesso riservate. Infatti nei casi complessi dotati di una dimensione transfrontaliera, soprattutto qualora questi riguardino mercati in rapida evoluzione, nuove attività economiche o nuovi modelli commerciali che mettono in discussione le ipotesi economiche esistenti, è particolarmente indicato svolgere una solida analisi economica per valutare l'esistenza di difficoltà per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. Completare una valutazione del genere può pero risultare difficile in mancanza di informazioni sufficienti e comparabili e in tali situazioni specifiche questo rende più difficile il compito della Commissione di garantire l'applicazione del diritto dell'Unione.

(8)Se informazioni di mercato dettagliate, comparabili, aggiornate, e spesso riservate, possono essere ottenute in modo tempestivo solo dagli operatori del mercato, è quindi opportuno, in ultima istanza, conferire alla Commissione, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, il potere di richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornirle direttamente e tempestivamente informazioni di mercato quantitative e qualitative complete, precise e attendibili, laddove le altre fonti di informazioni non siano disponibili o si siano rivelate insufficienti o inadeguate. A tal fine la Commissione dovrebbe in primo luogo adottare una decisione che indichi i motivi per cui altri mezzi per ottenere le informazioni necessarie si sono rivelati inefficaci. Resta inteso che la nozione di impresa ha il medesimo significato che in altri ambiti del diritto dell'Unione, in particolare il diritto della concorrenza.

(9)Per garantire che il funzionamento del presente regolamento coinvolga gli Stati membri, in linea con il principio di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, è opportuno stabilire che qualsiasi decisione della Commissione che indichi la sua intenzione di avvalersi del potere di richiedere informazioni alle imprese o associazioni di imprese a norma del presente regolamento sia notificata senza indugio allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

(10)Tale conferimento di potere non mira a creare nuovi poteri di esecuzione per la Commissione, come in particolare il potere di perseguire le violazioni del diritto dell'Unione nel settore del mercato interno nei confronti di singoli operatori del mercato. Il suo scopo è piuttosto quello di dotare la Commissione di un'ulteriore capacità di accertamento dei fatti nei casi in cui ciò risulti assolutamente necessario per l'esecuzione dei compiti affidati alla Commissione dal TFUE per garantire l'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'obiettivo di istituire il mercato interno e assicurarne il funzionamento. Ai fini dell'instaurazione di un mercato interno pienamente funzionante, è opportuno chiarire che tale conferimento di potere riguarda anche i settori economici nel mercato interno per i quali il TFUE ha previsto politiche comuni: agricoltura e pesca (tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare), trasporti, ambiente e energia.

(11)Affinché questo strumento di indagine sia efficace, le informazioni richieste dovrebbero riguardare l'applicazione del diritto dell'Unione pertinente. Può trattarsi, ad esempio, di dati fattuali di mercato, tra cui struttura dei costi, politica dei prezzi, caratteristiche di prodotti o servizi o distribuzione geografica dei clienti e fornitori. Può anche trattarsi di analisi fattuali di imprese o associazioni di imprese sul funzionamento del mercato interno, ad esempio in relazione agli ostacoli normativi e all'ingresso sul mercato percepiti o ai costi delle operazioni transfrontaliere. Al fine di ridurre al minimo i costi per rispondere alle richieste di informazioni, tali richieste dovrebbero riguardare solamente le informazioni che è probabile siano a disposizione dell'impresa o associazione di imprese interessata.

(12)Nel richiedere informazioni alle imprese e associazioni di imprese, la Commissione è tenuta ad effettuare un'attenta selezione dei destinatari delle richieste in modo da rivolgerle solamente ad imprese e associazioni di imprese in grado di fornire informazioni sufficientemente pertinenti, in particolare alle imprese di maggiori dimensioni negli Stati membri interessati. Tali richieste di informazioni sono intese a risolvere quello che si presume, grazie alle informazioni disponibili, sia un grave problema di applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno, dell'agricoltura e della pesca (ad eccezione della conservazione delle risorse biologiche del mare), dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia. Il loro obiettivo non è quello di perseguire le imprese per l'eventuale comportamento che ne è alla base. Di conseguenza, le sanzioni previste nello strumento sono destinate ad affrontare esclusivamente due casi: la mancata risposta, intenzionale o per grave negligenza, a una richiesta di informazioni e una risposta intenzionalmente inesatta, incompleta o fuorviante o che lo è per grave negligenza. Le informazioni raccolte, se pertinenti, potrebbero anche essere utilizzate per comprendere meglio le situazioni in cui le imprese hanno difficoltà a conformarsi alla legislazione, al fine di migliorare la corretta applicazione delle norme del mercato interno. Per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le microimprese, che è comunque improbabile siano in grado di fornire informazioni sufficientemente pertinenti, alla Commissione dovrebbe essere negata la possibilità di rivolgere richieste di informazioni a questa categoria di imprese. Nel richiedere informazioni alle piccole e medie imprese, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto il principio di proporzionalità. Anche se è improbabile che le PMI operino su una scala così ampia da poter incidere in misura significativa sui risultati del mercato, le informazioni raccolte dalle PMI potrebbero rivelarsi utili per informare la Commissione sulle difficoltà a livello di instaurazione e funzionamento del mercato interno. Le informazioni prontamente disponibili per le PMI potrebbero essere di carattere aneddotico, ma pur sempre tali da segnalare alla Commissione difficoltà specifiche che le PMI devono affrontare sul mercato unico. Di norma le PMI non sosterrebbero e non dovrebbero sostenere costi aggiuntivi considerevoli per raccogliere i dati in risposta a questo strumento. Data la loro posizione negoziale relativamente più debole nelle catene del valore, le PMI potrebbero essere maggiormente disposte a fornire informazioni qualora fosse loro garantita una procedura che rispetti debitamente riservatezza e anonimato. Le PMI potrebbero beneficiare in modo particolare della risoluzione di un problema a livello di instaurazione e funzionamento del mercato unico dal momento che sono spesso proprio le piccole imprese innovatrici ad incontrare i maggiori ostacoli quando cercano di avviare e sviluppare le loro attività nel mercato unico. Per ragioni di coerenza e di certezza del diritto, dovrebbero applicarsi le definizioni di "microimpresa", "piccola impresa" e "media impresa" della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 .

(13)Ai fini della coerenza nell'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno, dell'agricoltura, della pesca (ad eccezione della conservazione delle risorse biologiche del mare), dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia, è necessario istituire meccanismi per lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda le richieste di informazioni e, se del caso, le risposte a tali richieste, fatti salvi gli obblighi di segreto professionale.

(14)Lo strumento di indagine previsto nel presente regolamento è particolarmente utile per garantire l'applicazione, da parte della Commissione, del diritto dell'Unione nel settore del mercato interno. È anche utile per eventuali provvedimenti di applicazione adottati successivamente dagli Stati membri interessati che richiedano l'uso delle informazioni pertinenti raccolte dalla Commissione avvalendosi di tale potere e da essa comunicate agli Stati membri interessati. Inoltre, in caso di difficoltà nell'applicazione delle norme esistenti, comprese le situazioni in cui le imprese non sono in grado di conformarsi alla legislazione a causa della mancanza di chiarezza giuridica, questo strumento di indagine potrebbe anche dimostrarsi utile per contribuire all'elaborazione di soluzioni normative dopo che altri strumenti e fonti di informazioni pertinenti si sono rivelati inadeguati. È inoltre opportuno non consentire l'uso di tali informazioni per altri fini, in particolare l'applicazione delle regole di concorrenza del TFUE, fatto salvo il riutilizzo di informazioni rese pubbliche.

(15)La Commissione dovrebbe poter esigere l'adempimento delle richieste di informazioni che presenta a qualsiasi impresa o associazione di imprese, se del caso mediante ammende e penalità di mora proporzionate irrogate mediante decisione. Nel fissare gli importi di ammende e penalità di mora, la Commissione dovrebbe tenere debito conto del principio di proporzionalità (compresi gli aspetti relativi all'adeguatezza), in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. È opportuno tutelare i diritti delle parti invitate a fornire informazioni dando loro l'opportunità di esprimersi prima che sia adottata qualsiasi decisione sull'irrogazione di ammende o penalità di mora.

(16)Tenendo debito conto del principio di proporzionalità (compresi gli aspetti relativi all'adeguatezza), la Commissione dovrebbe poter ridurre le penalità di mora o rinunciarvi completamente qualora i destinatari delle richieste forniscano le informazioni richieste, anche una volta scaduto il termine. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno altresì prevedere termini di prescrizione per l'irrogazione e l'esecuzione di ammende e penalità di mora.

(17)Conformemente all'articolo 261 del TFUE, la Corte di giustizia dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito relativamente alle decisioni mediante le quali la Commissione infligge ammende o penalità di mora a norma del presente regolamento, il che significa che essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora irrogata dalla Commissione.

(18)Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione. Nel pubblicare e trattare tali informazioni, la Commissione dovrebbe rispettare le norme riguardanti il segreto professionale, compresa la protezione di tutte le informazioni riservate, conformemente all'articolo 339 del TFUE.

(19)La divulgazione di informazioni sulle attività commerciali di un'impresa potrebbe danneggiare gravemente l'impresa in questione. La Commissione dovrebbe pertanto tener debito conto dei legittimi interessi delle imprese e in particolare della protezione dei segreti aziendali. Per garantire che i segreti aziendali e le altre informazioni riservate fornite alla Commissione siano trattati in conformità all'articolo 339 del TFUE, qualsiasi impresa o associazione di imprese che fornisca informazioni dovrebbe indicare chiaramente quali informazioni ritiene riservate, specificandone i motivi. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a divulgare allo Stato membro interessato dalla richiesta le informazioni riservate fornite dalle imprese o associazioni di imprese rispondenti solo se ha precedentemente ottenuto il loro consenso a tale divulgazione. È opportuno richiedere che il rispondente interessato fornisca alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni che può essere trasmessa al pertinente Stato membro. Per i casi di informazioni contrassegnate come riservate che non sembrano protette da segreto professionale, è opportuno istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di decidere in quale misura tali informazioni siano divulgabili. Qualsiasi decisione che respinge la richiesta di considerare riservata un'informazione dovrebbe precisare un termine oltre il quale l'informazione possa essere divulgata, di modo che il rispondente possa avvalersi di ogni tutela giudiziaria disponibile, anche mediante misure provvisorie. È opportuno tutelare i diritti del rispondente, dandogli la possibilità di esprimersi prima che sia adottata qualsiasi decisione di respingere la richiesta di riservatezza.

(20)Dato il carattere eccezionale dello strumento di indagine previsto dal presente regolamento e al fine di monitorare la proporzionalità del suo uso, la Commissione redige ogni due anni una relazione sull'applicazione del presente regolamento e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento intende segnatamente assicurare la piena osservanza del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, del diritto a una buona amministrazione e in particolare del diritto di accedere ai fascicoli, nel rispetto del segreto commerciale, del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, dei diritti della difesa e dei principi della legalità e della proporzionalità delle pene.

(22)Se comportano il trattamento di dati personali, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero conformarsi alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE 30 . Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento, la Commissione si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 .

(23)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia agevolare l'accesso della Commissione alle informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i poteri di indagine degli Stati membri. Il presente regolamento non intende modificare, limitare o annullare i poteri di indagine già conferiti alla Commissione o agli organi od organismi dell'Unione a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione. In particolare il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i poteri di indagine della Commissione relativi all'applicazione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.

(25)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il [...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce norme relative ai seguenti aspetti:

a)le condizioni alle quali la Commissione può richiedere a imprese e associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti affidatile in relazione ai settori di cui all'articolo 2;

b)la procedura da seguire per richiedere tali informazioni.

2.Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni che consentono alla Commissione o agli organi e agli organismi dell'Unione di raccogliere e richiedere informazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti settori:

1)il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato;

2)agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;

3)trasporti;

4)ambiente;

5)energia.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)"microimpresa", un'impresa quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE;

2)"piccola impresa", un'impresa quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE;

3)"media impresa", un'impresa quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 4

Potere di richiedere informazioni a imprese e associazioni di imprese

Qualora sussista una grave difficoltà nell'applicazione del diritto dell'Unione che rischia di compromettere il conseguimento di un importante obiettivo strategico dell'Unione, la Commissione può richiedere informazioni a imprese e associazioni di imprese, come previsto al capo II, allo scopo di far fronte alla suddetta difficoltà.

Capo II

Condizioni e procedura per la richiesta di informazioni

Articolo 5

Condizioni

1.La Commissione si avvale del potere di richiedere informazioni a imprese e associazioni di imprese di cui all'articolo 4 solo qualora le informazioni a disposizione della Commissione, necessarie per lo scopo di cui all'articolo 4, non siano sufficienti o adeguate e non possano essere ottenute in maniera tempestiva per i seguenti motivi:

a)le informazioni non sono presenti in una fonte accessibile al pubblico; e

b)le informazioni non sono state fornite da uno Stato membro su richiesta della Commissione; oppure

c)le informazioni non sono state fornite da una persona fisica o giuridica.

2.Prima di richiedere informazioni conformemente all'articolo 6, la Commissione adotta una decisione in cui dichiara la propria intenzione di avvalersi del potere di richiedere informazioni a imprese o associazioni di imprese in forza del presente regolamento.

Tale decisione comprende i seguenti elementi:

a)una descrizione sintetica della presunta grave difficoltà avente una dimensione transfrontaliera nell'applicazione del diritto dell'Unione e le ragioni per cui tale difficoltà rischia di compromettere il conseguimento di un importante obiettivo strategico dell'Unione;

b)una descrizione sintetica delle informazioni da richiedere;

c)una spiegazione motivata delle ragioni per cui tali informazioni sono necessarie per lo scopo di cui all'articolo 4;

d)una spiegazione motivata delle ragioni per cui altri mezzi per ottenere tali informazioni si sono rivelati insufficienti o inadeguati o per cui le informazioni a tutt'oggi non possono essere ottenute in maniera tempestiva;

e)i criteri per selezionare i destinatari delle richieste di informazioni.

La decisione è indirizzata allo Stato membro o agli Stati membri interessati. La Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

3.Le imprese o associazioni di imprese interessate dalla richiesta di cui all'articolo 4 sono tenute a fornire solo le informazioni a loro disposizione.

La Commissione tiene debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

Articolo 6

Richiesta di informazioni a imprese e associazioni di imprese

1.Nei casi previsti all'articolo 4 e alle condizioni definite all'articolo 5, la Commissione può richiedere informazioni a imprese e associazioni di imprese, mediante semplice domanda o mediante decisione.

Nel selezionare i destinatari delle richieste di informazioni, la Commissione mira a garantire che tali richieste siano destinate unicamente a imprese e associazioni di imprese in grado di fornire informazioni pertinenti.

La Commissione non rivolge richieste di informazioni in conformità al presente regolamento alle microimprese, tranne qualora queste ultime appartengano a un gruppo di imprese che si configura almeno come un piccolo gruppo quale definito all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE.

2.La semplice domanda di cui al paragrafo 1 indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa fa riferimento altresì alle ammende previste all'articolo 9, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

3.La decisione di cui al paragrafo 1 indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica altresì le ammende previste all'articolo 9, paragrafo 1, e le penalità di mora previste all'articolo 9, paragrafo 2, ove opportuno.

Fa inoltre menzione del diritto dell'impresa o dell'associazione di imprese di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'impresa o associazione di imprese interessata può chiedere una proroga dei termini, conformemente all'articolo 14.

4.La Commissione fornisce contemporaneamente una copia della semplice domanda o della decisione di cui al presente articolo allo Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale dell'impresa o associazione di imprese.

Quando ha avviato un procedimento formale di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Commissione fornisce allo Stato membro interessato dal procedimento una copia di tutte le semplici domande o decisioni di cui al presente articolo emesse nel contesto di tale procedimento, indipendentemente dall'ubicazione della sede sociale dell'impresa o associazione di imprese.

5.Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono indirizzate all'impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione senza indugio al destinatario.

Articolo 7

Risposte alle richieste di informazioni e protezione delle informazioni riservate

1.Le imprese o associazioni di imprese che forniscono informazioni a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione ai sensi dell'articolo 5 presentano le proprie risposte alla Commissione in modo chiaro, completo e preciso.

2.La Commissione dà al destinatario della richiesta la possibilità di indicare quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale.

L'impresa o associazione di imprese che presenta informazioni ai sensi dell'articolo 5 indica chiaramente le informazioni che considera riservate, specificando i motivi di tale richiesta di riservatezza, e fornisce alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni presentate. Qualora le informazioni debbano essere fornite entro un certo termine, lo stesso termine si applica anche per la versione non riservata.

3.La Commissione trasmette le risposte ricevute allo Stato membro interessato dalla richiesta se esse sono pertinenti ai fini di un procedimento formale di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE nei confronti dello Stato membro interessato. Se una risposta fornita ai sensi del presente articolo contiene informazioni riservate nei confronti di tale Stato membro, la Commissione trasmette unicamente la versione non riservata delle informazioni presentate.

4.La Commissione verifica se la richiesta di riservatezza delle informazioni trasmesse, formulata dalle imprese o associazioni di imprese rispondenti ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, è ben fondata e proporzionata.

Dopo aver dato all'impresa o associazione di imprese interessata la possibilità di esprimersi, la Commissione può adottare una decisione in cui conclude che le informazioni dichiarate riservate non sono protette e fissa una data dopo la quale le informazioni devono essere divulgate. Tale termine non può essere inferiore a un mese.

La decisione in questione è notificata senza indugio all'impresa o associazione di imprese interessata.

Articolo 8

Uso delle informazioni raccolte dalla Commissione

La Commissione utilizza le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5 unicamente per lo scopo di cui all'articolo 4.

La Commissione può includere informazioni riservate fornite da imprese o associazioni di imprese nei documenti da trasmettere a terzi o da rendere pubblici solamente nei seguenti casi:

a)tali informazioni sono presentate in forma aggregata o sintetica o comunque in una forma tale da rendere impossibile l'identificazione di singole imprese o associazioni di imprese;

b)la Commissione ha precedentemente ottenuto il consenso del rispondente a divulgare tali informazioni;

c)la divulgazione di tali informazioni a uno Stato membro è necessaria per dimostrare una violazione del diritto dell'Unione nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a condizione che il rispondente abbia avuto la possibilità di esprimersi prima dell'adozione di una decisione e di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili prima della divulgazione.

Le informazioni che siano già state rese pubbliche possono essere utilizzate dalla Commissione per uno scopo diverso da quello di cui al presente regolamento.

Capo III

Ammende e penalità di mora

Articolo 9

Ammende e penalità di mora

1.La Commissione può, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare mediante decisione alle imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all'1 % del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave:

a)forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta a norma dell'articolo 6, paragrafo 2;

b)forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

2.La Commissione può, mediante decisione, irrogare penalità di mora alle imprese o associazioni di imprese quando un'impresa non fornisce informazioni complete, esatte e non fuorvianti entro il termine stabilito come richiesto dalla Commissione mediante decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

Le penalità di mora non sono superiori al 5 % del fatturato medio giornaliero dell'impresa o associazione interessata realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché essa non fornisca le informazioni richieste o prescritte dalla Commissione.

3.Se l'impresa o associazione di imprese non fornisce informazioni o fornisce informazioni incomplete, la Commissione, prima di irrogare un'ammenda o una penalità, fissa un termine ultimo di due settimane per ricevere le informazioni mancanti.

4.Nel fissare l'ammontare dell'ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, come pure del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

5.Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata irrogata la penalità di mora, la Commissione può ridurre l'ammontare della penalità di mora o rinunciarvi.

6.Prima di adottare una decisione conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Commissione dà alle imprese o associazioni di imprese interessate la possibilità di esprimersi.

Articolo 10

Termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende e penalità di mora

1.I poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 9 sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni.

2.Il termine previsto al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui è commessa l'infrazione di cui all'articolo 9. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o ripetute dell'articolo 6, paragrafo 1, il termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.

3.Il termine di prescrizione riguardante l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato ad accertare o perseguire una possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal giorno in cui l'atto è notificato all'impresa o associazione di imprese interessata.

4.Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui risulti trascorso un periodo di sei anni senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora. Detto termine è prolungato della durata della sospensione della prescrizione conformemente al paragrafo 5.

5.Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospeso fino a quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 11

Termine di prescrizione per l'esecuzione di ammende e penalità di mora

1.Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma dell'articolo 9 è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni.

2.Il termine previsto al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell'articolo 9 diventa definitiva.

3.Il termine di prescrizione previsto al paragrafo 1 è interrotto:

a)dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda di modifica;

b)da ogni atto compiuto da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, o dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4.Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

5.Il termine di prescrizione previsto al paragrafo 1 è sospeso fino a quando:

a)dura il termine per il pagamento concesso al destinatario;

b)l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari delle decisioni

Le decisioni adottate a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, sono indirizzate all'impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione senza indugio al destinatario.

Articolo 13

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 261 del TFUE per controllare le ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione. Essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Proroga dei termini

I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.

Tutte le richieste di proroga dei termini sono debitamente giustificate e trasmesse per iscritto, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, al servizio e all'indirizzo indicati dalla Commissione. La Commissione può decidere di prorogare il termine, nella misura in cui questo sia giustificato e proporzionato.

Articolo 15

Pubblicazione delle decisioni

1.La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.

2.La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

Articolo 16

Segreto professionale

Fatti salvi gli articoli 7 e 8, gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale da essi acquisite in applicazione del presente regolamento.

Articolo 17

Protezione dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento, la Commissione si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 18

Relazioni

Ogni due anni la Commissione redige una relazione sull'applicazione del presente regolamento e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Nella presente relazione le espressioni "mercato unico" e "mercato interno" sono usate in modo intercambiabile.
(2) COM(2015)550 del 28.10.2015, pag. 16.
(3) Ibidem, pag. 17.
(4) C(2016)8600, GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.
(5) COM(2015)550, pag. 16.
(6) Cfr. il comunicato stampa della Commissione del 21 ottobre 2015.
(7) Sentenze nelle cause C-426/93, punto 22, e C-490/10, punto 64.
(8) C-490/10, punto 68.
(9) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che nell'applicare il diritto dell'UE la Commissione, in mancanza di propri poteri di indagine, si affida in gran parte alle informazioni fornite dai denuncianti, da enti pubblici e privati e dagli Stati membri. In tali condizioni i provvedimenti di applicazione devono basarsi sul quadro giuridico imperfetto attualmente esistente per raccogliere le informazioni, il che comporta una raccolta disomogenea e insufficiente di informazioni a livello delle imprese. Questi provvedimenti di applicazione diventano quindi più difficili o talvolta impossibili e ciò può far sì che si creino ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno che non vengono adeguatamente affrontati.
(10) Cfr. le sentenze della CGUE nelle cause C-380/03, punti da 38 a 42 e punto 80; C-434/02, punti da 31 a 34; e C-376/98, punto 86.
(11) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
(12) Il ricorso all'articolo 114 del TFUE come base giuridica per un regolamento è già stato accettato dalla CGUE. Cfr. la causa C-270/12, punto 97 e segg.
(13) Ad esempio, il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015). Tale regolamento ha una diversa base giuridica con una diversa procedura legislativa ed è stato elaborato in funzione degli obiettivi, delle fasi procedurali e dei poteri specifici della Commissione nel settore degli aiuti di Stato.
(14) Non applicabile.
(15) Per maggiori dettagli, cfr. la valutazione d'impatto nell'allegato 2.
(16) Associazioni di imprese (31), comprese associazioni che rappresentano unicamente PMI, e imprese (13), comprese PMI e microimprese (9). Nel complesso, le associazioni di imprese rispondenti rappresentavano oltre 20 milioni di imprese.
(17) L'opzione 3 integra anche l'opzione 2.
(18) Ipotizzando cinque richieste all'anno (ma più destinatari per ogni richiesta).
(19) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(20) Ibidem.
(21) Il comitato per il controllo normativo ha osservato che la relazione non è ancora sufficientemente chiara e talvolta risulta incoerente per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'iniziativa. In diversi punti continua a presentare lo strumento di informazione sul mercato unico (SMIT) come una soluzione ai problemi generali di disponibilità dei dati o come fonte di informazioni per obiettivi strategici connessi al mercato unico che non derivano da carenze specifiche a livello di applicazione della normativa, senza fornire una giustificazione in tal senso. 2) La relazione afferma chiaramente che si tratterebbe di uno strumento di ultima istanza, ma è meno precisa per quanto riguarda le garanzie o le condizioni che potrebbero dar luogo a un'indagine. La relazione principale continua a non rispecchiare in modo sufficientemente chiaro i rispettivi punti di vista degli Stati membri e delle imprese.
(22) Cfr. la relazione sulla valutazione d'impatto per maggiori precisazioni sugli adattamenti realizzati.
(23) La Commissione non è tenuta ad utilizzare lo strumento di indagine.
(24) GU C del , pag. .
(25) GU C del , pag. .
(26) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(27) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 1).
(28) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(29) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(30) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).
(31) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).