COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.4.2017
COM(2017) 187 final
2017/0083(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
RELAZIONE
La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (“il protocollo”).
L’atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest’ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.
L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra (di seguito “l’accordo”), è stato firmato il 21 giugno 1996 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1999.
In seguito alla decisione del Consiglio del ... relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, il protocollo è stato firmato a ... il …
Il protocollo proposto include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell’accordo e impegna l’Unione a fornire la versione facente fede dell’accordo in lingua croata.
La Commissione propone che il Consiglio concluda il protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.
Il Parlamento europeo sarà invitato ad approvare il protocollo.
2017/0083 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)In conformità della decisione (UE) …./…. del Consiglio, il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (“il protocollo”) è stato firmato il …[inserire la data], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica.
(3)Il protocollo dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è approvato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.4.2017
COM(2017) 187 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
PROTOCOLLO
ALL’ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO
STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELL’UZBEKISTAN,
DALL’ALTRA, PER TENER CONTO DELL’ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALL’UNIONE EUROPEA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L’UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, di seguito “gli Stati membri”,
L’UNIONE EUROPEA, di seguito “l’Unione”, e
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
da una parte,
E
LA REPUBBLICA DELL’UZBEKISTAN,
dall’altra,
di seguito denominati insieme “le parti contraenti”,
CONSIDERANDO CHE l’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, di seguito “l’accordo”, è stato firmato a Firenze il 21 giugno 1996;
CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;
CONSIDERANDO CHE, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’adesione della Croazia all’accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo allegato al medesimo;
VISTA l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il 1° luglio 2013,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di parte contraente all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, firmato a Firenze il 21 giugno 1996. Inoltre la Repubblica di Croazia adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell’Unione, del testo dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché dei protocolli firmati nel 2004, nel 2008 e nel 2011, che sono parte integrante dell’accordo.
ARTICOLO 2
A tempo debito dopo la sigla del presente protocollo, l’Unione trasmette ai suoi Stati membri e alla Repubblica dell’Uzbekistan la versione in lingua croata dell’accordo. Con riserva dell’entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni dell’accordo in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e uzbeka.
ARTICOLO 3
Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.
ARTICOLO 4
1.
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Lo strumento di approvazione è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
2.
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
3.
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2013.
ARTICOLO 5
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno
firmato il presente protocollo.
Fatto a …, il ...
PER L’UNIONE EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA E GLI STATI MEMBRI
PER LA REPUBBLICA DELL’UZBEKISTAN