COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.3.2017
COM(2017) 145 final
2017/0065(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(linea di bilancio 12 02 01 "Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari")
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione UE nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.
Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per consentire agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Lichtenstein) di partecipare alle azioni dell'Unione inerenti alla linea di bilancio 12 02 01 "Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari" del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'allegato progetto di decisione del Comitato misto è pienamente coerente con l'obiettivo dell'accordo SEE di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La decisione del Comitato misto è inoltre coerente con le altre politiche dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di proteggere l'omogeneità del mercato interno dell'UE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.
Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.
L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.
•Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno.
•Scelta dell'atto giuridico
In conformità dell'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
Gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Unione, linea di bilancio 12 02 01 "Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari". L'importo esatto sarà determinato in conformità delle disposizioni dell'accordo SEE, una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio.
4.ALTRI ELEMENTI
In linea con la politica di bilancio dell'UE, qualsiasi partecipazione ad un'attività dell'UE può aver luogo solo dopo il versamento del contributo finanziario corrispondente. Tuttavia, in linea con il protocollo 32 dell'accordo SEE, il contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE è versato entro il 31 agosto di ogni anno, a seguito della richiesta di fondi da parte dell'UE formulata dalla Commissione europea e trasmessa agli Stati EFTA-SEE entro il 15 agosto.
Pertanto, al fine di coprire il periodo compreso tra gennaio e agosto, il progetto di decisione del Comitato misto è retroattivamente applicabile dal mese di gennaio. In questo modo la continuità della cooperazione, come previsto dall'accordo SEE, è assicurata per l'intero anno civile.
La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.
2017/0065 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(linea di bilancio 12 02 01 "Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari")
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE ("protocollo 31").
(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(4)È opportuno estendere la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative ai servizi finanziari.
(5)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017.
(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.3.2017
COM(2017) 145 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(linea di bilancio 12 02 01 "Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari")
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017
del
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.
(2)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 7, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole "l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "gli esercizi finanziari 2016 e 2017".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE