Bruxelles, 22.3.2017

COM(2017) 142 final

2017/0063(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2017) 114 final}
{SWD(2017) 115 final}
{SWD(2017) 116 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

Gli Stati membri dell’UE sono partner essenziali della Commissione europea per l’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza. Dal 2004 il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio 1 conferisce alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell’UE (ANC) il potere di applicare le norme dell’UE in materia di concorrenza insieme alla Commissione. Le ANC sono infatti tenute ad applicare le norme dell’Unione in materia di concorrenza agli accordi o alle pratiche che possono avere un’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. Da oltre un decennio la Commissione e le ANC applicano le norme di concorrenza dell’UE in stretta collaborazione nell’ambito della rete europea della concorrenza (European Competition Network, “ECN”), appositamente istituita per questo scopo nel 2004.

L’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza da parte della Commissione e delle ANC costituisce un elemento fondamentale per la creazione di un mercato interno aperto, competitivo e innovativo ed è cruciale per la creazione di posti di lavoro e per la crescita in settori chiave dell’economia, come l’energia, le telecomunicazioni, il digitale e i trasporti.

Le regole di concorrenza dell’UE sono uno dei tratti distintivi del mercato interno: se si verifica una distorsione della concorrenza, il mercato interno non può esplicare pienamente le sue potenzialità, né creare le giuste condizioni per una crescita economica sostenuta. Per rendere il mercato interno più approfondito e più equo, è fondamentale che le norme che lo regolano siano applicate in modo efficace così da produrre risultati prossimi ai cittadini. L’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza avviene ormai a un ritmo che la Commissione non avrebbe mai potuto raggiungere da sola: dal 2004 la Commissione e le ANC hanno adottato oltre 1000 decisioni di applicazione, di cui l’85% in capo alle ANC. L’applicazione effettuata da una molteplicità di autorità è molto più rigorosa, efficace e dissuasiva per le imprese che potrebbero essere tentate di violare le norme dell’UE in materia di concorrenza. In linea generale la Commissione esamina gli accordi o le pratiche anticoncorrenziali che incidono sulla concorrenza in almeno tre Stati membri oppure quando è utile stabilire un precedente a livello europeo. Le ANC si trovano generalmente nella posizione idonea per intervenire qualora la concorrenza venga pregiudicata in modo sostanziale sul loro territorio. Tali autorità conoscono bene il funzionamento dei mercati nel loro Stato membro e tale conoscenza può risultare preziosa ai fini dell’applicazione delle norme di concorrenza. L’azione a livello nazionale è in grado di procurare il sostegno dell’intera società nei confronti dell’applicazione delle norme di concorrenza.

Motivi e obiettivi della proposta

Le possibilità di un’applicazione più efficace delle norme dell’UE in materia di concorrenza da parte delle ANC non sono ancora state pienamente sfruttate. Il regolamento (CE) n. 1/2003 non contiene alcuna disposizione in merito ai mezzi e agli strumenti di cui possono avvalersi le ANC per applicare le norme dell’UE in materia di concorrenza e sono molte le autorità che non dispongono di tutti i mezzi e strumenti necessari per applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE:

1. Alcune ANC non dispongono di garanzie applicabili in base alle quali possono applicare le norme dell’UE in materia di concorrenza autonomamente, senza prendere istruzioni da entità pubbliche o private. Alcune autorità si confrontano con la carenza di risorse umane e finanziarie, la quale può incidere sulla loro capacità di far rispettare le norme con efficacia. Per esempio, alcune ANC non sono in grado di effettuare accertamenti contemporanei presso tutti i membri di un presunto cartello, il che significa che essi dispongono di tempo prezioso per distruggere elementi di prova e per non essere scoperti. Ad altre autorità mancano gli strumenti di informatica forense necessari per reperire le prove delle violazioni.

2. Numerose ANC non dispongono di tutti gli strumenti necessari per individuare e combattere efficacemente le violazioni del diritto della concorrenza. Ad alcune di esse mancano poteri di indagine fondamentali che permettano loro di raccogliere elementi di prova contenuti su telefoni cellulari, computer portatili, tablet e così via, il che costituisce un grave limite nell’era digitale. I loro poteri di indagine sono spesso privi di efficacia perché non sono previste sanzioni efficaci in caso di inadempienza da parte delle imprese.

3. Non tutte le ANC possono comminare ammende efficaci: in alcuni Stati membri, la legislazione nazionale impedisce alle ANC di imporre ammende efficaci per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Ad esempio, in alcuni Stati membri le imprese possono ristrutturarsi per eludere il pagamento di ammende. In altri le sanzioni per violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE sono esigue o inesistenti. L’importo delle ammende imposte varia notevolmente: la sanzione per la stessa infrazione può essere molto più elevata in uno Stato membro rispetto a un altro, senza che tale differenza sia giustificata da circostanze oggettive.

4. I programmi di trattamento favorevole costituiscono uno strumento fondamentale per individuare i cartelli. Incoraggiano le imprese a fornire informazioni preziose sui cartelli ai quali hanno partecipato in cambio dell’immunità totale o parziale dalle ammende. Le imprese che avrebbero l’intenzione di presentare domanda di trattamento favorevole hanno bisogno di un grado sufficiente di certezza del diritto per essere incoraggiate a cooperare con le autorità. Ciò vale in particolare quando le imprese chiedono il trattamento favorevole in Stati membri diversi, perché il cartello interessa una serie di giurisdizioni. Tuttavia, le divergenze nei programmi di trattamento favorevole in Europa scoraggiano le imprese dal rivelare la propria partecipazione a pratiche anticoncorrenziali e dal fornire le prove al riguardo.

5. Le lacune e le limitazioni degli strumenti e delle garanzie di cui dispongono le ANC compromettono anche il sistema di competenze parallele previsto per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, che si basa sulla stretta collaborazione nell’ambito dell’ECN. Tale sistema dipende dalla capacità delle autorità di fare affidamento le une sulle altre per attuare misure di indagine per conto delle altre. Non può tuttavia funzionare correttamente se alcune ANC non dispongono ancora di adeguati strumenti di indagine. Anche altre lacune nella capacità delle ANC di fornire assistenza reciproca pregiudicano il sistema europeo di applicazione delle norme di concorrenza, che è stato concepito come un insieme coerente. Ad esempio, le ANC amministrative non possono chiedere l’esecuzione transfrontaliera delle loro decisioni in materia di ammende se l’autore dell’infrazione non è giuridicamente presente nel loro territorio. Nell’era digitale molte imprese effettuano vendite online a un numero potenzialmente numeroso di paesi, pur mantenendo una presenza giuridica in un solo Stato membro. Ciò le mette attualmente al riparo dal pagamento dell’ammenda.

A causa di queste lacune e limitazioni degli strumenti e delle garanzie di cui possono avvalersi le ANC, i procedimenti avviati contro le imprese che adottano pratiche anticoncorrenziali possono sfociare in esiti disparati a seconda dello Stato membro in cui tali imprese operano: l’applicazione degli articoli 101 o 102 del TFUE potrebbe risultare inesistente o del tutto inefficace, ad esempio perché non si possono raccogliere le prove delle pratiche anticoncorrenziali o perché le imprese possono sottrarsi alla loro responsabilità per l’ammenda. L’applicazione disomogenea delle norme dell’UE in materia di concorrenza provoca una distorsione della concorrenza nel mercato interno e mina il sistema di applicazione decentrata che è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003.

È quindi necessaria una proposta legislativa per conferire alle ANC poteri di applicazione più efficace delle norme dell’UE in materia di concorrenza, affinché tali autorità dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende. Rimuovendo gli ostacoli nazionali a un’efficace applicazione delle norme da parte delle ANC, si contribuirà a eliminare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno e gli svantaggi che ne derivano per i consumatori e le imprese, incluse le PMI. Inoltre, consentendo alle ANC di prestarsi efficacemente assistenza reciproca, si garantiranno condizioni di parità e una stretta cooperazione nell’ambito dell’ECN.

La proposta fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2017 2 e si basa sull’esperienza acquisita in materia di applicazione a partire dal 2004 nell’ambito dell’ECN.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta completerà il regolamento (CE) n. 1/2003 in quanto, conferendo alle ANC poteri di applicazione efficace, permetterà di sfruttare appieno le potenzialità del sistema di applicazione decentrata introdotto da tale strumento. In particolare, la proposta darà concretezza al requisito di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003, secondo cui gli Stati membri devono designare le ANC in modo da garantire un’efficace conformità alle disposizioni del regolamento. Se si garantisce che le ANC ricevano efficaci poteri decisionali e di imposizione delle ammende, vengono pienamente soddisfatti ed approfonditi i requisiti dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003, che conferisce alle ANC il diritto di adottare decisioni e comminare ammende in applicazione degli articolo 101 e 102 del TFUE. Il conferimento di efficaci poteri di acquisizione dei fatti alle ANC da piena applicazione all’obbligo di cui all’articolo 22 dello stesso regolamento, secondo cui le ANC devono poter essere in grado di attuare tali misure per conto degli altri membri dell’ECN. Nella sua comunicazione del 2016: “Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione” 3 , la Commissione sottolinea l’importanza di disporre di un sistema solido, efficiente ed efficace per garantire che gli Stati membri applichino, attuino e facciano rispettare pienamente la legislazione dell’UE. La comunicazione evidenzia che l’attuazione della legislazione dell’UE rimane una sfida e necessita di una maggiore attenzione all’attuazione per essere al servizio dell’interesse generale.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è pienamente coerente e compatibile con le politiche dell’Unione vigenti in altri settori, in particolare quelle che conferiscono alle ANC o all’ECN un ruolo specifico di consultazione, di cooperazione, di monitoraggio, di relazione o decisionale 4 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si basa sia sull’articolo 103 che sull’articolo 114 del TFUE, poiché persegue una serie di obiettivi indissociabili, ossia: 1) attuare i principi di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE, conferendo alle ANC poteri di applicazione più efficace; 2) garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata e che i consumatori e le imprese non siano svantaggiati dalle legislazioni e dalle misure nazionali che impediscono alle ANC di essere efficaci nell’applicazione delle norme; 3) assicurare che vigano strumenti e garanzie identici per il diritto nazionale della concorrenza quando è applicato in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE, al fine di garantire certezza del diritto e condizioni di parità; 4) introdurre norme efficaci in materia di assistenza reciproca al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di stretta cooperazione nell’ambito dell’ECN.

Garantire che le ANC abbiano i mezzi e gli strumenti per un’applicazione più efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE soddisfa l’obiettivo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del TFUE, il quale mira ad assicurare la piena efficacia delle norme di concorrenza. L’articolo 103, paragrafo 1, conferisce al Consiglio il potere di adottare regolamenti o direttive “ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102”. In particolare, tali misure possono essere adottate a norma dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera e), del TFUE per “definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall’altra” e dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del TFUE per “garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, e all’articolo 102, comminando ammende e penalità di mora”.

Tuttavia, questa base giuridica non è, di per sé, sufficiente, perché sia lo scopo che il contenuto della direttiva proposta hanno una portata più ampia. La direttiva proposta persegue un obiettivo indipendente che consiste nel rafforzare il funzionamento del mercato interno: 1) affrontando le norme nazionali che impediscono alle ANC di essere efficaci nell’applicazione delle norme in modo da creare una protezione più uniforme per le imprese e i consumatori in Europa; 2) facendo sì che vigano garanzie e strumenti identici per il diritto nazionale della concorrenza quando è applicato in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE, al fine di garantire certezza del diritto e condizioni di parità; 3) introducendo norme efficaci in materia di assistenza reciproca al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di stretta cooperazione nell’ambito dell’ECN. 

In alcuni Stati membri la legislazione nazionale impedisce alle ANC di imporre ammende efficaci alle imprese per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione. Le imprese che commettono infrazioni negli Stati membri in cui le ANC non dispongono di efficaci poteri in materia di ammende sono quindi al riparo da sanzioni e sono poco incentivate ad agire in conformità con le norme dell’UE in materia di concorrenza. Ciò rafforza le distorsioni del mercato in tutta l’Europa e mette a repentaglio il mercato interno. Inoltre, le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i principi fondamentali alla base dei programmi di trattamento favorevole fanno sì che le imprese possano essere trattate in modo diverso a seconda di quale autorità sia competente ad agire. Solo un intervento a livello dell’Unione può far sì che il trattamento favorevole sia concesso secondo principi fondamentali comuni e che vi sia quindi una maggiore parità di condizioni tra le imprese.

Le limitazioni o le lacune nelle legislazioni nazionali possono inoltre impedire alle ANC di raccogliere efficacemente elementi di prova. Le misure adottate al fine di indebolire l’indipendenza delle ANC o per ridurre le loro risorse emanano ovviamente dagli stessi Stati membri. Ad esempio, le restrizioni all’indipendenza possono essere motivate dal desiderio di esercitare un maggiore controllo sul processo decisionale dell’autorità. La capacità di un governo di esercitare un’influenza o delle pressioni su un’ANC può portare a privilegiare considerazioni politiche rispetto all’applicazione corretta delle norme in materia di concorrenza fondata su argomentazioni economiche e giuridiche, e ciò a scapito delle imprese che operano nel mercato interno.

A causa di queste lacune e limitazioni negli strumenti e nelle garanzie di cui possono avvalersi le ANC, le imprese che adottano pratiche anticoncorrenziali potrebbero risultare non soggette all’applicazione degli articoli 101 o 102 del TFUE o a un’applicazione inefficace, ad esempio perché non si possono raccogliere le prove delle pratiche anticoncorrenziali o perché le imprese possono sottrarsi alla loro responsabilità per l’ammenda. Se esiste la possibilità che pratiche anticoncorrenziali non vengano sanzionate, le imprese non riescono a competere sulla base dei propri meriti. Sono quindi disincentivate a entrare su tali mercati, ad esercitarvi il loro diritto di stabilimento e a fornire beni e servizi. I consumatori che hanno sede negli Stati membri in cui l’applicazione delle norme è minore perdono i vantaggi di un’efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza volte a contrastare le pratiche anticoncorrenziali che mantengono artificialmente elevati i prezzi dei beni e dei servizi. L’applicazione disomogenea degli articoli 101 e 102 del TFUE in tutta Europa determina pertanto distorsioni della concorrenza nel mercato interno e ne compromette il corretto funzionamento.

Un altro modo in cui la proposta di direttiva tratta il ravvicinamento delle legislazioni nazionali è perché disciplina l’applicazione delle norme nazionali in materia di concorrenza. In pratica, nella trattazione di un caso, la maggior parte delle ANC applica le disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE. La direttiva proposta avrà inevitabilmente un impatto sulle disposizioni nazionali in materia di concorrenza applicate in parallelo dalle ANC. Inoltre, quando un’ANC adotta misure di indagine nella fase iniziale di un caso, spesso è difficile stabilire se esista o no un’incidenza sugli scambi tale da far scattare l’applicazione del diritto della concorrenza dell’UE. Di conseguenza, l’ANC deve presumere che potrebbero applicarsi entrambe le normative. Ciò significa che, quando le ANC si avvalgono della facoltà, prevista dalla proposta, di raccogliere prove informatiche, agiscono potenzialmente sia ai fini dell’applicazione del diritto UE, che di quello nazionale. È pertanto difficile, se non impossibile, scindere l’applicazione del diritto nazionale e la parallela applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. Se al diritto nazionale non si applicassero le stesse garanzie e gli stessi strumenti quando viene attuato in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE, si determinerebbe incertezza giuridica e si rischierebbe di minare la parità di condizioni. Inoltre, se si vuole proteggere efficacemente il materiale relativo al trattamento favorevole e alle transazioni, occorre che ciò valga non solo per i procedimenti dinanzi alle ANC per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, ma anche per l’applicazione autonoma delle disposizioni equivalenti del diritto nazionale.

Anche le lacune e le limitazioni che incidono sulla capacità delle ANC di fornire assistenza reciproca minano il sistema europeo di applicazione delle norme di concorrenza, che è stato concepito come un insieme coerente. Ad esempio, la maggior parte delle ANC non può notificare le principali misure di esecuzione o chiedere l’applicazione transfrontaliera delle decisioni in materia di ammende se l’autore dell’infrazione non è giuridicamente presente nel loro territorio. Ciò le mette attualmente al riparo dal pagamento dell’ammenda. L’applicazione inefficace che ne deriva distorce la concorrenza per le imprese che rispettano la legge e compromette la fiducia dei consumatori nel mercato interno, in particolare nell’ambiente digitale. Affrontare tali divergenze introducendo un sistema di notifica transfrontaliera degli addebiti preliminari per presunte violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE e delle decisioni di applicazione di tali articoli, nonché l’esecuzione transfrontaliera delle ammende imposte dalle ANC amministrative è fondamentale per assicurare parità di condizioni in Europa e per evitare distorsioni della concorrenza. Allo stesso modo, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di competenze parallele nell’ambito dell’ECN, le norme nazionali in materia di prescrizione dovrebbero essere sospese per la durata del procedimento dinanzi alle ANC di un altro Stato membro o alla Commissione.

Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali con tali finalità specifiche, che trovano pieno riscontro nel testo della direttiva proposta, va ben al di là della semplice applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e mira piuttosto al corretto funzionamento del mercato interno.

In conclusione, la proposta di direttiva, sia per le sue finalità che per il contenuto, risponde al duplice obiettivo di garantire l’efficace applicazione della politica di concorrenza dell’UE, da un lato, e di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, dall’altro. Questi due elementi sono indissociabili: per assicurare che le ANC possano diventare efficaci nell’applicazione delle norme, occorre legiferare per eliminare gli ostacoli presenti nel diritto nazionale che danno luogo a un’applicazione disomogenea, causando distorsioni della concorrenza nel mercato interno. I consumatori e le imprese eviteranno gli svantaggi derivanti dalle leggi e dalle misure nazionali che impediscono alle ANC di essere efficaci nell’applicazione delle norme. La necessità di garantire certezza del diritto e condizioni di parità impone di dare alle ANC le stesse garanzie e gli stessi strumenti per l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza quando sono applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE. Infine, è necessario introdurre meccanismi transfrontalieri efficaci in materia di assistenza reciproca al fine di garantire una maggiore parità di condizioni e tutelare il sistema di competenze parallele nell’ambito dell’ECN. Queste finalità interdipendenti, benché distinte, non possono essere perseguite separatamente adottando due strumenti diversi. Non è possibile, ad esempio, scindere la direttiva proposta in un primo strumento, basato sull’articolo 103 del TFUE, che assegni alle ANC i mezzi e gli strumenti di cui hanno bisogno per applicare gli articoli 101 e 102 del TFUE, e in un secondo strumento, basato sull’articolo 114 del TFUE, che imponga agli Stati membri di stabilire le stesse norme per l’applicazione del diritto della concorrenza quando è applicato parallelamente alle norme di concorrenza dell’UE. Per questi motivi, la proposta si basa anche sull’articolo 114 del TFUE.

Sussidiarietà

Anche se il regolamento (CE) n. 1/2003 ha istituito un sistema di applicazione decentrata delle norme di concorrenza, non sono ancora state sfruttate tutte le sue potenzialità. La direttiva proposta intende garantire che vi sia un’applicazione efficace delle norme di concorrenza a livello nazionale, dotando le ANC delle garanzie e degli strumenti di cui hanno bisogno a tal fine.

Le ANC applicano norme a dimensione transfrontaliera

È opportuno che l’UE prenda provvedimenti per affrontare i problemi individuati perché le ANC applicano norme dell’UE che hanno una dimensione transfrontaliera. I provvedimenti di applicazione adottati dall’ANC di uno Stato membro possono incidere sulla concorrenza, sulle imprese e sui consumatori di altri Stati membri: ad esempio, un cartello nazionale solitamente esclude i concorrenti di altri Stati membri. Se le ANC non dispongono dei mezzi e degli strumenti esecutivi necessari (ad esempio, per mancanza di risorse), possono esservi conseguenze negative dirette per i consumatori e per le imprese, non solo nello Stato membro dell’autorità in questione, ma anche in altri Stati membri, nonché per quanto riguarda la capacità delle ANC di cooperare in Europa. Lo Stato membro Y non può risolvere il problema della mancanza di mezzi e strumenti di una ANC dello Stato membro X, e quindi solo un’azione a livello dell’UE può affrontare questo problema.

Garantire l’efficacia della cooperazione transfrontaliera

Solo un intervento a livello dell’UE può garantire che il sistema di cooperazione istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 funzioni in modo soddisfacente. Uno degli elementi fondamentali del suddetto regolamento è l’aver introdotto meccanismi di cooperazione che consentono alle ANC di indagare su presunte infrazioni al di là delle frontiere del loro Stato membro. Un’ANC può chiedere a un’altra di eseguire misure d’indagine per suo conto al fine di raccogliere prove che si trovano in un’altra giurisdizione. Come già precisato, tale meccanismo non funziona bene se non tutte le ANC dispongono dei poteri effettivi necessari per svolgere accertamenti o richiedere informazioni. Ancora una volta, è difficile affrontare questo problema a livello nazionale. Per esempio, se l’ANC dello Stato membro A ha bisogno dell’ANC dello Stato membro B per raccogliere elementi di prova presso imprese aventi sede nel suo territorio, ma l’ANC dello Stato membro B non ha poteri effettivi per raccogliere tali elementi di prova, lo Stato membro A può fare poco al riguardo.

Interdipendenza tra i programmi di trattamento favorevole delle autorità garanti della concorrenza in Europa

I programmi di trattamento favorevole sono interdipendenti, in quanto le imprese presentano regolarmente le loro domande a una serie di giurisdizioni dell’UE e hanno bisogno di garanzie della certezza del diritto a livello transfrontaliero. L’esperienza dell’ultimo decennio dimostra che i singoli Stati membri non sono in grado da soli di garantire un’adeguata certezza del diritto a livello transfrontaliero. Le divergenze tra i programmi di trattamento favorevole sfociano ancora in esiti diversi per i richiedenti, che si tratti di ottenere l’immunità dalle ammende o solo una loro riduzione. Le imprese che avrebbero intenzione di denunciare un comportamento collusivo a varie giurisdizioni in cambio di un trattamento più favorevole non possono sapere per certo se e in che misura potrebbero trarne vantaggio. L’azione dell’UE è necessaria per garantire che in tutti gli Stati membri sia in vigore un sistema di trattamento favorevole applicato in modo uniforme.

Il diritto nazionale può impedire alle ANC di essere più efficaci nell’applicazione delle norme

Come spiegato nella sezione riguardante la base giuridica, il diritto nazionale può impedire alle ANC di essere sufficientemente indipendente e di disporre di strumenti efficaci per individuare le infrazioni e imporre ammende efficaci alle imprese per violazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza. Per affrontare questo problema, è necessario adottare misure a livello dell’UE.

L’esperienza dimostra che, in mancanza di una normativa dell’Unione, è improbabile che le ANC ottengano tutti gli strumenti necessari

Anche se sono state adottate numerose misure non vincolanti per stimolare azioni volontarie a livello nazionale, diverse ANC ancora non dispongono delle garanzie e degli strumenti necessari per un’applicazione efficace. Dopo oltre un decennio, è improbabile che vengano introdotti i cambiamenti necessari per migliorare il sistema di applicazione decentrata previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003 e per conferire alle ANC poteri di applicazione più efficace. Ciò significa che a molte ANC continueranno a mancare gli strumenti fondamentali per individuare e sanzionare le violazioni o le risorse necessarie, a scapito del corretto funzionamento del sistema di applicazione decentrata istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003.

In sintesi, le ANC non saranno in grado, solo in virtù dei quadri normativi nazionali vigenti in materia di concorrenza, di far rispettare più efficacemente le norme dell’UE in materia di concorrenza su tutto il territorio dell’Unione. Inoltre, in fase di applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, la Commissione non può imporre nessun obbligo dell’UE riguardo agli strumenti di indagine e alle ammende, alle risorse e alla struttura istituzionale delle ANC fintantoché tali obblighi non esistono. Di conseguenza, solo un’iniziativa a livello dell’UE può conferire alle ANC il potere di applicare le norme con maggiore efficacia, garantendo che dispongano di mezzi e strumenti più efficaci per applicare le norme dell’UE in materia di concorrenza.

Proporzionalità

La proposta stabilirà perlopiù norme minime per conferire alle ANC poteri di applicazione efficace delle norme dell’UE in materia di concorrenza. Si garantisce così il giusto equilibrio tra il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della proposta senza interferire indebitamente nelle tradizioni nazionali. Gli Stati membri potranno sempre stabilire standard più elevati e adattare le loro norme alle specificità nazionali. Ad esempio, resteranno liberi di concepire, organizzare e finanziare le rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza nel modo che ritengono più opportuno, purché sia garantita la loro efficacia. Inoltre, la direttiva proposta garantisce che la scelta degli Stati membri che hanno optato per un modello giudiziario di applicazione delle norme di concorrenza sia pienamente rispettata.

È solo riguardo alle condizioni per la concessione del trattamento favorevole per i casi di cartelli segreti che occorreranno norme più dettagliate per ottenere un valore aggiunto nell’applicazione delle norme di concorrenza. Le imprese saranno disposte a fornire informazioni sui cartelli segreti ai quali hanno partecipato solo se hanno sufficiente certezza giuridica circa la possibilità di beneficiare dell’immunità dalle ammende. Le marcate differenze tra i programmi di trattamento favorevole applicabili negli Stati membri determinano incertezza giuridica, che può ridurre l’incentivo a chiedere il trattamento favorevole. Se gli Stati membri possono attuare o applicare norme più restrittive o meno restrittive sul trattamento favorevole nell’ambito di applicazione della presente direttiva, non solo si compromette l’obiettivo di mantenere incentivi per i potenziali richiedenti al fine di rendere l’applicazione delle norme di concorrenza nell’Unione quanto più efficace possibile ma si rischia anche di minare la parità di condizioni per le imprese operanti nel mercato interno.

L’approccio adottato nella proposta consente di massimizzare l’aumento di efficacia delle ANC con interferenze minime nelle specificità nazionali limitando le regole più dettagliate ai casi strettamente necessari per promuovere un’applicazione efficace.

Questo approccio bilanciato non costituisce un radicale cambiamento di rotta, ma è la logica evoluzione dei requisiti generali del diritto dell’Unione in base ai quali gli Stati membri devono prevedere sanzioni e procedure efficaci per l’applicazione delle norme dell’UE. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, le norme nazionali devono garantire la piena effettività del diritto dell’Unione in materia di concorrenza 5 . La Corte ha anche stabilito che le norme procedurali nazionali dettagliate previste per il funzionamento delle ANC non devono pregiudicare la finalità del regolamento (CE) n. 1/2003 che è quella di garantire l’efficace applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE da parte delle autorità di cui trattasi 6 .

Scelta dell’atto giuridico

La proposta di direttiva si prefigge di migliorare l’efficacia delle ANC, senza imporre una soluzione unica, per consentire di tenere conto delle tradizioni giuridiche e delle specificità istituzionali degli Stati membri. Di conseguenza, la direttiva è lo strumento più idoneo per dotare le ANC delle garanzie di cui hanno bisogno per essere più efficaci, evitando indebite interferenze nelle specificità e tradizioni nazionali. A differenza del regolamento, la direttiva lascia agli Stati membri la scelta dei mezzi più adeguati per attuare le misure previste dalla direttiva. Una direttiva, inoltre, è uno strumento flessibile per garantire che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di andare oltre se lo desiderano.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2013/2014 la Commissione ha condotto una valutazione del funzionamento del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Sulla base dei risultati di questa analisi, la comunicazione della Commissione del 2014, Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 ha riscontrato che esiste un margine di miglioramento della capacità delle ANC di applicare la normativa in modo efficace e ha individuato una serie di ambiti di azione per aumentare l’applicazione efficace da parte delle ANC, in particolare per garantire che esse: 1) dispongano di risorse adeguate e siano sufficientemente indipendenti; 2) dispongano di una serie di strumenti efficaci; 3) possano comminare ammende efficaci; 4) abbiano efficaci programmi di trattamento favorevole 7 . 

La comunicazione del 2014 poggiava sulla relazione relativa ai cinque anni di funzionamento del regolamento n. 1/2003, dalla quale era emerso che l’aver abilitato le ANC ad applicare le norme di concorrenza dell’UE aveva contribuito positivamente al rafforzamento dell’applicazione di tali norme 8 . La comunicazione aveva tuttavia concluso che bisognava ancora compiere miglioramenti, in particolare per dotare le ANC di effettivi poteri di applicazione e di strumenti in materia di imposizione delle ammende.

Consultazione delle parti interessate

Dal 4 novembre 2015 al 12 febbraio 2016 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sotto forma di questionario online (EU Survey), diviso in due parti, la prima con domande di carattere generale che chiedevano contributi di parti interessate non specializzate, la seconda per le parti interessate con una conoscenza e/o esperienza approfondita delle questioni relative alla concorrenza.

La consultazione ha fatto seguito alla comunicazione sui dieci anni di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003, che ha individuato una serie di ambiti di intervento in cui rafforzare il potere delle ANC di far rispettare le norme dell’UE in materia di concorrenza. Di conseguenza, la seconda parte della consultazione trattava quattro questioni fondamentali: i) risorse e indipendenza delle ANC; ii) insieme di strumenti di applicazione delle ANC; iii) poteri delle ANC di comminare sanzioni alle imprese; iv) programmi di trattamento favorevole.

Sono pervenute 181 risposte da diverse parti interessate, tra cui privati, studi legali e società di consulenza, imprese e associazioni di categoria, organizzazioni dei consumatori, mondo accademico, organizzazioni non governative, gruppi di riflessione e sindacati, nonché autorità pubbliche, compresa una serie di ministeri e di ANC, sia dell’UE che di paesi terzi.

Secondo il 76% dei rispondenti, le ANC potrebbero fare di più per applicare le norme dell’UE in materia di concorrenza di quanto non facciano attualmente. Inoltre, l’80% ha sostenuto che bisognerebbe prendere misure per rafforzare l’applicazione da parte delle ANC. Tra le categorie di parti interessate che hanno partecipato alla consultazione pubblica, ha sostenuto che si dovrebbe agire: il 100% degli istituti accademici, delle organizzazioni dei consumatori, dei sindacati e delle ANC; l’86% delle ONG; l’84% delle società di consulenza/degli studi legali; il 77% delle imprese/delle PMI/delle microimprese/delle ditte individuali; il 67% dei gruppi di riflessione e il 61% delle associazioni di categoria. Il 64% delle parti interessate che ha partecipato alla consultazione pubblica hanno sostenuto che tali misure dovrebbero preferibilmente combinare una serie di azioni dell’UE e degli Stati membri, mentre il 19% si è detto a favore di misure prese solo a livello dell’UE e l’8% a favore di misure solo degli Stati membri 9 .

Oltre alla consultazione pubblica, il 19 aprile 2016 la commissione del Parlamento europeo per i problemi economici e monetari (ECON) e la Commissione hanno organizzato congiuntamente un’audizione pubblica con l’obiettivo di fornire agli esperti e alle parti interessate un’ulteriore opportunità di esprimere il loro punto di vista sulla consultazione pubblica. L’audizione è stata seguita da due tavole rotonde sui quattro temi oggetto della consultazione pubblica. I partecipanti al dibattito, circa 150 parti interessate tra cui accademici, imprese (grandi e piccole), società di consulenza, studi legali, associazioni di categoria, stampa, privati cittadini e pubbliche autorità, concordano ampiamente con gli obiettivi dell’iniziativa e li sostengono.

Infine, sono state organizzate due riunioni con i ministeri competenti per ottenere un loro parere preliminare. Il 12 giugno 2015 i ministeri sono stati informati delle questioni principali individuate dalla Commissione. Il 14 aprile 2016 si è tenuta una seconda riunione con i ministeri e le ANC in cui questi sono stati informati dei risultati della consultazione pubblica.

I risultati della consultazione pubblica, dell’audizione pubblica e delle riunioni con i ministeri sono confluiti nella proposta.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha organizzato in collaborazione con tutte le ANC un’ampia raccolta di dati al fine di delineare un quadro dettagliato della situazione attuale.

Valutazione d’impatto

La relazione sulla valutazione d’impatto elaborata dalla Commissione riguarda tutti i principali aspetti connessi alla presente proposta. Sono state esaminate quattro opzioni. L’opzione prescelta, che è quella attuata nella presente proposta, prevede un intervento legislativo dell’UE per dotare le ANC dei mezzi e degli strumenti minimi necessari per un’applicazione efficace delle norme, integrato, se del caso, da misure non vincolanti e da norme dettagliate.

Per quanto riguarda le altre tre opzioni esaminate nella relazione sulla valutazione d’impatto: i) lo scenario di base, che consiste nel non adottare alcuna iniziativa a livello dell’UE, rischia di non conseguire gli obiettivi strategici e non è in linea con le aspettative delle parti interessate; ii) l’opzione di adottare esclusivamente misure non vincolanti non fornisce una solida base giuridica che consenta a tutte le ANC di disporre degli strumenti e dei mezzi necessari per un’applicazione efficace delle norme. Inoltre, misure non vincolanti sono in vigore da un certo numero di anni e non hanno conseguito l’obiettivo di realizzare appieno il potenziale del sistema di applicazione decentrata istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003; iii) l’opzione di dotare le ANC di mezzi e strumenti dettagliati e uniformi attraverso l’azione legislativa dell’UE apporterebbe benefici aggiuntivi limitati rispetto all’opzione prescelta, ma al tempo stesso comporterebbe una maggiore ingerenza negli ordinamenti giuridici e nelle tradizioni nazionali.

La valutazione dei vantaggi dell’opzione prescelta, sia in termini qualitativi che quantitativi (ad esempio l’impatto positivo sulla crescita della produttività totale dei fattori, una componente essenziale del PIL) 10 , indica che i vantaggi supereranno di gran lunga i costi di attuazione. 

Nel settembre 2016 e nel suo parere favorevole del dicembre 2016, il comitato per il controllo normativo della Commissione ha espresso le proprie osservazioni sul progetto di valutazione d’impatto, le quali sono state debitamente prese in considerazione 11 . Alla luce di queste osservazioni, la versione finale della valutazione d’impatto fornisce tutti i dati empirici disponibili per illustrare le cause dei problemi, maggiori informazioni sulle opzioni strategiche che sono state prese in considerazione e un’analisi dettagliata dei costi e dei vantaggi dell’opzione prescelta, la quale illustra in che modo i benefici dell’attuale proposta superino di gran lunga i costi. Inoltre, la valutazione d’impatto finale evidenzia i limiti e le incertezze delle stime quantitative, fornisce una presentazione più chiara dei punti di vista espressi dalle parti interessate nel corso della consultazione pubblica e dimostra meglio la compatibilità delle opzioni prese in esame con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Chi sarà interessato e in che modo

Dotare le ANC di poteri per un’applicazione più efficace andrà a vantaggio di tutti i consumatori e delle imprese, sia grandi che piccole, comprese le PMI, poiché stimola l’applicazione efficace delle norme di concorrenza e crea una maggiore parità di condizioni. Non è quindi necessario prevedere un ambito di applicazione differenziato, ad esempio per includere esenzioni o per applicare un regime agevolato alle misure concernenti le PMI.

ANC

Le ANC saranno le principali beneficiarie dell’iniziativa e, insieme alle imprese, quelle che ne saranno maggiormente interessate. Una volta attuata, la proposta garantirà che tutte le ANC dispongano di mezzi e strumenti efficaci per raccogliere prove di violazioni, per infliggere ammende alle imprese che violano la legge, per applicare in modo indipendente le norme dell’UE in materia di concorrenza e per disporre delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti, facendo affidamento su programmi di trattamento favorevole più efficaci. Ciò consentirà alle ANC di adottare misure di applicazione efficaci, permettendo loro di cooperare meglio con altre autorità garanti della concorrenza nell’UE, a vantaggio di una maggiore concorrenza sui mercati. Più in particolare, la proposta garantirà che il sistema di raccolta e di scambio transfrontaliero di informazioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1/2003 funzioni in modo efficace. Ciò potrebbe generare dei costi supplementari per alcune autorità pubbliche, se, ad esempio, occorre procurare nuovi strumenti informatici, ma si prevede che tali costi siano trascurabili. Non tutte le ANC saranno interessate allo stesso modo, poiché le modifiche che si renderanno necessarie dipenderanno dalla precisa situazione di partenza di ciascun ordinamento giuridico nazionale.

Imprese

L’iniziativa avrà un impatto significativo anche sulle imprese. In primo luogo, come i consumatori, le imprese risentono del livello non ottimale di applicazione delle norme di concorrenza, in quanto devono subire l’impatto negativo dei prezzi più alti praticati dai loro fornitori e di minori possibilità di innovazione e di scelta e sono vittima dei tentativi di escluderle dal mercato messi a punto dai concorrenti che violano le norme di concorrenza. La proposta contribuirà a rafforzare l’applicazione delle norme di concorrenza da parte delle ANC in Europa e a creare un contesto più paritario in cui prevarrà una cultura della concorrenza a vantaggio di tutte le imprese, sia grandi che piccole, che consentirà loro competere in modo leale sulla base dei propri meriti e crescere in tutto il mercato unico. Ciò permetterà inoltre di incentivare le imprese a innovare e a offrire una maggiore gamma di prodotti e servizi di migliore qualità che rispondano alle aspettative dei consumatori.

In secondo luogo, la proposta andrà anche in una certa misura a vantaggio delle imprese oggetto di indagini per presunte violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza. L’introduzione di un nucleo di mezzi e di strumenti efficaci per le ANC ridurrà il rischio che le imprese debbano affrontare esiti divergenti, il che contribuirà a rendere più prevedibile l’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza e aumenterà la certezza del diritto in tutta l’UE. Le imprese potranno inoltre avvalersi del rafforzamento dei diritti procedurali, in particolare in quei paesi in cui esistono margini di miglioramento, nonché di una maggiore certezza giuridica quando decidono di presentare una richiesta di trattamento favorevole. È probabile che le imprese debbano far fronte a costi iniziali di adeguamento per familiarizzarsi con le nuove norme procedurali. In compenso, però, i costi che devono sostenere le imprese che svolgono un’attività transfrontaliera nel mercato unico per adeguarsi a diversi ordinamenti giuridici dovrebbero complessivamente diminuire.

D’altro canto, per quelle imprese che violano la legge in alcuni ordinamenti, diventerà sempre più difficile nascondere le prove, sottrarsi alle ammende o beneficiare di ammende ridotte.

Consumatori

I consumatori beneficeranno dei vantaggi derivanti da una maggiore concorrenza sul mercato in termini di scelta più ampia e di prodotti di maggiore qualità. Per i consumatori, la mancanza di mezzi e di strumenti e l’impossibilità per le ANC di sfruttare pienamente il loro potenziale nell’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza comportano l’impossibilità di beneficiare dei vantaggi derivanti dell’applicazione delle norme di concorrenza. La proposta garantirà ai consumatori, su tutto il territorio europeo, un livello equivalente di tutela da pratiche commerciali che mantengono i prezzi di beni e servizi artificialmente elevati offrendo loro una maggiore scelta di beni e servizi innovativi a prezzi abbordabili.

Diritti fondamentali

La proposta garantisce la protezione dei diritti fondamentali delle imprese oggetto di procedimenti in materia di concorrenza, in particolare, ma non esclusivamente, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). Le ANC otterranno poteri effettivi per far rispettare le norme dell’UE in materia di concorrenza solo nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato. In base alla proposta, gli Stati membri sono tenuti a prevedere garanzie adeguate per l’esercizio di tali poteri che soddisfino almeno le norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e siano in linea con i principi generali del diritto dell’UE, tra cui il rispetto dei diritti in materia di protezione dei dati delle persone fisiche. In particolare, tali garanzie dovrebbero rispettare i diritti di difesa delle imprese soggette a procedimenti per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, di cui una componente essenziale è il diritto di essere sentiti. Ciò comprende il diritto di notifica formale degli addebiti delle ANC conformemente al diritto di concorrenza dell’UE e l’effettivo diritto di accesso al fascicolo in modo che le imprese possano preparare la loro difesa. Inoltre, i destinatari delle decisioni finali delle ANC che applicano gli articoli 101 e 102 del TFUE dovrebbero avere diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice per contestare tali decisioni.

La proposta prevede inoltre garanzie specifiche per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali. Per esempio, l’esecuzione di accertamenti in locali non appartenenti all’impresa dovrebbe essere subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In diverse disposizioni sono integrate anche garanzie in materia di diritti fondamentali. Ad esempio, le ammende e i rimedi strutturali e comportamentali possono essere imposti dalle ANC solo a condizione che siano “proporzionati”. Le ANC potranno effettuare accertamenti ed emettere richieste di informazioni solo a condizione che soddisfino un criterio di “necessità”.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Perché siano efficaci ed efficienti, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri devono potersi basare su un’infrastruttura sicura. Il funzionamento dell’ECN si basa sull’interoperabilità. Nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), tali azioni sono prevalentemente finanziate nell’ambito del programma ISA2 12 in base alla disponibilità delle risorse e ai criteri di ammissibilità e di definizione delle priorità del programma. Le modalità dell’incidenza finanziaria della proposta al di là del 2020 saranno trattate nelle proposte della Commissione sul prossimo QFP e nell’ambito del risultato finale dei negoziati sul QFP dopo il 2020. È previsto un importo indicativo di 1 milione di euro l’anno, per mantenere, sviluppare, ospitare, gestire e sostenere un sistema di informazione centrale (European Competition Network System) nel rispetto delle pertinenti norme di riservatezza e sicurezza dei dati. Le altre spese amministrative sostenute in relazione al funzionamento dell’ECN, ad esempio l’organizzazione di riunioni, l’elaborazione e la fornitura di programmi di formazione, la formulazione di orientamenti e principi comuni sono stimate a 500 000 euro all’anno.

Quanto al personale, la proposta legislativa non incide sul bilancio e non richiede ulteriori risorse umane. I dettagli sono esposti nella scheda legislativa finanziaria allegata.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione ha elaborato un piano di attuazione che individua le principali sfide che gli Stati membri potrebbero incontrare durante l’adozione e l’attuazione della direttiva, e propone una serie di azioni volte ad affrontarle.

Il piano di attuazione prevede: i) un unico punto di contatto con la Commissione sotto forma di una casella funzionale di posta elettronica che gli Stati membri possono utilizzare per tutte le questioni relative alla direttiva proposta e ii) una serie di azioni che devono essere realizzate dalla Commissione e dagli Stati membri per affrontare le tre principali sfide dell’attuazione: a) l’attuazione entro i termini previsti, b) l’offerta di formazione e di sostegno alle ANC e c) la diffusione di sufficienti informazioni alla comunità imprenditoriale.

La Commissione controllerà il recepimento e l’attuazione della direttiva, sia durante il periodo che va fino alla data di recepimento che dopo tale data.

Dopo 5 anni dalla data di recepimento della direttiva verrà effettuata una valutazione a posteriori.

Documenti esplicativi

La proposta di direttiva stabilisce misure specifiche per garantire che: 1) le ANC dispongano di garanzie efficaci di indipendenza, di risorse e di poteri in materia di ammende e di applicazione delle norme; 2) valgano le stesse garanzie e gli stessi strumenti quando le ANC applicano il diritto nazionale in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE; 3) le ANC possano prestarsi assistenza reciproca efficace per salvaguardare il sistema di stretta cooperazione nell’ambito dell’ECN. Dalla direttiva proposta derivano vari obblighi giuridici. Il suo efficace recepimento richiederà pertanto l’introduzione di modifiche specifiche e mirate alle norme nazionali in materia. Perché la Commissione possa verificare il corretto recepimento della direttiva, non basta quindi che gli Stati membri trasmettano il testo delle disposizioni d’esecuzione, poiché potrebbe rendersi necessaria una valutazione complessiva del regime nell’ambito del diritto nazionale. Per queste ragioni gli Stati membri dovrebbero anche far pervenire alla Commissione documenti esplicativi che illustrino quali disposizioni di diritto interno, esistenti o nuove, sono destinate ad attuare le singole misure previste dalla direttiva.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta si compone di 10 capi e di 34 articoli.

Capo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Questo capo definisce l’ambito di applicazione e i principali termini utilizzati nella proposta. Le definizioni utilizzate rispecchiano in ampia misura quelle utilizzate nel regolamento (CE) n. 1/2003 e nella direttiva 2014/104/UE sul risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza 13 .

Capo II - Diritti fondamentali

La proposta mira a garantire che gli Stati membri forniscano garanzie appropriate per l’esercizio dei poteri previsti nella proposta. Tali garanzie dovranno soddisfare almeno le norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’UE 14 . Secondo le richieste unanimi espresse da legali, aziende e organizzazioni imprenditoriali durante la procedura di consultazione pubblica, bisogna garantire che le ANC dispongano di poteri di applicazione efficaci controbilanciati da maggiori garanzie procedurali.

Capo III - Indipendenza e risorse

Questo capo prevede che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza. In particolare, introduce garanzie volte a proteggere il personale e la direzione delle ANC da influenze esterne in fase di applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza mediante le seguenti disposizioni: i) stabilendo che esse possano svolgere i loro compiti ed esercitare i loro poteri in piena indipendenza da ingerenze politiche e da altre influenze esterne; ii) escludendo esplicitamente istruzioni da qualsiasi governo o da altre entità pubbliche o private; iii) stabilendo che esse si astengano da qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e l’esercizio dei loro poteri; iv) vietando la rimozione dall’incarico dei loro dirigenti per ragioni connesse alle decisioni prese in casi specifici; v) stabilendo che essere abbiano il potere di definire le loro priorità in casi individuali, compreso il potere di respingere le denunce per motivi di priorità. Riguardo a questo ultimo aspetto, la proposta non interferisce con la prerogativa degli Stati membri di definire obiettivi strategici generali. Le parti interessate che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno perlopiù appoggiato un intervento su tutti questi aspetti. In particolare, le imprese hanno segnalato che la mancanza di capacità delle ANC di fissare pienamente le proprie priorità impedisce loro di concentrarsi sulle infrazioni che causano i maggiori danni alla concorrenza.

Inoltre, questo capo introduce l’esplicito obbligo per gli Stati membri di garantire che le ANC dispongano delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere i loro compiti fondamentali a norma degli articoli 101 e 102 del TFUE. La relativa disposizione concede agli Stati membri un certo margine per far fronte a fluttuazioni economiche senza mettere a rischio l’efficacia delle ANC.

Capo IV - Poteri

I poteri e le procedure di indagine e decisionali sono i principali strumenti di lavoro delle autorità garanti della concorrenza. Tuttavia, attualmente esiste un insieme disparato di poteri a livello europeo e molte ANC non dispongono dei poteri di cui avrebbero bisogno. La portata dei poteri di indagine e decisionali delle ANC varia considerevolmente, il che può incidere in misura significativa sulla loro efficacia.

Per far fronte a questo problema, la proposta prevede un nucleo minimo di effettivi poteri di indagine (il potere di ispezionare i locali commerciali e non commerciali e di emettere richieste di informazioni) e decisionali (il potere di adottare decisioni di divieto, compreso il potere di imporre rimedi strutturali e comportamentali, di adottare decisioni concernenti gli impegni e misure cautelari). L’adozione di misure per garantire che le ANC dispongano di strumenti efficaci è stata ampiamente sostenuta nel corso della consultazione pubblica. Ad esempio, le parti interessate, in particolare le imprese, hanno sottolineato che il fatto che le ANC non dispongano di poteri per imporre rimedi strutturali è particolarmente problematico per le imprese danneggiate dal comportamento anticoncorrenziale dell’autore della violazione.

Prevedendo sanzioni efficaci in caso di inadempienza, la proposta garantirà anche che tali strumenti abbiano carattere coercitivo. Per produrre risultati, le sanzioni saranno calcolate in proporzione al fatturato complessivo dell’impresa interessata, ma gli Stati membri godranno di una certa flessibilità quanto alle modalità di attuazione (ad esempio, non vengono fissate percentuali specifiche del livello dell’ammenda).

Capo V - Ammende e penalità di mora

La capacità delle autorità di concorrenza di infliggere ammende alle imprese che violano il diritto della concorrenza è uno strumento di applicazione fondamentale. Lo scopo delle ammende è quello di sanzionare le imprese che hanno violato le norme in materia di concorrenza e scoraggiare queste ultime e altre imprese dall’attuare o mantenere un comportamento illegale. Nel 2009 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’efficacia delle sanzioni inflitte dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalla Commissione è una condizione per l’applicazione uniforme del diritto della concorrenza dell’Unione europea 15 . Tuttavia, una serie di fattori incide sul livello di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e fa sì che le ammende imposte siano esigue o inesistenti a seconda di quale autorità è competente, il che compromette l’effetto deterrente e le condizioni di parità.

In primo luogo, la natura delle ammende irrogate dalle ANC per la violazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza varia tra gli Stati membri. Le ammende possono essere irrogate nell’ambito di procedimenti amministrativi (dall’ANC), di procedimenti giudiziari non penali (da giudici) oppure di procedimenti penali o quasi penali (principalmente da giudici o, in alcuni casi, dall’ANC ma in base a procedure quasi penali (per reati minori). Nella maggior parte degli Stati membri le ammende sono di natura amministrativa. In tre Stati membri vengono irrogate ammende civili 16 . In cinque Stati membri le ammende sono irrogate in procedimenti penali o quasi penali. Nella maggior parte degli Stati membri in cui le ammende sono imposte principalmente in procedimenti penali o quasi penali, il diritto della concorrenza dell’Unione è applicato in modo insufficiente oppure, quando è applicato, vengono imposte raramente sanzioni (come nel periodo 2004-2013). La maggior parte delle parti interessate ha indicato nella consultazione pubblica che i sistemi penali sono meno adatti per l’efficace applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza. Per far fronte a questi problemi di insufficiente applicazione, pur mantenendo la flessibilità per gli Stati membri, la proposta garantirà che negli Stati membri in cui le ANC amministrative non sono attualmente abilitate ad adottare decisioni in materia di ammende, le ANC ricevano poteri per adottare tali decisioni direttamente, oppure gli Stati membri siano tenuti a consentire che tali decisioni siano adottate da un giudice in procedimenti giudiziari non penali. Si cercherà quindi di introdurre solo i cambiamenti necessari.

In secondo luogo, vi sono differenze nelle metodologie di calcolo delle ammende che possono incidere in modo significativo sul livello delle ammende inflitte dalle ANC. Tali differenze riguardano principalmente: 1) l’ammenda massima che può essere fissata (il massimo consentito dalla legge), e 2) i parametri per il calcolo dell’ammenda. Tali differenze spiegano in parte i motivi per cui attualmente le ammende possono essere fino a 25 volte più elevate a seconda dell’autorità competente. Possono essere inflitte ammende molto basse per la stessa infrazione, il che significa che l’effetto dissuasivo delle ammende varia considerevolmente in tutta Europa, una questione che è emersa in occasione della consultazione pubblica. Le ammende inflitte spesso non riflettono il danno arrecato alla concorrenza dal comportamento anticoncorrenziale. Per garantire che le ANC possano fissare ammende dissuasive sulla base di un nucleo comune di parametri fondamentali, bisognerebbe introdurre un massimo legale comune di almeno il 10% del fatturato mondiale e, al momento dell’imposizione dell’ammenda, le ANC dovrebbero tener conto dei fattori fondamentali della gravità e della durata.

Il terzo aspetto riguarda le limitazioni per quanto riguarda la responsabilità ai fini del pagamento dell’ammenda. La nozione di “impresa” nel diritto della concorrenza dell’Unione è stabilita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò significa che le diverse entità giuridiche appartenenti ad un’unica “impresa” possono essere ritenute responsabili in solido per il pagamento di eventuali ammende inflitte all’impresa in questione 17 . In questo modo si trasmette chiaramente all’intero gruppo aziendale il messaggio che l’assenza di una buona governance e l’inadempienza del diritto della concorrenza non resteranno impunite. Inoltre, l’ammenda sarà commisurata alla forza globale del gruppo aziendale e non solo a quella della filiale, diventando così più significativa e dissuasiva. Attualmente, tuttavia, diverse ANC non possono ritenere le società madre responsabili per le infrazioni commesse dalle controllate. Inoltre, malgrado la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, diverse ANC non possono ritenere responsabili ai fini dell’ammenda i successori legali o economici dell’autore dell’infrazione o comunque regna una certa incertezza in proposito. Ciò significa che le imprese possono sottrarsi alle ammende semplicemente fondendosi con altre imprese o attraverso la ristrutturazione aziendale. Per far fronte a questo problema, la proposta prevede che, ai fini dell’imposizione dell’ammenda, la nozione di impresa si applichi alle società madre e ai successori legali ed economici delle imprese.

Capo VI - Trattamento favorevole

Le imprese saranno disposte a fornire informazioni sui cartelli segreti ai quali hanno partecipato solo se hanno sufficiente certezza giuridica circa la possibilità di beneficiare dell’immunità dalle ammende. Questo capo mira ad aumentare la certezza del diritto per le imprese che intendono chiedere il trattamento favorevole e a mantenere quindi l’incentivo per tali imprese a collaborare con la Commissione e le ANC riducendo le attuali differenze tra i programmi di trattamento favorevole applicabili negli Stati membri. Per conseguire questo obiettivo, la proposta recepisce i principi fondamentali del programma modello di trattamento favorevole dell’ECN (Model Leniency Programme), garantendo così che tutte le ANC possano concedere l’immunità dalle ammende e la riduzione delle ammende ed accettare le domande redatte in forma semplificata alle stesse condizioni. Nella consultazione pubblica, il 61% delle parti interessate ha dichiarato che la non attuazione del modello di trattamento favorevole dell’ECN da parte degli Stati membri comportava problemi.

Inoltre, questo capo garantisce ai richiedenti il termine di cinque giorni lavorativi per presentare le domande semplificate e precisa che, mentre la Commissione sta indagando sul caso, non devono essere soggette a richieste parallele delle ANC che risultino onerose dal punto di vista delle risorse. Si chiarisce inoltre che, una volta che la Commissione ha deciso di non intervenire su un caso, i richiedenti che hanno presentato una domanda semplificata dovrebbero avere la possibilità di presentare domande di trattamento favorevole complete alle ANC competenti.

Infine, a norma di questo capo, i dipendenti e i dirigenti delle imprese che fanno domanda di immunità sono tutelati da sanzioni individuali, se in vigore, a condizione che collaborino con le autorità. Ciò è importante al fine di mantenere per le imprese l’incentivo a richiedere il trattamento favorevole, in quanto le domande di trattamento favorevole dipendono spesso dalla disponibilità dei loro dipendenti a collaborare pienamente senza il timore di incorrere in sanzioni.

Allo stesso modo, chiunque sia a conoscenza dell’esistenza o del funzionamento di un cartello o di altri tipi di violazioni della normativa antitrust dovrebbe essere incoraggiato a fornire tali informazioni, ad esempio tramite l’istituzione di canali di comunicazione affidabili e riservati. A tal fine, molte ANC hanno istituito, o pensano di istituire, strumenti efficaci per tutelare le persone che denunciano o divulgano informazioni su violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione da ritorsioni, ad esempio, da misure disciplinari da parte dei loro datori di lavoro. Ad esempio, il 16 marzo 2017 la Commissione ha introdotto uno strumento di informazione anonima per i casi di concorrenza 18 . La Commissione ha sottolineato l’importanza della protezione degli informatori e sta valutando la possibilità di azioni orizzontali o ulteriori azioni settoriali a livello dell’UE 19 .

Capo VII – Assistenza reciproca

Questo capo intende assicurare che, quando un’ANC chiede a un’altra di svolgere misure di indagine per suo conto al fine di raccogliere prove che si trovano in un’altra giurisdizione, i funzionari dell’ANC richiedente hanno il diritto di partecipare a tale accertamento e di contribuirvi attivamente. Ciò renderà più efficiente ed efficace lo svolgimento di tali accertamenti.

Inoltre, questo capo introduce meccanismi per consentire alle ANC di chiedere e fornire assistenza reciproca per la notifica delle decisioni e per l’applicazione delle ammende quando le imprese non sono giuridicamente presenti nel territorio dell’ANC richiedente o non dispongono di beni sufficienti per l’esecuzione di ammende in quel territorio. Tale assistenza reciproca è concepita in modo da ridurre al minimo l’ingerenza nel diritto nazionale e dovrebbe includere garanzie fondamentali: i) la notifica e l’esecuzione saranno effettuate in conformità della legislazione dello Stato membro adito; ii) le decisioni di imposizione delle ammende possono essere eseguite solo quando sono definitive e non possono più essere impugnate con mezzi ordinari; iii) la prescrizione sarà disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente; iv) l’autorità adita non è tenuta ad applicare le decisioni in materia di ammende se ciò è manifestamente contrario all’ordine pubblico di tale Stato membro; v) le controversie riguardanti la legittimità di una misura sono di competenza dello Stato membro richiedente, mentre le controversie concernenti la notifica o le misure esecutive adottate nello Stato membro adito sono di competenza di quest’ultimo.

L’assistenza reciproca è un aspetto fondamentale della presente proposta, in quanto è indispensabile per una stretta cooperazione nell’ambito dell’ECN e, di conseguenza, per il successo del sistema decentrato dal quale dipende l’efficace applicazione del diritto della concorrenza dell’UE. Senza un’assistenza reciproca efficace non può esistere la parità di condizioni per le imprese operanti in più di uno Stato membro e il corretto funzionamento del mercato interno è ostacolato di conseguenza.

Capo VIII - Prescrizione

A norma di questo capo, se è in corso un procedimento dinanzi a un’ANC o alla Commissione, i termini di prescrizione applicabili ad altre ANC che potrebbero avviare un procedimento riguardante gli stessi accordi, le stesse decisioni di un’associazione di imprese o le stesse pratiche concordate sono sospesi per la durata del procedimento. Ciò garantirà che il sistema di competenze parallele nell’ambito dell’ECN funzioni in modo efficace e che altre ANC non siano impossibilitate ad agire perché i loro procedimenti sono caduti in prescrizione. Gli Stati membri restano liberi di determinare la durata della prescrizione nel loro sistema o di introdurre termini assoluti purché, nella pratica, non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione efficace del diritto della concorrenza dell’Unione.

Capo IX – Disposizioni generali

Questo capo garantisce che le ANC amministrative, che sono nella posizione più idonea per spiegare le loro decisioni, abbiano di diritto il potere di proporre e/o di difendere i loro casi dinanzi ai giudici 20 . Ciò consentirà di evitare la duplicazione dei costi e degli sforzi compiuti da un altro organismo che difende tali casi.

Questo capo contiene anche una garanzia fondamentale secondo cui le informazioni raccolte ai sensi della direttiva proposta possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state acquisite e non possono essere usate per l’imposizione di sanzioni nei confronti di persone fisiche.

Infine, questo capo stabilisce che le prove sono ammissibili indipendentemente dal mezzo sul quale le informazioni sono registrate, per garantire che le norme procedurali relative siano prove digitali.

2017/0063 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 21 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono una questione di ordine pubblico e occorre provvedere alla loro applicazione efficace in tutta l’Unione per garantire che la concorrenza nel mercato interno non venga distorta. L’applicazione efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE è necessaria per garantire che in Europa vi siano mercati concorrenziali più aperti, in cui le imprese si fanno concorrenza in base ai loro meriti e senza erigere barriere all’ingresso nel mercato, in modo da poter generare ricchezza e creare posti di lavoro. Essa protegge i consumatori da pratiche commerciali volte a mantenere i prezzi di beni e servizi artificialmente elevati e permette loro di avere una scelta più ampia di beni e di servizi innovativi.

(2)L’applicazione a livello pubblicistico degli articoli 101 e 102 del TFUE compete alle autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) degli Stati membri parallelamente alla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio( 22 ). Insieme, le ANC e la Commissione formano una rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell’UE in materia di concorrenza in stretta cooperazione (la rete europea della concorrenza, European competition network, ECN).

(3)A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, le ANC e le giurisdizioni nazionali sono tenute ad applicare gli articoli 101 e 102 del TFUE alle condotte e agli accordi atti a incidere sugli scambi tra Stati membri. In pratica, la maggior parte delle ANC applica le disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE. Pertanto, la presente direttiva, il cui obiettivo è far sì che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza e dei poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE, avrà inevitabilmente un impatto sulle disposizioni del diritto nazionale della concorrenza applicate in parallelo dalle ANC.

(4)Inoltre, il fatto di conferire alle ANC il potere di acquisire tutte le informazioni relative all’impresa oggetto dell’indagine in formato digitale su qualsiasi forma di supporto dovrebbe influenzare altresì la portata dei poteri delle ANC quando, nelle fasi iniziali del procedimento, adottano le misure di indagine pertinenti anche in base alle disposizioni del diritto nazionale della concorrenza applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE. Attribuendo alle ANC poteri in materia di accertamenti di portata diversa a seconda che, in definitiva, esse applichino solo le disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza oppure, in parallelo, anche gli articoli 101 e 102 del TFUE, si comprometterebbe l’efficacia dell’applicazione del diritto della concorrenza nel mercato interno. Di conseguenza, è opportuno che il campo di applicazione della direttiva riguardi sia l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE in modo a sé stante che l’applicazione in parallelo del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso. Ciò non riguarda la tutela delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione che si estende anche al diritto nazionale della concorrenza applicato in modo a sé stante.

(5)La legislazione nazionale impedisce a molte ANC di disporre delle garanzie di indipendenza e dei poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende che risultano necessari per applicare efficacemente tali norme. Ciò compromette la capacità delle ANC di applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE e, se del caso, le disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE. Ad esempio, ai sensi del diritto nazionale, molte ANC non hanno strumenti efficaci per trovare le prove di infrazioni agli articoli 101 e 102 del TFUE o per infliggere ammende alle imprese che violano la legge, oppure non dispongono delle risorse necessarie per applicare efficacemente gli articoli in questione. Ciò può far sì che rinuncino a intervenire o limitino il proprio ambito di intervento. La mancanza da parte di molte ANC degli strumenti operativi e delle garanzie necessarie per applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE fa sì che le imprese che adottano pratiche anticoncorrenziali possano vedersi confrontate con procedimenti dagli esiti disparati a seconda dello Stato membro in cui operano: possono essere soggette alla non applicazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE o a un’applicazione inefficace. Per esempio, in alcuni Stati membri, le imprese possono sottrarsi alla responsabilità per le ammende semplicemente operando una ristrutturazione. L’applicazione non uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE e delle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE compromette la possibilità di eliminare gli ostacoli all’ingresso sul mercato e di creare mercati concorrenziali più aperti in tutta l’Unione europea, in cui le imprese possano competere in base ai loro meriti. Le imprese e i consumatori sono penalizzati soprattutto in quegli Stati membri in cui le ANC sono meno attrezzate per applicare le norme in modo efficace. Le imprese non possono competere sulla base dei propri meriti qualora vi sia la possibilità che le pratiche anticoncorrenziali non vengano sanzionate, ad esempio perché non si possono raccogliere le prove delle pratiche anticoncorrenziali o perché le imprese possono sottrarsi alla responsabilità per le ammende. Sono quindi disincentivate a entrare su tali mercati, ad esercitarvi il loro diritto di stabilimento e a fornire beni e servizi. Negli Stati membri in cui l’applicazione è meno intensa, i consumatori perdono i vantaggi di un’efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza. L’applicazione disomogenea degli articoli 101 e 102 del TFUE e delle disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE in tutta l’Europa determina pertanto distorsioni della concorrenza nel mercato interno e compromette il suo corretto funzionamento.

(6)Le lacune e le limitazioni degli strumenti e delle garanzie di cui dispongono le ANC minano il sistema di competenze parallele per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE che è concepito per funzionare come un insieme coeso basato sulla stretta cooperazione all’interno della rete europea della concorrenza. Tale sistema dipende dalla capacità delle autorità di fare affidamento le une sulle altre per attuare misure di indagine per conto delle altre. Non può tuttavia funzionare correttamente se alcune ANC non dispongono ancora di adeguati strumenti di indagine. Per quanto riguarda altri aspetti fondamentali, le ANC non sono in grado di prestarsi assistenza reciproca. Per esempio, nella maggior parte degli Stati membri, le imprese che operano a livello transfrontaliero riescono a eludere il pagamento delle ammende per il semplice fatto che non sono giuridicamente presenti in alcuni dei territori degli Stati membri in cui operano, il che riduce gli incentivi a rispettare gli articoli 101 e 102 del TFUE. La conseguente applicazione inefficace distorce la concorrenza per le imprese che rispettano la legge e compromette la fiducia dei consumatori nel mercato interno, in particolare nell’ambiente digitale.

(7)Al fine di garantire uno spazio veramente comune di applicazione delle norme di concorrenza in Europa che offra maggiore parità per le imprese operanti nel mercato interno e riduca le disparità di condizioni per i consumatori, è necessario introdurre garanzie minime di indipendenza e in termini di risorse e poteri fondamentali di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende quando si applicano gli articoli 101 e 102 del TFUE, in modo che le ANC possano essere pienamente efficaci.

(8)È opportuno fondare la presente direttiva sulla duplice base giuridica degli articoli 103 e 114 del TFUE. La presente direttiva riguarda infatti non solo l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e delle disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in parallelo a questi articoli, ma anche le lacune e le limitazioni negli strumenti e nelle garanzie di cui dispongono le ANC per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, le quali incidono negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno.

(9)L’introduzione di garanzie minime per permettere alle ANC di applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE non pregiudica la facoltà degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre garanzie di indipendenza e risorse più ampie per le ANC e norme più dettagliate sui poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende di tali autorità. In particolare, gli Stati membri hanno la possibilità di conferire alle ANC poteri supplementari oltre a quelli fondamentali di cui alla presente direttiva, al fine di migliorare la loro efficacia.

(10)Invece, per quanto riguarda le condizioni per la concessione del trattamento favorevole nei casi di cartelli segreti, sono necessarie norme dettagliate. Le imprese saranno disposte a fornire informazioni sui cartelli segreti ai quali hanno partecipato solo se dispongono di sufficiente certezza giuridica circa la possibilità di beneficiare dell’immunità dalle ammende. Le marcate differenze tra i programmi di trattamento favorevole applicabili negli Stati membri provocano incertezza giuridica per gli eventuali richiedenti, che disincentiva tali soggetti a chiedere il trattamento favorevole. Se gli Stati membri potessero attuare o applicare norme più restrittive o meno restrittive sul trattamento favorevole nell’ambito di applicazione della presente direttiva, non solo si comprometterebbe l’obiettivo di mantenere incentivi per i richiedenti al fine di rendere l’applicazione delle norme di concorrenza nell’Unione quanto più efficace possibile ma si rischierebbe anche di minare la parità di condizioni per le imprese operanti nel mercato interno. Ciò non impedisce agli Stati membri di applicare programmi di trattamento favorevole che riguardano non soltanto i cartelli segreti, ma anche altre violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE e di disposizioni nazionali equivalenti.

(11)La presente direttiva non si applica alle legislazioni nazionali nella misura in cui queste prevedono l’imposizione di sanzioni penali alle persone fisiche, ad eccezione delle norme che disciplinano l’interazione tra i programmi di trattamento favorevole e l’imposizione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche.

(12)L’esercizio dei poteri conferiti alle ANC dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate che soddisfino almeno le norme previste dai principi generali del diritto dell’Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali garanzie comprendono il diritto a una buona amministrazione e il rispetto dei diritti di difesa delle imprese, di cui una componente essenziale è il diritto di essere sentiti. In particolare, le ANC dovrebbero informare le parti oggetto dell’indagine in merito agli addebiti preliminari mossi nei loro confronti a norma dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE prima di adottare una decisione che leda i loro interessi e le stesse parti devono avere la possibilità di far conoscere in modo efficace il loro punto di vista su tali addebiti prima che si adotti tale decisione. Le parti alle quali sono stati comunicati addebiti preliminari riguardo a una presunta violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE dovrebbero avere il diritto di accedere al relativo fascicolo delle ANC, per poter effettivamente esercitare il proprio diritto di difesa. Ciò non pregiudica il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali e non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione e delle ANC o alla corrispondenza tra di loro. Inoltre, i destinatari delle decisioni finali delle ANC che applicano l’articolo 101 e l’articolo 102 del TFUE dovrebbero avere diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le decisioni finali delle ANC dovrebbero essere motivate in modo da consentire ai destinatari di tali decisioni di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo. Tali garanzie dovrebbero essere concepite in modo da trovare il giusto equilibrio tra il rispetto dei diritti fondamentali delle imprese e l’obbligo di garantire l’applicazione efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE.

(13)Il conferimento di poteri alle ANC per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE in modo imparziale e nell’interesse comune di un’effettiva applicazione delle norme di concorrenza europee costituisce un primo passo essenziale verso l’applicazione efficace e uniforme di tali norme.

(14)Occorre rafforzare l’indipendenza delle ANC per garantire l’applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE. A tal fine, è opportuno prevedere nella normativa nazionale una disposizione esplicita per garantire che, quando applicano gli articoli 101 e 102 del TFUE, le ANC siano protette da qualsiasi intervento o pressione politica esterni tali da compromettere la loro imparzialità nella valutazione delle questioni loro sottoposte. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di rimozione dall’incarico dei membri dell’organo decisionale delle ANC in modo da dissipare ogni ragionevole dubbio circa l’imparzialità di tale organo e la sua impermeabilità ai fattori esterni.

(15)Per garantire l’indipendenza delle ANC, il loro personale e i membri dell’organo decisionale dovrebbero agire con integrità e astenersi da qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti. Vista la necessità di prevenire che la valutazione indipendente del personale o dei membri dell’organo decisionale sia compromessa, per la durata del loro contratto o mandato e per un ragionevole periodo di tempo successivo, essi dovrebbero astenersi da qualsiasi attività professionale, remunerata o meno, incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti. Inoltre, durante il loro contratto e il loro mandato, non dovrebbero detenere interessi in imprese o organizzazioni che hanno rapporti con un’ANC, nella misura in cui ciò rischia di compromettere la loro indipendenza. I membri del personale e dell’organo decisionale dovrebbero dichiarare eventuali interessi o beni patrimoniali che potrebbero generare un conflitto di interessi nello svolgimento dei loro compiti. Se, nello svolgimento dei loro compiti, sono chiamati a decidere su una questione in cui hanno un interesse che potrebbe compromettere la loro imparzialità, dovrebbero essere tenuti a informare l’organo decisionale, gli altri membri di tale organo o, nel caso delle ANC in cui il potere decisionale fa capo a una sola persona, la loro autorità che ha il potere di nomina.

(16)L’indipendenza delle ANC non osta al rimedio giurisdizionale né alla vigilanza parlamentare ai sensi delle legislazioni degli Stati membri. Contribuiscono a garantire la credibilità e la legittimità delle azioni delle ANC anche obblighi di responsabilità. Tra gli obblighi di responsabilità proporzionati figura la pubblicazione da parte delle ANC di relazioni periodiche sulle loro attività indirizzate a un organo parlamentare o governativo. Le ANC possono anche essere soggette al controllo o alla sorveglianza delle loro spese finanziarie, purché ciò non pregiudichi la loro indipendenza.

(17)Le ANC dovrebbero essere in grado organizzare l’ordine di priorità dei loro procedimenti ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE in modo tale da garantire l’uso efficace delle loro risorse e per potersi concentrare sulla prevenzione e sulla cessazione dei comportamenti anticoncorrenziali che distorcono la concorrenza nel mercato interno. A tal fine, dovrebbero poter respingere le denunce a motivo del fatto che non costituiscono una priorità. Ciò non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle ANC di respingere le denunce per altri motivi, come ad esempio la mancanza di competenza, o di decidere di non avere motivo di intervenire. Il potere delle ANC di organizzare l’ordine di priorità dei loro procedimenti di applicazione non pregiudica il diritto di un governo di uno Stato membro di comunicare alle autorità nazionali garanti della concorrenza orientamenti di politica generale o sulle priorità che non riguardino procedimenti specifici di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

(18)Le ANC dovrebbero disporre delle risorse necessarie in termini di personale, competenze, mezzi finanziari e attrezzature tecniche, tali da garantire che possano svolgere efficacemente i loro compiti quando applicano gli articoli 101 e 102 del TFUE. Nel caso in cui i compiti e le competenze conferiti loro in forza del diritto nazionale siano ampliati, occorre che le risorse necessarie per svolgere tali funzioni continuino ad essere sufficienti.

(19)Le ANC hanno bisogno di una serie minima di poteri investigativi e decisionali comuni per poter essere in grado di applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE.

(20)Occorre conferire alle ANC efficaci poteri di indagine per individuare accordi, decisioni o pratiche concordate vietati dall’articolo 101 del TFUE o qualsiasi abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 del TFUE in qualsiasi fase del procedimento dinanzi a tali autorità.

(21)I poteri d’indagine delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero essere adeguati per poter rispondere alle difficoltà di applicazione legate all’ambiente digitale e dovrebbero consentire alle autorità nazionali garanti della concorrenza di acquisire tutte le informazioni in formato digitale, compresi i dati ottenuti con mezzi forensici, legati all’impresa o all’associazione di imprese oggetto dell’indagine, su qualsiasi forma di supporto, ad esempio computer portatili, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili.

(22)È opportuno conferire alle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza il potere di effettuare accertamenti nei locali delle imprese e delle associazioni di imprese oggetto di un procedimento per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, nonché di altri operatori del mercato che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini di tale procedimento. Le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter effettuare tali accertamenti quando vi sono almeno ragionevoli motivi per sospettare una violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE.

(23)Per essere efficace, il potere delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza di effettuare accertamenti dovrebbe consentire loro di accedere alle informazioni accessibili all’impresa o all’associazione di imprese o alla persona oggetto dell’accertamento e che sono collegate all’impresa sottoposta a indagine.

(24)Per evitare per quanto possibile che gli accertamenti si protraggano inutilmente, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero avere il potere di continuare a effettuare la ricerca di copie o di estratti di libri e documenti contabili connessi all’attività dell’impresa o dell’associazione di imprese che è oggetto di accertamento nei propri locali o in altri locali a tal fine designati.

(25)L’esperienza dimostra che i documenti riguardanti l’impresa possono essere conservati presso il domicilio dei dirigenti o di persone che lavorano per l’impresa interessata, in particolare a seguito dell’uso sempre più diffuso delle modalità di lavoro flessibili. Al fine di garantire che gli accertamenti siano efficaci, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter accedere a tutti i locali, comprese le abitazioni private, se hanno il ragionevole sospetto che vi siano conservati documenti di carattere commerciale che possono essere rilevanti per provare una grave violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE. L’esercizio di tale potere dovrebbe essere oggetto di un’autorizzazione preliminare di un’autorità giudiziaria. Ciò non impedisce agli Stati membri, in casi di estrema urgenza, di affidare i compiti di un’autorità giudiziaria nazionale ad un’autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza che funge da autorità giudiziaria.

(26)Le ANC dovrebbero disporre di poteri effettivi per esigere che siano loro fornite le informazioni necessarie per individuare accordi, decisioni o pratiche concordate vietati dall’articolo 101 del TFUE o qualsiasi altro abuso vietato dall’articolo 102 del TFUE. Ciò dovrebbe includere il diritto di richiedere informazioni indipendentemente dal luogo in cui sono conservate, a condizione che siano accessibili al destinatario della richiesta di informazioni. L’esperienza dimostra che anche le informazioni fornite su base volontaria da terzi, quali i concorrenti, i clienti e i consumatori sul mercato, possono costituire una preziosa fonte di informazioni per un’applicazione informata e rigorosa, una prassi che le ANC dovrebbero incoraggiare.

(27)Le ANC dovrebbero disporre di mezzi efficaci per ripristinare la concorrenza sul mercato attraverso l’imposizione di rimedi strutturali e comportamentali proporzionati.

(28)Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o una pratica concordata, le imprese o associazioni di imprese propongano alle ANC degli impegni tali da rispondere alle loro preoccupazioni, tali autorità dovrebbero mediante decisione poter rendere detti impegni vincolanti e applicabili per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l’intervento delle ANC non è più giustificato senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere di una violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento della violazione e di prendere una decisione.

(29)Al fine di garantire l’applicazione effettiva e uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero avere il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese e alle associazioni di imprese per violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE, direttamente nell’ambito di un proprio procedimento amministrativo oppure chiedendo l’imposizione dell’ammenda in un procedimento giudiziario non penale. Ciò lascia impregiudicate le legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono l’imposizione di sanzioni da parte dei giudici in procedimenti penali per violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

(30)Al fine di garantire che le imprese e le associazioni di imprese rispettino i poteri di indagine e decisionali delle ANC, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza devono essere in grado di imporre ammende efficaci in caso di inosservanza nonché penalità di mora per far rispettare tali poteri, o direttamente nell’ambito di un proprio procedimento amministrativo o ottenendo l’imposizione dell’ammenda in un procedimento giudiziario non penale. Ciò lascia impregiudicate le legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono l’imposizione di tali ammende da parte delle autorità giudiziarie nei procedimenti penali. Inoltre, la presente direttiva non incide né sulle norme nazionali relative al grado di intensità della prova né sugli obblighi delle ANC di accertamento dei fatti del pertinente caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto dell’Unione. Tali ammende e penalità di mora dovrebbero essere stabilite in proporzione al fatturato totale delle imprese e delle associazioni di imprese interessate.

(31)Al fine di garantire l’applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE, la nozione di impresa, di cui agli stessi articoli, dovrebbe essere applicata conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, facendo riferimento a un’unità economica, anche qualora essa sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. Di conseguenza, le ANC dovrebbero poter applicare la nozione di impresa per stabilire la responsabilità di una società madre e infliggerle un’ammenda per sanzionare il comportamento di una delle sue controllate, qualora la società madre e la sua controllata rappresentino una sola unità economica. Per evitare che le imprese si sottraggano alla responsabilità ai fini dell’ammenda per la violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE operando cambiamenti di natura giuridica o organizzativa, le ANC dovrebbero potere individuare i successori giuridici o economici dell’impresa responsabile, e infliggere loro le ammende per violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(32)Al fine di garantire che le ammende inflitte per violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE rispecchino l’importanza economica dell’infrazione, le ANC dovrebbero prendere in considerazione la gravità dell’infrazione. È inoltre opportuno che possano fissare ammende proporzionate alla durata dell’infrazione. Tali fattori dovrebbero essere valutati in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, per quanto riguarda la valutazione della gravità di un’infrazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che occorre tenere in considerazione le circostanze del caso di specie, il contesto in cui è avvenuta l’infrazione e l’effetto dissuasivo delle ammende. I fattori che possono rientrare in questa valutazione sono il fatturato per i beni e i servizi per i quali è stata commessa l’infrazione e le dimensioni e la potenza economica dell’impresa, in quanto rispecchiano l’influenza che l’impresa ha potuto esercitare sul mercato. Inoltre, l’esistenza di infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto colpevole dimostra la sua propensione a commettere tali infrazioni ed è, pertanto, un indice molto significativo della gravità del comportamento in questione e, quindi, dell’esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Nel determinare l’ammenda da infliggere, le ANC dovrebbero prendere in considerazione il valore delle vendite dei beni e dei servizi ai quali si riferisce direttamente o indirettamente l’infrazione. Analogamente, le ANC dovrebbero avere il diritto di aumentare l’ammenda imposta ad un’impresa o a un’associazione di imprese che continuano l’infrazione o ne commettano una analoga dopo che la Commissione o un’autorità nazionale garante della concorrenza hanno adottato una decisione in cui si constata che la stessa impresa o associazione di imprese ha violato gli articoli 101 o 102 del TFUE.

(33)Poiché, come dimostra l’esperienza, le associazioni di imprese svolgono regolarmente un ruolo nelle infrazioni alle norme di concorrenza, le ANC dovrebbero poter infliggere loro ammende efficaci. Nel valutare la gravità dell’infrazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda nell’ambito di un procedimento avviato nei confronti di associazioni di imprese quando la violazione riguarda l’attività dei loro membri, occorre considerare la somma delle vendite di beni e servizi alle quali l’infrazione si riferisce direttamente o indirettamente, effettuate dalle imprese che sono membri dell’associazione. Al fine di assicurare la riscossione effettiva delle ammende irrogate ad associazioni di imprese per infrazioni da esse commesse, è necessario stabilire le condizioni alle quali le ANC possono richiedere il pagamento dell’ammenda ai membri dell’associazione nei casi in cui quest’ultima non sia solvibile. In questo contesto, le ANC dovrebbero tener conto della dimensione relativa delle imprese appartenenti all’associazione e, in particolare, della situazione delle piccole e medie imprese. Il pagamento dell’ammenda da parte di uno o più membri di un’associazione non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale sul recupero dell’importo pagato da altri membri dell’associazione.

(34)L’effetto dissuasivo delle ammende varia notevolmente da un paese europeo all’altro e in alcuni Stati membri l’importo massimo di ammenda che può essere fissato è molto basso. Per far sì che le ANC possano infliggere ammende dissuasive, l’importo massimo dell’ammenda dovrebbe essere fissato a un livello non inferiore al 10% del fatturato mondiale totale dell’impresa interessata. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre un importo massimo di ammenda più elevato.

(35)I programmi di trattamento favorevole costituiscono uno strumento fondamentale per individuare i cartelli segreti poiché contribuiscono a perseguire efficacemente le violazioni più gravi del diritto della concorrenza e a fissare le relative ammende. Si osservano tuttavia notevoli differenze tra i programmi di trattamento favorevole applicabili attualmente negli Stati membri. Tali differenze causano incertezza giuridica per le imprese responsabili dell’infrazione riguardo alle condizioni alle quali possono richiedere il trattamento favorevole e alla condizione di immunità in forza dei rispettivi programmi di trattamento favorevole. Tale incertezza può disincentivare i potenziali interessati dal chiedere il trattamento favorevole, e quindi portare a una applicazione meno efficace della concorrenza nell’Unione, in quanto vengono scoperti meno cartelli segreti.

(36)Le differenze tra i programmi di trattamento favorevole a livello di Stato membro compromettono anche la parità di condizioni per le imprese che operano nel mercato interno. È pertanto opportuno aumentare la certezza del diritto riducendo tali differenze.

(37)Le ANC dovrebbero concedere alle imprese l’immunità dalle ammende, e una loro riduzione, se sono soddisfatte alcune condizioni. Si dovrebbe ritenere che le imprese abbiano fornito a un’autorità nazionale garante della concorrenza le prove di un cartello segreto che consentono di accertare una violazione dell’articolo 101 del TFUE se detta autorità nazionale non disponeva già di prove sufficienti per constatare una tale infrazione in relazione al medesimo cartello al momento in cui l’impresa le ha presentato gli elementi di prova.

(38)I richiedenti dovrebbero avere la possibilità di richiedere il trattamento favorevole per iscritto o, se del caso, mediante altri mezzi che non comportino la produzione di documenti, di informazioni o di altri materiali in possesso, in custodia o sotto il controllo dell’impresa. A tal fine, le ANC dovrebbero disporre di un sistema che consenta loro di accettare dichiarazioni effettuate ai fini di un trattamento favorevole verbalmente o mediante altri mezzi, compreso in forma digitale.

(39)I richiedenti che hanno presentato domanda di trattamento favorevole alla Commissione europea in relazione a un presunto cartello segreto dovrebbero poter presentare domande in forma semplificata in relazione al medesimo cartello alle ANC che ritengono appropriate. Le ANC dovrebbero accettare le richieste in forma semplificata che contengono una serie minima di informazioni in relazione al presunto cartello e non richiedere ulteriori informazioni al di là di tale minimo fissato prima di decidere di intervenire sul caso. Tuttavia, se l’oggetto della loro domanda di trattamento favorevole alla Commissione subisce modifiche, l’onere di informare le ANC alle quali hanno presentato le domande in forma semplificata spetta ai richiedenti. Le ANC dovrebbero fornire ai richiedenti un avviso indicante la data e l’ora della ricezione e informarli se hanno già ricevuto in precedenza una domanda semplificata o una domanda di trattamento favorevole in relazione allo stesso cartello. Una volta che la Commissione ha deciso di non intervenire, integralmente o parzialmente, sul caso, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di presentare richieste di trattamento favorevole complete alle ANC alle quali hanno presentato domande in forma semplificata.

(40)L’incertezza giuridica sulla questione se i dipendenti delle imprese siano tutelati da sanzioni individuali può dissuadere i potenziali richiedenti dal far domanda di trattamento favorevole. È opportuno quindi che dipendenti e dirigenti attuali e passati delle imprese che presentano richiesta di immunità dalle ammende alle autorità garanti della concorrenza siano protetti da eventuali sanzioni imposte da autorità pubbliche per la loro partecipazione al cartello segreto cui si riferisce la domanda. Occorre subordinare tale protezione al fatto che i dipendenti e i dirigenti in questione collaborino attivamente con le ANC interessate e che la richiesta di immunità preceda l’inizio del procedimento penale.

(41)In un sistema di competenze parallele per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, è necessaria una stretta cooperazione tra le ANC. In particolare quando un’ANC effettua un accertamento per conto di un’altra a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, si dovrebbero consentire la presenza e l’assistenza dei funzionari dell’autorità richiedente al fine di migliorare l’efficacia di tali accertamenti, fornendo ulteriori risorse, conoscenze e competenze tecniche.

(42)Analogamente, è opportuno adottare disposizioni atte a consentire alle ANC di chiedere l’assistenza reciproca per la notifica degli addebiti preliminari e delle decisioni e per l’esecuzione delle decisioni che infliggono ammende o penalità nel caso in cui l’impresa interessata non sia giuridicamente presente nel loro territorio. Ciò garantirebbe l’applicazione efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE e contribuirebbe al corretto funzionamento del mercato interno.

(43)Al fine di garantire l’applicazione efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE da parte delle ANC, è necessario prevedere norme attuabili in materia di sospensione della prescrizione. In particolare, in un sistema di competenze parallele, è opportuno sospendere i termini nazionali di prescrizione per la durata del procedimento dinanzi alle ANC di un altro Stato membro o alla Commissione. Ciò non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti, purché la durata dei termini non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione efficace degli articoli 101 e 102 del TFUE.

(44)Al fine di garantire che i casi siano trattati in maniera efficace ed efficiente all’interno della rete europea della concorrenza, negli Stati membri in cui un’autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza è competente a indagare sulle violazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE e un’autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza è competente ad adottare una decisione di constatazione dell’infrazione e/o di imposizione dell’ammenda, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter promuovere direttamente un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza. Inoltre, nella misura in cui gli organi giurisdizionali nazionali agiscono come giudici del riesame dei procedimenti avviati contro le decisioni delle ANC che applicano gli articoli 101 o 102 del TFUE, le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza dovrebbero essere legittimate a pieno titolo a partecipare in veste di pubblico ministero o parte convenuta in tali procedimenti, e godere degli stessi diritti di tali parti nell’ambito del procedimento.

(45)Il rischio che materiale autoincriminante sia divulgato al di fuori dell’ambito dell’indagine per la quale era stato fornito può indebolire l’incentivo per i potenziali richiedenti il trattamento favorevole a collaborare con le autorità garanti della concorrenza. Di conseguenza, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni ai fini del trattamento favorevole, le informazioni in esse contenute che sono state acquisite accedendo al fascicolo dovrebbero essere usate solo se ciò è necessario per l’esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici degli Stati membri in alcuni casi molto limitati che sono direttamente collegati al caso in cui è stato concesso l’accesso. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro decisioni conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile.

(46)Le prove sono un elemento importante nell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. Le ANC dovrebbero poter prendere in considerazione gli elementi di prova pertinenti indipendentemente dal fatto che siano presentati per iscritto, verbalmente o in forma registrata, comprese le registrazioni effettuate di nascosto da persone fisiche o giuridiche a condizione che non siano l’unica fonte di prova. Ciò lascia impregiudicato il diritto di essere sentiti.

(47)Per promuovere la stretta collaborazione nell’ambito della rete europea della concorrenza, la Commissione dovrebbe mantenere, sviluppare, conservare, gestire e supportare un sistema di informazione centrale (European Competition Network System) nel rispetto delle pertinenti norme di riservatezza e sicurezza dei dati. La rete europea della concorrenza si basa sull’interoperabilità per funzionare in modo efficace ed efficiente. Il bilancio generale dell’Unione dovrebbe sostenere i costi di manutenzione, sviluppo, hosting, supporto all’utente e gestione del sistema informativo centrale, nonché altre spese amministrative legate al funzionamento della rete europea della concorrenza, in particolare i costi relativi all’organizzazione delle riunioni. Fino al 2020 i costi per il sistema della rete europea della concorrenza dovrebbero essere coperti dal programma sulle soluzioni di interoperabilità e sui quadri comuni per le pubbliche amministrazioni (programma ISA2), in base alla disponibilità delle risorse e ai criteri di ammissibilità e di definizione delle priorità del programma.

(48)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire assicurare che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza e risorse nonché dei poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE e del diritto nazionale della concorrenza in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE e garantire il funzionamento efficace del mercato interno e della rete europea della concorrenza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, per via della necessità di un’applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE, possono essere conseguiti meglio dalla sola Unione, tenuto conto in particolare della portata territoriale, l’Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire questo obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 23 , gli Stati membri si sono impegnati a corredare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.La presente direttiva stabilisce alcune norme per garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza e risorse nonché dei poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del TFUE, in modo che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata e i consumatori e le imprese non siano svantaggiati dalle leggi e dalle misure nazionali che impediscono alle autorità nazionali garanti della concorrenza di applicare le norme con efficacia. Il campo di applicazione della direttiva comprende l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e delle disposizioni del diritto nazionale della concorrenza applicate in parallelo agli articoli 101 e 102 del TFUE allo stesso caso, ad eccezione dell’articolo 29, paragrafo 2, che si estende anche al diritto nazionale della concorrenza applicato in modo esclusivo.

2.La presente direttiva stabilisce talune norme efficaci in materia di assistenza reciproca al fine di tutelare il corretto funzionamento del mercato interno e il sistema di stretta cooperazione nell’ambito della rete europea della concorrenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(1) “autorità nazionale garante della concorrenza”: un’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. Per lo svolgimento di tali funzioni, gli Stati membri possono designare una o più autorità amministrative (̔autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza), nonché autorità giudiziarie (autorità giudiziaria nazionale garante della concorrenza);

(2) “autorità garante della concorrenza”: un’autorità nazionale garante della concorrenza o la Commissione o ambedue, a seconda del contesto;

(3) “rete europea della concorrenza”: la rete di pubbliche autorità formata dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalla Commissione quale sede di discussione e cooperazione in materia di applicazione e di attuazione degli articoli 101 e 102 del TFUE;

(4)“disposizioni del diritto nazionale della concorrenza”: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del TFUE e che sono applicate allo stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, ad eccezione dell’uso di informazioni desunte da dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e dalle proposte di transazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2, ed escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche;

(5)“giudice nazionale”: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 267 del TFUE;

(6)“giudice del riesame”: un giudice nazionale che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un’autorità nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza;

(7)“procedimento”: il procedimento dinanzi a un’autorità nazionale garante della concorrenza per l’applicazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE, fino a quando tale autorità non abbia chiuso il procedimento adottando una decisione di cui all’articolo 9 o all’articolo 11 o concluso che non vi sono motivi per ulteriori azioni da parte sua o, nel caso della Commissione, un procedimento dinanzi ad essa per l’applicazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE fino a quando non abbia chiuso il procedimento adottando una decisione ai sensi degli articoli 7, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 o abbia concluso che non vi sono motivi per ulteriori azioni da parte sua;

(8)“impresa”: a norma degli articoli 101 e 102 del TFUE, qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

(9)“cartello segreto”: accordo e/o pratica concordata fra due o più concorrenti a conoscenza, in tutto o in parte, solo dei partecipanti, volti a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato e/o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche quali la fissazione o il coordinamento dei prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni commerciali, l’assegnazione di quote di produzione o di vendita, la ripartizione dei mercati, anche mediante manipolazione delle gare d’appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni e/o azioni anticoncorrenziali contro altre imprese concorrenti;

(10)“immunità dalle ammende”: mancata imposizione di un’ammenda a un’impresa per la sua partecipazione a un cartello segreto come ricompensa per la sua collaborazione con un’autorità garante della concorrenza nell’ambito di un programma di trattamento favorevole;

(11)“riduzione delle ammende”: imposizione di un’ammenda ridotta rispetto a quella che sarebbe altrimenti imposta a un’impresa per la sua partecipazione a un cartello segreto come ricompensa per la sua collaborazione con un’autorità garante della concorrenza nell’ambito di un programma di trattamento favorevole;

(12)“trattamento favorevole”: sia l’immunità dalle ammende che la riduzione del loro importo;

(13)“programma di trattamento favorevole”: un programma relativo all’applicazione dell’articolo 101 del TFUE o del diritto nazionale della concorrenza in base al quale un partecipante a un cartello segreto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora a un’indagine dell’autorità garante della concorrenza presentando volontariamente elementi di propria conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per decisione o interruzione del procedimento, l’immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;

(14)“dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole”: una dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto di un’impresa o di una persona fisica a un’autorità garante della concorrenza, o una registrazione di una tale dichiarazione, che descrive la conoscenza dell’impresa o della persona fisica in merito a un cartello segreto e descrive il ruolo da essa svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere presentata all’autorità garante della concorrenza allo scopo di ottenere l’immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di trattamento favorevole e che non comprende le informazioni preesistenti; 

(15)“informazioni preesistenti”: le prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un’autorità garante della concorrenza, a prescindere dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza;

(16)“proposta di transazione”: la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un’impresa a un’autorità garante della concorrenza, in cui l’impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a una violazione dell’articolo 101 del TFUE o del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilità in detta violazione, predisposta specificamente per consentire all’autorità garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata;

(17)“richiedente”: impresa che presenta una domanda di immunità o di riduzione dell’ammenda nel quadro di un programma di trattamento favorevole; 

(18)“autorità richiedente”: un’autorità nazionale garante della concorrenza che presenta una richiesta di assistenza reciproca di cui agli articoli 23, 24 o 25;

(19)“autorità adita”: un’autorità nazionale garante della concorrenza che riceve una richiesta di assistenza reciproca; nel caso di una richiesta di assistenza di cui agli articoli 24 e 25, anche l’ufficio, l’autorità o il dipartimento pubblici competenti che hanno la responsabilità principale per l’applicazione di tali decisioni ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche amministrative nazionali.

Qualsiasi riferimento all’applicazione, e alla violazione, degli articoli 101 e 102 del TFUE va inteso come comprensivo dell’applicazione parallela delle disposizioni del diritto nazionale della concorrenza allo stesso caso.

CAPO II

DIRITTI FONDAMENTALI

Articolo 3

Garanzie

L’esercizio dei poteri di cui alla presente direttiva da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza è soggetto a garanzie adeguate, compreso il rispetto del diritto di difesa e del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice da parte delle imprese, conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

CAPO III

INDIPENDENZA E RISORSE

Articolo 4

Indipendenza

1.Al fine di garantire l’indipendenza delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza quando applicano gli articoli 101 e 102 del TFUE, gli Stati membri provvedono affinché esse svolgano i loro compiti ed esercitino i loro poteri in modo imparziale e nell’interesse di un’applicazione efficace e uniforme di tali disposizioni, fatti salvi obblighi di responsabilità proporzionati e senza pregiudicare la stretta cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza nell’ambito della rete europea della concorrenza.

2.Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

a) il personale e i membri dell’organo decisionale delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano svolgere i loro compiti ed esercitare i loro poteri ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne;

b) il personale e i membri dell’organo decisionale delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza non sollecitino né accettino istruzioni da alcun governo o da altre entità pubbliche o private nello svolgimento dei loro compiti o nell’esercizio dei loro poteri ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE;

c) il personale e i membri dell’organo decisionale delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza si astengano da qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e l’esercizio dei loro poteri ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE;

d) i membri dell’organo decisionale delle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano essere sollevati dall’incarico solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti o hanno commesso gravi illeciti ai sensi del diritto nazionale. I motivi di tale rimozione dovrebbero essere fissati preventivamente nel diritto nazionale. La rimozione dall’incarico non può aver luogo per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o all’esercizio dei loro poteri in relazione all’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, secondo quanto definito all’articolo 5, paragrafo 2;

e) le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza abbiano il potere di definire le loro priorità per lo svolgimento dei compiti ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, secondo quanto definito all’articolo 5, paragrafo 2. Nella misura in cui tali autorità sono tenute a prendere in considerazione le denunce formalmente depositate, esse hanno il potere di respingere tali denunce a motivo del fatto che non le considerano prioritarie. Ciò non pregiudica il potere delle autorità nazionali garanti della concorrenza di respingere le denunce per altri motivi definiti dalla legislazione nazionale.

Articolo 5

Risorse

1.Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per l’efficace svolgimento dei loro compiti ed esercizio dei loro poteri ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, quale definita al paragrafo 2.

2.L’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza comprende: lo svolgimento di indagini ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, l’adozione di decisioni per l’applicazione di tali disposizioni sulla base dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 e la stretta collaborazione nell’ambito della rete europea della concorrenza al fine di assicurare l’applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 del TFUE.

CAPO IV

POTERI

Articolo 6

Potere di effettuare accertamenti nei locali dell’impresa

1.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano svolgere tutti gli accertamenti a sorpresa necessari presso le imprese e le associazioni di imprese ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza a procedere a un accertamento dispongano almeno del potere di:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, compreso il diritto di accedere a informazioni accessibili all’entità oggetto dell’accertamento;

c) fare o acquisire sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti e, qualora lo ritengano necessario, continuare a effettuare ricerche di tali copie o estratti nei propri locali o in altri locali a tal fine designati.

d) apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell’accertamento e nella misura necessaria al suo espletamento;

e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’accertamento e verbalizzarne le risposte.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le associazioni di imprese siano obbligate a sottoporsi agli accertamenti condotti dalle autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza. Se un’impresa o un’associazione di imprese si oppone a un accertamento disposto da un’autorità amministrativa nazionale garante della concorrenza o autorizzato da un’autorità giudiziaria nazionale, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono ottenere l’assistenza necessaria per l’esecuzione dell’accertamento ricorrendo alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge. Tale assistenza può anche essere richiesta in via preventiva.

Articolo 7

Potere di effettuare accertamenti in altri locali

1.Se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all’azienda e all’oggetto dell’accertamento che possono essere pertinenti per provare un’infrazione grave all’articolo 101 o all’articolo 102 del TFUE sono conservati in locali diversi da quelli di cui all’articolo 6, terreni e mezzi di trasporto, compreso il domicilio di amministratori, direttori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano effettuare accertamenti a sorpresa in tali locali, terreni e mezzi di trasporto.

2.Tali accertamenti non possono essere eseguiti senza l’autorizzazione preliminare dell’autorità giudiziaria nazionale.

3.Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dai giudici nazionali a effettuare un accertamento in conformità del paragrafo 1 dispongano almeno dei poteri previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Richiesta di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano richiedere mediante decisione alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE entro un determinato termine. Tale obbligo comprende le informazioni accessibili all’impresa e all’associazione di imprese.

Articolo 9

Constatazione e cessazione delle infrazioni

Gli Stati membri assicurano che, qualora le autorità nazionali garanti della concorrenza ravvisino una violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE, esse possano obbligare mediante decisione le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine possono imporre l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa.

Articolo 10

Misure cautelari

Gli Stati membri assicurano che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza che agiscono d’ufficio possano mediante decisione ordinare l’imposizione di misure cautelari alle imprese almeno nei casi di urgenza dovuta al rischio di danno grave e irreparabile per la concorrenza e ove constatino prima facie la sussistenza di una violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE. Tale decisione è applicabile per un determinato periodo di tempo e può, se necessario ed opportuno, essere rinnovata.

Articolo 11

Impegni

Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti avviati al fine di adottare una decisione volta a far cessare una violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano mediante decisione rendere obbligatori gli impegni offerti dalle imprese per rispondere alle preoccupazioni espresse da tali autorità. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento dell’autorità garante della concorrenza non è più giustificato.

CAPO V

AMMENDE E PENALITÀ DI MORA

Articolo 12

Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese

1.Fatte salve le legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono l’imposizione di sanzioni nel quadro di procedimenti giudiziari penali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano procedere all’imposizione, mediante decisione in un procedimento amministrativo, o possano chiedere l’imposizione, in un procedimento giudiziario non penale, di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni degli articoli 101 o 102 del TFUE.

2.Fatte salve le legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono l’imposizione di sanzioni nel quadro di procedimenti giudiziari penali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano procedere all’imposizione, mediante decisione in un procedimento amministrativo, o possano chiedere l’imposizione, in un procedimento giudiziario non penale, di ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o alle associazioni di imprese, che sono stabilite in proporzione al loro fatturato totale, quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)si oppongano a un accertamento di cui all’articolo 6, paragrafo 2;

b)siano stati infranti i sigilli apposti dai funzionari o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

c)in risposta a una domanda di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), forniscano una risposta inesatta o fuorviante, non forniscano o rifiutino di fornire una risposta completa o non rettifichino entro un termine stabilito dall’autorità nazionale garante della concorrenza una risposta inesatta, fuorviante o incompleta data da un membro del personale;

d)forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta formulata mediante decisione di cui all’articolo 8 oppure non forniscano le informazioni entro il termine stabilito;

e)non rispettino una decisione di cui agli articoli 10 e 11.

3.Gli Stati membri assicurano che si applichi la nozione di impresa ai fini dell’imposizione delle ammende alle società madre e ai successori legali ed economici delle imprese.

Articolo 13

Calcolo delle ammende

1.Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità nazionali garanti della concorrenza determinano l’importo dell’ammenda per un’infrazione all’articolo 101 o all’articolo 102 del TFUE, si tenga conto sia della gravità che della durata dell’infrazione.

2.Gli Stati membri assicurano che, qualora sia irrogata un’ammenda a un’associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l’associazione non sia solvibile, l’associazione sia tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda.

Se necessario per garantire il pagamento integrale dell’ammenda, gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano il diritto di richiedere il pagamento dell’importo dell’ammenda ancora dovuto da qualsivoglia impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell’associazione. Nella misura in cui sia ancora necessario, le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno anche il diritto di esigere il pagamento dell’importo dell’ammenda ancora dovuto da qualsivoglia membro dell’associazione che operava sul mercato nel quale si è verificata l’infrazione. Tuttavia, non si esige il pagamento dai membri dell’associazione che non hanno commesso l’infrazione o non ne erano a conoscenza, o che si sono attivamente dissociati da essa prima dell’inizio dell’indagine.

Articolo 14

Importo massimo dell’ammenda

1.Gli Stati membri assicurano che l’importo massimo dell’ammenda che un’autorità nazionale garante della concorrenza può infliggere a ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti a una violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello non inferiore al 10% del suo fatturato mondiale totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente la decisione.

2.Qualora l’infrazione commessa da un’associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, l’importo massimo dell’ammenda è fissato a un livello non inferiore al 10% della somma dei fatturati mondiali totali di ciascun membro operante sul mercato interessato dall’infrazione commessa dall’associazione. Tuttavia, la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa per il pagamento dell’ammenda non supera l’importo massimo fissato conformemente al paragrafo 1.

Articolo 15

Penalità di mora

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza possano infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese mediante decisione penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive, stabilite in proporzione al rispettivo fatturato totale giornaliero, al fine di costringerle:

a)a sottoporsi agli accertamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2,

b) a fornire informazioni complete ed esatte come previsto all’articolo 8,

c) a rispettare una decisione di cui agli articoli 9, 10 e 11.

CAPO VI

TRATTAMENTO FAVOREVOLE

Articolo 16

Immunità dalle ammende

1.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere l’immunità dalle ammende alle imprese.

2.Gli Stati membri provvedono affinché l’immunità possa essere concessa solo se l’impresa

a)soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 18;

b)rivela la sua partecipazione ad un cartello segreto; e

c)fornisce per prima elementi probatori che:

i.nel momento in cui l’autorità nazionale garante della concorrenza riceve la domanda, consentono a quest’ultima di effettuare un accertamento mirato riguardo al cartello segreto, purché l’autorità nazionale garante della concorrenza non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare un accertamento riguardo al cartello segreto o non abbia già effettuato tale accertamento; né

ii.a giudizio dell’autorità nazionale garante della concorrenza, consentono di constatare una violazione del diritto della concorrenza, purché l’autorità nazionale garante della concorrenza non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per constatare tale infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata l’immunità dall’ammenda in virtù del paragrafo 2, lettera c), punto i), in relazione allo stesso cartello.

3.Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese possano beneficiare dell’immunità dalle ammende, tranne quelle che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto.

Articolo 17

Riduzione delle ammende

1.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di programmi di trattamento favorevole che consentano loro di concedere una riduzione delle ammende alle imprese che non possono beneficiare dell’immunità.

2.Gli Stati membri provvedono affinché la riduzione dell’ammenda sia concessa solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18 e se il richiedente rivela la sua partecipazione ad un cartello segreto e fornisce all’autorità nazionale garante della concorrenza elementi probatori del presunto cartello segreto che costituiscano un valore aggiunto significativo al fine di dimostrare una violazione dell’articolo 101 del TFUE o di una disposizione corrispondente del diritto nazionale rispetto agli elementi probatori già in possesso dell’autorità nazionale garante della concorrenza al momento della presentazione della domanda.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano concedere un’ulteriore riduzione dell’ammenda se il richiedente fornisce elementi probatori, che l’autorità nazionale garante della concorrenza utilizza senza necessità di ulteriori conferme, per dimostrare ulteriori circostanze che determinano l’aumento delle ammende rispetto a quelle che sarebbero altrimenti state inflitte ai partecipanti al cartello segreto. La riduzione dell’ammenda per il richiedente è proporzionata a tale aumento delle ammende.

Articolo 18

Condizioni generali per l’applicazione del trattamento favorevole

Gli Stati membri provvedono affinché, per poter beneficiare del trattamento favorevole, il richiedente debba soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

a)aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto immediatamente dopo aver presentato la domanda, tranne per quanto, a giudizio della competente autorità nazionale garante della concorrenza, sia ragionevolmente necessario per preservare l’integrità delle ispezioni;

b)cooperare effettivamente, integralmente, su base continuativa e sollecitamente con l’autorità nazionale garante della concorrenza dal momento in cui presenta la domanda finché l’autorità garante della concorrenza non ha chiuso il procedimento nei confronti di tutte le parti oggetto dell’indagine adottando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimento. Questa cooperazione comporta quanto segue:

I.fornire prontamente all’autorità nazionale garante della concorrenza tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori riguardanti il presunto cartello segreto di cui il richiedente venga in possesso o di cui disponga;

ii.restare a disposizione dell’autorità nazionale garante della concorrenza per rispondere a ogni richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti;

iii.mettere a disposizione dell’autorità nazionale garante della concorrenza, per i colloqui a scopo d’indagine, gli attuali (e se possibile gli ex) dipendenti e dirigenti;

iv.non distruggere, falsificare o celare informazioni pertinenti o elementi probatori; e

v.non rivelare di aver presentato la domanda né render nota nessuna parte del suo contenuto prima che l’autorità garante della concorrenza abbia inviato una comunicazione degli addebiti, a meno che non sia stato convenuto altrimenti; e

c)quando intenda presentare una domanda all’autorità nazionale garante della concorrenza, il richiedente non deve:

I.aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori riguardanti il presunto cartello; né

ii.aver rivelato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, tranne ad altre autorità garanti della concorrenza.

Articolo 19

Forma delle domanda di trattamento favorevole

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti possano richiedere il trattamento favorevole per iscritto e le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di un sistema che consenta loro di accettare le dichiarazioni di trattamento favorevole verbalmente o mediante altri mezzi che non comportino la produzione di documenti, di informazioni o di altri materiali in possesso, in custodia o sotto il controllo del richiedente.

Articolo 20

Marker per la domanda formale di immunità

1.Gli Stati membri provvedono affinché l’impresa che intende presentare una domanda di immunità possa chiedere inizialmente alle autorità nazionali garanti della concorrenza che le venga attribuito un numero d’ordine (marker). Il marker salvaguarda il posto del richiedente nell’elenco di coloro che chiedono l’immunità per un periodo da determinare caso per caso dall’autorità nazionale garante della concorrenza che riceve la domanda di marker. Esso consente al richiedente di raccogliere le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la pertinente soglia probatoria ai fini dell’immunità.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano la facoltà di concedere o no un marker.

3.Gli Stati membri provvedono affinché, se il richiedente regolarizza la propria situazione (perfeziona il marker) entro il periodo stabilito, si consideri che abbia presentato le informazioni e gli elementi probatori alla data alla quale gli è stato attribuito il marker.

Articolo 21

Domande semplificate

1.Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che hanno chiesto il trattamento favorevole facendo richiesta di marker o presentando una domanda completa alla Commissione in relazione a un presunto cartello segreto possano presentare domande semplificate in relazione al medesimo cartello alle autorità nazionali garanti della concorrenza che essi ritengono nella posizione idonea per trattare il caso.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza accettino le domande semplificate a condizione che assumano una delle forme di cui all’articolo 19, abbiano per oggetto lo stesso prodotto, lo stesso ambito geografico e la stessa durata della domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione e includano una breve descrizione dei seguenti elementi, nella misura in cui i dati siano noti al richiedente al momento della presentazione della domanda:

a)il nome e l’indirizzo del richiedente;

b)gli altri partecipanti al presunto cartello segreto;

c)il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto;

d)l’ambito geografico;

e)la durata;

f)la natura del comportamento del presunto cartello;

g)lo Stato membro o gli Stati membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori; e

h)le informazioni relative a ogni altra domanda di trattamento favorevole già presentata o che sarà presentata dal richiedente in relazione al presunto cartello segreto.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza non chiedano al richiedente informazioni relative alla presunta infrazione oggetto della domanda semplificata che vanno al di là degli elementi di cui al paragrafo 2 prima di chiedere la presentazione di una domanda a pieno titolo a norma del paragrafo 6.

4.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza che ricevono una domanda semplificata forniscano al richiedente un avviso indicante la data e l’ora della ricezione.

5.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza che ricevono una domanda semplificata verifichino al momento della sua ricezione se hanno già ricevuto una precedente domanda semplificata o domanda di trattamento favorevole in relazione allo stesso presunto cartello segreto e ne informino il richiedente.

6.Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti possano presentare alle autorità nazionali garanti della concorrenza interessate domande di trattamento favorevole complete che integrano le domande semplificate di cui al paragrafo 1 allorché la Commissione avrà informato dette autorità che non intende intervenire, integralmente o parzialmente, sul caso. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano facoltà di specificare un periodo di tempo ragionevole per la presentazione, da parte del richiedente, della domanda a pieno titolo nonché delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti.

7.Gli Stati membri provvedono affinché, se il richiedente presenta la domanda completa conformemente al paragrafo 6 entro il periodo specificato dall’autorità nazionale garante della concorrenza, le informazioni ivi contenute siano considerate come presentate alla data e all’ora della domanda semplificata. Se il richiedente ha presentato la domanda semplificata non oltre 5 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda di trattamento favorevole alla Commissione, la domanda semplificata si considera presentata alla data e all’ora alla quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole alla Commissione.

Articolo 22

Interazione tra i programmi di trattamento favorevole e le sanzioni inflitte alle persone fisiche

Gli Stati membri provvedono affinché gli attuali ed ex dipendenti e dirigenti dei richiedenti che presentano richiesta di immunità dalle ammende alle autorità garanti della concorrenza siano protetti da eventuali sanzioni penali e amministrative e dalle sanzioni imposte nell’ambito di un procedimento giudiziario non penale per la loro partecipazione al cartello segreto cui si riferisce la domanda, se i dipendenti e dirigenti in questione collaborano attivamente con le autorità garanti della concorrenza interessate e la richiesta di immunità precede l’inizio del procedimento penale.

CAPO VII

ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 23

Cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza

Gli Stati membri provvedono affinché, quando le autorità nazionali amministrative garanti della concorrenza effettuano un accertamento in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’autorità nazionale garante della concorrenza richiedente possano assistere all’accertamento effettuato dall’autorità nazionale garante della concorrenza adita e parteciparvi attivamente esercitando i poteri di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 24

Richieste di notifica degli addebiti e delle decisioni

1.Fatta salva ogni altra forma di notifica effettuata da un’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro richiedente conformemente alle norme in esso vigenti, gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita notifichi al destinatario, per conto dell’autorità richiedente, gli addebiti riguardanti la presunta violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE e le decisioni che applicano tali articoli, nonché la documentazione relativa all’esecuzione delle decisioni che applicano ammende e/o penalità di mora.

2.L’autorità adita provvede affinché la notifica nello Stato membro adito sia effettuata secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative nazionali in vigore nello Stato membro adito.

Articolo 25

Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora

1.Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita dia esecuzione alle decisioni che impongono ammende o penalità di mora adottate conformemente agli articoli 12 e 15 dall’autorità richiedente. Questa disposizione si applica soltanto nella misura in cui:

a)l’impresa nei cui confronti l’ammenda o la penalità di mora ha carattere esecutivo non è giuridicamente presente nello Stato membro dell’autorità richiedente; né

b) è evidente che l’impresa nei cui confronti può essere eseguita l’ammenda o la penalità di mora non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell’autorità richiedente.

2.L’autorità adita provvede affinché l’esecuzione nello Stato membro adito sia effettuata secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative nazionali in vigore nello Stato membro adito.

3.L’autorità richiedente può presentare una richiesta di esecuzione soltanto quando la decisione che ne permette l’esecuzione nello Stato membro richiedente è definitiva e non può più essere impugnata con mezzi ordinari.

4.Le questioni relative ai termini di prescrizione sono disciplinate dalle norme di legge in vigore nello Stato membro richiedente.

5.L’autorità adita non è tenuta a dare esecuzione alle decisioni in applicazione del paragrafo 1 se ciò è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro di applicazione.

Articolo 26

Controversie riguardanti le richieste di notifica e di applicazione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora

1.Le controversie riguardanti la legittimità di una misura da notificare o di una decisione che impone ammende e penalità di mora adottata da un’autorità richiedente in conformità degli articoli 12 e 15 rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro richiedente e sono disciplinate dalle norme nazionali di tale Stato.

2.Le controversie riguardanti le misure di esecuzione adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata dall’autorità adita rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro adito e sono disciplinate dalle norme in vigore in tale Stato.

CAPO VIII

PRESCRIZIONE

Articolo 27

Sospensione dei termini di prescrizione in materia di imposizione di sanzioni

1.Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per l’imposizione di ammende o di penalità di mora da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza a norma degli articoli 12 e 15 siano sospesi per la durata dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri o alla Commissione per un’infrazione riguardante lo stesso accordo, la stessa decisione di un’associazione di imprese o la stessa pratica concordata. La sospensione decorre dalla notifica della prima misura formale di indagine nei confronti dell’impresa oggetto del procedimento. Essa termina alla data in cui l’autorità in questione chiude il suo procedimento e ne informa l’impresa in questione. La durata di tale periodo di sospensione lascia impregiudicati i termini di prescrizione assoluti previsti dal diritto nazionale.

2.Il termine di prescrizione applicabile all’imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospeso fino a quando la decisione di un’autorità garante della concorrenza forma oggetto di una procedura pendente dinanzi a un’istanza di ricorso.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Ruolo delle autorità nazionali amministrative garanti della concorrenza dinanzi alle giurisdizioni nazionali

1.Gli Stati membri che designano sia un’autorità nazionale amministrativa garante della concorrenza, competente a indagare sulle infrazioni agli articoli 101 o 102 del TFUE, che un’autorità nazionale giudiziaria garante della concorrenza, competente ad adottare una decisione che constata la violazione e/o che impone l’ammenda, provvedono affinché l’azione dinanzi alle autorità nazionali giudiziarie garanti della concorrenza possa essere promossa direttamente dall’autorità nazionale amministrativa garante della concorrenza.

2.Nella misura in cui gli organi giurisdizionali nazionali agiscono nel quadro di procedimenti avviati contro le decisioni di esecuzione delle autorità nazionali garanti della concorrenza che applicano gli articoli 101 o 102 del TFUE, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale amministrativa garante della concorrenza sia autorizzata completa a partecipare in veste di magistrato del pubblico ministero o parte convenuta in tali procedimenti, e godere degli stessi diritti di tali parti pubbliche a tali procedimento.

Articolo 29

Limiti all’uso delle informazioni

1.Le informazioni raccolte sulla base delle disposizioni di cui alla presente direttiva dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per lo scopo per il quale sono state acquisite. Esse non dovrebbero essere utilizzate come prova per l’imposizione di sanzioni nei confronti di persone fisiche.

2.Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso alle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o alle proposte di transazione sia concesso unicamente ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi a un’autorità nazionale garante della concorrenza. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni desunte da tali dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o proposte di transazione possano essere utilizzate dalla parte che ha ottenuto l’accesso al fascicolo solo se ciò è necessario per l’esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi ai giudici degli Stati membri nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale è stato concesso l’accesso e che riguardano:

a)la ripartizione tra i partecipanti al cartello dell’ammenda imposta loro in solido da un’autorità nazionale garante della concorrenza; né

b)il riesame di una decisione mediante la quale un’autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato una violazione dell’articolo 101 del TFUE o di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti categorie di informazioni acquisite nel corso di un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza non possano essere utilizzate nei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali fino a quando l’autorità garante della concorrenza non abbia chiuso il procedimento nei confronti di tutte le parti oggetto dell’indagine adottando una decisione ai sensi dell’articolo 9 o dell’articolo 11, o abbia altrimenti chiuso il procedimento:

a)informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento dell’autorità nazionale garante della concorrenza; e

b)informazioni che l’autorità nazionale garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento.

4.Gli Stati membri provvedono affinché le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole siano scambiate tra le autorità nazionali garanti della concorrenza a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 unicamente alle condizioni seguenti:

a)con il consenso del richiedente; né

b)qualora anche l’autorità ricevente abbia ricevuto una domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione dallo stesso richiedente che ha presentato domanda all’autorità trasmittente, a condizione che al momento in cui le informazioni vengono trasmesse il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni che ha fornito alla predetta autorità ricevente; né

c)qualora l’autorità ricevente si sia impegnata per iscritto ad assicurare che né le informazioni a essa trasmesse né qualsiasi altra informazione che possa acquisire dopo la data e l’ora di trasmissione indicata dall’autorità trasmittente verranno utilizzate da essa o da altre autorità alle quali le informazioni sono successivamente trasmesse per imporre sanzioni a carico del richiedente o a carico di ogni altra persona fisica o giuridica coperta dal trattamento favorevole offerto dall’autorità trasmittente in conseguenza della domanda presentata dal richiedente nell’ambito del suo programma di trattamento favorevole oppure a carico di un dipendente o ex dipendente di qualsivoglia persona di cui sopra.

e a condizione che la tutela contro la divulgazione concessa dall’autorità nazionale garante della concorrenza ricevente sia equivalente a quella conferita dall’autorità nazionale garante della concorrenza trasmittente.

5.Quando un’autorità garante della concorrenza trasmette informazioni presentate spontaneamente da un richiedente a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 senza il consenso del richiedente, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza riceventi siano in grado di fornire l’impegno di cui al paragrafo 4, lettera c).

6.I paragrafi da 2 a 5 si applicano indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole a norma dell’articolo 19.

Articolo 30

Ammissibilità delle prove dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza

Gli Stati membri provvedono affinché i tipi di prove ammissibili dinanzi a un’autorità nazionale garante della concorrenza comprendano i documenti, le dichiarazioni verbali, le registrazioni e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.

Articolo 31

Costi del sistema della rete europea della concorrenza

I costi sostenuti dalla Commissione in relazione alla manutenzione e allo sviluppo del sistema della rete europea della concorrenza e alla cooperazione all’interno di quest’ultima sono a carico del bilancio generale dell’Unione nei limiti degli stanziamenti disponibili.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [periodo di due anni per il recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il Presidente    Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce poteri alle autorità garanti della concorrenza ai fini dell’attuazione efficace delle norme e del corretto funzionamento del mercato interno.

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 24  

Settore:    Titolo 03 - Politica di concorrenza.

Attività:    03 02 - Coordinamento delle politiche, rete europea della concorrenza e cooperazione internazionale.

03 05 – Intese, politica antitrust e liberalizzazione.

1.3.Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione. 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Obiettivo generale A: Un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e agli investimenti.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 2: Applicazione efficace e coerente del diritto dell’UE in materia di concorrenza da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza e delle giurisdizioni nazionali.

Attività ABM/ABB interessate: 03 02 - Coordinamento delle politiche, rete europea della concorrenza e cooperazione internazionale e 03 05 - Intese, politica antitrust e liberalizzazione.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Questa iniziativa riguarderà principalmente le autorità nazionali garanti della concorrenza, le imprese e i consumatori, come spiegato al punto 2 della relazione. Indicatori di risultato e di incidenza

La tabella seguente riporta gli indicatori che potrebbero essere utilizzati per misurare i risultati e l’impatto.

Obiettivi

Indicatori di base

Far sì che tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza (“ANC”) dispongano di strumenti decisionali e di indagine efficaci.

Azione legislativa

1. Disponibilità degli strumenti decisionali e di indagine di base per ciascuna autorità nazionale garante della concorrenza.

2. Disponibilità delle garanzie procedurali fondamentali per autorità nazionale garante della concorrenza.

3. Utilizzazione di nuovi strumenti di indagine per autorità nazionale garante della concorrenza.

4. Numero di decisioni di esecuzione per tipo di decisione (divieti, impegni, misure cautelari).

Misure non vincolanti:

1. Applicazione da parte delle ANC di pratiche raccomandate/orientamenti, se del caso preliminarmente approvati dall’ECN.

Far sì che tutte le ANC siano in grado di imporre sanzioni efficaci.

Azione legislativa:

1. Negli Stati membri che attualmente infliggono ammende alle imprese nel quadro di un procedimento penale:

- possibilità di imporre ammende nel quadro di procedimenti amministrativi/procedimenti giudiziari non penali;

- capacità delle ANC di proporre/difendere casi dinanzi agli organi giurisdizionali;

- rapporto tra il numero di ammende e il numero di casi rispetto al periodo precedente in cui le ammende venivano imposte principalmente nel quadro di procedimenti giudiziari penali.

2. Applicazione del livello massimo consentito per legge per le ammende per ANC.

3. Evoluzione del livello delle ammende rispetto alla situazione precedente all’entrata in vigore della direttiva.

4. Importo totale delle ammende inflitte.

5. Applicazione/non applicazione della nozione di impresa ai fini dell’imposizione di ammende alle società madre e ai successori legali ed economici delle imprese.

Misure non vincolanti:

1. Applicazione da parte delle ANC di pratiche raccomandate/orientamenti, se del caso preliminarmente approvati dall’ECN.

Far sì che tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di un programma di trattamento favorevole ben congegnato, il che agevola anche la presentazione delle domande di trattamento favorevole in più giurisdizioni.

Azione legislativa:

1. Disponibilità per ANC di garanzie efficaci che le imprese che richiedono il trattamento favorevole possano salvaguardare il loro posto nell’elenco delle domande di trattamento favorevole.

2. Disponibilità per ANC di norme che tutelino dalle sanzioni i dipendenti delle imprese che richiedono il trattamento favorevole.

3. Numero di domande di trattamento favorevole, per ANC.

Misure non vincolanti:    

1. Applicazione da parte delle ANC di pratiche raccomandate/orientamenti, se del caso preliminarmente approvati dall’ECN.

Far sì che le ANC siano dotate di risorse sufficienti e possano far rispettare le norme UE in materia di concorrenza in maniera autonoma.

Azione legislativa:

1. Disponibilità, per ciascuna ANC, di norme che garantiscano che le ANC non prendano istruzioni da entità pubbliche o private.

2. Indagine per accertare se le ANC sono state oggetto di tentativi di minare la loro indipendenza.

3. Indagine per accertare se le ANC dispongono di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i loro compiti, studiando in particolare le tendenze e raffrontando i livelli degli effettivi e del bilancio.

Costi aggiuntivi per le ANC.

1. Costi aggiuntivi legati al rafforzamento dei poteri (formazione, ecc.)

2. Costi delle ANC legati alle attività antitrust (spese rispetto all’importo delle ammende imposte).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Il principale obiettivo di questa iniziativa legislativa è far sì che il potenziale del sistema decentrato di applicazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 sia pienamente sfruttato, conferendo alle ANC poteri di applicazione più efficace delle norme. Ciò permetterà di favorire un’efficace applicazione delle norme UE in materia di concorrenza, ma anche di sostenere una stretta collaborazione nell’ambito della rete europea della concorrenza.

A tale fine è necessario conseguire i seguenti obiettivi specifici:

1.    far sì che tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di strumenti di indagine e decisionali efficaci;

2.    far sì che tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza siano in grado di imporre sanzioni efficaci e dissuasive;

3.    far sì che tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di un programma di trattamento favorevole ben congegnato, che agevola la presentazione delle domande di trattamento favorevole in più giurisdizioni; e

4.    far sì che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di risorse sufficienti e possano far rispettare le norme dell’UE in materia di concorrenza in maniera autonoma.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Diversi motivi giustificano l’intervento dell’UE per conseguire gli obiettivi descritti al punto 1.5.1 e sfruttare pienamente il potenziale del sistema decentrato di applicazione delle regole dell’UE in materia di concorrenza, come spiegato al punto 2 della relazione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il regolamento (CE) n. 1/2003 ha abilitato le ANC ad applicare le regole di concorrenza dell’UE. Di conseguenza, questa applicazione avviene attualmente su una scala che la Commissione non avrebbe mai potuto ottenere da sola. Dal 2004, la Commissione e le ANC hanno adottato oltre 1000 decisioni di esecuzione, di cui l’85% ad opera delle ANC. La proposta legislativa si fonda sull’esperienza acquisita dalle ANC in materia di applicazione e su ulteriori accertamenti dei fatti dal 2004.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta legislativa è compatibile con il regolamento (CE) n. 1/2003 e presenterà importanti sinergie con quest’ultimo in quanto permetterà alle ANC di esprimere pienamente il loro potenziale nel sistema decentrato di applicazione delle regole di concorrenza dell’UE previsto da tale regolamento.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di durata illimitata

1.7.Modalità di gestione previste 25  

Gestione diretta a opera della Commissione e dei suoi servizi.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Gli stanziamenti serviranno a mantenere, sviluppare, ospitare, gestire e supportare un sistema di informazione centrale (European Competition Network System) nel rispetto delle pertinenti norme di riservatezza e sicurezza dei dati. Essi garantiranno la stretta collaborazione tra le ANC e la Commissione nell’ambito della Rete europea della concorrenza, in diversi modi. Si applicano le disposizioni in materia di rendicontazione della direzione generale.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Per quanto riguarda il sistema informatico: il rischio che i sistemi informatici non riescano a sostenere efficacemente il funzionamento della rete europea della concorrenza.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Informatica: processi di governance informatica efficaci, che associno attivamente gli utenti dei sistemi.

Spese: i processi di controllo interno sono volti a garantire la gestione adeguata dei rischi per quanto riguarda la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché la natura dei pagamenti. Inoltre, il sistema di controllo è composto da diversi elementi costitutivi, come la presentazione di relazioni all’alta dirigenza, la verifica ex ante da parte del gruppo finanziario centrale, il comitato consultivo per gli appalti e i contratti, i controlli ex post e gli audit del Servizio di audit interno e della Corte dei conti europea.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Spese: i costi dei controlli sono stimati a meno del 3% della spesa totale. I benefici dei controlli in termini non finanziari comprendono: un miglior rapporto costi-benefici, un effetto dissuasivo, miglioramenti di efficienza, miglioramenti del sistema e rispetto delle disposizioni regolamentari.

I rischi sono attenuati efficacemente grazie ai controlli messi in atto, e il livello di rischio di errore stimato è inferiore al 2%.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

I rischi di frode sono attenuati da controlli specifici. Le attività e le operazioni a più alto rischio di frode formano oggetto di un monitoraggio e di un controllo più approfonditi. Il sistema di controllo summenzionato e la natura delle spese in modalità di gestione diretta consentono di stimare che la probabilità di frode sarà esigua.

Tutte le operazioni formano oggetto di controlli ex ante di primo livello conformemente ai circuiti finanziari della Commissione. I controlli sono sia operativi che finanziari: l’avvio e la verifica operativi sono effettuati dalla direzione operativa, mentre l’avvio e la verifica finanziari sono realizzati dalla cellula finanziaria in seno all’unità COMP R2.

Il rischio di frode è valutato ogni anno nell’ambito dell’esercizio di gestione dei rischi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Nel 2016 i sistemi di informazione che supportano le attività della rete europea della concorrenza sono stati finanziati dal programma ISA2 nel quadro dell’azione ABCDE. Le altre spese sostenute in relazione al funzionamento della rete europea della concorrenza sono finanziate a titolo delle spese amministrative. Lo stesso varrà per il 2017 e fino al 2020. Le modalità dell’incidenza finanziaria della proposta al di là del 2020 dipenderanno dalle proposte della Commissione sul prossimo QFP e dall’esito finale dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) post 2020.

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 1°

Diss./Non diss.  26

di paesi EFTA 27

di paesi candidati 28

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

26.030100

DISS.

NO

NO

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 5

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

03.010211

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

1a

“Competitività per la crescita e l’occupazione”

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: COMP

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi (pagamenti)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 26.030100 29

Impegni

(1)

1 000

1 000

1 000

3 000

Pagamenti

(2)

0 700

0 900

1 000

0 400

3 000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 30  

TOTALE degli stanziamenti
per la DG COMP

Impegni

=1+1a +3

1 000

1 000

1 000

3 000

Pagamenti

=2+2a+3

0 700

0 900

1 000

0 400

2 600



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

1 000

1 000

1 000

3 000

Pagamenti

(5)

0 700

0 900

1 000

3 000

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0

0

0

0

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1a
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

1 000

1 000

1 000

3 000

Pagamenti

=5+ 6

0 700

0 900

1 000

0 400

3 000



Rubrica del quadro finanziario
finanziario

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anni successivi (pagamenti)

TOTALE

DG: COMP

• Risorse umane

0 759

0 759

0 759

2 277

• Altre spese amministrative

0 500

0 550

0 550

1 600

TOTALE per la DG COMP

Stanziamenti

1 259

1 309

1 309

3 877

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1 259

1 309

1 309

3 877

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 31

Anno
N+1

Anno
N+2

Anni successivi (pagamenti)

TOTALE*

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

2 259

2 309

2 309

6 877

Pagamenti

1 959

2 209

2 309

0 400

6 877

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

La DG Concorrenza non è in grado di fornire un elenco esaustivo dei risultati che saranno conseguiti mediante gli interventi finanziari, il loro costo medio e il loro numero, come richiesto dalla presente sezione, trattandosi di un’iniziativa nuova e mancando dati statistici precedenti su cui basarsi.

Per sostenere la stretta collaborazione nell’ambito della rete europea della concorrenza e conseguire gli obiettivi in maniera ottimale, si prevedono tra l’altro le seguenti spese:

per mantenere, sviluppare, conservare, gestire e supportare un sistema di informazione centrale (European Competition Network System) nel rispetto delle pertinenti norme di riservatezza e sicurezza dei dati. La rete europea della concorrenza si basa sull’interoperabilità per il suo funzionamento efficace ed efficiente;

altre spese amministrative sostenute in relazione al funzionamento della rete europea della concorrenza, quali:

spese connesse all’organizzazione di riunioni;

formazioni dispensate alle autorità nazionali garanti della concorrenza;

traduzione in tutte le lingue del materiale stampato;

traduzione in tutte le lingue delle pratiche raccomandate/degli orientamenti;

indagini di follow-up/studi/valutazioni.

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1Sintesi

La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti supplementari di natura amministrativa.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Lo stesso vale per gli stanziamenti necessari per coprire i costi relativi alle altre spese amministrative.

3.2.3.2Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Durata illimitata
(cfr. punto 1.6) (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 32

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  33

in sede

nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

AD - Monitoraggio, coordinamento della rete europea della concorrenza

AST - Responsabile informatico dei sistemi che supportano il funzionamento della rete europea della concorrenza (ECN), coordinamento delle riunioni dell’ECN

Personale esterno

N/A

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale e con la programmazione finanziaria attuale del programma ISA2, non sono necessarie risorse supplementari.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(2) COM(2016) 710 final.
(3) Comunicazione della Commissione, Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione, C(2016)8600 (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10).
(4) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33); direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55); regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1); direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32); regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671); regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
(5) Causa C-557/12, Kone AG/ÖBB-Infrastruktur AG, EU:C:2014:1317, punto 32.
(6) Causa C-439/08, Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) VZW, EU:C.2010:739, punti 56 e 57.
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: risultati e prospettive future (COM(2014) 453) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione: Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003 SWD(2014) 230 e Enhancing competition enforcement by the Member States’ competition authorities: institutional and procedural issues, SWD(2014) 231, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html.
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione sul funzionamento del regolamento n. 1/2003,
COM(2009) 206 definitivo e relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC (2009) 574 definitivo, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html.
(9) Il restante 8% ha risposto: “non so/non pertinente”.
(10) Cfr. la sezione 6.3 della relazione sulla valutazione di impatto, disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?
(11) Cfr. i pareri del 28 settembre 2016 e del 9 dicembre 2016, disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia. Cfr. anche l’allegato I della relazione sulla valutazione di impatto.
(12) Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).
(13) GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1.
(14) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, “le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico [dell’Unione] vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline [dell’Unione]” (sentenza pronunciata nella causa Karlsson e altri, C-292/97, EU:C:2000:202, punto 37). Cfr. anche la causa Eturas (Causa C-74/14, EU:C:2016:42, punto 38), in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha rammentato che la presunzione di innocenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, enunciato ormai all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr., a tal fine, la sentenza E.ON Energie/Commissione, C 89/11 P, EU:C:2012:738, punto 72), che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nell’attuazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Cfr. anche, in tal senso, le sentenze VEBIC, C-439/08, EU:C:2010:739, punto 63.
(15) Sentenza Inspecteur van de Belastingdienst/X BV, C-429/07, EU:C:2009:359, punti 36-39. 
(16) Il termine “ammenda civile” designa le ammende in procedimenti giudiziari non penali.
(17) Sentenza in AkzoNobel NV/Commissione, C-97/08 P, EU:C:2009:536. Occorre dimostrare che la società madre esercita un’influenza determinante sulla controllata che ha commesso l’infrazione.
(18) http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html.
(19) http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254.
(20) La Corte di giustizia europea ha stabilito che l’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non accorda ad un’autorità nazionale garante della concorrenza la facoltà di partecipare, in quanto parte convenuta, ad un procedimento giudiziario rivolto contro la decisione promanante da detta autorità, causa C-439/08 Vebic, EU:C:2010:739, punto 64.
(21) GU C del , pag.
(22) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(23) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(24) ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(25) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm.
(26) Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(27) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(28) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(29) Importi forniti a titolo indicativo, con riserva della procedura annuale di bilancio e delle priorità del programma di lavoro annuale ISA2.
(30) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(31) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(32) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(33) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).