COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.3.2017
COM(2017) 128 final
2017/0056(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
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Motivi e obiettivi della proposta
La proposta è volta a recepire nel diritto dell’Unione europea le misure di conservazione, controllo e applicazione adottate dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), di cui l’Unione è parte contraente. La SPRFMO è l’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche del Pacifico meridionale e dei mari adiacenti, ad esclusione di tonnidi e specie affini. Dal 2013, anno in cui si è riunita per la prima volta, la SPRFMO ha adottato ogni anno nuove misure di conservazione, controllo e applicazione. Le ultime misure che devono essere recepite nel diritto dell’UE, contenute nella presente proposta, sono state adottate dalla SPRFMO nel gennaio 2017.
La SPRFMO ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti che istituiscono misure di conservazione e di gestione delle zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza. Si tratta di atti essenzialmente rivolti alle parti contraenti della SPRFMO, ma che contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio per i comandanti dei pescherecci). Le misure di conservazione e di gestione della SPRFMO entrano in vigore 90 giorni dopo la notifica, sono vincolanti per le parti contraenti e, nel caso dell’Unione europea, devono essere attuate nel diritto dell’Unione se non sono già contemplate dalla sua legislazione.
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Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure di conservazione e di gestione della SPRFMO non sono state finora recepite. Le principali disposizioni in questo settore normativo sono costituite dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.
Le possibilità di pesca per l’UE decise dalla SPRFMO non saranno incluse nella presente proposta conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a norma del quale l’adozione di misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, è una prerogativa del Consiglio.
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Coerenza con le altre normative dell’Unione
N.P.
2.
BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
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Base giuridica
La proposta è basata sull’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
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Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il principio di sussidiarietà non si applica in questo contesto, poiché la proposta riguarda lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine nell’ambito della componente esterna della politica comune della pesca.
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Proporzionalità
L’opzione considerata garantirà l’attuazione degli obblighi della SPRFMO all’interno dell’UE limitandosi a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.
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Scelta dell’atto giuridico
Essendo direttamente applicabile e vincolante per gli Stati membri, un regolamento contribuirà all’applicazione uniforme delle norme proposte in tutta l’Unione, creando in tal modo condizioni di parità per tutti gli operatori dell’UE che esercitano attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO.
3.
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
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Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
N.P.
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Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta è volta a recepire misure di conservazione e di gestione della SPRFMO già esistenti, che sono vincolanti per le parti contraenti. Sia gli esperti degli Stati membri che le parti interessate sono consultati in sede di preparazione delle riunioni della SPRFMO in cui vengono adottate queste misure di conservazione e di gestione, nonché per tutta la durata dei negoziati nel corso della riunione annuale della SPRFMO. La consultazione delle parti interessate non è stata pertanto ritenuta necessaria per il presente regolamento di recepimento.
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Assunzione e uso di perizie
N.P.
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Valutazione d’impatto
Poiché non verranno definiti nuovi aspetti strategici non è pertinente realizzare una valutazione d’impatto ai fini della presente iniziativa legislativa. L’iniziativa riguarda obblighi internazionali applicabili che sono già vincolanti per l’UE, per i quali non è necessaria una valutazione d’impatto.
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Efficienza normativa e semplificazione
N.P.
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Diritti fondamentali
N.P.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
N.P.
5.
ALTRI ELEMENTI
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Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
N.P.
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Documenti esplicativi (per le direttive)
N.P.
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Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il titolo I contiene disposizioni generali come l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni. In particolare, il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO o, in caso di trasbordi, nella zona situata al di fuori della zona della convenzione SPRFMO per le specie catturate nella zona della convenzione SPRFMO. Esso si applica anche ai pescherecci dei paesi terzi che accedono ai porti dell’UE e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione.
Il titolo II riguarda misure di gestione, conservazione e controllo relative a determinate specie. Il capo I contiene misure di gestione della SPRFMO applicabili al sugarello cileno. Il capo II riguarda misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini.
Il titolo III stabilisce disposizioni relative a misure di gestione, conservazione e controllo per alcuni metodi di pesca. Il capo I riguarda la pesca di fondo. Il capo II riguarda la pesca sperimentale.
Il titolo IV contiene misure comuni di controllo. Il capo I verte sulle autorizzazioni per i pescherecci e sul registro delle navi della SPRFMO. Il capo II stabilisce disposizioni applicabili alle attività di trasbordo, comprese disposizioni generali e disposizioni in materia di notifica preventiva, supervisione dei trasbordi e notifica successiva al trasbordo. Il capo III riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati. Il capo IV contiene disposizioni riguardanti i programmi di sorveglianza e di osservazione. Il capo V riguarda l’ispezione, nei porti dell’UE, dei pescherecci di paesi terzi che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona SPRFMO, in particolare l’istituzione di punti di contatto e porti designati, la procedura di notifica preventiva, i criteri per le ispezioni e la procedura di ispezione. Reca inoltre disposizioni sulla procedura applicabile in caso di violazioni apparenti riscontrate nel corso di ispezioni in porto. Il capo VI contiene norme in materia di applicazione e conformità, segnatamente per quanto riguarda la diffusione di informazioni su attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), l’attuazione di misure nei confronti dei pescherecci che figurano nell’elenco delle navi INN della SPRFMO e la gestione dei problemi di conformità.
Il titolo V contiene le disposizioni finali, quali disposizioni riguardanti la riservatezza dei rapporti e dei messaggi elettronici, procedure di modifica, l’esercizio della delega, l’attuazione e l’entrata in vigore della direttiva.
2017/0056 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L’obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che contribuisca alla sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine.
(2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio l’Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse marine vive. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l’Unione europea partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.
(3)A norma della decisione 2012/130/UE del Consiglio, dal 26 luglio 2010 l’Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (in seguito denominata “la convenzione SPRFMO”), che ha istituito l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).
(4)Nell’ambito della SPRFMO, la Commissione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale è responsabile dell’adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse alieutiche attraverso l’applicazione dell’approccio precauzionale e dell’approccio ecosistemico alla gestione della pesca, e a salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione.
(5)È necessario assicurare che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO siano pienamente recepite nel diritto dell’Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all’interno dell’Unione.
(6)La SPRFMO ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti. Tali atti, essenzialmente rivolti alle parti contraenti della SPRFMO, istituiscono obblighi anche per gli operatori (ad esempio per i comandanti dei pescherecci).
(7)Il presente regolamento non dovrebbe includere le possibilità di pesca stabilite dalla SPRFMO, essendo queste assegnate nell’ambito del regolamento annuale sulle possibilità di pesca adottato a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
(8)Al fine di integrare rapidamente nel diritto dell’Unione le future modifiche vincolanti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con riguardo alla modifica degli allegati e degli articoli pertinenti del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(9)Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l’Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione e applicazione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
(10)In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio istituisce un regime unionale di controllo, ispezione e applicazione dotato di un approccio globale e integrato, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. I suddetti regolamenti attuano già una serie di disposizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO. Pertanto non è necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
(11)L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile dal 1º gennaio 2015 alla pesca di piccole e grandi specie pelagiche, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico. Tuttavia, a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l’obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell’Unione, quali quelli derivanti dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di specie transzonali nella zona della convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a) ai pescherecci dell’Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO definita all’articolo 5 della convenzione stessa;
b)ai pescherecci dell’Unione che trasbordano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO;
c) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell’Unione o sono sottoposti a ispezione nei porti dell’Unione e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)“zona della convenzione SPRFMO”: la zona geografica d’alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR quale definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell’America del Sud in materia di pesca;
(2)“peschereccio”: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;
(3)“risorse alieutiche della SPRFMO”: tutte le risorse biologiche marine presenti nella zona della convenzione SPRFMO, ad esclusione delle seguenti:
a) specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione nazionale degli Stati costieri a norma dell’articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (in seguito denominata “la convenzione del 1982”);
b) specie altamente migratorie elencate nell’allegato I della convenzione del 1982;
c) specie anadrome e catadrome;
d) mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini;
(4)“prodotti della pesca”: gli organismi acquatici della zona della convenzione SPRFMO risultanti da un’attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
(5)“attività di pesca”: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento e sbarco di pesci e prodotti della pesca;
(6)“pesca di fondo”: la pesca praticata da un peschereccio operante con qualsiasi attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni;
(7)“impronta della pesca di fondo”: l’estensione spaziale della pesca di fondo in un dato periodo di tempo nella zona della convenzione SPRFMO;
(8)“elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO”: l’elenco inziale dei pescherecci che si presume abbiano svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) stilato dal segretariato della SPRFMO e sottoposto all’esame del comitato tecnico e di applicazione della SPRFMO;
(9)“pesca sperimentale”: un’attività di pesca che non è stata praticata, o che non è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;
(10)“pesca consolidata”: un’attività di pesca che non è stata chiusa e che è stata praticata, o che è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;
(11)“attività di pesca INN”: attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
(12)“parte non contraente cooperante della SPRFMO”: uno Stato o un’entità di pesca che non è parte della convenzione SPRFMO, ma che ha accettato di cooperare pienamente all’attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO;
(13)“registro delle navi della SPRFMO”: l’elenco, gestito dal segretariato della SPRFMO, dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona della convenzione notificati dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti della SPRFMO;
(14)“trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
(15)“altre specie di interesse”: le specie enumerate nell’allegato XIII;
(16)“ecosistema marino vulnerabile”: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d’acqua fredda e banchi di spugne d’acqua fredda.
Titolo II
Misure di gestione, conservazione e controllo relative a determinate specie
Capo I
Sugarello cileno (Trachurus murphyi)
Articolo 4
Gestione delle catture di sugarello cileno
1.
A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1006/2008, uno Stato membro chiude la pesca del sugarello cileno per i pescherecci battenti la sua bandiera quando il totale delle loro catture è pari al 100 per cento del limite di cattura ad essi assegnato.
2.
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione la data della chiusura. La Commissione trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della SPRFMO.
Articolo 5
Copertura di osservazione nella pesca del sugarello cileno
Gli Stati membri garantiscono una copertura minima di osservazione pari al 10 per cento delle bordate effettuate da pescherecci battenti la loro bandiera. Nel caso di pescherecci che non effettuano complessivamente più di due bordate, la copertura del 10 per cento è calcolata con riferimento ai giorni di pesca attiva per i pescherecci da traino e con riferimento alle cale per i pescherecci con reti da circuizione.
Articolo 6
Comunicazione dei dati per il sugarello cileno
1.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le catture di sugarello cileno del mese precedente, in conformità dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.
In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riguardanti la pesca del sugarello cileno:
a) entro il 5 di ogni mese, l’elenco dei loro pescherecci che hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 20 giorni dalla fine del mese in questione;
b) entro 5 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati VMS dei pescherecci che hanno praticato la pesca attiva o che hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del trimestre precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 10 giorni dalla fine di ogni trimestre.
c) 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all’anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.
3.Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione fornisce al segretariato della SPRFMO i dati di cattura annuali, espressi in peso vivo, relativi alle catture dell’anno civile precedente.
Capo II
Uccelli marini
Articolo 7
Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci con palangari a tutela degli uccelli marini
1. A tutti i pescherecci dell’Unione operanti con palangari si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.
2. Tutti i pescherecci dell’Unione operanti con palangari demersali utilizzano palangari zavorrati e cavi scaccia-uccelli (cavi tori).
3.I pescherecci dell’Unione non calano i palangari durante le ore di oscurità né riversano in mare gli scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.
4. I palangari zavorrati sono armati come indicato nell’allegato I.
5. I cavi scaccia-uccelli sono armati come indicato nell’allegato II.
6.Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.
Articolo 8
Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini
1.A tutti i pescherecci dell’Unione operanti con attrezzi da traino si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.
2.Durante la pesca i pescherecci dell’Unione utilizzano due cavi tori o, se le modalità operative non consentono un utilizzo efficace di tali dispositivi, un dissuasore a cortina per uccelli.
3.I dissuasori a cortina per uccelli sono armati come indicato nell’allegato III.
4.Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.
5.I pescherecci dell’Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.
6.Le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l’utilizzo dell’attrezzo.
7.Il tempo di permanenza della rete sulla superficie dell’acqua nella fase di salpamento è ridotto al minimo grazie alla corretta manutenzione dei verricelli e all’uso di buone pratiche nelle operazioni di coperta.
Articolo 9
Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini
Nella relazione scientifica annuale che deve essere trasmessa ogni anno alla Commissione 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO gli Stati membri indicano:
a)le misure di mitigazione per gli uccelli marini attuate da ogni peschereccio battente la loro bandiera e operante nella zona della convenzione SPRFMO;
b)il livello di copertura di osservazione applicabile alla registrazione delle catture accessorie di uccelli marini.
Titolo III
Misure di gestione, conservazione e controllo relative a determinati metodi di pesca
Capo I
Pesca di fondo
Articolo 10
Autorizzazione alla pesca di fondo
1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un’attività di pesca di fondo unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che intendono esercitare attività di pesca di fondo nella zona della convenzione ne fanno domanda alla Commissione almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico. La domanda comprende i seguenti elementi:
(a)l’impronta della pesca di fondo, sulla base dell’attività di cattura o dello sforzo di pesca comprovati per la pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, determinati dallo Stato membro in questione;
(b)il livello medio di catture nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;
(c)una valutazione d’impatto della pesca di fondo;
(d)una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
3.La valutazione d’impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), è realizzata in conformità degli orientamenti dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) sulla pesca in acque profonde e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d’impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili.
4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l’autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d’impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
5.Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), siano aggiornate ogni qualvolta l’attività di pesca subisca un cambiamento in grado di produrre un impatto su ecosistemi marini vulnerabili e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni per trasmissione al segretariato della SPRFMO.
Articolo 11
Esercizio della pesca di fondo al di fuori dell’impronta o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento
1. Gli Stati membri non autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un’attività di pesca di fondo al di fuori dell’impronta o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento senza previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che intendono pescare al di fuori dell’impronta della pesca di fondo o superare il livello medio di catture di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), ne fanno domanda alla Commissione 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO dell’anno in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende i seguenti elementi:
(a)una valutazione d’impatto della pesca di fondo;
(b)una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
3. La valutazione d’impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), è realizzata in conformità degli orientamenti dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) sulla pesca in acque profonde e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d’impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili.
4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l’autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione per la quale è stata realizzata la valutazione d’impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
5.Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni siano aggiornate ogni qualvolta l’attività di pesca subisca un cambiamento in grado di produrre un impatto su ecosistemi marini vulnerabili e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni per trasmissione al segretariato della SPRFMO.
Articolo 12
Ecosistemi marini vulnerabili nella pesca di fondo
1. In attesa del parere del comitato scientifico della SPRFMO sui livelli di soglia, gli Stati membri stabiliscono i livelli di soglia applicabili alle scoperte di ecosistemi marini vulnerabili per i pescherecci battenti la loro bandiera, tenuto conto del paragrafo 68 degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera cessino le attività di pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona della convenzione SPRFMO in cui le scoperte di ecosistemi vulnerabili superano i livelli di soglia stabiliti a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le scoperte di ecosistemi marini vulnerabili in conformità degli orientamenti di cui all’allegato IV. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Articolo 13
Copertura di osservazione nella pesca di fondo
Gli Stati membri garantiscono una copertura di osservazione pari al 100 per cento sui pescherecci da traino battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di fondo e pari almeno al 10 per cento sui pescherecci operanti con altri attrezzi da pesca di fondo.
Articolo 14
Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le catture mensili di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che esercitano la pesca attiva e di quelli che partecipano a operazioni di trasbordo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 5 giorni dal ricevimento.
3.Entro 5 giorni dalla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati VMS relativi al trimestre precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 10 giorni dalla fine di ogni trimestre.
4.Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di partecipare alla pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l’identificazione del peschereccio contenuti nell’allegato V.
Capo II
Pesca sperimentale
Articolo 15
Domanda di pesca sperimentale
1.Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un’attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, gli elementi di seguito indicati:
a) una domanda recante le informazioni di cui all’allegato V;
b) un piano delle operazioni di pesca in conformità dell’allegato VI, in cui figuri l’impegno a rispettare il piano di raccolta dati di cui all’articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5.
2. Almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la Commissione trasmette la domanda alla Commissione della SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO.
3. La Commissione comunica agli Stati membri la decisione della SPRFMO riguardante l’autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.
Articolo 16
Autorizzazione alla pesca sperimentale
1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un’attività di pesca sperimentale unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la partecipazione dei pescherecci battenti la loro bandiera a un’attività di pesca sperimentale si svolga in conformità del piano delle operazioni di pesca approvato dalla SPRFMO.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO siano inviati alla Commissione per trasmissione al segretariato della SPRFMO.
4. Ai pescherecci degli Stati membri autorizzati a partecipare alla pesca sperimentale è fatto divieto di continuare a pescare nell’ambito dell’attività in questione a meno che i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO, relativi all’ultima stagione in cui la pesca ha avuto luogo, non siano stati trasmessi al segretariato della SPRFMO e il comitato scientifico non abbia avuto la possibilità di esaminarli.
5. Gli Stati membri i cui pescherecci partecipano alla pesca sperimentale assicurano la presenza, su ogni peschereccio battente la propria bandiera, di uno o più osservatori indipendenti in grado di raccogliere i dati in base al piano di raccolta dati della SPRFMO.
Articolo 17
Sostituzione di pescherecci nell’ambito della pesca sperimentale
1. In deroga agli articoli 15 e 16, gli Stati membri possono autorizzare una nave battente la loro bandiera che non è identificata nel piano delle operazioni di pesca a partecipare a un’attività di pesca sperimentale se un peschereccio identificato nel piano è impossibilitato a pescare per legittimi motivi operativi o di forza maggiore. In tali casi lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e fornisce:
a)dati esaustivi relativi alla nave sostitutiva;
b)un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove a sostegno,
c)le caratteristiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzo da pesca che saranno utilizzati dalla nave sostitutiva.
2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Titolo IV
Misure comuni di controllo
Capo I
Autorizzazioni
Articolo 18
Registro delle navi
1. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione, per trasmissione al segretariato della SPRFMO, un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO per l’anno successivo, in cui figurino le informazioni di cui all’allegato V. Nel valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni di pesca per la zona della convenzione SPRFMO gli Stati membri tengono conto degli antecedenti dei pescherecci e degli operatori con riguardo al rispetto delle norme.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione almeno 20 giorni prima della prima entrata del peschereccio nella zona della convenzione SPRFMO. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 15 giorni prima della prima entrata nella zona della convenzione SPRFMO.
3.Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO siano aggiornati. Eventuali modifiche sono comunicate entro 10 giorni alla Commissione. La Commissione ne informa il segretariato della SPRFMO entro 5 giorni dal ricevimento.
4. In caso di revoca, rinuncia o di altre circostanze che invalidino un’autorizzazione, gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione affinché possa trasmettere tale informazione al segretariato della SPRFMO entro 3 giorni dalla data in cui l’autorizzazione cessa di essere valida.
5. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai pescherecci che non figurano nel registro delle navi della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.
Capo II
Trasbordo
Articolo 19
Disposizioni generali in materia di trasbordi
1. Il presente capo si applica alle seguenti operazioni di trasbordo:
a) operazioni di trasbordo effettuate nella zona della convenzione SPRFMO con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse nella zona della convenzione SPRFMO.
b)b) operazioni di trasbordo effettuate fuori dalla zona della convenzione SPRFMO con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse nella zona della convenzione SPRFMO.
2. I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle navi della SPRFMO.
3. Il trasferimento in mare di carburante, membri dell’equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle navi della SPRFMO.
4.
Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
5.
Nelle acque dell’Unione sono vietate le operazioni di trasbordo in mare relative a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.
Articolo 20
Notifica dei trasbordi di sugarello cileno e di specie demersali
1. In caso di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, a prescindere dal luogo in cui avviene l’operazione, le autorità di tale Stato membro trasmettono contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO le seguenti informazioni:
a) una notifica dell’intenzione di trasbordare, indicante un periodo di 14 giorni durante il quale si prevede di effettuare il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO, la quale deve pervenire 7 giorni prima del primo giorno del periodo di 14 giorni;
b) una notifica del trasbordo effettivo, che deve pervenire almeno 12 ore prima dell’ora prevista delle attività in questione.
Gli Stati membri possono autorizzare l’operatore del peschereccio dell’Unione a fornire tali informazioni direttamente al segretariato della SPRFMO, purché vengano contestualmente trasmesse alla Commissione.
2. La notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni pertinenti riguardanti l’operazione di trasbordo, in particolare la data, l’ora e il luogo previsti, l’attività di pesca e informazioni sui pescherecci dell’Unione che partecipano al trasbordo, in conformità dell’allegato VII.
Articolo 21
Monitoraggio delle operazioni di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali
1. Se a bordo del peschereccio dell’Unione cedente o ricevente è presente un osservatore, esso provvede a monitorare le attività di trasbordo. L’osservatore compila il giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi conformemente all’allegato VIII per verificare la quantità e le specie dei prodotti della pesca trasbordati e ne trasmette copia alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave sottoposta a osservazione batte bandiera.
2. Lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera presenta alla Commissione, entro 10 giorni dallo sbarco dell’osservatore, i dati da questo inseriti nel giornale di bordo per i trasbordi. La Commissione trasmette i dati al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni dalla data dello sbarco.
3. Ai fini della verifica della quantità e delle specie dei prodotti della pesca trasbordati, e onde garantire che tale verifica possa essere effettuata in modo corretto, l’osservatore presente a bordo ha pieno accesso al peschereccio dell’Unione sottoposto a osservazione, anche per quanto riguarda l’equipaggio, gli attrezzi, le apparecchiature, i registri e le stive.
Articolo 22
Informazioni che devono essere comunicate dopo il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali
1. Entro 7 giorni dall’operazione di trasbordo gli Stati membri che vi hanno partecipato comunicano tutti i dettagli operativi contemporaneamente al segretariato della SPRFMO e alla Commissione, in conformità dell’allegato IX.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l’operatore del peschereccio a inviare per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente al segretariato della SPRFMO, purché vengano contestualmente trasmesse alla Commissione. L’operatore del peschereccio dell’Unione trasmette alla Commissione ogni richiesta di chiarimenti ricevuta dal segretariato della SPRFMO.
Capo III
Raccolta e comunicazione dei dati
Articolo 23
Raccolta e comunicazione dei dati
1. Oltre agli obblighi di comunicazione dei dati di cui agli articoli 6, 9, 12, 14, 16, 21 e 22, gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2.Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione il peso vivo di tutte le specie o di tutti i gruppi di specie catturati nel corso dell’anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO anteriormente al 30 settembre.
3.Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione i dati relativi alle attività di pesca a strascico sulla base delle singole retate, i dati relativi alla pesca con palangari di fondo sulla base delle singole cale, e i dati relativi agli sbarchi, ivi compreso per le navi frigorifere, e ai trasbordi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO anteriormente al 30 giugno.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti dettagliati per la comunicazione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35.
Capo IV
Sorveglianza
Articolo 24
Programma di osservazione
1.Gli Stati membri che svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO istituiscono programmi di osservazione per raccogliere i dati di cui all’allegato X.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati delle osservazioni di cui all’allegato X per l’anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO anteriormente al 30 settembre.
3. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO presentano una relazione annuale sull’attuazione del programma di osservazione nel corso dell’anno precedente. La relazione descrive la formazione impartita agli osservatori, la struttura e la portata del programma, il tipo di dati raccolti e eventuali problemi incontrati nel corso dell’anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO anteriormente al 1º settembre.
Capo V
Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri
Articolo 25
Punti di contatto e porti designati
1. Gli Stati membri che intendono concedere l’accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO o prodotti della pesca ottenuti da tali risorse che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto o in mare:
a) designano i porti ai quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di accedere a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;
b) designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;
c)designano un punto di contatto per la trasmissione dei rapporti di ispezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco dei porti designati e dei punti di contatto designati almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
Articolo 26
Notifica preventiva
1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo dispongono che i pescherecci di paesi terzi che intendono sbarcare o trasbordare nei loro porti risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate trasmettano, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le seguenti informazioni in conformità dell’allegato XI:
a) identificazione della nave (identificazione esterna, nome, bandiera, eventuale numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e indicativo internazionale di chiamata (IRCS));
b) nome del porto designato in cui il peschereccio chiede di entrare e scopo dello scalo (sbarco o trasbordo);
c) copia dell’autorizzazione di pesca o, se del caso, di qualsiasi altra autorizzazione posseduta dal peschereccio a sostegno di operazioni su prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO o per il trasbordo di prodotti della pesca;
d) data e ora previste di arrivo in porto;
e) quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO detenuto a bordo, con indicazione della zona di cattura. Se a bordo della nave non sono presenti prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO viene trasmessa una relazione indicante l’assenza di catture;
f) quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO che deve essere sbarcato o trasbordato, con indicazione della zona di cattura;
g) elenco dei membri dell’equipaggio;
h) date della bordata di pesca.
2. Se a bordo del peschereccio di un paese terzo sono presenti prodotti della pesca, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un certificato di cattura convalidato in conformità delle disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. Gli Stati membri di approdo possono inoltre chiedere le informazioni addizionali che ritengono opportune per stabilire se il peschereccio ha partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate.
4. Gli Stati membri di approdo possono fissare un termine di notifica più breve o più lungo rispetto a quanto specificato al paragrafo 1, tenendo conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca e i propri porti. In tal caso, gli Stati membri di approdo ne informano la Commissione, che trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della SPRFMO.
Articolo 27
Autorizzazione di sbarco o di trasbordo in porto
Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell’articolo 26, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare l’entrata in porto di un peschereccio di un paese terzo. Se a un peschereccio di un paese terzo è stata negata l’entrata, lo Stato membro di approdo ne informa la Commissione, che trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della SPRFMO. Gli Stati membri di approdo negano l’entrata ai pescherecci che figurano nell’elenco delle navi INN della SPRFMO.
Articolo 27 bis
Ispezioni in porto
1. Gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione almeno il 5% delle operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO realizzate da pescherecci di paesi terzi nei loro porti designati.
2. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione i pescherecci di paesi terzi nei casi seguenti:
a) se altre parti contraenti, parti non contraenti cooperanti o organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti chiedono che un determinato peschereccio sia sottoposto a ispezione, in particolare se tale richiesta è corroborata da prove che dimostrino che il peschereccio in questione ha praticato attività INN o se sussistono chiari motivi per ritenerlo;
b) se il peschereccio non ha provveduto a trasmettere tutte le informazioni di cui all’articolo 26;
c) se al peschereccio sono stati negati l’entrata o l’uso di un porto in base a disposizioni della SPRFMO o di altre ORGP.
Articolo 28
Procedura di ispezione
1.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in aggiunta alle norme sulla procedura di ispezione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Gli ispettori degli Stati membri devono essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. Essi sono autorizzati a riprodurre tutti i documenti ritenuti pertinenti.
3. Le ispezioni sono condotte in modo tale da limitare al massimo le interferenze e l’intralcio arrecati a pescherecci di paesi terzi e da evitare, nella misura del possibile, che sia compromessa la qualità delle catture.
4. Al termine dell’ispezione, al comandante del peschereccio straniero ispezionato è data la possibilità di contattare l’autorità competente dello Stato membro di approdo in relazione al rapporto di ispezione. Il modello per il rapporto di ispezione figura nell’allegato XII.
5. Entro 12 giorni lavorativi dalla data di completamento dell’ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione una copia del rapporto di ispezione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, compilato in conformità dell’allegato XII. La Commissione trasmette il rapporto al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento dell’ispezione.
6. Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso alla Commissione entro 15 giorni lavorativi per trasmissione al segretariato della SPRFMO, lo Stato membro di approdo comunica alla Commissione, entro lo stesso termine di 15 giorni lavorativi, i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.
Articolo 29
Procedura in caso di violazioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO accertate durante le ispezioni in porto
1. Se le informazioni raccolte nel corso dell’ispezione dimostrano che un peschereccio di un paese terzo ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, in aggiunta all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2.Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione non appena possibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi. La Commissione trasmette senza indugio tale rapporto al segretario esecutivo della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della parte non contraente cooperante di cui il peschereccio batte bandiera.
3. Gli Stati membri di approdo notificano immediatamente i provvedimenti adottati in caso di violazioni all’autorità competente della parte contraente o della parte non contraente cooperante di cui il peschereccio batte bandiera e alla Commissione, che ne informa il segretario esecutivo della SPRFMO.
Capo VI
Applicazione
Articolo 30
Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate dagli Stati membri
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 120 giorni prima della riunione annuale, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 90 giorni prima della riunione annuale.
Articolo 30 bis
Inclusione di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro nell’elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO
1.
Se riceve dal segretariato della SPRFMO la notifica ufficiale dell’inclusione di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro nell’elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO, la Commissione la trasmette allo Stato membro per osservazioni, unitamente ai documenti giustificativi e a qualsiasi altra informazione documentata fornita dal segretariato della SPRFMO, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO. La Commissione esamina tali informazioni e le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.
2.
Le autorità di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro a cui la Commissione ha notificato l’inclusione del peschereccio nell’elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO ne informano il proprietario specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell’elenco delle navi INN adottato dalla SPRFMO.
Articolo 31
Misure riguardanti i pescherecci inclusi nell’elenco delle navi INN della SPRFMO
1. All’adozione dell’elenco delle navi INN della SPRFMO, la Commissione chiede allo Stato membro di bandiera di notificare al proprietario del peschereccio figurante nell’elenco delle navi INN la sua inclusione nell’elenco specificando le conseguenze che ne derivano.
2. Se dispone di informazioni indicanti un cambiamento di nome o di indicativo internazionale di chiamata (IRCS) di un peschereccio figurante nell’elenco delle navi INN della SPRFMO, lo Stato membro le trasmette appena possibile alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Articolo 32
Presunte inosservanze notificate dal segretario della SPRFMO
1.Nel caso in cui riceva dal segretariato della SPRFMO informazioni relative a una presunta inosservanza, da parte di uno Stato membro, della convenzione SPRFMO e/o di misure di conservazione e di gestione, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni allo Stato membro interessato.
2.Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale, l’esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.
Articolo 32 bis
Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente o da una parte non contraente cooperante
1.Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
3. Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente o da una parte non contraente cooperante un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell’indagine e le azioni di esecuzione eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro 3 mesi dal ricevimento della notifica. Se non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell’indagine entro 3 mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione, lo Stato membro comunica alla Commissione, entro lo stesso periodo di 3 mesi, i motivi del ritardo e la data in cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette al segretario esecutivo della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell’indagine.
Articolo 32 ter
Sigilli del dispositivo di localizzazione satellitare
1. In aggiunta alle prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 404/2011, ciascuno Stato membro provvede affinché i dispositivi di localizzazione satellitare non sigillati dal fabbricante, installati a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera, siano protetti con sigilli ufficiali singolarmente identificabili rilasciati dallo Stato membro. I sigilli sono applicati a ogni componente del ponte o delle antenne che, autonomamente o in combinazione con un altro componente, trasmetta dati.
2. Gli Stati membri tengono un registro di tutti i sigilli rilasciati ai pescherecci battenti la loro bandiera. Nel registro figurano il numero di riferimento unico di ogni sigillo e dati particolareggiati relativi a qualsiasi sigillo sostitutivo, segnatamente la data del rilascio e dell’installazione e le circostanze in cui è avvenuta la sostituzione.
3. Entro il 1º gennaio 2019, a bordo dei pescherecci battenti bandiera degli Stati membri sono installati unicamente dispositivi di localizzazione satellitare sigillati dal fabbricante.
Articolo 32 quater
Guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare
1. In caso di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare, i pescherecci dell’Unione, avvalendosi di mezzi di telecomunicazione adeguati, trasmettono ogni quattro ore i dati seguenti al centro di controllo della pesca dello Stato membro di cui battono bandiera:
a) numero IMO;
b) indicativo internazionale di chiamata;
c) nome della nave;
d) nome del comandante;
e) data e ora della posizione (UTC);
f) attività (pesca/transito/trasbordo).
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l’attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza indugio per riparare il dispositivo stesso entro 60 giorni dall’inizio del guasto tecnico.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 404/2011.
Titolo V
Disposizioni finali
Articolo 33
Riservatezza
I dati raccolti e scambiati nell’ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 34
Procedure di modifica
Al fine di integrare nel diritto dell’Unione le modifiche delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per modificare:
a) gli allegati del presente regolamento;
b) i termini di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 9, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, all’articolo 18, paragrafi 1, 2, 3 e 4, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, all’articolo 24, paragrafi 2 e 3, all’articolo 25, paragrafo 2, all’articolo 26, paragrafo 1, all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, all’articolo 29, paragrafi 2 e 3, all’articolo 30, all’articolo 30 bis, paragrafo 1, all’articolo 32, paragrafo 2, all’articolo 32 bis, paragrafi 2 e 3, all’articolo 32 ter, paragrafo 3, e all’articolo 32 quater, paragrafi 1 e 2;
c) la copertura di osservazione di cui agli articoli 5 e 13;
d) il periodo di riferimento per determinare l’impronta della pesca di fondo di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
e) la copertura delle attività di ispezione di cui all’articolo 27 bis, paragrafo 1;
f) il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, all’articolo 9, all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 15, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 32 quater, paragrafo 1.
Articolo 35
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all’articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3 bis.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 36
Attuazione
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 37
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.3.2017
COM(2017) 128 final
ALLEGATI
della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
ALLEGATO I
Norme relative allo zavorramento dei palangari
Le navi devono utilizzare un sistema di zavorramento dei palangari che consenta di ottenere una velocità d'immersione minima dimostrabile del palangaro di 0,3 metri/secondo a una profondità di 15 metri per attrezzo. In particolare:
a) i palangari dotati di pesi esterni nel sistema spagnolo e i trotlines devono utilizzare una massa minima di 8,5 kg a intervalli non superiori a 40 m se si utilizzano sassi, di 6 kg a intervalli non superiori a 20 m per il cemento e di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m per pesi di metallo pieno;
b) i palangari automatici (autoline) con pesi esterni devono utilizzare una massa minima di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m e devono essere calati dalla nave in modo da evitare tensioni a poppa (che potrebbero far riemergere dall'acqua sezioni del palangaro già calate);
c) i palangari con pesi integrati devono avere un nucleo di piombo di almeno 50 g/m.
ALLEGATO II
Specifiche per i cavi scaccia-uccelli
Due cavi scaccia-uccelli devono essere sempre tenuti a bordo della nave ed essere utilizzati ad ogni cala dell'attrezzo. In particolare:
a) i cavi scaccia-uccelli devono essere fissati alla nave in modo che, una volta calate, le esche siano protette dal cavo, anche in caso di vento trasversale;
b) i cavi scaccia-uccelli devono utilizzare bandierine dai colori vivaci, abbastanza lunghe da poter raggiungere la superficie dell'acqua in condizioni di calma ("bandierine lunghe"), disposte a intervalli non superiori a 5 m almeno per i primi 55 m di cavo e fissate al cavo con tornichetti per impedire che si aggroviglino intorno al cavo stesso;
c) i cavi scaccia-uccelli possono anche utilizzare bandierine di almeno 1 metro di lunghezza ("bandierine corte") disposte a intervalli non superiori a 1 m;
d) se si spezzano o vengono danneggiati durante l'uso, i cavi scaccia-uccelli devono essere riparati o sostituiti, in modo che, prima che vengano calati nuovi ami in acqua, siano rispettate le presenti specifiche;
e) i cavi scaccia-uccelli devono essere utilizzati in modo che:
i. rimangano al di sopra della superficie dell'acqua quando gli ami sono sommersi a una profondità di 15 m, oppure
ii. abbiano una lunghezza minima di 150 m quando sono dispiegati e sospesi a un punto della nave situato ad almeno 7 m sopra il livello dell'acqua in assenza di moto ondoso.
ALLEGATO III
Specifiche per i dissuasori a cortina per uccelli
Un dissuasore a cortina per uccelli è costituito da due o più travi fissate a poppa della nave, di cui almeno una è fissata a tribordo e almeno un'altra a babordo della nave.
a) Ciascuna trave deve estendersi per almeno 4 metri verso l'esterno dalla fiancata o dalla poppa della nave.
b) Alle travi devono essere fissati cavi pendenti a una distanza massima di 2 metri l'uno dall'altro.
c) All'estremità dei cavi pendenti devono essere fissati coni di plastica, aste o altri materiali resistenti e di colore vivace, in modo tale che la parte inferiore del cono, dell'asta o dei materiali utilizzati si trovi a non più di 500 mm sopra il livello dell'acqua, in assenza di vento e moto ondoso.
d) Per evitare che si impiglino, tra i cavi possono essere fissate corde o fettucce.
ALLEGATO IV
Orientamenti per la preparazione e la presentazione di notifiche in caso di scoperta di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)
1. Informazioni generali
Indicare: informazioni di contatto, nazionalità, nome della o delle navi e date di raccolta dei dati.
2. Ubicazione dell'EMV
Indicare le posizioni di inizio e fine di tutte le cale di attrezzi e osservazioni.
Fornire mappe dei luoghi di pesca, della batimetria sottostante o dell'habitat e indicare la scala spaziale delle attività di pesca.
Indicare la o le profondità di pesca.
3. Attrezzo da pesca
Indicare gli attrezzi da pesca utilizzati in ciascun luogo.
4. Altri dati
Se possibile, indicare gli altri dati raccolti nei luoghi di pesca o in loro prossimità.
Ad esempio: batimetria multifascio, dati oceanografici quali profili CDT, profili delle correnti, chimica dell'acqua, tipi di substrato registrati nei luoghi di pesca o in loro prossimità, altra fauna osservata, registrazioni video, profili acustici, ecc.
5. Taxa degli EMV
Per ciascuna stazione di pesca, fornire dati particolareggiati sui taxa di EMV osservati, indicandone, se possibile, la densità relativa e la densità assoluta o il numero di organismi.
ALLEGATO V
Norme per i dati relativi alla nave
1.I seguenti campi di dati devono essere raccolti in conformità degli articoli 14, 15 e 18.
i.
Nome e bandiera attuale della nave
ii.
Numero di immatricolazione
iii.
Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)
iv.
Numero UVI (Identificativo unico)/IMO
v.
Nomi precedenti (se noti)
vi.
Porto di immatricolazione
vii.
Bandiera precedente
viii.
Tipo di imbarcazione
ix.
Tipo di metodo o metodi di pesca
x.
Lunghezza
xi.
Tipo di lunghezza, ad es. "LoA" (lunghezza fuori tutto), "LBP" (lunghezza tra le perpendicolari)
xii.
Stazza lorda - GT (unità preferita per la stazza)
xiii.
Tonnellate di stazza lorda - TSL (da indicare in mancanza del valore GT o a complemento dello stesso)
xiv.
Potenza del o dei motori principali (kW)
xv.
Capacità di stivaggio (m3)
xvi.
Tipo di congelatore (se pertinente)
xvii.
Numero di congelatori (se pertinente)
xviii.
Capacità di congelamento (se pertinente)
xix.
Sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C)
xx.
Dati relativi al sistema VMS (marca, modello, caratteristiche e identificazione)
xxi.
Nome del o dei proprietari
xxii.
Indirizzo del o dei proprietari
xxiii.
Data di inizio dell'autorizzazione
xxiv.
Data di scadenza dell'autorizzazione
xxv.
Fotografie della nave, ad alta risoluzione e di buona qualità, con luminosità e contrasto adeguati, non più vecchie di 5 anni, come di seguito specificato:
• una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di tribordo della nave, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali della nave;
• una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di babordo della nave, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali della nave;
• una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm della poppa presa direttamente da poppa.
2.Se disponibili, devono essere fornite ove possibile le informazioni di seguito elencate.
i.
Marcature esterne (nome della nave, numero di immatricolazione o indicativo internazionale di chiamata)
ii.
Tipi di linee di trasformazione del pesce (se pertinente)
iii.
Data di costruzione
iv.
Luogo di costruzione
v.
Altezza di costruzione
vi.
Larghezza (baglio)
vii.
Apparecchiature elettroniche a bordo (ad es. radio, ecoscandaglio, sonda rete)
viii.
Nome del titolare o dei titolari della licenza (se diversi dal proprietario)
ix.
Indirizzo del titolare o dei titolari della licenza (se diversi dal proprietario)
x.
Nome dell'operatore o degli operatori (se diversi dal proprietario)
xi.
Indirizzo dell'operatore o degli operatori (se diversi dal proprietario)
xii.
Nome del comandante
xiii.
Nazionalità del comandante
xiv.
Nome del capopesca
xv.
Nazionalità del capopesca
ALLEGATO VI
Piano delle operazioni di pesca per la pesca sperimentale
Il piano delle operazioni di pesca deve comprendere, se disponibili, le seguenti informazioni:
i.
una descrizione della pesca sperimentale indicante la zona, le specie bersaglio, i metodi di pesca proposti, i limiti massimi di cattura proposti e la loro ripartizione tra zone o specie;
ii.
le specifiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzi da pesca da utilizzare, comprese eventuali modifiche apportate agli stessi per attenuare gli effetti dell'attività di pesca proposta su specie non bersaglio e su specie associate o dipendenti o sull'ecosistema marino in cui si svolge l'attività;
iii.
il periodo coperto dal piano delle operazioni di pesca (fino a un massimo di tre anni);
iv.
informazioni biologiche sulle specie bersaglio ricavate da campagne di ricerca approfondite (distribuzione, abbondanza, dati demografici e informazioni sull'identità dello stock);
v.
dati particolareggiati riguardanti le specie non bersaglio, le specie associate o dipendenti e gli ecosistemi marini in cui si svolge l'attività di pesca, con indicazione dell'entità probabile degli impatti da questa esercitati e delle misure che saranno adottate per mitigarli;
vi.
l'impatto cumulativo previsto di tutte le attività di pesca praticate nella zona della pesca sperimentale, se del caso;
vii.
informazioni ricavate da altre attività di pesca praticate nella regione o da attività di pesca simili praticate altrove, che possano agevolare la valutazione della resa potenziale della pesca sperimentale, nella misura in cui la parte contraente o la parte non contraente cooperante è in grado di fornire tali informazioni;
viii.
se l'attività proposta è la pesca di fondo, la valutazione dell'impatto delle attività di pesca di fondo esercitate da navi battenti la loro bandiera in conformità degli articoli 10 e 11;
ix.
se la specie bersaglio è gestita anche da un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per una zona adiacente a quella della SPRFMO o da un'organizzazione analoga, una descrizione di tale attività di pesca limitrofa sufficiente per consentire al comitato scientifico di formulare il suo parere.
ALLEGATO VII
Notifica preventiva di trasbordo
Gli Stati membri sono tenuti a fornire le seguenti informazioni in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1:
Dati relativi alla nave cedente
a.
Nome della nave
b.
Numero di immatricolazione
c.
Indicativo di chiamata
d.
Stato di bandiera della nave
e.
Numero IMO/numero IHS Fairplay (se del caso)
f.
Nome e nazionalità del comandante
Dati relativi alla nave ricevente
g.
Nome della nave
h.
Numero di immatricolazione
i.
Indicativo di chiamata
j.
Stato di bandiera della nave
k.
Numero IMO/numero IHS Fairplay (se del caso)
l.
Nome e nazionalità del comandante
ALLEGATO VIII
Informazioni relative al trasbordo da trasmettere a cura dell'osservatore
L'osservatore che sorveglia l'operazione di trasbordo è tenuto a trasmettere le seguenti informazioni in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1.
I. Dati relativi al peschereccio cedente
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Nome della nave
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Numero di immatricolazione
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Indicativo di chiamata
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Stato di bandiera della nave
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Numero IMO/numero IHS Fairplay (se del caso)
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Nome e nazionalità del comandante
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II. Dati relativi al peschereccio ricevente
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Nome della nave
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Numero di immatricolazione
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Indicativo di chiamata
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Stato di bandiera della nave
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Numero IMO/numero IHS Fairplay (se del caso)
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Nome e nazionalità del comandante
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III. Operazione di trasbordo
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Data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)
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Data e ora di completamento del trasbordo (UTC)
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In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata al 1/10 di grado più vicino) all'inizio del trasbordo; in caso di trasbordo in porto: nome, paese e codice del porto
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In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata al 1/10 di grado più vicino) al completamento del trasbordo
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Descrizione del tipo di prodotto per specie (pesci interi, congelati, in casse da 20 kg, ecc.)
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Specie
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Tipo di prodotto
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Specie
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Tipo di prodotto
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Specie
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Tipo di prodotto
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Numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie
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Specie
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Casse
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Peso netto
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Specie
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Casse
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Peso netto
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Specie
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Casse
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Peso netto
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Specie
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Casse
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Peso netto
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Peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)
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Numeri di stiva della nave refrigerata in cui è stivato il prodotto
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Porto e paese di destinazione del peschereccio ricevente
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Data di arrivo prevista
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Data di sbarco prevista
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IV. Osservazioni (se del caso)
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V. Verifica
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Nome dell'osservatore:
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Autorità
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Firma e timbro
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ALLEGATO IX
Informazioni da comunicare dopo l'operazione di trasbordo
In conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera è tenuto a comunicare alla Commissione, entro 7 giorni dalla data del trasbordo, le seguenti informazioni.
Dati relativi alla nave cedente
a.
Nome della nave
b.
Numero di immatricolazione
c.
Indicativo di chiamata
d.
Stato di bandiera della nave
e.
Numero IMO/numero HIS Fairplay (se del caso)
Dati relativi alla nave ricevente
f.
Nome della nave
g.
Numero di immatricolazione
h.
Indicativo di chiamata
i.
Stato di bandiera della nave
j.
Numero IMO/numero IHS Fairplay (se del caso)
k.
Nome e nazionalità del comandante
Dati relativi all'operazione di trasbordo
a.Data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)
b.Data e ora di completamento del trasbordo (UTC)
c.In caso di trasbordo in porto:
Stato di approdo, nome del porto e codice del porto
d.In caso di trasbordo in mare:
1. posizione (arrotondata al 1/10 di grado più vicino) all'inizio del trasbordo (in decimali)
2. posizione (arrotondata al 1/10 di grado più vicino) al completamento del trasbordo (in decimali)
e.Numeri di stiva della nave ricevente in cui è stivato il prodotto
f.Porto di destinazione della nave ricevente
g.Data di arrivo prevista
h.Data di sbarco prevista
Dati relativi alle risorse alieutiche trasbordate
i. Specie trasbordate
1. Descrizione del pesce, per tipo di prodotto (pesci interi, pesci congelati, ecc.)
2. Numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie
3. Peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)
j. Attrezzo da pesca utilizzato
Verifica (se del caso)
k. Nome dell'osservatore
l. Autorità
ALLEGATO X
Dati delle osservazioni
I dati relativi alla nave e all'osservatore devono essere registrati una sola volta per ciascuna bordata sottoposta a osservazione e devono essere comunicati in modo da collegare i dati relativi alla nave ai dati richiesti nelle sezioni A, B, C e D.
A. Dati relativi alla nave e all'osservatore che devono essere raccolti per ogni bordata sottoposta a osservazione
1.Per ogni bordata sottoposta a osservazione devono essere raccolti i seguenti dati relativi alla nave:
a) Bandiera attuale della nave
b) Nome della nave
c) Nome del comandante
d) Nome del capopesca
e) Numero di immatricolazione
f) Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)
g) Numero Lloyd's/IMO (se attribuito)
h) Nomi precedenti (se noti)
i) Porto di immatricolazione
j) Bandiera precedente (se pertinente)
k) Tipo di nave (utilizzare gli appositi codici ISSCFV)
l) Tipo di metodo o di metodi di pesca (utilizzare gli appositi codici ISSCFG)
m) Lunghezza (m)
n) Tipo di lunghezza, ad es. "LoA" (lunghezza fuori tutto), "LBP" (lunghezza tra le perpendicolari)
o) Larghezza (baglio) (m)
p) Stazza lorda - GT (unità preferita per la stazza)
q) Tonnellate di stazza lorda - TSL (da indicare in mancanza del valore GT o a complemento dello stesso)
r) Potenza del o dei motori principali (kilowatt)
s) Capacità di stivaggio (metri cubi)
t) Inventario delle attrezzature di bordo che possono incidere sui fattori di potenza di pesca
(apparecchiature di navigazione, radar, sistemi sonar, ricevitore meteorologico via fax o via satellite, ricevitore di immagine della temperatura della superficie del mare, correntometro doppler, radiogoniometro), se fattibile
u) Numero totale di membri dell'equipaggio (tutti i membri del personale, esclusi gli osservatori)
2.Per ogni bordata sottoposta a osservazione devono essere raccolti i seguenti dati relativi all'osservatore:
a) Nome dell'osservatore
b) Organizzazione dell'osservatore
c) Data di imbarco dell'osservatore (data UTC)
d) Porto di imbarco
e) Data di sbarco dell'osservatore (data UTC)
f) Porto di sbarco
B. Dati relativi alle catture e allo sforzo che devono essere raccolti per la pesca a strascico
I dati devono essere raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale sottoposte a osservazione
1.Per ogni cala di reti da traino sottoposta a osservazione devono essere raccolti i seguenti dati:
a) Data e ora di inizio della cala (il momento in cui l'attrezzo inizia a pescare - UTC)
b) Data e ora di conclusione della cala (il momento in cui ha inizio il salpamento dell'attrezzo - UTC)
c) Posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
d) Posizione alla conclusione della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
e) Specie bersaglio previste (codice FAO della specie)
f) Tipo di rete da traino: di fondo o pelagica (utilizzare gli appositi codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca ISCCFG)
g) Tipo di rete da traino: singola, doppia o tripla (S, D o T)
h) Altezza dell'apertura di rete
h) Larghezza dell'apertura di rete
j) Dimensione di maglia del sacco (maglia stirata, mm) e tipo di maglia (a losanghe, rettangolare, ecc.)
k) Profondità dell'attrezzo (della lima da piombo) all'inizio della pesca
l) Profondità del fondale all'inizio della pesca
m) Stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più vicino)
n) Sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)
a. Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate
o) È stato rinvenuto materiale bentonico nella rete da traino? (sì/no/dato non conosciuto)
a. Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture delle reti da traino, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli
p) Stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle voci da 2m a 2o e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto
q) Registrare ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie:
i. Sono stati utilizzati cavi scaccia-uccelli (cavi tori)? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione L)
ii. Sono stati utilizzati dissuasori a cortina per uccelli? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione N)
iii. Indicare come è stato gestito lo scarico in mare degli scarti di pesce/dei rigetti (selezionare tutte le voci pertinenti: nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete/unicamente scarico di liquidi/scarico dei rifiuti a intervalli > 2 ore/altro/nessuno)
iv. Sono state utilizzate altre misure per ridurre le catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (Sì/No)
Se sì, fornire una descrizione
C. Dati relativi alle catture e allo sforzo che devono essere raccolti per la pesca con reti da circuizione
I dati devono essere raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale sottoposte a osservazione
1.Per ogni cala di reti da circuizione sottoposta a osservazione devono essere raccolti i seguenti dati:
a) Tempo totale di ricerca prima della cala in questione, dall'ultima cala
b) Data e ora di inizio della cala (il momento in cui l'attrezzo inizia a pescare - UTC)
c) Data e ora di conclusione della cala (il momento in cui ha inizio il salpamento dell'attrezzo - UTC)
d) Posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
e) Lunghezza della rete (m)
f) Altezza della rete (m)
g) Dimensione di maglia della rete (maglia stirata, mm) e tipo di maglia (a losanghe, rettangolare, ecc.)
h) Specie bersaglio previste (codice FAO della specie)
i) Stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più vicino)
j) Sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)
a. Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o le altre specie di interesse catturate
k) È stato rinvenuto materiale bentonico nella rete? (sì/no/dato non conosciuto)
a. Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli
l) Stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle voci da 2i a 2k e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto
m) Registrare e descrivere ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie
D. Dati relativi alle catture e allo sforzo che devono essere raccolti per la pesca con palangari di fondo
I dati devono essere raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale di palangari sottoposte a osservazione
1.Per ogni cala devono essere raccolti i seguenti dati:
a) Data e ora di inizio della cala (formato UTC)
b) Data e ora di conclusione della cala (formato UTC)
c) Posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
d) Posizione alla conclusione della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)
e) Specie bersaglio previste (codice FAO della specie)
f) Lunghezza totale del palangaro calato (km)
g) Numero di ami della cala
h) Profondità del fondale all'inizio della cala
i) Numero di ami effettivamente osservati (ivi compreso per mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse catturate) durante la cala
j) Stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più vicino)
k) Sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)
Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate
l) È stato rinvenuto materiale bentonico nelle catture? (sì/no/dato non conosciuto)
Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli
m) Stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle voci da 2j a 2l e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto
n) Registrare ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie:
i.
Sono stati utilizzati cavi scaccia-uccelli (cavi tori)? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione L)
ii.
Le cale sono state limitate al periodo compreso tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale? (Sì/No)
iii.
Quale tipo di attrezzo da pesca è stato utilizzato? (sistema di zavorramento esterno/sistema di zavorramento interno/trotline/altro)
iv.
In caso di sistema di zavorramento esterno, descrivere il regime di zavorramento e di galleggiamento (compilando il modulo di cui alla Sezione M)
v.
In caso di sistema di zavorramento interno, indicare il peso del nucleo integrato nel palangaro (grammi per metro)
vi.
In caso di trotline, sono state utilizzate reti "cachalotera"? (Sì/No)
vii.
Se è stato utilizzato un altro sistema, specificare
o) Quale sistema di mitigazione è stato utilizzato nella fase di salpamento? (dissuasori a cortina per uccelli/altro/nessuno)
Se è stato utilizzato un altro sistema, fornire una descrizione
p) Quale tipo di esca è stato utilizzato? (pesce/calamari/misto; vivi/morti/misto; congelati/scongelati/misto)
q) Descrivere lo scarico di eventuali materiali biologici nelle fasi di cala e salpamento
(scarico non effettuato a intervalli di almeno due ore/scarico a intervalli di almeno due ore/nessuno/dato non conosciuto)
r) Sono state utilizzate altre misure per ridurre le catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (Sì/No)
Se sì, fornire una descrizione
E. Dati sulla frequenza di lunghezza che devono essere raccolti
Per le specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per le altre specie principali prelevate come catture accessorie devono essere raccolti, sulla base di un campione casuale, dati rappresentativi sulla frequenza di lunghezza. I dati relativi alla lunghezza devono essere raccolti e registrati al livello di precisione più appropriato in funzione della specie (cm o mm, arrotondati all'unità più vicina o all'unità inferiore), con indicazione del tipo di misurazione effettuata (lunghezza totale, lunghezza alla forca o lunghezza standard). Se possibile, occorre registrare il peso totale dei campioni di frequenza di lunghezza, o stimarlo precisando il metodo di stima utilizzato; agli osservatori può essere inoltre chiesto di determinare il sesso dei pesci misurati, per generare dati sulla frequenza di lunghezza stratificati in base al sesso.
1.Protocollo di campionamento commerciale
a)
Specie di pesci diverse da razze e squali:
i. per i pesci che raggiungono una lunghezza massima alla forca superiore a 40 cm, la lunghezza alla forca deve essere misurata al cm più prossimo
ii. per i pesci che raggiungono una lunghezza massima alla forca inferiore a 40 cm, la lunghezza alla forca deve essere misurata al mm più prossimo
b)
Razze:
i. deve essere misurata la larghezza massima del disco
c)
Squali:
i. per ogni specie deve essere scelta la misura di lunghezza adeguata da utilizzare (cfr. la relazione tecnica n. 474 della FAO sulla misurazione degli squali). In mancanza di questa, si misurerà la lunghezza totale.
2.Protocollo di campionamento scientifico
Per il campionamento scientifico delle specie può essere necessario misurare la lunghezza con una risoluzione superiore a quanto specificato nella sezione E, punto 1.
F. Campionamento biologico
1.
I seguenti dati biologici devono essere raccolti per campioni rappresentativi delle principali specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per altre specie principali presenti nelle catture e prelevate come catture accessorie:
a)
Specie
b)
Lunghezza (mm o cm), con indicazione del tipo di misura di lunghezza utilizzato. La precisione e il tipo di misura devono essere stabiliti per ciascuna specie conformemente a quanto specificato nella sezione E
c)
Sesso (maschio, femmina, immaturo, asessuato)
d)
Stadio di maturità
2.
Gli osservatori dovrebbero raccogliere campioni di tessuto, di otoliti e/o dello stomaco in base a programmi specifici di ricerca predefiniti attuati dal comitato scientifico o da altri centri di ricerca scientifica nazionali.
3.
Agli osservatori devono essere trasmesse informazioni e protocolli scritti sulle frequenze di lunghezza e sul campionamento biologico, se del caso, nonché indicazioni sulle specifiche priorità di campionamento di ciascuna bordata sottoposta a osservazione.
G. Dati che devono essere raccolti sulle catture accidentali di uccelli marini, mammiferi, tartarughe e altre specie di interesse
1.
Per tutti gli uccelli marini, i mammiferi, i rettili (tartarughe) e per tutte le altre specie di interesse catturate in operazioni di pesca devono essere raccolti i seguenti dati:
a)
Specie (se possibile identificata a livello tassonomico o, se l'identificazione risulta difficile, corredata di fotografie) e dimensioni.
b)
Numero di individui di ciascuna specie catturati per retata o per cala.
c)
Destino degli animali prelevati come catture accessorie (tenuti a bordo o rilasciati/rigettati).
d)
Se l'animale è rilasciato, stato vitale (vigoroso, vivo, letargico, morto) al momento del rilascio.
e)
Se l'animale è morto, raccogliere informazioni o campioni che ne consentano l'identificazione a terra in base a protocolli di campionamento predefiniti. Se ciò non è possibile, agli osservatori può essere chiesto di raccogliere sottocampioni di parti identificatrici, come specificato nei protocolli di campionamento.
f)
Registrare il tipo di interazione (gancio/impigliamento nella lenza/collisione con le funi/cattura nella rete/altro)
Se "altro", fornire una descrizione.
2.
Registrare il sesso di ogni individuo per i taxa in cui ciò è possibile mediante osservazione esterna, come nel caso di pinnipedi, piccoli cetacei o Elasmobranchii e altre specie di interesse.
3.
Si sono verificate circostanze o azioni che possono aver contribuito alla cattura accessoria (ad es. impigliamento del cavo tori, ingenti perdite di esche)?
H. Individuazione di attività di pesca associate a ecosistemi marini vulnerabili
1. Per ogni cala di rete da traino osservata devono essere raccolti i dati seguenti per tutte le specie bentoniche sensibili catturate, le specie particolarmente vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli:
a)
Specie (se possibile identificata a livello tassonomico o, se l'identificazione risulta difficile, corredata di fotografie)
b)
Una stima della quantità [peso (kg) o volume (m³)] di ogni specie bentonica catturata nella retata
c)
Una stima globale della quantità complessiva [peso (kg) o volume (m³)] di tutte le specie di invertebrati bentonici catturate nella retata
d)
Ove possibile, e in particolare per le specie bentoniche nuove o rare che non figurano nelle guide di identificazione, devono essere raccolti e adeguatamente conservati campioni interi per l'identificazione a terra.
I. Dati che devono essere raccolti per tutte le marche di identificazione recuperate
1. I dati di seguito elencati devono essere raccolti per tutte le marche recuperate su pesci, uccelli marini, mammiferi, o rettili, siano essi morti, da conservare a bordo o vivi:
a)
Nome dell'osservatore
b)
Nome della nave
c)
Indicativo di chiamata della nave
d)
Bandiera della nave
e)
Raccogliere, etichettare (con tutte le indicazioni riportate di seguito) e conservare le marche stesse per la successiva consegna all'organismo incaricato della marcatura
f)
Specie da cui sono state recuperate le marche
g)
Colore e tipo di marca (a spaghetto, archivio)
h)
Numeri delle marche di identificazione (da indicare per ciascuna marca se a un pesce sono fissate più marche. Se è stata registrata una sola marca occorre specificare se l'altra era mancante o no). Se l'organismo è vivo e deve essere rilasciato, le informazioni relative alla marca devono essere raccolte in base a protocolli di campionamento predefiniti.
i)
Data e ora di cattura (UTC)
j)
Luogo di cattura (lat/long, arrotondate al minuto più prossimo)
k)
Lunghezza/taglia dell'animale (cm, mm) con indicazione del tipo di misura effettuata (ad es. lunghezza totale, lunghezza alla forca, ecc.). Le misure di lunghezza devono essere raccolte in base ai criteri definiti nella sezione E
l)
Sesso (F=femmina, M=maschio, I=indeterminato, D=non esaminato)
m)
Le marche sono state rinvenute in un periodo di pesca sottoposto a osservazione? (Sì/No)
n)
Informazioni per la ricompensa (ad es. nome e indirizzo cui deve essere inviata la ricompensa)
(Alcuni dei dati registrati in questa sezione figurano già nelle precedenti categorie di informazioni. Ciò è necessario perché le informazioni relative alle marche di identificazione possono essere trasmesse separatamente da altri dati di osservazione)
J. Gerarchie di priorità per la raccolta dei dati di osservazione
1.
Tenuto conto del fatto che gli osservatori possono non essere in grado di raccogliere in ogni bordata tutti i dati descritti nelle presenti norme, la raccolta dei dati di osservazione deve essere effettuata in base a una gerarchia di priorità. In funzione dei requisiti di specifici programmi di ricerca possono essere definite priorità di osservazione specifiche per una bordata o per un programma, che gli osservatori sono tenuti a rispettare.
2.
In assenza di priorità specifiche per una bordata o per un programma, gli osservatori devono attenersi alle seguenti priorità generali:
a)
Informazioni sull'operazione di pesca
i.
Tutte le informazioni riguardanti la nave e la retata/la cala/lo sforzo
b)
Comunicazione delle catture
i.
Registrare l'ora e il peso delle catture del campione rispetto alle catture totali o allo sforzo totale (ad es. numero di ami) e il numero totale di individui di ogni specie catturata
ii.
Identificazione e conteggio di uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe), specie bentoniche sensibili e specie vulnerabili
iii.
Registrare il numero o il peso di ogni specie conservata a bordo o rigettata in mare
iv.
Registrare i casi di predazione, se del caso
c)
Campionamento biologico
i.
Verificare la presenza di marche di identificazione
ii.
Dati sulla frequenza di lunghezza per le specie bersaglio
iii.
Dati biologici di base (sesso, maturità) per le specie bersaglio
iv.
Dati sulla frequenza di lunghezza per le principali specie prelevate come catture accessorie
v.
Otoliti (e campioni dello stomaco, se sono stati raccolti) per le specie bersaglio
vi.
Dati biologici di base per le specie prelevate come catture accessorie
vii.
Campioni biologici delle specie prelevate come catture accessorie (se sono stati raccolti)
viii.
Scattare fotografie
d)
Alle procedure di comunicazione delle catture e di campionamento biologico deve essere attribuita una priorità in funzione dei gruppi di specie come indicato nella tabella che segue:
|
Specie
|
Priorità (la priorità 1 è la più elevata)
|
|
Specie bersaglio primarie (ad es. sugarello per la pesca pelagica e pesce specchio atlantico per la pesca demersale)
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1
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|
Uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe) o altre specie di interesse
|
2
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|
Altre specie che fanno parte delle 5 specie principali dell'attività di pesca (ad es. sgombro maculato per la pesca pelagica, orei e berici per la pesca demersale)
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3
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|
Tutte le altre specie
|
4
|
La distribuzione dello sforzo di osservazione tra queste attività dipenderà dal tipo di operazione e di cala. La dimensione dei sottocampioni rispetto ai quantitativi non sottoposti a osservazione (ad es. il numero di ami esaminati in funzione della composizione delle specie rispetto al numero di ami calati) deve essere espressamente registrata in conformità dei programmi di osservazione delle parti contraenti o delle parti non contraenti cooperanti.
K. Specifiche di codifica da utilizzare per la registrazione dei dati di osservazione
1.
Salvo diversa indicazione per tipi di dati specifici, i dati di osservazione devono essere comunicati in base alle specifiche di codifica di cui alla presente sezione.
2.
L'ora deve essere indicata in tempo universale coordinato (UTC).
3.
Il luogo deve essere indicato in gradi decimali.
4.
Devono essere utilizzati i seguenti sistemi di codifica:
a)
le specie devono essere indicate mediante i codici a tre lettere per le specie della FAO;
b)
i metodi di pesca devono essere indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFG - 29 luglio 1980);
c)
i tipi di peschereccio devono essere indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (ISSCFV).
5.
Devono essere utilizzate le seguenti unità di misura metriche:
a)
chilogrammi per indicare il peso delle catture;
b)
metri per indicare altezza, larghezza, profondità, larghezza (baglio) o lunghezza;
c)
metri cubi per indicare il volume;
d)
kilowatt per indicare la potenza motrice.
L. Modulo di descrizione del cavo scaccia-uccelli
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CODICI PER IL CAVO TORI/OPZIONI:
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Posizione
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Modello
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Oggetto trainato
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Materiale
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Colore
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Babordo
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Singolo
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F = imbuto rovesciato/ cono di plastica
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T = tubi di plastica
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P = rosa
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Tribordo
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A coppia
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L = lunghezza della fune principale
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S = nastri di plastica
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R = rosso
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Poppa
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K = nodo o cappio della fune principale
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O = altro
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C = carota (arancione)
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B = boa
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Y = giallo
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N = boa nella rete
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G = verde
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S = sacco
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B = blu
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W - peso
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W = marrone
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Z = nessun oggetto trainato
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F = colore sbiadito (qualsiasi)
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O = altro
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O = altro
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M. Modulo di descrizione dello zavorramento esterno
N. Modulo di descrizione del dissuasore a cortina per uccelli
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Riepilogo dei valori indicati
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• Distanza dalla poppa
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Trave laterale
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Trave posteriore
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• Lunghezza della trave
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•
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Lunghezza della trave
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• Numero di bandierine
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Numero di bandierine
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• Distanza media tra le bandierine
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•
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Distanza media tra le bandierine
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• Altezza sull'acqua
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•
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Altezza sull'acqua
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• Colore delle bandierine
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•
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Colore delle bandierine
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• Materiale delle bandierine
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•
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Materiale delle bandierine
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Cortina laterale posteriore
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Cortina posteriore
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• Lunghezza della cortina
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•
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Lunghezza della cortina
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• Numero di bandierine
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•
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Numero di bandierine
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• Distanza media tra le bandierine
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Distanza media tra le bandierine
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• Altezza sull'acqua
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•
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Altezza sull'acqua
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• Colore delle bandierine
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•
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Colore delle bandierine
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• Materiale delle bandierine
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•
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Materiale delle bandierine
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O. Norma per i dati di osservazione raccolti durante uno sbarco o durante la permanenza in porto della nave
Con riguardo ai pescherecci battenti la loro bandiera che sbarcano specie non trasformate (ossia pesci interi da cui non sia stata rimossa alcuna parte) gestite dalla SPRFMO e i cui sbarchi sono sottoposti a osservazione, le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti possono raccogliere e trasmettere le informazioni di seguito indicate:
1. I seguenti dati relativi alla nave per ogni sbarco sottoposto a osservazione:
(a)Bandiera attuale della nave
(b)Nome della nave
(c)Numero di immatricolazione della nave
(d)Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)
(e)Numero Lloyd's/IMO (se attribuito)
(f)Tipo di nave (utilizzare gli appositi codici ISSCFV)
(g)Tipo di metodo o di metodi di pesca (utilizzare gli appositi codici ISSCFG)
2. I seguenti dati relativi all'osservatore per ogni sbarco sottoposto a osservazione:
(a)Nome dell'osservatore
(b)Organizzazione dell'osservatore
(c)Paese di sbarco (codice ISO alpha-3 del paese)
(d)Porto/punto di sbarco
3. I seguenti dati per ogni sbarco sottoposto a osservazione:
(a)Data e ora dello sbarco (formato UTC)
(b)Primo giorno della bordata (per quanto possibile)
(c)Ultimo giorno della bordata (per quanto possibile)
(d)Zona di pesca indicativa (lat/long, risoluzione di 1 minuto, in decimali - per quanto possibile)
(e)Principali specie bersaglio (codice FAO della specie)
(f)Stato allo sbarco, per specie (codice FAO della specie)
(g)Peso (vivo) sbarcato per specie (chilogrammi) per lo sbarco sottoposto a osservazione
Inoltre, la raccolta di dati sulla frequenza di lunghezza, dati biologici e/o dati ricavati dalle marche recuperate deve rispettare le norme descritte rispettivamente alle sezioni E, F e I del presente allegato per le specie osservate durante uno sbarco o durante la permanenza in porto della nave.
Le sezioni G (catture accidentali) e H (EMV) non sono considerate pertinenti per gli sbarchi sottoposti a osservazione. Tuttavia occorre continuare ad applicare, se del caso, le norme di cui alle sezioni I (Marche di identificazione), J (Gerarchie di priorità) e K (Specifiche di codifica).
ALLEGATO XI
Domanda di scalo in porto
Identificazione della nave:
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Nome della nave
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Bandiera della nave
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Numero IMO della nave
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Indicativo di chiamata
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Identificazione esterna
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Informazioni dettagliate sullo scalo in porto
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Porto di scalo previsto
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Stato di approdo
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Scopo dello scalo
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Data di arrivo prevista
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Ora di arrivo prevista
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Data attuale
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Specie gestite dalla SPRFMO conservate a bordo:
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Specie
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Zona FAO di cattura
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Stato del prodotto
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Totale delle catture conservate a bordo (kg)
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Quantitativo da trasbordare/sbarcare
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Destinatario del quantitativo trasbordato/sbarcato
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Se a bordo non sono presenti specie gestite dalla SPRFMO o prodotti ittici derivati da tali specie, indicare "nulla" (nil).
Dati relativi alle autorizzazioni di pesca:
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Identificativo
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Rilasciata da
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Validità
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Zona/e di pesca
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Specie
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Attrezzo
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–È allegata copia dell'elenco dei membri dell'equipaggio? SÌ/NO
ALLEGATO XII
Riepilogo dei risultati dell'ispezione in porto
Dati relativi all'ispezione:
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Numero del rapporto di ispezione
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Nome dell'ispettore principale
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Stato di approdo
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|
Autorità di ispezione
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Porto di ispezione
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Scopo dello scalo
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Data di inizio dell'ispezione
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Ora di inizio dell'ispezione
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Data di conclusione dell'ispezione
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Ora di conclusione dell'ispezione
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Notifica preventiva pervenuta?
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I dati della notifica preventiva concordano con quelli dell'ispezione?
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Dati relativi alla nave:
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Nome della nave
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Bandiera della nave
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Tipo di nave
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IRCS
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Identificazione esterna
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Numero IMO
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Proprietario della nave
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Operatore della nave
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Comandante
(e nazionalità)
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Agente della nave
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VMS presente?
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Tipo di VMS
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Autorizzazioni di pesca:
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Identificativo dell'autorizzazione
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Rilasciata da
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Validità
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Zone di pesca
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Specie
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Attrezzo
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La nave figura nel registro SPRFMO
delle navi autorizzate?
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È attualmente autorizzata?
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Specie gestite dalla SPRFMO scaricate (durante lo scalo):
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Specie
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Zona FAO
di cattura
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Stato del prodotto
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Quantitativo dichiarato sbarcato
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Quantitativo sbarcato
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Specie gestite dalla SPRFMO conservate a bordo:
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Specie
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Zona FAO di cattura
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Stato del prodotto
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Quantitativo dichiarato conservato a bordo
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Quantitativo conservato a bordo
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Specie gestite dalla SPRFMO ricevute mediante trasbordo (durante lo scalo):
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Specie
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Zona FAO di cattura
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Stato del prodotto
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Quantitativo dichiarato
ricevuto
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Quantitativo
ricevuto
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Esami e conclusioni:
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Sezione
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Osservazioni
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Esame dei giornali di bordo
e di altri documenti
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Tipo di attrezzo a bordo
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Conclusioni degli ispettori
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Violazioni apparenti (includere un riferimento agli strumenti giuridici pertinenti)
|
|
Osservazioni del comandante
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Provvedimenti adottati
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Firma del comandante
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|
Firma dell'ispettore
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Allegato XIII
Elenco delle "altre specie di interesse"
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Nome scientifico
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Nome comune
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Codice alpha-3
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Carcharhinus longimanus
|
Squalo alalunga
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OCS
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Carcharodon carcharias
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Squalo bianco
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WSH
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|
Cetorhinus maximus
|
Squalo elefante
|
BSK
|
|
Lamna nasus
|
Smeriglio
|
POR
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|
Manta spp.
|
Mante
|
MNT
|
|
Mobula spp.
|
Mobule
|
RMV
|
|
Rhincodon typus
|
Squalo balena
|
RHN
|