Bruxelles, 15.3.2017

COM(2017) 125 final

2017/0053(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca fissate dal protocollo 2015-2019 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Mauritania.

Durante la riunione tenutasi a Nouakchott il 15 e il 16 novembre 2016, la commissione mista istituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha deciso di concedere nuove possibilità di pesca ai pescherecci da traino congelatori dell'UE adibiti alla pesca del nasello come specie bersaglio principale (3 500 tonnellate) nonché del calamaro (1 450 tonnellate) e della seppia (600 tonnellate) come specie bersaglio secondarie, entro i limiti dell'eccedenza disponibile.

L'obiettivo della proposta è assegnare queste nuove possibilità di pesca agli Stati membri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta rispetta pienamente il principio di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini ed è in linea con il protocollo che prevede che, sulla base dei pareri scientifici disponibili, le due Parti possano concordare, in sede di commissione mista, l'assegnazione di possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori adibiti alla cattura di specie demersali per le quali sono state identificate eccedenze 1 .

La proposta è inoltre conforme al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Mauritania è in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico).

Per quanto su scala prettamente locale, l'accordo di partenariato nel settore della pesca integra il nuovo quadro di partenariato per la migrazione e la generazione di attività economica nel settore della pesca contribuisce ad affrontare le cause dell'emigrazione dalla Mauritania.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del regolamento è costituita dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che definisce la procedura per la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, competenza esclusiva.

Proporzionalità

La proposta è proporzionale all'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Cfr. la spiegazione alla voce "Base giuridica".

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Una valutazione retroattiva e prospettica del protocollo precedente (2012-2014) è stata completata nel gennaio 2014 2 .

Consultazioni dei portatori di interesse

Le parti interessate sono state consultate nel corso della valutazione del protocollo 2012-2014. Gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti dell'industria dell'UE sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che vi è un chiaro interesse da parte dei pescherecci da traino congelatori dell'Unione a esercitare attività di pesca del nasello, del calamaro e della seppia in Mauritania, entro i limiti dell'eccedenza disponibile.

Nel corso della riunione della commissione mista tenutasi a Nouakchott il 15 e il 16 novembre 2016, la Mauritania ha confermato la sua disponibilità a dare all'Unione europea l'accesso alle risorse eccedentarie disponibili.

Ricorso al parere di esperti

Il comitato scientifico congiunto indipendente istituito a norma dell'articolo 4 del protocollo, composto da scienziati di entrambe le parti, ha tenuto la sua quinta riunione annuale a Nouakchott dal 5 al 7 settembre 2016. La relazione della riunione è stata pubblicata sul sito web della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca.

Il comitato ha tenuto conto delle valutazioni scientifiche disponibili, in particolare di quelle del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) e dell'Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e alieutica (IMROP). Sulla scorta di tali dati, il comitato ha individuato un'eccedenza disponibile di 3 550 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamaro e di 600 tonnellate di seppia.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del protocollo prevede la possibilità di sospenderne l'applicazione in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali inerenti ai diritti umani definiti all'articolo 9 di detto accordo.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annuale per la nuova categoria di pesca è stata fissata a 2 500 000 EUR all'anno. Conseguentemente, la contropartita finanziaria annua per l'accesso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo è aumentata da 55 000 000 EUR a 57 500 000 EUR.

2017/0053 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania 3 (l'"accordo di partenariato").

(2)Il 24 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/870 4 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 novembre 2015 5 (il "protocollo").

(3)Il regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio 6 ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo.

(4)Nel suo parere scientifico, il comitato scientifico congiunto indipendente istituito ai sensi dell'articolo 4 del protocollo ha individuato un'eccedenza di nasello e ha preso atto del parere scientifico del 2014 dell'Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e alieutica (IMROP) che conferma un'eccedenza di calamaro e seppia.

(5)Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del protocollo la commissione mista istituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha deciso, nella sua riunione a Nouakchott del 15 e 16 novembre 2016, di modificare il protocollo mediante l'introduzione di nuove possibilità di pesca, nei limiti dell'eccedenza disponibile, per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca del nasello come specie bersaglio primaria e del calamaro e della seppia come specie bersaglio secondarie.

(6)È opportuno ripartire le nuove possibilità di pesca tra gli Stati membri per il restante periodo di applicazione del protocollo.

(7)Poiché l'introduzione di nuove possibilità di pesca incide sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(8)Il regolamento (UE) 2015/2192 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2192 è aggiunta la seguente lettera h):

"h)    categoria 2 bis – Pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:

Spagna:            Nasello    3 500 tonnellate

               Calamaro    1 450 tonnellate

               Seppia        600 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 7  

11. – Affari marittimi e pesca

11.03 - Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8  

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca sostenibile con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso delle navi da pesca dell'Unione europea a zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca. Definire un quadro di governance per le attività di pesca praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La ripartizione tra gli Stati membri di nuove possibilità di pesca per i pescherecci da traino congelatori dell'UE adibiti alla pesca del nasello e di alcune specie di cefalopodi (calamari e seppie) nell'ambito del protocollo 2015-2019 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica islamica di Mauritania aiuta a mantenere e ad ampliare le possibilità di pesca per le navi dell'UE nella zona di pesca della Mauritania.

La contropartita finanziaria annua aggiuntiva di 2 500 000 EUR che deve essere versata dall'Unione in cambio di queste nuove possibilità di pesca potrebbe contribuire a migliorare la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche, poiché la Mauritania potrebbe decidere di destinarla all'attuazione della strategia nazionale settoriale volta ad assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca, in aggiunta al contributo finanziario specifico che riceve a norma del protocollo per lo sviluppo del settore della pesca ("sostegno settoriale").

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'UE nonché alla stabilizzazione del mercato dell'UE (a livello aggregato con altri APPS).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Il protocollo 2015-2019 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Mauritania prevede un quadro per le attività di pesca della flotta dell'Unione europea nella zona di pesca della Mauritania e rafforza la cooperazione con tale paese al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile.

Il protocollo prevede che, sulla base dei pareri scientifici disponibili, le due parti possano concordare, in sede di commissione mista, l'assegnazione di possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori adibiti alla cattura di specie demersali per le quali sono state identificate eccedenze.

Nel corso della riunione tenutasi a Nouakchott il 15 e il 16 novembre 2016, la commissione mista istituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo ha deciso di concedere nuove possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca del nasello come specie bersaglio principale e del calamaro e della seppia come specie bersaglio secondarie, entro i limiti dell'eccedenza disponibile, nelle acque mauritane.

Tale decisione consente di riprendere l'attività di pesca in Mauritania alle navi dell'UE che, dall'esclusione dei cefalopodi dai protocolli relativi ai periodi 20122014 e 2015-2019, non hanno potuto pescare nelle acque mauritane.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Al fine di garantire la sostenibilità delle attività di pesca, la clausola di esclusività contenuta nell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Mauritania (articolo 6) prevede che i pescherecci dell'UE possano pescare in Mauritania (compreso nell'ambito di accordi privati) unicamente a condizione che siano in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito dell'accordo.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili le due parti hanno fissato un volume di catture autorizzato per la nuova categoria di pesca 2 bis pari a 3 500 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamaro e 600 tonnellate di seppia. Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci di questa categoria alla volta.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Non pertinente.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

X    Proposta/iniziativa in vigore dal 2017 al 2019

X    Incidenza finanziaria dal 2017 al 2019

◻ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 9  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, incluso a opera del personale delle delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

Gestione condivisa con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[...]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente in Mauritania e con la delegazione dell'Unione europea a Nouakchott) garantisce una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista per riesaminare l'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportare, ove necessario, adeguamenti alle possibilità di pesca e alla contropartita finanziaria.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Non pertinente.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Non pertinente.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Non pertinente.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione mantiene un dialogo politico e un coordinamento regolare con la Mauritania al fine di garantire la corretta gestione dell'accordo e del protocollo. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. L'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria per l'accesso è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la banca centrale di Mauritania.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero
[Rubrica…..............]

Diss./Non diss. 10

di paesi EFTA 11

di paesi candidati 12

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

11.03 01

Definire un quadro di governance per le attività di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS)

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero[…][Rubrica…………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…][XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

2 - Crescita sostenibile: Risorse naturali

DG: MARE

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

•Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 11.0301

Impegni

(1)

5,000

2,500

7,500

Pagamenti

(2)

5,000

2,500

7,500

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1 bis)

Pagamenti

(2 bis)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 13  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG MARE

Impegni

= 1 + 1 bis + 3

5,000

2,500

7,500

Pagamenti

= 2 + 2 bis + 3

5,000

2,500

7,500






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

5,000

2,500

7,500

Pagamenti

(5)

5,000

2,500

7,500

 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
alla RUBRICA 2
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

5,000

2,500

7,500

Pagamenti

=5+ 6

5,000

2,500

7,500

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
alle RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

 Risorse umane

 Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
alla RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
alle RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

5,000

2,500

7,500

Pagamenti

5,000

2,500

7,500

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 14

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 15

- Numero di licenze delle navi

0,417

12

5,000

6

2,500

18

7,500

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

12

5,000

6

2,500

18

7,500

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE 16

12

5,000

6

2,500

18

7,500

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno
N 17

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 18
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 19

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  20

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 21

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

(1) Cfr. la tabella delle categorie di pesca allegata al protocollo (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 13).
(2) COFREPECHE, NFDS, POSEIDON e MRAG, 2014. Évaluation rétrospective et prospective du protocole de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie (sous le Contrat cadre MARE/2011/01 - Lot 3, contrat spécifique 8). Bruxelles, pag. 176.
(3) GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.
(4) Decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 1).
(5) GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3.
(6) Regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 72).
(7) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(8) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(10) Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(11) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(12) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(13) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(14) I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).
(15) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(16) Nel 2017 la Commissione pagherà per gli anni di applicazione del protocollo 2016/2017 e 2017/2018. Nel 2018 la Commissione pagherà per l'anno di applicazione del protocollo 2018/2019. Ciò è dovuto al fatto che i pagamenti per l'accesso devono essere effettuati entro l'anniversario del protocollo, vale a dire il 16 novembre. Ad esempio la Commissione dovrà pagare l'accesso per l'anno di applicazione 2018/2019 entro il 16 novembre 2018.
(17) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(18) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(19) AC = agente contrattuale; AL = personale locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(20) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(21) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero) indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.