20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/9


Sintesi della decisione della Commissione

del 27 marzo 2017

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.7932 — Dow/DuPont)

[notificata con il numero C(2017)1946]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 353/05)

Il 27 marzo 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata in inglese del testo integrale della decisione relativa al caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUZIONE

(1)

Il progetto di decisione accluso dichiara la concentrazione tra The Dow Chemical Company («Dow», USA) e E.I. du Pont de Nemours and Company («DuPont», USA) compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

II.   PROCEDIMENTO

(2)

Il 22 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004. Con tale operazione Dow e DuPont procedono a una fusione totale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni mediante un accordo e piano di fusione dell’11 dicembre 2015 («operazione»). Dow e DuPont sono indicate collettivamente come «le parti», mentre l’impresa risultante dall’operazione è denominata «l’entità risultante dalla concentrazione».

(3)

Con decisione dell’11 agosto 2016 la Commissione ha rilevato che l’operazione suscitava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(4)

L’indagine approfondita ha confermato i problemi di concorrenza individuati in via preliminare.

(5)

Il 17 febbraio 2017 le parti hanno presentato gli impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l’operazione compatibile con il mercato interno.

(6)

Il 14 marzo 2017 il progetto di decisione è stato discusso con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha espresso parere favorevole. Il consigliere-auditore ha espresso parere favorevole sul procedimento nella relazione presentata il 16 marzo 2017.

III.   LE PARTI E L’OPERAZIONE

(7)

L’11 dicembre 2015, Dow e DuPont hanno annunciato una «fusione tra pari» che porterebbe alla nascita di un’entità combinata Dow-DuPont con una capitalizzazione di mercato di circa 130 miliardi di USD. In una seconda fase, Dow e DuPont intendono creare dalle loro attività combinate tre società separate quotate in borsa che si occuperanno rispettivamente di agricoltura, scienza dei materiali e prodotti speciali.

(8)

Dow è una società chimica diversificata che ha sede negli USA e opera nel settore delle materie plastiche e dei prodotti chimici, dell’agronomia, degli idrocarburi e dei prodotti e servizi energetici. Nel 2015, ha generato un fatturato di circa 46 miliardi di EUR.

(9)

DuPont è una società diversificata che ha sede negli USA e produce una vasta gamma di prodotti chimici, polimeri, prodotti chimici per l’agricoltura, sementi, ingredienti alimentari e altri prodotti. Nel 2015, ha generato un fatturato di circa 23 miliardi di EUR.

IV.   DIMENSIONE UE

(10)

Le imprese interessate realizzano insieme un fatturato totale superiore a 5 miliardi di EUR a livello mondiale (2) [Dow: 45 654 miliardi di EUR; DuPont: 21 382 miliardi di EUR (3)]. Ciascuna di esse realizza un fatturato superiore a 250 milioni di EUR nell’UE [Dow: […] EUR; DuPont: […] EUR (4), ma le due imprese non realizzano oltre i due terzi del loro fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

V.   VALUTAZIONE

V.1.   Definizione di mercato rilevante

V.1.1.   Protezione delle colture

(11)

Le società agrochimiche vendono principalmente prodotti formulati a distributori di prodotti fitosanitari o a cooperative di agricoltori. Inoltre, le società agrochimiche di R&S vendono la loro tecnologia sul mercato a monte attraverso la concessione in licenza dei principi attivi a operatori concorrenti del settore della protezione delle colture. Infine, è necessario considerare anche le attività di innovazione svolte dalle società agrochimiche di R&S al fine di individuare e sviluppare nuovi principi attivi che successivamente confluiranno nelle vendite di principi attivi e prodotti formulati.

V.1.1.1.   Mercati dei prodotti fitosanitari formulati

(12)

La Commissione ha constatato che il mercato rilevante per i prodotti formulati presenta segmentazioni corrispondenti alle combinazioni di coltura e specie nociva: gli agricoltori acquistano infatti prodotti fitosanitari formulati per rispondere alle loro particolari esigenze in base alla coltura da trattare, alla specie o alle specie nocive, al periodo ecc.

(13)

La Commissione ha inoltre ritenuto che i mercati dei prodotti formulati abbiano un’estensione geografica nazionale, poiché: i) i clienti hanno esigenze, abitudini e preferenze che dipendono dalla geografia e variano nei diversi paesi del SEE, ii) vi sono differenze nazionali nei prezzi e nell’evoluzione per gli stessi prodotti, iii) le autorizzazioni sono rimaste nazionali.

V.1.1.2.   Mercati delle tecnologie

(14)

L’estensione esatta del mercato dei prodotti e del mercato geografico per la vendita e la concessione in licenza dei principi attivi non è stata precisata perché l’operazione non pone problemi di concorrenza per i mercati delle tecnologie o della fornitura di principi attivi.

V.1.1.3.   Ambiti di innovazione

(15)

Secondo la Commissione, l’innovazione dovrebbe essere considerata non come un mercato di per sé, bensì come un’attività in ingresso sia per i mercati a monte delle tecnologie, sia per i mercati a valle dei prodotti formulati. Ciò non ha impedito tuttavia alla Commissione di valutare l’operazione sul piano delle attività di innovazione svolte dalle parti e dai loro concorrenti.

(16)

Innanzitutto, per valutare la concorrenza sul piano dell’innovazione occorre identificare le società che, a livello industriale, possiedono le risorse e le capacità per individuare e sviluppare nuovi principi attivi.

(17)

In secondo luogo, è opportuno inoltre identificare e analizzare anche gli ambiti in cui si esercita la concorrenza sul piano dell’innovazione nel settore dei prodotti fitosanitari. Gli operatori che si occupano di R&S non innovano per tutti i mercati di prodotti che compongono l’insieme del settore dei prodotti fitosanitari, e non innovano nemmeno in maniera casuale, senza orientare le proprie attività verso ambiti specifici di tale settore. Quando organizzano le loro capacità di innovazione e svolgono le attività di ricerca, gli operatori di R&S hanno obiettivi di scoperta specifici. Un obiettivo di scoperta si basa sulle colture principali e sulle specie nocive principali e può quindi riguardare principi attivi utilizzabili in diversi mercati di prodotti formulati a valle.

(18)

La Commissione ha inoltre ritenuto che la concorrenza tra società di R&S negli ambiti di innovazione operi a livello mondiale, con una forte differenziazione tra le diverse regioni o almeno a livello di SEE.

V.1.2.   Sementi e editing genetico

(19)

Per quanto riguarda le sementi, la Commissione ha constatato che si dovrebbe distinguere tra: i) il mercato a monte della commercializzazione di varietà sementiere e ii) il mercato a valle della commercializzazione di sementi, con un’ulteriore segmentazione basata sui singoli tipi di sementi per colture. La Commissione ha lasciato aperta la questione se il mercato possa essere ulteriormente segmentato sulla base della modificazione genetica delle sementi perché l’operazione non solleverebbe problemi sul piano della concorrenza per eventuali ulteriori segmentazioni. La Commissione ha inoltre constatato che i mercati della commercializzazione delle varietà sementiere hanno dimensioni che si estendono all’intero territorio del SEE, mentre i mercati della commercializzazione di sementi hanno dimensioni nazionali.

(20)

Per quanto riguarda l’editing genetico, l’estensione esatta del mercato dei prodotti rilevante non è stata precisata perché l’operazione non solleverebbe problemi sul piano della concorrenza al livello dell’editing genetico, a prescindere dal fatto che si considerino le diverse famiglie di nucleasi ingegnerizzate come appartenenti allo stesso mercato dei prodotti rilevante. Per lo stesso motivo, la Commissione ha ritenuto che l’estensione esatta del mercato geografico rilevante per l’editing genetico possa non essere precisata.

V.1.3.   Scienza dei materiali

(21)

L’operazione riguarda in modo specifico prodotti in polietilene a bassa densità realizzati con processi ad alta pressione, in particolare copolimeri acidi («ACP») e ionomeri.

(22)

Gli ACP sono prodotti mediante polimerizzazione ad alta pressione di etilene e un monomero, costituito da: i) acido acrilico glaciale, da cui si ottengono copolimeri etilene-acido acrilico («EAA»), oppure ii) acido metacrilico glaciale, da cui si ottengono copolimeri etilene-acido metacrilico («EMAA»).

(23)

La Commissione ha constatato che il mercato dei prodotti rilevante è il mercato complessivo degli ACP. La Commissione ha tuttavia lasciato aperta la questione se tale mercato si possa ulteriormente segmentare sulla base delle diverse applicazioni dei prodotti, del monomero a partire dal quale vengono prodotti gli ACP o del contenuto di acido degli ACP. La Commissione ha ritenuto che il mercato geografico rilevante si estenda almeno al territorio del SEE.

(24)

Gli ionomeri sono polimeri contenenti legami ionici tra le catene. Sono prodotti sulla base di ACP. DuPont produce e vende ionomeri a base di EMAA, mentre Dow produce e vende ionomeri a base di EAA.

(25)

La Commissione ha constatato che il mercato dei prodotti rilevante è il mercato complessivo degli ionomeri. La Commissione ha anche ritenuto che il mercato geografico rilevante sia il SEE, in particolare, in ragione dei flussi commerciali e dell’origine dei prodotti acquistati nel mercato degli ionomeri.

(26)

L’estensione esatta dei mercati dei prodotti e geografici per gli altri prodotti della scienza dei materiali che danno origine a mercati interessati non è stata precisata perché l’operazione non susciterebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza a tale livello.

V.1.4.   Prodotti speciali

(27)

L’operazione combina anche le attività delle parti relative ai cosiddetti prodotti speciali (ossia le attività di DuPont nei settori elettronica e comunicazioni, sicurezza e protezione, nutrizione e salute e bioscienze industriali e le attività di Dow nel settore dei materiali per elettronica). La definizione esatta del mercato dei prodotti e del mercato geografico in relazione ai prodotti rilevanti non è stata precisata perché l’operazione non susciterebbe preoccupazioni per la concorrenza a prescindere dalla definizione dei mercati.

V.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(28)

La Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati dei seguenti prodotti: i) erbicidi per cereali, colza, girasole, riso e foraggi, ii) insetticidi per il controllo di insetti masticatori e succhiatori, iii) fungicidi per il controllo del brusone del riso, iv) ACP e v) ionomeri nel SEE, nonché la concorrenza sul piano dell’innovazione nel settore della protezione delle colture, compresi i prodotti in fase di scoperta per erbicidi, insetticidi e fungicidi.

V.2.1.   Protezione delle colture

V.2.1.1.   Concorrenza basata sui prodotti e sui prezzi

A)   Erbicidi

(29)

La Commissione ha constatato che le parti sono operatori con un forte posizionamento nei settori degli erbicidi per cereali nella maggior parte dei paesi del SEE, entrambe con un’ampia gamma di prodotti di successo per applicazioni primaverili contro le infestanti a foglia larga. Negli erbicidi per colza, riso e foraggi, Dow è uno dei principali operatori in molti paesi del SEE e DuPont è un concorrente più piccolo ma con una forte posizione. Il portafoglio combinato delle parti è destinato a diventare ancora più forte e più integrato con il prossimo lancio di Arylex e Rinskor, due promettenti nuovi prodotti di Dow che probabilmente cattureranno una quota significativa del mercato. [Arylex rafforzerà l’offerta Dow di prodotti per cereali e colza mentre Rinskor rafforzerà l’offerta di prodotti per riso]. Le parti, in particolare DuPont, stanno anche sviluppando vari erbicidi innovativi, molti dei quali superano gli standard del settore.

(30)

La Commissione ha inoltre constatato che fornitori concorrenti di erbicidi difficilmente potrebbero condizionare l’entità risultante dalla concentrazione nei mercati interessati. I pochi concorrenti rimanenti con attività di R&S integrate nel campo degli erbicidi si concentrano principalmente su aree di prodotto diverse, mentre la concorrenza delle imprese generiche è limitata per effetto delle strategie di difesa efficaci attuate dalle parti. L’indagine della Commissione non ha evidenziato, nei prodotti in sviluppo presso i concorrenti, prodotti in grado di modificare le future dinamiche concorrenziali a loro favore.

(31)

La Commissione ha concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati dei prodotti per cereali (prodotti di pre- e post-emergenza e post-emergenza per infestanti a foglia larga e prodotti di post-emergenza ad ampio spettro), colza (prodotti di post-emergenza per infestanti a foglia larga), girasole (prodotti di post-emergenza per infestanti a foglia larga), riso (prodotti di post-emergenza ad ampio spettro) e foraggi (prodotti selettivi).

(32)

Nei prodotti per i cereali la Commissione ha constatato che l’operazione creerebbe una posizione dominante, rafforzerebbe una posizione dominante e/o eliminerebbe un’importante pressione concorrenziale nei mercati degli erbicidi di post-emergenza per il controllo di infestanti a foglia larga in 21 paesi del SEE (5); nei mercati degli erbicidi di pre-emergenza per il controllo delle infestanti a foglia larga in quattro paesi del SEE (6); e nei mercati degli erbicidi di post-emergenza ad ampio spettro in cinque paesi del SEE (7).

(33)

Nei prodotti per la colza la Commissione ha constatato che l’operazione rafforzerebbe una posizione dominante a causa dell’eliminazione di un concorrente attuale o potenziale nei mercati degli erbicidi di post-emergenza per il controllo di infestanti a foglia larga in tutti i paesi del SEE eccetto l’Austria e potenzialmente in sette paesi del SEE (8).

(34)

Nei prodotti per il girasole la Commissione ha constatato che l’operazione rafforzerebbe una posizione dominante per gli erbicidi di post-emergenza per infestanti a foglia larga in 12 paesi del SEE (9).

(35)

Nei prodotti per il riso la Commissione ha constatato che nei mercati degli erbicidi di post emergenza ad ampio spettro l’operazione creerebbe una posizione dominante in tre paesi del SEE (10).

(36)

[Nei prodotti per i foraggi la Commissione ha constatato che l’operazione creerebbe una posizione dominante o rafforzerebbe una posizione dominante nei mercati degli erbicidi selettivi in cinque paesi del SEE] (11).

(37)

Inoltre, la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati degli erbicidi di pre-emergenza ad ampio spettro per cereali, degli erbicidi di post-emergenza per il controllo delle infestanti a foglia larga della barbabietola e degli erbicidi di post-emergenza per il controllo delle infestanti a foglia larga del mais, malgrado le sovrapposizioni tra le parti.

B)   Insetticidi

(38)

La Commissione ha constatato che le parti vendono diversi insetticidi di successo, tra cui prodotti recenti efficaci contro vari insetti in molti tipi di colture e hanno profili tossicologici generalmente buoni. Tali insetticidi includono il campione di vendite Rynaxypyr di DuPont e i prodotti a base di spinosine di Dow. Le parti stanno anche sviluppando o introducendo una serie di insetticidi promettenti.

(39)

La Commissione ha anche constatato che sebbene su vari mercati siano presenti fornitori concorrenti di insetticidi, la loro capacità di condizionare l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe probabilmente limitata in molte circostanze. Alcuni dei prodotti dei concorrenti (quali i neonicotinoidi) sono oggetto di significative pressioni normative che probabilmente ne limiteranno la commerciabilità in futuro. L’indagine della Commissione non ha evidenziato, nei portafogli di sviluppo dei concorrenti, potenziali prodotti campioni di vendite.

(40)

La Commissione ha concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per alcuni mercati legati al controllo degli insetti masticatori (quali i lepidotteri, i coleotteri e i ditteri) e degli insetti succhiatori (quali gli emitteri).

(41)

Per il controllo degli insetti masticatori in varie colture (ortofrutticole, mais e cotone) la Commissione ha riscontrato che l’operazione determinerebbe la creazione di una posizione dominante con quote di mercato rilevanti o l’eliminazione di un’importante forza concorrenziale in vari paesi del SEE (12).

(42)

Nel controllo degli insetti succhiatori in alcune colture ortofrutticole la Commissione ha constatato che l’operazione determinerebbe l’eliminazione di un’importante forza concorrenziale in particolare in Spagna e in Italia.

(43)

Infine, la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nei mercati degli insetticidi per colza, malgrado le sovrapposizioni tra le parti, perché l’incremento della quota di mercato determinato dalla concentrazione sarebbe modesto […].

C)   Fungicidi

(44)

Per i fungicidi contro il brusone del riso, la Commissione ha constatato che Dow detiene attualmente una posizione dominante con il triciclazolo in Italia, Grecia e Spagna. DuPont ha appena registrato un prodotto efficace per il controllo del brusone del riso: il picoxystrobin. L’operazione rafforzerebbe quindi l’attuale posizione dominante di Dow. Inoltre, il numero limitato di prodotti concorrenti probabilmente non consentirebbe di contrastare questa posizione dominante rafforzata. La Commissione ha quindi concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati del controllo del brusone del riso in Italia, Grecia e Spagna.

(45)

Per i fungicidi per cereali, nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione ha sollevato obiezioni basate sul fatto che Dow e DuPont hanno principi attivi importanti e concorrenti in fase di sviluppo con nuovi memorandum d’intesa. Tuttavia, alla luce degli ulteriori elementi presentati dalle parti, la Commissione ha ritenuto che le parti siano attualmente operatori di dimensioni molto ridotte ed è poco probabile che accrescano il loro potere di mercato in misura sufficiente ad ostacolare una concorrenza effettiva. Inoltre, i concorrenti probabilmente continuerebbero a costituire una forza concorrenziale in grado di esercitare un effetto di controbilanciamento e di condizionare le parti.

(46)

Nel complesso, alla luce dei risultati dell’indagine di mercato e degli elementi a sua disposizione, la Commissione ha quindi constatato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva relativamente a tali mercati.

(47)

La Commissione ha inoltre rilevato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda gli altri mercati interessati dei fungicidi (fungicidi per il controllo dell’oidio dei cereali in Repubblica ceca, Slovacchia e Regno Unito; fungicidi per cereali in Slovenia; fungicidi per il controllo della rhizoctonia solani del riso in Italia, Spagna e Grecia; fungicidi per orticoltura e floricoltura in Repubblica ceca e Slovacchia; fungicidi per vitivinicoltura in Austria, Ungheria e Regno Unito).

D)   Nematocidi

(48)

Nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione ha sollevato obiezioni basate sul fatto che Dow e DuPont sono gli attuali leader nei rispettivi segmenti del mercato dei prodotti per il controllo dei nematodi, ossia i nematocidi chimici fumiganti e non fumiganti. Inoltre, il principio attivo del [nome del prodotto] di DuPont, attualmente in fase di sviluppo, probabilmente rafforzerebbe la posizione di mercato combinata delle parti, una volta immesso sul mercato. Tuttavia, alla luce degli ulteriori elementi presentati dalle parti, la Commissione ha ritenuto che i prodotti di Dow e DuPont siano fortemente differenziati e che le loro applicazioni sovrapposte non rappresentino che una parte minima del mercato totale.

(49)

Nel complesso, alla luce dei risultati dell’indagine di mercato e degli elementi a sua disposizione, la Commissione ha quindi constatato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva relativamente al controllo dei nematodi nel SEE, comprese tutte le segmentazioni per paese e per coltura.

V.2.1.2.   Concorrenza sul piano dell’innovazione

(50)

In primo luogo, secondo la Commissione le caratteristiche di mercato del settore della protezione delle colture indicano che la rivalità è probabilmente un fattore propulsivo importante per l’innovazione, e che è probabile che una fusione tra innovatori rivali importanti porti a una riduzione dell’innovazione. Infatti: i) i singoli mercati dei prodotti fitosanitari sono contendibili sulla base dell’innovazione; ii) vista la valida protezione assicurata dai diritti di proprietà intellettuale, ci si può attendere che l’innovatore originale colga i benefici delle proprie innovazioni impedendo ai rivali di imitare le innovazioni di successo; iii) l’innovazione si basa perlopiù su innovazioni a livello di prodotti; iv) è improbabile che il consolidamento tra innovatori rivali si associ ad efficienze; v) il timore di cannibalizzazione dei propri prodotti esistenti è un disincentivo a innovare che probabilmente sarebbe rafforzato da una fusione tra innovatori rivali.

(51)

In queste circostanze, la letteratura economica sulla concorrenza e sull’innovazione sostiene una teoria del danno sulla base del fatto che una fusione tra innovatori concorrenti, riducendo la rivalità nel settore e aumentando la cannibalizzazione delle vendite esistenti e future, determina probabilmente una diminuzione dell’incentivo a innovare per le imprese partecipanti alla concentrazione. Le suddette caratteristiche del mercato possono anche spiegare il fatto che, in passato, la concentrazione nel settore si è accompagnata a una diminuzione dell’innovazione.

(52)

In secondo luogo, vari elementi indicano che l’operazione avverrebbe in un settore già caratterizzato da una concorrenza oligopolistica sul piano dell’innovazione, come indica in particolare quanto segue:

in seguito a ondate successive di consolidamenti, sono rimaste solo cinque imprese globali con attività di R&S integrate, ossia BASF, Bayer, Dow, DuPont e Syngenta,

gli ostacoli all’ingresso e all’espansione sono molto forti sia a livello di scoperta che a livello di sviluppo,

altri attori quali gli innovatori giapponesi, Monsanto Sumitomo o FMC non hanno capacità e incentivi simili.

(53)

La Commissione ha inoltre ritenuto che in ragione degli attivi, delle capacità e dei punti di forza differenziati, della capacità produttiva limitata e degli incentivi differenziati, il numero di operatori con capacità e incentivi simili a ogni livello dell’innovazione è probabilmente addirittura inferiore ai cinque operatori globali con attività di R&S integrate.

(54)

In terzo luogo, secondo la Commissione nella situazione pre-operazione le parti sarebbero concorrenti più attivi e importanti sul piano dell’innovazione di quanto suggerisca la semplice analisi delle rispettive quote a valle e della rispettiva spesa destinata all’innovazione. Questo vale in particolare per DuPont.

(55)

In quarto luogo, la Commissione ha rilevato che, in molti ambiti dell’innovazione, le parti sono state in passato concorrenti diretti e importanti e probabilmente continueranno a esserlo in futuro. Vi sono vari mercati in cui le parti hanno introdotto o stanno introducendo/sviluppando prodotti concorrenti per sottrarsi vicendevolmente ricavi. Inoltre, entrambe le parti hanno in fase iniziale di sviluppo vari prodotti originati dalle rispettive linee di ricerca che sottrarrebbero probabilmente ricavi all’altra parte in futuro. Negli ambiti di innovazione in cui si collocano questi prodotti in fase iniziale di sviluppo vi sono pochi concorrenti alternativi altrettanto efficienti già esistenti o in fase di sviluppo.

(56)

In quinto luogo, la Commissione ha esaminato i documenti dei piani di integrazione delle parti, in particolare: i) i piani di bilancio delle attività di R&S per la protezione delle colture dopo l’operazione rispetto al bilancio preventivo di R&S combinato delle parti senza l’operazione; ii) i piani relativi all’organico delle parti dopo l’operazione rispetto all’organico combinato delle parti senza l’operazione; iii) gli obiettivi riguardanti nuovi principi attivi dopo l’operazione rispetto agli obiettivi combinati delle parti senza l’operazione. Sulla base di tali documenti, la Commissione ha [appurato i piani delle parti relativamente alla spesa di R&S per la protezione delle colture e all’organico, nonché agli obiettivi dell’entità risultante dalla concentrazione in termini di numero di nuovi principi attivi].

(57)

Visti i fattori suddetti, la Commissione ha concluso che l’operazione probabilmente ridurrebbe in misura significativa la concorrenza sul piano dell’innovazione in diversi ambiti di innovazione nel settore della protezione delle colture e nell’industria in generale. La Commissione ha concluso che la riduzione degli incentivi all’innovazione e delle capacità di innovazione si manifesterebbero probabilmente con:

una riduzione immediata degli incentivi a proseguire alcune attività di innovazione esistenti (con la cessazione, il reindirizzamento o il rallentamento di linee di ricerca o prodotti in fase iniziale di sviluppo) nel caso di linee di ricerca sovrapposte e prodotti in fase iniziale di sviluppo tra le parti, e

una riduzione degli incentivi a sviluppare a lungo termine lo stesso numero di nuovi prodotti previsto negli obiettivi combinati delle parti senza l’operazione.

(58)

Secondo la Commissione, la presenza di operatori di R&S attivi nella fase di scoperta e di società con capacità di scoperta probabilmente non controbilancerebbe la riduzione dei risultati dell’innovazione indotta dall’operazione. Per quanto riguarda i tre operatori con attività di R&S integrate, la Commissione ritiene improbabile che accrescano le proprie attività di innovazione per controbilanciare la riduzione della concorrenza delle parti sul piano dell’innovazione ricavandone un vantaggio, in quanto: i) hanno attivi, capacità e punti di forza differenziati; ii) hanno limiti di capacità produttiva a livello di pre-sviluppo e sviluppo; iii) non hanno gli incentivi per competere in modo aggressivo sul mercato.

V.2.2.   Sementi

(59)

La Commissione ha constatato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva relativamente ai mercati di commercializzazione delle sementi e commercializzazione delle varietà sementiere, nonché relativamente al rapporto verticale tra i mercati a monte (commercializzazione delle varietà sementiere) e i mercati a valle (commercializzazione delle sementi).

(60)

La Commissione ha constatato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per quanto riguarda le tecnologie di editing genetico.

V.2.3.   Scienza dei materiali

(61)

Le attività delle parti danno origine a tre mercati interessati a livello orizzontale: i) ACP, ii) ionomeri e iii) polimeri innestati con anidride maleica («MAH»). Tuttavia, alla luce dell’indagine di mercato e delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha constatato che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva solo nel mercato degli ACP e degli ionomeri.

(62)

ACP. Con l’operazione il numero di fornitori di ACP nel SEE scenderebbe da quattro a tre. La riduzione della concorrenza tra le parti porterebbe a un aumento del potere di mercato dell’entità risultante dalla concentrazione per effetto della contiguità delle parti e dell’incapacità dei due concorrenti rimanenti di influenzare gli incentivi delle parti ad aumentare i prezzi.

(63)

In seguito all’operazione, le possibilità per i clienti di cambiare fornitore sarebbero limitate. Inoltre, la pressione concorrenziale esercitata da prodotti diversi (ad esempio prodotti diversi dagli ACP) è limitata; vi sono forti ostacoli all’ingresso e all’espansione e il potere degli acquirenti non sarebbe sufficiente a controbilanciare i significativi effetti non coordinati derivanti dall’operazione.

(64)

La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato degli ACP a causa di effetti non coordinati, in particolare perché eliminerebbe un’importante pressione concorrenziale.

(65)

Ionomeri. DuPont detiene una quota di mercato superiore a [80-90] %, sia in ricavi che in volume, tanto nel SEE quanto a livello mondiale. Gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali indicano che secondo una giurisprudenza consolidata quote di mercato molto grandi – 50 % o superiori – possono costituire di per sé la prova dell’esistenza di una posizione di mercato dominante.

(66)

Gli ionomeri di Dow risultano essere un’importante e diretta alternativa a quelli di DuPont, con potenzialità di crescita della loro influenza concorrenziale in assenza dell’operazione. La Commissione ha quindi ritenuto che malgrado la sua quota di mercato ([0-5 %]) Dow eserciti una pressione concorrenziale apprezzabile su DuPont. Inoltre, l’indagine di mercato non ha indicato una pressione concorrenziale significativa esercitata da fornitori di ionomeri diversi da Dow.

(67)

La Commissione ha anche ritenuto che gli ionomeri non siano soggetti a una pressione concorrenziale sufficiente da parte di altri prodotti poliolefinici nelle relative applicazioni. In più, il mercato è caratterizzato da forti ostacoli all’ingresso e all’espansione e il potere degli acquirenti non è sufficiente a controbilanciare gli effetti negativi derivanti dall’operazione relativamente agli ionomeri.

(68)

La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato degli ionomeri a causa di effetti non coordinati, rafforzando in particolare la posizione dominante di DuPont.

(69)

L’operazione dà inoltre origine a diversi mercati interessati a livello verticale. Tuttavia, in base ai dati di mercato forniti dalle parti, non vi sono problemi di concorrenza e l’indagine di mercato non ha indicato che la concorrenza sarebbe ostacolata in modo significativo relativamente ai seguenti prodotti: i) elastomeri poliolefinici (a monte) – polimeri innestati con MAH/poliammidi nylon/poliossimetilene (a valle); ii) acrilato di metile (a monte) – elastomero etilene-acrilico (a valle); iii) glicidil metacrilato/butil acrilato (a monte) – terpolimeri di etilene: E/nBA/GMA (a valle); iv) acido metacrilico glaciale (a monte) – ACP (a valle).

V.2.4.   Prodotti speciali

(70)

La Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno per effetto delle sovrapposizioni orizzontali tra le parti per quanto riguarda i seguenti prodotti: i) prodotti per l’eliminazione dei residui dopo processi di etching («PERR») e ii) membrane traspiranti per edilizia; nonché per effetto dei collegamenti verticali che interessano le attività delle parti relative ai seguenti prodotti: i) polimeri fotoresist e fotoresist 248 nm; ii) membrane traspiranti per edilizia e sistemi per coibentazione «a tetto rovescio»; iii) (idrossipropil)metilcellulosa e ingredienti alimentari; iv) glicole propilenico in applicazioni nel settore alimentare, delle bioscienze industriali e agricolo; v) isopropanolamine e prodotti PERR.

VI.   MISURE CORRETTIVE

(71)

Per rendere l’operazione compatibile con il mercato interno per quanto riguarda la concorrenza a livello di prezzi e di prodotti nei mercati degli: i) erbicidi per cereali, colza, girasole, riso e foraggi, ii) insetticidi per il controllo di insetti masticatori e succhiatori, (iii) fungicidi contro il brusone del riso, iv) ACP e v) ionomeri nel SEE e per quanto riguarda la concorrenza sul piano dell’innovazione nel settore della protezione delle colture, compresi i prodotti in fase di scoperta per erbicidi, insetticidi e fungicidi, le parti hanno presentato una prima serie di impegni. La Commissione ha svolto una verifica di mercato su tali impegni. In risposta alle questioni emerse nella verifica di mercato, il 17 febbraio 2017 le parti hanno presentato una serie di impegni definitivi.

(72)

Gli impegni definitivi presentati dalle parti consistono essenzialmente nella cessione a un unico acquirente di una parte consistente degli attivi di DuPont nel settore della protezione delle colture («attività Protezione delle colture da cedere»). Inoltre, gli impegni definitivi prevedono la cessione a un unico acquirente delle attività ACP e ionomeri di Dow («attività Poliolefine da cedere»).

VI.1.   Protezione delle colture

(73)

In base agli impegni definitivi, le parti si impegnano a cedere un’attività Protezione delle colture da cedere costituita da quanto segue: i) la divisione Erbicidi e la divisione Insetticidi e ii) la divisione R&S, con la sola eccezione degli attivi R&S non ceduti dall’entità risultante dalla concentrazione.

(74)

Scendendo nei particolari, la divisione Erbicidi è costituita dai prodotti DuPont nei mercati a valle degli erbicidi per i quali la Commissione ha espresso riserve, ossia tifensulfuron, tribenuron, metsulfuron, chlorsulfuron, etametsulfuron, triflusulfuron, flupirsulfuron, azimsulfuron e lenacil.

(75)

La divisione Insetticidi è costituita dai prodotti DuPont nei mercati a valle degli insetticidi per i quali la Commissione ha espresso riserve, ossia Rynaxypyr, Cyazypyr e Indoxacarb.

(76)

La divisione R&S è costituita dall’organizzazione di R&S da cedere e dai prodotti in ricerca e sviluppo da cedere:

prodotti in fase di sviluppo da cedere: tutti i prodotti fitosanitari in fase di sviluppo di DuPont da cedere nel segmento degli erbicidi e degli insetticidi nonché i prodotti in fase di scoperta nel segmento dei fungicidi. I prodotti in fase di ricerca e sviluppo da cedere comprendono anche la libreria DuPont di composti […],

organizzazione di R&S da cedere: organizzazione mondiale di R&S di DuPont, tranne gli attivi e il personale esplicitamente elencati nelle attività non cedute.

(77)

L’attività Protezione delle colture da cedere comprende diverse strutture di produzione nonché strutture di formulazione e confezionamento di DuPont. Per la divisione R&S comprende: i) la struttura di scoperta DuPont di Stine; ii) 14 strutture di biologia sul campo o centri di sviluppo e iii) il laboratorio per la protezione delle colture di DuPont […].

(78)

L’attività Protezione delle colture da cedere comprende [300-400] dipendenti per la divisione Erbicidi e [1 200-1 300] dipendenti per la divisione Insetticidi, tra cui addetti alla produzione, alle vendite e al marketing, a funzioni tecniche e a funzioni relative alle forniture. La divisione R&S comprende [400-500] dipendenti che corrispondono a tutto il personale dell’organizzazione di R&S di DuPont tranne il personale non ceduto.

(79)

Le divisioni Erbicidi e Insetticidi comprendono anche tutti i prodotti di DuPont, i suoi marchi, clienti, elenchi di clienti, registrazioni, eventuali studi e risultati di test che DuPont ha effettuato o ha in corso alla conclusione, per permettere il rinnovo di registrazioni da cedere e prodotti, etichette, dati connessi alla regolamentazione, marchi, brevetti e altra proprietà intellettuale relativa alle divisioni Erbicidi e Insetticidi o necessari per assicurare la redditività e la competitività di tali divisioni. La divisione R&S comprende tutti i brevetti e il know-how nonché eventuali altri elementi di proprietà intellettuale di proprietà di DuPont e legati alla sua organizzazione globale di R&S e ai suoi prodotti in sviluppo.

(80)

L’attività Protezione delle colture da cedere comprende vari accordi di fornitura di transizione (13). DuPont si impegna inoltre a trasferire all’acquirente, con la divisione R&S, contratti con terzi che DuPont ha attualmente in essere. I contratti trasferiti comprendono gli accordi di licenza e accordi di fornitura con Syngenta per Rynaxypyr e Cyazypyr.

(81)

Infine, l’attività Protezione delle colture da cedere comprende la licenza relativa al picoxystrobin, che prevede la fornitura di tale prodotto all’acquirente, in virtù di una licenza esclusiva, unicamente per l’impiego sul riso nel SEE. La fornitura sarà […] per un periodo di [< 10 anni] e […] successivamente.

VI.2.   Poliolefine

(82)

In base agli impegni definitivi, le parti si impegnano a cedere le seguenti attività di Dow: i) ACP e ii) ionomeri.

(83)

ACP. L’attività ACP di Dow comprende: i) l’impianto di ACP di Freeport e ii) l’impianto di ACP di Tarragona. Entrambi gli impianti sono impianti per la produzione di ACP […] con una capacità di attivi massima rispettivamente di […] e […] all’anno.

(84)

Per quanto riguarda l’impianto di ACP di Tarragona, nel periodo iniziale di transizione ([fino a 2 anni]) e, se necessario, per un ulteriore periodo di transizione (fino a [< 2 anni]), l’entità risultante dalla concentrazione continuerà a far funzionare l’impianto per conto dell’acquirente […] in forza di un accordo di servizi operativi («OSA») transitorio; i dipendenti dell’entità risultante dalla concentrazione saranno soggetti a rigorosi accordi di riservatezza e a barriere al flusso di informazioni.

(85)

Dow si impegna anche a coprire […] ogni investimento, fino a un massimo di […], realizzato dall’acquirente entro [< 4 anni] dalla data di efficacia […].

(86)

Nel caso dell’impianto di ACP di Freeport, a discrezione dell’acquirente la cessione potrà essere accompagnata da un OSA in virtù del quale il personale operativo delle parti continuerebbe a far funzionare l’impianto di ACP di Freeport a beneficio dell’acquirente. Il controllo e tutte le decisioni commerciali e strategiche di altro tipo spetteranno unicamente all’acquirente. Il coinvolgimento delle parti sarebbe limitato all’esercizio di detto impianto, conformemente alle istruzioni dell’acquirente, con barriere al flusso di informazioni per impedire fughe di informazioni commerciali sensibili.

(87)

Tutti i prodotti ACP e i dati relativi ai clienti, nonché il marchio Primacor, saranno trasferiti all’acquirente, unitamente ai contratti in essere con i clienti, riguardanti in modo specifico gli ACP, che possono essere legalmente trasferiti. Per i contratti che richiedono il consenso, Dow farà ogni ragionevole sforzo per ottenere tale consenso.

(88)

Dow si impegna a fare ragionevoli sforzi per trasferire [20-30] dipendenti che ricoprono ruoli operativi per l’impianto di ACP di Tarragona e [5-15] ulteriori dipendenti per gli impianti di ACP di Freeport e Tarragona.

(89)

Inoltre, a discrezione dell’acquirente, le parti sono disponibili a concludere un accordo di durata fino a [< 15 anni] per fornire etilene e GAA, […] e a condizioni eque e ragionevoli da negoziare con l’acquirente, per gli impianti di ACP di Freeport ([…]) e Tarragona ([…]). Dow si impegna anche a fare ogni ragionevole sforzo per trasferire tutti i contratti con fornitori terzi di prodotti e servizi, [dettagli sugli accordi di fornitura con terzi]).

(90)

Ionomeri. Dow non produce direttamente ionomeri ma ricorre a [nome della società] per produrre ionomeri in virtù di un accordo di produzione esterna («accordo con [nome della società]»). L’accordo con [nome della società], che si applica anche ad altri prodotti non rientranti nell’ambito dell’attività Poliolefine da cedere, sarà trasferito all’acquirente limitatamente agli ionomeri.

(91)

Le parti concederanno inoltre all’acquirente il diritto esclusivo, esente da royalty, di utilizzare il marchio Amplify IO per gli ionomeri basati nel SEE per un periodo di [< 3 anni] al fine di cambiare il marchio dei prodotti.

(92)

Tutti i prodotti ionomeri e i dati relativi ai clienti saranno trasferiti all’acquirente, unitamente ai contratti in essere con i clienti, riguardanti in modo specifico gli ionomeri, che possono essere legalmente trasferiti. Per i contratti che richiedono il consenso, Dow farà ogni ragionevole sforzo per ottenere tale consenso.

VII.   CONCLUSIONE

(93)

L’accluso progetto di decisione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento conclude che l’operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso a condizione che vengano pienamente rispettati gli impegni definitivi dell’17 febbraio 2017. La Commissione dichiara pertanto che la concentrazione è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  Fatturato calcolato in conformità dell’articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

(3)  Dati relativi al 2015: Dow: 45 592 miliardi di EUR; DuPont: 22,589 miliardi di EUR.

(4)  Dati relativi al 2015: Dow: […] EUR; DuPont: […] EUR.

(5)  Irlanda, Germania, Svezia, Francia, Regno Unito, Portogallo, Grecia, Slovacchia, Cipro, Finlandia, Belgio, Repubblica ceca, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria e Spagna.

(6)  Francia, Cipro, Germania e Irlanda.

(7)  Slovacchia, Repubblica ceca, Polonia, Belgio e Danimarca.

(8)  Belgio, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Spagna.

(9)  Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

(10)  Grecia, Italia e Spagna.

(11)  Germania, Regno Unito, Polonia, Belgio e Paesi Bassi.

(12)  Tra cui ad esempio Grecia, Italia, Spagna, Ungheria, Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Repubblica ceca.

(13)  Tali accordi comprendono: i) accordo di fornitura di transizione per una durata fino a [< 3 anni] per la fornitura all’acquirente di prodotti […] che sono attualmente fabbricati da DuPont nelle strutture non cedute; ii) accordo di fornitura per conto terzi per la fornitura […] all’acquirente di prodotti fabbricati nelle strutture non cedute; iii) accordo di fornitura di servizi per la fornitura di servizi tossicologici della struttura di Haskell all’acquirente […] per un periodo di [< 5 anni]; e iv) accordo di servizi di transizione per la fornitura di supporto informatico in relazione alle procedure d’ufficio per le vendite per i prodotti inclusi nelle divisioni Erbicidi e Insetticidi, per [< 3 anni] […].