Bruxelles, 25.9.2017

JOIN(2017) 37 final

2017/0238(NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (in seguito denominato “l’accordo”).

Le relazioni tra l’Unione europea (UE) e la Repubblica d’Armenia (Armenia) sono attualmente disciplinate dall’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, che è entrato in vigore il 1º luglio 1999 per un periodo iniziale di dieci anni ed è stato automaticamente rinnovato.

Il 29 settembre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni che autorizzano la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l’UE e l’Armenia. Il Consiglio è stato informato in tutte le fasi dei negoziati ed è stato consultato in seno al Gruppo “Europa orientale e Asia centrale” e al Comitato della politica commerciale. Anche il Parlamento europeo è stato prontamente e pienamente informato nel corso dei negoziati.

I negoziati relativi all’accordo sono stati avviati il 7 dicembre 2015 e il testo dell’accordo è stato siglato il 21 marzo 2017.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1Scopo e contenuto dell’accordo

Il nuovo accordo, che verte su questioni di competenza e d’interesse dell’UE, ha un campo di applicazione generale che riflette l’ampia cooperazione esistente in diversi settori politici, economici e commerciali e nelle politiche settoriali. L’accordo sviluppa questi settori, costituendo in tal modo una base a lungo termine per l’ulteriore approfondimento delle relazioni UE-Armenia. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un’ampia gamma di settori, l’accordo getta le basi per una relazione bilaterale più efficace con l’Armenia.

L’accordo contiene le clausole politiche standard dell’UE in materia di diritti umani, Corti penali internazionali, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo. Comprende inoltre disposizioni relative alla cooperazione in settori quali i trasporti, l’energia, la sanità, l’ambiente, i cambiamenti climatici, la fiscalità, l’istruzione e la cultura, l’occupazione e gli affari sociali, il sistema bancario e assicurativo, la politica industriale, l’agricoltura e lo sviluppo rurale, il turismo, la ricerca e l’innovazione, e l’attività mineraria. Inoltre, contempla la cooperazione giuridica, lo stato di diritto, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

Un titolo dell’accordo è dedicato a questioni sostanziali in materia di scambi commerciali e introduce impegni rilevanti in vari settori della politica commerciale. Tali impegni miglioreranno le condizioni degli scambi commerciali bilaterali UE-Armenia, pur tenendo pienamente conto degli obblighi dell’Armenia in qualità di membro dell’Unione economica eurasiatica. Garantiranno un contesto normativo più favorevole per gli operatori economici in settori quali il commercio di beni e servizi, la creazione e la gestione di società, la circolazione dei capitali, gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile e la concorrenza.

A seguito dell’adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo, l’accordo è stato firmato dall’Unione europea e dalla Repubblica d’Armenia sotto forma di accordo misto.

In alcuni settori, l’accordo è inoltre finalizzato a ravvicinare gradualmente il diritto armeno all’acquis dell’UE, senza, tuttavia, arrivare al punto di istituire un’associazione tra l’UE e l’Armenia.

2.2Base giuridica della decisione proposta

L’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto iii), del TFUE stabilisce che, nel caso di un accordo che crea un quadro istituzionale specifico, il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell’accordo previa approvazione del Parlamento europeo. Inoltre, l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione europea.

Nel caso di un atto che persegue contemporaneamente più obiettivi o che ha più componenti tra loro inscindibili, senza che l’uno sia accessorio rispetto all’altro, la Corte ha statuito che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l’atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi siano incompatibili l’una con l’altra (Causa C490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2012:525, paragrafo 46).

L’accordo persegue obiettivi e ha componenti nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. Tali aspetti dell’accordo sono tra loro inscindibili, senza che l’uno sia accessorio rispetto all’altro.

La politica estera e di sicurezza comune è un settore nel quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione.

L’accordo crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione tra l’Armenia e l’UE.

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe quindi essere l’articolo 37 del TUE, l’articolo 207 del TFUE e l’articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica (cfr. causa C-377/12, Commissione contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:1903).

Dopo aver esaminato il testo dell’accordo, la Commissione e l’alto rappresentante sono del parere che l’accordo non contempla settori che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri e che, in tal caso, giustificherebbero, sotto il profilo giuridico, il ricorso ad un accordo misto. Tuttavia, poiché le direttive di negoziato erano state formulate nella prospettiva di un accordo misto, il testo dell’accordo è stato siglato come tale e, di conseguenza, esso viene proposto in questa sede per la firma e la conclusione come accordo misto tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra.

2.3    Necessità della decisione proposta

L’articolo 216 del TFUE prevede che l’Unione europea possa concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, laddove ciò sia previsto in un atto giuridico vincolante dell’UE, oppure laddove sia tale da incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come il presente accordo, segnatamente all’articolo 37 del TUE e agli articoli 207 e 209 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell’accordo è necessaria per raggiungere, nel quadro delle politiche dell’Unione europea, gli obiettivi fissati dai trattati, tra cui il rafforzamento dei diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione e l’agricoltura.

2017/0238 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (UE) del Consiglio, del [...], l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (in seguito denominato “l’accordo”) è stato firmato il 24 novembre 2017, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)L’accordo rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione politica ed economica dell’Unione europea nel Caucaso meridionale. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un’ampia gamma di settori, l’accordo getta le basi per una relazione bilaterale più efficace con la Repubblica d’Armenia.

(3)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo 385 dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione europea a essere vincolata dall’accordo.

Articolo 3

1. Ai fini dell’articolo 240 dell’accordo, le modifiche dell’accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta la posizione in merito secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 1 .

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell’Unione riguardo alle modifiche dell’allegato XI dell’accordo.

Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell’allegato XI proposta dalla Repubblica d’Armenia.

Articolo 5

1. Le denominazioni protette a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 «Indicazioni geografiche», dell’accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.

2. A norma dell’articolo 301 dell’accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell’accordo, indipendentemente da una richiesta in tal senso di una parte interessata.

Articolo 6

L’accordo non può essere inteso nel senso di conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Bruxelles, 25.9.2017

JOIN(2017) 37 final

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra


ACCORDO DI PARTENARIATO GLOBALE E RAFFORZATO

TRA L’UNIONE EUROPEA

E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA D’ARMENIA, DALL’ALTRA

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,



LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L’UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,



Parti contraenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in seguito denominati «gli Stati membri»,

L’UNIONE EUROPEA, e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in seguito denominata «Euratom»

   da una parte, e

LA REPUBBLICA D’ARMENIA

   dall’altra,

in seguito denominate congiuntamente «le Parti»,

TENENDO CONTO dei forti legami fra le Parti e dei valori che condividono, del loro desiderio di rafforzare i rapporti stabiliti in passato mediante l’accordo di partenariato e di cooperazione e di promuovere una stretta e intensa cooperazione basata su un partenariato paritario nell’ambito della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale, così come nell’ambito del presente accordo;

RICONOSCENDO il contributo del piano d’azione comune UE-Armenia stabilito nell’ambito della PEV, comprese le disposizioni introduttive, e l’importanza delle priorità del partenariato nel rafforzamento delle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia e nel sostegno del processo di riforma e di ravvicinamento, come indicato di seguito, nella Repubblica d’Armenia, contribuendo in tal modo a rafforzare la cooperazione politica ed economica;



IMPEGNATI a rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona governance;

RICONOSCENDO che le riforme interne volte a rafforzare la democrazia e l’economia di mercato, da un lato, e la risoluzione duratura dei conflitti, dall’altro, sono collegate. Pertanto, i processi di una riforma democratica duratura nella Repubblica d’Armenia contribuiranno a consolidare la fiducia e la stabilità nell’intera regione;

IMPEGNATI a promuovere ulteriormente l’evoluzione istituzionale, politica e socioeconomica della Repubblica d’Armenia attraverso, ad esempio, lo sviluppo della società civile, il rafforzamento delle istituzioni, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la lotta alla corruzione e il rafforzamento della cooperazione commerciale ed economica, compresa la buona governance in materia fiscale, la riduzione della povertà e la cooperazione in un’ampia gamma di settori d’interesse comune, anche nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza;

IMPEGNATI a dare piena attuazione agli obiettivi, ai principi e alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 («la Convenzione europea sui diritti dell’uomo») e dell’Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa («Atto finale di Helsinki dell’OSCE»);

RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un effettivo multilateralismo e nella composizione pacifica delle controversie nelle forme concordate, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell’ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);



IMPEGNATI ad ottemperare agli obblighi internazionali relativi alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo e di non proliferazione, così come di sicurezza nucleare;

RICONOSCENDO l’importanza della partecipazione attiva della Repubblica d’Armenia alle forme di cooperazione regionali, comprese quelle sostenute dall’Unione europea; riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, compresa la sua politica di sicurezza e di difesa comune, così come delle pertinenti politiche della Repubblica d’Armenia; riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono;

RICONOSCENDO l’importanza dell’impegno della Repubblica d’Armenia alla risoluzione pacifica e duratura del conflitto del Nagorno-Karabakh e la necessità di raggiungere tale risoluzione al più presto, nel quadro dei negoziati guidati dai copresidenti del gruppo di Minsk dell’OSCE; riconoscendo altresì la necessità di raggiungere tale risoluzione nel rispetto degli obiettivi e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE, in particolare quelli relativi al non ricorso alla minaccia o all’uso della forza, all’integrità territoriale degli Stati, e alla parità dei diritti e all’autodeterminazione dei popoli, ribaditi in tutte le dichiarazioni rilasciate nel contesto della copresidenza del gruppo di Minsk dell’OSCE fin dal 16º Consiglio ministeriale dell’OSCE del 2008; sottolineando anche l’impegno dichiarato dell’Unione europea al sostegno di tale processo di risoluzione dei conflitti;



IMPEGNATI a prevenire e contrastare la corruzione, a lottare contro la criminalità organizzata e a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI a intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere secondo un approccio complessivo che tenga debito conto della migrazione legale e della cooperazione volta a contrastare l’immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani e ad attuare l’accordo di riammissione in modo efficiente;

RIAFFERMANDO che una maggiore mobilità dei cittadini delle Parti in un contesto sicuro e correttamente gestito rimane un obiettivo essenziale e considerando l’avvio, a tempo debito, di un dialogo in materia di visti con la Repubblica d’Armenia, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e correttamente gestita, compresa l’effettiva attuazione di accordi di facilitazione dei visti e di riammissione tra le Parti;

IMPEGNATI a rispettare i principi dell’economia di mercato e confermando la disponibilità dell’Unione europea a contribuire alle riforme economiche nella Repubblica d’Armenia;

RICONOSCENDO la volontà delle Parti di approfondire la cooperazione economica, anche in settori connessi al commercio, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’adesione delle Parti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e mediante l’applicazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi;

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;



DETERMINATI a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

DETERMINATI a garantire la protezione dell’ambiente, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l’attuazione degli accordi internazionali multilaterali;

IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, ad agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, ad intensificare l’integrazione dei mercati e il ravvicinamento progressivo della legislazione agli elementi principali dell’acquis dell’UE indicati di seguito, compresi, tra l’altro, la promozione dell’efficienza energetica e l’uso delle fonti di energia rinnovabile, tenuto conto degli impegni della Repubblica d’Armenia al rispetto dei principi di parità di trattamento dei paesi fornitori, di transito e di consumo dell’energia;

IMPEGNATI a garantire livelli elevati di sicurezza nucleare, come indicato di seguito;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione nel settore dell’energia e l’impegno delle Parti al pieno rispetto delle disposizioni del trattato sulla Carta dell’energia;

DESIDEROSI di migliorare il livello della salute e della sicurezza pubblica e di protezione della salute umana, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, delle esigenze ambientali e dei cambiamenti climatici;

IMPEGNATI ad intensificare i contatti tra i popoli, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, dell’istruzione e della cultura, della gioventù e dello sport;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale;



RICONOSCENDO l’impegno della Repubblica d’Armenia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell’UE, e ad attuarla in maniera efficace nel contesto di più ampi sforzi di riforma e a sviluppare le proprie capacità amministrative e istituzionali nella misura necessaria per far applicare il presente accordo, e riconoscendo il continuo sostegno dell’Unione europea, nell’ambito di tutti gli strumenti di cooperazione disponibili, compresa l’assistenza tecnica, finanziaria ed economica collegata a tale impegno, di pari passo al ritmo delle riforme e alle necessità economiche della Repubblica d’Armenia;

CONSTATANDO che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia per il quale la parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce la competenza dell’Unione europea, le disposizioni di tali accordi futuri non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che l’Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all’Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notifichi alla Repubblica d’Armenia che il Regno Unito e/o l’Irlanda è/sono vincolato/i da tali accordi in quanto membro/i dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne dell’Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai fini dell’attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando altresì che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell’Unione europea rientrerebbero nell’ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

a)    rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra le Parti sulla base dei valori comuni e degli stretti legami, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d’Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell’Unione europea;

b)    consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;

c)    contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d’Armenia;

d)    promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;

e)    potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l’obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;



f)    incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni;

g)    sostenere gli sforzi della Repubblica d’Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE citato in appresso;

h)    intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’adesione all’OMC; e

i)    creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

ARTICOLO 2

Principi generali

1.    Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sanciti in particolare nella Carta delle Nazioni Unite, nell’Atto finale di Helsinki dell’OSCE e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, così come in altri strumenti pertinenti in materia di diritti dell’uomo, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, informa le politiche interne ed esterne delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2.    Le Parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un’economia di mercato, dello sviluppo sostenibile, della cooperazione regionale e di un effettivo multilateralismo.



3.    Le Parti ribadiscono il loro rispetto dei principi dello stato di diritto e della buona governance, così come i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell’ONU, del Consiglio d’Europa e dell’OSCE.

4.    Le Parti si impegnano a combattere la corruzione, le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo, a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, anche aderendo all’iniziativa relativa ai centri di eccellenza dell’UE per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORME;
COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

ARTICOLO 3

Finalità del dialogo politico

1.    Le Parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di comune interesse, incluse la politica estera e le questioni di sicurezza, così come gli aspetti relativi alle riforme interne. Tale dialogo incrementerà l’efficacia della cooperazione politica su questioni di politica estera e di sicurezza, riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono.



2.    Il dialogo politico ha la finalità di:

a)    sviluppare e rafforzare il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse;

b)    rafforzare il partenariato politico e aumentare l’efficacia della cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza;

c)    promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un effettivo multilateralismo;

d)    rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le relative minacce;

e)    rafforzare la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori;

f)    promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le Parti finalizzata a conseguire la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;

g)    rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona governance, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, compresi la libertà dei media e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;

h)    sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa;



i)    promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti;

j)    promuovere le finalità e i principi delle Nazioni Unite, come sancito dalla Carta dell’ONU e i principi che guidano le relazioni tra gli Stati partecipanti, come stabilito nell’Atto finale di Helsinki dell’OSCE; e

k)    promuovere la cooperazione regionale, sviluppare relazioni di buon vicinato e rafforzare la sicurezza regionale, anche attraverso provvedimenti a favore dell’apertura delle frontiere per promuovere il commercio regionale e la circolazione transfrontaliera.

ARTICOLO 4

Riforme interne

Le Parti cooperano allo scopo di:

a)    sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l’efficacia delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto;

b)    assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

c)    realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l’indipendenza, la qualità e l’efficienza del sistema giudiziario, l’azione penale e l’applicazione della legge;

d)    rafforzare la capacità amministrativa e garantire l’imparzialità e l’efficacia degli organismi incaricati dell’applicazione della legge;



e)    proseguire la riforma della pubblica amministrazione e sviluppare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale; e

f)    assicurare l’efficacia della lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l’effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, quale la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

ARTICOLO 5

Politica estera e di sicurezza

1.    Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, riconoscendo l’importanza che la Repubblica d’Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono, e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, riduzione del rischio di catastrofi, sicurezza informatica, riforma del settore della sicurezza, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e controllo delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la sua efficacia, avvalendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali, e segnatamente dell’OSCE.

2.    Le Parti ribadiscono il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE, e il loro impegno per la promozione di tali principi nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali.



ARTICOLO 6

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

1.    Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

2.    Le Parti ritengono che l’istituzione e l’efficace funzionamento della Corte penale internazionale costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione volta alla promozione della pace e della giustizia internazionale mediante la ratifica e l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, tenendo conto dei rispettivi quadri di riferimento giuridici e costituzionali.

3.    Le Parti convengono di cooperare strettamente per prevenire il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, avvalendosi di adeguati quadri bilaterali e multilaterali.



ARTICOLO 7

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell’eventuale partecipazione della Repubblica d’Armenia alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall’Unione europea, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, con decisione caso per caso.

ARTICOLO 8

Stabilità regionale e risoluzione pacifica dei conflitti

1.    Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a migliorare le condizioni per una più intensa cooperazione a livello regionale, promuovendo l’apertura delle frontiere e la circolazione transfrontaliera, le relazioni di buon vicinato e lo sviluppo democratico, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza, e si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti.

2.    Gli sforzi di cui al paragrafo 1 si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall’Atto finale di Helsinki dell’OSCE e dagli altri atti multilaterali applicabili a cui le Parti hanno aderito. Le Parti sottolineano l’importanza di schemi concordati per la risoluzione pacifica dei conflitti.

3.    Le Parti sottolineano che il controllo degli armamenti e le misure di instaurazione della fiducia e della sicurezza rimangono di grande importanza per la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità in Europa.



ARTICOLO 9

Armi di distruzione di massa, non proliferazione e disarmo

1.    Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad uso di soggetti statali e non statali quali i terroristi e altri gruppi criminali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l’attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. Le Parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

2.    Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)    l’adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l’adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena applicazione; e

b)    l’ulteriore sviluppo di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, compresi i controlli delle esportazioni e del transito di merci collegate alle armi di distruzione di massa, così come i controlli dell’impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

3.    Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi contemplati nel presente articolo.



ARTICOLO 10

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1.    Le Parti riconoscono che la fabbricazione e il traffico illegali di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le relative munizioni, l’accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.    Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti di cui sono parti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale nelle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3.    Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e, se del caso, nazionale.

4.    Inoltre, le Parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari 1 e della pertinente legislazione nazionale della Repubblica d’Armenia.



5.    Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi contemplati nel presente articolo.

ARTICOLO 11

Lotta al terrorismo

1.    Le Parti ribadiscono l’importanza della prevenzione e della lotta al terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e le sue manifestazioni.

2.    Le Parti convengono dell’assoluta necessità che la lotta al terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, inclusi la legislazione internazionale in materia di diritti umani, il diritto umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta al terrorismo.

3.    Le Parti sottolineano l’importanza della ratifica universale e della piena attuazione di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell’ONU in materia di lotta al terrorismo. Le Parti convengono di continuare a promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l’attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, così come di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU e di tutte le convenzioni del Consiglio d’Europa in materia. Le Parti convengono inoltre di cooperare per promuovere il consenso internazionale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo.



TITOLO III

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 12

Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

1.    Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le Parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, compresa l’indipendenza della magistratura, l’accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come le garanzie procedurale in materia penale e i diritti delle vittime.

2.    Le Parti cooperano pienamente in vista dell’efficace funzionamento delle istituzioni preposte all’applicazione della legge, della lotta alla corruzione e dell’amministrazione della giustizia.

3.    Tutta la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia è informata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e al principio della non discriminazione.

ARTICOLO 13

Protezione dei dati personali

Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e internazionali.



ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1.    Le Parti ribadiscono l’importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e instaurano un dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, comprese la migrazione legale, la protezione internazionale e la lotta alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di esseri umani.

2.    La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le Parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente pertinente. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:

a)    il contrasto delle cause di fondo della migrazione;

b)    l’elaborazione e l’attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale allo scopo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, come la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di “non respingimento”;

c)    le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l’equità di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti, l’istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;



d)    l’elaborazione di un’efficace politica di prevenzione della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, compresa l’elaborazione di misure di lotta alle reti di traghettatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici nel quadro dei pertinenti strumenti internazionali;

e)    aspetti quali l’organizzazione, la formazione, le migliori prassi e altre misure operative in materia di gestione della migrazione, della sicurezza dei documenti, della gestione delle frontiere e della politica dei visti, e sistemi d’informazione sulla migrazione;

3.    La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

ARTICOLO 15

Circolazione delle persone e riammissione

1.    Le Parti che ne sono vincolate garantiscono la piena attuazione dei seguenti accordi:

a)    l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (“accordo di riammissione”) che è entrato in vigore il 1° gennaio 2014; e

b)    l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (“l’accordo di facilitazione dei visti”) che è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.



2.    Le Parti continuano a promuovere la mobilità dei cittadini grazie all’accordo di facilitazione del rilascio dei visti e a prendere in considerazione l’avvio, a tempo debito, di un dialogo per la liberalizzazione del regime dei visti purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e correttamente gestita. Esse cooperano nella lotta alle migrazioni irregolari, anche attraverso l’attuazione dell’accordo di riammissione, ed anche promuovendo la politica di gestione delle frontiere e i quadri giuridici e operativi.

ARTICOLO 16

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione:

1.    Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, in particolare quelle transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:

a)    il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

b)    il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco comprese le armi leggere e di piccolo calibro;

c)    il contrabbando e il traffico di droghe illecite;

d)    il contrabbando e il traffico di merci;



e)    i reati economici e finanziari quali la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell’ambito di appalti pubblici;

f)    l’appropriazione indebita nell’ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;

g)    la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico;

h)    la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e

i)    la criminalità informatica.

2.    Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all’applicazione della legge, compreso l’eventuale sviluppo della cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente le norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e nei suoi tre protocolli. Le Parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, le raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e l’OCSE, la trasparenza per quanto riguarda la dichiarazione delle attività, la protezione degli informatori, e la divulgazione di informazioni sui beneficiari finali di soggetti giuridici.



ARTICOLO 17

Droghe illecite

1.    Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella prevenzione e lotta alle droghe illecite comprese le nuove sostanze psicoattive. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di prevenzione e di lotta alle droghe illecite, a ridurne l’offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell’abuso di droghe, allo scopo di ridurre i danni e di prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope o psicoattive.

2.    Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le loro azioni si basano su principi concordati stabiliti nelle pertinenti convenzioni internazionali, e mirano a dare attuazione alle raccomandazioni contenute nel documento finale della sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga tenutasi nell’aprile 2016.

ARTICOLO 18

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

1.    Le Parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati ai fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali in generale e di reati legati alla droga in particolare, nonché ai fini di finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi provento di attività criminali.



2.    La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell’ambito della rispettiva legislazione delle Parti e dei pertinenti strumenti internazionali nonché l’adozione di norme appropriate per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali pertinenti attivi nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale in materia di riciclaggio di denaro (GAFI).

ARTICOLO 19

Cooperazione nella lotta al terrorismo

1.    Nel pieno rispetto dei principi alla base della lotta al terrorismo, di cui all’articolo 11, le Parti ribadiscono l’importanza di un approccio fondato sull’applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare:

a)    scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della riservatezza;

b)    scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e dei relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, in conformità alla legislazione applicabile;

c)    scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, e modalità atte a contrastare la radicalizzazione e a promuovere la riabilitazione;


d)    scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, incluse le minacce terroristiche;

e)    condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti dell’uomo nella lotta al terrorismo, in particolare in relazione alle procedure penali;

f)    garantendo l’incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche; e

g)    adottando misure nei confronti delle minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l’acquisizione, il trasferimento e l’uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari da alto rischio.

2.    La cooperazione si basa sulle pertinenti valutazioni disponibili ed è realizzata in consultazione reciproca tra le Parti.

ARTICOLO 20

Cooperazione giudiziaria

1.    Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l’attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.



2.    Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adoperano per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti. Tale cooperazione comprende, se del caso, l’accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell’ONU e del Consiglio d’Europa e la loro attuazione, così come una più stretta cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 21

Protezione consolare

La Repubblica d’Armenia accettano che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell’UE rappresentato offrano protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell’UE che non disponga di una rappresentanza permanente nella Repubblica d’Armenia in grado di fornire efficacemente protezione consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.



TITOLO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA

CAPO 1

DIALOGO ECONOMICO

ARTICOLO 22

1.    L’Unione europea e la Repubblica d’Armenia agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione condivisa dei fondamentali di ciascuna economia, nonché l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche.

2.    La Repubblica d’Armenia si adopera ulteriormente per sviluppare un’economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico e politiche a quelle dell’Unione europea, a seconda dei casi. L’Unione europea sosterrà la Repubblica d’Armenia nell’assicurare politiche macroeconomiche sane, compresi l’indipendenza della banca centrale e la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia dei pagamenti e un regime dei tassi di cambio sostenibili.



ARTICOLO 23

A tal fine le Parti convengono di instaurare un dialogo economico con cadenza regolare, con l’obiettivo di:

a)    scambiarsi informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche nonché sulle riforme strutturali, comprese le strategie per lo sviluppo economico;

b)    condividere competenze e migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche;

c)    scambiarsi informazioni ed esperienze relative all’integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell’Unione economica e monetaria europea;

d)    rivedere la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico.



ARTICOLO 24

Controllo interno del settore pubblico e modalità di audit

Le Parti cooperano in materia di controllo interno del settore pubblico e di audit esterni con i seguenti obiettivi:

a)    sviluppare ulteriormente e applicare il sistema di controllo interno delle finanze pubbliche in conformità del principio di responsabilità gestionale decentrata, compresa una funzione di audit interno indipendente per tutto il settore pubblico nella Repubblica d’Armenia, mediante l’armonizzazione con le norme i quadri e gli orientamenti internazionali generalmente accettate e le buone prassi dell’Unione europea, sulla base del programma di riforma del controllo finanziario interno pubblico approvato dal governo della Repubblica d’Armenia;

b)    sviluppare un adeguato sistema di ispezione finanziaria nella Repubblica d’Armenia per integrare, senza duplicarla, la funzione di audit interno;

c)    sostenere l’Unità centrale di armonizzazione per il controllo interno delle finanze pubbliche nella Repubblica d’Armenia rafforzandone la capacità di guidare il processo di riforma;

d)    rafforzare ulteriormente la Camera di controllo quale istituzione superiore di audit della Repubblica d’Armenia, in particolare sotto il profilo dell’indipendenza funzionale, organizzativa e finanziaria in conformità con le norme riconosciute internazionalmente in materia di audit esterni (INTOSAI); e

e)    provvedere allo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi.



CAPO 2

FISCALITÀ

ARTICOLO 25

Le Parti cooperano per rafforzare la buona governance in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una leale cooperazione.

ARTICOLO 26

In relazione all’articolo 25, le Parti riconoscono i principi della buona governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello dell’Unione europea e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell’Unione europea e degli Stati membri, le Parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppano misure volte all’effettiva applicazione dei suddetti principi di buona governance.



ARTICOLO 27

Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione mirata al miglioramento e allo sviluppo del sistema fiscale e dell’amministrazione tributaria della Repubblica d’Armenia, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, al fine di garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta alla frode e l’elusione fiscale. Le Parti non operano discriminazioni tra i prodotti importati e i prodotti nazionali analoghi, a norma degli articoli I e III dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (“GATT 1994”). Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale e all’elusione fiscale, in particolare la c.d. “frode carosello”, nonché per quanto concerne i prezzi di trasferimento e la lotta alle pratiche offshore.

ARTICOLO 28

Le Parti sviluppano la cooperazione in vista di pervenire a politiche condivise per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione comporta lo scambio di informazioni. A tal fine, le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale e in linea con la convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2003.

ARTICOLO 29

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.



CAPO 3

STATISTICHE

ARTICOLO 30

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore statistico, contribuendo in tal modo all’obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente dovrebbe fornire ai cittadini, alle imprese e ai decisori politici dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate su tale base. Il sistema statistico nazionale rispetta i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall’ONU e tiene conto dell’acquis dell’UE in campo statistico, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzare la produzione statistica nazionale alle norme e agli standard europei.

ARTICOLO 31

La cooperazione nel settore statistico persegue i seguenti obiettivi:

a)    l’ulteriore rafforzamento delle capacità del sistema statistico nazionale, compresa la base giuridica, la produzione di dati e metadati di buona qualità, una politica di diffusione e la facilità d’uso per l’utente, tenendo conto degli utenti dei settori pubblico e privato, della comunità accademica e della società in generale;



b)    il progressivo allineamento del sistema statistico della Repubblica d’Armenia alle norme e alle pratiche del Sistema statistico europeo;

c)    il perfezionamento della trasmissione dei dati all’Unione europea, applicando le pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;

d)    il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l’applicazione delle norme statistiche dell’Unione europea e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Repubblica d’Armenia;

e)    lo scambio di esperienze per quanto riguarda lo sviluppo del know-how statistico; e

f)    la promozione della garanzia e della gestione della qualità in tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

ARTICOLO 32

Le Parti cooperano nell’ambito del Sistema statistico europeo, nel quale Eurostat è l’ufficio statistico dell’Unione europea. Tale cooperazione garantisce l’indipendenza professionale dell’ufficio statistico e l’applicazione dei principi del codice di buone pratiche delle statistiche europee, nonché un’attenzione principale ai seguenti settori:

a)    le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;

b)    le statistiche dell’agricoltura, compresi i censimenti agricoli;



c)    le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l’uso di fonti amministrative a fini statistici;

d)    le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero, le statistiche della bilancia dei pagamenti e le statistiche relative agli investimenti diretti esteri;

e)    le statistiche relative all’energia, compresi i bilanci energetici;

f)    le statistiche ambientali;

g)    le statistiche regionali; e

h)    le attività orizzontali, comprese la garanzia e la gestione della qualità, le classificazioni statistiche, le attività di formazione, la diffusione e l’utilizzo di moderne tecnologie dell’informazione.

ARTICOLO 33

Le Parti si scambiano, tra l’altro, informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell’esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano all’ulteriore allineamento all’acquis statistico dell’UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Repubblica d’Armenia e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel quadro della produzione dei dati statistici l’accento è posto sul maggiore utilizzo dei dati amministrativi e sulla razionalizzazione delle indagini statistiche, tenendo conto della necessità di ridurre l’onere di risposta. I dati prodotti sono pertinenti ai fini dell’elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.



ARTICOLO 34

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico. Nella misura del possibile, le attività intraprese nell’ambito del Sistema statistico europeo, compresa la formazione, sono accessibili alla Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 35

Se pertinente e applicabile, il graduale ravvicinamento della legislazione della Repubblica d’Armenia all’acquis statistico dell’UE viene effettuato in conformità dello Statistical Requirements Compendium, prodotto da Eurostat e aggiornato annualmente, che le Parti considerano allegato al presente accordo.



TITOLO V

ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

CAPO 1

TRASPORTI

ARTICOLO 36

Le Parti:

a)    ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;

b)    promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l’intermodalità e l’interoperabilità dei sistemi di trasporto; e

c)    si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.



ARTICOLO 37

La cooperazione in materia di trasporti riguarda i seguenti settori:

a)    l’elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l’obiettivo di garantire sistemi di trasporto rispettosi dell’ambiente, efficienti e sicuri e di promuovere l’integrazione delle considerazioni relative ai trasporti in altre politiche;

b)    l’elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l’ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, marittimo, aereo e l’intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;

c)    il miglioramento della politica delle infrastrutture per individuare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;

d)     l’elaborazione di strategie di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l’attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;

e)    l’adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per una rigorosa attuazione e l’efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;



f)    la cooperazione e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; e

g)    la promozione dell’uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell’informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell’intermodalità e la cooperazione nell’uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

ARTICOLO 38

1.    La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica d’Armenia, l’Unione europea e i paesi terzi della regione, promuovendo l’apertura delle frontiere e la circolazione transfrontaliera mediante l’eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, potenziando il funzionamento delle reti di trasporto esistenti e sviluppando le infrastrutture, in particolare sulle principali reti di collegamento tra le Parti.

2.    La cooperazione comprende azioni volte a facilitare l’attraversamento delle frontiere, tenendo conto delle specificità di paesi senza sbocco sul mare, come indicato nei pertinenti strumenti internazionali.

3.    La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:

a)    a livello regionale, in particolare tenendo in considerazione i progressi conseguiti nell’ambito di intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA) e altre iniziative nel campo dei trasporti a livello internazionale, anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle Parti; e



b)    nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell’Unione europea, nonché nell’ambito del partenariato orientale.

ARTICOLO 39

1.    Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, è opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia che istituisce uno spazio aereo comune.

2.    Prima della conclusione dell’accordo che istituisce uno spazio aereo comune, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 40

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

ARTICOLO 41

1.    La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea di cui all’allegato I, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



2.    Il ravvicinamento normativo potrà avvenire anche attraverso accordi settoriali.

CAPO 2

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSA LA SICUREZZA NUCLEARE

ARTICOLO 42

1.    Le Parti cooperano in materia di energia sulla base dei principi di partenariato, interesse reciproco, trasparenza e prevedibilità. La cooperazione è intesa ad armonizzare le normative nel settore dell’energia nei settori indicati di seguito, tenendo conto della necessità di garantire l’accesso a un’energia sicura, rispettosa dell’ambiente e a prezzi accessibili.

2.    Tale cooperazione riguarda tra l’altro i seguenti ambiti:

a)    le strategie e le politiche energetiche, anche per la promozione della sicurezza energetica e la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e la produzione di energia;

b)    il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento di energia, anche incoraggiando la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico;

c)    lo sviluppo di mercati dell’energia competitivi;

d)    la promozione dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, dell’efficienza energetica e del risparmio energetico;



e)    la promozione della cooperazione regionale nel settore dell’energia e sull’integrazione dei mercati regionali;

f)    la promozione di quadri regolamentari comuni per facilitare il commercio di prodotti petroliferi, dell’energia elettrica e, potenzialmente, di altri prodotti energetici, nonché la parità di condizioni in termini di sicurezza nucleare, allo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza;

g)    il settore nucleare civile, tenendo conto delle specificità della Repubblica d’Armenia e mirando in particolare a livelli elevati di sicurezza nucleare, sulla base degli standard dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e delle norme e le prassi dell’Unione europea indicate in appresso, e a livelli elevati di sicurezza nucleare, sulla base di orientamenti e prassi internazionali. La cooperazione nel settore comprenderà:

i)    lo scambio di tecnologie, buone pratiche e azioni di formazione in materia di sicurezza e di gestione dei rifiuti al fine di garantire l’esercizio in sicurezza degli impianti nucleari;

ii)    la chiusura e la disattivazione in condizioni di sicurezza della centrale nucleare di Medzamor e la rapida adozione di una tabella di marcia o un piano d’azione in tal senso, tenuto conto della necessità della sua sostituzione con nuova capacità al fine di garantire la sicurezza energetica della Repubblica d’Armenia e le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

h)    le politiche in materia di prezzi, transito e trasporto dell’energia, e segnatamente un sistema generale basato sui costi per la trasmissione delle risorse energetiche, se e quando opportuno, e ulteriori precisazioni per quanto riguarda l’accesso agli idrocarburi, se del caso;



i)    la promozione di aspetti normativi che rispecchino i principi fondamentali di regolamentazione del mercato dell’energia e l’accesso non discriminatorio alle reti energetiche e le infrastrutture a tariffe trasparenti ed efficienti in termini di costi, e concorrenziali, e un controllo adeguato e indipendente;

j)    la cooperazione scientifica e tecnica, compreso lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell’energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell’ambiente.

ARTICOLO 43

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

ARTICOLO 44

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli strumenti di cui all’allegato II, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 3

AMBIENTE

ARTICOLO 45

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all’obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un’economia maggiormente rispettosa dell’ambiente. Una maggiore protezione dell’ambiente dovrebbe tradursi in benefici per i cittadini e le imprese dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia, anche in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, e di una maggiore efficienza economica e ambientale così come in termini di utilizzo di tecnologie moderne e più pulite che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell’ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

ARTICOLO 46

1.    La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l’altro:



a)    la governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse la pianificazione strategica, la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l’istruzione e la formazione, i sistemi di monitoraggio e di informazione in materia di ambiente, le attività d’ispezione e di esecuzione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l’accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l’efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario;

b)    la qualità dell’aria;

c)    la qualità dell’acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;

d)    la gestione dei rifiuti;

e)    la protezione della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della biodiversità;

f)    l’inquinamento industriale e i rischi industriali;

g)    la gestione delle sostanze chimiche.

2.    La cooperazione si ripropone altresì di integrare la dimensione ambientale in settori d’intervento diversi dalla politica ambientale.



ARTICOLO 47

Le Parti, tra l’altro:

a)    si scambiano informazioni e competenze;

b)    cooperano a livello regionale e internazionale, in particolare per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti; e

c)    cooperano nell’ambito di pertinenti agenzie, come opportuno.

ARTICOLO 48

Gli obiettivi della cooperazione sono tra l’altro:

a)    lo sviluppo di una strategia nazionale generale in materia di ambiente per la Repubblica d’Armenia, riguardante:

i)    le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l’attuazione e l’applicazione della legislazione ambientale;

ii)    la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all’amministrazione dell’ambiente;

iii)    le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni;



iv)    le procedure volte a promuovere l’integrazione dell’ambiente in altri settori di intervento;

v)    la promozione di misure a favore di un’economia verde e dell’ecoinnovazione, l’identificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie e un meccanismo di riesame; e

b)    lo sviluppo di strategie settoriali per la Repubblica d’Armenia (anche con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento degli investimenti in infrastrutture e tecnologie) in materia di:

i) qualità dell’aria;

ii) qualità dell’acqua e gestione delle risorse;

iii) gestione dei rifiuti;

iv) biodiversità, conservazione della natura e silvicoltura;

v) inquinamento industriale e rischi industriali; e

vi) prodotti chimici.

ARTICOLO 49

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.



ARTICOLO 50

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato III, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 4

AZIONE PER IL CLIMA

ARTICOLO 51

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in tale settore.

ARTICOLO 52

La cooperazione promuove l’adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

a)    mitigazione dei cambiamenti climatici;



b)    adattamento ai cambiamenti climatici;

c)    meccanismi di mercato e non di mercato per affrontare i cambiamenti climatici;

d)    ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego, trasferimento e diffusione di tecnologie nuove, innovative, sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;

e)    integrazione delle questioni climatiche nelle politiche generali e settoriali; e

f)    sensibilizzazione, istruzione e formazione.

ARTICOLO 53

1.    Le Parti, tra l’altro:

a)    si scambiano informazioni e competenze;

b)    attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite e rispettose dell’ambiente;

c)    realizzano attività congiunte a livello regionale e internazionale, anche per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (UNFCCC) e l’accordo di Parigi del 2015, e attività congiunte nell’ambito di pertinenti agenzie, come opportuno.



2.    Le Parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

ARTICOLO 54

Gli obiettivi della cooperazione comprendono, tra l’altro:

a)    misure intese ad attuare l’accordo di Parigi del 2015, in linea con i principi enunciati nel presente accordo;

b)    misure volte a rafforzare la capacità di adottare misure efficaci di azione per il clima;

c)    lo sviluppo di una strategia climatica globale e un piano d’azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine;

d)    l’elaborazione di valutazioni di vulnerabilità e di adattamento;

e)    l’elaborazione di un piano di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

f)    l’elaborazione e attuazione di misure a lungo termine volte a ridurre i cambiamenti climatici affrontando il problema delle emissioni di gas a effetto serra;

g)    misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione;    

h)    misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie;



i)    misure tese a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali; e

j)    misure relative alle sostanze che riducono lo strato d’ozono e ai gas fluorurati.

ARTICOLO 55

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

ARTICOLO 56

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato IV, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 5

POLITICA INDUSTRIALE E RELATIVA ALLE IMPRESE

ARTICOLO 57

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e relativa alle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI). È opportuno che il rafforzamento della cooperazione migliori il quadro regolamentare e amministrativo sia per le imprese dell’Unione europea che per le imprese della Repubblica d’Armenia operanti nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia e che esso si basi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell’Unione europea, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in tale settore.

ARTICOLO 58

Le Parti cooperano al fine di:

a)    attuare strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business Act per l’Europa e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. Tale cooperazione includerà anche una particolare attenzione rivolta alle microimprese e alle imprese artigiane, estremamente importanti sia per l’economia dell’Unione europea che per quella della Repubblica d’Armenia;



b)    creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. Tale cooperazione riguarderà anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l’efficienza energetica e una produzione più pulita;

c)    semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell’Unione europea;

d)    incoraggiare l’elaborazione di una politica dell’innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche, lo sviluppo di cluster e l’accesso ai finanziamenti);

e)    incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell’Unione europea e quelle della Repubblica d’Armenia e tra tali imprese e le autorità dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia;

f)    sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni nella Repubblica d’Armenia;

g)    promuovere un ambiente più favorevole alle imprese, al fine di aumentare il potenziale di crescita e le opportunità di investimento; e

h)    facilitare l’ammodernamento e la ristrutturazione dell’industria nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia in alcuni settori.



ARTICOLO 59

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico. Il dialogo coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell’Unione europea e delle imprese della Repubblica d’Armenia.

CAPO 6

DIRITTO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE, GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 60

1.    Le Parti riconoscono l’importanza di disporre di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e del governo societario, nonché della contabilità e della revisione contabile, in un’economia di mercato funzionante e con un contesto commerciale prevedibile e trasparente, e sottolineano l’importanza di promuovere la convergenza normativa in questi settori.

2.    Le Parti collaborano al fine di:

a)    scambiarsi le migliori pratiche per garantire la disponibilità e l’accesso alle informazioni riguardanti l’organizzazione e la rappresentanza di società registrate in modo trasparente e facilmente accessibile;



b)    sviluppare ulteriormente una politica di governo societario conforme alle norme internazionali, in particolare a quelle dell’OCSE;

c)    promuovere l’attuazione e l’applicazione coerente dei principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS) per i conti consolidati delle società quotate;

d)    regolamentare e controllare le professioni di revisore dei conti e di contabile;

e)    promuovere i principi di revisione internazionali e il codice deontologico dell’International Federation of Accountants (IFAC), con l’obiettivo di migliorare il livello professionale dei revisori dei conti mediante il rispetto di standard e norme deontologiche da parte delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni di revisione contabile e dei revisori contabili.

CAPO 7

COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI BANCARI,
ASSICURATIVI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 61

Le Parti concordano sull’importanza di disporre di una legislazione e di pratiche efficaci e decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con l’obiettivo di:

a)    migliorare la regolamentazione dei servizi finanziari;



b)    garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

c)    contribuire alla stabilità e all’integrità del sistema finanziario globale;

d)    promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;

e)    garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

CAPO 8

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

ARTICOLO 62

Le Parti promuovono la cooperazione volta a sviluppare la società dell’informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante un’ampia disponibilità delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) e una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione dovrebbe mirare ad agevolare l’accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza e gli investimenti in tale settore.



ARTICOLO 63

Tale cooperazione riguarderà, fra l’altro, le seguenti azioni:

a)    lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull’attuazione di strategie nazionali per la società dell’informazione, comprese, tra l’altro, iniziative volte a promuovere l’accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online;

b)    lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell’autorità nazionale di regolamentazione indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse di spettro e per promuovere l’interoperabilità delle reti nella Repubblica d’Armenia e con l’Unione europea.

ARTICOLO 64

Le Parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell’Unione europea e le autorità di regolamentazione nazionali della Repubblica d’Armenia in materia di comunicazioni elettroniche.

ARTICOLO 65

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato V, conformemente alle disposizioni di tale allegato.



CAPO 9

TURISMO

ARTICOLO 66

Le Parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un’industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, responsabilizzazione, occupazione e valuta estera.

ARTICOLO 67

La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

a)    il rispetto dell’integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

b)    l’importanza del patrimonio culturale; e

c)    un’interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell’ambiente.



ARTICOLO 68

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti ambiti:

a)    lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di conoscenze, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;

b)    l’istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;

c)    la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l’identificazione e l’eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;

d)    l’elaborazione e l’attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda i pertinenti aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;

e)    la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi; e

f)    lo sviluppo e la promozione dell’offerta turistica a livello delle comunità locali.

ARTICOLO 69

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.



CAPO 10

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

ARTICOLO 70

Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

ARTICOLO 71

La cooperazione tra le Parti nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l’altro, a:

a)    agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b)    rafforzare le capacità amministrative a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell’attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche dell’Unione europea;

c)    promuovere l’ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

d)    condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;



e)    migliorare la competitività del settore agricolo, l’efficienza e la trasparenza dei mercati;

f)    promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l’agricoltura biologica;

g)    divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli; e

h)    migliorare l’armonizzazione delle questioni trattate nell’ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le Parti sono membri.

CAPO 11

GOVERNANCE MARITTIMA E DELLA PESCA

ARTICOLO 72

Le Parti cooperano su questioni di reciproco interesse riguardanti le attività di pesca e di governance marittima, istituendo in tal modo una più stretta cooperazione bilaterale, multilaterale e internazionale nel settore della pesca.

ARTICOLO 73

Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:



a)    una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi; e

b)    la cooperazione attraverso le organizzazioni multilaterali e internazionali responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive, in particolare rafforzando gli idonei strumenti internazionali di sorveglianza e di applicazione della legge.

ARTICOLO 74

Le Parti appoggiano iniziative, come lo scambio di esperienze e l’offerta di sostegno reciproci, per garantire l’attuazione di una politica della pesca sostenibile, quali:

a)    la gestione delle risorse della pesca e dell’acquacoltura;

b)    l’ispezione e il controllo delle attività di pesca;

c)    la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, e dei dati biologici ed economici;

d)    una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l’informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità;

e)    lo sviluppo sostenibile delle aree che comprendono una costa lacustre o stagni o l’estuario di un fiume e sono caratterizzate da un notevole livello di occupazione nel settore della pesca; e



f)    lo scambio istituzionale di esperienze in materia di legislazione dell’acquacoltura sostenibile e la sua attuazione pratica in bacini naturali e laghi artificiali.

ARTICOLO 75

Le Parti, tenendo conto della cooperazione in materia di pesca, trasporti, ambiente e altre politiche collegate al mare, cooperano e si forniscono sostegno reciproco, se del caso, su questioni marittime, in particolare sostenendo attivamente un approccio integrato agli affari marittimi e la buona governance nell’ambito delle competenti organizzazioni regionali e internazionali.

CAPO 12

SETTORE MINERARIO

ARTICOLO 76

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e della produzione di materie prime, con l’obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all’energia, con particolare riferimento all’estrazione di minerali metallici e industriali.

ARTICOLO 77

Le Parti cooperano al fine di:



a)    scambiarsi informazioni sugli sviluppi dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;

b)    scambiarsi informazioni su questioni connesse al commercio di materie prime, con l’obiettivo di promuovere gli scambi bilaterali;

c)    scambiarsi informazioni e migliori pratiche in relazione ad aspetti connessi allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie; e

d)    scambiarsi informazioni e migliori pratiche in relazione a formazione, competenze e sicurezza nelle industrie minerarie.

CAPO 13

COOPERAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE

ARTICOLO 78

Le Parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l’adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 79

La cooperazione di cui all’articolo 78 comprende:



a)    il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

b)    l’agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle Parti;

c)    iniziative per aumentare le capacità di ricerca e la partecipazione degli istituti di ricerca della Repubblica d’Armenia al programma quadro per la ricerca dell’Unione europea;

d)    la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti della ricerca e dell’innovazione;

e)    attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell’ambito di attività di ricerca e innovazione in entrambe le Parti;

f)    l’agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo che lavorano nel campo della ricerca e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività; e

g)    altre modalità di cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione stabilite di comune accordo.

ARTICOLO 80

Nel realizzare tali attività di cooperazione, è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro internazionale di scienza e tecnologia (CIST) e con altre attività realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia come stabilito nel titolo VII, capo 1.



CAPO 14

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 81

Le Parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e rendere compatibili i rispettivi sistemi di protezione dei consumatori.

ARTICOLO 82

Se del caso, la cooperazione può comprendere:

a)    l’obiettivo di ravvicinare la normativa in materia di protezione dei consumatori della Repubblica d’Armenia a quella dell’Unione europea, evitando nel contempo ostacoli agli scambi;

b)    la promozione degli scambi di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, i sistemi di scambio di informazioni, l’educazione e il rafforzamento del potere dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione;

c)    la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e

d)    la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e i contatti fra i rappresentanti dei consumatori.



ARTICOLO 83

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato VI, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 15

OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

ARTICOLO 84

Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l’agenda per il lavoro dignitoso dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la politica dell’occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l’inclusione sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e i diritti sociali, e a contribuire in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

ARTICOLO 85

La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

a)    riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;



b)    politica dell’occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche allo scopo di ridurre l’economia sommersa e l’occupazione sommersa;

c)    promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l’impiego efficienti, per modernizzare i mercati del lavoro e adattarsi alle loro esigenze;

d)    promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;

e)    pari opportunità e lotta alla discriminazione, con l’obiettivo di migliorare la parità di genere e di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nonché di combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale;

f)    politica sociale, volta a migliorare il livello di protezione sociale e ad ammodernare i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;

g)    stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i pertinenti portatori d’interessi;

h)    promozione della salute e della sicurezza sul lavoro; e

i)    promozione della responsabilità sociale delle imprese.



ARTICOLO 86

Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori d’interessi, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell’elaborazione delle politiche e nelle riforme nella Repubblica d’Armenia e nella cooperazione tra le Parti a norma del presente accordo.

ARTICOLO 87

Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

ARTICOLO 88

Le Parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano le pratiche commerciali responsabili, quali quelle promosse dalle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, dall’iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL così come la norma ISO 26000.

ARTICOLO 89

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.



ARTICOLO 90

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato VII, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 16

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SALUTE

ARTICOLO 91

Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzarne il livello, in conformità dei valori e dei principi di sanità pubblica, e quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

ARTICOLO 92

La cooperazione riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare mediante lo scambio di informazioni in materia di salute, la promozione di una strategia che integri l’aspetto sanitario in tutte le politiche, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione mondiale della sanità, e la promozione dell’attuazione degli accordi sanitari internazionali, come la Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, del 2003, e i regolamenti sanitari internazionali.



CAPO 17

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ

ARTICOLO 93

Le Parti cooperano nel settore dell’istruzione e della formazione al fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo politico al fine di ravvicinare i sistemi di istruzione e di formazione nella Repubblica d’Armenia con le politiche e le prassi dell’Unione europea. Le Parti cooperano per promuovere l’apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in particolare nel campo dell’istruzione professionale e superiore.

ARTICOLO 94

La cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione riguarda, tra l’altro, le seguenti azioni:

a)    promuovere l’apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l’occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;

b)    modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione per i dipendenti pubblici, e migliorare la qualità, la pertinenza e l’accesso lungo l’intero percorso educativo che va dall’educazione e dalla cura della prima infanzia fino all’istruzione terziaria;

c)    promuovere la convergenza e il coordinamento delle riforme nel campo dell’istruzione superiore in linea con l’agenda dell’Unione europea per l’istruzione superiore e lo spazio europeo dell’istruzione superiore (processo di Bologna);



d)    rafforzare la cooperazione accademica internazionale, aumentare la partecipazione nei programmi di cooperazione dell’Unione europea e migliorare la mobilità di studenti e insegnanti;

e)    promuovere l’apprendimento di lingue straniere;

f)    sviluppare il quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze all’interno della rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (ENIC-NARIC) in linea con il quadro europeo delle qualifiche;

g)    rafforzare la cooperazione per sviluppare ulteriormente l’istruzione e la formazione professionale, tenendo al contempo conto delle buone prassi nell’Unione europea; e

h)    rafforzare la comprensione e la conoscenza del processo di integrazione europeo, del dialogo accademico sulle relazioni UE/partenariato orientale, nonché la partecipazione ai programmi pertinenti dell’Unione europea, compreso nel settore della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 95

Le Parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

a)    rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell’istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;

b)    agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;



c)    sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato; e

d)    promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

CAPO 18

COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE

ARTICOLO 96

Le Parti promuoveranno la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia. La cooperazione tra le Parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura nonché della società civile dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 97

La cooperazione verte tra l’altro sui seguenti aspetti:

a)    la cooperazione culturale e gli scambi culturali;



b)    la mobilità dell’arte e degli artisti e il rafforzamento delle capacità del settore culturale;

c)    il dialogo interculturale;

d)    il dialogo sulla politica culturale;

e)    il Programma Europa creativa; e

f)    la cooperazione nell’ambito di organizzazioni internazionali quali l’UNESCO e il Consiglio d’Europa, al fine di sostenere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico.

CAPO 19

COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI AUDIOVISIVI E DEI MEDIA

ARTICOLO 98

Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore degli audiovisivi. La cooperazione rafforza le industrie del settore audiovisivo nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia, in particolare attraverso la formazione di professionisti e lo scambio di informazioni.



ARTICOLO 99

1.    Le Parti sviluppano un dialogo periodico nel settore degli audiovisivi e sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media e cooperano per rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media e i legami con i media dell’UE nel rispetto degli standard europei pertinenti, compresi gli standard del Consiglio d’Europa e della convenzione dell’UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

2.    La cooperazione potrebbe comprendere, tra l’altro, la questione della formazione dei giornalisti e degli altri professionisti del settore dei media.

ARTICOLO 100

La cooperazione verte, tra l’altro, sui seguenti aspetti:

a)    il dialogo sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media;

b)    la cooperazione nelle sedi internazionali (quali l’UNESCO e l’OMC); e

c)    la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, compresa la cooperazione nel settore cinematografico.



CAPO 20

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SPORT E ATTIVITÀ FISICA

ARTICOLO 101

Le Parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell’attività fisica, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche per promuovere uno stile di vita sano, la buona governance in ambito sportivo e i valori sociali ed educativi dello sport al fine di combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia.

CAPO 21

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE

ARTICOLO 102

Le Parti instaurano un dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

a)    rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia;



b)    assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Repubblica d’Armenia, incluse la storia e la cultura, nell’Unione europea e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide nelle relazioni future; e

c)    assicurare una migliore conoscenza e comprensione dell’Unione europea nella Repubblica d’Armenia e in particolare nelle organizzazioni della società civile della Repubblica d’Armenia, ponendo l’accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l’Unione europea, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

ARTICOLO 103

1.    Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i portatori d’interessi delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia.

2.    Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:

a)    garantire la partecipazione della società civile nelle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia;

b)    incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare instaurando un dialogo aperto, trasparente e regolare tra, da un lato, le istituzioni pubbliche e, dall’altro, le associazioni rappresentative e la società civile;



c)    agevolare il processo di costruzione istituzionale e il consolidamento delle organizzazioni della società civile in modi diversi, tra i quali: attività di sensibilizzazione, creazione di reti formali ed informali, scambio di visite e seminari, in particolare allo scopo di migliorare il quadro giuridico per la società civile; e

d)    consentire ai rappresentanti della società civile di entrambe le Parti di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra le parti civili e sociali dell’altra parte, in particolare allo scopo di integrare ulteriormente la società civile nel processo decisionale pubblico della Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 104

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un regolare dialogo tra le Parti.



CAPO 22

SVILUPPO REGIONALE, COOPERAZIONE
A LIVELLO TRANSFRONTALIERO E REGIONALE

ARTICOLO 105

1.    Le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale nel campo della politica di sviluppo regionale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.

2.    In particolare, le Parti cooperano al fine di allineare le pratiche della Repubblica d’Armenia ai seguenti principi:

a)    rafforzamento della governance a più livelli, nella misura in cui incide a livello centrale, regionale e locale, con particolare riguardo alle modalità per aumentare la partecipazione dei portatori d’interessi a livello regionale e locale;

b)    consolidamento del partenariato tra tutti i portatori d’interessi coinvolti nello sviluppo regionale; e

c)    cofinanziamento mediante contributi finanziari delle Parti coinvolte nell’attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.



ARTICOLO 106

1.    Le Parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione sulla politica regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera e nelle relative strutture di gestione. L’obiettivo è intensificare la cooperazione mediante l’istituzione di un quadro legislativo adeguato, sostenere e sviluppare le misure di rafforzamento delle capacità e promuovere il rafforzamento delle reti economiche e di impresa a livello transfrontaliero e regionale.

2.    Le Parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni della Repubblica d’Armenia nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell’utilizzo del territorio, tra l’altro:

a)    migliorando il coordinamento interistituzionale, in particolare il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell’amministrazione pubblica a livello centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;

b)    sviluppando le capacità delle autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione transfrontaliera, tenendo conto delle norme e delle prassi dell’Unione europea; e

c)    condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.



ARTICOLO 107

1.    Le Parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri ambiti disciplinati dal presente accordo quali, tra l’altro, i settori dei trasporti, dell’energia, dell’ambiente, delle reti di comunicazione, della cultura, dell’istruzione, del turismo e della salute.

2.    Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transfrontalieri e interregionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Repubblica d’Armenia a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l’attuazione di progetti di interesse comune.

3.    Le attività di cui al paragrafo 2 avranno luogo nel contesto:

a)    del proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee (anche attraverso programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale);

b)    della cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organi dell’Unione europea, tra cui il Comitato europeo delle regioni, e la partecipazione a diversi progetti e iniziative regionali europei; e

c)    la cooperazione, tra l’altro, con il Comitato economico e sociale europeo e l’Osservatorio in rete dell’assetto del territorio europeo (European Spatial Planning Observation Network - ESPON).



ARTICOLO 108

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 23

PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 109

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall’uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell’interdipendenza esistente tra le Parti e delle attività multilaterali in tale settore.

ARTICOLO 110

La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.



ARTICOLO 111

Le Parti provvedono tra l’altro a scambiarsi informazioni e competenze e a realizzare attività congiunte su base bilaterale e/o nel quadro di programmi multilaterali. La cooperazione può avere luogo, tra l’altro, tramite l’attuazione di accordi specifici e/o di convenzioni amministrative conclusi tra le Parti nel settore della protezione civile. Le Parti possono decidere di concerto su orientamenti specifici e/o piani di lavoro per le attività previste o programmate nell’ambito del presente accordo.

ARTICOLO 112

La cooperazione può riguardare i seguenti obiettivi:

a)    consentire lo scambio e l’aggiornamento regolari dei dati di contatto al fine di garantire la continuità del dialogo e di essere in grado di contattarsi 24 ore su 24;

b)    facilitare l’assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti;

c)    consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l’Unione europea o la Repubblica d’Armenia, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;

d)    consentire lo scambio di informazioni sull’assistenza prestata dalle Parti a paesi terzi nelle emergenze in cui viene attivato il meccanismo di protezione civile dell’UE;



e)    cooperare con riferimento al supporto della nazione ospitante quando viene richiesta o prestata assistenza;

f)    scambiarsi le migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse;

g)    cooperare alla riduzione dei rischi di catastrofi avvalendosi anche dei legami istituzionali e di attività di sensibilizzazione; informazione, istruzione e comunicazione; migliori pratiche finalizzate a prevenire o a ridurre l’impatto dei rischi naturali;

h)    cooperare al miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sulla valutazione dei rischi e dei pericoli ai fini della gestione delle catastrofi;

i)    cooperare alla valutazione dell’impatto delle catastrofi sull’ambiente e sulla sanità pubblica;

j)    invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;

k)    invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall’Unione europea e/o dalla Repubblica d’Armenia; e

l)    rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l’uso più efficace possibile delle risorse disponibili di protezione civile.



TITOLO VI

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 113

Trattamento della nazione più favorita

1.    Ciascuna Parte accorda il trattamento della nazione più favorita alle merci dell’altra Parte in conformità all’articolo I dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (“GATT 1994”), contenuto nell’allegato 1A dell’accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994 (in appresso “l’accordo OMC”), comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.    Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in relazione al trattamento preferenziale accordato dalle Parti alle merci di un altro paese in conformità al GATT 1994.



ARTICOLO 114

Trattamento nazionale

Ciascuna Parte accorda alle merci dell’altra Parte il trattamento nazionale in conformità all’articolo III del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 115

Dazi doganali e oneri all’importazione

Ciascuna Parte applica dazi doganali e oneri all’importazione in conformità degli obblighi stabiliti a norma dell’accordo OMC.

ARTICOLO 116

Dazi doganali, tasse o altri oneri all’esportazione

Nessuna delle due Parti adotta o mantiene in vigore dazi, tasse o altri oneri imposti sulle esportazioni o in relazione con l’esportazione di merci destinate al territorio dell’altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate al mercato interno.



ARTICOLO 117

Restrizioni all’importazione e all’esportazione

1.    Nessuna delle Parti può adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, tasse o altri oneri, siano essi attuati mediante contingenti tariffari, licenze d’importazione o di esportazione o altre misure, sulle importazioni di merci dell’altra Parte o sulle vendite all’esportazione delle merci destinati al territorio dell’altra Parte, in conformità all’articolo XI del GATT 1994 e alle sue note interpretative. A questo scopo, l’articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.    Le Parti procedono a uno scambio di informazioni e di buone prassi in materia di controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso al fine di promuovere la convergenza dei controlli sulle esportazioni dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 118

Prodotti rifabbricati

1.    Le Parti riservano ai prodotti rifabbricati lo stesso trattamento di quello previsto per i nuovi prodotti analoghi. Una Parte può esigere un’etichettatura specifica dei prodotti rifabbricati al fine di prevenire le frodi ai danni dei consumatori.

2.    Per maggiore chiarezza, l’articolo 117, paragrafo 1, si applica a divieti e restrizioni di prodotti rifabbricati.



3.    In conformità con i suoi obblighi a norma del presente accordo e degli accordi dell’OMC, una Parte può esigere che i prodotti rifabbricati:

a)    siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel suo territorio; e

b)    soddisfino tutte le prescrizioni tecniche applicabili che si applicano alle merci equivalenti in condizioni nuove.

4.    Se adotta o mantiene divieti o restrizioni sui beni usati, una Parte non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

5.    Ai fini del presente articolo, per “prodotto rifabbricato” si intende un prodotto:

a)    che è interamente o parzialmente costituito di parti ottenute da merci che sono state utilizzate in precedenza; e,

b)    le cui prestazioni e funzionamento sono simili a quelli del prodotto originario nuovo e che è coperto dalla medesima garanzia del prodotto nuovo.

ARTICOLO 119

Ammissione temporanea di merci

Ciascuna Parte accorda all’altra Parte l’esenzione dagli oneri e dai dazi all’importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste da accordi internazionali vincolanti per tale Parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti.



ARTICOLO 120

Transito

Le Parti convengono che il principio della libertà di transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. In tale contesto, ciascuna Parte prevede la libertà di transito attraverso il proprio territorio per le merci provenienti dal territorio doganale dell’altra Parte, o ad esso destinate, in conformità all’articolo V del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 121

Difesa commerciale

1.    Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle Parti derivanti:

a)    dall’articolo XIX del GATT 1994 e dall’accordo sulle misure di salvaguardia, che figura nell’allegato 1A dell’accordo OMC;

b)    dall’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura, che figura nell’allegato 1A dell’accordo OMC, relativo alle disposizioni di salvaguardia speciali; e



c)    dall’articolo VI del GATT 1994, dall’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC, e dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC.

2.    I diritti e gli obblighi esistenti di cui al paragrafo 1, e le misure che ne derivano non sono soggetti alle disposizioni sulla composizione delle controversie contenute nel presente accordo.

ARTICOLO 122

Eccezioni

1.    Le Parti dichiarano che i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell’articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative si applicano alle merci disciplinate dal presente accordo. A tale scopo, l’articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.    Le Parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all’articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la Parte che intende adottare le misure fornisce all’altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la Parte può applicare alle merci in questione le misure di cui al presente articolo. Nel caso in cui circostanze eccezionali gravi richiedano un intervento immediato e rendano impossibile informazioni o verifiche preliminari, la Parte che intende prendere le misure può attuare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione e ne informa tempestivamente l’altra Parte.



CAPO 2

DOGANE

ARTICOLO 123

Cooperazione doganale

1.    Le Parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, facilitare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, prevenire i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.

2.    Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, e nei limiti delle risorse disponibili, le Parti cooperano in particolare al fine di:

a)    migliorare la legislazione doganale, le norme, le prassi e le decisioni vincolanti e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell’agevolazione degli scambi, comprese quelle sviluppate dall’Organizzazione mondiale del commercio, l’Organizzazione mondiale delle dogane, in particolare la convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (in appresso, la “convenzione riveduta di Kyoto”), e tenendo conto degli strumenti e delle migliori pratiche sviluppate dall’Unione europea, compresi i Custom blueprints dell’UE;



b)    istituire sistemi doganali moderni, con tecnologie di sdoganamento moderne, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli a posteriori, sistemi trasparenti di valutazione in dogana, e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;

c)    incoraggiare i più elevati standard di integrità nel settore doganale, in particolare alle frontiere, mediante l’applicazione di misure basate sui principi enunciati nella dichiarazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla buona governance e l’integrità delle dogane come modificato da ultimo nel giugno 2003 (dichiarazione riveduta di Arusha dell’Organizzazione mondiale delle dogane);

d)    scambiarsi le migliori pratiche e fornire formazione e sostegno tecnico per la pianificazione e lo sviluppo delle capacità e per garantire i più elevati standard di integrità;

e)    scambiare, se del caso, pertinenti informazioni e dati soggetti ad obblighi giuridici di ciascuna delle Parti sul rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;

f)    avviare, ove pertinente e opportuno, azioni doganali coordinate tra le autorità doganali delle Parti;

g)    stabilire, se pertinente ed opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi e dei controlli doganali degli operatori economici autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;

h)    adoperarsi, ove pertinente e opportuno, per realizzare l’interconnettività dei rispetti sistemi di transito doganale; e



i)    migliorare l’attuazione di obblighi doganali nelle relazioni commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, compresa la cooperazione sull’origine delle merci.

ARTICOLO 124

Assistenza amministrativa reciproca

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all’articolo 123 del medesimo, le Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo del presente accordo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

ARTICOLO 125

Determinazione del valore in dogana

1.    Le Parti applicano le disposizioni dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII del GATT 1994, comprese le successive modifiche, per la determinazione del valore delle merci a fini doganali negli scambi tra le Parti. Tali disposizioni sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.

2.    Le Parti cooperano al fine di pervenire a un approccio comune delle questioni riguardanti la determinazione del valore in dogana.



ARTICOLO 126

Sottocomitato per le dogane

1.    È istituito il sottocomitato per le dogane.

2.    Il sottocomitato per le dogane si riunisce periodicamente e monitora l’attuazione e del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la facilitazione degli scambi, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l’assistenza tecnica, le regole di origine, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e l’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

3.    Il sottocomitato per le dogane provvede, tra l’altro:

a)    al corretto funzionamento del presente capo e del protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale del presente accordo;

b)    adotta modalità pratiche e misure per l’attuazione del presente capo e del protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;

c)    a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione; e

d)    a formulare raccomandazioni al comitato di partenariato, se del caso.



CAPO 3

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 127

Obiettivo

Il presente capo ha l’obiettivo di agevolare gli scambi di merci tra le Parti mediante un quadro che permetta di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC (di seguito “accordo TBT”).

ARTICOLO 128

Campo di applicazione e definizioni

1.    Le disposizioni del presente capo si applicano all’elaborazione, all’adozione e all’applicazione di ciascuna delle Parti delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, come definiti nell’accordo TBT, che incidono o possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le Parti.

2.    In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell’allegato A dell’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC (“accordo SPS”), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.



3.    Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell’allegato 1 dell’accordo TBT.

ARTICOLO 129

Accordo TBT

Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall’accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte.

ARTICOLO 130

Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

1.    Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di norme, regolamentazioni tecniche, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive procedure e di agevolare l’accesso ai rispettivi mercati. A tal fine, le Parti si adoperano per identificare e sviluppare meccanismi e iniziative di cooperazione regolamentare adeguati ai vari settori o alle diverse questioni, che possono comprendere, tra l’altro:

a)    lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all’elaborazione e all’applicazione dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive procedure di valutazione della conformità;

b)    l’adoperarsi per far convergere o allineare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;



c)    la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi competenti in materia di metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento; e

d)    lo scambio di informazioni sugli sviluppi prodottisi nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali per quanto concerne le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità e di accreditamento.

2.    Al fine di promuovere i reciproci scambi commerciali, le Parti:

a)    si adoperano per ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia legale, normazione, vigilanza del mercato, accreditamento e valutazione della conformità, anche incoraggiando l’uso di pertinenti strumenti concordati a livello internazionale in tali settori;

b)    promuovono, in linea con le norme internazionali, l’uso dell’accreditamento a sostegno della valutazione della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività; e

c)    promuovono la partecipazione e, ove possibile, l’adesione della Repubblica d’Armenia e dei suoi organismi pertinenti nazionali alle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di norme, valutazione della conformità, metrologia, accreditamento e funzioni correlate.

3.    Le Parti si adoperano per istituire e mantenere un processo che permetta di ravvicinare progressivamente le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità della Repubblica d’Armenia a quelle dell’Unione europea.



4.    Per i settori in cui l’allineamento è stato raggiunto, le Parti possono prendere in considerazione di negoziare accordi in materia di procedure di valutazione della conformità e di accettazione di prodotti industriali.

ARTICOLO 131

Marcatura e etichettatura

1.    Fatto salvo l’articolo 129 del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, ribadiscono i principi di cui all’articolo 2.2 dell’accordo TBT, secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l’effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, per gli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. Le Parti promuovono l’applicazione di prescrizioni di marcatura armonizzate a livello internazionale. Ove opportuno, le Parti si adoperano per accettare l’etichettatura non permanente o staccabile.

2.    In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura obbligatoria, le Parti:

a)    cercano di ridurre al minimo i rispettivi requisiti per l’etichettatura o la marcatura negli scambi commerciali reciproci, ad eccezione di quanto richiesto per la protezione della salute, della sicurezza, dell’ambiente di altri scopi ragionevoli di politica pubblica;

b)    conservano il diritto di esigere che le informazioni figurino sull’etichettatura o sulla marcatura nella lingua precisata da una Parte.



ARTICOLO 132

Trasparenza

1.    Fatte salve le disposizioni del capo 12, ciascuna Parte provvede affinché le sue procedure di elaborazione dei regolamenti tecnici e di valutazione della conformità prevedano la pubblica consultazione dei portatori d’interessi in una fase sufficientemente precoce perché le opinioni espresse dai partecipanti alla consultazione pubblica possano ancora essere introdotte e prese in considerazione, tranne qualora ciò non sia possibile a causa di un’emergenza o di una minaccia di emergenza in materia di sicurezza, salute, protezione ambientale o sicurezza nazionale.

2.    In conformità all’articolo 2.9 dell’accordo TBT, ciascuna Parte concede un termine per la presentazione di osservazioni in una fase iniziale adeguata a seguito della notifica delle proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità. Quando è aperto al pubblico un processo di consultazione riguardante l’elaborazione di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità, ciascuna Parte consente all’altra Parte o a persone fisiche o giuridiche dell’altra Parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone fisiche o giuridiche.

3.    Ciascuna Parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici da essa adottati siano resi disponibili al pubblico.



CAPO 4

QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 133

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili alle misure sanitarie e fitosanitarie (“misure SPS”) gli scambi tra le Parti, nonché la cooperazione in materia di benessere degli animali. Tali principi devono essere applicati dalle Parti in modo da agevolare gli scambi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute di uomini, animali e piante di ciascuna Parte.

ARTICOLO 134

Obblighi multilaterali

Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’accordo sulle misure SPS.



ARTICOLO 135

Principi

1.    Le Parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica tenendo conto di norme internazionali quali la Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1951 (“IPPC”), l’Organizzazione mondiale per la salute animale (“OIE”), e la commissione del Codex Alimentarius (“Codex”).

2.    Ciascuna Parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie e ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell’altra Parte, nella misura in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

3.    Ciascuna Parte provvede affinché siano attuati le misure, le procedure e i controlli SPS.

4.    Ciascuna Parte risponde alla richiesta di informazioni ricevuta da un’autorità competente dell’altra Parte entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta e secondo modalità per i prodotti importati non meno favorevoli di quelle applicate per i prodotti interni.

ARTICOLO 136

Prescrizioni in materia di importazione

1.    Le prescrizioni in materia di importazione stabilite dalla parte importatrice sono applicabili in tutto il territorio della parte esportatrice, fatto salvo l’articolo 137.



2.    Le prescrizioni in materia di importazione stabilite nei certificati si basano sui principi del Codex, dell’OIE e dell’IPPC, a meno che le prescrizioni in materia di importazione vengano sostenute da una valutazione scientifica del rischio effettuata conformemente alle disposizioni dell’accordo SPS.

3.    Le prescrizioni stabilite nelle licenze di importazione non prevedono condizioni sanitarie e veterinarie più rigorose di quelle stabilite nei certificati di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 137

Misure zoosanitarie e fitosanitarie

1.    Le Parti riconoscono il concetto di zona indenne da parassiti o da malattie e di zona a limitata diffusione di parassiti o di malattie, in conformità all’accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni pertinenti del Codex, dell’OIE e dell’IPPC.

2.    Nel determinare le zone indenni da parassiti o da malattie e le zone a limitata diffusione di parassiti o di malattie le Parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l’efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.



ARTICOLO 138

Ispezioni e audit

La Parte importatrice può procedere a proprie spese a ispezioni e controlli nel territorio della Parte esportatrice per valutare i sistemi di ispezione e certificazione di quest’ultima. Tali ispezioni e controlli sono effettuati in conformità con le pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.

ARTICOLO 139

Scambio di informazioni e cooperazione

1.    Le Parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sul loro sviluppo e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto dell’accordo SPS e delle pertinenti norme del Codex, dell’OIE e dell’IPPC, orientamenti e raccomandazioni, a seconda dei casi.

2.    Le Parti collaborano in materia di salute degli animali, benessere degli animali e questioni fitosanitarie mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l’obiettivo di sviluppare le capacità in questo settore.

3.    Le Parti, su richiesta di una di esse, intavolano un dialogo tempestivo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie relative all’SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti al presente capo. Il comitato di partenariato può adottare regole procedurali per lo svolgimento di tali dialoghi.



4.    Le Parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 140

Trasparenza

Ciascuna Parte:

a)    persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni dell’altra Parte;

b)    comunica, su richiesta dell’altra Parte ed entro due mesi dalla data di tale richiesta, i requisiti che si applicano all’importazione di determinati prodotti, indicando l’eventuale necessità di una valutazione dei rischi; e

c)    informa l’altra Parte in merito a qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari. Tale notifica dovrà avvenire per iscritto, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tale rischio è reso noto.



CAPO 5

SCAMBI DI SERVIZI, STABILIMENTO E COMMERCIO ELETTRONICO

SEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 141

Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

1.    Le Parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall’accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.

2.    Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre obblighi alle Parti in materia di appalti pubblici, che sono disciplinati dal capo 8.

3.    Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse da una Parte, che sono oggetto del capo 10.

4.    In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte conserva il diritto di adottare e mantenere misure dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.

5.    Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione su base permanente.



6.    Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne l’attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra Parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati del presente accordo.

ARTICOLO 142

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)    “misura”: qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;

b)    “misure adottate o mantenute in vigore da una Parte”: le misure prese da:

i)    amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali di una Parte; e

ii)    organismi non governativi di una Parte nell’esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di quella Parte;

c)    “persona fisica di una Parte”: un cittadino di uno Stato membro dell’UE o un cittadino della Repubblica d’Armenia, conformemente alla rispettiva legislazione;



d)    “persona giuridica”: qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

e)    “persona giuridica di una Parte”: una persona giuridica costituita rispettivamente secondo il diritto di uno Stato membro e dell’Unione europea o della Repubblica d’Armenia, che abbia la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o nel territorio della Repubblica d’Armenia.

La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l’amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o nel territorio della Repubblica d’Armenia è considerata una persona giuridica dell’Unione o della Repubblica d’Armenia rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all’economia dell’Unione o della Repubblica d’Armenia rispettivamente;

f)    fermi restando i paragrafi precedenti, anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell’Unione europea o della Repubblica d’Armenia e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica d’Armenia sono beneficiarie delle disposizioni del presente accordo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro o nella Repubblica d’Armenia conformemente alla rispettiva legislazione e battono bandiera di uno Stato membro o della Repubblica d’Armenia;



g)    “controllata di una persona giuridica di una Parte”: una persona giuridica effettivamente controllata da un’altra persona giuridica di tale Parte 2 ;

h)    “succursale” di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all’estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

i)    “stabilimento”:

i)    per quanto riguarda le persone giuridiche di una Parte, le persone giuridiche che intraprendono e svolgono attività economiche attraverso la costituzione o l’acquisizione di una persona giuridica o la costituzione di una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente nell’Unione europea o nella Repubblica d’Armenia;

ii)    per quanto riguarda le persone fisiche di una Parte, le persone fisiche che intraprendono o svolgono attività economiche in qualità di lavoratori autonomi o costituiscono imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;

j)    “attività economiche”: le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri;



k)    “attività”: l’’esercizio di attività economiche;

l)    “servizio”: qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri;

m)    “servizi e altre attività prestati nell’esercizio dei pubblici poteri” servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;

n)    “prestazione transfrontaliera di servizi”: la prestazione di servizi:

i)    dal territorio di una Parte nel territorio dell’altra Parte; o

ii)    nel territorio di una Parte agli utenti dell’altra Parte;

o)    “prestatore di servizi” di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio;

p)    “imprenditore”: una persona fisica o giuridica di una parte che eserciti o intenda esercitare un’attività economica per mezzo di uno stabilimento.



SEZIONE B

STABILIMENTO

ARTICOLO 143

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

a)    l’estrazione, la fabbricazione e la lavorazione 3 di materiali nucleari;

b)    la produzione e il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c)    i servizi audiovisivi;

d)    il cabotaggio marittimo nazionale 4 ; e



e)    i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale 5 , con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all’esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)    i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)    la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)    servizi di sistemi telematici di prenotazione;

iv)    servizi di assistenza a terra; e

v)    i servizi di gestione degli aeroporti.

ARTICOLO 144

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1.    Fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-E del presente accordo, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo la Repubblica d’Armenia concede:

a)    per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dell’Unione europea, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; e



b)    per la gestione di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dell’Unione europea nella Repubblica d’Armenia, una volta stabilite, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi 6 .

2.    Fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-A del presente accordo, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo l’Unione europea concede:

a)    per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica d’Armenia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; e

b)    per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche della Repubblica d’Armenia nell’Unione europea, una volta fissato, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza; o, se migliore, a persone giuridiche, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi 7 .



3.    Fatte salve le riserve elencate negli allegati VIII-A e VIII-E del presente accordo, le Parti non adottano nuove misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio di persone giuridiche dell’altra Parte o con riferimento alle operazioni di tali persone giuridiche, una volta stabilite.

ARTICOLO 145

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, il comitato di partenariato, quando si riunisce in formazione “Commercio”, riesamina periodicamente il quadro giuridico 8 e il contesto per lo stabilimento.

ARTICOLO 146

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e la Repubblica d’Armenia.



ARTICOLO 147

Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

1.    Le disposizioni dell’articolo 144 non precludono l’applicazione a opera di una Parte di misure particolari relative allo stabilimento e all’attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell’altra Parte non costituite nel suo territorio, se tali misure sono giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche costituite nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.

2.    La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.



SEZIONE C

PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

ARTICOLO 148

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

a)    i servizi audiovisivi;

b)    il cabotaggio marittimo nazionale 9 ; e

c)    i servizi di trasporto aereo interno e internazionale 10 , con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all’esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i)    i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;



ii)    la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)    servizi di sistemi telematici di prenotazione;

iv)    servizi di assistenza a terra; e

v)    i servizi di gestione degli aeroporti.

ARTICOLO 149

Accesso al mercato

1.    Per quanto riguarda l’accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati VIII-B e VIII-F del presente accordo.

2.    Nei settori oggetto di impegni relativi all’accesso al mercato, le Parti si astengono dall’adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l’intero territorio – le seguenti misure, salvo diversa disposizione degli allegati VIII-B e VIII-F:

a)    limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;



b)    limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica; o

c)    limitazioni del numero complessivo di operazioni di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

ARTICOLO 150

Trattamento nazionale

1.    Nei settori per i quali gli allegati VIII-B e VIII-F contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell’altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili.

2.    Una Parte può conformarsi all’obbligo di cui al paragrafo 1 riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori di servizi oppure un trattamento formalmente diverso.

3.    Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell’altra Parte.



4.    Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l’obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

ARTICOLO 151

Elenchi degli impegni

1.    I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo le disposizioni del presente capo, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti negli allegati VIII-B e VIII-F.

2.    Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 del Consiglio d’Europa, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati VIII-B e VIII-E del presente accordo non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.



ARTICOLO 152

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il comitato di partenariato riunito in formazione “Commercio”, riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui agli articoli da 149 a 151. Tale riesame tiene conto, tra l’altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 169, 180 e 192, nonché della sua incidenza sull’eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti.

SEZIONE D

PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 153

Campo di applicazione e definizioni

1.    La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di beni e servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l’articolo 141, paragrafo 5.



Ai fini della presente sezione, si intende per:

a)    “personale chiave”: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un’organizzazione senza fini di lucro 11 , responsabili della creazione o del controllo, dell’amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento e che sono “visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento” o “lavoratori trasferiti all’interno di una società”;

b)    “visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento”: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento, che non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento e che non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;

c)    “personale trasferito all’interno di una società”: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) dell’impresa/persona giuridica nel territorio dell’altra Parte e che sono “dirigenti” o “esperti”;

d)    “dirigenti”: persone fisiche dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili, e il cui ruolo include almeno coloro che:



i)    dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;

ii)    svolgono compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

iii)    hanno il potere di procedere personalmente all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

e)    “personale specializzato”: dipendenti di una persona giuridica di una Parte in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento.

Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente alla struttura, ma anche dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa l’adeguata esperienza professionale per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale;

f)    “laureati in tirocinio”: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell’altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d’impresa 12 ;



g)    “venditori di beni e servizi alle imprese 13 “: le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una Parte, che chiedono l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell’altra Parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi o merci per tale fornitore, che non effettuano vendite dirette al pubblico in generale, che non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante, e che non sono commissionari;

h)    “prestatori di servizi contrattuali”: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non è un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un’agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell’altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi 14 ;

i)    “professionisti indipendenti”: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell’altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede (non tramite un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest’ultima parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi 15 ;



j)    “qualifiche” i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un’autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

ARTICOLO 154

Personale chiave e laureati in tirocinio

1.    Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma della sezione B e fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-C, ciascuna delle Parti consente agli imprenditori dell’altra Parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche dell’altra Parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell’articolo 153. L’ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all’interno di una società, novanta giorni nell’arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.

2.    Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma della sezione B, le misure che una Parte si astiene dal mantenere in vigore o dall’adottare, a livello regionale o per l’intero territorio, se non altrimenti specificato nell’allegato VIII-C, sono definite misure che limitano – sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica – il numero totale di persone fisiche che un investitore può assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.



ARTICOLO 155

Venditori di beni e servizi alle imprese

Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all’allegato VIII-C, ciascuna delle Parti consente l’ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 12 mesi.

ARTICOLO 156

Prestatori di servizi contrattuali

1.    Le Parti dichiarano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell’OMC in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.

2.    Conformemente agli allegati VIII-D e VIII-G, ciascuna Parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell’altra Parte, alle condizioni seguenti:

a)    le persone fisiche sono incaricate della prestazione di un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;



b)    le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra Parte offrono tale servizio in qualità di dipendenti della persona giuridica che ha prestato i servizi almeno nel corso dell’anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell’altra Parte. Inoltre, esse possiedono, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell’altra Parte, un’esperienza professionale 16 almeno triennale nel settore di attività oggetto del contratto;

c)    le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra Parte possiedono:

i)    un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente 17 ; e

ii)    le qualifiche professionali eventualmente richieste per l’esercizio di un’attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o altre prescrizioni della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;

d)    le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell’altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;

e)    l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — 25 settimane nel caso del Lussemburgo — nell’arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

f)    l’accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato; e



g)    il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non supera quello necessario all’esecuzione del contratto, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o da altre prescrizioni della Parte in cui il servizio viene prestato.

ARTICOLO 157

Professionisti indipendenti

Conformemente agli allegati VIII-D e VIII-G, ciascuna Parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di professionisti indipendenti dell’altra Parte, alle condizioni seguenti:

a)    le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nel territorio dell’altra Parte e devono avere ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi.

b)    le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra Parte possiedono, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell’altra Parte, un’esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;



c)    le persone fisiche che entrano nel territorio dell’altra Parte possiedono:

i)    un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente 18 ; e

ii)    le qualifiche professionali eventualmente richieste per l’esercizio di un’attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o altre prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;

d)    l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — 25 settimane nel caso del Lussemburgo — nell’arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

e)    l’accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato.



SEZIONE E

CONTESTO NORMATIVO

SOTTOSEZIONE I

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 158

Campo di applicazione e definizioni

1.    La presente sottosezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi ad oggetto requisiti e procedure di rilascio di una licenza e requisiti in materia di qualifiche concernenti:

a)    la prestazione transfrontaliera di servizi;

b)    l’introduzione nel loro territorio di persone giuridiche e fisiche di una Parte; e

c)    il soggiorno temporaneo nel loro territorio delle categorie di persone fisiche di cui all’articolo 153.

2.    Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, la presente sezione si applica solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. In caso di stabilimento, la presente sezione non si applica nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati da VIII-A e VIII-E. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, la presente sezione non si applica nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati VIII-C, VIII-D e VIII-G.



3.    La presente sezione non si applica alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi.

4.    Ai fini della presente sezione, si intende per:

a)    “condizioni per il rilascio di licenze”: le condizioni sostanziali, diverse dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a soddisfare per ottenere, modificare o rinnovare l’autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1;

b)    “procedure per il rilascio di licenze”: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l’autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità alle condizioni per il rilascio di licenze;

c)    “ condizioni relative alle qualifiche”: le condizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, il cui possesso deve essere dimostrato ai fini di ottenere l’autorizzazione a prestare un servizio;

d)    “procedure relative alle qualifiche”: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità alle condizioni relative alle qualifiche, ai fini di ottenere l’autorizzazione a prestare un servizio; e



e)    “autorità competente”: le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di un’autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento o relativa all’autorizzazione stabilimento per svolgere un’attività economica diversa dai servizi.

ARTICOLO 159

Condizioni relative al rilascio di licenza e alle qualifiche

1.    Ciascuna Parte assicura che le misure relative alle condizioni e alle procedure per il rilascio di licenze e relative alle qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.

2.    I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a)    commisurati a un obiettivo di politica pubblica;

b)    chiari e inequivocabili;

c)    oggettivi;

d)    prestabiliti;

e)    resi pubblici preventivamente; e

f)    trasparenti e accessibili.



3.    L’autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena è accertato, alla luce di un esame adeguato, che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.

4.    Ciascuna Parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell’imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall’organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.

5.    Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna Parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

6.    Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, ciascuna Parte può tener conto di legittimi obiettivi di politica pubblica nello stabilire le norme per una procedura di selezione, comprese considerazioni relative a salute, sicurezza, protezione dell’ambiente e salvaguardia del patrimonio culturale.



ARTICOLO 160

Procedure per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche

1.    Le procedure e le formalità per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.

2.    Le procedure e le formalità per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza 19 a carico dei richiedenti per la presentazione della domanda dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure autorizzative in questione.

3.    Ciascuna Parte provvede affinché le procedure e le decisioni delle autorità competenti nel corso del processo di rilascio della licenza o dell’autorizzazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L’autorità competente giunge alla propria decisione in maniera indipendente e non risponde del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l’autorizzazione.

4.    Qualora esistano termini specifici per presentare le domande, ai richiedenti è accordato un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande. L’autorità competente avvia l’espletamento di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, le domande presentate in formato elettronico sono accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle previste per il formato cartaceo.



5.    Ciascuna Parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l’adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna Parte si adopera per stabilire termini normali per il trattamento delle domande.

6.    L’autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate e, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda.

7.    Ove possibile, sono accettate copie autenticate in luogo dei documenti originali.

8.    Se una domanda è respinta, l’autorità competente ne informa il richiedente per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.

9.    Ciascuna Parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo conformemente ai termini e alle condizioni in essa indicati.



SOTTOSEZIONE II

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

ARTICOLO 161

Riconoscimento reciproco

1.    Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l’esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.

2.    Ciascuna Parte invita gli organismi professionali competenti nel suo territorio a presentare al comitato di partenariato riunito in formazione “Commercio” raccomandazioni sul riconoscimento reciproco, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.

3.    Non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di partenariato riunito in formazione “Commercio” la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:



a)    la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e

b)    il potenziale valore economico di un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche e dell’esperienza professionale.

4.    Se i requisiti di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti, il comitato di partenariato, riunito in formazione “Commercio”, stabilisce le misure necessarie per negoziare un accordo di riconoscimento reciproco e successivamente raccomanda che le autorità competenti delle Parti avviino i negoziati.

5.    Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC e, in particolare, all’articolo VII dell’Accordo generale sugli scambi di servizi contenuto nell’allegato 1B dell’accordo OMC (GATS).

ARTICOLO 162

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1.    Ciascuna Parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell’altra Parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna Parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell’altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all’altra Parte le informazioni concernenti i propri centri di informazione. Detti centri di informazione non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.



2.    Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l’interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

SOTTOSEZIONE III

SERVIZI INFORMATICI

ARTICOLO 163

Intesa sui servizi informatici

1.    Quando liberalizzano gli scambi di servizi informatici a norma delle sezioni B, C e D, le Parti si conformano alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4.

2.    La classificazione centrale dei prodotti (CPC 20 ) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l’elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all’evoluzione tecnologica è aumentata l’offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.



3.    I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

a)    consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;

b)    programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;

c)    elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

d)    manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o

e)    formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4.    I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. In questo caso è importante distinguere tra il servizio abilitante, come ad esempio il web hosting o l’hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti, ad esempio quello bancario, fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.



SOTTOSEZIONE IV

SERVIZI POSTALI 21

ARTICOLO 164

Campo di applicazione e definizioni

1.    La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali.

2.    Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B, C e D si applicano le seguenti definizioni:

a)    “licenza”: l’autorizzazione, accordata da un’autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, necessaria per iniziare a prestare un determinato servizio; e

b)    “servizio universale”: l’offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

ARTICOLO 165

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna Parte assicura che i prestatori di servizi postali soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:



a)    utilizzare gli introiti derivanti dalla prestazione di tale servizio per sovvenzionare la prestazione di un servizio di corriere espresso o un servizio di corriere non universale; e

b)    operare differenziazioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio le imprese, gli spedizionieri all’ingrosso o impresa di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio soggetto ad un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

ARTICOLO 166

Servizio universale

1.    Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte in questione.

2.    Le tariffe per il servizio universale sono ragionevoli in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

ARTICOLO 167

Licenze

1.    Ciascuna Parte si adopera per sostituire con una semplice registrazione le eventuali licenze per servizi che non rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.



2.    Ove sia prescritta una licenza:

a)    sono resi pubblici i termini e le condizioni delle licenze, che non devono comportare oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo;

b)    i motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta; e

c)    ciascuna Parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente; tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

ARTICOLO 168

Indipendenza dell’organismo di regolamentazione

L’organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell’organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

ARTICOLO 169

Ravvicinamento progressivo

Le Parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia in materia di servizi postali all’acquis dell’Unione europea.



SOTTOSEZIONE V

RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

ARTICOLO 170

Campo di applicazione e definizioni

1.    La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabili alla prestazione di reti e servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni B, C e D.

2.    Ai fini della presente sottosezione si applicano le seguenti definizioni:

a)    “rete di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

b)    “servizi di comunicazione elettronica”: qualsiasi servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

c)    “servizio pubblico di comunicazione elettronica”: qualsiasi servizio di comunicazione elettronica che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico;



d)    “rete pubblica di comunicazione elettronica”: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e)    “servizio pubblico di telecomunicazioni”: qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico; tali servizi possono includere, tra l’altro, telegrafo, telefono, telex e trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell’informazione del cliente;

f)    “autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche”: l’organismo o gli organismi investiti da una Parte con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui alla presente sottosezione;

g)    “strutture essenziali”: le strutture di una rete e di un servizio pubblici di comunicazione elettronica che:

i)    sono fornite esclusivamente o predominantemente da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii)    non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;



h)    “risorse correlate”: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, i cavidotti, le canalizzazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

i)    “fornitore principale 22 “ nel settore delle comunicazioni elettroniche: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di comunicazione elettronica interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;

j)    “accesso”: il fatto di rendere accessibili infrastrutture o servizi a un altro prestatore di servizi a determinate condizioni, al fine di prestare servizi di comunicazione elettronica e comprende, tra l’altro:

i)    l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per prestare servizi tramite la rete locale);

ii)    l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, cavidotti e piloni;

iii)    l’accesso ai pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo;

iv)    l’accesso ai sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli ordinativi, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione;



v)    l’accesso ai servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe;

vi)    l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; e

vii)    l’accesso ai servizi di rete virtuale;

k)    “interconnessione”: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

l)    “servizio universale”: l’insieme di servizi di qualità determinata che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L’ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna Parte;

m)    “portabilità del numero”: la possibilità per tutti gli abbonati a servizi pubblici di comunicazione elettronica che ne fanno richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di comunicazione elettronica a un altro della stessa categoria.



ARTICOLO 171

Autorità di regolamentazione

1.    Ciascuna Parte provvede affinché le sue autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni prestatore di reti, servizi o apparecchiature di comunicazione elettronica.

2.    La Parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica provvede all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. L’autorità di regolamentazione opera in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti affidatile ai sensi della normativa nazionale.

3.    Ciascuna Parte provvede affinché le sue autorità di regolamentazione dispongano di poteri sufficienti per regolamentare il settore e di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati. Solo gli organismi di ricorso di cui al paragrafo 7 hanno facoltà di sospendere o revocare le decisioni prese dalle autorità di regolamentazione.

Le funzioni assegnate a un’autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Ciascuna Parte assicura che le sue autorità di regolamentazione abbiano bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.

4.    Le decisioni e le procedure adottate dalle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.



5.    I poteri delle autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente e tempestivo.

6.    Le autorità di regolamentazione hanno il potere di assicurare che i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano loro prontamente, su richiesta, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di assolvere i propri compiti conformemente alla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono proporzionate allo svolgimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e vengono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

7.    Un utente o fornitore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un’autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso, che sia indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, dispone di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Va tenuto in debita considerazione il merito del caso e il meccanismo di ricorso deve essere effettivo. Per quanto riguarda gli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono organi giurisdizionali, ciascuna Parte provvede affinché le loro decisioni siano sempre motivate per iscritto e che siano impugnabili dinanzi a un’autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. Nelle more dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.



8.    Ciascuna Parte provvede affinché il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che svolge tale funzione presso un’autorità di regolamentazione o i loro sostituti possano essere destituiti solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per l’esercizio delle loro funzioni stabilite in anticipo dalla legislazione nazionale. Siffatta decisione è resa pubblica al momento della destituzione. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che svolge tale funzione, che sono stati destituiti dall’incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

ARTICOLO 172

Autorizzazione a fornire reti e a prestare servizi di comunicazione elettronica

1.    Ciascuna Parte autorizza, per quanto possibile, la fornitura di reti o la prestazione di servizi di comunicazione elettronica previa semplice notifica. In seguito alla notifica, al prestatore di servizi interessato non può essere imposto l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. I diritti e gli obblighi derivanti da tale autorizzazione sono resi pubblici in forma facilmente accessibile. Gli obblighi dovrebbero essere proporzionati al servizio in questione.

2.    Se necessario, una Parte può richiedere una licenza per il diritto d’uso delle frequenze radio e di attribuzione dei numeri al fine di:

a)    evitare interferenze dannose;

b)    assicurare la qualità tecnica del servizio;



c)    assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; o

d)    adempiere ad altre finalità di interesse generale.

3.    Ove richieda una licenza, la Parte provvede affinché:

a)    tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l’adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza siano resi pubblici;

b)    su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente;

c)    il richiedente cui sia stato negato il rilascio della licenza abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.

4.    Eventuali oneri amministrativi sono imposti ai fornitori in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e a costi contenuti. Eventuali oneri amministrativi imposti da una Parte ai fornitori di reti o prestatori di servizi in virtù di un’autorizzazione di cui al paragrafo 1 o di una licenza ai sensi del paragrafo 2 sono limitati agli effettivi costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l’esecuzione dell’autorizzazione e delle licenze. Tali oneri amministrativi possono comprendere i costi della cooperazione internazionale, di armonizzazione e di normalizzazione, delle analisi di mercato, della sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché dei lavori relativi alla elaborazione e all’applicazione della legislazione e delle decisioni amministrative, ad esempio le decisioni in materia di accesso e di interconnessione.



Gli oneri amministrativi di cui al primo comma non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

ARTICOLO 173

Risorse scarse

1.    L’attribuzione e la concessione di diritti di utilizzo delle risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, avvengono in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciascuna Parte basa le proprie procedure su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2.    Le informazioni circa l’attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.

3.    Ciascuna Parte si riserva il diritto di stabilire e applicare le misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di comunicazione elettronica, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Tale diritto include la possibilità di assegnare bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro radio. Le misure adottate da una Parte relative all’assegnazione e alla concessione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono considerate di per sé misure incompatibili con gli articoli 144, 149 e 150.



ARTICOLO 174

Accesso e interconnessione

1.    In linea di principio, l’accesso e l’interconnessione sono concordati tra i prestatori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.

2.    Ciascuna Parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto, e su richiesta di un altro prestatore l’obbligo, di entrare in trattative commerciali con altri prestatori al fine di ottenere l’interconnessione finalizzata a fornire reti e prestare servizi pubblici di comunicazione elettronica. Le Parti non mantengono provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano i fornitori che garantiscono l’accesso o l’interconnessione a offrire termini e condizioni differenti a diversi fornitori per servizi equivalenti né impongono obblighi che non sono connessi ai servizi prestati.

3.    Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi che acquisiscono informazioni da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione le possano utilizzare esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

4.    Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda l’accesso alle sue infrastrutture essenziali, inclusi, tra l’altro, gli elementi di rete, le risorse correlate e i servizi ausiliari, ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica a condizioni ragionevoli e non discriminatorie 23 .



5.    Per i servizi pubblici di telecomunicazioni, l’interconnessione a un fornitore principale è garantita in corrispondenza di qualsiasi punto della rete tecnicamente praticabile. Tale interconnessione è fornita:

a)    secondo modalità, condizioni (compreso per quanto riguarda norme e specifiche tecniche, qualità e manutenzione) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori ad esso non collegati o per le proprie società controllate o altre società collegate;

b)    tempestivamente, secondo modalità, condizioni compreso per quanto riguarda norme e specifiche tecniche, qualità e manutenzione) e tariffe orientate ai costi, che siano trasparenti, ragionevoli, tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e

c)    su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

6.    Ciascuna Parte provvede affinché le procedure applicabili per l’interconnessione a un fornitore principale siano rese pubbliche e i fornitori principali rendano noti al pubblico i propri accordi di interconnessione oppure, se del caso, le loro offerte di interconnessione di riferimento.



ARTICOLO 175

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

a)    la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

b)    l’impiego con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

c)    non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

ARTICOLO 176

Servizio universale

1.    Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.



2.    Tali obblighi di servizio universale non sono di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.

3.    Tutti i fornitori di reti o prestatori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero avere il diritto di prestare il servizio universale. La designazione del servizio universale avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna Parte valuta se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico di un fornitore o dei fornitori designati per prestare tale servizio. Qualora tale calcolo lo giustifichi, e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un fornitore trae dall’offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del prestatore di servizi interessato o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

ARTICOLO 177

Portabilità del numero

Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di comunicazione elettronica forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.



ARTICOLO 178

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna Parte assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

ARTICOLO 179

Risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche

1.    In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione ciascuna Parte provvede affinché l’autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti in causa, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia, tranne in circostanze eccezionali.

2.    Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

3.    La decisione dell’autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Alle parti in causa viene fornita una motivazione esauriente della decisione ed hanno il diritto di impugnare la decisione, conformemente all’articolo 172, paragrafo 7.



4.    La procedura di cui al presente articolo non preclude alle parti in causa la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

ARTICOLO 180

Ravvicinamento progressivo

Le Parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia sulle reti di comunicazione elettronica all’acquis dell’Unione europea.

SOTTOSEZIONE VI

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 181

Campo di applicazione e definizioni

1.    La presente sottosezione si applica alle misure concernenti la fornitura di servizi finanziari, laddove tali servizi finanziari sono liberalizzati a norma delle sezioni B, C e D.

2.    Ai fini del presente capo, per “servizio finanziario” si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono i servizi assicurativi e connessi così come i servizi bancari e altri servizi finanziari.



3.    I servizi assicurativi e connessi di cui al paragrafo 2 comprendono le seguenti attività:

a)    assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

i)    ramo vita; e

ii)    ramo danni;

b)    riassicurazione e retrocessione;

c)    intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e

d)    servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri.

4.    I servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi) di cui al paragrafo 2 comprendono le seguenti attività:

a)    accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

b)    prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

c)    leasing finanziario;

d)    tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller’s cheques e bonifici bancari;



e)    garanzie e impegni;

f)    operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:

i)    strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

ii)    valuta estera;

iii)    prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio;

iv)    strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

v)    titoli trasferibili; e

iv)    altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;

g)    partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;

h)    servizi di intermediazione nel mercato monetario (money broking);

i)    gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

j)    servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;



k)    fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

l)    servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi ausiliari, relativamente a tutte le attività elencate nel presente paragrafo, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali.

5.    Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)    “prestatore di servizi finanziari”: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;

b)    “soggetto pubblico”:

i)    un governo, una banca centrale o un’autorità monetaria di una Parte, o un soggetto di proprietà di o controllato da una Parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

ii)    un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un’autorità monetaria, nell’esercizio di tali funzioni;

c)    “nuovo servizio finanziario”: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una Parte, ma è fornito sul territorio dell’altra Parte.



ARTICOLO 182

Misure prudenziali

1.    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:

a)    la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

b)    la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.

2.    Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.

3.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive in possesso di soggetti pubblici.

ARTICOLO 183

Regolamentazione efficace e trasparente

1.    Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure proposte è effettuata mediante:

a)    pubblicazione ufficiale; o



b)    altra forma scritta o elettronica.

2.    Ciascuna Parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all’interessato.

3.    Ciascuna Parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all’evasione e l’elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono, tra l’altro:

a)    i “principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria” del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

b)    i “principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo” dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo;

c)    gli “obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari” dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari;

d)    l’ “accordo sullo scambio di informazioni fiscali” dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE);

e)    la “dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali” del G20; e



f)     le “quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro” e le “nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo” del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

4.    Le Parti prendono atto dei “Dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni” formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e si adoperano per attuare tali principi nei loro contatti bilaterali.

ARTICOLO 184

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione interna. Le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un’autorizzazione. Ove sia necessaria l’autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l’autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali coerenti con l’articolo 182.

ARTICOLO 185

Trattamento dei dati

1.    Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest’ultimo è necessario per il normale esercizio dell’attività di detti prestatori di servizi finanziari.



2.    Nessuna disposizione del paragrafo 1 limita il diritto di una Parte di tutelare i dati personali e la vita privata, sempreché tale diritto non sia utilizzato per eludere il presente accordo.

3.    Ciascuna delle Parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

ARTICOLO 186

Eccezioni specifiche

1.    Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

2.    Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un’autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

3.    Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire che una Parte, compresi i loro enti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul loro territorio, attività o servizi per conto delle Parti o dei loro soggetti pubblici, con la loro garanzia o utilizzando le loro risorse finanziarie.



ARTICOLO 187

Organismi di autoregolamentazione

Se una Parte esige l’appartenenza, la partecipazione o l’accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale Parte adempie gli obblighi di cui agli articoli 144 e 150.

ARTICOLO 188

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna Parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell’altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni del trattamento nazionale di cui gli articoli 144 e 150, l’accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non conferisce l’accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.



ARTICOLO 189

Stabilità finanziaria e regolamentazione dei servizi finanziari nella Repubblica d’Armenia

Le Parti riconoscono l’importanza di un’adeguata regolamentazione dei servizi finanziari al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e mercati equi ed efficienti e per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari. Per questo tipo di regolamentazione dei servizi finanziari gli standard internazionali in materia di migliori pratiche forniscono il quadro di riferimento generale, in particolare se applicati come avviene nell’Unione europea. In tale contesto la Repubblica d’Armenia ravvicina la propria regolamentazione dei servizi finanziari, come appropriato, alla legislazione dell’Unione europea.

SOTTOSEZIONE VII

SERVIZI DI TRASPORTO

ARTICOLO 190

Campo di applicazione e obiettivi

La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B, C e D.



ARTICOLO 191

Definizioni

1.    Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B, C e D si applicano le seguenti definizioni:

a)    “trasporto marittimo internazionale”: le operazioni di trasporto che includono i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

b)    “servizi di movimentazione di carichi marittimi”: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l’organizzazione e il controllo delle operazioni di:

i)    carico e scarico delle navi;

ii)    rizzaggio e derizzaggio del carico; e

iii)    ricevimento o consegna e custodia del carico prima dell’imbarco o dopo lo scarico;

c)    “servizi di sdoganamento” (o “servizi di spedizionieri doganali”): l’espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all’importazione, all’esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell’attività principale del prestatore del servizio o di una sua attività complementare, ma abituale;



d)    “servizi di stazionamento e deposito di container”: lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

e)    “servizi di agenzia marittima”: le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i)    commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e

ii)    rappresentanza delle compagnie nell’organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

f)    “servizi di spedizione merci”: l’attività che consiste nell’organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l’acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; e

g)    “servizi di feederaggio”: il pre-trasporto e l’ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli trasportati in container, tra i porti ubicati in una Parte.

2.    Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, ciascuna Parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell’accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale, della libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell’ambito della prestazione di tali servizi.



3.    Considerati i livelli di liberalizzazione attualmente esistenti tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna Parte:

a)    applica effettivamente il principio dell’accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e

b)    accorda alle navi battenti bandiera dell’altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l’altro l’accesso ai porti, l’uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l’uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l’assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4.    Nell’applicare i principi di cui al paragrafo 3, le Parti:

a)    si astengono dall’introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e

b)    dall’entrata in vigore del presente accordo, aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.



5.    Ciascuna Parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra Parte applicando, per lo stabilimento e l’esercizio dell’attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.

6.    Ciascuna Parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell’altra Parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio nonché servizi operativi a terra indispensabili per l’esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità.

7.    Ciascuna Parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti della Repubblica d’Armenia o tra i porti di uno Stato membro dell’UE.

8.    Previa autorizzazione dell’autorità competente, ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra Parte di prestare servizi di feederaggio tra i rispettivi porti nazionali.

ARTICOLO 192

Ravvicinamento progressivo

Le Parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d’Armenia sui servizi di trasporto all’acquis dell’Unione europea in materia.



SEZIONE F

COMMERCIO ELETTRONICO

SOTTOSEZIONE I

Disposizioni generali

ARTICOLO 193

Obiettivo e principi

1.    Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell’ambito delle disposizioni del presente capo.

2.    Le Parti concordano che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.

3.    Le Parti considerano la trasmissione elettronica una prestazione di servizi ai sensi della sezione C, non assoggettabile a dazi doganali.



ARTICOLO 194

Profili di regolamentazione del commercio elettronico

1.    Le Parti instaurano un dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico. Il dialogo verte tra l’altro sui seguenti aspetti:

a)    il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l’agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b)    la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;

i)    il trattamento delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate; e

ii)    la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e

c)    qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2.    Tale dialogo può svolgersi con uno scambio di informazioni sulla legislazione di ciascuna Parte in merito alle questioni di cui al paragrafo 1, nonché sull’attuazione di tale legislazione.



SOTTOSEZIONE II

RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI

ARTICOLO 195

Ricorso ai servizi di intermediari

Le Parti riconoscono che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività contrarie al loro rispettivo diritto interno. Onde tenere conto di tale possibilità, ciascuna Parte adotta o mantiene le misure relative alla responsabilità stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi.

ARTICOLO 196

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto (“mere conduit”)

1.    Nel caso di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, ciascuna Parte provvede affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

a)    non dia origine alla trasmissione;

b)    non selezioni il destinatario della trasmissione; e



c)    non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2    Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all’esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.

3    Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

ARTICOLO 197

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta “caching

1.    Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

a)    non modifichi le informazioni;

b)    si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;



c)    si conformi alle norme relative all’aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)    non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e

e)    agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dalla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso.

2.    Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

ARTICOLO 198

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: “hosting

1.    Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

a)    non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione; o



b)    non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

2.    Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

3.    Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici delle parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per le Parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime.

ARTICOLO 199

Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza

1.    Nel caso dei servizi di cui agli articoli 196, 197 e 198, le Parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2.    Le Parti possono stabilire l’obbligo per i prestatori di servizi della società dell’informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illegali commesse o fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l’obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.



SEZIONE G

ECCEZIONI

ARTICOLO 200

Eccezioni generali

1.    Fatte salve le eccezioni generali previste nel presente accordo, alle disposizioni del presente capo si applicano le eccezioni previste ai paragrafi 2 e 3.

2.    Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare o applicare provvedimenti:

a)    necessari per tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico;

b)    necessari per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;

c)    relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell’offerta o del consumo interni di servizi;

d)    necessari per tutelare il patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;



e)    necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, comprese quelle relative:

i)    alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii)    alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o

iii)    alla sicurezza; o



f)    incompatibili con gli articoli 144 e 150, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell’altra Parte 24 .

3.    Le disposizioni del presente capo e dell’allegato VIII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri.



ARTICOLO 201

Misure in materia fiscale

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.

Articolo 202

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)    imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b)    impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)    connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

ii)    nell’ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un’installazione militare;



iii)    in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iv)    adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c)    impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

SEZIONE H

INVESTIMENTI

ARTICOLO 203

Riesame

Al fine di agevolare gli investimenti bilaterali, le Parti riesaminano congiuntamente il quadro giuridico e il contesto per gli investimenti, al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. Sulla base di tale riesame le Parti valutano la possibilità di avviare negoziati al fine di integrare il presente accordo con disposizioni in materia di investimenti, compresa la protezione degli investimenti.



CAPO 6

Pagamenti correnti e CIRCOLAZIONE dEi capitali

ARTICOLO 204

Pagamenti correnti

Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano, in conformità agli articoli dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 205

Circolazione dei capitali

1.    Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti 25 effettuati a norma della legislazione del paese ospitante e a norma delle disposizioni del capo 5, e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni profitto che ne derivi.



2.    Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia di pagamenti non contemplate dal paragrafo 1, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna Parte garantisce la libera circolazione dei capitali relativamente a:

a)    crediti relativi a operazioni commerciali, compresa la prestazione di servizi, cui partecipa un residente di una Parte;

b)    prestiti e crediti finanziari da parte di investitori dell’altra Parte; e

c)    la partecipazione al capitale di una persona giuridica, ai sensi dell’articolo 142, senza l’intenzione di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

3.    Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia e si astengono dal rendere più restrittivi i regimi esistenti.

ARTICOLO 206

Eccezioni

Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata della circolazione dei capitali, nessuna disposizione del presente capo va interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare o applicare misure:



a)    necessarie per tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico; o

b)    necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:

i)    alla prevenzione di illeciti penali e di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte alle conseguenze di un inadempimento contrattuale, quale fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori;

ii)    alle misure adottate o mantenute in vigore per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte;

iii)    all’emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;

iv)    all’informativa finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessarie per contribuire all’applicazione della legge o per assistere le autorità di regolamentazione finanziaria; o

v)    all’osservanza di ordinanze o sentenze emanate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.



ARTICOLO 207

Misure di salvaguardia

Quando, in circostanze eccezionali, esistano gravi difficoltà per quanto riguarda, nel caso della Repubblica d’Armenia, il funzionamento della politica monetaria o di cambio, o, nel caso dell’Unione europea, il funzionamento dell’Unione economica e monetaria, o se una Parte incontra gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti o al finanziamento esterno, o quando vi è la minaccia di tali difficoltà, la Parte interessata può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda la circolazione dei capitali, i pagamenti o i trasferimenti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, per un periodo non superiore a un anno. La Parte che adotta o mantiene le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l’altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

ARTICOLO 208

Agevolazione

Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.



CAPO 7

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

OBIETTIVI E PRINCIPI

ARTICOLO 209

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a)    agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti, contribuire a un’economia più sostenibile e inclusiva per ciascuna Parte; e

b)    conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.



ARTICOLO 210

Natura e portata degli obblighi

1.    Le Parti attuano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale a cui hanno aderito, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio contenuto nell’allegato 1C dell’accordo OMC (di seguito “accordo TRIPS”). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall’accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

2.    Ai fini del presente accordo, l’espressione “proprietà intellettuale” si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla sezione B del presente capo.

3.    La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 1883, quale rivista e modificata dall’atto di Stoccolma del 1967 (“la convenzione di Parigi (1967)”).

ARTICOLO 211

Esaurimento dei diritti

Ciascuna Parte prevede un regime nazionale o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.



SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE I

DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 212

Protezione accordata

1.    Le Parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti accordi internazionali:

a)    la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (“convenzione di Berna”);

b)    la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (“convenzione di Roma”);

c)    l’accordo TRIPS;

d)    il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore; e

e)    il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.



2.    Le Parti compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

ARTICOLO 213

Autori

Ciascuna Parte prevede, per gli autori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)    la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b)    qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c)    qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta; e

d)    il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle loro opere.



ARTICOLO 214

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna Parte prevede, per gli artisti interpreti o esecutori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)    la fissazione 26 delle loro esecuzioni.

b)    la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

c)    la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d)    la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

e)    la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l’esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione;

f)    il noleggio e il prestito delle fissazioni delle loro esecuzioni.



ARTICOLO 215

Produttori di fonogrammi

Ciascuna Parte prevede, per i produttori di fonogrammi, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)    la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b)    la messa a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e relative copie;

c)    la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta; e

d)    il noleggio e il prestito delle fissazioni dei loro fonogrammi.

ARTICOLO 216

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna Parte prevede, per gli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:



a)    la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

b)    la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

c)    la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro emissioni in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

d)    la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni; e

e)    la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest’ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d’ingresso.



ARTICOLO 217

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

Ciascuna Parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente all’artista, interprete o esecutore, e al produttore di fonogrammi allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. Ciascuna Parte dispone che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna Parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

ARTICOLO 218

Durata della protezione

1.    I diritti economici di un autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell’articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell’autore e sino al termine almeno del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2.    Se il diritto d’autore appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.



3.    Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall’autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l’autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

4.    Qualora una Parte preveda diritti particolari per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l’opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell’opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere; a tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.

5.    Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l’opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

6.    La protezione si estingue nei confronti delle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell’autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico nei 70 anni successivi alla loro creazione.

7.    La durata di protezione di un’opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi almeno 70 anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l’autore della sceneggiatura, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva.



8.    Ciascuna Parte provvede affinché chiunque, dopo l’estinzione della protezione del diritto d’autore, pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente goda di una protezione equivalente a quella dei diritti patrimoniali dell’autore. La durata di protezione di tali diritti è di 25 anni a decorrere dal momento in cui l’opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

9.    I diritti economici degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi scadono non prima di 50 anni dopo la data dell’interpretazione o esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell’esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

10.    I diritti economici degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore. Una Parte può adottare provvedimenti efficaci intesi a garantire che i profitti generati nel corso dei 20 anni di protezione oltre i 50 anni sono ripartiti equamente tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori.

11.    I diritti economici dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.



12.    I diritti economici degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un’emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.

13.    I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

ARTICOLO 219

Protezione delle misure tecnologiche

1.    Ciascuna Parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2.    Ciascuna Parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a)    siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;

b)    non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o



c)    siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione delle misure tecnologiche efficaci.

3.    Ai fini del presente capo, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione.

ARTICOLO 220

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1.    Ciascuna Parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

a)    rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b)    distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente capo, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,



ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d’autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione nazionale.

2.    Ai fini del presente capo, per “informazioni sul regime dei diritti” s’intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l’opera o i materiali protetti di cui al presente capo, l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell’opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3.    Il paragrafo 1 si applica quando una di tali informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un’opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

ARTICOLO 221

Eccezioni e limitazioni

1.    Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, Ciascuna Parte può prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 213 a 218 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.



2.    Ciascuna Parte dispone che gli atti di riproduzione temporanea di cui agli articoli da 213 a 217, che siano transitori o accessori, che siano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all’unico scopo di consentire: a) una trasmissione in una rete tra terzi con l’intervento di un intermediario; o b) un uso legittimo di un’opera o di altri materiali, e che siano privi di interesse economico proprio, siano esonerati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 213 a 217.

ARTICOLO 222

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d’arte

1.    Ciascuna Parte prevede a favore dell’autore di un’opera d’arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell’opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell’autore.

2.    Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

3.    Ciascuna Parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.



4.    La royalty è versata dal venditore. Ciascuna Parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della royalty in via esclusiva o solidale con il venditore.

5.    La procedura di riscossione e gli importi della royalty sono stabiliti dal diritto interno.

ARTICOLO 223

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

1.    Le Parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle Parti e il trasferimento delle royalties corrisposte per l’uso di tali opere o altri materiali protetti.

2.    Le Parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle royalties, le detrazioni applicate alle royalties corrisposte, la politica di distribuzione e il loro repertorio.

3.    Le Parti si impegnano a garantire che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva con sede nel territorio di una Parte rappresenta un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell’altra Parte in forza di un accordo di rappresentanza, l’organismo di gestione collettiva rappresentante non discrimini i titolari di diritti dell’organismo di gestione collettiva rappresentato.



4.    L’organismo di gestione collettiva rappresentante versa regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti all’organismo di gestione collettiva rappresentato e fornisce a quest’ultimo le informazioni sull’importo delle royalties riscosse per suo conto e le eventuali detrazioni applicate.

SOTTOSEZIONE II

MARCHI COMMERCIALI

ARTICOLO 224

Accordi internazionali

Ciascuna Parte:

a)    aderisce al Protocollo relativo all’intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi;

b)    si conforma al trattato dell’OMPI sul diritto dei marchi e all’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; e

c)    compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.



ARTICOLO 225

Diritti conferiti dal marchio

Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a)    un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; e

b)    un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.

ARTICOLO 226

Procedura di registrazione

1.    Ciascuna Parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell’amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.



2.    Ciascuna Parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi e la possibilità che il richiedente il marchio possa reagire a tale opposizione.

3.    Ciascuna Parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico. La banca dati delle domande di registrazione di marchi deve essere accessibile almeno durante il periodo di opposizione.

ARTICOLO 227

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all’articolo 6 bis della convenzione di Parigi (1967) e all’articolo 16, paragrafi 2 e 3 dell’accordo TRIPS, ciascuna Parte applica la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall’assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’OMPI (20-29 settembre 1999).



ARTICOLO 228

Eccezioni ai diritti conferiti dal marchio

Ciascuna delle Parti:

a)    dispone che si faccia un uso leale di termini descrittivi, compreso l’uso corretto delle indicazioni geografiche, quale limitata eccezione ai diritti conferiti dal marchio; e

b)    può prevedere altre limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio,

nel qual caso le Parti tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

ARTICOLO 229

Motivi di decadenza

1.    Ciascuna Parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di almeno tre anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.



Nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo minimo di tre anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio.

Eventuali preparativi per l’inizio o la ripresa dell’uso del marchio avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza non vengono, tuttavia, presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di tre anni di mancato uso.

2.    Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:

a)    sia divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o

b)    sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.



SOTTOSEZIONE III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 230

Campo d’applicazione

1.    La presente sottosezione si applica alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti.

2.    Le indicazioni geografiche di una Parte che devono essere protette dall’altra Parte sono soggette alla presente sottosezione se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all’articolo 231.

Articolo 231

Indicazioni geografiche stabilite

1.    Dopo aver esaminato la legislazione della Repubblica d’Armenia elencata nell’allegato IX, parte A, l’Unione europea conclude che tale legislazione è conforme agli elementi che figurano nella parte B di tale allegato.



2.    Dopo aver esaminato la legislazione dell’Unione europea elencata nell’allegato IX, parte A, la Repubblica d’Armenia conclude che tale legislazione è conforme agli elementi che figurano nella parte B di tale allegato.

3.    La Repubblica d’Armenia, previo espletamento di una procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche dell’Unione europea, elencate nell’allegato X, che sono state registrate dall’Unione europea a norma della legislazione di cui alla parte A dell’allegato IX, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

4.    L’Unione europea, previo espletamento di una procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche della Repubblica d’Armenia, elencate nell’allegato X, che sono state registrate dalla Repubblica d’Armenia a norma della legislazione di cui alla parte A dell’allegato IX, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

ARTICOLO 232

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1.    Le Parti possono, secondo la procedura di cui all’articolo 240, paragrafo 3, aggiungere nuove indicazioni geografiche all’elenco delle indicazioni geografiche protette di cui all’allegato X. Tali nuove indicazioni geografiche possono essere aggiunte all’elenco dopo il completamento della procedura di opposizione e dopo un esame delle nuove indicazioni geografiche che ciascuna parte reputa soddisfacente, conformemente all’articolo 231, paragrafi 3 e 4.



2. Le Parti non sono tenute ad aggiungere una nuova indicazione geografica all’elenco di cui al paragrafo 1, se:

a)    l’indicazione geografica è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto;

b)    alla luce della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione di tale indicazione geografica potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto; o

c)    la denominazione del termine è generica.

ARTICOLO 233

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

1.    Le indicazioni geografiche elencate nell’allegato X sono protette da ciascuna delle Parti contro:

a)    qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare dell’indicazione geografica o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica;

b)    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o altri termini simili;



c)    qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto che potrebbe indurre in errore sulla sua origine, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato, o sul confezionamento del prodotto; e

d)    qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2.    Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle Parti.

3.    In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali nonché del rischio effettivo di confusione.

Fatto salvo l’articolo 23 dell’accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d’impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.

Una denominazione omonima che induca erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

4.    Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un’indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un’indicazione geografica dell’altra Parte, protetta a norma della presente sottosezione, quest’ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che l’indicazione geografica del paese terzo diventi protetta.



5.    Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una Parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine.

Se un’indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene conformemente alle procedure di cui all’articolo 240, paragrafo 3.

6.    Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

ARTICOLO 234

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1.    Un’indicazione geografica protetta in virtù della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.

2.    Quando un’indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l’uso di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.



Articolo 235

Relazione con i marchi commerciali

1.    Le Parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un’indicazione geografica protetta di prodotti simili, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell’indicazione geografica nel territorio interessato.

2.    Per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 231, la data della domanda di protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo.

3.    Per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 232, la data della domanda di protezione è la data in cui la richiesta di proteggere un’indicazione geografica è stata trasmessa all’altra Parte.

4.    Fatto salvo l’articolo 232, paragrafo 2, lettera b), ciascuna Parte protegge le indicazioni geografiche elencate nell’allegato X anche quando esiste un marchio anteriore. Per “marchio anteriore” si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 1, che è stato depositato, registrato o acquisito con l’uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione di una Parte, in buona fede, sul territorio di una Parte anteriormente alla data in cui la domanda di protezione dell’indicazione geografica è presentata all’altra Parte in virtù del presente accordo. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e può essere rinnovato, nonostante la protezione dell’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione di una delle Parti in materia di marchi.



5.    In deroga al paragrafo 4, i marchi anteriori della Repubblica d’Armenia che sono composti dall’indicazione geografica dell’Unione europea “Cognac” o “Champagne” o la contengono, anche in traduzione o trascrizione, registrati per prodotti simili e non conformi ai pertinenti disciplinari, sono annullati, revocati o modificati in modo da eliminare detto nome quale elemento del marchio nel suo insieme, al più tardi entro 14 anni per “Cognac” e due anni per “Champagne” dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 236

Attuazione della protezione

Le Parti attuano la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli articoli da 233 a 235 mediante idonee misure amministrative adottate dalle loro rispettive pubbliche autorità. Ciascuna Parte attua inoltre tale protezione su richiesta di un interessato.

ARTICOLO 237

Disposizioni transitorie

1.    I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell’entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle sue prescrizioni, possono continuare a essere venduti dopo l’entrata in vigore del presente accordo fino all’esaurimento delle scorte.



2.    Per un periodo transitorio di 24 anni a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione “Cognac” e per un periodo transitorio di tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione “Champagne”, la protezione prevista dal presente accordo per tali indicazioni geografiche dell’Unione europea non osta a che tali denominazioni siano utilizzate per prodotti originari della Repubblica d’Armenia e esportati in paesi terzi, qualora le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo interessato lo consentano, per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari della Repubblica d’Armenia, a condizione che:

a)    la denominazione sia scritta esclusivamente in caratteri non latini;

b)    la vera origine del prodotto sia chiaramente indicata nello stesso campo visivo: e

c)    nessun altro elemento della presentazione possa trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto.

3.    Per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere da un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione “Cognac” e per un periodo transitorio di due anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo per la denominazione “Champagne”, la protezione prevista dal presente accordo per tali indicazioni geografiche dell’Unione europea non osta a che tali denominazioni siano utilizzate nella Repubblica d’Armenia, a condizione che:

a)    la denominazione sia scritta esclusivamente in caratteri non latini;

b)    la vera origine del prodotto sia chiaramente indicata nello stesso campo visivo: e

c)    nessun altro elemento della presentazione possa trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto.



4.    Per porre fine in modo semplice ed efficace all’utilizzo dell’indicazione geografica dell’Unione europea “Cognac” per i prodotti originari della Repubblica d’Armenia, e per aiutare l’industria della Repubblica d’Armenia a mantenere la sua competitività sui mercati d’esportazione, l’Unione europea fornisce alla Repubblica d’Armenia assistenza tecnica e finanziaria. Tale assistenza, fornita in conformità al diritto dell’Unione, comprende segnatamente misure intese a sviluppare una nuova denominazione nonché a promuovere, fare pubblicità e commercializzare la nuova denominazione sul mercato nazionale e sui mercati d’esportazione tradizionali.

5.    Gli specifici dettagli relativi a importi, tipi, meccanismi e tempistica dell’assistenza dell’Unione di cui al paragrafo 4 saranno definiti nell’ambito di un pacchetto di assistenza finanziaria e tecnica che sarà concordata in via definitiva dalle Parti entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo. Le Parti elaborano congiuntamente le condizioni di tali programmi di assistenza, sulla base di una valutazione approfondita delle necessità che formeranno oggetto di detta assistenza. Tale valutazione è effettuata da una società di consulenza internazionale scelta di comune accordo dalle Parti.

6.    Nel caso in cui l’Unione europea non fornisca l’assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 4, la Repubblica d’Armenia potrà ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie previsto nel capo 13 e, in caso di esito positivo, sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

7.    L’assistenza tecnica e finanziaria dell’Unione europea sarà fornita entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.



ARTICOLO 238

Regole generali

1.    L’importazione, l’esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 231 e 232 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio della Parte sul cui mercato sono immessi i prodotti.

2.    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell’articolo 240 esamina qualsiasi questione concernente il disciplinare di produzione di una indicazione geografica registrata approvato dalle autorità della Parte in cui ha origine il prodotto, comprese le eventuali modifiche.

3.    Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto.

ARTICOLO 239

Cooperazione e trasparenza

1.    Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell’articolo 240, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una Parte può chiedere all’altra Parte informazioni concernenti i disciplinari di produzione e le relative modifiche, nonché i punti di contatto delle autorità nazionali di controllo.



2.    Ciascuna Parte può rendere pubblici i disciplinari delle indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione, o una sintesi dei medesimi, e le informazioni sui punti di contatto delle autorità nazionali di controllo che corrispondono alle indicazioni geografiche dell’altra Parte protette a norma della presente sottosezione.

ARTICOLO 240

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

1.    Le Parti istituiscono un sottocomitato per le indicazioni geografiche composto da rappresentanti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia con il compito di monitorare l’attuazione della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

2.    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all’unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all’unanimità si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) concordati dalle Parti, ma comunque entro 90 giorni dalla richiesta.

3.    Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all’attuazione e alla gestione della medesima. Segnatamente, le seguenti attività rientrano nella sua competenza:



a)    modificare l’allegato IX, parte A, per quanto riguarda i riferimenti alla normativa applicabile sui territori delle Parti;

b)    modificare l’allegato IX, parte B, per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche;

c)    modificare l’allegato X per quanto riguarda l’elenco di indicazioni geografiche;

d)    scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore;

e)    scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l’opportunità di una loro protezione in conformità alla presente sottosezione.

SOTTOSEZIONE IV

DISEGNI E MODELLI

ARTICOLO 241

Accordi internazionali

Le Parti aderiscono all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.



ARTICOLO 242

Protezione dei disegni e dei modelli registrati

1.    Ciascuna Parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.

Ai fini della presente sottosezione, una Parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

2.    Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

a)    se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e

b)    nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

3.    Per “normale utilizzo” di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende l’utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.



4.    Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

5.    La durata della protezione è accordata è di 25 anni.

ARTICOLO 243

Protezione conferita a disegni e modelli non registrati

1.    L’Unione europea e la Repubblica d’Armenia prevedono i mezzi giuridici per prevenire l’uso dell’apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l’utilizzo contestato deriva dalla copia dell’apparenza non registrata del prodotto. Tale utilizzo comprende almeno la messa in vendita, l’immissione sul mercato, l’importazione o l’esportazione del prodotto.

2.    La durata della protezione accordata all’apparenza non registrata è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.



ARTICOLO 244

Eccezioni ed esclusioni

1.    Ciascuna Parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2.    La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

ARTICOLO 245

Rapporto con il diritto d’autore

Un disegno o un modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d’autore vigente nel territorio di una Parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna Parte determina, conformemente alla propria legislazione e regolamentazione interna, la portata della medesima e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.



SOTTOSEZIONE V

BREVETTI

ARTICOLO 246

Accordi internazionali

Le Parti aderiscono al trattato sulla cooperazione in materia di brevetti e compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei brevetti.

ARTICOLO 247

Brevetti e sanità pubblica

1.    Le Parti riconoscono l’importanza della dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell’OMC. Le Parti provvedono affinché l’interpretazione e l’attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sottosezione siano coerenti con la suddetta dichiarazione.

2.    Le Parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell’OMC del 30 agosto 2003 sull’attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e la sanità pubblica e contribuiscono alla sua attuazione.



ARTICOLO 248

Certificato di protezione complementare

1.    Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Le Parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla loro legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2.    Ciascuna Parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

3.    A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell’ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

Nell’Unione, un’ulteriore proroga di sei mesi è possibile nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici e i cui risultati sono ripresi nelle informazioni sul prodotto.



SOTTOSEZIONE VI

INFORMAZIONI RISERVATE

ARTICOLO 249

Campo di applicazione della protezione dei segreti commerciali

1.    Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, dell’accordo TRIPS. Ciascuna Parte mette in atto adeguate procedure giudiziarie civili e mezzi di ricorso per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2.    Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)    “segreto commerciale”: le informazioni che soddisfano i seguenti requisiti:

i)    sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii)    hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii)    sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;



b)    “detentore del segreto commerciale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale.

3.    Ai fini della presente sottosezione, almeno le seguenti forme di condotta sono considerate contraria a leali pratiche commerciali:

a)    l’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;

b)    l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che:

i)    ha acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);

ii)    viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii)    viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all’utilizzo del segreto commerciale;

c)    l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale se poste in essere da una persona che, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi della lettera b), anche nel caso in cui una persona abbia indotto un’altra persona a compiere le azioni di cui alla suddetta lettera.



4.    Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata come un obbligo per una Parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria alle leali pratiche commerciali:

a)    la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;

b)    osservazione, studio, smontaggio o prova (reverse engineering) di un prodotto da parte di una persona che ne è lecitamente in possesso e che è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione delle informazioni pertinenti;

c)    l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione delle informazioni richieste o consentite dalla normativa nazionale pertinente;

d)    l’applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.

5.    Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata nel territorio di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 250

Procedure giudiziarie civili e strumenti di tutela dei segreti commerciali

1.    Ciascuna Parte assicura che le persona che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all’articolo 249, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell’accesso a detta documentazione.



2.    Nei procedimenti civili di cui all’articolo 249, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di:

a)    adottare misure provvisorie al fine di prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

b)    emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

c)    ingiungere alla persona che era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali a risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell’acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;

d)    adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale; tali misure specifiche possono includere, in conformità alla legislazione interna della Parte in questione, la possibilità di:

i)    limitare l’accesso, totale o parziale, a determinati documenti;

ii)    limitare l’accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni; e

iii)    rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati; e



e)    imporre sanzioni alle Parti, o altra persona soggetta alla competenza del giudice, per la violazione delle misure correttive o delle misure adottate dal giudice in forza del paragrafo 1 o del presente paragrafo, lettera d), relative alla protezione del segreto commerciale o presunto segreto commerciale emesse nell’ambito di tale procedimento.

3.    Le Parti non sono tenute a attuare le procedure giudiziarie e gli strumenti di ricorso di cui all’articolo 249 quando il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, in conformità con il loro diritto nazionale, per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dalla legge.

ARTICOLO 251

Protezione dei dati comunicati per ottenere un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale

1.    Ciascuna Parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, a meno che interessi sanitari prevalenti non dispongano diversamente. Anche le informazioni commerciali riservate godono della protezione dalle pratiche commerciali sleali.

2.    Ciascuna Parte provvede affinché, per un periodo di otto anni a decorrere dalla prima autorizzazione all’immissione in commercio nella Parte interessata, l’autorità pubblica competente per il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio non tenga conto delle informazioni commerciali riservate o dei risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella prima domanda di autorizzazione di immissione sul mercato e in seguito presentata da una persona o ente, pubblico o privato, a sostegno di una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, senza il consenso esplicito della persona o dell’ente che ha presentato tali informazioni, a meno che accordi internazionali riconosciuti da entrambe le Parti dispongano diversamente.



3.    Nel corso di un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di concessione della prima autorizzazione all’immissione in commercio nella Parte interessata, un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata per eventuali domande successive, sulla base dei risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella prima autorizzazione all’immissione in commercio non consente l’immissione sul mercato di un medicinale, a meno che il richiedente successivo non presenti i propri risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche (o i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche utilizzati con il consenso di colui che ha fornito tali informazioni) atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima autorizzazione.

I prodotti che non sono conformi alle prescrizioni di cui al presente paragrafo non sono immessi sul mercato.

4.    Inoltre, il periodo di dieci anni di cui al paragrafo 3 è esteso fino a un massimo di 11 anni se, durante i primi otto anni successivi all’ottenimento dell’autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

ARTICOLO 252

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

1.    Ciascuna Parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione di una prova o di uno studio non è utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell’esplicito consenso del primo proprietario. In questa sottosezione tale diritto temporaneo è in appresso denominato “protezione dei dati”.



2.    Le relazioni di prova o su uno studio di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a)    essere necessarie per l’autorizzazione, o per la modifica di un’autorizzazione intesa a consentire l’uso del prodotto su altre colture; e

b)    essere certificate conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3.    Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall’autorità competente nel territorio della Parte interessata. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.

4.    I periodi di cui al paragrafo 3 sono prorogati di tre mesi per ciascuna estensione dell’autorizzazione per usi minori se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell’autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la prima autorizzazione concessa dall’autorità competente. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessuna circostanza essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessuna circostanza essere superiore a 15 anni.

Per “uso minore” si intende l’uso di un prodotto fitosanitario nel territorio di una parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi nel territorio di tale parte o che sono ampiamente diffusi per far fronte a un’esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.

5.    La protezione dei dati si applica anche alle relazioni di prova o su uno studio per il rinnovo o il riesame di un’autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.



6.    Ciascuna delle Parti adotta misure intese ad obbligare il richiedente e i titolari di autorizzazioni precedenti, stabiliti nei rispettivi territori delle Parti, a condividere informazioni riservate in modo da evitare la duplicazione di sperimentazioni su animali vertebrati.

SOTTOSEZIONE VII

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 253

Varietà vegetali

1.    Ciascuna Parte protegge la privativa sui ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, compresa l’eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all’articolo 15 di detta convenzione, e cooperano per promuovere e rispettare tali diritti.

2.    Per la Repubblica d’Armenia, il presente articolo si applica al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo.



SEZIONE C

APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 254

Obblighi generali

1.    Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell’accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna Parte adotta le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.    Le misure, le procedure e i mezzi ricorso di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.



3.    Ai fini della sottosezione II della presente sezione, per “diritti di proprietà intellettuale” si intendono almeno i seguenti diritti:

a)    il diritto d’autore;

b)    i diritti connessi al diritto d’autore;

c)    il diritto sui generis del costitutore di una banca dati;

d)    i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori;

e)    i diritti conferiti dai marchi;

f)    i diritti su disegni e modelli;

g)    i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati di protezione complementari;

h)    le indicazioni geografiche;

i)    i diritti sui modelli di utilità;

j)    la privativa per ritrovati vegetali; e

k)    le denominazioni commerciali, se protette come diritti di proprietà esclusivi dalla legislazione interna in materia.

I segreti commerciali sono esclusi dal campo di applicazione della presente sezione. L’applicazione dei segreti commerciali è disciplinata dall’articolo 250.



ARTICOLO 255

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna Parte riconosce la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione alla parte III dell’accordo TRIPS:

a)    ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alla legislazione applicabile;

b)    a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto applicabile e nel rispetto delle medesime;

c)    agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto applicabile e nel rispetto delle medesime;

d)    agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione.



SOTTOSEZIONE II

APPLICAZIONE IN AMBITO CIVILE

ARTICOLO 256

Misure di protezione delle prove

1.    Ancor prima dell’instaurazione del giudizio di merito, ciascuna Parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l’asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2.    Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all’occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova. L’altra Parte ha il diritto di essere sentita, entro un lasso di tempo ragionevole.



ARTICOLO 257

Diritto d’informazione

1.    Le Parti dispongono che, nei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che l’autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

Ai fini del presente paragrafo, l’espressione “ogni altra persona” designa una persona che:

a)    sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

b)    sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

c)    sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o

d)    sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.

Le informazioni di cui al presente paragrafo comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)    nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e



b)    informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

2.    Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:

a)    accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;

b)    disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

c)    disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;

d)    accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e)    disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.



ARTICOLO 258

Misure provvisorie e cautelari

1.    Ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta del richiedente, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale. Le autorità giudiziarie possono anche vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria che può essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un’ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2.    Un’ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l’ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3.    Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale ciascuna Parte provvede affinché, qualora l’attore faccia valere l’esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l’appropriato accesso alle informazioni pertinenti.



ARTICOLO 259

Misure correttive

1.    Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell’attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l’esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2.    Le autorità giudiziarie delle Parti hanno il potere di ordinare che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell’autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

ARTICOLO 260

Ingiunzioni

Ciascuna Parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione, nonché nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.



ARTICOLO 261

Misure alternative

Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all’articolo 259 o all’articolo 260, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento di un indennizzo pecuniario alla parte lesa in luogo dell’applicazione delle misure previste da tali articoli. Tale indennizzo pecuniario è versato se soggetto cui potrebbero essere applicate tali misure ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza e se l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 259 e 260 gli causerebbe un danno sproporzionato e se l’indennizzo pecuniario della parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente.

ARTICOLO 262

Risarcimento dei danni

1.    Ciascuna Parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché fissano l’ammontare dei danni, le autorità giudiziarie:

a)    tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o



b)    in alternativa alla lettera a), possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l’importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione all’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.    Nei casi in cui l’autore della violazione sia stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, una Parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

ARTICOLO 263

Spese legali

Ciascuna Parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

ARTICOLO 264

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna Parte provvede affinché, nell’ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell’attore e a spese dell’autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l’affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.



ARTICOLO 265

Presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti

Le Parti riconoscono che, ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione, è sufficiente che il nome dell’autore di un’opera letteraria o artistica sia indicato sull’opera nei modi usuali affinché tale autore sia considerato tale fino a prova contraria e legittimato di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori.

SOTTOSEZIONE III

CONTROLLI ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 266

Controlli alla frontiera

1.    Nell’attuare le misure alla frontiera per l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ciascuna Parte ne garantisce la conformità con gli obblighi che le incombono in forza del GATT 1994 e dell’accordo TRIPS.



2.    Per garantire l’effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei territori doganali delle Parti, le rispettive autorità doganali, nei limiti della loro autorità, adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l’altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.

3.    Le autorità doganali di ciascuna Parte, su richiesta dei titolari dei diritti, adottano misure per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d’autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati e la privativa per ritrovati vegetali.

4.    Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le Parti intavolano discussioni in merito ai diritti delle rispettive autorità doganali di bloccare o sospendere, di loro iniziativa, lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d’autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati e la privativa per ritrovati vegetali.

5.    In deroga al paragrafo 3, le Parti possono decidere, pur non avendone alcun obbligo, di applicare tali misure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese da o con il consenso del titolare del diritto.



6.    Le Parti concordano di cooperare con riferimento agli scambi internazionali di merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, ciascuna Parte istituisce un punto di contatto all’interno della propria amministrazione doganale e ne informa l’altra Parte. Tale cooperazione comprende scambi di informazioni sui meccanismi per ricevere informazioni dai titolari di diritti, scambi di buone pratiche e di esperienze relative alle strategie di gestione del rischio e scambi di informazioni utili ad individuare le spedizioni sospettate di contenere merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tutte le informazioni devono essere fornite in un modo che rispetti pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali applicabili nel territorio di ciascuna delle Parti.

7.    Fatte salve le altre forme di cooperazione, il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale è applicabile ai fini dell’esecuzione transfrontaliera dei diritti di proprietà intellettuale.

8.    Fatte salve le competenze generali del comitato di partenariato, il sottocomitato per le dogane di cui all’articolo 126 è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione della presente sezione, definendo le priorità e prevedendo adeguate procedure di cooperazione tra le autorità competenti di entrambe le Parti.



SOTTOSEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

ARTICOLO 267

Codici di condotta

1.    Le Parti incoraggiano:

a)    l’elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

b)    la presentazione alle autorità competenti di ciascuna Parte di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell’applicazione dei medesimi.

ARTICOLO 268

Cooperazione

1.    Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l’adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.

2.    i settori di cooperazione comprendono, tra l’altro, le seguenti attività:



a)    lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione così come lo scambio di esperienze nell’Unione europea e nella Repubblica d’Armenia sull’evoluzione normativa in tali settori;

b)    lo scambio di esperienze e di informazioni sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

c)    lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari;

d)    il coordinamento delle azioni volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con paesi terzi;

e)    il rafforzamento delle capacità; gli scambi di personale e la formazione di quest’ultimo;

f)     la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile, nonché la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui diritti di proprietà intellettuale fra i consumatori e i titolari di diritti;

g)    il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale di entrambe le Parti;

h)    la promozione attiva della sensibilizzazione e delle iniziative educative rivolte al grande pubblico sulle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, inclusa la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l’elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all’impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, quali i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.



3.    Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 e a loro integrazione, le Parti intavolano un dialogo efficace, come opportuno, sulle questioni relative alla proprietà intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.

CAPO 8

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 269

Relazione con l’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC

Le Parti ribadiscono i rispettivi diritti e obblighi discendenti dall’accordo riveduto sugli appalti pubblici del 2012 27 (l’ “accordo sugli appalti pubblici dell’OMC”). Tali diritti e obblighi stabiliti dall’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, comprese le modalità specifiche di ciascuna Parte stabilite nei rispettivi allegati all’appendice I, formano parte del presente accordo e sono soggetti al meccanismo bilaterale di composizione delle controversie, previsto nel capo 13.



ARTICOLO 270

Campo di applicazione aggiuntivo

1.    Le Parti applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli da I a IV, VI, XV, da XVI.1 a XVI.3, XVII e XVIII dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC agli appalti di cui all’allegato XI del presente accordo.

2.    Il comitato di partenariato può decidere di modificare l’allegato XI del presente accordo. Per quanto riguarda la procedura di modifica o rettifica di tale allegato da una Parte, le Parti applicano le disposizioni dell’articolo XIX dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, mutatis mutandis, a condizione che le notifiche siano effettuate direttamente all’altra Parte e che il riferimento alla composizione delle controversie si intenda riferito al capo 13.

ARTICOLO 271

Regole supplementari

Le Parti applicano, sia agli appalti contemplati dai rispettivi allegati all’appendice I dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici sia a quelli contemplati dall’allegato XI del presente accordo, le seguenti regole supplementari:



Pubblicazione elettronica dei bandi di gara

1.    Ciascuna Parte garantisce che tutti i bandi di gara d’appalto siano resi direttamente accessibili gratuitamente con mezzi elettronici, attraverso un unico punto di accesso ad Internet. Inoltre, i bandi di gara possono essere pubblicati anche su adeguato supporto cartaceo. Tali mezzi d’informazione devono avere ampia diffusione e i bandi di gara devono rimanere facilmente accessibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nei bandi stessi.

Requisiti in materia di procedure di ricorso

2.    Ciascuna Parte assicura che le misure adottate in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo XVIII dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici prevedano i poteri di azione necessari a:

a)    prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice;

b)    annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nella pubblicazione del previsto o pianificato bando di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; e



c)    accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

3.    In caso di riesame di una decisione di aggiudicazione, ciascuna Parte garantisce che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sull’applicazione di misure provvisorie o sul ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui al paragrafo 6.

4.    Ciascuna Parte assicura che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

5.    I membri di organi di ricorso indipendenti non possono essere rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto riguarda gli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono organi giudiziari, ciascuna delle Parti provvede affinché:

a)    le loro decisioni siano sempre motivate;

b)    qualsiasi presunta misura illegittima presa dall’organo di ricorso indipendente o qualsiasi presunta carenza nell’esercizio dei poteri conferitigli possa essere soggetta a controllo giurisdizionale o di un altro organo indipendente che sia un organo giudiziario indipendente rispetto all’amministrazione aggiudicatrice e all’organo di ricorso;

c)    la nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato siano soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità;



d)    per lo meno il presidente di tale organo indipendente abbia le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice; e

e)    l’organo indipendente adotti le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producano, tramite i mezzi determinati da ciascuna Parte, effetti giuridici vincolanti.

Termine sospensivo

6.    L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare un contratto in seguito alla decisione d’aggiudicazione di un appalto rientrante nel campo di applicazione del presente capo prima del seguente termine:

a)    la scadenza di un periodo di sospensione di almeno 10 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se trasmessi via fax o mezzi elettronici; o

b)    prima della scadenza di un periodo di sospensione di almeno 15 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno 10 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione d’aggiudicazione dell’appalto, se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.

In alternativa, una Parte può stabilire che il periodo di sospensione parta dalla pubblicazione della decisione di aggiudicazione in un mezzo di comunicazione elettronico gratuito, a norma dell’articolo XVI.2 dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC.



Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è considerata definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più formare oggetto di una procedura di ricorso. I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha reso disponibili le informazioni circa il rigetto della loro domanda agli offerenti interessati prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

7.    Le Parti possono disporre che il termine di sospensione di cui al paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), non si applica nei seguenti casi:

a)    se l’unico offerente interessato ai sensi del paragrafo 6, terzo comma, è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono altri candidati interessati;

b)    nel caso di un appalto basato su un accordo quadro; e

c)    nel caso di un contratto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione.

Assenza di effetti

8.    Qualora, in violazione alle regole, l’amministrazione aggiudicatrice abbia aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara, ciascuna Parte provvede affinché l’appalto sia dichiarato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o da un organo giudiziario, o affinché l’assenza di effetti di tale appalto sia conseguenza di una decisione di detto organo.



Il diritto di ciascuna Parte stabilisce le conseguenze di un appalto giudicato privo di effetti prevedendo l’annullamento con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o l’annullamento degli obblighi non ancora adempiuti. In quest’ultimo caso, ciascuna Parte dispone l’applicazione di altre sanzioni.

9.    Una Parte può disporre che l’organo responsabile delle procedure di ricorso o un organo giudiziario abbia la facoltà di non considerare privo di effetti un appalto anche quando esso sia stato aggiudicato illegittimamente, se l’organo di ricorso o giudiziario ritiene, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, che esigenze imperative d’interesse generale impongano il mantenimento degli effetti del contratto. In tal caso, ciascuna Parte dispone l’applicazione di sanzioni alternative.

Non discriminazione delle imprese già consolidate

10.    Ciascuna Parte assicura che ai fornitori dell’altra Parte che hanno stabilito una presenza commerciale sul suo territorio mediante la creazione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica sia concesso il trattamento nazionale relativamente a qualsiasi appalto pubblico della Parte nel suo territorio. Tale obbligo si applica a prescindere dal fatto che l’appalto sia disciplinato dagli allegati delle parti all’appendice I dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC o dall’allegato XI del presente accordo.

Si applicano le eccezioni generali previste all’articolo III dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici.



CAPO 9

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 272

Obiettivi e campo di applicazione

1.    Le Parti ricordano l’Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’ONU intitolata “Creare un ambiente a livello nazionale e internazionale che possa generare l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, e il suo impatto sullo sviluppo sostenibile” del 2006, la dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo “Il mondo che vogliamo” e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dal titolo “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, adottata nel 2015. Le Parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.



2.    Le Parti riaffermano il loro impegno ad adoperarsi per lo sviluppo sostenibile, i cui pilastri – sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell’ambiente – sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall’integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

3.    Nel presente capo ogni riferimento al “lavoro” comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell’OIL, nei quali si articola l’Agenda per il lavoro dignitoso, come concordati nella dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.

ARTICOLO 273

Diritto di legiferare e livelli di protezione

Riconoscendo il diritto di ciascuna delle Parti di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 274 e 275, ciascuna Parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell’ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tale legislazione e tali politiche e i livelli di protezione da esse garantiti.



ARTICOLO 274

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.    Le Parti riconoscono l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.

2.    Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti del 1998, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell’OIL e nei relativi protocolli, e in particolare:

a)    la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b)    l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;

c)    l’abolizione effettiva del lavoro infantile; e

d)    l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.



3.    Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell’OIL e ai relativi protocolli, ratificate rispettivamente dagli Stati membri e dalla Repubblica d’Armenia.

4.    Le Parti prendono altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni, prioritarie e non, classificate dall’OIL come convenzioni aggiornate. In tale contesto, le Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica.

5.    Le Parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non siano utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

ARTICOLO 275

Governance e accordi internazionali in materia di ambiente

1.    Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto, le Parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio e in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio che rivestono interesse comune.

2.    Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente (AMA) di cui sono firmatarie.



3.    Le Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica degli AMA o di modifica di tali accordi.

4.    Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare e realizzare gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (UNFCCC), il protocollo di Kyoto del 1998 e l’accordo di Parigi del 2015. Esse si impegnano a collaborare per rafforzare il regime multilaterale, basato su regole nell’ambito della convenzione dell’UNFCCC e a collaborare per l’ulteriore sviluppo e l’attuazione del quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell’ambito della convenzione UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.

5.    Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare gli AMA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata del commercio.

ARTICOLO 276

Commercio e investimenti per favorire lo sviluppo sostenibile

Le Parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all’obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. A tale fine le Parti:

a)    riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali e le politiche in materia di lavoro;



b)    si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;

c)    si adoperano per eliminare gli ostacoli agli scambi o agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l’energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante

i)    l’adozione di quadri programmatici che favoriscano l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

ii)    la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche; e

iii)    la riduzione al minimo degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali;

d)    convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell’ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e

e)    convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo, le Parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, l’iniziativa “Global Compact” delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL del 1977.



ARTICOLO 277

Biodiversità

1.    Le Parti riconoscono l’importanza di garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e a utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i relativi protocolli ratificati, al Piano strategico per la biodiversità, alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 1973 e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.

2.    A tal fine le Parti:

a)    promuovono l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e contribuiscono alla conservazione della biodiversità nello svolgimento di attività commerciali;

b)    si scambiano informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all’occorrenza, cooperano per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché queste ultime si rafforzino reciprocamente;

c)    promuovono l’inclusione nelle appendici della Convenzione CITES delle specie che soddisfano i requisiti CITES concordati per tale inclusione;

d)    adottano e attuano misure efficaci contro il commercio illegale di specie selvatiche, comprese quelle che rientrano tra le specie protette della convenzione CITES, e cooperano nella lotta a detto commercio illegale;



e)    collaborano a livello regionale e mondiale al fine di promuovere:

i)    la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica;

ii)    il ripristino degli ecosistemi e l’eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall’uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi; e

iii)    l’accesso alle risorse genetiche e l’equa condivisione dei benefici che derivano dal loro utilizzo.

ARTICOLO 278

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1.    Le Parti riconoscono l’importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.

2.    A tal fine le Parti:

a)    promuovono il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione;



b)    si scambiano informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all’occorrenza, a cooperare all’elaborazione di tali misure;

c)    adottano misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, all’occorrenza anche in relazione a paesi terzi;

d)    si scambiano informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all’occorrenza, cooperano per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;

e)    promuovono l’inclusione nelle appendici della Convenzione CITES delle specie di legname che soddisfano i requisiti CITES concordati per tale inclusione; e

f)    cooperano a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste mediante sistemi di certificazione che promuovano una gestione responsabile delle foreste.

ARTICOLO 279

Scambi e gestione sostenibile di risorse biologiche marine

Tenuto conto dell’importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti:

a)    promuovono le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;



b)    adottano misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;

c)    promuovono sistemi coordinati di raccolta dati e la cooperazione scientifica bilaterale con l’obiettivo di migliorare l’attuale consulenza scientifica in materia di gestione della pesca;

d)    cooperano nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l’adozione di misure complete, efficaci e trasparenti; e

e)    attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati, in linea con il piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

ARTICOLO 280

Mantenimento dei livelli di protezione

1.    Le Parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.

2.    Una Parte non rinuncia né deroga alla propria legislazione in materia di ambiente o di lavoro, né propone di rinunciarvi o derogarvi, al fine di incentivare gli scambi o lo stabilimento, l’acquisizione, l’espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio.



3.    Una Parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incentivare gli scambi o gli investimenti.

ARTICOLO 281

Informazioni scientifiche

Nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di protezione dell’ambiente o delle condizioni di lavoro che potrebbero incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti, ciascuna Parte tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili così come delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono, compreso il principio di precauzione.

ARTICOLO 282

Trasparenza

Ciascuna Parte, nel rispetto nelle proprie leggi e normative nazionali e delle disposizioni del capo 12, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l’ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.



ARTICOLO 283

Valutazione dell’impatto sulla sostenibilità

Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare l’impatto dell’attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell’impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

ARTICOLO 284

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

1.    Le Parti riconoscono l’importanza di cooperare sugli aspetti commerciali delle politiche ambientali e del lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo. La cooperazione può riguardare tra l’altro i seguenti ambiti:

a)    gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all’ambiente o al lavoro nel quadro delle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l’OMC, l’OIL, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e gli AMA;

b)    le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell’impatto sulla sostenibilità del commercio;



c)    gli effetti delle regolamentazioni, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi, nonché gli effetti delle norme relative al commercio e agli investimenti sulla legislazione e sull’elaborazione di politiche e regolamentazioni in materia di lavoro e di ambiente;

d)    gli effetti positivi e negativi del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche delle valutazioni d’impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le Parti;

e)    la promozione della ratifica e dell’effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell’OIL, compresi i relativi protocolli, e di AMA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;

f)    la promozione di sistemi, pubblici e privati, di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l’etichettatura ecologica;

g)    la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, l’adesione ai medesimi, la loro attuazione e il seguito a essi dato;

h)    gli aspetti attinenti al commercio dell’agenda per un lavoro dignitoso dell’OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l’adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, sistemi di ricorso effettivi (compresi gli ispettorati del lavoro) per far valere i diritti del lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l’apprendimento permanente, la protezione e l’inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;



i)    gli aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale;

j)    gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l’efficienza energetica;

k)    le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, compresa la lotta al commercio illegale di prodotti di specie selvatiche;

l)    le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, riducendo in tal modo la spinta alla deforestazione, anche con riguardo al disboscamento illegale; e

m)    le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.

2.    Le Parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle loro iniziative volte a promuovere la coerenza e le sinergie tra il commercio e gli obiettivi sociali e ambientali. Inoltre, le Parti rafforzano la cooperazione e il dialogo sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nel contesto delle loro relazioni commerciali.

3.    La cooperazione e il dialogo coinvolgono i pertinenti portatori d’interessi, in particolare le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile, segnatamente attraverso la piattaforma della società civile di cui all’articolo 366.

4.    Il comitato di partenariato può adottare regole per la cooperazione e il dialogo di cui sopra.



ARTICOLO 285

Composizione delle controversie

Il capo 13, sezione 3, sottosezione II, del presente titolo non si applica alle controversie nell’ambito del presente capo. Per eventuali controversie di questo tipo, dopo che il collegio arbitrale ha consegnato la sua relazione finale a norma degli articoli 325 e 326, le Parti, tenendo conto della relazione, discutono le misure appropriate da attuare. Il comitato di partenariato sorveglia l’attuazione di tali misure e tiene sotto controllo la questione, anche attraverso il meccanismo di cui all’articolo 284, paragrafo 3.

CAPO 10

CONCORRENZA

SEZIONE A

ARTICOLO 286

Principi

Le Parti riconoscono l’importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.



SEZIONE B

ANTITRUST E CONCENTRAZIONI

ARTICOLO 287

Quadro legislativo

1.    Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore la legislazione che si applica a tutti i settori dell’economia 28 e affronta in modo efficace tutte le seguenti pratiche:

a)    gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b)    gli abusi di posizione dominante da parte di una o più imprese;

c)    le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.



Ai fini del presente capo, questo quadro legislativo è di seguito indicato come “diritto in materia di concorrenza” 29 .

2.    Tutte le imprese, pubbliche o private, sono soggette al diritto in materia di concorrenza di cui al paragrafo 1. L’applicazione del diritto in materia di concorrenza non osta all’adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico eventualmente assegnata a tali imprese. Le deroghe al diritto in materia di concorrenza di una Parte sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate all’obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

ARTICOLO 288

Attuazione

1.    Ciascuna Parte mantiene autorità indipendenti sotto il profilo operativo, responsabili per la piena applicazione e l’efficace applicazione del diritto in materia di concorrenza di cui all’articolo 287, dotandole dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.

2.    Le Parti applicano le rispettive norme di diritto in materia di concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate, indipendentemente dalla loro cittadinanza o stato della proprietà.



ARTICOLO 289

Cooperazione

1.    Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e rafforzare un’efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza, le Parti riconoscono che è nel loro interesse comune rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo della politica di concorrenza e le indagini su casi di antitrust e concentrazione.

2.    A tal fine, le autorità di concorrenza delle Parti si adoperano per coordinare, ove possibile e appropriato, le loro attività di applicazione della legge in relazione al medesimo caso o a casi connessi.

3.    Per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza delle Parti possono scambiarsi informazioni.



SEZIONE C

SOVVENZIONI

ARTICOLO 290

Principi

Le Parti convengono che le sovvenzioni possono essere concesse da una Parte qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le Parti riconoscono, tuttavia, che talune sovvenzioni sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. In linea di principio, una Parte non concede sovvenzioni alle imprese che forniscono beni o servizi nei casi in cui tali sovvenzioni incidano - o abbiano il potenziale di incidere - negativamente sulla concorrenza o sugli scambi.

ARTICOLO 291

Definizione e campo di attuazione

1.    Ai fini del presente capo, si intende per “sovvenzione” una misura che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1.1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC (“accordo SCM”), a prescindere dal fatto che sia concessa ad un’impresa per la fornitura di beni o servizi.

Il primo comma non pregiudica l’esito delle future discussioni in seno all’OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. In funzione dei progressi di tali discussioni a livello dell’OMC, le Parti possono adottare una decisione in seno al comitato di partenariato per aggiornare il presente accordo al riguardo.



2.    Una sovvenzione è soggetta al presente capo solo se essa è specifica ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo SCM. Le sovvenzioni che rientrano nelle disposizioni dell’articolo 295 del presente accordo si intendono specifiche.

3.    Le sovvenzioni accordate a tutte le imprese, pubbliche e private, sono soggette alle disposizioni del presente capo. L’applicazione delle norme della presente sezione non ostano all’adempimento, de jure o de facto, di specifici servizi di interesse pubblico assegnati a tali imprese. Le deroghe all’applicazione delle norme della presente sezione sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate all’obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

4.    L’articolo 294 del presente accordo non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi di merci contemplati dall’accordo sull’agricoltura, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo OMC (“accordo sull’agricoltura”).

5.    Gli articoli 294 e 295 non si applicano al settore audiovisivo.

ARTICOLO 292

Rapporto con l’OMC

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte derivanti dall’articolo XV del GATS, dall’articolo XVI del GATT 1994, dall’accordo SCM e dall’accordo sull’agricoltura.



ARTICOLO 293

Trasparenza

1.    Ogni due anni, ciascuna Parte comunica all’altra Parte la base giuridica, la forma, l’importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario delle sovvenzioni concesse nel periodo di riferimento.

2.    Tale comunicazione si intende effettuata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, da una Parte o per suo conto, su un sito web pubblico, entro il 31 dicembre del successivo anno civile. La prima comunicazione è resa disponibile entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

3.    Per le sovvenzioni comunicate ai sensi dell’accordo SCM, tale comunicazione si considera effettuata ogniqualvolta una Parte adempie i propri obblighi di notifica di cui all’articolo 25 dell’accordo SCM, a condizione che la notifica contenga tutte le informazioni richieste dal paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 294

Consultazioni

1.    Se ritiene che una sovvenzione concessa dall’altra Parte e non contemplata dall’articolo 295 possa ripercuotersi negativamente sui suoi interessi, una Parte può esprimere la propria preoccupazione alla Parte che ha concesso la sovvenzione e chiedere una consultazione in merito. La Parte cui è rivolta tale richiesta la esamina con la massima attenzione.



2.    Fatte salve le prescrizioni in materia di trasparenza di cui all’articolo 293 e al fine di risolvere la questione, le consultazioni mirano in particolare a stabilire l’obiettivo o lo scopo per il quale la sovvenzione è stata concessa e l’importo della sovvenzione in questione e a ottenere i dati che consentono una valutazione degli effetti negativi della sovvenzione sul commercio e gli investimenti.

3.    Per facilitare le consultazioni, la Parte cui è rivolta la richiesta fornisce informazioni riguardanti la sovvenzione in questione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4.    Se la Parte richiedente, dopo aver ricevuto informazioni relative alla sovvenzione in questione, ritiene che essa incida o possa incidere negativamente sui propri interessi commerciali e di investimento in maniera sproporzionata, la Parte cui è rivolta la richiesta si adopera per eliminare o minimizzare gli effetti negativi causati dalla sovvenzione in questione sugli interessi commerciali e di investimento della parte richiedente.

ARTICOLO 295

Sovvenzioni soggette a condizioni

Ciascuna Parte subordina a condizioni le seguenti sovvenzioni, nella misura in cui esse incidono negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti dell’altra Parte, o possono potenzialmente avere tale effetto:

a)    un dispositivo giuridico in virtù del quale un governo, direttamente o indirettamente, è tenuto a coprire i debiti o le passività di talune imprese è autorizzato, a condizione che la copertura dei debiti e delle passività sia limitata con riferimento all’importo di tali debiti o alla durata di tale responsabilità;



b)    le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà, concesse sotto varie forme (compresi i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato, le esenzioni fiscali) con durata superiore a un anno sono ammesse, a condizione che sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine e che l’impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione 30   31 .

ARTICOLO 296

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna Parte provvede a che le imprese utilizzino le sovvenzioni concesse da una Parte esclusivamente per l’obiettivo di politica pubblica per il quale sono state accordate.



SEZIONE D

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 297

Composizione delle controversie

Nessuna delle Parti può avvalersi del meccanismo di composizione delle controversie di cui al capo 13 del presente accordo per le questioni sorte nell’ambito del presente capo, sezione B, o relative all’articolo 294, paragrafo 4.

ARTICOLO 298

Riservatezza

1.    Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le Parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

2.    Tutte le informazioni comunicate a norma del presente capo sono trattate in modo riservato dalla Parte che le riceve, a meno che l’altra Parte, in conformità al proprio diritto nazionale, ne abbia autorizzato la divulgazione o le abbia rese disponibili al pubblico.



ARTICOLO 299

Clausola di riesame

Le Parti provvedono all’esame costante delle materie cui è fatto riferimento nel presente capo. Ciascuna Parte può sottoporre tali questioni al comitato di partenariato. Le Parti esaminano i progressi realizzati nell’attuazione del presente capo ogni cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, salvo se entrambe le Parti stabiliscono diversamente.

CAPO 11

IMPRESE DI PROPRIETÀ DELLO STATO

ARTICOLO 300

Autorità delegata

Salvo diversa disposizione, ciascuna Parte provvede affinché qualunque impresa, compresi un’impresa di proprietà dello Stato, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o un monopolio designato che abbia ricevuto, da una Parte, la delega all’esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale Parte quali definiti nel presente accordo.



ARTICOLO 301

Definizioni

Ai fini del presente capo, si applicano le seguenti definizioni:

a)    “impresa di proprietà dello Stato”: qualsiasi impresa, comprese le società controllate, in cui una Parte, direttamente o indirettamente:

i)    detiene oltre il 50% del capitale sottoscritto dell’impresa o controlla oltre il 50% dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall’impresa;

ii)    può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’impresa o di un organo equivalente; o

iii)    può esercitare il controllo sull’impresa;

b)    “impresa che gode di diritti o privilegi speciali”: qualsiasi impresa, comprese le società controllate, pubblica o privata, alla quale una Parte ha riconosciuto, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali. Una Parte concede diritti o privilegi speciali quando designa, o ne limita il numero a due o più, le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;



c)    “monopolio designato”: qualsiasi entità che svolga un’attività commerciale, compreso un consorzio di imprese o un’agenzia governativa, o una loro controllata, che in un mercato rilevante nel territorio di una Parte è designata unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; la definizione non include un’entità cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale per il solo fatto di tale concessione;

d)    “attività commerciali”: le attività il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto nel mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall’impresa e che sono svolte a scopo lucrativo; la definizione non include le attività condotte da un’impresa che:

i)    opera senza scopo di lucro;

ii)    opera sulla base del principio del recupero dei costi; o

iii)    fornisce servizi pubblici;

e)    “considerazioni d’ordine commerciale”: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un’impresa operante secondo i principi dell’economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;

f)    “designare”: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi.



ARTICOLO 302

Campo d’applicazione

1.    Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall’intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994, nonché dall’articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5 del GATS.

2.    Il presente capo si applica a qualsiasi impresa definita all’articolo 300 che svolga un’attività commerciale. Se un’impresa associa attività commerciali e non commerciali 32 , solo le attività commerciali di tale impresa sono disciplinate dal presente capo.

3.    Il presente capo si applica a tutte le imprese definite all’articolo 300 a livello di amministrazione pubblica centrale, regionale e locale.

4.    Il presente capo non si applica agli appalti aggiudicati da una Parte o dalle sue entità appaltanti ai sensi degli appalti contemplati dagli articoli 278 e 279.

5.    Il presente capo non si applica ai servizi forniti nell’esercizio di poteri pubblici ai sensi del GATS.

6.    L’articolo 304:

a)    non si applica ai settori elencati agli articoli 143 e 148;



b)    non si applica a una misura di un’impresa statale, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato, qualora la riserva di una Parte, adottata nei confronti di un obbligo di trattamento della nazione più favorita o di trattamento nazionale di cui all’articolo 144, che figura nella tabella di soppressione dei dazi della Parte di cui all’allegato VIII-A, per l’Unione europea, o all’allegato VIII-E, per la Repubblica d’Armenia, si applicherebbe se la medesima misura fosse stata adottata o mantenuta da tale Parte; e

c)    si applica alle attività commerciali di un’impresa statale, impresa che gode di diritti o privilegi speciali o monopolio designato, se tale attività può incidere sugli scambi di servizi nei confronti dei quali una Parte ha assunto un impegno ai sensi degli articoli 149 e 150, fatte salve le condizioni o le restrizioni della tabella di tale Parte, contenuta nell’allegato VIII, per l’Unione europea, e nell’allegato VIII-F, per la Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 303

Disposizioni generali

1.    Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle Parti di costituire o mantenere imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, di designare o mantenere monopoli oppure di concedere diritti o privilegi speciali o esclusivi a talune imprese.

2.    Le Parti non esigono che le imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente capo agiscano in modo incompatibile con il presente accordo, né le incoraggiano in tal senso.



ARTICOLO 304

Considerazioni d’ordine commerciale e non discriminazione

1.    Ciascuna Parte garantisce che, quando svolgono attività commerciali, le proprie imprese di proprietà dello Stato, i monopoli designati e le imprese che godono di diritti o privilegi speciali:

a)    agiscano sulla base di considerazioni d’ordine commerciale nei propri acquisti o vendite di beni o servizi, tranne quando adempiono ad obblighi relativi al incarico di servizio pubblico che non sono in contrasto con la lettera b);

b)    nei loro acquisti di beni o servizi:

i)    accordino ai beni o servizi forniti da imprese dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti o servizi forniti da imprese della Parte; e

ii)    accordino ai beni o servizi forniti da imprese dell’altra Parte stabilite nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti o servizi forniti da imprese nel mercato rilevante nel suo territorio che sono imprese stabilite di quella Parte; e



c)    nelle loro vendite di beni o servizi:

i)    accordino alle imprese dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della Parte; e

ii)    accordino alle imprese dell’altra Parte stabilite nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese nel mercato rilevante nel suo territorio che sono imprese stabilite di quella Parte.

2.    Il paragrafo 1 non osta a che le imprese statali, le imprese che godono di diritti o privilegi speciali, o i monopoli designati:

a)    acquistino o forniscano beni o servizi a termini o condizioni diversi, ivi compresi quelli relativi al prezzo, sempre che tali termini e condizioni diversi siano conformi a considerazioni d’ordine commerciale; e

b)    rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, sempre che tale rifiuto sia effettuato in base a considerazioni d’ordine commerciale.

ARTICOLO 305

Principi di regolamentazione

1.    Ciascuna Parte si adopera per garantire che le imprese indicate all’articolo 300, rispettino le norme riconosciute a livello internazionale in materia di governo societario.



2.    Al fine di svolgere la sua funzione di regolamentazione in modo efficace e imparziale in circostanze simili rispetto a tutte le imprese che regolamenta, ivi comprese le imprese di proprietà statale, le imprese che godono di diritti o privilegi speciali e i monopoli designati, ciascuna Parte provvede affinché un organismo di regolamentazione istituito o mantenuto da una Parte non debba rendere conto del proprio operato ad alcuna delle imprese che regolamenta 33 .

L’imparzialità con cui l’organismo di regolamentazione esercita le sue funzioni di regolamentazione va valutata facendo riferimento a un modello generale o alla prassi di detto organismo di regolamentazione.

Nei settori in cui le Parti hanno accettato obblighi specifici relativi all’organismo di regolamentazione in altri capi, prevale la pertinente disposizione negli altri capi del presente accordo.

3.    Ciascuna Parte garantisce un’applicazione coerente e non discriminatoria delle disposizioni legislative e regolamentari, comprese le sue disposizioni legislative e regolamentari relative alle imprese indicate all’articolo 300.

ARTICOLO 306

Trasparenza

1.    Qualora abbia motivo di ritenere che i propri interessi ai sensi del presente capo siano pregiudicati dalle attività commerciali di un’impresa indicata all’articolo 300 dell’altra Parte, una Parte può, nei limiti del campo di applicazione del presente capo, chiedere per iscritto all’altra Parte informazioni circa le attività di detta impresa connesse alle attività contemplate dal presente capo.



Nel richiedere le suddette informazioni occorre indicare l’impresa, i prodotti o servizi e i mercati interessati, e segnalare che l’impresa è dedita a pratiche che ostacolano gli scambi commerciali o gli investimenti tra le Parti.

2.    Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 comprendono:

a)    la proprietà e la struttura di voto dell’impresa, con indicazione della percentuale di quote e la percentuale dei diritti di voto che una Parte o un’impresa di cui all’articolo 300 cumulativamente possiede;

b)    una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che una Parte o un’impresa di cui all’articolo 300 detiene, ove tali diritti siano diversi dai diritti collegati alle quote comuni generali di tale entità;

c)    la struttura organizzativa dell’impresa; la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente che esercita un controllo diretto o indiretto in tale impresa; e le partecipazioni incrociate e altri collegamenti con imprese o gruppi di imprese diversi, come indicato all’articolo 300;

d)    la descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano o controllano l’impresa, la descrizione delle linee gerarchiche 34 , e dei diritti e delle prassi applicati dal governo o da un organismo pubblico nella nomina, nella revoca o nella remunerazione dei dirigenti;



e)    il fatturato annuo o il patrimonio complessivo, o entrambi; e

f)    le deroghe, le disposizioni di non conformità, le immunità e altre misure, comprese quelle che accordano un trattamento più favorevole, applicabili nel territorio della Parte cui è rivolta la richiesta a qualsiasi impresa di cui all’articolo 300.

3.    Il paragrafo 2, lettere da a) a e), non si applica alle piccole e medie imprese, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari della Parte.

4.    Nessuna disposizione dei paragrafi 1 e 2 fa obbligo a una Parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria a proprie leggi o regolamenti, possa ostacolare l’applicazione delle leggi, sia contraria all’interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.



CAPO 12

Trasparenza

ARTICOLO 307

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)    “misure di applicazione generale”: le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo;

b)    “persona interessata”: ogni persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una Parte che possa essere direttamente interessata da una misura di applicazione generale.

ARTICOLO 308

Obiettivo e campo di applicazione

Riconoscendo l’incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le Parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, in particolare le PMI.



ARTICOLO 309

Pubblicazione

1.    Ciascuna Parte provvede affinché le misure di applicazione generale adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo:

a)    siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato, anche per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;

b)    indichino chiaramente, nella misura del possibile, l’obiettivo e la motivazione di tali misure; e

c)    prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e l’entrata in vigore di tali misure, tranne in casi debitamente giustificati.

2.    Ciascuna Parte:

a)    si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell’obiettivo e della motivazione della proposta;

b)    offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare osservazioni in merito a proposte volte ad adottare o modificare una misura di applicazione generale, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e



c)    si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

ARTICOLO 310

Richieste di informazioni e punti di contatto

1.    Ciascuna Parte, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto al fine di garantire l’efficace attuazione del presente accordo e la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.

2.    Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell’altra Parte individua l’organismo o il funzionario competente in materia e fornisce il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente.

3.    Ciascuna Parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e all’applicazione di tale misura. Le richieste di informazioni possono essere trasmesse tramite i punti di contatto istituiti a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, come appropriato, tranne qualora il presente accordo istituisca un meccanismo specifico.



4.    Ciascuna Parte predispone procedure a disposizione delle persone che cercano una soluzione a problemi sorti dall’applicazione di misure di applicazione generale a norma del presente accordo. Tali procedure non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono a norma del presente accordo. Inoltre, esse non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti a norma del capo 13.

5.    Le Parti riconoscono che le risposte fornite a norma del presente articolo possono non essere definitive o giuridicamente vincolanti ma avere solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive norme legislative e regolamentari.

6.    Su richiesta di una Parte, l’altra Parte comunica senza indebito ritardo le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la parte richiedente ritiene possa incidere sul funzionamento del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.

ARTICOLO 311

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna Parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo uniforme, obiettivo, imparziale e ragionevole. A tal fine, nell’applicare tali misure in casi specifici a persone, merci, o servizi determinati dell’altra Parte, ciascuna Parte:



a)    si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, secondo le rispettive procedure interne e con un preavviso ragionevole, l’apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l’indicazione della base giuridica che ne autorizza l’apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b)    offre a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i termini, la natura del procedimento e l’interesse pubblico lo consentano; e

c)    provvede a che le sue procedure siano fondate sulla suo diritto interno e siano ad esso conformi.

ARTICOLO 312

Riesame e ricorso

1.    Ciascuna Parte istituisce o mantiene, conformemente al proprio diritto interno, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, nei casi in cui ciò sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali procedure o tribunali sono imparziali e indipendenti dall’ufficio o dall’autorità preposti all’applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell’esito della questione.



2.    Ciascuna Parte provvede affinché, nel corso di tali procedure dinanzi ai tribunali, le Parti del procedimento abbiano diritto a:

a)    una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b)    una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se il suo diritto interno lo prescrive, sugli atti predisposti dall’autorità amministrativa.

3.    Fatta salva la possibilità di impugnazione o ulteriore riesame nei modi previsti dal proprio ordinamento giuridico, ciascuna Parte garantisce che tale decisione sia attuata dall’ufficio o dall’autorità competente e ne indirizzi l’azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

ARTICOLO 313

Buone pratiche regolamentari e buona condotta amministrativa

1.    Le Parti cooperano nella promozione della qualità e dell’efficacia della regolamentazione, compreso mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell’impatto della regolamentazione.

2.    Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.



ARTICOLO 314

Riservatezza

Le disposizioni del presente capo non obbligano le Parti a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione delle leggi, sia contraria all’interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private.

ARTICOLO 315

Disposizioni specifiche

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altri titoli del presente capo.



CAPO 13

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 316

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo con l’obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

ARTICOLO 317

Campo d’applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente titolo.



SEZIONE B

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

ARTICOLO 318

Consultazioni

1.    Le Parti si adoperano per risolvere le controversie avviando consultazioni in buona fede finalizzate a pervenire a una soluzione concordata.

2.    Ciascuna Parte chiede per iscritto all’altra Parte, con copia al comitato di partenariato, l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni del presente titolo che ritiene applicabili.

3.    Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della Parte cui è rivolta la richiesta, a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le Parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due Parti in eventuali procedimenti successivi.



4.    Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, si tengono entro 15 giorni dalla data in cui la Parte interpellata ha ricevuto la notifica e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni salvo che entrambe le Parti decidano di proseguirle.

5.    La Parte che chiede le consultazioni può ricorrere all’arbitrato a norma dell’articolo 319 se:

a)    la Parte cui è rivolta la richiesta non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa;

b)    le consultazioni non sono avviate entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4 del presente articolo;

c)    le Parti decidono di non tenere le consultazioni; o

d)    le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.

6.    Nel corso delle consultazioni ciascuna Parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un’analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull’applicazione delle disposizioni del presente titolo. Ciascuna Parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti, che hanno esperienza nella questione oggetto delle consultazioni.



ARTICOLO 319

Mediazione

1.    Ciascuna Parte può chiedere all’altra Parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

2.    La procedura di mediazione è avviata, condotta e conclusa in conformità con il meccanismo di mediazione.

3.    Il comitato di partenariato adotta con decisione il meccanismo di mediazione durante la prima riunione e può decidere le modifiche da apportarvi.



SEZIONE C

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

SOTTOSEZIONE I

PROCEDURA DI ARBITRATO

ARTICOLO 320

Avvio della procedura di arbitrato

1.    Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all’articolo 318, la Parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.

2.    La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all’altra Parte e al comitato di partenariato. La parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, perché tale misura costituirebbe una violazione delle disposizioni del presente titolo.



ARTICOLO 321

Costituzione del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.    Entro 14 giorni dalla consegna alla parte convenuta della richiesta scritta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio arbitrale.

3.    Qualora le Parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte designa, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un arbitro dal proprio sottoelenco contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339. Se una delle Parti non procede alla designazione dell’arbitro, su richiesta dell’altra Parte l’arbitro viene estratto a sorte dal presidente del comitato di partenariato, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale Parte contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339.

4.    Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle Parti il presidente del comitato di partenariato o un suo delegato estrae a sorte il nominativo del presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell’elenco istituito a norma dell’articolo 339.

5.    Il presidente del comitato di partenariato o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle Parti di cui al paragrafo 3 o 4.



6.    La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri sono stati scelti e hanno comunicato di accettare la nomina conformemente al regolamento interno.

7.    Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all’articolo 339 non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.

ARTICOLO 322

Mandato

1.    Salvo diversamente convenuto dalle Parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di

“esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del titolo V del presente accordo invocate dalle Parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con tali disposizioni pertinenti e fornire una relazione a norma degli articoli 324, 325, 326 e 338 del presente accordo.”

2.    Le Parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.



ARTICOLO 323

Pronuncia pregiudiziale sull’urgenza del collegio arbitrale

Su richiesta di una delle Parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia circa l’effettiva urgenza del caso. Tale richiesta al collegio arbitrale è notificata contemporaneamente all’altra Parte.

ARTICOLO 324

Relazioni del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute.

2.    Ciascuna Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro 14 giorni dal ricevimento della medesima. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all’altra Parte.

3.    Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione intermedia, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.



4.    La relazione finale del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente titolo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. La relazione finale comprende una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.

ARTICOLO 325

Relazione interinale del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale presenta alle Parti una relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale ne informa per iscritto le Parti e il comitato di partenariato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso la relazione interinale è presentata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.    Nei casi urgenti di cui all’articolo 323, compresi quelli relativi a merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data della sua costituzione.



3.    Ciascuna Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale a norma dell’articolo 324, paragrafo 2, entro 14 giorni dal ricevimento della medesima. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all’altra Parte. Una Parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell’altra Parte entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta al collegio arbitrale.

ARTICOLO 326

Relazione finale del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle Parti e al comitato di partenariato entro 120 giorni dalla sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale ne informa per iscritto le Parti e il comitato di partenariato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso, la relazione finale è presentata entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.    Nei casi urgenti di cui all’articolo 323, compresi quelli relativi a merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all’energia, il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso, la relazione finale è presentata entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.



SOTTOSEZIONE II

CONFORMITÀ

ARTICOLO 327

Esecuzione della relazione finale del collegio arbitrale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale del collegio arbitrale, al fine di conformarsi alle disposizioni del presente titolo.

ARTICOLO 328

Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

1.    Qualora non sia possibile ottenere un’esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a conformarsi alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale del collegio arbitrale, notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione (“periodo di tempo ragionevole”).



2.    In caso di disaccordo tra le Parti circa la durata del periodo di tempo ragionevole, la parte attrice può, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, chiedere per iscritto che il collegio arbitrale originario stabilisca la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all’altra Parte e al comitato di partenariato. Il collegio arbitrale adotta una decisione sulla determinazione di un periodo ragionevole e la comunica alle Parti e al comitato di partenariato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3.    La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale. Tale comunicazione avviene per iscritto almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

4.    Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 329

Riesame delle misure adottate per conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale

1.    La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato le misure che ha adottato per conformarsi alla relazione finale. Tale notifica deve essere consegnata prima della fine del periodo di tempo ragionevole.



2.    In caso di disaccordo tra le Parti sull’esistenza della misura di cui al paragrafo 1, o sulla compatibilità di tale misura con le disposizioni del presente titolo, la parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla parte convenuta. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega i motivi dell’incompatibilità di tale misura con le disposizioni cui si riferisce, fornendo chiaramente la base giuridica della contestazione. Il collegio arbitrale presenta la sua relazione alle Parti e al comitato di partenariato entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 330

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.    Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non esiste alcuna misura o che la misura notificata a norma dell’articolo 329, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni del presente titolo, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest’ultima, presenta un’offerta di compensazione temporanea.



2.    Qualora la parte attrice decida di non richiedere un’offerta di compensazione temporanea a norma del paragrafo 1 o, in caso di richiesta in tal senso, non sia stato raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla presentazione della relazione del collegio arbitrale ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 2, la parte attrice ha diritto, previa notifica all’altra Parte e al comitato di partenariato, di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi che non deve superare il livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione a partire da 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.    Se ritiene che il livello proposto di sospensione degli obblighi sia superiore al livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, la parte convenuta può trasmettere chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato di partenariato prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario presenta la sua relazione sulla sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato di partenariato entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale originario non ha consegnato la sua relazione. La sospensione deve essere conforme alla relazione del collegio arbitrale sul livello di sospensione.

4.    La sospensione degli obblighi e l’indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:

a)    dopo che le Parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell’articolo 334;



b)    dopo che le Parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell’articolo 329, paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui al presente titolo; o

c)    dopo che le misure di cui il collegio arbitrale, a norma dell’articolo 329, paragrafo 2, abbia rilevato l’incompatibilità con le disposizioni del presente titolo sono state revocate o modificate al fine di renderle conformi a tali disposizioni.

ARTICOLO 331

Riesame delle misure prese per conformarsi alla relazione dopo l’adozione
delle misure correttive temporanee in caso di mancata conformità

1.    La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato le misure adottate per conformarsi alla relazione del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell’applicazione dell’indennizzo temporaneo, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stato applicato l’indennizzo, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all’applicazione di tale indennizzo entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di essersi conformata alla relazione del collegio arbitrale.



2.    Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle pertinenti disposizioni, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all’altra Parte e al comitato di partenariato. La relazione del collegio arbitrale è trasmessa alle Parti e al comitato di partenariato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per conformarsi alla relazione sono conformi alle disposizioni del presente titolo, cessa la sospensione degli obblighi o l’applicazione della compensazione, a seconda dei casi. Se il collegio arbitrale decide che le misure notificate dalla parte convenuta conformemente al paragrafo 1 non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, il livello di sospensione degli obblighi o della compensazione è, se del caso, adeguato alla luce della relazione del collegio arbitrale.



SOTTOSEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 332

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, si applica la procedura di cui all’articolo 321. Il termine ultimo per la presentazione della relazione può essere prorogato per il tempo necessario a nominare un nuovo arbitro, ma non oltre 20 giorni.



ARTICOLO 333

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti e non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le Parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle Parti. La Parte richiedente ne informa il presidente del comitato di partenariato e l’altra Parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento è concluso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui al presente capo sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei lavori del collegio arbitrale.

ARTICOLO 334

Soluzione concordata

1.    Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo.

2.    Se pervengono a una soluzione concordata durante le procedure di arbitrato o una procedura di mediazione, le Parti danno congiuntamente notifica al comitato di partenariato e al presidente del collegio arbitrale o al mediatore, se del caso, della soluzione raggiunta. All’atto di tale notifica le procedure del collegio arbitrale o le procedure di mediazione giungono a termine.



3.    Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il periodo di tempo concordato. Entro la scadenza del periodo di tempo concordato, la parte che applica la soluzione informa l’altra Parte per iscritto di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 335

Regolamento interno e codice di condotta

1.    Le procedure di composizione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dal presente capo, dal regolamento interno e dal codice di condotta.

2.    Il comitato di partenariato adotta mediante decisione il proprio regolamento interno e il codice di condotta nella sua prima riunione e può decidere le modifiche da apportarvi.

3.    Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nel regolamento interno.



ARTICOLO 336

Informazioni e consulenza tecnica

1.    Su richiesta di una delle Parti notificata contemporaneamente al collegio arbitrale e all’altra Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per l’adempimento delle sue funzioni, anche dalle Parti coinvolte nella controversia. Le Parti si impegnano a rispondere in modo tempestivo ed esauriente a qualsiasi richiesta di informazioni da parte del collegio arbitrale.

2.    Su richiesta di una delle Parti notificata contemporaneamente al collegio arbitrale e all’altra Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può richiedere le informazioni che giudica utili per l’adempimento delle sue funzioni. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti.

3.    Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una Parte possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento interno.

4.    Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate a entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni.



ARTICOLO 337

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente accordo in conformità delle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei collegi arbitrali dell’OMC e dell’organo d’appello adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC. Le relazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano dal presente accordo.

ARTICOLO 338

Decisioni e relazioni del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale si adopera per adottare tutte le decisioni all’unanimità. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso noto in alcun caso.

2.    La relazione del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.



3.    Le decisioni e le relazioni del collegio arbitrale sono accettate senza riserve dalle Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

4.    Il comitato di partenariato mette a disposizione del pubblico la relazione del collegio arbitrale, fatta salva la protezione delle informazioni riservate come previsto dal regolamento interno.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 339

Elenchi degli arbitri

1.    Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo il comitato di partenariato, in base alle proposte formulate dalle Parti, compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra Parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque nominativi. Il comitato di partenariato provvede affinché la composizione dell’elenco sia mantenuta a tale livello.



2.    Gli arbitri devono possedere un’esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commercio internazionale e altre questioni relative alle disposizioni del presente titolo. Essi devono essere indipendenti, esercitare funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti; gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta. Il presidente deve avere altresì esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

3.    Il comitato di partenariato può compilare elenchi supplementari di 15 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dalle disposizioni del presente titolo. Previo accordo delle Parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all’articolo 321.

ARTICOLO 340

Scelta del foro

1.    In caso di controversie in merito a una misura specifica e concernente la presunta violazione di obblighi nel quadro del presente accordo e la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma di un altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti sono firmatarie, compreso l’accordo dell’OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.



2.    Una volta che una Parte ha scelto il foro e ha avviato procedure di composizione delle controversie a norma del presente capo o di un altro accordo internazionale, la Parte non avvia altre procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’accordo per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, a meno che il foro scelto inizialmente non riesca a giungere a una conclusione, per motivi procedurali o giurisdizionali.

3.    Ai fini del presente articolo:

a)    le procedure di composizione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 320;

b)    le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC si considerano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie dell’OMC;

c)    le procedure di composizione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo si considerano avviate in conformità con le pertinenti disposizioni di tale accordo.

4.    Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte di sospendere gli obblighi a norma del presente capo.



ARTICOLO 341

Termini

1.    Tutti i termini stabiliti nel presente capo, compresi quelli per la presentazione delle relazioni da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.

2.    I termini citati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 342

Deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea

1.    La procedura di cui al paragrafo 2 si applica alle controversie che sollevano una questione di interpretazione del ravvicinamento delle disposizioni di cui agli articoli 169, 180, 189 e 192.



2.    Se una controversia di cui al paragrafo 1 solleva un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, il collegio arbitrale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla questione, a condizione che tale questione sia necessaria per la decisione del collegio arbitrale. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell’Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

TITOLO VII

ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

CAPO 1

ASSISTENZA FINANZIARIA

ARTICOLO 343

La Repubblica d’Armenia usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell’Unione europea. La Repubblica d’Armenia può altresì beneficiare di prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni finanziarie internazionali. L’assistenza finanziaria contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e è fornita conformemente al disposto del presente capo.



ARTICOLO 344

1.    I principi fondamentali dell’assistenza finanziaria sono stabiliti conformemente ai pertinenti regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari dell’Unione europea.

2.    I settori prioritari dell’assistenza finanziaria dell’Unione europea convenuti tra le Parti sono stabiliti nei programmi d’azione annuali basati, ove pertinente, su quadri pluriennali che riflettono le priorità programmatiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Repubblica d’Armenia, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

3.    Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l’assistenza dell’Unione europea sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull’efficacia degli aiuti.

4.    Su richiesta della Repubblica d’Armenia e fatte salve le condizioni applicabili, l’Unione europea può fornire assistenza macrofinanziaria alla Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 345

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell’assistenza è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.



ARTICOLO 346

Il Consiglio di partenariato è informato dell’andamento e dell’attuazione dell’assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

ARTICOLO 347

Le Parti attuano l’assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia conformemente al capo 2 del presente titolo.

CAPO 2

DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

ARTICOLO 348

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo del presente accordo.



ARTICOLO 349

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell’Unione europea cui le autorità della Repubblica d’Armenia o altra entità o persona sotto la giurisdizione della Repubblica d’Armenia possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche in loco, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, comprese quelle attuate dalla Corte dei conti europea e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

ARTICOLO 350

Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale

Le Parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.



ARTICOLO 351

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo

1.    Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti.

2.    L’Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con la propria controparte della Repubblica d’Armenia di rafforzare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accordi operativi con le autorità della Repubblica d’Armenia.

3.    Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali, si applica l’articolo 13.

ARTICOLO 352

Cooperazione per la protezione dell’euro e del dram contro la falsificazione

Le autorità competenti dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia cooperano al fine di un’efficace protezione dell’euro e del dram contro la falsificazione. Tale cooperazione comprende l’assistenza necessaria per prevenire e lottare contro la falsificazione dell’euro e del dram, compreso lo scambio di informazioni.



ARTICOLO 353

Prevenzione di frodi, corruzione e irregolarità

1.    Quando sono incaricate di attuare i fondi dell’UE, le autorità della Repubblica d’Armenia controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell’UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.

2.    Le autorità della Repubblica d’Armenia adottano tutte le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all’attuazione dei fondi dell’UE.

3.    Le autorità della Repubblica d’Armenia informano la Commissione europea di qualsiasi misura preventiva adottata in materia.

4.    A tal fine le autorità competenti della Repubblica d’Armenia forniscono alla Commissione europea le informazioni sull’attuazione dei fondi dell’UE e la informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.



ARTICOLO 354

Indagini e azione penale

Le autorità della Repubblica d’Armenia provvedono affinché casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, siano indagati e perseguiti in seguito a controlli nazionali o dell’UE. Se del caso, l’Ufficio europeo antifrode può assistere le competenti autorità della Repubblica d’Armenia in tale compito.

ARTICOLO 355

Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità

1.    Le autorità della Repubblica d’Armenia trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE. In caso di sospetto di frode o di corruzione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode è altresì informato.

2.    Le autorità della Repubblica d’Armenia informano altresì di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati a norma del presente articolo. Nel caso non vi siano casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare, le autorità della Repubblica d’Armenia ne informano la Commissione europea in occasione della riunione annuale del rispettivo sottocomitato.



ARTICOLO 356

Audit

1.    La Commissione europea e la Corte dei conti europea hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all’attuazione dei fondi dell’UE e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.

2.    Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti. Essi vengono realizzati tanto sui documenti quanto, all’occorrenza, in loco, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell’UE o partecipi alla loro attuazione, compresi tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’UE direttamente o indirettamente. Gli audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l’esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

3.    Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentali o sul posto e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell’UE o che partecipi alla loro attuazione o dei relativi subappaltatori nella Repubblica d’Armenia.

4.    La Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione o dalla Corte dei Conti europea hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Repubblica d’Armenia e va esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.



5.    Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Repubblica d’Armenia cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

ARTICOLO 357

Controlli in loco

1.    Nell’ambito del presente accordo, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare controlli e verifiche in loco al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea.

2.    I controlli e le verifiche in loco sono preparati e effettuati dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica d’Armenia.

3.    Le autorità della Repubblica d’Armenia ricevono notifica dell’oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto in tempo utile per fornire l’aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle autorità competenti della Repubblica d’Armenia sono autorizzati a partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

4.    Se manifestano interesse, le autorità competenti della Repubblica d’Armenia possono condurre i controlli e le verifiche in loco congiuntamente all’Ufficio europeo per la lotta antifrode.



5.    Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica in loco, le autorità della Repubblica d’Armenia forniscono all’Ufficio europeo per la lotta antifrode l’assistenza necessaria conformemente alla legge della Repubblica d’Armenia per permettergli di adempiere i propri obblighi nell’esecuzione dei controlli o delle verifiche in loco.

ARTICOLO 358

Misure e sanzioni amministrative

Misure amministrative e sanzioni possono essere imposte agli operatori economici dalla Commissione europea in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 35 del Consiglio, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 36 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 37 della Commissione. Misure supplementari e sanzioni ad integrazione di quelle anzidette possono essere inflitte dalle autorità della Repubblica d’Armenia in conformità del diritto nazionale applicabile.



ARTICOLO 359

Recupero

1.    Quando l’attuazione dei fondi dell’UE è affidata alle autorità della Repubblica d’Armenia, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell’UE indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. Le autorità della Repubblica d’Armenia adottano tutte le misure opportune per recuperare i fondi dell’UE indebitamente versati. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Repubblica d’Armenia per evitare che i fondi dell’UE interessati vadano perduti.

2.    Nelle fattispecie contemplate dal paragrafo 1, la Commissione europea consulta la Repubblica d’Armenia a tale riguardo prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi sono discusse in seno al Consiglio di partenariato.

3.    Le disposizioni del presente titolo, che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, sono eseguibili nella Repubblica d’Armenia nel rispetto dei seguenti principi:

a)    l’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nella Repubblica d’Armenia. La formula esecutiva è apposta, senza alcuna formalità che non sia la sola verifica dell’autenticità della decisione, dall’autorità nazionale che il governo della Repubblica d’Armenia designa a tal fine. Il governo della Repubblica d’Armenia informa la Commissione europea e la Corte di giustizia dell’Unione europea dell’identità di tale autorità nazionale;



b)    assolte le formalità di cui alla lettera a), su richiesta della Commissione europea, quest’ultima può procedere con l’esecuzione forzata conformemente alla legislazione della Repubblica d’Armenia, adendo direttamente l’autorità competente;

c)    la legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Commissione europea informa le autorità della Repubblica d’Armenia di eventuali decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea volte a sospendere l’esecuzione. Le autorità giudiziarie della Repubblica d’Armenia sono competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

4.    Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

ARTICOLO 360

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell’ambito del presente capo sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione della Repubblica d’Armenia e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione europea. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell’Unione europea, negli Stati membri o nella Repubblica d’Armenia, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all’unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle Parti.



ARTICOLO 361

Ravvicinamento della legislazione

La Repubblica d’Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell’Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all’allegato XII, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

Dichiarazione relativa al capo 2 (Disposizioni antifrode)

L’obbligo di adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali irregolarità, frodi o pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere eventuali conflitti di interesse in tutte le fasi di attuazione dei fondi dell’UE di cui al titolo VII, capo 2, non è considerato costituire, per la Repubblica d’Armenia, una responsabilità finanziaria nei confronti di obblighi assunti da entità e persone sotto la sua giurisdizione.

Nell’esercizio del suo diritto di controllo in conformità del titolo VII, capo 2, l’Unione europea rispetta le norme nazionali in materia di segreto bancario.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

CAPO 1

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 362

Consiglio di partenariato

1.    È istituito un Consiglio di partenariato, incaricato di esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l’attuazione del presente accordo.

2.    Il Consiglio di partenariato è composto da rappresentanti delle Parti a livello ministeriale e si riunisce periodicamente, almeno una volta l’anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di partenariato si può riunire, di comune accordo, in qualsiasi formazione.

3.    Il Consiglio di partenariato esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo e qualunque altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.



4.    Il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno.

5.    Il Consiglio di partenariato è presieduto alternativamente da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d’Armenia.

6.    Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di partenariato ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di partenariato può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, nel pieno rispetto dell’espletamento delle loro rispettive procedure interne.

7.    Il Consiglio di partenariato costituisce una sede per lo scambio di informazioni sulla legislazione dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia, sia in fase di elaborazione sia dopo l’entrata in vigore, così come sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.

8.    Il Consiglio di partenariato ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche del titolo VI.

ARTICOLO 363

Comitato di partenariato

1.    È istituito un comitato di partenariato che assiste il Consiglio di partenariato nell’adempimento dei suoi obblighi e nell’esercizio delle sue funzioni.



2.    Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle Parti, generalmente a livello di alti funzionari.

3.    Il comitato di partenariato è presieduto alternativamente da un rappresentante dell’Unione e da un rappresentante della Repubblica d’Armenia.

4.    Il Consiglio di partenariato stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di partenariato. Il comitato di partenariato si riunisce almeno una volta l’anno.

5.    Il Consiglio di partenariato può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di partenariato.

6.    Il comitato di partenariato ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di partenariato adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti, previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

7.    Il comitato di partenariato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo VI. Il comitato di partenariato si riunisce in tale formazione almeno una volta l’anno.



ARTICOLO 364

Sottocomitati e di altri organi

1.    Il comitato di partenariato è assistito dai sottocomitati e altri organi istituiti in forza del presente accordo.

2.    Il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell’attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

3.    I sottocomitati riferiscono periodicamente in merito alle proprie attività al comitato di partenariato.

4.    L’esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di partenariato, riunito anche nella formazione “Commercio”.

ARTICOLO 365

Comitato parlamentare di partenariato

1.    È istituito un comitato parlamentare di partenariato. Esso è composto da deputati del Parlamento europeo, da un lato, e da deputati del Parlamento nazionale della Repubblica d’Armenia, dall’altro, e costituisce una sede di incontro e di scambio di opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.



2.    Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3.    Il comitato parlamentare di partenariato è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento nazionale della Repubblica d’Armenia, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4.    Il comitato parlamentare di partenariato può chiedere ogni informazione utile in relazione all’attuazione del presente accordo al Consiglio di partenariato, che fornisce al comitato parlamentare di partenariato le informazioni richieste.

5.    Il comitato parlamentare di partenariato è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di partenariato.

6.    Il comitato parlamentare di partenariato può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di partenariato.

7.    Il comitato parlamentare di partenariato può istituire sottocomitati parlamentari di partenariato.



ARTICOLO 366

Piattaforma della società civile

1.    Le Parti promuovono riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all’attuazione del presente accordo.

2.    È istituita una piattaforma della società civile. Essa costituisce una sede di incontro e di scambio di opinioni ed è composta da rappresentanti della società civile dell’Unione europea, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti di organizzazioni della società civile, reti e piattaforme della Repubblica d’Armenia, compresi i rappresentanti della piattaforma nazionale del partenariato orientale. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

3.    La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno include, tra l’altro, i principi della trasparenza, dell’inclusione e della rotazione.

4.    La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante della società civile dell’Unione europea e da un rappresentante della società civile della Repubblica d’Armenia rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

5.    La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di partenariato.



6.    La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di partenariato, il comitato di partenariato, il comitato del partenariato parlamentare.

7.    Il comitato di partenariato e il comitato parlamentare di partenariato mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

CAPO 2

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 367

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.



ARTICOLO 368

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)    imporre a una delle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b)    fare divieto a una delle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)    connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

ii)    nell’ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un’installazione militare;

iii)    in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iv)    adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;

c)    impedire a una delle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere agli obblighi da essa assunti nell’ambito della Carta delle Nazioni Unite ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.



ARTICOLO 369

Non discriminazione

1.    Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a)    le misure applicate dalla Repubblica d’Armenia nei confronti dell’Unione europea o dei suoi Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell’Unione europea o le loro persone fisiche o giuridiche; e

b)    le misure applicate dall’Unione europea o dai suoi Stati membri nei confronti della Repubblica d’Armenia non danno luogo ad alcuna discriminazione tra persone fisiche o giuridiche della Repubblica d’Armenia.

2.    Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.



ARTICOLO 370

Ravvicinamento progressivo

La Repubblica d’Armenia procede ad un ravvicinamento progressivo della sua legislazione agli atti dell’UE di cui agli allegati del presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo VI.

ARTICOLO 371

Ravvicinamento dinamico

In linea con l’obiettivo della Repubblica d’Armenia di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell’UE, il Consiglio di partenariato rivede ed aggiorna periodicamente gli allegati del presente accordo, anche per tenere conto dell’evoluzione del diritto dell’UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, tenendo conto dell’espletamento delle rispettive procedure interne delle Parti. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo VI.



ARTICOLO 372

Monitoraggio e valutazione del ravvicinamento

1.    Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell’attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. Le Parti cooperano per facilitare il processo di monitoraggio nell’ambito degli organi istituzionali istituiti dal presente accordo.

2.    L’Unione europea valuta il ravvicinamento della legislazione della Repubblica d’Armenia al diritto dell’Unione, come stabilito nel presente accordo. Tali valutazioni includono gli aspetti relativi all’attuazione e all’applicazione delle norme. L’Unione europea può svolgere tali valutazioni individualmente o di concerto con la Repubblica d’Armenia. Per facilitare il processo di valutazione, la Repubblica d’Armenia comunica all’Unione europea i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo in relazione agli atti giuridici dell’Unione europea. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali stabiliti a norma del medesimo.

3.    La valutazione del ravvicinamento può comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni, organi e agenzie dell’Unione europea, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, secondo necessità.



ARTICOLO 373

Risultati del monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento

1.    I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui all’articolo 372 del presente accordo, sono discussi in seno a tutti gli organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di partenariato. Tali organi possono adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di partenariato.

2.    Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo VI sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di partenariato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’articolo 319, paragrafo 3, e dall’articolo 335, paragrafo 2, decide un’ulteriore apertura del mercato, secondo quanto previsto al titolo VI.

3.    Alle raccomandazioni congiunte trasmesse al Consiglio di associazione conformemente al paragrafo 1, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di composizione delle controversie di cui al titolo VI. Alle decisioni adottate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di composizione delle controversie di cui al titolo VI.

ARTICOLO 374

Restrizioni in caso di difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna

1.    La Parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere misure di salvaguardia o restrittive che incidano sulla circolazione dei capitali, sui pagamenti o sui trasferimenti.



2.    Le misure di cui al paragrafo 1:

a)    non riservano ad una Parte un trattamento meno favorevole rispetto ad un paese terzo in simili situazioni;

b)    sono compatibili con le disposizioni dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale del 1994;

c)    evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici o finanziari dell’altra Parte;

d)    hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.

3.    Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATT 1994 e all’intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994.

4.    Nel caso degli scambi di servizi, una Parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi al GATS.

5.    La Parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure restrittive di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l’altra Parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.



6.    Se le restrizioni sono adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato di partenariato, a meno che tali consultazioni non si svolgano altrimenti al di fuori dell’ambito del presente accordo.

7.    Le consultazioni servono a valutare le difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l’altro, di fattori quali:

a)    la natura e la portata delle difficoltà;

b)    l’ambiente economico e commerciale esterno; o

c)    le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

8.    Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2.

9.    Nel quadro di tali consultazioni vengono accettati dalle Parti tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.



ARTICOLO 375

Fiscalità

1.    Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.

2.    Nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette a impedire l’elusione o l’evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

ARTICOLO 376

Autorità delegata

Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna Parte provvede affinché qualunque persona, compresi un’impresa statale, un’impresa che gode di diritti o privilegi speciali o un monopolio designato che abbia ricevuto da una Parte la delega all’esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale Parte quali definiti nel presente accordo.



ARTICOLO 377

Adempimento degli obblighi

1.    Le Parti adottano ogni misura necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.    Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti rilevanti delle loro relazioni.

3.    Le Parti sottopongono al Consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 378.

4.    Il Consiglio di partenariato può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante conformemente all’articolo 378.



ARTICOLO 378

Composizione delle controversie

1.    In caso di disaccordo fra le Parti in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo, una delle Parti presenta all’altra Parte e al Consiglio di partenariato una richiesta formale di risoluzione della controversia. A titolo di deroga, le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del titolo VI sono soggette unicamente alla disciplina del titolo VI, capo 13.

2.    Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede in seno al Consiglio di partenariato al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.

3.    Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di partenariato o di qualsiasi altro organo competente di cui all’articolo 364, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

4.    Le Parti forniscono al Consiglio di partenariato, al comitato di partenariato e agli altri organi o sottocomitati competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.



5.    Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di partenariato adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell’articolo 377, paragrafo 4, o quando dichiara che la controversia si è conclusa.

6.    Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

ARTICOLO 379

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1.    Una Parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell’articolo 378 e se la parte attrice continua a ritenere che l’altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.    Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del titolo VI del presente accordo. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di partenariato e formano oggetto di consultazioni a norma dell’articolo 377, paragrafo 2, e secondo una procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 378, paragrafi 2 e 3.



3.    Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:

a)    una denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, o

b)    una violazione, ad opera dell’altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo, di cui agli articoli 2 e 9, paragrafo 1.

ARTICOLO 380

Relazione con altri accordi

1.    Il presente accordo sostituisce l’accordo di partenariato e di cooperazione (“APC”) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999. I riferimenti all’APC in tutti gli altri accordi tra le Parti s’intendono fatti al presente accordo.

2.    Fino a quando le persone fisiche e giuridiche non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest’ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra.

3.    Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e del quadro istituzionale comune.



4.    Le Parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

5.    Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Repubblica d’Armenia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Repubblica d’Armenia.

ARTICOLO 381

Durata

1.    Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2.    Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo inviando una notifica scritta consegnata all’altra Parte per via diplomatica. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.



ARTICOLO 382

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per “Parti” si intendono l’Unione europea o i suoi Stati membri oppure l’Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull’Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, se del caso, anche l’Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra.

ARTICOLO 383

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano il trattato sull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Repubblica d’Armenia.



ARTICOLO 384

Depositario dell’accordo

Il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.

ARTICOLO 385

Entrata in vigore, disposizioni finali ed applicazione provvisoria

1.    Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il depositario.

2.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3.    Il presente accordo può essere modificato per iscritto mediante consenso comune delle Parti. Tali modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni del presente articolo.

4.    Gli allegati e i protocolli costituiscono parte integrante del presente accordo.

5.    In deroga al paragrafo 2, l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, in conformità alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.



6.    L’applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

a)    la notifica dell’Unione europea relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l’indicazione delle Parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e

b)    il deposito dello strumento di ratifica, da parte della Repubblica d’Armenia, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.

7.    Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla “data di entrata in vigore del presente accordo” contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla “data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria”, conformemente al paragrafo 5.

8.    Nella misura in cui non sono soggette all’applicazione provvisoria del presente accordo, le disposizioni dell’APC continuano ad applicarsi durante il periodo di applicazione provvisoria.

9.    Ciascuna Parte può notificare per iscritto al depositario la volontà di porre fine all’applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell’applicazione provvisoria ha effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica da parte del depositario.



ARTICOLO 386

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

PER IL REGNO DEL BELGIO

PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA

PER LA REPUBBLICA CECA

PER IL REGNO DI DANIMARCA

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

PER LA REPUBBLICA DI ESTONIA

PER L’IRLANDA

PER LA REPUBBLICA ELLENICA



PER IL REGNO DI SPAGNA

PER LA REPUBBLICA FRANCESE

PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DI CIPRO

PER LA REPUBBLICA DI LETTONIA

PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA

PER IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

PER L’UNGHERIA

PER LA REPUBBLICA DI MALTA

PER IL REGNO DEI PAESI BASSI

PER LA REPUBBLICA D’AUSTRIA

PER LA REPUBBLICA DI POLONIA

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE



PER LA ROMANIA

PER LA REPUBBLICA DI SLOVENIA

PER LA REPUBBLICA SLOVACCA

PER LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

PER IL REGNO DI SVEZIA

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

PER L’UNIONE EUROPEA,

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

PER LA REPUBBLICA D’ARMENIA

(1) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(2) Una persona giuridica è controllata da un’altra persona giuridica se quest’ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l’operato.
(3) Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev. 3.1.
(4) Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di “cabotaggio” a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro dell’Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Repubblica d’Armenia o nello stesso Stato membro dell’Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro dell’Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
(5) Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo saranno oggetto di un futuro accordo tra le Parti sull’istituzione di uno Spazio aereo comune.
(6) Questo obbligo non si estende alle disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non sono contemplate dalla presente sezione, comprese quelle relative alle procedure di composizione delle controversie investitore-Stato, come figurano in altri accordi.
(7) Questo obbligo non si estende alle disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non sono contemplate dalla presente sezione, comprese quelle relative alle procedure di composizione delle controversie investitore-Stato, come figurano in altri accordi.
(8) Ciò comprende il presente capo e gli allegati VIII-A e VIII-C.
(9) Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di “cabotaggio” a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro dell’Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Repubblica d’Armenia o nello stesso Stato membro dell’Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato nella Repubblica d’Armenia o in uno Stato membro dell’Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
(10) Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo saranno oggetto di un futuro accordo tra le Parti sull’istituzione di uno Spazio aereo comune.
(11) La dicitura “che non sia un’organizzazione senza fini di lucro” si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.
(12) Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per quanto concerne Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Lituania, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l’interessato è titolare.
(13) Per il Regno Unito, solo i venditori di servizi rientrano nella categoria dei venditori di beni e servizi alle imprese.
(14) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere h) ed i) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ad altre condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
(15) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere h) ed i) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ad altre condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
(16) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.
(17) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
(18) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
(19) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
(20) Per “CPC” si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.
(21) La presente sezione si applica alle classificazioni CPC 7511 e CPC 7512.
(22) Le Parti convengono che un “fornitore principale” equivale a un fornitore con significativo potere di mercato.
(23) Ai fini della presente sottosezione, le condizioni “non discriminatorio” si intendono con riferimento al trattamento nazionale, ai sensi dell’articolo 150, nonché con riferimento all’uso specifico settoriale del termine, nel senso di “termini e condizioni che non siano meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi altro utente di analoghe reti o servizi pubblici di comunicazione elettronica in circostanze analoghe”.
(24) Le misure finalizzate a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:i)si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l’imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;ii)si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte;iii)si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l’osservanza degli obblighi;iv)si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un’altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;v)operano una distinzione tra gli imprenditori e i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; ovi)determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta la misura.
(25) Compreso l’acquisto di beni immobili connesso a investimenti diretti.
(26) Per “fissazione” si intende l’incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.
(27) Allegato al protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GPA/113).
(28) Nell’Unione europea, le regole in materia di concorrenza si applicano al settore agricolo in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche o eventuali sostituzioni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(29) Ai fini della presente sezione, la Repubblica d’Armenia stabilisce che il riferimento al diritto in materia di concorrenza è fatto al suo intero sistema di norme di concorrenza nei settori dell’antitrust, dei cartelli e delle concentrazioni.
(30) Ciò non osta a che una Parte fornisca un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all’importo necessario unicamente per mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario ad adottare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
(31) Le piccole e medie imprese non sono tenute a contribuire ai costi di ristrutturazione.
(32) Per maggiore chiarezza, ai fini del presente capo, la fornitura di servizi pubblici non è considerata un’attività commerciale ai sensi dell’articolo 301, lettera d).
(33)

   Per maggiore chiarezza, nei settori in cui le Parti hanno accettato obblighi specifici relativi all’organismo di regolamentazione in altri capi, prevale la pertinente disposizione negli altri capi del presente accordo.

(34) Ai fini di maggiore certezza una Parte non è tenuta a divulgare le relazioni o il contenuto delle relazioni.
(35) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(36) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(37) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Bruxelles, 25.9.2017

JOIN(2017) 37 final

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra


ALLEGATI E PROTOCOLLI
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

GLOBALE E POTENZIATO UE-ARMENIA

ALLEGATO I

del CAPO 1: TRASPORTI del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Trasporti su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/6/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/53/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale



Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/719 si applicano a decorrere dal 7 maggio 2017

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/719 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/47/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modifiche, che si applica fino al 19 maggio 2018

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/40/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/45/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, e successive modifiche, che si applica fino al 19 maggio 2018

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/30/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   introduzione delle categorie di patente di guida (articolo 4)

   condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7 e allegato III)

   requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegato II)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2006/126/CE sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE

Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive 2008/68/CE, 95/50/CE e 2010/35/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo (8 anni per le ferrovie).

Condizioni sociali

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato, che si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 si riferiscono solo ai trasporti internazionali e sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 165/2014 relative ai trasporti internazionali sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/22/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne i trasporti internazionali.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 — articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I di tale regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/15/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/59/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive 1999/62/CE, 2004/52/CE, 2004/54/CE e 2008/96/UE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto ferroviario

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico



Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Indipendenza gestionale e risanamento finanziario

   Separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto

   Introduzione di patenti di guida

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2012/34/UE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, e successive modifiche

Termine di attuazione: il Consiglio di partenariato deciderà in merito al calendario per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 913/2010 entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/49/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2007/59/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/57/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/106/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto aereo

   Conclusione e attuazione di un accordo globale su uno spazio aereo comune.

   Fatta salva la conclusione dell'accordo per uno spazio aereo comune europeo, garantire l'attuazione e lo sviluppo coordinati di accordi bilaterali sui servizi aerei tra la Repubblica d'Armenia e gli Stati membri dell'UE, come modificati dall'"accordo orizzontale".

Trasporto marittimo

Sicurezza marittima - Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/54/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/2014 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2004 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 801/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 802/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/40/CE della Commissione del 25 giugno 1996 che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/40/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 651/2011 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1286/2011 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità e assicurazione

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/20/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, e successive modifiche



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Navi passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro/ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/41/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sistema di monitoraggio del traffico navale e formalità di dichiarazione

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Requisiti tecnici di sicurezza

Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo



L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (alla data del 18 settembre 2016)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2978/94 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, e successive modifiche



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 97/70/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/45/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 79/115/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Ambiente

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 911/2014 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/32/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2015/757 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/2013 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Agenzia europea per la sicurezza marittima e del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

Regolamento (UE) n. 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2016/1625 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/29/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

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ALLEGATO II

del CAPO 2: ENERGIA del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Energia elettrica

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/72/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tuttavia, per quanto riguarda gli articoli 3, 6, 13, 15, 33, 38, il Consiglio di partenariato definirà a tempo debito un calendario specifico di esecuzione.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

Il Consiglio di partenariato definirà a tempo debito un calendario specifico per l'attuazione del regolamento (CE) n. 714/2009.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/89/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/119/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Infrastruttura

Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 256/2014 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione:

   Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 1

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 94/22/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Regolamento di esecuzione:

   Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2015/2402 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/31/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione:

   Regolamento delegato (UE) n. 244/2012, del 16 gennaio 2012, della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi



   Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (2012/C 115/01)

Termine di attuazione: dette disposizioni del regolamento delegato (CE) n. 244/2012 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/33/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/125/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttive/regolamenti di esecuzione

   Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

   Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione del 4 febbraio 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

   Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico

   Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni

   Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici



   Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

   Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

Termine di attuazione: le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 244/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009 e (UE) n. 327/2011 e 640/2009/UE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 643/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 642/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1015/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1016/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

   Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



   Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

   Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

   Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori

   Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

   Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

   Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico



   Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

   Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

   Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere

   Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

   Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013,
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda

   Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda



   Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

   Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico

   Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

   Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

   Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

   Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido



   Regolamento (UE) n. 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

   Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

   Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione di tali regolamenti e della direttiva.

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/30/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

   Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/60/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



   Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione del 4 maggio 2011 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

   Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

   Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari



   Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1 °ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico

   Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet

   Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali

   Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

   Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

   Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido



Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione di tali regolamenti.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

   Decisione 2014/202/UE della Commissione del 20 marzo 2014 che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo

   Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione del regolamento (CE) n. 106/2008 e delle decisioni 2014/202/UE e (UE) 2015/1402.



Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

   Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1

   Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei pneumatici in relazione all'aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1222/2009, (UE) n. 228/2011 e (UE) n. 1235/2011.

Energia rinnovabile

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/28/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Energia nucleare

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/51/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

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ALLEGATO III

del CAPO 3: AMBIENTE del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Introduzione di requisiti secondo cui i progetti elencati nell'allegato I dell'anzidetta direttiva sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II della direttiva richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4)

   Definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5)

   Istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)



   Definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri dell'UE il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);

   Istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9)

   Definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giuridico che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2011/92/UE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e di requisiti secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3)

   Istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)



   Definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri dell'UE il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2001/42/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4)

   Garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1)

   Istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6)

   Istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7)


Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/4/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)]

   Istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3)

   Istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)]

   - garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale in queste procedure per il pubblico (comprese le ONG) (articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, valutazione dell'impatto ambientale e prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).



Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2004/35/CE:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di norme e procedure volte a prevenire e riparare i danni all'ambiente (acqua, terreno, specie e habitat naturali protetti), basate sul principio "chi inquina paga" (articoli 5,6,7, allegato II)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Istituzione della responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e allegato III).

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



   Introduzione di obblighi per gli operatori, che sono tenuti ad adottare le necessarie misure di prevenzione e di riparazione compresa la responsabilità per i costi (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Istituzione di meccanismi che consentano ai soggetti interessati, comprese le ONG attive nel settore ambientale, di richiedere l'azione delle autorità competenti in caso di danni ambientali, compreso il riesame indipendente (articoli 12 e 13)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



   Istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 4 e 5)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Fissazione delle soglie superiore e inferiore di valutazione e dei valori limite (articolo 5 e 13)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24)



Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Fissazione delle soglie di valutazione superiori e inferiori (articolo 4, paragrafo 6) e dei valori obiettivo (articolo 3)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



   Istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 3 e 4, paragrafo 6)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Introduzione di un efficace sistema di campionamento del combustibile e di idonei metodi di analisi per determinare il tenore di zolfo (articolo 6)



   Divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio per applicazioni terrestri il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, - fatte salve le deroghe di cui all'articolo 3, paragrafo 2 - e articolo 4, paragrafo 1)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 1999/32/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2)

   Introduzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III)

   Obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 94/63/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);

   Introduzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato di prodotti conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/42/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'acqua e gestione delle risorse

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti



   Individuazione dei distretti idrografici e definizione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3, paragrafi da 1 a 7)

   Analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5)

   Istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8)

   Preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2000/60/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5)

   Elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (articolo 6)

   Introduzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7)


Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2007/60/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane

   Individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5, paragrafo 1, e allegato II)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 91/271/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17, paragrafo 1)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 91/271/CEE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e successive modifiche



Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Introduzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5)

   Introduzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7)

   Istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 98/83/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Istituzione di programmi di controllo (articolo 6)

   Individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3)



Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 91/676/CEE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 91/676/CEE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Istituzione di un meccanismo di recupero totale dei costi secondo il principio «chi inquina paga» e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14)



Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV)

   Istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Classificazione delle discariche (articolo 4)

   Elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5)

   Istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, 11, 12 e 14)



   Istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13)

Termine di attuazione: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di un meccanismo di calcolo dei costi (articolo 10)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e sviluppata dalle decisioni 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE e 2009/360/CE



Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti (identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10)

   Istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12)

   Stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Protezione della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente

   Individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafi 1 e 4)

   Adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2009/147/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2009/147/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Elaborazione dell'inventario dei siti, designazione di tali siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compresi il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'istituzione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4)

   Introduzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti, compreso il cofinanziamento (articoli 6 e 8)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 92/43/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11)

   Istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV di tale direttiva, pertinenti per la Repubblica d'Armenia (articolo 12)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 92/43/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



   Istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico (articolo 22)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 92/43/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento industriale e rischi industriali

Direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione (allegato I)

   Istituzione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli da 4 a 6, 12, 21 e 24 e allegato IV)

   Istituzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



   Applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6 e articolo 15, paragrafi da 2 a 4)

   Definizione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V)

   Elaborazione di programmi mirati a ridurre le emissioni annuali totali negli impianti esistenti (opzionalmente la definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32).

Termine di attuazione: queste disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le nuove installazioni ed entro 13 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le installazioni esistenti.

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Istituzione di meccanismi di coordinamento effettivi tra le autorità pertinenti

   Istituzione di sistemi per la registrazione delle informazioni sugli impianti pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 14 e 16)



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2012/18/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione delle sostanze chimiche

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

   Attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 8)

   Attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 9)

   Definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 11)

   Definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 13)

   Attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam (articolo 14)

   Applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 17)

   Designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 18)



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

   Designazione della o delle autorità competenti

   Attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

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ALLEGATO IV

del CAPO 4: INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Istituzione di un sistema per individuare gli impianti pertinenti e i gas a effetto serra (allegati I e II)

   Istituzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e applicazione e di procedure di consultazione pubblica (articoli 14, 15, 16, paragrafo 1, e 17)

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2003/87/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2012 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Nel caso di attività di trasporto aereo e delle relative emissioni l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 601/2012 e del regolamento (UE) n. 600/2012, come previsto dal presente accordo, sono subordinate al risultato delle deliberazioni dell'ICAO su una misura mondiale basata sul mercato (MBM).

Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

   Istituzione di un sistema nazionale di inventario (articolo 5)

   Istituzione di un sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni (articolo 12)



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Garantire un sistema di prevenzione delle emissioni (articolo 3), introducendo le norme in materia di rilevamento delle perdite di cui agli articoli 4 e 5 così come la tenuta di registri conformemente all'articolo 6

   Garantire che il recupero sia effettuato conformemente agli articoli 8 e 9

   Istituzione/adeguamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessate (articolo 10)

   Introduzione di un sistema per l'etichettatura di prodotti e apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra (articolo 12)

   Istituzione di sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articoli 19 e 20)

   Istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 25)



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

   Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

   Introduzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici, e fino al [1° gennaio 2019] per gli idroclorofluorocarburi (HCFC) (articolo 4)

   Definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate (come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon) e deroghe individuali, compresi gli usi di emergenza del bromuro di metile (capo III)

   Introduzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte delle imprese (articoli 26 e 27);

   Introduzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22)

   Introduzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23)



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

   Introduzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate, tranne che per gli HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, fino al 1° gennaio 2015 (articoli 5 e 11)

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono attuate entro il 1º gennaio 2030.

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ALLEGATO V

del CAPO 8: ‎Cooperazione nel settore della società dell'informazione
del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche

   Introduzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi

   Istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche

   Definizione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Attuazione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati

Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione del partenariato sarà deciso dal Consiglio di partenariato dopo la firma del presente accordo

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), e successive modifiche

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata in conformità della direttiva 2002/21/CE, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

   Accesso e uso di determinate risorse di rete

   Controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi



   Trasparenza, non discriminazione e separazione contabile

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Regolamentazione degli obblighi di servizio universale, compresa l'instaurazione di meccanismi di contabilità dei costi e di finanziamento

   Rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo, il 112

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e successive modifiche



Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Attuazione di norme volte a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e a garantire il libero flusso di tali dati e la libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta decisione:

   Adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio

Termine di attuazione: le misure adottate in seguito all'applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione



Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2015/2120 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

   Potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico

   Eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione

   Garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell'informazione

   Armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori che agiscono in qualità di intermediari allorché prestano servizi di semplice trasporto ("mere conduit"), memorizzazione temporanea detta "caching" o di "hosting", senza imporre un obbligo generale di sorveglianza,

Termine di attuazione: dette disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE



Atti di esecuzione relativi ai servizi fiduciari nel regolamento (UE) n. 910/2014:

   Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

   Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

   Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

   Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Atti di esecuzione relativi all'identificazione elettronica capitolo del regolamento (UE) n. 910/2014



   Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

   Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

   Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

   Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione del partenariato sarà deciso dal Consiglio di partenariato dopo la firma del presente accordo

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ALLEGATO VI

del CAPO 14: PROTEZIONE DEI CONSUMATORI del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 87/357/CEE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/6/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, e successive modifiche



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/44/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/95/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/65/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate, rispettivamente, entro 3 anni nella Repubblica d'Armenia, e entro 8 anni nei rapporti transfrontalieri, dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/114/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2006/2004, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/48/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/122/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/22/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 524/2013, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)



Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/11/UE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (2013/396/UE)

Termine di attuazione: le disposizioni della raccomandazione 2013/396/UE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2015/2302/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

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ALLEGATO VII

del CAPO 15: OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ
del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Diritto del lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 91/533/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/70/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 97/81/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 91/383/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/59/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/23/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/14/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/88/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Lotta alla discriminazione e parità di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/43/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/78/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/54/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/113/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/85/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 79/7/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro



Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio), e successive modifiche

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)



Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)



Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)



Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro

Direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario



Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione di tutte le direttive sopra menzionate nel settore «Salute e sicurezza sul lavoro» sarà deciso dal consiglio di partenariato dopo la firma del presente accordo.

Diritto del lavoro

   Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (periodo di recepimento fino al 10 ottobre 2017)

   Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (periodo di recepimento fino al 31 dicembre 2016)



   Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive (UE) 2015/1794 e 2014/112/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

________________

(1) Gli elementi dell'articolo 4 che sono pertinenti per le proposte relative all'energia nei negoziati sull'accordo di libero scambio verranno discussi nel contesto di tali negoziati. Qualora fossero individuate necessarie riserve, se ne terrebbe conto nel presente allegato.

Bruxelles, 25.9.2017

JOIN(2017) 37 final

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra


ALLEGATO VIII

SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO

1.    Il presente allegato si compone di sette allegati che specificano gli impegni e le riserve, da parte dell’Unione europea e della Repubblica d’Armenia, in materia di scambi di servizi e di stabilimento in conformità delle disposizioni del titolo VI, capo 5, del presente accordo.

2.    Per quanto concerne l’Unione europea

a)    l’allegato VIII-A comprende le riserve dell’Unione europea in materia di stabilimento in conformità dell’articolo 144 del presente accordo;

b)    l’allegato VIII-B comprende le riserve dell’Unione europea relative ai servizi transfrontalieri in conformità dell’articolo 151 del presente accordo;

c)    l’allegato VIII-C comprende le riserve dell’Unione europea relative al personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in conformità degli articoli 154 e 155 del presente accordo;

d)    l’allegato VIII-D comprende le riserve dell’Unione europea relative ai prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti in conformità degli articoli 156 e 157 del presente accordo.



3.    Per quanto concerne la Repubblica d’Armenia

a)    l’allegato VIII-E comprende le riserve della Repubblica d’Armenia in materia di stabilimento in conformità dell’articolo 144 del presente accordo;

b)    l’allegato VIII-F comprende le riserve della Repubblica d’Armenia relative ai servizi transfrontalieri in conformità dell’articolo 151 del presente accordo;

c)    l’allegato VIII-G comprende le riserve della Repubblica d’Armenia relative ai prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti in conformità degli articoli 156 e 157 del presente accordo;

4.    Gli allegati indicati ai paragrafi 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente allegato.

5.    Le definizioni dei termini che figurano nel titolo VI, capo 5, del presente accordo si applicano anche al presente allegato.

6.    Ai fini dell’identificazione dei singoli settori e sottosettori di servizi si intende per:

a)    «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

b)    «CPC ver 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.



7.    Le seguenti abbreviazioni sono utilizzate per l’Unione europea e i suoi Stati membri negli allegati VIII-A, VIII-B, VIII-C e VIII-D:

UE

Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

EL

Grecia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Repubblica slovacca

UK

Regno Unito

8.    La seguente abbreviazione è utilizzata per la Repubblica d’Armenia negli allegati VIII-E, VIII-F e VIII-G:

AR

Repubblica d’Armenia

_______________

ALLEGATO VIII-A

RISERVE DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILIMENTO

1.    L’elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali l’Unione europea applica, nei confronti degli stabilimenti e degli imprenditori della Repubblica d’Armenia, riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita in base all’articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo.

L’elenco comprende i seguenti elementi:

a)    un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori;

b)    un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva corrispondente a un’attività non liberalizzata (unbound) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita».

Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono, senza alcuna riserva, nel settore interessato gli obblighi di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo. L’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro dell’Unione europea lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali a livello dell’Unione europea eventualmente applicabili.



2.    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti le sovvenzioni concesse dalle Parti.

3.    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

4.    Conformemente all’articolo 144 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l’obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di cittadinanza, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

5.    Laddove l’Unione europea mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel suo territorio come condizione per prestarvi un servizio, una riserva che figuri nell’elenco degli impegni riportato nell’allegato VIII-B o le riserve elencate negli allegati VIII-C e VIII-D avranno, nella misura applicabile, lo stesso effetto di una riserva in materia di stabilimento in forza del presente allegato.



6.    Per maggiore chiarezza si precisa che l’obbligo per l’Unione europea di concedere il trattamento nazionale non comporta l’obbligo di estendere ai cittadini o persone giuridiche dell’altra Parte il trattamento concesso in uno Stato membro ai cittadini e alle persone giuridiche di un altro Stato membro in forza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell’altra Parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, compreso alle persone giuridiche stabilite all’interno dell’UE che sono di proprietà di cittadini dell’altra Parte o sono controllate da questi ultimi.

Riserve orizzontali

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati 1 .



Tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società armene) costituite in base al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea e che hanno la sede legale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea da una società armena 2 . Tuttavia ciò non preclude agli Stati membri di estendere tale trattamento alle succursali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o da un’impresa di paese terzo, per quanto riguarda la loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto dell’UE.

UE: può essere concesso un trattamento meno favorevole alle controllate (di società di paesi terzi) costituite in base al diritto di uno Stato membro e aventi solo la sede sociale nel territorio dell’Unione europea, sempre che non si possa dimostrare che presentano un collegamento effettivo e permanente con l’economia di uno degli Stati membri.

AT: gli amministratori delegati delle succursali di persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all’interno di una persona giuridica o di una succursale, di far rispettare il codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.



BG: lo stabilimento di prestatori stranieri di servizi, comprese le joint venture, può assumere unicamente la forma di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni con almeno due azionisti. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione. Gli uffici di rappresentanza devono essere registrati presso la camera del commercio e dell’industria bulgara e non possono svolgere attività economiche.

EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell’Unione europea. Una società straniera deve nominare uno o più direttori per la succursale che stabilisce. Il direttore di una succursale deve essere una persona fisica con legittimazione attiva. Almeno un direttore di una succursale deve risiedere in Estonia, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera.

FI: lo straniero che svolge un’attività commerciale come imprenditore privato e almeno la metà dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nello Spazio economico europeo (SEE). Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno la metà dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l’amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società. Se intende svolgere attività commerciali o d’affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, un’organizzazione armena deve ottenere una licenza commerciale.

FR: l’amministratore delegato di una società industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un’autorizzazione specifica.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l’acquisizione di proprietà demaniali.

IT: l’accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.



PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresenta dall’ufficio. Per tutti i settori tranne, i servizi legali e i servizi forniti dalle unità di assistenza sanitaria, gli investitori armeni possono intraprendere e svolgere un’attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone e società in accomandita).

RO: l’amministratore unico o il presidente del consiglio d’amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell’atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori contabili delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.



SE: una società straniera che non abbia costituito una persona giuridica in Svezia o che eserciti le sue attività per il tramite di un agente commerciale deve svolgere le proprie operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia dotata di gestione indipendente e di contabilità separata. L’amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia deve nominare e far registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l’autorità competente può concedere deroghe agli obblighi in materia di succursali e di residenza. L’obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un’impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i proprietari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un’autorizzazione all’autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato, il vice amministratore delegato, i membri supplenti del consiglio di amministrazione e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma della società devono risiedere nel SEE. L’autorità competente può concedere deroghe a tale obbligo. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a far registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere atti ufficiali a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. Il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, protezione di disegni e modelli, privativa per ritrovati vegetali) che non sia residente in Svezia deve avere un rappresentante residente in Svezia ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc. di atti ufficiali.

SI: il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, la protezione di disegni e modelli) che non è residente in Slovenia deve essere rappresentato da un agente in materia di brevetti o di marchi, disegni e modelli registrato in Slovenia, ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc. di atti ufficiali.



SK: una persona fisica armena il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve esibire un permesso di residenza valido nella Repubblica slovacca.

Investimenti

ES: gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni e soggetti pubblici stranieri (che tendenzialmente comportano anche interessi non economici) direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, sono subordinati alla preventiva autorizzazione governativa.

BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare controllate da partecipazioni armene devono ottenere un’autorizzazione per: a) la prospezione, lo sviluppo o l’estrazione di risorse naturali del mare territoriale, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva; e, b) l’acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).

FR: in forza degli articoli L151-1 e R135-1 sec del codice finanziario e monetario, la Francia si riserva il diritto di subordinare a previa approvazione del ministero dell’Economia gli investimenti esteri effettuati sul territorio francese nei settori elencati all’articolo R153-2 del citato codice. La Francia si riserva il diritto di limitare la partecipazione straniera in società di recente privatizzazione a un importo variabile, stabilito caso per caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l’amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, la Francia si riserva il diritto di esigere un’autorizzazione specifica per l’esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.



FI: si riserva il diritto di imporre restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland, nonché per tutte le persone giuridiche senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la partecipazione armena in società di recente privatizzazione.

IT: l’acquisizione di partecipazioni in società che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché l’acquisizione di attività strategiche nei settori dei servizi di trasporto, delle telecomunicazioni e dell’energia possono essere soggette all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

LT: gli investimenti in imprese, settori e strutture di importanza strategica per la sicurezza nazionale possono essere sottoposti a procedure di verifica.

PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per quanto riguarda l’acquisizione di proprietà demaniali, ossia la normativa che disciplina le privatizzazioni.

SE: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore requisiti discriminatori per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.



Settore immobiliare

L’acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni 3 :

AT: per l’acquisizione, l’acquisto, l’affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l’autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che verificano se vi sono ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di un terreno, nemmeno per il tramite di una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all’estero possono acquisire la proprietà di immobili e diritti di proprietà limitati (diritto d’uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite come persone giuridiche con sede nella Repubblica ceca. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (ai fini di formazione e ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di stabilimento, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se un edificio già di loro proprietà vi sia costruito o se tale terreno sia indispensabile per l’utilizzazione dell’edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.



DE: subordinatamente a talune condizioni di reciprocità.

DK: l’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti è, in linea di principio, subordinata all’autorizzazione del ministero della Giustizia. Le condizioni per richiedere un’autorizzazione dipendono dalla destinazione d’uso dell’immobile.

EE: si riserva il diritto di esigere che solo le persone fisiche di cittadinanza estone o di uno Stato membro del SEE, o le persone giuridiche iscritte nell’apposito registro estone, possono acquistare a fini di lucro, ed esclusivamente previa autorizzazione del governatore della contea, proprietà fondiarie le cui categorie d’uso includano terreni agricoli o forestali. Tale riserva non si applica all’acquisizione di terreni agricoli e forestali destinati alla prestazione di servizi liberalizzati in forza del presente accordo.

ES: si riserva il diritto di esigere che gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche di Stati non membri dell’UE debbano ottenere un’autorizzazione amministrativa del consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

FI: per quanto riguarda le Isole Åland, la Finlandia si riserva il diritto di esigere un’autorizzazione preliminare.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l’acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L’acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione dell’organismo della pubblica amministrazione competente in base all’ubicazione geografica della proprietà. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per quanto riguarda l’acquisizione di proprietà demaniali.



EL: a norma della legge n. 1892/90 l’acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all’autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l’autorizzazione per gli investimenti diretti.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per quanto riguarda l’acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti né costituiti in società in Croazia. È consentito l’acquisto di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di imprese stabilite e registrate in Croazia come persone giuridiche. L’acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all’approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

IE: per l’acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un’autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (esclusi quelli destinati all’agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l’occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. La legge non si applica ai terreni che si trovano all’interno del perimetro di città e agglomerati urbani, nel qual caso l’Irlanda si riserva il diritto di esigere una preventiva autorizzazione.

IT: l’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

LT: l’acquisto della proprietà di terreni, acque interne e foreste è permesso agli stranieri che soddisfano i criteri dell’integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all’acquisizione di lotti di terreno sono definiti conformemente al diritto costituzionale.



LV: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l’acquisizione di terreni rurali da parte di cittadini di un paese terzo, in particolare per quanto riguarda le procedure di autorizzazione per l’acquisizione di tali terreni.

PL: l’acquisizione sia diretta che indiretta di proprietà immobiliari è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione. L’autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, con il consenso del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per quanto riguarda l’acquisizione di proprietà demaniali, ossia la normativa che disciplina le privatizzazioni (per la modalità 3).

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena né la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter vivos.

SI: si riserva il diritto di autorizzare le persone giuridiche a partecipazione di capitale straniero stabilite in Slovenia ad acquistare beni immobili nel territorio della Slovenia e le succursali stabilite in Slovenia da soggetti stranieri ad acquistare soltanto i beni immobili, a eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali vi si sono stabilite. Secondo la legislazione sulle società commerciali, una succursale stabilita nella Repubblica di Slovenia non è considerata una persona giuridica, ma è equiparata, dal punto di vista della gestione, a una controllata, il che è conforme all’articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

SK: l’acquisizione di terreni non è oggetto di impegni di liberalizzazione (unbound) (per le modalità 3 e 4); le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e silvicoli fuori dai confini dei centri abitati di un Comune né taluni altri tipi di superficie (ad esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).



Riconoscimento

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda le direttive dell’UE sul riconoscimento reciproco dei diplomi. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell’UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro 4 .

Con specifico riferimento al trattamento della nazione più favorita

L’UE si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato in forza di un trattato internazionale in materia di investimenti o altro accordo commerciale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

L’UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento di cittadini nazionali o imprese in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri, tra i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna e i seguenti Stati o Principati: San Marino, Monaco, Andorra e Stato della Città del Vaticano.

L’Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti o futuri che:

a)    creano un mercato interno dei servizi e degli investimenti;

b)    concedono il diritto di stabilimento; o



c)    impongono il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Ai fini della citata deroga, si intende per:

a)    «mercato interno relativo ai servizi e agli investimenti»: una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone;

b)    «diritto di stabilimento»: l’obbligo di eliminare, nella sostanza, tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle Parti dell’accordo di integrazione economica regionale entro l’entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comporta il diritto dei cittadini nazionali delle Parti dell’accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento.

c)    Per «ravvicinamento delle legislazioni» si intende:

i)    l’allineamento della legislazione di una o più Parti dell’accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell’altra Parte (o delle altre Parti) dell’accordo; o

ii)    l’integrazione delle disposizioni comuni nel diritto nazionale delle Parti dell’accordo di integrazione economica regionale.

L’allineamento o l’integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo dal momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della Parte (o delle Parti) dell’accordo di integrazione economica regionale.



Riserve settoriali

BG: per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all’uso di proprietà pubbliche o statali occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente.

Le società commerciali con partecipazione statale o di un’amministrazione locale superiore al 50% del capitale non possono alienare attivi immobilizzati della società né concludere contratti d’acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione o permesso dall’autorità competente, sia essa l’agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale.

DK, FI, SE: adottano misure destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

a)    sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);

b)    finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l’esportazione di progetti); e

c)    assistenza finanziaria per le società 5 che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale). 



La presente riserva non pregiudica l’esclusione degli appalti di merci e servizi di una Parte, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici in relazione agli scambi di servizi, di cui all’articolo 141 del presente accordo.

PT: deroga dal requisito della cittadinanza per l’esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Principe).

Trattamento della nazione più favorita nel settore dei trasporti:

UE: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi vigenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano diritti di traffico agli operatori con sede nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. Questa parte della riserva si applica soltanto ai seguenti Stati membri dell’UE: BE, FR, DE, e NL. Trasporti sulle vie navigabili interne (CPC 722).

FI: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali vigenti o futuri per esonerare le navi battenti bandiera di un altro paese specificato o veicoli immatricolati all’estero dal divieto generale di fornire in Finlandia trasporti di cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada — rotaia), in base al principio di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721).



SE: possono essere adottate misure su base di reciprocità che consentono alle imbarcazioni armene battenti bandiera dell’Armenia di effettuare trasporti di cabotaggio in Svezia, a condizione che l’Armenia consenta alle imbarcazioni battenti bandiera svedese di effettuare trasporti di cabotaggio in Armenia. L’obiettivo specifico di questa riserva dipende dal contenuto di eventuali accordi futuri tra la Repubblica d’Armenia e la Svezia (CPC 7211, 7212).

BG: nella misura in cui la Repubblica d’Armenia consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di magazzinaggio e deposito nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi armeni di prestare servizi di movimentazione merci, di magazzinaggio e di deposito nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, alle stesse condizioni (parte di CPC 741, parte di 742).

DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103).

UE: si riserva il diritto di accordare un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, vigenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato strada — rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l’UE o gli Stati membri dell’UE e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

a)    riservare o limitare la prestazione di servizi di trasporto tra le parti contraenti o nel loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente 6 ; o



b)    prevedere l’esenzione dalle imposte per tali veicoli.

BG: misure prese in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di questi tipi di servizi di trasporto e specificano i termini e le condizioni relativi, compresi permessi di transito o pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7111, 7112).

HR: misure applicate in forza di accordi, vigenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all’interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7111, 7112).

CZ: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all’interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti (CPC 7121, 7122, 7123).

EE: quando accorda un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali, vigenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limita la prestazione di servizi di trasporto in entrata, all’interno, attraverso e in uscita dall’Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e prevede l’esenzione dalle imposte per tali veicoli.



LT: misure prese in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

SK: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all’interno, attraverso e in uscita dalla Slovacchia alle parti contraenti (CPC 7121, 7122, 7123).

ES: l’autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d’origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

BG, CZ e SK: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati.

UE: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali vigenti o futuri relativi ai seguenti servizi ausiliari del trasporto aereo:

a)    la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

b)    i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS); e

c)    altri servizi ausiliari di servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.



Per quanto riguarda la riparazione e la manutenzione di aeromobili e loro parti, l’UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi commerciali vigenti o futuri a norma dell’articolo V del GATS.

UE: si riserva il diritto di esigere che solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall’UE possano svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell’UE. Può esistere l’obbligo di stabilimento.

PL: nella misura in cui l’Armenia consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio dell’Armenia da parte di prestatori di servizi di trasporto di passeggeri e di merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri e di merci da parte di prestatori di servizi di trasporto armeni in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

A.    Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali

FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di società non-UE e l’acquisto di vigneti da parte di investitori di paesi terzi sono subordinati ad autorizzazione.

AT, HR, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.

CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49%.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l’allevamento di renne.

IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti armeni è soggetto ad autorizzazione.



BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo di aree forestali.

SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

B.    Pesca e acquacoltura

UE: salvo disposizioni contrarie, l’accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell’UE, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell’UE.

CY: la percentuale massima di proprietà di una imbarcazione/nave peschereccia è del 49% ed è subordinata ad autorizzazione.

SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50% del capitale è detenuto da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un’imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50% o più da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono anche essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, può essere concessa solo se l’attività di pesca è connessa con l’industria della pesca svedese. Per connessione s’intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale, è necessaria un’autorizzazione per l’imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d’esempio, l’imbarcazione è iscritta al registro nazionale ed ha un autentico collegamento economico con la Svezia. Il comandante di una nave commerciale o di una nave tradizionale deve essere un cittadino nazionale di uno Stato membro del SEE. L’agenzia svedese dei trasporti può concedere deroghe.



SI: durante il transito nelle acque territoriali della Repubblica di Slovenia da parte di pescherecci stranieri, è vietata qualsiasi attività di pesca o la cattura dei pesci e degli altri organismi marini in mare e fondali marini. Tale divieto si estende anche ai pescherecci stranieri di piccola stazza. Un’imbarcazione è autorizzata a battere bandiera slovena se appartiene per più del 50% a cittadini dell’Unione europea o a persone giuridiche con sede centrale in uno Stato membro dell’Unione europea. Le aziende di acquacoltura che praticano l’allevamento di organismi destinati al ripopolamento devono essere registrate in Slovenia.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l’acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, a meno che almeno il 75% dell’investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75% da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere domiciliati e residenti nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.

C.    Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate 7 da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell’Unione europea. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).



D.    Attività manifatturiere

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate 8 da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell’Unione europea. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro dell’UE.

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.

SE: le persone fisiche, proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda 9 (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari):

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio, la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.



Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda:

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate 10 da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell’Unione europea. nessun impegno di liberalizzazione per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

1.    Servizi alle imprese

Servizi professionali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, “huissiers de justice” o altri “officiers publics et ministériels” e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

UE: per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell’UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.



AT: per quanto riguarda i servizi legali, è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi giuridici attraverso una presenza commerciale. La partecipazione di capitale degli avvocati stranieri (che nel paese d’origine devono essere pienamente abilitati) al capitale e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25%. Essi non possono esercitare un’influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all’esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell’UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all’avvocatura per la quale è richiesta la cittadinanza.

AT: per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all’esercizio della professione inforza di una legislazione straniera non possono eccedere il 25%.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi medici (tranne i servizi di psicologi e psicoterapeuti).

AT, BG, HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell’UE e degli Stati membri).

AT, CY, EE, MT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi veterinari.

BE: per quanto concerne i servizi legali, si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla “Cour de cassation” nelle cause non penali.



BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d’origine e purché vi sia reciprocità e in cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche (“advokatsko sadrujue” e “advokatsko drujestvo”) sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria.

BG: organismi di audit stranieri (diversi dai paesi UE e SEE) possono svolgere servizi di audit solo a condizione di reciprocità e nel rispetto dell’obbligo che tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori contabili registrati che svolgono le revisioni per loro conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori bulgari.

BG: la prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell’UE.

BG: per quanto riguarda i servizi d’architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza conformemente alla propria legislazione nazionale, possono concepire e supervisionare lavori in forma indipendente in Bulgaria solo dopo essersi aggiudicata una gara d’appalto ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici.



BG: per quanto riguarda i servizi d’architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, per i progetti di rilevanza nazionale o regionale, gli investitori armeni devono agire in partenariato con gli investitori locali o come loro subappaltanti. Per quanto riguarda i servizi d’architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, gli specialisti stranieri devono avere un’esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.

BG: per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza.

BG, CY, MT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.

CY: per quanto riguarda i servizi d’architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, è previsto il requisito della cittadinanza.

CY: la pratica dei servizi legali, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera abbinato a quello della residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. Si applicano i requisiti relativi allo statuto giuridico non discriminatorio. è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura.

CZ: la pratica dei servizi legali in materia di diritto interno (dell’UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera e della residenza nella Repubblica ceca. Si applicano obblighi non discriminatori relativi alla forma giuridica.



CZ, HU, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di ostetricia.

CY: i revisori contabili stranieri devono ottenere un’autorizzazione subordinata a determinate condizioni.

BG, CY, CZ, EE, MT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi medici (anche psicologici) e dentistici.

CZ, SK: si riservano il diritto di esigere che almeno il 60% del capitale o dei diritti di voto sia riservato a cittadini di tali paesi per la prestazione di servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212, esclusi i servizi di contabilità).

CZ: l’accesso ai servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici a e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico è riservato soltanto alle persone fisiche. per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.

CZ: l’accesso ai servizi veterinari è limitato esclusivamente alle persone fisiche. È richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione veterinaria.

DK: ai sensi della legge danese sull’amministrazione della giustizia, uno studio legale può perseguire come unica finalità l’esercizio della professione forense. Gli avvocati che praticano la professione in uno studio legale o altri dipendenti nella società titolari di quote della stessa sono personalmente responsabili in solido con la società nei confronti di qualsiasi pretesa giuridica sorta a seguito della loro assistenza a un cliente. Inoltre, il 90% delle quote di uno studio legale danese deve essere di proprietà di avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione, di avvocati registrati in Danimarca o di studi legali registrati in Danimarca.



DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l’approvazione in qualità di revisore dei conti danese. Ai fini dell’approvazione è richiesta la residenza in uno Stato membro dell’UE o di uno Stato membro del SEE. I revisori e le imprese di revisione contabile non autorizzate in virtù del regolamento che applica la direttiva sulla revisione legale dei conti non possono detenere più del 10 per cento dei diritti di voto dell’impresa di revisione autorizzata.

DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell’agenzia danese per il commercio.

DK: l’accesso ai servizi veterinari è limitato esclusivamente alle persone fisiche.

EL: È richiesto la cittadinanza per ottenere una licenza che consente di divenire revisore legale dei conti.

EL: è richiesto il requisito della cittadinanza per gli odontotecnici.

ES: per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell’UE e di diritto di uno Stato membro dell’UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all’avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la rappresentanza dinanzi ai tribunali, che non sia quella di agenti in materia di brevetti e di “asianajaja”.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).



FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

FI, HU, NL: requisito della residenza per gli agenti dei brevetti (parte di CPC 861).

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche (“association d’avocats” e “société en participation d’avocat”) sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all’avvocatura in Francia. In uno studio legale che fornisce servizi in materia di diritto francese o UE almeno il 75% dei soci in possesso del 75% delle quote deve essere costituito da avvocati pienamente abilitati all’avvocatura in Francia.

FR: per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche “société d’exercice liberal” (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée o sociétés en commandite par actions) e “société civile professionnelle”.

FR: l’accesso ai servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici a e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico è subordinato al requisito della cittadinanza. Tuttavia, per i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico l’accesso di prestatori stranieri è possibile mediante contingenti stabiliti su base annua.

FR: per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d’origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell’ordine degli avvocati croato (titolo croato “odvjetnici”). È previsto il requisito della cittadinanza per l’appartenenza al consiglio dell’ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.



HR: è necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti.

HR: la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all’approvazione, rispettivamente, dell’ordine croato degli architetti o di quello degli ingegneri.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono essere titolari di una licenza rilasciata da un ordine professionale.

EL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l’esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell’UE.

ES: i revisori legali dei conti e i consulenti in diritto di proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell’UE.

HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ovvero di un ufficio di rappresentanza.

HU: la prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50% delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell’UE o del SEE. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

LT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.



LT: con riferimento ai servizi di revisione contabile, la relazione del revisore deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania. Almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell’UE o del SEE. Lo stabilimento non è consentito nella forma di gruppo societario pubblico per azioni (AB).

LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la professione nei tribunali solo in forza di accordi bilaterali sulla mutua assistenza giuridica.

LT: per la prestazione di servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, occorre un’autorizzazione rilasciata in base al piano dei servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici esistenti.

PL: mentre gli avvocati UE hanno accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice.

PL: per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell’UE. I soggetti stranieri possono chiedere un’autorizzazione all’esercizio della professione.

PL: per la prestazione di servizi di revisione contabile è richiesta la cittadinanza.

PT: per quanto riguarda i servizi legali, è previsto il requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di “solicitador” e per gli agenti in materia di proprietà industriale.

SK: è previsto il requisito della residenza per l’iscrizione all’ordine professionale, e per fornire servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.



SK: la pratica dei servizi legale in materia di diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera e della residenza (presenza commerciale).

SE: per quanto riguarda i servizi legali, per ottenere l’abilitazione all’avvocatura, condizione per poter utilizzare il titolo finlandese “advokat”, è richiesta la residenza nell’UE, nel SEE o nella Confederazione svizzera. Il consiglio dell’ordine svedese degli avvocati può concedere deroghe. Non è necessaria l’abilitazione all’avvocatura per la pratica del diritto nazionale. Un membro dell’ordine svedese degli avvocati può trovare impiego solo presso un membro dell’ordine degli avvocati o presso una società che esercita l’attività di un membro dell’ordine degli avvocati. Un membro dell’ordine degli avvocati può tuttavia essere impiegato da una società straniera. L’autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti di cittadinanza SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico.

SE: solo i revisori dei conti abilitati o autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società pubbliche di esperti contabili registrate possono detenere quote o associarsi a società che svolgono attività di revisione dei conti (a scopi ufficiali). L’abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli “revisore abilitato” e “revisore autorizzato” possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L’autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. (CPC 86211 e CPC 86212, esclusi i servizi di contabilità).



SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero autorizzato a esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all’articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall’ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di contabilità, tenuta dei registri e revisione contabile. È richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile. È previsto l’obbligo di residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in Slovenia.

SI: medici, dentisti, ostetriche, infermieri e farmacisti devono essere titolari di una licenza rilasciata da un ordine professionale, altri professionisti del settore sanitario devono essere registrati.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di medicina sociale, sanitari, epidemiologici, medici/ecologici, l’approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.



Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici 11 (CPC 63211).

AT: solo le farmacie possono vendere al dettaglio prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico. È richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

BG: è previsto il requisito di residenza permanente per i farmacisti.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e della fornitura di prodotti farmaceutici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211).

DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. Le persone che non hanno superato in Germania l’esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Questa condizione non si applica ai richiedenti la cui qualificazione è già stata riconosciuta per altri scopi. Inoltre, i richiedenti devono aver esercitato l’attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi in Germania. I cittadini di paesi non SEE non possono ottenere una licenza per aprire una farmacia.



EE: solo le farmacie possono vendere al dettaglio prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet.

EL: solo le persone fisiche abilitate all’esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all’esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico. È richiesta la cittadinanza del SEE per la conduzione di una farmacia.

ES: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza. L’autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: densità nella zona.

FI, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e della fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico (CPC 63211).

FR: è richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno.

HU: è richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia.

IT: per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza.



LT: la vendita al dettaglio di prodotti medicali al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. È vietata la vendita via internet di prodotti soggetti a prescrizione medica.

LV: al fine di avviare l’esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato non membro dell’UE o uno Stato del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia sotto la supervisione di un farmacista.

SI: il servizio farmaceutico di primo livello in Slovenia è fornito dai comuni. La rete del servizio farmaceutico consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni e di farmacisti privati, titolari di una concessione (in cui il socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione). La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

SK: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di ricerca e sviluppo

UE: si riserva il diritto di mantenere o adottare misure per i servizi di R&S, che sono finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, per i quali diritti esclusivi e/o autorizzazioni possono essere concessi solo a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o a persone giuridiche dell’UE con sede centrale nell’Unione europea (CPC 851, CPC 852, CPC 853).

Servizi immobiliari

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.



DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Danimarca, solo gli agenti immobiliari che sono persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari possono utilizzare il titolo di “agente immobiliare” a norma della sezione 6(1) della legge sulla vendita di beni immobili, che fissa i requisiti per l’ammissione al registro, compresa la residenza nell’UE. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati consumatori, e non si applica all’affitto di beni immobili.

PT: per le persone fisiche è richiesta la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone giuridiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro del SEE.

Noleggio/leasing senza operatori

A.    Navi

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

CY: la percentuale massima di proprietà non UE di una nave è del 49%.

LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.

SE: qualora vi sia una partecipazione armena nella proprietà di una nave, affinché essa possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.



B.    Aeromobili

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell’UE devono essere immatricolati nello Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza al vettore o, se lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza lo consente, altrove nell’UE. Ai fini dell’immatricolazione può essere richiesto che l’aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifici requisiti di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

C.    Altre attrezzature di trasporto

SE: requisito della residenza nel SEE (CPC 83101)

E.    Altro

BE, FR: si riservano il diritto di adottare o mantenere qualsiasi tipo di misura riguardo alla fornitura di servizi di locazione e leasing concernenti videofilm (CPC 83202).

Altri servizi alle imprese

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi all’agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881), in materia di pesca (CPC 882) e di industrie manifatturiere (CPC 884 e 885), salvo per i servizi di consulenza.

BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).



AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI e SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento (CPC 87202).

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento del personale temporaneo d’ufficio (CPC 87203).

UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell’industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: per la prestazione di servizi di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per servizi d’investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e di fornitura di personale (CPC 8720), le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.



BG, CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SL, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309).

BG, SK, HR, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi ufficiali di traduzione e interpretazione (CPC 87905).

BE: per quanto riguarda i servizi di sicurezza sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell’UE per i dirigenti. Per quanto riguarda i servizi di informazioni creditizie, il Belgio si riserva il diritto di imporre il requisito di cittadinanza per le banche dati sul credito al consumo (parte di CPC 87901). È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi delle agenzie di riscossione.

BG: sono previsti il requisito dello stabilimento e la condizione della cittadinanza per le attività di fotografia aerea e geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l’analisi dei movimenti della crosta terrestre). Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione, i servizi tecnici di prova e di analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi tecnici di prova e di analisi o i servizi geologici, geofisici, di prospezione e di cartografia.

CZ: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione.



DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.

DE: per la prestazione di servizi di collocamento sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

DK: è previsto il requisito di residenza per le persone fisiche che chiedono un’autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza e per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un’autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia, la residenza non è necessaria nella misura in cui risulta da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito di cittadinanza dell’UE.

ES: per quanto riguarda i servizi di sicurezza: è previsto il requisito della cittadinanza SEE per le persone fisiche e giuridiche nonché per le guardie giurate.

FI: per i traduttori iscritti all’albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.

FR: gli investitori stranieri devono disporre di un’autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione e di sicurezza. Per i servizi di editoria e di stampa si applica il requisito della residenza per l’editore e il comitato di redazione.



HU: la prestazione di servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602) è soggetta ad autorizzazione e al requisito della residenza.

IT: per ottenere l’autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell’UE e la residenza. I proprietari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro dell’UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società il cui titolare e ogni persona che abbia un incarico amministrativo siano cittadini dell’UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell’UE o del SEE per il rilascio della licenza. Il diritto di stabilimento nel settore dell’editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite nel paese (non a succursali).

LT: l’attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO. Il diritto di stabilimento nel settore dell’editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite nel paese (non a succursali).

LT: si riserva il diritto di limitare la presenza commerciale di persone giuridiche costituite nel paese con finalità di servizi di stampa e pubblicazione (CPC 88442).

UE, tranne NL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di punzonatura (CPC 893).



NL: per prestare servizi di punzonatura è richiesta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893).

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro dell’UE, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro dell’UE, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell’UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l’attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di informazioni creditizie è previsto il requisito della cittadinanza dell’UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.

RO: per quanto riguarda i servizi di pulizia degli edifici, è previsto il requisito della cittadinanza del personale specializzato.

SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell’UE, del SEE o della Svizzera.



2.    Servizi di comunicazione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione radiotelevisiva, esclusi quelli via satellite. Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

BE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.

3.    Servizi edilizi e servizi d’ingegneria correlati

CY: si applicano condizioni specifiche ed è necessaria l’autorizzazione per i cittadini di paesi terzi ai fini dello stabilimento.

4.    Servizi di distribuzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi e altro materiale bellico, la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.

UE: in alcuni paesi sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l’attività di farmacista e tabaccaio.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di tabacco e di prodotti del tabacco.



FR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929) e prodotti farmaceutici (CPC 62251, 62117, 8929).

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di prodotti farmaceutici, tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211). Per quanto riguarda la vendita al dettaglio di tabacco (CPC 63108), solo le persone fisiche possono chiedere l’autorizzazione ad operare in qualità di tabaccaio (la priorità è data ai cittadini del SEE).

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, prodotti medicali e ortopedici, armi, munizioni e attrezzature militari, petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.

DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l’esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Questa condizione non si applica ai richiedenti la cui qualificazione è già stata riconosciuta per altri scopi. Inoltre, i richiedenti devono aver esercitato l’attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi in Germania. I cittadini di paesi non SEE non possono ottenere una licenza per aprire una farmacia.



ES: lo Stato detiene il monopolio per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato al requisito della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

IT: per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti del tabacco (parte di CPC 6222, parte di CPC 6310), è richiesta la cittadinanza dell’UE per gli intermediari tra il commercio all’ingrosso e al dettaglio e i proprietari dei magazzini.

SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.

6.    Servizi ambientali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato membro del SEE (requisito della residenza) (parte di CPC 9402).



7.    Servizi finanziari 12

UE: Possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede legale nell’Unione europea. L’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.

AT: la licenza per l’apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest’ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La direzione di una succursale deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.

BG: l’assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate (non succursali). Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. prima di stabilire una succursale o un’agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine. Agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali). È previsto il requisito della residenza per i membri dell’organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-) assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l’impresa di (ri-) assicurazione.



CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l’intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate conformemente al diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell’Unione europea o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

DK: per quanto riguarda i servizi assicurativi e connessi, si riserva il diritto di imporre che nessuna persona fisica e giuridica (comprese le compagnie di assicurazione) possa partecipare, per fini commerciali, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi. La Danimarca si riserva il diritto di esigere che l’assicurazione obbligatoria per il trasporto aereo possa essere sottoscritta solo da società stabilite nell’Unione europea.

EE: per quanto riguarda l’assicurazione diretta: l’organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione straniera può comprendere solo un numero di cittadini stranieri proporzionale alla partecipazione straniera, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell’organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia. Per l’accettazione di depositi, l’Estonia si riserva il diritto di imporre l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.

EL: per quanto riguarda l’assicurazione e i servizi connessi all’assicurazione, il diritto di stabilimento non comprende l’apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.



ES: Prima di poter aprire una succursale o un’agenzia per la prestazione di alcune classi di assicurazioni, l’assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine da almeno cinque anni. Sono richiesti il requisito della residenza o tre anni di esperienza nella professione attuariale.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all’Agenzia centrale di deposito (Central Depositary Agency — CDA); l’accesso ai servizi della CDA sarà concesso ai non residenti su base non discriminatoria.

HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell’UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria. Per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi), le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro dell’Unione europea (non sono ammesse le succursali). In caso di una “investment limited partnership” (società d’investimento in accomandita), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono i) essere autorizzati in Irlanda e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede centrale/sociale in Irlanda oppure ii) essere autorizzati in un altro Stato membro dell’Unione europea in conformità della direttiva dell’Unione europea sui servizi d’investimento.



PT: per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione), i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Per quanto riguarda i servizi assicurativi e i servizi connessi alle assicurazioni, per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un’esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell’intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea. I contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere emessi unicamente da società stabilite nell’Unione europea.

FI: per le imprese di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza delle compagnie di assicurazione deve avere la residenza nell’Unione europea, salvo deroga delle autorità competenti. Per le imprese di assicurazione diverse da quelle che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie: è previsto l’obbligo di residenza per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato. L’agente generale di una compagnia di assicurazione armena deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell’Unione europea. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per aprire una succursale con funzioni inerenti all’assicurazione pensione obbligatoria. Solo gli assicuratori con sede centrale nell’UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all’esistenza di una sede di attività permanente nell’UE. Può applicarsi il requisito della residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Per i servizi bancari: Nel caso dei servizi bancari il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza, per l’amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.



IT: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le attività dei consulenti finanziari. Per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento di titoli attraverso lo stabilimento in Italia, una società deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia le società devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell’UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell’UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell’UE aventi la sede centrale nell’UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l’attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all’albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d’investimento.

LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali). Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione. Soltanto le banche con la sede sociale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento nell’Unione europea o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell’amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.



PL: gli intermediari assicurativi devono essere costituiti in società locali (non sono ammesse le succursali). La Polonia si riserva il diritto di imporre l’obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l’elaborazione di dati finanziari e la fornitura del relativo software. Le compagnie di assicurazione straniere possono intraprendere e svolgere attività di assicurazione nella Repubblica di Polonia solamente tramite le loro succursali principali.

RO: per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione); gli operatori di mercato sono persone giuridiche rumene costituite come società per azioni secondo le disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dalla CNVM.

SK: i cittadini stranieri possono costituire una società di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse succursali). I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).

SE: i servizi di assicurazione diretta possono essere effettuati solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. Lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nel SEE.



SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di assicurazione e i servizi di intermediazione connessi, salvo per l’assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all’aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti), quando l’assicurazione copre uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e ii) alle merci in transito internazionale; nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi bancari e altri servizi finanziari, tranne per prestiti di tutti i tipi, l’accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e di imprenditori individuali, la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché attività di elaborazione di dati finanziari e la fornitura del relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari, di consulenza e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività sopra menzionate, compresi i servizi di accertamento della solvibilità e di informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali. È richiesta la presenza commerciale. Nessun impegno di liberalizzazione per la partecipazione in banche in corso di privatizzazione e per i fondi pensione privati (fondi pensione non obbligatori).

8.    Servizi sanitari, sociali e relativi all’istruzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari, sociali e di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati e diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192 e 93193).

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o un regime obbligatorio di sicurezza sociale.



UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati con fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati con fondi privati, diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.

BG, CY, FI, MT, RO SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi d’istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 921, 922).

AT, SI, PL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati con fondi privati (CPC 9311, 93192, 93193).

DE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi nell’ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse persone giuridiche in regime di concorrenza e che pertanto non sono “servizi effettuati esclusivamente nell’esercizio di pubblici poteri”.

DE: si riserva il diritto di riconoscere un trattamento migliore nel quadro di accordi commerciali bilaterali per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

CY, CZ, FI, HR, HU, MT, NL, PL, RO, SE, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per tutti i servizi sociali finanziati con fondi pubblici (CPC 933).

BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

CY, CZ, MT, SE, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi, ospedalieri, di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale e diversi dai servizi ospedalieri finanziati con fondi privati (CPC 9311, 93192, 93193).

DE: si riserva il diritto di mantenere la proprietà nazionale degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche. La Germania si riserva il diritto di nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati.

FR: per quanto riguarda i servizi sanitari e sociali, mentre gli investitori UE hanno accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della “société d’exercice liberal” e della “société civile professionnelle”. Per esercitare funzioni dirigenziali è necessaria un’autorizzazione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

FR: per quanto riguarda l’istruzione primaria, secondaria e superiore (CPC 921, 922, 923): è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall’autorità competente pertinente un’autorizzazione all’insegnamento. I cittadini stranieri possono anche ottenere un’autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.



FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati con fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all’interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. L’istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell’UE (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione terziaria che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati, per i proprietari, per la maggioranza dei membri del consiglio e per gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza di un paese dell’UE.

ES: è richiesta un’autorizzazione per l’apertura di un’università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti; la procedura prevede l’ottenimento del parere del parlamento. È applicata una verifica della necessità economica; i criteri principali sono la popolazione e la densità degli insediamenti esistenti.

HR, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di istruzione primaria (CPC 921).

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923);



CZ: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924).

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

SK: si riserva il diritto di esigere la residenza nel SEE per i prestatori di servizi d’istruzione diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). La Repubblica slovacca si riserva il diritto richiedere che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione abbiano la cittadinanza slovacca (CPC 921, 922, 923, 924).

SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi pubblici e con fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o che forniscono istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.

BE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati con fondi privati.



9.    Servizi connessi al turismo e ai viaggi

BG, CY, EL, ES, FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.

BG: per i servizi turistici e relativi ai viaggi, il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50%.

BG: nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).

CY: la licenza per avviare e gestire un’impresa/agenzia turistica, nonché il rinnovo della licenza d’esercizio di un’impresa già esistente, è concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell’UE. I prestatori di servizi stranieri devono essere rappresentate da un’agenzia turistica residente.

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

HR: l’insediamento in zone protette di particolare interesse storico e artistico e all’interno di parchi nazionali o paesaggistici è subordinato all’approvazione del governo della Repubblica di Croazia.

LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di guida turistica effettuati da guide turistiche straniere, che possono essere prestati solo in forza di accordi (o contratti) bilaterali su base di reciprocità.



10.    Servizi ricreativi, culturali e sportivi (esclusi i servizi audiovisivi)

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi ricreativi, culturali e sportivi che non sono oggetto di impegni nell’Allegato VIII-B (elenco di impegni relativi ai servizi transfrontalieri) in materia di prestazione transfrontaliera di servizi.

Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche).

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita, salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191), per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi di sale cinematografiche.

LV, LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita tranne per i servizi di gestione delle sale cinematografiche (parte di CPC 96199).



Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962);

FR: la partecipazione straniera in case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20% del capitale o dei diritti di voto. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le agenzie di stampa.

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d’azzardo.

AT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, MT, PL, RO, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sportivi (CPC 9641).

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

UE (tranne AT): nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali (CPC 963).



11.    Servizi di trasporto

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di trasporto spaziale, la locazione di veicoli spaziali (CPC 733, parte di CPC 734) e servizi ausiliari di trasporto spaziale.

UE (tranne FI): per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto combinato, solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro dell’UE e che possiedono i requisiti per l’accesso alla professione e al mercato dei trasporti di merci fra Stati membri dell’UE possono, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri dell’UE, effettuare tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l’attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto. Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di trasporto combinato.

Servizi ausiliari dei servizi di trasporto

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio (servizi accessori al trasporto marittimo e su vie navigabili interne).

UE: si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE possono prestare servizi di rimorchio e spinta (servizi accessori del settore marittimo e per vie navigabili interne).



SI: si riserva il diritto di esigere che solo le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali) possano effettuare lo sdoganamento relativo al trasporto marittimo, al trasporto sulle vie navigabili interne, al trasporto ferroviario e al trasporto stradale.

Servizi di trasporto marittimo e servizi ausiliari

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale o la cittadinanza dell’equipaggio.

BG: i servizi ausiliari del trasporto marittimo che richiedono l’utilizzo di imbarcazioni possono essere prestati solo da imbarcazioni battenti bandiera bulgara. È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto marittimo.

CY: la condizione della cittadinanza si applica ai proprietari di imbarcazioni di Cipro:

a)    persone fisiche: oltre il 50% delle azioni della nave deve essere di proprietà di cittadini UE/SEE.



b)    persone giuridiche: il 100% delle azioni deve essere di proprietà di una società con sede nell’UE/SEE o da società con sede al di fuori dell’UE/SEE, ma controllata da cittadini UE/SEE. Nella fattispecie per “controllata” si intende che una quota superiore al cinquanta per cento (50%) delle azioni della società è di proprietà di cittadini dell’UE o del SEE, o che la maggioranza dei direttori delle società sono cittadini dell’UE o del SEE. In entrambi questi casi devono avere nominato un rappresentante autorizzato a Cipro o la gestione della nave deve essere affidata integralmente a una società di gestione navale di Cipro o dell’Unione a Cipro.

DK: le persone fisiche non residenti dell’UE non possono essere proprietarie di navi battenti bandiera danese. Le imprese non UE/SEE e le società di navigazione di proprietà congiunta (Partrederi) possono possedere navi mercantili battenti bandiera danese, solo se: le imbarcazioni sono di fatto gestite, controllate e operate tramite un proprietario stabilito in Danimarca in prima persona o mediante rappresentati, vale a dire una controllata, una succursale o un’agenzia composta da personale autorizzato ad agire a nome del proprietario. Possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca, solo i professionisti che sono domiciliati in un paese UE/SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi ai sensi della legge danese in materia di pilotaggio.

ES: per immatricolare una nave nel registro speciale la società proprietaria deve essere stabilita nelle isole Canarie.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall’autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.



HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita con riferimento a: c) servizi di sdoganamento, d) servizi di stazionamento e deposito di container, e) servizi di agenzia marittima e f) servizi marittimi di spedizione merci.

Per a) servizi di movimentazione di carichi marittimi, b) servizi di deposito e magazzinaggio, j) altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering), h) servizi di rimorchio e spinta e i) servizi di supporto al trasporto marittimo: le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall’autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese.

Trasporto sulle vie navigabili 13 e servizi ausiliari

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale o la cittadinanza dell’equipaggio. Misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.



HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto sulle vie navigabili interne.

UE, tranne LV e MT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: per quanto riguarda i trasporti e i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne (noleggio di imbarcazioni con equipaggio, i servizi di rimorchio e spinta, servizi di pilotaggio e di ancoraggio, servizi di assistenza alla navigazione, servizi di gestione di porti e vie navigabili), le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50% del capitale azionario e del personale capitale, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.

HU: può essere richiesta la partecipazione statale in uno stabilimento.

Servizi di trasporto aereo e servizi ausiliari

Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell’accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica d’Armenia sull’istituzione di uno Spazio aereo comune.



UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell’UE devono essere immatricolati nello Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza al vettore o, se lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza lo consente, altrove nell’UE. Ai fini dell’immatricolazione può essere richiesto che l’aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifici requisiti di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato in Armenia può essere noleggiato da un vettore aereo armeno a un vettore aereo dell’UE in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest’ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell’UE, purché lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell’UE rilasci un’autorizzazione di durata limitata. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l’aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L’aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

UE: per i servizi di assistenza a terra può essere richiesto lo stabilimento all’interno del territorio dell’UE. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell’aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i “grandi aeroporti” tale limite non può essere inferiore a due prestatori. Per maggiore chiarezza si precisa che, questo non incide sui diritti e sugli obblighi dell’UE nell’ambito dell’accordo sui trasporti aerei tra l’Armenia e l’Unione europea e i suoi Stati membri.



UE: con riferimento ai servizi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell’Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente 14 a quello accordato nell’Unione europea da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell’Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell’UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS dell’Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei dell’Unione europea.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi di gestione aereoportuale.

BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo. Per quanto riguarda i servizi resi da agenzie di trasporto di merci, i soggetti stranieri possono fornire servizi solo attraverso una partecipazione azionaria a società bulgare, con un limite massimo del 49%, e attraverso succursali.

HR: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi di assistenza a terra (compreso il catering).

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: si riservano il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi resi da agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748).



Servizi di trasporto ferroviario e servizi ausiliari

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri e merci (CPC 7111 e 7112).

BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto ferroviario. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49%.

CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto ferroviario.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci, per i servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748) e per i servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113).

Servizi di trasporto stradale e servizi ausiliari

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nel settore dei trasporti su strada, compresi i servizi per il trasporto in uno Stato membro ad opera di un vettore stabilito in un altro Stato membro (CPC 7121 e CPC 7122), tranne per i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore, e servizi di trasporto merci su strada (CPC 7123), escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio. Per il gestore del servizio di trasporto è previsto il requisito della residenza.

AT: per il trasporto di passeggeri e merci e per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore, possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell’UE.



BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e a persone giuridiche dell’Unione europea con sede centrale nell’Unione europea. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è richiesta la cittadinanza dell’UE. È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per CPC 7121 e CPC 7122 e CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio). È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto stradale. La partecipazione nelle società bulgare è limitata al 49%.

CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per CPC 7121 e CPC 7122 e CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio).

EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.

ES: per il trasporto di passeggeri e per i servizi di autobus interurbani si applica la verifica della necessità economica.

FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un’autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all’estero.

FR: gli investitori stranieri non sono autorizzati a fornire servizi di autobus interurbani.

LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci, è richiesta un’autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all’estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.



RO: è richiesta una licenza per prestare servizi di trasporto di viaggiatori su strada e di trasporto di merci su strada. Gli operatori in possesso di un permesso possono utilizzare solo veicoli immatricolati in Romania, detenuti e utilizzati in conformità delle disposizioni dell’ordinanza governativa.

SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l’altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza — cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese.

Per ottenere una licenza per altri tipi di trasporti su strada una società deve essere stabilita nell’UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell’UE.

Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne per il fatto che gli operatori di trasporto di merci e di passeggeri su strada possono di norma utilizzare soltanto veicoli immatricolati nel registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L’Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende non più di un anno.

Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile e servizi ausiliari

AT: per il CPC 7139, si riserva il diritto di concedere diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali degli Stati membri dell’UE e a persone giuridiche dell’UE con sede centrale nell’UE.



14.    Servizi energetici

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche armene controllate 15 da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5% delle importazioni 16 di petrolio o di gas naturale dell’UE, a meno che l’UE accordi alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale e combustibili nucleari e per la generazione o la distribuzione di energia di origine nucleare.

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di uno Stato membro e/o dell’UE, a norma dell’articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e dell’articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.



UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di carburante per autotrazione, di energia elettrica, gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

PL: per i servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742), si riserva il diritto di imporre che agli investitori provenienti da paesi fornitori di energia possa essere vietato ottenere il controllo delle attività. Si riserva il diritto di richiedere la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).

CY: si riserva il diritto di rifiutare la concessione di licenze a cittadini di paesi terzi o entità controllate da cittadini di paesi terzi, in relazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. Le entità che sono state autorizzate in relazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi non possono essere assoggettati al controllo diretto o indiretto di un paese terzo o cittadini di paesi terzi senza previa autorizzazione.



15.    Altri servizi non compresi altrove

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di nuovi servizi diversi da quelli classificati nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi delle organizzazioni associative (CPC 95), per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703).

LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la concessione di indirizzi internet “gov.lt” e la certificazione dei registratori di cassa elettronici.

CY: la prestazione di servizi di parrucchiere è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.

SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

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ALLEGATO VIII-B

IMPEGNI DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

1.    L’elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall’Unione europea a norma dell’articolo 151 del presente accordo, nonché le limitazioni, espresse per mezzo di riserve, dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Repubblica d’Armenia in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

a)    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Parte assume l’impegno e i settori liberalizzati cui si applicano le riserve;

b)    una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri dell’Unione europea, gli Stati membri dell’Unione europea che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva.

L’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro dell’Unione europea lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali a livello dell’Unione europea eventualmente applicabili.

Nessun impegno di liberalizzazione è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell’elenco in appresso.



2.    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell’accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 149 e 150 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell’elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell’altra Parte.

3.    L’elenco in appresso non pregiudica l’applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi né l’esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco di impegni relativi allo stabilimento.

4.    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

5.    I diritti e gli obblighi derivanti dal presente elenco degli impegni non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



6.    Per maggiore chiarezza si precisa che, nel caso dell’Unione europea, l’obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta l’obbligo di estendere ai cittadini o persone giuridiche dell’altra Parte il trattamento concesso in uno Stato membro per i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell’altra Parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, comprese le persone giuridiche stabilite all’interno dell’Unione europea che sono di proprietà o sono controllate da cittadini dell’altra Parte.

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

1.    SERVIZI ALLE IMPRESE

Tutti i settori

A.    Servizi professionali

 

a)    Servizi legali

(CPC 861) 17

(tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels)

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PT, PL, SK, UK: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro) è subordinata al requisito della cittadinanza.

CY: sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per la prestazione di servizi legali. La piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Solo gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

CY, HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale.

FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale (compreso l’utilizzo del titolo finlandese “asianajaja”).

BE: si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.

BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d’origine e purché vi sia reciprocità e in cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.

ES: gli avvocati specializzati in proprietà industriale sono subordinati alla condizione della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

FR: l’accesso degli avvocati alla professione di “avocat auprès de la Cour de Cassation” e di “avocat auprès du Conseil d’Etat” è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

DK: è richiesta la piena abilitazione all’avvocatura per praticare la professione legale, incluso per comparire dinanzi ai giudici. Per essere ammessi all’ordine degli avvocati, gli interessati devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge danese sull’amministrazione della giustizia. Ai sensi della legge danese sull’amministrazione della giustizia, il titolo di “Advokat” è un titolo protetto. Persone diverse dagli avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione possono prestare servizi giuridici in conformità della legge danese sui servizi giuridici, ma non sono autorizzati a fregiarsi del titolo di “Advokat”.

EE: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di consulente in materia di brevetti e di traduttore giurato (parte di CPC 861).

NL, FI, HU: è previsto il requisito della residenza per gli agenti in materia di brevetti (parte di CPC 861).

LT: requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.

PT: è previsto il requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di “solicitador” e per gli agenti in materia di proprietà industriale.

b)    1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i “servizi di revisione dei conti”, CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

Per la modalità 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

CY: l’accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: situazione occupazionale nel sottosettore.

Per la modalità 2

Tutti gli Stati membri: nessuna riserva.

b)    2. Servizi di revisione dei conti

(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio legge sulle società per azioni, regolamentazione di borsa, diritto bancario ecc.).

SE: solo i revisori dei conti abilitati e autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per le persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società di revisione registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile qualificata (a scopi ufficiali). L’abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli “revisore abilitato” e “revisore autorizzato” possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L’autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione.

HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società.

LT: la relazione del revisore contabile deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania.

DK: è previsto il requisito della residenza.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

c)    Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) 18

Per la modalità 1

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

CY: l’accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: situazione occupazionale nel sottosettore.

CZ: l’accesso è limitato alle persone fisiche.

BG, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva

d)    Servizi di architettura

e

e)    Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671 e CPC 8674)

Per la modalità 1

AT: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi di semplice progettazione.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall’estero.

FR: prestazione soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) o SCP.

HU, RO: nessun impegno di liberalizzazione per i servizi di architettura del paesaggio.

HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell’ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all’estero deve essere riconosciuto (validato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la pianificazione urbanistica.

SK: ai fini della prestazione di servizi di architettura è necessaria l’iscrizione all’albo professionale, che è subordinata al requisito della residenza nel SEE.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

f)    Servizi di ingegneria; e

g)    Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e CPC 8673)

Per la modalità 1

AT, SI: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi di semplice progettazione.

BG, CZ, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell’ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all’estero deve essere riconosciuto (validato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.

SK: ai fini della prestazione di servizi di ingegneria è necessaria l’iscrizione all’albo professionale, che è subordinata al requisito della residenza nel SEE.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

h)    Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

(CPC 9312 e parte di CPC 85201)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

LT: per la prestazione di servizi occorre un’autorizzazione rilasciata in base al piano in materia di servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici già esistenti.

SI: nessun impegno di liberalizzazione per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l’approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.

HR: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per la telemedicina.

CZ: l’accesso è limitato alle persone fisiche. Per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione del ministero della Sanità.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

i)    Servizi veterinari (CPC 932)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

UK: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l’orientamento e l’informazione generale (ad esempio su: alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

j)    1. Servizi ostetrici

(parte di CPC 93191)

j)    2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(parte di CPC 93191)

FI: solo per servizi finanziati con fondi privati.

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

FI, PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne per gli infermieri.

HR: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per la telemedicina.

SE: nessuna riserva.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

k)    Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

(CPC 63211)

e altri servizi forniti da farmacisti 19

Per la modalità 1

LT: la vendita al dettaglio di prodotti medicali al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. È vietata la vendita via internet di prodotti soggetti a prescrizione medica.

LV: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per le vendite per corrispondenza.

HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne per CPC 63211.

Per le modalità 1 e 2

UE, tranne EE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).

CZ, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per altri servizi forniti da farmacisti.

CY: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti

AT, ES, IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

SI: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

IT, SK: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza.

EE: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet.

BG: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): è richiesto il requisito di residenza permanente per i farmacisti. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

Per la modalità 2

FI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi professionali sanitari e sociali connessi (compresi i servizi di commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici) che sono finanziati con fondi pubblici.

B.    Servizi informatici e servizi connessi

(CPC 84)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

C.    Servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

 

a)    Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane

(CPC 852 esclusi i servizi psicologici) 20

b)    Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e

c)    Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)

Per le modalità 1 e 2

UE: per i servizi di R&S, che sono finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati come finanziati con fondi privati, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o a persone giuridiche dell’UE con sede centrale nell’Unione europea.

D.    Servizi immobiliari 21

 

a)    Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

(CPC 821)

b)    Per conto terzi

(CPC 822)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, EE, HR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

PT: per le persone giuridiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro del SEE.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

E.    Servizi di noleggio/leasing senza operatore

 

a)    Relativi a navi

(CPC 83103)

Per la modalità 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

b)    Relativi ad aeromobili

(CPC 83104)

Per le modalità 1 e 2

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell’Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell’Unione europea e devono ottenere la previa approvazione conformemente alla vigente legislazione dell’UE o nazionale in materia di sicurezza aerea. Un contratto di dry lease (“noleggio senza equipaggio”) sottoscritto da un vettore dell’UE deve ottenere la previa approvazione conformemente alla vigente legislazione dell’UE o nazionale in materia di sicurezza aerea.

c)    Relativi ad altre attrezzature di trasporto

(CPC 83101, CPC 83102 and CPC 83105)

Per la modalità 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

SE: per CPC 83101: è previsto il requisito della residenza.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

d)    Relativi ad altri macchinari e attrezzature

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

e)    Relativi a beni personali e per la casa

(CPC 832)

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

EE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) salvo per i servizi di noleggio riguardanti le videocassette preregistrate per apparecchiature d’intrattenimento in ambito domestico.

f)    Noleggio di apparecchiature di telecomunicazioni

(CPC 7541)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

F.    Altri servizi alle imprese

 

a)    Pubblicità

(CPC 871)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

b)    Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione

(CPC 864)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

c)    Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

d)    Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

Per le modalità 1 e 2

HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)

e)    Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

Per la modalità 1

IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la professione di biologo e analista chimico.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

f)    Servizi di consulenza riguardanti l’agricoltura, la caccia e la silvicoltura

(parte di CPC 881)

Per la modalità 1

IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. Per gli agronomi e i periti agrari sono richieste la residenza e l’iscrizione all’albo professionale. I cittadini nazionali di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

EE, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

g)    Servizi di consulenza in materia di pesca

(parte di CPC 882)

Per la modalità 1

LV, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

i)    Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere

(parte di CPC 884 e parte di CPC 885)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

k)    Servizi di collocamento e di fornitura di personale

 

k)    1. Servizi di ricerca di dirigenti

(CPC 87201)

Per le modalità 1 e 2

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

k)    2. Servizi di collocamento

(CPC 87202)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

k)    3. Servizi di fornitura di altro personale temporaneo d’ufficio

(CPC 87203)

Per le modalità 1 e 2

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

k)    4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell’industria, di personale infermieristico e di altro personale

(CPC 87204, 87205, 87206 e 87209) 

Per le modalità 1 e 2

Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

HU: nessuna riserva.

l)    1. Servizi di investigazione

(CPC 87301)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

l)    2. Servizi di sicurezza

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per CPC 87304, CPC 87305.

IT: per CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305: è richiesta la residenza per ottenere l’autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.

Per la modalità 2

HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per CPC 87304, CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

m)    Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di prospezione.

BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per le attività di fotografia aerea e geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l’analisi dei movimenti della crosta terrestre).

HR: nessuna, tranne che per quanto riguarda i servizi di ricerca fondamentale nei settori della geologia, geodesia e sfruttamento minerario nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell’ambiente che, sul territorio della Croazia, possono essere effettuati solo congiuntamente a persone giuridiche locali o mediante loro intermediari.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

n)    1. Manutenzione e riparazione di imbarcazioni

(parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

Per le modalità 1 e 2

UE: si riserva il diritto di esigere che solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall’UE possano svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell’UE. Può esistere l’obbligo di stabilimento.

n)    2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

n)    3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

n)    4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti

(parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

n)    5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa 22

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

o)    Servizi di pulizia degli edifici

(CPC 874)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

p)    Servizi fotografici

(CPC 875)

Per la modalità 1

BG, EE, MT, PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la fornitura di servizi di fotografia aerea.

HR, LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504)

BG: sono richiesti la cittadinanza e lo stabilimento per la fotografia aerea.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

q)    Servizi di imballaggio

(CPC 876)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

r)    Stampa ed editoria

(CPC 88442)

Per la modalità 1

SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

s)    Servizi congressuali

(parte di CPC 87909)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

t)    Altro

t)    1. Servizi di traduzione e interpretazione

(CPC 87905)

Per la modalità 1

PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di traduttori e interpreti giurati.

BG, HR, HU, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per traduzione e interpretazione ufficiali.

FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all’albo (parte di CPC 87905).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

t)    2. Servizi di arredamento d’interni e altri servizi di design specializzato

(CPC 87907)

Per la modalità 1

DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall’estero.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

t)    3. Servizi delle agenzie di riscossione

(CPC 87902)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

t)    4. Servizi di informazioni creditizie

(CPC 87901)

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

t)    5. Servizi di duplicazione
(CPC 87904) 23

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

t)    6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni
(CPC 7544)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

t)    7. Servizi di segreteria telefonica
(CPC 87903)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

2.    SERVIZI DI COMUNICAZIONE

A.    Servizi postali e di corriere.

(Servizi relativi al trattamento 24 degli invii postali 25 secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o estere:

i)    trattamento di comunicazioni scritte, con indicazione dell’indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico 26 , tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza,

ii)    trattamento di pacchi con indicazione dell’indirizzo 27 ,

iii)    trattamento di stampe periodiche con indicazione dell’indirizzo 28 ,

iv)    trattamento di articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata;

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva 29 .

v)    servizi di consegna per espresso 30 per gli articoli di cui ai punti da i) a iii),

vi)    trattamento della posta senza indirizzo

vii)    scambio di documenti 31

(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 32 e parte di CPC 73210 33 )

L’organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell’emissione di francobolli e della fornitura del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale.

Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

B.    Servizi di telecomunicazione

(In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)

 

a)    Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici 34 , esclusa la trasmissione radiotelevisiva 35 .

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

b)    Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite 36

Per le modalità 1 e 2

UE: nessuna riserva, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell’UE in materia di comunicazioni elettroniche.

BE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

3.    SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORRELATI

Servizi edilizi e servizi d’ingegneria correlati

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

Per la modalità 1

LT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

4.    SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

A.    Servizi dei commissionari

a)    Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

b)    Altri servizi dei commissionari

(CPC 621)

B.    Servizi di commercio all’ingrosso

a)    Servizi di commercio all’ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

Per le modalità 1 e 2

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.

AT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.

AT, BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico.

BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i prodotti del tabacco e prodotti del tabacco e per i servizi prestati da operatori di borsa merci.

CZ: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi d’asta.

FI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di bevande alcooliche e di prodotti farmaceutici.

HU: servizi dei commissionari (CPC 621): le società straniere possono fornire servizi di intermediazione di merci tramite una succursale o lo stabilimento in Ungheria. È richiesta la licenza da parte delle autorità di vigilanza finanziaria ungheresi.

LT: distribuzione di prodotti pirotecnici: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell’UE.

b)    Servizi di commercio all’ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione

(parte di CPC 7542)

c)    Altri servizi di commercio all’ingrosso

(CPC 622 esclusi i servizi di commercio all’ingrosso di prodotti energetici 37 )

C.    Servizi di commercio al dettaglio 38

a)    Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

(CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione

(parte di CPC 7542)

Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari

(CPC 631)

Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici 39

(CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)

D.    Franchising (CPC 8929)

IT: distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, parte di CPC 6310): per quanto riguarda gli intermediari tra il commercio all’ingrosso e al dettaglio, proprietari di magazzini è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione dei prodotti del tabacco.

Per la modalità 1

AT, BG, HR, FR, PL, RO: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.

IT: per i servizi di commercio all’ingrosso, monopolio di Stato per il tabacco.

BG, PL, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.

AT, BG, CY, CZ, IE, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la distribuzione di prodotti farmaceutici, tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).

ES: è vietata la vendita a distanza, per corrispondenza o procedure analoghe per la vendita al dettaglio o la fornitura di tabacco.

BG, HU, PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi degli operatori di borsa merci.

FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno di liberalizzazione per il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici.

MT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi dei commissionari.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per le vendite per corrispondenza.

5.    SERVIZI DI ISTRUZIONE
(solo servizi finanziati con fondi privati. Per maggiore chiarezza si precisa che i servizi finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma non sono considerati finanziati con fondi privati)

A.    Servizi di istruzione primaria

(CPC 921)

Per la modalità 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per le modalità 1 e 2

FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall’autorità competente un’autorizzazione all’insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un’autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 921).

B.    Servizi di istruzione secondaria

(CPC 922)

Per la modalità 1

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per le modalità 1 e 2

FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall’autorità competente un’autorizzazione all’insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un’autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 922).

LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

C.    Servizi di istruzione superiore

(CPC 923)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

ES, IT: verifica della necessità per l’apertura di università private autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti. La procedura comporta un parere del Parlamento. Principali criteri seguiti: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per le modalità 1 e 2

CZ, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall’autorità competente un’autorizzazione all’insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un’autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 923).

D.    Servizi di istruzione per gli adulti
(CPC 924)

Per le modalità 1 e 2

CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

AT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

E.    Altri servizi di istruzione
(CPC 929)

Per le modalità 1 e 2

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

6.    SERVIZI AMBIENTALI

A.    Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) 40

B.    Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

a)    Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)

b)    Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403)

C.    Protezione dell’aria ambiente e del clima (CPC 9404) 41

D.    Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

a)    Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati

(parte di CPC 94060) 42

E.    Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)

F.    Protezione della biodiversità e del paesaggio

a)    Servizi di tutela della natura e del paesaggio

(parte di CPC 9406)

G.    Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per i servizi di consulenza.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

7.    SERVIZI FINANZIARI

 

A.    Servizi assicurativi e connessi

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi concernenti:

i)    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

ii)    le merci in transito internazionale.

AT: sono vietate l’attività promozionale e l’intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell’Unione europea o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l’assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell’Unione europea o da una succursale stabilita in Austria.

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell’Unione europea. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell’ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell’Unione europea o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell’Unione europea.

IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell’Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l’Italia.

PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell’UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell’UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

RO: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di intermediazione nel settore dell’assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi concernenti:

i)    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

ii)    le merci in transito internazionale.

PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione dei rischi concernenti:

a)    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

b)    le merci in transito internazionale.

BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale.

CY, LV, MT: nessun impegno di liberalizzazione per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi concernenti:

i)    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

ii)    le merci in transito internazionale.

LT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi concernenti:

i)    la spedizione marittima, l’aviazione commerciale, i lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

ii)    le merci in transito internazionale, tranne che nel caso di trasporti terrestri con rischi in territorio lituano.

BG, LV, LT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’intermediazione assicurativa.

PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per gli intermediari di riassicurazione, retrocessione e assicurazione.

FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell’UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all’esistenza di una sede di attività permanente nell’UE.

HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell’UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la professione attuariale.

SE: l’assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale.

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’intermediazione.

BG: per quanto riguarda l’assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un’attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un’attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell’Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l’Italia.

PL: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di riassicurazione, retrocessione e assicurazione, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione di beni negli scambi internazionali.

B.    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione)

Per le modalità 1 e 2

LT: si riserva il diritto di richiedere la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione, e che almeno un dirigente dell’amministrazione di una banca risiedere in via permanente in Lituania ed esprimersi in lingua lituana.

IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i consulenti finanziari.

EE: per l’accettazione di depositi è prescritta l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.

IE: si riserva il diritto di imporre quanto segue: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro (non sono ammesse le succursali). In caso di una “investment limited partnership” (società d’investimento in accomandita), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. Per diventare membro della borsa irlandese, un soggetto deve a) essere autorizzato in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede legale/principale in Irlanda oppure b) essere autorizzato in un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente alla direttiva dell’Unione europea sui servizi di investimento.

PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l’elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.

BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.

BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all’uso della rete di telecomunicazioni.

CY: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.

EE: l’esercizio delle attività di gestione di fondi d’investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell’Unione europea.

LT: l’esercizio delle attività di gestione di fondi d’investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d’investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania.

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: (I) un’autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l’ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l’autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un’autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva UE relativa ai servizi di investimento.

LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.

MT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per l’accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l’intermediazione.

PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l’elaborazione di dati finanziari e relativo software: prescrizione dell’impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato.

RO: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, per la partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente.

SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne per prestiti di tutti i tipi, l’accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e di imprenditori individuali, la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari, di consulenza e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività sopra menzionate, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali. È richiesta la presenza commerciale.

SI: un regime pensionistico può essere fornito da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere fornito anche da organismi previdenziali stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell’UE.

HU: le società dei paesi non SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso la loro succursale ungherese.

Per la modalità 2

BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all’uso della rete di telecomunicazioni.

8.    SERVIZI SANITARI E SERVIZI SOCIALI

(solo servizi finanziati con fondi privati. Per maggiore chiarezza si precisa che i servizi finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma non sono considerati finanziati con fondi privati)

A.    Servizi ospedalieri

(CPC 9311)

B.    Servizi delle ambulanze

(CPC 93192)

C.    Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri

(CPC 93193)

Per le modalità 1 e 2

FR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di 9311).

Per la modalità 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per la telemedicina.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

D.    Servizi sociali

-    Tutti gli Stati membri tranne AT, EE, LT e LV: solo convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

-    AT, EE e LV: tutto il CPC 933.

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

CZ, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

9.    SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A.    Alberghi, ristoranti e catering

(CPC 641, CPC 642 and CPC 643)
escluso il catering nei servizi di trasporto aereo
43

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

B.    Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

(compresi gli accompagnatori)

(CPC 7471)

Per la modalità 1

BG, CY, HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

CY: è previsto il requisito della cittadinanza. I prestatori di servizi stranieri devono essere rappresentati da un’agenzia viaggi residente.

LT: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi è subordinata allo stabilimento in Lituania e al rilascio di una licenza da parte del Dipartimento di Stato del turismo lituano.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

C.    Servizi di guida turistica

(CPC 7472)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

IT: le guide turistiche di paesi non dell’UE devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale.

BG, CY, EL, ES: è previsto il requisito della cittadinanza per le guide turistiche.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

10.    SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI
(esclusi i servizi audiovisivi)

A.    Servizi d’intrattenimento
(compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, i circhi e le discoteche)

(CPC 9619)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

EE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi delle sale cinematografiche.

LT, LV: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per i servizi di gestione delle sale cinematografiche (parte di CPC 96199).

B.    Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

(CPC 962)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

C.    Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

(CPC 963)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

D.    Servizi sportivi

(CPC 9641)

Per le modalità 1 e 2

AT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 1

CY, EE, HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

E.    Servizi ricreativi in parchi e spiagge

(CPC 96491)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

11.    SERVIZI DI TRASPORTO

A.    Trasporti marittimi

a)    Trasporto internazionale di passeggeri

(CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale 44 )

b)    Trasporto internazionale di merci

(CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale30) 45

Per le modalità 1 e 2

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il cabotaggio marittimo nazionale.

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un’autorizzazione per i servizi di feederaggio.

B.    Trasporti nazionali per via navigabile

a)    Trasporto di passeggeri

(CPC 7221 tranne il cabotaggio nazionale30)

b)    Trasporto di merci

(CPC 7222 tranne il cabotaggio nazionale30)

Per le modalità 1 e 2

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il cabotaggio nazionale per vie navigabili interne. Misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

UE: le operazioni di trasporto di merci o di persone per via navigabile interna possono essere prestate solo da un operatore che soddisfi le seguenti condizioni:

a)    sia stabilito in uno Stato membro;

b)    vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile interna, e

c)    utilizzi navi immatricolate in uno Stato membro dell’UE o munite di un’attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro dell’UE.

Inoltre le navi devono essere di proprietà di persone fisiche domiciliate in uno Stato membro dell’UE e che siano cittadini di uno Stato membro dell’UE, oppure di proprietà di persone giuridiche registrate in uno Stato membro dell’UE. Eccezionalmente possono essere previste deroghe all’obbligo della proprietà di maggioranza. In Spagna, Svezia e Finlandia non esiste una distinzione giuridica tra il trasporto marittimo e per vie navigabili interne. La regolamentazione del trasporto marittimo si applica anche alle vie navigabili interne.

AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria.

BG, CY, CZ, EE, FI, HU, HR, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

C.    Trasporto ferroviario

a)    Trasporto di passeggeri (CPC 7111)

b)    Trasporto di merci (CPC 7112)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

D.    Trasporto su strada

a)    Trasporto di passeggeri

(CPC 7121 e CPC 7122)

b)    Trasporto di merci

(CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio 46 ).

Per la modalità 1

UE: (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

E.    Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile 47  

(CPC 7139)

Per la modalità 1:

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

12.    SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO 48

A.    Servizi ausiliari del trasporto marittimo

a)    Servizi di movimentazione di carichi marittimi

b)    Servizi di magazzinaggio e deposito merci

(parte di CPC 742)

c)    Servizi di sdoganamento

d)    Servizi di stazionamento e deposito di container

e)    Servizi di agenzia marittima

f)    Servizi marittimi di spedizione merci

g)    Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7213)

h)    Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7214)

i)    Servizi di supporto al trasporto marittimo

(parte di CPC 745)

j)    Altri servizi di supporto e ausiliari

(parte di CPC 749)

Per le modalità 1 e 2

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per servizi di sdoganamento, servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta.

Per la modalità 1:

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di movimentazione di carichi marittimi e i servizi di stazionamento e deposito di container.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.

BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di deposito e magazzinaggio.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

B.    Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne

a)    Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)    Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)    Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)

d)    Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)

e)    Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)

f)    Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745)

g)    Altri servizi di supporto e ausiliari
(parte di CPC 749)

Per le modalità 1 e 2

UE: misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per servizi di sdoganamento, servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

Per la modalità 1

AT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, i servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta e i servizi di supporto per le operazioni portuali e il trasporto sulle vie navigabili.

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.

BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto sulle vie navigabili. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49%.

C.    Servizi ausiliari del trasporto ferroviario

a)    Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)    Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)    Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)

d)    Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113)

e)    Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743)

f)    Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

Per le modalità 1 e 2

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di sdoganamento e i servizi di rimorchio e spinta.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

Per la modalità 1

BG, CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto ferroviario. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49%.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

D.    Servizi ausiliari del trasporto stradale

a)    Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)

b)    Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)

c)    Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)

d)    Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore (CPC 7124)

e)    Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)

f)    Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione.

SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

D.    Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

a)    Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo.

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

b)    Servizi di magazzinaggio e deposito merci
(parte di CPC 742)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

Per la modalità 1

BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo.

c)    Servizi delle agenzie di trasporto merci
(parte di CPC 748)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

Per la modalità 1

BG: i soggetti stranieri possono fornire servizi solo attraverso una partecipazione azionaria a società bulgare, con un limite massimo del 49%, e attraverso succursali.

d)    Noleggio di aeromobili con equipaggio
(CPC 734)

Per le modalità 1 e 2

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell’Unione europea devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell’Unione europea.

Ai fini dell’immatricolazione può essere prescritto che l’aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell’UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell’Unione europea in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest’ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell’Unione europea, purché lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell’Unione europea rilasci un’autorizzazione di durata limitata.

e)    Vendite e commercializzazione

f)    Sistemi telematici di prenotazione

Per le modalità 1 e 2

UE: qualora ai vettori aerei dell’Unione europea non venga accordato un trattamento 49 equivalente a quello accordato nell’Unione europea da prestatori di servizi telematici di prenotazione (“servizi CRS”) di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell’Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell’UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS nell’Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei nell’Unione europea.

g)    i servizi di gestione degli aeroporti.

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

E.    Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile 50

a)    Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte
(parte di CPC 742)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

13.    ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

Prestazione di servizi di trasporto combinato

Modalità 1.

UE, tranne FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che possiedono i requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri hanno il diritto di effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l’attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto. Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

Modalità 2.

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto.

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

14.    SERVIZI ENERGETICI

A.    Servizi connessi al settore minerario
(CPC 883) 51

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

B.    Trasporto di combustibili mediante condotte

(CPC 7131)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

C.    Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte

(parte di CPC 742)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

D.    Servizi di commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

(CPC 62271)

e servizi di commercio all’ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda

Per le modalità 1 e 2

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di commercio all’ingrosso di carburante per autotrazione, energia elettrica, vapore e acqua calda.

E.    Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

(CPC 613)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

F.    Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere

(CPC 63297)

e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda

Per le modalità 1 e 2

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne per le vendite per corrispondenza.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

G.    Servizi connessi alla distribuzione di energia

(CPC 887)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) salvo per i servizi di consulenza.

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

15.    ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

a)    Servizi di lavaggio, pulitura e tintura

(CPC 9701)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

b)    Servizi dei saloni di parrucchiere

(CPC 97021)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

c)    Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure
(CPC 97022)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

d)    Altri servizi di cure estetiche non classificate altrove (CPC 97029)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

e)    Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo 52  
(CPC ver. 1.0 97230)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Per la modalità 2

Nessuna riserva.

g)    Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna riserva.

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ALLEGATO VIII-C

RISERVE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE

1.    Le riserve in appresso indicano le attività economiche liberalizzate a norma dell’articolo 151 del presente accordo per le quali si applicano limitazioni relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall’altro, rispettivamente a norma degli articoli 154 e 155 del presente accordo e precisano tali limitazioni. L’elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

a)    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b)    una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l’intera Unione europea eventualmente applicabili).

L’Unione europea non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese per quanto riguarda le attività economiche non liberalizzate (che rimangono unbound) a norma dell’articolo 144 del presente accordo.



2.    Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

3.    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 154 e 155 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l’attività economica), anche se non comprese nell’elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Repubblica d’Armenia.

4.    Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni di legge dell’Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.



5.    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

6.    L’elenco in appresso non pregiudica l’esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco di impegni relativi allo stabilimento.

7.    Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell’Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell’impatto su di essi.

8.    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

9.    Per maggiore chiarezza si precisa che, nel caso dell’Unione europea, l’obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta l’obbligo di estendere ai cittadini o persone giuridiche dell’altra Parte il trattamento concesso in uno Stato membro per i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell’altra Parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, comprese le persone giuridiche stabilite all’interno dell’UE che sono di proprietà o sono controllate da cittadini dell’altra Parte.






Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Percentuale del personale trasferito all’interno di una società

BG: il numero di persone trasferite all’interno di una società non deve superare il 10% del numero medio annuo di cittadini dell’UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all’interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10%.

HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per le persone fisiche socie di una persona giuridica armena.

TUTTI I SETTORI

Laureati in tirocinio

Per AT, CZ, DE, ES, FR, HU, LT: la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.

TUTTI I SETTORI

Amministratori delegati e revisori

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all’interno di una persona giuridica o di una succursale, dell’osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.

FI: uno straniero che svolge un’attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori per l’amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società.

FR: l’amministratore delegato di un’attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un’autorizzazione specifica.

RO: la maggioranza dei revisori contabili delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: l’amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.

SE: Il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, protezione di disegni e modelli, la privativa per ritrovati vegetali) che non sia residente in Svezia deve avere un rappresentante residente in Svezia ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc.

SI: il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, la protezione di disegni e modelli) che non è residente in Slovenia deve avere un consulente in materia di brevetti o un gestore di marchi, disegni e modelli registrato in Slovenia, ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc.

TUTTI I SETTORI

Riconoscimento

UE: le direttive dell’UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell’Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell’UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro 53 .

4.    Attività manifatturiere 54

H.    Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati

(ISIC rev 3.1: 22, escluse l’editoria e la stampa per conto terzi 55

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per l’editore.

HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici.

SE: è previsto il requisito della residenza per l’editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia.

6.    SERVIZI ALLE IMPRESE

A.    Servizi professionali

a)    Servizi legali

(CPC 861) 56

tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, “huissiers de justice” o altri “officiers publics et ministériels”.

AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, RO, SK, UK: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell’UE e dello Stato membro) è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES, le autorità competenti possono concedere deroghe.

BE, FI, LU: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla “Cour de cassation” nelle cause non penali.

BG: gli avvocati armeni possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino armeno purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente.

CY: sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per la prestazione di servizi legali. La piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Solo gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

FR: l’accesso degli avvocati alla professione di “avocat auprès de la Cour de Cassation” e di “avocat auprès du Conseil d’Etat” è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HR: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata e, all’atto dell’adesione all’UE, di uno Stato membro dell’UE).

HU: la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione. Per ottenere l’abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE.

SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese “advokat”.

ES, PT: è previsto il requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di “solicitador” e per gli agenti in proprietà industriale.

LT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.

SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all’articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall’ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

b)    1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i “servizi di revisione dei conti”, CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni.

IT: è previsto il requisito della residenza.

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

b)    2. Servizi di revisione dei conti

(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)

BG: i revisori contabili stranieri possono prestare servizi di audit soltanto a condizione di reciprocità e se soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori bulgari e hanno superato l’esame di ammissione.

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: è previsto il requisito della residenza.

ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall’ottava direttiva CEE sul diritto societario.

HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall’ordine croato dei revisori.

FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali.

SE: solo i revisori dei conti abilitati o autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società pubbliche di esperti contabili registrate possono detenere quote o associarsi a società che svolgono attività di revisione dei conti (a scopi ufficiali). L’abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli “revisore abilitato” e “revisore autorizzato” possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L’autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione.

SI: è previsto l’obbligo di residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in Slovenia.

c)    Servizi di consulenza fiscale
(CPC 863)  57

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

HR, HU, IT: è previsto il requisito della residenza.

d)    Servizi di architettura
e

e)    Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671 e CPC 8674)

EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

BG: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

HR, HU, IT: è previsto il requisito della residenza.

SK: obbligatoria l’appartenenza all’ordine; può essere riconosciuta l’appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza. Possono essere considerate alcune eccezioni.

f)    Servizi di ingegneria
e

g)    Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e CPC 8673)

EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

CZ, HR, IT, SK: è previsto il requisito della residenza.

HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673, il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio).

h)    Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

(CPC 9312 e parte di CPC 85201)

CZ, LT, IT, SK: è previsto il requisito della residenza.

CZ, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.

BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

BG, CY, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: può essere concessa un’autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l’adempimento di una funzione specifica.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L’accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

LV: l’esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell’autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione.

PL: per l’esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un’autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell’ambito degli organismi professionali.

PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi.

SI: medici, dentisti, ostetriche, infermieri e farmacisti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale, altri professionisti del settore sanitario devono essere registrati.

i)    Servizi veterinari
(CPC 932)

BG, CY, DE, EL, HR, FR, HU: è previsto il requisito della cittadinanza.

CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza.

IT: è previsto il requisito della residenza.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un’autorizzazione all’esercizio della professione.

j)    1. Servizi di ostetricia

(parte di CPC 93191)

BG: è previsto il requisito della cittadinanza.

BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

CZ, CY, LT, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.

DK: può essere concessa un’autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l’adempimento di una funzione specifica.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L’accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

IT: è previsto il requisito della residenza.

LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un’autorizzazione all’esercizio della professione.

CY, HU: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

SI: le ostetriche devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

j)    2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico
(parte di CPC 93191)

AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logoterapisti, dietisti e nutrizionisti.

BE, FR, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

CY, CZ, EE, RO, SK, LT: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.

BG, CY, HU: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: può essere concessa un’autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l’adempimento di una funzione specifica.

CY, CZ, EL, IT: viene applicata la verifica della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.

LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

SI: gli infermieri devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale, gli assistenti sanitari devono essere iscritti all’albo.

k)    Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici
(CPC 63211)
e altri servizi forniti da farmacisti 58  

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L’accesso di cittadini armeni è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.

CY, DE, EL, SK: è previsto il requisito della cittadinanza.

HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).

IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

D.    Servizi immobiliari 59

a)    Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)

FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

CY, LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

b)    Per conto terzi (CPC 822)

DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall’Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).

FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

CY, LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

E.    Servizi di noleggio/leasing senza operatore

c)    Relativi ad altre attrezzature di trasporto

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) 

SE: requisito della residenza nel SEE (CPC 83101)

e)    Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

f)    Noleggio di apparecchiature di telecomunicazione (CPC 7541)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

F.    Altri servizi alle imprese

e)    Servizi tecnici di prova e analisi
(CPC 8676)

IT, PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici.

CY: requisito della cittadinanza per biologi e analisti chimici.

f)    Servizi di consulenza connessi all’agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)

IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari.

j)    2. Servizi di sicurezza

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

BE, BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza.

DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale.

ES, PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell’UE e della residenza per ottenere l’autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.

k)    Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

CY: è previsto il requisito della cittadinanza per la titolarità dei servizi di geologia, geofisica, di cartografia e di prospezione.

IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

l)    1. Manutenzione e riparazione di imbarcazioni

(parte di CPC 8868)

MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

l)    2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

LV: è previsto il requisito della cittadinanza.

l)    3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza.

l)    5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa 60

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza, tranne per:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866;
BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309;

AT per CPC 633, 8861-8866;

EE, FI, LV, LT per CPC 633, 8861-8866;

CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; e

SI per CPC 633, 8861, 8866.

m)    Servizi di pulizia degli edifici

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

n)    Servizi fotografici

(CPC 875)

HR, LV: è previsto il requisito della cittadinanza.

BG, PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.

p)    Stampa ed editoria

(CPC 88442)

HR: requisito della residenza per l’editore e il comitato di redazione.

SE: è previsto il requisito della residenza per l’editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia.

IT: i proprietari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE.

q)    Servizi congressuali
(parte di CPC 87909)

SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

r)    1. Servizi di traduzione e interpretazione
(CPC 87905)

FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all’albo.

r)    3. Servizi delle agenzie di riscossione
(CPC 87902)

BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

r)    4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale
(CPC 87901)

BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

r)    5. Servizi di duplicazione
(CPC 87904) 61

UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

8.    SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORRELATI

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

BG: il personale specializzato straniero deve avere un’esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

CY: si applicano condizioni specifiche ed è richiesta un’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

9.    SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)

C.    Servizi di commercio al dettaglio 62

a)    Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari
(CPC 631)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccai (“buraliste”).

ES: per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato al requisito della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

10.    SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)

A.    Servizi di istruzione primaria
(CPC 921)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

B.    Servizi di istruzione secondaria
(CPC 922)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

C.    Servizi di istruzione superiore

(CPC 923)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

E.    Altri servizi di istruzione

(CPC 929)

CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio.

12.    SERVIZI FINANZIARI

A.    Servizi assicurativi e connessi

AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.

EE: per quanto riguarda l’assicurazione diretta, l’organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione armena può comprendere un numero di cittadini armeni proporzionale alla partecipazione armena, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell’organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia.

ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).

HR: è previsto il requisito della residenza.

IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale.

PL: è previsto il requisito di residenza per gli intermediari assicurativi.

FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell’UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L’agente generale di una compagnia di assicurazione armena deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell’Unione europea.

B.    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione)

BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria.

FI: nel caso degli istituti di credito per l’amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nel SEE, salvo deroga concessa dall’Autorità di vigilanza finanziaria. I broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nell’Unione europea.

IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell’UE per i consulenti finanziari.

HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.

LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell’amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania e parlare lituano.

PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti.

SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nel SEE.

13.    SERVIZI SANITARI E SOCIALI
(solo servizi finanziati con fondi privati)

A.    Servizi ospedalieri (CPC 9311)

B.    Servizi di ambulanza (CPC 93192)

C.    Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)

E.    Servizi sociali (CPC 933)

FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un’autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.

PL: per l’esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un’autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell’ambito degli organismi professionali.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

14.    SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A.    Alberghi, ristoranti e catering

(CPC 641, CPC 642 and CPC 643)

escluso il catering nei servizi di trasporto aereo 63

BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50%.

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.

B.    Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

(compresi gli accompagnatori)

(CPC 7471)

BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50%.

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.

C.    Servizi di guida turistica (CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

15.    SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

(esclusi i servizi audiovisivi)

A.    Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

(CPC 9619)

FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza.

16.    SERVIZI DI TRASPORTO

A.    Trasporti marittimi

a)    Trasporto internazionale di passeggeri

(CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale)

b)    Trasporto internazionale di merci

(CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l’equipaggio delle navi.

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

SE: il comandante di una nave commerciale o di una nave tradizionale deve essere cittadino svedese.

D.    Trasporto su strada

a)    Trasporto di passeggeri

(CPC 7121 e CPC 7122)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

b)    Trasporto di merci

(CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio 64 ).

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

E.    Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile 65

(CPC 7139)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

17.    SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO 66

A.    Servizi ausiliari del trasporto marittimo

a)    Servizi di movimentazione di carichi marittimi

b)    Servizi di magazzinaggio e deposito merci

(parte di CPC 742)

c)    Servizi di sdoganamento

d)    Servizi di stazionamento e deposito di container

e)    Servizi di agenzia marittima

f)    Servizi marittimi di spedizione merci

g)    Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7213)

h)    Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7214)

i)    Servizi di supporto al trasporto marittimo

(parte di CPC 745)

j)    Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering)

(parte di CPC 749)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK, NL: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento.

D.    Servizi ausiliari del trasporto stradale

d)    Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

(CPC 7124)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

F.    Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile 67

a)    Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte

(parte di CPC 742)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

19.    SERVIZI ENERGETICI

A.    Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883) 68

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

SK: è previsto il requisito della residenza.

20.    ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

a)    Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

b)    Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

CY: è previsto il requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza.

c)    Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure
(CPC 97022)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

d)    Altri servizi di cure estetiche n.c.a.
(CPC 97029)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

e)    Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo 69
(per CPC ver. 1.0 97230)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

________________

ALLEGATO VIII-D

RISERVE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

1.    L’Unione europea consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’altra Parte di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 156 e 157 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2.    L’elenco comprende i seguenti elementi:

a)    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b)    una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri dell’Unione europea, gli Stati membri dell’Unione europea che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva. L’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro dell’Unione europea lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali a livello dell’Unione europea eventualmente applicabili.



L’Unione europea non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3.    Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4.    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 156 e 157 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l’attività economica), anche se non comprese nell’elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Repubblica d’Armenia.

5.    Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.



6.    L’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

7.    L’elenco in appresso non pregiudica l’esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall’Unione europea negli allegati VIII-A e VIII-B.

8.    Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell’impatto su di essi.

9.    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

10.    Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell’altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all’articolo 156 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

a)    servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell’UE);

b)    servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;

c)    servizi di consulenza fiscale;

d)    servizi d’architettura, urbanistici e di architettura del paesaggio;



e)    servizi d’ingegneria e servizi d’ingegneria integrati;

f)    servizi informatici e affini;

g)    servizi di ricerca e sviluppo;

h)    pubblicità;

i)        servizi di consulenza gestionale;

j)        servizi connessi alla consulenza gestionale;

k)    servizi tecnici di prova e analisi;

l)        servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;

m)    manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione;

n)    servizi di traduzione;

o)    servizi di ricognizione sul campo;

p)    servizi ambientali;



q)    servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; e

r)    servizi di intrattenimento.

11.    Le Parti consentono ai professionisti indipendenti dell’altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all’articolo 157 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

a)    servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell’UE);

b)    servizi d’architettura, urbanistici e di architettura del paesaggio;

c)    servizi d’ingegneria e servizi d’ingegneria integrati;

d)    servizi informatici e affini;

e)    servizi di consulenza gestionale e servizi connessi;

f)    servizi di traduzione.




Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Riconoscimento

UE: le direttive dell’UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell’UE. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro 70 .

Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell’UE)

(parte di CPC 861) 71

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna riserva.

BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.

DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione. Per ottenere l’abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

FR: è richiesta la piena abilitazione (semplificata) alla professione di avvocato mediante una prova attitudinale. L’accesso degli avvocati alla professione di “avocat auprès de la Cour de Cassation” e di “avocat auprès du Conseil d’Etat” è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HR: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.

SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all’articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall’ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i “servizi di revisione dei conti”, CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

AT: il datore di lavoro deve far parte dell’organismo professionale, ove esistente, del paese d’origine.

FR: è richiesta un’autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria in accordo con il ministero degli Affari esteri.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

HR: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di consulenza fiscale

(CPC 863) 72

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva.

AT: il datore di lavoro deve far parte dell’organismo professionale, ove esistente, del paese d’origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

CY: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per la presentazione delle denunce dei redditi.

PT: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

HR, HU: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di architettura

e

Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671 e CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.

BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.

HR, HU, SK: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di ingegneria

e

Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.

BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.

HR, HU: è previsto il requisito della residenza.

Servizi informatici e servizi connessi

(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, DE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica.

HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. nessun impegno di liberalizzazione per i professionisti indipendenti.

Servizi di ricerca e sviluppo

(CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici 73 , 853)

UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto 74 .

CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.

BE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

HR: è previsto il requisito della residenza.

Pubblicità

(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, HR, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, IE, IT, HR, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva.

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

DE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i geometri pubblici.

FR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

BG: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Manutenzione e riparazione di imbarcazioni

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa 75

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

BE, EE, EL, ES, FR, IT, HR, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Traduzioni

(CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

BE, ES, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i professionisti indipendenti.

Servizi di ricognizione sul campo

(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi ambientali

(CPC 9401 76 , CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 77 , parte di CPC 94060 78 , CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori 79 )

(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna riserva.

BG, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

BE, CY, DK, FI, IE: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici).

HR: è previsto il requisito della residenza.

UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

(CPC 9619)

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata 80 . verifica della necessità economica.

AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva.

CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche.

FR: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se:

a)    il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi;

b)    occorre la prova della necessità economica; e

c)    la società di intrattenimento deve pagare una tassa all’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.

nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i professionisti indipendenti.

SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile.

BE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

______________

ALLEGATO VIII-E

RISERVE DELLA REPUBBLICA D’ARMENIA
IN MATERIA DI STABILIMENTO

1.    L’elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali la Repubblica d’Armenia applica, nei confronti degli stabilimenti e degli imprenditori dell’Unione europea, riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita in base all’articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo.

L’elenco comprende i seguenti elementi:

a)    un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori;

b)    un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva corrispondente a un’attività non liberalizzata (unbound) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita».

2.    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

3.    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



4.    Conformemente all’articolo 144 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l’obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di cittadinanza, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

Riserve orizzontali

Trattamento della nazione più favorita

La Repubblica d’Armenia si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato in forza di un trattato internazionale in materia di investimenti o altro accordo commerciale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

La Repubblica d’Armenia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti o futuri che:

a)    creano un mercato unico dei servizi e degli investimenti;

b)    concedono il diritto di stabilimento; o

c)    impongono il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Ai fini della citata deroga valgono le seguenti definizioni:

a)    «mercato unico dei servizi e degli investimenti»: una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.



b)    «diritto di stabilimento»: l’obbligo di eliminare, nella sostanza, tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle Parti dell’accordo di integrazione economica regionale entro l’entrata in vigore di detto accordo e comporta il diritto dei cittadini delle Parti dell’accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento;

c)    «ravvicinamento delle legislazioni»:

i)    l’allineamento della legislazione di una o più Parti dell’accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell’altra Parte (o delle altre Parti) dell’accordo; o

ii)    l’integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle Parti dell’accordo di integrazione economica regionale.

L’allineamento o l’integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo dal momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della Parte (o delle Parti) dell’accordo di integrazione economica regionale.

Servizi pubblici

Le attività economiche considerate servizi pubblici possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati.



Settore immobiliare

Le persone fisiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni nella Repubblica d’Armenia, salvo ove diversamente stabilito per legge.

Riserve settoriali

1.    Servizi alle imprese

Servizi professionali

Per quanto riguarda i servizi di documentazione e certificazione giuridica, i servizi resi da un notaio sono riservati alla Repubblica d’Armenia.

Per i servizi di revisione dei conti, un’entità giuridica registrata sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata chiusa, che sia conforme alle prescrizioni di legge dell’attività di revisione contabile della Repubblica d’Armenia può ottenere il rilascio di una licenza per la prestazione di servizi di revisione contabile.

Altri servizi alle imprese

I prestatori di servizi tecnici di prova e di analisi devono essere soggetti giuridici costituiti a norma della legislazione armena.



2.    Servizi di trasporto

Servizi ausiliari per tutte le modalità di trasporto

Per quanto riguarda i servizi delle agenzie di trasporto merci e di ispezione delle merci, lo sdoganamento deve essere svolte da un agente doganale autorizzato con sede nella Repubblica d’Armenia.

________________

ALLEGATO VIII-F

IMPEGNI DELLA REPUBBLICA D’ARMENIA
RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

1.    L’elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Repubblica d’Armenia a norma dell’articolo 151 del presente accordo nonché le limitazioni, espresse per mezzo di riserve, dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell’Unione europea in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

a)    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Parte assume l’impegno e i settori liberalizzati cui si applicano le riserve;

b)    una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Nessun impegno di liberalizzazione è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell’elenco in appresso.



2.    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell’accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 149 e 150 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell’elenco, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi e agli investitori dell’altra Parte.

3.    L’elenco in appresso non pregiudica l’applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l’esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco di impegni relativi allo stabilimento.

4.    Conformemente all’articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

5.    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco degli impegni non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosettore 81

Descrizione delle riserve

Questioni orizzontali

Nessuna riserva

1.    Servizi alle imprese

A.    Servizi professionali

Servizi legali (CPC 861)

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per la stesura dei documenti legislativi.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di contabilità

Servizi di revisione dei conti 82

Servizi di tenuta di libri contabili

(CPC 862)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di architettura

Servizi di ingegneria

Servizi integrati di ingegneria

Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi medici e dentistici (CPC 9312)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi veterinari (CPC 932)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

B.    Servizi informatici e servizi connessi

Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware

Servizi di implementazione di software

Servizi di elaborazione dati

Servizi di banche dati

Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori

Altri servizi informatici, compresi i servizi di preparazione dei dati

(CPC 841, 842, 843, 844, 845, 849)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

C.    Servizi di ricerca e sviluppo

Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851-853)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

D.    Servizi immobiliari

Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

Per conto terzi

(CPC 821, 822)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

E.    Servizi di noleggio/leasing senza operatore

Relativi a autoveicoli privati

Relativi a veicoli per trasporto di merci

Relativi a navi

Relativi a aeromobili

Relativi ad altre attrezzature di trasporto terrestre

Relativi ad altri macchinari e attrezzature

(CPC 83101, 83102, 83103, 83104, 83105, 83106 - 83109)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

F.    Altri servizi alle imprese

Servizi pubblicitari (CPC 871)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Ricerca di mercato e sondaggi di opinione

Servizi di consulenza gestionale

Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 864, 865, 866)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)

modalità 1: i prestatori di servizi tecnici di prova e di analisi devono essere soggetti giuridici costituiti a norma della legislazione armena.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di consulenza connessi con l’agricoltura, la caccia e la silvicoltura (CPC 881**).

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di consulenza connessi al settore minerario (CPC 883**)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (CPC 884**, 885**)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di consulenza connessi all’erogazione di energia (CPC 887**)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di consulenza connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

modalità 2: nessuna riserva.

Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633+8861-8866)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi fotografici (CPC 875)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di imballaggio (CPC 876)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di stampa, editoria (CPC 88442)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi congressuali

Servizi di traduzione e interpretazione

(CPC 87909, 87905)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

2.    Servizi di comunicazione

A.    Servizi postali e di corriere (CPC 7511+7512)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

B.    Servizi di telecomunicazione 83

Servizi di telefonia vocale

Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, e i servizi di fax forniti tramite infrastrutture proprie

Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito forniti su base di rivendita; servizi di fax forniti su base di rivendita

Servizi di telex e i servizi telegrafici, forniti tramite infrastrutture proprie o su base di rivendita

Servizi relativi ai circuiti privati affittati

(CPC 7521, 7522, CPC 7523)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi mobili pubblici, compresi servizi cellulari analogici/digitali, servizi di comunicazione personale (PCS), servizi radio mobile (SMR), Sistema mondiale di comunicazioni mobili (GSM), servizi mobili via satellite (MSS)

Servizi mobili di dati, servizi di paginazione (paging), forniti tramite infrastrutture proprie o su base di rivendita

(CPC 75213+ CPC 75291)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di telecomunicazione a valore aggiunto, via cavo o via frequenze radio, basati su infrastrutture internazionali, compresi:

posta elettronica;

messaggeria vocale;

informazioni online ed estrazione da banche dati;

scambi di dati elettronici;

servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati,

conversione di codice e di protocollo;

elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l’elaborazione delle transazioni)

(CPC 7523 + CPC 843)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi internazionali di telecomunicazione a valore aggiunto forniti su base di rivendita e servizi nazionali di telecomunicazione a valore aggiunto, forniti tramite infrastruttura propria o su base di rivendita, via cavo o via frequenze radio, compresi:

posta elettronica;

messaggeria vocale;

informazioni online ed estrazione da banche dati;

scambi di dati elettronici;

servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati,

conversione di codice e di protocollo;

elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l’elaborazione delle transazioni)

(CPC 7523 + CPC 843)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

C.    Servizi audiovisivi

Servizi di produzione e di distribuzione di film e videocassette

Servizi di proiezione cinematografica

Servizi radiotelevisivi (tranne i servizi di trasmissione)

Servizi di registrazione sonora

(CPC 9611, 9612, 9613)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

3.    Servizi edilizi e servizi d’ingegneria correlati

A.    Lavori generali di costruzione di edifici

B.    Lavori generali di costruzione di ingegneria civile

C.    Lavori di installazione e montaggio

D.    Lavori di completamento e di finitura di edifici

(CPC 512, 513, 514+516, 517)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

4.    Servizi di distribuzione

A.    Servizi dei commissionari

B.    Servizi di commercio all’ingrosso

(CPC 61111, 6113**, 6121**, 621, 622)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

C.    Servizi di commercio al dettaglio

(CPC 61112, 6113**, 6121**, 631, 632)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

D.    Franchising (CPC 8929)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

5.    Servizi di istruzione

A.    Servizi di istruzione superiore (CPC 923)

B.    Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924;

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

6.    Servizi ambientali

A.    Servizi di gestione delle acque reflue

B.    Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

a)    Servizi di smaltimento dei rifiuti

b)    Servizi di disinfestazione e simili

C.    Protezione dell’aria ambiente e del clima (servizi di depurazione dei gas di scarico)

D.    Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

E.    Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

   Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (servizi di tutela della natura e del paesaggio)

F.    Protezione della biodiversità e del paesaggio

   Servizi di tutela della natura e del paesaggio

G.    Altri servizi ambientali e ausiliari

(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9409)

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) tranne che per i servizi di consulenza.

modalità 2: nessuna riserva.

7.    Servizi finanziari

A.    Servizi assicurativi e connessi

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i seguenti settori:

a)    servizi di assicurazione diretta tranne che per l’assicurazione dei rischi connessi a:

i)    spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

ii)    merci in transito internazionale.

b)    servizi di intermediazione assicurativa, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione dei rischi relativi a:

i)    spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) in modo che l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e

ii)    merci in transito internazionale.

modalità 2: nessuna riserva.

B.    Servizi bancari e altri servizi finanziari

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i seguenti settori:

a)    operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:

i)    strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

ii)    valuta estera;

iii)    prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio;

iv)    strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

v)    titoli trasferibili; e

vi)    altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i metalli preziosi;

b)    partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;

c)    servizi di intermediazione nel mercato monetari;

d)    gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione dei fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e fiduciari;

e)    servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili.

modalità 2: nessuna riserva.

8.    Servizi sanitari e sociali

A.    Servizi ospedalieri (proprietà diretta e gestione per conto terzi)

B.    Altri servizi sanitari (proprietà diretta e gestione per conto terzi)

(CPC 9311, 9319)

modalità 1: Tecnicamente non praticabile.

modalità 2: nessuna riserva.

9.    Servizi connessi al turismo

A.    Alberghi e ristoranti (CPC 641-643)

modalità 1: Tecnicamente non praticabile.

modalità 2: nessuna riserva.

B.    Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

C.    Servizi di guida turistica

(CPC 7471, 7472)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

10.    Servizi ricreativi, culturali e sportivi

A.    Servizi di intrattenimento (diversi dai servizi audiovisivi)

B.    Servizi delle agenzie di stampa

C.    Servizi sportivi e servizi ricreativi

(CPC 9619, 962, 964)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

11.    Servizi di trasporto

A.    Servizi di trasporto marittimo

Trasporto di passeggeri

Trasporto di merci

Servizi di noleggio di imbarcazioni con operatore

(CPC 7211, 7212, 7213)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di stazionamento e deposito di container

Servizi di agenzia marittima

Servizi marittimi di spedizione merci

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di supporto ai trasporti per via d’acqua

(CPC 745)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

B.    Servizi di trasporto aereo

Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo, compresi i sistemi telematici di prenotazione (CPC 748+749)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di assistenza a terra

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

modalità 2: nessuna riserva.

Gestione aeroportuale

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

modalità 2: nessuna riserva.

C.    Servizi di trasporto ferroviario

Trasporto di passeggeri

Trasporto di merci

(CPC 7111, 7112)

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound).

modalità 2: nessuna riserva.

Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di supporto per il trasporto ferroviario (CPC 743)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

D.    Servizi di trasporto stradale

Trasporto di passeggeri

Trasporto di merci

Servizi di noleggio di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci con operatore

(CPC 7121, 7122, 7123, 7124)

modalità 1: Trattamento differenziato sotto il profilo fiscale e tariffario per la gestione e la manutenzione della viabilità pubblica e per il rilascio di permessi d’ingresso.

modalità 2: nessuna riserva.

Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

12.    Servizi ausiliari per tutte le modalità di trasporto

Servizi di movimentazione merci (CPC 741)

Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)

modalità 1: nessuna riserva.

modalità 2: nessuna riserva.

Servizi delle agenzie di trasporto merci

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

(CPC 748, 749)

modalità 1: lo sdoganamento deve essere eseguito da un agente doganale abilitato e stabilito nella Repubblica d’Armenia.

modalità 2: nessuna riserva.

13.    Servizi energetici

Trasporto di combustibili mediante condotte (7131)

modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i seguenti settori:

a)    trasporto di gas naturale mediante gasdotti, tranne i servizi di consulenza.

modalità 2: nessun impegno di liberalizzazione (unbound) per i seguenti settori:

a)    trasporto di gas naturale mediante gasdotti, tranne i servizi di consulenza.

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ALLEGATO VIII-G

RISERVE DELLA REPUBBLICA D’ARMENIA
RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI

E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

1.    La Repubblica d’Armenia consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’Unione europea di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 156 e 157 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2.    L’elenco comprende i seguenti elementi:

a)    una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b)    una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

La Repubblica d’Armenia non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.



3.    Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4.    Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 156 e 157 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l’attività economica), anche se non comprese nell’elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’Unione europea.

5.    Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica d’Armenia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

6.    L’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.



7.    L’elenco in appresso non pregiudica l’esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Repubblica d’Armenia negli allegati VIII-E e VIII-F.

8.    Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nella Repubblica d’Armenia in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell’impatto su di essi.

9.    I diritti e gli obblighi derivanti dall’elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

10.    La Repubblica d’Armenia consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’Unione europea di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui agli articoli 156 e 157 del presente accordo, nei seguenti sottosettori dei servizi alle imprese:

a)    servizi legali (CPC 861);

b)    servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862);

c)    servizi di consulenza fiscale (CPC 863);

d)    servizi di architettura (CPC 8671);

e)    servizi di ingegneria (CPC 8672);

f)    servizi integrati di ingegneria (CPC 8673);



g)    servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674);

h)    servizi medici e dentistici (CPC 9312);

i)    servizi veterinari (CPC 932);

j)    servizi di consulenza per l’installazione di hardware (CPC 841);

k)    servizi di implementazione di software (CPC 842);

l)    servizi di elaborazione dati (CPC 843);

m)    servizi di basi dati (CPC 844);

n)    servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845);

o)    altri servizi informatici, compresi i servizi di preparazione dei dati (CPC 849);

p)    servizi di ricerca e sviluppo (R&S) (CPC 851-853);

q)    servizi immobiliari: relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821);

r)    servizi immobiliari: per conto terzi (CPC 822);

s)    servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi agli aeromobili (CPC 83104);



t)    servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, 83102);

u)    servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106-83109);

v)    servizi pubblicitari (CPC 871);

w)    servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864);

x)    servizi di consulenza gestionale (CPC 865);

y)    servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866);

z)    servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676);

aa)    servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884, 885);

bb)    manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633, 8861-8866);

cc)    servizi di stampa, editoria (CPC 88442);

dd)    servizi congressuali (CPC 87909); e

ee)    servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905).



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

Questioni orizzontali

Settore immobiliare

Le persone fisiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni nella Repubblica d’Armenia, salvo ove diversamente stabilito per legge.

Servizi alle imprese

Professionisti indipendenti

Ingresso concesso fino a tre anni.

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(1) Le imprese di servizio pubblico esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.
(2) A norma dell’articolo 54 del TFUE tali controllate sono considerate persone giuridiche dell’Unione europea. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed effettivo all’economia dell’Unione europea, esse sono beneficiarie del mercato interno dell’UE, che comporta, tra l’altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
(3) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle previste dagli impegni vigenti nel quadro del GATS.
(4) Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’Unione europea occorre negoziare un accordo di riconoscimento reciproco nel quadro definito all’articolo XXX del presente accordo.
(5) La misura si applica alle imprese dell’Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.
(6) Per quanto concerne l’Austria la parte della deroga al trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui l’Austria ha concluso, o potrà concludere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo sul trasporto su strada.
(7) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque esercitare il controllo delle sue attività. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione di capitale in una persona giuridica.
(8) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque esercitare il controllo delle sue attività. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione di capitale in una persona giuridica.
(9) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(10) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l’operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione di capitale in una persona giuridica.
(11) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell’Unione europea solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(12) Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un’autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga a esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.
(13) Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.
(14) Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell’Unione europea e dei fornitori di servizi CRS dell’Unione europea.
(15) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l’operato. In particolare va ritenuto “controllo” la proprietà di più del 50% della partecipazione al capitale di una persona giuridica.
(16) Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell’Energia, nel più recente EU energy statistical pocket book: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.
(17) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’UE sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell’UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.
(18) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a) Servizi legali.
(19) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell’UE. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(20) Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici
(21) I servizi in esame riguardano la professione di agente immobiliare e lasciano impregiudicati i diritti e/o le limitazioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(22) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.
(23) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).
(24) Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
(25) Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(26) Ad esempio lettere e cartoline.
(27) Compresi libri e cataloghi.
(28) Giornali e periodici.
(29) Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
(30) Oltre a essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il rilevamento e localizzazione degli invii, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell’avvenuto recapito.
(31) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(32) Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(33) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(34) Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l’elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.
(35) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(36) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
(37) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.
(38) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).
(39) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).
(40) Corrisponde ai servizi fognari.
(41) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(42) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(43) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.
(44) Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
(45) Sono compresi i servizi di feederaggio e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un introito.
(46) Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.
(47) Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.
(48) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.l) da 1 a 4.
(49) Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori UE e dei fornitori di servizi CRS dell’Unione europea.
(50) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.
(51) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
(52) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C).
(53) Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’Unione europea occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all’articolo XXX del presente accordo.
(54) Questo settore non comprende i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere.
(55) L’editoria e la stampa per conto terzi rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE di cui al punto 6.F. p).
(56) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale.
La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell’UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.
(57) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.
(58) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell’UE. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(59) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le limitazioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(60) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.l) da 1 a 4.
I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.
(61) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
(62) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.l).Tranne i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 19.E e 19.F.
(63) Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.
(64) Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.
(65) Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.
(66) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.l) da 1 a 4.
(67) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.
(68) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORRELATI
(69) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.
(70) Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’UE, occorre negoziare un accordo di riconoscimento reciproco nel quadro definito all’articolo 18 del presente accordo.
(71) Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell’UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.
(72) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.
(73) Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.
(74) Per tutti gli Stati membri, tranne che per DK l’autorizzazione dell’istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE.
(75) I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.
(76) Corrisponde ai servizi fognari.
(77) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(78) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(79) Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.
(80) Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell’UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.
(81) Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell’OMC.
(82) Un’entità giuridica registrata sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata chiusa, che sia conforme alle prescrizioni di legge dell’attività di revisione contabile della Repubblica d’Armenia può ottenere il rilascio di una licenza per la prestazione di servizi di revisione contabile.
(83) Gli impegni assunti dalla Repubblica d’Armenia si basano sui principi di programmazione stabiliti nei seguenti documenti dell’OMC: Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments (S/GBT/W/2/Rev.1) e Market Access Limitations on Spectrum Availability (S/GBT/W/3). La Repubblica d’Armenia assume anche gli obblighi contenuti nel documento di riferimento sui principi normativi.

Bruxelles, 25.9.2017

JOIN(2017) 37 final

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra


ALLEGATO IX

LEGISLAZIONE DELLE PARTI
ED ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Parte A
Legislazione delle Parti

I.    Legislazione dell'Unione europea

(1)    Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e relative modalità d'applicazione.

(2)    Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione.

(3)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione.



(4)    Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

II.    Legislazione della Repubblica d'Armenia

(1)    Legge HO-60-N della Repubblica d'Armenia relativa alle «Indicazioni geografiche», adottata il 29.4.2010 ed entrata in vigore l'1.7.2010.

(2)    Codice civile della Repubblica d'Armenia, articoli da 1179 a 1183.

(3)    Norme relative alle modalità di «Compilazione, presentazione e trattamento di una domanda concernente un'indicazione geografica, una denominazione di origine o una specialità tradizionale garantita», confermate dalla decisione 310 — N del governo della Repubblica d'Armenia il 10.3.2011.



Parte B

Elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche

Ciascuna Parte provvede a che il proprio sistema di registrazione, controllo e protezione delle indicazioni geografiche comprenda:

(1)    un registro delle indicazioni geografiche protette nel suo territorio;

(2)    una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle Parti, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;

(3)    l'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stato redatto un disciplinare, il quale può essere modificato solo mediante idonea procedura amministrativa;

(4)    disposizioni relative al controllo applicabili alla produzione;

(5)    l'applicazione effettiva della protezione delle indicazioni geografiche registrate mediante idonee misure amministrative delle pubbliche autorità;



(6)    disposizioni giuridiche che dispongano che l'indicazione geografica registrata:

a)    può essere utilizzata dagli operatori che commercializzano il prodotto agricolo o alimentare che si conforma al corrispondente disciplinare; e

b)    è protetta contro:

i)    qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un'indicazione geografica registrata per quanto riguarda prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale indicazione geografica o nella misura in cui l'uso dell'indicazione geografica costituisca uno sfruttamento indebito della notorietà dell'indicazione geografica protetta;

ii)    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

iii)    qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto riportata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o nei documenti relativi al prodotto in questione, così come l'utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di un contenitore che possa indurre in errore sull'origine del prodotto; e

iv)    qualsiasi altra pratica atta a trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto;



(7)    una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche;

(8)    disposizioni in materia di registrazione, che possono includere il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di prodotti, nonché di termini formati da o che includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le persone interessate;

(9)    norme riguardanti il rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi commerciali, che prevedano un'eccezione limitata ai diritti conferiti in forza della legislazione sui marchi commerciali nel senso che l'esistenza di un marchio commerciale anteriore non può essere presa a pretesto per impedire la registrazione e l'uso di un nome come indicazione geografica registrata, salvo nei casi in cui, a motivo della notorietà del marchio commerciale e della durata del suo utilizzo, i consumatori sarebbero indotti in errore dalla registrazione e dall'uso dell'indicazione geografica per prodotti non coperti dal marchio commerciale;

(10)    il diritto, per un produttore stabilito nella zona geografica e soggetto ai pertinenti controlli, di produrre il prodotto etichettato con la denominazione protetta, a condizione che ne rispetti il disciplinare;

(11)    una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no sotto forma di proprietà intellettuale.

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Bruxelles, 25.9.2017

JOIN(2017) 37 final

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra


ALLEGATO X

ELENCO DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Parte A

Indicazioni geografiche dei prodotti dell'Unione europea
di cui all'articolo 231, paragrafo 3

1.    Elenco dei vini aromatizzati

Stato membro

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Traslitterazione in caratteri armeni

HR

Samoborski bermet

Սամոբորսկի բերմետ

FR

Vermouth de Chambéry

Վերմութ դը Շամբերի

DE

Nürnberger Glühwein

Նյուրնբերգեր Գլյուվայն

DE

Thüringer Glühwein

Թյուրինգեր Գլյուվայն

IT

Vermut di Torino

Վերմութ դի Տորինո

2.    Elenco dei prodotti agricoli e alimentari, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Stato membro

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Tipo (DOP/IGP)

Tipo di prodotto

Traslitterazione in caratteri armeni

AT

Gailtaler Almkäse

DOP

Formaggi

Գայլթալեր Ալմքէզե

AT

Gailtaler Speck

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Գայլթալեր Շպեկ

AT

Marchfeldspargel

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մարխֆելդշպարգել

AT

Mostviertler Birnmost

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Մոստֆիրթլեր Բիրնմոսթ

AT

Pöllauer Hirschbirne

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Փյոլաուեր Հիրշբիրնը

AT

Steirischer Kren

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շտայրըշեր Քըեն

AT

Steirisches Kürbiskernöl

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Շտայրըշես Քյուրբըսկերնոլ

AT

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

DOP

Formaggi

Թիրոլեր Ալմքէզե / Թիրոլեր Ալփքէզե

AT

Tiroler Bergkäse

DOP

Formaggi

Թիրոլեր Բերգքէզե

AT

Tiroler Graukäse

DOP

Formaggi

Թիրոլեր Գրաուքէզե

AT

Tiroler Speck

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Թիրոլեր Շպեկ

AT

Vorarlberger Alpkäse

DOP

Formaggi

Ֆորարլբերգեր Ալփքէզե

AT

Vorarlberger Bergkäse

DOP

Formaggi

Ֆորարլբերգեր Բերգքէզե

AT

Wachauer Marille

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Վախաուեր Մարիլե

AT

Waldviertler Graumohn

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Վալդֆիրտլեր Գրաումոն

BE

Beurre d'Ardenne

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Բերր դ՛Արդեն

BE

Brussels grondwitloof

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բրուսսելս Գրոնդվիթլոֆ

BE

Fromage de Herve

DOP

Formaggi

Ֆրոմաժ դը Էրվ

BE

Gentse azalea

IGP

Fiori e piante ornamentali

Խենթսե Ազալեա

BE

Geraardsbergse mattentaart

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Խերաարդսբերխրե Մատընթաարթ

BE

Jambon d'Ardenne

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ժամբոն դ՛Արդեն

BE

Liers vlaaike

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Լիրս Ֆլաիկը

BE

Pâté gaumais

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Պաթե Գօմե

BE

Plate de Florenville

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Փլաթ դը Ֆլորանվիլլ

BE

Poperingse Hopscheuten / Poperingse Hoppescheuten

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոպըրինգսը Հոփսխըլթըն

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պոտյեսվլէս այտ դը Վեստհուք

BE

Vlaams-Brabantse tafeldruif

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆլամս-Բրաբանթսե Տաֆըլդրայֆ

BE

Vlaamse laurier

IGP

Fiori e piante ornamentali

Ֆլամսե Լաուրիըր

BG

Българско розово масло

IGP

Oli essenziali

Բրլգառսկո ռոզովո մասլո

BG

Горнооряховски суджук

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Գոռնոոռյախովսկի սուդժուկ

HR

Baranjski kulen

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Բարանյսկի կուլեն

HR

Dalmatinski pršut

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Դալմատինսկի պռշուտ

HR

Drniški pršut

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Դռնիշկի պռշուտ

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Էկստրա դյեվիչանսկո մասլինովո ուլյե Ցրես

HR

Istarski pršut / Istrski pršut

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Իստառսկի պռշուտ/Իստռսկի պռշուտ

HR

Krčki pršut

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կռչկի պռշուտ

HR

Lički krumpir

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լիչկի կռումպիռ

HR

Neretvanska mandarina

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նեռետվանսկա մանդառինա

HR

Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օգուլինսկի կիսելի կուպուս/Օգուլինսկո կիսելո զելյե

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կուֆետա Ամիրղալու Գերոսկիպու

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Լուկումի Գերոսկիպու

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պաֆիտիկո Լուկանիկո

CZ

Březnický ležák

IGP

Birra

Բրժեզնիցկի լեժակ

CZ

Brněnské pivo / Starobrněnské pivo

IGP

Birra

Բռնյենսկե պիվո/ Ստառոբրենյենսկէ պիվո

CZ

Budějovické pivo

IGP

Birra

Բուդյեյովիցկէ պիվո

CZ

Budějovický měšťanský var

IGP

Birra

Բուդյեյովիցկի մյեշտյանսկի վառ

CZ

Černá Hora

IGP

Birra

Չեռնա Հոռա

CZ

České pivo

IGP

Birra

Չեսկէ պիվո

CZ

Českobudějovické pivo

IGP

Birra

Չեսկոբուդյովիցկէ պիվո

CZ

Český kmín

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Չեսկի կմին

CZ

Chamomilla bohemica

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Շամոմիլլա բոհեմիկա

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Խելչիցկո-Լհենիցկէ oվոցե

CZ

Chodské pivo

IGP

Birra

Խոդսկէ պիվո

CZ

Hořické trubičky

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Հորժիցկէ տռուբիչկի

CZ

Jihočeská Niva

IGP

Formaggi

Յիհոչեսկա Նիվա

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

IGP

Formaggi

Յիհոչեսկա Զլատա Նիվա

CZ

Karlovarské oplatky

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կառլովառսկէ օպլատկի

CZ

Karlovarské trojhránky

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կառլովառսկէ տռոյհռանկի

CZ

Karlovarský suchar

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կառլովառսկի սուխառ

CZ

Lomnické suchary

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Լոմնիցկէ սուխառի

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Մարիանսկոլազենյսկէ օպլատկի

CZ

Nošovické kysané zelí

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նոշովիցկէ կիսանէ զելի

CZ

Olomoucké tvarůžky

IGP

Formaggi

Օլոմoուցկէ տվարուժկի

CZ

Pardubický perník

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պառդուբիցկի պեռնիկ

CZ

Pohořelický kapr

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Պոհորժելիցկի կապռ

CZ

Štramberské uši

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Շտռամբեռսկէ ուշի

CZ

Třeboňský kapr

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Տրժեբոնյսկի կապռ

CZ

VALAŠSKÝ FRGÁL

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ՎԱԼԱՇՍԿԻ ՖՌԳԱԼ

CZ

Všestarská cibule

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Վշեստառսկա ցիբուլե

CZ

Žatecký chmel

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Ժատեցկի խմել

CZ

Znojemské pivo

IGP

Birra

Զնոյեմսկէ պիվո

DK

Danablu

IGP

Formaggi

Դանաբլու

DK

Esrom

IGP

Formaggi

Էսրոմ

DK

Lammefjordsgulerod

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լամմեֆյորսգուլըրոդ

DK

Lammefjordskartofler

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լամմեֆյորսքաթոֆլեր

DK

Vadehavslam

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վեդըհաուսլամ

DK

Vadehavsstude

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վեդըհաուստուդը

FI

Kainuun rönttönen

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կայնուն ռյոնտյոնեն

FI

Kitkan viisas

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Կիտկան վիիսաս

FI

Lapin Poron kuivaliha

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լապին Պորոն կուիվալիհա

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լապին Պորոն կյուլմասավուլիհա

FI

Lapin Poron liha

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Լապին Պորոն լիհա

FI

Lapin Puikula

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լապին Պուիկուլա

FI

Puruveden muikku

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Պուրուվեդեն մուիկկու

FR

Abondance

DOP

Formaggi

Աբոնդանս

FR

Abricots rouges du Roussillon

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Աբրիկո րուժ դյու Րուսսիյոն

FR

Agneau de lait des Pyrénées

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դը լե դէ Փիրենէ

FR

Agneau de l'Aveyron

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դր լ՛Ավերոն

FR

Agneau de Lozère

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դր Լոզեր

FR

Agneau de Pauillac

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դր Պոյակ

FR

Agneau de Sisteron

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դր Սիստերոն

FR

Agneau du Bourbonnais

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դյու Բուրբոնե

FR

Agneau du Limousin

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դյու Լիմուզան

FR

Agneau du Périgord

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դյու Պերիգոր

FR

Agneau du Poitou-Charentes

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դյու Փուաթյու-Շարանթ

FR

Agneau du Quercy

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյո դյու Քերսի

FR

Ail blanc de Lomagne

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Այ բլոն դը Լոմանյ

FR

Ail de la Drôme

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Այ դր լա Դրոմ

FR

Ail fumé d'Arleux

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Այ ֆյումէ դ՛Արլո

FR

Ail rose de Lautrec

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Այ րոզ դր Լոտրեկ

FR

Anchois de Collioure

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Անշուա դը Կոլյուր

FR

Artichaut du Roussillon

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Արտիշո դր Րուսսիյոն

FR

Asperge des sables des Landes

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասպերժ դե սաբլը դե Լանդ

FR

Asperges du Blayais

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասպերժ դյու Բլայե

FR

Banon

DOP

Formaggi

Բանոն

FR

Barèges-Gavarnie

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Բարեժ-Գավարնի

FR

Béa du Roussillon

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բեա դյու Րուսսիյոն

FR

Beaufort

DOP

Formaggi

Բուֆոր

FR

Bergamote(s) de Nancy

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Բերգամոտ դը Նոնսի

FR

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Բյոր Շարանթ-Պուաթու, Բյոր դե Շարանթ,

Բյոր դե Դու-Սեվրը

FR

Beurre de Bresse

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Բյոր դը Բրես

FR

Beurre d'Isigny

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Բյոր դ՛Իզինյի

FR

Bleu d'Auvergne

DOP

Formaggi

Բլյո դ՛Օվերն

FR

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

DOP

Formaggi

Բլյո դր Ժեքս Օ-ժուրա, Բլյո դր Սեմոնսել

FR

Bleu des Causses

DOP

Formaggi

Բլյո դե Կոսս

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

DOP

Formaggi

Բլյո դյու Վերկոր-Սեսսնաժ

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բյոֆ շարոլե դյու Բուրբոնե

FR

Bœuf de Bazas

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բյոֆ դր Բազաս

FR

Bœuf de Chalosse

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բյոֆ դը Շալոսս

FR

Bœuf de Charolles

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Բյոֆ դը Շարոլ

FR

Boeuf de Vendée

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բյոֆ դը Վոնդե

FR

Bœuf du Maine

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բյոֆ դյու Մեն

FR

Boudin blanc de Rethel

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Բուդան բլոն դը Րետել

FR

Brie de Meaux

DOP

Formaggi

Բրի դը Մո

FR

Brie de Melun

DOP

Formaggi

Բրի դը Մոլան

FR

Brioche vendéenne

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Բրիոշ վոնդեեն

FR

Brocciu Corse / Brocciu

DOP

Formaggi

Բրոչշու կորս/Բրոչշու

FR

Camembert de Normandie

DOP

Formaggi

Կեմոնբեր դը Նորմանդի

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կանար ա ֆուաո գրա դյու Սյուդ-Ուեստ (Շալոսս, Գասկոնյ, Ժերս, Լանդ, Պերիգոր, Կերսի)

FR

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

DOP

Formaggi

Կանտալ; Ֆուրմը դը Կանտալ; Կանտալե

FR

Chabichou du Poitou

DOP

Formaggi

Շաբիշու դյու Փուաթյու

FR

Chaource

DOP

Formaggi

Շաուրս

FR

Charolais

DOP

Formaggi

Շարոլե

FR

Chasselas de Moissac

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շասլա դը Մուասսակ

FR

Châtaigne d'Ardèche

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շատենյ դ՛Արդեշ

FR

Chevrotin

DOP

Formaggi

Շըվրոտան

FR

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Սիդրը դը Բրետանյ, Սիդրը Բրետոն

FR

Cidre de Normandie; Cidre Normand

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Սիդրը դը Նորմանդի, Սիդրը Նորման

FR

Citron de Menton

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սիտրոն դը Մանտոն

FR

Clémentine de Corse

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Քլեմանտին դը Կորս

FR

Coco de Paimpol

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կոկո դը Պամպոլ

FR

Comté

DOP

Formaggi

Կոմտե

FR

Coppa de Corse / Coppa de Corse - Coppa di Corsica

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կոպա դը Կորս/Կոպա դե Կորսե – Կոպա դի Կորսիկա

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

IGP

Fresh fish, molluscs, and crustaceans and products derived there from

Կոկի Սան-Ժակ դե Կոտ դ՛Արմոր

FR

Cornouaille

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Կորնուայ

FR

Crème de Bresse

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Կրեմ դո Բրես

FR

Crème d'Isigny

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Կրեմ դ՛Իզինի

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Կրեմ ֆրեշ ֆլուի դ՛Ալզաս

FR

Crottin de Chavignol / Chavignol

DOP

Formaggi

Կրոտտոն դը Շավինյոլ/Շավինյոլ

FR

Dinde de Bresse

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Դանդ դը Բրես

FR

Domfront

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Դոմֆրոն

FR

Echalote d'Anjou

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Էշալոտ դ՛Անժու

FR

Emmental de Savoie

IGP

Formaggi

Էմոնտալ դը Սավուա

FR

Emmental français est-central

IGP

Formaggi

Էմոնտալ ֆրանսե է-սոնթրալ

FR

Époisses

DOP

Formaggi

Էփուաս

FR

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆարին դը բլե նուար դը Բրետայն/Ֆարին դը բլե նուար դը Բրետայն – Գուինիզ դյու Բրեիզ

FR

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆարին դյո շատանյ կորս/Ֆարինա կաստանինա կորսա

FR

Farine de Petit Epeautre de Haute Provence

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆարին դը Պտիտ Էպոտրը դը Ուտ Փրովոնս

FR

Figue de Solliès

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիգ դը Սոլյես

FR

Fin Gras/ Fin Gras du Mézenc

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Ֆան գրա/ֆան գրա դյու Մեզին

FR

Foin de Crau

DOP

Fieno

Ֆուան դը Կրո

FR

Fourme d'Ambert

DOP

Formaggi

Ֆուրմը դ՛Ոմբեր

FR

Fourme de Montbrison

DOP

Formaggi

Ֆուրմը դը Մոնբրիզոն

FR

Fraise du Périgord

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆրեզ դյու Պերիգոր

FR

Fraises de Nîmes

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆրեզ դը Նիմը

FR

Gâche vendéenne

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Գյաշ Վանդեեն

FR

Génisse Fleur d'Aubrac

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Ժենիս ֆլյոր դ՛Օբրակ

FR

Gruyère

IGP

Formaggi

Գրուիեր

FR

Haricot tarbais

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Արիկո տարբե

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դ՛Էքս-ոն-Պրովանս

FR

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դե Կոր, Ուվիլ դ՛օլիվ դե Կոր-Օլիու դի Կորսիկա

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դը Օդը-Պրովանս

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դյո լա Վալե դե Բո-դե-Պրովանս

FR

Huile d'olive de Nice

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նիս

FR

Huile d'olive de Nîmes

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նիմ

FR

Huile d'olive de Nyons

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ուվիլ դ՛օլիվ դը Նյոն

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

DOP

Oli essenziali

Ուվիլ էսանսիել դը լավանդ դ Ո-Փրովանս/ էսոնս դը լավանդ դ Ո-Փրովանս

FR

Huîtres Marennes Oléron

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Ուիթրը մարան Օլերոն

FR

Jambon d'Auvergne

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ժամբոն դ՛Օվերնյ

FR

Jambon de Bayonne

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ժամբոն դը Բայոն

FR

Jambon de Lacaune

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ժամբոն դը Լակոն

FR

Jambon de l'Ardèche

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ժամբոն դյո լ՛Արդեշ

FR

Jambon de Vendée

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ժամբոն դե Վանդե

FR

Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse - Prisuttu

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ժամբոն սեկ դը Կորս/ Ժամբոն սեկ դը Կորս – Փրիսութու

FR

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ժամբոն սեկ է նուա դը ժամբոն սեկ դեզ Արդեն

FR

Kiwi de l'Adour

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կիուի դյո լ՛Ադյուր

FR

Laguiole

DOP

Formaggi

Լագյոլ

FR

Langres

DOP

Formaggi

Լանգր

FR

Lentille verte du Puy

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լանտի վերտ դյու Փուի

FR

Lentilles vertes du Berry

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լանտի վերտ դյու Բերի

FR

Lingot du Nord

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լանգո դյու Նոր

FR

Livarot

DOP

Formaggi

Լիվարո

FR

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse - Lonzu

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լոնզո դը Կորս/Լոնզո դե Կորս-Լոնզու

FR

Mâche nantaise

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մաշ նանտեզ

FR

Mâconnais

DOP

Formaggi

Մակոնե

FR

Maine - Anjou

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Մեն-Անժու

FR

Maroilles / Marolles

DOP

Formaggi

Մարուալ/Մարոլ

FR

Melon de Guadeloupe

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելոն դը Գուադելուպ

FR

Melon du Haut-Poitou

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելոն դյու Օ-Փուաթյու

FR

Melon du Quercy

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելոն դյու Կերսի

FR

Miel d'Alsace

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյել դ՛Ալզաս

FR

Miel de Corse; Mele di Corsica

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյել դը Կորս, Մելե դի Կորսիկա

FR

Miel de Provence

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյել դը Պրովանս

FR

Miel de sapin des Vosges

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյել դը սապան դը Վոժ

FR

Miel des Cévennes

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյել դը Սեվեն

FR

Mirabelles de Lorraine

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Միրաբել դը Լորեն

FR

Mogette de Vendée

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մոժետ դը Վանդե

FR

Mont d'Or; Vacherin du Haut-Doubs

DOP

Formaggi

Մոն դ՛Օր, Վաշրոն դյու Օ-Դու

FR

Morbier

DOP

Formaggi

Մորբյե

FR

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Մուլ դը Բուշո դո լա Բե դյու Մոն-Սան-Միշել

FR

Moutarde de Bourgogne

IGP

Pasta di mostarda

Մուտարդը դը Բուրգոնյ

FR

Munster; Munster-Géromé

DOP

Formaggi

Մանստեր, Մանստեր-Ժերոմե

FR

Muscat du Ventoux

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մյուսկա դյու Վոնտու

FR

Neufchâtel

DOP

Formaggi

Նեշատել

FR

Noisette de Cervione - Nuciola di Cervioni

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նուազետտ դո Սարվիոն-Նուչիոլա դի Չերվիոնի

FR

Noix de Grenoble

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նուա դը Գրենոբլ

FR

Noix du Périgord

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նուա դյու Պերիգոր

FR

Œufs de Loué

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Օ դը Լուե

FR

Oie d'Anjou

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Ուա դ՛Անժու

FR

Oignon de Roscoff

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օնիոն դը Րոսքոֆ

FR

Oignon doux des Cévennes

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օնյոն դու դե Սեվեն

FR

Olive de Nice

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օլիվ դը Նիս

FR

Olive de Nîmes

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օլիվ դը Նիմ

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օլիվ քասե դը լա Վալե դե Բո դը Պրովանս

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օլիվ նուար դը լա Վալե դը Բո դը Պրովանս

FR

Olives noires de Nyons

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օլիվ նուար դը Նյոնս

FR

Ossau-Iraty

DOP

Formaggi

Օսո-Իրատի

FR

Pâté de Campagne Breton

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պատե դը Կամպանյ Բրոտուն

FR

Pâtes d'Alsace

IGP

Pasta

Պատ դ՛Ալզաս

FR

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Պեյ դ՛Օժ, Պեյ դ՛Օժ-Կոմբրըմեր

FR

Pélardon

DOP

Formaggi

Պելարդոն

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պետիտ Էպոտր դը Ուտ Պրովանս

FR

Picodon

DOP

Formaggi

Պիկոդոն

FR

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Պիմոն դ՛Էսպելետ, Պիմոն դ՛Էսպելետ-Էզպելետակո Բիպեռա

FR

Pintadeau de la Drôme

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պանտադո դը լա Դրոմ

FR

Poireaux de Créances

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Փուարո դը Կրեանս

FR

Pomelo de Corse

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմելո դը Կորս

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմմ դը տեր դը լ՛Իլ դը Րե

FR

Pomme du Limousin

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմ դյու Լիմուզան

FR

Pommes de terre de Merville

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմմ դը տեր դո Մերվիլլ

FR

Pommes des Alpes de Haute Durance

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմ դեզ Ալպ դը Οտ Դյորանս

FR

Pommes et poires de Savoie

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմ է փուար դը Սավուա

FR

Pont-l'Évêque

DOP

Formaggi

Պոն-լ՛Էվեկ

FR

Porc d'Auvergne

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պոր դ՛Օվերնյ

FR

Porc de Franche-Comté

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պոր դը Ֆրանշ-Կոնտե

FR

Porc de la Sarthe

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պոր դը լա Սարտ

FR

Porc de Normandie

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պոր դը Նորմանդի

FR

Porc de Vendée

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պոր դը Վանդե

FR

Porc du Limousin

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պոր դյու Լիմուզան

FR

Porc du Sud-Ouest

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պոր դյու Սյուդ-Ուեստ

FR

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պուլե դե Սեվեն/Շապոն դե Սեվեն

FR

Pouligny-Saint-Pierre

DOP

Formaggi

Պուլինյի-Սան-Փիեր

FR

Prés-salés de la baie de Somme

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Պրե-սալէ դե լա բե դը Սոմ

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Պրե-սալէ դյու Մոն-Սան-Միշել

FR

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Փրյունո դ՛Աժան, Փրյունո դ՛Աժան մի-քյուի

FR

Raviole du Dauphiné

IGP

Pasta

Րավյոլ դյու Դոֆինի

FR

Reblochon; Reblochon de Savoie

DOP

Formaggi

Րեբլոշոն, Րեբլոշոն դը Սավուա

FR

Rigotte de Condrieu

DOP

Formaggi

Րիգոտ դը Կոնդրիյո

FR

Rillettes de Tours

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Րիյետ դո Թուր

FR

Riz de Camargue

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Րի դը Կամարգ

FR

Rocamadour

DOP

Formaggi

Ռոկամադուր

FR

Roquefort

DOP

Formaggi

Ռոկֆոր

FR

Sainte-Maure de Touraine

DOP

Formaggi

Սանտ-Մոր դը Տուրեն

FR

Saint-Marcellin

IGP

Formaggi

Սան-Մարսոլան

FR

Saint-Nectaire

DOP

Formaggi

Սան-Նեկտեր

FR

Salers

DOP

Formaggi

Սալեր

FR

Saucisse de Montbéliard

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սոսիս դը Մունբելիար

FR

Saucisse de Morteau / Jésus de Morteau

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սոսիս դը Մարթու/Ժեզյու դը Մարթու

FR

Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սոսիսոն դը Լաքոն/

Սոսիս դը Լաքոն

FR

Saucisson de l'Ardèche

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սոսիսոն դը լ՛Արդեշ

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Սել դո Գերանդ/Ֆլյոր դը սել դը Գերանդ

FR

Selles-sur-Cher

DOP

Formaggi

Սել-սյոր-Շեր

FR

Taureau de Camargue

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Տուրու դը Կամարգ

FR

Tome des Bauges

DOP

Formaggi

Տոմ դե Բուժ

FR

Tomme de Savoie

IGP

Formaggi

Տոմ դը Սավուա

FR

Tomme des Pyrénées

IGP

Formaggi

Տոմ դը Փիրենէ

FR

Valençay

DOP

Formaggi

Վալանսե

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վո դ՛Ավերոն է դյու Սեգալա

FR

Veau du Limousin

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վո դյու Լիմուզան

FR

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Բրես/Պուլե դը Բրես/Պուլարդը դը Բրես/Շապոն դը Բրես

FR

Volailles d'Alsace

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դ՛Ալզաս

FR

Volailles d'Ancenis

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դ՛Անսենի

FR

Volailles d'Auvergne

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դ՛Օվերնյ

FR

Volailles de Bourgogne

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Բուրգոնյ

FR

Volailles de Bretagne

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Բրետանյ

FR

Volailles de Challans

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Շալոն

FR

Volailles de Cholet

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Շոլե

FR

Volailles de Gascogne

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Գասքոնյ

FR

Volailles de Houdan

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Ուդոն

FR

Volailles de Janzé

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Ժոնզե

FR

Volailles de la Champagne

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը լա Շամպանյ

FR

Volailles de la Drôme

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը լա Դրոմ

FR

Volailles de l'Ain

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը լ՛Ան

FR

Volailles de Licques

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դո Լիկ

FR

Volailles de l'Orléanais

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը լ'Օրլեանե

FR

Volailles de Loué

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Լուե

FR

Volailles de Normandie

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Նորմանդի

FR

Volailles de Vendée

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դը Վանդե

FR

Volailles des Landes

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դե Լանդ

FR

Volailles du Béarn

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Բեարն

FR

Volailles du Berry

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Բերի

FR

Volailles du Charolais

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Շարոլե

FR

Volailles du Forez

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Ֆորե

FR

Volailles du Gatinais

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Գաթինե

FR

Volailles du Gers

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Ժերս

FR

Volailles du Languedoc

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Լանդեգոկ

FR

Volailles du Lauragais

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Լուրագե

FR

Volailles du Maine

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Մեն

FR

Volailles du plateau de Langres

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու պլատո դը Լանգր

FR

Volailles du Val de Sèvres

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Վալ դե Սեվր

FR

Volailles du Velay

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վոլայ դյու Վելե

DE

Aachener Printen

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Աախներ Փրինտըն

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ԱախներՎայնախտս-Լեբերվուրստ/Օեխեր Վայնախտսլեբերվուրսթ

DE

Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Աբենսբերգեր Շպարգըլ/ Աբենսբերգեր Քֆալիթետսշպարգըլ

DE

Aischgründer Karpfen

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Աիյշգրունդեր Քարպֆըն

DE

Allgäuer Bergkäse

DOP

Formaggi

Ալգոյեր Բեագքէզե

DE

Allgäuer Emmentaler

DOP

Formaggi

Ալգոյերր Էմընթալեր

DE

Altenburger Ziegenkäse

DOP

Formaggi

Ալթենբուրգեր Ցիգենքէզե

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ամալենդը Դիենրաուխշինըն, Ամալենդը Քաթընշինկըն

DE

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ամալենդեր շինըն, Ամալենդեր Քնոխընշինըն

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բամբերգեր Հյորնլա / Բամբերգեր Հյորնլե/ Բամբերգեր Հյորնխըն

DE

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Բայերիշը Բրեցը/ Բայերիշը Բրեցն/ Բայերիշը Բրեցն/

Բայերիշը Բրեցե

DE

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բայերիշեր Մերեթիխ, Բայերիշեր Քրեն

DE

Bayerisches Bier

IGP

Birra

Բայերիշես Բիր

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բայերիշես Րինդֆլայշ/ Րինդֆլայշ աուս Բայերն

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Borneim

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բորնհայմեր Շպարգըլ/ Շպարգըլ աուս դեմ Անբաուգեբիտ Բորնհայմ

DE

Bremer Bier

IGP

Birra

Բրեմեր Բիր

DE

Bremer Klaben

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Բրեմեր Քլաբըն

DE

Diepholzer Moorschnucke

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Դիփհոլյցեր Մոշնոքը

DE

Dithmarscher Kohl

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Դիտմարշեր Քոլ

DE

Dortmunder Bier

IGP

Birra

Դորտմունդեր Բիր

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Դրեզդներ Քրիստշտոլեն/ Դրեզդներ Շտոլեն/ Դրեզդներ Վայնախտսշտոլեն

DE

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert

IGP

Pasta di mostarda

Դյուսելդորֆեր Մոստաթ/ Դյուսելդորֆեր Զենֆ Մոստաթ/ Դյուսելդորֆեր Ուըթյուփ Մոստաթ/ Էխտեր Դյուսելդորֆեր Մոստերթ

DE

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Այխսֆելդեր Ֆելդգիքեր/ Այխսֆելդեր Ֆելդկիքեր

DE

Elbe-Saale Hopfen

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Էլբը-Զալը Հոպֆըն

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆելդսալատ ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու

DE

Filderkraut / Filderspitzkraut

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիլդերքրաութ/ Ֆիլդերշպիցքրաութ

DE

Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆրանֆուրթեր Գրյունը Զոսը/ ֆրանֆուրթեր Գրի Զոս

DE

Fränkischer Grünkern

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆրենկիշեր Գրյունքեն

DE

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Ֆրենկիշեր Քարպֆըն / Ֆրանկընքարպֆըն/ Քարպֆըն աուս Ֆրանկըն

DE

Glückstädter Matjes

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Գլյուկշտեդթեր Մատյես

DE

Göttinger Feldkieker

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Գյոթինգեր Ֆելդքիքեր

DE

Göttinger Stracke

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Գյոթինգեր Շտրաքը

DE

Greußener Salami

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Գրոյսեներ Զալամի

DE

Gurken von der Insel Reichenau

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Գուրկըն ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու

DE

Halberstädter Würstchen

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Հալբըրշտեթեր Վյուրստխեն

DE

Hessischer Apfelwein

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Հեսիշեր Ապֆելվայն

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

IGP

Formaggi

Հեսիշեր Հանդքէզե/ Հեսիշեր Հանդքիզ

DE

Hofer Bier

IGP

Birra

Հոֆեր Բիր

DE

Hofer Rindfleischwurst

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Հոֆեր Րինֆլայշվուրսթ

DE

Holsteiner Karpfen

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Հոլյշտեներ Քապֆըն

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Հոլյշտեներ Քաընշինըն / Հոլշտայներ Շինըն/ Հոլշտեներ Քատենրաուրշինկըն/ Հոլշտենը Քնոխընշինըն

DE

Holsteiner Tilsiter

IGP

Formaggi

Հոլշտեներ Թիլզիթը

DE

Hopfen aus der Hallertau

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Հոփֆըն աուս դե Հալաթաու

DE

Höri Bülle

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Հուորի Բյուլը

DE

Kölsch

IGP

Birra

Քոլչ

DE

Kulmbacher Bier

IGP

Birra

Քուլմբախեր Բիր

DE

Lausitzer Leinöl

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Լաուզիցեր Լայնոիլ

DE

Lübecker Marzipan

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Լյուբեքեր Մացիփան

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լյունեբորգեր Հայդեքարթոֆելն

DE

Lüneburger Heidschnucke

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Լյունեբորգեր Հայդշնոքը

DE

Mainfranken Bier

IGP

Birra

Մայնֆրանկըն Բիր

DE

Meißner Fummel

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Մայսներ Ֆումմե

DE

Münchener Bier

IGP

Birra

Մյունխներ Բիր

DE

Nieheimer Käse

IGP

Formaggi

Նիհեմեր Քիզը

DE

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Նյունբերգեր Բրատվյուրստը, Նյունբերգեր Րոստբրատվյուրստը

DE

Nürnberger Lebkuchen

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Նյուրնբերգեր Լեբքուխըն

DE

Obazda / Obatzter

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Օբազդա/Օբացթեր

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Օբերլաուզիցեր Բիոքարպֆըն

DE

Oberpfälzer Karpfen

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Օբերպֆելցեր Քարպֆըն

DE

Odenwälder Frühstückskäse

DOP

Formaggi

Օդենվելդեր ֆրյուստյուքսքէզե

DE

Reuther Bier

IGP

Birra

Րոյթեր Բիր

DE

Rheinisches Apfelkraut

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Րայնիշըս Ապֆելքրաութ

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Րայնիշըս Ցուկըուբենքրաութ/ Րայնիշըս Ցուկըուբենզիրոփ/ Րայնիշըս Րուբընքրաութ

DE

Salate von der Insel Reichenau

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Զալաթե ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու

DE

Salzwedeler Baumkuchen

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Զալցվեդեըլեր Բաումքուխըն

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շրոբընհաուզըներ Շպարգըլ/Շպարգըլ աուս դեմ Շրոբընհաուզըներ Լանթ/Շպարգըլ աուս դեմ Անբաուգըբիթ Շրոբընհաուզըն

DE

Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen

IGP

Pasta

Շվիբիշը Մաուլյթաշըն/ Շվիբիշը Զոպընմաուլյթաշըն

DE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

IGP

Pasta

Շվեբիշը Սպեցլը/ Շվեբիշը Քնոպֆլը

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Շվեբիշ-Հելիշես Քվալիթիթսշվայնըֆլայշ

DE

Schwarzwälder Schinken

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շվացվելդեր Շինքըն

DE

Schwarzwaldforelle

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Շվարցվալդֆորելը

DE

Spalt Spalter

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Շպալթ Շպալթեր

DE

Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շպարգըլ աուս Ֆրանկըն /Ֆրենքիշեր Շպարգըլ/ Ֆրանկըն-Շպարգըլ

DE

Spreewälder Gurken

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շպրեվելդեր Գուրկըն

DE

Spreewälder Meerrettich

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շպրեվելդեր Մերըթիխ

DE

Stromberger Pflaume

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շտրոմբերգեր Փֆլաումը

DE

Tettnanger Hopfen

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Թետնանգեր Հոպֆըն

DE

Thüringer Leberwurst

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Թյուրիներ Լիբըվոսթ

DE

Thüringer Rostbratwurst

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Թյուրիներ Րոստբրատվուրսթ

DE

Thüringer Rotwurst

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Թյուրիներ Րուտվուրսթ

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Թոմատըն ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու

DE

Walbecker Spargel

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Վալբեքեր Շպարգըլ

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Վայդըոքսը ֆոմ Լիմփուրգեր Րինդ

DE

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

DOP

Formaggi

Վայսլաքեր / Ալգոյեր Վայսլաքեր

DE

Westfälischer Knochenschinken

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Վեսթֆելիշեր Քնոխընշինկըն

DE

Westfälischer Pumpernickel

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Վեսթֆելիշեր Փումփըրնիքըլ

GR

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Այյոս Մատթեոս Կերկիրաս

GR

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Աղուրելիո Խալկիդիկիս

GR

Ακτινίδιο Πιερίας

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ակտինիդիո Պիերիաս

GR

Ακτινίδιο Σπερχειού

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ակտինիդիո Սպերխիու

GR

Ανεβατό

DOP

Formaggi

Անեվատո

GR

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ապոկորոնաս Խանիոն Կրիտիս

GR

Αρνάκι Ελασσόνας

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Առնակի Էլասոնաս

GR

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Արխանես Իրակլիու Կրիտիս

GR

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Ավղոտարախո Մեսոլոնգիու

GR

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Վիանոս Իրակլիու Կրիտիս

GR

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Վորիոս Միլոպոտամոս Րեթիմնիս Կրիտիս

GR

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ղալանո Մետանգիցիու Խալկիդիկիս

GR

Γαλοτύρι

DOP

Formaggi

Ղալոտիրի

GR

Γραβιέρα Αγράφων

DOP

Formaggi

Ղրավյերա Աղրաֆոն

GR

Γραβιέρα Κρήτης

DOP

Formaggi

Ղրավյերա Կրիտիս

GR

Γραβιέρα Νάξου

DOP

Formaggi

Ղրավյերա Նաքսու

GR

Ελιά Καλαμάτας

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Էլյա Կալամատաս

GR

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία"

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Էքսերետիկո պարթենո էլեոլադո «Տրիզինիա»

GR

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Էքսերետիկո պարթենո էլէոլադո Թրափսանո

GR

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Էքսերետիկո Պարթենո Էլէոլադո Սելինո Կրիտիս

GR

Ζάκυνθος

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Զակինթոս

GR

Θάσος

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Թասոս

GR

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Թրուբա Ամպադյաս Րեթիմնիս Կրիտիս

GR

Θρούμπα Θάσου

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Թրուբա Թասու

GR

Θρούμπα Χίου

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Թրուբա Խիու

GR

Καλαθάκι Λήμνου

DOP

Formaggi

Կալաթակի Լիմնու

GR

Καλαμάτα

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կալամատա

GR

Κασέρι

DOP

Formaggi

Կասերի

GR

Κατίκι Δομοκού

DOP

Formaggi

Կատիկի Դոմոկու

GR

Κατσικάκι Ελασσόνας

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կացիկակի Էլասոնաս

GR

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կելիֆոտո Ֆիստիկի Ֆթիոտիդաս

GR

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կերասյա տրաղանա Րոդոխորիու

GR

Κεφαλογραβιέρα

DOP

Formaggi

Կեֆալողրավյերա

GR

Κεφαλονιά

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կեֆալոնյա

GR

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կոլիմվարի Խանիոն Կրիտիս

GR

Κονσερβολιά Αμφίσσης

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կոնսերվոլյա Ամֆիսիս

GR

Κονσερβολιά Αρτας

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կոնսերվոլյա Արտաս

GR

Κονσερβολιά Αταλάντης

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կոնսերվոլյա Ատալանդիս

GR

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կոնսերվոլյա Պիյու Վոլու

GR

Κονσερβολιά Ροβίων

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կոնսերվոլյա Րովիոն

GR

Κονσερβολιά Στυλίδας

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կոնսերվոլյա Ստիլիդաս

GR

Κοπανιστή

DOP

Formaggi

Կոպանիստի

GR

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կորինթիակի Ստաֆիդա Վոստիցա

GR

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կում Կուատ Կերկիրաս

GR

Κρανίδι Αργολίδας

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կրանիդի Արղոլիդաս

GR

Κρητικό παξιμάδι

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կրիտիկո Պաքսիմադի

GR

Κροκεές Λακωνίας

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կրոկես Լակոնիաս

GR

Κρόκος Κοζάνης

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Կրոկոս Կոզանիս

GR

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

DOP

Formaggi

Լադոտիրի Միտիլինիս

GR

Λακωνία

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Լակոնիա

GR

Λέσβος; Mυτιλήνη

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Լեսվոս, Միտիլինի

GR

Λυγουριό Ασκληπιείου

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Լիղուրյո Ասկիպիիու

GR

Μανούρι

DOP

Formaggi

Մանուրի

GR

Μανταρίνι Χίου

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մանդարինի Խիու

GR

Μαστίχα Χίου

DOP

Gomme e resine naturali

Մաստիխա Խիու

GR

Μαστιχέλαιο Χίου

DOP

Oli essenziali

Մաստիխելեո Խիու

GR

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Մելի Էլատիս Մենալու Վանիլյա

GR

Μεσσαρά

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մեսարա

GR

Μετσοβόνε

DOP

Formaggi

Մեցովոնե

GR

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Միլա Զաղորաս Պիլիու

GR

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Միլա Տելիսիուս Պիլաֆա Տրիպոլեոս

GR

Μήλο Καστοριάς

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Միլո Կաստորյաս

GR

Μπάτζος

DOP

Formaggi

Բաձոս

GR

Ξερά σύκα Κύμης

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Քսերա սիկա Կիմիս

GR

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Քսիրա Սիկա Տաքսիարխի

GR

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

DOP

Formaggi

Քսիղալո Սիտիաս/ Քսիղալո Սիտիաս

GR

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

DOP

Formaggi

Քսինոմիզիթրա Կրիտիս

GR

Ολυμπία

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Օլիմբիա

GR

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատատա Կատո Նեվրոկոպիու

GR

Πατάτα Νάξου

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատատա Նաքսու

GR

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Պեզա Իրակիլիու Կրիտիս

GR

Πέτρινα Λακωνίας

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Պետրինա Լակոնիաս

GR

Πηχτόγαλο Χανίων

DOP

Formaggi

Պիխտողալո Խանիոն

GR

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պորտոկալյա Մալեմե Խանիոն Կրիտիս

GR

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պրասինես Էլյես Խալկիդիկիս

GR

Πρέβεζα

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Պրեվեզա

GR

Ροδάκινα Νάουσας

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ռոդակինա Նաուսաս

GR

Ρόδος

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ռոդոս

GR

Σάμος

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սամոս

GR

Σαν Μιχάλη

DOP

Formaggi

Սան Միխալի

GR

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սիտիա Լասիթիու Կրիտիս

GR

Σταφίδα Ζακύνθου

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ստաֆիդա Զակինթու

GR

Σταφίδα Ηλείας

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ստաֆիդա Իլիաս

GR

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ստաֆիդա Սուլտանինա Կրիտիս

GR

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սիկա Վրավրոնաս Մարկոպուլու Մեսոյիոն

GR

Σφέλα

DOP

Formaggi

Սֆելա

GR

Τοματάκι Σαντορίνης

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Տոմատակի Sանտորինիս

GR

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ցակոնիկի Մելիձանա Լեոնիդիու

GR

Τσίχλα Χίου

DOP

Gomme e resine naturali

Ցիխիա Խիու

GR

Φάβα Σαντορίνης

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆավա Սանտորինիս

GR

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆասոլյա (Յիրանդես Էլեֆանդես) Պրեսպոն Ֆլորինաս

GR

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆասոլյա (պլակե մեղալոսպերմա) Պրեսպոն Ֆլորինաս

GR

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆասոլյա Վանիլյես Ֆենեու

GR

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ՖԱՍՈԼՅԱ ՅԻՂԱՆԴԵՍ – ԷԼԵՖԱՆԴԵՍ ԿԱՍՏՈՐՅԱՍ

GR

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆասոլյա յիղանդես էլեֆանդես Կատո Նեվրոկոպիու

GR

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆասոլյա կինա մեսոսպերմա Կատո Նեվրոկոպիու

GR

Φέτα

DOP

Formaggi

Ֆետա

GR

Φιρίκι Πηλίου

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիրիկի Պիլիու

GR

Φοινίκι Λακωνίας

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ֆինիկի Լակոնիաս

GR

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

DOP

Formaggi

Ֆորմաելա Արախովաս Պարնասու

GR

Φυστίκι Αίγινας

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիստիկի Էգինաս

GR

Φυστίκι Μεγάρων

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիստիկի Մեղարոն

GR

Χανιά Κρήτης

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Խանյա Կրիտիս

HU

Alföldi kamillavirágzat

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Ալֆյոլդի կամիլլավիրագզատ

HU

Budapesti téliszalámi

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Բուդապեշտի տիլիսալամի

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Չաբաի կոլբաս/ Չաբաի վաստագկոլբաս

HU

Gönci kajszibarack

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Գյունցի կայսիբարացկ

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Գյուլաի կոլբաս/ Գյուլաի պարոշկոլբաս

HU

Hajdúsági torma

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Հայդուշագի տորմա

HU

Kalocsai fűszerpaprika örlemény

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Կալոչաի ֆյուսերպապրիկա օրլեմէնյ

HU

Magyar szürkemarha hús

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Մագյար սուրկեմարհա հուշ

HU

Makói vöröshagyma; Makói hagyma

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մակոի վորոշհագյմա, Մակոի հագյմա

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Սեգեդի ֆուսերպապրիկա – օրլեմէնյ / Սեգեդի պապրիկա

HU

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սեգեդի սալամի, Սեգեդի տէլիսալամի

HU

Szentesi paprika

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սենտեշի պապրիկա

HU

Szőregi rózsatő

IGP

Fiori e piante ornamentali

Սյորեգի ռոժատո

IE

Clare Island Salmon

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Քլեր Այլնդ Սալմոն

IE

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Քոնեմարա Հիլ լեմ, Ուեն Շլեյվը Խոնըմարա

IE

Imokilly Regato

DOP

Formaggi

Այմոկիլի Րեգատո

IE

Timoleague Brown Pudding

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Թիմոլիգ Բրաուն Փուդինգ

IE

Waterford Blaa / Blaa

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Ուաթերֆորդ Բլաա/ Բլաա

IT

Abbacchio Romano

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Աբաքքիո Ռոմանո

IT

Acciughe sotto sale del Mar Ligure

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Աչուգե սոտո սալե դել Մառ Լիգուրե

IT

Aceto Balsamico di Modena

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Աչետո Բալսամիկո դի Մոդենա

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Աչետո բալսամիկո տրադիցիոնալե դի Մոդենա

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Աչետո բալսամիկո տրադիցիոնալե դի Ռեջիո Էմիլիա

IT

Aglio Bianco Polesano

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ալյո Բյանկո Պոլեզանո

IT

Aglio di Voghiera

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ալյո դի Վոգիերա

IT

Agnello del Centro Italia

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյելլո դել Ճենտրո Իտալիա

IT

Agnello di Sardegna

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Անյելլո դի Սարդենյա

IT

Alto Crotonese

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ալտո Կրոտոնեզե

IT

Amarene Brusche di Modena

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ամարենե Բրուսկե դի Մոդենա

IT

Aprutino Pescarese

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ապրուտինո Պեսկարեզե

IT

Arancia del Gargano

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Արանչիա դել Գարգանո

IT

Arancia di Ribera

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Արանչյա դի Ռիբերա

IT

Arancia Rossa di Sicilia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Արանչյա Ռոսսա դի Սիչիլիա

IT

Asiago

DOP

Formaggi

Ազիագո

IT

Asparago Bianco di Bassano

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասպառագո Բյանկո դի Բասսանո

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասպառագո բյանկո դի Չիմադոլոմո

IT

Asparago di Badoere

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասպառագո դի Բադոերե

IT

Asparago di Cantello

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասպառագո դի Կանտելլո

IT

Asparago verde di Altedo

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասպառագո վեռդե դի Ալտեդո

IT

Basilico Genovese

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բազիլիկո Ջենովեզե

IT

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

DOP

Oli essenziali

Բեռգամոտտո դի Ռեջջիո Կալաբռիա – Օլիո էսենցիալե

IT

Bitto

DOP

Formaggi

Բիտտո

IT

Bra

DOP

Formaggi

Բռա

IT

Bresaola della Valtellina

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Բռեզաոլա դելլա Վալտելլինա

IT

Brisighella

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Բրիզիգելլա

IT

Brovada

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բռովադա

IT

Bruzio

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Բռուցիո

IT

Caciocavallo Silano

DOP

Formaggi

Կաչիոկավալլո Սիլանո

IT

Canestrato di Moliterno

IGP

Formaggi

Կանիստրատո դի Մոլիտեռնո

IT

Canestrato Pugliese

DOP

Formaggi

Կանիստրատո Պուլյեզե

IT

Canino

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կանինո

IT

Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կանտուչչինի Տոսկանի/ Կանտուչչի Տոսկանի

IT

Capocollo di Calabria

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կեպոկոլլո դի Կալաբրիա

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

IGP

Pasta

Կապպելաչչի դի ցուկկա ֆեռառեզի

IT

Cappero di Pantelleria

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կապպեռո դի Պանտելլերիա

IT

Carciofo Brindisino

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կառչոֆո Բրինդիզինո

IT

Carciofo di Paestum

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կառչոֆո դի Պեստում

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կառչոֆո Ռոմանեսկո դել Լացիո

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կառչոֆո Սպինոզո դի Սառդենյա

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կառոտե դելլ՛Ալտոպիանո դել Ֆուչինո

IT

Carota Novella di Ispica

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կառոտա Նովելլա դի Իսպիկա

IT

Cartoceto

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կառտոչետո

IT

Casatella Trevigiana

DOP

Formaggi

Կազատելլա Տռեվիջիանա

IT

Casciotta d'Urbino

DOP

Formaggi

Կաշոտտա դ՛Ուրբինո

IT

Castagna Cuneo

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստանյա Կունեո

IT

Castagna del Monte Amiata

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստանյա դել Մոնտե Ամիատա

IT

Castagna di Montella

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստանյա դի Մոնտելլա

IT

Castagna di Vallerano

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստանյա դի Վալլեռանո

IT

Castelmagno

DOP

Formaggi

Կաստելմանյո

IT

Chianti Classico

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կիանտի Կլասիկո

IT

Ciauscolo

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Չիաուսկոլո

IT

Cilento

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Չիլենտո

IT

Ciliegia dell'Etna

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Չիլիեջա դել՛Էտնա

IT

Ciliegia di Marostica

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Չիլիեջա դի Մառոստիկա

IT

Ciliegia di Vignola

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Չիլիեջա դի Վինյոլա

IT

Cinta Senese

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Չինտա Սենեզե

IT

Cipolla bianca di Margherita

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Չիպոլլա բյանկա դի Մառգերիտա

IT

Cipolla Rossa di Tropea — Calabria

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Չիպոլլա Ռոսա դի Տռոպեա Կալաբրիա

IT

Cipollotto Nocerino

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Չիպոլլոտտո Նոչերինո

IT

Clementine del Golfo di Taranto

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կլեմենտինե դել Գոլֆո դի Տառանտո

IT

Clementine di Calabria

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կլեմենտինե դի Կալաբրիա

IT

Collina di Brindisi

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կոլլինա դի Բռինդիզի

IT

Colline Pontine

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կոլլինե Պոնտինե

IT

Colline di Romagna

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կոլլինե դի Ռոմանյա

IT

Colline Salernitane

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կոլլինե Սալեռնիտանե

IT

Colline Teatine

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Կոլլինե Տեատինե

IT

Coppa di Parma

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կոպպա դի Պառմա

IT

Coppa Piacentina

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կոպպա Պիասենտինա

IT

Coppa ferrarese

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կոպպիա Ֆեռառեզե

IT

Cotechino di Modena

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կոտեկինո Մոդենա

IT

Cozza di Scardovari

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Կոցցա դի Սկառդովարի

IT

Crudo di Cuneo

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կռուդո դի Կունեո

IT

Culatello di Zibello

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կուլատելլո դի Ձիբելլո

IT

Dauno

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Դաունո

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆաջոլի Բիանկի դի Ռոտոնդա

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆաջոլո Կաննելլինո դի Ատինա

IT

Fagiolo di Cuneo

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆաջոլո Կունեո

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆաջոլո դի Լամոն դելլա Վալլատա Բելլունեզե

IT

Fagiolo di Sarconi

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆաջոլո դի Սառկոնի

IT

Fagiolo di Sorana

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆաջոլո դի Սորանա

IT

Farina di castagne della Lunigiana

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆարինա դի կաստանյե դելլա Լունիջիանա

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆարինա դի Նեչչիո դելլա Գառֆանյանա

IT

Farro della Garfagnana

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆառո դելլա Գառֆանյանա

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆառո դի Մոնտելեոնե դի Սպոլետո

IT

Fichi di Cosenza

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիկի դի Կոզենցա

IT

Fico Bianco del Cilento

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիկո Բյանկո դել Չիլենտո

IT

Ficodindia dell'Etna

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիկոդինդիա դել՛Էտնա

IT

Ficodindia di San Cono

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆիկոդինդիա դի Սան Կոնո

IT

Finocchiona

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ֆինոկկիոնա

IT

Fiore Sardo

DOP

Formaggi

Ֆիորե Սարդո

IT

Focaccia di Recco col formaggio

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Ֆոկաչչա դի Ռեկո կոլ Ֆոռմաջջո

IT

Fontina

DOP

Formaggi

Ֆոնտինա

IT

Formaggella del Luinese

DOP

Formaggi

Ֆորմաջջելլա դել Լուինեզե

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

DOP

Formaggi

Ֆորմաջջո դի Ֆոսսա դի Սոլյանո

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

DOP

Formaggi

Ֆորմաի դե Մուտ դել՛Ալտա Վալլե Բռեմբանա

IT

Fungo di Borgotaro

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆունգո դի Բոռգոտառո

IT

Garda

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Գառդա

IT

Gorgonzola

DOP

Formaggi

Գոռգոնձոլա

IT

Grana Padano

DOP

Formaggi

Գռանա Պադանո

IT

Insalata di Lusia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ինսալատա դի Լուզիա

IT

Irpinia - Colline dell'Ufita

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Իռպինիա – Կոլլինե դել՛Ուֆիտա

IT

Kiwi Latina

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կիուի Լատինա

IT

La Bella della Daunia

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լա Բելլա Դելլա Դաունիա

IT

Laghi Lombardi

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Լագի Լոմբառդի

IT

Lametia

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Լամեթիա

IT

Lardo di Colonnata

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լառդո դի Կոլոննատա

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լենտիքքիա դի Կաստելլուչչո դի Նորցա

IT

Limone Costa d'Amalfi

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լիմոնե Կոստա դ՛Ամալֆի

IT

Limone di Rocca Imperiale

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լիմոնե դի Ռոկկա իմպերիալե

IT

Limone di Siracusa

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լիմոնե դի Սիրակուզա

IT

Limone di Sorrento

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լիմոնե դի Սոռենտո

IT

Limone Femminello del Gargano

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լիմոնե Ֆեմմինելլո դել Գարգանո

IT

Limone Interdonato Messina

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լիմոնե Ինտեռդոնատո Մեսսինա

IT

Liquirizia di Calabria

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Լիկուիրիցիա դի Կալաբրիա

IT

Lucca

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Լուկկա

IT

Maccheroncini di Campofilone

IGP

Pasta

Մակկերոնչինի դի Կամպոֆիլոնե

IT

Marrone del Mugello

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառռոնե դել Մուջելլո

IT

Marrone della Valle di Susa

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառռոնե դելլա Վալե դի Սուզա

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառռոնե դի Կապռեզե Միկելանջելո

IT

Marrone di Castel del Rio

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառռոնե դիԿաստել դել Ռիո

IT

Marrone di Combai

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառռոնե դի Քոմբայ

IT

Marrone di Roccadaspide

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառռոնե դի Ռոկկադասպիդե

IT

Marrone di San Zeno

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառռոնե դի Սան Զենո

IT

Marroni del Monfenera

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառռոնի դել Մոնֆենեռա

IT

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելա Ալտո Ադիջե, Սուդտիրոլեռ Աաֆել

IT

Mela di Valtellina

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելա դի Վալտելլինա

IT

Mela Rossa Cuneo

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելա Ռոսա Կունեո

IT

Mela Val di Non

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելա Վալ դի Նոն

IT

Melannurca Campana

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելաննուռկա Կամպանա

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելանցանա Ռոսա դի Ռոտոնդա

IT

Melone Mantovano

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելոնե Մմանտովանո

IT

Miele della Lunigiana

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Միելե դելլա Լունիջանա

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Միելե դելլե Դոլոմիտի Բելլունեզի

IT

Miele Varesino

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Միելե Վարեզինո

IT

Molise

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մոլիզե

IT

Montasio

DOP

Formaggi

Մոնտազիո

IT

Monte Etna

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մոնտե Էտնա

IT

Monte Veronese

DOP

Formaggi

Մոնտե Վերոնեզե

IT

Monti Iblei

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մոնտի Իբլեի

IT

Mortadella Bologna

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Մոռտադելլա Բոլոնյա

IT

Mortadella di Prato

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Մոռտադելլա դի Պռատո

IT

Mozzarella di Bufala Campana

DOP

Formaggi

Մոցառելլա դի Բուֆալա Կամպանա

IT

Murazzano

DOP

Formaggi

Մուռացանո

IT

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նոչոլա դել Պիմոնտե, Նոչոլա Պիմոնտե

IT

Nocciola di Giffoni

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նոչոլա դի Ջիֆոնի

IT

Nocciola Romana

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նոչոլա Ռոմանա

IT

Nocellara del Belice

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նոչելլառա դել Բելիչե

IT

Nostrano Valtrompia

DOP

Formaggi

Նոստրանո Վալտրոմպիա

IT

Oliva Ascolana del Piceno

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օլիվա Ասկոլանա դել Պիչենո

IT

Pagnotta del Dittaino

DOP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պանյոտա դել Դիտտայնո

IT

Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պամպապատո դի Ֆեռռառա/ Պամպիպատո դի ֆեռռառա

IT

Pancetta di Calabria

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պանչետտա դի Կալաբրիա

IT

Pancetta Piacentina

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պանցետտա Պիաչենտինա

IT

Pane casareccio di Genzano

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պանե կազառեչչո դի Ջենցանո

IT

Pane di Altamura

DOP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պանե դի Ալտամուռա

IT

Pane di Matera

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պանե դի Մատեռա

IT

Pane Toscano

DOP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պանե Տոսկանո

IT

Panforte di Siena

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պանֆոռտե դի Սիենա

IT

Parmigiano Reggiano

DOP

Formaggi

Պառմիջանո Ռիջջանո

IT

Pasta di Gragnano

IGP

Pasta

Պաստա դի Գռանյանո

IT

Patata dell'Alto Viterbese

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատակա դել՛Ալտո Վիտեռբեզե

IT

Patata della Sila

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատատա դելլա Սիլա

IT

Patata di Bologna

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատատա դի Բոլոնյա

IT

Patata novella di Galatina

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատատա նովելլա դի Գալանտինա

IT

Patata Rossa di Colfiorito

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատատա Ռոսսա դի Կոլֆիորիտո

IT

Pecorino Crotonese

DOP

Formaggi

Պեկորինո Կռոտոնեզե

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

DOP

Formaggi

Պեկորինո դելլե Բալցե Վոլտեռանե

IT

Pecorino di Filiano

DOP

Formaggi

Պեկորինո դի Ֆիլիանո

IT

Pecorino di Picinisco

DOP

Formaggi

Պեկորինո դի Պիչինիսկո

IT

Pecorino Romano

DOP

Formaggi

Պեկորինո Ռոմանո

IT

Pecorino Sardo

DOP

Formaggi

Պեկորինո Սարդո

IT

Pecorino Siciliano

DOP

Formaggi

Պեկորինո Սիչիլիանո

IT

Pecorino Toscano

DOP

Formaggi

Պեկորինո Տոսկանո

IT

Penisola Sorrentina

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Պենիզոլա Սոռռենտինա

IT

Peperone di Pontecorvo

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեպեռոնե դի Պոնտեկոռվո

IT

Peperone di Senise

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեպեռոնե դի Սենիզե

IT

Pera dell'Emilia Romagna

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեռա դել՛էմիլիա Ռոմանյա

IT

Pera mantovana

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեռա մանտովանա

IT

Pesca di Leonforte

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեսկա դի Լեոնֆոռտե

IT

Pesca di Verona

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեսկա դի Վեռոնա

IT

Pesca e Nettarina di Romagna

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեսկա է Նետտարինա դի Ռոմանյա

IT

Pescabivona

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեսկաբիվոնա

IT

Piacentinu Ennese

DOP

Formaggi

Պիաչենտինու Էննեզե

IT

Piadina Romagnola / Piada Romagnola

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պիադինա Ռոմանյոլա/ Պիադա Ռոմանյոլա

IT

Piave

DOP

Formaggi

Պիավե

IT

Pistacchio verde di Bronte

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պիստաքքիո վեռդե դի Բռոնտե

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմոդորինո դել Պիեննոլո դել Վեզուվիո

IT

Pomodoro di Pachino

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմոդոռո դի Պակինո

IT

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պոմոդոռո Ս. Մառցանո դելլ՛Ագռո Սառնեզե Նոչերինո

IT

Porchetta di Ariccia

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պոռկետտա դի Առիչչա

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Պռետուցիանո դելլե Կոլլինե Տեռամանե

IT

Prosciutto Amatriciano

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո Ամատրիչանո

IT

Prosciutto di Carpegna

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո դի Կառպենյա

IT

Prosciutto di Modena

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո դի Մոդենա

IT

Prosciutto di Norcia

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո դի Նոռչա

IT

Prosciutto di Parma

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո դի Պառմա

IT

Prosciutto di S. Daniele

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո դի Ս. Դանիելե

IT

Prosciutto di Sauris

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո դի Սաուրիս

IT

Prosciutto Toscano

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո Տոսկանո

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռոշուտտո Վենիտո Բերիկո-Էուգանեո

IT

Provolone del Monaco

DOP

Formaggi

Պռովոլոնե դել Մոնակո

IT

Provolone Valpadana

DOP

Formaggi

Պռովոլոնե Վալպադանա

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

DOP

Formaggi

Պուցցոնե դի Մոենա/ Սպռեց Ծաորի

IT

Quartirolo Lombardo

DOP

Formaggi

Կուառտիռալո Լոմբառդո

IT

Radicchio di Chioggia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ռադիկկիո դի Կիոջջա

IT

Radicchio di Verona

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ռադիկկիո դի Վեռոնա

IT

Radicchio Rosso di Treviso

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ռադիկկիո Ռոսո դի Տռեվիզո

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ռադիկկիո Վարեգատո դի Կաստալֆռանկո

IT

Ragusano

DOP

Formaggi

Ռագուզանո

IT

Raschera

DOP

Formaggi

Ռասկեռա

IT

Ricciarelli di Siena

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Ռիչչառելլի դի Սիենա

IT

Ricotta di Bufala Campana

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Ռիկոտտա դի Բուֆալա Կամպանա

IT

Ricotta Romana

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Ռիկոտտա Ռոմանա

IT

Riso del Delta del Po

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ռիզո դել Դալտա դել Պո

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ռիզո դի Բառաջջա Բիելլեզե է Վեռչելլեզե

IT

Riso Nano Vialone Veronese

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ռիզո Նանո Վիալոնե Վեռոնեզե

IT

Riviera Ligure

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ռիվիեռա Լիգուռե

IT

Robiola di Roccaverano

DOP

Formaggi

Ռոբիոլա դի Ռոկկավեռանո

IT

Sabina

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սաբինա

IT

Salama da sugo

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամա դա սուգո

IT

Salame Brianza

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամե Բրիանցա

IT

Salame Cremona

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամե Կռեմոնա

IT

Salame di Varzi

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամե դի Վառցի

IT

Salame d'oca di Mortara

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամե դ՛օքա դի Մորտառա

IT

Salame Felino

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամե Ֆելինո

IT

Salame Piacentino

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամե Պիաշենտինո

IT

Salame Piemonte

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամե Պիեմոնտե

IT

Salame S. Angelo

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամե Սան Անջելո

IT

Salamini italiani alla cacciatora

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամինի իտալիանի ալլա կաչչատորա

IT

Sale Marino di Trapani

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Սալե Մարինո դի Տրապանի

IT

Salmerino del Trentino

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Սալմերինո դել Տրենտինո

IT

Salsiccia di Calabria

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալսիչչա դի Կալաբրիա

IT

Salva Cremasco

DOP

Formaggi

Սալվա Կռեմասկո

IT

Sardegna

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սառդենյա

IT

Scalogno di Romagna

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սկալոնյո դի Ռոմանյա

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սեդանո Բիանկո դի Սպեռլոնգա

IT

Seggiano

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սեջջանո

IT

Silter

DOP

Formaggi

Սիլտեռ

IT

Soppressata di Calabria

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սոպռեսատա դի Կալաբրիա

IT

Soprèssa Vicentina

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սոպռեսա Վիչենտինա

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սպեկ Ալտո Ադիջե/ Սուդտիրոլեռ Մառկենսպեկ/ Սուդտիրոլեռ Սպեկ

IT

Spressa delle Giudicarie

DOP

Formaggi

Սպռեսա դելլե Ջուդիկարիե

IT

Squacquerone di Romagna

DOP

Formaggi

Սքուաքուեռոնե դի Ռոմանյա

IT

Stelvio; Stilfser

DOP

Formaggi

Ստելվիո, Ստիլֆսեռ

IT

Strachitunt

DOP

Formaggi

Ստռակիտունտ

IT

Susina di Dro

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սուզինա դի Դրո

IT

Taleggio

DOP

Formaggi

Տալեջջո

IT

Tergeste

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Տերջեստե

IT

Terra di Bari

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Տեռա դի Բարի

IT

Terra d'Otranto

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Տեռա դ՛Օտրանտո

IT

Terre Aurunche

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Տեռե Աուռունկե

IT

Terre di Siena

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Տեռե դի Սյենա

IT

Terre Tarentine

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Տեռե Տառենտինե

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Տինկա Գոբբա Դոռատա դել Պիանալտո դի Պոիրինո

IT

Toma Piemontese

DOP

Formaggi

Տոմա Պիեմոնտեզե

IT

Torrone di Bagnara

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Տոռոնե դի Բանյառա

IT

Toscano

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Տոսկանո

IT

Trote del Trentino

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Տռոտե դել Տռենտինո

IT

Tuscia

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Տուշշա

IT

Umbria

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ումբրիա

IT

Uva da tavola di Canicattì

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ուվա դա տավոլա դի Կանիկատտի

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ուվա դա տավոլա դի Մաձձառոնե

IT

Uva di Puglia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ուվա դի Պուլիա

IT

Val di Mazara

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Վալ դի Մացառա

IT

Valdemone

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Վալդեմոնե

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Վալլե դ՛Աոստա Լառդ դ՛Առնադ/Վալլե դ՛Աոստե Լառդ դ՛Առնադ

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

DOP

Formaggi

Վալե դ՛Աոստա Ֆռոմաձո

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Վալե դ՛Աոստա Յամբոն դե Բոսսիս

IT

Valle del Belice

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

լդել Բելիչե

IT

Valli Trapanesi

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Վալլի Տռապանեզի

IT

Valtellina Casera

DOP

Formaggi

Վալտելլինա Կազեռա

IT

Vastedda della valle del Belìce

DOP

Formaggi

Վաստեդդա դելլա վալլե դել Բելիչե

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Վենետո Վալպոլիչելլա, Վենետո Էուգաենեի է Բերիչի, Վենետո դել Գռապպա

IT

Vitellone bianco dell'Appennino centrale

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վիտելլոնլ բյանկո դել՛Ապպեննինո չենտրալե

IT

Vulture

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Վուլտուռե

IT

Zafferano dell'Aquila

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Ձաֆֆեռանո դելլ՛Աքուիլա

IT

Zafferano di San Gimignano

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Ձաֆֆեռանո դի Սան Ջիմինյանո

IT

Zafferano di Sardegna

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Ձաֆֆեռանո դի Սառդենյա

IT

Zampone Modena

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ձամպոնե Մոդենա

LV

Carnikavas nēģi

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Ցառնիկավաս նէգյի

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լատվիաս լիելիե պելէկիե զիռնյի

LT

Daujėnų naminė duona

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Դաույենի նամինե դուոնա

LT

Lietuviškas varškės sūris

IGP

Formaggi

Լիետուվիշկաս վարշկես սուրիս

LT

Liliputas

IGP

Formaggi

Լիլիպուտաս

LT

Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Սեյնու/Լազդիյու կռաշտո մեդուս/ Միուդ զ սեյնենյսչինի/ Լոզյձիեյշչինի

LT

Stakliškės

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Ստակլիշկես

LU

Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Բեր րոզ – Մարք Նասիոնալ դյու Գրոն Դյուշ դը Լյուքսոմբուր

LU

Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Միել - Մարքը նասիոնալ դյու Գրոն-Դյուշէ դը Լյուքսոմբուր

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալեզոն ֆյումե, մարքը նասիոնալ գրոն-դյուշ դը Լյուքսեմբուր

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վիյանդ դե պոր, մարք նասիոնալ գրոն-դյուշէ դը Լյուքսեմբուր

NL

Boeren-Leidse met sleutels

DOP

Formaggi

Բորեն-Լայդշը մեթ շլեութելս

NL

Brabantse Wal asperges

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բռաբանցե Վալ ասպեռժես

NL

De Meerlander

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Դե Մեերլանդեր

NL

Edam Holland

IGP

Formaggi

Էդամ Հոլանդ

NL

Gouda Holland

IGP

Formaggi

Խաուդա Հոլանդ

NL

Hollandse geitenkaas

IGP

Formaggi

Հոլանդսը խայտենկաս

NL

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas

DOP

Formaggi

Կանտերկաս, Կանտերնախելկաս, Կանտերկոմայնըկաս

NL

Noord-Hollandse Edammer

DOP

Formaggi

Նորդ-Հոլանդսե Էդամեր

NL

Noord-Hollandse Gouda

DOP

Formaggi

Նորդ-Հոլանդսե Խաուդա

NL

Opperdoezer Ronde

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Օպերդուզեր Րոնդե

NL

Westlandse druif

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Վեստլանդսե դրայֆ

PL

Andruty kaliskie

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Անդռուտի կալիսկիե

PL

Bryndza Podhalańska

DOP

Formaggi

Բռինձա Պոդխալայնյսկա

PL

Cebularz lubelski

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Սեբուլաշ լուբելսկի

PL

Chleb prądnicki

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Խլեբ պռոդնիցկի

PL

Fasola korczyńska

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆասոլա կոռչինյսկա

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆասոլա Փյենկնի Յաշ զ Դոլինի Դունայցա/ Ֆասոլա զ Դոլինի Դունայցա

PL

Fasola Wrzawska

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆասոլա Վժավսկա

PL

Jabłka grójeckie

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Յաբուկա գռույեցկյե

PL

Jabłka łąckie

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Յաբուկա ուոնցկյե

PL

Jagnięcina podhalańska

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Յագնյենչինա պոդխալանյսկա

PL

Karp zatorski

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Կառպ զատորսկի

PL

Kiełbasa lisiecka

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կիեուբասա լիշյեցկա

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Կոուոչ շլոնսկի/կոուաչ շլոնսկի

PL

Miód drahimski

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյուդ դռահիմսկի

PL

Miód kurpiowski

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյուդ կուռպիովսկի

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյուդ վժոսովի զ Բոռուվ Դոլնոշլոնսկիխ

PL

Obwarzanek krakowski

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Օբվաժանեկ կռակովսկի

PL

Oscypek

DOP

Formaggi

Օսցիպեկ

PL

Podkarpacki miód spadziowy

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Պոդկառպասկի մյուդ սպաջյովի

PL

Redykołka

DOP

Formaggi

Ռեդիկոլկա

PL

Rogal świętomarciński

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Ռոգալ շվյեննտոմառչինյսկի

PL

Ser koryciński swojski

IGP

Formaggi

Սեռ կորչինյսկի սվոյսկի

PL

Śliwka szydłowska

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Շլիվկա շիդուովսկա

PL

Suska sechlońska

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սուսկա սեխլոնյսկա

PL

Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Տռուսկավկա կաշուբսկա լուբ Կաշեբսկո մալենա

PL

Wielkopolski ser smażony

IGP

Formaggi

Վյելկոպոլսկի սեռ սմաժոնի

PL

Wiśnia nadwiślanka

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Վիշնյա նադվիշլանկա

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ալյեյրա ր Բառոզո Մոնտալեգրե

PT

Alheira de Mirandela

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ալյեյրա դե Միրանդելա

PT

Alheira de Vinhais

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ալյեիրա դե Վինյաիս

PT

Ameixa d'Elvas

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ամեյշա դ՛Էլվաս

PT

Amêndoa Douro

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ամենդոա Դոուրո

PT

Ananás dos Açores / São Miguel

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Անանաս դոս Ասորես/Սաո միգել

PT

Anona da Madeira

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Անոնա դա Մադեյրա

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Առոզ Կարոլինո դազ Լեզիրիաս Ռիբատեժանաս

PT

Arroz Carolino do Baixo Mondego

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Առոզ Կառոլինո դո Բայշո Մոնդեգո

PT

Azeite de Moura

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ազեյտե դե Մուրա

PT

Azeite de Trás-os-Montes

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ազեյտե դե Տռազ-ուս-Մոնտես

PT

Azeite do Alentejo Interior

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ազեյտե դո Ալենտեժո Ինտերիոր

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ազեյտե դա Բեյրա Ինտերիոր (Ազեյտե դա Բեյրա Ալտա, Ազեյտե դա Բեյրա Բայշա)

PT

Azeites do Norte Alentejano

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ազեյտես դո Նորտե Ալենտեժանո

PT

Azeites do Ribatejo

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ազեյտես դո Ռիբատեժո

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ազեյտոնա դե կոնսեռվա Նեգռինյա դե Ֆռեյշո

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ազեյտոնաս դե կոնսեռվա դե Էլվաս ի Կամպո Մայոռ

PT

Batata de Trás-os-Montes

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բատատա դե Տռազ-oզ-Մոնտես

PT

Batata doce de Aljezur

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բատատա դոսի դե Ալժեզուռ

PT

Borrego da Beira

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բոռեգո դա Բեյրա

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բոռեգո դե Մոնտեմոր-օ-Նովո

PT

Borrego do Baixo Alentejo

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բոռեգո դո Բայշո Ալենտեժո

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Բոռեգո դո Նոռդեստե Ալենտեժանո

PT

Borrego Serra da Estrela

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Բոռեգո Սեռա դա Էստրելա

PT

Borrego Terrincho

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Բոռեգո Տեռինշո

PT

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Բուտելո դե Վինյայս, Բուշո դե Վինյայս, Շոուրիսո դե Օսոս դե Վինյայս

PT

Cabrito da Beira

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կաբրիտո դա Բեյրա

PT

Cabrito da Gralheira

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կաբրիտո դա Գրալյեյրա

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կաբրիտո դաս Տեռաս Ալտաս դո Մինյո

PT

Cabrito de Barroso

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կաբրիտո դե Բարոզո

PT

Cabrito do Alentejo

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կաբրիտո դո Ալենտեժո

PT

Cabrito Transmontano

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կաբրիտո Տրասմոնտանո

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կաշոլեյրա Բրանկա դե Պորտալեգրե

PT

Capão de Freamunde

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կապաո դե Ֆրեամունդե

PT

Carnalentejana

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կառնալենտեժենա

PT

Carne Arouquesa

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե Առոուկեզա

PT

Carne Barrosã

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնի Բառոզա

PT

Carne Cachena da Peneda

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե Կաշենա դա Պենեդա

PT

Carne da Charneca

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե դա Շառնեկա

PT

Carne de Bísaro Transmontano; Carne de Porco Transmontano

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե դե Բիզարո Տրանսմոնտանո, Կարնե դե Պոռկո Տրանսմոնտանո

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե ջ Բովինո Կրուզադո դոս Լամեյռոս դո Բառոզո

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե դե Բռավո դո Րիբատեժո

PT

Carne de Porco Alentejano

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե դե Պոռկո Ալենտեժանո

PT

Carne dos Açores

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե դոզ Ասորես

PT

Carne Marinhoa

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե Մարինյոա

PT

Carne Maronesa

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե Մառոնեզա

PT

Carne Mertolenga

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե Մեռտոլենգա

PT

Carne Mirandesa

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կարնե Միրանդեզա

PT

Castanha da Padrela

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստենյա դա Պադրելա

PT

Castanha da Terra Fria

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստենյա դա Տեռա Ֆրիա

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստենյա դոս Սոուտոս դա Լապա

PT

Castanha Marvão-Portalegre

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստենյո Մառվաո-Պորտալեգրե

PT

Cereja da Cova da Beira

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սերեժա դա Կովա դա Բեյրա

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սերեժա դե Սոն Ջուլիաո-Պորտալեգրե

PT

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսա դե Կարնի դե Բառոզո-Մունտալեգրի

PT

Chouriça de Carne de Melgaço

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շուորիսա դե Կարնի ջե Մելգասո

PT

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շուորիսա դե Կարնի ջե Վինյայս, Լինգուիսը դյո Վինյայս

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսա ջե սենգե ջե Մելգասո

PT

Chouriça Doce de Vinhais

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսա Դոսե դե Վինյայս

PT

Chouriço Azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսո Ազեդո դե Վինյայս, Ազեդո դե Վինյայս, Շոուրիսո ջե Պաո ջե Վինյայս

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսա դե Աբաբորա դե Բարոզու-Մունտալեգրի

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսո դե կարնե ջե Էստրեմոզ է Բորբա

PT

Chouriço de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսո դե Պորտալեգրե

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսո գռոսո ջե Էստրեմոզ է Բորբա

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շոուրիսո մոուրո դե Պորտալեգրե

PT

Citrinos do Algarve

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սիտրինոս դո Ալգարվե

PT

Cordeiro Mirandês / Canhono Mirandês

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կորդեյրո Միրանդես/ Կանյոնո Միրանդես

PT

Cordeiro Bragançano

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Կորդեյրո Բրագանսանո

PT

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կորդեյրո դե Բառոզո, Անյո դե Բառոզո, Կորդեյրո դե լեյտե դե Բառոզո

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ֆարինեյրա դե Էստրեմոզ է Բորբա

PT

Farinheira de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ֆարինեյրա դե Պորտալեգրե

PT

Linguiça de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լինգուիսա դե Պորտալեգրե

PT

Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լինգուիսա դո Բայշո Ալենտեժո, Շոուրիսո դե կարնե դո Բայշո Ալենտեժո

PT

Lombo Branco de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լոմբո Բրենկո դե Պորտալեգրե

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լոմբո Էնգիտադո դե Պորտալեգրե

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մասա Բռավո դե Էսմոլֆե

PT

Maçã da Beira Alta

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մասա դե Բեյրա Ալտա

PT

Maçã da Cova da Beira

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մասա դա Կովա դե Բեյրա

PT

Maçã de Alcobaça

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մասա դե Ալկոբասա

PT

Maçã de Portalegre

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մասա դե Պորտալեգրե

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մասա Ռիսկադինյա դե Պալմելա

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մառակուժա դոզ Ասորիս/Ս. Միգել

PT

Mel da Serra da Lousã

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դա Սեռա դա Լուզա

PT

Mel da Serra de Monchique

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դա Տեռա դե Մոնշիկե

PT

Mel da Terra Quente

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դա Տեռա Կենտե

PT

Mel das Terras Altas do Minho

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դաս Տեռաս Ալտաս դո Մինյո

PT

Mel de Barroso

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դե Բառոզո

PT

Mel do Alentejo

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դո Ալենտեժո

PT

Mel do Parque de Montezinho

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դո Պառկե դե Մոնտեզինյո

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դո Ռիբադեժու Նորչե (Սերա դ՛Ադեր, Աբուֆեյրա դե Կաստելո դե Բոդե, Բայռո, Աուտո Նաբաո)

PT

Mel dos Açores

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մել դուզ Ասորես

PT

Meloa de Santa Maria — Açores

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելոա դե Սանտա Մարիա – Ասորես

PT

Morcela de Assar de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Մորսելա դե Ասար դե Պորտալեգրե

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Մորսելա դե Կոսեռ դե Պորտալեգրե

PT

Morcela de Estremoz e Borba

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Մորսելա դե Էստռեմոզ է Բորբա

PT

Ovos Moles de Aveiro

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Oվոս Մոլես դե Ավեյրո

PT

Paia de Estremoz e Borba

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պայա դե Էստրեմոզ է Բորբա

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պայա դե Լոմբո դե էստրեմոզ է Բորբա

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պայա դե Տոուսիյո դե Էստռեմոզ է Բորբա

PT

Painho de Portalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պաինյո դե Պորտալեգրե

PT

Paio de Beja

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պայո դե Բեժա

PT

Pastel de Chaves

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պաստել դեւ Շավես

PT

Pastel deTentúgal

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պաստել դե Տենտուգալ

PT

Pêra Rocha do Oeste

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պէռա Ռաշա դո Օեստե

PT

Pêssego da Cova da Beira

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեսեգո դա Կովա դա Բեյրա

PT

Presunto de Barrancos

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռեզունտո դե Բառանկոս

PT

Presunto de Barroso

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռեզունտո դե Բառոզո

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռեզունտո դե Կամպ Մայոռ ի Էլվաս, Պալետա դե Կամպո Մայոռ ի Էլվաս

PT

Presunto de Melgaço

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռեզունտտո դե Մելգասո

PT

Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռեզունտո դե Սանտանա դա Սեռա, Պալետա դե Սանտանա դա Սեռա,

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռեզունտո դե Վինյայս/ Պռեզունտո Բիզարո դե Վինյայս

PT

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռեզունտո դո Ալենտեժո, Պալետա դո Ալենտեժո

PT

Queijo de Azeitão

DOP

Formaggi

Կեյժո դե Ազեյտաու

PT

Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho

DOP

Formaggi

Կեյժո դե Կաբռա Տռանսմոնտանո/ Կեյժո դե Կաբռա Տռանսմոնտանո Վելյու

PT

Queijo de Évora

DOP

Formaggi

Կեյժո դե Էվորա

PT

Queijo de Nisa

DOP

Formaggi

Կեյժո դե Նիզա

PT

Queijo do Pico

DOP

Formaggi

Կեյժո դո Պիկո

PT

Queijo mestiço de Tolosa

IGP

Formaggi

Կեյժո Մեստիսո դե Տոլոզա

PT

Queijo Rabaçal

DOP

Formaggi

Կեյժո Ռաբասալ

PT

Queijo S. Jorge

DOP

Formaggi

Կեյժո Ս. Ժորժե

PT

Queijo Serpa

DOP

Formaggi

Կեյժո Սերպա

PT

Queijo Serra da Estrela

DOP

Formaggi

Կեյժո Սեռա դա Էստրելա

PT

Queijo Terrincho

DOP

Formaggi

Կեյժո Տեռինշո

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

DOP

Formaggi

Կեյժոս դա Բեյրա Բայշա (Կեյժո դե Կաստելու Բրանկու, Կեյժո Ամարելու դա Բեյրա Բայշա, Կեյժո Պիկանտե դա Բեյրա Բայշա)

PT

Requeijão da Beira Baixa

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Ռեկեյժաո դա Բեյրա Բայշա

PT

Requeijão Serra da Estrela

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Ռեկեյժաո Սեռա դա Էստրելա

PT

Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Սալ դե Տավիրա/ Ֆլոր դե Սալ դե Տավիրա

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալպիքաո դե Բառոզո-Մոնտալեգրե

PT

Salpicão de Melgaço

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալպիքաո դե Մելգասո

PT

Salpicão de Vinhais

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալպիքաո դե Վինյայս

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սանգեյրա դե Բառոզո-Մոնտալեգրե

PT

Travia da Beira Baixa

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Տրավիա դա Բեյրա Բայշա

PT

Vitela de Lafões

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Վիտելա դե Լաֆոես

RO

Magiun de prune Topoloveni

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մաջուն դե պրունե Տոպոլովենի

RO

Salam de Sibiu

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալամ դե Սիբիու

RO

Telemea de Ibăneşti

DOP

Formaggi

Տելեմեա դե Իբանեշտի

SK

Klenovecký syrec

IGP

Formaggi

Կլենովեցկի Սիռեց

SK

Oravský korbáčik

IGP

Formaggi

Օռավսկի կոռբաչիկ

SK

Paprika Žitava/Žitavská paprika

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Պապրիկա Ժիտավա/ Ժիտավսկա պապրիկա

SK

Skalický trdelník

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Սկալիցկի տռդելնյիկ

SK

Slovenská bryndza

IGP

Formaggi

Սլովենսկա բռինձա

SK

Slovenská parenica

IGP

Formaggi

Սլովենսկա պառենիցա

SK

Slovenský oštiepok

IGP

Formaggi

Սլովենսկի օշտյեպոկ

SK

Tekovský salámový syr

IGP

Formaggi

Տյեկովսկի սալամովի սիռ

SK

Zázrivské vojky

IGP

Formaggi

Զազռիվսկէ վոյկի

SK

Zázrivský korbáčik

IGP

Formaggi

Զազռիվսկի կոռբաչիկ

SI

Bovški sir

DOP

Formaggi

Բովշկի սիռ

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Էկստռա դեվիշկո օլյչնո օլյե սլովենսկե իստռե

SI

Kočevski gozdni med

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Կոչեվսկի գոզդնի մեդ

SI

Kranjska klobasa

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կռանյսկա կլոբասա

SI

Kraška panceta

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կռաշկա պանցետա

SI

Kraški med

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Կռաշկի մեդ

SI

Kraški pršut

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կռաշկի պռշուտ

SI

Kraški zašink

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Կռաշկի զաշինկ

SI

Mohant

DOP

Formaggi

Մոխանտ

SI

Nanoški sir

DOP

Formaggi

Նանոշկի սիռ

SI

Piranska sol

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Պիռանսկա սոլ

SI

Prekmurska Šunka

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռեկմուռսկա Շունկա

SI

Prleška tünka

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Պռլեշկա տյունկա

SI

Ptujski lük

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պտույսկի լյուկ

SI

Šebreljski želodec

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Շեբռելյսկի ժելոդեց

SI

Slovenski med

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Սլովենսկի մեդ

SI

Štajersko prekmursko bučno olje

IGP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Շտայեռսկո պռեկմուռսկո բուչնո օլյե

SI

Tolminc

DOP

Formaggi

Տոլմինց

SI

Zgornjesavinjski želodec

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Զգոռնյեսավինյսկի ժելոդեց

ES

Aceite Campo de Calatrava

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե Կամպո դե Կալատրավա

ES

Aceite Campo de Montiel

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե Կամպո դե Մոնտիել

ES

Aceite de La Alcarria

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դե լա Ալկառիա

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դե լա կոմունիտատ Վալենսիանա

ES

Aceite de la Rioja

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դե լա Ռիոխա

ES

Aceite de Lucena

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դե Լուսենա

ES

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դե Մայորկա, Ասեյտե Մայորկին, Օլի դե Մայորկա, Օլի մայոռկին

ES

Aceite de Navarra

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դե Նավառա

ES

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դե Տեռա Ալտա, Օլի դե Տեռա Ալտա

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դե Բայշ Էբռե-Մոնցիա, Օլի դել Բայշ Էբռե-Մոնցիա

ES

Aceite del Bajo Aragón

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե դել Վախո Արաղոն

ES

Aceite Monterrubio

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե Մոնտեռուբիո

ES

Aceite Sierra del Moncayo

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Ասեյտե Սիեռա դել Մոնկայո

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասեյտունա Ալորենյա դե Մալաղա

ES

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ասեյտունե դե Մայորկա/ Ասեյտունա Մայորկինա/ Օլիվա դե Մայորկա/ Օլիվա Մայորկինա

ES

Afuega'l Pitu

DOP

Formaggi

Աֆուեղա՛լ Պիտու

ES

Ajo Morado de Las Pedroñeras

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ախո Մորադո դե լաս Պեդրոնյերաս

ES

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ալկաչոֆա դե Բենիկառլո, Կառշոֆա դե Բենիկառլո

ES

Alcachofa de Tudela

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ալկաչոֆա դե Տուդելա

ES

Alfajor de Medina Sidonia

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Ալֆախոռ դե Մեդինա Սիդոնիա

ES

Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ալմենդրա դե Մայորկա/ Ալմենդրա Մայորկինա/ Ամետլյա դե Մայորկա/ Ամետլյա Մայորկինա

ES

Alubia de La Bãneza-León

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ալուբիա դե Լա Բանյեսա-Լեոն

ES

Antequera

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Անտեկերա

ES

Arroz de Valencia; Arròs de València

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Առոզ դե Վալենսիա, Առոս դե Վալենսիա

ES

Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l'Ebre

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Առոզ դել Դելտա դել Էբռո/ Առոս դել Դելտա դե լ՛Էբռե

ES

Arzùa-Ulloa

DOP

Formaggi

Արսուա-Ույոա

ES

Avellana de Reus

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ավեյանա դե Ռեուս

ES

Azafrán de la Mancha

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Ասաֆրսան դե լա Մանչա

ES

Baena

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Բաենա

ES

Berenjena de Almagro

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բերենխենա դե Ալմաղրո

ES

Botillo del Bierzo

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Բոտիյո դել Բյերսո

ES

Caballa de Andalucia

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Կաբայա դե Անդալուսիա

ES

Cabrales

DOP

Formaggi

Կաբրալես

ES

Calasparra

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կալասպառա

ES

Calçot de Valls

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կալսոտ դե Վալս

ES

Carne de Ávila

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կառնե դե Ավիլա

ES

Carne de Cantabria

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կառնե դե Կանտաբրիա

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կառնե դե լա Սիեռա դե Գուադառամա

ES

Carne de Morucha de Salamanca

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կառնե դե Մորուչա դե Սալամանկա

ES

Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կառնե դե Վակունո դել Պաիս Վասկո/Էուսկալ Օկելա

ES

Castaña de Galicia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կաստանյա դե Գալիսիա

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սեբոյա Ֆուենտես դե Էբրո

ES

Cebreiro

DOP

Formaggi

Սեբրեյրո

ES

Cecina de León

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սեսինա դե Լեոն

ES

Cereza del Jerte

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սերեսա դել Խեռտե

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սերեսաս դե լա Մոնտանյա դե Ալիկանտե

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Malaga

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Չիրիմոյա դե լա Կոստա Տռոպիկալ դե Գրանադա-Մալագա

ES

Chorizo de Cantimpalos

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Չորիսո դե Կանտիմպալոս

ES

Chorizo Riojano

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Չորիսո Ռիոխանո

ES

Chosco de Tineo

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Չոսկո դե Տինեո

ES

Chufa de Valencia

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Չուֆա դե Վալենսիա

ES

Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Սիտրիկոս Վալենսիանոս/ Սիտրիկս Վալենսիանս

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կլեմենտինաս դե լաս Տյեռաս դել Էբռո, Կլեմենտինես դե լես Տեռես դե լ՛Էբռե

ES

Cochinilla de Canarias

DOP

Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

Կոչինիյա դե Կանարիաս

ES

Coliflor de Calahorra

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կոլիֆլոռ դե Կալաոռա

ES

Cordero de Extremadura

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կորդերո դե Էքստրեմադուրա

ES

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կորդերո դե Նավառա, Նաֆառոակո Առկումեա

ES

Cordero Manchego

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կորդերո Մանչեգո

ES

Cordero Segureño

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Կորդերո Սեղուրենյո

ES

Dehesa de Extremadura

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Դեեսա դե Էքստրեմադուրա

ES

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Էնսաիմադա դե Մայորկա, Էնսաիմադա Մայորկինա

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Էսպառաղո դե Ուետոռ-Տախառ

ES

Espárrago de Navarra

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Էսպառաղո դե Նավառա

ES

Estepa

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Էստեպա

ES

Faba Asturiana

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆաբա Աստուրիանա

ES

Faba de Lourenzá

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆաբա դե Լոուրենսա

ES

Fesols de Santa Pau

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆեսոս դե Սանտա Պաու

ES

Gamoneu; Gamonedo

DOP

Formaggi

Գամոնու, Գամոնեդո

ES

Garbanzo de Escacena

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Գառբանսո դե Էսկասենա

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Գառբանսո դե Ֆուենտեսաուկո

ES

Gata-Hurdes

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Գատա-Ուռդես

ES

Gofio Canario

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Գոֆիո Կանարիո

ES

Granada Mollar de Elche/Granada de Elche

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Գռանադա Մոյառ դե Էլչե/ Գրանադա դե Էլչե

ES

Grelos de Galicia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Գրելոս դե Գալիսիա

ES

Guijuelo

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Գիխուելո

ES

Idiazábal

DOP

Formaggi

Իդիասաբալ

ES

Jamón de Huelva

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Խամոն դե Ուելվա

ES

Jamón de Serón

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Խամոն դե Սերոն

ES

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Խամոն դե Տերուել/ Պալետա դե Տերուել

ES

Jamón de Trevélez

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Խամոն դե Տրեվելես

ES

Jijona

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Խիխոնա

ES

Judías de El Barco de Ávila

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Խուդիաս դ էլ Վառկո դե Ավիլա

ES

Kaki Ribera del Xúquer

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Կակի Ռիբեռա դել Շուկեռ

ES

Lacón Gallego

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լակոն Գայեգո

ES

Lechazo de Castilla y León

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Լեչասո դե Կաստիյա ի Լեոն

ES

Lenteja de La Armuña

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լենտեխա դե լա Առմունյա

ES

Lenteja de Tierra de Campos

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Լենտեխա դե Տիեռա դե Կամպոս

ES

Les Garrigues

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Լես Գառիգես

ES

Los Pedroches

DOP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Լոս Պեդրոչես

ES

Mahón-Menorca

DOP

Formaggi

Մաոն-Մենորկա

ES

Mantecadas de Astorga

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Մանտեկադաս դե Աստորգա

ES

Mantecados de Estepa

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Մանտեկադոս դե Էստեպա

ES

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մանտեկիյա դե լ՛Ալտ Ուրժել ի լա Սերդանյա, Մանտեգա դե լ՛Ալտ Ուրժել ի լա Սերդանյա

ES

Mantequilla de Soria

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մանտեկիյա դե Սորիա

ES

Manzana de Girona; Poma de Girona

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մանցանա դե Խիրոնա, Պոմա դե Խիրոնա

ES

Manzana Reineta del Bierzo

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մանսանա Ռեյնետա դել Բյեռսո

ES

Mazapán de Toledo

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Մասապան դե Տոլեդո

ES

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Մեխիյոն դե Գալիսիա, Մեսիյոն դե Գալիսիա

ES

Melocotón de Calanda

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելոկոտոն դե Կալանդա

ES

Melón de la Mancha

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելոն դե լա Մանչա

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մելոն դե Տոռե Պաչեկո Մուրսիա

ES

Melva de Andalucia

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Մելվա դե Անդալուսիա

ES

Miel de Galicia; Mel de Galicia

IGP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Միել դե Գալիսիա, Մել դե Գալիսիա

ES

Miel de Granada

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյել դե Գրանադա

ES

Miel de La Alcarria

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյել դե լա Ալկառիա

ES

Miel de Tenerife

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Մյել դե Տեներիֆե

ES

Mojama de Barbate

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Մոխամա դե Բարբատե

ES

Mojama de Isla Cristina

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Մոխամա դե Իսլա Կրիստինա

ES

Mongeta del Ganxet

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Մոնժետա դե Գանշետ

ES

Montes de Granada

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մոնտես դե Գրանադա

ES

Montes de Toledo

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մոնտես դե Տոլեդո

ES

Montoro-Adamuz

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Մոնտոռո-Ադամուս

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նիսպերոս կայյոսա դ՛էն Սառիա

ES

Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Օլի դե լ՛Էմպոռդա/ Ասեյտե դե լ՛Էմպոռդա

ES

Pa de Pagès Català

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պա դե Պաժես Կատալա

ES

Pan de Alfacar

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պան դե Ալֆակառ

ES

Pan de Cea

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պան դե Սեա

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պան դե Կրուս դե Սիդադ Ռեալ

ES

Papas Antiguas de Canarias

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պապաս Անտիղուաս դե Կանարիաս

ES

Pasas de Málaga

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պասաս դե Մալագա

ES

Pataca de Galicia / Patata de Galicia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատակա դե Գալիսիա/ Պատատա դե Գալիսիա

ES

Patatas de Prades; Patates de Prades

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պատատաս դե Պռադես, Պատատես դե Պռադես

ES

Pemento da Arnoia

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեմենտո դ Առնոյա

ES

Pemento de Herbón

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեմենտո դե Էրբոն

ES

Pemento de Mougán

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեմենտո դե Մուգան

ES

Pemento de Oímbra

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեմենտո դե Օիմբրա

ES

Pemento do Couto

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեմենտո դո Կոուտո

ES

Pera de Jumilla

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեռա դե Խումիյա

ES

Pera de Lleida

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեռա դե Լեիդա

ES

Peras de Rincón de Soto

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պեռաս դե Ռինկոն դե Սոտո

ES

Picón Bejes-Tresviso

DOP

Formaggi

Պիկոն Բեխես-Տրեսվիսո

ES

Pimentón de la Vera

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Պիմենտոն դե լա Վերա

ES

Pimentón de Murcia

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Պիմենտոն դե Մուրսիա

ES

Pimiento Asado del Bierzo

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պիմիենտո Ասադո դել Բյերսո

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պիմիենտո դե Ֆրեսնո-Բենավենտե

ES

Pimiento de Gernika o Gernikako Piperra

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պիմիենտո դե Գեռնիկա օր Գեռնիկակո Պիպեռա

ES

Pimiento Riojano

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պիմիենտո Ռիոխանո

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պիմիենտոս դել Պիկիյո դե Լոդոսա

ES

Plátano de Canarias

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Պլատանո դե Կանարիաս

ES

Pollo y Capón del Prat

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Պոյո ի Կապոն դել Պրատ

ES

Polvorones de Estepa

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Պոլվորոնես դե Էստեպա

ES

Poniente de Granada

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Պոնիենտե դե Գրանադա

ES

Priego de Córdoba

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Պրիեգո դե Կորդոբա

ES

Queso Camerano

DOP

Formaggi

Կեսո Կամերանո

ES

Queso Casín

DOP

Formaggi

Կեսո Կասին

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

DOP

Formaggi

Կեսո դե Ֆլոր դե Գիա/ Կեսո դե Մեդիա Ֆլոր դե Գիա/ Կեսո դե Գիա

ES

Queso de La Serena

DOP

Formaggi

Կեսո դե լա Սերենա

ES

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

DOP

Formaggi

Կեսո դե լ՛Ալտ Ուրժել ի լա Սերդանյա

ES

Queso de Murcia

DOP

Formaggi

Կեսո դե Մուրսիա

ES

Queso de Murcia al vino

DOP

Formaggi

Կեսո դե Մուրսիա ալ Վինո

ES

Queso de Valdeón

IGP

Formaggi

Կեսո դե Վալդեոն

ES

Queso Ibores

DOP

Formaggi

Կեսո Իբորես

ES

Queso Los Beyos

IGP

Formaggi

Կեսո Լոս Բեյոս

ES

Queso Majorero

DOP

Formaggi

Կեսո Մախորերո

ES

Queso Manchego

DOP

Formaggi

Կեսո Մանչեգո

ES

Queso Nata de Cantabria

DOP

Formaggi

Կեսո նատա դե Կանտաբրիա

ES

Queso Palmero; Queso de la Palma

DOP

Formaggi

Կեսո Պալմերո, Կեսո դե լա Պալմա

ES

Queso Tetilla

DOP

Formaggi

Կեսո Տետիյա

ES

Queso Zamorano

DOP

Formaggi

Կեսո Սամորանո

ES

Quesucos de Liébana

DOP

Formaggi

Կեսուկոս դե Լիեվանա

ES

Roncal

DOP

Formaggi

Ռոնկալ

ES

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սալթիթոն դե Վիկ, Լյոնգանիսա դե Վիկ

ES

San Simón da Costa

DOP

Formaggi

Սան սիմոն դա Կոստա

ES

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Սիդրա դե Աստուրիաս, Սիդրա դ՛Աստուրիես

ES

Sierra de Cádiz

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սիեռա դե Կադիս

ES

Sierra de Cazorla

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սիեռա դե Կասոռլա

ES

Sierra de Segura

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սիեռա դե Սեգուռա

ES

Sierra Mágina

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սիեռա Մախինա

ES

Siurana

DOP

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Սիուրանա

ES

Sobao Pasiego

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Սովաո Պասյեգո

ES

Sobrasada de Mallorca

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Սոբրասադա դե Մայորկա

ES

Tarta de Santiago

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Տառտա դե Սանտիագո

ES

Ternasco de Aragón

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Տեռնասկո դե Արագոն

ES

Ternera Asturiana

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Տեռներա Աստուրիանա

ES

Ternera de Aliste

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Տեռներա դե Ալիստե

ES

Ternera de Extremadura

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Տեռներա դե Էքստրեմադուրա

ES

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Տեռնեռա դե Նավառա, Նաֆառոակո Առաթեա

ES

Ternera Gallega

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Տեռներա Գալյեգա

ES

Tomate La Cañada

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Տոմատե դե Կանյադա

ES

Torta del Casar

DOP

Formaggi

Տոռտա դել Կասար

ES

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Տուռռոն դե Ագռամունտ, Տոռռո դ՛Ագռամունտ

ES

Turrón de Alicante

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Տուռռոն դի Ալիկանտե

ES

Uva de mesa embolsada "Vinalopó"

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ուվա դե մեսա էմբոլսադա «Վինալոպո»

ES

Vinagre de Jerez

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Վինագրե դե Խերես

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Վինագրե դե Մոնտիյա-Մորիլես

ES

Vinagre del Condado de Huelva

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Վինագրե դել Կոնդադո դե Ուելվա

SE

Bruna bönor från Öland

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Բրունա բոնոր ֆրոն Էլանդ

SE

Kalix Löjrom

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Քոլիքս Լյոյրոմ

SE

Skånsk spettkaka

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Սկոնսկ սպետտքաքա

SE

Svecia

IGP

Formaggi

Սվեցիա

SE

Upplandskubb

DOP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Ուփփլանդսքուբ

GB

Anglesey Sea Salt / Halen Môn

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Էնգըլսի Սի Սոլթ/Հեյլըն Մոն

GB

Arbroath Smokies

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Արբրոթ Սմոկիզ

GB

Armagh Bramley Apples

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Արմա Բրեմլի Էփլզ

GB

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

DOP

Formaggi

Բիքոն Ֆել թրադիշնլ Լենքըշը չիիզ

GB

Bonchester cheese

DOP

Formaggi

Բոնչեստըր չիիզ

GB

Buxton blue

DOP

Formaggi

Բաքստըն բլու

GB

Cornish Clotted Cream

DOP

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Քորնիշ Քլոթեդ Քրիմ

GB

Cornish Pasty

IGP

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Քորնիշ Փեյսթի

GB

Cornish Sardines

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Քորնիշ Սարդինս

GB

Dorset Blue Cheese

IGP

Formaggi

Դորսեթ Բլու Չիիզ

GB

Dovedale cheese

DOP

Formaggi

Դավդեյլ չիիզ

GB

East Kent Goldings

DOP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Իսթ Քենթ Գոլդինգզ

GB

Exmoor Blue Cheese

IGP

Formaggi

Էքսմուր Բլու Չիիզ

GB

Fal Oyster

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Ֆալ Օյսթեր

GB

Fenland Celery

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ֆենլընդ Սելըրի

GB

Gloucestershire cider/perry

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Գլաստըըշըր սայդը/փերի

GB

Herefordshire cider/perry

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Հերեֆորդշայր սայդեր/փերի

GB

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Այլ օֆ Մեն Մենքս Լոաթան Լեմ

GB

Isle of Man Queenies

DOP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Այլ օֆ Մեն Քուինիզ

GB

Jersey Royal potatoes

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Ջըրզի Րոյըլ փըթեյթոզ

GB

Kentish ale and Kentish strong ale

IGP

Birra

Քենիշ էյլ ընդ Քենիշ սթրոնգ էյլ

GB

Lakeland Herdwick

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Լեյքլենդ Հըրդուիք

GB

Lough Neagh Eel

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Լոխ Նեյ Իլ

GB

Melton Mowbray Pork Pie

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Մելթոն Մոուբրեյ Փորք Փայ

GB

Native Shetland Wool

DOP

Lana

Նեյթիվ Շեթլընդ Վուլ

GB

New Season Comber Potatoes / Comber Earlies

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Նյու Սիզն Քոմըր Փթեյթոզ/ Քոմեր Ըրլիզ

GB

Newmarket Sausage

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Նյումարքիթ Սոոսիջ

GB

Orkney beef

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Օրքնի բիիֆ

GB

Orkney lamb

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Օրքնի լեմ

GB

Orkney Scottish Island Cheddar

IGP

Formaggi

Օրքնի Սքոթիշ Այլընդ Չեդար

GB

Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early Potatoes

IGP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Փեմբրըքշը Ըրլիզ/ Փեմբրըքշը Ըրլի Փթեյթոզ

GB

Rutland Bitter

IGP

Birra

Րաթլենդ Բիթեր

GB

Scotch Beef

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Սքոթչ Բիիֆ

GB

Scotch Lamb

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Սքոթչ Լեմ

GB

Scottish Farmed Salmon

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Սքոթիշ Ֆարմդ Սեմըն

GB

Scottish Wild Salmon

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Սքոթիշ Ուայլդ Սեմըն

GB

Shetland Lamb

DOP

Carni fresche (e frattaglie)

Շեթլընդ Լեմ

GB

Single Gloucester

DOP

Formaggi

Սինգլ Գլոսթեր

GB

Staffordshire Cheese

DOP

Formaggi

Ստեֆըրդշը Չիիզ

GB

Stornoway Black Pudding

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Ստորնըուեյ Բլեք Փուդինգ

GB

Swaledale cheese

DOP

Formaggi

Սուեյլդեյլ չիիզ

GB

Swaledale ewes´ cheese

DOP

Formaggi

Սուեյլդեյլ իյուզ չիիզ

GB

Teviotdale Cheese

IGP

Formaggi

Թեվիոթդեյլ Չիիզ

GB

Traditional Ayrshire Dunlop

IGP

Formaggi

Թրըդիշոնըլ Էյրշայր Դանլոփ

GB

Traditional Cumberland Sausage

IGP

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

Թրըդիշընըլ Քամբըրլենդ Սոոսիջ

GB

Traditional Grimsby Smoked Fish

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Թրըդիշընըլ Գրիմսբի Սմոուքդ Ֆիշ

GB

Welsh Beef

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Ուելշ Բիիֆ

GB

Welsh lamb

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Ուելշ լեմ

GB

West Country Beef

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Ուեսթ Քանթրի Բիիֆ

GB

West Country farmhouse Cheddar cheese

DOP

Formaggi

Ուեսթ Քանթրի ֆարմհաուզ Չեդար չիիզ

GB

West Country Lamb

IGP

Carni fresche (e frattaglie)

Ուեսթ Քանթրի Լեմ

GB

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese

DOP

Formaggi

Ուայթ Ստիլտըն չիզ, Բլու Ստիլտըն չիզ

GB

Whitstable oysters

IGP

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Ուիթստեյբլ օյստըրս

GB

Worcestershire cider/perry

IGP

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

Ուստերշիր սայդր/փերի

GB

Yorkshire Forced Rhubarb

DOP

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Յորքշը Ֆորսդ Րուբարբ

GB

Yorkshire Wensleydale

IGP

Formaggi

Յորքշը Ուենսլիդեյլ

3.    Elenco delle bevande spiritose

Stato membro

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Traslitterazione in caratteri armeni

AT

Inländerrum

Ինլենդեռում

AT

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Յեգեռտտե/Յագեռտե/Յագատե

AT

Mariazeller Magenlikör

Մարիացելեռ Մագենլիկյոռ

AT

Steinfelder Magenbitter

Շտայնֆելդեռ Մագենբիտեռ

AT

Wachauer Marillenbrand

Վախաուեռ Մարիլենբրանդ

AT

Wachauer Marillenlikör

Վախաուեռ Մարիլենլիկյոռ

AT

Wachauer Weinbrand

Վախաուեռ Վայնբռանդ

BE (Balegem)

Balegemse jenever

Բալեգեմսե Յենեվեռ

BE (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Hasseltse jenever/Hasselt

Հասելտսե Յենեվեռ/Հասելտ

BE (OostVlaanderen)

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Օ՛ դե ֆլանդեռ-Օստ-Վլամսեե Գռանյենեվեռ

BE (Région wallonne)

Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie

Պեկետ-Պեկէտ/Պէկե-Պեկէ դե Վալոնի

BG

Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Bourgas

Բուռգասկա Մուսկատովա ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիյա օտ Բուռգաս

BG

Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo

Կառլովսկա գռոզդովա ռակիյա/ Գռոզդովա Ռակիյա օտ Կառլովո

BG

Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech

Լովեշկա սլիվովա ռակիյա/ Սլիվովա ռակիյա օտ Լովեչ

BG

Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie

Պոմոռիյսկա գռոզդովա ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ Պոմորիյե

BG

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)

Սլիվենսկա պեռլա (Սլիվենսկա գռոզդովա ռակիյա / Գռոզդովա ռակիք օտ Սլիվեն)

BG

Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja

Ստռալջանսկա Մուսկատովա ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիք օտ Ստռալջա

BG

Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare

Սունգուռլասկա գռոզդովա ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ Սունգուռլառե

BG

Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol

Սուխինդոլսկա գռոզդովա ռակիյա/ Գռոզդովա ռակիյա օտ Սուխինդոլ

BG

Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Տռոյանսկա սլիվովա ռակիյա/ Սլիվովա ռակիյա օտ Տռոյան

HR

Hrvatska loza

Հրվատսկա լոզա

HR

Hrvatska stara šljivovica

Հրվատսկա ստարա շլյիվովիցա

HR

Hrvatska travarica

Հրվատսկա տրավարիցա

HR

Hrvatski pelinkovac

Հրվատսկի պելինկովաց

HR

Slavonska šljivovica

Սլավոնսկա շլյիվովիցա

HR

Zadarski maraschino

Զադարսկի մարասկինո

CY

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

Զիվանյիա / Ձիվանիա / Զիվանա / Զիվանիա

CZ

Karlovarská Hořká

Կառլովառսկա Հորժկա

EE

Estonian vodka

Էստոնիան վոդկա

FI

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Սուոմալայնեն Մարյալիկյօրի / Սուոմալայնեն Հեդելմալիկյօրի / Ֆինսկ ԲԷրլիկյոր / Ֆինսկ Ֆրւկտլիկյոր / Ֆինիշ բերի լիկյոր/ Ֆինիսշ ֆրուտ լիկյոր

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka/ Vodka of Finland

Սուոմալայնեն Վոդկա / Ֆինսկ Վոդկա / Վոդկա օֆ Ֆինլանդ

FR

Armagnac

Արմանյակ

FR

Calvados

Կալվադոս

FR

Calvados Domfrontais

Կալվադոս Դոմֆրոնտե

FR

Calvados Pays d'Auge

Կալվադոս Պեյ դ՛Oժ

FR

Cassis de Bourgogne

Կասիս դը Բուրգոնյ

FR

Cassis de Dijon

Կասիս դը Դիժոն

FR

Cassis de Saintonge

Կասիս դը Սենտոնժ

FR

Cognac

Կոնյակ

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

O-դը-վի դը սիդրը դը Բռետանյ

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

O-դը-վի դը սիդրը դը Նորմանդի

FR

Eau-de-vie de cidre du Maine

O-դը-վի դը սիդրր դյու Մեն

FR

Eau-de-vie de Cognac

O-դը-վի դը Կոնյակ

FR

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

O-դը-վի դը Ֆոժեր/Ֆոժեր

FR

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Մար դը Բուրգոնյ/ Ըյո-դը-վի դը մար դը Բուրգոնյ

FR

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Մար դը Շամպանյ/ Օ-դը-վի դը մար դը Շամպանյ

FR

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Մար դե Կոտ-դյու-Ռոն/ Օ-դը-վի դը մար դե Կոտ դյու Ռոն

FR

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Մար դյու Բյուժե/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Բյուժե

FR

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Մար դը Պրովանս/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Պրովանս

FR

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Մար դը Սավուա/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Սավուա

FR

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Մար դյու Լանգուեդոկ/ Օ-դը-վի դը մր օրիժիներ դյու Լանգուեդոկ

FR

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Օ-դը-վի դը պուարե դը Նորմանդի

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

Օ-դը-վի դը վեն դը լա Մարն

FR

Eau-de-vie de vin des CôtesduRhône

Օ-դը-վի դը վեն դե Կոտ-դյու-Ռոն

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Օ-դը-վի դը վեն օրինիներ դյու Բյուժե

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Օ-դը-վի դը վեն օրիժիներ դյու Լանգեդոկ

FR

Eau-de-vie des Charentes

Օ-դը-վի դե Շարանտ

FR

Fine Bordeaux

Ֆին Բորդո

FR

Fine de Bourgogne

Ֆին դը Բուրգոնյ

FR

Framboise d'Alsace

Ֆրամբուազ դ՛Ալզաս

FR (Départements Nord (59) and PasdeCalais (62))

Genièvre Flandres Artois

Ժենյեվր Ֆլանդրը Արտուա

FR

Kirsch d'Alsace

Կիրշ դ՛Ալզաս

FR

Kirsch de Fougerolles

Կիրշ դը Ֆուժրոլ

FR

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Մարկ դ՛Ալզաս Գևյուրցտռամիներ

FR

Marc d'Auvergne

Մարկ դ՛Օվերնյ

FR

Marc du Jura

Մարկ դյու Յուռա

FR

Mirabelle d'Alsace

Միրաբել դ՛Ալզաս

FR

Mirabelle de Lorraine

Միրաբել դը Լորեն

FR

Pommeau de Bretagne

Պոմո դը Բրետանյ

FR

Pommeau de Normandie

Պոմո դե Նորմանդի

FR

Pommeau du Maine

Մոնո դյու Մեն

FR

Quetsch d'Alsace

Քետցր դ՛Ալզաս

FR

Ratafia de Champagne

Ռատաֆիա դը Շամպանյ

FR

Rhum de la Guadeloupe

Ռյում դը լա Գուադելուպ

FR

Rhum de la Guyane

Ռյում դը լա Գիյան

FR

Rhum de la Martinique

Ռյում դը լա Մարտինիկ

FR

Rhum de la Réunion

Ռյում դը լա Ռեունյոն

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Ռյում դը սուկրերի դը լա Բէ դյու Գալիոն

FR

Rhum des Antilles françaises

Ռյում դեզ Անտիյ ֆրանսեզ

FR

Rhum des départements français d'outre-mer

Ռյում դե դեպարտման ֆրանսե դ՛ուտրը մեր

FR

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Վիսկի ալզասիան/ Վիսկի դ՛Ալզաս

FR

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Վիսկի բրետոն/ Վիսկի դը բրետանյ

DE

Bärwurz

Բերվուրց

DE

Bayerischer Gebirgsenzia

Բայերիշեր Գեբիրգզենցիան

DE

Bayerischer Kräuterlikör

Բայերիշեր Քրաութերլիքյոր

DE

Benediktbeurer Klosterlikör

Բենեդիկտբոյրեր Կլոսթերլիքյոր

DE

Berliner Kümmel

Բերլիներ Քյումմել

DE

Blutwurz

Բլյութվուրց

DE

Chiemseer Klosterlikör

Քիմզեեր Քլոսթերլիկյոր

DE

Deutscher Weinbrand

Դոյչեր Վայնբրանդ

DE

Emsländer Korn/Kornbrand

Էմսլենդեր Քորն/Քորնբրանդ

DE

Ettaler Klosterlikör

Էթալլեր Քլոսթերլիքյոր

DE

Fränkischer Obstler

Ֆրենքիշեր Oբսթլեր

DE

Fränkisches Kirschwasser

Ֆրենքիշես Քիրշվասսեր

DE

Fränkisches Zwetschgenwasser

Ֆրենքիշես Ցվեթշգենվասսեր

DE

Hamburger Kümmel

Համբուրգեր Քյումմել

DE

Haselünner Korn/Kornbrand

Հազելյուններ Քորն/Քորնբրանդ

DE

Hasetaler Korn/Kornbrand

Հազեթալեռ Քորն/Քորնբրանր

DE

Hüttentee

Հյութթենթե

DE

Königsberger Bärenfang

Քյոնիգսբերգեր Բերենֆանգ

DE

Münchener Kümmel

Մյունխեներ Քյումմել

DE

Münsterländer Korn/Kornbrand

Մյունշտերլենդեր Քորն/Քորնբրանդ

DE

Ostfriesischer Korngenever

Օսթֆրիզիշեր Քորնգենեվեր

DE

Ostpreußischer Bärenfang

Օսթփրոյզիշեր Բերենֆանգ

DE

Pfälzer Weinbrand

Փֆելցեր Վայնբրանդ

DE

Rheinberger Kräuter

Րայնբերգեր Քրոյթեր

DE

Schwarzwälder Himbeergeist

Շվարցվալդեր Հիմբերգայսթ

DE

Schwarzwälder Kirschwasser

Շվարցվալդեր Քիրշվասսեր

DE

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Շվարցվալդեր Միրաբելլենվասսեր

DE

Schwarzwälder Williamsbirne

Շվարցվալդեր Վիլիամսբիրնե

DE

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Շվարցվելդեր Ցվեթշգենվվասսեր

DE

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Զենդենհորսեր Քորն/Քորնբրանդ

DE

Steinhäger

Շթայնհեգեր

GR

Κίτρο Νάξου/Kitro di Naxos

Կիտրո Նաքսոս

GR

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfu

Կումկուատ Կերկիրաս / Կում Կուատ օֆ Կորֆու

GR

Μαστίχα Χίου/Masticha di Chios

Մաստիխա Խիու / Մասթիխա օֆ Խիոս

GR

Ούζο Θράκης/Ouzo della Tracia

Ուզո Թրակիս / Ուզո օֆ Թրեյս

GR

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata

Ուզո Կալամատաս / Ուզո օֆ Կալամատա

GR

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo della Macedonia

Ուզո Մակեդոնիաս / Ուզո օֆ Մասեդոնիա

GR

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Mitilene

Ուզո Միտիլինիս / Ուզո օֆ Միտիլենե

GR

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari

Ուզո Պլոմարիու / Ուզո օֆ Պլոմարի

GR

Τεντούρα/Tentoura

Տենտուրա

GR

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta

Ցիկուդյա Կրիտիս / Ցիկուդիա օֆ Կրետե

GR

Τσικουδιά/Tsikoudia

Ցիկուդյա / Ցիկուդիա

GR

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia

Ցիպուրո Թեսալիաս / Ցիպուռո օֆ Թեսալի

GR

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia

Ցիպուրո Մակեդոնիաս / Ցիպուռո օֆ Մասեդոնիա

GR

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos

Ցիպուրո Տիրնավու / Ցիպուռո օֆ Տիրնավոս

GR

Τσίπουρο / Tsipouro

Ցիպուրո / Ցիպուռո

HU

Békési Szilvapálinka

Բեկեշի Սիլվապալինկա

HU

Gönci Barackpálinka

Գյոնծի Բառածկպալինկա

HU

Kecskeméti Barackpálinka

Կեչկեմետի Բառածկպալինկա

HU

Szabolcsi Almapálinka

Սաբոլչի Ալմապալինկա

HU

Szatmári Szilvapálinka

Սատմարի Սիլվապալինկա

HU

Törkölypálinka

Տյորկյոյպալինկա

HU

Újfehértói meggypálinka

Ույֆեհերտոի մեձձպալինկա

IE

Irish Cream

Այրիշ Քրիմ

IE

Irish Poteen/Irish Poitín

Այրիշ Պոտին

IE

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

Այրիշ Վիսկի / Իշկյը Բյահը Էրյընյըխ

IT

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Ապրիկոտ տրենտինո/ Ապրիկոտ դել Տրենտինո

IT

Brandy italiano

Բրենդի իտալիանո

IT

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Դիստիլատո դի մելե տրենտինո/ Դիստիլատո դի մելե դել Տրենտինո

IT

Genepì del Piemonte

Ջենեպի դել Պիեմոնտե

IT

Genepì della Valle d'Aosta

Գենեպի դելա Վալե դ՛Աոստա

IT

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Ջենցիանա տրենտինա/ Ջենցիանա դել Տրենտինո

IT

Grappa

Գռապա

IT

Grappa di Barolo

Գռապա դի Բարոլո

IT

Grappa di Marsala

Գռապա դի Մարսալա

IT

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Գռապա ֆրիուլանա/ Գռապա դել Ֆրիուլի

IT

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Գռապա լոմբարդա/ Գռապա դի Լոմբարդիա

IT

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Գռապա պիեմոնտեզե/ Գռապա դել Պիեմոնտե

IT

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Գռապա սիչիլիանա/ Գռապա դի Սիչիլիա

IT

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Գռապա տրենտինա/ Գռապա դել Տրենտինո

IT

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Գռապա վենետա/ Գռապա դել Վենետո

IT

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Կիրշ Ֆրիուլանո/ Կիրշվասեր Ֆրիուլանո

IT

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Կիրշ Տրենտինո/ Կիրշվասեր Տրենտինո

IT

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Կիրշ Վենետո/ Կիրշվասեր Վենետո

IT

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Լիկուորե դի լիմոնե դելա Կոստա դ՛Ամալֆի

IT

Liquore di limone di Sorrento

Լիկուորե դի լիմոնե դի Սորենտո

IT

Mirto di Sardegna

Միռտո դի Սարդենյա

IT

Nocino di Modena

Նոչինո դի Մոդենա

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Սլիվովից դել Ֆրիուլի-Վենեցիա Ջուլիա

IT

Sliwovitz del Veneto

Սլիվովից դել Վենետո

IT

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Սլիվովից տրենտինո/ Սլիվովից դել Տրենտինո

IT

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր էնցիան/ Ջենցիանա դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Գոլդեն Դելիշիուս/ Գոլդեն Դելիշիուս դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Գռապա/ Գռապա դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Գռավենշտայներ/ Գռավենշտայներ դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Կիրշ/ Կիրշ դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Մարիլլե/ Մարիլլե դել՛ Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Oբստլեռ/ Oբստլեր դել՛ Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Ուիլիամս/ Ուլիամս դել՛Ալտո Ադիջե

IT

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Սուդտիրոլեր Զվեցշգելեռ/ Զվեցշլեգեր դել՛ալտո Ադիջե

IT

Williams friulano/Williams del Friuli

Վիլիամս ֆրիուլանո/ Վիլիամս դել Ֆրիուլի

IT

Williams trentino/Williams del Trentino

Վիլիամս տրենտինո/ Վիլիամս դել Տրենտինո

LT

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Օրիգինալի լյետւվիշկա դեգտինե / Օրիջինալ Լիթուենյան վոդկա

LT

Samanė

Սամանե

LT

Trauktinė

Տռաուկտինե

LT

Trauktinė Dainava

Տռաուկտինե Դաինավա

LT

Trauktinė Palanga

Տռաուկտինե Պալանգա

LT

Trejos devynerios

Տռեժոս դեվիներյոս

LT

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Վիլնյաուս Ջինաս / Վիլնիուս Ջին

FR e IT

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Ջենեպի դեզ Ալպ/ Ջենեպի դելի Ալպի

BE, NL, FR (Départements Nord (59) and PasdeCalais (62)), DE (German Bundesländer NordrheinWestfalen and Niedersachsen)

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Ժենիվրը օ ֆրուի/ Վրուխտենժենեվեր/ ժենեվեր մետ ֆռուխտեն/ Ֆրուխտգենեվեռ

BE, NL, FR (Départements Nord (59) and PasdeCalais (62))

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Ջենիեվրը դը գրեն/ Ջենիեվրը դ գրեն/ Գրանժենեվեր/ Գրանջենեվեր

BE, NL, FR (Départements Nord (59) and PasdeCalais (62)), DE (German Bundesländer Nordrhein-Westfalen and Niedersachsen)

Genièvre/Jenever/Genever

Ժենիեվրը/ ժենեվեր/ ժենեվեր

BE, NL

Jonge jenever/jonge genever

Յոնգե յենեվեր/ Յոնգե ժենեվեր

DE, AT, BE (Germanspeaking Community)

Korn / Kornbrand

Կորն/ Կորնբրանդ

BE, NL

Oude jenever/oude genever

Աուդե յենեվեր/ Աուդե խենեվեր

CY, GR

Ouzo/Oύζο

Ուզո

HU, AT (for apricot spirits solely produced in the Länder of: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)

Pálinka

Պալինկա

PL

Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Հերբալ վոդկա ֆրոմ դը Նորդ Պոդլասիե լոուլանդ արոմատայզդ ուիթ ըն էքստրակտ օֆ բիզոն գրաս / Վուդկա զյոլովա զ Նիզինի Պուլնոծնոպոդլասկյեյ արոմատիզովանա եկստրակեմ զ տրավի ժուբրովեյ

PL

Polish Cherry

Պոլիշ Չերի

PL

Polska Wódka / Polish Vodka

Պոլսկա Վուդկա / Պոլիշ Վոդկա

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

Ագուարդենտե Բագասեյիա Ալենտեժո

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

Ագուարդենտե Բագասեյիա Բայռադա

PT

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Ագուարդենտե Բագասեյիա դա Ռեժաո դոս Վինյոս Վերդես

PT

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Ագուարդենտե դե Վինյո դա Ռեժաո դոս Վինոս Վերդես

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

Ագուարդենտե դե Վինյո Ալենտեժո

PT

Aguardente de Vinho Douro

Ագուարդենտեդե Վինյո Դoուրո

PT

Aguardente de Vinho Lourinhã

Ագուարդենտե դե Վինյո Լoուրինյա

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

Ագուարդենտե դե Վինյո Ռիբատեժո

PT

Medronho do Algarve

Մեդրոնյո դո Ալգրավե

PT

Poncha da Madeira

Պոնշա դա Մադեյրա

PT

Rum da Madeira

Ռում դա Մադեյրա

RO

Horincă de Cămârzana

Հորինկա դե Կամարզանա

RO

Pălincă

Պալինկա

RO

Țuică de Argeș

Ծուիկա դե Արջեշ

RO

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Ծուիկա Զետեա դե Մեդիեշու Աուրիտ

RO

Vinars Murfatlar

Վինարս Մուրֆատլար

RO

Vinars Segarcea

Վինարս Սեգարչեա

RO

Vinars Târnave

Վինարս Տիրնավե

RO

Vinars Vaslui

Վինարս Վասլուի

RO

Vinars Vrancea

Վինարս Վրանչեա

SK

Spišská borovička

Սպիշսկա բոռովիչկա

SI

Brinjevec

Բռինյեվեց

SI

Dolenjski sadjevec

Դոլենյսկի սադյեվեց

SI

Domači rum

Դոմաչի ռում

SI

Janeževec

Իանեժեվեց

SI

Orehovec

Օրեհովեց

SI

Pelinkovec

Պելինկովեց

SI

Slovenska travarica

Սլովենսկա տռավարիցա

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

Ագուարդիենտե դե իերբաս դե Գալիկա

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

Ագուարդիենտե դե սիդրա դե Աստուրիաս

ES

Anís Paloma Monforte del Cid

Անիս Պալոմա Մոնֆորտե դել Սիդ

ES

Aperitivo Café de Alcoy

Ապերիտիվո Կաֆե դե Ալկոյ

ES

Brandy de Jerez

Բրենդի դե Խերես

ES

Brandy del Penedés

Բրենդի դել Բենդես

ES

Cantueso Alicantino

Կանտուեսո Ալիկանտինո

ES

Chinchón

Չինչոն

ES

Gin de Mahón

Ջին դե Մահոն

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

Էրբերո դե լա Սիեռա դե Մարիոլա

ES

Hierbas de Mallorca

Իերբաս դե Մայորկա

ES

Hierbas Ibicencas

Իերբաս Իբիսենկաս

ES

Licor café de Galicia

Լիկոր կաֆե դե Գալիսիա

ES

Licor de hierbas de Galicia

Լիկոր դե իերբաս դե Գալիսիա

ES

Orujo de Galicia

Օրուխո դե Գալիսիա

ES

Pacharán navarro

Պաչարան նավառո

ES

Palo de Mallorca

Պալո դե Մայորկա

ES

Ratafia catalana

Ռատիֆիա կատալանյա

ES

Ronmiel de Canarias

Ռոնմյել դե Կանարիաս

SE

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Սվենսկ Ակուավիտ/Սվենսկ Ակվավիտ/ Սուիդիշ Ակվավիտ

SE

Svensk Punsch/Swedish Punch

Սվենսկ Պունչ/ Սուիդիշ Փանչ

SE

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Սվենսկ Վոդկա/ Սուիդիշ Վոդկա

GB

Scotch Whisky

Սկոչ Վիսկի

GB

Somerset Cider Brandy

Սոմերսեթ Սայդեր Բրենդի

4.    Elenco dei vini

Stato membro

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini

Traslitterazione in caratteri armeni

Tipo (DOP/IGP)

At

Bergland

Բերգլանդ

IGP

At

Burgenland

Բուրգենլանդ

DOP

At

Carnuntum

Կարնուտում

DOP

At

Eisenberg

Այզենբեռգ

DOP

At

Kamptal

Կամպթալ

DOP

At

Kärnten

Կարնտեն

DOP

At

Kremstal

Կրեմստալ

DOP

At

Leithaberg

Լայտհաբեռգ

DOP

At

Mittelburgenland

Միտելբուրգենլանդ

DOP

At

Neusiedlersee

Նոյսիեդլեռզե

DOP

At

Neusiedlersee-Hügelland

Նոյսիեդլեռսե-Հյուգելանդ

DOP

At

Niederösterreich

Նիեդեռօյստեռայխ

DOP

At

Oberösterreich

Օբեռօյսեռայխ

DOP

At

Salzburg

Զալցբուրգ

DOP

At

Steiermark

Ստայեռմառկ

DOP

At

Steirerland

Շտայեռլանդ

IGP

At

Südburgenland

Սուդբուռգենլանդ

DOP

At

Süd-Oststeiermark

Սուդ-Օսթսթայեռմարկ

DOP

At

Südsteiermark

Սուդսթայեռմարկ

DOP

At

Thermenregion

Թեռմենրեգիոն

DOP

At

Tirol

Տիրոլ

DOP

At

Traisental

Թրայզենթալ

DOP

At

Vorarlberg

Վորարլբերգ

DOP

At

Wachau

Վախաու

DOP

At

Wagram

Վագրամ

DOP

At

Weinland

Վայնլանդ

IGP

At

Weinviertel

Վայնֆիռթել

DOP

At

Weststeiermark

Վեսթսթայեռմարկ

DOP

At

Wien

Վին

DOP

be

Côtes de Sambre et Meuse

Կոտ դե Սամբր է Մյոզ

DOP

be

Crémant de Wallonie

Կրեման դե Վալոնի

DOP

be

Hagelandse wijn

Հագելանդսե վեյն

DOP

be

Haspengouwse wijn

Հասպենգաուսե վեյն

DOP

be

Heuvellandse wijn

Հյովելանդսե վեյն

DOP

be

Vin de pays des jardins de Wallonie

Վեն դը պեյ դե ժարդեն դը Վալոնի

IGP

be

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Վեն մուսյո դը կալիտե դե Վալոնի

DOP

be

Vlaamse landwijn

Վլամսե լանդվեյն

IGP

be

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Վլամսե մուսեռենդե կվալիտեյտսվեյն

DOP

Bg

Cakap

Sakar

Սակար

DOP

Bg

Асеновград

Asenovgrad

Ասենովգռադ

DOP

Bg

Болярово

Bolyarovo

Բոլյառովո

DOP

Bg

Брестник

Brestnik

Բռեստնիկ

DOP

Bg

Варна

Varna

Վառնա

DOP

Bg

Велики Преслав

Veliki Preslav

Վելիկի Պռեսլավ

DOP

Bg

Видин

Vidin

Վիդին

DOP

Bg

Враца

Vratsa

Վռացա

DOP

Bg

Върбица

Varbitsa

Վառբիցա

DOP

Bg

Долината на Струма

Struma valley

Դոլինատա նա Ստռումա

DOP

Bg

Драгоево

Dragoevo

Դռագոեվո

DOP

Bg

Дунавска равнина

Danube Plain

Դունավսկա ռավնինա

IGP

Bg

Евксиноград

Evksinograd

Էվկսինոգռադ

DOP

Bg

Ивайловград

Ivaylovgrad

Իվայլովգռադ

DOP

Bg

Карлово

Karlovo

Կառլովո

DOP

Bg

Карнобат

Karnobat

Կառնոբադ

DOP

Bg

Ловеч

Lovech

Լովեչ

DOP

Bg

Лозица

Lozitsa

Լոզիցա

DOP

Bg

Лом

Lom

Լոմ

DOP

Bg

Любимец

Lyubimets

Լյուբիմեց

DOP

Bg

Лясковец

Lyaskovets

Լյասկովեց

DOP

Bg

Мелник

Melnik

Մելնիկ

DOP

Bg

Монтана

Montana

Մոնտանա

DOP

Bg

Нова Загора

Nova Zagora

Նովա Զագոռա

DOP

Bg

Нови Пазар

Novi Pazar

Նովի Պազառ

DOP

Bg

Ново село

Novo Selo

Նովո սելո

DOP

Bg

Оряховица

Oryahovitsa

Օռյախովիցա

DOP

Bg

Павликени

Pavlikeni

Պավլիկենի

DOP

Bg

Пазарджик

Pazardjik

Պազառջիկ

DOP

Bg

Перущица

Perushtitsa

Պեռուշտիցա

DOP

Bg

Плевен

Pleven

Պլեվեն

DOP

Bg

Пловдив

Plovdiv

Պլովդիվ

DOP

Bg

Поморие

Pomorie

Պոմորիե

DOP

Bg

Русе

Ruse

Ռուսե

DOP

Bg

Сандански

Sandanski

Սանդանսկի

DOP

Bg

Свищов

Svishtov

Սվիշտով

DOP

Bg

Септември

Septemvri

Սեպտեմվրի

DOP

Bg

Славянци

Slavyantsi

Սլավյանցի

DOP

Bg

Сливен

Sliven

Սլիվեն

DOP

Bg

Стамболово

Stambolovo

Ստամբոլովո

DOP

Bg

Стара Загора

Stara Zagora

Ստառա զագոռա

DOP

Bg

Сунгурларе

Sungurlare

Սունգուռլառե

DOP

Bg

Сухиндол

Suhindol

Սուխինդոլ

DOP

Bg

Тракийска низина

Thracian Lowlands

Տռակիյսկա նիզինա

IGP

Bg

Търговище

Targovishte

Տըռգովիշե

DOP

Bg

Хан Крум

Khan Krum

Խան Կռում

DOP

Bg

Хасково

Haskovo

Խասկովո

DOP

Bg

Хисаря

Hisarya

Խիսարյա

DOP

Bg

Хърсово

Harsovo

Խըռսովո

DOP

Bg

Черноморски район

Northen Black Sea

Չեռնոմոռսկի ռայոն

DOP

Bg

Шивачево

Shivachevo

Շիվաչեվո

DOP

Bg

Шумен

Shumen

Շումեն

DOP

Bg

Южно Черноморие

Southern Black Sea Coast

Յուժնո Չեռնոմորիե

DOP

Bg

Ямбол

Yambol

Յամբոլ

DOP

HR

Dalmatinska zagora

Դալմատինսկա զագոռա

DOP

HR

Dingač

Դինգաչ

DOP

HR

Hrvatska Istra

Հռվատսկա իստռա

DOP

HR

Hrvatsko Podunavlje

Հռվատսկո Պոդունավլյե

DOP

HR

Hrvatsko primorje

Հռվատսկո պրիմորիյե

DOP

HR

Istočna kontinentalna Hrvatska

Իտոսնա կոնտինենտալնա Հռվատսկա

DOP

HR

Moslavina

Մոսլավինա

DOP

HR

Plešivica

Պլեշիվիցա

DOP

HR

Pokuplje

Պոկուպլյե

DOP

HR

Prigorje-Bilogora

Պռիգորյե- Բիլգոռոա

DOP

HR

Primorska Hrvatska

Պրիմոռսկա Հռվատսկա

DOP

HR

Sjeverna Dalmacija

Սյևեռնա Դալմացիյա

DOP

HR

Slavonija

Սլավոնիյա

DOP

HR

Srednja i Južna Dalmacija

Սռեդնյա ի յուժնա Դալմացիյա

DOP

HR

Zagorje – Međimurje

Զագորյե-Մեդյիմուրյե

DOP

HR

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Զաբադնա կոնտինենտալնա Հրվատսկա

DOP

CY

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

Vouni Panayia – Ambelitis

Վունի Պանայաս – Ամբելիտիս

DOP

CY

Κουμανδαρία

Commandaria

Կումանդարիա

DOP

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού

Krasohoria Lemesou

Կրասոխորյա Լեմեսու

DOP

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης

Krasohoria Lemesou - Afames

Կրասոխորյա Լեմեսու - Աֆամիս

DOP

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα

Krasohoria Lemesou - Laona

Կրասոխորյա Լեմեսու - Լաոնա

DOP

CY

Λαόνα Ακάμα

Laona Akama

Լաոնա Ակամա

DOP

CY

Λάρνακα

Larnaka

Լառնակա

IGP

CY

Λεμεσός

Lemesos

Լեմեսոս

IGP

CY

Λευκωσία

Lefkosia

Լեֆկոսիա

IGP

CY

Πάφος

Pafos

Պաֆոս

IGP

CY

Πιτσιλιά

Pitsilia

Պիցիլյա

DOP

CZ

Čechy

Չեխի

DOP

CZ

české

Չեսկէ

IGP

CZ

Litoměřická

Լիտոմյերժիսկա

DOP

CZ

Mělnická

Մյելնիծկա

DOP

CZ

Mikulovská

Միկուլովսկա

DOP

CZ

Morava

Մորավա

DOP

CZ

moravské

Մորավսկե

IGP

CZ

Novosedelské Slámové víno

Նովոսեդելսկէ Սլամովէ վինո

DOP

CZ

Slovácká

Սլովածկա

DOP

CZ

Šobes

Շոբես

DOP

CZ

Šobeské víno

Շոբեսկէ վինո

DOP

CZ

Velkopavlovická

Վելկոպավլովիծկա

DOP

CZ

Znojemská

Զնոյեմսկա

DOP

CZ

Znojmo

Զնոյմո

DOP

Dk

Bornholm

Բոռհոլմ

IGP

Dk

Fyn

Վին

IGP

Dk

Jylland

Ժիլանդ

IGP

Dk

Sjælland

Սժաելանդ

IGP

Fr

Agenais

Աժենե

IGP

Fr

Ain

Էն

IGP

Fr

Ajaccio

Այաչո / Այաչչո

DOP

FR

Allobrogie

Ալոբռոժի

IGP

Fr

Aloxe-Corton

Ալոքս-կորտոն

DOP

Fr

Alpes-de-Haute-Provence

Ալպ-դը-Oտ-Պռովանս

IGP

Fr

Alpes-Maritimes

Ալպ-Մարիտիմ

IGP

Fr

Alpilles

Ալպիյ

IGP

Fr

Alsace

Ալզաս

DOP

Fr

Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten

Ալզաս գռան կրյու Ալտանբեր դը Բերգբիետան

DOP

Fr

Alsace grand cru Altenberg de Bergheim

Ալզաս գռան կրյու Ալտանբեր դը Բերգայմ

DOP

Fr

Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

Ալզաս գռան կրյու Ալտանբեր դը Վոլքսայմ

DOP

Fr

Alsace grand cru Brand

Ալզաս գռան կրյու Բրան

DOP

Fr

Alsace grand cru Bruderthal

Ալզաս գռան կրյու Բրուդերթալ

DOP

Fr

Alsace grand cru Eichberg

Ալզաս գռան կրյու Այշբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Engelberg

Ալզաս գռան կրյու Անժելբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Florimont

Ալզաս գռան կրյու Ֆլորիմոն

DOP

Fr

Alsace grand cru Frankstein

Ալզաս գռան կրյու Ֆրանկշտայն

DOP

Fr

Alsace grand cru Froehn

Ալզաս գռան կրյու Ֆռոն

DOP

Fr

Alsace grand cru Furstentum

Ալզաս գռան կրյու Ֆուրստանտում

DOP

Fr

Alsace grand cru Geisberg

Ալզաս գռան կրյու Գայսբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Gloeckelberg

Ալզաս գռան կրյու Գլոկելբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Goldert

Ալզաս գռան կրյու Գոլդեռր

DOP

Fr

Alsace grand cru Hatschbourg

Ալզաս գռան կրյու Ատշբուր

DOP

Fr

Alsace grand cru Hengst

Ալզաս գռան կրյու Անգստ

DOP

Fr

Alsace grand cru Kaefferkopf

Ալզաս գռան կրյու Կաֆերկոպֆ

DOP

Fr

Alsace grand cru Kanzlerberg

Ալզաս գռան կրյու Կանցլերբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Kastelberg

Ալզաս գռան կրյու Կաստելբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Kessler

Ալզաս գռան կրյու Կեսլեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Kirchberg de Barr

Ալզաս գռան կրյու Կիրշբեր դը Բար

DOP

Fr

Alsace grand cru Birchberg de Ribeauvillé

Ալզաս գռան կրյու Կիրշբեր դը Րիբովիյ

DOP

Fr

Alsace grand cru Kitterlé

Ալզաս գռան կրյու Կիթերլե

DOP

Fr

Alsace grand cru Mambourg

Ալզաս գռան կրյու Մամբուր

DOP

Fr

Alsace grand cru Mandelberg

Ալզաս գռան կրյու Մանդելբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Marckrain

Ալզաս գռան կրյու Մարկռեն

DOP

Fr

Alsace grand cru Moenchberg

Ալզաս գռան կրյու Մոենշբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Muenchberg

Ալզաս գռան կրյու Մյոանշբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Ollwiller

Ալզաս գռան կրյու Օլվիլեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Osterberg

Ալզաս գռան կրյու Օստերբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Pfersigberg

Ալզաս գռան կրյու Պֆերսիգբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Pfingstberg

Ալզաս գռան կրյու Պֆենգստբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Praelatenberg

Ալզաս գռան կրյու Պրաելատանբեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Rangen

Ալզաս գռան կրյու Րանժան

DOP

Fr

Alsace grand cru Rosacker

Ալզաս գռան կրյու Րոսակեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Saering

Ալզաս գռան կրյու Սեռենգ

DOP

Fr

Alsace grand cru Schlossberg

Ալզաս գռան կրյու Շլոսբերգ

DOP

Fr

Alsace grand cru Schoenenbourg

Ալզաս գռան կրյու Շոենանբուր

DOP

Fr

Alsace grand cru Sommerberg

Ալզաս գռան կրյու Սոմերբերգ

DOP

Fr

Alsace grand cru Sonnenglanz

Ալզաս գռան կրյու Սոնենգլանց

DOP

Fr

Alsace grand cru Spiegel

Ալզաս գռան կրյու Սպիգել

DOP

Fr

Alsace grand cru Sporen

Ալզաս գռան կրյու Սպոռեն

DOP

Fr

Alsace grand cru Steinert

Ալզաս գռան կրյու Շտեյներ

DOP

Fr

Alsace grand cru Steingrubler

Ալզաս գռան կրյու Ստեյնգրուբլեր

DOP

Fr

Alsace grand cru Steinklotz

Ալզաս գռան կրյու Ստեյնքլոց

DOP

Fr

Alsace grand cru Vorbourg

Ալզաս գռան կրյու Վորբուրգ

DOP

Fr

Alsace grand cru Wiebelsberg

Ալզաս գռան կրյու Վիբելսբերգ

DOP

Fr

Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

Ալզաս գռան կրյու վինեք-Շլոսբերգ

DOP

Fr

Alsace grand cru Winzenberg

Ալզաս գռան կրյու Վինցենբերգ

DOP

Fr

Alsace grand cru Zinnkoepflé

Ալզաս գռան կրյու Ցինկյոպֆլե

DOP

Fr

Alsace grand cru Zotzenberg

Ալզաս գռան կրյու Ցոցենբերգ

DOP

Fr

Anjou

Անժու

DOP

Fr

Anjou Villages

Անժու Վիլաժ

DOP

Fr

Anjou Villages Brissac

Անժու Վիլաժ Բրիսակ

DOP

Fr

Anjou-Coteaux de la Loire

Անժու-Կոտո դը լա Լուար

DOP

Fr

Arbois

Արբուա

DOP

Fr

Ardèche

Արդեշ

IGP

Fr

Ariège

Արիեժ

IGP

Fr

Atlantique

Ատլանտիկ

IGP

Fr

Aude

Օդ

IGP

Fr

Auxey-Duresses

Օքսե-Դյուրես

DOP

Fr

Aveyron

Ավերոն

IGP

Fr

Bandol

Բանդոլ

DOP

Fr

Banyuls

Բանիուլս

DOP

Fr

Banyuls grand cru

Բանիուլս գրան կրյու

DOP

Fr

Barsac

Բարսակ

DOP

Fr

Bâtard-Montrachet

Բատար-Մոնտրաշե

DOP

Fr

Béarn

Բեարն

DOP

Fr

Beaujolais

Բոժոլե

DOP

Fr

Beaumes de Venise

Բոմ դե Վենիզ

DOP

Fr

Beaune

Բոն

DOP

Fr

Bellet

Բելե

DOP

Fr

Bergerac

Բերժերակ

DOP

Fr

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Բիենվենյու-Բատար-Մոնտրաշե

DOP

Fr

Blagny

Բլանյի

DOP

Fr

Blanc Fumé de Pouilly

Բլան Ֆյումե դը Պույի

DOP

Fr

Blaye

Բլայե

DOP

Fr

Bonnes-Mares

Բոն-Մար

DOP

Fr

Bonnezeaux

Բոնեզո

DOP

Fr

Bordeaux

Բորդո

DOP

Fr

Bordeaux supérieur

Բորդո սուպերիյոր

DOP

Fr

Bouches-du-Rhône

Բուշ դյու Ռոն

IGP

Fr

Bourg

Բուր

DOP

Fr

Bourgeais

Բուրժե

DOP

Fr

Bourgogne

Բուրգոյն

DOP

Fr

Bourgogne aligoté

Բուրգոյն ալիգոտե

DOP

Fr

Bourgogne grand ordinaire

Բուրգոյն գրան օրդիներ

DOP

Fr

Bourgogne mousseux

Բուրգոյն մուսյո

DOP

FR

Bourgogne ordinaire

Բուրգոյն օրդիներ

DOP

Fr

Bourgogne Passetoutgrains

Բուրգոյն Պաս-տու-գրեն

DOP

Fr

Bourgueil

Բուրգեյ

DOP

Fr

Bouzeron

Բուզերոն

DOP

Fr

Brouilly

Բրույի

DOP

Fr

Brulhois

Բրուլուա

DOP

Fr

Bugey

Բյուժե

DOP

Fr

Buzet

Բյուզե

DOP

Fr

Cabardès

Կաբարդես

DOP

Fr

Cabernet d'Anjou

Կաբարդե դ՛Անժու

DOP

Fr

Cabernet de Saumur

Կաբերնե դը Սոմյուր

DOP

Fr

Cadillac

կադիլակ

DOP

Fr

Cahors

Կաոր

DOP

Fr

Calvados

Կալվադոս

IGP

Fr

Canon Fronsac

Կանոն Ֆրոնսակ

DOP

Fr

Cassis

Կասի / Կասիս

DOP

Fr

Cathare

Կատար

IGP

Fr

Cérons

Սերոն

DOP

Fr

Cévennes

Սեվան

IGP

Fr

Chablis

Շաբլի

DOP

Fr

Chablis grand cru

Շաբլի գրան կրյու

DOP

Fr

Chambertin

Շամբերտեն

DOP

Fr

Chambertin-Clos de Bèze

Շամբերտեն-Կլո դը Բեզ

DOP

Fr

Chambolle-Musigny

Շամբոլ-Մյուզինյի

DOP

Fr

Champagne

Շամպայն

DOP

Fr

Chapelle-Chambertin

Շաբել-Շամբերտեն

DOP

Fr

Charentais

Շարանտե

IGP

Fr

Charlemagne

Շարլեմայն

DOP

Fr

Charmes-Chambertin

Շարմ-Շամբերտեն

DOP

Fr

Chassagne-Montrachet

Շասայն-Մոնտրաշե

DOP

Fr

Château-Chalon

Շատո-Շալոն

DOP

Fr

Château-Grillet

Շատո-Գրիյե

DOP

Fr

Châteaumeillant

շատոմեյան

DOP

Fr

Châteauneuf-du-Pape

Շատոըյունոֆ-դյու-Պապ

DOP

Fr

Châtillon-en-Diois

Շատիյոն-ան-Դիուա

DOP

Fr

Chénas

Շենա

DOP

Fr

Chevalier-Montrachet

Շեվալյե-Մոնտրաշե

DOP

Fr

Cheverny

Շեվերնի

DOP

Fr

Chinon

Շինոն

DOP

Fr

Chiroubles

Շիրուբլ

DOP

Fr

Chorey-lès-Beaune

Շորեյ-լե-Բոն

DOP

Fr

Cité de Carcassonne

Սիտե դը Կարկասոն

IGP

Fr

Clairette de Bellegarde

Կլերետ դը Բելգարդ

DOP

Fr

Clairette de Die

Կլերետ դը Դի

DOP

Fr

Clairette du Languedoc

Կլերետ դյու Լանգդոկ

DOP

Fr

Clos de la Roche

Կլո դը լա Ռոշ

DOP

Fr

Clos de Tart

Կլո դը Տար

DOP

Fr

Clos de Vougeot

Կլո դը Վուժեո

DOP

Fr

Clos des Lambrays

Կլո դե Լամբրեյ

DOP

Fr

Clos Saint-Denis

Կլո Սեն-Դենի

DOP

FR

Clos Vougeot

Կլո Վուժեո

DOP

Fr

Collines Rhodaniennes

Կոլին Ռոդանիան

IGP

Fr

Collioure

Կոլիուր

DOP

Fr

Comté Tolosan

Կոնտե Տոլոզան

IGP

Fr

Comtés Rhodaniens

Կոնտե Ռոդենիան

IGP

Fr

Condrieu

Կոնդռիյո

DOP

Fr

Corbières

Կորբիեր

DOP

Fr

Corbières-Boutenac

Կորբիեր-Բուտենա

DOP

Fr

Cornas

Կորնա

DOP

Fr

Corrèze

Կորեզ

IGP

Fr

Corse

Կորզ

DOP

Fr

Corton

Կորտոն

DOP

Fr

Corton-Charlemagne

Կորտոն-Շարլմայն

DOP

Fr

Costières de Nîmes

Կոստիեր դը Նիմ

DOP

Fr

Côte de Beaune

Կոտ դը Բոն

DOP

Fr

Côte de Beaune-Villages

Կոտ դը Բոն-Վիլաժ

DOP

Fr

Côte de Brouilly

Կոտ դը Բրույի

DOP

Fr

Côte de Nuits-Villages

Կոտ դը Նյուի-Վիլաժ

DOP

Fr

Côte Roannaise

Կոտ Ռոնե

DOP

Fr

Côte Rôtie

Կոտ Րոտի

DOP

Fr

Côte Vermeille

Կոտ Վերմեյ

IGP

FR

Coteaux Bourguignons

Կոտո Բուրգինյոն

DOP

Fr

Coteaux champenois

Կոտո շամպենուա

DOP

FR

Coteaux Charitois

Կոտո Շարիտուա

IGP

Fr

Coteaux d'Ensérune

Կոտո դ՛Անսերյուն

IGP

Fr

Coteaux d'AixenProvence

Կոտո դ՛էս-ան-Պրովանս

DOP

Fr

Coteaux d'Ancenis

Կոտո դ՛Անսենի

DOP

Fr

Coteaux de Coiffy

Կոտո դը Կուաֆի

IGP

Fr

Coteaux de Die

Կոտո դը Դի

DOP

Fr

Coteaux de Glanes

Կոտո դը Գլան

IGP

Fr

Coteaux de l'Auxois

Կոտո դը լ՛Օսուա

IGP

Fr

Coteaux de l'Aubance

Կոտո դը լ՛Օբանս

DOP

Fr

Coteaux de Narbonne

Կոտո դը Նարբոն

IGP

Fr

Coteaux de Peyriac

Կոտո դը Պեյրիակ

IGP

Fr

Coteaux de Saumur

Կոտո դը Սոմյուր

DOP

Fr

Coteaux de Tannay

Կոտո դը Տանե

IGP

Fr

Coteaux des Baronnies

Կոտո դը Բարոնի

IGP

Fr

Coteaux du Cher et de l'Arnon

Կոտո դը Շեր Է դը լ՛Արնոն

IGP

Fr

Coteaux du Giennois

Կոտո դը Ժիանուա

DOP

Fr

Coteaux du Languedoc

Կոտո դյու Լանգեդոկ

DOP

Fr

Coteaux du Layon

Կոտո դյու Լեյոն

DOP

Fr

Coteaux du Libron

Կոտո դյու Լիբրոն

IGP

Fr

Coteaux du Loir

Կոտո դյու Լուար

DOP

Fr

Coteaux du Lyonnais

Կոտո դյու Լիոնե

DOP

Fr

Coteaux du Pont du Gard

Կոտո դյու պոն դյու Գար

IGP

Fr

Coteaux du Quercy

Կոտո դյու Կերսի

DOP

Fr

Coteaux du Vendômois

Կոտո դյու դյու Վանդոմուա

DOP

Fr

Coteaux Varois en Provence

Կոտո վարուա ան պրովանս

DOP

Fr

Côtes Catalanes

Կոտ Կատալան

IGP

Fr

Côtes d'Auvergne

Կոտ դ՛Օվերյն

DOP

Fr

Côtes de Bergerac

Կոտ դը Բերժերակ

DOP

Fr

Côtes de Blaye

Կոտ դը Բլայ

DOP

Fr

Côtes de Bordeaux

Կոտ դը Բորդո

DOP

Fr

Côtes de BordeauxSaintMacaire

Կոտ դը Բորդո-Սեն-Մակեր

DOP

Fr

Côtes de Bourg

Կոտ դը Բուր

DOP

Fr

Côtes de Duras

Կոտ դը Դյուրաս

DOP

Fr

Côtes de Gascogne

Կոտ դը Գասկոյն

IGP

Fr

Côtes de Meuse

Կոտ դը Մյոզ

IGP

Fr

Côtes de Millau

Կոտ դը Միլո

DOP

Fr

Côtes de Montravel

Կոտ դը Մոնտրավել

DOP

Fr

Côtes de Provence

Կոտ դը Պրովանս

DOP

Fr

Côtes de Thau

Կոտ դը Տո

IGP

Fr

Côtes de Thongue

Կոտ դը Տոնգ

IGP

Fr

Côtes de Toul

Կոտ դը Տուլ

DOP

Fr

Côtes du Forez

Կոտ դյու Ֆորեզ

DOP

Fr

Côtes du Jura

Կոտ դյու Ժուրա

DOP

Fr

Côtes du Marmandais

Կոտ դյու Մարմանդե

DOP

Fr

Côtes du Rhône

Կոտ դյու Ռոն

DOP

Fr

Côtes du Rhône Villages

Կոտ դյու Ռոն Վիլաժ

DOP

Fr

Côtes du Roussillon

Կոտ դյու Ռուսիյոն

DOP

Fr

Côtes du Roussillon Villages

Կոտ դյու Ռուսիյոն Վիլաժ

DOP

Fr

Côtes du Tarn

Կոտ դյու Տարն

IGP

Fr

Côtes du Vivarais

Կոտ դյու Վիվարե

DOP

Fr

Cour-Cheverny

Կուր-Շեվերնի

DOP

Fr

Crémant d'Alsace

Կրեման դ՛Ալզաս

DOP

Fr

Crémant de Bordeaux

Կրեման դը Բորդո

DOP

Fr

Crémant de Bourgogne

Կրեման դը Բուրգոյն

DOP

Fr

Crémant de Die

Կրեման դը Դի

DOP

Fr

Crémant de Limoux

Կրեման դը Լիմու

DOP

Fr

Crémant de Loire

Կրեման դը Լուար

DOP

Fr

Crémant du Jura

Կրեման դյու Ժուրա

DOP

Fr

Criots-Bâtard-Montrachet

Կրիո-Բատար-Մոնտրաշե

DOP

Fr

Crozes-Ermitage

Կրոազ-էրմիտաժ

DOP

Fr

Crozes-Hermitage

Կրոազ-Երմիտաժ

DOP

Fr

Drôme

Դրոմ

IGP

Fr

Duché d'Uzès

Դուշե դ՛Ուզես

IGP

Fr

Echezeaux

Էշեզյո

DOP

Fr

Entraygues - Le Fel

Անտրայգ – Լյո Ֆել

DOP

Fr

Entre-deux-Mers

Անտրը-դյո-Մեր

DOP

Fr

Ermitage

Էրմիտաժ

DOP

Fr

Estaing

Էստենգ

DOP

Fr

Faugères

Ֆոժեր

DOP

Fr

Fiefs Vendéens

Ֆյեֆ Վանդեն

DOP

Fr

Fitou

Ֆիտու

DOP

Fr

Fixin

Ֆիքսին

DOP

Fr

Fleurie

Ֆլյորի

DOP

Fr

Floc de Gascogne

Ֆլո դե Գասկոյն

DOP

Fr

Franche-Comté

Ֆռանշ-Կոնտե

IGP

Fr

Fronsac

Ֆրոնզակ

DOP

Fr

Frontignan

Ֆրոնտինյան

DOP

Fr

Fronton

Ֆրոնտոն

DOP

Fr

Gaillac

Գեյակ

DOP

Fr

Gaillac premières côtes

Գեյակ պռեմիեր կոտե

DOP

Fr

Gard

Գար

IGP

Fr

Gers

Ժեր

IGP

Fr

Gevrey-Chambertin

Ժեվրեյ-Շամբերտեն

DOP

Fr

Gigondas

Ժիգոնդաս

DOP

Fr

Givry

Ժիվրի

DOP

Fr

Grand Roussillon

Գրան Ռուսիյոն

DOP

Fr

Grands-Echezeaux

Գրան-էշեզյո

DOP

Fr

Graves

Գրավ

DOP

Fr

Graves de Vayres

Գրավ դը Վեր

DOP

Fr

Graves supérieures

Գրավ սուպերիյոր

DOP

Fr

Grignan-les-Adhémar

Գրինյան-լեզ-Ադեմար

DOP

Fr

Griotte-Chambertin

Գրիոտ-Շամբերտեն

DOP

Fr

Gros Plant du Pays nantais

Գրո Պլան դյու Պեյ նանտե

DOP

Fr

Haute Vallée de l'Aude

Օտ Վալե դը լ՛Ոդ

IGP

Fr

Haute Vallée de l'Orb

Օտ Վալե դը լ՛Օրբ

IGP

Fr

Haute-Marne

Օտ-Մարն

IGP

Fr

Hautes-Alpes

Օտ-Ալպ

IGP

Fr

Haute-Vienne

Օտ-Վիեն

IGP

Fr

Haut-Médoc

Օտ-Մեդոկ

DOP

Fr

Haut-Montravel

Օտ-Մոնտրավել

DOP

Fr

Haut-Poitou

Օտ-Պուատու

DOP

Fr

Hermitage

Էրմիտաժ

DOP

Fr

Île de Beauté

Իյ դե Բոտե

IGP

Fr

Irancy

Իրանսի

DOP

Fr

Irouléguy

Իրուլժեգի

DOP

Fr

Isère

Իսեր

IGP

Fr

Jasnières

Ժասնիեր

DOP

Fr

Juliénas

ժուլիեան

DOP

Fr

Jurançon

Ժուասոն

DOP

Fr

La Grande Rue

Լյո Գրան Ռյու

DOP

Fr

La Romanée

Լա Ռոմանե

DOP

Fr

La Tâche

Լա Տաշ

DOP

Fr

Ladoix

Լադուա

DOP

Fr

Lalande-de-Pomerol

Լալանդ-դը-Պոմերոլ

DOP

Fr

Landes

Լանդ

IGP

Fr

Languedoc

Լանգեդոկ

DOP

Fr

Latricières-Chambertin

Լատրիսիեր-Շամբերտեն

DOP

Fr

Lavilledieu

Լավիյդյո

IGP

FR

L'Ermitage

Լ՛Էրմիտաժ

DOP

Fr

Les Baux de Provence

Լե Բո դը Պրովանս

DOP

Fr

L'Etoile

լ՛Էտուալ

DOP

FR

L'Hermitage

Լ՛Էրմիտաժ

DOP

Fr

Limoux

Լիմու

DOP

Fr

Lirac

Լիրակ

DOP

Fr

Listrac-Médoc

Լիստրակ-Մեդոկ

DOP

Fr

Lot

Լո

IGP

Fr

Loupiac

Լուպիակ

DOP

Fr

Luberon

Լյուբերոն

DOP

Fr

Lussac Saint-Emilion

Լյուսակ Սենտ-Էմիյոն

DOP

Fr

Mâcon

Մակոն

DOP

Fr

Macvin du Jura

Մակվեն դյու Յուրա

DOP

Fr

Madiran

Մադիրան

DOP

Fr

Malepère

Մալեպեր

DOP

Fr

Maranges

Մարայնժ

DOP

Fr

Marcillac

Մարկիյակ

DOP

Fr

Margaux

Մարգո

DOP

Fr

Marsannay

Մարսանի

DOP

Fr

Maures

Մոր

IGP

Fr

Maury

Մորի

DOP

Fr

Mazis-Chambertin

Մազի-Շամբերտեն

DOP

Fr

Mazoyères-Chambertin

Մազոյեր –Շամբերտեն

DOP

Fr

Méditerranée

Մեդիտերանե

IGP

Fr

Médoc

Մեդոկ

DOP

Fr

Menetou-Salon

Մենետու-Սալոն

DOP

Fr

Mercurey

Մերկյուրեյ

DOP

Fr

Meursault

Մյուրսոլ

DOP

Fr

Minervois

Միներվուա

DOP

Fr

Minervois-la-Livinière

Միներվուա-լա-Լիվինիեր

DOP

Fr

Monbazillac

Մոնբազիյակ

DOP

Fr

Mont Caume

Մոն կոմ

IGP

Fr

Montagne-Saint-Emilion

Մոնտայն-Սենտ-Էմիյոն

DOP

Fr

Montagny

Մոնտայնի

DOP

Fr

Monthélie

Մոնտելի

DOP

Fr

Montlouis-sur-Loire

Մոնլուի-սյուր-Լուար

DOP

Fr

Montrachet

Մոնտրաշե

DOP

Fr

Montravel

Մոնտրավել

DOP

Fr

Morey-Saint-Denis

Մորեյ-Սեն-Դենի

DOP

Fr

Morgon

Մորգոն

DOP

Fr

Moselle

Մոսել

DOP

Fr

Moulin-à-Vent

Մուլեն-ա-Վան

DOP

Fr

Moulis

Մուլի

DOP

Fr

Moulis-en-Médoc

Մուլի-ան-Մեդոկ

DOP

Fr

Muscadet

Մուսկադե

DOP

Fr

Muscadet Coteaux de la Loire

Մուսկադե Կոտո դե լա Լուար

DOP

Fr

Muscadet Côtes de Grandlieu

Մուսկադե Կոտե դե Գրանլյո

DOP

Fr

Muscadet Sèvre et Maine

Մուսկադե Սեվռե է Մեյն

DOP

Fr

Muscat de BeaumesdeVenise

Մուսակ դը Բոմ-դե Վենիզ

DOP

FR

Muscat de Frontignan

Մուսկա դը Ֆրոնտինյան

DOP

Fr

Muscat de Lunel

Մուսկա դը Լունել

DOP

Fr

Muscat de Mireval

Մուսկա դը Միրեվալ

DOP

Fr

Muscat de Rivesaltes

Մուսակ դը Ռիվսալտ

DOP

Fr

Muscat de SaintJeandeMinervois

Մուսակ դը Սեն-ժան-դը-Միներվուա

DOP

Fr

Muscat du Cap Corse

Մուսակ դյու Կապ Կորս

DOP

Fr

Musigny

Մուսինյի

DOP

Fr

Nuits-Saint-Georges

Նյուի-Սեն-Ժորժ

DOP

Fr

Orléans

Օրլեան

DOP

Fr

Orléans-Cléry

Օրլեան-Կլերի

DOP

Fr

Pacherenc du Vic-Bilh

Պաշերանկ դյու Վիկ-Բիլ

DOP

Fr

Palette

Պալետ

DOP

Fr

Patrimonio

Պատրիմոնյո

DOP

Fr

Pauillac

Պոյիյակ

DOP

Fr

Pays d'Hérault

Պեյ դ՛Էրոլ

IGP

Fr

Pays d'Oc

Պայ դ՛Օք

IGP

Fr

Pécharmant

Պեշարման

DOP

Fr

Périgord

Պերիգոր

IGP

Fr

Pernand-Vergelesses

Պերնան-Վերժլեսե

DOP

Fr

Pessac-Léognan

Պեսակ-Լեոնյան

DOP

Fr

Petit Chablis

Պըտի Շաբլի

DOP

Fr

Pierrevert

Պիյերվեր

DOP

Fr

Pineau des Charentes

Պինո դե Շարան

DOP

Fr

Pomerol

Պոմերոլ

DOP

Fr

Pommard

Պոմար

DOP

Fr

Pouilly-Fuissé

Պույի-Ֆուիս

DOP

Fr

Pouilly-Fumé

Պույի-Ֆյումե

DOP

Fr

Pouilly-Loché

Պույի-Լոշե

DOP

Fr

Pouilly-sur-Loire

Պույի-սյուր-Լուար

DOP

Fr

Pouilly-Vinzelles

Պույի-Վենզել

DOP

Fr

Premières Côtes de Bordeaux

Պռեմիեր Կոտ դը Բորդո

DOP

Fr

Puisseguin Saint-Emilion

Պյուիսգեն Սեն-Էմիյոն

DOP

Fr

Puligny-Montrachet

Պյուիլնի-Մոնտրաշե

DOP

Fr

Puy-de-Dôme

Պույ-դը-Դոմ

IGP

Fr

Quarts de Chaume

Կար դը Շոմ

DOP

Fr

Quincy

Քուինսի

DOP

Fr

Rasteau

Րաստո

DOP

Fr

Régnié

Րեժինիե

DOP

Fr

Reuilly

Րեուիյի

DOP

Fr

Richebourg

Րիշբուր

DOP

Fr

Rivesaltes

Րիվսալտ

DOP

Fr

Romanée-Conti

Րոմանե-Կոնտի

DOP

Fr

Romanée-Saint-Vivant

Րոմանե-Սեն-Վիվան

DOP

Fr

Rosé d'Anjou

Ռոզե դ՛Անժու

DOP

Fr

Rosé de Loire

Ռոզե դը Լուար

DOP

Fr

Rosé des Riceys

Ռոզե դե Րիսեյ

DOP

Fr

Rosette

Ռոզետ

DOP

Fr

Roussette de Savoie

Ռուսետ դե Սավուա

DOP

Fr

Roussette du Bugey

Ռուսետ դյու Բուժե

DOP

Fr

Ruchottes-Chambertin

Ռուշոտ-Շամբերտեն

DOP

Fr

Rully

Ռյուլի

DOP

Fr

Sables du Golfe du Lion

Սաբլես դյու Գոլֆե դյու Լիոն

IGP

Fr

Saint-Amour

Սենտ-Ամուր

DOP

Fr

Saint-Aubin

Սենտ-Օբեն

DOP

Fr

Saint-Bris

Սեն-Բռի

DOP

Fr

Saint-Chinian

Սեն-Շինիան

DOP

Fr

Sainte-Croix-du-Mont

Սենտ-Կրուա-դյու-Մոն

DOP

Fr

Sainte-Foy-Bordeaux

Սենտ-ֆոյ-Բորդո

DOP

Fr

Sainte-Marie-la-Blanche

Սենտ-Մերի-լա-Բլանշ

IGP

Fr

Saint-Emilion

Սենտ-էմիյիոն

DOP

Fr

Saint-Emilion Grand Cru

Սենտ-էմիյոն Գրան Կրյու

DOP

Fr

Saint-Estèphe

Սենտ—Էստեֆ

DOP

Fr

Saint-Georges-Saint-Emilion

Սեն-ժորժ-Սենտ-Էմիյիոն

DOP

Fr

Saint-Guilhem-le-Désert

Սեն-Գիլամ-լյո-Դեզեր

IGP

Fr

Saint-Joseph

Սեն-Ժոզեֆ

DOP

Fr

Saint-Julien

Սեն-Ժուլիեն

DOP

Fr

Saint-Mont

Սեն-Մոն

DOP

Fr

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Սեն-Նիկոլա-դը-Բուրգեյ

DOP

Fr

Saint-Péray

Սեն-Պերեյ

DOP

Fr

Saint-Pourçain

Սեն-Պուսեյն

DOP

Fr

Saint-Romain

Սեն-Ռոմեյն

DOP

Fr

Saint-Sardos

Սեն-Սարդոս

DOP

Fr

Saint-Véran

Սեն-Վերան

DOP

Fr

Sancerre

Սանսեր

DOP

Fr

Santenay

Սանտենեյ

DOP

Fr

Saône-et-Loire

Սաոն-է-Լուար

IGP

Fr

Saumur

Սոմյուր

DOP

Fr

Saumur-Champigny

Սոմյուր-Շամպինյի

DOP

Fr

Saussignac

Սոսինյակ

DOP

Fr

Sauternes

Սոտերն

DOP

Fr

Savennières

Սավանիյեր

DOP

Fr

Savennières Coulée de Serrant

Սավանիյեր Կուլե դը Սերան

DOP

Fr

Savennières Roche aux Moines

Սավանիյեր Ռոշ օ Մուեն

DOP

Fr

Savigny-lès-Beaune

Սավինյի-լե-Բոն

DOP

FR

Savoie

Սավուա

DOP

Fr

Seyssel

Սեյսել

DOP

Fr

Tavel

Տավել

DOP

Fr

Thézac-Perricard

Տեզակ-Պերիկար

IGP

Fr

Torgan

Տորգան

IGP

Fr

Touraine

Տուրեն

DOP

Fr

Touraine Noble Joué

Տուրեն Նոբլը Ժուե

DOP

Fr

Tursan

Տյուրսան

DOP

Fr

Urfé

Ուրֆե

IGP

Fr

Vacqueyras

Վակեյրա

DOP

Fr

Val de Loire

Վալ դը Լուար

IGP

Fr

Valençay

Վալենսեյ

DOP

Fr

Vallée du Paradis

Վալե դյու Պարադի

IGP

Fr

Var

Վար

IGP

Fr

Vaucluse

Վոքլյուզ

IGP

Fr

Ventoux

Վանտու

DOP

Fr

Vicomté d'Aumelas

Վիկոնտե դ՛Oմելաս

IGP

FR

Vin d'Alsace

Վեն դ՛Ալզաս

DOP

FR

Vin de Bellet

Վեն դը Բելե

DOP

FR

Vin de Corse

Վեն դը Կորս

DOP

FR

Vin de Frontignan

Վեն դը Ֆրոնտինյան

DOP

Fr

Vin de Savoie

Վեն դը Սավուա

DOP

Fr

Vins fins de la Côte de Nuits

Վեն ֆեն դը լա Կոտ դը Նյուի

DOP

Fr

Vinsobres

Վենսբրը

DOP

Fr

Viré-Clessé

Վիրե-Կլեսե

DOP

Fr

Volnay

Վոլնե

DOP

Fr

Vosne-Romanée

Վոսն-Ռոմանե

DOP

Fr

Vougeot

Վուժո

DOP

Fr

Vouvray

Վուրեյ

DOP

Fr

Yonne

Յոն

IGP

DE

Ahr

Ահռ

DOP

DE

Ahrtaler Landwein

Ահռթալեր Լանդվայն

IGP

DE

Baden

Բադեն

DOP

DE

Badischer Landwein

Բադիշեր Լանդվայն

IGP

DE

Bayerischer Bodensee-Landwein

Բայերիշ Բոդանսե-Լանդվայն

IGP

DE

Brandenburger Landwein

Բրանդենբուրգեն Լանդվայն

IGP

DE

Franken

Ֆրանկեն

DOP

DE

Hessische Bergstraße

Հեսիշե Բերգշտասե

DOP

DE

Landwein der Mosel

Լանդվայն դեր Մոսել

IGP

DE

Landwein der Ruwer

Լանդվայն դեր Ռյուվեր

IGP

DE

Landwein der Saar

Լանդվայն դեր Սաար

IGP

DE

Landwein Main

Լանդվայ Մեյն

IGP

DE

Landwein Neckar

Լանդվայն Նեկտար

IGP

DE

Landwein Oberrhein

Լանդվայն Օբեռհայն

IGP

DE

Landwein Rhein

Լանդվայն Ռայն

IGP

DE

Landwein Rhein-Neckar

Լանդվայն Ռայն-Նեկտար

IGP

DE

Mecklenburger Landwein

Մեկլենբուրգեր Լանդվայն

IGP

DE

Mitteldeutscher Landwein

Միտելդյոտշեր Լանդվայն

IGP

DE

Mittelrhein

Միտելրայն

DOP

DE

Mosel

Մոզել

DOP

DE

Nahe

Նահե

DOP

DE

Nahegauer Landwein

Նահեգաուեռ Լանդվայն

IGP

DE

Pfalz

Պֆալց

DOP

DE

Pfälzer Landwein

Պֆալզեր Լանդվայն

IGP

DE

Regensburger Landwein

Ռեգենսբուրգեր Լանդվայն

IGP

DE

Rheinburgen-Landwein

Ռեգենսբուրգեր-Լանդվայն

IGP

DE

Rheingau

Ռայնգաու

DOP

DE

Rheingauer Landwein

Ռայնգաուեր Լանդվայն

IGP

DE

Rheinhessen

Ռայնհեսեն

DOP

DE

Rheinischer Landwein

Ռայնշեր Լանդվայն

IGP

DE

Saale-Unstrut

Սաալե-Ունստռուտ

DOP

DE

Saarländischer Landwein

Սաառլենդիշեր Լանդվայն

IGP

DE

Sachsen

Զաքսեն

DOP

DE

Sächsischer Landwein

Զեքսսիշեր Լանդվայն

IGP

DE

Schleswig-Holsteinischer Landwein

Շլեշվիգ-Հոլշտայնիշեր Լանդվայն

IGP

DE

Schwäbischer Landwein

Շվեբիշեր Լանդվայն

IGP

DE

Starkenburger Landwein

Շտառկենբուրգեր Լանդվայն

IGP

DE

Taubertäler Landwein

Տաուբեռտելեռ Լանդվայն

IGP

DE

Württemberg

Վյուռտեմբեռգ

DOP

GR

Kως

Kos

Կոս

IGP

GR

Malvasia Πάρος

Malvasia Paros

Մալվասիա Պարոս

DOP

GR

Malvasia Σητείας

Malvasia Sitia

Մալվասիա Սիտիա

DOP

GR

Malvasia Χάνδακας-Candia

Malvasia Χάνδακας-Candia

Մալվասիա Խանդակաս – կանդիա

DOP

GR

Άβδηρα

Avdira

Ավդիռա

IGP

GR

Άγιο Όρος

Mount Athos/ Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

Այիո Օրոս / Մաունթ Աթոս/ Հոլի Մաունթ Աթոս/ Հոլի Մաունթին Աթոս/ Մոնթ Աթոս

IGP

GR

Αγορά

Agora

Ագոռա

IGP

GR

Αγχίαλος

Anchialos

Անխիալոս

DOP

GR

Αιγαίο Πέλαγος

Aegean Sea/Aigaio Pelagos

Էգիան Սի/Էյեո Պելաղոս

IGP

GR

Αμύνταιο

Amyndeon

Ամինդեո / Ամինդեոն

DOP

GR

Ανάβυσσος

Anavyssos

Անավիսոս

IGP

GR

Αργολίδα

Argolida

Արղոլիդա

IGP

GR

Αρκαδία

Arkadia

Առկադիա

IGP

GR

Αρχάνες

Archanes

Արխանես

DOP

GR

Aττική

Attiki

Ատիկի

IGP

GR

Αχαΐα

Achaia

Ախաիա

IGP

GR

Βελβεντό

Velvento

Վելվենտո

IGP

GR

Βερντέα Ζακύνθου

Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/ Verdea Zakynthos/Verntea Zakynthos

Վեռդեա Oնոմասիա կատա պառադոսի Զակինթու/վեռդեա Զակինթոս/ վեռնետեա Զակինթոս

IGP

GR

Γεράνεια

Gerania

Գեռանիա

IGP

GR

Γουμένισσα

Goumenissa

Ղումենիսա

DOP

GR

Γρεβενά

Grevena

Ղռեվենա

IGP

GR

Δαφνές

Dafnes

Դաֆնես

DOP

GR

Δράμα

Drama

Դռամա

IGP

GR

Δωδεκάνησος

Dodekanese

Դոդեկանիսոս

IGP

GR

Έβρος

Evros

Էվռոս

IGP

GR

Ελασσόνα

Elassona

Էլասոնա

IGP

GR

Επανομή

Epanomi

Էպանոմի

IGP

GR

Εύβοια

Evia

Էվիա

IGP

GR

Ζάκυνθος

Zakynthos

Զակինթոս

IGP

GR

Ζίτσα

Zitsa

Զիտսա

DOP

GR

Ηλεία

Ilia

Իլիա

IGP

GR

Ημαθία

Imathia

Իմանթիա

IGP

GR

Ήπειρος

Epirus

Էպիռուս

IGP

GR

Ηράκλειο

Iraklio

Իռակլիո

IGP

GR

Θάσος

Thasos

Թասոս

IGP

GR

Θαψανά

Thapsana

Թապսանա

IGP

GR

Θεσσαλία

Thessalia

Թեսալիա

IGP

GR

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

Թեսալոնիկի

IGP

GR

Θήβα

Thiva

Թիվա

IGP

GR

Θράκη

Thrace

Թրակի

IGP

GR

Ικαρία

Ikaria

Իկարիա

IGP

GR

Ίλιον

Ilion

Իլիոն

IGP

GR

Ίσμαρος

Ismaros

Իսմարոս

IGP

GR

Ιωάννινα

Ioannina

Իոանինա

IGP

GR

Καβάλα

Kavala

Կավալա

IGP

GR

Καρδίτσα

Karditsa

Կարդիցա

IGP

GR

Κάρυστος

Karystos

Կարիտոս

IGP

GR

Καστοριά

Kastoria

Կաստորյա

IGP

GR

Κέρκυρα

Corfu

Կերկիրա / Կոռֆու

IGP

GR

Κίσσαμος

Kissamos

Կիսամոս

IGP

GR

Κλημέντι

Klimenti

Կլիմենտի

IGP

GR

Κοζάνη

Kozani

Կոզանի

IGP

GR

Κοιλάδα Αταλάντης

Atalanti Valley

Կիլադա Արալանտիս / Ատալանտի վալեյ

IGP

GR

Κόρινθος

Κορινθία /Korinthos/Korinthia

Կորինթոս/Կորինթիա

IGP

GR

Κρανιά

Krania

Կրանյա

IGP

GR

Κραννώνα

Krannona

Կրանոնա

IGP

GR

Κρήτη

Creta

Կրիտի

IGP

GR

Κυκλάδες

Cyclades

Կիկլադես

IGP

GR

Λακωνία

Lakonia

Լակոնիա

IGP

GR

Λασίθι

Lasithi

Լասիթի

IGP

GR

Λέσβος

Lesvos

Լեսվոս

IGP

GR

Λετρίνοι

Letrini

Լետրինի

IGP

GR

Λευκάδα

Lefkada

Լեֆկադա

IGP

GR

Ληλάντιο Πεδίο

Lilantio Pedio/Lilantio Field

Լիլանտիո Պեդիո/Լիլանտիո Ֆիլդ

IGP

GR

Λήμνος

Limnos

Լիմնոս

DOP

GR

Μαγνησία

Magnisia

Մաղնիսիա

IGP

GR

Μακεδονία

Macedonia

Մասեդոնիա / Մասեդոնիա

IGP

GR

Μαντζαβινάτα

Mantzavinata

Մանցավինատա

IGP

GR

Μαντινεία

Mantinia

Մանտինիա

DOP

GR

Μαρκόπουλο

Markopoulo

Մարկոպուլո

IGP

GR

Μαρτίνο

Martino

Մարտինո

IGP

GR

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodaphne of Kefalonia/
Mavrodafne of Cephalonia

Մավրոդաֆնի Կեֆալինիաս / Մավրոդաֆնի օֆ Կեֆալոնիա/ Մավրոդաֆնի օֆ Սեֆալոնիա

DOP

GR

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni of Patra/Mavrodaphne of Patra

Մավրոդաֆնի Պատրոն / Մավրոդաֆնի օֆ պատրա

DOP

GR

Μεσενικόλα

Mesenikola

Մեսենիկոլա

DOP

GR

Μεσσηνία

Messinia

Մեսինիա

IGP

GR

Μεταξάτων

Metaxata

Մետաքսատոն / Մետաքսատա

IGP

GR

Μετέωρα

Meteora

Մետեորա

IGP

GR

Μέτσοβο

Metsovo

Մեցովո

IGP

GR

Μονεμβασία- Malvasia

Monemvasia-Malvasia

Մոնեմվասիա-Մալվասիա

DOP

GR

Μοσχάτο Πατρών

Muscat of Patra

Մոսխատո Պատրոն / Մուսկատ օֆ պատրա

DOP

GR

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Muscat of Kefalonia/Muscat de Cephalonie / Muscat of Cephalonia

Մոսխատոս Կեֆալինիաս / Մուսկատ օֆ Կեֆալոնիա/ Մուսկատ դը Սեֆալոնի/ Մուսկատ օֆ Սեֆալոնիա

DOP

GR

Μοσχατος Λήμνου

Muscat of Limnos

Մոսխատոս Լիմնու / Մուսկատ օֆ Լիմնոս

DOP

GR

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

Μοσχάτος Ρίου Πάρτας/ Μuscat of Rio Patra

Մոսխատոս Ռիու Պատրաս / Մուսկատ օֆ Ռիո Պատրա

DOP

GR

Μοσχάτος Ρόδου

Muscat of Rodos

Մոսխատոս Ռոդու / Մուսկատ օֆ Ռոդոս

DOP

GR

Νάουσα

Naoussa

Նաուսա

DOP

GR

Νέα Μεσημβρία

Nea Mesimvria

Նեա Մեսիմվրիա

IGP

GR

Νεμέα

Nemea

Նեմէա

DOP

GR

Οπούντια Λοκρίδας

Opountia Locris

Օպունտիա Լոկրիդաս / Օպունտիա Լոկրիս

IGP

GR

Παγγαίο

Paggeo /Pangeon

Պագեո/Պանգեոն

IGP

GR

Παλλήνη

Pallini

Պալինի

IGP

GR

Παρνασσός

Parnassos

Պառնասոս

IGP

GR

Πάρος

Paros

Պարոս

DOP

GR

Πάτρα

Patra

Պատրա

DOP

GR

Πεζά

Peza

Պեզա

DOP

GR

Πέλλα

Pella

Պելա

IGP

GR

Πελοπόννησος

Peloponneso

Պելոպոնիսոս / Պելեպոնիզ

IGP

GR

Πιερία

Pieria

Պիերիա

IGP

GR

Πισάτις

Pisatis

Պիսատիս

IGP

GR

Πλαγιές Αιγιαλείας

Slopes of Aigialia

Պլայես Էյալիաս / Սլոուպս օֆ Էգիալիա

IGP

GR

Πλαγιές Αίνου

Slopes of Ainos

Պլայես Էնու / Սլոուպս օֆ Էնոս

IGP

GR

Πλαγιές Αμπέλου

Slopes of ampelos

Պլայես Ամպելու / Սլոուպս օֆ Ամպելոս

IGP

GR

Πλαγιές Βερτίσκου

Slopes of Vertiskos

Պլայես Վեռտիսկու / Սլոուպս օֆ Վեռրիսկոս

IGP

GR

Πλαγιές Κιθαιρώνα

Slopes of Kithaironas

Պլայես Կիթերոնա / Սլոուպս օֆ Կիթեռոնաս

IGP

GR

Πλαγιές Κνημίδας

Slopes of Knimida

Պլայես Կնիմիդաս / Սլոուպս օֆ Կնիմիդա

IGP

GR

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Meliton

Պլայես Մելիտոնա / Սլոուպս օֆ Մելիտոն

DOP

GR

Πλαγιές Πάικου

Slopes of Paiko

Պլայես Պայկու / Սլոուպս օֆ Պաիկո

IGP

GR

Πλαγιές Πάρνηθας

Slopes of Parnitha

Պլայես Պարնիթաս / Սլոուպս օֆ Պառնիթա

IGP

GR

Πλαγιές Πεντελικού

Slopes of Pendeliko/ Πλαγιές Πεντελικού

Պլայես Պենդելիկու / Սլոուպս օֆ Պենդելիկո

IGP

GR

Πυλία

Pylia

Պիլիա

IGP

GR

Ραψάνη

Rapsani

Ռապսանի

DOP

GR

Ρεθύμνο

Rethimno

Ռեթիմնո

IGP

GR

Ρετσίνα Αττικής

Retsina of Attiki

Ռեցինա Ատիկիս / Ռեցինա օֆ Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Βοιωτίας

Retsina of Viotia

Ռեցինա Վիոտիսաս / Ռեցինա օֆ Վիոտիա

IGP

GR

Ρετσίνα Γιάλτρων

Retsina of Gialtra

Ռեցինա Յալտրոն / Ռեցինա օֆ Գիալտռա

IGP

GR

Ρετσίνα Εύβοιας

Retsina of Evoia

Ռեցինա Էվիաս / Ռեցինա օֆ Էվոիա

IGP

GR

Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)

Retsina of Thebes (Voiotias)

Ռեցինա Թիվոն (Վիոտիաս) / Ռեցինա օֆ Թեբե (Վիոտիաս)

IGP

GR

Ρετσίνα Καρύστου

Retsina of Karystos

Ռեցինա Կարիստու / Ռեցինա օֆ Կարիստոս

IGP

GR

Ρετσίνα Κορωπίου

Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

Ռեցինա Կորոպիու / Ռեցինա օֆ Կորոպի/ ռեցինա օֆ Կորոպի Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Κρωπίας

Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

Ռեցինա Կրոպիաս / Ռեցինա օֆ Կորոպի/ ռեցինա օֆ Կորոպի ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Λιοπεσίου

Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki

Ռեցինա Լյոպեսիու / Ռեցինա Պէանիաս Ատիկիս / Ռեցինա օֆ Պայանիա/ Ռեցինա օֆ Աաիանիա Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

Retsina of Markopoulo (Attiki)

Ռեցինա Մարկոպուլու (Ատիկիս) / Ռեցինա օֆ Մարկոպուլո (Ատիկի)

IGP

GR

Ρετσίνα Μεγάρων

Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/Retsina of Megara (Attiki)/ Retsina of Megara Attiki

Ռեցինա Մեղարոն / Ռեցինա օֆ Մեգառա (Ատիկի)/ Ռեցինա օֆ Մեգառա Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

Retsina of Mesogia (Attiki)

Ռեցինա Մեսոյիոն / Ռեցինա օֆ Մեսօգիա (Ատիկի)

IGP

GR

Ρετσίνα Παιανίας

Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki

Ռեցինա Պէանիաս / Ռեցինա օֆ Պաիանիա/ Ռեցինա օֆ Պաիանիա Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Παλλήνης

Ρετσίνα Παλλήνης Αττικής/Retsina of Pallini/Retsina of Pallini Attiki

Ռեցինա Պալինիս / Ռեցինա օֆ Պալինի/ Ռեցինա օֆ Պալինի Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Πικερμίου

Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi

Ռեցինա Պիկերմիու / Ռեցինա օֆ Պիկեռմի Ատիկի/ Ռեցինա օֆ Պիկեռմի

IGP

GR

Ρετσίνα Σπάτων

Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki

Ռեցինա Սպատոն / Ռեցինա օֆ Սպատա/ Ռեցինա օֆ Սպատա Ատիկի

IGP

GR

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

Retsina of Halkida (Evoia)

Սպատոն Խալկիդաս / Ռեցինա օֆ Խալկիդա(էվոյա)

IGP

GR

Ριτσώνα

Ritsona

Ռիցոնա

IGP

GR

Ρόδος

Rodos/Rhodes

Ռոդոս/Ռոդես / Ռոուդզ

DOP

GR

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola of Kefalonia

Ռոբոլա Կեֆալինիաս / Ռոբոլա օֆ Կեֆալոնիա

DOP

GR

Σάμος

Samos

Սամոս

DOP

GR

Σαντορίνη

Santorini

Սանտորինի

DOP

GR

Σέρρες

Serres

Սեռես

IGP

GR

Σητεία

Sitia

Սիտիա

DOP

GR

Σιάτιστα

Siatista

Սյատիստա

IGP

GR

Σιθωνία

Sithonia

Սիթոնիա

IGP

GR

Σπάτα

Spata

Սպատա

IGP

GR

Στερεά Ελλάδα

Sterea Ellada

Ստերեա Էլլադա

IGP

GR

Τεγέα

Tegea

Տեգեա

IGP

GR

Τριφυλία

Trifilia

Տրիֆիլիա

IGP

GR

Τύρναβος

Tyrnavos

Տիրնավոս

IGP

GR

Φθιώτιδα

Fthiotida/Phthiotis

Ֆթիոտիդա/Ֆթիոտիս

IGP

GR

Φλώρινα

Florina

Ֆլորինա

IGP

GR

Χαλικούνα

Halikouna

Խալիկունա

IGP

GR

Χαλκιδική

Halkidiki

Խալկիդիկի

IGP

GR

Χάνδακας - Candia

Candia

Խանդակաս - Կանդիա

DOP

GR

Χανιά

Chania

Խանյա

IGP

GR

Χίος

Խիոս

IGP

Hu

Badacsony

Բադաչոնյ

DOP

HU

Badacsonyi

Բադաչոնյի

DOP

Hu

Balaton

Բալատոն

DOP

Hu

Balatonboglár

Բալատոնբոգլառ

DOP

HU

Balatonboglári

Բալատոնբոգլառի

DOP

Hu

Balaton-felvidék

Բալատոն-ֆելվիդէկ

DOP

HU

Balaton-felvidéki

Բալատոն-ֆելվիդէկի

DOP

Hu

Balatonfüred-Csopak

Բալատոնֆյուրեդ-Չոպակ

DOP

HU

Balatonfüred-Csopaki

Բալատոնֆյուրեդ-Չոպակի

DOP

HU

Balatoni

Բալատոնի

DOP

Hu

Balatonmelléki

Բալատոնմելէկի

IGP

Hu

Bükk

Բյուկկ

DOP

HU

Bükki

Բյուկկի

DOP

Hu

Csongrád

Չոնգռադ

DOP

HU

Csongrádi

Չոնգռադի

DOP

HU

Debrői Hárslevelű

Դեբռոյ Հառշլեվելու

DOP

HU

Duna

Դունա

DOP

HU

Dunai

Դունաի

DOP

HU

Dunántúl

Դունատուլ

IGP

HU

Dunántúli

Դունատուլի

IGP

Hu

Duna-Tisza-közi

Դունա-Տիսա-կյոզի

IGP

Hu

Eger

Էգեռ

DOP

HU

Egri

Էգռի

DOP

Hu

Etyek-Buda

Էտյեկ-Բուդա

DOP

HU

Etyek-Budai

Էտյեկ-Բուդաի

DOP

HU

Felső-Magyarország

Ֆելշյո-Մաձարոռսագ

IGP

HU

Felső-Magyarországi

Ֆելշյո-Մաձառոռսագի

IGP

Hu

Hajós-Baja

Հայոշ-Բայա

DOP

Hu

Izsáki Arany Sárfehér

Իժակի Առանյ Շառֆեհէռ

DOP

HU

Káli

Կալի

DOP

Hu

Kunság

Կունշագ

DOP

HU

Kunsági

Կունշագի

DOP

Hu

Mátra

Մատռա

DOP

HU

Mátrai

Մատռաի

DOP

Hu

Mór

Մոռ

DOP

HU

Móri

Մոռի

DOP

Hu

Nagy-Somló

Նաձ-Շոմլո

DOP

HU

Nagy-Somlói

Նաձ-Շոմլոի

DOP

Hu

Neszmély

Նեսմէյ

DOP

HU

Neszmélyi

Նեսմէյի

DOP

HU

Pannon

Պաննոն

DOP

Hu

Pannonhalma

Պաննոնհալմա

DOP

HU

Pannonhalmi

Պաննոնհալմի

DOP

Hu

Pécs

Պեչ

DOP

Hu

Somló

Շոմլո

DOP

HU

Somlói

Շոմլոի

DOP

Hu

Sopron

Շոպռոն

DOP

HU

Soproni

Շոպռոնի

DOP

Hu

Szekszárd

Սեկսառդ

DOP

HU

Szekszárdi

Սեկսառդի

DOP

Hu

Tihany

Տիհանյ

DOP

HU

Tihanyi

Տիհանյի

DOP

Hu

Tokaj

Տոկայ

DOP

HU

Tokaji

Տոկայի

DOP

Hu

Tolna

Տոլնա

DOP

HU

Tolnai

Տոլնաի

DOP

Hu

Villány

Վիլանյ

DOP

HU

Villányi

Վիլանյի

DOP

HU

Zala

Զալա

DOP

HU

Zalai

Զալաի

DOP

HU

Zemplén

Զեմպլեն

IGP

Hu

Zempléni

Զեմպլենի

IGP

It

Abruzzo

Աբռուզո

DOP

It

Acqui

Ակուի

DOP

It

Affile

Ֆիլե

DOP

It

Aglianico del Taburno

Ալյանիկո դել Տաբուռնո

DOP

It

Aglianico del Vulture

Ալյանիկո դել Վուլտուրե

DOP

It

Aglianico del Vulture Superiore

Ալիանիկո դել Վուլտուրե Սուպերիորե

DOP

It

Alba

Ալբա

DOP

It

Albugnano

Ալբունյանո

DOP

It

Alcamo

Ալկամո

DOP

It

Aleatico di Gradoli

Ալեատիկո դի Գռադոլի

DOP

It

Aleatico di Puglia

Ալեատիկո դի Պուլիա

DOP

IT

Aleatico Passito dell'Elba

Ալեատիկո Պասիտո դել՛էլբա

DOP

It

Alezio

Ալեցիո

DOP

It

Alghero

Ալգերո

DOP

It

Allerona

Ալերոնա

IGP

It

Alta Langa

Ալտա լանգա

DOP

It

Alta Valle della Greve

Ալտա Վալե դելա Գռեվե

IGP

It

Alto Adige

Ալտո Ադիջե

DOP

It

Alto Livenza

Ալտո Լիվենցա

IGP

It

Alto Mincio

Ալտո Մինիչիո

IGP

It

Amarone della Valpolicella

Ամառոնե դելա Վալպոլիչելա

DOP

It

Amelia

Ամելիա

DOP

It

Anagni

Անանյի

IGP

It

Ansonica Costa dell'Argentario

Անասոնիկա Կոստա դել՛Առջենտարիո

DOP

It

Aprilia

Ապրիլիա

DOP

It

Arborea

Առբոռեա

DOP

It

Arcole

Առկոլե

DOP

It

Arghillà

Առգիլիա

IGP

It

Asolo - Prosecco

Ազոլո-Պռոսեկո

DOP

It

Assisi

Ասիզի

DOP

It

Asti

Աստի

DOP

It

Atina

Ատինա

DOP

It

Aversa

Ավեռսա

DOP

It

Avola

Ավոլա

IGP

It

Bagnoli

Բանյոլի

DOP

It

Bagnoli di Sopra

Բանյոլի դի Սոպռա

DOP

IT

Bagnoli Friularo

Բանյոլի Ֆրիուլարո

DOP

It

Barbagia

Բառբաջիա

IGP

It

Barbaresco

Բառբառեսկո

DOP

It

Barbera d'Alba

Բառբեռա դ՛Ալբա

DOP

It

Barbera d'Asti

Բառբեռա դ՛Աստի

DOP

It

Barbera del Monferrato

Բառբեռա դել Մոնֆեռատո

DOP

It

Barbera del Monferrato Superiore

Բառբեռա դել Մոնֆեռատե Սուպեռիորե

DOP

It

Barco Reale di Carmignano

Բառկո ռեալե դի Կառմինյանո

DOP

It

Bardolino

Բառդոլինո

DOP

It

Bardolino Superiore

Բառդոլինո Սուպեռիորե

DOP

It

Barletta

Բառլետա

DOP

It

Barolo

Բառոլո

DOP

It

Basilicata

Բազիլիկատա

IGP

It

Benaco Bresciano

Բենակո Բռեշանո

IGP

IT

Beneventano

Բենեվենատանո

IGP

IT

Benevento

Բենեվենտո

IGP

It

Bergamasca

Բեռգամասկա

IGP

It

Bettona

Բետոնա

IGP

It

Bianchello del Metauro

Բիանկելո դել Մետաուռո

DOP

It

Bianco Capena

Բիանկո Կապենա

DOP

It

Bianco del Sillaro

Բիանկո դել Սիլառո

IGP

It

Bianco dell'Empolese

Բիանկո դել՛Էմպոլեզե

DOP

It

Bianco di Castelfranco Emilia

Բիանկո դի Կաստելֆռանկո Էմիլիա

IGP

It

Bianco di Custoza

Բիանկո դի Կուստոցա

DOP

It

Bianco di Pitigliano

Բիանկո դի Պիտիլիանո

DOP

It

Biferno

Բիֆեռնո

DOP

It

Bivongi

Բիվոնջի

DOP

It

Boca

Բոկա

DOP

It

Bolgheri

Բոլգերի

DOP

It

Bolgheri Sassicaia

Բոլգերի Սասիկայա

DOP

IT

Bonarda dell'Oltrepò Pavese

Բոնառդա դել՛Օլտռեպո Պավեզե

DOP

It

Bosco Eliceo

Բոսկո Էլիչեո

DOP

It

Botticino

Բոտիչինո

DOP

It

Brachetto d'Acqui

Բռակետո դ՛Ակուի

DOP

It

Bramaterra

Բռամատեռա

DOP

It

Breganze

Բռեգանցե

DOP

It

Brindisi

Բռինդիզի

DOP

It

Brunello di Montalcino

Բռունելո դի Մոնտալչինո

DOP

IT

Buttafuoco

Բուտաֆուոկո

DOP

It

Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese

Բուտաֆուկո դել՛Օլտռեպո Պավեզե

DOP

It

Cacc'e mmitte di Lucera

Կաչ՛ե միտե դի Լուչերա

DOP

It

Cagliari

Կալիարի

DOP

It

Calabria

Կալաբրիա

IGP

It

Caldaro

Կալդարո

DOP

It

Calosso

Կալոսո

DOP

It

Caluso

Կալուսո

DOP

It

Camarro

Կամառո

IGP

It

Campania

Կամպանիա

IGP

It

Campi Flegrei

Կամպի Ֆլեգռեի

DOP

It

Campidano di Terralba

Կամպիդանո դի Տեռալբա

DOP

It

Canavese

Կանավեզե

DOP

It

Candia dei Colli Apuani

Կանդիա դեի Կոլի Ապուանի

DOP

It

Cannara

Կանառա

IGP

It

Cannellino di Frascati

Կանելինո դի Ֆռասկատի

DOP

It

Cannonau di Sardegna

Կանոնաու դի Սարդենյա

DOP

It

Capalbio

Կապալբիո

DOP

It

Capri

Կապրի

DOP

It

Capriano del Colle

Կապրիանո դել Կոլե

DOP

It

Carema

Կառեմա

DOP

It

Carignano del Sulcis

Կառինյանո դել Սուլչիս

DOP

It

Carmignano

Կառմինյանո

DOP

It

Carso

Կառսո

DOP

IT

Carso - Kras

Կառսո – Կռաս

DOP

It

Casavecchia di Pontelatone

Կազավեկյա դի Պոնտելատոնե

DOP

It

Casorzo

Կազորցո

DOP

It

Casteggio

Կաստեջիո

DOP

It

Castel del Monte

Կաստել դել Մոնտե

DOP

It

Castel del Monte Bombino Nero

Կաստել դել Մոնտե Բոմբինո Նեռո

DOP

It

Castel del Monte Nero di Troia Riserva

Կաստել դել Մոնտե Նեռո դի Տրոյա Ռիզերվա

DOP

It

Castel del Monte Rosso Riserva

Կաստել դել Մոնտե ռոսո Ռիզեռվա

DOP

It

Castel San Lorenzo

Կաստել Սան Լոռենցո

DOP

It

Casteller

Կաստելեռ

DOP

It

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

Կաստելի դի Յեզի Վեռդիկիո Ռիզեռվա

DOP

It

Castelli Romani

Կաստելի Ռոմանի

DOP

It

Catalanesca del Monte Somma

Կատալանեսկա դել Մոնտե Սոմմա

IGP

It

Cellatica

Չելլատիկա

DOP

It

Cerasuolo d'Abruzzo

Չեռազուոլո դ՛Աբռուցո

DOP

It

Cerasuolo di Vittoria

Չեռազուոլո դի Վիտորիա

DOP

It

Cerveteri

Չեռվետեռի

DOP

IT

Cesanese del Piglio

Չեզանեզե դել Պիլիո

DOP

IT

Cesanese di Affile

Չեզանեզե դի Աֆիլե

DOP

IT

Cesanese di Olevano Romano

Չեզանեզե դի Oլեվանո Ռոմանո

DOP

It

Chianti

Կյանտի

DOP

It

Chianti Classico

Կյանտի Կլասիկո

DOP

It

Cilento

Չիլենտո

DOP

It

Cinque Terre

Չինկուե Տեռե

DOP

IT

Cinque Terre Sciacchetrà

Չինկուե Տեռե Շակետռա

DOP

It

Circeo

Չիեռկո

DOP

It

Cirò

Չիռո

DOP

It

Cisterna d'Asti

Չիստեռնա դ՛Աստի

DOP

It

Civitella d'Agliano

Չիվիտելա դ՛Ալիանո

IGP

IT

Colleoni

Կոլեոնի

DOP

It

Colli Albani

Կոլի Ալբանի

DOP

It

Colli Altotiberini

Կոլի Ալտոտիբեռինի

DOP

It

Colli Aprutini

Կոլի Ապռունտինի

IGP

IT

Colli Asolani – Prosecco

Կոլի Ասկոլանի-Պռոսեկո

DOP

It

Colli Berici

Կոլի Բեռլիչի

DOP

It

Colli Bolognesi

Կոլի Բոլոնյեզի

DOP

It

Colli Bolognesi Classico Pignoletto

Կոլի Բոլոնյեզի Կլասիկո Պինյոլետո

DOP

It

Colli Cimini

Կոլի Չիմինի

IGP

It

Colli del Limbara

Կոլի դի Լիմբառա

IGP

It

Colli del Sangro

Կոլի դել Սանգռո

IGP

It

Colli del Trasimeno

Կոլի դել Տռազիմենո

DOP

It

Colli della Sabina

Կոլի դելա Սաբինա

DOP

It

Colli della Toscana centrale

Կոլի դելա Տոսկանա չենտռալե

IGP

It

Colli dell'Etruria Centrale

Կոլի դել՛Էտռուռիա Չենտռալե

DOP

It

Colli di Conegliano

Կոլի դի Կոնելիանո

DOP

It

Colli di Faenza

Կոլի դի Ֆաենզա

DOP

It

Colli di Luni

Կոլի դի Լունի

DOP

It

Colli di Parma

Կոլի դի Պառմա

DOP

It

Colli di Rimini

Կոլի դի Ռիմինի

DOP

It

Colli di Salerno

Կոլի դի Սալեռնո

IGP

It

Colli di Scandiano e di Canossa

Կոլի դի Սկանդինանո է դի Կանոսա

DOP

It

Colli d'Imola

Կոլի դ՛Իմոլա

DOP

It

Colli Etruschi Viterbesi

Կոլի Էտռուսկի Վիտեռբեզի

DOP

It

Colli Euganei

Կոլի Էուգանեի

DOP

It

Colli Euganei Fior d'Arancio

Կոլի Էուգանեի Ֆիոր դ՛Առանչիո

DOP

It

Colli Lanuvini

Կոլի Լանուվինի

DOP

It

Colli Maceratesi

Կոլի Մաչեռատեզի

DOP

It

Colli Martani

Կոլի Մառտանի

DOP

It

Colli Orientali del Friuli Picolit

Կոլի Օրիենտալի դել Ֆրիուլի Պիկոլիտ

DOP

It

Colli Perugini

Կոլի Պեռուջինի

DOP

It

Colli Pesaresi

Կոլի Պեզառեզի

DOP

It

Colli Piacentini

Կոլի Պյաչենտինի

DOP

It

Colli Romagna centrale

Կոլի Ռոմանյա չենտռալե

DOP

It

Colli Tortonesi

Կոլի Տոռտոնեզի

DOP

It

Colli Trevigiani

Կոլի Տռեվիջիանի

IGP

It

Collina del Milanese

Կոլինա դել Միլանեզե

IGP

It

Collina Torinese

Կոլինա Տորինեզե

DOP

It

Colline del Genovesato

Կոլինե դել Ջենովեզատո

IGP

It

Colline di Levanto

Կոլինե դի Լեվանտո

DOP

It

Colline Frentane

Կոլինե Ֆռենտանե

IGP

It

Colline Joniche Tarantine

Կոլինե Յոնիկե Տառանտինե

DOP

It

Colline Lucchesi

Կոլինե Լուկեզի

DOP

It

Colline Novaresi

Կոլինե Նովառեզի

DOP

It

Colline Pescaresi

Կոլինե Պեսկառեզի

IGP

It

Colline Saluzzesi

Կոլինե Սալուցեզի

DOP

It

Colline Savonesi

Կոլինե Սավոնեզի

IGP

It

Colline Teatine

Կոլինե Տեատինե

IGP

It

Collio

Կոլիո

DOP

It

Collio Goriziano

Կոլիո Գորիցիանո

DOP

IT

Colonna

Կոլոնա

DOP

It

Conegliano - Prosecco

Կոնելյանո – Պռոսեկո

DOP

It

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco

Կոնելյանո Վալդոբիանդենե - Պռոսեկո

DOP

It

Cònero

Կոնեռո

DOP

It

Conselvano

Կոնսելվանո

IGP

It

Contea di Sclafani

Կոնտեա դի Սկլաֆանի

DOP

It

Contessa Entellina

Կոնտեսա Էնտելինա

DOP

It

Controguerra

Կոնտրոգուեռա

DOP

It

Copertino

Կոպեռտինո

DOP

It

Cori

Կորի

DOP

It

Cortese dell'Alto Monferrato

Կոռտեզե դել՛Ալտո Մոնֆեռատո

DOP

IT

Cortese di Gavi

Կոռտեզե դի Գավի

DOP

It

Corti Benedettine del Padovano

Կոռտի Բենեդետինե դել Պադովանո

DOP

It

Cortona

Կոռտոնա

DOP

It

Costa d'Amalfi

Կոստա դ՛Ամալֆի

DOP

It

Costa Etrusco Romana

Կոստա Էտռուսկո Ռոմանա

IGP

It

Costa Toscana

Կոստա Տոսկանա

IGP

It

Costa Viola

Կոստա Վիոլա

IGP

It

Coste della Sesia

Կոստե դելա Սեզիա

DOP

It

Curtefranca

Կուռտեֆռանկա

DOP

IT

Custoza

Կուստոցա

DOP

It

Daunia

Դաունիա

IGP

IT

del Frusinate

դել Ֆռուզինատե

IGP

IT

del Molise

դել Մոլիզե

DOP

IT

del Vastese

դել Վաստեզե

IGP

It

Delia Nivolelli

Դելիա Նիվոլելի

DOP

IT

dell'Alto Adige

դել՛Ալտո Ադիջե

DOP

It

delle Venezie

դելե Վենեցիե

IGP

IT

dell'Emilia

դել՛Էմիլիա

IGP

IT

di Modena

Դի Մոդենա

DOP

It

Diano d'Alba

Դիանո դ՛Ալբա

DOP

It

Dogliani

Դոլիանի

DOP

It

Dolceacqua

Դոլչեակուա

DOP

It

Dolcetto d'Acqui

Դոլչետո դ՛Ակի

DOP

It

Dolcetto d'Alba

Դոլչետո դ՛Ալբա

DOP

It

Dolcetto d'Asti

Դոլչետո դ՛Աստի

DOP

IT

Dolcetto di Diano d'Alba

Դոլչետո դի Դիանո դ՛Ալբա

DOP

It

Dolcetto di Ovada

Դոլչետո դի Օվադա

DOP

It

Dolcetto di Ovada Superiore

Դոլչետո դի Օվադա սուպերիորե

DOP

It

Dugenta

Դուջենտա

IGP

IT

Durello Lessini

Դուռելո Լեսինի

DOP

It

Elba

Էլբա

DOP

IT

Elba Aleatico Passito

Էլբա Ալեատիցօ Պասիտօ

DOP

It

Eloro

Էլորո

DOP

It

Emilia

Էմիլիա

IGP

It

Epomeo

Էպոմեո

IGP

IT

Erbaluce di Caluso

Էռբալուչե դի Կալուզո

DOP

It

Erice

Էռիչե

DOP

It

Esino

Էզինո

DOP

It

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

Էստ! Էստ! Էստ! Դի Մոնտեֆիասկոնե

DOP

It

Etna

Էտնա

DOP

It

Etschtaler

Էտշատլեռ

DOP

It

Falanghina del Sannio

Ֆալանգինա դել Սանյո

DOP

It

Falerio

Ֆալերիո

DOP

It

Falerno del Massico

Ֆալեռնո դել Մասիկո

DOP

It

Fara

Ֆառա

DOP

It

Faro

Ֆառո

DOP

It

Fiano di Avellino

Ֆիանո դի Ավելինո

DOP

IT

Fior d'Arancio Colli Euganei

Ֆիոր դ՛Առանչի կոլի Էուգանեի

DOP

It

Fontanarossa di Cerda

Ֆոնտանառոսա դի Չեռդա

IGP

It

Forlí

Ֆոռլի

IGP

It

Fortana del Taro

Ֆոնտանա դել Տառո

IGP

It

Franciacorta

Ֆռանչիակոռտա

DOP

It

Frascati

Ֆռասկատի

DOP

It

Frascati Superiore

Ֆռասկատի Սուպեռիորե

DOP

It

Freisa d'Asti

Ֆռեիզա դ՛Աստի

DOP

It

Freisa di Chieri

Ֆռեիզա դի Կիերի

DOP

IT

Friularo di Bagnoli

Ֆրիուլառո դի Բանյոլի

DOP

It

Friuli Annia

Ֆրիուլի Անիա

DOP

It

Friuli Aquileia

Ֆրիուլի Ակուիլեյա

DOP

It

Friuli Colli Orientali

Ֆրիուլի Կոլի Օրիենտալի

DOP

It

Friuli Grave

Ֆրիուլի Գրավե

DOP

It

Friuli Isonzo

Ֆրիուլի Իզոնցո

DOP

It

Friuli Latisana

Ֆրիուլի Լատիզանա

DOP

It

Frusinate

Ֆրուզիանտե

IGP

It

Gabiano

Գաբիանո

DOP

It

Galatina

Գալատինա

DOP

It

Galluccio

Գալուչիո

DOP

It

Gambellara

Գամելառա

DOP

It

Garda

Գառդա

DOP

It

Garda Bresciano

Գառդա Բռեշիանո

DOP

It

Garda Colli Mantovani

Գառդա Կոլի Մանտովանի

DOP

It

Gattinara

Գատինառա

DOP

It

Gavi

Գավի

DOP

It

Genazzano

Ջենացանո

DOP

It

Ghemme

Գեմե

DOP

It

Gioia del Colle

Ջիոյա դել Կոլե

DOP

It

Girò di Cagliari

Ջիռո դի Կալիարի

DOP

It

Golfo del Tigullio - Portofino

Գոլֆո դել Տիգուլինո Պոռտոֆինո

DOP

It

Grance Senesi

Գռանչե Սենեզի

DOP

It

Gravina

Գռավինա

DOP

It

Greco di Bianco

Գռեկո դի Բիանկո

DOP

It

Greco di Tufo

Գռեկո դի Տուֆո

DOP

It

Grignolino d'Asti

Գռինյոլինո դ՛Աստի

DOP

It

Grignolino del Monferrato Casalese

Գռինյոլինո դել Մոնֆեռատո Կազալեզե

DOP

It

Grottino di Roccanova

Գռոտինո դի Ռոկանովա

DOP

It

Gutturnio

Գուտուրինո

DOP

It

Histonium

Իստոնիում

IGP

It

I Terreni di Sanseverino

Ի տեռենի դի Սանսեվերինո

DOP

It

Irpinia

Իպինիա

DOP

It

Ischia

Իշիյա

DOP

It

Isola dei Nuraghi

Իզոլա դեյ Նուռագի

IGP

It

Isonzo del Friuli

Իզոնցո դել Ֆրիուլի

DOP

It

Kalterer

Կալտեռեռ

DOP

It

Kalterersee

Կալտեռեռսե

DOP

It

Lacrima di Morro

Լակռիմա դի Մոռո

DOP

IT

Lacrima di Morro d'Alba

Լակռիմա դի Մոռո դ՛Ալբա

DOP

It

Lago di Caldaro

Լագո դի Կալդառո

DOP

It

Lago di Corbara

Լագո դի Կորբառա

DOP

It

Lambrusco di Sorbara

Լամբռուսկո դի Սեռբառա

DOP

It

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Լամբռուսկո Գռասպառոսա դի Կաստելվեռտո

DOP

It

Lambrusco Mantovano

Լամբռուսկո Մանտովանո

DOP

It

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Լամբռուսկո Սալամանիո դի Սանտա Կռոչե

DOP

It

Lamezia

Լամեցիա

DOP

It

Langhe

Լանգե

DOP

It

Lazio

Լացիո

IGP

It

Lessini Durello

Լեսինի Դուրելո

DOP

It

Lessona

Լեսոնա

DOP

It

Leverano

Լեվեռանո

DOP

It

Liguria di Levante

Լիգուրիա դի Լեվանտե

IGP

It

Lipuda

Լիպուդա

IGP

It

Lison

Լիզոն

DOP

It

Lison-Pramaggiore

Լիզոն-Պռամաջիորե

DOP

It

Lizzano

Լիցիանո

DOP

It

Loazzolo

Լոացոլո

DOP

It

Locorotondo

Լոկոռոտոնդո

DOP

It

Locride

Լոկռիդե

IGP

It

Lugana

Լուգանա

DOP

It

Malanotte del Piave

Մալանտոտե դել Պիավե

DOP

It

Malvasia delle Lipari

Մալվազիա դել Լիպարի

DOP

It

Malvasia di Bosa

Մալվազիա դի Բոզա

DOP

IT

Malvasia di Casorzo

Մալվազիա դի Կազորցո

DOP

IT

Malvasia di Casorzo d'Asti

Մալվազիա դի Կազորցո դ՛Աստի

DOP

It

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Մալվազիա դի Կաստելնուովո Դոն Բոսկո

DOP

IT

Mamertino

Մամեռտինո

DOP

IT

Mamertino di Milazzo

Մամեռտինո դի Միլացո

DOP

It

Mandrolisai

Մանդռոլիզայ

DOP

It

Marca Trevigiana

Մառկա Տռեվիջինա

IGP

It

Marche

Մարկե

IGP

It

Maremma toscana

Մարեմա տոսկանա

DOP

It

Marino

Մարինո

DOP

It

Marmilla

Մարմիլա

IGP

It

Marsala

Մարսալա

DOP

IT

Martina

Մարտինա

DOP

It

Martina Franca

Մարտինա Ֆրանկա

DOP

It

Matera

Մատերա

DOP

It

Matino

Մատինո

DOP

It

Melissa

Մելիսա

DOP

It

Menfi

Մենֆի

DOP

It

Merlara

Մերլարա

DOP

It

Mitterberg

Միտերբեռգ

IGP

It

Modena

Մոդենա

DOP

It

Molise

Մոլիզե

DOP

It

Monferrato

Մոնֆեռատո

DOP

It

Monica di Sardegna

Մոնիկա դի Սառդենյա

DOP

It

Monreale

Մոնռեալե

DOP

It

Montecarlo

Մոնտեկառլո

DOP

It

Montecastelli

Մոնտեկաստելի

IGP

IT

Montecompatri

Մոնտեկոմպատրի

DOP

It

Montecompatri Colonna

Մենտեկոմպատրի Կոլոնա

DOP

It

Montecucco

Մոնտեկուոկո

DOP

It

Montecucco Sangiovese

Մոնտեկուոկո Սանջիովեզե

DOP

It

Montefalco

Մոնտեֆալկո

DOP

It

Montefalco Sagrantino

Մոնտեֆալկո Սագրանտինո

DOP

It

Montello

Մոնտելլո

DOP

It

Montello - Colli Asolani

Մոնտելլո – Կոլի Ազոլանի

DOP

IT

Montello Rosso

Մոնտելո Ռոսո

DOP

It

Montenetto di Brescia

Մոնտենետո դի Բրեշիա

IGP

It

Montepulciano d'Abruzzo

Մոնտեպուլչիանո դ՛Աբռուցո

DOP

It

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

Մոնտեպուլչիանո դ՛Աբռուցո Կոլինե Տեռամանե

DOP

It

Monteregio di Massa Marittima

Մոնտեռեջիո դի Մասա Մարիտիմա

DOP

It

Montescudaio

Մոնտեսկուդայո

DOP

It

Monti Lessini

Մոնտի Լեսինի

DOP

It

Morellino di Scansano

Մորելինո դի Սկանսանո

DOP

It

Moscadello di Montalcino

Մոսկադելո դի Մոնտալչինո

DOP

IT

Moscato di Pantelleria

Մոսկատո դի Պանտելերիա

DOP

It

Moscato di Sardegna

Մոսկատո դի Սարդենյա

DOP

IT

Moscato di Scanzo

Մոսկատո դի Սկանցո

DOP

IT

Moscato di Sennori

Մոսկատո դի Սենորի

DOP

IT

Moscato di Sorso

Մոսկատո դի Սորսո

DOP

It

Moscato di Sorso - Sennori

Մոսկատո դի Սորսո-սենորի

DOP

It

Moscato di Terracina

Մոսկատո դի Տեռաչինա

DOP

It

Moscato di Trani

Մոսկատո դի Տրանի

DOP

It

Murgia

Մուռջիա

IGP

It

Nardò

Նառդո

DOP

It

Narni

Նառնի

IGP

It

Nasco di Cagliari

Նասկո դի Կալիարի

DOP

It

Nebbiolo d'Alba

Մեբիոլո դ՛Ալբա

DOP

It

Negroamaro di Terra d'Otranto

Նեգռոմառո դի Տեռա դ՛Օտռանո

DOP

It

Nettuno

Նետունո

DOP

It

Noto

Նոտո

DOP

It

Nuragus di Cagliari

Նուռգաուս դի Կալիարի

DOP

It

Nurra

Նուռա

IGP

It

Offida

Օֆիդա

DOP

It

Ogliastra

Օլյաստռա

IGP

It

Olevano Romano

Օլեվանո Ռոմանո

DOP

It

Oltrepò Pavese

Օլտռեպո Պավեզե

DOP

It

Oltrepò Pavese metodo classico

Օլտռեպո Պավեզե մետոդո կլասիկո

DOP

It

Oltrepò Pavese Pinot grigio

Օլտռեպո Պավեզե Պինո գրիջո

DOP

It

Orcia

Օրչա

DOP

It

Ormeasco di Pornassio

Օրմանեսկո դի Պոռնասիո

DOP

It

Orta Nova

Օրտա Նովա

DOP

It

Ortona

Օրտոնա

DOP

It

Ortrugo

Օրտրուգո

DOP

It

Orvietano Rosso

Օրվիետանո Ռոսո

DOP

It

Orvieto

Օրվիետո

DOP

It

Osco

Օսկո

IGP

It

Ostuni

Օստունի

DOP

IT

Ovada

Օվադա

DOP

It

Paestum

Պաեստում

IGP

It

Palizzi

Պալիցի

IGP

It

Pantelleria

Պանտելերիա

DOP

It

Parrina

Պառինա

DOP

It

Parteolla

Պարտեոլա

IGP

IT

Passito di Pantelleria

Պասիտո դի Պանտելերիա

DOP

It

Pellaro

Պելարո

IGP

It

Penisola Sorrentina

Պենիզոլա Սոռենտինա

DOP

IT

Pentro

Պենտռո

DOP

It

Pentro di Isernia

Պենտռո դի Իզերնիա

DOP

It

Pergola

Պեռգոլա

DOP

It

Piave

Պիավե

DOP

IT

Piave Malanotte

Պիավե Մալանոտե

DOP

It

Piceno

Պիչենո

DOP

It

Piemonte

Պիեմոնտե

DOP

It

Piglio

Պիլիո

DOP

It

Pinerolese

Պինեռոլեզե

DOP

It

Pinot nero dell'Oltrepò Pavese

Պինո նեռո դել՛Օլտռեպո Պավեզե

DOP

It

Planargia

Պլանառջիա

IGP

It

Pomino

Պոմինո

DOP

It

Pompeiano

Պոմպեյանո

IGP

IT

Pornassio

Պոռնասիո

DOP

IT

Portofino

Պոռտոֆինո

DOP

It

Primitivo di Manduria

Պրիմիտիվո դի Մանդուրիա

DOP

It

Primitivo di Manduria Dolce Naturale

Պրիմիտիվո դի Մանդուրիա Դոլչե Նատուռալե

DOP

It

Prosecco

Պռոսեկկո

DOP

It

Provincia di Mantova

Պռովինչա դի Մանտովա

IGP

It

Provincia di Nuoro

Պռովինչա դի Նուոռո

IGP

It

Provincia di Pavia

Պռովինչա դի Պավիա

IGP

IT

Provincia di Verona

Պռովինչա դի Վեռոնա

IGP

It

Puglia

Պուլիա

IGP

It

Quistello

Կուիստելլո

IGP

It

Ramandolo

Ռամանդոլո

DOP

It

Ravenna

Ռավեննա

IGP

It

Recioto della Valpolicella

Ռեչոտո դելա Վալպոլիչելա

DOP

It

Recioto di Gambellara

Ռեչոտո դի Գամբելառա

DOP

It

Recioto di Soave

Ռեչոտո դի Սոավե

DOP

It

Reggiano

Ռեջջանո

DOP

It

Reno

Ռենո

DOP

It

Riesi

Ռիեզի

DOP

It

Riviera del Brenta

Ռիվիեռա դել Բռենտա

DOP

It

Riviera del Garda Bresciano

Ռիվիեռա դել Գառդա Բռեշիանո

DOP

It

Riviera ligure di Ponente

Ռիվիեռա լիգւռե դի Պոնետե

DOP

It

Roccamonfina

Ռոկամոնֆինա

IGP

It

Roero

Ռոեռո

DOP

It

Roma

Ռոմա

DOP

It

Romagna

Ռոմանյա

DOP

It

Romagna Albana

Ռոմանյա Ալբանա

DOP

It

Romangia

Ռոմանիյա

IGP

It

Ronchi di Brescia

Ռոնկի դի Բռշիա

IGP

It

Ronchi Varesini

Ռոնկի Վառեզինի

IGP

It

Rosazzo

Ռոզացո

DOP

IT

Rossese di Dolceacqua

Ռոսեզե դի Դոլչեակուա

DOP

It

Rosso Cònero

Ռոսո Կոնեռո

DOP

It

Rosso della Val di Cornia

Ռոսո դելլա Վալ դի Կորնիա

DOP

It

Rosso di Cerignola

Ռոսո դի Չեռինյոլա

DOP

It

Rosso di Montalcino

Ռոսո դի Մոնտալչինո

DOP

It

Rosso di Montepulciano

Ռոսո դի Մոնտեպուչանո

DOP

It

Rosso di Valtellina

Ռոսո դի Վալտելլինա

DOP

IT

Rosso Orvietano

Ռոսո Օրվիետանո

DOP

IT

Rosso Piceno

Ռոսո Պիչենո

DOP

It

Rotae

Ռոտաե

IGP

It

Rubicone

Ռուբիկոնե

IGP

It

Rubino di Cantavenna

Ռուբինո դի Կանտավեննա

DOP

It

Ruché di Castagnole Monferrato

Ռուկե դի Կաստանյոլե Մոնֆեռատո

DOP

It

S. Anna di Isola Capo Rizzuto

Ս.Աննա դի Իզոլա Կապո Ռիցուտո

DOP

It

Sabbioneta

Սաբիոնետա

IGP

It

Salaparuta

Սալապարուտա

DOP

It

Salemi

Սալեմի

IGP

It

Salento

Սալենտո

IGP

It

Salice Salentino

Սալիչե Սալենտինո

DOP

It

Salina

Սալինա

IGP

It

Sambuca di Sicilia

Սամբուկա դի Սիչիլիա

DOP

IT

San Colombano

Սան Կոլոմբանո

DOP

It

San Colombano al Lambro

Սան Կոլոմբանո ալ Լամբռո

DOP

It

San Gimignano

Սան Ջիմինյանո

DOP

It

San Ginesio

Սան Ջինեզիո

DOP

It

San Martino della Battaglia

Սան Մարտինո դելլա Բատալյա

DOP

It

San Severo

Սան Սեվեռո

DOP

It

San Torpè

Սան Տրոպե

DOP

It

Sangue di Giuda

Սանգուե դի Ջիուդա

DOP

It

Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese

Սանգուե դի Ջիուդա դել Օլտռեպո Պավեզե

DOP

It

Sannio

Սաննիո

DOP

It

Santa Margherita di Belice

Սանտա Մառգերիտա դի Բելիչե

DOP

It

Sant'Antimo

Սանտ՛Անտիմո

DOP

It

Sardegna Semidano

Սառդենյա Սեմիդանո

DOP

It

Savuto

Սավուտո

DOP

IT

Scanzo

Սկանցո

DOP

It

Scavigna

Սկավինյա

DOP

It

Sciacca

Շիակկա

DOP

It

Scilla

Շիլլա

IGP

It

Sebino

Սեբինո

IGP

It

Serenissima

Սեռենիսիմա

DOP

It

Serrapetrona

Սեռապետրոնա

DOP

IT

Sforzato di Valtellina

Սֆորցատո դի Վալտելլինա

DOP

It

Sfursat di Valtellina

Սֆուրսատ դի Վալտելլինա

DOP

It

Sibiola

Սիբիոլա

IGP

It

Sicilia

Սիչիլիա

DOP

It

Sillaro

Սիլլառո

IGP

It

Siracusa

Սիռակուզա

DOP

It

Sizzano

Սիցիանո

DOP

It

Soave

Սոավե

DOP

It

Soave Superiore

Սոավե Սուպերիորե

DOP

It

Sovana

Սովանա

DOP

It

Spello

Սպելլո

IGP

It

Spoleto

Սպոլետո

DOP

It

Squinzano

Սկուինցանո

DOP

It

Strevi

Ստռեվի

DOP

It

Südtirol

Սուդտիռոլ

DOP

It

Südtiroler

Սուդտիռոլեռ

DOP

It

Suvereto

Սուվեռտո

DOP

It

Tarantino

Տարանտինո

IGP

It

Tarquinia

Տարկինիա

DOP

It

Taurasi

Տաուռասի

DOP

IT

Tavoliere

Տավոլիերե

DOP

It

Tavoliere delle Puglie

Տավոլիերե դելե Պուլիե

DOP

It

Teroldego Rotaliano

Տոռելդեգո Ռոտալիանո

DOP

IT

Terra d'Otranto

Տեռա դ՛Օտռանտո

DOP

IT

Terracina

Տեռաչինա

DOP

IT

Terradeiforti

Տեռռադեիֆորտի

DOP

It

Terralba

Տեռալբա

DOP

It

Terratico di Bibbona

Տեռատիկո դի Բիբոնա

DOP

It

Terrazze dell'Imperiese

Տեռացե դել՛Իմպերիեզե

IGP

It

Terrazze Retiche di Sondrio

Տեռաեց Ռետիկե դի Սոնդրիո

IGP

It

Terre Alfieri

Տեռե Ալֆիերի

DOP

IT

Terre Aquilane

Տեռե Ակուիլանե

IGP

IT

Terre de L'Aquila

Տեռե դե լ՛Ակուիլա

IGP

It

Terre degli Osci

Տեռե դելի Օշի

IGP

IT

Terre del Colleoni

Տեռե դել Կոլեոնի

DOP

It

Terre del Volturno

Տեռե դել Վոլտուռնո

IGP

It

Terre dell'Alta Val d'Agri

Տեռե դել՛Ալտա Վալ դ՛Ագրի

DOP

It

Terre di Casole

Տեռե դի Կազոլե

DOP

It

Terre di Chieti

Տեռե դի Կիետի

IGP

It

Terre di Cosenza

Տեռե դի Կոզենցա

DOP

IT

Terre di Offida

Տեռե դի Օֆիդա

DOP

It

Terre di Pisa

Տեռե դի Պիզա

DOP

It

Terre di Veleja

Տեռե դի Վելեխա

IGP

It

Terre Lariane

Տեռե Լարիանե

IGP

It

Terre Siciliane

Տեռե Սիչիլիանե

IGP

It

Terre Tollesi

Տեռե Տոլլեզի

DOP

It

Tharros

Տառոս

IGP

It

Tintilia del Molise

Տինտիլա դել Մոլիզե

DOP

It

Todi

Տոսի

DOP

It

Torgiano

Տոռջիանո

DOP

It

Torgiano Rosso Riserva

Տոռջիանո Ռոսո Դիզեռվա

DOP

It

Toscana

Տոսկանա

IGP

It

Toscano

Տոսկանո

IGP

IT

Trasimeno

Տռազիմենո

DOP

It

Trebbiano d'Abruzzo

Տռեբյանո դ՛Աբռուցո

DOP

It

Trentino

Տռենտինո

DOP

It

Trento

Տռենտո

DOP

It

Trexenta

Տռեքսենտա

IGP

IT

Tullum

Տուլում

DOP

IT

Tuscia

Տուշիա

DOP

It

Umbria

Ումբրիա

IGP

It

Val d'Arbia

Վալ դ՛Առբիա

DOP

IT

Val d'Arno di Sopra

Վալ դ՛Առնո դի Սոպռա

DOP

It

Val di Cornia

Վալ դի Կոռնիա

DOP

IT

Val di Cornia Rosso

Վալ դի Կոռնիա Ռոսո

DOP

It

Val di Magra

Վալ դի Մագռա

IGP

It

Val di Neto

Վալ դի Նետո

IGP

It

Val Polcèvera

Վալ Պոլչեվռա

DOP

It

Val Tidone

Վալ Տիդոնե

IGP

It

Valcalepio

Վալկալեպիո

DOP

It

Valcamonica

Վալկամոնիկա

IGP

It

Valdadige

Վալդադիջե

DOP

It

Valdadige Terradeiforti

Վալդադիջե Տեռաֆեիֆորտի

DOP

It

Valdamato

Վալդամատո

IGP

IT

Valdarno di Sopra

Վալդառնո դի Սոպռա

DOP

It

Valdichiana toscana

Վալդիկիանա տոսկանա

DOP

It

Valdinievole

Վալդինիեվոլե

DOP

It

Valdobbiadene - Prosecco

Վալդոբիադենե – Պռոսեկո

DOP

It

Vallagarina

Վալագարինա

IGP

It

Valle Belice

Վալե Բելիչե

IGP

It

Valle d'Aosta

Վալե դ՛Աոստա

DOP

It

Valle del Tirso

Վալե դել Տիրսո

IGP

It

Valle d'Itria

Վալե դ՛Իտիռա

IGP

It

Vallée d'Aoste

Վալե դ՛Աոստե

DOP

It

Valli di Porto Pino

Վալի դի Պոռտո Պինո

IGP

It

Valli Ossolane

Վալի Օսոլանե

DOP

It

Valpolicella

Վալպոլիչելա

DOP

It

Valpolicella Ripasso

Վալպոլիչելա Ռիպասո

DOP

It

Valsusa

Վալսուզա

DOP

IT

Valtellina rosso

Վալտելինա ռոսո

DOP

It

Valtellina Superiore

Վալտելինա Սուպերիորե

DOP

It

Valtènesi

Վալտենեզի

DOP

It

Velletri

Վելետրի

DOP

It

Veneto

Վենետո

IGP

It

Veneto Orientale

Վենետո Օրիենտալե

IGP

It

Venezia

Վենեցիա

DOP

It

Venezia Giulia

Վենեցիա Ջիուլիա

IGP

It

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Վեռդիկիո դեի Կաստելի դի Ջեզի

DOP

It

Verdicchio di Matelica

Վեռդիկիո դի Մատելիկա

DOP

It

Verdicchio di Matelica Riserva

Վեռդիկիո դի Մատելիկա Ռիզեռվա

DOP

It

Verduno

Վեռդունո

DOP

IT

Verduno Pelaverga

Վեռդունո Պելավեռգա

DOP

It

Vermentino di Gallura

Վեռմենտինո դի Գալուռա

DOP

It

Vermentino di Sardegna

Վեռմենտինո դի Սարդենյա

DOP

It

Vernaccia di Oristano

Վեռնաչչա դի Օրիստանո

DOP

It

Vernaccia di San Gimignano

Վեռնաչչա դի Սան Ջիմինյանո

DOP

It

Vernaccia di Serrapetrona

Վեռնաչչա դի Սեռապետռոնա

DOP

It

Verona

Վերոնա

IGP

It

Veronese

Վերոնեզե

IGP

It

Vesuvio

Վեզուվիո

DOP

It

Vicenza

Վիչենցա

DOP

It

Vignanello

Վինյանելո

DOP

IT

Vigneti della Serenissima

Վինյետի դելա Սերենիսիմա

DOP

It

Vigneti delle Dolomiti

Վինյետի դելե Դոլոմիտի

IGP

It

Villamagna

Վիլամանյա

DOP

It

Vin Santo del Chianti

Վին սանտո դել Կիանտի

DOP

It

Vin Santo del Chianti Classico

Վին սանտո դել Կիանտի Կլասիկո

DOP

IT

Vin Santo di Carmignano

Վին Սանտո դի Կարմինյանո

DOP

It

Vin Santo di Montepulciano

Վին սանտո դի Մոնտեպուլիչանո

DOP

It

Vino Nobile di Montepulciano

Վինո Նոբիլե դի Մոնտեպուլիչիանո

DOP

It

Vittoria

Վիտորիա

DOP

It

Weinberg Dolomiten

Բանբեռգ Դոլոմիտեն

IGP

It

Zagarolo

Զագառոլո

DOP

Lu

Moselle Luxembourgeoise

Մոզել Լյուքսեմբուրգուազ

DOP

MT

Għawdex

Գնավդեքս

DOP

MT

Gozo

Գոցո

DOP

MT

Malta

Մալտա

DOP

MT

Maltese Islands

Մալտեզ Այլանդզ

IGP

NL

Drenthe

Դռենտե

IGP

NL

Flevoland

Ֆլեվոլանդ

IGP

NL

Friesland

Ֆրիսլանդ

IGP

NL

Gelderland

Գելդերլանդ

IGP

NL

Groningen

Գռոնինգեն

IGP

NL

Limburg

Լիմբուռգ

IGP

NL

Noord-Brabant

Նորդ-Բռաբանտ

IGP

NL

Noord-Holland

Նորդ-Հոլանդ

IGP

NL

Overijssel

Օվեռիյսել

IGP

NL

Utrecht

Ուտռեխտ

IGP

NL

Zeeland

Զեելանդ

IGP

NL

Zuid-Holland

Զուիդ-Հոլանդ

IGP

PT

Açores

Ասորես

IGP

PT

Alenquer

Ալենկեր

DOP

PT

Alentejano

Ալենտեժանո

IGP

PT

Alentejo

Ալենտեժո

DOP

PT

Algarve

Ալգառվե

IGP

PT

Arruda

Առուդա

DOP

PT

Bairrada

Բայռադա

DOP

PT

Beira Interior

Բեյռա ինտերիոր

DOP

PT

Biscoitos

Բիսկոիտոս

DOP

PT

Bucelas

Բուսելաս

DOP

PT

Carcavelos

Կառակավելոս

DOP

PT

Colares

Կոլարես

DOP

PT

Dão

Դաո

DOP

PT

DoTejo

Դո Տեժո

DOP

PT

Douro

Դոուռո

DOP

PT

Duriense

Դուրիենզե

IGP

PT

Encostas d'Aire

Էնկոստաս դ՛Աիրե

DOP

PT

Graciosa

Գրասիոզա

DOP

PT

Lafões

Լաֆոես

DOP

PT

Lagoa

Լագոա

DOP

PT

Lagos

Լագոս

DOP

PT

Lisboa

Լիսբոա

IGP

PT

Madeira

Մադեյրա

DOP

PT

Madeira Wein

Մադեյրա Վեյն

DOP

PT

Madeira Wijn

Մադեյրա Վիյն

DOP

PT

Madeira Wine

Մադեյրա Վայն

DOP

PT

Madeirense

Մադեյրենսե

DOP

PT

Madera

Մադերա

DOP

PT

Madère

Մադեռ

DOP

PT

Minho

Մինհո

IGP

PT

Óbidos

Օբիդոս

DOP

PT

Oporto

Օպորտո

DOP

PT

Palmela

Պալմելա

DOP

PT

Península de Setúbal

Պոնինսուլա դե Սետուբալ

IGP

PT

Pico

Պիկո

DOP

PT

Port

Պոռտ

DOP

PT

Port Wine

Պոռտ Վայն

DOP

PT

Portimão

Պոռտիմաո

DOP

PT

Porto

Պոռտո

DOP

PT

Portvin

Պոռտվեն

DOP

PT

Portwein

Պոռտվայն

DOP

PT

Portwijn

Պոռտվիյն

DOP

PT

Setúbal

Սետուբալ

DOP

PT

Tavira

Տավիրա

DOP

PT

Távora-Varosa

Տավորա-Վարոսա

DOP

PT

Tejo

Տեխո

IGP

PT

Terras Madeirenses

Տեռաս Մադեյռենսես

IGP

PT

Torres Vedras

Տոռես Վեդռաս

DOP

PT

Transmontano

Տռանսմոնտանո

IGP

PT

Trás-os-Montes

Տռաս-օս-Մոնտես

DOP

PT

Vin de Madère

Վեն դե Մադեռե

DOP

PT

vin de Porto

Վեն դե Պոռտո

DOP

PT

Vinho da Madeira

Վինհո դա Մադեյրա

DOP

PT

vinho do Porto

Վինհո դո Պոռտո

DOP

PT

Vinho Verde

Վինհո Վեռդե

DOP

PT

Vino di Madera

Վինո դի Մադեռա

DOP

RO

Aiud

Աիուդ

DOP

RO

Alba Iulia

Ալբա Յուլիա

DOP

RO

Babadag

Բաբադագ

DOP

RO

Banat

Բանատ

DOP

RO

Banu Mărăcine

Բանու Մառաչինե

DOP

RO

Bohotin

Բոհոտին

DOP

RO

Colinele Dobrogei

Կոլինե Դոբռոջեյ

IGP

RO

Coteşti

Կոտեսի

DOP

RO

Cotnari

Կոնարի

DOP

RO

Crişana

Կրիշանա

DOP

RO

Dealu Bujorului

Դեալու Բուժորուլույ

DOP

RO

Dealu Mare

Դեալու մարե

DOP

RO

Dealurile Crişanei

Դեալուրիլե Կրիշանեյ

IGP

RO

Dealurile Moldovei

Դեալուրիլե Մոլդովեյ

IGP

RO

Dealurile Munteniei

Դեալուրիլե Մունտենիեյ

IGP

RO

Dealurile Olteniei

Դեալուրիլե Օլտենիեյ

IGP

RO

Dealurile Sătmarului

Դեալուրիլե Սատմարուլույ

IGP

RO

Dealurile Transilvaniei

Դեալուրիլե Տրանսիլվանիեյ

IGP

RO

Dealurile Vrancei

Դեալուրիլե Վռանսեյ

IGP

RO

Dealurile Zarandului

Դեալուրիլե Զարանդուլույ

IGP

RO

Drăgăşani

Դռագաշանի

DOP

RO

Huşi

Հուշի

DOP

RO

Iana

Իանա

DOP

RO

Iaşi

Իաշի

DOP

RO

Lechinţa

Լեկինծա

DOP

RO

Mehedinţi

Մեհեդինծի

DOP

RO

Miniş

Մինիշ

DOP

RO

Murfatlar

Մուրֆատլար

DOP

RO

Nicoreşti

Նիկորեշտի

DOP

RO

Odobeşti

Օդոբեշտի

DOP

RO

Oltina

Օլտինա

DOP

RO

Panciu

Պանչու

DOP

RO

Panciu

Պանչու

DOP

RO

Pietroasa

Պյետրոասա

DOP

RO

Recaş

Ռեչաշ

DOP

RO

Sâmbureşti

Սամբուրետի

DOP

RO

Sarica Niculiţel

Սարիկա Նիկուլիծել

DOP

RO

Sebeş-Apold

Սեբեշ-Ապոլդ

DOP

RO

Segarcea

Սեգարչեա

DOP

RO

Ştefăneşti

Շտեֆանեշտի

DOP

RO

Târnave

Տիռնավե

DOP

RO

Terasele Dunării

Տեռասելե Դունարիի

IGP

RO

Viile Caraşului

Վիիլե Կառաշուլույ

IGP

RO

Viile Timişului

Վիիլե Տիմիշուլույ

IGP

SK

Južnoslovenská

Յուզնոսլովենսկա

DOP

SK

Južnoslovenské

Յուզնոսլովենսկէ

DOP

SK

Južnoslovenský

Յուզնոսլովենսկի

DOP

SK

Karpatská perla

Կառպատսկա պեռլա

DOP

SK

Malokarpatská

Մալոկառպատսկա

DOP

SK

Malokarpatské

Մալոկառպատսկէ

DOP

SK

Malokarpatský

Մալոկառպատսկի

DOP

SK

Nitrianska

Նիտրինասկա

DOP

SK

Nitrianske

Նիտրինասկե

DOP

SK

Nitriansky

Նիտրինասկի

DOP

SK

Slovenská

Սլովենսկա

IGP

SK

Slovenské

Սլովենսկէ

IGP

SK

Slovenský

Սլովենսկի

IGP

SK

Stredoslovenská

Ստռեդոսլովենսկա

DOP

SK

Stredoslovenské

Ստռեդոսլովենսկէ

DOP

SK

Stredoslovenský

Ստռեդոսլովենսկի

DOP

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Վինոխռադնիկա օբլաստ Տոկայ

DOP

SK

Východoslovenská

Վիխոդոսլովենսկա

DOP

SK

Východoslovenské

Վիխոդոսլովենսկէ

DOP

SK

Východoslovenský

Վիխոդոսլովենսկի

DOP

Si

Bela krajina

Բելա կռայինա

DOP

SI

Belokranjec

Բելոկռանյեց

DOP

Si

Bizeljčan

Բիզելյչան

DOP

Si

Bizeljsko Sremič

Բիզելյսկո Սռեմիչ

DOP

Si

Cviček

Ծվչեկ

DOP

Si

Dolenjska

Դոլենյսկա

DOP

Si

Goriška Brda

Գորիշկա Բրդա

DOP

Si

Kras

Կռաս

DOP

Si

Metliška črnina

Մետլիշկա չռնինա

DOP

Si

Podravje

Պոդրավյե

IGP

Si

Posavje

Պոսավյե

IGP

Si

Prekmurje

Պռեկմուրիյե

DOP

Si

Primorska

Պռիմորսկա

IGP

Si

Slovenska Istra

Սլովենսկա Իստռա

DOP

Si

Štajerska Slovenija

Շտայեռսկա Սլեվենիյա

DOP

Si

Teran

Տեռան

DOP

Si

Vipavska dolina

Վիպավսկա դոլինա

DOP

ES

3 Riberas

3 ռիբեռաս

IGP

ES

Abona

Աբոնա

DOP

ES

Alella

Ալեյա

DOP

ES

Alicante

Ալիկանտե

DOP

ES

Almansa

Ալմանսա

DOP

ES

Altiplano de Sierra Nevada

Ալտիպլանո դե Սիեռա Նեվադա

IGP

ES

Arabako Txakolina

Առբակո Տշակոլինա

DOP

ES

Arlanza

Առլանսա

DOP

ES

Arribes

Արիբես

DOP

ES

Aylés

Այլես

DOP

ES

Bailén

Բայլեն

IGP

ES

Bajo Aragón

Բախո Առագոն

IGP

ES

Barbanza e Iria

Բառբանցա է Իրիա

IGP

ES

Betanzos

Բետանսոս

IGP

ES

Bierzo

Բիերսո

DOP

ES

Binissalem

Բինիսալեմ

DOP

ES

Bizkaiko Txakolina

Բիսկայկո Տշակոլինա

DOP

ES

Bullas

Բուլաս

DOP

ES

Cádiz

Կադիս

IGP

ES

Calatayud

Կալատայուդ

DOP

ES

Calzadilla

Կալսադիյա

DOP

ES

Campo de Borja

Կամպո դե Բորխա

DOP

ES

Campo de Cartagena

Կամպո դե Կարտախենա

IGP

ES

Campo de La Guardia

Կամպո դե լա Գուարդիա

DOP

ES

Cangas

Կանգաս

DOP

ES

Cariñena

Կարինյենա

DOP

ES

Casa del Blanco

Կասա դել Բլանկո

DOP

ES

Castelló

Կաստեյո

IGP

ES

Castilla

Կաստիյա

IGP

ES

Castilla y León

Կաստիյա ի Լեոն

IGP

ES

Cataluña

Կատալունյա

DOP

ES

Cava

Կավա

DOP

ES

Chacolí de Álava

Չակոլի դե Ալավա

DOP

ES

Chacolí de Bizkaia

Չակոլի դե Բիսկայա

DOP

ES

Chacolí de Getaria

Չակոլի դե Խետարիա

DOP

ES

Cigales

Սիգալես

DOP

ES

Conca de Barberà

Կոնկա դե Բարբերա

DOP

ES

Condado de Huelva

Կոնդադո դե Ուելվա

DOP

ES

Córdoba

Կորդոբա

IGP

ES

Costa de Cantabria

Կոստա դե Կանտաբրիա

IGP

ES

Costers del Segre

Կոստերս դել Սեխրե

DOP

ES

Cumbres del Guadalfeo

Կումբրես

IGP

ES

Dehesa del Carrizal

Դեհեսա սել Կառիսալ

DOP

ES

Desierto de Almería

Դեսիեռտո դե Ալմերիա

IGP

ES

Dominio de Valdepusa

Դոմինիո դե Վալդեպուսա

DOP

ES

Eivissa

Էյվիսա

IGP

ES

El Hierro

Էլ իեռո

DOP

ES

El Terrerazo

Էլ Տեռերասո

DOP

ES

Empordà

Էմպոռդա

DOP

ES

Extremadura

Էստռեմադուռա

IGP

ES

Finca Élez

Ֆինկա էլեզ

DOP

ES

Formentera

Ֆորմենտեռա

IGP

ES

Getariako Txakolina

Խետարիակո Տշակոլինա

DOP

ES

Gran Canaria

Գռան Կանարիա

DOP

ES

Granada

Գռանադա

DOP

ES

Guijoso

Գույխոսո

DOP

ES

Ibiza

Իբիզա

IGP

ES

Illa de Menorca

Իլյա դե Մենորկա

IGP

ES

Illes Balears

Իլյես Բալեարս

IGP

ES

Isla de Menorca

Իսլա դե Մենոռկա

IGP

ES

Islas Canarias

Իսլաս Կանարիաս

DOP

ES

Jerez

Խերես

DOP

ES

Jerez-Xérès-Sherry

Խերես-Շերես-Շերի

DOP

ES

Jumilla

Խումիյա

DOP

ES

La Gomera

Լա Գոմերա

DOP

ES

La Mancha

Լա Մանչա

DOP

ES

La Palma

Լա Պալմա

DOP

ES

Laderas del Genil

Լադերաս դել Խենիլ

IGP

ES

Lanzarote

Լանցարոտե

DOP

ES

Laujar-Alpujarra

Լաուխար-Ալպուխարա

IGP

ES

Lebrija

Լեբրիխա

DOP

ES

Liébana

Լիեբանա

IGP

ES

Los Balagueses

Լոս Բալագուեսես

DOP

ES

Los Palacios

Լոս Պալասիոս

IGP

ES

Málaga

Մալագա

DOP

ES

Mallorca

Մայորկա

IGP

ES

Manchuela

Մանչուելա

DOP

ES

Manzanilla

Մանսանիլյա

DOP

ES

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Մանսանիլյա -Սանլուկար դե Բառամեդա

DOP

ES

Méntrida

Մենտրիդա

DOP

ES

Mondéjar

Մոնդեխար

DOP

ES

Monterrei

Մոնտեռեյ

DOP

ES

Montilla-Moriles

Մոնտիլյա-Մորիես

DOP

ES

Montsant

Մոնտսանտ

DOP

ES

Murcia

Մուրսիա

IGP

ES

Navarra

Նավառա

DOP

ES

Norte de Almería

Նոռտե դե Ալմերիա

IGP

ES

Pago de Arínzano

Պագո դե Արինզանո

DOP

ES

Pago de Otazu

Պագո դե Օտասու

DOP

ES

Pago Florentino

Պագո Ֆլորենտինո

DOP

ES

Penedès

Պենեդես

DOP

ES

Pla de Bages

Պլա դե Բախես

DOP

ES

Pla i Llevant

Պլա ի Յեվանտ

DOP

ES

Prado de Irache

Պռադո դե Իռաչե

DOP

ES

Priorat

Պրիորատ

DOP

ES

Rías Baixas

Ռիաս Բաիխաս

DOP

ES

Ribeira Sacra

Ռիբեյրա Սակռա

DOP

ES

Ribeiro

Ռիբեյրո

DOP

ES

Ribera del Andarax

Ռիբերա դել Անդառաքս

IGP

ES

Ribera del Duero

Ռիբերա դել Դուերո

DOP

ES

Ribera del Gállego - Cinco Villas

Ռիբերա դել Գալեգո – Սինկո Վիյաս

IGP

ES

Ribera del Guadiana

Ռիբերա դել Գուադիանա

DOP

ES

Ribera del Jiloca

Ռիբեռա դել Խիլոկա

IGP

ES

Ribera del Júcar

Ռիբեռա դել Խուկար

DOP

ES

Ribera del Queiles

Ռիբեռա դել Կեյես

IGP

ES

Rioja

Ռիոխա

DOP

ES

Rueda

Ռուեդա

DOP

ES

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Սեռա դե Տռամունտանա-Կոստա Նոռդ

IGP

ES

Sherry

Շերի

DOP

ES

Sierra de Salamanca

Սյեռա դե Սալամանկա

DOP

ES

Sierra Norte de Sevilla

Սյեռա Նոռտե դե Սևիլյա

IGP

ES

Sierra Sur de Jaén

Սիեռա Սուռ դե Խաեն

IGP

ES

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Սյեռաս դե լաս Էստանսիաս ի Լոս Ֆիլաբռես

IGP

ES

Sierras de Málaga

Սյեռաս դե Մալագա

DOP

ES

Somontano

Սոմոնտանո

DOP

ES

Tacoronte-Acentejo

Տակոռոնտե-Ասենտեխո

DOP

ES

Tarragona

Տառագոնա

DOP

ES

Terra Alta

Տեռա Ալտա

DOP

ES

Tierra de León

Տյեռա դե Լեոն

DOP

ES

Tierra del Vino de Zamora

Տյեռա դել Վինո դե Սամոռա

DOP

ES

Toro

Տոռո

DOP

ES

Torreperogil

Տոռեպեռոխիլ

IGP

ES

Txakolí de Álava

Չակոլի դե Ալավա

DOP

ES

Txakolí de Bizkaia

Չակոլի դե Բիսկայա

DOP

ES

Txakolí de Getaria

Չակոլի դե Խետարիա

DOP

ES

Uclés

Ուկլես

DOP

ES

Utiel-Requena

Ուիել- Ռեքուենա

DOP

ES

Val do Miño-Ourense

Վալ դո Մինյո-Oուրենսե

IGP

ES

Valdejalón

Վալդեխալոն

IGP

ES

Valdeorras

Վալդեոռաս

DOP

ES

Valdepeñas

Վալդեպենյաս

DOP

ES

Valencia

Վալենսիա

DOP

ES

Valle de Güímar

Վալե դե Խույմառ

DOP

ES

Valle de la Orotava

Վալե դե լա Oռոտավա

DOP

ES

Valle del Cinca

Վալե դել Սինկա

IGP

ES

Valle del Miño-Ourense

Վալե դել Մինյո-Oուռենսե

IGP

ES

Valles de Benavente

Վալես դե Բենավենտե

DOP

ES

Valles de Sadacia

Վալես դե Սադասիա

IGP

ES

Valtiendas

Վալտիենդաս

DOP

ES

Villaviciosa de Córdoba

Վիլավիսիոզա դե Կորդոբա

IGP

ES

Vinos de Madrid

Վինոս դե Մադրիդ

DOP

ES

Xérès

Խերես

DOP

ES

Ycoden-Daute-Isora

Իկոդեն-Դաուտե-Իսորա

DOP

ES

Yecla

Յեկլա

DOP

GB

English

Ինգլիշ

DOP

GB

English Regional

Ինգլիշ Րիջընըլ

IGP

GB

Welsh

Ուելշ

DOP

GB

Welsh Regional

Ուելշ Րիջընըլ

IGP

________________

Parte B

Indicazioni geografiche dei prodotti della Repubblica d'Armenia
di cui all'articolo 231, paragrafo 4

Denominazione

Traslitterazione in caratteri latini

Tipo di prodotto

ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ 1

Sevani Ishkhan

Pesci e prodotti ittici

________________

(1)

   Fatto salvo l'esito positivo della procedura di opposizione di cui all'articolo 231, paragrafo 4.


Bruxelles, 25.9.2017

JOIN(2017) 37 final

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra


Allegato XI

Appalti pubblici supplementari contemplati dall’accordo

A.    Unione europea:

Contratti di concessione di lavori ai sensi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e successive modifiche, se aggiudicati da un’entità elencata negli allegati 1 e 2 relativi all’Unione europea dell’appendice I dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici nell’ambito del regime di tale direttiva. Tale regime è conforme agli articoli I, II, IV, VI e VII (tranne i punti 2, lettera e) e 2, lettera l)), XVI (tranne i paragrafi 3 e 4) e XVIII dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici.

B.    Repubblica d’Armenia:

Contratti di concessione disciplinati dalla legge sugli appalti pubblici, se aggiudicati da un’entità elencata negli allegati 1 e 2 relativi alla Repubblica d’Armenia dell’appendice I dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici.

________________

ALLEGATO XII

del CAPO 2: DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO DEL TITOLO VII: ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

La Repubblica d’Armenia si impegna a provvedere, nei tempi convenuti, al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell’Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

   Articolo 1 – Disposizioni generali, definizioni

   Articolo 2, paragrafo 1, adottando le misure necessarie affinché i comportamenti di cui all’articolo 1, nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

Termine di attuazione: tali disposizioni di detta direttiva devono essere attuate fin dall’entrata in vigore del presente accordo.

   Articolo 3 - Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Termine di attuazione: tali disposizioni di detta convenzione devono essere attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente accordo.



Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

   Articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 - Definizioni pertinenti

   Articolo 2 - Corruzione passiva

   Articolo 3 - Corruzione attiva

   Articolo 5, paragrafo 1, adottando le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la partecipazione e l’istigazione a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive

   Articolo 7, nella misura in cui fa riferimento all’articolo 3 della convenzione.

Termine di attuazione: tali disposizioni di detto protocollo devono essere attuate fin dall’entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

   Articolo 1 - Definizioni

   Articolo 2 - Riciclaggio di denaro



   Articolo 3 - Responsabilità delle persone giuridiche

   Articolo 4 - Sanzioni per le persone giuridiche

   Articolo 12, nella misura in cui fa riferimento all’articolo 3 della convenzione.

Termine di attuazione: tali disposizioni di detto protocollo devono essere attuate fin dall’entrata in vigore del presente accordo.

Protezione contro la falsificazione di denaro

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2001 e della direttiva 2014/62/UE devono essere attuate entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario (Ginevra, 1929)

Termine di attuazione: la convenzione deve essere firmata e ratificata fin dall’entrata in vigore del presente accordo.

________________

PROTOCOLLO DEL TITOLO VII
ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO


CAPO 2: DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

Protocollo sulle definizioni

1.    Valgono le seguenti definizioni:
«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione europea, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, consistente nella diminuzione o nella soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione europea, ovvero in una spesa indebita;

2.    "frode":

a)    in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

   l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o dai bilanci gestiti dall’Unione europea o per conto di essa;

   la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;



   la distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b)    in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

   l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell’Unione europea o dei bilanci gestiti dall’Unione europea o per conto di essa;

   la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;

   la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegua lo stesso effetto;

3.    «corruzione attiva»: l’azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea;

4.    «corruzione passiva»: l’azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea;



5.    «conflitto di interessi»: qualsiasi situazione che potrebbe sollevare dubbi sulla capacità del personale di agire in modo imparziale e obiettivo per le ragioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione europea;

6.    "indebitamente versato": corrisposto in violazione delle norme che disciplinano i fondi dell’Unione europea;

7.    «Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)»: il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L’OLAF gode di piena indipendenza operativa e ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea, come stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

________________

PROTOCOLLO

RELATIVO ALL’ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

a)    "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)    "autorità richiedente": l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c)    "autorità richiesta": l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;



d)    «dati personali»: tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile;

e)    «operazione contraria alla legislazione doganale»: tutte le violazioni o le tentate violazioni della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1.    Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.

2.    L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa di una Parte competente per l’applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un’autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.    L’assistenza in materia di recupero di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.



ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1.    Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.    L’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a)    se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)    se le merci importate nel territorio di una delle Parti siano state correttamente esportate dal territorio dell’altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.    Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza di:

a)    persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;



b)    luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)    merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)    mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)    attività che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l’altra Parte;



b)    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)    merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)    persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,

e)    mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna di documenti e notifiche

1.    Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari a essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell’autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

2.    Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’autorità richiesta o in una lingua accettabile per quest’ultima.



ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.    Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza, l’autorità richiesta può accettare domande espresse oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate dall’autorità richiedente per iscritto.

2.    Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)    il nome dell’autorità richiedente;

b)    l’assistenza richiesta;

c)    l’oggetto e il motivo della domanda;

d)    le disposizioni legislative o regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;



e)    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine; e

f)    una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.    Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità richiesta o in una lingua accettabile per quest’ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.    Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l’autorità richiesta può richiedere la rettifica o il completamento della domanda. Nel frattempo le autorità di ciascuna Parte possono disporre misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1.    Per espletare le domande di assistenza l’autorità richiesta procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l’autorità richiesta indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.



2.    Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della Parte a cui è rivolta la domanda.

3.    I funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d’intesa con l’altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell’autorità richiesta o di qualsiasi altra autorità interessata di cui al paragrafo 1 per ottenere le informazioni necessarie all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che potrebbero configurare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

4.    I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d’intesa con l’altra Parte e alle condizioni stabilite da quest’ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell’altra Parte.

ARTICOLO 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1.    L’autorità richiesta trasmette per iscritto all’autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.    Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.



3.    L’autorità richiedente può chiedere la trasmissione di documenti originali soltanto nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Eccezioni all’obbligo di fornire assistenza

1.    L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l’assistenza nell’ambito del presente protocollo:

a)    rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica d’Armenia o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b)    possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza, i segreti di Stato o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; o

c)    implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.    L’assistenza può essere posticipata dall’autorità richiesta qualora interferisca con un’indagine, un’azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l’autorità richiesta consulta l’autorità richiedente per stabilire se l’assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall’autorità richiesta.



3.    Se l’autorità richiedente sollecita un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità richiesta decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.    Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità richiesta comunica senza indugio la sua decisione e le relative motivazioni all’autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.    Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle Parti. Tali informazioni sono coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio e godono della protezione estesa a informazioni simili in base alle leggi e ai regolamenti pertinenti della Parte ricevente.

2.    È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte ricevente si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dall’altra Parte.



3.    L’utilizzo, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità richiesta può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell’accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

4.    Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l’accordo scritto dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzo è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell’altra Parte può essere autorizzato dall’autorità richiesta a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.



ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per periti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

ARTICOLO 13

Attuazione

1.    L’attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica d’Armenia e, dall’altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua attuazione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

2.    Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle misure di attuazione che hanno adottato conformemente alle disposizioni del presente protocollo.



3.    Nell’Unione europea le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri. Nella Repubblica d’Armenia le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione, tra autorità doganali armene, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

ARTICOLO 15

Consultazioni

Con riferimento all’interpretazione e all’attuazione del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione nell’ambito del sottocomitato per le dogane istituito dall’articolo 126 del presente accordo.

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