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27.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 346/212 |
P8_TA(2017)0419
Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con l'Australia
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia (2017/2192(INI))
(2018/C 346/27)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497), |
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vista la dichiarazione congiunta, del 15 novembre 2015, del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker, del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e del primo ministro australiano, Malcolm Turnbull, |
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visti il quadro di partenariato UE-Australia del 29 ottobre 2008 e l'accordo quadro UE-Australia, concluso il 5 marzo 2015, |
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visti gli altri accordi bilaterali UE-Australia, in particolare l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità e l'accordo sul commercio del vino, |
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visto il pacchetto sul commercio della Commissione, pubblicato il 14 settembre 2017, in cui questa si impegna a rendere pubblici tutti i futuri mandati di negoziato commerciale, |
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viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati su un accordo di libero scambio (ALS) con l'Australia e la Nuova Zelanda (1), e la sua risoluzione legislativa del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento (2), |
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visto il comunicato rilasciato a seguito del vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi del G20 tenutosi a Brisbane il 15 e 16 novembre 2014, |
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vista la dichiarazione congiunta del 22 aprile 2015 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del ministro degli Esteri australiano dal titolo «Towards a closer EU-Australia Partnership» (Verso un più stretto partenariato UE-Australia), |
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visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 maggio 2017 sulla competenza dell'Unione a firmare e concludere l'accordo di libero scambio con Singapore (3), |
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visto lo studio relativo agli effetti cumulativi dei futuri accordi commerciali per il settore agroalimentare, pubblicato dalla Commissione il 15 novembre 2016, |
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visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto l'articolo 108, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0311/2017), |
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A. |
considerando che l'UE e l'Australia lavorano insieme per affrontare sfide comuni in molti campi e cooperano in varie sedi internazionali, anche su questioni di politica commerciale in sede multilaterale; |
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B. |
considerando che l'UE è il terzo partner commerciale dell'Australia, con scambi bilaterali annuali pari a oltre 45,5 miliardi di EUR nel 2015 e un saldo positivo della bilancia commerciale di più di 19 miliardi di EUR a favore dell'UE; |
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C. |
considerando che nel 2015 gli investimenti diretti esteri dell'UE in Australia sono stati pari a 145,8 miliardi di EUR; |
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D. |
considerando che l'Australia è impegnata nel processo di adesione all'Accordo sugli appalti pubblici; |
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E. |
considerando che l'UE ha concluso i negoziati su un accordo quadro tra l'UE e l'Australia il 22 aprile 2015; |
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F. |
considerando che il settore agricolo europeo e alcuni prodotti agricoli come le carni bovine e ovine, i prodotti lattiero-caseari, i cereali e lo zucchero — compresi gli zuccheri speciali — sono particolarmente sensibili nel contesto dei negoziati; |
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G. |
considerando che l'Australia è il terzo esportatore mondiale sia di carni bovine che di zucchero e che occupa inoltre una posizione importante sul mercato mondiale delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari e di cereali; |
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H. |
considerando che l'UE e l'Australia sono impegnate in negoziati multilaterali per liberalizzare ulteriormente il commercio di beni ecocompatibili (Accordo sui beni ecocompatibili) e il commercio di servizi (Accordo sugli scambi di servizi); |
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I. |
considerando che l'Australia partecipa ai negoziati conclusi per un partenariato transpacifico (PTP), il cui futuro resta incerto, e ai negoziati attualmente in corso per un partenariato economico regionale globale (RCEP) nella regione Asia-Pacifico, che riunisce i più importanti partner commerciali dell'Australia; che l'Australia ha un accordo di libero scambio con la Cina dal 2015; |
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J. |
considerando che l'Australia si è fermamente impegnata, nel contesto del TPP, a promuovere la conservazione a lungo termine di talune specie e a contrastare il traffico illegale di specie selvatiche attraverso il potenziamento delle misure di conservazione, e che ha altresì adottato disposizioni per l'effettiva applicazione della protezione ambientale e il rafforzamento della cooperazione regionale; considerando che tali impegni devono fungere da parametro di riferimento per le disposizioni dell'ALS UE-Australia; |
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K. |
considerando che l'Australia è tra i partner di più vecchia data e più stretti dell'UE, poiché entrambe le parti condividono valori comuni e l'impegno a promuovere la prosperità e la sicurezza all'interno di un sistema globale basato su regole; |
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L. |
considerando che l'Australia ha ratificato e recepito le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, diritti sociali e diritti del lavoro nonché in materia di protezione ambientale e che rispetta pienamente lo Stato di diritto; |
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M. |
considerando che l'Australia è uno dei soli sei membri dell'OMC che non hanno ancora un accesso preferenziale al mercato dell'UE o negoziati in corso in tal senso; |
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N. |
considerando che, a seguito della dichiarazione congiunta del 15 novembre 2015, è stato avviato un esercizio esplorativo per valutare la fattibilità dell'avvio dei negoziati relativi a un accordo di libero scambio tra l'UE e l'Australia nonché l'ambizione comune rispetto a tali negoziati; che l'esercizio esplorativo è concluso; |
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O. |
considerando che al Parlamento verrà chiesto di decidere se approvare o meno l'eventuale ALS UE-Australia; |
Contesto strategico, politico ed economico
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1. |
evidenzia l'importanza di approfondire le relazioni tra l'Unione e la regione Asia-Pacifico, tra l'altro per promuovere la crescita economica in Europa e sottolinea che ciò si deve riflettere nella politica commerciale dell'UE; riconosce che l'Australia è una componente essenziale di tale strategia e che l'ampliamento e l'approfondimento delle relazioni commerciali possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo; |
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2. |
si congratula con l'Australia per il suo impegno deciso e coerente a favore dell'agenda commerciale multilaterale; |
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3. |
ritiene che il pieno potenziale delle strategie di cooperazione bilaterali e regionali dell'Unione possa essere realizzato soltanto aderendo a pratiche commerciali regolamentate e basate su valori e che la conclusione di un accordo di libero scambio di qualità, ambizioso, equilibrato ed equo con l'Australia, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi per entrambe le parti, senza in alcun caso compromettere l'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale o l'attuazione di accordi multilaterali e bilaterali già conclusi, rappresenti una parte fondamentale di tali strategie; reputa che una più intensa cooperazione bilaterale possa costituire una base per un'ulteriore cooperazione multilaterale e plurilaterale; |
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4. |
ritiene che il negoziato di un accordo di libero scambio moderno, approfondito, ambizioso, equilibrato, equo e completo costituisca un modo adeguato di approfondire il partenariato bilaterale e rafforzare ulteriormente le già mature relazioni bilaterali esistenti in materia di scambi e investimenti; ritiene che questi negoziati potrebbero servire da modello per una nuova generazione di accordi di libero scambio, e sottolinea l'importanza di accrescere ulteriormente le ambizioni, andando oltre i limiti di ciò che un moderno accordo di libero scambio comporta, tenuto conto dell'economia e del contesto normativo altamente sviluppati dell'Australia; |
Esercizio esplorativo
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5. |
prende atto della conclusione dell'esercizio esplorativo UE-Australia, avvenuta il 6 aprile 2017, con reciproca soddisfazione della Commissione e del governo australiano; |
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6. |
si compiace della tempestiva conclusione e pubblicazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione, in modo da poter fornire una valutazione globale di possibili vantaggi e perdite che comporterebbe un rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento dell'UE con l'Australia, a vantaggio delle rispettive popolazioni e imprese, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, prestando una particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale, anche per il mercato del lavoro dell'UE nonché anticipando e tenendo in conto le ripercussioni che la Brexit potrebbe avere sui flussi commerciali e di investimento dall'Australia verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli scambi di offerte e il calcolo di contingenti; |
Mandato negoziale
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7. |
invita il Consiglio ad autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati relativi a un accordo sul commercio e gli investimenti con l'Australia in base all'esito dell'esercizio esplorativo, alle raccomandazioni della presente risoluzione, alla valutazione d'impatto e a obiettivi chiari; |
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8. |
accoglie con favore la decisione della Commissione di sottolineare che i pagamenti a titolo della «scatola verde» non producono effetti distorsivi sugli scambi e non dovrebbero essere oggetto di misure antidumping o antisovvenzioni; |
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9. |
invita il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, quale emerge dal parere 2/15 della CGUE del 16 maggio 2017, nella sua decisione relativa all'adozione delle direttive di negoziato; |
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10. |
invita la Commissione e il Consiglio a presentare quanto prima una proposta sulla futura architettura generale degli accordi commerciali, tenendo conto del parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore, e a operare una netta distinzione tra un accordo sul commercio e la liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (IDE), contenente solo aspetti che ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE, e un potenziale secondo accordo che comprenda le materie in cui le competenze sono condivise con gli Stati membri; sottolinea che una tale distinzione avrebbe conseguenze sul processo di ratifica parlamentare e che non è intesa come un modo per eludere i processi democratici nazionali, ma rappresenta una delega democratica delle responsabilità con fondamento nei trattati europei; chiede che il Parlamento sia strettamente coinvolto in tutti i negoziati sugli ALS attuali e futuri, in tutte le fasi del processo; |
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11. |
invita la Commissione, quando presenterà gli accordi completati per la firma e la conclusione, e il Consiglio, quando deciderà in merito, a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri; |
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12. |
invita la Commissione a condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione, garantendo almeno i medesimi livelli di trasparenza e consultazione pubblica applicati per i negoziati sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti attraverso un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché a rispettare pienamente le migliori pratiche definite in altri negoziati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare tutte le sue raccomandazioni sulle direttive di negoziato per gli accordi commerciali e ritiene che ciò costituisca un precedente positivo; esorta il Consiglio a fare altrettanto, pubblicando le direttive di negoziato non appena saranno state approvate; |
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13. |
sottolinea che un ALS deve portare a un migliore accesso al mercato e all'agevolazione degli scambi commerciali sul campo, creare posti di lavoro dignitosi, garantire la parità di genere a beneficio dei cittadini di entrambe le parti, promuovere lo sviluppo sostenibile, rispettare le norme UE, salvaguardare i servizi di interesse generale e rispettare i processi democratici, promuovendo al contempo le opportunità di esportazione dell'UE; |
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14. |
sottolinea che un accordo ambizioso deve affrontare in maniera significativa temi quali gli investimenti, il commercio di beni e servizi (sulla base delle recenti raccomandazioni del Parlamento europeo concernenti le riserve dello spazio politico e i settori sensibili), le dogane e l'agevolazione degli scambi, la digitalizzazione, il commercio elettronico e la protezione dei dati, la ricerca tecnologica e il sostegno all'innovazione, gli appalti pubblici, l'energia, le imprese statali, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli aspetti normativi, quali le norme sanitarie e fitosanitarie di alta qualità e altre norme relative ai prodotti agricoli e alimentari, senza indebolire gli elevati standard dell'UE, impegni forti e vincolanti in materia di norme ambientali e sul lavoro, la lotta contro l'evasione fiscale e la corruzione, pur restando nel campo di applicazione delle competenze esclusive dell'Unione e prestando sempre un'attenzione particolare alle esigenze delle micro-imprese e delle PMI; |
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15. |
invita il Consiglio a riconoscere esplicitamente gli obblighi dell'altra parte verso le popolazioni indigene nelle direttive di negoziato e a consentire la formulazione di riserve per regimi preferenziali nazionali al riguardo; sottolinea che l'accordo dovrebbe riaffermare l'impegno di entrambe le parti nei confronti della convenzione ILO 169 sui diritti dei popoli indigeni; |
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16. |
sottolinea che una gestione inadeguata della pesca e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) possono avere impatti negativi notevoli sul commercio, sullo sviluppo e sull'ambiente e che le parti devono assumersi impegni significativi per la protezione degli squali, delle razze, delle tartarughe e dei mammiferi marini e per prevenire la pesca eccessiva, la sovracapacità e la pesca INN; |
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17. |
sottolinea che il «principio delle 3R» (Replace, Reduce e Refine), vale a dire sostituire, ridurre e perfezionare l'impiego di animali a fini scientifici, è saldamente ancorato nella legislazione dell'UE; evidenzia che è fondamentale che le vigenti misure dell'UE in materia di sperimentazione e ricerca sugli animali non siano smantellate o attenuate, che i futuri regolamenti sull'uso degli animali non siano soggetti a restrizioni e che gli istituti di ricerca dell'UE non siano posti in una posizione di svantaggio competitivo; afferma che le parti devono cercare di realizzare l'allineamento normativo delle migliori pratiche delle 3R per aumentare l'efficacia dei test, ridurre i costi e limitare la necessità di utilizzare gli animali; |
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18. |
insiste sulla necessità di includere misure volte a eliminare la contraffazione dei prodotti agroalimentari; |
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19. |
sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio rechi vantaggi reali all'economia dell'UE, è opportuno includere nelle direttive di negoziato i seguenti aspetti:
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Ruolo del Parlamento
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20. |
sottolinea che, a seguito del parere della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'accordo di libero scambio UE-Singapore, il Parlamento europeo dovrebbe vedere rafforzato il proprio ruolo in tutte le fasi dei negoziati dell'UE relativi agli ALS, dall'adozione del mandato alla conclusione definitiva dell'accordo; attende con vivo interesse l'avvio dei negoziati con l'Australia e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); s'impegna a esaminare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo senza pregiudizio per le sue prerogative di colegislatore; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato; |
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21. |
ricorda che il Parlamento europeo sarà chiamato a dare la propria approvazione al futuro accordo, come sancito dal TFUE, e che la sua posizione dovrebbe pertanto essere presa debitamente in considerazione in tutte le fasi; invita la Commissione e il Consiglio a chiedere l'approvazione del Parlamento accordo prima della sua applicazione, integrando questa prassi nell'accordo interistituzionale; |
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22. |
ricorda che il Parlamento monitorerà l'attuazione del futuro accordo; |
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o o
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23. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'Australia. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0064.
(2) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.