27.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/212


P8_TA(2017)0419

Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con l'Australia

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia (2017/2192(INI))

(2018/C 346/27)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

vista la dichiarazione congiunta, del 15 novembre 2015, del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker, del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e del primo ministro australiano, Malcolm Turnbull,

visti il quadro di partenariato UE-Australia del 29 ottobre 2008 e l'accordo quadro UE-Australia, concluso il 5 marzo 2015,

visti gli altri accordi bilaterali UE-Australia, in particolare l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità e l'accordo sul commercio del vino,

visto il pacchetto sul commercio della Commissione, pubblicato il 14 settembre 2017, in cui questa si impegna a rendere pubblici tutti i futuri mandati di negoziato commerciale,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati su un accordo di libero scambio (ALS) con l'Australia e la Nuova Zelanda (1), e la sua risoluzione legislativa del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento (2),

visto il comunicato rilasciato a seguito del vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi del G20 tenutosi a Brisbane il 15 e 16 novembre 2014,

vista la dichiarazione congiunta del 22 aprile 2015 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del ministro degli Esteri australiano dal titolo «Towards a closer EU-Australia Partnership» (Verso un più stretto partenariato UE-Australia),

visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 maggio 2017 sulla competenza dell'Unione a firmare e concludere l'accordo di libero scambio con Singapore (3),

visto lo studio relativo agli effetti cumulativi dei futuri accordi commerciali per il settore agroalimentare, pubblicato dalla Commissione il 15 novembre 2016,

visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 108, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0311/2017),

A.

considerando che l'UE e l'Australia lavorano insieme per affrontare sfide comuni in molti campi e cooperano in varie sedi internazionali, anche su questioni di politica commerciale in sede multilaterale;

B.

considerando che l'UE è il terzo partner commerciale dell'Australia, con scambi bilaterali annuali pari a oltre 45,5 miliardi di EUR nel 2015 e un saldo positivo della bilancia commerciale di più di 19 miliardi di EUR a favore dell'UE;

C.

considerando che nel 2015 gli investimenti diretti esteri dell'UE in Australia sono stati pari a 145,8 miliardi di EUR;

D.

considerando che l'Australia è impegnata nel processo di adesione all'Accordo sugli appalti pubblici;

E.

considerando che l'UE ha concluso i negoziati su un accordo quadro tra l'UE e l'Australia il 22 aprile 2015;

F.

considerando che il settore agricolo europeo e alcuni prodotti agricoli come le carni bovine e ovine, i prodotti lattiero-caseari, i cereali e lo zucchero — compresi gli zuccheri speciali — sono particolarmente sensibili nel contesto dei negoziati;

G.

considerando che l'Australia è il terzo esportatore mondiale sia di carni bovine che di zucchero e che occupa inoltre una posizione importante sul mercato mondiale delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari e di cereali;

H.

considerando che l'UE e l'Australia sono impegnate in negoziati multilaterali per liberalizzare ulteriormente il commercio di beni ecocompatibili (Accordo sui beni ecocompatibili) e il commercio di servizi (Accordo sugli scambi di servizi);

I.

considerando che l'Australia partecipa ai negoziati conclusi per un partenariato transpacifico (PTP), il cui futuro resta incerto, e ai negoziati attualmente in corso per un partenariato economico regionale globale (RCEP) nella regione Asia-Pacifico, che riunisce i più importanti partner commerciali dell'Australia; che l'Australia ha un accordo di libero scambio con la Cina dal 2015;

J.

considerando che l'Australia si è fermamente impegnata, nel contesto del TPP, a promuovere la conservazione a lungo termine di talune specie e a contrastare il traffico illegale di specie selvatiche attraverso il potenziamento delle misure di conservazione, e che ha altresì adottato disposizioni per l'effettiva applicazione della protezione ambientale e il rafforzamento della cooperazione regionale; considerando che tali impegni devono fungere da parametro di riferimento per le disposizioni dell'ALS UE-Australia;

K.

considerando che l'Australia è tra i partner di più vecchia data e più stretti dell'UE, poiché entrambe le parti condividono valori comuni e l'impegno a promuovere la prosperità e la sicurezza all'interno di un sistema globale basato su regole;

L.

considerando che l'Australia ha ratificato e recepito le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, diritti sociali e diritti del lavoro nonché in materia di protezione ambientale e che rispetta pienamente lo Stato di diritto;

M.

considerando che l'Australia è uno dei soli sei membri dell'OMC che non hanno ancora un accesso preferenziale al mercato dell'UE o negoziati in corso in tal senso;

N.

considerando che, a seguito della dichiarazione congiunta del 15 novembre 2015, è stato avviato un esercizio esplorativo per valutare la fattibilità dell'avvio dei negoziati relativi a un accordo di libero scambio tra l'UE e l'Australia nonché l'ambizione comune rispetto a tali negoziati; che l'esercizio esplorativo è concluso;

O.

considerando che al Parlamento verrà chiesto di decidere se approvare o meno l'eventuale ALS UE-Australia;

Contesto strategico, politico ed economico

1.

evidenzia l'importanza di approfondire le relazioni tra l'Unione e la regione Asia-Pacifico, tra l'altro per promuovere la crescita economica in Europa e sottolinea che ciò si deve riflettere nella politica commerciale dell'UE; riconosce che l'Australia è una componente essenziale di tale strategia e che l'ampliamento e l'approfondimento delle relazioni commerciali possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

2.

si congratula con l'Australia per il suo impegno deciso e coerente a favore dell'agenda commerciale multilaterale;

3.

ritiene che il pieno potenziale delle strategie di cooperazione bilaterali e regionali dell'Unione possa essere realizzato soltanto aderendo a pratiche commerciali regolamentate e basate su valori e che la conclusione di un accordo di libero scambio di qualità, ambizioso, equilibrato ed equo con l'Australia, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi per entrambe le parti, senza in alcun caso compromettere l'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale o l'attuazione di accordi multilaterali e bilaterali già conclusi, rappresenti una parte fondamentale di tali strategie; reputa che una più intensa cooperazione bilaterale possa costituire una base per un'ulteriore cooperazione multilaterale e plurilaterale;

4.

ritiene che il negoziato di un accordo di libero scambio moderno, approfondito, ambizioso, equilibrato, equo e completo costituisca un modo adeguato di approfondire il partenariato bilaterale e rafforzare ulteriormente le già mature relazioni bilaterali esistenti in materia di scambi e investimenti; ritiene che questi negoziati potrebbero servire da modello per una nuova generazione di accordi di libero scambio, e sottolinea l'importanza di accrescere ulteriormente le ambizioni, andando oltre i limiti di ciò che un moderno accordo di libero scambio comporta, tenuto conto dell'economia e del contesto normativo altamente sviluppati dell'Australia;

Esercizio esplorativo

5.

prende atto della conclusione dell'esercizio esplorativo UE-Australia, avvenuta il 6 aprile 2017, con reciproca soddisfazione della Commissione e del governo australiano;

6.

si compiace della tempestiva conclusione e pubblicazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione, in modo da poter fornire una valutazione globale di possibili vantaggi e perdite che comporterebbe un rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento dell'UE con l'Australia, a vantaggio delle rispettive popolazioni e imprese, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, prestando una particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale, anche per il mercato del lavoro dell'UE nonché anticipando e tenendo in conto le ripercussioni che la Brexit potrebbe avere sui flussi commerciali e di investimento dall'Australia verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli scambi di offerte e il calcolo di contingenti;

Mandato negoziale

7.

invita il Consiglio ad autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati relativi a un accordo sul commercio e gli investimenti con l'Australia in base all'esito dell'esercizio esplorativo, alle raccomandazioni della presente risoluzione, alla valutazione d'impatto e a obiettivi chiari;

8.

accoglie con favore la decisione della Commissione di sottolineare che i pagamenti a titolo della «scatola verde» non producono effetti distorsivi sugli scambi e non dovrebbero essere oggetto di misure antidumping o antisovvenzioni;

9.

invita il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, quale emerge dal parere 2/15 della CGUE del 16 maggio 2017, nella sua decisione relativa all'adozione delle direttive di negoziato;

10.

invita la Commissione e il Consiglio a presentare quanto prima una proposta sulla futura architettura generale degli accordi commerciali, tenendo conto del parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore, e a operare una netta distinzione tra un accordo sul commercio e la liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (IDE), contenente solo aspetti che ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE, e un potenziale secondo accordo che comprenda le materie in cui le competenze sono condivise con gli Stati membri; sottolinea che una tale distinzione avrebbe conseguenze sul processo di ratifica parlamentare e che non è intesa come un modo per eludere i processi democratici nazionali, ma rappresenta una delega democratica delle responsabilità con fondamento nei trattati europei; chiede che il Parlamento sia strettamente coinvolto in tutti i negoziati sugli ALS attuali e futuri, in tutte le fasi del processo;

11.

invita la Commissione, quando presenterà gli accordi completati per la firma e la conclusione, e il Consiglio, quando deciderà in merito, a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri;

12.

invita la Commissione a condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione, garantendo almeno i medesimi livelli di trasparenza e consultazione pubblica applicati per i negoziati sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti attraverso un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché a rispettare pienamente le migliori pratiche definite in altri negoziati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare tutte le sue raccomandazioni sulle direttive di negoziato per gli accordi commerciali e ritiene che ciò costituisca un precedente positivo; esorta il Consiglio a fare altrettanto, pubblicando le direttive di negoziato non appena saranno state approvate;

13.

sottolinea che un ALS deve portare a un migliore accesso al mercato e all'agevolazione degli scambi commerciali sul campo, creare posti di lavoro dignitosi, garantire la parità di genere a beneficio dei cittadini di entrambe le parti, promuovere lo sviluppo sostenibile, rispettare le norme UE, salvaguardare i servizi di interesse generale e rispettare i processi democratici, promuovendo al contempo le opportunità di esportazione dell'UE;

14.

sottolinea che un accordo ambizioso deve affrontare in maniera significativa temi quali gli investimenti, il commercio di beni e servizi (sulla base delle recenti raccomandazioni del Parlamento europeo concernenti le riserve dello spazio politico e i settori sensibili), le dogane e l'agevolazione degli scambi, la digitalizzazione, il commercio elettronico e la protezione dei dati, la ricerca tecnologica e il sostegno all'innovazione, gli appalti pubblici, l'energia, le imprese statali, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli aspetti normativi, quali le norme sanitarie e fitosanitarie di alta qualità e altre norme relative ai prodotti agricoli e alimentari, senza indebolire gli elevati standard dell'UE, impegni forti e vincolanti in materia di norme ambientali e sul lavoro, la lotta contro l'evasione fiscale e la corruzione, pur restando nel campo di applicazione delle competenze esclusive dell'Unione e prestando sempre un'attenzione particolare alle esigenze delle micro-imprese e delle PMI;

15.

invita il Consiglio a riconoscere esplicitamente gli obblighi dell'altra parte verso le popolazioni indigene nelle direttive di negoziato e a consentire la formulazione di riserve per regimi preferenziali nazionali al riguardo; sottolinea che l'accordo dovrebbe riaffermare l'impegno di entrambe le parti nei confronti della convenzione ILO 169 sui diritti dei popoli indigeni;

16.

sottolinea che una gestione inadeguata della pesca e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) possono avere impatti negativi notevoli sul commercio, sullo sviluppo e sull'ambiente e che le parti devono assumersi impegni significativi per la protezione degli squali, delle razze, delle tartarughe e dei mammiferi marini e per prevenire la pesca eccessiva, la sovracapacità e la pesca INN;

17.

sottolinea che il «principio delle 3R» (Replace, Reduce e Refine), vale a dire sostituire, ridurre e perfezionare l'impiego di animali a fini scientifici, è saldamente ancorato nella legislazione dell'UE; evidenzia che è fondamentale che le vigenti misure dell'UE in materia di sperimentazione e ricerca sugli animali non siano smantellate o attenuate, che i futuri regolamenti sull'uso degli animali non siano soggetti a restrizioni e che gli istituti di ricerca dell'UE non siano posti in una posizione di svantaggio competitivo; afferma che le parti devono cercare di realizzare l'allineamento normativo delle migliori pratiche delle 3R per aumentare l'efficacia dei test, ridurre i costi e limitare la necessità di utilizzare gli animali;

18.

insiste sulla necessità di includere misure volte a eliminare la contraffazione dei prodotti agroalimentari;

19.

sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio rechi vantaggi reali all'economia dell'UE, è opportuno includere nelle direttive di negoziato i seguenti aspetti:

a)

liberalizzazione degli scambi di beni e servizi e opportunità reali di accesso, per entrambe le parti, ai reciproci mercati di beni e servizi, attraverso l'eliminazione delle barriere normative inutili, fermo restando che nessun aspetto dell'accordo dovrebbe impedire alle parti di adottare normative, in maniera proporzionata, atte a conseguire obiettivi strategici legittimi; il presente accordo non deve i) impedire alle parti di definire, regolamentare, fornire e sostenere servizi d'interesse generale e deve prevedere disposizione esplicite in tale senso; ii) imporre ai governi di privatizzare servizi, o impedire loro di ampliare la gamma dei servizi che forniscono al pubblico; iii) impedire ai governi di riportare sotto il controllo pubblico servizi che avevano deciso in precedenza di privatizzare, come l'acqua, l'istruzione, i servizi sanitari e sociali, o attenuare le rigorose norme dell'Unione in materia di salute, prodotti alimentari, tutela dei consumatori, ambiente, benessere degli animali, lavoro e sicurezza o limitare i finanziamenti pubblici per l'arte e la cultura, l'istruzione, la sanità e i servizi sociali come è avvenuto nei precedenti accordi commerciali; gli impegni dovrebbero essere assunti sulla base dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS); sottolinea, a tale riguardo, che le norme seguite dai produttori europei devono essere mantenute;

b)

nella misura in cui l'accordo può contenere un capitolo sulla regolamentazione interna, i negoziatori non devono prevedere alcun criterio di necessità;

c)

sono definiti impegni relativi a misure antidumping e misure compensative che vadano al di là delle norme dell'OMC in questo settore, eventualmente escludendo la loro applicazione in presenza di norme comuni sufficienti in materia di concorrenza e cooperazione;

d)

riduzione delle barriere non tariffarie inutili e potenziamento e ampliamento dei dialoghi sulla cooperazione in ambito normativo su base volontaria e purché fattibile e reciprocamente vantaggioso, senza limitare la capacità delle parti di svolgere le loro attività regolamentari, legislative e programmatiche, dato che la cooperazione normativa deve mirare ad avvantaggiare la governance dell'economia globale mediante un'intensificazione della convergenza e della cooperazione in materia di norme internazionali e armonizzazione normativa, ad esempio mediante l'adozione e l'attuazione delle norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), garantendo al tempo stesso il livello più elevato di protezione dei consumatori (ad esempio la sicurezza alimentare) e dell'ambiente (ad esempio salute e benessere degli animali, salute delle piante) e la protezione sociale e del lavoro;

e)

concessioni significative sugli appalti pubblici a tutti i livelli di governo, comprese le imprese di proprietà dello Stato e le imprese con diritti speciali o esclusivi, garantendo l'accesso al mercato per le imprese europee in settori strategici e lo stesso grado di apertura dei mercati degli appalti pubblici dell'UE, dato che la semplificazione delle procedure e la trasparenza per gli offerenti, compresi quelli provenienti da altri paesi, possono essere strumenti efficaci per prevenire la corruzione e promuovere l'integrità nella pubblica amministrazione, offrendo nel contempo ai contribuenti un buon rapporto costi/benefici in termini di qualità dei servizi, efficienza, efficacia e responsabilità; garantisce che nell'aggiudicazione degli appalti pubblici siano applicati criteri ecologici e sociali;

f)

un capitolo separato che tenga conto delle esigenze e degli interessi delle micro-imprese e delle PMI per quanto riguarda i temi dell'agevolazione dell'accesso al mercato, tra cui, ma non solo, una maggiore compatibilità delle norme tecniche e procedure doganali semplificate, in modo da generare opportunità imprenditoriali concrete e promuoverne l'internalizzazione;

g)

alla luce del parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore secondo cui il commercio e lo sviluppo sostenibile ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE e lo sviluppo sostenibile costituisce parte integrante della politica commerciale comune dell'UE, un capitolo solido e ambizioso sullo sviluppo sostenibile è una componente indispensabile di qualsiasi potenziale accordo commerciale; disposizioni relative a strumenti efficaci per il dialogo, il monitoraggio e la cooperazione, comprese disposizioni vincolanti e applicabili, sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie, e che tengano conto, tra i vari metodi di esecuzione, di un meccanismo basato su sanzioni, e consentano nel contempo alle parti sociali e alla società civile di partecipare in modo adeguato, nonché una stretta cooperazione con esperti delle organizzazioni multilaterali interessate; disposizioni del capitolo relativo agli aspetti sociali e ambientali del commercio e importanza dello sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi commerciali e degli investimenti, comprese disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'attuazione efficace dei pertinenti principi e delle norme concordati a livello internazionale, quali le norme fondamentali in materia di lavoro e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL in materia di governance e gli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli connessi al cambiamento climatico;

h)

l'obbligo delle parti di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (RSI), anche rispetto a strumenti riconosciuti a livello internazionale, e l'adozione di orientamenti settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

i)

disposizioni esaustive sulla liberalizzazione degli investimenti nell'ambito delle competenze dell'Unione che tengano conto dei recenti sviluppi politici, ad esempio, il parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore del 16 maggio 2017;

j)

misure forti e applicabili riguardanti il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche (IG) per i vini e le bevande spiritose e per altri prodotti agricoli e alimentari, prendendo a riferimento le disposizioni previste dall'accordo UE-Australia sul vino, e perseguendo nel contempo l'obiettivo di migliorare il quadro normativo e raggiungere un elevato livello di protezione per tutte le indicazioni geografiche; semplificazione delle procedure doganali e norme semplici e flessibili in materia di origine, adeguate a un mondo complesso di catene del valore globali, anche in termini di maggiore trasparenza e responsabilità al loro interno, e applicazione, nei limiti del possibile, di norme di origine multilaterali e, negli altri casi, di norme di origine non onerose quali la «modifica della sottovoce tariffaria»;

k)

un risultato equilibrato e ambizioso nei capitoli relativi all'agricoltura e alla pesca, che potrà rafforzare la competitività ed avvantaggiare sia i consumatori che i produttori, solo se terrà debitamente conto degli interessi di tutti i produttori e consumatori europei, rispettando il fatto che vi sono numerosi prodotti agricoli sensibili ai quali dovrebbe essere riservato un trattamento adeguato, ad esempio, attraverso contingenti tariffari o adeguati periodi di transizione assegnati, tenendo in debita considerazione l'impatto cumulativo degli accordi commerciali sull'agricoltura ed escludendo potenzialmente dall'ambito dei negoziati i settori più sensibili; l'inserimento di una clausola di salvaguardia bilaterale attuabile, efficace, adeguata e rapida che consenta la sospensione temporanea delle preferenze se, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale, un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare gravi danni a settori sensibili;

l)

disposizioni che consentano il pieno funzionamento dell'ecosistema digitale e promuovano i flussi di dati transfrontalieri, inclusi principi quali la concorrenza leale e norme ambiziose per il trasferimento transfrontaliero di dati, nel pieno rispetto e senza pregiudizio delle norme attuali e future dell'UE in materia di protezione dei dati e di riservatezza, poiché i flussi dei dati sono fattori di stimolo fondamentali per l'economia dei servizi e costituiscono un elemento essenziale della catena globale del valore delle imprese di produzione tradizionali e, pertanto, dovrebbero essere limitati il più possibile i requisiti ingiustificati in materia di localizzazione; la protezione dei dati e il diritto alla riservatezza non sono ostacoli agli scambi bensì diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

m)

disposizioni precise e specifiche sul trattamento accordato ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) e alle regioni ultraperiferiche (RUP) per tener conto dei loro interessi particolari in tali negoziati;

Ruolo del Parlamento

20.

sottolinea che, a seguito del parere della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'accordo di libero scambio UE-Singapore, il Parlamento europeo dovrebbe vedere rafforzato il proprio ruolo in tutte le fasi dei negoziati dell'UE relativi agli ALS, dall'adozione del mandato alla conclusione definitiva dell'accordo; attende con vivo interesse l'avvio dei negoziati con l'Australia e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); s'impegna a esaminare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo senza pregiudizio per le sue prerogative di colegislatore; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato;

21.

ricorda che il Parlamento europeo sarà chiamato a dare la propria approvazione al futuro accordo, come sancito dal TFUE, e che la sua posizione dovrebbe pertanto essere presa debitamente in considerazione in tutte le fasi; invita la Commissione e il Consiglio a chiedere l'approvazione del Parlamento accordo prima della sua applicazione, integrando questa prassi nell'accordo interistituzionale;

22.

ricorda che il Parlamento monitorerà l'attuazione del futuro accordo;

o

o o

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'Australia.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0064.

(2)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.

(3)  ECLI:EU:C:2017:376.