20.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 337/113


P8_TA(2017)0354

Modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile

Raccomandazione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile (2017/2057(INI))

(2018/C 337/17)

Il Parlamento europeo,

visti l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concluso nel 2002, e il suo pilastro commerciale entrato in vigore il 1o febbraio 2003 (1) (di seguito l'AA),

visto l'esito della sesta riunione del Consiglio di associazione UE-Cile tenutasi nell'aprile 2015 (2),

vista la dichiarazione finale adottata dal comitato consultivo misto (CCM) il 5 ottobre 2016 (3),

visti la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497) e i documenti di riflessione della Commissione del maggio 2017 sulla gestione della globalizzazione (4) e dell'aprile 2017 sulla dimensione sociale dell'Europa (5),

visti le sentenze e i pareri della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) e la decisione del Mediatore europeo, del 6 gennaio 2015, che ha chiuso l'indagine di propria iniziativa (OI/10/2014/RA) relativa alla gestione delle richieste di informazioni e accesso ai documenti (6), nonché il parere 2/15 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017,

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 contenente le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (7),

visti gli emendamenti da esso approvati il 4 luglio 2017 (8) in merito alla proposta di direttiva sulla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali,

viste le sue risoluzioni del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (9) e del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (10),

visto lo studio dell'EPRS sugli effetti delle clausole relative ai diritti umani nell'accordo globale UE-Messico e nell'accordo di associazione UE-Cile (11),

visti le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso,

vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015 (accordo di Parigi), entrata in vigore il 4 novembre 2016 (12) e ratificata anche dal Cile,

vista la dichiarazione comune della commissione parlamentare mista UE-Cile del 3 novembre 2016 (13),

visti l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 8, l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il progetto di direttive di negoziato adottato dalla Commissione il 24 maggio 2017,

visto l'articolo sul Cile comparso nell'almanacco dell'IWGA (Gruppo di lavoro Internazionale per gli Affari Indigeni), dal titolo «The Indigenous World 2016» (Il mondo indigeno 2016) (14),

visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0267/2017),

A.

considerando che la strategia «Commercio per tutti» stabilisce che «la Commissione deve perseguire una politica che vada a beneficio di tutta la società e che promuova i principi e i valori europei e universali insieme agli interessi economici fondamentali, oltre a porre maggior enfasi sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulla lotta all'evasione fiscale, sulla protezione dei consumatori e sul commercio responsabile ed equo»;

B.

considerando che l'UE e il Cile sono partner stretti che presentano valori comuni e un impegno condiviso per la promozione di una governance efficace del commercio multilaterale e il rispetto dei diritti umani, nonché prosperità e sicurezza condivise nell'ambito di un sistema globale basato sulle norme; che l'Unione è il terzo partner commerciale del Cile; che il Cile, a sua volta, è un attore regionale importante e che negli ultimi decenni è stato una delle economie a più rapida crescita dell'America latina e che gli sforzi per riformare il paese sono tuttora in corso;

C.

considerando che l'AA vigente, ivi compreso il suo pilastro commerciale, è stato concluso nel 2002 e che, dalla sua attuazione nel 2003, è stato notevolmente vantaggioso per entrambe le parti, facendo raddoppiare gli scambi di beni e generando un aumento degli scambi di servizi e degli investimenti (15); che, tuttavia, da allora sia l'UE che il Cile hanno concluso accordi commerciali più moderni e ambiziosi;

D.

considerando che nel 2016 le esportazioni di beni dell'UE verso il Cile erano pari a oltre 8,6 miliardi di EUR, mentre quelle del Cile verso l'UE erano pari a 7,4 miliardi di EUR; che nel 2015 gli scambi di servizi dell'UE con il Cile ammontavano a 3,8 miliardi di EUR, mentre quelli del Cile a 2 miliardi di EUR; che il valore degli stock di investimenti esteri diretti (IED) dell'UE in Cile equivaleva a 42,8 miliardi di EUR (16);

E.

considerando che nell'AA vigente mancano, tra l'altro, capitoli distinti su investimenti, PMI, diritti di proprietà intellettuale (DPI), energia e genere, e che esso non comprende un capitolo su commercio e sviluppo sostenibile (TSDC), inclusi gli obblighi relativi all'applicazione della normativa sul lavoro o ambientale, né la promozione di buone prassi in ambiti quali la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e la garanzia della sostenibilità;

F.

considerando che qualsiasi negoziato commerciale dell'UE deve preservare il diritto e la capacità dei governi di regolamentare nel pubblico interesse, con obiettivi quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, del benessere degli animali, e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori, la protezione dei dati e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale;

G.

considerando che qualsiasi negoziato commerciale dell'UE deve garantire i più elevati livelli di protezione sociale, lavorativa e ambientale conseguiti dalle parti e può fungere da strumento per la promozione di un programma di giustizia sociale e di sviluppo sostenibile, sia nell'UE sia nel resto del mondo; che l'aggiornamento dell'AA dovrebbe essere considerato un'opportunità per l'UE e gli Stati membri per continuare a promuovere, nei loro accordi commerciali, standard elevati e impegni ambiziosi comuni, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente, ai diritti dei consumatori e al benessere dei cittadini; considerando che la Commissione ha annunciato una riflessione sulle varie modalità di attuazione di questi impegni, che esaminerà anche un meccanismo basato su sanzioni;

H.

considerando che il CCM UE-Cile, composto da organizzazioni della società civile di entrambe le parti, ha tenuto la sua prima riunione il 4 e 5 ottobre 2016 nell'ottica di monitorare l'attuazione dell'AA vigente, nonché i negoziati per il suo aggiornamento, avvalendosi del contributo della società civile e promuovendo il dialogo e la cooperazione tra l'UE e il Cile al di là dei canali governativi; che il notevole ritardo nell'istituzione del CCM non si dovrà ripetere riguardo all'accordo aggiornato; che, una volta entrato in vigore l'accordo aggiornato, la partecipazione della società civile si dovrà basare su strutture chiare, su un equilibrio tra gli aderenti e su obblighi di comunicazione;

I.

considerando che l'UE e il Cile hanno partecipato a negoziati multilaterali per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi (TiSA);

J.

considerando che il Cile non è parte contraente dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici, bensì funge da osservatore, e non partecipa ai negoziati multilaterali relativi a un accordo sui beni ambientali (EGA);

K.

considerando che l'articolo 45 dell'AA UE-Cile del 2002 prevede, nel capitolo relativo alla cooperazione, disposizioni che specificano che la cooperazione «contribuisce a rafforzare politiche e programmi volti a migliorare, garantire e ampliare la partecipazione di uomini e donne, su basi di parità, a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale e culturale»;

L.

considerando che il Cile rientra tra i firmatari del partenariato transpacifico (TPP), il cui futuro sembra attualmente incerto, e ha firmato accordi di libero scambio (ALS) con tutti i firmatari del TPP, nonché è ampiamente considerato un partner stabile e affidabile;

M.

considerando che nel 2010 il Cile è stato il primo paese sudamericano a diventare membro dell'OCSE e presenta un solido quadro macroeconomico;

N.

considerando che è importante ottimizzare le opportunità offerte dall'aggiornamento del pilastro commerciale dell'AA nella maniera più inclusiva per le imprese, in particolare le PMI, e i cittadini sia dell'UE che del Cile; che si potrebbe fare di più al riguardo, ad esempio attraverso la divulgazione di informazioni accessibili, il che potrebbe determinare un importante effetto moltiplicatore in termini di vantaggi per le parti dell'AA;

O.

considerando che il Cile ha stipulato trattati bilaterali di investimento (TBI) con 17 Stati membri dell'UE, il cui contenuto non rispecchia gli ultimi sviluppi e le migliori prassi nell'ambito della politica di investimento, e che detti trattati sarebbero sostituiti e cesserebbero di applicarsi nel momento in cui entri in vigore un accordo contenente un capitolo sugli investimenti tra l'Unione e il Cile;

P.

considerando che condizioni esageratamente restrittive previste dalla legislazione cilena, cui i pescherecci dell'UE devono attenersi, ostacolano questi ultimi nell'utilizzo delle strutture portuali del Cile per l'approdo, il trasbordo, il rifornimento di carburante o l'ottenimento di attrezzatura da pesca;

Q.

considerando che l'attuale modello di esportazione del Cile è in netto contrasto con quello europeo, essendo fortemente dominato dalle esportazioni di materie prime come il rame, la frutta e la verdura,

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al SEAE:

a)

di garantire che il Parlamento europeo riceva informazioni complete, tempestive e attendibili per tutta la durata dei negoziati affinché possa adempiere al suo compito di decidere se concedere o meno l'approvazione per la conclusione di un AA aggiornato con il Cile, anche per quanto riguarda il pilastro commerciale dell'accordo; di tenere a mente che, mentre gli AA stipulati ai sensi dell'articolo 217 TFUE sono tradizionalmente di natura mista e coprono settori al di là della politica commerciale comune, in seguito al parere della Corte di giustizia sull'accordo di libero scambio (ALS) UE-Singapore, si è resa necessaria una profonda riflessione sul futuro della modernizzazione dell'AA UE-Cile allo scopo di separare e salvaguardare i settori di competenza esclusiva e condivisa in ambito commerciale, e rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri durante l'intero processo negoziale, nonché in prospettiva della firma e della conclusione degli accordi; di concludere pertanto due accordi separati, operando una netta distinzione tra un accordo commerciale e di investimento che tratti solo di questioni di competenza esclusiva dell'UE e un secondo accordo che riguardi elementi oggetto di competenza condivisa con gli Stati membri;

b)

di osservare che sia l'UE che il Cile hanno concluso accordi commerciali più moderni, ambiziosi e globali dall'entrata in vigore del loro AA bilaterale e che in quest'ultimo non sono stati ancora trattati vari ambiti importanti per garantire che contribuisca alla crescita condivisa, alle pari opportunità, alla creazione di posti di lavoro dignitosi e allo sviluppo sostenibile, ivi compreso il rispetto e la promozione delle norme in materia di lavoro e ambiente, del benessere degli animali e della parità di genere a vantaggio dei cittadini di entrambe le parti;

c)

di considerare l'importanza e la necessità di perseguire l'aggiornamento dell'AA UE-Cile al fine di tenere conto dell'evoluzione economica e politica degli ultimi 15 anni, in particolare della sua componente commerciale, in uno spirito di reciprocità, mutuo vantaggio ed equilibrio, e di prendere atto del costante sostegno alla modernizzazione espresso dalla commissione parlamentare mista UE-Cile, nonché del fatto che il CCM abbia accolto con favore le misure adottate in vista di tale aggiornamento;

d)

di ricordare che la globalizzazione e la politica commerciale sono state di recente oggetto di un intenso dibattito in Europa e in altre parti del mondo, a motivo della distribuzione potenzialmente disomogenea dei benefici offerti; di considerare la necessità di prevedere le tendenze e le possibili conseguenze, di garantire una distribuzione più inclusiva dei vantaggi derivanti dal commercio e di offrire una protezione adeguata ai soggetti che non beneficiano dell'accordo e che possono risultare svantaggiati nel processo ulteriore; di mettere quindi a punto un'azione strategica in altri ambiti, principalmente a livello nazionale ma anche a quello unionale, al di là delle disposizioni degli accordi commerciali stessi, che vada dalla politica industriale a quella fiscale e sociale;

e)

di ribadire l'importanza dell'agenda multilaterale e di ricordare che qualsiasi negoziato bilaterale non deve andare a scapito dell'ambizione di conseguire il progresso a livello multilaterale; di considerare che la cooperazione congiunta e le relazioni bilaterali rafforzate tra l'UE e il Cile dovrebbero inoltre favorire maggiore collaborazione e sinergia tra le parti in contesti multilaterali e plurilaterali; di incoraggiare, al riguardo, la piena partecipazione del Cile ai negoziati relativi all'accordo dell'OMC sui beni ambientali (EGA) e all'accordo rivisto dell'OMC sugli appalti pubblici;

f)

di porre i valori condivisi al centro del processo di aggiornamento e di continuare la pratica di inclusione di una clausola in materia di diritti umani, come avviene in tutti gli AA;

g)

di assicurare che un AA aggiornato garantisca, in tutto il testo, e sancisca, in maniera espressa e inequivocabile, il diritto e la capacità delle parti di adottare e applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione dei diritti umani, compreso l'accesso alle risorse idriche, alla sanità pubblica, ai servizi sociali e all'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente e la morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori, la protezione dei dati e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale; di garantire che nessuna rivendicazione degli investitori possa mettere a repentaglio questi obiettivi; di sottolineare, a tale proposito, che gli ALS dell'UE non sono intesi a limitare il legittimo interesse dell'Unione, dei suoi Stati membri o delle entità sub-federali di regolamentare nell'interesse pubblico;

h)

di adoperarsi per conseguire, nell'ambito dei negoziati sugli scambi di beni, progressi ambiziosi nel miglioramento dell'accesso al mercato attraverso linee tariffarie e l'eliminazione degli ostacoli inutili, anche per quanto riguarda l'accesso dei pescherecci dell'UE alle strutture portuali, rispettando al contempo la presenza di vari prodotti agricoli, manifatturieri e industriali sensibili cui dovrebbe essere riservato un trattamento adeguato, per esempio mediante contingenti tariffari (CT), periodi di transizione adeguati o l'esplicita esclusione, ove necessario; di inserire una clausola di salvaguardia bilaterale attuabile ed efficace che consenta la sospensione temporanea delle preferenze se, a seguito dell'entrata in vigore dell'AA aggiornato, un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare gravi danni a settori sensibili;

i)

di inserire nelle loro direttive di negoziato l'obiettivo di semplificare le norme di origine e le procedure doganali al fine di adattarle alla realtà delle catene del valore mondiali sempre più complesse; di assicurare che un AA aggiornato comprenda disposizioni e misure antifrode, nonché impegni a favore della standardizzazione delle norme e delle pratiche doganali, al fine di aumentare la trasparenza, l'efficacia, la certezza giuridica e la cooperazione tra le autorità doganali, modernizzando e semplificando al contempo le procedure, in conformità di quanto sancito nell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi e nella convenzione riveduta di Kyoto;

j)

di considerare, per quanto riguarda gli scambi di servizi, che nell'AA vigente non si realizzano appieno le potenzialità del settore dei servizi e che un AA aggiornato dovrebbe eliminare le barriere inutili ai fini dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale; di considerare che gli impegni andrebbero assunti sulla base dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e che le norme dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto dei nuovi sviluppi; di escludere i servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione dell'accordo; di assicurare e prevedere espressamente che l'AA aggiornato non ostacoli la capacità delle parti di definire, regolamentare, fornire e sostenere servizi pubblici nell'interesse generale, non imponga in alcun modo ai governi di privatizzare servizi né impedisca loro di prestare servizi pubblici precedentemente offerti da prestatori privati di servizi né di riportare sotto il controllo pubblico servizi che avevano deciso in precedenza di privatizzare, né impedisca ai governi di ampliare la gamma di servizi forniti al pubblico, escludendo clausole, disposizioni o impegni che possano minare la necessaria flessibilità al fine di riportare i servizi di interesse economico generale attuali e futuri sotto il controllo statale;

k)

di assicurare che un accordo aggiornato definisca le misure necessarie per garantire maggiore trasparenza normativa e riconoscimento reciproco, ivi comprese disposizioni per assicurare l'imparzialità e il rispetto dei più elevati standard di protezione in ordine ai requisiti, alle qualifiche e alle licenze, e di prevedere, al riguardo, meccanismi istituzionali per la consultazione, che coinvolgano varie parti interessate come le PMI e le organizzazioni della società civile;

l)

di assicurare che, sebbene siano assunti impegni tesi ad agevolare l'ingresso e il soggiorno di persone fisiche a fini commerciali, i prestatori di servizi stranieri si conformino alla legislazione sociale e del lavoro dell'UE e degli Stati membri e ai contratti collettivi applicabili ai lavoratori che beneficiano degli impegni relativi alla modalità 4;

m)

di assicurare che un'ambiziosa cooperazione sulle questioni normative e l'armonizzazione delle norme rimangano volontarie, rispettino l'autonomia degli enti normativi, si basino sul rafforzamento dello scambio di informazioni e della cooperazione amministrativa, al fine di individuare gli oneri amministrativi e gli ostacoli inutili, e tutelino il principio di precauzione; di ricordare che la cooperazione normativa deve risultare vantaggiosa per la governance dell'economia globale grazie a una convergenza e a una cooperazione rafforzate in materia di norme internazionali, garantendo i più elevati livelli di protezione dei consumatori, ambientale, sociale e del lavoro;

n)

di fare in modo che l'AA aggiornato preveda, per i servizi finanziari, misure prudenziali basate su quelle contenute nell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea che contemplino uno spazio politico affinché le parti regolamentino i propri settori finanziario e bancario al fine di assicurare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario; di includere misure di salvaguardia e deroghe generali in merito ai movimenti di capitali e ai pagamenti, da applicare qualora questi possano dar luogo, o minaccino di dar luogo, a gravi difficoltà per il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria o a livello della bilancia dei pagamenti dell'UE;

o)

di includere disposizioni in materia di buona governance fiscale e norme sulla trasparenza che ribadiscano l'impegno delle parti ad attuare norme internazionali nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, in particolare le pertinenti raccomandazioni dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento di profitti, e che prevedano obblighi in materia di scambi automatici di informazioni e la creazione di registri pubblici sulla titolarità effettiva per le fiduciarie commerciali nonché disposizioni concrete nei capitoli sui servizi finanziari, i movimenti di capitali e lo stabilimento, relative all'esclusione della pianificazione fiscale inosservata da parte delle società;

p)

di ricordare che la corruzione arreca pregiudizio ai diritti umani, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, al commercio e alla concorrenza leale, impedendo la crescita economica; di impegnare espressamente le parti nella lotta alla corruzione in tutte le sue forme e nell'attuazione di norme internazionali e convenzioni multilaterali anticorruzione, mediante l'inserimento di una sezione specifica che preveda impegni e misure chiari e rigorosi;

q)

di considerare che disposizioni rigorose sull'apertura degli appalti pubblici, che promuovano il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che comprende criteri sociali, ambientali e innovativi, la semplificazione delle procedure e la trasparenza per gli offerenti, ivi compreso l'accesso effettivo per quelli provenienti da altri paesi, possono anche essere strumenti efficaci per combattere la corruzione e promuovere l'integrità nella pubblica amministrazione, offrendo al contempo ai contribuenti un buon rapporto costi/benefici; di garantire, in un AA aggiornato, un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici, anche a livello decentrato, e procedure trasparenti basate sul trattamento nazionale, sull'imparzialità e sull'equità;

r)

di assicurare che la politica di investimento comprenda la buona governance e l'agevolazione degli investimenti, e di definire e sancire gli obblighi degli investitori migliorando al contempo la loro protezione;

s)

di assicurare che le direttive di negoziato incarichino la Commissione di negoziare un moderno capitolo sugli investimenti, tenendo conto delle migliori prassi a livello internazionale, quale il quadro per la politica d'investimento della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) a favore dello sviluppo sostenibile e il recente parere della Corte di giustizia sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore;

t)

di compiere progressi verso una necessaria riforma internazionale del sistema di risoluzione delle controversie; di cercare di ottenere da tutte le parti l'impegno di privilegiare il ricorso ai tribunali competenti e sostituire la risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) con un sistema giudiziario pubblico per gli investimenti (ICS) che disponga di un meccanismo di ricorso e di regole rigorose sui conflitti di interesse e di un codice di condotta applicabile; di tenere in considerazione gli obblighi degli investitori e preservare il diritto di regolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi legittimi di politica pubblica come quelli concernenti la sanità e la distribuzione idrica, nonché di protezione del lavoro e dell'ambiente; di puntare a prevenire i contenziosi futili e includere tutte le garanzie procedurali democratiche, quali il diritto a un accesso non discriminatorio alla giustizia (con particolare attenzione alle PMI), l'indipendenza del sistema giudiziario, la trasparenza e la responsabilità, mirando al contempo a costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti (MIC);

u)

di assicurare che l'AA aggiornato contenga un capitolo solido e ambizioso su commercio e sviluppo sostenibile (TSDC) che preveda disposizioni vincolanti e applicabili, sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie idonei ed efficaci, che contemplino, tra i vari metodi di applicazione, un meccanismo basato su sanzioni, e consentano un'adeguata partecipazione delle parti sociali e della società civile; di considerare che il TSDC dovrebbe riguardare, tra l'altro, l'impegno delle parti di adottare e mantenere nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari a livello nazionale i principi sanciti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL e di attuare efficacemente gli strumenti aggiornati dell'OIL, in particolare le convenzioni sulla governance, l'agenda per il lavoro dignitoso, la convenzione n. 169 dell'OIL sui diritti dei popoli indigeni, la convenzione concernente la parità di opportunità e di trattamento per lavoratori e lavoratrici, la convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici e la convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari, le norme di lavoro per i lavoratori migranti e la RSI, compresa l'adozione di orientamenti settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e una procedura in base alla quale le parti sociali e la società civile, riunite in seno al CCM, possano chiedere l'avvio di consultazioni governative;

v)

di assicurare, in riferimento ai progressi conseguiti dal Cile nei negoziati commerciali bilaterali con l'Uruguay e il Canada, che le parti includano un capitolo specifico su commercio e parità di genere ed emancipazione femminile, oltre all'adesione delle parti alle norme internazionali in materia sociale, di diritti umani e del lavoro nonché al loro rispetto, prevedendo misure attive volte a migliorare le possibilità per le donne di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'AA; di prevedere misure finalizzate, tra l'altro, a migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare e l'accesso ai servizi sociali e sanitari; di assicurare, tra l'altro, che le parti si impegnino a raccogliere dati disaggregati che consentano di effettuare un'analisi dettagliata ex ante ed ex post sull'impatto dell'AA aggiornato sulla parità di genere; di conseguire una maggiore partecipazione delle imprese gestite da donne (segnatamente microimprese e PMI) agli appalti pubblici, basandosi sull'esperienza del ministero cileno per la Parità di genere che, nel 2015, ha istituito un programma di sostegno per rafforzare la partecipazione delle donne imprenditrici quali fornitori sul mercato degli appalti pubblici di «Chile Compras»; di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese gestite da donne e la partecipazione delle donne alle opportunità offerte dalla modalità 4 dell'OMC; di assicurare l'inclusione di esperti in materia di parità di genere nei gruppi negoziali e discussioni periodiche sull'attuazione di questo capitolo nel CCM, che dovrebbe integrare anche organizzazioni che promuovono la parità di genere;

w)

di includere inoltre un capitolo esaustivo su microimprese e PMI che preveda progressi significativi in termini di agevolazione degli scambi, l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e degli oneri amministrativi inutili, nonché misure attive volte a garantire che le opportunità offerte siano sufficientemente attuabili e comunicate a tutti i principali e potenziali attori (vale a dire mediante la creazione di interfacce uniche, siti web dedicati e la pubblicazione di guide settoriali con informazioni sulle procedure e sulle nuove opportunità per il commercio e gli investimenti);

x)

di includere un capitolo sull'energia, che riguardi, tra l'altro, l'energia rinnovabile e le materie prime; di riconoscere l'importanza dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, segnatamente l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, di inserire disposizioni relative al commercio e impegni volti a garantire la partecipazione a strumenti internazionali, negoziati e politiche commerciali e ambientali reciprocamente vantaggiose che rispondano agli obiettivi dell'economia circolare, ivi compresi impegni sulla crescita verde, e di sostenere e promuovere ulteriormente il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, energie rinnovabili e tecnologie rispettose del clima;

y)

di adottare direttive negoziali per rafforzare le disposizioni in tema di benessere degli animali incluse nell'AA vigente attraverso l'istituzione di una cooperazione bilaterale efficace sulla questione e sulla liberalizzazione condizionale, laddove il benessere degli animali sia messo a rischio nella produzione di determinati prodotti;

z)

di adottare direttive di negoziato che definiscano i requisiti per affrontare la questione dell'applicazione della normativa in materia di concorrenza e disposizioni sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), in modo da tenere conto dei principi di trasparenza, equità procedurale e non discriminazione nonché delle norme in materia di sovvenzioni;

aa)

di tenere presente che qualsiasi accordo commerciale deve sancire il benessere dei consumatori quale uno degli obiettivi generali, di assicurare che l'AA impegni le parti a garantire un livello elevato di sicurezza e protezione dei consumatori così come il rispetto delle norme internazionali più rigorose, nonché di elaborare prassi di eccellenza coerenti, in particolare per quanto concerne la protezione dei consumatori nei settori dei servizi finanziari, dell'etichettatura dei prodotti e del commercio elettronico;

ab)

di accettare che i negoziati devono produrre disposizioni rigorose e applicabili in materia di riconoscimento e protezione di tutte le forme di diritti di proprietà intellettuale, ivi comprese disposizioni ambiziose sulle indicazioni geografiche (IG), basate su quelle di cui all'AA vigente ma ampliate, assicurando un migliore accesso al mercato, un'applicazione rafforzata e la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche (IG); di assicurare l'inclusione nell'AA aggiornato di un capitolo sui DPI che garantisca la necessaria flessibilità e che le disposizioni relative ai DPI non compromettano l'accesso a medicinali essenziali a prezzi accessibili e le cure mediche nel quadro di programmi nazionali di sanità pubblica; di assicurare che questo capitolo vada oltre le disposizioni previste dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS);

ac)

di assicurare che le parti garantiscano il livello più elevato di trasparenza e partecipazione, nel rispetto degli obiettivi dei negoziati, attraverso dialoghi costanti e debitamente informati con tutte le parti interessate, che comprendono sia portatori d'interesse come le imprese e i sindacati, sia la società civile, compresi i rappresentanti delle popolazioni indigene; di coinvolgere sistematicamente, al riguardo, entrambi gli organismi parlamentari competenti, segnatamente la CPM UE-Cile e il CCM, in tutto il ciclo di vita dell'AA, dai negoziati all'attuazione e alla valutazione, e, per quanto riguarda la fase di attuazione, di sostenere la creazione di un organo istituzionale in Cile per la partecipazione della società civile cilena, che ne rifletta il pluralismo, attribuendo particolare attenzione alle sue popolazioni indigene; di assicurare, a tal fine, senza compromettere la strategia negoziale dell'UE, e insieme al Cile, che tutte le informazioni pertinenti siano pubblicate nella maniera più accessibile al pubblico generale, ivi comprese schede informative tradotte in spagnolo come lingua ufficiale comune;

ad)

di tenere conto degli inviti del Parlamento di rendere i negoziati commerciali accessibili al pubblico e di pubblicare le direttive di negoziato per l'aggiornamento dell'AA subito dopo la loro adozione;

ae)

di assicurare che l'AA preveda i meccanismi necessari per garantire che l'accordo sia rispettato nella pratica durante l'attuazione, ivi compreso un meccanismo moderno ed efficace di risoluzione delle controversie Stato-Stato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento della Repubblica del Cile.

(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(2)  Comunicato stampa del Consiglio 197/15, 21.4.2015.

(3)  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration

(4)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_it.pdf

(5)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_it.pdf

(6)  https://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/decision.faces;jsessionid= 8BE03A0FCC8506F443DA62DCCDAC775B

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0041.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2017)0284.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0298.

(10)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

(11)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU% 282017%29558764

(12)  http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris _agreement.pdf

(13)  http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf

(14)  http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740

(15)  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/

(16)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf