18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/52


P8_TA(2017)0021

Controllo del registro e composizione del gruppo di esperti della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione (2015/2319(INI))

(2018/C 252/06)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (C(2016)3301),

vista la comunicazione della Commissione alla Commissione dal titolo «Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register» (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) (C(2016)3300),

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1),

vista la sua decisione del 28 aprile 2016 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (2),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci (A8-0002/2017),

A.

considerando le preoccupazioni da esso manifestate in merito al funzionamento del precedente quadro per i gruppi di esperti della Commissione del novembre 2010 (3), che era stato istituito con l'obiettivo di introdurre significative innovazioni operative per rafforzare la trasparenza e il coordinamento nel lavoro interistituzionale;

B.

considerando che in particolare la sua commissione per i bilanci, alla luce della mancanza di trasparenza e della composizione squilibrata di un certo numero di gruppi di esperti e tenendo conto della necessità di garantire una composizione equilibrata di tali gruppi in termini di competenze e posizioni rappresentate, ha adottato riserve di bilancio nel 2011 e nel 2014, formulando inoltre richieste di riforma dei gruppi stessi che non sono state ancora accolte;

C.

considerando che un recente studio da esso commissionato ha rilevato una diffusa mancanza di trasparenza e uno squilibrio nella composizione di un certo numero di gruppi di esperti (4);

D.

considerando che la composizione equilibrata e la trasparenza sono prerequisiti essenziali per garantire che i contributi degli esperti riflettano adeguatamente le necessità in termini di interventi di regolamentazione, nonché per promuovere la legittimità di tali contributi e degli interventi di regolamentazione agli occhi dei cittadini europei;

E.

considerando che, nella sua indagine strategica (5), il Mediatore europeo ha presentato una raccomandazione riguardante la composizione dei gruppi di esperti della Commissione, in particolare ponendo l'accento sulla necessità di una maggior trasparenza nell'ambito dei gruppi di esperti;

F.

considerando che, prima di adottare la decisione, la Commissione ha consultato i rappresentati del Parlamento e il Mediatore europeo;

G.

considerando che la Commissione ha presentato al Parlamento un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in risposta alle raccomandazioni contenute in un documento di lavoro elaborato dal relatore per la commissione per il controllo dei bilanci;

H.

considerando, ciononostante, che purtroppo né il documento di lavoro dei servizi della Commissione né la decisione della Commissione forniscono soluzioni a tutte le preoccupazioni espresse dal Parlamento;

1.

accoglie con favore la decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, ma si rammarica che, nonostante numerose organizzazioni non governative abbiano manifestato interesse, la Commissione non abbia organizzato una consultazione totalmente pubblica; ribadisce l'importanza di rilanciare forme di partecipazione dei rappresentanti della società civile e delle parti sociali in settori cruciali quali la trasparenza e il funzionamento delle istituzioni europee;

2.

segnala che, mediante l'adozione delle nuove norme orizzontali, sono state apparentemente affrontate numerose preoccupazioni precedentemente manifestate dal Parlamento, riguardanti in particolare la necessità di inviti pubblici a presentare candidature per la selezione dei membri dei gruppi di esperti della Commissione, la revisione del registro di tali gruppi e la creazione di sinergie tra il registro in questione, il registro per la trasparenza della Commissione e del Parlamento e le norme relative all'esigenza di evitare conflitti d'interessi, segnatamente in relazione agli esperti designati a titolo personale;

3.

osserva che la trasparenza e il coordinamento delle attività interistituzionali sono di straordinaria importanza, in quanto aiutano a pervenire a un bilancio adeguato dal punto di vista delle competenze e delle opinioni rappresentate nella composizione dei gruppi di esperti, al fine di migliorare il loro operato; si compiace pertanto che lo svolgimento del processo di selezione sia ora pubblico; sottolinea, a tale proposito, che l'esperienza pratica e le qualifiche degli esperti devono essere chiaramente indicate; ritiene che l'intero processo di selezione debba garantire un elevato livello di trasparenza e debba essere governato da criteri più chiari e più concisi, prestando una particolare attenzione all'esperienza pratica dei candidati, congiuntamente alle loro qualifiche accademiche e agli eventuali conflitti di interesse degli esperti;

4.

si compiace che sia già stato stabilito un collegamento tra il registro dei gruppi di esperti della Commissione e il registro per la trasparenza, assicurando in tal modo una maggiore trasparenza;

5.

trova riprovevole che il tentativo di condurre una consultazione pubblica sulla definizione delle nuove norme non abbia avuto un esito positivo; invita la Commissione ad agire in modo trasparente e responsabile nei confronti dei cittadini dell'UE;

6.

ricorda che l'assenza di trasparenza influisce negativamente sulla fiducia dei cittadini europei nei confronti delle istituzioni dell'UE; ritiene che una riforma efficace del sistema dei gruppi di esperti della Commissione, basata su chiari principi di trasparenza e di composizione equilibrata, migliorerà la disponibilità e l'attendibilità dei dati, contribuendo in tal modo ad aumentare la fiducia dei cittadini nell'UE;

7.

mette in evidenza che le nuove norme dovrebbero applicarsi rigorosamente ed egualmente a tutti i gruppi di esperti della Commissione, indipendentemente dal loro titolo (compresi, dunque, i gruppi speciali, di alto livello o altri gruppi «straordinari», nonché i gruppi formali e informali), che non sono composti esclusivamente da rappresentanti degli Stati membri o disciplinati dalla decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo; ribadisce che le nuove norme devono assicurare una rappresentazione equilibrata tramite la partecipazione dei rappresentanti di tutte le parti interessate;

8.

è del parere che la Commissione debba compiere progressi verso una composizione più equilibrata dei gruppi di esperti; deplora, tuttavia, che non venga ancora fatta alcuna distinzione esplicita tra i rappresentanti di interessi economici e quelli di interessi non economici, in modo da garantire la massima trasparenza e il massimo equilibrio; sottolinea la necessità, in questo contesto, che la Commissione espliciti chiaramente nell'invito pubblico a presentare candidature la propria definizione di una composizione equilibrata e gli interessi che dovrebbero esservi rappresentati al momento dell'istituzione dei gruppi di esperti; ritiene pertanto importante associare il Parlamento e il Comitato economico e sociale al fine di elaborare una definizione più equilibrata di tale distinzione;

9.

invita la Commissione, in sede di creazione di nuovi gruppi di esperti o di modifica della composizione dei gruppi esistenti, a esplicitare chiaramente nell'invito pubblico a presentare candidature la propria definizione di una composizione equilibrata, gli interessi che dovrebbero esservi rappresentati e per quale motivo, nonché a giustificare qualsiasi eventuale divergenza rispetto alla composizione equilibrata precedentemente definita al momento dell'istituzione dei gruppi;

10.

sottolinea, in tale contesto e con riferimento ai paragrafi 34-45 del succitato parere del Mediatore europeo, che il concetto di «equilibrio», sebbene non ancora definito formalmente dalla Commissione, non è da intendersi come il risultato di un calcolo aritmetico, ma come il frutto degli sforzi tesi a garantire che i membri di un gruppo di esperti posseggano, nel loro insieme, le competenze tecniche e la varietà di punti di vista necessarie per adempiere al mandato del gruppo in questione; ritiene, pertanto, che il concetto di equilibrio debba essere relazionato al mandato specifico di ciascun gruppo di esperti; ritiene che tra i criteri di valutazione dell'equilibrio di un gruppo occorra contemplare le funzioni del gruppo, le competenze tecniche necessarie, i soggetti interessati maggiormente esposti alle questioni affrontate, l'organizzazione dei gruppi di soggetti interessati e l'adeguata proporzione tra interessi economici e non economici;

11.

invita la Commissione a vagliare immediatamente la necessità di istituire un nuovo meccanismo per la presentazione di reclami qualora la definizione di una composizione equilibrata sia contestata da parti interessate oppure se le disposizioni attualmente vigenti siano adeguate e chiede che il Parlamento sia associato nell'ambito di tale meccanismo di controllo;

12.

ricorda che in passato non è stato sempre possibile per la Commissione individuare un numero sufficiente di esperti che rappresentassero le piccole e medie imprese (PMI), i consumatori, i sindacati o altre organizzazioni di interesse pubblico generale, e che ciò era spesso dovuto ai costi derivanti dalla richiesta di congedo o, ad esempio nel caso delle PMI, dalla necessità di trovare sostituti a copertura del periodo trascorso nei gruppi di lavoro, in appresso definiti «costi alternativi»;

13.

chiede pertanto alla Commissione di studiare in che modo agevolare e promuovere la partecipazione di organizzazioni o gruppi sociali sottorappresentati nei gruppi di esperti esaminando, tra l'altro, le sue disposizioni per il rimborso delle spese in modo efficiente ed equo e includendo possibili soluzioni per coprire gli esborsi per tali eventuali «costi alternativi», rispettando debitamente nel contempo il principio di proporzionalità;

14.

chiede alla Commissione di valutare lo sviluppo di un regime d'indennità che sostenga i gruppi sottorappresentati nell'acquisizione delle competenze necessarie per una partecipazione piena ed effettiva ai gruppi di esperti;

15.

invita la Commissione a far sì che le organizzazioni non governative europee possano essere rappresentate in seno ai gruppi di esperti da rappresentanti delle rispettive organizzazioni nazionali partecipanti, qualora dispongano di un esplicito mandato delle organizzazioni europee;

16.

invita la Commissione ad assicurare che, anche qualora non sia possibile individuare esperti sufficienti a rappresentare tutti gli interessi pertinenti nonostante provvedimenti specifici, il gruppo di lavoro in questione adotti tutte le opportune misure, ad esempio attraverso procedure di voto ponderate, al fine di garantire che le relazioni finali dei gruppi di esperti rappresentino efficacemente tutti gli interessi pertinenti in maniera equilibrata;

17.

ricorda che sia il Parlamento che il Mediatore europeo hanno raccomandato alla Commissione di rendere pubblici gli ordini del giorno, i documenti di riferimento, i processi verbali delle riunioni e le decisioni dei gruppi di esperti, salvo il caso in cui una maggioranza qualificata dei loro componenti sostenga la necessità di tenere segreta una specifica riunione o parte di una riunione, e si rammarica che la Commissione abbia continuato a servirsi di un sistema secondo cui le riunioni rimangono segrete salvo il caso in cui una maggioranza semplice dei membri del gruppo di esperti stabilisca che le decisioni debbano essere rese pubbliche; ritiene indispensabile che sia attuata la massima trasparenza possibile e invita la Commissione a disporre che le riunioni e i processi verbali siano pubblici;

18.

sottolinea che gli utenti devono avere accesso a una gamma di documenti (ordini del giorno, documenti di riferimento, varie relazioni) al fine di assicurare un monitoraggio efficace ad opera delle parti interessate; è del parere, inoltre, che il sito del registro dei gruppi di esperti (sia al suo interno sia tramite collegamenti ipertestuali ad altri siti web pertinenti) dovrebbe essere uno degli strumenti o dei meccanismi utilizzati per ottenere informazioni costantemente aggiornate sugli sviluppi politici, garantendo in tal modo un elevato livello di trasparenza;

19.

invita la Commissione a elaborare immediatamente specifici orientamenti — in consultazione con le parti interessate, compreso il Parlamento — che chiariscano la sua interpretazione della disposizione secondo cui i processi verbali dei gruppi di esperti dovrebbero essere significativi e completi, in particolare quando le riunioni non sono pubbliche, ed esorta la Commissione a garantire, a tal proposito, la massima trasparenza possibile rendendo pubblici gli ordini del giorno, i documenti di riferimento, i verbali di voto e i processi verbali dettagliati, compresi i pareri divergenti, in conformità della raccomandazione del Mediatore europeo;

20.

ricorda che, oltre agli esperti designati a titolo personale, anche i membri di università, istituti di ricerca, studi legali, gruppi di riflessioni europei o di altre nazioni e società di consulenza possono presentare conflitti di interessi, e chiede alla Commissione di chiarire in che modo vengono evitati conflitti di interessi nel caso specifico di tali categorie di esperti;

21.

invita la Commissione a garantire, basandosi sugli esempi positivi esistenti, un'applicazione sistematica delle norme orizzontali migliorate attraverso una sorveglianza centrale dell'attuazione di dette norme orizzontali e a non delegare tale compito alle singole Direzioni generali;

22.

invita la Commissione a destinare, in particolare, risorse sufficienti alle attività relative al registro, tramite lo sviluppo di metodologie innovative e particolarmente efficaci in modo da mantenerlo aggiornato e privo di errori materiali e/o omissioni e da consentire l'esportazione dei dati in un formato leggibile da un dispositivo automatico;

23.

prende atto del fatto che la Commissione ha affermato che entro la fine del 2016 tutte le Direzioni generali dovranno attuare il nuovo quadro per i gruppi di esperti della Commissione e chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione sull'attuazione e la valutazione al massimo entro un anno dall'adozione della decisione, vale a dire entro il 1o giugno 2017; chiede alla Commissione che nel quadro del dialogo strutturato con il Parlamento possa essere avanzata già entro i prossimi sei mesi una prima presentazione orale della relazione;

24.

rammenta inoltre che la Commissione, nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati e di esecuzione e nella redazione degli orientamenti strategici, deve provvedere alla trasmissione di tutti i documenti, compresi i progetti di atti, al Parlamento e al Consiglio nello stesso momento della trasmissione agli esperti degli Stati membri, come convenuto del quadro dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(2)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 27.

(3)  C(2010)7649 del 10 novembre 2010.

(4)  Dipartimento tematico D — Affari di bilancio, Composizione dei gruppi di esperti della Commissione e status del registro dei gruppi di esperti, 2015.

(5)  OI/6/2014/NF.