11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/164


P8_TA(2017)0480

Richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle

Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))

(2018/C 369/19)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle, trasmessa il 27 luglio 2017 dalla Procura di Ellwangen (Germania), nel quadro del procedimento penale prot. 21 Js 11263/17, comunicata in Aula il 2 ottobre 2017.

vista la rinuncia da parte di Ingeborg Gräßle ad essere sentita a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 46 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0397/2017),

A.

considerando che la Procura di Ellwangen ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle, deputata al Parlamento europeo eletta per la Repubblica federale di Germania, per un reato previsto all'articolo 229 del codice penale tedesco; che, in particolare, l'azione verte sul sospetto reato di lesioni colpose;

B.

considerando che il 10 giugno 2017 l'on. Gräßle, alla guida di un'auto, è passata con il rosso all'incrocio tra la Brenzstraße e la Ploucquetstraße di Heidenheim, provocando un incidente a causa del quale la persona coinvolta ha subito una lesione alla spalla; che è stata presentata querela di parte;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca stabilisce che, a causa di un'azione, per la quale è prevista una sanzione, un deputato, solo dopo l'autorizzazione del Bundestag, può essere chiamato a risponderne o essere arrestato, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o entro il giorno successivo;

E.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere di revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (2);

F.

considerando che il presunto reato non ha nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di deputata al Parlamento europeo dell'on. Gräßle, né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

G.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l'esistenza di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata sia finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Ingeborg Gräßle;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente della Repubblica federale di Germania e a Ingeborg Gräßle.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Causa T-345/05, Mote/Parlamento, già cit., punto 28.