27.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 346/373 |
P8_TA(2017)0407
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (modifica del regolamento delegato (UE) n. 149/2013)
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 22 settembre 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (C(2017)06270 — (2017/2859(DEA))
(2018/C 346/54)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)06270), |
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vista la lettera in data 28 settembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, |
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vista la lettera in data 16 ottobre 2017 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
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visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, |
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visti l'articolo 13 e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2), |
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visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione sugli «accordi di compensazione indiretta a norma di EMIR e MiFIR» presentato il 26 maggio 2016 dall'ESMA conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, |
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vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari, |
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visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 24 ottobre 2017, |
A. |
considerando che la Commissione ha approvato il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) solo 16 mesi dopo averlo ricevuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il 26 maggio 2016; che durante tale periodo non ha consultato formalmente l'ESMA in merito alle sue modifiche a tale progetto di RTS e non ha informato i colegislatori o il settore dei motivi per cui non ha proceduto all'approvazione entro i tre mesi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1095/2010; che è inaccettabile che la Commissione abbia superato di oltre un anno il termine per l'adozione del progetto di RTS senza informare i colegislatori; |
B. |
considerando che il Parlamento ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, le norme tecniche di regolamentazione adottate non corrispondano a quelle contenute nel progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dall'ESMA, e reputa di poter sollevare obiezioni alle norme entro un termine di tre mesi («periodo di controllo»); che la Commissione, nella sua lettera del 28 settembre 2017, ha confermato questo periodo di controllo di tre mesi; |
C. |
considerando che il regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 3 gennaio 2018, data di applicazione della direttiva 2014/65/UE («MiFID II») e del regolamento (UE) n. 600/2014 («MiFIR»), e che se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, il settore non avrebbe più il tempo sufficiente per porre in atto le modifiche; |
D. |
considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe un'attuazione tempestiva delle disposizioni applicabili agli accordi di compensazione indiretta, nonché la relativa certezza del diritto; |
1. |
dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |