Bruxelles, 6.12.2017

COM(2017) 741 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO EMPTY

sulla valutazione intermedia del programma in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020")

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{SWD(2017) 444 final}


1.Introduzione

Il programma "Pericle 2020" (di seguito "il programma") è stato istituito dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 (di seguito "il regolamento") 1 per il periodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 2 . Pericle 2020 è un programma in materia di scambi, assistenza e formazione che punta a promuovere azioni per la protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria. La dotazione finanziaria annua per l'attuazione del programma in corso è di circa 1 milione di EUR.

Il programma Pericle 2020 è subentrato al precedente programma Pericle. Il primo programma, istituito dalla decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, per un periodo di quattro anni (dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2005), è stato prorogato dalla decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, fino al 31 dicembre 2013.

L'obiettivo generale del programma in corso è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell'economia dell'Unione europea e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche 3 . L'obiettivo specifico del programma è proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le attività avviate dagli Stati membri e assistendo le autorità nazionali competenti e le autorità europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare collaborazione e uno scambio delle migliori pratiche, coinvolgendo, ove necessario, anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 4 .

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia indipendente (di seguito "la valutazione") entro il 31 dicembre 2017. La valutazione è stata effettuata da un contraente esterno nell'ambito di un contratto quadro della Commissione già esistente. Un gruppo direttivo interservizi istituito dalla DG ECFIN ha assistito il valutatore per garantire il controllo della qualità.

La presente comunicazione è corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione e della relazione del contraente esterno incaricato della valutazione.

La valutazione ha riguardato i diversi tipi di azioni impegnate o realizzate nell'ambito del programma negli anni 2014 e 2015 e nel primo semestre del 2016.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento, la valutazione ha esaminato, tra l'altro, il conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni, nonché la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità, il valore aggiunto e la coerenza del programma, tenendo conto di tutti gli elementi necessari per sostenere una decisione volta a rinnovare, modificare o sospendere le misure/i tipi di azioni finanziati nell'ambito del programma. Secondo la valutazione, tutte le risultanze convergono verso un giudizio globale chiaramente inequivocabilmente positivo. In particolare, la valutazione evidenzia come il programma abbia ottenuto ottimi risultati rispetto a tutti i criteri di valutazione indicati sopra, benché vi sia la possibilità di un certo margine di miglioramento.

2.Valutazione in merito ad un eventuale rinnovo, modifica o sospensione del programma

Prosecuzione del programma in corso

La Commissione è del parere 5 che il programma dovrebbe proseguire fino alla sua scadenza naturale nel 2020 sulla base delle seguenti argomentazioni, messe in rilievo nella valutazione:

·tutti i dati disponibili indicano che gli obiettivi generali e specifici sono pertinenti e rimarranno tali nel corso del programma;

·le azioni del programma, generalmente attuate e programmate conseguendo i risultati previsti, hanno esercitato un'influenza tangibile diretta sulle attività operative volte alla protezione dell'euro;

·una sospensione del programma avrebbe gravi effetti negativi, rendendo di fatto impossibile effettuare lo stesso tipo di attività transnazionali su scala comparabile, poiché il valore aggiunto del programma risiede principalmente nella sua capacità di sostenere forme di collaborazione transnazionale e internazionale che vanno al di là delle possibilità delle autorità nazionali. Ad esempio, tutte le parti interessate dell'UE concordano sul fatto che iniziative come l'istituzione di un dialogo (per quanto iniziale e preliminare) con le autorità cinesi, oppure la creazione di unità anticontraffazione in America latina, non sarebbero state fattibili senza il sostegno fornito dal programma.

Prosecuzione del programma dopo il 2020

Sulla base della valutazione, la Commissione sostiene 6 inoltre la prosecuzione del programma oltre il 2020, dato il suo valore aggiunto per l'UE, il suo impatto a lungo termine e la sua sostenibilità:

·la protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico utilizzato da 19 Stati membri dell'UE, ma anche da altri paesi, presenta una chiara dimensione transnazionale. Pertanto, la protezione dell'euro va al di là dell'interesse e della responsabilità dei singoli Stati membri e dev'essere, per definizione, garantita a livello dell'UE. Il valore aggiunto europeo del programma risiede nel fatto che punta a sostenere la collaborazione transnazionale e pluridisciplinare tra un gruppo ristretto di autorità nazionali competenti altamente specializzate, quali banche centrali, forze di polizia, autorità giudiziarie e laboratori tecnici, che altrimenti sarebbe al di fuori della loro portata;

·la sostenibilità dei risultati ottenuti dipenderà in larga misura dalla prosecuzione del programma fino alla sua scadenza naturale e oltre il 2020. Le parti interessate confermano che, senza il sostegno offerto dal programma, non sarebbero state in grado di condurre le azioni transnazionali realizzate e che non avrebbero la capacità di attuare azioni analoghe in futuro se il programma dovesse essere sospeso. Inoltre, la sospensione avrebbe un impatto negativo sul consolidamento della capacità istituzionale delle autorità nazionali, vale a dire uno degli obiettivi fondamentali del programma.

Prosecuzione del programma dopo il 2020 come programma a sé stante

La Commissione concorda sulla necessità, espressa nella valutazione, di proseguire il programma oltre il 2020 mantenendone l'autonomia.

L'eliminazione di Pericle 2020 come programma autonomo o la sua eventuale fusione con altri programmi dell'UE per realizzare economie di scala comporterebbe la perdita della sua specificità e, soprattutto, una notevole erosione delle competenze del dispositivo estremamente efficace di protezione dell'euro. Gli eventuali risparmi andrebbero a scapito dell'attuale livello di protezione dell'euro e della capacità della Commissione e delle parti interessate di reagire rapidamente alle minacce emergenti. D'altro canto, l'organizzazione collettiva delle azioni nell'ambito del programma consente comunque di ottenere risparmi rispetto ad (eventuali) singole iniziative nazionali.

Inoltre, le sinergie esistenti tra la gestione del programma, da un lato, e l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e normative dell'UE per la protezione dell'euro (in materia di prevenzione, applicazione e collaborazione), dall'altro, rappresentano la soluzione ottimale, dato che tutte le questioni connesse all'euro sono affidate ad un unico servizio della Commissione.

3.Prospettive future

La Commissione concorda con quanto segnalato nella valutazione, vale a dire che i finanziamenti previsti dal programma vengono richiesti da un numero limitato di autorità nazionali competenti. In particolare, Italia, Francia e Spagna sono i paesi che attuano la maggior parte delle azioni previste dal programma.

 

A tale proposito, la Commissione osserva come l'Italia, la Francia e la Spagna, insieme alla Germania, rappresentino anche i paesi in cui sono stati scoperti circa tre quarti degli euro contraffatti in circolazione. Tali Stati membri considerano pertanto il problema della contraffazione dell'euro con maggiore attenzione rispetto ad altri. Il numero talvolta inferiore di domande di finanziamento da parte delle autorità nazionali competenti di altri Stati membri è dovuto alla mancanza di personale o ad una minore sensibilizzazione al problema. La valutazione ha inoltre rilevato come alcune autorità nazionali non siano più operative o siano soltanto nominalmente coinvolte in attività di protezione dell'euro.

La Commissione ha già provveduto a incoraggiare una maggiore partecipazione delle autorità nazionali competenti moltiplicando le attività di sensibilizzazione. Negli ultimi due anni ciò ha portato ad un aumento delle autorità che hanno fatto domanda per la prima volta, tra cui quelle di Bulgaria, Austria, Portogallo e Romania.

La Commissione condivide il parere espresso nella valutazione, secondo cui gli indicatori di prestazione attualmente in uso non sono pienamente in linea con le attività del programma, in particolare per quanto riguarda l'aspetto dello sviluppo di capacità. È quindi opportuno prendere in considerazione la sostituzione o, quantomeno, l'integrazione degli indicatori attuali con indicatori qualitativi che possano esprimere più correttamente i risultati delle azioni previste dal programma.

Per quanto riguarda gli indicatori di prestazione, la Commissione valuterà le modifiche raccomandate in sede di preparazione della valutazione d'impatto di un'eventuale nuova generazione del programma nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

(1)

 Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020") e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

(2)

 Il regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, ha esteso l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 agli Stati membri non partecipanti.

(3)

 Cfr. l'articolo 3 del regolamento. 

(4)

 Cfr. l'articolo 4 del regolamento. 

(5)

In linea con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento, la valutazione ha preso in esame tutti gli elementi necessari per sostenere la decisione di rinnovare, modificare o sospendere le misure/i tipi di azioni finanziati nell'ambito del programma.

(6)

In linea con l'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento, la valutazione ha anche esaminato l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma ai fini dell'adozione di un'eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.