Bruxelles, 7.12.2017

COM(2017) 740 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)


I.Introduzione

La direttiva Solvibilità II 1 ha introdotto un quadro solido e stabile in materia prudenziale per le imprese di assicurazione nell'UE. Essa si basa sul profilo di rischio di ciascuna singola impresa di assicurazione al fine di promuovere la confrontabilità, la trasparenza e la competitività.

La direttiva è stata modificata dai seguenti atti:

·direttiva 2011/89/UE (FICOD) 2 ;

·direttiva 2012/23/UE 3 ;

·direttiva 2013/23/UE del Consiglio 4 ;

·direttiva 2013/58 5 , e

·direttiva 2014/51/UE (la direttiva Omnibus II) 6 .

II.Base giuridica

La presente relazione è trasmessa in forza dell'articolo 301 bis, paragrafo 2, della direttiva Solvibilità II. Ai sensi della suddetta disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 e 308 ter è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 23 maggio 2014.

La Commissione è tenuta ad elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La presente relazione concerne pertanto quelle deleghe di potere che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 301 bis. Essa non concerne le deleghe di potere di cui all'articolo 301 ter.

III.Esercizio della delega

1)Contesto

(a)L'atto delegato Solvibilità II

La maggior parte delle deleghe conferite dalla direttiva Solvibilità II sono state esercitate dalla Commissione nel 2014. Tali poteri sono stati raggruppati in un pacchetto in ragione delle complesse interrelazioni fra le varie competenze, ad esempio relativamente alla formula standard Solvibilità II.

Il 14 ottobre 2014, la Commissione ha adottato l'atto delegato Solvibilità II 7 , che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 17 gennaio 2015, una volta trascorso il periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento è entrato in vigore il 18 gennaio 2015, ben prima del 1° gennaio 2016, quando la direttiva Solvibilità II è divenuta pienamente applicabile.

Tale atto delegato si basava sulle oltre 4 000 pagine del parere tecnico fornito dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nel 2009 e nel 2010. Nel marzo 2009 è stata inviata una richiesta formale di parere. Il parere dell'EIOPA, oggetto di consultazione pubblica, è stato fornito alla Commissione tra novembre 2009 e gennaio 2010. Dopo aver ricevuto il parere dell'EIOPA tra il 2009 e il 2010, il 4 maggio 2010 la Commissione ha organizzato un'audizione pubblica sul progetto di regolamento delegato e tra novembre 2010 e gennaio 2011 ha svolto una consultazione pubblica in materia.

Inoltre, su incarico della Commissione, nel settembre 2012 l'EIOPA ha avviato una consultazione pubblica sulla sua relazione sulla calibrazione e la struttura dei requisiti patrimoniali per taluni investimenti a lungo termine, adottata nel dicembre 2013.

Durante l'elaborazione del suddetto atto delegato, la Commissione ha tenuto oltre 20 riunioni del gruppo di esperti pertinente, durante le quali il progetto di regolamento delegato è stato discusso tra esperti degli Stati membri, con il coinvolgimento di osservatori del Parlamento europeo e dell'EIOPA 8 .

(b)La modifica del 2015 sui progetti infrastrutturali

Successivamente, la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2015, la modifica dell'atto delegato Solvibilità II 9 , concernente i progetti infrastrutturali e che è entrata in vigore il 2 aprile 2016.

Riguardo alle modifiche relative alle infrastrutture contenute nel suddetto atto delegato, il 4 febbraio 2015 la Commissione ha chiesto all'EIOPA di formulare un parere tecnico sull'opportunità di modificare (e secondo quali modalità) la formula standard della direttiva Solvibilità II per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'EIOPA ha condotto una consultazione pubblica in merito a un progetto di parere tecnico fra il 2 luglio 2015 e il 9 agosto 2015, ed ha adottato il suo parere tecnico definitivo il 29 settembre 2015.

La modifica concerneva anche aspetti relativi ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), la misura transitoria per gli strumenti di capitale e i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). L'atto ha altresì apportato talune modifiche e rettifiche volte a porre rimedio agli errori redazionali dell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

Il gruppo di esperti sui servizi bancari, sui pagamenti e sulle assicurazioni (formazione assicurativa) (EGBPI) è stato consultato nel 2015 in merito al contenuto dell'atto delegato nel corso di riunioni e per iscritto.

(c)La modifica del 2017 sulle società di infrastrutture

Al fine di progredire ulteriormente verso l'obiettivo dell'unione dei mercati dei capitali (UMC), la Commissione ha richiesto nel 2015 un ulteriore parere tecnico all'EIOPA relativamente alle società operanti nel settore delle infrastrutture e il parere dell'EIOPA è stato ricevuto il 30 giugno 2016. Prima dell'adozione della modifica, è stato consultato l'EGBPI, anche in merito al testo giuridico della stessa.

L'8 giugno 2017 la Commissione ha adottato la modifica relativa alle società di infrastrutture 10 dell'atto delegato Solvibilità II. Tale atto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 settembre 2017, una volta trascorso il periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

(d)Decisioni sull'equivalenza

Ai sensi degli articoli 172, 227 e 260 della direttiva Solvibilità II, le decisioni sull'equivalenza concernenti le giurisdizioni di paesi terzi sono adottate in forma di atti delegati.

Nel giugno 2015 e nel novembre 2015 la Commissione ha adottato due pacchetti di decisioni sull'equivalenza relativamente a otto giurisdizioni. L'EIOPA ha fornito alla Commissione il proprio parere in merito all'equivalenza di questi paesi terzi e prima dell'adozione dei suddetti atti delegati è stato consultato l'EGBPI.

Ulteriori dettagli sulle deleghe esercitate sono indicati di seguito.

(e)Altri atti delegati

In separata sede la Commissione ha adottato anche gli atti di rettifica di talune delle versioni linguistiche dell'atto delegato 11 .

Quanto menzionato sopra sarà ulteriormente illustrato di seguito relativamente a ciascuna singola delega di potere, come previsto nella direttiva Solvibilità II.

2)Articolo 17

Ad oggi, la Commissione non ha fatto ricorso alla delega di potere per l'adozione di atti delegati relativamente all'elenco di forme giuridiche delle imprese di cui all'allegato III, ad eccezione dei punti 28 e 29 di ciascuna delle parti A, B e C della direttiva. La Commissione non ha ricevuto richieste da parte degli Stati membri rispetto a tale elenco.

3)Articolo 31

Il potere di adottare atti delegati relativamente all'articolo 31, paragrafo 2, che specifica che siano resi pubblici i dati statistici aggregati sugli aspetti principali nonché l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione, è stato esercitato con l'atto delegato Solvibilità II del 2014.

Nella modifica del 2015 all'atto delegato Solvibilità II relativamente ai progetti infrastrutturali, tale delega di potere è stata esercitata per modificare una disposizione che conteneva errori redazionali. Analogamente, tale competenza è stata esercitata nell'atto di rettifica della versione in lingua tedesca del 2016 dell'atto delegato Solvibilità II, al fine di modificare alcune disposizioni e porre rimedio a taluni errori di traduzione.

4)Articolo 35

Il potere di adottare atti delegati per specificare le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, e i termini per la presentazione di dette informazioni, è stato esercitato nell'atto delegato Solvibilità II del 2014 e nell'atto di rettifica della versione in lingua tedesca del 2016.

5)Articolo 37

A norma dell'articolo 37, paragrafi 6 e 7, la Commissione adotta atti delegati contenenti maggiori dettagli per quanto riguarda le circostanze in cui è possibile imporre una maggiorazione del capitale e le metodologie per il relativo calcolo. La Commissione ha fatto uso delle relative deleghe nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

6)Articolo 50

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, la Commissione adotta atti delegati che precisano ulteriormente:

(a)gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 44, 46 e 47, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2;

(b)le funzioni di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48.

Le lettere a) e b) sono state entrambe riprese nell'atto delegato Solvibilità II del 2014 e sono comprese nell'atto di rettifica della versione in lingua tedesca.

La lettera a) è stata ripresa anche nella modifica del 2017 relativa alle società di infrastrutture dell'atto delegato Solvibilità II.

7)Articolo 56

Ai sensi dell'articolo 56, la Commissione adotta atti delegati che specificano maggiormente talune ulteriori informazioni per quanto concerne la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, come le informazioni che devono essere pubblicate e i relativi termini di pubblicazione annuali delle informazioni.

Le disposizioni a tal riguardo sono precisate nell'atto delegato Solvibilità II del 2014, e sono comprese anche nell'atto di rettifica della versione in lingua tedesca.

8)Articolo 75

Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, la Commissione adotta atti delegati per definire i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1 dello stesso articolo. Tale delega di potere è stata esercitata nell'atto delegato Solvibilità II del 2014 e nella modifica del 2015 relativa ai progetti infrastrutturali dell'atto delegato Solvibilità II, che modifica i pertinenti articoli per porre rimedio agli errori redazionali.

9)Articolo 86

Il potere di adottare atti delegati relativamente all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a i), in relazione a taluni aspetti dell'articolo 77, dell'articolo 77 ter, dell'articolo 77 quater, dell'articolo 77 quinquies, dell'articolo 80 e dell'articolo 82 della direttiva Solvibilità II è stato esercitato nell'atto delegato Solvibilità II del 2014. Inoltre, nel 2017 la Commissione ha adottato un atto che rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese dell'atto delegato Solvibilità II, rettificando un problema relativo alla delega di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e).

10)Articolo 92

Il potere di adottare atti che specificano il trattamento, ai fini della determinazione dei fondi propri, delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, detenute in enti finanziari e creditizi è stato esercitato dalla Commissione nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

Ai sensi di questo potere è stata altresì adottata una modifica per rettificare un errore redazionale di lieve entità tramite la modifica del 2015 relativa ai progetti infrastrutturali all'atto delegato Solvibilità II e l'atto di rettifica della versione in lingua tedesca.

11)Articolo 97

L'atto delegato Solvibilità II del 2014 ha stabilito l'elenco degli elementi dei fondi propri ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva Solvibilità II. Questo punto è stato compreso anche nell'atto di rettifica della versione in lingua tedesca.

12)Articolo 99

Le deleghe rispetto all'ammissibilità dei fondi propri, conformemente con l'articolo 99 della direttiva Solvibilità II, sono state esercitate nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

13)Articolo 109 bis

I criteri aggiuntivi di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 5, sono stati stabiliti dalla Commissione nell'atto delegato Solvibilità II del 2014. Il punto è compreso anche nell'atto di rettifica della versione in lingua tedesca.

14)Articolo 111

Le deleghe rispetto alla formula standard (articolo 111, paragrafo 1, lettere da a) a f) e da g) a q)) sono state esercitate nell'atto delegato Solvibilità II del 2014. Entrambe le modifiche dell'atto delegato Solvibilità II, quella del 2015 sui progetti infrastrutturali e quella del 2017 sulle società di infrastrutture, si sono basate sulle deleghe di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c) ed m).

Inoltre, l'atto di rettifica della versione in lingua tedesca ha avuto come base giuridica l'articolo 111, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera h), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera k), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera l), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera o), mentre l'atto di rettifica delle varie versioni linguistiche del 2017 ha avuto come una delle sue basi giuridiche l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c).

Ad oggi, la delega di potere di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera f bis), non è stata ancora esercitata. Di conseguenza, le esposizioni verso controparti centrali qualificate sono soggette allo stesso requisito patrimoniale di altre esposizioni verso controparti. Il 18 luglio 2016, la Commissione ha inviato all'EIOPA una richiesta di parere con cui chiedeva di sviluppare un approccio specifico alle esposizioni verso controparti centrali qualificate. Sulla base di tale parere, che si prevede sarà trasmesso dall'EIOPA nel febbraio 2018, la Commissione potrebbe decidere di esercitare tale potere.

15)Articoli 114, 127, 130

Relativamente ai poteri concernenti i modelli interni (articolo 114, paragrafo 1, lettere a) e b)), la valutazione del profilo di rischio e la gestione delle attività delle imprese per quanto concerne l'uso dei modelli interni (articolo 127) e le modalità di calcolo del requisito patrimoniale minimo (articolo 130), tali poteri sono stati esercitati nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

16)Articolo 135

Ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1 la Commissione può adottare atti delegati che specificano requisiti qualitativi relativamente al principio della persona prudente. Ad oggi, il potere di "poter adottare" non è stato esercitato, ma potrà esserlo in futuro, qualora dovesse verificarsi l'esigenza di stabilire ulteriori regole in quest'ambito.

D'altro canto, i requisiti relativamente agli investimenti in cartolarizzazioni (articolo 135, paragrafo 2, lettere a), b) e c)) sono stati definiti nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

17)Articolo 143

Per quanto concerne i tipi di situazioni eccezionalmente avverse e i fattori e criteri di cui l'EIOPA deve tener conto ai fini della constatazione dell'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse e che le autorità di vigilanza devono tenere in considerazione al momento della decisione di estendere il periodo ammesso per il risanamento secondo quanto indicato all'articolo 138, paragrafo 4, questi sono stati disciplinati nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

18)Articolo 172

L'articolo 172 della direttiva Solvibilità II concerne l'equivalenza di un paese terzo rispetto alle attività di riassicurazione. Quale parte dell'atto delegato Solvibilità II del 2014, la Commissione ha adottato i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo che si applica alle attività di riassicurazione sia equivalente a quello delle regole nell'UE, ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 1.

Ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, la Commissione ha ad oggi adottato due decisioni sull'equivalenza sotto forma di atti delegati per la Svizzera 12 e le Bermuda 13 e una decisione temporanea sull'equivalenza per il Giappone 14 , conformemente all'articolo 172, paragrafo 4.

19)Articolo 210

Ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 2, la Commissione può adottare atti delegati per quanto riguarda la sorveglianza, la gestione e il controllo dei rischi derivanti dall'attività di riassicurazione "finite". Ad oggi, il potere di "poter adottare" non è stato esercitato, ma potrà esserlo in futuro, qualora dovesse verificarsi l'esigenza di stabilire ulteriori regole in quest'ambito.

20)Articolo 211

L'articolo 211, paragrafo 2, dispone che la Commissione adotti atti delegati che specificano i criteri per l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza di società veicolo. Tale delega è stata esercitata nell'atto delegato Solvibilità II del 2014 e tale punto è stato compreso anche nell'atto di rettifica della versione in lingua tedesca.

21)Articoli 216 e 217

Ai sensi degli articoli 216 e 217, la Commissione può adottare e adotta, rispettivamente, atti delegati che specificano le circostanze in cui possono essere adottate le decisioni per esercitare la vigilanza a livello di un sottogruppo a livello nazionale o che copra diversi Stati membri, conformemente con quanto previsto dai paragrafi 1 di detti articoli. In base a tali deleghe di poteri, sono state adottate parti dell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

22)Articolo 227

L'articolo 227 della direttiva Solvibilità II tratta dell'equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi. Come parte dell'atto delegato Solvibilità II del 2014, la Commissione ha adottato i criteri per valutare se i requisiti di solvibilità di un paese terzo siano equivalenti a quelli stabiliti dal titolo I, capo VI, della direttiva Solvibilità II, conformemente con l'articolo 227, paragrafo 3.

Nel 2015 la Commissione ha adottato prima una decisione sull'equivalenza ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 4, per la Svizzera 15 e una decisione sull'equivalenza provvisoria ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 5, concernente l'Australia, le Bermuda, il Brasile, Canada, Messico e gli Stati Uniti 16 . Successivamente in quello stesso anno è stata adottata una decisione sull'equivalenza provvisoria concernente il Giappone 17 .

Nel 2016 la decisione sull'equivalenza provvisoria concernente l'Australia, le Bermuda, il Brasile, Canada, Messico e gli Stati Uniti è stata modificata da una decisione sull'equivalenza per le Bermuda ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 4 18 . Ciò ha rispecchiato l'entrata in vigore, all'epoca, di un nuovo regime di solvibilità e prudenziale nelle Bermuda.

23)Articoli 234 e 241

Ai sensi dell'articolo 234 della direttiva Solvibilità II, la Commissione adotta atti delegati che specificano i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229 nonché le modalità di applicazione degli articoli da 230 a 233, alla luce della natura economica di talune strutture giuridiche.

Ai sensi dell'articolo 241 della direttiva Solvibilità II, la Commissione adotta atti delegati che specificano:

(a)i criteri per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 236;

(b)i criteri per valutare quali siano le situazioni di emergenza di cui all'articolo 239, paragrafo 2;

(c)le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire quando si scambiano informazioni, esercitano i loro poteri e ottemperano ai loro obblighi conformemente agli articoli da 237 a 240.

Entrambe le deleghe sono state esercitate nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

24)Articolo 244

Per quanto concerne la definizione di una concentrazione di rischi significativa ai fini dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 244, questa è stata definita nell'atto delegato Solvibilità II del 2014. Questo punto è stato compreso anche nell'atto di rettifica della versione in lingua tedesca.

25)Articolo 245

Ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 4, ai fini dei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, la Commissione adotta atti delegati riguardo alla definizione di operazione infragruppo significativa. Tale delega di potere è stata esercitata nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

26)Articolo 247

L'articolo 247 dispone che, qualora nell'applicazione dei criteri fissati ai paragrafi 2 e 3 riguardo alla designazione come autorità di vigilanza del gruppo emergano difficoltà di rilievo, la Commissione adotta atti delegati che precisano tali criteri. Ad oggi, non sono emerse tali difficoltà e questa delega di potere non è stata di conseguenza esercitata.

27)Articolo 248

La Commissione ha adottato la definizione di "succursale significativa", conformemente con l'articolo 248, paragrafo 8, nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

28)Articolo 256

Ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 4, la Commissione adotta atti delegati che specificano maggiormente le informazioni da pubblicare e i relativi termini annuali per quanto concerne la relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Tale delega di potere è stata esercitata nell'atto delegato Solvibilità II del 2014.

29)Articolo 258

Ad oggi, la Commissione non ha ancora adottato atti delegati ai sensi del potere di "poter adottare" di cui all'articolo 258, paragrafo 3, ma tale delega di potere potrà essere esercitata in futuro, qualora dovesse verificarsi l'esigenza.

30)Articolo 260

I criteri per valutare se il regime prudenziale di vigilanza di gruppo in un paese terzo sia equivalente a quello stabilito nel titolo III sono stati definiti nell'atto delegato Solvibilità II del 2014, conformemente con l'articolo 260, paragrafo 2.

Inoltre, la Commissione ha adottato due decisioni sull'equivalenza ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3 concernenti le Bermuda 19 e la Svizzera 20 .

Ad oggi, non sono state adottate decisioni sull'equivalenza provvisoria ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 5.

31)Articolo 308 ter

Riguardo alla misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, i criteri da soddisfare, anche per quanto concerne le azioni eventualmente soggette al periodo di transizione, sono stati specificati nell'atto delegato Solvibilità II del 2014 e sono stati modificati con la modifica del 2015 all'atto delegato relativa ai progetti infrastrutturali.

Ad oggi, non sono stati ancora esercitati due ulteriori deleghe di potere di cui all'articolo 308 ter, paragrafi 15 e 17.

La prima delega di potere (articolo 308 ter, paragrafo 15) concerne le possibilità che la Commissione adotti atti delegati che modificano il periodo transitorio previsto nel detto paragrafo rispetto alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle imprese di assicurazione, laddove siano state adottate le modifiche agli articoli da 17 a 17 quater della direttiva 2003/41/CE 21 (IORPS). Non essendo state ancora adottate tali modifiche, la delega di potere non è stata esercitata finora.

La seconda disposizione (articolo 308 ter, paragrafo 17) riguarda gli atti delegati che specificano, in caso di applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, le modifiche della solvibilità di gruppo. La disposizione transitoria è d'applicazione a livello del gruppo così come di un'impresa di assicurazione o riassicurazione individuale, e finora non si sono verificate difficoltà pratiche nella sua applicazione per cui fossero necessarie ulteriori specifiche. Qualora dovesse verificarsi l'esigenza, il potere potrà essere esercitato in futuro.

IV.Conclusione

La Commissione ha esercitato le proprie deleghe di potere in modo corretto e tempestivo per garantire che gli atti delegati necessari fossero in essere affinché le imprese di assicurazione e riassicurazione e le autorità di vigilanza nazionali applicassero le regole alla data in cui la direttiva Solvibilità II è diventata pienamente applicabile. Da allora, le modifiche mirate hanno garantito che il quadro prudenziale fosse adeguatamente calibrato per consentire agli assicuratori di contribuire all'unione dei mercati dei capitali in qualità di investitori a lungo termine.

In futuro, la Commissione ritiene che si dovrebbero mantenere tutte le deleghe di potere, in particolare essendo in corso le attività preparatorie rispetto all'allineamento dell'atto delegato Solvibilità II 22 con il regolamento sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate 23 e la modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali 24 , e la Commissione ha chiesto all'EIOPA di formulare il suo parere tecnico sul riesame di taluni punti specifici dell'atto delegato Solvibilità II 25 .

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113.

(3)

Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I), GU L 341 del 18.12.2013, pag. 1.

(4)

Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 362.

(5)

Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I), GU L 341 del 18.12.2013, pag. 1.

(6)

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1.

(7)

Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II), GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.

(8)

Per maggiori dettagli, cfr. la relazione sul regolamento delegato sulla Solvibilità II, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/IT/3-2014-7230-IT-F1-1.Pdf  

(9)

Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6.

(10)

Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e riassicurazione (società di infrastrutture), GU L 236 del 14.09.2017, pag. 14.

(11)

Regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione, del 22 agosto 2016, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), GU L 346 del 20.12.2016, pagg. 111–112 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) e GU L 346 del 20.12.2016, pagg. 111–125 (DE) e regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 3.

(12)

Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, articolo 227, paragrafo 4 e articolo 260, paragrafo 3 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 248 del 24.9.2015, pag. 95.

(13)

Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50.

(14)

Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55.

(15)

Cfr. nota 15.

(16)

Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi, GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22, quale modificata dalla decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione.

(17)

Cfr. nota 17.

(18)

Cfr. nota 16.

(19)

Cfr. nota 16.

(20)

Cfr. nota 15.

(21)

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(22)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, COM/2015/0472 final - 2015/0226 (COD), disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015PC0472  

(23)

COM (2015) 472 final, non ancora pubblicato nella GU.

(24)

COM (2015) 473 final, non ancora pubblicato nella GU.

(25)

REQUEST TO EIOPA FOR TECHNICAL ADVICE ON THE REVIEW OF SPECIFIC ITEMS IN THE SOLVENCY II DELEGATED REGULATION (Regulation (EU) 2015/35),[RICHIESTA ALL'EIOPA DI FORNIRE UNA CONSULENZA TECNICA SUL RIESAME DI PUNTI SPECIFICI DEL REGOLAMENTO DELEGATO SULLA SOLVIBILITÀ II (regolamento (UE) 2015/35)], disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eiopa-call-for-advice-18072016_en.pdf and

REQUEST TO EIOPA FOR TECHNICAL ADVICE ON THE REVIEW OF SPECIFIC ITEMS IN THE SOLVENCY II DELEGATED REGULATION AS REGARDS UNJUSTIFIED CONSTRAINTS TO FINANCING (Regulation (EU) 2015/35), [RICHIESTA ALL'EIOPA DI FORNIRE UNA CONSULENZA TECNICA SUL RIESAME DI PUNTI SPECIFICI DEL REGOLAMENTO DELEGATO SULLA SOLVIBILITÀ II PER QUANTO CONCERNE TALUNI VINCOLI INGIUSTIFICATI AL FINANZIAMENTO (regolamento (UE) 2015/35)], disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eiopa-call-for-advice-22022017_en.pdf