COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.11.2017
COM(2017) 683 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009
Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009
1.Introduzione e sintesi
Il regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, noto anche come il regolamento sull’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area - SEPA) o regolamento sui termini per l’area unica dei pagamenti in euro (SEPA), è stato adottato nel 2012 e ha rappresentato un importante passo avanti nel corretto funzionamento del mercato interno attraverso la creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri.
Il regolamento aveva fissato al 1° febbraio 2014 il termine ultimo per la migrazione all’interno della zona euro. Un mese prima del termine proposto inizialmente per la migrazione, tale data è stata posticipata di 6 mesi, fino al 1° agosto 2014, per tenere conto dei ritardi nella migrazione osservati in vari Stati membri. Questa proroga di 6 mesi è stata sufficiente a garantire una transizione ordinata dai tradizionali bonifici e addebiti diretti in euro ai bonifici SEPA (SEPA credit transfer, SCT) e agli addebiti diretti SEPA (SEPA direct debits, SDD).
Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il termine per migrare ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA era il 31 ottobre 2016.
Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento SEPA, la Commissione è tenuta a presentare una relazione sull’applicazione del regolamento: “Entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all’ABE sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.”
Il 15 dicembre la Commissione europea ha inviato agli Stati membri un questionario, al quale avrebbero dovuto rispondere entro il 31 gennaio 2017, riguardante una serie di questioni correlate all’applicazione del regolamento, tra cui la migrazione dai bonifici e addebiti diretti tradizionali ai bonifici e addebiti diretti SEPA per ciascuno Stato membro, l’utilizzo delle opzioni da parte degli Stati membri, le autorità designate responsabili di assicurare il rispetto del regolamento e i loro poteri o i problemi che è ancora possibile incontrare nell’UE per quanto riguarda l’attuazione del regolamento.
Le risposte degli Stati membri hanno costituito la base della presente relazione di attuazione.
La relazione è stata inoltre presentata e discussa al forum UE dei comitati nazionali di coordinamento SEPA del 21 aprile 2017, un gruppo di esperti della Commissione europea incaricato di monitorare l’attuazione della SEPA nell’UE.
La presente relazione conclude che, nel complesso, il regolamento SEPA è applicato correttamente nell’UE. Al momento non sussiste la necessità di una proposta legislativa successiva. I pochissimi problemi correttamente individuati che persistono (la discriminazione IBAN e le competenze delle autorità competenti) sono stati affrontati dagli Stati membri e la loro soluzione dovrebbe essere monitorata da vicino. Il principale problema da seguire con attenzione è la discriminazione IBAN da parte dei beneficiari (ossia obbligare i pagatori a pagare da un conto situato in un paese specifico, azione che è in contrasto con l’articolo 9 del regolamento) poiché, sebbene a livello di numero i casi siano diminuiti, potrebbero ancora verificarsene di nuovi.
Il progetto SEPA non si è concluso con il completamento della migrazione agli standard SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti. È attivo più che mai grazie a iniziative che contribuiscono alla creazione dell’area unica dei pagamenti in euro quali “SCT inst”, un progetto europeo per i pagamenti istantanei in euro che sarà lanciato nel novembre 2017, o il forum Mobile Proxy, un’iniziativa finalizzata all’interoperabilità di soluzioni di pagamento mobile P2P nell’UE, progetti sostenuti dal comitato per i pagamenti al dettaglio in euro, che è presieduto dalla Banca centrale europea e al quale la Commissione europea partecipa in veste di osservatore.
2.Informazioni comunicate dagli Stati membri
2.1.Migrazione ai bonifici SEPA e agli addebiti diretti SEPA
I dati riportati di seguito sono stati comunicati dagli Stati membri e illustrano la situazione al dicembre 2016 riguardo all’utilizzo degli strumenti SEPA al posto dei bonifici e degli addebiti diretti tradizionali usati in precedenza. Dai dati emerge che, nell’UE, il trattamento di quasi tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro attualmente avviene nel rispetto degli standard SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti (tabelle 1 e 2). Occorre compiere qualche ulteriore sforzo per raggiungere la piena conformità in pochi Stati membri non appartenenti alla zona euro per i quali il termine per la migrazione era stato fissato al 31 ottobre 2016.
Per quanto riguarda gli addebiti diretti SEPA, alcuni Stati membri hanno deciso di cessare di accettare gli addebiti diretti tradizionali e di optare per soluzioni che prevedessero la combinazione di bonifici SEPA e fatture elettroniche. In tali casi, i servizi di addebito diretto SEPA potranno continuare a essere offerti da prestatori di servizi di pagamento all’interno del paese, ma saranno utilizzati nelle operazioni transfrontaliere e non più nelle operazioni nazionali, principalmente a supporto di imprese che ne avranno bisogno nelle loro attività transfrontaliere. Nelle tabelle 2, 5 e 6 tali paesi sono indicati tutti con la dicitura “non applicabile - N/A”, sebbene vi possa essere un utilizzo molto limitato degli addebiti diretti SEPA.
Tabella 1: Tassi di migrazione ai bonifici SEPA comunicati dagli Stati membri alla fine del 2016
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Zona euro
|
Tasso di migrazione ai bonifici SEPA
|
|
Al di fuori della zona euro
|
Tasso di migrazione ai bonifici SEPA
|
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Austria
|
100%
|
|
Bulgaria
|
64%
|
|
Belgio
|
100%
|
|
Croazia
|
100%
|
|
Cipro
|
100%
|
|
Repubblica ceca
|
100%
|
|
Estonia
|
100%
|
|
Danimarca
|
100%
|
|
Finlandia
|
100%
|
|
Ungheria
|
100%
|
|
Francia
|
100%
|
|
Polonia
|
100%
|
|
Germania
|
100%
|
|
Romania
|
Parzialmente conforme
|
|
Grecia
|
100%
|
|
Svezia
|
100%
|
|
Irlanda
|
100%
|
|
Regno Unito
|
100%
|
|
Italia
|
100%
|
|
|
|
|
Lettonia
|
100%
|
|
|
|
|
Lituania
|
100%
|
|
|
|
|
Lussemburgo
|
100%
|
|
|
|
|
Malta
|
100%
|
|
|
|
|
Paesi Bassi
|
100%
|
|
|
|
|
Portogallo
|
100%
|
|
|
|
|
Slovacchia
|
100%
|
|
|
|
|
Slovenia
|
100%
|
|
|
|
|
Spagna
|
100%
|
|
|
|
Tabella 2: Tassi di migrazione agli addebiti diretti SEPA comunicati dagli Stati membri alla fine del 2016
|
Zona euro
|
Tasso di migrazione agli addebiti diretti SEPA
|
|
Al di fuori della zona euro
|
Tasso di migrazione agli addebiti diretti SEPA
|
|
Austria
|
100%
|
|
Bulgaria
|
N/A
|
|
Belgio
|
100%
|
|
Croazia
|
N/A
|
|
Cipro
|
100%
|
|
Repubblica ceca
|
100%
|
|
Estonia
|
N/A
|
|
Danimarca
|
100%
|
|
Finlandia
|
100%
|
|
Ungheria
|
100%
|
|
Francia
|
100%
|
|
Polonia
|
100%
|
|
Germania
|
100%
|
|
Romania
|
100%
|
|
Grecia
|
100%
|
|
Svezia
|
N/A
|
|
Irlanda
|
100%
|
|
Regno Unito
|
100%
|
|
Italia
|
100%
|
|
|
|
|
Lettonia
|
N/A7
|
|
|
|
|
Lituania
|
N/A7
|
|
|
|
|
Lussemburgo
|
100%
|
|
|
|
|
Malta
|
100%
|
|
|
|
|
Paesi Bassi
|
100%
|
|
|
|
|
Portogallo
|
100%
|
|
|
|
|
Slovacchia
|
100%
|
|
|
|
|
Slovenia
|
100%
|
|
|
|
|
Spagna
|
100%
|
|
|
|
Una prospettiva storica, fornita nelle tabelle 3, 4, 5 e 6, evidenzia che, a seconda degli Stati membri interessati, la migrazione è avvenuta seguendo un approccio immediato (ad esempio in Estonia) oppure mediante una transizione graduale agli strumenti SEPA (ad esempio in Germania). Le stesse tabelle indicano altresì che la proroga di 6 mesi si è rivelata una fase necessaria, in quanto i tassi di migrazione comunicati per il gennaio 2014, sebbene già abbastanza alti per i bonifici SEPA, non erano sufficienti a garantire il trattamento integrale dei pagamenti nel caso degli addebiti diretti SEPA. Sarebbero potuti sorgere problemi inattesi il 1° febbraio 2014, data della prevista entrata in applicazione del regolamento sui termini per l’area unica dei pagamenti in euro, con il potenziale rischio che i pagamenti non fossero trattati dopo tale termine.
Tabella 3: Evoluzione dei tassi di migrazione ai bonifici SEPA dal 2008 ad oggi per gli Stati membri della zona euro
|
Zona euro
|
2° semestre 2008
|
2° semestre 2011
|
Gen. 2014
|
Feb. 2014
|
Ago. 2014
|
Dic. 2016
|
|
Austria
|
1,44%
|
11,89%
|
66,2%
|
74,95%
|
90%
|
100%
|
|
Belgio
|
2,76%
|
44,79%
|
86,79%
|
95,64%
|
100%
|
100%
|
|
Cipro
|
29,85%
|
60,06%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Estonia
|
|
0,95%
|
2,65%
|
99,7%
|
100%
|
100%
|
|
Finlandia
|
1,35%
|
67,57%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Francia
|
0,58%
|
24,72%
|
84,0%
|
91,7%
|
100%
|
100%
|
|
Germania
|
0,29%
|
5,56%
|
58,51%
|
77,85%
|
100%
|
100%
|
|
Grecia
|
0,54%
|
1,71%
|
81,53%
|
83,12%
|
99,38%
|
100%
|
|
Irlanda
|
0,19%
|
2,34%
|
60,89%
|
90,61%
|
100%
|
100%
|
|
Italia
|
0,73%
|
10,62%
|
61,49%
|
89,86%
|
100%
|
100%
|
|
Lettonia
|
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Lituania
|
|
|
|
|
|
100%
|
|
Lussemburgo
|
85,76%
|
90,27%
|
96,3%
|
96,3%
|
97,81%
|
100%
|
|
Malta
|
3,28%
|
9,71%
|
68,72%
|
80,16%
|
100%
|
100%
|
|
Paesi Bassi
|
0,15%
|
0,88%
|
86,38%
|
91,75%
|
99,08%
|
100%
|
|
Portogallo
|
0,68%
|
1,48%
|
89,16%
|
92,32%
|
98,91%
|
100%
|
|
Slovacchia
|
0%
|
1,03%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Slovenia
|
0,1%
|
55,74%
|
99,3%
|
99,36%
|
100%
|
100%
|
|
Spagna
|
1,51%
|
31,77%
|
82,71%
|
90,5%
|
100%
|
100%
|
Le cifre relative ai mesi di febbraio 2014 e agosto 2014 sono evidenziate perché illustrano le differenze nei tassi di migrazione tra il termine previsto inizialmente e il termine effettivo, che nel gennaio 2014 è stato posticipato di sei mesi, da febbraio ad agosto 2014.
Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il regolamento SEPA prevedeva la migrazione entro il 31 ottobre 2016, come indicato all’articolo 16, paragrafo 8: “I PSP situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento di tale Stato membro, si conformano ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 entro il 31 ottobre 2016. I gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio di uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, entro il 31 ottobre 2016.”
Tabella 4: Evoluzione dei tassi di migrazione ai bonifici SEPA nel 2015 e nel 2016 per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro
|
Al di fuori della zona euro
|
2° semestre 2015
|
1° trimestre 2016
|
2° trimestre 2016
|
Dic. 2016
|
|
Bulgaria
|
59,21%
|
60,7%
|
61,9%
|
100%
|
|
Croazia
|
|
|
|
100%
|
|
Repubblica ceca
|
87,18%
|
89,5%
|
90,02%
|
100%
|
|
Danimarca
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Ungheria
|
84,35%
|
84,16%
|
|
100%
|
|
Polonia
|
|
|
|
100%
|
|
Romania
|
44,66%
|
46,01%
|
45,38%
|
Parzialmente conforme
|
|
Svezia
|
95%
|
95%
|
|
99%
|
|
Regno Unito
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
Tabella 5: Evoluzione dei tassi di migrazione agli addebiti diretti SEPA dal 2013 ad oggi per gli Stati membri della zona euro
|
Zona euro
|
1° trimestre 2013
|
4° trimestre 2013
|
Gen. 2014
|
Feb. 2014
|
Ago. 2014
|
Dic. 2016
|
|
Austria
|
11,15%
|
34,65%
|
73,95%
|
87,89%
|
99%
|
100%
|
|
Belgio
|
19,17%
|
38,54%
|
64,09%
|
89,89%
|
100%
|
100%
|
|
Cipro
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
100%
|
100%
|
|
Estonia
|
|
|
|
|
N/A
|
N/A
|
|
Finlandia
|
|
|
|
|
N/A
|
N/A
|
|
Francia
|
0,78%
|
17,94%
|
72,51%
|
87,02%
|
100%
|
100%
|
|
Germania
|
0,14%
|
10,51%
|
29,4%
|
53,4%
|
100%
|
100%
|
|
Grecia
|
50,13%
|
67,84%
|
70,1%
|
69,53%
|
99,64%
|
100%
|
|
Irlanda
|
0,42%
|
22,09%
|
61,35%
|
89,65%
|
100%
|
100%
|
|
Italia
|
0,01%
|
2,83%
|
34,3%
|
53,28%
|
100%
|
100%
|
|
Lettonia
|
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
N/A
|
|
Lituania
|
|
|
|
|
|
N/A
|
|
Lussemburgo
|
0,06%
|
15,92%
|
49,09%
|
74,37%
|
98,05%
|
100%
|
|
Malta
|
0%
|
0%
|
23,35%
|
47,79%
|
100%
|
100%
|
|
Paesi Bassi
|
0,01%
|
32,62%
|
73,62%
|
84,38%
|
99,81%
|
100%
|
|
Portogallo
|
0,1%
|
7,55%
|
26,68%
|
53,14%
|
99,88%
|
100%
|
|
Slovacchia
|
0%
|
0%
|
0,01%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Slovenia
|
86,81%
|
99,33%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Spagna
|
0,02%
|
1,8%
|
15,34%
|
48,82%
|
100%
|
100%
|
Tabella 6: Evoluzione dei tassi di migrazione agli addebiti diretti SEPA nel 2015 e nel 2016 per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro
|
Al di fuori della zona euro
|
2° semestre 2015
|
1° trimestre 2016
|
2° trimestre 2016
|
Dic. 2016
|
|
Bulgaria
|
|
|
|
N/A
|
|
Croazia
|
|
|
|
N/A
|
|
Repubblica ceca
|
|
|
|
100%
|
|
Danimarca
|
|
|
|
100%
|
|
Ungheria
|
|
|
|
100%
|
|
Polonia
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Romania
|
0,04%
|
0%
|
0,02%
|
100%
|
|
Svezia
|
|
|
|
N/A
|
|
Regno Unito
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
2.2.Opzioni utilizzate dagli Stati membri
Per garantire una transizione ordinata verso i bonifici e gli addebiti diretti SEPA, il regolamento SEPA offriva agli Stati membri della zona euro la possibilità di attivare varie opzioni fino a febbraio 2016.
Le opzioni erano le seguenti:
·Opzione 1: servizi di conversione per i consumatori. In genere i prestatori di servizi di pagamento dei consumatori accettano una coordinata bancaria nazionale (BBAN) per avviare un’operazione e trasformare tale codice in un numero di conto bancario internazionale (IBAN).
·Opzione 2: mantenimento dei prodotti di nicchia. Le operazioni nazionali tradizionali di bonifico o di addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, avevano una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico o di addebito diretto, potevano continuare a essere effettuate fino al 1° febbraio 2016 (ad esempio il TIP in Francia, il RID finanziario in Italia, l’addebito diretto senza rimborso nei Paesi Bassi).
·Opzione 3: addebiti diretti una tantum. Questi servizi, che consentono ai consumatori di eseguire operazioni di pagamento generate mediante carta di pagamento al punto vendita che darebbero luogo a addebito diretto su un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN, potevano continuare a essere erogati fino al 1° febbraio 2016 (ad esempio i pagamenti Elektronisches Lastschriftverfahren - ELV, in Austria e Germania), a meno che non fossero stati resi conformi ai requisiti SEPA.
·Opzione 4: un uso ritardato del formato standard di messaggio ISO 20022 XML per gli utilizzatori di servizi di pagamento (USP) che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata.
·Opzione 5: un’eliminazione del BIC ritardata per le operazioni di pagamento nazionali; poiché oggigiorno i pagatori non sono tenuti a fornire il BIC per i pagamenti da effettuare all’interno dell’UE, è sufficiente il solo IBAN.
La maggior parte degli Stati membri ha utilizzato almeno una delle suddette opzioni come indicato nella tabella 7, che illustra, ove opportuno, l’utilizzo nonché la successiva disattivazione di tali opzioni da parte degli Stati membri.
Le suddette opzioni erano pertinenti solo per gli Stati membri della zona euro poiché erano valide fino al 1° febbraio 2016 per gli Stati membri che avevano effettuato la migrazione prima di quella data. Non erano applicabili per gli Stati membri
non appartenenti alla zona euro il cui termine per la migrazione era stato fissato al 31 ottobre 2016.
Tabella 7: Utilizzo delle opzioni da parte degli Stati membri e stato attuale delle opzioni.
|
Zona euro
|
Opzione 1
|
Opzione 2
|
Opzione 3
|
Opzione 4
|
Opzione 5
|
Stato al maggio 2017
|
|
Austria
|
|
√
|
√
|
|
|
Tutte disattivate
|
|
Belgio
|
|
|
|
|
|
Nessuna attivata
|
|
Cipro
|
√
|
|
|
√
|
√
|
Tutte disattivate
|
|
Estonia
|
√
|
|
|
|
|
Parzialmente disattivata
|
|
Finlandia
|
|
|
|
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Nessuna attivata
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Francia
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Disattivata
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Germania
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Tutte disattivate
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Grecia
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Tutte disattivate
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Irlanda
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Italia
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Tutte disattivate
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Lettonia
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Lituania
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Nessuna attivata
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Lussemburgo
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Nessuna attivata
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Malta
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Disattivata
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Paesi Bassi
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Tutte disattivate
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Portogallo
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Tutte disattivate
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Slovacchia
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Tutte disattivate
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Slovenia
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Nessuna attivata
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Spagna
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Tutte disattivate
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2.3.Discriminazione IBAN
I consumatori di tutta l’UE hanno riferito e si sono lamentati di aziende e pagamenti (ad esempio versamenti di imposte, pagamenti transfrontalieri di utenze) che possono essere effettuati esclusivamente da o verso un conto di pagamento nazionale in euro. Tali restrizioni non sono consentite ai sensi dell’articolo 3 (raggiungibilità) e dell’articolo 9 (accessibilità del pagamento) del regolamento SEPA e costituiscono un ostacolo concreto al corretto funzionamento della SEPA.
Questo problema era e rimane la priorità principale della Commissione europea per quanto riguarda l’applicazione del regolamento SEPA, poiché mette a repentaglio uno dei vantaggi più tangibili che consumatori e imprese possono trarre da tale regolamento: la libertà di effettuare pagamenti da qualsiasi luogo nell’UE e la libertà di utilizzare un solo e unico conto bancario (in euro) per ogni singola operazione nell’UE, grazie a cui è inoltre possibile ridurre i costi collegati al mantenimento di due o più conti bancari.
La Commissione europea ha sollevato la questione in varie sedi al fine di sensibilizzare sia i partecipanti al mercato dell’industria dei pagamenti che gli Stati membri: il gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento, il forum UE dei comitati nazionali SEPA e il comitato europeo per i pagamenti al dettaglio.
Inoltre, i servizi della Commissione europea hanno informato i singoli reclamanti dei loro diritti e li hanno indirizzati alle autorità nazionali designate al fine di garantire il rispetto del regolamento SEPA a livello nazionale.
Infine, nel 2015 e 2016 i servizi della Commissione europea hanno inviato circa quindici lettere agli Stati membri in cui erano stati segnalati casi di discriminazione IBAN, chiedendo informazioni sul protrarsi di problemi di discriminazione che non erano stati affrontati dalle autorità nazionali. È emerso che vari Stati membri avevano designato autorità incaricate di monitorare la conformità dei prestatori di servizi di pagamento, ma non degli utilizzatori di servizi di pagamento (quali imprese di servizio pubblico) – per maggiori informazioni, cfr. la sezione 2.4.
Le autorità nazionali si stanno occupando dei seguenti problemi:
·De Nederlandsche Bank (DNB), la Banca centrale dei Paesi Bassi, ha ricevuto oltre 250 reclami di utilizzatori di servizi di pagamento riguardanti la discriminazione IBAN, prevalentemente reclami di consumatori avverso imprese. DNB è stata particolarmente attiva nella gestione dei suddetti casi, offrendo servizi di intermediazione e occupandosi della risoluzione dei reclami. Per affrontare il problema della discriminazione degli utilizzatori di servizi di pagamento stranieri, DNB ha inoltre predisposto accordi di cooperazione con altre pertinenti autorità competenti, tra cui banche centrali;
·alla fine del 2016 BaFin e Bundesbank avevano registrato 75 reclami. Di questi, 66 riguardavano la discriminazione IBAN. Laddove i reclami erano fondati, era stato possibile fornire mezzi di ricorso nei casi di violazioni da parte sia di prestatori di servizi di pagamento che di utilizzatori di servizi di pagamento. Stando a quanto riportato dalle imprese, sussistevano spesso problemi tecnici di conversione, ai quali è stato posto rimedio nel corso del tempo. Sembra che le differenti misure adottate abbiano permesso di risolvere tali problemi;
·Banca d’Italia ha ricevuto 4 reclami nel 2013, 35 reclami nel 2014, 14 reclami nel 2015 e 6 reclami nel 2016. Finora l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato non ha ricevuto reclami. Nel 2017 Banca d’Italia ha ricevuto due reclami connessi alla discriminazione IBAN. Come in casi analoghi, Banca d’Italia contribuisce a risolvere tali problemi contattando le parti coinvolte e agevolando il dialogo.
Sono stati segnalati casi di discriminazione IBAN in particolare in paesi in cui l’utilizzo dell’addebito diretto SEPA è molto diffuso e/o considerato conveniente da parte di consumatori o imprese (ad esempio in Belgio, Francia, Italia, Germania, Spagna e Paesi Bassi) che accolgono con favore la possibilità, offerta dal regolamento SEPA, di avvalersene anche a livello transfrontaliero. La maggior parte dei casi segnalati si è verificata a causa di una mancata conoscenza del requisito del regolamento da parte degli utilizzatori dei servizi di pagamento o di limitazioni nei processi tradizionali che non consentono di utilizzare gli IBAN stranieri (ad esempio i moduli online o cartacei che limitano il codice IBAN a un numero fisso di cifre o propongono un prefisso nazionale precompilato).
Per contro, i paesi in cui l’addebito diretto SEPA non è ampiamente utilizzato o che non appartengono alla zona euro in genere ricevono meno reclami. Ad esempio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Svezia hanno riferito di avere ricevuto complessivamente meno di 20 reclami dal termine per la migrazione (1° agosto 2014 o 31 ottobre 2016 a seconda del paese).
2.4.Designazione e poteri delle autorità competenti
La migrazione alla SEPA ha coinvolto varie autorità quali la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Importanti parti interessate nel processo di migrazione alla SEPA sono state le autorità nazionali competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento.
A tale proposito, un problema riscontrato durante il processo di migrazione e nei mesi successivi al 1° agosto 2014 è l’ambito di intervento delle autorità nazionali competenti. L’articolo 10 prevede che gli Stati membri designino le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento. Alcuni Stati membri hanno interpretato il regolamento SEPA nel senso che limita l’obbligo imposto alle autorità nazionali competenti di garantire solo che i prestatori di servizi di pagamento rispettino il regolamento, quando di fatto il regolamento contiene anche obblighi nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento (beneficiari) (ossia articolo 9).
Nella pratica, quasi tutti i prestatori di servizi di pagamento erano conformi al regolamento alla data prevista per la migrazione, ossia il 1° agosto 2014. La situazione era tuttavia diversa per una serie di utilizzatori di servizi di pagamento, ovvero autorità fiscali, fornitori di energia, operatori di telecomunicazioni, compagnie di assicurazione o altre imprese di servizio pubblico che non ottemperavano al regolamento e in particolare al suo articolo 9 riguardante l’accettazione di qualsiasi conto di pagamento in euro nell’UE per l’esecuzione o la ricezione di pagamenti.
In molti casi alle autorità competenti designate dagli Stati membri – perlopiù banche centrali – non erano stati conferiti poteri su tali utilizzatori di servizi di pagamento. Di conseguenza, la Commissione ha avviato una serie di procedure di pre-infrazione (denominate EU Pilot) volte a garantire che gli Stati membri designassero anche autorità responsabili di assicurare il rispetto del regolamento da parte degli utilizzatori dei servizi di pagamento. Ad eccezione di tre Stati membri, attualmente tutti gli altri ottemperano ai requisiti del regolamento.
Le autorità competenti e i punti di contatto per i reclami sono elencati nell’allegato.
3.Conclusione e prossime tappe del progetto SEPA
Nel complesso, il regolamento SEPA è stato applicato e attuato correttamente nell’UE. Al momento non sussiste la necessità di una proposta legislativa successiva. Tuttavia, alcuni problemi che sono stati affrontati continueranno a essere monitorati con attenzione affinché siano definitivamente risolti, in particolare la discriminazione IBAN.
Gli SCT e gli SDD hanno fornito ai cittadini europei uno strumento efficace per effettuare bonifici e addebiti diretti in euro all’interno dell’Unione europea. Sulla base di questo standard, sono emersi nuovi attori sul mercato dei pagamenti che offrono servizi di ordine di pagamento e pagamenti mobili peer-to-peer. Inoltre, è possibile prevedere la comparsa di nuovi tipi di attori grazie alla direttiva riveduta sui servizi di pagamento e allo sviluppo di nuovi progetti all’interno della SEPA, quali i pagamenti istantanei SEPA che saranno disponibili a partire da novembre 2017.
Tali sviluppi sono sostenuti dal comitato europeo per i pagamenti al dettaglio, un organismo presieduto dalla BCE. Questa nuova entità, che è subentrata al precedente consiglio SEPA, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di un mercato integrato, innovativo e competitivo per i pagamenti al dettaglio in euro nell’Unione europea. È composta da membri sia del lato dell’offerta (comunità bancaria, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) che del lato della domanda del mercato (consumatori, dettaglianti, rivenditori online, imprese/società, PMI e amministrazioni pubbliche nazionali). Inoltre, cinque banche centrali nazionali che rappresentano l’Eurosistema e una che rappresenta la comunità non appartenente alla zona euro prendono parte a rotazione alle riunioni. La Commissione europea vi partecipa in veste di osservatore.
I comitati nazionali di coordinamento SEPA e il loro forum europeo istituito dalla Commissione hanno svolto un ruolo fondamentale nell’attuazione dell’area unica dei pagamenti in euro e nel conseguimento dell’obiettivo di consentire agli europei di effettuare tutte le loro operazioni in euro ovunque nell’UE da un unico conto. Benché la transizione alla SEPA sia ormai pressoché completata, la trasformazione dei sistemi di pagamento sta ancora procedendo a ritmo sostenuto. La maggior parte dei comitati nazionali SEPA è stata trasformata in comitati/consigli nazionali per i pagamenti per dirigere questa trasformazione. I comitati/consigli nazionali per i pagamenti si concentrano ora su nuove sfide, quali la transizione ai pagamenti istantanei o ai pagamenti mobili. Inoltre, con l’entrata in vigore della PSD2 nel gennaio 2018, i comitati nazionali dovranno monitorare altri sviluppi e in particolare l’arrivo di nuovi attori sul mercato dei pagamenti, quali gli aggregatori delle informazioni provenienti da diversi conti e i prestatori di servizi di ordine di pagamento.
Al fine di sostenere questi nuovi sviluppi nel settore dei pagamenti, coordinare le iniziative nazionali e scambiare informazioni e migliori prassi, la Commissione, in stretta collaborazione con la Banca centrale europea, sta esaminando il modo in cui trasformare il forum UE dei comitati nazionali di coordinamento SEPA in una piattaforma per tali comitati/consigli nazionali riformati per i pagamenti.