Bruxelles, 23.11.2017

COM(2017) 683 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull’applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009


Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

sull’applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

1.Introduzione e sintesi

Il regolamento (UE) n. 260/2012 1 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, noto anche come il regolamento sull’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area - SEPA) o regolamento sui termini per l’area unica dei pagamenti in euro (SEPA), è stato adottato nel 2012 e ha rappresentato un importante passo avanti nel corretto funzionamento del mercato interno attraverso la creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri.

Il regolamento aveva fissato al 1° febbraio 2014 il termine ultimo per la migrazione all’interno della zona euro. Un mese prima del termine proposto inizialmente per la migrazione, tale data è stata posticipata di 6 mesi, fino al 1° agosto 2014, per tenere conto dei ritardi nella migrazione osservati in vari Stati membri. Questa proroga di 6 mesi è stata sufficiente a garantire una transizione ordinata dai tradizionali bonifici e addebiti diretti in euro ai bonifici SEPA (SEPA credit transfer, SCT) e agli addebiti diretti SEPA (SEPA direct debits, SDD).

Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il termine per migrare ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA era il 31 ottobre 2016.

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento SEPA, la Commissione è tenuta a presentare una relazione sull’applicazione del regolamento: “Entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all’ABE sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.”

Il 15 dicembre la Commissione europea ha inviato agli Stati membri un questionario, al quale avrebbero dovuto rispondere entro il 31 gennaio 2017, riguardante una serie di questioni correlate all’applicazione del regolamento, tra cui la migrazione dai bonifici e addebiti diretti tradizionali ai bonifici e addebiti diretti SEPA per ciascuno Stato membro, l’utilizzo delle opzioni da parte degli Stati membri, le autorità designate responsabili di assicurare il rispetto del regolamento e i loro poteri o i problemi che è ancora possibile incontrare nell’UE per quanto riguarda l’attuazione del regolamento.

Le risposte degli Stati membri hanno costituito la base della presente relazione di attuazione.

La relazione è stata inoltre presentata e discussa al forum UE dei comitati nazionali di coordinamento SEPA del 21 aprile 2017, un gruppo di esperti della Commissione europea incaricato di monitorare l’attuazione della SEPA nell’UE.

La presente relazione conclude che, nel complesso, il regolamento SEPA è applicato correttamente nell’UE. Al momento non sussiste la necessità di una proposta legislativa successiva. I pochissimi problemi correttamente individuati che persistono (la discriminazione IBAN e le competenze delle autorità competenti) sono stati affrontati dagli Stati membri e la loro soluzione dovrebbe essere monitorata da vicino. Il principale problema da seguire con attenzione è la discriminazione IBAN da parte dei beneficiari (ossia obbligare i pagatori a pagare da un conto situato in un paese specifico, azione che è in contrasto con l’articolo 9 del regolamento) poiché, sebbene a livello di numero i casi siano diminuiti, potrebbero ancora verificarsene di nuovi.

Il progetto SEPA non si è concluso con il completamento della migrazione agli standard SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti. È attivo più che mai grazie a iniziative che contribuiscono alla creazione dell’area unica dei pagamenti in euro quali “SCT inst”, un progetto europeo per i pagamenti istantanei in euro che sarà lanciato nel novembre 2017, o il forum Mobile Proxy, un’iniziativa finalizzata all’interoperabilità di soluzioni di pagamento mobile P2P nell’UE, progetti sostenuti dal comitato per i pagamenti al dettaglio in euro, che è presieduto dalla Banca centrale europea e al quale la Commissione europea partecipa in veste di osservatore.

2.Informazioni comunicate dagli Stati membri

2.1.Migrazione ai bonifici SEPA e agli addebiti diretti SEPA

I dati riportati di seguito sono stati comunicati dagli Stati membri e illustrano la situazione al dicembre 2016 riguardo all’utilizzo degli strumenti SEPA al posto dei bonifici e degli addebiti diretti tradizionali usati in precedenza. Dai dati emerge che, nell’UE, il trattamento di quasi tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro attualmente avviene nel rispetto degli standard SEPA per i bonifici e gli addebiti diretti (tabelle 1 e 2). Occorre compiere qualche ulteriore sforzo per raggiungere la piena conformità in pochi Stati membri non appartenenti alla zona euro per i quali il termine per la migrazione era stato fissato al 31 ottobre 2016.

Per quanto riguarda gli addebiti diretti SEPA, alcuni Stati membri hanno deciso di cessare di accettare gli addebiti diretti tradizionali e di optare per soluzioni che prevedessero la combinazione di bonifici SEPA e fatture elettroniche. In tali casi, i servizi di addebito diretto SEPA potranno continuare a essere offerti da prestatori di servizi di pagamento all’interno del paese, ma saranno utilizzati nelle operazioni transfrontaliere e non più nelle operazioni nazionali, principalmente a supporto di imprese che ne avranno bisogno nelle loro attività transfrontaliere. Nelle tabelle 2, 5 e 6 tali paesi sono indicati tutti con la dicitura “non applicabile - N/A”, sebbene vi possa essere un utilizzo molto limitato degli addebiti diretti SEPA.



Tabella 1: Tassi di migrazione ai bonifici SEPA comunicati dagli Stati membri alla fine del 2016

Zona euro

Tasso di migrazione ai bonifici SEPA

Al di fuori della zona euro

Tasso di migrazione ai bonifici SEPA

Austria

100%

Bulgaria

64% 2

Belgio

100%

Croazia

100%

Cipro

100%

Repubblica ceca

100%

Estonia

100%

Danimarca

100%

Finlandia

100%

Ungheria

100%

Francia

100%

Polonia

100%

Germania

100%

Romania

Parzialmente conforme 3

Grecia

100%

Svezia

100%

Irlanda

100%

Regno Unito

100%

Italia

100%

Lettonia

100%

Lituania

100% 4

Lussemburgo

100%

Malta

100%

Paesi Bassi

100%

Portogallo

100%

Slovacchia

100%

Slovenia

100%

Spagna

100%



Tabella 2: Tassi di migrazione agli addebiti diretti SEPA comunicati dagli Stati membri alla fine del 2016

Zona euro

Tasso di migrazione agli addebiti diretti SEPA

Al di fuori della zona euro

Tasso di migrazione agli addebiti diretti SEPA

Austria

100%

Bulgaria

N/A 5

Belgio

100%

Croazia

N/A 6

Cipro

100%

Repubblica ceca

100%

Estonia

N/A 7

Danimarca

100%

Finlandia

100% 8

Ungheria

100% 9

Francia

100%

Polonia

100%

Germania

100%

Romania

100%

Grecia

100%

Svezia

N/A 10

Irlanda

100%

Regno Unito

100%

Italia

100%

Lettonia

N/A7

Lituania

N/A7

Lussemburgo

100%

Malta

100%

Paesi Bassi

100%

Portogallo

100%

Slovacchia

100%

Slovenia

100%

Spagna

100%

Una prospettiva storica, fornita nelle tabelle 3, 4, 5 e 6, evidenzia che, a seconda degli Stati membri interessati, la migrazione è avvenuta seguendo un approccio immediato (ad esempio in Estonia) oppure mediante una transizione graduale agli strumenti SEPA (ad esempio in Germania). Le stesse tabelle indicano altresì che la proroga di 6 mesi si è rivelata una fase necessaria, in quanto i tassi di migrazione comunicati per il gennaio 2014, sebbene già abbastanza alti per i bonifici SEPA, non erano sufficienti a garantire il trattamento integrale dei pagamenti nel caso degli addebiti diretti SEPA. Sarebbero potuti sorgere problemi inattesi il 1° febbraio 2014, data della prevista entrata in applicazione del regolamento sui termini per l’area unica dei pagamenti in euro, con il potenziale rischio che i pagamenti non fossero trattati dopo tale termine.



Tabella 3 11 : Evoluzione dei tassi di migrazione ai bonifici SEPA dal 2008 ad oggi per gli Stati membri della zona euro

Zona euro

2° semestre 2008

2° semestre 2011

Gen. 2014

Feb. 2014

Ago. 2014

Dic. 2016

Austria

1,44%

11,89%

66,2%

74,95%

90%

100%

Belgio

2,76%

44,79%

86,79%

95,64%

100%

100%

Cipro

29,85%

60,06%

100%

100%

100%

100%

Estonia

0,95%

2,65%

99,7%

100%

100%

Finlandia

1,35%

67,57%

100%

100%

100%

100%

Francia

0,58%

24,72%

84,0%

91,7%

100%

100%

Germania

0,29%

5,56%

58,51%

77,85%

100%

100%

Grecia

0,54%

1,71%

81,53%

83,12%

99,38%

100%

Irlanda

0,19%

2,34%

60,89%

90,61%

100%

100%

Italia

0,73%

10,62%

61,49%

89,86%

100%

100%

Lettonia

100%

100%

100%

100%

Lituania 12

100%

Lussemburgo

85,76%

90,27%

96,3%

96,3%

97,81%

100%

Malta

3,28%

9,71%

68,72%

80,16%

100%

100%

Paesi Bassi

0,15%

0,88%

86,38%

91,75%

99,08%

100%

Portogallo

0,68%

1,48%

89,16%

92,32%

98,91%

100%

Slovacchia

0%

1,03%

100%

100%

100%

100%

Slovenia

0,1%

55,74%

99,3%

99,36%

100%

100%

Spagna

1,51%

31,77%

82,71%

90,5%

100%

100%

Le cifre relative ai mesi di febbraio 2014 e agosto 2014 sono evidenziate perché illustrano le differenze nei tassi di migrazione tra il termine previsto inizialmente e il termine effettivo, che nel gennaio 2014 è stato posticipato di sei mesi, da febbraio ad agosto 2014.

Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, il regolamento SEPA prevedeva la migrazione entro il 31 ottobre 2016, come indicato all’articolo 16, paragrafo 8: “I PSP situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento di tale Stato membro, si conformano ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 entro il 31 ottobre 2016. I gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio di uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, entro il 31 ottobre 2016.”

Tabella 4: Evoluzione dei tassi di migrazione ai bonifici SEPA nel 2015 e nel 2016 per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro

Al di fuori della zona euro

2° semestre 2015

1° trimestre 2016

2° trimestre 2016

Dic. 2016

Bulgaria

59,21%

60,7%

61,9%

100%

Croazia

100%

Repubblica ceca

87,18%

89,5%

90,02%

100%

Danimarca

100%

100%

100%

100%

Ungheria

84,35%

84,16%

100%

Polonia

100%

Romania

44,66%

46,01%

45,38%

Parzialmente conforme

Svezia

95%

95%

99%

Regno Unito

100%

100%

100%

100%

Tabella 5: Evoluzione dei tassi di migrazione agli addebiti diretti SEPA dal 2013 ad oggi per gli Stati membri della zona euro

Zona euro

1° trimestre 2013

4° trimestre 2013

Gen. 2014

Feb. 2014

Ago. 2014

Dic. 2016

Austria

11,15%

34,65%

73,95%

87,89%

99%

100%

Belgio

19,17%

38,54%

64,09%

89,89%

100%

100%

Cipro

0%

0%

0%

0%

100%

100%

Estonia

N/A

N/A

Finlandia

N/A

N/A

Francia

0,78%

17,94%

72,51%

87,02%

100%

100%

Germania

0,14%

10,51%

29,4%

53,4%

100%

100%

Grecia

50,13%

67,84%

70,1%

69,53%

99,64%

100%

Irlanda

0,42%

22,09%

61,35%

89,65%

100%

100%

Italia

0,01%

2,83%

34,3%

53,28%

100%

100%

Lettonia

0%

0%

0% 13

N/A

Lituania

N/A

Lussemburgo

0,06%

15,92%

49,09%

74,37%

98,05%

100%

Malta

0%

0%

23,35%

47,79%

100%

100%

Paesi Bassi

0,01%

32,62%

73,62%

84,38%

99,81%

100%

Portogallo

0,1%

7,55%

26,68%

53,14%

99,88%

100%

Slovacchia

0%

0%

0,01%

100%

100%

100%

Slovenia

86,81%

99,33%

100%

100%

100%

100%

Spagna

0,02%

1,8%

15,34%

48,82%

100%

100%

Tabella 6: Evoluzione dei tassi di migrazione agli addebiti diretti SEPA nel 2015 e nel 2016 per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro

Al di fuori della zona euro

2° semestre 2015

1° trimestre 2016

2° trimestre 2016

Dic. 2016

Bulgaria

N/A

Croazia

N/A

Repubblica ceca

100%

Danimarca

100%

Ungheria

100%

Polonia

100%

100%

100%

100%

Romania

0,04%

0%

0,02%

100%

Svezia

N/A

Regno Unito

100%

100%

100%

100%

2.2.Opzioni utilizzate dagli Stati membri

Per garantire una transizione ordinata verso i bonifici e gli addebiti diretti SEPA, il regolamento SEPA offriva agli Stati membri della zona euro la possibilità di attivare varie opzioni fino a febbraio 2016.

Le opzioni erano le seguenti:

·Opzione 1: servizi di conversione per i consumatori. In genere i prestatori di servizi di pagamento dei consumatori accettano una coordinata bancaria nazionale (BBAN) per avviare un’operazione e trasformare tale codice in un numero di conto bancario internazionale (IBAN).

·Opzione 2: mantenimento dei prodotti di nicchia. Le operazioni nazionali tradizionali di bonifico o di addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, avevano una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico o di addebito diretto, potevano continuare a essere effettuate fino al 1° febbraio 2016 (ad esempio il TIP in Francia, il RID finanziario in Italia, l’addebito diretto senza rimborso nei Paesi Bassi).

·Opzione 3: addebiti diretti una tantum. Questi servizi, che consentono ai consumatori di eseguire operazioni di pagamento generate mediante carta di pagamento al punto vendita che darebbero luogo a addebito diretto su un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN, potevano continuare a essere erogati fino al 1° febbraio 2016 (ad esempio i pagamenti Elektronisches Lastschriftverfahren - ELV, in Austria e Germania), a meno che non fossero stati resi conformi ai requisiti SEPA.

·Opzione 4: un uso ritardato del formato standard di messaggio ISO 20022 XML per gli utilizzatori di servizi di pagamento (USP) che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata.

·Opzione 5: un’eliminazione del BIC ritardata per le operazioni di pagamento nazionali; poiché oggigiorno i pagatori non sono tenuti a fornire il BIC per i pagamenti da effettuare all’interno dell’UE, è sufficiente il solo IBAN.

La maggior parte degli Stati membri ha utilizzato almeno una delle suddette opzioni come indicato nella tabella 7, che illustra, ove opportuno, l’utilizzo nonché la successiva disattivazione di tali opzioni da parte degli Stati membri.

Le suddette opzioni erano pertinenti solo per gli Stati membri della zona euro poiché erano valide fino al 1° febbraio 2016 per gli Stati membri che avevano effettuato la migrazione prima di quella data. Non erano applicabili per gli Stati membri 14 non appartenenti alla zona euro il cui termine per la migrazione era stato fissato al 31 ottobre 2016.

Tabella 7: Utilizzo delle opzioni da parte degli Stati membri e stato attuale delle opzioni.

Zona euro

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

Opzione 4

Opzione 5

Stato al maggio 2017

Austria

Tutte disattivate

Belgio

Nessuna attivata

Cipro

Tutte disattivate

Estonia

Parzialmente disattivata 15

Finlandia

Nessuna attivata

Francia

Disattivata

Germania

Tutte disattivate

Grecia

Tutte disattivate

Irlanda

Disattivata

Italia

Tutte disattivate

Lettonia

Disattivata

Lituania

Nessuna attivata

Lussemburgo

Nessuna attivata

Malta

Disattivata

Paesi Bassi

Tutte disattivate

Portogallo

Tutte disattivate

Slovacchia

Tutte disattivate

Slovenia

Nessuna attivata

Spagna

Tutte disattivate

2.3.Discriminazione IBAN

I consumatori di tutta l’UE hanno riferito e si sono lamentati di aziende e pagamenti (ad esempio versamenti di imposte, pagamenti transfrontalieri di utenze) che possono essere effettuati esclusivamente da o verso un conto di pagamento nazionale in euro. Tali restrizioni non sono consentite ai sensi dell’articolo 3 (raggiungibilità) e dell’articolo 9 (accessibilità del pagamento) del regolamento SEPA e costituiscono un ostacolo concreto al corretto funzionamento della SEPA.

Questo problema era e rimane la priorità principale della Commissione europea per quanto riguarda l’applicazione del regolamento SEPA, poiché mette a repentaglio uno dei vantaggi più tangibili che consumatori e imprese possono trarre da tale regolamento: la libertà di effettuare pagamenti da qualsiasi luogo nell’UE e la libertà di utilizzare un solo e unico conto bancario (in euro) per ogni singola operazione nell’UE, grazie a cui è inoltre possibile ridurre i costi collegati al mantenimento di due o più conti bancari.

La Commissione europea ha sollevato la questione in varie sedi al fine di sensibilizzare sia i partecipanti al mercato dell’industria dei pagamenti che gli Stati membri: il gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento, il forum UE dei comitati nazionali SEPA e il comitato europeo per i pagamenti al dettaglio.

Inoltre, i servizi della Commissione europea hanno informato i singoli reclamanti dei loro diritti e li hanno indirizzati alle autorità nazionali designate al fine di garantire il rispetto del regolamento SEPA a livello nazionale.

Infine, nel 2015 e 2016 i servizi della Commissione europea hanno inviato circa quindici lettere agli Stati membri in cui erano stati segnalati casi di discriminazione IBAN, chiedendo informazioni sul protrarsi di problemi di discriminazione che non erano stati affrontati dalle autorità nazionali. È emerso che vari Stati membri avevano designato autorità incaricate di monitorare la conformità dei prestatori di servizi di pagamento, ma non degli utilizzatori di servizi di pagamento (quali imprese di servizio pubblico) – per maggiori informazioni, cfr. la sezione 2.4.

Le autorità nazionali si stanno occupando dei seguenti problemi:

·De Nederlandsche Bank (DNB), la Banca centrale dei Paesi Bassi, ha ricevuto oltre 250 reclami di utilizzatori di servizi di pagamento riguardanti la discriminazione IBAN, prevalentemente reclami di consumatori avverso imprese. DNB è stata particolarmente attiva nella gestione dei suddetti casi, offrendo servizi di intermediazione e occupandosi della risoluzione dei reclami. Per affrontare il problema della discriminazione degli utilizzatori di servizi di pagamento stranieri, DNB ha inoltre predisposto accordi di cooperazione con altre pertinenti autorità competenti, tra cui banche centrali;

·alla fine del 2016 BaFin e Bundesbank avevano registrato 75 reclami. Di questi, 66 riguardavano la discriminazione IBAN. Laddove i reclami erano fondati, era stato possibile fornire mezzi di ricorso nei casi di violazioni da parte sia di prestatori di servizi di pagamento che di utilizzatori di servizi di pagamento. Stando a quanto riportato dalle imprese, sussistevano spesso problemi tecnici di conversione, ai quali è stato posto rimedio nel corso del tempo. Sembra che le differenti misure adottate abbiano permesso di risolvere tali problemi;

·Banca d’Italia ha ricevuto 4 reclami nel 2013, 35 reclami nel 2014, 14 reclami nel 2015 e 6 reclami nel 2016. Finora l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato non ha ricevuto reclami. Nel 2017 Banca d’Italia ha ricevuto due reclami connessi alla discriminazione IBAN. Come in casi analoghi, Banca d’Italia contribuisce a risolvere tali problemi contattando le parti coinvolte e agevolando il dialogo.

Sono stati segnalati casi di discriminazione IBAN in particolare in paesi in cui l’utilizzo dell’addebito diretto SEPA è molto diffuso e/o considerato conveniente da parte di consumatori o imprese (ad esempio in Belgio, Francia, Italia, Germania, Spagna e Paesi Bassi) che accolgono con favore la possibilità, offerta dal regolamento SEPA, di avvalersene anche a livello transfrontaliero. La maggior parte dei casi segnalati si è verificata a causa di una mancata conoscenza del requisito del regolamento da parte degli utilizzatori dei servizi di pagamento o di limitazioni nei processi tradizionali che non consentono di utilizzare gli IBAN stranieri (ad esempio i moduli online o cartacei che limitano il codice IBAN a un numero fisso di cifre o propongono un prefisso nazionale precompilato).

Per contro, i paesi in cui l’addebito diretto SEPA non è ampiamente utilizzato o che non appartengono alla zona euro in genere ricevono meno reclami. Ad esempio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Svezia hanno riferito di avere ricevuto complessivamente meno di 20 reclami dal termine per la migrazione (1° agosto 2014 o 31 ottobre 2016 a seconda del paese).

2.4.Designazione e poteri delle autorità competenti

La migrazione alla SEPA ha coinvolto varie autorità quali la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Importanti parti interessate nel processo di migrazione alla SEPA sono state le autorità nazionali competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento.

A tale proposito, un problema riscontrato durante il processo di migrazione e nei mesi successivi al 1° agosto 2014 è l’ambito di intervento delle autorità nazionali competenti. L’articolo 10 prevede che gli Stati membri designino le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento. Alcuni Stati membri hanno interpretato il regolamento SEPA nel senso che limita l’obbligo imposto alle autorità nazionali competenti di garantire solo che i prestatori di servizi di pagamento rispettino il regolamento, quando di fatto il regolamento contiene anche obblighi nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento (beneficiari) (ossia articolo 9).

Nella pratica, quasi tutti i prestatori di servizi di pagamento erano conformi al regolamento alla data prevista per la migrazione, ossia il 1° agosto 2014. La situazione era tuttavia diversa per una serie di utilizzatori di servizi di pagamento, ovvero autorità fiscali, fornitori di energia, operatori di telecomunicazioni, compagnie di assicurazione o altre imprese di servizio pubblico che non ottemperavano al regolamento e in particolare al suo articolo 9 riguardante l’accettazione di qualsiasi conto di pagamento in euro nell’UE per l’esecuzione o la ricezione di pagamenti.

In molti casi alle autorità competenti designate dagli Stati membri – perlopiù banche centrali – non erano stati conferiti poteri su tali utilizzatori di servizi di pagamento. Di conseguenza, la Commissione ha avviato una serie di procedure di pre-infrazione (denominate EU Pilot) volte a garantire che gli Stati membri designassero anche autorità responsabili di assicurare il rispetto del regolamento da parte degli utilizzatori dei servizi di pagamento. Ad eccezione di tre Stati membri 16 , attualmente tutti gli altri ottemperano ai requisiti del regolamento.

Le autorità competenti e i punti di contatto per i reclami sono elencati nell’allegato.

3.Conclusione e prossime tappe del progetto SEPA

Nel complesso, il regolamento SEPA è stato applicato e attuato correttamente nell’UE. Al momento non sussiste la necessità di una proposta legislativa successiva. Tuttavia, alcuni problemi che sono stati affrontati continueranno a essere monitorati con attenzione affinché siano definitivamente risolti, in particolare la discriminazione IBAN.

Gli SCT e gli SDD hanno fornito ai cittadini europei uno strumento efficace per effettuare bonifici e addebiti diretti in euro all’interno dell’Unione europea. Sulla base di questo standard, sono emersi nuovi attori sul mercato dei pagamenti che offrono servizi di ordine di pagamento e pagamenti mobili peer-to-peer. Inoltre, è possibile prevedere la comparsa di nuovi tipi di attori grazie alla direttiva riveduta sui servizi di pagamento e allo sviluppo di nuovi progetti all’interno della SEPA, quali i pagamenti istantanei SEPA che saranno disponibili a partire da novembre 2017.

Tali sviluppi sono sostenuti dal comitato europeo per i pagamenti al dettaglio, un organismo presieduto dalla BCE. Questa nuova entità, che è subentrata al precedente consiglio SEPA, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di un mercato integrato, innovativo e competitivo per i pagamenti al dettaglio in euro nell’Unione europea. È composta da membri sia del lato dell’offerta (comunità bancaria, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) che del lato della domanda del mercato (consumatori, dettaglianti, rivenditori online, imprese/società, PMI e amministrazioni pubbliche nazionali). Inoltre, cinque banche centrali nazionali che rappresentano l’Eurosistema e una che rappresenta la comunità non appartenente alla zona euro prendono parte a rotazione alle riunioni. La Commissione europea vi partecipa in veste di osservatore.

I comitati nazionali di coordinamento SEPA e il loro forum europeo istituito dalla Commissione hanno svolto un ruolo fondamentale nell’attuazione dell’area unica dei pagamenti in euro e nel conseguimento dell’obiettivo di consentire agli europei di effettuare tutte le loro operazioni in euro ovunque nell’UE da un unico conto. Benché la transizione alla SEPA sia ormai pressoché completata, la trasformazione dei sistemi di pagamento sta ancora procedendo a ritmo sostenuto. La maggior parte dei comitati nazionali SEPA è stata trasformata in comitati/consigli nazionali per i pagamenti per dirigere questa trasformazione. I comitati/consigli nazionali per i pagamenti si concentrano ora su nuove sfide, quali la transizione ai pagamenti istantanei o ai pagamenti mobili. Inoltre, con l’entrata in vigore della PSD2 nel gennaio 2018, i comitati nazionali dovranno monitorare altri sviluppi e in particolare l’arrivo di nuovi attori sul mercato dei pagamenti, quali gli aggregatori delle informazioni provenienti da diversi conti e i prestatori di servizi di ordine di pagamento.

Al fine di sostenere questi nuovi sviluppi nel settore dei pagamenti, coordinare le iniziative nazionali e scambiare informazioni e migliori prassi, la Commissione, in stretta collaborazione con la Banca centrale europea, sta esaminando il modo in cui trasformare il forum UE dei comitati nazionali di coordinamento SEPA in una piattaforma per tali comitati/consigli nazionali riformati per i pagamenti.

(1)   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32012R0260  
(2) Dati al 31 settembre 2016. Tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP) hanno confermato di essere pronti a conformarsi entro il 31 ottobre 2016, dato che dovrebbe essere riflesso nelle statistiche definitive per i bonifici SEPA per il quarto trimestre del 2016 – non ancora disponibili.
(3) È stata attuata la maggior parte dei requisiti. Tuttavia, quattro istituti rumeni sembrano essere solo parzialmente conformi.
(4) Un tipo specifico di servizio di bonifico, i cosiddetti pagamenti delle utenze, è ancora in fase di transizione dalle prassi tradizionali ai requisiti SEPA. Per i pagamenti delle utenze, di cui sono destinatari i fornitori di utenze, sono necessari dati aggiuntivi per la riconciliazione dei pagamenti e le rilevazioni dei consumi. Conformemente all’accordo intersettoriale tra i prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di utenze, la migrazione dei pagamenti delle utenze ai bonifici SEPA è prevista entro il 1° aprile 2017.
(5) Non pertinente poiché una sola banca ha aderito al sistema di addebito diretto SEPA (Sistema SDD B2B).
(6) Nella Repubblica di Croazia i prestatori di servizi di pagamento non forniscono servizi di addebito diretto in euro.
(7) Gli addebiti diretti nazionali sono stati sostituiti da bonifici SEPA combinati a fatture elettroniche.
(8) Scarsissimo utilizzo degli addebiti diretti SEPA. Gli addebiti diretti nazionali sono stati sostituiti da bonifici SEPA combinati a fatture elettroniche, ma le banche restano raggiungibili per gli addebiti diretti SEPA.
(9) Un solo prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di addebito diretto SEPA.
(10) Non pertinente alla luce dei pochissimi addebiti diretti SEPA trattati.
(11) Ad eccezione di quelli che figurano alla voce “Dicembre 2016”, tutti i dati forniti nelle tabelle da 3 a 6 sono estratti da tabelle della BCE disponibili sul sito web della Banca centrale europea - http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/paymint/indicators/html/index.en.html  
(12) La Lituania ha aderito alla zona euro il 1° gennaio 2015 e il termine per la migrazione di tutti i bonifici in euro era il 1° gennaio 2016.
(13) Il termine per la migrazione della Lettonia era il 1° gennaio 2015. La Lettonia ha sostituito gli addebiti diretti tradizionali con soluzioni di fatturazione elettronica basate su bonifici SEPA.
(14) Nel Regno Unito, il “Payments in Euro (Credit Transfers and Direct Debits) Regulations 2012” (regolamento 2012 sui pagamenti in euro (bonifici e addebiti diretti)) è stato presentato al parlamento il 18 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 15 gennaio 2013. L’articolo 19 di tale regolamento indica quali deroghe sono state applicate. L’articolo 19 prevede l’applicazione della deroga di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 4, del regolamento SEPA, in relazione ai requisiti dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento fino al 1° febbraio 2016. Le deroghe di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 8, applicabili agli Stati membri non appartenenti alla zona euro, hanno permesso di non applicare i requisiti degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento SEPA fino al 31 ottobre 2016. Fondamentalmente questo significa che, per la maggior parte dei requisiti, il termine per la migrazione fissato per i prestatori di servizi di pagamento aventi sede nel Regno Unito era il 31 ottobre 2016.
(15) In Estonia alcuni enti creditizi continuano a fornire i servizi per la conversione dal BBAN all’IBAN.
(16) Polonia, Lettonia, Grecia.

Bruxelles, 23.11.2017

COM(2017) 683 final

ALLEGATO

della

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

sull’applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009


Allegato I - Autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) e degli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP) e punti di contatto per i reclami.

Zona euro

Autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento da parte dei PSP

Autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento da parte degli USP

Austria

Autorità di vigilanza finanziaria

Informazioni al consumatore e reclami

Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna, Austria

https://www.fma.gv.at/en/complaints-and-points-of-contact/

Belgio

Banca nazionale del Belgio (Nationale Bank van België)

Departement Prudentieel Toezicht,

Berlaimontlaan 3, 1000 Bruxelles

www.nbb.be

Federale Overheidsdienst Economie, Economische Inspectie,

Koning Albert ll-laan 16, 1000 Bruxelles.

www.economie.fgov.be

Cipro

Banca centrale di Cipro (Central Bank of Cyprus)

80 Kennedy Avenue, 1076, Nicosia, Cipro.

Comitato interministeriale

Ministero delle Finanze

Michael Karaoli e

Gregori Afxentiou, 1439 Nicosia, Cipro.

Estonia

Autorità di vigilanza finanziaria estone (Finantsinspektioon)

https://www.fi.ee  

Associazione estone per la tutela dei consumatori (Tarbijakaitseamet)

http://www.tarbijakaitseamet.ee  

Finlandia 1

Autorità di vigilanza finanziaria finlandese

Snellmaninkatu 6, Helsinki

P.O. Box 103, FI-00101

Helsinki, Finlandia.

kirjaamo@fiva.fi Tel.: +358 10 831 51,

Linea di assistenza telefonica ai consumatori per gli utenti di servizi bancari, assicurativi e di investimento

Tel.: 0800-0-5099

Difensore civico dei consumatori

Autorità finlandese per la concorrenza e i consumatori

Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki

P. O. Box 5, FI-00531 Helsinki, Finlandia.

Tel.: +358 (0)29 505 3000.

Francia

Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution, ACPR)

Segretariato generale dell’ACPR

61 rue Taitbout

75426 PARIGI CEDEX 09

Banca di Francia (Banque de France)

Direzione sistemi di pagamento e infrastrutture di mercato (Direction des Systèmes de Paiement et des Infrastructures de Marché)

31, rue Croix des Petits-Champs

75049 PARIGI CEDEX 01

Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF)

59, Boulevard Vincent Auriol

75703 PARIGI CEDEX 13

Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF)

59, Boulevard Vincent Auriol

75703 PARIGI CEDEX 13

Germania

Autorità di vigilanza tedesca sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

E-mail: poststelle@bafin.de  

Liste der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern nach § 8 UWG und § 3 UklaG 2  



Grecia 3

Banca di Grecia (Bank of Greece)

21 E. Venizelos Avenue, GR 10250 Atene, Grecia.

www.bankofgreece.gr/pages/en/other/communication.aspx

Segretariato generale per la tutela dei consumatori, 20 Kaniggos Square, GR 10181, Atene, Grecia.

www.1520.gov.gr/epikoinia   www.1520.gov.gr/ypovoli-kataggelias?id=253

 

Irlanda

Banca centrale d’Irlanda (Central Bank of Ireland)

PO Box 559, Dame Street, Dublino 2 D02 P656

E-mail: enquiries@centraibank.ie

Commissione per la concorrenza e la tutela dei consumatori (Competition and Consumer Protection Commission)

PO Box 12585 Dublino 1

E-mail: consumerenforcement@ccpc.ie

Italia

Banca d’Italia

Via Nazionale 91 00184 Roma – Italia email@bancaditalia.it  

Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato

Piazza Verdi 6/A 00198 Roma – Italia www.agcm.it (disponibile anche in inglese)

Lettonia

Commissione per i mercati finanziari e dei capitali

Kungu Street 1, Riga, Lettonia,

E-mail: fktk@fktk.lv Tel.:+371 67774800

Lituania

Banca di Lituania

Totorių g. 4, 01121 Vilnius

Tel.: +370 5 268 0029

Fax: +370 5 268 0038

Lussemburgo

Commissione di sorveglianza del settore finanziario (Commission de surveillance du secteur financier)

Tel.: (+352) 26 25 1 - 1 (centrale) - www.cssf.lu - direction@cssf.lu  

283, route d’Arlon - L-1150 Lussemburgo

Indirizzo postale: L-2991 Lussemburgo

Malta

Banca centrale di Malta (Central Bank of Malta)

Pjazza Kastilja

Valletta VLT 1060 - Malta

oversight@centralbankmalta.org

Paesi Bassi

Banca dei Paesi Bassi (De Nederlandsche Bank) - www.dnb.nl

Autorità olandese per i consumatori e i mercati - www.acm.nl

Portogallo

Banca del Portogallo (Banco de Portugal)

Apartado 2240, 1106-001 Lisbona

info@bportugal.pt o sito web http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/Reclamacoes/Paginas/Formulariodenovareclamacao.aspx

Slovacchia

Banca nazionale della Slovacchia

http://www.nbs.sk  

info@nbs.sk  

Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali

inspection@teleoff.gov.sk  

Ministero della Giustizia http://www.justice.gov.sk

Ministero delle Finanze

http://www.finance.gov.sk

 

Ispettorato del commercio slovacco

http://www.soi.sk   info@soi.sk  

Slovenia

Banca di Slovenia (Banka Slovenija)

Slovenska 35

1505 Lubiana

Slovenia

pr@bsi.si



Spagna

Banca di Spagna (Banco de España)

http://www.bde.es paymentsystems@bde.es  

Autorità per la tutela dei consumatori delle Comunità autonome 4

Coordinate da AECOSAN

C/Príncipe de Vergara, 54. 28006. Madrid. Spagna

Al di fuori della zona euro

Autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento da parte dei PSP

Autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento da parte degli USP

Bulgaria

Banca nazionale bulgara

1, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, Bulgaria

Punto di contatto per i reclami krastev.k@bnbank.org

Croatia 5

Ministero delle Finanze, Ispettorato finanziario

Ulica grada Vukovara 72

10002 Zagabria

Repubblica di Croazia

P.O. BOX 274

E-mail: info.fi@mfin.hr

Banca nazionale croata

Trg hrvatskih velikana 3

10002 Zagabria

Repubblica di Croazia

P.O. BOX 603

E-mail: prituzbe-zpp@hnb.hr

Repubblica ceca

Banca nazionale ceca

Indirizzo: Na Příkopě 28, 115 03 Praga 1

Telefono: +420 224 411 111, fax: +420 224 412 404, e-mail: podatelna@cnb.cz

http://www.cnb.cz/en/about_cnb/form_general_enquiry/general_enquiry.html

Danimarca

Autorità di vigilanza finanziaria danese

Århusgade 110, 2100 Copenaghen Ø

Tel.: +45 33 55 82 82

Autorità danese per la concorrenza e i consumatori

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tel.: +45 41 71 50 00

Ungheria

Banca nazionale ungherese (Magyar Nemzeti Bank, MNB)

1054 Budapest

Szabadság tér 9 ugyfelszolgalat@mnb.hu o info@.mnb.hu

Polonia 6

Autorità di vigilanza finanziaria polacca

Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 skr. poczt. 419 00-950 Varsavia

Tel.: (+48 22) 262 5000

E-mail: knf@knf.gov.pl

Tribunale arbitrale – PL Powstańców Warszawy 1 00 – 030 Varsavia

Tel.: + 48 22 26 24 054

E-mail: sad.pohłbo wnv@knf.gov.pl

oppure

Difensore civico finanziario – Al. Jerozolimskie 87 02-001 Varsavia

Tel.: +48 22 333-73-26, tel.: +48 22 333-73-27

Romania

Banca nazionale della Romania

25 Lipscani Street 3, 030031 Bucarest, Romania

info@bnro.ro
Tel.: +4021 313 04 10 o +4021 315 27 50

Svezia

Autorità di vigilanza finanziaria (Finansinspektionen)

Box 7821

103 97 Stoccolma

E-mail: finansinspektionen@fi.se  

Regno Unito

Autorità di condotta finanziaria (Financial Conduct Authority)

25 The North Colonnade - Londra

E14 5HS - Regno Unito

Servizio di difensore civico finanziario

(1) L’autorità di vigilanza finanziaria finlandese è competente sia per i PSP che per gli USP.
(2)   http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/I/industrie-und-handelskammern-handwerkskammern-uwg-uklag-liste.pdf;jsessionid=3E4C6ED1BD48A17A825D906F2AF3A35E?__blob=publicationFile&v=2  
(3) Le disposizioni di cui all’articolo 30 della legge n. 4141/2013 non designano espressamente una o più autorità competenti per gli USP, siano essi consumatori o meno.
(4) Coordinate dall’agenzia spagnola per il consumo, la sicurezza alimentare e la nutrizione (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN), sottodirezione generale di coordinamento, qualità e cooperazione in materia di consumo (Subdirección General de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo) http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm   http://aesan.msssi.gob.es/SIAC-WEB/contacto.do?reqCode=newSearch  
(5) La Banca nazionale croata è competente sia per i PSP che per gli USP.
(6) Sebbene siano indicati due punti di contatto per gli USP, tali autorità non sono conformi nei casi avverso altri USP non ottemperanti al regolamento (cfr. la sezione 2.3 sulla discriminazione IBAN).