Bruxelles, 23.11.2017

COM(2017) 682 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

SULLE ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE E DI CONCESSIONE DI PRESTITI
DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2016


Indice

1.Introduzione

2.Attività di concessione di prestiti dell’Unione europea

2.1.Meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti

2.2.Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

2.3.Assistenza macrofinanziaria

2.4.Strumento Euratom

3.Attività di assunzione di prestiti dell’Unione europea

3.1.Meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti

3.2.Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

3.3.Assistenza macrofinanziaria

3.4.Strumento Euratom

4.Banca europea per gli investimenti

4.1.Attività di concessione di prestiti della BEI

4.2.Attività di assunzione di prestiti della BEI

5.Salvaguardia della stabilità finanziaria nella zona euro

5.1.Strumento di prestito in favore della Grecia

5.2.Fondo europeo di stabilità finanziaria

5.3.Meccanismo europeo di stabilità

1.Introduzione

La presente relazione è presentata conformemente all’articolo 149 del regolamento finanziario 1 , che impone alla Commissione di riferire una volta all’anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione delle garanzie di bilancio UE e dei rischi corrispondenti.

Pertanto, ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’utilizzo dei vari strumenti dell’Unione europea (UE) per la concessione di prestiti.

Nella presente relazione si descrivono le operazioni di concessione di prestiti effettuate per ogni strumento nonché le corrispondenti operazioni di assunzione di prestiti.

In vista delle previste modifiche al regolamento finanziario, in futuro le informazioni sulle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti saranno integrate nel pacchetto di informativa finanziaria previsto dal nuovo regolamento finanziario. Pertanto, per evitare duplicazioni, non sarà più pubblicata una relazione separata sulle operazioni di assunzione e concessione di prestiti.

2.Attività di concessione di prestiti dell’Unione europea

La Commissione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi e agli Stati membri sotto forma di prestiti bilaterali finanziati mediante il ricorso ai mercati dei capitali e garantiti dal bilancio dell’UE in forza di vari atti giuridici del Consiglio o del Consiglio e del Parlamento europeo, in funzione degli obiettivi perseguiti 2 . La coerenza del sostegno finanziario ai paesi terzi con gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’UE è garantita dalla Commissione e dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l’assistenza del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Tabella 1. Evoluzione delle operazioni dell’Unione europea (importo del capitale in essere in milioni di EUR) 

2.1.Meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti

Il sostegno della bilancia dei pagamenti (BdP) ai sensi dell’articolo 143 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri 3 (regolamento BdP) assume la forma di prestiti a medio termine concessi dall’Unione. È in genere associato ad un finanziamento del Fondo monetario internazionale (FMI) e di altri prestatori multilaterali, quali la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o la Banca mondiale.

La concessione del sostegno BdP è decisa caso per caso dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. I beneficiari potenziali sono gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che incontrano gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il sostegno mira ad attenuare i problemi di finanziamento esterno dello Stato membro beneficiario e a ristabilire l’equilibrio della sua bilancia dei pagamenti. È attivato a condizione che siano soddisfatte le condizioni di politica economica decise dal Consiglio - previa consultazione del comitato economico e finanziario (CEF) in merito al progetto di programma di aggiustamento - e concordate nei dettagli dalla Commissione con lo Stato membro beneficiario in un memorandum di intesa prima della conclusione dell’accordo di prestito. La continua conformità alle misure previste dal programma di aggiustamento è esaminata periodicamente e costituisce la condizione preliminare all’erogazione delle altre rate del prestito. I fondi occorrenti sono raccolti dalla Commissione sui mercati dei capitali a nome dell’Unione europea.

La Commissione riferisce regolarmente al CEF e al Consiglio in merito all’attuazione del regolamento BdP.

Nell’aprile 2016 l’Ungheria ha rimborsato l’ultima tranche di 1,5 miliardi di EUR del prestito. Al 31 dicembre 2016 l’esposizione totale del programma BdP ammontava a 4,2 miliardi di EUR 4 .

Tabella 2. Sostegno BdP al 31.12.2016 (importo del capitale in miliardi di EUR) 

2.2.Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

Il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010 5 , ha istituito il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), basato sull’articolo 122, paragrafo 2 6 , del TFUE. Il MESF è totalmente coperto dal bilancio UE e ha una capacità di prestito totale fino a 60 miliardi di EUR 7 .

Il MESF è stato attivato nel 2011 per l’Irlanda 8 e per il Portogallo 9 , per i quali sono stati impegnati prestiti fino a, rispettivamente, 22,5 miliardi di EUR e 26 miliardi di EUR.

Nel 2013 per entrambi gli Stati membri è stato deciso un aumento della durata media massima dei prestiti erogati da 12,5 a 19,5 anni. I beneficiari dei prestiti del MESF possono chiederne il prolungamento e il rifinanziamento, purché la durata media dei prestiti erogati (calcolata dall’esborso iniziale) non superi i 19,5 anni.

Su questa base il Portogallo ha chiesto la proroga del prestito del MESF di 4,75 miliardi di EUR ricevuto nel 2011, in scadenza il 3 giugno 2016. Il prestito è stato rifinanziato in tre tranche di 1,5 miliardi, 2,25 miliardi e 1 miliardo di EUR con scadenza, rispettivamente, nel 2023, nel 2031 e nel 2036. A seguito della proroga, la durata media ponderata dei prestiti del MESF a favore del Portogallo è attualmente di 14,9 anni.

A fine 2015 l’esposizione totale del MESF ammontava a 46,8 miliardi di EUR (Irlanda: 22,5 miliardi di EUR, Portogallo: 24,3 miliardi di EUR).

2.3.Assistenza macrofinanziaria

L’assistenza macrofinanziaria (AMF) 10 è volta a soddisfare il fabbisogno eccezionale di finanziamenti esterni dei paesi geograficamente, economicamente e politicamente vicini all’UE. L’obiettivo è ripristinare la stabilità macroeconomica e finanziaria dei paesi candidati all’adesione all’UE, dei paesi candidati potenziali e dei paesi del vicinato (e, in via eccezionale, di altri paesi terzi), incoraggiando allo stesso tempo l’attuazione di riforme di aggiustamento macroeconomico e strutturali. L’AMF è concessa a titolo temporaneo ed eccezionale ed è erogata a tranche, subordinatamente al rispetto di rigorose condizioni di politica economica. Essa integra i programmi di aggiustamento dell’FMI ed è subordinata alla loro esistenza. L’AMF può essere concessa sotto forma di prestiti e/o, in determinate circostanze, di sovvenzioni a fondo perduto 11 .

Qualora un paese beneficiario non sia in grado di onorare l’obbligazione di rimborso, la Commissione può ricorrere al fondo di garanzia per le azioni esterne 12 per assicurare il rimborso del corrispondente prestito assunto dalla Commissione 13 .

La seconda e ultima tranche pari a 10 milioni di EUR del prestito di 15 milioni di EUR concesso alla Repubblica del Kirghizistan 14 è stata erogata nell’aprile 2016.

Il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere alla Tunisia 15 un’ulteriore assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 500 milioni di EUR sotto forma di prestiti (tre rate di prestito, rispettivamente di 200 milioni di EUR, 150 milioni di EUR e 150 milioni di EUR).

Il 14 dicembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di fornire al Regno hascemita di Giordania 16 un’ulteriore assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 200 milioni di EUR sotto forma di prestiti (due rate di prestito, entrambe di 100 milioni di EUR).

Prestiti per un totale di 70 milioni di EUR sono stati rimborsati alla scadenza dai paesi beneficiari (Bosnia-Erzegovina: 4 milioni di EUR; ex Repubblica jugoslava di Macedonia: 10 milioni di EUR; Montenegro: 1,34 milioni di EUR; Serbia: 54,66 milioni di EUR).

L’importo in essere dei prestiti AMF è diminuito da 3 006,6 milioni di EUR a 2 946,6 milioni di EUR tra il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2016. I prestiti all’Ucraina rappresentano il 75% dell’esposizione totale dell’AMF.

2.4.Strumento Euratom

Lo strumento di prestito Euratom può essere utilizzato per finanziare progetti negli Stati membri (decisione 77/270/Euratom del Consiglio) o in determinati paesi terzi 17 (decisione 94/179/Euratom del Consiglio).

Nel 1990 il Consiglio ha fissato un limite di 4 miliardi di EUR per l’assunzione di prestiti: ne sono stati approvati 3,7 miliardi, 3,4 miliardi dei quali già erogati. Conformemente alla decisione del Consiglio relativa al massimale dei prestiti (77/271/Euratom, e successive modificazioni), la Commissione informa il Consiglio una volta che l’importo sottoscritto raggiunge i 3,8 miliardi di EUR e, se del caso, propone un nuovo massimale di prestito.

Nel 2013 la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 3496 relativa alla concessione di un prestito Euratom, di un importo massimo di 300 milioni di EUR, a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari. L’accordo di prestito è stato firmato il 7 agosto 2013. Parallelamente, nel marzo 2013 la BERS ha firmato un accordo di prestito per 300 milioni di EUR.

Sebbene il 27 maggio 2015 sia stata adottata una decisione di assunzione di prestito per una prima tranche per un importo massimo di 100 milioni di EUR, a causa dei ritardi nel processo di attuazione alla fine del 2016 il prestito non era stato ancora erogato. La prima tranche del prestito di 50 milioni di EUR è stata erogata nel maggio 2017.

La Bulgaria ha rimborsato 22,62 milioni di EUR, la Romania 19 milioni di EUR e l’Ucraina un importo equivalente a 7,1 milioni di EUR 18 .

3.Attività di assunzione di prestiti dell’Unione europea

Per finanziare le attività di concessione di prestiti decise dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad assumere prestiti sui mercati dei capitali per conto dell’Unione europea e dell’Euratom. Le attività di assunzione e di concessione di prestiti sono condotte come operazioni back-to-back, il che garantisce che il bilancio UE non sia gravato dal rischio di cambio o dal rischio di tasso d’interesse 19 . I prestiti assunti corrispondono ai prestiti concessi.

3.1.Meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti

Nel 2016 non sono stati assunti prestiti sul mercato nel quadro dello strumento BdP. A fine 2016 l’esposizione totale dello strumento BdP ammontava a 4,2 miliardi di EUR.

3.2.Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

A seguito della richiesta del Portogallo di proroga della durata del prestito MESF in scadenza il 3 giugno 2016, nel marzo e nell’aprile 2016 l’UE ha emesso tre titoli obbligazionari, con scadenza nel 2023 (1,5 miliardi di EUR), nel 2031 (2,25 miliardi di EUR) e nel 2036 (1 miliardo di EUR) per rifinanziare l’obbligazione in scadenza.


Tabella 4. Operazioni UE di assunzione di prestiti nel quadro del MESF nel 2016 (in milioni di EUR)

Paese

Data di emissione

Data di scadenza

Entità

Portogallo – 1a tranche

15.3.2016

4.4.2036

1 000

Portogallo – 2a tranche*

13.4.2016

4.4.2031

2 250

Portogallo – 3a tranche

19.4.2016

4.11.2023

1 500

Totale

4 750

*Insieme ai 10 milioni di EUR di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica del Kirghizistan; (cfr. infra la sezione 3.3.)

3.3.Assistenza macrofinanziaria

La seconda tranche (10milioni di EUR sui 15milioni di EUR previsti dalla decisione) del prestito concesso alla Repubblica del Kirghizistan è stata erogata nell’aprile 2016.

Tabella 5. Operazioni UE di assunzione di prestiti nel quadro dell’AMF nel 2016 (in milioni di EUR)

Paese

Data di emissione

Data di scadenza

Entità

Repubblica del Kirghizistan

13.4.2016

4.4.2031

10

Totale

10

3.4.Strumento Euratom

Nel 2016 non sono state effettuate operazioni di assunzione di prestiti nel quadro dell’Euratom.

4.Banca europea per gli investimenti 

4.1.Attività di concessione di prestiti della BEI

La Banca europea per gli investimenti (BEI) fornisce finanziamenti direttamente, a favore di singoli progetti di investimento, o tramite intermediari finanziari, a favore di progetti di portata più limitata intrapresi da PMI o da autorità locali. Fornisce inoltre garanzie sui prestiti, assistenza tecnica e capitale di rischio.

Nel 2016 il volume complessivo delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI è stato pari a 74,6 miliardi di EUR (rispetto ai 77,5 miliardi di EUR del 2015). I finanziamenti del gruppo BEI (comprese le attività del FEI) per un importo di 83,8 miliardi di EUR hanno consentito di catalizzare investimenti per quasi 280 miliardi di EUR.

Inoltre, entro la fine del 2016 il gruppo BEI ha approvato 422 prestiti e garanzie nel quadro del piano per gli investimenti coperti dalla garanzia dell’UE nel quadro del FEIS 20 . Le risorse impegnate sono state pari a 30,2 miliardi di EUR approvati nel quadro del FEIS. Il valore dei progetti e degli investimenti mobilitati ammonta in totale a 163,9 miliardi di EUR, pari al 52% dell’obiettivo complessivo di 315 miliardi di EUR su un periodo di tre anni.

Le attività di finanziamento della BEI incidono sul bilancio dell’UE quando i prestiti sono coperti da garanzie dell’Unione europea o da altri fondi del bilancio UE. In aggiunta alle operazioni approvate nell’ambito del FEIS, ciò riguarda:

-le operazioni di finanziamento della BEI effettuate nel quadro del mandato di prestito esterno (che riguarda i paesi in fase di preadesione, i paesi del vicinato e del partenariato, l’Asia, l’America Latina e il Sud Africa). Tali operazioni beneficiano di una garanzia del bilancio UE che copre i rischi di tipo sovrano o politico. Nel secondo semestre 2017 la Commissione pubblicherà una relazione distinta sulle attività di concessione di prestiti esterni realizzate dalla BEI nel 2016;

-i meccanismi finanziari di ripartizione dei rischi che prevedono il ricorso al bilancio dell’UE per sostenere le politiche dell’Unione europea (ad es., il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per i progetti di ricerca e sviluppo e l’iniziativa “Prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti”).

Nel 2016 le operazioni di prestito della BEI fuori dell’UE sono state pari a 7,9 miliardi di EUR, di cui 6,8 miliardi di EUR nelle regioni coperte dal mandato di prestito esterno. Circa 5,9 miliardi di EUR, ovvero il 74% del finanziamento totale fuori dall’UE, sono stati utilizzati nei paesi in fase di preadesione e nelle regioni del vicinato. Il resto (26%) è stato sottoscritto in Asia, Asia centrale e America latina.

Sul totale di 6,8 miliardi di EUR sottoscritti dalla BEI nel 2016 nelle regioni coperte dal mandato di prestito esterno, quasi 4 miliardi di EUR (58%) sono stati coperti dalla garanzia dell’Unione.

Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione che concede alla BEI la garanzia dell’UE per le operazioni al di fuori dell’Unione 21 . Nel complesso l’entità del mandato ammonta a 27 miliardi di EUR, cui si aggiunge un importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di EUR. L’attivazione parziale o completa dell’importo opzionale può essere decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria e sulla base dei risultati del riesame intermedio del mandato di prestito esterno.

Nel settembre 2016 la Commissione europea ha proposto una modifica del mandato di prestito esterno per aumentare il massimale a 32,3 miliardi di EUR. La proposta è attualmente all’esame dei legislatori.

4.2.Attività di assunzione di prestiti della BEI

La BEI dispone di una solida strategia di finanziamento, che, tramite l’emissione di obbligazioni, consente di raccogliere fondi a lungo termine sui mercati internazionali dei capitali a sostegno delle sue operazioni di prestito. Con l’obiettivo di raggiungere volumi sufficienti e di ottenere le durate necessarie per la gestione delle attività e delle passività, nonché di ottimizzare i costi di finanziamento su base sostenibile, la strategia di finanziamento della BEI combina l’emissione di obbligazioni grandi e liquide nelle valute principali con emissioni mirate e specifiche in tutta una serie di altre valute.

Nel 2016 l’attività di assunzione di prestiti della BEI è ammontata a 66,4 miliardi di EUR, con una scadenza media di 7,1 anni.

5.Salvaguardia della stabilità finanziaria nella zona euro

In risposta alla crisi economica e finanziaria mondiale, gli Stati membri della zona euro hanno varato misure dirette a salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro e nell’intera Europa. Le misure, delineate qui di seguito, non sono garantite dal bilancio dell’UE 22 .

5.1.Strumento di prestito in favore della Grecia 

In seguito all’accordo unanime di sostenere la Grecia, raggiunto il 2 maggio 2010 23 dai ministri delle finanze della zona euro, è stato stabilito, insieme all’FMI, un programma triennale congiunto di aiuto alla Grecia, che prevede un pacchetto finanziario massimo di 110 miliardi di EUR e che è associato a rigorose condizioni di politica 24 , che la Commissione e l’FMI, di concerto con la BCE, hanno negoziato con le autorità greche. I prestiti erogati dagli Stati membri della zona euro nell’ambito del strumento di prestito in favore della Grecia (Greek Loan Facility - GLF) ammontano a 52,9 miliardi di EUR, che sono stati erogati tra maggio 2010 e dicembre 2011.

5.2.Fondo europeo di stabilità finanziaria 

Il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) 25 , istituito dagli Stati membri della zona euro sotto forma di società di diritto lussemburghese di loro proprietà, era inteso come meccanismo di salvataggio temporaneo in grado di assumere prestiti, finanziati emettendo obbligazioni garantite dagli Stati membri della zona euro, da destinare agli Stati membri della zona euro in difficoltà. Nell’ottobre 2010 è stata decisa la creazione di un meccanismo di salvataggio permanente, il Meccanismo europeo di stabilità (MES), che ha iniziato ad operare l’8 ottobre 2012.

Il 14 marzo 2012 i ministri delle finanze della zona euro e l’FMI hanno approvato un secondo programma di aggiustamento economico a favore della Grecia, che ha aggiunto 130 miliardi di EUR agli importi non erogati del primo programma. Questo secondo programma prevede pertanto un’assistenza finanziaria totale di 164,5 miliardi di EUR, con un contributo dell’FMI pari a 19,8 miliardi di EUR. Mentre il primo programma (GLF) era stato stabilito come accordo tra creditori relativo a prestiti bilaterali consorziati concessi dagli Stati membri della zona euro, che la Commissione provvedeva a coordinare e gestire, il secondo programma è stato finanziato tramite il FESF.

Dal 1° luglio 2013 il FESF non interviene più nel finanziamento di programmi di finanziamento nuovi né in nuovi accordi su strumenti di prestito. Rimane tuttavia attivo come prestatore (insieme all’FMI e ad alcuni Stati membri) nei programmi in corso per la Grecia, il Portogallo e l’Irlanda.

5.3.Meccanismo europeo di stabilità

Il 1° luglio 2013 il Meccanismo europeo di stabilità (MES) 26 è diventato il meccanismo permanente di risposta alle nuove richieste di assistenza finanziaria provenienti dagli Stati membri della zona euro.

Il MES ha una capacità massima di prestito di 500 miliardi di EUR. Il capitale sottoscritto totale ammonta a 704,8 miliardi di EUR, articolato in 80,5 miliardi di EUR di capitale versato dagli Stati membri della zona euro e in 624,3 miliardi di EUR di capitale richiamabile impegnato.

Il MES ha fornito assistenza finanziaria alla Grecia e a Cipro (subordinatamente ad un programma di aggiustamento macroeconomico) e alla Spagna per la ricapitalizzazione del settore bancario. Il programma per la Spagna è scaduto nel dicembre 2013 ed ha comportato l’erogazione totale di 41,3 miliardi di EUR; il programma per Cipro si è concluso il 31 marzo 2016, con l’erogazione di prestiti per un importo totale di 6,3 miliardi di EUR.

L’8 luglio 2015 il governo greco ha presentato richiesta di assistenza finanziaria al MES. L’assistenza finanziaria fornita dal MES alla Grecia raggiungerà gli 86 miliardi di EUR nell’arco di tre anni. Il 13 luglio 2015 i leader dei paesi della zona euro hanno raggiunto un accordo con la Grecia in merito ad un insieme di azioni prioritarie da attuare con urgenza al fine di avviare negoziati su un programma prioritario di riforme, fissato nel memorandum di intesa. Il 19 agosto 2015 il MES ha approvato il memorandum di intesa. Il memorandum di intesa è incentrato su quattro settori chiave: ripristino della sostenibilità di bilancio; salvaguardia della stabilità finanziaria; promozione della crescita, la competitività e gli investimenti; e riforma della pubblica amministrazione.

Al 31 dicembre 2016 l’importo totale dell’assistenza finanziaria fornita dal MES alla Grecia aveva raggiunto i 31,7 miliardi di EUR (ossia circa il 37% del volume totale del programma).

Un esborso supplementare di 7,7 miliardi di EUR è avvenuto il 10 luglio 2017, per cui l’importo cumulato erogato dal MES a favore della Grecia è salito a 39,4 miliardi di EUR.

(1)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(2)    Una presentazione dettagliata delle attività di assunzione e di concessione di prestiti della Commissione è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/index_it.htm .
(3)    GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
(4)

   Per informazioni dettagliate sulle operazioni BdP cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm .

(5)    Modificato dal regolamento (UE) n. 2015/1360 del Consiglio, del 4 agosto 2015 (GU L 210 del 7.8.2015, pag. 1).
(6)    L’articolo 122, paragrafo 2, del TFUE prevede la concessione di assistenza finanziaria agli Stati membri che si trovano in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo.
(7)    Per informazioni dettagliate sulle operazioni del MESF, cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm .
(8)    Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).
(9)    Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).
(10)    Articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 142).
(11)      Per informazioni dettagliate sull’AMF cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/macro-financial_assistance/index_en.htm  
(12)    Cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10). Finora non si sono avuti inadempimenti nei prestiti AMF.
(13)    Sebbene il rimborso del prestito sia in ultima istanza coperto dalla garanzia del bilancio UE, il fondo di garanzia opera come riserva di liquidità diretta a proteggere il bilancio UE dal rischio di pretese relative a inadempimenti. Per una relazione completa sul funzionamento del fondo, cfr. COM(2014) 214 e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2014) 129.
(14)      Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 1).
(15)    Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).
(16)    Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).
(17)     Attualmente Ucraina, Russia e Armenia.
(18)    Rimborso di 3 607 665,00 USD e 3 900 000,00 EUR.
(19)    Il regolamento sul MESF  consente di ricorrere al prefinanziamento in quanto la Commissione è autorizzata a “contrarre prestiti sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno tra le erogazioni previste, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare la propria reputazione di emittente dell’Unione sui mercati”. Tuttavia, qualsiasi eventuale costo di detenzione è sostenuto dal mutuatario.
(20)

   Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (di seguito “regolamento sul FEIS”). GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1.

(21)    Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione (GU L 135 dell’8.5.2014, pag. 1).
(22)

   Per ulteriori informazioni sui tre strumenti esistenti, cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/index_en.htm  

(23)    Il sostegno è fornito attraverso prestiti bilaterali provenienti dagli altri Stati membri della zona euro e centralizzati dalla Commissione, alle condizioni stabilite nella dichiarazione dell’11 aprile 2010.
(24)    I principali elementi delle condizioni di politica poste alla Grecia sono fissati nella decisione del Consiglio del 10 maggio 2010 indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2010/320/UE). Le condizioni sono state ulteriormente specificate in un memorandum di intesa concluso tra le autorità greche e la Commissione, in cui quest’ultima ha agito in rappresentanza degli Stati membri della zona euro.
(25)

   Il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) è una società veicolo finanziata dagli Stati membri della zona euro, creata allo scopo di affrontare la crisi del debito sovrano europeo. È stato istituito con decisione del Consiglio dell’Unione europea del 9 maggio 2010, con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria in Europa fornendo assistenza finanziaria agli Stati della zona euro in difficoltà economiche. Il FESF ha sede a Lussemburgo, dato che è stato istituito come società per azioni di diritto lussemburghese. (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - C - n. 1189 dell’8 giugno 2010).

(26)

   L’11 luglio 2011 i ministri delle finanze dei 17 paesi della zona euro hanno sottoscritto il trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES). Il trattato fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 consentita da una modifica dell’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).