Bruxelles, 6.9.2017

COM(2017) 465 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


1Introduzione

La quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento definisce le azioni urgenti che devono ancora essere intraprese per ricollocare appena possibile tutte le persone ammissibili presenti in Italia e in Grecia, nonché per conseguire gli obiettivi di reinsediamento.

Il ritmo della ricollocazione continua a mostrare una tendenza positiva, con una media di 2 300 ricollocazioni al mese da febbraio 2017, confermando la notevole accelerazione del processo nel 2017: il numero di persone ricollocate dagli Stati membri è tre volte e mezzo superiore a quello registrato nello stesso periodo nel 2016. Al 4 settembre 2017 erano state ricollocate quasi 27 700 persone, di cui 19 244 dalla Grecia e 8 451 dall'Italia. Tuttavia, dopo la cifra record raggiunta nel giugno 2017, in luglio e agosto il ritmo dei trasferimenti è rallentato. Nonostante la Commissione abbia esortato a proseguire e accelerare ulteriormente la ricollocazione, soprattutto dall'Italia, e malgrado i ministri si siano impegnati, in occasione della sessione informale del Consiglio Giustizia e affari interni del 6 luglio 2017, a prendere ogni iniziativa necessaria per garantire che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione dall'Italia fossero trasferite, durante i mesi estivi sono state ricollocate dall'Italia e dalla Grecia solo 4 400 persone all'incirca (con una media di 600 ricollocazioni al mese dall'Italia).

In Italia, dove la pressione migratoria è tuttora molto elevata, rimane un alto numero di migranti ammissibili alla ricollocazione. Nel 2017 gli arrivi di eritrei, la principale nazionalità ammissibile alla ricollocazione in Italia, risultano finora piuttosto contenuti. Dall'inizio del 2017 sono giunti in Italia più di 5 600 eritrei, che si aggiungono ai 20 700 arrivati nel 2016 e ai quasi 2 000 siriani sbarcati sulle coste italiane. Poiché gli attuali ritmi di ricollocazione sono ancora insufficienti rispetto al totale delle persone ammissibili, è ora fondamentale che gli Stati membri ottemperino agli obblighi giuridici e agli impegni assunti e intensifichino in misura significativa gli sforzi di ricollocazione dall'Italia. Ciò contribuirebbe ad alleviare la pressione che grava sui sistemi di asilo e di accoglienza italiani.

Per quanto riguarda la Grecia, nei mesi estivi i trasferimenti si sono stabilizzati a 1 700. Occorre però un ulteriore sforzo per ricollocare tutti i richiedenti ammissibili. Al 4 settembre i candidati alla ricollocazione registrati erano 27 382 e almeno 2 800 persone dovevano ancora essere ricollocate. Gli Stati membri devono continuare a impegnarsi affinché siano effettivamente ricollocati tutti i migranti ammissibili.

Continuano i progressi nell'attuazione delle conclusioni del Consiglio del luglio 2015 1 , che prevedevano il reinsediamento di 22 504 persone. Alcuni Stati membri che avevano preso impegni consistenti li hanno ormai rispettati e stanno concentrando i loro sforzi sui reinsediamenti previsti dalla dichiarazione UE-Turchia. Gli Stati membri che non hanno ancora effettuato reinsediamenti o che sono ancora lungi dal raggiungere il proprio obiettivo devono intensificare immediatamente gli sforzi in tal senso.

2Ricollocazione

Con una media di 2 300 persone al mese dal febbraio 2017, il ritmo delle ricollocazioni mostra una costante tendenza all'aumento. La maggioranza degli Stati membri sta assumendo impegni in tal senso e sta procedendo alle operazioni di ricollocazione con regolarità. È comunque necessario che tutti gli Stati membri di ricollocazione si adoperino maggiormente per far sì che tutte le persone ammissibili in Italia e in Grecia vengano ricollocate.

Gli Stati membri che non hanno ancora rispettato pienamente la loro quota di ricollocazioni dovrebbero aumentare gli impegni e accelerare i trasferimenti per recuperare il ritardo accumulato. Tutti gli Stati membri dovrebbero continuare a lavorare in vista del rispetto degli obblighi per ricollocare tutti i richiedenti ammissibili sia dall'Italia che dalla Grecia. 

Come già riferito, l'Ungheria e la Polonia rimangono gli unici paesi a non aver ancora effettuato alcuna ricollocazione; la Polonia non assume impegni dal 16 dicembre 2015. Analogamente, la Repubblica ceca non assume impegni dal maggio 2016 e non effettua ricollocazioni dall'agosto 2016. Questi paesi dovrebbero cominciare immediatamente a impegnarsi e ad attuare ricollocazioni.

2.1    Grecia: occorrono ulteriori sforzi per ricollocare tutti i richiedenti ammissibili

In tutto, al 4 settembre 27 382 persone avevano presentato domanda nel quadro del meccanismo di ricollocazione; 19 244 persone erano già state ricollocate, mentre 2 741 restavano in attesa 2 . Malgrado la possibilità che prima del 26 settembre 2017 siano registrati altri richiedenti e che alcuni possano essere esclusi dal meccanismo di ricollocazione, si prevede che il numero totale di persone registrate per la ricollocazione rimanga stabile. In particolare, è possibile che un numero di persone inizialmente inserite nella procedura Dublino compreso tra 1 500 e 2 000 confluisca nella ricollocazione, portando in tal modo il numero totale dei potenziali candidati in attesa a circa 4 700 3 . Perciò è fondamentale che gli Stati membri continuino ad assumere impegni su base regolare.

Come riferito in precedenza, Malta e la Lettonia hanno già effettuato tutte le ricollocazioni loro assegnate 4 e anche la Norvegia ha rispettato il suo impegno. Inoltre, con i trasferimenti attuati e pianificati per settembre, la Finlandia avrà effettuato il 90% delle ricollocazioni assegnatele e la Lituania e il Lussemburgo più del 85% di quelle loro assegnate. La Svezia, che ha cominciato solo a giugno a effettuare ricollocazioni, avrà raggiunto quasi il 70% della quota attribuitale. Invece l'Austria, pur avendo annunciato l'intenzione di iniziare a eseguire ricollocazioni dalla Grecia, deve ancora presentare impegni ufficiali; la Commissione attende che se ne occupi in via prioritaria.

Nel mese di agosto le ricollocazioni hanno interessato quasi 1 800 persone. I principali ostacoli nella fase finale di attuazione del meccanismo sono l'incapacità, da parte di alcuni Stati membri di ricollocazione, di trattare le richieste di ricollocazione allo stesso ritmo degli impegni mensili, nonché la scarsa capacità di accoglienza. Come già indicato, le conseguenze principali della mancanza di capacità di trattamento sono i ritardi nelle risposte e l'incapacità di svolgere verifiche da parte dei servizi di sicurezza nazionali, specialmente quando i paesi svolgono contemporaneamente reinsediamenti e ricollocazioni.

Per ricollocare appena possibile tutte le persone ammissibili, i paesi con il maggior numero di casi pendenti (Germania, Francia, Irlanda e Svizzera) dovrebbero accelerare urgentemente i trasferimenti.

Minori non accompagnati: ancora progressi importanti

Al 31 agosto i minori non accompagnati ricollocati erano 420 rispetto ai 586 ammissibili. I posti per questa categoria di richiedenti vulnerabili continuano ad essere offerti sempre dagli stessi Stati membri (Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna), la cui disponibilità è accolta favorevolmente dalla Commissione. È tuttavia fondamentale che tutti gli Stati membri accettino le richieste di ricollocazione per questo gruppo particolarmente vulnerabile. Gli Stati membri sono esortati a continuare a mettere a disposizione i posti necessari 5 alla ricollocazione dei minori separati registrati e ad evitare politiche troppo restrittive riguardo alla prova dell'esistenza di legami familiari. È la valutazione dell'interesse superiore del minore a stabilire, in primo luogo, se il minore debba essere ricollocato e, in secondo luogo, in quale Stato membro.

Azioni urgenti necessarie:

·Tutti gli Stati membri dovrebbero continuare a impegnarsi nella misura necessaria per garantire che siano ricollocati tutti i richiedenti ammissibili. In particolare, gli Stati membri che non hanno ancora rispettato pienamente la loro quota di ricollocazioni dovrebbero aumentare gli impegni e accelerare i trasferimenti di tutti i richiedenti ammissibili.

·L'Austria dovrebbe dar seguito alle proprie dichiarazioni e iniziare immediatamente ad impegnarsi e ad effettuare ricollocazioni dalla Grecia.

·Nella loro fase finale di attuazione, la Germania, la Francia, l'Irlanda e la Svizzera dovrebbero aumentare ulteriormente gli sforzi per accelerare i trasferimenti.

·Gli Stati membri dovrebbero dar prova di flessibilità nella ricollocazione dei minori separati e non accompagnati.

2.2    Italia: occorrono ulteriori sforzi per ricollocare tutti i richiedenti ammissibili

Il ritmo attuale (solo 544 richiedenti ricollocati a luglio e 467 ad agosto) mostra chiaramente che bisogna fare di più su entrambi i fronti: l'Italia deve identificare e registrare tutti i richiedenti ammissibili che arrivano nel 2017 e gli Stati membri di ricollocazione devono ricollocarli rapidamente.

Identificazione e registrazione dei richiedenti arrivati nel 2017: è necessario accelerare il ritmo affinché siano ricollocati tutti i richiedenti ammissibili

Oltre ai 20 700 richiedenti arrivati in Italia del 2016, finora nel 2017 hanno raggiunto il paese circa 7 600 richiedenti ammissibili (specialmente eritrei e siriani), dei quali solo 4 000 all'incirca sono stati registrati ai fini della ricollocazione nel 2017 e circa 11 000 in tutto dall'inizio dell'applicazione del meccanismo. Tuttavia tale ritmo nell'identificazione, nella registrazione e nel trattamento dei casi degli eritrei non tiene il passo con l'arrivo di richiedenti ammissibili in Italia. Di conseguenza l'Italia deve accelerare, in via prioritaria, l'identificazione e la registrazione di tutti i richiedenti ammissibili che arrivano sul suo territorio e il ritmo del trattamento dei casi affinché le richieste di ricollocazione possano essere presentate agli Stati membri di ricollocazione più rapidamente e non appena questi ultimi presentano un impegno.

A tale scopo l'Italia, sostenuta dall'EASO, deve diffondere maggiormente tra le autorità locali e i centri di accoglienza la conoscenza del meccanismo di ricollocazione, facendo in modo che i potenziali candidati che sono attualmente al di fuori del sistema ufficiale di accoglienza siano anch'essi rapidamente registrati e inclusi nel meccanismo di ricollocazione. È opportuno ricorrere per quanto possibile alla campagna d'informazione dell'EASO e allo sportello telefonico dell'EASO. Per questo è fondamentale una stretta cooperazione tra le autorità italiane e l'EASO. L'EASO è inoltre pronto ad incrementare ulteriormente il numero e la presenza attiva delle sue squadre mobili per raggiungere tutti i potenziali richiedenti ammissibili non ancora registrati e agevolarne la registrazione nel meccanismo e il trattamento. In seguito alla lettera del presidente del Consiglio Gentiloni al presidente Juncker, al primo vicepresidente Timmermans, e al commissario Avramopoulos del 14 agosto, la cooperazione con l'EASO dovrebbe essere intensificata.

Impegni e ricollocazioni: gli Stati membri dovrebbero accelerare tutte le fasi della procedura e presentare ulteriori impegni per consentire ricollocazioni rapide di tutti i richiedenti ammissibili

La Commissione accoglie favorevolmente la ricollocazione dei primi 15 richiedenti dall'Italia in Austria e il recente aumento degli impegni della Francia e della Spagna, che dovrebbero ora tradursi in effettive ricollocazioni. I primi casi da ricollocare dall'Italia in Slovacchia sono in corso di trattamento e la Commissione prevede che i primi trasferimenti siano effettuati tra breve. La Germania e la Svizzera dovrebbero continuare a ridurre i ritardi accumulati, dato che alcune richieste di ricollocazione sono pendenti dall'anno scorso.

Inoltre, a seguito dell'invito dell'Italia, occorre concludere appena possibile gli accordi bilaterali tuttora in sospeso con gli Stati membri interessati relativi ai colloqui di sicurezza supplementari, affinché possa iniziare immediatamente la ricollocazione in tali Stati membri. A tale proposito la Commissione si compiace del recente impegno preso dall'Estonia e si aspetta che sia seguito tra breve dai primi trasferimenti.

Come indicato nella precedente relazione, le persone che arriveranno entro il 26 settembre 2017 6 possono ancora essere ricollocate entro un lasso di tempo ragionevole dall'arrivo 7 , purché siano conformi ai criteri di ammissibilità. A tale scopo è necessario che gli Stati membri continuino a offrire i posti aggiuntivi necessari affinché l'Italia possa inviare le richieste di ricollocazione anche dopo tale data, non appena i richiedenti ammissibili sono registrati e i loro casi trattati. Anche se presentano impegni sufficienti, gli Stati membri (specialmente l'Estonia e la Slovacchia) dovrebbero evitare preferenze troppo restrittive, quasi impossibili da seguire per l'Italia. Inoltre, per attuare in modo fluido ed efficiente la fase finale del meccanismo di ricollocazione sarà cruciale che gli Stati membri che presentano ampi impegni mensili provvedano in anticipo alla pianificazione e al coordinamento.

Ricollocazione dei minori non accompagnati

Dalla prima ricollocazione di minori non accompagnati dall'Italia, del maggio 2017, 31 minori non accompagnati sono stati ricollocati dall'Italia, di cui 26 nei Paesi Bassi, 2 in Belgio, 2 in Norvegia e 1 in Germania. Inoltre vi è un altro caso accettato, 59 altri casi per cui sono state inviate richieste agli Stati membri e più di 80 casi supplementari pronti a essere presentati, mentre sono ancora più numerosi i casi in preparazione.

Questi sviluppi positivi sono il risultato di un'azione coordinata del gruppo della Commissione in Italia, delle autorità italiane 8 e dell'EASO. Alle Prefetture e alla Questura siciliane è stata inviata una sintesi di due pagine che spiega, tappa per tappa, la procedura per la ricollocazione dei minori non accompagnati. Inoltre è stata inviata presso la Questura siciliana un'unità itinerante dell'EASO, che ha iniziato a operare a metà agosto per agevolare la registrazione dei minori non accompagnati ammissibili alla ricollocazione.

Con l'aumento del ritmo generale della registrazione dei minori non accompagnati ai fini della ricollocazione, si prevede che nelle prossime settimane sia registrato un numero significativo di minori non accompagnati. Resta quindi cruciale che tanto le autorità italiane quanto gli Stati membri continuino a trattare le richieste relative a casi vulnerabili e a minori non accompagnati in via assolutamente prioritaria. Inoltre è opportuno che alcuni Stati membri (Germania) cessino di esprimere preferenze rigide riguardo ai minori non accompagnati. Registrare e ricollocare i minori non accompagnati arrivati in Italia entro il 26 settembre poco dopo il loro arrivo sarà possibile solo se nelle prossime settimane tutti gli Stati membri offriranno un pieno sostegno, anche aumentando gli impegni relativi ai minori non accompagnati.

Azioni urgenti necessarie:

·L'Italia deve accelerare l'identificazione e la registrazione di tutti i richiedenti ammissibili in arrivo, anche tramite la campagna d'informazione dell'EASO, nonché il ritmo di trattamento dei casi di ricollocazione. 

·Le prime ricollocazioni in Slovacchia e in Estonia dovrebbero essere eseguite senza indugio e la Germania e la Svizzera dovrebbero continuare a impegnarsi nel rispondere alle richieste di ricollocazione in sospeso rispettando le scadenze stabilite nel protocollo di ricollocazione.

·Poiché soltanto Malta e la Finlandia sono vicine a ricollocare l'intera quota loro assegnata per l'Italia, tutti gli altri Stati membri dovrebbero continuare a presentare impegni o, se necessario, aumentare gli impegni a ricollocare tutti i richiedenti ammissibili.

·Alcuni Stati membri (Estonia, Francia, Slovacchia) dovrebbero evitare preferenze troppo restrittive, mentre gli Stati membri cui è stato assegnato un numero elevato di persone da ricollocare dovrebbero avvalersi di una pianificazione anticipata e dare prova di flessibilità riguardo alla logistica dei trasferimenti.

·Tutti gli Stati membri dovrebbero dare la priorità alle domande dei richiedenti vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati, evitare preferenze rigide (Germania) e continuare a inserire negli impegni assunti posti specificamente destinati a tali richiedenti.

3Reinsediamento

Progredisce l'attuazione delle conclusioni del 20 luglio 2015. Dei 22 504 reinsediamenti previsti dalle conclusioni, più del 75% è stato già completato. Gli sforzi continuano a essere diretti specialmente ai reinsediamenti dalla Turchia a titolo della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, poiché una serie di Stati membri cui sono state assegnate quote ingenti hanno già rispettato, o sono vicini a rispettare, gli impegni di reinsediamento da loro assunti in base alle conclusioni. Ciò nonostante continuano i reinsediamenti da altri paesi, specialmente la Giordania e il Libano.

Al 4 settembre 2017 erano state reinsediate 17 305 persone in 22 Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna, Svezia e Svizzera) sulla base delle conclusioni del 20 luglio 2015. Ciò include gli sforzi fatti dagli Stati membri per reinsediare cittadini siriani dalla Turchia in conformità della dichiarazione UE-Turchia. Dal 4 aprile 2016 sono stati reinsediati dalla Turchia 8 834 siriani sulla base di questo meccanismo, compresi i 1 028 siriani reinsediati dall'ultimo periodo di riferimento. Rimangono da reinsediare, sommando tutti gli impegni, 20 687 cittadini siriani. Finora i reinsediamenti nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia hanno avuto luogo in Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. Dal 4 aprile 2016 ad oggi, inoltre, la Norvegia ha reinsediato 629 siriani dalla Turchia. Il numero totale delle persone reinsediate nel quadro di entrambi i meccanismi dell'UE dall'inizio della loro applicazione ammonta a 22 518.

Sette Stati membri (Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) e tre paesi associati (Islanda, Liechtenstein e Svizzera) hanno già rispettato gli impegni assunti sulla base delle conclusioni del 20 luglio 2015. Nove Stati membri, invece, non hanno ancora effettuato reinsediamenti in base a questo meccanismo 9 e 13 Stati membri non hanno effettuato reinsediamenti in base alla dichiarazione UE-Turchia 10 . Alcuni di questi Stati membri, tuttavia, si stanno preparando a effettuare reinsediamenti nell'ambito di entrambi i meccanismi. Malta ha svolto la sua missione di selezione in Turchia a luglio e Cipro dovrebbe svolgere un'operazione di reinsediamento nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia nelle prossime settimane. Inoltre, la Croazia ha aumentato il suo impegno nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia da 30 a 150 persone e intende condurre una missione di verifica in Turchia all'inizio di ottobre. La Slovenia ha presentato all'UNHCR la richiesta di reinsediare 60 persone a titolo della dichiarazione UE-Turchia. È improbabile che gli Stati membri che presentano forti differenze tra gli impegni presi a titolo delle conclusioni del 20 luglio 2015 e l'effettiva attuazione mantengano i loro impegni a meno che non aumentino notevolmente i loro sforzi.

Gli Stati membri attivi nel reinsediamento nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia stanno preparando ulteriori operazioni, tra cui missioni in Turchia per svolgere colloqui con i candidati al reinsediamento. La delegazione dell'UE ad Ankara continua a richiamare l'attenzione dell'UNHCR sull'importanza di inviare nuove candidature anche a Stati membri che hanno assunto impegni più modesti.

Parallelamente all'attuazione degli attuali impegni relativi ai reinsediamenti dalla Turchia, proseguono i negoziati sulle procedure operative standard per il programma volontario di ammissione umanitaria con gli Stati partecipanti e con la Turchia, nell'intento di giungere al più presto ad un accordo.

Per garantire continuità al sostegno finanziario dell'UE al reinsediamento, durante l'ottavo Forum su reinsediamento e ricollocazione tenutosi il 4 luglio la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare entro il 15 settembre 2017 i nuovi impegni per il reinsediamento per l'anno 2018. Questa iniziativa di finanziamento rientra nell'impegno regolare che consente agli Stati membri di beneficiare del sostegno finanziario dell'UE per i rispettivi sforzi di reinsediamento. Rappresenta il proseguimento di una strategia coordinata a livello UE in materia di reinsediamento e predispone in tal senso il futuro quadro dell'Unione. La priorità principale continua a essere il reinsediamento di cittadini siriani e di altri paesi terzi dalla Turchia, sfollati a causa della guerra in Siria. Nel contempo, a fronte di altre considerazioni di carattere umanitario e relative alla protezione e alla gestione della migrazione, gli Stati membri sono ulteriormente invitati a reinsediare le persone che necessitano di protezione internazionale dal Libano e dalla Giordania, nonché dal Nord Africa e dal Corno d'Africa.

In linea con il piano d'azione del 4 luglio 11 e al fine di salvare vite umane, ridurre la pressione migratoria sulla Libia e fornire alternative ai successivi spostamenti irregolari verso l'UE, gli Stati membri sono stati espressamente invitati a concentrarsi sul reinsediamento, seppur limitato, dei soggetti più vulnerabili dalla Libia, dall'Egitto, dal Niger, dall'Etiopia e dal Sudan. Al momento, l'importo totale destinato al reinsediamento nel 2018 è pari a 377,5 milioni di EUR, sufficienti a sostenere il reinsediamento di almeno 37 750 persone che necessitano di protezione internazionale.

In una lettera inviata a tutti i ministri dell'Interno il 25 agosto, la Commissione ha dato seguito a questo invito e ha incoraggiato tutti gli Stati membri a essere ambiziosi il più possibile e aumentare gli sforzi di reinsediamento dall'Egitto, dalla Libia, dal Niger, dall'Etiopia e dal Sudan per aiutare a stabilizzare la situazione critica nel Mediterraneo centrale e per contribuire al comune impegno di salvare vite umane e offrire alternative agli spostamenti irregolari, oltre a continuare parallelamente a reinsediare dalla Turchia e dal Medio Oriente. La Commissione attende con impazienza di ricevere gli impegni degli Stati membri ed è pronta a sostenerli finanziariamente e praticamente.

Raccomandazioni

·Gli Stati membri che non hanno ancora effettuato reinsediamenti nel quadro delle conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 (Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia) e quelli che non hanno registrato alcun progresso (Danimarca e Repubblica ceca) dovrebbero intensificare immediatamente gli sforzi per assolvere gli impegni assunti. Cipro, la Croazia, Malta e la Slovenia sono incoraggiati a continuare a impegnarsi per attuare i reinsediamenti previsti.

·Gli Stati membri sono invitati a incrementare ulteriormente gli sforzi complessivamente profusi negli ultimi due anni e a presentare alla Commissione, entro il 15 settembre 2017, impegni di reinsediamento ambiziosi per il 2018.

4Prossime fasi

Rimangono richiedenti ammissibili da ricollocare sia dalla Grecia che dall'Italia negli altri Stati membri. Inoltre, ogni giorno arrivano in Italia nuovi richiedenti ammissibili e occorre fornire maggiore sostegno all'Italia per alleviare l'attuale pressione migratoria. Anche la Grecia sta identificando nuovi richiedenti ammissibili e occorre pertanto che gli Stati membri continuino a presentare impegni di ricollocazione.

La Commissione accoglie con favore la decisione della Corte del 6 settembre 2017 che ha confermato la validità della seconda decisione del Consiglio sulla ricollocazione e ha respinto i ricorsi presentati dalla Slovacchia e dall'Ungheria. Le decisioni del Consiglio si applicano a tutti i richiedenti ammissibili che saranno arrivati in territorio italiano e greco entro il 26 settembre 2017. Chi sarà giunto entro tale data e soddisferà tutti i requisiti previsti dalle decisioni del Consiglio sarà pertanto ammissibile alla ricollocazione e dovrebbe essere successivamente trasferito in altri Stati membri in tempi ragionevoli. Pertanto è fondamentale che tutti gli Stati membri, in particolare la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca e gli Stati che non hanno ancora ricollocato la quota di persone loro assegnata, intensifichino gli sforzi per ricollocare tutti i richiedenti ammissibili sia dalla Grecia che dall'Italia. Questo è di particolare importanza per l'Italia, dove un numero notevole di richiedenti ammissibili alla ricollocazione è arrivato dall'inizio del 2017 e un numero ancora maggiore potrebbe arrivare entro il 26 settembre. Gli Stati membri dovrebbero quindi continuare a presentare impegni commisurati alle esigenze sia per l'Italia che per la Grecia. La Commissione continuerà a fornire il sostegno finanziario per la ricollocazione di tutti i richiedenti ammissibili, previsto dalle decisioni del Consiglio.

Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero immediatamente adoperarsi di più per assolvere i rispettivi impegni in materia di reinsediamento, in particolare quelli che non ne hanno ancora effettuato alcuno o che sono ben lungi dal conseguire gli obiettivi prefissati.

Se da un lato tutte le parti interessate dovrebbero concentrarsi sulla piena attuazione degli attuali meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento di emergenza, dall'altro, in linea con le conclusioni dell'incontro informale dei ministri della Giustizia e degli Interni del 6 luglio, occorre continuare a lavorare in via assolutamente prioritaria al pacchetto di proposte legislative per la riforma del sistema europeo comune di asilo, ivi inclusa una riforma del regolamento Dublino sulla base dei principi della solidarietà e della responsabilità.

(1)

      http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/it/pdf  

(2)

     2 765 candidati sono stati respinti dagli Stati membri di ricollocazione, sono stati inseriti nella procedura Dublino o nella procedura nazionale greca, oppure – in numero molto limitato – sono deceduti; inoltre, il servizio greco per l'asilo ha deciso alla fine di non presentare agli Stati membri 2 632 domande registrate poiché i richiedenti sono stati riorientati per la maggior parte verso procedure Dublino, ovvero sono stati dichiarati inammissibili, mentre alcune domande non sono state ancora presentate agli Stati membri.

(3)

     Tra il marzo 2017 e il 16 agosto 2017, 219 richiedenti protezione internazionale sono stati riorientati verso il programma di ricollocazione dall'unità Dublino greca.

(4)

     Ad esclusione delle ricollocazioni specifiche assegnatele nell'ambito delle restanti 54 000.

(5)

     Sebbene in linea di massima non occorrano ulteriori impegni, questi potrebbero rendersi necessari qualora fossero respinte alcune domande Dublino per minori non accompagnati inviate ad altri Stati membri.

(6)

     La data finale delle rispettive decisioni del Consiglio sulla ricollocazione.

(7)

     Entro i termini previsti all'articolo 5 delle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione.

(8)

     Il ministro dell'Interno, il ministro della Giustizia e le autorità locali, specie in Sicilia e a Roma.

(9)

     Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

(10)

     Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

(11)

     SEC(2017) 339.


Bruxelles, 6.9.2017

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ALLEGATO

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Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 1: Ricollocazioni dalla Grecia al 4 settembre 2017

Stato membro

Impegno formale 1

Ricollocazioni effettive

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 2

Austria 3

1491

Belgio

955

677

2415

Bulgaria

860

50

831

Croazia

160

60

594

Cipro

145

96

181

Repubblica ceca

30

12

1655

Estonia

382

141

204

Finlandia

1349

1196

1299

Francia

5770

3948

12599

Germania

6240

4447

17209

Ungheria

988

Islanda

Irlanda

1132

487

240

Lettonia

363

294

295

Liechtenstein

10

10

Lituania

830

355

420

Lussemburgo

298

271

309

Malta

138

101

78

Paesi Bassi

1850

1595

3797

Norvegia

685

693

Polonia

65

4321

Portogallo

1630

1116

1778

Romania

1152

682

2572

Slovacchia

50

16

652

Slovenia

311

172

349

Spagna

1875

1089

6647

Svezia 4

2378

1392

2378

Svizzera

630

344

TOTALE

29 288

19 244

63 302

(1)

     Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

(2)

     Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(3)

     Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

(4)

     Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.


Bruxelles, 6.9.2017

COM(2017) 465 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento




Allegato 2: Ricollocazioni dall'Italia all'4 settembre 2017

Stato membro

Impegno formale 1

Ricollocazioni effettive

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 2

Austria 3

50

15

462

Belgio

390

259

1397

Bulgaria

160

471

Croazia

86

18

374

Cipro

60

34

139

Repubblica ceca

20

1036

Estonia

14

125

Finlandia

779

755

779

Francia

1170

330

7115

Germania

6010

3405

10327

Ungheria

306

Islanda

Irlanda

20

360

Lettonia

264

27

186

Liechtenstein

Lituania

200

27

251

Lussemburgo

210

111

248

Malta

67

47

53

Paesi Bassi

875

762

2150

Norvegia

815

815

Polonia

35

1861

Portogallo

588

299

1173

Romania

800

45

1608

Slovacchia

10

250

Slovenia

195

45

218

Spagna

625

168

2676

Svezia 4

1399

511

1388

Svizzera

900

778

TOTALE

15 742

8 451

34 953

(1)

     Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

(2)

     Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(3)

     Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

(4)

     Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.


Bruxelles, 6.9.2017

COM(2017) 465 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 3: Ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia al 4 settembre 2017

Stato membro

Ricollocazioni effettive dall'Italia

Ricollocazioni effettive dalla Grecia

Ricollocazioni effettive totali

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 1

Austria 2

15

15

1953

Belgio

259

677

936

3812

Bulgaria

50

50

1302

Croazia

18

60

78

968

Cipro

34

96

130

320

Repubblica ceca

12

12

2691

Estonia

141

141

329

Finlandia

755

1196

1951

2078

Francia

330

3948

4278

19714

Germania

3405

4447

7852

27536

Ungheria

0

1294

Islanda

0

Irlanda

487

487

600

Lettonia

27

294

321

481

Liechtenstein

10

10

Lituania

27

355

382

671

Lussemburgo

111

271

382

557

Malta

47

101

148

131

Paesi Bassi

762

1595

2357

5947

Norvegia

815

693

1508

Polonia

0

6182

Portogallo

299

1116

1415

2951

Romania

45

682

727

4180

Slovacchia

16

16

902

Slovenia

45

172

217

567

Spagna

168

1089

1257

9323

Svezia 3

511

1392

1903

3766

Svizzera

778

344

1122

TOTALE

8 451

19 244

27 695

98 255

(1)

     Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(2)

     Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

(3)

     Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.


Bruxelles, 6.9.2017

COM(2017) 465 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento







Allegato 4: Reinsediamenti al 4 settembre 2017, in base alle conclusioni del 20 luglio 2015
e al meccanismo 1:1 con la Turchia (in applicazione dal 4 aprile 2016)

Stato membro /
Stato associato

Impegni assunti nell’ambito del programma del 20 luglio 2015

Reinsediamenti totali nell’ambito del programma del 20 luglio 2015, compreso il meccanismo 1:1 con la Turchia

Paese terzo da cui ha avuto luogo il reinsediamento

Austria

1 900

1 830

Libano: 886; Giordania: 614; Turchia: 329 (di cui 152 nell’ambito del meccanismo 1:1); Iraq: 1

Belgio

1 100

905

Libano: 448; Turchia: 708 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 245 nell’ambito del programma del 20 luglio e 463 al di fuori 1 ); Turchia: 4; Giordania: 184; Egitto: 24

Bulgaria

50

0

Croazia

150

0

Cipro

69

0

Repubblica ceca

400

52

Libano: 32; Giordania: 20

Danimarca

1 000

481

Libano, Uganda

Estonia

20

20

Turchia: 20 nell’ambito del meccanismo 1:1

Finlandia

293

293 2

Turchia: 754 3 nell’ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio; Libano: 282; Egitto: 7; Giordania: 4

Francia

2 375

1 965

Libano: 1 062; Turchia: 926 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 228 nell’ambito del programma del 20 luglio e 698 al di fuori) 4 ); Giordania: 539; Iraq: 8; altro: 128

Germania

1 600

1 600

Turchia: 2 903 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 1 600 nell’ambito del programma del 20 luglio e 1 303 al di fuori)

Grecia

354

0

Ungheria

Islanda

50

50 5

Libano

Irlanda

520

520 6

Libano

Italia

1 989

1 152

Libano: 708; Turchia: 291 nell’ambito del meccanismo 1:1; Giordania: 53; Siria: 52; Sudan: 48

Lettonia

50

25

Turchia: 25 nell’ambito del meccanismo 1:1

Liechtenstein

20

20

Turchia

Lituania

70

28

Turchia: 28 nell’ambito del meccanismo 1:1

Lussemburgo

30

26

Libano: 26; Turchia: 141 nell’ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio 7

Malta

14

0

Paesi Bassi

1 000

1 000

Turchia: 1 942 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 556 nell’ambito del programma del 20 luglio e 1 386 al di fuori); Turchia: 7; Libano: 341; Kenya: 70; Etiopia: 8; Giordania: 7; Libia: 4; Israele: 2; Arabia Saudita, Egitto, Iraq, Marocco, Siria: 1

Norvegia

3 500

3 421

Libano: 2 624; Turchia: 540; Giordania: 257

Polonia

900

0

Portogallo

191

76

Egitto: 63; Turchia: 12 nell’ambito del meccanismo 1:1; Marocco: 1

Romania

80

0 8

Turchia: 11 nell’ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio

Slovacchia

100

0

Slovenia

20

0

Spagna

1 449

631

Libano: 436; Turchia: 195 nell’ambito del meccanismo 1:1

Svezia

491

491

Turchia: 726 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 269 nell’ambito del programma del 20 luglio); Sudan: 124; Kenya: 80; Libano: 8; Iraq: 8; Egitto: 1; Giordania: 1 

Svizzera

519

519

Libano: 431; Siria: 88

Regno Unito

2 200

2 200

Egitto, Giordania, Iraq, Libano, Turchia e altri

TOTALE

22 504

17 305

 

In tutto 8 834 persone sono state reinsediate dalla Turchia in base al meccanismo 1:1, di cui 3 621 nell’ambito del programma del 20 luglio 2015 e 5 213 in aggiunta a quest’ultimo

(1)

     463 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia al di fuori del programma del 20 luglio 2015 devono essere calcolati conformemente alla decisione 2016/1754 del Consiglio.

(2)

     Questo numero non comprende i 754 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia nell'ambito del meccanismo 1:1.

(3)

     Dei 754 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia, 11 sono stati reinsediati tramite il programma nazionale di reinsediamento e 743 devono essere calcolati conformemente alla decisione 2016/1754 del Consiglio.

(4)

     698 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia al di fuori del programma del 20 luglio 2015 devono essere calcolati conformemente alla decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio.

(5)

     L’Islanda ha reinsediato in tutto 97 persone, tutte dal Libano.

(6)

     Nello stesso periodo l'Irlanda ha inoltre ammesso 265 persone bisognose di protezione internazionale sulla base del suo programma nazionale di reinsediamento.

(7)

     141 siriani reinsediati dalla Turchia al di fuori del programma del 20 luglio 2015 devono essere calcolati conformemente alla decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio.

(8)

     19 rifugiati siriani sono stati selezionati nell'ambito del programma del 20 luglio 2015 e sono in attesa del trasferimento.