COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.7.2017
COM(2017) 401 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
QUATTORDICESIMA RELAZIONE
RIEPILOGO DELLE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE ADOTTATE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UNIONE EUROPEA NEL 2016
{SWD(2017) 277 final}
1.Introduzione
Gli strumenti di difesa commerciale, cioè le misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia, sono tre importanti strumenti studiati specificamente per realizzare questi obiettivi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Le misure antidumping e antisovvenzioni mirano a contrastare il grave pregiudizio che le importazioni oggetto di dumping e/o sovvenzioni arrecano o minacciano di arrecare alle industrie nazionali, mentre le misure di salvaguardia offrono ai produttori nazionali una protezione temporanea contro l'aumento imprevisto e significativo delle importazioni. Le misure di salvaguardia sono applicate indifferentemente alle importazioni di qualsiasi origine (erga omnes), mentre le misure antidumping e antisovvenzioni sono specifiche per paese (e anche per società).
Ogni membro dell'OMC ha il diritto di avvalersi degli strumenti di difesa commerciale per contrastare le pratiche commerciali sleali. Tali strumenti vanno tuttavia utilizzati nel pieno rispetto delle regole dell'OMC, onde evitare che si trasformino in misure protezionistiche illegittime e ingiustificate che hanno un impatto negativo sugli scambi commerciali globali e sullo sviluppo economico. L'UE stessa fa uso abituale degli strumenti di difesa commerciale (ad eccezione delle misure di salvaguardia), ma adotta un approccio equilibrato e moderato. Le norme dell'UE in realtà sono ancora più severe di quelle applicate nel quadro dell'OMC e prevedono condizioni supplementari per l'adozione di qualsiasi misura. Questi cosiddetti "elementi OMC plus" comprendono, per esempio, l'obbligo di condurre un'analisi dell'interesse dell'Unione prima di adottare qualsiasi misura, al fine di valutare l'effetto dell'imposizione/non imposizione della misura in questione sull'economia europea.
A partire dal 2010 si osserva un notevole aumento del ricorso agli strumenti di difesa commerciale da parte dei paesi terzi nei confronti delle esportazioni dell'UE. In questo periodo di rallentamento dell'economia e stagnazione della domanda, soprattutto in alcuni settori, è naturale che le industrie dell'UE cerchino nuovi sbocchi per la loro produzione, rivolgendosi anche ai mercati d'esportazione. È quindi fondamentale che tali opportunità di esportazione non siano ostacolate da misure di difesa commerciale ingiustificate che limitano indebitamente l'accesso al mercato.
L'UE si aspetta che anche i suoi partner commerciali osservino le norme applicabili dell'OMC quando ricorrono a tali strumenti e ha proseguito l'opera di promozione delle migliori pratiche: ogni anno la Commissione organizza un seminario generale di una settimana sugli strumenti di difesa commerciale, rivolto ai funzionari delle autorità inquirenti dei paesi terzi. Al seminario organizzato nel novembre 2016 hanno partecipato venti funzionari provenienti da sei diversi paesi (Egitto, Giappone, Thailandia, Tunisia, Turchia e Vietnam) e il segretariato dell'OMC. L'anno scorso sono state inoltre organizzate riunioni bilaterali per condividere le migliori pratiche dell'UE con funzionari che si occupano di strumenti di difesa commerciale provenienti da Indonesia, Thailandia, Cina e Corea e vi sono stati contatti più informali con altri partner commerciali.
Quando un paese terzo avvia un'inchiesta di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE, il ruolo della Commissione consiste nell'intervenire attivamente, ove necessario, per affrontare le questioni sistemiche individuate nel procedimento e garantire la compatibilità con le regole dell'OMC. A tal fine, per esempio, presenta osservazioni scritte all'autorità inquirente del paese terzo, ma partecipa anche con regolarità alle audizioni per assicurare che i diritti e gli interessi degli esportatori dell'UE siano rispettati. La Commissione interviene anche nel quadro degli accordi bilaterali e nel contesto multilaterale.
La presente relazione descrive le tendenze generali delle attività di difesa commerciale dei paesi terzi che hanno o possono avere ripercussioni negative sulle importazioni dell'UE, i principali problemi individuati e i principali risultati conseguiti nel 2016. Presenta inoltre, nell'allegato, un riepilogo delle attività concrete intraprese dalla Commissione ai fini del monitoraggio dei paesi terzi con un'analisi approfondita per paese e cifre esaurienti.
2.Tendenze generali
2.1.Misure in vigore alla fine del 2016
Come nel 2015, l'attività di difesa commerciale dei paesi terzi nei confronti delle industrie dell'UE nel corso del 2016 è rimasta intensa.
Alla fine del 2016 erano in vigore 156 misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE, il che corrisponde a un aumento rispetto alle 151 misure in vigore alla fine del 2015. Come risulta dal grafico seguente, si osserva una netta tendenza all'aumento del numero di misure in vigore dal 2010 e l'attività di difesa commerciale è ancora piuttosto significativa.
Numero totale di misure in vigore alla fine del 2016
Fonte: Statistiche dell'OMC e dell'UE
Come illustrato nel grafico seguente, l'India è tuttora il paese più attivo nel ricorso agli strumenti di difesa commerciale nei confronti dell'UE, con 24 misure in vigore alla fine del 2016 (19 antidumping e 5 di salvaguardia), cinque in più rispetto al 2015 (19). Gli Stati Uniti la seguono da vicino con 21 misure in vigore, 19 delle quali sono antidumping (tre in più rispetto al 2015) e due antisovvenzioni. In Cina la cifra è rimasta stabile, con 19 misure (17 antidumping e 2 antisovvenzioni) così come in Brasile, con 15 misure, tutte antidumping.
Misure in vigore alla fine del 2016 per paese Fonte: Statistiche dell'OMC e dell'UE
Per tipo di strumento, delle 156 misure in vigore, 116 sono misure antidumping, 5 sono misure antisovvenzioni e 35 sono misure di salvaguardia (si rammenta che queste ultime non sono specifiche per paese e quindi non tutte si ripercuotono necessariamente sulle esportazioni dell'UE).
Più specificamente, per quanto riguarda le misure di salvaguardia, i paesi che vi hanno fatto maggiore ricorso nel 2016 sono l'Indonesia (7), con il numero più alto di misure in vigore, seguita dall'India (5) e da altri quattro paesi asiatici: Malaysia, Filippine, Thailandia e Vietnam (3 ciascuno).
2.2.Nuove inchieste avviate nel 2016
In termini di nuove inchieste, nel 2016 si è registrata una notevole diminuzione: tutti i paesi terzi considerati insieme hanno avviato complessivamente 30 nuovi procedimenti nei confronti dell'UE, sette in meno rispetto al 2015. Ciò è principalmente dovuto alla tendenza alla diminuzione del numero di nuove inchieste di salvaguardia, che è sceso da 18 nel 2015 a 12 nel 2016 (-6). Il numero di inchieste antidumping e antisovvenzioni è rimasto relativamente stabile rispetto al 2015, rispettivamente 18 nuove inchieste e nessuna nuova inchiesta.
Merita rilevare che, fra tutti i paesi, l'India è quello che ha aperto il numero più elevato di nuove inchieste (5, quattro delle quali antidumping), invertendo la tendenza alla diminuzione osservata nel 2015, anno durante il quale non aveva avviato procedimenti antidumping.
Per quanto riguarda i settori, la tendenza all'aumento dei nuovi procedimenti avviati dai paesi terzi nei confronti dell'UE nel settore siderurgico, osservata nel 2015, è proseguita anche nel 2016. Come risulta dal grafico seguente, la percentuale di nuove inchieste concernenti l'acciaio è superiore al numero totale di procedimenti avviati in tutti gli altri settori. Infatti 17 delle 30 nuove inchieste avviate nel 2016 nei confronti dell'UE riguardavano prodotti siderurgici. A partire dal 2015 il settore siderurgico a livello mondiale è stato spesso oggetto di inchieste e misure di difesa commerciale. Ciò si deve principalmente all'eccesso di capacità e alla sovrapproduzione in Cina, che determina livelli molto elevati di esportazioni a prezzi di dumping. Sebbene non si registri una sovraccapacità nella produzione siderurgica dell'Unione, anche le industrie dell'UE sono spesso destinatarie di misure commerciali imposte dai paesi terzi contro le importazioni di acciaio. Si tratta, in particolare, di misure di salvaguardia, che sono applicate indipendentemente dal paese d'origine. Tuttavia i paesi terzi talvolta includono le industrie dell'UE nell'ambito di applicazione delle inchieste antidumping, che altrimenti riguardano principalmente i prodotti siderurgici oggetto di dumping provenienti dall'Asia.
Anche l'UE ha avviato alcuni procedimenti e imposto misure concernenti l'importazione di prodotti siderurgici. Per seguire da vicino gli sviluppi nel settore, l'UE ha adottato un meccanismo di "sorveglianza del settore siderurgico", al fine di assicurare il monitoraggio continuo dell'andamento delle importazioni che minacciano di arrecare pregiudizio ai produttori di acciaio dell'UE.
Nuove inchieste nei confronti dell'UE nel settore siderurgico e in altri settori
Fonte: Statistiche dell'OMC e dell'UE
2.3.Misure istituite nel 2016
Complessivamente, nel 2016 sono state istituite 30 nuove misure dei paesi terzi nei confronti delle esportazioni dell'UE. Si tratta di una diminuzione significativa rispetto al 2015 (37) e riguarda in particolare il numero di misure di salvaguardia, sceso da 15 a 10. A questo proposito, è importante ricordare che la Commissione europea è molto attiva nel promuovere un uso leale degli strumenti di difesa commerciale da parte dei suoi partner commerciali, soprattutto in relazione alle misure di salvaguardia.
Per quanto riguarda l'istituzione di misure antidumping e antisovvenzioni, le cifre indicano una tendenza generale stabile. Rispetto al 2015 (21), l'anno scorso si è osservato un lieve calo del numero totale di misure antidumping (19), ma alcuni paesi hanno adottato più misure rispetto al 2015: gli Stati Uniti e l'India hanno rispettivamente istituito cinque e tre misure antidumping, mentre nel 2015 avevano adottato misure soltanto in un caso ciascuno. D'altro canto, il Brasile ha mostrato la tendenza inversa: ha istituito misure antidumping in un solo caso, mentre nel 2015 aveva adottato misure in otto casi. L'anno scorso gli Stati Uniti hanno istituito una sola misura antisovvenzioni, come nel 2015.
3.Problemi ricorrenti
3.1.Antielusione
Il numero di procedimenti avviati dai paesi terzi nei confronti dell'UE riguardanti problemi di elusione nel 2016 è rimasto significativo. Come nel 2015, l'anno scorso si sono registrati complessivamente cinque casi riguardanti l'elusione: la Turchia si avvaleva di tre misure (due sui tessuti provenienti da Bulgaria e Polonia e una sul legno compensato proveniente dalla Bulgaria, quest'ultima istituita in ottobre) e ha avviato una nuova inchiesta (cerniere provenienti da Grecia, Spagna e Italia), mentre un'altra inchiesta è stata avviata dall'Argentina (carta patinata proveniente dalla Finlandia).
Per elusione si intendono le pratiche illecite, come il trasbordo, la dichiarazione di origine falsa, la modifica del prodotto o delle operazioni di montaggio, che mirano a eludere il pagamento dei dazi antidumping o compensativi applicabili. Quando viene individuata un'elusione, le misure antidumping o antisovvenzioni esistenti possono essere estese al paese terzo non soggetto a tali misure (ma spesso geograficamente vicino) nel quale ha luogo l'attività di elusione, o al prodotto leggermente modificato. Poiché attualmente gli accordi dell'OMC non contengono norme uniformi in materia di elusione e dato che la situazione può diventare problematica quando le misure antielusione colpiscono i produttori onesti, si tratta di un ambito delicato sottoposto ad attento monitoraggio da parte della Commissione.
3.2.Diritti di difesa
I diritti di difesa delle parti sono un elemento fondamentale in ogni inchiesta di difesa commerciale. Spetta alle autorità inquirenti assicurare che un fascicolo significativo e non riservato sia messo a disposizione per la consultazione. Tale fascicolo dovrebbe omettere i segreti commerciali e presentare informazioni redatte sotto forma di indici o serie di valori che consentano a tutte le parti di disporre di un quadro completo della situazione. Purtroppo in molte inchieste (in particolare quelle con pochi o soltanto un denunciante) il fascicolo non riservato contiene pochissime informazioni o è semplicemente censurato. Questa mancanza di informazioni significative impedisce alle parti di comprendere le circostanze di fatto e di difendersi. In questi casi la Commissione interviene sistematicamente, insistendo sulla necessità di garantire una maggiore trasparenza durante il procedimento.
3.3.Pregiudizio e nesso di causalità
Le inchieste dovrebbero portare all'adozione di misure soltanto quando le condizioni pertinenti dell'OMC sono rigorosamente soddisfatte; purtroppo, non sempre è così. In particolare, la Commissione si è spesso trovata di fronte ad analisi inadeguate, nelle quali l'esistenza di un chiaro nesso causale tra le presunte importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria nazionale era assai dubbia. Qualora questo nesso non possa essere accertato, anche nel caso in cui sia constatato il pregiudizio, secondo le regole dell'OMC non sussistono motivi sufficienti per imporre una misura. È importante tenere presente che l'industria nazionale può subire un pregiudizio per una molteplicità di motivi, fra cui l'utilizzo inefficiente della sua capacità, un calo della domanda interna o un aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Qualsiasi pregiudizio derivante da tali altri fattori non può essere attribuito a importazioni oggetto di dumping e può spezzare il nesso di causalità. La Commissione presta particolare attenzione all'analisi del pregiudizio e del nesso causale nelle inchieste dei paesi terzi, perché in assenza di tale nesso qualsiasi misura va oltre la compensazione del pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni e può facilmente trasformarsi in protezionismo.
3.4.Utilizzo discutibile delle misure di salvaguardia
Come già spiegato, le misure di salvaguardia sono lo strumento più restrittivo degli scambi commerciali, in quanto si applicano a tutte le importazioni indipendentemente dalla loro origine. Per questo motivo andrebbero utilizzate soltanto in circostanze realmente eccezionali per proteggere temporaneamente l'industria nazionale da un improvviso e brusco aumento delle importazioni. Anche se nel 2016 si è iniziato a fare minore ricorso alle misure di salvaguardia, la Commissione continua a intervenire sistematicamente in quasi tutte le inchieste, dato che in molti casi le norme rigorose previste nell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia non sembrano essere rispettate. Molte inchieste di salvaguardia riguardano importazioni che di fatto provengono da un solo paese e gli strumenti antidumping o antisovvenzioni sarebbero quindi più idonei a fornire una risposta più mirata al problema, senza limitare indebitamente l'accesso al mercato. Nel 2016 questo problema ha riguardato, in particolare, il Sud-Est asiatico, dove le inchieste di salvaguardia miravano a proteggere i mercati nazionali dell'acciaio contro l'aumento delle importazioni di prodotti siderurgici originari principalmente della Cina.
4.Risultati principali
Cina – Abrogazione delle misure antidumping a seguito della relazione dell'organo di appello dell'OMC
Il 22 agosto 2016 la Cina ha abrogato le misure antidumping imposte su determinati tubi d'acciaio inossidabile senza saldature ad alte prestazioni originari dell'UE e del Giappone. La decisione è stata presa in attuazione della relazione dell'organo di appello dell'OMC dell'ottobre 2015, nella quale si concludeva che le misure antidumping imposte dalla Cina nel 2012 costituivano una violazione delle regole dell'OMC (cfr. anche punto 5 infra). Questo è un esempio di misure di difesa commerciale cinesi ingiustificate, adottate per ritorsione e non conformi alle regole dell'OMC. Il procedimento era stato avviato subito dopo un procedimento dell'UE nei confronti delle importazioni di acciaio cinese. L'organo di appello dell'OMC ha concluso, in particolare, che il ministero cinese del Commercio non aveva svolto un'analisi segmentata dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale cinese e non aveva quindi accertato che il pregiudizio arrecato da altri fattori non fosse attribuito a dette importazioni; ha altresì constatato che le parti interessate non avevano potuto esercitare adeguatamente i loro diritti di difesa.
Australia – Riduzione dei dazi a carico dei produttori che esportano pomodori trasformati
Nel 2013 le autorità australiane avevano avviato un'inchiesta antidumping concernente i prodotti trasformati a base di pomodoro provenienti dall'Italia (le esportazioni UE di questo prodotto in Australia ammontano a 48 milioni di EUR). Dopo vari interventi, l'inchiesta aperta nei confronti dei due principali esportatori, che rappresentano circa il 45% delle esportazioni totali dell'UE, è stata chiusa in quanto non erano state individuate prove di dumping. I dazi applicati agli altri esportatori che cooperavano erano relativamente bassi (in media del 4%).
Nel 2015 l'Australia ha avviato una nuova inchiesta antidumping nei confronti dei due produttori esportatori oggetto dell'inchiesta precedente. Nonostante diversi interventi tecnici e politici a vari livelli, all'inizio del 2016 le autorità australiane hanno istituito dazi che variano dal 4,5% all'8,4%. Queste misure erano basate su una metodologia la cui applicazione ha determinato gravi problemi sistemici, in quanto si opponeva indirettamente al sostegno dell'UE all'agricoltura a titolo della "scatola verde" (compatibile con le regole dell'OMC) nell'ambito di un'inchiesta antidumping. Nell'aprile del 2016, su richiesta delle società e delle autorità italiane, l'Australian Anti-dumping Review Panel (comitato australiano di riesame antidumping) ha avviato un riesame delle misure. La Commissione, in coordinamento con l'industria, è prontamente intervenuta nel procedimento e ha dimostrato che il prezzo dei pomodori non trasformati acquistati dai due esportatori non era influenzato dal sostegno dell'UE a titolo della "scatola verde". Di conseguenza, non dovevano essere introdotti adeguamenti dei costi, che provocavano margini di dumping artificiosamente alti. Questo argomento è prevalso e, il 5 gennaio 2017, le autorità australiane hanno ridotto il livello dei dazi applicabili ai due produttori esportatori (allo 0% per un esportatore e al 4,6% per l'altro), riconoscendo che la metodologia di adeguamento dei costi non era adeguata.
Parallelamente, nel maggio 2016 le autorità australiane hanno anche avviato un riesame intermedio, limitato agli altri produttori esportatori già soggetti alle misure, al fine di applicare la metodologia di adeguamento dei costi inizialmente applicata alle due società italiane per elevare i rispettivi margini di dumping. Nel gennaio 2017, in seguito al riesame metodologico proposto dai due esportatori italiani (sopra descritto), il comitato antidumping australiano ha tuttavia riesaminato le proprie conclusioni e ha deciso di non applicare più la metodologia di adeguamento dei costi e di ridurre i dazi a carico di tutti gli esportatori interessati.
Brasile – Chiusura dell'inchiesta antidumping sulle apparecchiature a raggi X senza istituzione di misure
Nel febbraio 2017 il Brasile ha chiuso l'inchiesta antidumping avviata nei confronti delle importazioni di apparecchiature dentistiche a raggi X dalla Germania (le esportazioni UE di questo prodotto in Brasile ammontano a circa 5 milioni di EUR). Alla luce degli argomenti presentati dalla Commissione e dall'industria (tre interventi riguardanti gravi carenze relative all'analisi degli effetti dei volumi e dei prezzi, del pregiudizio e del nesso di causalità), il ministero brasiliano delle Compensazioni commerciali ha ribaltato la propria decisione preliminare e ha concluso che le importazioni oggetto dell'inchiesta non arrecavano un pregiudizio all'industria nazionale.
Turchia – Misure di salvaguardia meno restrittive
La Turchia ha istituito misure di salvaguardia sulle importazioni di carta da parati, comprese quelle originarie dell'UE (le esportazioni UE di questo prodotto in Turchia ammontano a circa 13 milioni di EUR). La Commissione è intervenuta a vari livelli, anche in sede di comitato di salvaguardia dell'OMC a Ginevra. A seguito di intensi contatti, nell'aprile 2017 le autorità turche hanno infine accettato di introdurre un contingente tariffario applicabile a decorrere da agosto 2016, che limita notevolmente l'impatto economico negativo sugli esportatori dell'UE.
Marocco – Misure di salvaguardia meno restrittive
La Commissione è intervenuta sin dall'inizio nell'inchiesta di salvaguardia marocchina riguardante la carta in bobine e risme (le esportazioni UE di questo prodotto in Marocco ammontano a circa 20 milioni di EUR). L'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità è stata considerata non risolutiva e l'unico produttore nazionale sembrava avere problemi di qualità, quantitativi disponibili e tempi di consegna. È stato quindi proposto un dazio decrescente ad valorem, ma le iniziative congiunte e i vari interventi della Commissione e dell'industria hanno portato a un contingente tariffario meno restrittivo per gli esportatori dell'UE.
Tunisia – Astensione dall'istituzione di misure in tre inchieste di salvaguardia
Negli ultimi anni la Tunisia ha avviato tre inchieste di salvaguardia: bottiglie di vetro e pannelli di fibre nel 2014 e piastrelle di ceramica nel 2015 (le esportazioni UE di questi tre prodotti in Tunisia ammontano a circa 70 milioni di EUR). La Commissione è intervenuta con fermezza, in quanto tutti e tre i procedimenti erano stati avviati con motivazioni molto deboli. In particolare, l'industria nazionale non subiva un grave pregiudizio: le difficoltà erano dovute ad altri fattori, come l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. A seguito degli interventi della Commissione in cooperazione con l'industria, finora è stata evitata l'istituzione di misure. La Commissione continua a esercitare pressioni affinché le inchieste siano ufficialmente chiuse.
Egitto – Chiusura di un'inchiesta di salvaguardia senza istituzione di misure
L'inchiesta di salvaguardia riguardante le importazioni di polietilene tereftalato (PET) è stata avviata nel dicembre 2015. La Commissione è intervenuta più volte per segnalare carenze significative. In particolare, l'industria era in fase di avviamento e, dopo l'inizio della produzione, le importazioni non sono aumentate, anzi sono diminuite. La maggior parte degli indicatori evidenziava inoltre una tendenza positiva, soprattutto per quanto riguarda la quota di mercato (i produttori avevano raggiunto il 60% in un solo anno di attività) e le eventuali difficoltà incontrate dal ricorrente erano legate alla fase di avviamento, non a un aumento delle importazioni. L'inchiesta è stata chiusa nell'agosto 2016 senza l'istituzione di misure.
Turchia – Chiusura di due inchieste di salvaguardia senza istituzione di misure
In due casi di salvaguardia, prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e telefoni mobili, a seguito di varie osservazioni presentate dalla Commissione, in cooperazione con l'industria, le autorità turche hanno infine riconosciuto che le denunce erano infondate. Di conseguenza, entrambe le inchieste sono state chiuse senza l'istituzione di dazi.
Sud Africa – Riduzione delle misure di salvaguardia sul pollo congelato
Nel dicembre del 2016 il Sud Africa ha istituito dazi di salvaguardia temporanei del 13,9% (ad valorem) sul pollo congelato (le esportazioni UE di questo prodotto in Sud Africa ammontano a circa 200 milioni di EUR). Lo stesso prodotto era già oggetto di misure antidumping dal 2015. A seguito di vari interventi della Commissione, i dazi temporanei sono stati notevolmente ridotti rispetto a quelli inizialmente proposti dal ricorrente. Il procedimento però è ancora aperto e, alla data della presente relazione, i due dazi venivano ancora applicati in modo cumulativo.
Nuova Zelanda – Abrogazione delle misure antidumping sulle conserve di pesche spagnole
Nel 2016 la Nuova Zelanda ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite nel 2011 sulle importazioni di conserve di pesche dalla Spagna. Tuttavia, anche in seguito agli interventi della Commissione, nel marzo 2017 le autorità neozelandesi hanno concluso che i dazi non erano più necessari e pertanto sono stati soppressi.
5.Attività dell'OMC
La Commissione interviene in sede di OMC al fine di difendere gli interessi dell'Unione in casi specifici e di assicurare il pieno rispetto della normativa dell'organizzazione. Quando ritiene che le misure di difesa commerciale adottate da altri membri violino le regole dell'OMC, la Commissione può opporsi e chiedere la costituzione di un panel.
Questo è avvenuto nel caso delle misure antidumping imposte dalla Russia nei confronti delle importazioni di veicoli commerciali leggeri (DS479), sulle quali il panel ha adottato una relazione nel gennaio 2017 (il caso è menzionato nella relazione annuale dello scorso anno). Il panel ha dichiarato che tali dazi costituiscono una violazione delle regole dell'OMC, concordando con l'UE su tutti i motivi procedurali e riconoscendo vari problemi nell'analisi svolta dalla Russia, in particolare il fatto che non aveva preso in considerazione l'enorme sovraccapacità presente nel settore nazionale dei veicoli commerciali leggeri. Nel febbraio 2017 la Federazione russa ha tuttavia presentato ricorso contro la relazione del panel per conto dell'Unione economica eurasiatica.
Per quanto riguarda un altro caso, anch'esso menzionato lo scorso anno, cioè misure antidumping imposte dalla Cina sulle importazioni di determinati tubi d'acciaio (DS460), a seguito della decisione contenuta nella relazione dell'organo di appello dell'ottobre 2015, il 22 agosto 2016 la Cina ha attuato la raccomandazione dell'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) e ha abrogato le misure.
La Commissione interviene anche in qualità di terzo nei procedimenti dell'OMC riguardanti altri membri dell'organizzazione, allo scopo di affrontare e monitorare questioni di interesse sistemico e promuovere standard più elevati nelle inchieste di difesa commerciale a livello mondiale.
Nel 2016 la Commissione è intervenuta, fra l'altro, in due controversie in sede di OMC (DS464: Stati Uniti – Misure antidumping e compensative relative alle grandi lavatrici originarie della Corea e DS471: Stati Uniti – Applicazione di determinate metodologie nei procedimenti antidumping riguardanti la Cina), nelle quali sono state impugnate la metodologia di accertamento del dumping mirato e l'applicazione dell'azzeramento nelle inchieste antidumping condotte dagli Stati Uniti. Le relazioni adottate dall'organo di appello in entrambi i casi rivestono particolare interesse per l'UE, in quanto questa metodologia, che gonfia artificiosamente i margini di dumping, è utilizzata dagli Stati Uniti anche in casi riguardanti le importazioni provenienti dall'UE.
Infine la Commissione partecipa regolarmente ai pertinenti comitati dell'OMC a Ginevra. Nei comitati antidumping e antisovvenzioni si discutono e riesaminano le singole azioni intraprese da altri membri dell'OMC nell'ambito delle relazioni mensili e semestrali trasmesse all'OMC. La Commissione interviene sistematicamente e solleva singoli casi anche in sede di comitato di salvaguardia, dato l'uso massiccio di questo strumento che suscita grande preoccupazione. La Commissione partecipa inoltre a un più vasto gruppo di discussione su questioni di salvaguardia, il cui obiettivo principale è lo scambio di opinioni sulle rispettive pratiche dei membri dell'OMC.
6.Conclusioni
Le informazioni e i dati riportati nella presente relazione mostrano che nel corso del 2016 l'attività di difesa commerciale nei confronti dell'UE è rimasta intensa e ha richiesto un continuo impegno da parte dei servizi della Commissione. La Commissione si compiace della diminuzione del numero di nuove inchieste e misure nei confronti dell'UE, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia, ma va rilevato che il numero complessivo di misure attualmente in vigore è aumentato rispetto al 2015 e ha raggiunto un livello particolarmente elevato.
L'anno passato è stato anche segnato dalla crescente complessità dei procedimenti dovuta a vari fattori, come la sovraccapacità di produzione di acciaio a livello mondiale e il contesto politico di alcuni paesi terzi, nei quali le misure di difesa commerciale potrebbero acquisire una connotazione protezionistica. I produttori degli Stati membri dell'UE che si trovano di fronte a difficoltà sul mercato interno cercano inoltre sbocchi nelle esportazioni al fine di conseguire obiettivi di crescita e occupazione e sono quindi colpiti con maggiore frequenza dalle misure di difesa commerciale dei paesi terzi.
L'approccio della Commissione nei riguardi dell'attività di difesa commerciale esercitata dai paesi terzi contro le industrie dell'UE consiste nell'intervenire sistematicamente nei procedimenti in corso presentando osservazioni tecniche, ma essa si adopera anche al fine di promuovere un dialogo costruttivo con i servizi di difesa commerciale dei partner commerciali. Ciò dovrebbe contribuire allo sviluppo di autorità inquirenti più informate e più consapevoli dell'importanza di conformarsi alle regole dell'OMC quando conducono inchieste di difesa commerciale nei rispettivi paesi.
Negli ultimi anni, grazie all'esperienza acquisita nel corso del tempo, gli interventi tecnici della Commissione hanno esercitato un impatto sempre maggiore. Questo, associato agli interventi politici e ai contatti formali e informali con i paesi terzi, ha permesso di conseguire importanti risultati. Tuttavia molti problemi incontrati in passato perdurano tuttora.
Dato l'ambiente commerciale globale sempre più complesso e spesso politicizzato, è lecito inoltre attendersi un maggiore ricorso agli strumenti di difesa commerciale. In questo contesto difficile, la Commissione dedicherà particolare impegno ad assicurare che l'"uso" degli strumenti di difesa commerciale non si trasformi in "abuso". Una stretta interazione con l'industria dell'Unione, le singole società europee e gli Stati membri, nonché i dialoghi bilaterali e la condivisione delle migliori pratiche con i paesi terzi svolgono un ruolo fondamentale nelle iniziative della Commissione.
Gli scambi commerciali globali, che vengono continuamente liberalizzati e offrono importanti opportunità alle parti interessate, possono funzionare soltanto in presenza di condizioni leali e la difesa commerciale assicura che tali condizioni prevalgano. In questo senso, essa costituisce parte integrante della politica commerciale dell'Unione, e anche di quella di altri importanti partner commerciali.