4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 356/168


P8_TA(2017)0456

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/003 GR/Attica retail

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia — EGF/2017/003 GR/Attica retail (COM(2017)0613 — C8-0360/2017 — 2017/2229(BUD))

(2018/C 356/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0613 — C8-0360/2017),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (regolamento FEG) (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la relazione speciale n. 7/2013 della Corte dei conti, secondo cui il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) fornisce un valore aggiunto per l'UE ogniqualvolta serva a cofinanziare servizi per lavoratori in esubero o indennità normalmente non previste dai sistemi di indennità di disoccupazione degli Stati membri;

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

viste le sue risoluzioni approvate fin dal gennaio 2007 sulla mobilitazione del FEG, comprese le osservazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sulle domande di contributo presentate,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0367/2017),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio internazionale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che la Grecia ha presentato la domanda EGF/2017/003 GR/Attica retail per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 725 collocamenti in esubero effettuati in nove imprese operanti nel settore economico del commercio al dettaglio, nella regione dell'Attica e in altre dieci regioni (4);

C.

considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG;

D.

considerando che al fine di stabilire il legame tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica mondiale, la Grecia sostiene che la sua economia nazionale è stata interessata da una profonda recessione per sei anni consecutivi (2008-2013); che tra il 2008 e il 2016 il PIL greco si è ridotto del 26,2 % e i consumi pubblici del 22,8 %, mentre il numero di persone disoccupate nel paese è aumentato di 700 000 unità; che, dal 2008, per far fronte ai rimborsi del debito estero i governi ellenici hanno sensibilmente aumentato le aliquote fiscali, razionalizzato la spesa pubblica e ridotto gli stipendi e, in particolare, le pensioni dei dipendenti pubblici, e che anche nel settore privato le retribuzioni sono diminuite a seguito della combinazione di politiche attuate; che la diminuzione dei salari ha portato a una contrazione dei consumi che si è ripercossa duramente sul settore del commercio al dettaglio;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Grecia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 949 150 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 4 915 250 EUR;

2.

osserva che la Commissione ha rispettato il termine di dodici settimane dal ricevimento della domanda presentata dalle autorità greche per completare la sua valutazione della conformità della domanda alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario, il 23 ottobre 2017, e ha notificato tale valutazione al Parlamento lo sesso giorno;

3.

osserva che le nove imprese interessate dispongono di negozi e supermercati che vendono prodotti di consumo; deplora che le vendite al dettaglio siano crollate tra il 2008 e il 2015, passando dal 60 % per i negozi di elettrodomestici al 30 % per i dettaglianti di generi alimentari e al 23 % per i supermercati;

4.

riconosce che gli esuberi in questione sono direttamente collegati al declino subito dal settore del commercio al dettaglio dal 2008; osserva che sono stati persi 164 000 posti di lavoro nel periodo 2008-2015 nei settori del commercio al dettaglio, dell'edilizia e nell'industria manifatturiera, pari al 64,2 % del totale delle perdite di posti di lavoro;

5.

ricorda che la crisi economica esercita una pressione notevole sul potere d'acquisto delle famiglie in Grecia sin dal 2008; constata che la drastica riduzione del credito alle imprese e ai singoli cittadini ha avuto un impatto sulle imprese del settore del commercio al dettaglio; deplora che la combinazione di questi due fattori abbia portato a un ribasso dell'indice del fatturato complessivo nel settore del commercio al dettaglio, con un calo di oltre il 63 % nel periodo 2008-2016; sottolinea che le misure di austerità messe in atto sin dal 2008, in particolare i tagli salariali, la rinegoziazione dei contratti di locazione e il rinvio delle date di scadenza delle fatture, hanno causato un peggioramento della situazione; osserva che questo caso dimostra che le misure messe in atto non hanno potuto fare fronte alla crisi economica in modo efficace e a lungo termine;

6.

sottolinea con preoccupazione che la regione dell'Attica, nella quale si concentra oltre il 70 % degli esuberi, registra un tasso di disoccupazione del 22,9 %, mentre in altre dieci regioni questo varia dal 19,5 % nella regione dell'Egeo, al 26,8 % in Macedonia occidentale e nell'Epiro; esprime preoccupazione per il fatto che tali esuberi potranno aggravare ulteriormente la situazione occupazionale cui queste regioni fanno fronte sin dall'inizio della crisi finanziaria ed economica; osserva, in particolare, che il 31,8 % della popolazione dell'Attica si trova in una situazione di rischio di povertà o di esclusione sociale;

7.

rileva che la Grecia prevede cinque tipi di misure: i) orientamento professionale, ii) formazione, riqualificazione e formazione professionale, iii) contributo all'avvio di un'impresa, iv) indennità per la ricerca di un impiego e indennità di formazione e v) sovvenzione per la creazione di posti di lavoro;

8.

rileva che l'85,2 % dei beneficiari sono persone di oltre 55 anni di età, e che il 24,8 % supera i 64 anni di età; si rammarica del fatto che non sia stato possibile individuare una soluzione praticabile per evitare il loro licenziamento, segnatamente alla luce del fatto che l'anzianità professionale costituisce un fattore aggravante per la ricerca di lavoro; accoglie favorevolmente la decisione della Grecia di fornire ai lavoratori corsi di formazione professionale che corrispondono alle esigenze personali, in particolare dei beneficiari più anziani, e alle attuali necessità del mercato del lavoro;

9.

osserva e accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con il segretario generale e con i rappresentanti dell'istituto del lavoro della Confederazione generale dei lavoratori greci (GSEE); ricorda che un dialogo sociale solido, basato sulla fiducia reciproca e la responsabilità condivisa, costituisce il miglior strumento per cercare soluzioni consensuali e approcci comuni all'atto di prevedere, prevenire e gestire i processi di ristrutturazione; evidenzia che ciò può contribuire a impedire la perdita di posti di lavoro e pertanto a ridurre il ricorso al FEG;

10.

constata che le misure di sostegno al reddito costituiranno il dal 34,72 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, una percentuale appena al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento relativo al Fondo e molto più elevata di quelle proposte in altri casi recenti; ricorda che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di occupazione;

11.

osserva che le autorità greche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione;

12.

ricorda che la concezione d'insieme del pacchetto coordinato di servizi personalizzati che beneficia del Fondo dovrebbe essere orientata verso iniziative che contribuiscano all'occupazione, a rafforzare le competenze dei lavoratori, a valorizzarne il percorso in vista di un loro ravvicinamento al mondo imprenditoriale, comprese le cooperative, e dovrebbe essere coordinata con i programmi esistenti dell'Unione, tra cui il Fondo sociale europeo; ritiene che una strategia coerente potrebbe ridurre il rischio di delocalizzazione e creare condizioni favorevoli alla rilocalizzazione della produzione industriale nell'Unione; insiste sul fatto che una seria politica di prevenzione e anticipazione delle ristrutturazioni dovrebbe prevalere su ogni utilizzazione del Fondo; sottolinea altresì l'importanza di una vera politica industriale a livello dell'Unione, portatrice di una crescita sostenibile e inclusiva;

13.

ricorda di avere già espresso preoccupazione in merito alla disparità esistente tra le risorse richieste al FEG e gli importi rimborsati dagli Stati membri nella sua risoluzione del 15 settembre 2016 sulle attività, l'impatto e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (5); invita la Commissione a continuare a incoraggiare gli Stati membri a realizzare previsioni dei costi stimati più realistiche, in modo da ridurre al minimo la necessità di recuperare finanziamenti in seguito;

14.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

15.

ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

16.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti relativi alle domande al FEG;

17.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

18.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Macedonia orientale, Tracia (EL11), Macedonia centrale (EL12), Macedonia occidentale (EL13), Tessaglia (EL14), Epiro (EL21), Grecia occidentale (EL23), Grecia centrale (EL24), Peloponneso (EL25), Egeo meridionale (EL42), Creta (EL43).

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0361.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia — EGF/2017/003 GR/Attica retail

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/6.)