13.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/43


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di un Fondo europeo per la difesa

(2018/C 247/08)

Relatore:

Dainis Turlais (LV/ALDE), membro del consiglio comunale di Riga

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell’industria europea della difesa

COM(2017) 294 final — 2017/0125(COD)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Istituzione del Fondo europeo per la difesa

COM(2017) 295 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Aggiungere un nuovo Visto dopo l’ultimo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Vista la cooperazione strutturata permanente in materia di sicurezza e di difesa (PESCO), di cui agli articoli 42, paragrafo 6, e 46 del trattato sull’UE, nonché al protocollo n. 10 di detto trattato, decisa da 23 Stati membri dell’Unione europea il 13 novembre 2017;

Emendamento 2

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(2)

Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito «il programma»). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell’industria della difesa dell’Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l’ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell’industria della difesa dell’Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell’articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

(2)

Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione e a miglioramenti nell’efficienza della spesa globale per la difesa nell’Unione, favorendo in tal modo l’autonomia strategica dell’UE , sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito «il programma»). Il programma dovrebbe garantire la promozione della competitività dell’industria della difesa dell’Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese , in particolare le PMI, di più Stati nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l’ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell’industria della difesa dell’Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell’articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Emendamento 3

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(3)

Per sfruttare meglio le economie di scala nell’industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.

(3)

Per sfruttare meglio le economie di scala nell’industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra , rispettivamente, Stati membri e imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa , promuovendo in tal modo la standardizzazione dei sistemi militari contemporaneamente al miglioramento della loro interoperabilità .

Emendamento 4

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(4)

Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l’importo per l’attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.

(4)

Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l’importo per l’attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo. Al fine di finanziare il programma a titolo del bilancio generale dell’Unione, si dovrebbe destinare al programma un importo di 500 milioni di EUR a prezzi correnti. Considerando che il programma è una nuova iniziativa, che non era prevista al momento dell’adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, e al fine di evitare un impatto negativo sul finanziamento dei programmi pluriennali esistenti, tale importo dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati entro i massimali del quadro finanziario pluriennale. L’importo definitivo dovrebbe essere autorizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio tramite la procedura annuale di bilancio.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(5)

Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno.

(5)

Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno , e potrebbero risultare interessanti meccanismi di finanziamento misto .

Motivazione

N.P.

Emendamento 6

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(10)

Dato che l’obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell’industria della difesa dell’Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

(10)

Dato che l’obiettivo del programma consiste nell’accrescere l’indipendenza strategica dell’UE attraverso il rafforzamento della sua capacità di difesa e nel sostenere la competitività dell’industria della difesa dell’Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti sviluppati dagli Stati membri .

Emendamento 7

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(13)

Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell’industria della difesa dell’Unione, solo i soggetti stabiliti nell’Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, l’infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell’ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

(13)

Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell’industria della difesa dell’Unione, solo i soggetti stabiliti nell’Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, l’infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell’ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, le imprese che hanno sede nell’UE devono essere protette dall’influenza di imprese di paesi terzi.

Emendamento 8

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(21)

La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell’elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato «comitato del programma»). Alla luce della politica dell’Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e l’integrazione sociale nell’Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione .

(21)

La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell’elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato «comitato del programma»). Alla luce della politica dell’Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e l’integrazione sociale nell’Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI , se l’importo della sovvenzione è pari almeno al 20 % del bilancio complessivo annuale .

Emendamento 9

Nuovo considerando dopo il considerando 25

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(26)

La Commissione dovrebbe privilegiare un approccio territoriale e locale e informare le PMI, i cluster regionali e le regioni in tutti gli Stati membri delle possibilità di avvalersi del programma e delle ulteriori opportunità di finanziamento a favore di progetti nel settore della difesa, in particolare sulla base del sostegno alle strategie regionali di specializzazione intelligente.

Emendamento 10

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 2

Articolo 2

Obiettivi

Obiettivi

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a)

promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

a)

promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;

b)

sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all’interno dell’Unione;

b)

sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all’interno dell’Unione;

c)

favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo.

c)

favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo;

 

d)

rafforzare le capacità di difesa e di sicurezza negli Stati membri dell’UE con frontiere esterne .

Motivazione

Il programma dev’essere inclusivo e aperto a beneficiari di tutti gli Stati membri, senza compartimentazioni geografiche. Per farsi carico delle loro responsabilità in materia di controllo e difesa delle frontiere esterne dell’UE, gli Stati membri con frontiere esterne dovrebbero avere la possibilità di sviluppare specializzazioni intelligenti nell’ambito dell’industria della difesa.

Emendamento 11

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 3

Articolo 3

Bilancio

Bilancio

L’importo destinato all’esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

L’importo destinato all’esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti , che devono provenire esclusivamente da margini non assegnati e non da riassegnazioni di fondi di bilancio .

Motivazione

Non è concepibile che il bilancio del Fondo europeo per la difesa, che non era stato previsto al momento dell’elaborazione del quadro finanziario pluriennale, venga prelevato dalle risorse di bilancio già previste per i programmi attuali dell’UE.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Disposizioni finanziarie generali

Disposizioni finanziarie generali

L’assistenza finanziaria dell’Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, in particolare:

a)

sovvenzioni;

b)

strumenti finanziari;

c)

appalti pubblici.

L’assistenza finanziaria dell’Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, in particolare, sovvenzioni ed eventualmente anche strumenti finanziari e appalti pubblici. L’assistenza finanziaria dell’Unione può essere destinata alla prestazione di assistenza tecnica per l’elaborazione di progetti da parte di PMI.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Soggetti ammissibili

Soggetti ammissibili

I beneficiari sono imprese stabilite nell’Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell’ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell’azione.

I beneficiari , che soddisfano i criteri per la cooperazione transfrontaliera, e i loro subfornitori sono imprese stabilite nell’Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell’ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell’azione.

Emendamento 14

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Criteri di aggiudicazione

Criteri di aggiudicazione

Le azioni proposte per il finanziamento nell’ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Le azioni proposte per il finanziamento nell’ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

a)

eccellenza;

a)

eccellenza;

b)

contributo all’innovazione e allo sviluppo tecnologico dell’industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell’autonomia industriale dell’Unione nel settore delle tecnologie della difesa;

b)

contributo all’innovazione e allo sviluppo tecnologico dell’industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell’autonomia industriale dell’Unione nel settore delle tecnologie della difesa;

c)

contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all’interno dell’Unione;

c)

contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all’interno dell’Unione;

d)

sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell’azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri;

d)

sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell’azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri;

e)

per le azioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell’industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

e)

per le azioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell’industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

 

Le misure proposte per il finanziamento nel quadro della parte del programma finalizzata al sostegno delle PMI e al rafforzamento delle capacità delle regioni situate alle frontiere esterne dell’UE nei settori della difesa e della sicurezza sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

 

a)

eccellenza;

 

b)

potenziale di creazione di un sistema integrato di imprese nel settore della sicurezza e della difesa;

 

c)

sostenibilità sulla base della prova da parte dei beneficiari del fatto che i costi restanti sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri.

Motivazione

N.P.

Emendamento 15

Articolo 13, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Programma di lavoro

Programma di lavoro

Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Il programma di lavoro garantisce che almeno il 20 % della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Motivazione

N.P.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

rileva che la sicurezza mondiale è messa a rischio da una serie di minacce sempre più ampia (guerre, conflitti armati, terrorismo, immigrazione illegale, corruzione, populismo) e che in ogni Stato membro dell’UE e in ogni regione sono presenti specifici problemi di sicurezza; sostiene il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa proposto e i suoi obiettivi: rafforzare la competitività e la capacità di innovazione del settore della difesa nell’Unione, compresa la ciberdifesa, favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, sostenere la cooperazione tra le imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa e ricorrere a progetti di cooperazione a lungo termine tra gli Stati membri; è inoltre favorevole all’iniziativa volta all’istituzione di un Fondo europeo per la difesa, che comprenda sia il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa che l’azione preparatoria sulla ricerca nel settore della difesa;

2.

osserva che la sicurezza di ogni singolo paese nonché dell’intera Unione europea si basa essenzialmente su due pilastri: il potenziale economico e una società caratterizzata da unità e coesione. La sicurezza di ciascuno Stato membro equivale ormai alla sicurezza dell’intera UE. L’Unione europea deve impegnarsi con maggiore decisione per la propria sicurezza e assumere un ruolo più deciso in quanto attore globale in grado di usare la propria autorevolezza a favore della pace.

Rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

3.

riconosce l’articolo 173 del TFUE come la base giuridica idonea per il programma dal momento che tale articolo si riferisce alla competitività dell’industria;

4.

sottolinea che l’attuazione del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) sarà gestita dall’Agenzia europea per la difesa, la quale è un’agenzia di regolamentazione che risponde del proprio operato unicamente di fronte al Consiglio. Inoltre, nel caso delle agenzie di regolamentazione non è prassi usuale gestire dotazioni di bilancio così elevate. Il CdR invita pertanto la Commissione a garantire la massima trasparenza nella gestione del programma EDIDP, ispirandosi alle modalità di funzionamento delle agenzie esecutive responsabili dinanzi al Parlamento europeo;

5.

invita la Commissione a sfruttare il potenziale di tutti gli Stati membri dell’UE e a non concentrare il sostegno in determinate aree, senza dimenticare che lo sviluppo regionale è importante anche per la sicurezza interna dei singoli Stati membri dell’Unione e rappresenta uno dei loro obiettivi di sviluppo;

6.

chiede di mantenere viva l’attenzione sul rafforzamento delle capacità di sicurezza e difesa delle regioni alle frontiere esterne dell’UE.

Attenzione al valore aggiunto europeo

7.

insiste sul fatto che l’UE può raggiungere la pace, la libertà, l’uguaglianza e la stabilità cooperando strettamente con i governi degli Stati membri, nelle materie in cui la questione del valore aggiunto europeo è all’ordine del giorno. Anche il piano d’azione del Fondo europeo per la difesa deve essere diretto a tale scopo;

8.

sostiene l’iniziativa della Commissione europea di avvalersi di tutte le proprie facoltà per rafforzare le capacità di difesa degli Stati membri dell’UE e promuovere la cooperazione tra gli Stati nell’ottica di garantire un’integrazione più profonda e fornire indicazioni chiare sulla direzione che deve prendere il sostegno alla pianificazione della capacità di difesa nazionale e alla creazione di catene di approvvigionamento competitive e integrate;

9.

richiama l’attenzione sul fatto che la creazione di catene di approvvigionamento competitive e integrate nell’UE dipende dalla volontà politica degli Stati membri di impegnarsi in tal senso; ritiene che il Fondo europeo per la difesa dovrebbe definire e promuovere misure comuni tra gli Stati membri nel settore dei prodotti e delle tecnologie di difesa;

10.

mette in risalto la necessità di lavorare attivamente sull’autonomia strategica dell’UE e di accrescere la sua capacità di difesa; reputa necessario sostenere la competitività dell’industria europea della difesa e verificare molto attentamente se gli aventi diritto provengono realmente dall’UE; ricorda che i contraenti e i subcontraenti principali devono essere stabiliti nell’Unione europea e che le imprese devono essere almeno per metà di proprietà degli Stati membri o di persone fisiche o giuridiche dell’UE e essere effettivamente controllate da capitali europei; sottolinea che la gestione e l’effettivo controllo di tali imprese devono essere localizzabili nell’Unione europea; ricorda inoltre che la Commissione europea deve vigilare affinché nessun paese terzo abbia il controllo effettivo delle organizzazioni appartenenti a un consorzio;

11.

sottolinea che il Fondo europeo per la difesa non sostituisce le misure degli Stati membri, bensì le integra con progetti transfrontalieri che un singolo Stato membro non sarebbe in grado di finanziare da solo. Il Fondo europeo per la difesa costituisce, congiuntamente agli Stati membri, alla NATO e ad altri investitori internazionali, un’integrazione delle misure degli Stati membri e apporta un evidente valore aggiunto europeo alla politica europea in materia di difesa.

Integrazione delle PMI nelle catene di approvvigionamento dell’industria europea della difesa

12.

si compiace che si adotti l’approccio basato sul «ciclo di vita» per il Fondo europeo per la difesa, al fine di sostenere la ricerca e lo sviluppo di prodotti/tecnologie nel settore della difesa, e che a tal fine siano previste due sezioni nell’ambito del Fondo;

13.

si esprime con decisione affinché, in fase di valutazione delle proposte di progetti, siano attribuiti punti supplementari ai consorzi cui partecipa un numero più elevato di PMI;

14.

sottolinea che un importante presupposto per lo sviluppo delle due sezioni del Fondo europeo per la difesa è un efficace meccanismo per la pianificazione delle capacità, con il quale vengano stabilite priorità in termini di ricerca e capacità e venga realizzato un rigoroso coordinamento delle due sezioni;

15.

è del parere che debbano essere impegnate ulteriori risorse finanziarie dell’UE a sostegno dell’industria della difesa sul suo territorio ed è favorevole alla definizione dei beneficiari utilizzata dalla Commissione nella propria comunicazione;

16.

invita gli Stati membri a partecipare attivamente alla gestione delle due sezioni del Fondo e a stabilirne le necessità e le priorità;

17.

si compiace dei piani della Commissione per un impiego efficiente delle applicazioni civili in ambito militare; ritiene che gli investimenti in tali tecnologie costituiscano una straordinaria opportunità per stimolare la crescita economica nell’UE e creare posti di lavoro altamente qualificati, in quanto tale ambito si trova all’intersezione di numerosi settori: elettronica, aviazione, robotica, calcolo ad elevate prestazioni, settore aerospaziale, settore tessile, edilizia, telecomunicazioni, tecnologie di sorveglianza, energia, navigazione ecc.;

18.

sottolinea che le imprese che lavorano con tali tecnologie innovative, in particolare le start-up e le PMI, attraverso un sostegno adeguato potrebbero contribuire considerevolmente al progresso tecnologico nel settore della difesa; giudica importante e positivo che la Commissione abbia deciso che l’UE debba sostenere le PMI in tale settore in modo mirato;

19.

chiede un migliore coordinamento tra gli organismi competenti per informare le parti interessate e promuovere nuovi prodotti e tecnologie a duplice uso. L’UE deve mettere a frutto questo enorme potenziale ai fini della crescita e della competitività;

20.

condivide la posizione della Commissione europea per quanto riguarda l’agevolazione della partecipazione delle PMI ai progetti transfrontalieri, partecipazione che deve essere sostenuta finanziariamente nel quadro del Fondo europeo per la difesa; ritiene indispensabile rendersi conto che il coinvolgimento delle PMI nelle catene di approvvigionamento dell’industria europea della difesa deve servire ad accrescere la sicurezza e la difesa dell’UE, la sua competitività e la sua autonomia strategica. Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe fornire incentivi per il conseguimento di tali obiettivi;

21.

è del parere che la Commissione europea debba mobilitare tutti gli strumenti a sua disposizione affinché le PMI in tutta l’UE abbiano pari accesso al Fondo europeo per la difesa. I progressi nell’innovazione non sono misurabili nel breve termine, perché i risultati devono raggiungere prima la maturità di applicazione. L’introduzione di una politica d’innovazione sistematica e coordinata a tutti i livelli stimolerebbe le imprese più innovative a diventare investitori strategici delle PMI;

22.

invita la Commissione a sostenere le seguenti misure volte ad accrescere la partecipazione delle PMI ai progetti di difesa:

tra i criteri di aggiudicazione del finanziamento dei progetti di cooperazione a titolo dell’attuale quadro finanziario pluriennale deve figurare anche il requisito della partecipazione di almeno tre imprese con sede in almeno due Stati membri. È importante che i progetti proposti siano effettivamente transfrontalieri e possano contribuire a ridurre la frammentazione del mercato della difesa nell’UE. Nei criteri di aggiudicazione si dovrebbero prevedere punti supplementari a favore dei consorzi di cui fanno parte diverse imprese e più Stati membri,

dovrebbero essere privilegiati i consorzi cui partecipa un numero più elevato di PMI rispetto a progetti simili che coinvolgono un numero inferiore di PMI,

sollecita che, nei limiti del possibile, almeno un ambito tematico delle attività di ricerca e sviluppo sia rilevante per le PMI, come già previsto nelle gare di appalto pubbliche riguardanti le proposte di ricerca,

chiede la creazione di un sistema di comunicazione stabile per il coordinamento delle misure di informazione comuni adottate dai servizi competenti della Commissione, laddove uno dei principali vantaggi di un simile sistema consiste in uno sportello informativo unico per tutte le opportunità di finanziamento, compresi tutti i pertinenti programmi dell’UE per il settore della difesa e per i prodotti a duplice uso. È importante che attraverso tale sistema di comunicazione siano divulgati esempi di buone pratiche,

accoglie con favore la decisione della Commissione europea di destinare una parte delle risorse del Fondo europeo per la difesa alle PMI, e in particolare a progetti che ne promuovono la partecipazione transfrontaliera; si compiace che il sostegno dell’Unione possa giungere fino al 20 % del totale dei costi ammissibili dell’azione.

Finanziamento

23.

ricorda che il gruppo Banca europea per gli investimenti (gruppo BEI) è un partner importante per gli investimenti nelle tecnologie a duplice uso, un ambito in cui le PMI hanno un ruolo di rilievo nei settori delle attrezzature e tecnologie militari a uso civile, della cibersicurezza, dei vaccini, della difesa dalle minacce biologiche e delle infrastrutture di telecomunicazione e informazione;

24.

sottolinea che, alla luce delle peculiarità del settore della difesa, non tutti i servizi bancari sono idonei al sostegno delle PMI; si compiace dell’approccio proattivo della BEI volto all’impiego di altri strumenti, come ad esempio prestiti, garanzie e finanziamento con fondi propri;

25.

ritiene che l’adozione di un Fondo europeo per la difesa non debba servire da pretesto per influenzare in alcun modo o per ridurre le dotazioni della politica di coesione, che deve rimanere il principale strumento per gli investimenti pubblici dell’Unione europea, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione europea attraverso la coesione sociale, economica e territoriale.

Bruxelles, 23 marzo 2018.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).