27.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/249


P8_TA(2017)0388

Impresa comune Bioindustrie: contributi finanziari *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (COM(2017)0068 — C8-0118/2017 — 2017/0024(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 346/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0068),

visti gli articoli 187 e 188, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0118/2017),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0293/2017),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio (37) ha istituito l'impresa comune Bioindustrie («Impresa comune Bioindustrie»).

(1)

Il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio (37) ha istituito l'impresa comune Bioindustrie («Impresa comune Bioindustrie») con l'obiettivo di contribuire all'attuazione del programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020 («Orizzonte 2020») tramite un aumento degli investimenti nello sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile nell’Unione .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

L'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 560/2014 («lo statuto»), stabilisce che il contributo finanziario dei membri dell'IC Bioindustrie diversi dall'Unione a copertura dei costi operativi è pari ad almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 560/2014, vale a dire dalla creazione dell'impresa comune Bioindustrie fino al 31 dicembre 2024.

(2)

L'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 560/2014 («lo statuto»), stabilisce che il contributo finanziario dei membri dell'IC Bioindustrie diversi dall'Unione a copertura dei costi operativi è pari ad almeno 182 500 000 EUR per il periodo di dieci anni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 560/2014, vale a dire dalla creazione dell'impresa comune Bioindustrie fino al 31 dicembre 2024.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Il presente regolamento risponde a una proposta avanzata dal consorzio Bioindustrie e riflette le migliori pratiche di altre imprese comuni. L'attuazione efficace del programma da parte dell'impresa comune Bioindustrie e il miglioramento della regolamentazione complessiva dovrebbero continuare a essere perseguiti mediante una cooperazione e una collaborazione rafforzate e il coinvolgimento di tutte le parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) all'interno della catena del biovalore.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il consorzio Bioindustrie, che è un membro dell'impresa comune Bioindustrie diverso dall'Unione, è sempre disposto a sostenere i costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie per l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto. Il consorzio in questione ha tuttavia proposto un modo alternativo di finanziamento mediante contributi finanziari da parte delle sue entità costitutive a livello di azioni indirette.

(3)

Il consorzio Bioindustrie, che è un membro dell'impresa comune Bioindustrie diverso dall'Unione, resta vincolato, ed è sempre disposto, a sostenere i costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie per l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto. Il consorzio in questione ha tuttavia proposto un modo alternativo di finanziamento mediante contributi finanziari da parte delle sue entità costitutive a livello di azioni indirette.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

La modalità alternativa di finanziamento proposta dal consorzio BIC è alla base del presente regolamento, pur riconoscendo le peculiarità dell'impresa comune Bioindustrie. La Commissione esaminerà il modo in cui questa modalità alternativa di finanziamento potrebbe applicarsi ad altre imprese comuni e, in particolare, all'impresa comune per l'Iniziativa in materia di medicinali innovativi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

L'obiettivo dell'iniziativa Bioindustrie di svolgere attività attraverso la collaborazione dei soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, comprese le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università, può essere conseguito solo consentendo al consorzio Bioindustrie e alle sue entità costitutive di apportare il contributo finanziario non solo mediante pagamenti all'impresa comune Bioindustrie ma anche sotto forma di contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie.

(4)

L'obiettivo dell'iniziativa Bioindustrie di svolgere , in linea con le priorità di Orizzonte 2020, attività attraverso la collaborazione dei soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, comprese le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università, e rendere l'Unione un'eccellenza nell'ambito delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione sul mercato dei bioprodotti e dei biocarburanti, può essere conseguito solo consentendo al consorzio Bioindustrie e alle sue entità costitutive di apportare il contributo finanziario non solo mediante pagamenti all'impresa comune Bioindustrie . Tale nuova modalità di attuazione è volta a garantire che i contributi finanziari diventino più sostenibili sotto il profilo commerciale per il consorzio Bioindustrie e le sue entità costitutive, il che dovrebbe a sua volta facilitare l'adempimento dei loro obblighi finanziari entro i termini stabiliti .

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Nell'ambito del processo di istituzione dell'impresa comune, la Commissione ha illustrato le incidenze e l'efficacia delle modifiche proposte, nonché gli insegnamenti tratti dalle stesse. La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio contenente una valutazione dell'efficacia del presente regolamento, visto che il consorzio BIC è tenuto a versare il suo contributo finanziario entro il 31 dicembre 2024.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Nei casi futuri la Commissione dovrebbe sempre procedere a una consultazione pubblica al fine di assicurare che ogni modifica proposta sia accettata da tutte le parti interessate e che tali modifiche siano elaborate nel modo più trasparente e aperto possibile. Analogamente, la Commissione dovrebbe condurre valutazioni d'impatto delle misure proposte, a meno che gli orientamenti per legiferare meglio non indichino chiaramente il contrario.


(37)  Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).

(37)  Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).