20.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/345 |
P8_TA(2017)0357
Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)) (1)
(Procedura legislative ordinaria: prima lettura)
(2018/C 337/44)
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV («Mare del Nord») e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. |
1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV («Mare del Nord» si riferisce a tali tre zone ) e per le attività di pesca , inclusa la pesca ricreativa, che sfruttano tali stock. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Qualora, sulla base dei pareri scientifici o di una richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione ritenga che l'elenco di cui all'articolo 2 debba essere adeguato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Il presente regolamento fissa inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per tutte le specie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 diverse dagli stock già citati al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare l'elenco degli stock del gruppo 1, come stabilito al primo paragrafo del presente punto e negli allegati I e II del presente regolamento, nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — punto 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. |
1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, favorisce un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività della pesca, tenendo conto degli aspetti socioeconomici, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il tasso di sfruttamento in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile deve essere gradualmente e progressivamente raggiunto quanto prima, e comunque entro il 2020, e successivamente mantenuto in tutte le circostanze e per tutti gli stock ai quali si applica il presente regolamento. Per gli stock per i quali non sono disponibili pareri e dati scientifici, devono essere soddisfatti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che prevedono la garanzia di conservazione degli stock interessati a un livello almeno comparabile agli obiettivi per il rendimento massimo sostenibile. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. |
3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino , in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi e uccelli marini, siano ridotti al minimo. Il piano è complementare e coerente con l'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca, definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE , nonché con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE . Inoltre, il piano prevede misure volte a mitigare gli effetti socioeconomici negativi e a consentire agli operatori economici di acquisire maggiore visibilità a lungo termine. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il piano contribuisce a far sì che gli stock sfruttati in gestione congiunta con i paesi terzi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, siano gestiti conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e che le possibilità di pesca non superino in totale gli intervalli di valore enunciati all'allegato I del presente regolamento. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Il piano tiene conto delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi terzi. I futuri accordi bilaterali con paesi terzi tengono conto del piano. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Tutte le misure nel quadro del piano sono adottate in linea con i migliori pareri scientifici disponibili conformemente all'articolo 2, punto 1 bis, del presente regolamento. I migliori pareri scientifici disponibili sono riesaminati dal CIEM o dallo CSTEP al più tardi nel momento in cui la Commissione propone le suddette misure a norma degli articoli 4, 5, 6 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I. |
1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I nonché corrispondere agli obiettivi indicati all'articolo 3, paragrafo 1 . |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento. |
2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono stabilite in conformità degli obiettivi e degli obiettivi specifici del piano nonché dei migliori pareri scientifici disponibili, e rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I , colonna A . |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I. |
Emendamenti 83 e 99
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A: |
soppresso |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) definito in particolare all'allegato II, colonna B. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Qualora, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la Commissione ritenga che gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti all'allegato I non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, essa può presentare d'urgenza una proposta ai fini della modifica di tali intervalli. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le possibilità di pesca per gli stock dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai pareri scientifici relativi al rendimento massimo sostenibile. |
1. Le possibilità di pesca per gli stock dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili relativi al rendimento massimo sostenibile. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In mancanza di pareri scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca sono conformi ai pareri scientifici intesi a garantire la sostenibilità degli stock in linea con l'approccio precauzionale. |
2. In mancanza di pareri e dati scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca e le misure sono stabilite in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento . |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in linea con i pareri scientifici. |
Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in linea con i migliori pareri scientifici disponibili e con gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento . La mancanza di dati scientifici adeguati non giustifica il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle risorse biologiche marine. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando i pareri scientifici indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza. |
1. Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli che, in proporzione alla diminuzione della biomassa e in conformità della norma raccomandata dal CIEM, sono compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza. Si applica la norma raccomandata dal CIEM di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1 ter. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca. |
2. Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock alla quale si applica il presente regolamento è inferiore all'MSY Btrigger, sono adottate tutte le azioni correttive opportune per garantire che lo stock torni rapidamente al livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile, e la mortalità per pesca è ridotta in modo lineare in proporzione al calo della biomassa e in conformità della norma raccomandata dal CIEM. Si applica la norma raccomandata dal CIEM di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1 ter. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento è inferiore al Blim o a un valore limite pertinente, sono adottate azioni correttive supplementari per garantire che lo stock torni rapidamente al di sopra del livello idoneo a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, le azioni correttive possono comprendere un'adeguata riduzione delle possibilità di pesca o la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere: |
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La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore è inferiore ai livelli di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 9 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Misure specifiche di conservazione per i gruppi da 3 a 7 |
Misure specifiche di conservazione |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali dei gruppi da 3 a 7 o quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 o l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione di cui all'allegato II , colonna A, del presente regolamento , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n . 1380/2013 per quanto riguarda : |
Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie ulteriori azioni per garantire che una delle attività di pesca a cui si applica il presente regolamento sia gestita conformemente all'articolo 3 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Fatto salvo l'articolo 18 , paragrafi 1 e 3 , la Commissione può adottare atti delegati anche in mancanza di una raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi . Tali atti delegati comprendono misure concernenti : |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Identificazione delle zone di deposito delle uova e delle riserve di ricostituzione degli stock ittici |
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Entro e non oltre il 2020 gli Stati membri identificano le zone di deposito delle uova e le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e formulano raccomandazioni comuni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici cui si applica il presente regolamento. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 10 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Totale ammissibile di catture |
Possibilità di pesca |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri tengono conto di criteri oggettivi e trasparenti in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Nella gestione congiunta degli stock condivisi con paesi terzi, gli Stati membri consentono lo scambio di contingenti, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Fatto salvo l'articolo 8, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV corrisponde alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali. |
2. Per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV sono stabiliti limiti di cattura per le singole unità funzionali e un TAC comune per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis |
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Impatto della pesca ricreativa |
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1. Tutti i dati disponibili sulle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono esaminate al fine di valutarne il probabile impatto sugli stock delle specie regolamentate. |
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2. Il Consiglio esamina la valutazione di cui al primo paragrafo. Per quanto riguarda gli stock per i quali le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono ritenute significative, al momento della definizione delle possibilità di pesca, il Consiglio tiene conto delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, tra l'altro: |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 11 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco per i gruppi da 1 a 7 |
Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 11 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 11 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 11 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le misure di cui al primo comma del presente articolo contribuiscono a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, in particolare a proteggere il novellame e i pesci in riproduzione. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Misure tecniche |
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1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche: |
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2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri possono altresì presentare dette raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente. |
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri possono altresì presentare dette raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente. |
|
Fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare atti delegati anche in mancanza di una raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 17 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock , valuta in che misura siano stati rispettati gli obiettivi del presente regolamento, compresa la ricostituzione degli stock ittici, portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e verifica i progressi verso un buono stato ecologico . La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se ritenuto necessario, la Commissione può presentare la relazione a una data anteriore. |
||
|
La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e alla situazione degli stock ittici con riferimento alle acque e agli stock oggetto del presente regolamento, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione. Detta relazione è allegata alla relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
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La relazione contiene: |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 bis |
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Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca |
|
Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014. |
(Questo articolo dovrebbe essere incluso nel capo X)
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Allegato I
Testo della Commissione
1. Gruppo 1
Stock |
Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) |
|
Colonna A |
Colonna B |
|
Merluzzo bianco del Mare del Nord |
0,22 — 0,33 |
0,33 — 0,49 |
Eglefino |
0,25 — 0,37 |
0,37 — 0,52 |
Passera del Mare del Nord |
0,13 — 0,19 |
0,19 — 0,27 |
Merluzzo carbonaro |
0,20 — 0,32 |
0,32 — 0,43 |
Sogliola del Mare del Nord |
0,11 — 0,20 |
0,20 — 0,37 |
Sogliola del Kattegat |
0,19 — 0,22 |
0,22 — 0,26 |
Merlano del Mare del Nord |
da fissare |
da fissare |
2. Gruppo 2
Unità funzionali di scampo (FU) |
Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) (tasso di prelievo) |
|
Colonna A |
Colonna B |
|
Divisione IIIa FU 3 e 4 |
0,056 — 0,079 |
0,079 — 0,079 |
Farn Deeps FU 6 |
0,07 — 0,081 |
0,081 — 0,081 |
Fladen Ground FU 7 |
0,066 — 0,075 |
0,075 — 0,075 |
Firth of Forth FU 8 |
0,106 — 0,163 |
0,163 — 0,163 |
Moray Firth FU 9 |
0,091 — 0,118 |
0,118 — 0,118 |
Emendamento
1. Gruppo 1
I dati indicati nella tabella provengono dal CIEM riguardo alla più recente richiesta specifica, la «Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico» |
||
STOCK |
Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) |
|
Merluzzo bianco nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest |
FMSY lower — FMSY |
|
Eglefino nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest |
FMSY lower — FMSY |
|
Passera di mare nella sottozona IV e nella divisione IIIa |
FMSY lower — FMSY |
|
Merluzzo carbonaro nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa |
FMSY lower — FMSY |
|
Sogliola nella sottozona IV |
FMSY lower — FMSY |
|
Sogliola nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 |
FMSY lower — FMSY |
|
Merlano nella sottozona IV e nella divisione VIId |
FMSY lower — FMSY |
|
Rana pescatrice nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI |
FMSY lower — FMSY |
|
Gambero boreale nelle divisioni IVa est e IIIa |
FMSY lower — FMSY |
|
2. Gruppo 2
I dati indicati nella tabella provengono dal CIEM riguardo alla più recente richiesta specifica, la «Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico» |
||
Unità funzionali di scampo (FU) |
Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) (tasso di prelievo) |
|
|
Colonna A |
|
Divisione IIIa FU 3 e 4 |
FMSY lower — FMSY |
|
Farn Deeps FU 6 |
FMSY lower — FMSY |
|
Fladen Ground FU 7 |
FMSY lower — FMSY |
|
Firth of Forth FU 8 |
FMSY lower — FMSY |
|
Moray Firth FU 9 |
FMSY lower — FMSY |
|
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||
Allegato II |
Allegato II |
||||||||
VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE |
VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE |
||||||||
(di cui all'articolo 7) |
(di cui all'articolo 7) |
||||||||
|
|
||||||||
Stock |
Valore di riferimento della biomassa minima dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger) |
Valore di riferimento della biomassa limite (in tonnellate) (Blim) |
Stock |
Valore di riferimento della biomassa minima dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger) |
Valore di riferimento della biomassa limite (in tonnellate) (Blim) |
||||
|
|
Colonna A |
Colonna B |
||||||
Merluzzo bianco del Mare del Nord |
165 000 |
118 000 |
Merluzzo bianco nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest |
165 000 |
118 000 |
||||
Eglefino |
88 000 |
63 000 |
Eglefino nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest |
88 000 |
63 000 |
||||
Passera del Mare del Nord |
230 000 |
160 000 |
Passera di mare nella sottozona IV e nella divisione IIIa |
230 000 |
160 000 |
||||
Merluzzo carbonaro |
200 000 |
106 000 |
Merluzzo carbonaro nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa |
150 000 |
106 000 |
||||
Sogliola del Mare del Nord |
37 000 |
26 300 |
Sogliola nella sottozona IV |
37 000 |
26 300 |
||||
Sogliola del Kattegat |
2 600 |
1 850 |
Sogliola nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 |
2 600 |
1 850 |
||||
Merlano del Mare del Nord |
da fissare |
da fissare |
Merlano nella sottozona IV e nella divisione VIId |
da fissare |
da fissare |
||||
|
|
|
Rana pescatrice nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI |
da fissare |
da fissare |
||||
|
|
|
Gambero boreale nelle divisioni IVa est e IIIa |
da fissare |
da fissare |
||||
|
|
||||||||
Unità funzionali di scampo (FU) |
Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer) |
Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit) |
Unità funzionali di scampo (FU) |
Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer) |
Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit) |
||||
|
|
Colonna A |
Colonna B |
||||||
Divisione IIIa FU 3 e 4 |
non specificato |
non specificato |
Divisione IIIa FU 3 e 4 |
non specificato |
non specificato |
||||
Farn Deeps FU 6 |
999 |
858 |
Farn Deeps FU 6 |
999 |
858 |
||||
Fladen Ground FU 7 |
3 583 |
2 767 |
Fladen Ground FU 7 |
3 583 |
2 767 |
||||
Firth of Forth FU 8 |
362 |
292 |
Firth of Forth FU 8 |
362 |
292 |
||||
Moray Firth FU 9 |
262 |
262 |
Moray Firth FU 9 |
262 |
262 |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
Allegato II bis |
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|
Specie vietate |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0263/2017).
(1 bis) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(1 ter) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(42) A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops (Piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord)