20.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 337/345


P8_TA(2017)0357

Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)) (1)

(Procedura legislative ordinaria: prima lettura)

(2018/C 337/44)

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

(4)

La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca per garantire che gli stock delle specie pescate siano ricostituiti e mantenuti al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Per l'uso delle risorse biologiche marine, il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce esplicitamente l'obiettivo di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, il corrispondente tasso di sfruttamento deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock e successivamente mantenuto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(5)

Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca , nel pieno rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.

(6)

Conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, obiettivi e misure di salvaguardia, obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 15 del medesimo regolamento di evitare e ridurre nella maggior misura possibile le catture accidentali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire riserve di ricostituzione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Alcuni stock di interesse comune sono sfruttati anche da paesi terzi, pertanto è molto importante che l'Unione consulti detti paesi terzi per assicurarsi che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile. In assenza di un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di pattuizioni comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, assicurando, applicando e promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a  conseguire e mantenere l'MSY per gli stock considerati , contribuendo all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca.

(10)

Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a  ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile , contribuendo all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura nonché all'applicazione alla realizzazione degli aspetti socioeconomici della PCP e contribuendo all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca minimizzando l'impatto negativo della pesca sull'ecosistema marino .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

Il presente piano dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, e di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat, come richiesto, rispettivamente, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio  (1 ter) .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi specifici stabiliti nei piani pluriennali.

(11)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento e conformemente agli obiettivi, ai calendari e ai margini stabiliti nei piani pluriennali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, devono essere gestiti nella misura del possibile nel quadro di accordi congiunti conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di suddetto regolamento. Inoltre, a tali accordi dovrebbero applicarsi gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché le definizioni di cui all'articolo 4 dello stesso.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY si dovrebbe applicare l' approccio precauzionale.

(14)

Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile, il piano pluriennale dovrebbe stabilire misure sulla base dell' approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n 1380/2013. Tali misure devono garantire un grado di conservazione degli stock in questione che sia almeno comparabile ai tassi di sfruttamento secondo il rendimento massimo sostenibile, come previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

La pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere dati sui quantitativi catturati nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, conformemente alle prescrizioni giuridiche in materia di raccolta di dati. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto negativo rilevante sulle risorse, il piano dovrebbe prevedere la possibilità di decidere circa misure di gestione specifiche in linea con il principio di proporzionalità. Le eventuali misure tecniche e di gestione concernenti la pesca ricreativa a livello di Unione dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Per le unità funzionali di scampo per le quali sono disponibili, è opportuno utilizzare i seguenti livelli limite di abbondanza: abbondanza minima (Abundancebuffer) , che corrisponde al valore di riferimento Bbuffer definito dal Consiglio consultivo del Mare del Nord nel piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord  (42) , e abbondanza limite (Abundancelimit) , che corrisponde all'abbondanza MSY Btrigger (equivalente a Blim) quale definita dal CIEM7.

(16)

Per le unità funzionali di scampo per le quali sono disponibili, è opportuno utilizzare come livelli limite di abbondanza i livelli di abbondanza minima (Abundancebuffer) e  di abbondanza limite (Abundancelimit) raccomandati dal CIEM:

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(17)

È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i  migliori pareri scientifici disponibili segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

È opportuno che il TAC per lo scampo nelle zone CIEM IIa e IV sia fissato a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di tale zona TAC . Tuttavia, ciò non osta all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

(19)

Per ogni unità funzionale è opportuno stabilire ogni qualvolta possibile un TAC separato per lo scampo . Occorre eventualmente adottare misure separate volte a proteggere le rispettive unità funzionali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari .

(20)

Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, o per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 .

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

È opportuno stabilire, per gli stock demersali, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(25)

È opportuno stabilire, per gli stock demersali, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace dello sbarco delle catture disciplinato dal presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano sulla base dei pareri scientifici; il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Questo periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(26)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili ; il piano dovrebbe essere valutato entro . . . [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni. Questo periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV («Mare del Nord») e per le attività di pesca che sfruttano tali stock.

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV («Mare del Nord» si riferisce a tali tre zone ) e per le attività di pesca , inclusa la pesca ricreativa, che sfruttano tali stock.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Qualora, sulla base dei pareri scientifici o di una richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione ritenga che l'elenco di cui all'articolo 2 debba essere adeguato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Il presente regolamento fissa inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per tutte le specie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 diverse dagli stock già citati al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

«Stock demersali»: le specie di pesce tondo, pesce piatto e scampo che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

1)

«Stock demersali»: le specie di pesce tondo, pesce piatto , pesce cartilagineo, scampo (Nephrops norvegicus) e gambero boreale (Pandalus borealis) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

«Migliori pareri scientifici disponibili»: i pareri scientifici che sono stati riesaminati dal CIEM e dallo CSTEP e si basano sui più recenti dati disponibili che soddisfano tutti i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare all’ articolo 25.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter)

«Intervalli di valori FMSY»: intervalli di valori calcolati dal CIEM che intendono garantire che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al rendimento massimo sostenibile. La norma raccomandata dal CIEM («advice rule») indica che, quando la biomassa dello stock riproduttivo è inferiore al proprio punto di riferimento minimo (MSY Btrigger), F va ridotto a un valore che non superi il valore limite superiore che corrisponde al valore del punto FMSY moltiplicato per la biomassa dello stock riproduttivo nell'anno TAC diviso per MSY Btrigger.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater)

«MSY Flower» e «MSY Fupper»: rispettivamente il valore minimo e il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2)

«Gruppo 1»: gli stock demersali di seguito indicati, per i quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa:

2)

«Gruppo 1»: gli stock demersali di seguito indicati, per i quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa , come elencato agli allegati I e II:

a)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest ( Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak), di seguito denominato «merluzzo bianco del Mare del Nord »;

a)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nelle divisioni VIId (Manica orientale) e IIIa ovest (Skagerrak), di seguito denominato «merluzzo bianco nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest »;

b)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest ( Mare del Nord, acque ad ovest della Scozia, Skagerrak), di seguito denominato «eglefino»;

b)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nelle divisioni VIa (acque ad ovest della Scozia) e IIIa ovest (Skagerrak), di seguito denominato «eglefino nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest »;

c)

passera di mare (Pleuronectes platessa) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione IIIa (Skagerrak), di seguito denominata «passera del Mare del Nord »;

c)

passera di mare (Pleuronectes platessa) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione IIIa (Skagerrak), di seguito denominata «passera di mare nella sottozona IV e nella divisione IIIa »;

d)

merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa ( Mare del Nord, Rockall e acque ad ovest della Scozia, Skagerrak e Kattegat), di seguito denominato «merluzzo carbonaro»;

d)

merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle sottozone IV (Mare del Nord) e VI (acque ad ovest della Scozia e Rockall) e nella divisione IIIa (Skagerrak e Kattegat), di seguito denominato «merluzzo carbonaro nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa »;

e)

sogliola (Solea solea) nella sottozona IV (Mare del Nord), di seguito denominata «sogliola del Mare del Nord »;

e)

sogliola (Solea solea) nella sottozona IV (Mare del Nord), di seguito denominata «sogliola nella sottozona IV »;

f)

sogliola (Solea solea) nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 ( Skagerrak e Kattegat, Mar Baltico occidentale), di seguito denominata «sogliola del Kattegat» ;

f)

sogliola (Solea solea) nella divisione IIIa (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottodivisioni 22-24 (Mar Baltico occidentale), di seguito denominata «sogliola nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 »;

g)

merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona IV e nella divisione VIId ( Mare del Nord e Manica orientale), di seguito denominato «merlano del Mare del Nord ».

g)

merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione VIId (Manica orientale), di seguito denominato «merlano nella sottozona IV e nella divisione VIId »;

 

g bis)

rana pescatrice (Lophius piscatorius) nella divisione IIIa (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottozone IV (Mare del Nord) e VI (acque ad ovest della Scozia e Rockall);

 

g ter)

gambero boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni IVa est e IIIa;

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare l'elenco degli stock del gruppo 1, come stabilito al primo paragrafo del presente punto e negli allegati I e II del presente regolamento, nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3)

«Gruppo 2»: le unità funzionali (FU) di scampo (Nephrops norvegicus) di seguito indicate, per le quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate all'abbondanza:

3)

«Gruppo 2»: le unità funzionali (FU) di scampo (Nephrops norvegicus) di seguito indicate, per le quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate all'abbondanza , come definito agli allegati I e II :

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis)

Si apportano modifiche agli stock interessati soltanto sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.

«MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY .

10.

«MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine il rendimento massimo sostenibile .

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis)

«Pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

1.   Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, favorisce un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività della pesca, tenendo conto degli aspetti socioeconomici, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il tasso di sfruttamento in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile deve essere gradualmente e progressivamente raggiunto quanto prima, e comunque entro il 2020, e successivamente mantenuto in tutte le circostanze e per tutti gli stock ai quali si applica il presente regolamento. Per gli stock per i quali non sono disponibili pareri e dati scientifici, devono essere soddisfatti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che prevedono la garanzia di conservazione degli stock interessati a un livello almeno comparabile agli obiettivi per il rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

3.   Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino , in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi e uccelli marini, siano ridotti al minimo. Il piano è complementare e coerente con l'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca, definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE , nonché con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE . Inoltre, il piano prevede misure volte a mitigare gli effetti socioeconomici negativi e a consentire agli operatori economici di acquisire maggiore visibilità a lungo termine.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il piano contribuisce a far sì che gli stock sfruttati in gestione congiunta con i paesi terzi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, siano gestiti conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e che le possibilità di pesca non superino in totale gli intervalli di valore enunciati all'allegato I del presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Il piano tiene conto delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi terzi. I futuri accordi bilaterali con paesi terzi tengono conto del piano.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

b)

la realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Tutte le misure nel quadro del piano sono adottate in linea con i migliori pareri scientifici disponibili conformemente all'articolo 2, punto 1 bis, del presente regolamento. I migliori pareri scientifici disponibili sono riesaminati dal CIEM o dallo CSTEP al più tardi nel momento in cui la Commissione propone le suddette misure a norma degli articoli 4, 5, 6 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I.

1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I  nonché corrispondere agli obiettivi indicati all'articolo 3, paragrafo 1 .

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

2.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono stabilite in conformità degli obiettivi e degli obiettivi specifici del piano nonché dei migliori pareri scientifici disponibili, e rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I , colonna A .

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I.

Emendamenti 83 e 99

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:

soppresso

(a)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

 

(b)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure

 

(c)

per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.

 

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) definito in particolare all'allegato II, colonna B.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Qualora, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la Commissione ritenga che gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti all'allegato I non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, essa può presentare d'urgenza una proposta ai fini della modifica di tali intervalli.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le possibilità di pesca per gli stock dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai pareri scientifici relativi al rendimento massimo sostenibile.

1.   Le possibilità di pesca per gli stock dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili relativi al rendimento massimo sostenibile.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In mancanza di pareri scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca sono conformi ai pareri scientifici intesi a garantire la sostenibilità degli stock in linea con l'approccio precauzionale.

2.   In mancanza di pareri e dati scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca e le misure sono stabilite in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in linea con i pareri scientifici.

Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in linea con i  migliori pareri scientifici disponibili e con gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento . La mancanza di dati scientifici adeguati non giustifica il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle risorse biologiche marine.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Quando i pareri scientifici indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza.

1.   Quando i  migliori pareri scientifici disponibili indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli che, in proporzione alla diminuzione della biomassa e in conformità della norma raccomandata dal CIEM, sono compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza. Si applica la norma raccomandata dal CIEM di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1 ter.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

2.   Quando i  migliori pareri scientifici disponibili indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock alla quale si applica il presente regolamento è inferiore all'MSY Btrigger, sono adottate tutte le azioni correttive opportune per garantire che lo stock torni rapidamente al livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile, e la mortalità per pesca è ridotta in modo lineare in proporzione al calo della biomassa e in conformità della norma raccomandata dal CIEM. Si applica la norma raccomandata dal CIEM di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1 ter.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento è inferiore al Blim o a un valore limite pertinente, sono adottate azioni correttive supplementari per garantire che lo stock torni rapidamente al di sopra del livello idoneo a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, le azioni correttive possono comprendere un'adeguata riduzione delle possibilità di pesca o la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

 

a)

misure di emergenza conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

 

b)

misure di cui agli articoli 11 e 11 bis del presente regolamento.

 

La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore è inferiore ai livelli di cui al paragrafo 1.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure specifiche di conservazione per i gruppi da 3 a 7

Misure specifiche di conservazione

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali dei gruppi da 3 7 o quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 o l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione di cui all'allegato II , colonna A, del presente regolamento , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n . 1380/2013 per quanto riguarda :

Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie ulteriori azioni per garantire che una delle attività di pesca cui si applica il presente regolamento sia gestita conformemente all'articolo 3 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Fatto salvo l'articolo 18 , paragrafi 1 e 3 , la Commissione può adottare atti delegati anche in mancanza di una raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi . Tali atti delegati comprendono misure concernenti :

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

a)

la definizione delle caratteristiche e delle specifiche relative agli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività , segnatamente per ridurre le catture accidentali ;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Identificazione delle zone di deposito delle uova e delle riserve di ricostituzione degli stock ittici

 

Entro e non oltre il 2020 gli Stati membri identificano le zone di deposito delle uova e le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e formulano raccomandazioni comuni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici cui si applica il presente regolamento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Totale ammissibile di catture

Possibilità di pesca

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri tengono conto di criteri oggettivi e trasparenti in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Nella gestione congiunta degli stock condivisi con paesi terzi, gli Stati membri consentono lo scambio di contingenti, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Fatto salvo l'articolo 8, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV corrisponde alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e  dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

2.   Per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV sono stabiliti limiti di cattura per le singole unità funzionali e  un TAC comune per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Impatto della pesca ricreativa

 

1.     Tutti i dati disponibili sulle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono esaminate al fine di valutarne il probabile impatto sugli stock delle specie regolamentate.

 

2.     Il Consiglio esamina la valutazione di cui al primo paragrafo. Per quanto riguarda gli stock per i quali le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono ritenute significative, al momento della definizione delle possibilità di pesca, il Consiglio tiene conto delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, tra l'altro:

 

a)

prendendo in considerazione il totale delle stime delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, ottenute dai migliori pareri scientifici disponibili, e i migliori pareri scientifici disponibili sulle opportunità di pesca commerciale in quanto cattura totale corrispondente ai tassi-obiettivo di mortalità per pesca;

 

b)

imponendo restrizioni sulla pesca ricreativa, tra cui limitazioni delle catture giornaliere e il fermo stagionale; o

 

c)

altri mezzi ritenuti opportuni.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 11 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco per i gruppi da 1 a 7

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 11 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

a)

le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali i migliori pareri scientifici disponibili dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 11 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e

c)

le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare a fini di monitoraggio e controllo onde garantire condizioni di parità assicurando il pieno rispetto dell'obbligo di sbarco, e

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 11 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le misure di cui al primo comma del presente articolo contribuiscono a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, in particolare a proteggere il novellame e i pesci in riproduzione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Misure tecniche

 

1.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche:

 

a)

l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

 

b)

l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

 

c)

le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

 

d)

la fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento, per garantire la protezione del novellame.

 

2.     Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri possono altresì presentare dette raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri possono altresì presentare dette raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.

 

Fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare atti delegati anche in mancanza di una raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 17 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock , valuta in che misura siano stati rispettati gli obiettivi del presente regolamento, compresa la ricostituzione degli stock ittici, portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e verifica i progressi verso un buono stato ecologico . La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se ritenuto necessario, la Commissione può presentare la relazione a una data anteriore.

 

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e alla situazione degli stock ittici con riferimento alle acque e agli stock oggetto del presente regolamento, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione. Detta relazione è allegata alla relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

 

La relazione contiene:

 

a)

i pareri scientifici esaustivi sulla base dei quali sono state stabilite le possibilità di pesca; e

 

b)

una giustificazione scientifica della conformità delle possibilità di pesca stabilite con gli obiettivi e le disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento ai tassi-obiettivo di mortalità per pesca.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

 

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

(Questo articolo dovrebbe essere incluso nel capo X)

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

1.   Gruppo 1

Stock

Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY)

Colonna A

Colonna B

Merluzzo bianco del Mare del Nord

0,22  — 0,33

0,33  — 0,49

Eglefino

0,25  — 0,37

0,37  — 0,52

Passera del Mare del Nord

0,13  — 0,19

0,19  — 0,27

Merluzzo carbonaro

0,20  — 0,32

0,32  — 0,43

Sogliola del Mare del Nord

0,11  — 0,20

0,20  — 0,37

Sogliola del Kattegat

0,19  — 0,22

0,22  — 0,26

Merlano del Mare del Nord

da fissare

da fissare

2.   Gruppo 2

Unità funzionali di scampo (FU)

Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) (tasso di prelievo)

Colonna A

Colonna B

Divisione IIIa FU 3 e 4

0,056  — 0,079

0,079  — 0,079

Farn Deeps FU 6

0,07  — 0,081

0,081  — 0,081

Fladen Ground FU 7

0,066  — 0,075

0,075  — 0,075

Firth of Forth FU 8

0,106  — 0,163

0,163  — 0,163

Moray Firth FU 9

0,091  — 0,118

0,118  — 0,118

Emendamento

1.   Gruppo 1

I dati indicati nella tabella provengono dal CIEM riguardo alla più recente richiesta specifica, la «Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico»

STOCK

Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY)

Merluzzo bianco nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest

FMSY lower — FMSY

 

Eglefino nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest

FMSY lower — FMSY

 

Passera di mare nella sottozona IV e nella divisione IIIa

FMSY lower — FMSY

 

Merluzzo carbonaro nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa

FMSY lower — FMSY

 

Sogliola nella sottozona IV

FMSY lower — FMSY

 

Sogliola nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24

FMSY lower — FMSY

 

Merlano nella sottozona IV e nella divisione VIId

FMSY lower — FMSY

 

Rana pescatrice nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI

FMSY lower — FMSY

 

Gambero boreale nelle divisioni IVa est e IIIa

FMSY lower — FMSY

 

2.   Gruppo 2

I dati indicati nella tabella provengono dal CIEM riguardo alla più recente richiesta specifica, la «Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico»

Unità funzionali di scampo (FU)

Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) (tasso di prelievo)

 

Colonna A

 

Divisione IIIa FU 3 e 4

FMSY lower — FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY lower — FMSY

 

Fladen Ground FU 7

FMSY lower — FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY lower — FMSY

 

Moray Firth FU 9

FMSY lower — FMSY

 

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Allegato 2

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II

Allegato II

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

(di cui all'articolo 7)

(di cui all'articolo 7)

1.

Gruppo 1

1.

Gruppo 1

Stock

Valore di riferimento della biomassa minima dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger)

Valore di riferimento della biomassa limite (in tonnellate) (Blim)

Stock

Valore di riferimento della biomassa minima dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger)

Valore di riferimento della biomassa limite (in tonnellate) (Blim)

 

 

Colonna A

Colonna B

Merluzzo bianco del Mare del Nord

165 000

118 000

Merluzzo bianco nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest

165 000

118 000

Eglefino

88 000

63 000

Eglefino nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest

88 000

63 000

Passera del Mare del Nord

230 000

160 000

Passera di mare nella sottozona IV e nella divisione IIIa

230 000

160 000

Merluzzo carbonaro

200 000

106 000

Merluzzo carbonaro nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa

150 000

106 000

Sogliola del Mare del Nord

37 000

26 300

Sogliola nella sottozona IV

37 000

26 300

Sogliola del Kattegat

2 600

1 850

Sogliola nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24

2 600

1 850

Merlano del Mare del Nord

da fissare

da fissare

Merlano nella sottozona IV e nella divisione VIId

da fissare

da fissare

 

 

 

Rana pescatrice nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI

da fissare

da fissare

 

 

 

Gambero boreale nelle divisioni IVa est e IIIa

da fissare

da fissare

2.

Gruppo 2

2.

Gruppo 2

Unità funzionali di scampo (FU)

Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer)

Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit)

Unità funzionali di scampo (FU)

Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer)

Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit)

 

 

Colonna A

Colonna B

Divisione IIIa FU 3 e 4

non specificato

non specificato

Divisione IIIa FU 3 e 4

non specificato

non specificato

Farn Deeps FU 6

999

858

Farn Deeps FU 6

999

858

Fladen Ground FU 7

3 583

2 767

Fladen Ground FU 7

3 583

2 767

Firth of Forth FU 8

362

292

Firth of Forth FU 8

362

292

Moray Firth FU 9

262

262

Moray Firth FU 9

262

262

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato II bis

 

Specie vietate

 

a)

Razza stellata (Amblyraja radiata);

 

b)

le seguenti specie di pesce sega:

 

 

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

 

 

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

 

 

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

 

 

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

 

 

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

 

c)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias);

 

d)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis);

 

e)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione CIEM IIIa;

 

f)

manta della barriera corallina (Manta alfredi);

 

g)

manta gigante (Manta birostris);

 

h)

le seguenti specie di mobule:

 

 

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

 

 

ii)

Mobula rochebrunei;

 

 

iii)

diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

 

 

iv)

diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

 

 

v)

diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

 

 

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

 

 

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

 

 

viii)

diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

 

 

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

 

i)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

 

j)

pesci violino (Rhinobatidae);

 

k)

squadro (Squatina);

 

l)

salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) nella pesca praticata con reti trainate nelle acque situate oltre il limite di sei miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle sottozone CIEM II e IV (acque dell'Unione);

 

m)

femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e femmine mature dell'astice (Homarus gammarus), salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0263/2017).

(1 bis)   Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(1 ter)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(42)   A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops (Piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord)