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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/166 |
P8_TA(2017)0256
Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 giugno 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0482 — C8-0331/2016 — 2016/0231(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 331/30)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Proposta di |
Proposta di |
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
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relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici |
relativo a un'azione per il clima al fine di onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici («regolamento relativo all'azione per il clima recante attuazione dell'accordo di Parigi») |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi. |
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi. Esso impone agli Stati membri di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2 al fine di rispettare l'obiettivo dell'Unione di una loro riduzione di almeno il 30 %, rispetto ai livelli del 2005, da conseguire entro il 2030 in modo equo ed efficace sotto il profilo dei costi. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'obiettivo generale del presente regolamento è indirizzare l'Unione verso un'economia a basse emissioni di carbonio mediante la definizione di un percorso prevedibile a lungo termine, volto a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione di una percentuale compresa tra l'80 e il 95 %, rispetto ai livelli del 1990. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» sono considerate pari a zero. |
3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» che rientrano nella direttiva 2003/87/CE sono considerate pari a zero. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il presente regolamento si applica alle emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC «1.A.3.D navigazione» che non sono oggetto della direttiva 2003/87/CE. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030 |
Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030 |
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1. Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3. |
1. Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3. |
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2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento. |
2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2018 o con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3 , o con l'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, utilizzando il valore inferiore , e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento. |
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3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto di esecuzione , la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013. |
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini dei suddetti atti delegati , la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013. |
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4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata. |
4. Il suddetto atto delegato specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata. |
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5. Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13. |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Traiettoria a lungo termine per la riduzione delle emissioni a partire dal 2031 |
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Salva decisione contraria nel primo o in uno dei riesami successivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in ciascuno degli anni compresi tra il 2031 e il 2050, ogni Stato membro continua a ridurre le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento. Ogni Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2031 e il 2050 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia con le sue assegnazioni annuali di emissioni per il 2030 e termina nel 2050 con un livello di emissioni inferiore dell'80 % rispetto ai livelli del 2005 di tale Stato membro. |
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La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento specificando le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2031 al 2050 espresse in tonnellate di CO2 equivalente. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali |
Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali |
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1. Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7. |
1. Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7. |
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2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. |
2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. |
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3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, fino al 2030. |
3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare , in relazione agli anni dal 2021 al 2025, la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni , fino a un livello pari al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni, agli anni successivi fino al 2025. In relazione agli anni dal 2026 al 2029, uno Stato membro può riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni, fino a un livello pari al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni, agli anni successivi fino al 2030. |
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4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno , in relazione agli anni dal 2021 al 2025, e fino al 10 % in relazione agli anni dal 2026 al 2030 . Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
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5. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
5. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
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5 bis. Uno Stato membro non trasferisce parte della sua assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, le emissioni di detto Stato membro risultino superiori alla sua assegnazione annuale. |
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6. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione. |
6. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di partenariati privato-privato e pubblico-privato per progetti di questo tipo. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'accesso allo strumento di flessibilità di cui al presente articolo e all'allegato II è accordato a condizione che gli Stati membri interessati si impegnino ad adottare misure in altri settori nei quali in passato hanno conseguito risultati insufficienti. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione integra il presente regolamento adottando un atto delegato a norma dell'articolo 12, in cui figuri un elenco di tali misure e settori. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti |
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate «terreni disboscati», «terreni imboschiti», «terre coltivate gestite» e «pascoli gestiti» di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che: |
1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni di emissioni riportate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 , è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate «terreni disboscati», «terreni imboschiti», «terre coltivate gestite» , «pascoli gestiti», «zone umide gestite», ove del caso e subordinatamente all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 2, e «terreni forestali gestiti» di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che: |
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La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri conformemente alla lettera -a). |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento. |
2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e le categorie contabili di cui all'allegato III al fine di tenere conto di un contributo equilibrato della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento , senza eccedere la quantità totale di 280 milioni disponibile a norma del presente articolo . |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti: |
1. Ogni due anni la Commissione procede a un controllo della conformità degli Stati membri al presente regolamento. Se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti: |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Riserva per misure tempestive |
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1. Allo scopo di tenere conto delle misure tempestive adottate prima del 2020, per l'ultima verifica della conformità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento viene presa in considerazione, su richiesta di uno Stato membro e ai fini della conformità di detto Stato membro, una quantità non superiore a un totale di 90 milioni di tonnellate di assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030, a condizione che: |
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2. La quota massima di uno Stato membro, nell'ambito della quantità totale di cui al paragrafo 1, che può essere presa in considerazione ai fini della conformità è definita dal rapporto tra la differenza tra il totale delle sue assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 e il totale delle sue emissioni annuali verificate di gas a effetto serra nello stesso periodo, da un lato, e, dall'altro, la differenza tra il totale delle assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 di tutti gli Stati membri che soddisfano il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), e il totale delle emissioni annuali verificate di gas a effetto serra di tali Stati membri nello stesso periodo. |
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Le assegnazioni annuali di emissioni e le emissioni annuali verificate sono determinate a norma del paragrafo 3. |
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3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le quote massime per ciascuno Stato membro in termini di tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini di tali atti delegati, la Commissione utilizza le assegnazioni annuali di emissioni determinate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE e i dati riveduti dell'inventario per gli anni dal 2013 al 2020 a norma del regolamento (UE) n. 525/2013. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato. |
2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento , corrispondente in totale a 39,14 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per tutti gli Stati membri, viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 11 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Registro |
Registro europeo |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, che comprende le assegnazioni annuali di emissioni, gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, la conformità a norma dell'articolo 9 e la modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche. |
1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013 . A tale scopo , la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, in particolare riguardo alle assegnazioni annuali di emissioni, agli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, alla conformità a norma dell'articolo 9 e alla modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Il sistema del registro europeo è trasparente e include tutte le informazioni pertinenti relative al trasferimento di quote tra Stati membri. Queste informazioni sono rese pubbliche attraverso un sito web dedicato ospitato dalla Commissione . |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Al fine di attuare il paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12. |
soppresso |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Impatto sul clima dei finanziamenti dell'Unione |
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La Commissione realizza un esaustivo studio transettoriale sull'impatto in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici dei finanziamenti concessi a titolo del bilancio dell'Unione o comunque in applicazione del diritto dell'Unione. |
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Entro il 1o gennaio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati dello studio, corredata, se del caso, di proposte legislative intese a sospendere qualsiasi finanziamento dell'Unione che non sia compatibile con gli obiettivi o le politiche dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di CO2. È inclusa inoltre la proposta di una verifica ex-ante obbligatoria della compatibilità climatica, che si applica a tutti i nuovi investimenti dell'Unione a partire dal 1o gennaio 2020 e l'obbligo di rendere pubblici i risultati in modo trasparente e accessibile. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento . |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4 bis, all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9 bis e all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4 bis, all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9 bis e all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 4 bis, dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9 bis e dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 |
soppresso |
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Procedura di comitato |
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1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC del 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta la coerenza della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza degli obblighi di cui al presente regolamento per raggiungere tali obiettivi e la coerenza degli atti legislativi dell'Unione nel settore del clima e dell'energia, compresi i requisiti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, nonché degli atti legislativi nel settore dell'agricoltura e dei trasporti con l'impegno di riduzione dei gas a effetto serra assunti dall'UE. |
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La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni , circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte . |
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 , dopo il primo bilancio globale dell'attuazione dell'accordo di Parigi del 2023 ed entro sei mesi dalle valutazioni globali successive , circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi . La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad accrescere i contributi minimi degli Stati membri. |
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Il riesame delle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per il periodo successivo al 2031 tiene conto dei principi di equità ed efficacia dei costi nella distribuzione tra gli Stati membri. |
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Esso tiene conto anche dei progressi compiuti dall'Unione e dai paesi terzi nel conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi nonché di quelli nell'incentivare e sostenere i finanziamenti privati a favore della transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Decisione (UE) 2015/1814
Articolo 1 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814 |
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L'articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814 è sostituito dal seguente: |
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«4. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno è il numero complessivo delle quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, ivi comprese le quote rilasciate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE in tale periodo e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti a titolo del sistema ETS dell'UE per le emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate provenienti da impianti a titolo del sistema ETS dell'UE tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, diverse dalle quote cancellate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/… (*1) del Parlamento europeo e del Consiglio, e il numero di quote nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0208/2017).
(16) COM(2015)0080
(16) COM(2015)0080
(19) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(19) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(1 bis) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).