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25.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 263/300 |
P8_TA(2017)0071
Discariche dei rifiuti ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)0594 — C8-0384/2015 — 2015/0274(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 263/31)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando - 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 8 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52/rev
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 1 — paragrafo - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera a
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 2 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 2 — lettera m
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 3 — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi , da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva , diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva. |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera -a (nuova)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/ energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali. |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera b
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera c
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 % del totale dei rifiuti urbani prodotti». |
«5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 5 % del totale dei rifiuti urbani prodotti». |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera c
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi solo i rifiuti urbani residui. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera c
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 — paragrafo 6 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5 . Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20 % del totale dei rifiuti urbani generati. |
Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 5 se nel 2013 ha collocato in discarica oltre il 65 % dei propri rifiuti urbani. |
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Lo Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2028, una domanda per ottenere tale proroga. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera c
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 — paragrafo 6 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto. |
La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani di gestione dei rifiuti esistenti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto. |
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Inoltre, il piano di cui al terzo comma soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti: |
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La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti. |
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A meno che la Commissione sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata. |
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Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni. |
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La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata. |
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La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera c
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«7. Entro il 31 dicembre 2024 , la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.»; |
«7. Entro il 31 dicembre 2018 , la Commissione esamina la possibilità di introdurre un obiettivo e restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta legislativa .»; |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera c bis (nuova)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 — paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 bis — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi: |
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche e includono i seguenti elementi: |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 bis — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 5 ter |
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Scambio di migliori pratiche e di informazioni |
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La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di migliori pratiche e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'attuazione pratica dei requisiti della presente direttiva. Tale scambio contribuirà ad assicurare una governance, un'applicazione e una cooperazione transfrontaliera adeguate, nonché lo scambio delle migliori pratiche, come ad esempio i patti per l'innovazione e la revisione tra pari. Inoltre, la piattaforma incentiva i soggetti all'avanguardia e consente un rapido progresso. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati della piattaforma.»; |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 6 — lettera a
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 6 — lettera a — secondo comma
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. |
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 15 bis |
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Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare |
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Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.»; |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 15 ter |
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Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche |
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La Commissione mette a punto e approva, mediante atti di esecuzione, il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»; |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 15 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 15 quater |
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Norma europea per il campionamento dei rifiuti |
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La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano le norme e le procedure nazionali.»; |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 1999/31/CE
Articolo 17 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Allegato I — punto 3.5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 1999/31/CE
Allegato II — punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0031/2017).
(14) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(15) COM(2008)0699 e COM(2014)0297.
(14) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(15) COM(2008)0699 e COM(2014)0297
(16) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(16) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(*1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";
(*2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";