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18.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 252/352 |
P8_TA(2017)0035
Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 febbraio 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 252/42)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 143
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 — lettera h
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 octies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 — lettera u bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«2. Per il periodo indicato all'articolo 13, paragrafo 1, che ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo. |
«2. Per il periodo indicato all'articolo 13, che ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo. |
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La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei nel 2021 è inferiore del 10 % all'assegnazione media per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, e diminuisce quindi annualmente allo stesso ritmo del tetto massimo totale applicabile all'ETS UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, in modo da allineare maggiormente, entro il 2030, il tetto per il settore dell'aviazione agli altri settori ETS UE. |
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Per le attività di trasporto aereo da e verso aeroporti ubicati in paesi extra SEE, la quantità di quote da assegnare a partire dal 2021 potrà essere adeguata tenendo conto del futuro meccanismo globale basato sul mercato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) nella sua 39a sessione. Entro il 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa in merito a tali attività alla luce della 40a sessione dell'assemblea dell'ICAO. |
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Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva.» |
Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva.»; |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 decies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater — paragrafo 4
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23 , paragrafo 1. |
Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 quater , paragrafo 1. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva. » |
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 è messo all'asta il 50 % delle quote.» |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies — paragrafo 4 — comma 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«4. Spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere fatto dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote. Tali proventi dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario . Si dovrebbe ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.» |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 sexies — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Capo II bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«CAPO II bis |
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Inclusione del trasporto marittimo in assenza di progressi a livello internazionale |
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Articolo 3 octies bis Introduzione A partire dal 2021, in assenza di un sistema comparabile nel quadro dell'IMO, le emissioni di CO2 rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso i porti di scalo dell'Unione sono computate mediante il sistema posto in essere nel presente capo, che sarà operativo a decorrere dal 2023. |
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Articolo 3 octies ter Ambito di applicazione Entro il 1o gennaio 2023 le disposizioni del presente capo si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote relative alle emissioni di CO2 dalle navi che si trovano, giungono o salpano da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a norma delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757. Gli articoli 12 e 16 si applicano alle attività marittime con le stesse modalità previste per le altre attività. |
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Articolo 3 octies quater Quote supplementari per il settore marittimo Entro il 1o agosto 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva, fissando la quantità totale di quote per il settore marittimo in linea con altri settori, il metodo di assegnazione delle quote al settore in oggetto mediante vendita all'asta e le disposizioni speciali relative allo Stato membro addetto alla gestione. Allorché il settore marittimo rientrerà nel sistema ETS UE, l'entità totale delle quote sarà incrementata di tale misura. Il 20 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 30 octies quinquies è utilizzato tramite il fondo istituito a norma dell'articolo in oggetto (“Fondo per il clima del settore marittimo”) per migliorare l'efficienza energetica e per gli investimenti a sostegno di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti. |
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Articolo 3 octies quinquies Fondo per il clima del settore marittimo 1. È istituito a livello di Unione un fondo inteso a compensare le emissioni del settore marittimo, migliorare l'efficienza energetica e agevolare gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 del settore marittimo. 2. Gli operatori navali possono versare al Fondo, a titolo volontario, una quota contributiva annuale in funzione delle loro emissioni complessive comunicate per l'anno civile precedente a norma del regolamento (UE) 2015/757. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il Fondo restituisce le quote collettivamente per conto degli operatori navali che hanno aderito al Fondo. Il contributo per tonnellata di emissioni è fissato dal Fondo, entro il 28 febbraio di ogni anno, e la sua entità non è inferiore al prezzo di mercato delle quote dell'anno precedente. 3. Il Fondo acquisisce quote pari alla quantità totale collettiva di emissioni dei suoi membri nell'anno civile precedente e le restituisce nel registro istituito a norma dell'articolo 19 entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo annullamento. I contributi sono resi pubblici. 4. Il Fondo, inoltre, migliora l'efficienza energetica e agevola gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti, tramite i proventi di cui all'articolo 30 octies quater. Tutti gli investimenti finanziati dal Fondo sono resi pubblici e sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter riguardo all'integrazione della presente direttiva per quanto concerne l'attuazione del presente articolo. |
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Articolo 3 octies sexies Cooperazione internazionale In caso di raggiungimento di un accordo internazionale su misure globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se opportuno, propone modifiche per garantirne l'allineamento a tale accordo internazionale.» |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 5 — comma 1 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettere e bis ed e ter (nuove)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 7
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«Articolo 7 |
«Articolo 7 |
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"Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.» |
"Il gestore informa senza indugio l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi l'identità pertinente e i recapiti del nuovo gestore.» |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 — commi 2 e 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2 %. |
A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2 % e sarà oggetto di un riesame per incrementarlo al 2,4 % non prima del 2024 . |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57 %. |
"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta o annullate è del 57 % e si riduce non oltre cinque punti percentuali nel corso dell'intero decennio a decorrere dal 1o gennaio 2021 a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 . Tale adeguamento avviene esclusivamente sotto forma di riduzione delle quote messe all'asta a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a). Ove non avvenga alcun adeguamento o qualora occorrano meno di cinque punti percentuali per procedere all'adeguamento, la restante quantità delle quote è annullata. Tale annullamento non supera i 200 milioni di quote. |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il «Fondo per la modernizzazione»). |
Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il «Fondo per la modernizzazione»). La quantità indicata al presente comma rientra nel 57 % di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Inoltre, il 3 % della quantità totale delle quote da rilasciare tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta al fine di compensare i settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di ingenti costi indiretti effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come sancito all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della presente direttiva. Due terzi della quantità indicata al presente comma rientrano nel 57 % di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A partire dal 1o gennaio 2021 è istituito un Fondo per una transizione equa, a integrazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Tale fondo è finanziato mediante la messa in comune del 2 % degli introiti derivanti dalla vendita all'asta. |
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Gli introiti di tali aste restano a livello di Unione e sono utilizzati per sostenere le regioni in cui a una percentuale elevata di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio si aggiunge un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione. Tali misure rispettano il principio di sussidiarietà. |
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Gli introiti delle aste destinati a una transizione equa possono essere utilizzati in diversi modi, quali: |
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Poiché le attività principali da finanziare con il Fondo per una transizione equa sono fortemente correlate al mercato del lavoro, le parti sociali sono coinvolte attivamente nella gestione del Fondo, sul modello del comitato del Fondo sociale europeo, e la partecipazione delle parti sociali locali è un requisito essenziale affinché i progetti ottengano i finanziamenti. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. |
Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta , dopo aver dedotto la metà del quantitativo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il 1o gennaio 2021 sono annullati 800 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera b — punto ii
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 3 — parte introduttiva
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2 , comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:» |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera b ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera b quater (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera f
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera b quinquies (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera h
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera l
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera c bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera c ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) .» |
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Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 4 — commi 1, 2 e 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera d bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera d ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 5
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio . Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario , gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.» |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 4 — commi 1e 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 1 — comma 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2 , ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico.» |
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Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare utili eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1 % del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva al fine di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita . Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate: |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — punto -i (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — punto -i bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis. |
abrogato |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b quater (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote. |
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b quinquies (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 4
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. » |
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Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se , tuttavia, il livello massimo è raggiunto , l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza . Tale adeguamento va fatto in modo uniforme. |
5. Qualora la somma delle assegnazioni gratuite in un dato anno non raggiunga il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1 , la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, una parte delle quote equivalente a una riduzione fino a cinque punti percentuali delle quote da mettere all'asta dagli Stati membri per l'intero periodo di dieci anni a partire dal 1o gennaio 2021, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 , è assegnata a titolo gratuito ai settori e sottosettori ai sensi dell'articolo 10 ter. Tuttavia, nel caso in cui tale riduzione sia insufficiente a soddisfare la domanda dei settori o sottosettori conformemente all'articolo 10 ter , l'assegnazione gratuita delle quote è adeguata di conseguenza applicando un fattore di correzione transettoriale uniforme ai settori con un'intensità degli scambi con i paesi terzi inferiore al 15 % o con un'intensità di carbonio inferiore a 7 kg CO2/VAL euro . |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 6 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica , tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato. |
6. A livello dell'Unione è adottato un accordo centralizzato al fine di compensare i settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi significativi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. |
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La compensazione è proporzionata ai costi delle emissioni di gas a effetto serra effettivamente trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica ed è applicata in linea con i criteri definiti nei relativi orientamenti sugli aiuti di Stato, al fine di evitare effetti negativi sul mercato interno nonché una sovracompensazione dei costi sostenuti. |
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Ove l'importo della compensazione disponibile non sia sufficiente per indennizzare i costi indiretti ammissibili, l'importo della compensazione disponibile per tutti gli impianti ammissibili è ridotto in modo uniforme. |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva ai fini di cui al presente paragrafo, stabilendo le modalità per la creazione e il funzionamento del fondo. |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera d bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 6 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera e — punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 7 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*). |
7. 400 milioni di quote sono accantonati per i nuovi entranti e per aumenti significativi di produzione. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera e — punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 7 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva. |
Dal 2021 in poi, eventuali quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera f — parte introduttiva
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera f — comma 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. 400 milioni di quote sono disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione. |
8. 600 milioni di quote sono disponibili per promuovere gli investimenti nell'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I , inclusi i biomateriali e i prodotti per sostituire materiali a elevata intensità di carbonio, nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati a CCS e CCU ambientalmente sicuri nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia nel territorio dell'Unione. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, con una distribuzione geograficamente equilibrata . Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40 % può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. |
Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di tecnologie innovative per le energie rinnovabili , CCS e CCU che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale . I progetti sono selezionati sulla base del loro impatto sui sistemi energetici o sui processi industriali in uno Stato membro, in un gruppo di Stati membri o nell'Unione. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 75 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 60 % può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. Le quote sono assegnate ai progetti in funzione delle esigenze di questi ultimi in relazione al raggiungimento di tappe principali prestabilite. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/… integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra , da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. |
Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo generate da fondi derivanti dalle aste di quote NER300 per il periodo 2013-2020 non ancora utilizzati, per i progetti di cui al primo e secondo comma , da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021 e dal 2018 in poi . I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti , tenendo conto della loro pertinenza ai fini della decarbonizzazione dei settori in questione . |
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I progetti sostenuti a titolo del presente comma possono ottenere ulteriore sostegno a titolo del primo e secondo comma. |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva stabilendo i criteri da utilizzare per la selezione dei progetti che possono beneficiare delle quote di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei seguenti principi: |
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Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — punto i (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis — paragrafo 20
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter — titolo
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio |
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Previa adozione della revisione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) , la Commissione procede a una nuova valutazione della percentuale di riduzione delle emissioni nell'ambito del sistema ETS UE e della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) . Le riduzioni supplementari dovute a un'accresciuta efficienza energetica sono utilizzate per tutelare i settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o degli investimenti. |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter — paragrafi 1 ter e 1 quater (nuovi)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Dando seguito all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, la Commissione valuta nella sua relazione, da redigere ai sensi dell'articolo 28 bis bis, lo sviluppo di politiche di mitigazione del clima, inclusi approcci basati sul mercato, nei paesi e nelle regioni terzi nonché l'effetto di tali politiche sulla competitività dell'industria europea. |
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1 quater. Se tale relazione giunge alla conclusione che permane un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che introduce uno strumento di adeguamento per il carbonio alle frontiere, del tutto compatibile con le norme dell'OMC, sulla base di uno studio di fattibilità da avviare al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale. Tale meccanismo comporterebbe l'inclusione nel sistema ETS UE degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell'articolo 10 bis. |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri: |
2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,12 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri: |
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Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Atri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30 % del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis. |
3. Il settore del teleriscaldamento è ritenuto in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti ed è oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30 % del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis. Gli altri settori e sottosettori non beneficiano di alcuna assegnazione gratuita. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1 , in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati. |
4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva, in relazione al paragrafo 1 concernente le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) o, ove giustificato in base a criteri oggettivi elaborati dalla Commissione , al pertinente livello di disaggregazione sulla base di dati pubblici e settoriali, al fine di includervi le attività rientranti nel sistema ETS UE. La valutazione dell'intensità degli scambi è effettuata sulla base dei cinque anni più recenti per cui sono disponibili dati. |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. |
1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la generazione di energia elettrica ai fini della modernizzazione , diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico. La deroga termina il 31 dicembre 2030. |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri che non sono ammissibili ai sensi del paragrafo 1, ma che nel 2014 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono usufruire della deroga di cui a tale paragrafo fino al quantitativo totale di cui al paragrafo 4, a condizione che il numero corrispondente di quote sia trasferito al Fondo per la modernizzazione e che i proventi siano utilizzati per sostenere gli investimenti ai sensi dell'articolo 10 quinquies. |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli Stati membri che, ai sensi del presente articolo, sono autorizzati ad assegnare quote a titolo gratuito agli impianti per la generazione di energia, possono scegliere di trasferire il numero corrispondente di quote o parte di esse al Fondo per la modernizzazione e di assegnarle ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies. In tal caso, ne informano la Commissione prima del trasferimento. |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c — punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni. |
Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita transitoria facoltativa per la modernizzazione del settore dell'energia pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni. |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. |
Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti , coerenti con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia. Tali criteri sono sottoposti a una consultazione pubblica, che garantisca la piena trasparenza e accessibilità alla pertinente documentazione, e riflettono pienamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. |
3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. Può essere finanziato al massimo il 75 % dei costi pertinenti di un investimento. |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche ."; |
6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare su base annua entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati , che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute, i tipi di investimenti finanziati e le modalità di conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b) . Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le mette a disposizione del pubblico. Gli Stati membri e la Commissione monitorano ed analizzano il rischio di arbitraggio per quanto riguarda la soglia di 10 milioni di euro per i piccoli progetti ed evitano una ripartizione ingiustificata di un investimento tra piccoli progetti, escludendo più di un investimento nello stesso impianto beneficiario. |
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità dei paragrafi da 2 a 6, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. La Commissione indaga altresì su altre possibili violazioni, quali la mancata attuazione del terzo pacchetto sull'energia. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni sull'investimento e garantisce l'accesso necessario ai fini dell'indagine, anche agli impianti e ai cantieri. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine in oggetto. |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater — paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. In caso di violazione della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia, incluso il terzo pacchetto sull'energia, o dei criteri di cui al presente articolo, la Commissione può chiedere ad uno Stato membro di non concedere l'assegnazione gratuita. |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10. |
1. Al fine di sostenere e moltiplicare gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici , teleriscaldamento incluso , e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2013 , 2014 o 2015 , è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10 |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici. |
Gli investimenti finanziati rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria e offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e di energia e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici e: |
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Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima. Se, sulla base dei progressi tecnologici, uno o più requisiti di cui al presente paragrafo diventino irrilevanti, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 2024, al fine di modificare la presente direttiva definendo nuovi requisiti o aggiornando quelli esistenti. |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli investimenti specifici per tali progetti . |
2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti del Fondo elabora orientamenti per gli investimenti e criteri di selezione specifici per tali progetti, in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con i criteri di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti e criteri di selezione sono resi pubblici. |
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Ai fini del presente paragrafo, per progetto di investimento su scala ridotta si intende un progetto finanziato mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni, che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione e che non usi più del 10 % della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter. |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualsiasi Stato membro beneficiario che abbia deciso di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio a norma dell'articolo 10 quater può trasferire tali quote alla propria parte del Fondo per la modernizzazione di cui all'allegato II ter ed assegnarle a norma delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies. |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il Fondo è amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, cui partecipano rappresentanti degli Stati membri beneficiari , la Commissione, la BEI e tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni . Il Consiglio per gli investimenti ha il compito di determinare una politica di investimento a livello di Unione, idonei strumenti di finanziamento e criteri di selezione degli investimenti . |
4. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della governance del fondo ed istituiscono congiuntamente un Consiglio per gli investimenti composto da un rappresentante per Stato membro beneficiario , la Commissione, la BEI e tre osservatori delle parti interessate, quali confederazioni industriali, sindacati, ONG . Il Consiglio per gli investimenti è incaricato di stabilire una politica di investimento a livello di Unione, in linea con i requisiti di cui al presente articolo e coerente con le politiche dell'Unione . |
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È istituito un Consiglio consultivo, indipendente dal Consiglio per gli investimenti. Il Consiglio consultivo è composto da tre rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tre rappresentanti degli Stati membri non beneficiari, un rappresentante della Commissione, un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) e un rappresentante della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) selezionati per un periodo di cinque anni. I membri del Consiglio consultivo sono in possesso della pertinente esperienza di mercato nel settore della strutturazione e del finanziamento di progetti. Il Consiglio consultivo fornisce consulenza e raccomandazioni al Consiglio per gli investimenti in merito all'ammissibilità dei progetti per le decisioni in materia di selezione, investimenti e finanziamento nonché qualsiasi ulteriore assistenza allo sviluppo dei progetti quale necessaria. |
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Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo. |
È istituito un Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo. |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 4 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il Consiglio per gli investimenti elegge un rappresentante della Commissione che lo presiede e si impegna a prendere le decisioni per consenso. Se il Consiglio per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice. |
Il presidente del Consiglio per gli investimenti è eletto tra i suoi membri per un periodo di un anno. Il Consiglio per gli investimenti si impegna a prendere le decisioni per consenso. Il Consiglio consultivo adotta il proprio parere a maggioranza semplice. |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 4 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti nominati dal Consiglio per gli investimenti. Il Comitato di gestione decide a maggioranza semplice . |
Il Consiglio per gli investimenti, il Consiglio consultivo e il Comitato di gestione operano in modo aperto e trasparente. I verbali delle riunioni di entrambi i consigli sono resi pubblici. La composizione del Consiglio per gli investimenti e del Consiglio consultivo è resa pubblica e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri sono resi pubblici e aggiornati periodicamente. Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo verificano su base permanente l'assenza di conflitti d'interesse. Il Consiglio consultivo presenta ogni sei mesi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un elenco dei pareri forniti in relazione ai progetti. |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 4 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione , una decisione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. Le due frasi precedenti non si applicano a progetti di piccole dimensioni finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10 % della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter. |
Se la BEI raccomanda al Consiglio consultivo di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni sul perché non è in linea con la politica di investimento adottata dal Consiglio per gli investimenti e con i criteri di selezione di cui al paragrafo 1 , un parere positivo è adottato solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 5 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Comitato di gestione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica , riporta: |
5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa disponibile al pubblico , riporta: |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Ogni anno il Comitato di gestione trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Comitato di gestione . |
6. Ogni anno il Consiglio consultivo trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo . |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo . |
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per un funzionamento efficace del Fondo per la modernizzazione . |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 — paragrafo 3 bis
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«3 bis. Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio1.» |
|
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 — commi 4 e 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 16 — paragrafo 7
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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7. Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 23 , paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato. |
|
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 14
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 16 — paragrafo 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
12. Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis . |
12. Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2 . |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 19 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 21 — paragrafo 1
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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«1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.» |
|
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 16
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 . |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di modificare la presente direttiva stabilendo elementi non essenziali degli allegati alla presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter . |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 bis — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 22 bis |
«Articolo 30 quater |
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Procedura di comitato» |
Procedura di comitato» |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 18
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 23 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
«Articolo 23 |
«Articolo 30 ter |
|
Esercizio della delega» |
Esercizio della delega» |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 19 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione , in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I . |
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale dell'ETS UE e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e tali gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione . Tale inclusione unilaterale è proposta e approvata al più tardi 18 mesi prima dell'inizio di un nuovo periodo di scambio nell'ETS UE. |
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 19 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l' inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'approvazione dell'inclusione delle attività e dei gas a effetto serra di cui al primo comma nel sistema per lo scambio di quote di emissione se tale inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 19 — lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 20 — lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis — paragrafo 4 — commi 1 e 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 bis — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso la Comunità , la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23 , paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema comunitario e i provvedimenti adottati da tale paese. |
1. Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso l'Unione , la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 quater , paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema ETS UE e i provvedimenti adottati da tale paese terzo . |
|
Se necessario, la Commissione può adottare modifiche per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da un accordo a norma del quarto comma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche conformemente all'articolo 23. |
Se necessario, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da tale accordo. |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW , escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: |
«1. Previa consultazione del gestore e subordinatamente all'accordo del gestore , gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti gestiti da PMI che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: |
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Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.» |
Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.» |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 27 bis |
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Esclusione di impianti di dimensioni ridotte non subordinata all'adozione di misure equivalenti |
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1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 5 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che gli Stati membri interessati: |
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2. Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto.» |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio |
«Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio |
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Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento.» |
Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende una sezione dedicata all'interazione tra il sistema ETS UE e altre politiche nazionali e dell'Unione in materia di clima ed energia, per quanto concerne i volumi di riduzione delle emissioni, l'efficacia sotto il profilo dei costi di tali politiche e il relativo impatto sulla domanda di quote ETS UE. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative volte a migliorare la trasparenza dell'ETS UE, a tenere conto della capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050 e a definire misure per migliorarne il funzionamento , incluse misure intese a tenere conto dell'impatto di politiche complementari a livello dell'Unione in materia energetica e climatica sull'equilibrio tra domanda e offerta dell'ETS UE .»; |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 30 bis |
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Adeguamenti in sede di valutazione globale nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi |
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Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta se la legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza dell'ETS UE rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. |
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Entro sei mesi dalla valutazione globale nel 2023 e dalle valutazioni globali successive, la Commissione presenta una relazione che valuta la necessità di aggiornare di conseguenza l'azione dell'Unione in materia di clima. |
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La relazione prende in considerazione gli adeguamenti all'ETS UE nel contesto degli sforzi globali di mitigazione e degli sforzi intrapresi da altre importanti economie. In particolare, la relazione valuta la necessità di riduzioni più drastiche delle emissioni, la necessità di adeguare le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la necessità o meno di ulteriori misure politiche e strumenti per rispettare gli impegni dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra. |
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La relazione tiene conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, della competitività delle industrie europee, degli investimenti all'interno dell'Unione e della sua politica di industrializzazione. |
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La relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa; in tal caso, la Commissione pubblica in parallelo una valutazione d'impatto completa.» |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Decisone (UE) 2015/1814
Articolo 1 — paragrafo 5 — commi 1 bis e 1 ter (nuovi)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814 |
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La decisione (UE) 2015/1814 è così modificata: |
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All'articolo 1, paragrafo 5, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi: |
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«A titolo di deroga, fino al periodo di riesame di cui all'articolo 3, le percentuali di cui al primo comma sono raddoppiate. Il riesame valuta la possibilità di raddoppiare il tasso di ammissione finché l'equilibrio di mercato non sarà ripristinato. |
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Inoltre, il riesame introduce un tetto massimo per la riserva stabilizzatrice del mercato e, se del caso, è corredato di una proposta legislativa.». |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0003/2017).
(15) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(15) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(16) http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
(1 bis) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).
(1 ter) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(1 quater) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
(17) COM(2015)0080, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).
(17) COM(2015)0080, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).
(18) SEC(2015)XX.
(19) Decisione (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L […] del […], pag. […]) .
(19) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 , relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1) .
(1 bis) Quale definita nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE
(*1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(*2) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).