28.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 227/63


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato»

[COM(2017) 536 final — 2017/0230 (COD)]

e sulla

«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)»

[COM(2017) 537 final — 2017/0231 (COD)]

e sulla

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico»

[COM(2017) 538 final — 2017/0232 (COD)]

(2018/C 227/09)

Relatore:

Daniel MAREELS

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, per COM(2017) 538 final: 23.10.2017, COM(2017) 536 final: 22.11.2017, e COM(2017) 537 final: 29.11.2017

Parlamento europeo, per COM(2017) 538 final: 26.10.2017, COM(2017) 536 final: 16.11.2017 e COM(2017) 537 final: 16.11.2017

Base giuridica

Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

29.1.2018

Adozione in sessione plenaria

15.2.2018

Sessione plenaria n.

532

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

156/0/5

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore le proposte della Commissione volte a rafforzare la vigilanza nell’Unione dei mercati dei capitali, di cui sottoscrive pienamente gli obiettivi. Con queste proposte si fa non soltanto un nuovo, importante passo avanti verso una maggiore integrazione e convergenza, grazie all’intensificazione della vigilanza integrata nell’Unione dei mercati dei capitali, ma si compiono anche progressi nella realizzazione di obiettivi più ampi.

1.2.

Le proposte in esame apportano infatti, in primo luogo, nuovi elementi per costruire un’Unione dei mercati dei capitali nell’UE, la cui rapida realizzazione è assolutamente auspicabile. Assieme all’Unione bancaria, l’Unione dei mercati dei capitali dovrà a sua volta contribuire all’ulteriore approfondimento e completamento dell’Unione economica e monetaria (UEM). Questo favorirà, più in generale, un più forte posizionamento dell’UE e degli Stati membri in un contesto mondiale in mutamento.

1.3.

L’importanza di un’Unione dei mercati dei capitali ben funzionante non dovrebbe essere sottovalutata, in quanto può fornire un importante contributo alla ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero sul mercato privato, la cui finalità deve essere quella di aumentare la resistenza degli Stati membri agli shock asimmetrici. Per realizzare tale obiettivo è necessario che questi mercati siano sicuri, stabili e resilienti. Una vigilanza maggiormente integrata, a livello sia micro che macroprudenziale, svolge in questo quadro un ruolo chiave.

1.4.

È quindi molto importante e prioritario spianare la strada a un maggior numero di operazioni di mercato transfrontaliere, che devono poter avvenire senza barriere, ostacoli e disparità a livello nazionale o di altro tipo e a costi inferiori. È indispensabile garantire condizioni di parità, nelle quali non vi sia spazio per l’arbitraggio regolamentare. Le imprese devono poter sfruttare le possibilità di finanziamento in modo migliore e più agevole, con minori oneri amministrativi e a costi inferiori.

1.5.

Per parte loro, i consumatori e gli investitori devono poter disporre di una scelta migliore e più ampia e fruire di una maggiore protezione. Secondo il Comitato, questo significa in ultima analisi che la maggiore «fiducia» nei mercati deve essere un obiettivo di tutte le parti interessate, tra cui le autorità di vigilanza. Tale fiducia può anche essere favorita cercando di giungere a finanziamenti più sostenibili in linea con le attività e gli accordi internazionali. Ciò dovrebbe rispecchiarsi anche nel sistema di vigilanza.

1.6.

Il nuovo contesto di vigilanza dovrebbe essere caratterizzato dalla ricerca costante del massimo livello possibile di chiarezza e di certezza giuridica per tutti. La sfida consiste nel trovare il giusto equilibrio tra le competenze delle autorità nazionali e quelle delle autorità europee nel rispetto, ove possibile, della sussidiarietà e della proporzionalità, soprattutto nella fase di costituzione dell’Unione dei mercati dei capitali e nell’interesse della diversità degli operatori del mercato e, in particolare, di quelli di piccole dimensioni. Questo vale anche per le operazioni a livello locale. Allo stesso tempo occorre eliminare le incoerenze, le sovrapposizioni e altri fattori a livello di vigilanza che impediscono od ostacolano seriamente la realizzazione di questa unione.

1.7.

È importante anche avere un occhio rivolto al futuro, affinché i nuovi sviluppi e le moderne tecnologie, quali la tecnologia finanziaria (fintech), possano trovare un’applicazione corretta e sicura nel contesto finanziario, in condizioni di parità per tutti gli operatori.

1.8.

Nel mettere a punto la vigilanza integrata è importante mirare alla convergenza e al coordinamento, dando la priorità, in linea con l’approccio REFIT, all’efficacia e all’efficienza. In questo quadro può essere utile rafforzare la capacità delle autorità europee di vigilanza di svolgere le proprie valutazioni di impatto. Bisogna inoltre tenere debitamente conto del fattore costi. Se una parte di questi vengono fatti gravare direttamente sul settore privato, occorre prestare attenzione al rispetto della disciplina di bilancio ed evitare duplicazioni nell’imputazione dei costi. Le eventuali modifiche devono avvenire in maniera trasparente e, in ogni caso, è opportuno garantire un controllo adeguato delle risorse complessive. Il settore finanziario dovrebbe essere coinvolto in maniera appropriata in tale controllo.

1.9.

Come avviene attualmente, anche nelle future tappe bisognerà basarsi sul dialogo e sulla concertazione con tutte le istanze e con gli altri soggetti interessati, nonché sulla consultazione pubblica di tutte le parti coinvolte. Il Comitato ritiene che tale approccio sia molto importante in quanto, trattandosi di situazioni concrete, consente di perseguire i migliori risultati realizzabili, capaci di incontrare il consenso più ampio possibile.

1.10.

Le proposte in esame rappresentano un importante passo avanti, ma c’è ancora del lavoro da fare. Per il CESE è essenziale continuare a perseguire l’obiettivo ultimo di un’autorità unica di vigilanza, a cui si fa riferimento anche nella «relazione dei cinque presidenti». Una volta che le proposte in esame saranno realizzate, sarà fondamentale continuare a lavorare in questa direzione con intelligenza e costanza, in linea con quanto descritto sopra.

1.11.

Il Comitato condivide pienamente la proposta di trasferire taluni poteri di vigilanza nel settore delle assicurazioni dal livello nazionale a quello europeo, dal momento che in tal modo si contribuisce a rafforzare la convergenza in materia di vigilanza e a creare condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato.

2.   Contesto (1)

2.1.

La constatazione che si può fare in questo momento riguardo alla creazione di un’Unione dei mercati dei capitali è che l’Europa dispone già di un sistema di vigilanza coerente del settore bancario attraverso il meccanismo di vigilanza unico nell’ambito dell’Unione bancaria, al quale partecipano 19 Stati membri, mentre la vigilanza dei mercati dei capitali nell’UE avviene, tranne alcune eccezioni, a livello nazionale.

2.2.

È evidente che tale situazione non è in linea con i principi che sono alla base di questa Unione dei mercati dei capitali, come anche dell’Unione bancaria. Non si deve dimenticare che il conseguimento dell’obiettivo dell’integrazione finanziaria non avvantaggerà soltanto l’Unione economica e monetaria ma tutti gli Stati membri.

2.3.

Visto che il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali è tra le priorità dell’attuale Commissione europea, l’impegno è rivolto in primo luogo ad allineare maggiormente la vigilanza ai principi di tale unione e all’integrazione finanziaria in un contesto in evoluzione. Del resto, tale misura era già stata annunciata nel recente riesame intermedio dell’Unione dei mercati dei capitali (2).

2.4.

Concretamente, la Commissione ha presentato, il 20 settembre 2017, una comunicazione (3) e tre proposte legislative intese a modificare due direttive e nove regolamenti (4). Le misure proposte si applicano a tutti gli Stati membri.

2.5.

Queste proposte sono volte a rafforzare e integrare ulteriormente l’attuale quadro di vigilanza dell’UE, in particolare grazie alle misure seguenti.

2.5.1.

Un migliore coordinamento della vigilanza:

2.5.1.1.

rafforzando in modo mirato, in tutta l’UE, la vigilanza macroprudenziale affidata al Comitato europeo per il rischio sistemico;

2.5.1.2.

aumentando la convergenza in materia di vigilanza attraverso il rafforzamento degli attuali poteri delle autorità europee di vigilanza;

2.5.1.3.

migliorando le procedure che le autorità europee di vigilanza applicano per l’emanazione di orientamenti e raccomandazioni al fine di tener conto dell’importanza di questi strumenti;

2.5.1.4.

autorizzando l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a ricevere i dati delle operazioni direttamente dagli operatori di mercato; e

2.5.1.5.

potenziando il ruolo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nel coordinamento dell’autorizzazione dei modelli interni di misurazione dei rischi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

2.5.2.

Un’estensione dell’ambito di vigilanza diretta dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA):

2.5.2.1.

i nuovi ambiti di vigilanza dei mercati dei capitali sono soprattutto quelli in cui una vigilanza diretta può eliminare le barriere transfrontaliere e favorire un’ulteriore integrazione del mercato. Tale estensione dei poteri può essere considerata come un passo avanti verso un’autorità unica di vigilanza.

2.5.3.

Un miglioramento della governance e del finanziamento delle autorità di vigilanza:

2.5.3.1.

per quanto riguarda la struttura di governance, si fa una distinzione, a livello di poteri, tra le autorità nazionali e le autorità europee di vigilanza. Le prime continueranno a tracciare la direzione generale da seguire e a decidere in merito alle questioni di regolamentazione, mentre le seconde garantiranno decisioni orientate all’UE in materia di coordinamento delle pratiche di vigilanza;

2.5.3.2.

per quanto riguarda il finanziamento, l’obiettivo è quello di giungere a una diversificazione, in modo che, oltre alle autorità, anche gli operatori del settore e del mercato siano chiamati a reperire una parte delle risorse.

2.5.4.

L’obbligo per le autorità europee di vigilanza di tenere conto dei fattori ambientali, sociali e di governance, nonché delle questioni relative alla fintech nell’adempimento dei compiti nell’ambito dei loro rispettivi mandati:

2.5.4.1.

come primo passo, viene chiarito e rafforzato il ruolo che le autorità europee di vigilanza svolgono nella valutazione dei rischi ambientali, sociali e di governance, al fine di garantire la stabilità a lungo termine del settore finanziario europeo e i benefici di un’economia sostenibile (5);

2.5.4.2.

in relazione al settore fintech, le autorità di regolamentazione e di vigilanza dovranno poter acquisire familiarità con queste tecnologie e dovranno avere la possibilità di mettere a punto una nuova regolamentazione e nuove modalità di vigilanza, in particolare attraverso la collaborazione con le imprese che operano in questo settore (6).

2.6.

Parallelamente è stata pubblicata una proposta (7) che prevede di trasferire alle autorità europee di vigilanza una serie di compiti di controllo, che attualmente sono ancora di pertinenza delle autorità nazionali competenti. Tali compiti riguardano, in particolare, il settore delle assicurazioni.

2.6.1.

In relazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, si tratta in sostanza di trasferire a tale organismo le funzioni di autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati e di vigilanza sugli stessi, nonché le funzioni di raccolta dei dati in questo settore.

2.6.2.

Per quanto concerne l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), si tratta di conferire a tale organismo un ruolo più rilevante nel contribuire alla convergenza della vigilanza in relazione alle domande per l’utilizzo di modelli interni di misurazione dei rischi, e di introdurre modifiche relative alla condivisione delle informazioni con riguardo a tali domande, alla possibilità di pronunciarsi in relazione a tale questione, nonché di fornire assistenza nella risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Nel complesso, le proposte in esame presentate dalla Commissione si inquadrano nel più ampio progetto di costruire un’Unione dei mercati dei capitali, la cui importanza e attualità sono assolutamente fuori discussione. A questo riguardo, il CESE è un «convinto fautore» di tale unione «e nutre grandi aspettative in merito alla sua realizzazione». La rapida realizzazione di quest’unione è di grande importanza (8). Del resto, anche il Consiglio europeo (9) e il Parlamento europeo (10) hanno ripetutamente esortato ad adoperarsi per completare l’Unione dei mercati dei capitali.

3.2.

Il Comitato ritiene che l’Unione dei mercati dei capitali, a sua volta, debba essere collocata nel più ampio quadro del posizionamento internazionale dell’Europa in un contesto mondiale in mutamento, dell’ulteriore approfondimento e completamento dell’Unione economica e monetaria e, cosa non meno importante, di una maggiore integrazione finanziaria tra gli Stati membri dell’Unione.

3.3.

Tale integrazione finanziaria è di particolare importanza, in quanto agevola e favorisce la ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero sul mercato privato. Come ha messo in evidenza la recente crisi, ciò deve far aumentare la resistenza degli Stati membri agli shock asimmetrici.

3.4.

Il Comitato ha già avuto occasione di sottolineare che: «l’Unione dei mercati dei capitali potrà inoltre fornire un contributo sostanziale al consolidamento della ripresa economica, concorrendo così a favorire la crescita, gli investimenti e l’occupazione, con benefici sia per i singoli Stati membri che per l’UE nel suo insieme […] il che, a sua volta, contribuirà ad assicurare l’auspicato rafforzamento della stabilità, della sicurezza e della resilienza del sistema sia economico che finanziario» (11).

3.5.

Il Comitato esprime pertanto apprezzamento per le proposte in esame volte a rafforzare e integrare il meccanismo di vigilanza europeo, e per la rapidità con cui sono state presentate. Ora è importante metterle in pratica. A tale proposito si può far riferimento anche ad altre iniziative precedenti, che contribuiscono anch’esse a realizzare questi obiettivi, e in merito alle quali il CESE si è pronunciato altrettanto favorevolmente. Si ricordano, ad esempio, le proposte per un meccanismo di vigilanza più integrato delle controparti centrali (12) e quelle in merito al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (13) che assegnano un ruolo importante all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

3.6.

Come già precisato, «il Comitato si compiace che la vigilanza sia al centro degli sforzi volti a sviluppare l’Unione dei mercati dei capitali. La vigilanza a livello europeo svolge un ruolo fondamentale, sia nel garantire la sicurezza e la stabilità, sia nel consentire di realizzare l’auspicata integrazione dei mercati e di eliminare le barriere, gli ostacoli e le disuguaglianze all’interno dell’Unione dei mercati dei capitali»  (14). Questi obiettivi sono fondamentali nel quadro del contesto summenzionato e vanno tenuti pertanto sempre presenti e in primo piano.

3.7.

Per il Comitato è essenziale che le norme previste contribuiscano in maniera concreta e diretta al raggiungimento degli obiettivi e producano effetti positivi per tutte le parti interessate e in tutti gli Stati membri.

3.8.

In questo senso, il Comitato condivide ciò che si afferma a questo riguardo nella comunicazione, in particolare il fatto che sia «fondamentale rafforzare la capacità delle autorità europee di vigilanza di garantire una vigilanza coerente e un’applicazione uniforme del codice unico; questa capacità sosterrà il buon funzionamento dei mercati dei capitali riducendo gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, semplificando il contesto imprenditoriale e abbattendo i costi di conformità, a carico delle imprese che operano su base transfrontaliera, derivanti da divergenze nell’applicazione delle norme. Dal punto di vista dell’investitore, una vigilanza coerente e un’applicazione uniforme delle norme contribuiscono a migliorare la tutela degli investitori e a rafforzare la fiducia nei mercati dei capitali» (15). Per realizzare questi obiettivi è necessario che in tutti gli Stati membri si applichino standard analoghi in materia di vigilanza.

3.9.

Nell’ampliamento dei poteri di vigilanza bisogna anche cercare di raggiungere il massimo livello possibile di chiarezza e di certezza giuridica per tutte le parti, ossia le autorità di vigilanza europee e nazionali e le imprese sottoposte a tale vigilanza. Le misure di controllo previste devono essere adeguate.

3.10.

Occorre altresì perseguire un giusto equilibrio tra i poteri delle autorità di vigilanza nazionali e quelli delle autorità di vigilanza europee. È essenziale che le attività e le operazioni transfrontaliere possano svolgersi nelle migliori condizioni possibili e vanno eliminati i fattori che possono essere di ostacolo. In taluni casi bisogna valutare se non sia possibile mantenere la vigilanza a livello locale, soprattutto nella fase di costituzione dell’Unione dei mercati dei capitali e in considerazione della diversità degli operatori del mercato e, in particolare, di quelli di piccole dimensioni. Ove possibile, occorre prestare attenzione al rispetto della proporzionalità e della sussidiarietà. Ciò vale anche per le operazioni locali, nel cui caso le autorità nazionali di vigilanza sono più vicine al mercato. Occorre evitare il più possibile l’arbitraggio regolamentare, le duplicazioni dei controlli, l’esistenza di norme specifiche a livello nazionale e la sovraregolamentazione («gold-plating»), soprattutto se tutto questo frena la realizzazione dell’Unione dei mercati dei capitali o la ostacola seriamente.

3.11.

Inoltre, bisognerebbe anche cercare di trovare un buon equilibrio tra la possibilità di offrire servizi finanziari o strumenti a livello transfrontaliero, cosa sicuramente molto importante (cfr. le considerazioni formulate sopra in merito alla ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero sul mercato privato), e la tutela degli investitori e dei consumatori. Tale equilibrio diventa sempre più importante, dal momento che un numero sempre maggiore di operazioni viene eseguito non più in maniera tradizionale con contatto diretto «faccia a faccia», ma «a distanza» (16). I clienti (potenziali) dovrebbero poter fruire sostanzialmente dello stesso livello di informazione e di tutela, a prescindere dal luogo in cui il fornitore (del servizio o dello strumento) sia stabilito e dalle modalità con cui si svolge l’operazione.

3.12.

La vigilanza europea non può avvenire senza porre un forte accento sulla protezione dei consumatori e degli investitori. Essi devono poter disporre di una scelta migliore e più ampia e fruire di una maggiore tutela. È pertanto necessario che l’offerta comprenda anche prodotti di base privi di rischi. È opportuno prestare attenzione a garantire che vi sia coerenza con altre iniziative (17) e che l’attuazione delle nuove disposizioni non sia pregiudizievole per il consumatore. Secondo il Comitato, questo significa in ultima analisi che la maggiore «fiducia» nei mercati deve essere un obiettivo di tutte le parti interessate, tra cui le autorità di vigilanza. Tale fiducia può anche essere favorita perseguendo finanziamenti più sostenibili in linea con le attività e gli accordi internazionali.

3.13.

Allo stesso modo, è importante anche avere un occhio rivolto al futuro, affinché i nuovi sviluppi e le moderne tecnologie, quali la fintech, possano trovare applicazione nel contesto finanziario. Il potenziale che essi offrono deve essere sfruttato, ma non a scapito della sicurezza. È necessario garantire condizioni di parità per tutti gli operatori, indipendentemente dal loro modo di operare.

3.14.

L’intenso lavoro svolto dalle autorità europee di vigilanza per quanto concerne la definizione delle norme di legge merita considerazione e apprezzamento. Al riguardo è importante anche che in futuro ci si adoperi per aumentare ulteriormente la convergenza e il coordinamento affinché sia possibile impiegare nel miglior modo le risorse disponibili. Bisogna inoltre tenere presente l’importanza della corretta applicazione della legislazione europea.

3.15.

Nell’elaborazione delle misure descritte e di quelle che saranno adottate in futuro occorre ispirarsi all’approccio REFIT: bisogna dare priorità all’efficacia e all’efficienza, cercando di raggiungere i risultati con il minor costo possibile. L’approccio REFIT semplifica le procedure, elimina gli oneri superflui e adegua la normativa senza compromettere gli obiettivi delle politiche.

3.16.

In tale contesto si potrebbe considerare di rafforzare la capacità delle autorità europee di vigilanza in modo che possano svolgere le proprie valutazioni d’impatto, in quanto questo consentirebbe loro di analizzare i costi di attuazione e l’efficienza delle norme da esse elaborate, possibilmente tenendo conto anche del principio di proporzionalità. Per tali studi ci si potrebbe anche avvalere in maniera ancora più estesa e strutturale dei diversi gruppi esistenti di parti interessate al fine di raccogliere conoscenze ed esperienze provenienti dal mondo delle imprese.

3.17.

Per poter svolgere correttamente le loro funzioni, le autorità europee di vigilanza devono poter beneficiare delle risorse necessarie a tal fine. Attualmente, tali risorse provengono in parte dal bilancio europeo e in parte dalle autorità di vigilanza nazionali. Qualsiasi modifica, in particolare, quelle intese a porre direttamente a carico del settore privato una parte dei costi per la vigilanza indiretta, deve avvenire nel rispetto della disciplina di bilancio e facendo attenzione ad evitare duplicazioni nell’imputazione dei costi. Nella struttura attuale, gli organismi finanziari contribuiscono già al finanziamento delle autorità europee di vigilanza, attraverso il contributo delle rispettive autorità nazionali di vigilanza. Il contributo che gli organismi finanziari forniscono alle autorità di vigilanza nazionali ed europee deve quindi essere ridistribuito e deve essere evitato un ulteriore aumento generalizzato dei costi di vigilanza. Le eventuali modifiche apportate in un secondo tempo devono essere improntate al massimo grado possibile di trasparenza e occorre introdurre meccanismi di controllo rigorosi. Inoltre, bisogna prevedere un controllo adeguato delle risorse complessive, che deve essere esercitato in maniera appropriata e con il concorso del settore finanziario.

3.18.

Le proposte in esame rappresentano indubbiamente un importante passo avanti, ma c’è ancora del lavoro da fare. Il Comitato condivide quanto affermato nel recente documento di riflessione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria (18) e in particolare il fatto che «il progressivo rafforzamento del quadro di vigilanza dovrebbe portare alla creazione di un’autorità unica europea di vigilanza dei mercati dei capitali». Lo stesso obiettivo finale viene enunciato anche nella relazione dei cinque presidenti (19) del giugno 2015.

3.19.

Le proposte in esame si basano su un approccio graduale, che il Comitato reputa particolarmente opportuno, soprattutto in questa fase di costruzione dell’Unione dei mercati dei capitali (20) e tenendo conto sia delle diverse situazioni e ambizioni esistenti negli Stati membri che delle numerose sfide ed evoluzioni economiche, tecnologiche e politiche che si profilano a livello mondiale.

3.20.

Il Comitato si compiace in particolare di notare che nella formulazione delle proposte si è tenuto conto dell’esperienza operativa maturata dalle autorità europee di vigilanza, del lavoro svolto dalla Commissione e delle raccomandazioni espresse dal Parlamento europeo, nonché del dialogo approfondito con tutte le parti interessate e di un’ampia consultazione pubblica di tutti i soggetti coinvolti. Il CESE apprezza questo approccio corretto e appropriato, il quale, rispetto alle circostanze concrete, consente di perseguire i migliori risultati realizzabili, capaci di incontrare il consenso più ampio possibile. Pertanto propone espressamente che si continui ad applicare tale approccio anche in futuro, sia nel riesame periodico della regolamentazione che quando verranno compiuti nuovi passi verso l’obiettivo finale (cfr. sopra).

3.21.

La creazione di condizioni di parità sui mercati finanziari dell’UE, sia della zona euro e degli altri Stati membri, deve essere sempre prioritaria. La parità di condizioni, del resto, deve figurare in primo piano anche per quanto riguarda gli operatori di paesi non appartenenti all’UE. Ciò è possibile soltanto se la regolamentazione e la vigilanza in vigore in questi paesi terzi perseguono gli stessi obiettivi dell’UE.

3.22.

La proposta di trasferire taluni poteri di vigilanza nel settore delle assicurazioni dal livello nazionale a quello europeo si inquadra nella volontà di estendere la vigilanza sui mercati finanziari dell’UE, favorendo così la realizzazione dell’Unione dei mercati dei capitali. Tali poteri contribuiranno a rafforzare la convergenza in materia di vigilanza e a creare condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato.

Bruxelles, 15 febbraio 2018.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Il testo fa riferimento a numerosi documenti ufficiali, alcuni dei quali pubblicati dal Consiglio e dalla Commissione. Cfr., tra gli altri, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13447-2017-INIT/it/pdf e http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_fr.htm.

(2)  Comunicazione della Commissione sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, COM(2017) 292 final.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Intensificare la vigilanza integrata per rafforzare l’Unione dei mercati dei capitali e l’integrazione finanziaria in un contesto in evoluzione, COM(2017) 542 final.

(4)  Cfr. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/european-system-financial-supervision_en#reviewoftheesfs.

(5)  Nel 2018 verrà presentato un piano d’azione con misure di regolamentazione.

(6)  La Commissione ha annunciato per il 2018 la pubblicazione di un piano d’azione anche su questo aspetto.

(7)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), COM(2017) 537 final.

(8)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 117, punto 1.1.

(9)  Conclusioni del Consiglio europeo, del 22 e 23 giugno 2017.

(10)  Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sul tema Costruire un’Unione dei mercati dei capitali. Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+XML+V0//IT.

(11)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 117, punto 1.3.

(12)  GU C 434 del 16.12.2014, pag. 63.

(13)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 139.

(14)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 117, punto 1.12.

(15)  Comunicazione COM(2017) 542 final, pag. 5.

(16)  Ad esempio, via Internet.

(17)  A questo riguardo si può fare riferimento, ad esempio, al recente Piano d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta, adottato dalla Commissione. Cfr. al riguardo il parere del CESE sul tema Servizi finanziari per i consumatori, GU C 434 del 15.12.2017, pag. 51.

(18)  Documento del 31 maggio 2017, pag. 21. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_it.pdf.

(19)  Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa, del giugno 2015, punto 3.2, pag. 14. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf.

(20)  Nella comunicazione della Commissione sul riesame intermedio del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali (pubblicata l’8 giugno 2017) vengono definiti 38 elementi costitutivi che dovranno essere approntati entro il 2019 per realizzare tale unione, COM(2017) 292 final.