3.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 281/6 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Siemens/Dresser-Rand
(M.7429)
(2016/C 281/08)
I. CONTESTO
1. |
Il 9 gennaio 2015 è pervenuta alla Commissione europea (la «Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («il regolamento sulle concentrazioni»), in base al quale Siemens AG («Siemens» o «la parte notificante») acquisirà il controllo esclusivo di Dresser-Rand Group, Inc. («DR»). L’operazione prevede l’acquisto da parte di Siemens di tutte le azioni di DR (l’«operazione») e si configura come una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. Collettivamente, Siemens e DR sono qui denominate le «parti». |
II. PROCEDIMENTO
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della decisione e accesso ai documenti fondamentali
2. |
Il 13 febbraio 2015 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni e ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e con l’accordo SEE. |
3. |
Il 20 febbraio 2015, su richiesta della parte notificante, la Commissione ha fornito l’accesso alle versioni non riservate di determinati documenti fondamentali raccolti nella prima fase dell’indagine. Il 24 febbraio 2015, su ulteriore richiesta della parte notificante, la Commissione ha fornito l’accesso ad altri documenti e un accesso più esteso a quelli già ricevuti. |
4. |
Il 27 febbraio 2015 la parte notificante ha presentato le sue osservazioni scritte in merito alla decisione ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c). |
Proroga e sospensione dei termini
5. |
Il 5 marzo 2015 la parte notificante ha concordato con la Commissione una proroga di 10 giorni lavorativi del periodo concesso per riesaminare l’operazione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni. |
6. |
Il 23 marzo 2015 la Commissione ha adottato due decisioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni in cui ha chiesto a Siemens e DR di fornire le informazioni precedentemente richieste mediante semplici domande di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Il termine fissato da tali domande di informazioni scadeva il 18 marzo 2015. Il 27 marzo 2015 la Commissione ha ricevuto le informazioni complete e corrette richieste mediante le decisioni. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3) («il regolamento di esecuzione sulle concentrazioni»), il termine per rivedere l’operazione di cui all’articolo 10 del regolamento sulle concentrazioni è stato sospeso dal 19 marzo 2015 al 27 marzo 2015 compreso. |
III. PROGETTO DI DECISIONE
7. |
Il progetto di decisione prevede l’autorizzazione della concentrazione proposta, senza condizioni. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto a una conclusione positiva. |
8. |
Non sono pervenute richieste procedurali o denunce da nessuna delle parti. Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che nel caso in questione l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti sia stato rispettato. |
Bruxelles, 25 giugno 2015
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).