10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 461/2


CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (*1)

(2016/C 461/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

1.

CONFERMA il proprio impegno a portare avanti in via prioritaria la lotta alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali nonché al riciclaggio di denaro, che erodono le basi imponibili degli Stati membri;

2.

RITIENE che gli sforzi strategici coordinati profusi in questo settore a livello globale e dell’UE, come la definizione di criteri oggettivi atti a individuare le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, si iscrivano in un quadro di misure efficaci che contribuiranno alla crescita economica e alla certezza fiscale;

3.

RICORDA le conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2016, su una strategia esterna di imposizione e su misure contro l’abuso dei trattati fiscali, in particolare i punti da 6 a 10;

4.

DECIDE che la lista UE delle giurisdizioni non cooperative sarà definita dal Consiglio nel 2017;

5.

ACCOGLIE CON FAVORE, in tale contesto, i lavori preparatori svolti sinora dal gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e dalla Commissione europea;

6.

APPROVA l’allegato delle presenti conclusioni e OSSERVA che i futuri lavori in questo settore dovrebbero essere coordinati con gli sviluppi nell’ambito del forum globale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali e del quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili - nonché fondarsi su di essi;

7.

INVITA a porre in essere norme internazionali di livello elevato in materia di buona governance fiscale riguardanti la trasparenza fiscale, l’equa imposizione, nonché misure anti-BEPS, in particolare per quanto riguarda la trasparenza fiscale;

8.

PRENDE ATTO, per quanto concerne la trasparenza fiscale, dell’impegno di oltre 100 giurisdizioni ad attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) e tiene conto del monitoraggio del forum globale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali attualmente in corso, nonché della valutazione delle norme internazionali sullo scambio automatico di informazioni e sullo scambio di informazioni su richiesta;

9.

PRENDE ATTO, per quanto riguarda l’equa imposizione e le misure anti-BEPS, dei lavori in corso nell’ambito del quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, compresi i pertinenti lavori del forum sulle pratiche fiscali dannose;

10.

CHIEDE al gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e al pertinente sottogruppo di ultimare entro gennaio 2017 i lavori di selezione delle giurisdizioni da sottoporre a vaglio sulla base del quadro di valutazione della Commissione e di continuare a esplorare misure di difesa a livello dell’UE che dovranno essere approvate dal Consiglio, in linea con le conclusioni del Consiglio del maggio 2016.


(*1)  Il Consiglio ha convenuto di pubblicare le presenti conclusioni per informazione nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

I.   CRITERI PER IL VAGLIO DELLE GIURISDIZIONI IN VISTA DELLA CREAZIONE DI UNA LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE

I seguenti criteri di buona governance fiscale dovrebbero essere utilizzati per procedere al vaglio delle giurisdizioni in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in linea con gli orientamenti per il processo di vaglio. L’adempienza delle giurisdizioni sul piano della trasparenza fiscale, dell’equa imposizione e dell’attuazione delle misure in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) sarà valutata cumulativamente nel processo di vaglio.

Per quanto riguarda i vagli futuri, tali criteri saranno adeguati dal Consiglio, ove necessario, tenendo conto dell’evoluzione delle norme internazionali, delle valutazioni future di tali norme e dell’importanza di progressi continui e rapidi da parte di tutte le giurisdizioni pertinenti in tali settori.

1.   Criteri sulla trasparenza fiscale

Criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale:

1.1.

Criterio iniziale per quanto riguarda lo standard AEOI (scambio automatico di informazioni) dell’OCSE (standard comune di comunicazione di informazioni – CRS): la giurisdizione dovrebbe essersi impegnata – e aver avviato il processo legislativo – per un’effettiva attuazione del CRS, effettuando i primi scambi al più tardi nel 2018 (con riferimento al 2017), e disporre di accordi che consentano lo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri, entro la fine del 2017, firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti (MCAA) o mediante accordi bilaterali.

Criterio futuro per quanto riguarda il CRS a partire dal 2018: la giurisdizione dovrebbe essere stata valutata dal forum globale almeno come «ampiamente conforme» in relazione al CRS in materia di AEOI, e

1.2.

la giurisdizione dovrebbe essere stata valutata dal forum globale almeno come «ampiamente conforme» in relazione allo standard EOIR (scambio di informazioni su richiesta) dell’OCSE, tenuto debito conto della procedura accelerata, e

1.3.

(per gli Stati sovrani) la giurisdizione dovrebbe:

i)

aver ratificato, convenuto di ratificare, essere in procinto di ratificare o essersi impegnata per l’entrata in vigore, entro una scadenza ragionevole, della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa (MCMAA) in materia fiscale, quale modificata; o

ii)

disporre entro il 31 dicembre 2018 di una rete operativa di accordi per lo scambio di informazioni sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri e che consenta effettivamente sia l’EOIR sia l’AEOI;

(per le giurisdizioni non sovrane) la giurisdizione dovrebbe:

i)

essere parte dell’MCMAA modificata, la cui entrata in vigore è già avvenuta, o è attesa per questa stessa giurisdizione entro una scadenza ragionevole, oppure

ii)

disporre di una rete operativa di accordi per lo scambio di informazioni, o aver adottato le misure necessarie per rendere operativi tali accordi entro una scadenza ragionevole, sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri e che consenta effettivamente sia l’EOIR sia l’AEOI.

1.4.

Criterio futuro: in vista dell’iniziativa per un futuro scambio globale di informazioni sulla titolarità effettiva, l’aspetto relativo a quest’ultima sarà integrato in una fase successiva come quarto criterio di trasparenza per il vaglio.

Fino al 30 giugno 2019 dovrebbe applicarsi la seguente eccezione:

una giurisdizione potrebbe essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale se soddisfa almeno due dei criteri 1.1, 1.2 o 1.3.

Tale eccezione non si applica alle giurisdizioni valutate «non conformi» al criterio 1.2 o che non sono state valutate almeno come «ampiamente conformi» relativamente a tale criterio entro il 30 giugno 2018.

Indipendentemente dal fatto che siano stati o meno selezionati per l’esercizio di vaglio, saranno presi in esame per l’inserimento nella lista UE i paesi e le giurisdizioni che figureranno nella lista delle giurisdizioni non cooperative attualmente in fase di elaborazione da parte dell’OCSE e dei membri del G20.

2.   Equa imposizione

Criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell’equa imposizione:

2.1.

non prevedere misure fiscali preferenziali che potrebbero essere considerate dannose in base ai criteri stabiliti nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (1), e

2.2.

non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione.

3.   Attuazione delle misure anti-BEPS

3.1.

Criterio iniziale a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente quanto all’attuazione delle misure anti-BEPS:

impegnarsi, entro la fine del 2017, per le norme minime anti-BEPS convenute dall’OCSE e per la loro coerente attuazione.

3.2.

Criterio futuro a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente quanto all’attuazione delle misure anti-BEPS (da applicare una volta ultimate le revisioni in base al quadro inclusivo delle norme minime convenute):

ricevere una valutazione positiva (2) dell’attuazione efficace delle norme minime anti-BEPS convenute dall’OCSE.

II.   ORIENTAMENTI PER IL PROCESSO DI VAGLIO DELLE GIURISDIZIONI IN VISTA DELLA CREAZIONE DI UNA LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI

1.

Il vaglio delle giurisdizioni pertinenti da parte del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» sulla base dei criteri figuranti nella parte I del presente allegato dovrebbe iniziare senza indugio, nella prospettiva che il Consiglio approvi la lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative entro la fine del 2017.

2.

Il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio, svolgerà il processo di vaglio e vigilerà su di esso. I servizi della Commissione forniranno assistenza al gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» svolgendo i lavori preparatori necessari al processo di vaglio conformemente ai ruoli attualmente definiti nel quadro del processo previsto dal codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, con particolare riferimento ai dialoghi precedenti e in corso con i paesi terzi.

3.

Nel processo di vaglio occorrerebbe tenere in considerazione i lavori realizzati dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e dal quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

4.

Entro gennaio 2017 dovrebbero essere inviate alle giurisdizioni selezionate per il vaglio le lettere che le invitano a sottoporvisi, assicurando nel contempo l’adeguata trasparenza di tale processo.

5.

Entro febbraio 2017 il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe in caso nominare gli Stati membri e/o loro esperti, ovvero gruppi di essi, affinché lavorino insieme con la Commissione al vaglio delle giurisdizioni pertinenti.

6.

Entro l’estate del 2017 avranno luogo contatti scritti e, se occorre, discussioni bilaterali con le giurisdizioni interessate per approfondire il dialogo e valutare come risolvere le preoccupazioni derivanti dai sistemi fiscali di queste giurisdizioni, nonché per ottenere gli impegni necessari. Il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe essere informato e coinvolto attivamente nel processo.

7.

Entro settembre 2017 l’esito delle discussioni bilaterali e il relativo stato dei lavori dovrebbe essere presentato al gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)».

8.

Entro la fine del 2017, sulla scorta dei necessari preparativi in sede di gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», in coordinamento con il gruppo ad alto livello «Questioni fiscali», il Consiglio dovrebbe approvare la lista UE delle giurisdizioni non cooperative.

9.

Dovrebbe essere ultimata in tempo utile la disamina delle misure di difesa a livello dell’UE in linea con le conclusioni del Consiglio del maggio 2016. Le misure di difesa non dovrebbero pregiudicare le rispettive sfere di competenza degli Stati membri, ad esempio l’applicazione di misure supplementari o il mantenimento di liste di giurisdizioni non cooperative a livello nazionale di portata più ampia.

10.

Non appena completata la creazione della lista, dovranno essere inviate senza indugio le lettere alle giurisdizioni non cooperative, spiegando con chiarezza i motivi dell’inserimento nella lista e quali misure sono attese dalla giurisdizione in questione perché possa essere tolta dalla lista stessa.

11.

Poiché ai paesi in via di sviluppo potrebbero difettare le capacità di attuare le norme sulla trasparenza fiscale e le norme minime anti-BEPS seguendo il medesimo calendario dei paesi sviluppati, occorrerebbe tenere particolarmente conto di tale situazione durante il processo di vaglio, purché queste giurisdizioni non occupino posizioni di primo piano quanto alle attività finanziarie e non posseggano centri finanziari.

12.

Il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe sviluppare ulteriormente gli opportuni accordi sulle modalità e i metodi concreti per l’attuazione di tali orientamenti al fine di realizzare efficacemente il processo di vaglio delle giurisdizioni in vista della creazione, da parte del Consiglio, di una lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

13.

Tra le altre cose il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe definire, entro gennaio 2017 e sulla base di criteri oggettivi, la scadenza ragionevole di cui al criterio 1.3 e il campo di applicazione del criterio 2.2. Nel contesto del criterio 2.2, il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe valutare l’assenza di un regime di imposta sulle società o l’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero quale possibile indicatore.

14.

La lista UE di giurisdizioni non cooperative dovrebbe essere periodicamente aggiornata dal Consiglio, in funzione delle esigenze e in base ai presenti orientamenti, sulla scorta delle informazioni messe a disposizione della Commissione e/o del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)».


(1)  GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

(2)  Una volta concordata la metodologia, la formulazione del criterio sarà riveduta di conseguenza dal Consiglio.