24.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 484/27 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 21 ottobre 2015
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39639 — Unità a disco ottico)
[notificata con il documento C(2015) 7135]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2016/C 484/10)
Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un’infrazione all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore delle unità a disco ottico. I destinatari della decisione hanno coordinato il loro comportamento nelle gare d’appalto sulle unità a disco ottico dei computer portatili e da scrivania fabbricati da due produttori di computer: Dell, Inc. («Dell») e Hewlett Packard («HP»). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(2) |
A seguito della domanda di immunità presentata congiuntamente da Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite-On IT Corporation e Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation a norma della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, il 29 giugno 2009 la Commissione ha inviato richieste di informazioni alle imprese operanti nel settore e ha ricevuto una successiva richiesta di trattamento favorevole da Hitachi-LG Data Storage, Inc. |
(3) |
Il 18 luglio 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA») relativa al caso in questione. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno comunicato per iscritto il proprio punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti e hanno avuto l’opportunità di esercitare il diritto di essere ascoltati, partecipando ad un’audizione orale che si è svolta il 29 e il 30 novembre 2012. |
(4) |
Il 18 febbraio 2014 la Commissione ha adottato due comunicazioni degli addebiti aggiuntive («CA aggiuntive del 18 febbraio 2014») per integrare, modificare e/o chiarire le obiezioni rivolte a determinati destinatari della CA per quanto riguarda la loro responsabilità nella presunta infrazione. |
(5) |
Il 1o giugno 2015 la Commissione ha adottato un’ulteriore comunicazione degli addebiti aggiuntiva («CA aggiuntiva del 1o giugno 2015») il cui unico intento era completare la CA e le CA aggiuntive del 18 febbraio 2014, rivolgendo gli addebiti contenuti nella CA originaria ad entità aggiuntive collegate ai gruppi aziendali destinatari della stessa. |
(6) |
I destinatari delle CA aggiuntive del 18 febbraio 2014 e del 1o giugno 2015 hanno trasmesso le loro opinioni alla Commissione per iscritto, senza richiedere un’audizione orale. |
(7) |
Il 3 giugno 2015 la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti a tutte le parti, le quali hanno presentato le loro osservazioni alla Commissione per iscritto. |
(8) |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 5 e il 15 ottobre 2015. |
2.2. Sintesi dell’infrazione
(9) |
L’infrazione ha riguardato un comportamento collusivo in relazione alle gare d’appalto indette da Dell e HP nel periodo 2004-2008. L’indagine ha portato alla luce una rete di contatti bilaterali paralleli volti a manipolare le offerte, al fine eliminare le incertezze legate alla concorrenza attraverso un comportamento collusivo. Le parti si comunicavano reciprocamente le proprie intenzioni relative alle graduatorie e/o ai prezzi nelle gare d’appalto e si scambiavano altre informazioni commercialmente sensibili in materia. |
2.3. Destinatari
(10) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte, nei periodi di seguito indicati, a un’infrazione sotto forma di cartello nel settore delle unità a disco ottico:
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2.4. Misure correttive
(11) |
La decisione relativa al presente caso si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (2). |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
(12) |
Al fine di rispecchiare meglio l’impatto effettivo del cartello, è stato utilizzato un indicatore del valore annuo delle vendite (basato sul valore effettivo delle vendite di unità a disco ottico che le imprese hanno effettuato nel SEE nel relativo periodo di partecipazione all’infrazione) da utilizzare come dato di partenza per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda da applicare. |
(13) |
Tenuto conto della natura e della portata geografica dell’infrazione, la percentuale relativa all’importo variabile dell’ammenda e all’importo supplementare («diritto di ingresso») è stata fissata al 16 % del valore delle vendite nel caso dell’infrazione. |
(14) |
L’importo variabile è moltiplicato per il numero di anni o per le frazioni di anno in cui la singola impresa ha partecipato all’infrazione, in modo da tenere conto con precisione della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione. La Commissione tiene conto della durata effettiva della partecipazione all’infrazione delle parti su base proporzionale e arrotondando per difetto il numero dei mesi. |
(15) |
Dato che i contatti riguardanti Dell sono iniziati prima di quelli riguardanti HP, il valore delle vendite è calcolato separatamente per cliente e si applicano due distinti coefficienti di moltiplicazione per la durata. |
(16) |
Il valore delle vendite di Philips, Sony e Optiarc è stato calcolato soltanto sulla base delle vendite a Dell, in quanto non è stato accertato che le tre imprese abbiano partecipato a un comportamento anticoncorrenziale nei confronti di HP. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(17) |
Nel presente caso la Commissione non ha tenuto conto di circostanze aggravanti. |
(18) |
È stata applicata una circostanza attenuante a Philips, a Sony e a Optiarc per rispecchiare il fatto che non erano né consapevoli né responsabili della parte dell’infrazione unica e continuata riguardante HP. |
2.4.3. Aumento specifico allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo
(19) |
Nel caso specifico a Sony si applica un moltiplicatore di dissuasione pari a 1,2. |
2.4.4. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(20) |
Gli importi finali delle singole ammende inflitte sono inferiori al 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle imprese destinatarie della decisione, ad eccezione di TSST. |
2.4.5. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole
(21) |
Philips, Lite-On e PLDS sono state le prime imprese a fornire informazioni ed elementi di prova a norma delle condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole. L’ammenda imposta alle tre imprese è stata quindi ridotta del 100 %. |
(22) |
A HLDS è stata concessa una riduzione del 50 % per l’infrazione nonché una riduzione supplementare in applicazione dell’ultimo paragrafo del punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole, nella misura in cui le informazioni fornite da HLDS hanno permesso alla Commissione di stabilire alcuni fatti che hanno prolungato la durata dell’infrazione. |
3. AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE
(23) |
Per l’infrazione unica e continuata relativa alle unità a disco ottico sono inflitte le seguenti ammende:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
(2) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.