13.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/20


Avviso destinato alle persone fisiche Pak Chun Il, Kim Song Chol, Son Jong Hyok, Kim Se Gon, Ri Won Ho, Jo Yong Chol, Kim Chol Sam, Kim Sok Chol, Chang Chang Ha, Cho Chun Ryong e Son Mun San e alle entità Korea United Development Bank, Ilsim International Bank, Korea Daesong Bank, Singwang Economics and Trading General Corporation, Korea Foreign Technical Trade Center, Korea Pugang Trading Corporation, Korea International Chemical Joint Venture Company, DCB Finance Limited, Korea Taesong Trading Company e Korea Daesong General Trading Corporation, che sono state aggiunte all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 della Commissione

(2016/C 463/14)

1.

La decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti.

2.

Nella risoluzione 2321 del 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che le persone fisiche Pak Chun Il, Kim Song Chol, Son Jong Hyok, Kim Se Gon, Ri Won Ho, Jo Yong Chol, Kim Chol Sam, Kim Sok Chol, Chang Chang Ha, Cho Chun Ryong e Son Mun San e le entità Korea United Development Bank, Ilsim International Bank, Korea Daesong Bank, Singwang Economics and Trading General Corporation, Korea Foreign Technical Trade Center, Korea Pugang Trading Corporation, Korea International Chemical Joint Venture Company, DCB Finance Limited, Korea Taesong Trading Company e Korea Daesong General Trading Corporation dovevano essere aggiunte all’elenco del comitato delle sanzioni.

Le persone e le entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

STATI UNITI D’AMERICA

Per ulteriori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting

3.

Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 della Commissione, dell’8 dicembre 2016 (2), che modifica opportunamente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

Le persone e le entità interessate possono presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di inserirle o mantenerle nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

4.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5.

Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone ed entità che figurano negli elenchi sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento.


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  GU L 334 del 9.12.2016, pag. 29.