1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 403/14


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 403/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«PISTACCHIO VERDE DI BRONTE»

N. UE: PDO-IT-02144 — 7.6.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio Tutela Pistacchio Verde di Bronte DOP

Indirizzo

:

Piazza Nunzio Azzia 14

95034 Bronte (CT)

ITALIA

Email

:

presidente@consorziopistacchioverde.it

Il Consorzio Tutela Pistacchio Verde di Bronte D.O.P è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Aggiornamenti]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del Prodotto

Articolo 6 — Caratteristiche del prodotto

1.

I seguenti punti dell’articolo 6 del disciplinare di produzione:

«colore cotiledoni: verde intenso rapporto di clorofilla a/b compreso tra 1,3 e 1,5;»

«contenuto di umidità compreso tra 4 % e 6 %;»

«alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (presenza predominante dell’acido oleico con il 72 %, seguito dal 15 % del linoleico e dal 10 % del palmitico).»

sono così modificati:

«colore cotiledoni: verde intenso, rapporto di clorofilla a/b maggiore o uguale a 1,3;»

«contenuto di umidità inferiore o uguale a 6 %;»

«alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (con presenza predominante di acido palmitico maggiore o uguale a 10 %; di acido linoleico maggiore o uguale a 15 %, e un contenuto di acido oleico inferiore o uguale a 72 %).»

Il Pistacchio Verde di Bronte si differenzia profondamente dalle altre tipologie di pistacchio per la sua capacità di mantenere un’intensa colorazione verde fino a maturazione completa, che garantisce un prodotto dolce (non acerbo o fenolico). La colorazione verde è dovuta, non soltanto ad un’elevata concentrazione di clorofille, ma soprattutto ad una forte prevalenza di clorofilla a rispetto alla clorofilla b. Quanto più alto il rapporto clorofilla a/b tanto più alta è la qualità del pistacchio di Bronte (Bellomo, M. G., and B. Fallico. «Anthocyanins, chlorophylls and xanthophylls in pistachio nuts (Pistacia vera) of different geographic origin.» Journal of Food Composition and Analysis (2007): 352-359). Pertanto l’aumento del valore massimo di questo rapporto si rende necessario al fine di evitare scarti del prodotto non giustificati dal punto di vista qualitativo.

Il contenuto in umidità del pistacchio è stato abbassato al fine di salvaguardare meglio il prodotto dall’attacco di muffe.

La percentuale degli acidi grassi è influenzata da diversi parametri riconducibii alla latitudine, alla composizione del terreno e a variazioni climatiche, pertanto si ritiene necessario, da un punto di vista tecnico, esprimere diversamente le percentuali di acido palmitico, acido linoleico e acido oleico. Per quanto riguarda l’acido palmitico e l’acido linoleico la modifica propone dell’indicazione di un valore minimo consentito (acido Palmitico maggiore o uguale a 10 %; di acido Linoleico maggiore o uguale a 15 %) e per quanto riguarda l’acido oleico un valore massimo (acido Oleico inferiore o uguale a 72 %).

Metodo di produzione

Articolo 5 — Preparazione dei terreni

2.

La frase:

«Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.»

è così modificata:

«Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, quando è possibile, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.»

La modifica tiene conto delle caratteristiche dei terreni dei nuovi impianti, dove non sempre è possibile procedere con una preparazione dei terreni perché di tipo vulcanico o perché siti all’interno del Parco dell’Etna.

Articolo 5 — Norme colturali

3.

Il paragrafo:

«Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione del “Pistacchio Verde di Bronte” DOP di cui all’articolo 3, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.»

è così modificato:

«I pistacchieti per la produzione del “Pistacchio Verde di Bronte” possono essere condotti secondo:

il Sistema convenzionale, conformemente alle indicazioni di Buona Pratica Agricola della Regione Siciliana e/o di Organismi Internazionali,

il sistema della Lotta Integrata, conformemente agli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni,

il sistema della Lotta Biologica, conformemente agli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conduttore è tenuto ad eseguire:

la potatura annuale,

il controllo delle erbe infestanti,

la degemmazione nell’annata di non produzione, consentendo di accentuare alternanza della specie e traendo vantaggi nella difesa fitosanitaria,

le attività che consentano un’efficace gestione di tutte le avversità sia abiotiche sia biotiche.»

Il paragrafo così come sopra modificato permette una maggiore precisione nella descrizione delle norme colturali ammesse nel disciplinare di produzione e nelle pratiche che il conduttore è tenuto a eseguire in campo.

4.

Si è aggiunta la seguente frase:

«È prevista una Produzione Unitaria Massima Consentita biennale di 1 700 kg di prodotto in guscio per ettaro.»

L’inserimento della produzione massima di resa per ettaro del prodotto in guscio ha un duplice scopo. Il primo è quello di scoraggiare pratiche agricole di tipo intensivo che, volte ad una maggiore produzione, possono influire negativamente sulla qualità del prodotto. Il secondo scopo è di fornire un ulteriore elemento di controllo sulla produzione di «Pistacchio Verde di Bronte» a vantaggio di un maggiore controllo di fenomeni fraudolenti.

Articolo 5 — Raccolta, immagazzinamento e lavorazione

5.

La frase:

«La raccolta avviene manualmente mediante bacchiatura sulle reti o per brucatura, utilizzando panieri avendo cura di impedire che i frutti cadano per terra.»

è così modificata:

«La raccolta avviene mediante bacchiatura sulle reti o per brucatura, utilizzando panieri avendo cura di impedire che i frutti cadano per terra.»

La modifica permette per la raccolta l’utilizzo di attrezzi meccanici, quali scuotitori e vibratori a motore, che agevolano gli operatori nella fase di raccolta senza pregiudicare la qualità del prodotto.

6.

La frase:

«Successivamente alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d’essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto compresa tra i 40 e i 50 °C, fino ad un’umidità residua del seme di pistacchio compresa tra il 4 ed il 6 %.»

è così modificata:

«Successivamente alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d’essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto al di sotto dei 50 °C, fino ad un’umidità residua del seme di pistacchio inferiore o uguale al 6 %.»

La possibilità di poter essiccare il prodotto anche a temperature inferiori ai 40 °C permette di preservare meglio il colore del pistacchio.

La modifica del valore di umidità consente di salvaguardare meglio il prodotto dall’attacco di muffe e migliorare quindi la conservabilità del prodotto.

7.

La frase:

«Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi di juta, carta o polietilene ed evitare il contatto con pavimenti o muri, in idonei locali ventilati ed asciutti.»

è così modificata

«Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi conformi alla normativa vigente e stoccato in locali idonei, ventilati ed asciutti, evitando il contatto con pavimenti o muri».

La modifica si rende necessaria al fine di estendere l’utilizzo a contenitori di qualsiasi materiale consentito dalla normativa vigente.

8.

La frase:

«Nel periodo marzo-ottobre, in funzione dell’andamento climatico, il prodotto nelle diverse tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato a temperatura compresa tra 13 e 17 °C, oppure in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.»

è così modificata

«Nel periodo marzo-ottobre, in funzione dell’andamento climatico, il prodotto nelle diverse tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato a temperatura inferiore o uguale a 15 °C, oppure in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.»

La modifica della temperatura di stoccaggio tiene conto delle temperature delle celle dei magazzini di stoccaggio. In particolare, consentire lo staccaggio del prodotto a temperature inferiori o uguali ai 15 °C permette una migliore e più lunga conservazione del prodotto.

Etichettatura

Articolo 8 — Confezionamento ed etichettatura

9.

La frase:

«Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l’eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all’origine e l’anno di produzione.»

è così modificata

«Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l’eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso netto all’origine e l’anno di produzione.»

Il paragrafo è stato allineato alla normativa dell’Unione in materia di etichettatura che prescrive l’indicazione della quantità netta dell’alimento e non quella lorda.

Aggiornamenti

I riferimenti al Reg. CE n. 510/2006 sono stati sostituiti con il Reg. UE n. 1151/2012.

L’Autorità designata ai controlli è sostituita con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri» – Via G. Marinuzzi n. 3 – 90129 Palermo – tel. +39 0916565328, fax +39 0916565437, Email: servizio certificazioni@izssicilia.it

DOCUMENTO UNICO

«PISTACCHIO VERDE DI BRONTE»

N. UE: PDO-IT-02144 — 7.6.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Pistacchio Verde di Bronte»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La D.O.P. «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale», innestata su «Pistacia terebinthus». È ammessa una percentuale non superiore al 5 % di piante di altre varietà e/o di porta innesti diversi dal P. terebinthus. Tale percentuale è riferita all’insieme di tutte le piante presenti negli impianti. In ogni caso il prodotto derivante dalle piante di altre varietà, non appartenenti alla cultivar «Napoletana», sarà escluso dalla certificazione.

Il «Pistacchio Verde di Bronte» DOP all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche: colore cotiledoni: verde intenso, rapporto di clorofilla a/b maggiore o uguale a 1,3; sapore aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei; contenuto di umidità inferiore o uguale a 6 %; alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (con presenza predominante di acido palmitico maggiore o uguale a 10 %; di acido linoleico maggiore o uguale a 15 %, e un contenuto di acido oleico inferiore o uguale a 72 %).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi di coltivazione, raccolta e lavorazione del «Pistacchio Verde di Bronte» sono svolte nell’area di produzione di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Pistacchio Verde di Bronte» può essere immesso al consumo solo con il logo della Denominazione d’Origine Protetta apposto su ogni confezione.

Deve figurare inoltre in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l’eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso netto all’origine e l’anno di produzione.

È facoltativa l’indicazione della settimana di raccolta del prodotto. Il logo della DOP è rappresentato dalla scritta Denominazione d’Origine Protetta DOP, dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal frutto pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla in Provincia di Catania, ad un livello altimetrico compreso tra i 400 e i 900 m s.l.m.

5.   Legame con la zona geografica

La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine vulcanica e da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. Questi fattori pedoclimatici insieme al terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo. Questa particolare combinazione dei fattori pedologici e climatici e dei fattori umani contribuisce a conferire al Pistacchio Verde di Bronte DOP caratteristiche peculiari tali da rendere questa produzione unica nel suo genere.

In Sicilia, la coltivazione del «Pistacchio Verde di Bronte» in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Quando l’Impero Romano si disintegrò sotto l’impatto delle invasioni barbariche, la Sicilia fu conquistata dagli Arabi: Berberi della Tunisia, Musulmani, Negri del Sudan che descrissero la Sicilia come «il giardino del paradiso». Furono proprio gli Arabi a introdurre oltre alle coltivazioni dei limoni, delle arance, della canna da zucchero, del cotone, delle palme, del papiro, delle melanzane, quella del pistacchio. Ancora oggi il Pistacchio Verde di Bronte caratterizza e tipicizza i dolci siciliani ed in particolare quelli dell’area catanese….

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pistacchio Verde di Bronte» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 dell’8 marzo 2016.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.