10.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione

(2016/C 290/02)

I.   INTRODUZIONE

La comunicazione del 2005 della Commissione sull’applicazione dell’articolo 228 del trattato CE (1) (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l’importo delle sanzioni pecuniarie, somma forfettaria o penalità, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a titolo dell’articolo 260 del TFUE nell’ambito dei procedimenti d’infrazione contro uno Stato membro.

In una successiva comunicazione del 2010 (2) sull’aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione stabilisce che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tener conto dell’andamento dell’inflazione e del PIL.

L’aggiornamento annuale fornito nella presente comunicazione si basa sull’andamento dell’inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro (3). Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell’aggiornamento («regola a – 2»), in quanto due anni costituiscono l’intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. La presente comunicazione si basa quindi sui dati economici del 2014 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL (4) e sull’attuale ponderazione dei voti di ciascuno Stato membro in seno al Consiglio.

II.   ELEMENTI DA AGGIORNARE

I criteri economici da rivedere sono i seguenti:

l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità (5), attualmente pari a 670 EUR al giorno, che va adeguato all’inflazione;

l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della somma forfettaria (6), attualmente pari a 220 EUR al giorno, che va adeguato all’inflazione;

il fattore speciale «n» (7), che va adeguato al PIL dello Stato membro interessato tenendo conto del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio; il fattore speciale «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera;

la somma forfettaria minima (8), che va adeguata all’inflazione.

III.   AGGIORNAMENTI

La Commissione applicherà i seguenti dati aggiornati per calcolare l’importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:

(1)

l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 680 EUR al giorno;

(2)

l’importo fisso di base per la somma forfettaria è fissato a 230 EUR al giorno;

(3)

il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima (in EUR) per ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE sono i seguenti:

 

Fattore speciale «n» 2014

Somma forfettaria minima 2014 (in migliaia di EUR)

Belgio

4,96

2 796

Bulgaria

1,48

834

Repubblica ceca

3,08

1 736

Danimarca

3,05

1 720

Germania

20,79

11 721

Estonia

0,64

361

Irlanda

2,60

1 466

Grecia

3,30

1 860

Spagna

11,99

6 760

Francia

17,81

10 041

Croazia

1,24

699

Italia

15,46

8 716

Cipro

0,60

338

Lettonia

0,69

389

Lituania

1,14

643

Lussemburgo

1,00

564

Ungheria

2,53

1 426

Malta

0,35

197

Paesi Bassi

6,64

3 744

Austria

4,10

2 312

Polonia

7,53

4 245

Portogallo

3,26

1 838

Romania

3,28

1 849

Slovenia

0,87

490

Slovacchia

1,64

925

Finlandia

2,71

1 528

Svezia

4,69

2 644

Regno Unito

18,28

10 306

(4)

La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione.


(1)  SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).

(2)  SEC(2010) 923. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 [SEC(2011) 1024 final], nel 2012 [C(2012) 6106 final], nel 2013 [C(2013) 8101 final], nel 2014 [C(2014) 6767 final] e nel 2015 [C(2015) 5511 final] per l’adeguamento annuale dei dati economici.

(3)  Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.

(4)  Il deflatore dei prezzi del PIL è utilizzato come misura dell’inflazione. Gli importi di base uniformi per le somme forfettarie e le penalità sono arrotondati al più vicino multiplo di 10. Le somme forfettarie minime sono arrotondate al migliaio più vicino. Il fattore «n» è arrotondato al secondo decimale.

(5)  L’importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l’importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l’importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell’infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.

(6)  Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l’importo fisso di base. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo (forfettario) giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza della violazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» (SEC(2010) 1371 final; GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1), la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo (forfettario) giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno della prima sentenza a norma dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione proporrà la somma forfettaria (giornaliera) se l’importo risultante dal precedente calcolo è superiore alla somma forfettaria minima.

(7)  Il fattore speciale «n» tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro in questione (prodotto interno lordo (PIL)] e del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.

(8)  La somma forfettaria minima è determinata per ogni Stato membro in funzione del fattore speciale «n» e verrà proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.