30.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/34


Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli

[La presente nota esplicativa sostituisce quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 264 del 13 settembre 2013, pag. 4 e la comunicazione della Commissione – Istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 376/2008, adottata dalla Commissione il 24 settembre 2013 e notificata agli Stati membri il 25 settembre 2013]

(2016/C 278/03)

Indice

I.

OSSERVAZIONI GENERALI 34

II.

COMPILARE LE CASELLE DI UNA DOMANDA DI TITOLO E DI UN TITOLO 35

1.

Osservazioni generali 35

2.

Osservazioni specifiche per settore 37

3.

Importazioni 38

4.

Esportazioni 39

5.

Estratti 39

III.

IMPUTAZIONE DI TITOLI SU SUPPORTO CARTACEO (TERGO DEL TITOLO O DELL’ESTRATTO) 41

1.

Istruzioni generali 41

2.

Istruzioni specifiche per determinate caselle 41

IV.

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1239 41

Allegato I – Diciture

Parte A

Parte B

Parte C

Allegato II – Verifica a posteriori

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

1.

I titoli e i relativi estratti sono rilasciati dagli organismi emittenti competenti degli Stati membri. Essi sono validi per operazioni di importazione e esportazione da effettuare in qualsiasi Stato membro, salvo in alcuni casi particolari previsti dalla regolamentazione dell’Unione.

2.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), i sabati, le domeniche e i giorni festivi non sono giorni lavorativi ai fini della presentazione delle domande di titolo o del rilascio del titolo stesso.

3.

Ogni titolo è compilato in un’unica lingua.

4.

Le domande, i titoli e gli estratti non devono recare cancellature o sovrapposizioni di parole. In caso di errore nella compilazione del modulo occorre compilare una nuova domanda o un nuovo titolo.

Se una domanda di titolo contiene un errore di scarso rilievo, che non generi dubbi circa il contenuto della medesima, il titolo è rilasciato previa correzione dell’errore.

5.

Gli importi finanziari sono indicati in cifre ed espressi in euro; tuttavia, gli Stati membri non appartenenti alla zona euro possono indicare gli importi finanziari nella rispettiva valuta nazionale.

6.

I quantitativi sono indicati:

in unità metriche di peso o di volume, con le seguenti abbreviazioni:

«kg» per chilogrammi

«hl» per ettolitri

«per capo» per gli animali vivi, se del caso.

7.

Le date sono indicate con un numero a sei cifre, suddivise nel modo seguente in tre spazi distinti: le prime due cifre indicano il giorno (da 01 a 31), le altre due cifre indicano il mese (da 01 a 12) e le ultime due cifre indicano l’anno (01 ecc.).

8.

Esempio di applicazione dell’ora locale di Bruxelles che figura nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (2) (Titoli) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (3) (Titoli):

le ore 13:00 nei suddetti regolamenti corrisponde alle ore 13:00 (ora di Bruxelles):

Stati membri

Ora locale (inverno ed estate)

Germania

Belgio

Croazia

Danimarca

Spagna

Francia

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Svezia

Repubblica ceca

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

ore 13:00

Irlanda

Portogallo

Regno Unito

ore 12:00 (= ore 13:00, ora di Bruxelles)

Bulgaria

Cipro

Grecia

Finlandia

Estonia

Lettonia

Lituania

Romania

ore 14:00 (= ore 13:00, ora di Bruxelles)

II.   COMPILARE LE CASELLE DI UNA DOMANDA DI TITOLO E DI UN TITOLO

1.   Osservazioni generali

1.1.

Il richiedente deve compilare solo le caselle 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 del modulo di domanda di titolo. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che il richiedente compili la casella 1 e, se del caso, la casella 5.

1.2.

Se nelle caselle 7 e 8 del modulo relativo alle importazioni e nella casella 7 del modulo relativo alle esportazioni non vi è spazio sufficiente per riportare la dicitura prevista dalla regolamentazione dell’Unione, l’intera dicitura è apposta nella casella 20, preceduta da un asterisco corrispondente a quello apposto nella casella 7 o 8, a seconda dei casi.

1.3.

Se nella casella 20 non vi è spazio sufficiente per riportare l’intera dicitura, essa è apposta nella casella 15, preceduta da un asterisco corrispondente a quello apposto nella casella 7 o 8, a seconda dei casi.

1.4.

Nelle caselle 7 e 8 del modulo, le piccole caselle che precedono le parole «sì» o «no» devono essere contrassegnate con la lettera «X» accanto alla dicitura corrispondente.

1.5.

Se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, l’organismo emittente indica:

a)

nelle caselle 17 e 18, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato;

b)

nella casella 11, l’importo della cauzione corrispondente.

1.6.

Lo spazio inutilizzato nelle caselle 20 e 24 dei titoli di importazione e nelle caselle 20 e 22 dei titoli di esportazione deve essere barrato. Per evitare il rischio di iscrizioni non autorizzate, è opportuno procedere come segue:

a)

se non sono previste condizioni particolari:

completare la prima riga con una serie di «X», ad esempio:

24   Condizioni particolari (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

se sono previste condizioni particolari:

completare con una serie di «X» l’ultima riga del testo e l’intera riga successiva, ad esempio:

24.   Condizioni particolari (3): Tolleranza di 0,4 gradi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Occorre inoltre barrare la casella 3 del titolo, salvo nel caso di un estratto.

1.8.

Nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l’organismo emittente appone nella casella 6 del titolo una delle diciture riportate nell’allegato I, parte A.

1.9.

Nei casi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nella casella 22 (titolo di esportazione) o nella casella 24 (titolo di importazione) del titolo sostitutivo o dell’estratto sostitutivo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato I, parte B.

1.10.

Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 5, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, nella casella 19 del titolo è riportata la cifra «0» (zero).

1.11.

Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, nella casella 24 (titolo di importazione) è apposta una delle diciture elencate nell’allegato I, parte C, salvo nel caso in cui sia prevista l’indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale.

1.12.

In caso di rilascio di un duplicato o di un estratto del titolo, sul documento dovrà essere apposta, possibilmente in diagonale, una delle seguenti diciture:

«ДУБЛИКАТ»

BG

«DUPLICADO»

ES

«DUPLIKÁT»

CS

«DUPLIKAT»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAAT»

ET

«ΔIΠΛΟΤΥΠΟ»

EL

«DUPLICATE»

EN

«DUPLICATA»

FR

«DUPLIKAT»

HR

«DUPLICATO»

IT

«DUBLIKĀTS»

LV

«DUBLIKATAS»

LT

«MÁSOLAT»

HU

«DUPLIKAT»

MT

«DUPLICAAT»

NL

«DUPLIKAT»

PL

«DUPLICADO»

PT

«DUPLICAT»

RO

«DUPLIKÁT»

SK

«DVOJNIK»

SL

«KAKSOISKAPPALE»

FI

«DUPLIKAT»

SV

2.   Osservazioni specifiche per settore

2.1.   Canapa

2.1.1.

Casella 20

Per i semi di canapa destinati alla semina deve essere indicata la varietà di canapa.

2.1.2.

Casella 24

Deve essere apposta una delle diciture seguenti:

i semi di varietà di canapa destinati alla semina di cui al codice NC ex 1207 99 20 sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

i semi di canapa non destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 sono importati da un importatore riconosciuto dallo Stato membro,

la canapa greggia o macerata di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6, e all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.2.   Alcole etilico di origine agricola

2.2.1.

La domanda di titolo di importazione di alcole di origine agricola e il titolo stesso recano, nella casella 8, l’indicazione del paese di origine. La casella «obbligatorio: sì» deve essere barrata. Su richiesta dell’interessato, l’amministrazione che ha rilasciato il titolo può sostituire, una sola volta, il paese d’origine con un altro paese.

2.2.2.

Gli Stati membri possono stabilire che, nella casella 20, sia indicato il prezzo all’importazione (cif) dell’alcole.

2.3.   Aglio

2.3.1.

Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo è indicato il paese d’origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta. Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

3.   Importazioni

3.1.   Casella 7

Per «paese di provenienza» si intende il paese terzo dal quale il prodotto è spedito verso l’Unione.

3.1.1.

L’indicazione del paese o del gruppo di paesi di provenienza è necessaria quando è prescritta dalla regolamentazione dell’Unione.

3.1.2.

Se, a norma di detta regolamentazione, l’indicazione della provenienza è obbligatoria, la casella precedente la parola «sì» deve essere contrassegnata con la lettera «X» e la provenienza del prodotto deve corrispondere ai dati indicati nel titolo, pena l’inapplicabilità del medesimo.

3.1.3.

Negli altri casi, l’indicazione del paese di provenienza è facoltativa. In tal caso deve essere apposta una «X» nella casella precedente la parola «no». Tuttavia, l’indicazione del paese di provenienza può essere utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, relativo ai casi di forza maggiore.

3.2.   Casella 8

Il paese di origine è determinato sulla base delle regole dell’Unione applicabili in materia.

Le indicazioni di cui sopra, relative alla casella 7, sono applicabili per quanto di ragione.

3.3.   Casella 14

Designare i prodotti utilizzando la loro denominazione usuale (ad esempio, zucchero), e non il marchio commerciale.

3.4.   Caselle 15 e 16

In linea di massima, il titolo è richiesto e rilasciato per la totalità dei prodotti appartenenti a un codice NC (codice a 8 cifre). Tuttavia, in alcuni casi particolari previsti dalla regolamentazione dell’Unione, il titolo è richiesto e rilasciato:

per prodotti appartenenti a più codici NC, o

per una parte soltanto dei prodotti appartenenti a un codice NC.

Se nella casella 16 non vi è spazio sufficiente per riportare vari codici NC, tutti i codici NC sono inseriti nella casella 15, preceduti da un asterisco corrispondente a quello apposto nella casella 16.

3.5.   Casella 15

La designazione può essere espressa da una dicitura semplificata, purché questa contenga gli elementi necessari dai quali risulti la classificazione del prodotto nel codice NC riportato nella casella 16.

3.6.   Casella 16

Indicare il codice NC completo. Tuttavia, in alcuni casi particolari previsti dalla regolamentazione dell’Unione:

indicare il o i codici completi della nomenclatura combinata, preceduti da «ex»,

o

indicare i codici come previsto dalla pertinente regolamentazione dell’Unione.

3.7.   Casella 19

3.7.1.

Da compilare conformemente alla regolamentazione dell’Unione relativa alla tolleranza ammessa per il prodotto considerato.

3.7.2.

Nei titoli per i quali non è prevista una tolleranza aggiuntiva, inserire in questa casella la cifra zero (0).

3.7.3.

Casella 20

Da compilare conformemente alla regolamentazione dell’Unione specifica per ogni settore delle organizzazioni comuni di mercato.

3.7.4

Casella 24

Da compilare conformemente alla regolamentazione dell’Unione specifica per ogni settore di prodotti.

3.7.5

Caselle 25 e 26

Nei titoli su supporto cartaceo la firma deve essere manoscritta.

4.   Esportazioni

4.1.   Casella 7

4.1.1.

L’indicazione del paese o del gruppo di paesi di destinazione è necessaria quando è prescritta dalla regolamentazione dell’Unione.

4.1.2.

Se, a norma di detta regolamentazione, l’indicazione della destinazione è obbligatoria, la casella precedente la parola «sì» deve essere contrassegnata con la lettera «X» e il prodotto deve essere esportato verso la destinazione indicata nel titolo.

4.1.3.

Negli altri casi, l’indicazione del paese di destinazione è facoltativa. In tal caso deve essere apposta una «X» nella casella precedente la parola «no». Tuttavia, l’indicazione del paese di destinazione può essere utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, relativo ai casi di forza maggiore.

4.2.   Caselle 14, 15, 16, 19 e 20

Da compilare come per le importazioni.

4.3.   Casella 22

1.

Da compilare conformemente alla regolamentazione dell’Unione specifica per ogni settore di prodotti.

2.

Indicare in lettere e in cifre tutti i dati relativi ai quantitativi e agli importi.

4.4.   Caselle 23 e 24

Nei titoli su supporto cartaceo la firma deve essere manoscritta.

5.   Istruzioni per la compilazione di estratti di titoli

5.1.   Gli estratti di titoli sono compilati dalle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato il titolo stesso.

Inserire una delle seguenti diciture nella casella 3 dell’estratto di titolo:

:

In bulgaro

:

«Извлечение от лицензия № …»

:

In spagnolo

:

«Extracto de certificado n.o …»

:

In ceco

:

«Výpis z licence č. …»

:

In danese

:

«Partiallicens nr. …»

:

In tedesco

:

«Teillizenz der Lizenz Nr. …»

:

In estone

:

«Litsentsi nr … väljavõte»

:

In greco

:

«Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …»

:

In inglese

:

«Extract of licence No. …»

:

In francese

:

«Extrait du certificat no …»

:

In croato

:

«Izvadak dozvole br. …»

:

In italiano

:

«Estratto del titolo n. …»

:

In lettone

:

«Licences Nr. … izraksts»

:

In lituano

:

«Licencijos Nr. … išrašas»

:

In ungherese

:

«A … sz. engedély kivonata»

:

In maltese

:

«Estratt tal-liċenzja Nru. …»

:

In neerlandese

:

«Uittreksel van certificaat nr. …»

:

In polacco

:

«Wyciąg z pozwolenia nr …»

:

In portoghese

:

«Extrato do certificado n.o …»

:

In rumeno

:

«Extras din licenţa nr. …»

:

In slovacco

:

«Výpis z licencie č. …»

:

In sloveno

:

«Izpisek dovoljenja št. …»

:

In finlandese

:

«Ote todistuksesta nro …»

:

In svedese

:

«Dellicens nr. …»

Il numero da indicare nella casella 3 è quello che figura nella casella 25 del titolo di importazione originale o nella casella 23 del titolo di esportazione originale.

Nel caso delle importazioni devono essere riportate nell’estratto o negli estratti tutte le informazioni che figurano nelle caselle 4, da 6 a 8, 10, da 12 a 16 e da 19 a 24 del titolo.

Nel caso delle esportazioni devono essere riportate nell’estratto o negli estratti tutte le informazioni che figurano nelle caselle 4, 6, 7, 10, da 12 a 16 e da 19 a 22 del titolo.

Nella casella 11 dell’estratto deve essere apposta in ogni caso una delle seguenti diciture:

«Извлечение»

BG

«Extracto»

ES

«Výpis»

CS

«Partiallicens»

DA

«Teillizenz»

DE

«Väljavõte»

ET

«Απόσπασμα»

EL

«Extract»

EN

«Extrait»

FR

«Izvadak»

HR

«Estratto»

IT

«Izraksts»

LV

«Išrašas»

LT

«Kivonat»

HU

«Estratt»

MT

«Uittreksel»

NL

«Wyciąg»

PL

«Extrato»

PT

«Extras»

RO

«Výpis»

SK

«Izpisek»

SL

«Ote»

FI

«Dellicens»

SV

III.   IMPUTAZIONE DI TITOLI SU SUPPORTO CARTACEO (TERGO DEL TITOLO O DELL’ESTRATTO)

1.   Istruzioni generali

1.1.

Le imputazioni devono essere compilate in modo leggibile, stampate, dattiloscritte o manoscritte a inchiostro.

1.2.

Le imputazioni non devono contenere cancellature o sovrapposizioni di parole. Eventuali errori devono essere corretti barrando la dicitura errata e inserendo quella corretta.

Ogni correzione così effettuata deve essere approvata dall’autore e autenticata con il timbro dell’autorità competente per l’imputazione.

Quando rilascia un titolo o un estratto corretto, l’organismo emittente deve inoltre riportare le imputazioni che figurano nel documento originale.

2.   Istruzioni specifiche per determinate caselle

2.1.   Casella 29

Ai fini della prima imputazione, il quantitativo netto da indicare nella parte 1 è quello che figura nelle caselle 17 e 18, maggiorato dell’eventuale tolleranza, con le stesse unità.

2.2.   Caselle 29 e 30

Nel caso di un’imputazione relativa al rilascio di un estratto, il quantitativo da indicare è quello per il quale l’estratto è stato rilasciato, maggiorato dell’eventuale tolleranza.

2.3.   Casella 31

Indicare il numero della dichiarazione in dogana o, se del caso, il numero dell’estratto, e la data di accettazione della dichiarazione in dogana che è la data di imputazione.

2.4.   Casella 32

Lo Stato membro è indicato con una delle seguenti abbreviazioni di cui all’allegato I, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

La firma deve essere manoscritta.

IV.   APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1239

Il documento accluso nell’allegato II è utilizzato quando è chiesta una verifica, a titolo di sondaggio o per qualsiasi altro motivo, a un’autorità di un altro Stato membro.


(1)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1.

(3)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO I

Diciture

PARTE A

Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237

:

In bulgaro

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

In spagnolo

:

Retrocesión al titular el …

:

In ceco

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

In danese

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

In tedesco

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

In estone

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

In greco

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

In inglese

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

In francese

:

rétrocession au titulaire le …

:

in croato

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

In italiano

:

retrocessione al titolare in data …

:

In lettone

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

In lituano

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

In ungherese

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

In maltese

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

In neerlandese

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

In polacco

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

In portoghese

:

retrocessão ao titular em …

:

In rumeno

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

In slovacco

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

In sloveno

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

In finlandese

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

In svedese

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

PARTE B

Diciture di cui al punto II.1.9 della presente nota esplicativa:

:

In bulgaro

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

In spagnolo

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido — Número del certificado o extracto inicial…

:

In ceco

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

In danese

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

In tedesco

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

In estone

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

In greco

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

In inglese

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract - Number of original licence or extract …

:

In francese

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit - Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

In croato

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

In italiano

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

In lettone

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

In lituano

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

In ungherese

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

In maltese

:

Is-sostituzzjoni tà liċenzja jew estratt tà liċenzja li jintilfu jew jinqerdu - in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

In neerlandese

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

In polacco

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

In portoghese

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

In rumeno

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

In slovacco

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

In sloveno

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

In finlandese

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

In svedese

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens - Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

PARTE C

Diciture di cui al punto II.1.11 della presente nota esplicativa:

:

In bulgaro

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

In spagnolo

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

In ceco

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

In danese

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

In tedesco

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

In estone

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

In greco

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

In inglese

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

In francese

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

in croato

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

In italiano

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

In lettone

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

In lituano

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

In ungherese

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

In maltese

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

In neerlandese

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

In polacco

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

In portoghese

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

In rumeno

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

In slovacco

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

In sloveno

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

In finlandese

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

In svedese

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


ALLEGATO II

Verifica a posteriori

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