2.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 242/39


Modalità applicabili al trasporto negli Stati membri dell’area dell’euro

(articolo 13, paragrafo 5) e nei paesi firmatari di accordi monetari con l’UE (Andorra, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano)

Regolamento (UE) n. 1214/2011

(2016/C 242/07)

COMITATO CIT

Per il trasporto CIT di banconote, i paesi devono scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 o 18 del regolamento.

Per il trasporto CIT di monete, i paesi devono scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento.

I paesi devono confermare che le modalità di trasporto scelte sono analoghe a quelle autorizzate per il trasporto CIT nazionale.

Paese

Modalità applicabili al trasporto di banconote

Modalità applicabili al trasporto di monete

Conferma dell’analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale

AT

Articoli 14-18

Articoli 19-20

 

BE

Articoli 16 e 18.

Il Belgio ha deciso che si applica l’obbligo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento.

Articolo 20

Le opzioni descritte agli articoli 16, 18 e 20 del regolamento sono analoghe alle modalità di trasporto autorizzate per il trasporto CIT in Belgio.

L’obbligo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento si applica ai sensi della normativa belga sui trasporti nazionali.

DE

Articolo 17

Articolo 19

EE

Articoli 15 – 17

Articolo 20

Conformità parziale.

Norme nazionali e condizioni speciali in funzione dell’importo dei valori da trasportare.

ES

a)

Per quanto riguarda il trasporto di banconote, conformemente alle disposizioni del regolamento UE relative all’obbligo di scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 14-18, tenendo conto di quanto stabilito nella normativa nazionale, la modalità autorizzata è quella di cui all’articolo 17 del regolamento UE.

b)

Per quanto riguarda il trasporto di monete, la modalità da autorizzare, tenendo conto della normativa spagnola, è quella di cui all’articolo 20 del regolamento UE

FI

Articolo 17

Articolo 20

FR

I.

La moneta fiduciaria e la carta di sicurezza destinata alla stampa delle banconote devono essere trasportate:

1.

in veicoli blindati, con un equipaggio di almeno tre persone, compreso il conducente, conformi alle disposizioni dell’articolo 4;

[articolo 4:

I-

il veicolo blindato è attrezzato in modo da garantire la sicurezza del personale e del contante, dei gioielli o dei metalli preziosi trasportati.

Il veicolo è dotato almeno di:

1.

un sistema di comunicazione e un sistema di allarme, collegati al centro di allarme dell’impresa CIT. Ai fini dell’approvazione dei veicoli CIT blindati importati dagli altri Stati membri dell’Unione europea o firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, sono accettati i rapporti di prova e i certificati redatti da un organismo autorizzato o accreditato in questi Stati da cui risulti che la blindatura soddisfa condizioni tecniche e normative tali da garantire un livello di protezione equivalente a quello previsto dal presente decreto e da quello citato al comma precedente.

2.

un sistema di localizzazione a distanza che permetta all’impresa di rintracciarlo in qualsiasi momento;

3.

giubbotti antiproiettile e maschere antigas, in numero perlomeno uguale a quello dei membri dell’equipaggio e, eventualmente, delle persone che hanno un motivo legittimo di trovarsi nel veicolo.

II. –

I tipi di veicoli, i modelli di blindatura delle pareti e dei vetri e le caratteristiche degli altri elementi che contribuiscono alla sicurezza dei veicoli blindati devono essere preventivamente approvati dal ministro dell’Interno in base a norme minime, riguardanti in particolare la resistenza, da esso definite in un decreto che stabilisce anche la composizione del fascicolo della richiesta di approvazione.

Qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni di fabbricazione dei veicoli oppure delle condizioni di fabbricazione o di installazione delle blindature, dei vetri e degli altri elementi di cui al comma precedente dà luogo a una nuova approvazione.

L’approvazione può essere ritirata se i materiali di cui al punto II del presente articolo non permettono più di garantire la sicurezza del personale o del contante trasportato.]

2.

In veicoli blindati conformi alle disposizioni dell’articolo 4 e dotati di dispositivi tali da garantire che il contante trasportato possa essere reso inutilizzabile nelle condizioni di cui all’articolo 8-1.

[l’articolo 8-1 definisce le condizioni che devono soddisfare i dispositivi di neutralizzazione dei valori]

Se questi veicoli sono dotati di un numero di dispositivi di cui al comma precedente perlomeno equivalente al numero di punti di prelievo/deposito, l’equipaggio è composto da almeno due persone, compreso il conducente. In questo caso, le disposizioni del punto II dell’articolo 4 possono anche applicarsi solo alla cabina.

Se questi veicoli sono dotati di un numero di dispositivi di cui al comma precedente inferiore al numero di punti di prelievo/deposito, l’equipaggio è composto da almeno tre persone, compreso il conducente.

3.

In veicoli senza segni di riconoscimento esterni, con un equipaggio di almeno due persone, compreso il conducente, nelle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, a condizione che il contante sia collocato in dispositivi tali da garantire che possa essere reso inutilizzabile e che il numero di questi dispositivi sia perlomeno uguale a quello dei punti di prelievo/deposito o che essi siano dotati di un contenitore per la raccolta che possa essere aperto solo in una zona o in un luogo sicuri.

Tuttavia, per il rifornimento dei distributori automatici ubicati in certe zone a rischio, i fondi devono obbligatoriamente essere trasportati nelle condizioni di cui al punto 1o e i distributori devono essere ricaricati da uno dei membri dell’equipaggio.

(II- riguarda i gioielli e i metalli)

III.

La moneta divisionaria e l’oro da investimento ai sensi dell’articolo 298 sexdecies A del codice generale delle imposte sono trasportati in veicoli blindati, con un equipaggio di almeno tre persone, compreso il conducente, conformi alle disposizioni dell’articolo 4.

In deroga al comma precedente, per i trasporti della Banque de France comprendenti al massimo 115 000 EUR in monete da 1 o 2 EUR la moneta divisionaria è trasportata:

1.

in veicoli blindati su cui non figuri il nome dell’impresa CIT, con un equipaggio di almeno due persone armate e in divisa, compreso il conducente, nelle condizioni di cui ai primi tre commi dell’articolo 8;

2.

oppure, se il volume totale trasportato non supera i 500 000 EUR e se le fermate effettuate per conto della Banque de France, delle imprese CIT, della gendarmeria o della polizia nazionali avvengono in luoghi sicuri, in veicoli semiblindati su cui non figuri il nome dell’impresa CIT, con un equipaggio di almeno due persone armate e in divisa, compreso il conducente, nelle condizioni di cui ai primi tre commi dell’articolo 8.

[articolo 8: Tutti i veicoli senza segni di riconoscimento esterni utilizzati per il trasporto di contante collocato nei dispositivi di cui al punto 3o della sezione I dell’articolo 2 o per il trasporto di gioielli o metalli preziosi sono dotati almeno di:

1.

un sistema di comunicazione e un sistema di allarme, collegati al centro di allarme dell’impresa CIT;

2.

un sistema di localizzazione a distanza che permetta all’impresa di rintracciarli in qualsiasi momento].

Conferma:

Banconote: compatibilità dell’articolo 2 con gli articoli 14, 16 e 17 del regolamento UE.

Normativa nazionale da modificare:

ai fini della compatibilità della sezione III dell’articolo 2 con gli articoli 19 e 20 del regolamento UE

IT

Articoli 15-18

(in relazione al disposto del DM 269/2010)

Articoli 19 e 20

(in relazione al disposto del DM 269/2010)

LV

Articoli 14-18

Articoli 19-20

Gli articoli 14-20 sono stati attuati nella loro integralità e non vi sono requisiti più severi in vigore.

LT

In base al diritto nazionale, tutte le condizioni stabilite agli articoli 14-18 del regolamento sono applicabili in Lituania.

Una categoria (ai sensi della direttiva 91/477/CEE) di armi è vietata in Lituania per uso civile. Il personale di sicurezza CIT può portare solo armi da fuoco di categoria B o C con il previo consenso del dipartimento di polizia sotto la responsabilità del ministero dell’interno.

In base al diritto nazionale tutte le condizioni stabilite agli articoli 19 e 20 del regolamento sono applicabili in Lituania.

LU

Articoli 16 e 17

(A condizione che il disegno di legge 6400 e il relativo regolamento granducale di esecuzione siano adottati nella formulazione proposta dal governo).

Articolo 20

(A condizione che il disegno di legge 6400 e il relativo regolamento granducale di esecuzione siano adottati nella formulazione proposta dal governo).

NL

Articoli 17 e 18

Articolo 20

PT

Articoli 17 e 18

Articolo 20

Le opzioni descritte corrispondono in parte ai requisiti nazionali applicabili ai trasporti nazionali di valori; la distinzione viene operata in base al fatto che l’importo trasportato sia pari o superiore a 10 000 EUR (decreto n. 247/2008, del 27 marzo, modificato dal decreto n. 840/2009, del 3 agosto, in vigore fino alla pubblicazione del decreto a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, della legge n. 34/2013 del 16 maggio).

Per i valori inferiori a 10 000 EUR è autorizzato il trasporto nazionale in veicoli blindati.

L’uso dell’uniforme approvata e della tessera di riconoscimento professionale è obbligatorio (articolo 29 della legge n. 34/2013 del 16 maggio).

SK

Tutte le condizioni di cui agli articoli 14-18 del regolamento sono applicabili ai sensi del diritto nazionale della Repubblica slovacca (legge n. 473/2005 Racc. del 23 settembre 2005 sui servizi di vigilanza privata (o legge sulla vigilanza privata), che modifica determinate leggi

Tutte le condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento sono applicabili ai sensi del diritto nazionale della Repubblica slovacca (legge n. 473/2005 Racc. del 23 settembre 2005 sui servizi di vigilanza privata (o legge sulla vigilanza privata), che modifica determinate leggi

Conformità parziale; la differenziazione si applica ai vari tipi di guardie giurate e di veicoli di scorta. Il criterio determinante è l’importo di 1 660 000 EUR.

SI

Articoli 17 e 18 o una qualsiasi delle norme nazionali sul trasporto e sulla protezione del contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11), articoli 16-20.

Articolo 16 (il trasporto di valori protetti della categoria 1 non supera il controvalore di 30 000 EUR)

(1)

Il trasporto di valori protetti della categoria 1 viene effettuato con due guardie giurate armate.

(2)

Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di:

vani fisicamente separati per i passeggeri e il carico con una parete divisoria rigida e fissa che consente lo stoccaggio dei valori protetti dal vano per i passeggeri in quello per il carico;

vano per il carico senza vetro;

cassaforte in lamiera integrata nel vano carico che consente l’introduzione del carico attraverso una fessura o un’apertura nel vano passeggeri;

dispositivo di allarme attivabile in caso di ingresso con la forza;

sistema di blocco del motore che impedisce la rimozione del veicolo;

sistema di comunicazione e di sorveglianza.

(3)

Fatto salvo il terzo trattino del paragrafo precedente, un trasporto di valori protetti può essere effettuato se la sicurezza è tecnicamente garantita dal fatto che i valori sono collocati in una valigia, in una borsa o in una cassetta modificata, recante un contrassegno specifico, fatta in modo da rendere difficile l’apertura con la forza e che emetta un segnale sonoro, luminoso, di fumo o tecnico in caso di sottrazione. La valigia, la borsa o la cassetta in questione sono trasportate nel vano del veicolo riservato al carico.

(4)

Fatto salvo il paragrafo 1, un trasporto di valori protetti può essere effettuato con una sola guardia giurata armata se i valori protetti sono dotati di un sistema certificato di colorazione o distruzione del contante.

(5)

Le guardie giurate indossano giubbotti o camicie antiproiettile.

Articolo 17 (trasporto di valori protetti della categoria 2 fino a un controvalore di 200 000 EUR per ciascun veicolo)

(1)

Il trasporto dei valori protetti della categoria 2 viene effettuato con due guardie giurate.

(2)

Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di:

vani fisicamente separati per i passeggeri e il carico con una parete divisoria rigida e fissa;

vano per il carico senza vetro;

cassaforte integrata nel vano carico fatta di una lamiera antiproiettile difficile da perforare o da tagliare, situata sulla parte interna del telaio del veicolo, che consente di introdurre il contante attraverso una fessura o un’apertura dal vano passeggeri;

dispositivo di allarme attivabile in caso di ingresso con la forza;

sistema di blocco del motore che impedisce la rimozione del veicolo;

sistema di comunicazione e di sorveglianza.

(3)

Fatto salvo il terzo trattino del paragrafo precedente, un trasporto di valori protetti può essere effettuato se la sicurezza è tecnicamente garantita dal fatto che i valori sono collocati in una valigia, in una borsa o in una cassetta modificata, recante un contrassegno specifico, fatta in modo da rendere difficile l’apertura con la forza e che emetta un segnale sonoro, luminoso, di fumo o tecnico in caso di sottrazione. La valigia, la borsa o la cassetta in questione sono trasportate nel vano del veicolo riservato al carico.

(4)

Le guardie giurate indossano giubbotti o camicie antiproiettile.

Articolo 17 bis (trasporto di valori protetti della categoria 3 fino a un controvalore di 800 000 EUR per ciascun veicolo)

(1)

Il trasporto dei valori protetti della categoria 3 viene effettuato con almeno due guardie giurate.

(2)

Il trasporto viene effettuato in un veicolo blindato dotato di:

vani separati per l’equipaggio e il carico;

vano per l’equipaggio con resistenza balistica di livello M2/C2 su tutti e quattro i lati;

vano per il carico blindato, con una porta esterna dotata di un catenaccio trasversale supplementare;

dispositivo di allarme;

sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che possa essere attivato dal centro di controllo della sicurezza (SCC);

sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono);

sistema di comunicazione e di sorveglianza.

(3)

Le guardie giurate indossano giubbotti antiproiettile.

Articolo 18 (trasporto di valori protetti della categoria 4 fino a un controvalore di 4 000 000 EUR per ciascun veicolo)

(1)

Un trasporto di valori protetti della categoria 4 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate.

(2)

Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di:

vani separati per l’equipaggio e il carico;

vano equipaggio con resistenza balistica di livello FB 3 su tutti e quattro i lati;

vano per il carico senza finestre e porta esterna con un catenaccio trasversale supplementare;

dispositivo di allarme;

sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che possa essere attivato dal centro di controllo della sicurezza (SCC);

sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono);

sistema di comunicazione e di sorveglianza.

(3)

Le guardie giurate indossano giubbotti antiproiettile.

Articolo 19 (trasporto di valori protetti della categoria 5 fino a un controvalore di 8 000 000 EUR per ciascun veicolo)

(1)

Un trasporto di valori protetti della categoria 5 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate.

(2)

Le guardie giurate devono indossare almeno i seguenti accessori di protezione:

giubbotti antiproiettile e

caschi di sicurezza.

(3)

Il trasporto viene effettuato in un veicolo blindato dotato di:

vani separati per il carico, il conducente e la guardia giurata;

resistenza balistica almeno di livello FB 3 su tutti e quattro i lati;

vano per il carico senza vetro, con una porta posteriore e un accesso ai valori dal vano per l’equipaggio;

dispositivo di allarme;

sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono);

sistema di videosorveglianza sulla parte posteriore del veicolo con un motore nella cabina;

sistema di comunicazione;

sistema di sorveglianza che consente il monitoraggio online del trasporto a intervalli non superiori a un minuto, in una zona coperta ininterrottamente dal servizio, dall’SCC e la localizzazione esatta in qualsiasi momento di un trasporto protetto;

sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che non possa essere disattivato dal veicolo.

(4)

La consegna è scortata da un veicolo personale con due guardie giurate armate, dotato delle apparecchiature necessarie per comunicare direttamente con l’SCC.

Articolo 20 (trasporto di valori protetti della categoria 6 superiori a un controvalore di 8 000 000 EUR per ciascun veicolo)

(1)

Un trasporto di valori protetti della categoria 6 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate.

(2)

Le guardie giurate devono indossare almeno i seguenti accessori di protezione:

giubbotti antiproiettile e

caschi di sicurezza.

(3)

Il trasporto viene effettuato con un veicolo blindato dotato delle attrezzature di cui al paragrafo 3 dell’articolo precedente e di una resistenza balistica di livello FB 4.

(4)

Il trasporto deve essere accompagnato da un veicolo blindato con una resistenza balistica almeno di livello FB 3 su tutti e quattro i lati, con tre guardie giurate armate. Il veicolo di scorta deve essere dotato delle apparecchiature necessarie per comunicare direttamente con l’SCC.

Il regolamento sull’attuazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 è in fase di adozione e comprende alcune disposizioni speciali, in quanto:

autorizza le imprese CIT straniere, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1214/2011, a trasportare in Slovenia anche altro contante (non solo euro) al di sopra del 20 % in conformità del regolamento (UE) n. 1214/2011;

autorizza le imprese CIT straniere, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1214/2011, a trasportare in Slovenia anche altri valori (non solo contante in euro o altre valute) non disciplinati dal regolamento (UE) n. 1214/2011. Per valori si intendono i metalli preziosi, le pietre preziose, le opere d’arte, il patrimonio culturale, i documenti preziosi ecc. Fanno parte del patrimonio culturale gli oggetti classificati come tali dalla normativa pertinente, conformemente alle norme sulla protezione e sulla conservazione del materiale da museo. Qualora ciò non sia possibile a causa di circostanze specifiche, si possono applicare le norme nazionali dell’articolo 22 delle Regole per il trasporto di contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11).

Articolo 20 o una qualsiasi delle norme nazionali sul trasporto e sulla protezione del contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11), articoli 16-20 per le banconote.

Conformità parziale.

Norme nazionali e condizioni speciali in funzione dell’importo dei valori da trasportare.