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1.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/26 |
Avviso destinato a Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi, le cui voci sono state modificate nell'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2016/1063 della Commissione
(2016/C 239/12)
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1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o» all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:
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2. |
Il 24 giugno 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la modifica delle voci relative a Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi dell'elenco del comitato per le sanzioni contro l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting. |
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3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1063 (2), recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002, modifica le voci relative a Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi nell'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:
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4. |
L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 2016/1063 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) 2016/1063 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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6. |
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 177 dell'1.7.2016, pag. 4.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.