27.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/18


Comunicazione sulla sentenza del Tribunale dell’Unione europea relativa alla causa T-310/12 in merito al regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

(2016/C 148/06)

Con la sentenza del 20 maggio 2015 relativa alla causa T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd./Consiglio  (1), il Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese («il regolamento impugnato») (2) nella parte in cui riguarda la Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. («il produttore esportatore interessato»).

Nella sentenza il Tribunale ha stabilito che il regolamento impugnato non motivasse adeguatamente il metodo di determinazione del margine di pregiudizio relativo al produttore esportatore interessato a norma dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

A seguito della sentenza, le importazioni nell’Unione europea di acido ossalico preparato dal produttore esportatore interessato non sono più soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato.

Conformemente all’articolo 266 del TFUE, le istituzioni dell’Unione devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza.

È noto che, nei casi in cui i procedimenti comprendono diverse fasi amministrative, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento (3). L’inchiesta antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio non comporta l’annullamento dell’intero regolamento impugnato. Pertanto le istituzioni dell’Unione, conformandosi alla sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato il suo parziale annullamento e di lasciare immutate le parti che non sono interessate dalla sentenza (4). Le altre risultanze riportate nel regolamento impugnato che non sono state contestate entro i termini stabiliti o che sono state contestate ma respinte dalla sentenza del Tribunale e che dunque non hanno condotto all’annullamento del regolamento stesso rimangono quindi valide.

La Commissione ha pertanto deciso di riprendere l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese dal punto in cui si è verificata l’illegittimità, limitatamente all’esecuzione della sentenza del Tribunale di cui sopra.

Informazioni alle autorità doganali

I dazi antidumping definitivi versati in applicazione del regolamento (UE) n. 325/2012 sulle importazioni nell’Unione europea di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7), anche in soluzione acquosa, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091), originario della Repubblica popolare cinese e preparato dal produttore esportatore interessato (codice addizionale TARIC B232), e i dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 325/2012, dovrebbero essere rimborsati o sgravati. A norma della vigente legislazione doganale il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015, pag. 7.

(2)  GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1.

(3)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

(4)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-08147.