22.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 15 gennaio 2016

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.7567 — Ball/Rexam)

[notificato con il numero C(2016) 103]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 107/05)

Il 15 gennaio 2016 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

I.   LE PARTI

(1)

Ball Corporation (in seguito denominata «Ball») è una società con sede negli Stati Uniti d’America. Opera a livello mondiale nella produzione e fornitura di contenitori metallici per bevande, prodotti alimentari e prodotti per uso domestico. Ball ha impianti di produzione in America del Nord, Brasile, Europa e nella regione Asia-Pacifico e si occupa anche di progettazione, sviluppo e fabbricazione di sistemi aerospaziali. Ball è il maggiore produttore di lattine per bevande a livello mondiale e il secondo maggiore produttore di lattine per bevande nel SEE.

(2)

Rexam PLC (in seguito denominata «Rexam») è una società con sede nel Regno Unito. È attiva in tutto il mondo nella fabbricazione di lattine per bevande, con impianti di produzione in America del Nord, America del Sud, Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. Rexam è il secondo maggiore produttore di lattine per bevande a livello mondiale e il maggiore produttore di lattine per bevande nel SEE.

II.   L’OPERAZIONE

(3)

Il 15 giugno 2015 la Commissione europea ha ricevuto notificazione formale, a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, dell’intenzione di Ball di acquisire l’intero capitale azionario emesso o che sarà emesso in futuro da Rexam (in seguito denominata «l’operazione»). Ball è indicata come «parte notificante». Collettivamente, Ball e Rexam sono qui denominate «le parti».

III.   DIMENSIONE UE

(4)

Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale aggregato cumulato di oltre 5 000 milioni di EUR (2). Ciascuna di esse realizza nell’UE un fatturato superiore a 250 milioni di EUR, ma nessuna realizza più dei due terzi del proprio fatturato aggregato a livello dell’UE all’interno di un solo e medesimo Stato membro. L’operazione ha pertanto una dimensione UE.

IV.   PROCEDIMENTO

(5)

Il 20 luglio 2015 la Commissione ha concluso che l’operazione sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE e ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. I seri dubbi espressi riguardavano le lattine per bevande e le bottiglie in alluminio.

(6)

Il 29 settembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni. La parte notificante ha risposto alla comunicazione delle obiezioni il 13 ottobre 2015. Il 23 ottobre 2015 ha avuto luogo una riunione di valutazione della situazione.

(7)

Il 18 novembre 2015 la parte notificante ha presentato impegni al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza espressi nella comunicazione delle obiezioni (in seguito denominati «gli impegni del 18 novembre 2015»). Di conseguenza, il termine per l’adozione di una decisione definitiva è stato prorogato di 15 giorni lavorativi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

(8)

Il 20 novembre 2015 la Commissione ha sottoposto tali impegni a un test di mercato.

(9)

Il 3 dicembre 2015 la parte notificante ha presentato un’ultima serie di impegni rivisti (in seguito denominati «gli impegni definitivi»).

V.   I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO

Lattine per bevande

(10)

La Commissione ha concluso che (i) le lattine per bevande costituiscono un mercato distinto rispetto a quello di altri tipi di soluzioni di imballaggio per bevande come vetro, fogli di polietilene tereftalato (PET) e cartoni, (ii) il corpo e la chiusura della lattina appartengono allo stesso mercato rilevante, a prescindere dal fatto che siano in acciaio o in alluminio, e (iii) lattine di dimensione e tipo diverso appartengono allo stesso mercato anche se sono prodotti che si differenziano all’interno di tale mercato.

Bottiglie in alluminio

(11)

La Commissione ha constatato che le bottiglie in alluminio e le lattine per bevande appartengono a mercati distinti. La Commissione rileva inoltre che, a seconda della tecnologia di produzione applicata, le bottiglie in alluminio possono essere suddivise in bottiglie prodotte con processo a estrusione a impatto (IE) e bottiglie prodotte con processo di imbutitura e tiraggio (DWI). In ultima analisi la Commissione ha lasciato in sospeso la definizione esatta del mercato del prodotto.

VI.   I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

Lattine per bevande

(12)

Il punto di partenza della Commissione è stato un bacino commerciale che si estende per un raggio di 700 km attorno a ogni impianto di riempimento dei clienti. La Commissione ha poi concluso che i bacini commerciali in prossimità dei singoli impianti di riempimento dei clienti possono essere raggruppati in zone geografiche più estese, in cui tali bacini sono soggetti a condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee.

(13)

La Commissione ritiene che le condizioni di concorrenza siano sufficientemente omogenee per gli impianti di riempimento dei clienti situati nelle seguenti regioni: Europa centrale (Austria e Germania), Benelux, Francia, Italia, penisola iberica (Spagna e Portogallo), Europa nordoccidentale (Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania, Estonia e Lettonia), Europa sudorientale (Ungheria, Slovenia, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro), paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda), Regno Unito e Irlanda.

Bottiglie in alluminio

(14)

La Commissione ha lasciato aperta la definizione del mercato geografico per le bottiglie in alluminio, in quanto l’operazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva in tutte le plausibili definizioni alternative di mercato geografico.

VII.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

Lattine per bevande

(15)

Rexam e Ball sono i due maggiori operatori nel SEE. A livello di SEE l’entità risultante dalla fusione dopo l’operazione deterrebbe un’ampia posizione dominante con il [60-70] % dei volumi di vendita e il [60-70] % della capacità.

(16)

L’industria delle lattine per bevande è già molto concentrata e con una concorrenza non molto serrata, che nel SEE è sostanzialmente limitata alle parti, a Crown e a Can-Pack. L’operazione avrebbe come effetto un’ulteriore riduzione del numero di operatori nel SEE da 4 a 3.

(17)

Dopo l’operazione, la Crown e Can-Pack non sarebbero in grado di competere su un piano di parità con l’entità risultante dalla concentrazione, a causa di dimensioni e presenza molto più ridotte.

(18)

L’operazione eliminerebbe una forza concorrenziale dal punto di vista dell’innovazione. Gli operatori di mercato ritengono che le parti siano i principali innovatori nel SEE, superando Crown e Can-Pack. In uno scenario post-concentrazione le parti potrebbero essere meno incentivate a innovare.

(19)

Le capacità nel SEE sono molto ristrette, con un tasso di utilizzo generalmente superiore al 90 %. Nel 2014 la capacità inutilizzata globale dei concorrenti negli impianti ubicati nel SEE era equivalente a un valore compreso tra il 5 e il 10 % delle vendite combinate delle parti a clienti del SEE nel 2014.

(20)

La possibilità di passare a forme diverse di imballaggio non eserciterebbe inoltre una sufficiente pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione e sui prezzi. Le scelte dei clienti nel quadro dell’offerta di imballaggi sono determinate in primo luogo dalle esigenze dei consumatori finali e non principalmente dal prezzo.

(21)

I clienti, anche quelli più grandi, hanno un potere contrattuale limitato durante i negoziati. Sono in particolare le dimensioni e la portata delle parti e la capacità complessiva limitata a ridurre il potere di mercato dei clienti. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che in Europa l’autoapprovvigionamento non è una soluzione praticabile da un punto di vista economico.

(22)

Gli ostacoli all’accesso al mercato e all’espansione sono elevati. Costruire un impianto richiede tempo, competenze e know-how nonché impegni a lungo termine di clienti per grandi volumi di acquisto. Gli investimenti necessari per costruire un impianto con una linea di produzione sono compresi tra 50 e 100 milioni di EUR. Per essere efficiente, un impianto in genere ha bisogno di almeno due linee di produzione pienamente utilizzate.

(23)

L’operazione, nel migliore dei casi, si presenta sotto forma di concentrazione da 4 a 3 soggetti sul mercato e crea o rafforza una posizione dominante nei seguenti raggruppamenti regionali: Benelux, Europa centrale, Francia, Italia, Europa nordorientale ed Europa sudorientale. Nei paesi nordici, l’operazione consisterebbe essenzialmente in una concentrazione da 3 a 2 soggetti. L’operazione creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante sul mercato anche nella penisola iberica, nel Regno Unito e in Irlanda. La quota di capacità combinata delle parti sarebbe compresa tra il [40-50] % e il [90-100] %, con incrementi tra il [5-10] % e il [30-40] %.

(24)

Pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione si tradurrebbe in un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato delle lattine per bevande in tutti i raggruppamenti regionali.

Bottiglie in alluminio

(25)

La Commissione ha concluso che è improbabile che l’operazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva in relazione alle bottiglie in alluminio.

VIII.   IMPEGNI

(26)

Per rendere l’operazione compatibile con il mercato interno, il 18 novembre 2015 la parte notificante ha presentato alla Commissione una serie di impegni.

(27)

La parte notificante ha proposto di cedere il suo intero segmento di imballaggi di metallo per bevande sul mercato europeo, ad eccezione di una serie di entità, attività e membri del personale elencati negli impegni del 18 novembre 2015 (le esclusioni sono connesse principalmente a determinate società holding, a tre impianti di produzione di corpi di lattine di Ball, ad alcuni membri chiave del personale e alla proprietà intellettuale relativa a prodotti in fase di sviluppo). Inoltre, la parte notificante ha proposto di cedere due impianti di produzione di corpi di lattine di Rexam.

(28)

Le attività da cedere conformemente agli impegni del 18 novembre 2015 corrispondono principalmente alle seguenti: gli impianti di produzione di Ball nel Regno Unito (Rugby e Wrexham), in Europa centrale (Weissenthurm, Hassloch e Hermsdorf) e in Benelux (Oss), nonché uno dei suoi impianti di produzione in Francia (La Ciotat), l’impianto di produzione di Rexam in Austria (Enzesfeld) e uno dei suoi impianti di produzione in Spagna (Valdemorillo), il centro commerciale e tecnico di Ball a Bonn e, come opzione di acquisto, il quartier generale di Ball a Zurigo e gli impianti di produzione di chiusure di lattine di Ball a Braunschweig e Deeside (ad eccezione di un modulo di produzione).

(29)

Il pacchetto di cessione proposto comprendeva il trasferimento di entità giuridiche, personale, contratti con i clienti, contratti di fornitura, proprietà intellettuale ecc., con diverse esclusioni. La proposta conteneva anche una clausola relativa all’acquirente iniziale e prevedeva una cessione a un unico acquirente.

(30)

La Commissione ha rilevato che gli impegni del 18 novembre 2015 non hanno risolto la questione dell’eliminazione di un aumento della concorrenza nel raggruppamento dell’Europa nordorientale. In assenza di concentrazione è probabile che Rexam avrebbe aumentato la capacità nella regione e avrebbe di conseguenza ridotto la concentrazione del mercato. Sono inoltre rimasti significativi effetti di concentrazione per un sottoinsieme di clienti nel raggruppamento dell’Europa centrale.

(31)

Per quanto riguarda la redditività e la competitività dell’impresa in cessione, la Commissione ha notato che la parte notificante aveva escluso un gran numero di membri chiave del personale (in particolare management, R&S, vendite e altro personale) dal campo di applicazione degli impegni del 18 novembre 2015. Tuttavia, poiché le attività commerciali in cessione avrebbero rappresentato una rete molto estesa di impianti in tutto il SEE, risultante in una combinazione di attività di entrambe le parti e operante in un settore altamente concentrato e con capacità limitate, la Commissione ha ritenuto che un elevato livello di continuità del personale chiave sarebbe determinante affinché l’impresa da cedere sia in grado di rispondere alle esigenze dei suoi clienti e di competere efficacemente sul mercato immediatamente dopo la cessione. Inoltre, probabilmente non vi sarebbe una giustificazione sufficiente per escludere tutto il personale indicato e vi potrebbero essere preoccupazioni per quanto riguarda il grado di concorrenza dopo l’operazione tra l’entità risultante dalla concentrazione e il nuovo concorrente se tutti questi membri del personale rimanessero in tale entità. Anche il test di mercato ha evidenziato tali aspetti.

(32)

La Commissione ha pertanto concluso che gli impegni del 18 novembre 2015 non erano idonei a rendere l’operazione compatibile con il mercato interno, in particolare dal momento che non avrebbero rimosso del tutto il significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva individuato dalla Commissione nel raggruppamento dell’Europa nordorientale, e non avrebbero garantito a sufficienza la redditività dell’attività ceduta.

(33)

La parte notificante ha presentato impegni definitivi il 3 dicembre 2015 per rispondere alle preoccupazioni della Commissione. In particolare, ha aggiunto al pacchetto l’impianto di Ball a Radomsko, in Polonia, e altri membri del personale, tra l’altro a livello di management, R&S e vendita.

(34)

La Commissione ha ritenuto che, attraverso l’inclusione dell’impianto di Radomsko, sarà posto rimedio alle sue preoccupazioni relative al raggruppamento regionale dell’Europa nordorientale, in particolare quelle risultanti dall’eliminazione dell’espansione di capacità. Inoltre, l’inserimento dell’impianto di Radomsko riduce anche gli importanti effetti di concentrazione che erano tuttora esistenti per un sottoinsieme di clienti nel raggruppamento dell’Europa centrale. Pertanto, la Commissione ha concluso che gli impegni definitivi rispondono pienamente alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza.

(35)

Per quanto riguarda le preoccupazioni della Commissione in materia di redditività e competitività dell’impresa in cessione, l’aggiunta di ulteriori membri del personale con funzioni di management, R&S e vendita, insieme a un unico acquirente e alla clausola relativa all’acquirente iniziale, dovrebbe garantire che l’impresa potrà essere venduta come azienda in attività.

(36)

Per tali motivi, la Commissione ritiene che gli impegni definitivi siano adeguati e sufficienti per eliminare i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione e renderla compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE.

IX.   CONCLUSIONI

(37)

Per i motivi sopra esposti, la Commissione conclude che la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(38)

Di conseguenza, la concentrazione va dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Volume d’affari calcolato in conformità dell’articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).