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17.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/1 |
Aggiornamento dell’allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell’allegato III ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all’articolo 10 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2016/C 101/01)
L'allegato II della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (1) è aggiornato come segue:
«ALLEGATO II
IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D’UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7
Annualmente
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Fino a tre assi |
Quattro o più assi |
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EURO 0 |
1 478 |
2 478 |
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EURO I |
1 286 |
2 145 |
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EURO II |
1 119 |
1 866 |
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EURO III |
972 |
1 622 |
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EURO IV e meno inquinanti |
884 |
1 475 |
Mensilmente e settimanalmente
L’importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell’uso delle infrastrutture.
Giornalmente
Il diritto d’utenza giornaliero è pari a 13 EUR per tutte le categorie di veicoli.»
L'allegato III ter della direttiva 1999/62/CE come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 (2), è aggiornato come segue:
«ALLEGATO III ter
IMPORTO MASSIMO DELL’ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI
Il presente allegato illustra i parametri da utilizzare per il calcolo dell’importo massimo dell’onere medio ponderato per i costi esterni.
1. Costo massimo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico
Tabella 1
Costo imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico
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Centesimi/veicolo.chilometro |
Strade suburbane (comprese le autostrade) |
Strade interurbane (comprese le autostrade) |
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EURO 0 |
17,8 |
13,4 |
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EURO I |
12,2 |
8,9 |
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EURO II |
10,1 |
7,9 |
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EURO III |
7,9 |
6,8 |
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EURO IV |
4,5 |
3,5 |
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EURO V dopo il 31 dicembre 2013 |
0 |
0 |
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3,5 |
2,3 |
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EURO VI dopo il 31 dicembre 2017 |
0 |
0 |
|
2,3 |
1,2 |
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Meno inquinanti rispetto a EURO VI |
0 |
0 |
I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l’altitudine e/o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.
2. Costo massimo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico
Tabella 2
Costo imputabile massimo dell’inquinamento acustico
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Centesimi/veicolo.chilometro |
Giorno |
Notte |
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Strade suburbane (comprese le autostrade) |
1,22 |
2,23 |
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Strade interurbane (comprese le autostrade) |
0,23 |
0,35 |
I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura e/o “l’effetto anfiteatro” lo giustifichino.»
(1) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.
(2) GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1.