17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/1


Aggiornamento dell’allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell’allegato III ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all’articolo 10 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2016/C 101/01)

L'allegato II della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (1) è aggiornato come segue:

«ALLEGATO II

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D’UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7

Annualmente

 

Fino a tre assi

Quattro o più assi

EURO 0

1 478

2 478

EURO I

1 286

2 145

EURO II

1 119

1 866

EURO III

972

1 622

EURO IV e meno inquinanti

884

1 475

Mensilmente e settimanalmente

L’importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell’uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d’utenza giornaliero è pari a 13 EUR per tutte le categorie di veicoli.»

L'allegato III ter della direttiva 1999/62/CE come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 (2), è aggiornato come segue:

«ALLEGATO III ter

IMPORTO MASSIMO DELL’ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato illustra i parametri da utilizzare per il calcolo dell’importo massimo dell’onere medio ponderato per i costi esterni.

1.   Costo massimo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1

Costo imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometro

Strade suburbane

(comprese le autostrade)

Strade interurbane

(comprese le autostrade)

EURO 0

17,8

13,4

EURO I

12,2

8,9

EURO II

10,1

7,9

EURO III

7,9

6,8

EURO IV

4,5

3,5

EURO V

dopo il 31 dicembre 2013

0

0

3,5

2,3

EURO VI

dopo il 31 dicembre 2017

0

0

2,3

1,2

Meno inquinanti rispetto a EURO VI

0

0

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l’altitudine e/o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.

2.   Costo massimo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2

Costo imputabile massimo dell’inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometro

Giorno

Notte

Strade suburbane

(comprese le autostrade)

1,22

2,23

Strade interurbane

(comprese le autostrade)

0,23

0,35

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura e/o “l’effetto anfiteatro” lo giustifichino.»


(1)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

(2)  GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1.