3.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 40/8 |
Comunicazione destinata alle imprese che nel 2017 intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2017 intendono produrre o importare tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
(2016/C 40/07)
1. |
La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) che intendono, nel 2017:
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2. |
Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
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3. |
L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (2) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva. |
4. |
Inoltre, le seguenti attività sono soggette a limiti quantitativi:
La Commissione attribuisce contingenti per ciascuna delle lettere a), b), c), e d). Tali contingenti sono determinati sulla base delle domande di contingente e:
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Attività di cui al paragrafo 4
5. |
Un’impresa che nel 2017 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9. |
6. |
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 16 maggio 2016. |
7. |
L’impresa deve compilare e presentare il «modulo di domanda di contingente» disponibile online nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS. I «moduli di domanda di contingente» saranno disponibili online a partire dal 16 maggio 2016 nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS. |
8. |
La Commissione considererà validi soltanto i «moduli di domanda di contingente» debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 16 giugno 2016. Le imprese sono invitate a presentare i propri «moduli di domanda di contingente» quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista. |
9. |
La presentazione di un «modulo di domanda di contingente» di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2017, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il «modulo di domanda di licenza» disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
Importazioni per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazioni
10. |
Un’impresa che nel 2017 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12. |
11. |
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile. |
12. |
Prima di procedere a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione nel 2017, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il «modulo di domanda di licenza» disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.
(3) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(4) GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4.