Bruxelles, 25.5.2016

SWD(2016) 169 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

{COM(2016) 287 final}
{SWD(2016) 168 final}
{SWD(2016) 170 final}
{SWD(2016) 171 final}


A. Necessità di agire

In cosa consiste il problema e perché è considerato tale?

La valutazione d'impatto è stata svolta parallelamente alla valutazione ex post della direttiva SMA nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

La conclusione generale è che gli obiettivi della direttiva SMA sono ancora pertinenti.

La valutazione REFIT ha individuato tre ordini principali di problemi:

-insufficiente tutela dei minori e dei consumatori all'atto della fruizione dei video su piattaforme per la condivisione di video;

-mancanza di condizioni di parità tra la radiodiffusione tradizionale e i servizi a richiesta e carenze del mercato interno derivanti dal fatto che alcune norme della direttiva SMA non sono sufficientemente precise;

-alcune norme sulle comunicazioni commerciali non più adatte allo scopo.

La valutazione REFIT ha inoltre concluso che sono possibili semplificazioni, in particolare delle procedure di applicazione del principio del paese di origine e di alcune norme sulle comunicazioni commerciali.

Quali sono gli obiettivi da conseguire?

Gli obiettivi generali sono:

1.rafforzare la tutela dei consumatori e dei minori;

2.garantire condizioni di parità, preservare l'integrità del mercato interno e migliorare la certezza del diritto;

3.semplificare il quadro legislativo.

Qual è il valore aggiunto di un'azione a livello dell'UE?

La direttiva SMA è il quadro normativo su cui si basa il mercato unico europeo dell'audiovisivo. Lo sviluppo dei servizi a richiesta e delle piattaforme per la condivisione di video nonché i corrispondenti cambiamenti nelle abitudini di fruizione e i rischi connessi rappresentano un fenomeno che riguarda tutti gli Stati membri.

Si ritiene che l'imminente revisione della direttiva SMA rispetterà i principi di sussidiarietà e di proporzionalità preservando l'approccio di armonizzazione e i meccanismi di cooperazione, consentendo così agli Stati membri di tener conto delle proprie specificità nazionali.

B. Soluzioni

Quali sono le varie opzioni per conseguire gli obiettivi? È stata preferita un'opzione? In caso negativo, perché?

Le opzioni sono raggruppate in funzione dello specifico problema che intendono affrontare in via prioritaria. Per ciascuna sezione l'opzione prescelta è evidenziata.

1.Opzioni per affrontare il problema dell'insufficiente tutela dei minori e dei consumatori sulle piattaforme per la condivisione di video

L'opzione A incoraggia l'autoregolamentazione per la tutela dei minori e dei consumatori sulle piattaforme per la condivisione di video

L'opzione B impone alle piattaforme per la condivisione di video l'obbligo di prevedere mezzi per tutelare i minori e contrastare l'incitamento all'odio, da attuare mediante la coregolamentazione.

2.Opzioni per affrontare il problema dell'assenza di condizioni di parità e le carenze del mercato interno

a) Promozione delle opere europee

L'opzione A offre maggiore flessibilità sia alla radiodiffusione televisiva sia ai servizi a richiesta circa le modalità di attuazione dell'obbligo di promuovere le opere europee.

L'opzione B mantiene lo status quo per la radiodiffusione televisiva e rafforza le norme per i fornitori di servizi a richiesta.

b) Tutela dei minori nei servizi a richiesta

L'opzione A aumenta il livello di tutela dei minori per i servizi di media audiovisivi a richiesta, semplifica il concetto di contenuto nocivo e incoraggia una coregolamentazione a livello dell'UE per i descrittori dei contenuti.

c) Principio del paese di origine

L'opzione A semplifica e migliora le norme in materia di giurisdizione e le procedure di cooperazione.

d) Indipendenza delle autorità di regolamentazione

L'opzione A impone agli Stati membri di dotarsi di un'autorità di regolamentazione indipendente e stabilisce una serie di requisiti per tutelarne l'indipendenza e l'efficacia. Il coordinamento e il ruolo consultivo del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) è rafforzato e integrato nella direttiva SMA.

3.Opzione che affronta il problema delle norme sulle comunicazioni commerciali che non sono più adatte allo scopo

L'opzione A rende più flessibili alcune delle norme sulle comunicazioni commerciali audiovisive.

Quali sono le varie parti interessate? Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

I soggetti maggiormente interessati da eventuali modifiche della direttiva SMA sono: le autorità nazionali di regolamentazione, le emittenti televisive pubbliche, le emittenti televisive commerciali, i servizi a richiesta (visione di programmi televisivi in differita, video a richiesta, portali di informazione), le piattaforme per la condivisione di video (attualmente al di fuori del campo di applicazione della direttiva SMA), gli organismi di autoregolamentazione, i consumatori, inclusi i minori, gli inserzionisti e le agenzie pubblicitarie (soprattutto in relazione alle comunicazioni commerciali) e i produttori e i distributori indipendenti di contenuti (in particolare per quanto riguarda la promozione delle opere europee).

Elementi principali che sono stati riscontrati a livello generale, in tutte le categorie di parti interessate, in relazione alle opzioni strategiche per il futuro:

-convergenza di opinioni tra le parti interessate sulla necessità di eventuali modifiche delle norme relative all'ambito di applicazione della direttiva, anche se non è emerso un indirizzo comune né è stata definita con chiarezza la via da seguire, nonché sull'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

-sostegno dei soggetti interessati al mantenimento dello status quo per quanto riguarda il principio del paese di origine; diffusione/reperibilità; accessibilità per le persone con disabilità; norme relative agli eventi di particolare rilevanza per la società, ai brevi estratti di cronaca e al diritto di rettifica;

-mancanza di un chiaro consenso tra le parti interessate sulle comunicazioni commerciali, sulla tutela dei minori e sulla promozione delle opere europee.

C. Impatto dell'opzione preferita

Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

L'opzione preferita è la combinazione delle opzioni evidenziate nella sezione B, i cui vantaggi principali sono:

-rafforzare la tutela dei minori, anche mediante l'imposizione di un obbligo di protezione dai contenuti nocivi per i minori e dall'incitamento all'odio sulle piattaforme per la condivisione di video;

-garantire un contributo dei servizi di media alla diversità culturale adattato ai diversi modelli economici;

-affrontare la disparità di trattamento esistente tra la radiodiffusione televisiva e i servizi a richiesta anche per quanto riguarda la tutela dei minori, la promozione delle opere europee e le comunicazioni commerciali;

-preservare una certa flessibilità nel modo in cui gli Stati membri attueranno la direttiva SMA lasciando spazio a considerazioni in materia di sussidiarietà e alle specificità nazionali;

-migliorare l'attuazione della direttiva.

Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

I principali costi dell'opzione preferita sarebbero sostenuti dai servizi a richiesta e dalle piattaforme per la condivisione di video. Essi riguarderebbero principalmente l'attuazione delle disposizioni intese a migliorare la tutela dei consumatori. L'incidenza di tali costi sarebbe tuttavia attenuata dal fatto che alcuni Stati membri hanno già introdotto norme più rigorose e che le grandi piattaforme per la condivisione di video, conformemente alle loro politiche d'impresa, hanno già adottato su base volontaria misure di tutela dei consumatori.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

Il principale impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali deriverebbe dall'applicazione della coregolamentazione per la tutela dei minori sulle piattaforme per la condivisione di video e dall'introduzione dell'obbligo giuridico di indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e di una serie minima di criteri che i regolatori devono soddisfare. In quest'ultimo caso, l'impatto dipenderà dall'attuale livello di conformità a tali criteri da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

Sono previsti altri effetti significativi?

No

Proporzionalità

L'armonizzazione minima della direttiva garantirà la proporzionalità dell'azione dell'UE.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Un monitoraggio continuo sarà garantito tramite le relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.