COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.12.2016
COM(2016) 881 final
2016/0407(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Nel corso degli ultimi due anni l'Unione europea ha affrontato contemporaneamente tre sfide distinte: la gestione della migrazione, la gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE e la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera. Per fornire una valida risposta a tali sfide e per costruire un'efficace e autentica Unione della sicurezza, è essenziale un efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri, e tra gli Stati membri e le agenzie competenti dell'UE.
Il sistema d'informazione Schengen (SIS) è lo strumento più utile per una cooperazione efficace tra le autorità competenti per l'immigrazione, la polizia, le autorità doganali e le autorità giudiziarie nell'UE e nei paesi associati a Schengen. Le autorità competenti degli Stati membri, quali la polizia, le guardie di frontiera e i servizi doganali, devono avere accesso a informazioni di alta qualità sulle persone e sugli oggetti che controllano, con chiare istruzioni su come comportarsi in ogni singolo caso. Questo sistema d'informazione su larga scala è al centro della cooperazione Schengen e svolge un ruolo cruciale nel facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen. Permette alle autorità competenti di inserire e consultare dati su persone ricercate, persone che potrebbero non avere il diritto di entrare o di soggiornare nell'UE, persone scomparse (soprattutto minori) e oggetti che potrebbero essere stati rubati, sottratti o smarriti. Oltre a conservare informazioni su persone o oggetti specifici, il SIS contiene chiare istruzioni per le autorità competenti sulle iniziative da prendere una volta reperito un oggetto o una persona.
Nel 2016, tre anni dopo l'entrata in funzione della seconda generazione del SIS, la Commissione ha svolto una valutazione globale del sistema, dalla quale risulta che il SIS è stato un autentico successo operativo. Nel 2015 le autorità nazionali competenti hanno controllato persone e oggetti consultando i dati contenuti nel SIS in quasi 2,9 miliardi di casi e si sono scambiate più di 1,8 milioni di informazioni supplementari. Tuttavia, come annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2017, sulla base di questa esperienza positiva occorre rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza del sistema. A tal fine la Commissione presenta una prima serie di tre proposte intese a migliorare e ampliare l'uso del SIS sulla base della valutazione, continuando al contempo a impegnarsi per rendere più interoperabili gli attuali e i futuri sistemi di contrasto alla criminalità e di gestione delle frontiere sulla scia le attività del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità.
Queste proposte riguardano rispettivamente l'uso del sistema per i seguenti fini: a) la gestione delle frontiere, b) la cooperazione e di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, e c) il rimpatrio di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. L'insieme delle prime due proposte costituisce la base giuridica per l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS. La proposta relativa all'uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare completa la proposta sulla gestione delle frontiere e integra le disposizioni ivi contenute e stabilisce una nuova categoria di segnalazioni e contribuisce all'attuazione e al monitoraggio della direttiva 2008/115/CE.
A causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario adottare tre strumenti giuridici distinti che tuttavia operino in piena sintonia per consentire il funzionamento e l'uso generale del sistema.
Parallelamente, al fine di rafforzare e migliorare la gestione delle informazioni a livello di UE, nell'aprile 2016 la Commissione ha avviato un processo di riflessione su "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza". L'obiettivo generale è garantire che le autorità competenti ottengano sistematicamente le informazioni necessarie dai diversi sistemi di informazione a loro disposizione. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione ha riesaminato l'attuale architettura dell'informazione per individuare le lacune e i punti deboli che derivano da carenze nelle funzionalità dei sistemi esistenti, ma anche dalla frammentazione dell'architettura generale della gestione dei dati nell'UE. A sostegno di questa attività la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, le cui constatazioni provvisorie sono state utilizzate per questa prima serie di proposte riguardo alle questioni di qualità dei dati. Nel discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2016 il presidente Juncker ha fatto riferimento anche all'importanza di colmare le attuali carenze nella gestione delle informazioni e di migliorare l'interoperabilità e il collegamento tra gli attuali sistemi di informazione.
Sulla base delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità, che saranno presentate nel primo semestre del 2017, la Commissione esaminerà, verso la metà del 2017, una seconda serie di proposte volte a migliorare ulteriormente l'interoperabilità del SIS con altri sistemi informatici. Altrettanto importante in questo contesto è la revisione del regolamento (UE) n. 1077/2011 sull'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che sarà probabilmente oggetto, sempre nel 2017, di proposte distinte della Commissione. Per affrontare le attuali sfide in materia di sicurezza è importante investire in uno scambio e in una gestione delle informazioni che siano rapidi, efficaci e di qualità e garantire l'interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazione dell'UE.
In tale contesto, la presente proposta intende migliorare il SIS e ampliarne l'utilizzo obbligando le autorità degli Stati membri a registrare nel sistema tutte le decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta l'Unione e se ne possa in tal modo rafforzare l'esecuzione. La proposta estende il campo di applicazione dell'attuale SIS con l'introduzione di una nuova categoria di segnalazioni per le decisioni di rimpatrio.
La proposta sulla gestione delle frontiere contiene già le disposizioni relative all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni basate su divieti d'ingresso emessi ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. Queste misure sviluppano l'acquis di Schengen in quanto facilitano le verifiche alle frontiere esterne dell'UE. L'inserimento e il trattamento nel SIS delle segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE contribuiscono alla politica comune dell'Unione in materia di immigrazione e sono pertanto stabiliti da uno strumento separato. La proposta relativa al rimpatrio si basa sulle disposizioni generali concernenti l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS previste nella proposta relativa alla gestione delle frontiere. In considerazione degli stretti collegamenti esistenti, la presente proposta dovrebbe essere adottata, entrare in vigore ed essere attuata contemporaneamente alla proposta relativa alla gestione delle frontiere.
La proposta di estendere l'uso del SIS per monitorare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare intende sostenere e rafforzare le azioni dell'Unione europea in vista di una politica dell'UE in materia di migrazione che sia integrata, sostenibile e olistica. Il rimpatrio, nei loro paesi di origine, dei migranti in posizione irregolare che non godono del diritto di soggiornare nell'UE, nel pieno rispetto del principio di non respingimento, è un elemento essenziale della nostra politica migratoria, come sottolineato nell'agenda europea sulla migrazione. Ma il sistema di rimpatrio dell'UE funziona in modo imperfetto e non è abbastanza efficace. Stando alle statistiche messe a disposizione da Eurostat, nel corso degli ultimi anni solo il 40% circa dei migranti in situazione irregolare destinatari di un obbligo di lasciare il territorio dell'UE è effettivamente partito; nel 2015 dei 553 395 cittadini di paesi terzi nei cui confronti erano state emesse ingiunzioni di lasciare il territorio dell'UE solo 226 800 vi avevano effettivamente ottemperato.
Con l'intensificarsi della crisi migratoria e dei rifugiati nel 2015, si è considerevolmente acuita la necessità di adottare misure efficaci per contrastare la migrazione irregolare e aumentare il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari. Per farvi fronte, la Commissione sta attuando tutte le misure annunciate nel piano d'azione dell'UE sul rimpatrio; esse sono indispensabili se vogliamo assicurare la fiducia del pubblico nei confronti della politica di immigrazione e asilo dell'UE e fornire un adeguato sostegno alle persone bisognose di protezione. Un più efficace sistema europeo di rimpatrio nei rispettivi paesi d'origine dei migranti in soggiorno irregolare va infatti di pari passo con uno sforzo intensificato per tutelare quanti hanno bisogno di protezione.
Per aumentare l'efficacia della politica di rimpatrio dell'UE è fondamentale instaurare e mantenere una cooperazione con i paesi d'origine. In tal senso, nel giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che l'UE deve porre in essere e attuare rapidamente il quadro di partenariato per la cooperazione con i diversi paesi di origine o di transito offrendo incentivi efficaci e stabilendo condizioni adeguate. La Commissione è attivamente impegnata nello sviluppo di detti partenariati. La capacità dell'UE di rimpatriare i migranti in posizione irregolare non è tuttavia ascrivibile soltanto alla cooperazione con i paesi di origine o di transito. I problemi connessi al rimpatrio dei migranti irregolari risultano anche da ostacoli interni ai sistemi nazionali di rimpatrio e, in particolare, dalle difficoltà che gli Stati membri incontrano nel dare esecuzione alle decisioni di rimpatrio.
Nel piano d'azione dell'UE sul rimpatrio e nella comunicazione «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», la Commissione ha constatato la necessità di sfruttare meglio i sistemi informatici su larga scala nell'ottica di rendere più efficace il sistema di rimpatrio. Nelle conclusioni del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha raccomandato l'inclusione delle decisioni di rimpatrio nel SIS, al fine di accrescerne l'efficacia. Il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha confermato tale raccomandazione nelle sue conclusioni dell'8-9 ottobre 2015.
Attualmente non esiste alcun sistema che consenta di condividere, su scala europea, le informazioni sulle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, né di verificare se i cittadini di paesi terzi oggetto di tali decisioni abbiano effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri. Siffatta situazione permette ai migranti irregolari di evitare o aggirare più facilmente l'esecuzione di una decisione emessa nei loro confronti semplicemente trasferendosi in un altro Stato membro. Ciò comporta che le autorità pubbliche dello Stato membro che fermano un migrante in posizione irregolare non sanno se un altro Stato membro ha già emesso, nei suoi confronti, una decisione di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. Lo Stato membro che effettua il fermo dovrebbe pertanto avviare daccapo le procedure di rimpatrio, con la conseguenza di prolungare ulteriormente il soggiorno illegale e di ritardare il rimpatrio del migrante in posizione irregolare.
La visibilità data da una segnalazione SIS alle decisioni di rimpatrio emesse dagli altri Stati membri, insieme alla possibilità di scambiare informazioni supplementari tra punti di contatto unici a livello nazionale, quali gli uffici SIRENE, può contribuire ad ovviare alla mancanza di informazioni. Avere una maggiore conoscenza della situazione personale dell'interessato consente alle autorità degli Stati membri di prendere i provvedimenti più adeguati in modo rapido e tempestivo. La conoscenza di tutte le circostanze relative al migrante in posizione irregolare può giustificare, ad esempio, il rifiuto di concedere un periodo di tempo per la partenza volontaria o il ricorso a misure atte a prevenire il rischio di fuga. Inoltre, la conoscenza dell'esistenza di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE faciliterebbe il reciproco riconoscimento di tali decisioni tra le autorità che operano nel settore della migrazione, in conformità con l'acquis dell'UE; l'attuale mancanza di informazioni fa invece sì che venga fatto ricorso piuttosto raramente a quest'opzione.
Inoltre, spesso gli Stati membri non conoscono il numero dei migranti irregolari che ottemperano alle decisioni di rimpatrio. Ciò vale in particolare per i migranti irregolari che lasciano l'UE su base volontaria, ad esempio, senza aver ricevuto assistenza al rimpatrio volontario né essere sottoposti a un allontanamento forzato. Con la registrazione sistematica nel SIS delle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, nonché delle azioni intraprese a seguito di un riscontro positivo (hit) relativo ad una segnalazione riguardante il rimpatrio, il SIS può contribuire a verificare il rispetto di tali decisioni di rimpatrio e ad orientare meglio l'operato delle autorità competenti. Quando un cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sarà sottoposti a controlli mentre lascia il territorio degli Stati membri, le autorità nazionali competenti saranno in grado di segnalare la partenza e confermare l'adempimento volontario o forzato dell'obbligo di rimpatrio.
La conferma del rimpatrio, a sua volta, eviterà alle autorità pubbliche di impegnare risorse per rintracciare migranti irregolari che in realtà hanno già lasciato l'UE. Nel caso di un cittadino di paese terzo la cui partenza non è stata confermata, e a seguito di una comunicazione del SIS che il periodo per la partenza volontaria è scaduto, le autorità pubbliche saprebbero così di dover prendere misure volte a rintracciare la persona in questione, al fine di garantirne l'allontanamento e emettere un divieto d'ingresso in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE. Questo sistema fornirà uno strumento supplementare che permetterà agli Stati membri di ottemperare all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio in maniera efficace e proporzionata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE. Un monitoraggio più efficace del rispetto delle decisioni di rimpatrio adottate ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE contribuirebbe a portare alla luce molti casi di inottemperanza, con la probabile conseguenza di incrementare il numero dei rimpatri e dei divieti di ingresso.
Il SIS permetterà quindi di disporre di dati e statistiche più attendibili sul numero di decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, così come sul corrispondente tasso di conformità.
La difficoltà di identificare i migranti in posizione irregolare e la mancanza di documenti di viaggio validi rilasciati dal paese terzo di destinazione del rimpatriando sono tra i principali ostacoli a un rimpatrio efficace. Può accadere che i cittadini di paese terzo in soggiorno irregolare siano in possesso di documenti di identità o di viaggio al momento del fermo e mentre sono sottoposti alla procedura di rimpatrio in uno Stato membro, ma che se ne liberino successivamente per ostacolare il rimpatrio o per spostarsi illegalmente in un altro Stato membro. In questi casi, le informazioni riportate nel documento d'identità o di viaggio in possesso dello Stato membro che ha fermato il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare possono facilitare l'identificazione e il rilascio di un documento di viaggio valido dal paese terzo di destinazione per i rimpatriandi che sono fuggiti in un altro Stato membro. A tal fine è necessario consentire, nel rispetto di condizioni rigorose, il trasferimento dei dati pertinenti disponibili nel SIS alle autorità competenti dei paesi terzi. Tale trasferimento deve essere limitato alle informazioni strettamente necessarie ad identificare il rimpatriando e a rilasciargli nuovi documenti, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e segnatamente al capo V di tale regolamento che stabilisce modalità e condizioni dettagliate per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Quando un tale trasferimento è effettuato da uno Stato membro che non ha registrato le informazioni relative al documento nella segnalazione SIS e non è proprietario di tali dati, dovrebbe essere preventivamente richiesta l'autorizzazione allo Stato membro che ha inserito i dati nel SIS.
La presente proposta rafforzerà anche le disposizioni relative alla procedura di consultazione che gli Stati membri devono seguire quando incontrano segnalazioni riguardanti i rimpatri, o quando intendono inserire una tale segnalazione che però risulta contraria alle decisioni di altri Stati membri, quale l'emissione di un permesso di soggiorno valido. Le nuove norme dovrebbero impedire che queste situazioni diano luogo a istruzioni contraddittorie, oppure ovviare a tali contraddizioni, e al contempo offrire chiari orientamenti agli utenti finali sulle iniziative da prendere in situazioni di questo tipo e alle autorità degli Stati membri sui casi in cui occorre cancellare una segnalazione.
Per funzionare correttamente, il sistema ideato impone controlli sistematici all'uscita presso la frontiera esterna, al fine di garantire che sia comunicata l'uscita dal territorio dell'UE di tutti i cittadini di paesi terzi interessati. La proposta di modifica del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) è intesa ad adeguare l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati sui cittadini di paesi terzi in ingresso e in uscita.
Considerate la natura transnazionale e le difficoltà di garantire un'efficace scambio transfrontaliero di informazioni, le raccomandazioni del quadro europeo di interoperabilità rivestono particolare interesse per queste proposte e dovrebbero essere applicate in fase di elaborazione o di attuazione di servizi pubblici digitali. Il quadro europeo di interoperabilità è attualmente sottoposto a revisione e la nuova versione è in via di adozione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore
La presente proposta rispetta e sviluppa le disposizioni della direttiva 2008/115/CE che stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Essa mira a conseguire un maggiore livello di conformità e ad aumentare la visibilità delle decisioni di rimpatrio emesse dall'autorità competente ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. La presente proposta intende contribuire all'esecuzione di tali decisioni, rendendo obbligatorio registrare tali decisioni nel SIS.
•Coerenza con le altre politiche dell'Unione
La presente proposta è strettamente collegata ad altre politiche esistenti dell'Unione e a proposte legislative della Commissione, segnatamente:
(a)un'efficace politica dell'UE in materia di rimpatrio, intesa a contribuire e migliorare il sistema dell'UE di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri. La presente proposta contribuirà a ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare verso l'UE, uno degli obiettivi principali dell'agenda europea sulla migrazione;
(b)Eurodac e il sistema «Dublino», in quanto l'introduzione nel SIS delle decisioni di rimpatrio aiuterà gli Stati membri a verificare se i richiedenti asilo respinti hanno lasciato il territorio degli Stati membri e fatto ritorno ad un paese terzo in ottemperanza ad una decisione di rimpatrio. La presente proposta integrerà inoltre la proposta della Commissione volta ad estendere l'uso di EURODAC all'identificazione dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare che non chiedono asilo e che potrebbero spostarsi clandestinamente nell'UE;
(c)il sistema di ingressi/uscite, in quanto integrerà la proposta della Commissione sul sistema di ingressi/uscite e il suo utilizzo per individuare e identificare i soggiornanti fuoritermine (anche all'interno del territorio degli Stati membri);
(d)ETIAS, che propone un'approfondita valutazione in materia di sicurezza, compresa una verifica nel SIS, dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto che intendono recarsi nell'UE;
(e)il Codice frontiere Schengen, in quanto integrerà la modifica del codice frontiere Schengen riguardante l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi nelle banche dati all'uscita;
(f)la proposta della Commissione sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e che abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, in quanto completerà le disposizioni relative all'inserimento nel SIS dei divieti di ingresso dopo il rimpatrio del cittadino di paese terzo in questione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare. Tale articolo costituisce pertanto la base giuridica adeguata per l'utilizzo del SIS ai fini del rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.
•Geometria variabile
Per quanto riguarda la geometria variabile, la presente proposta applica un regime analogo a quello della direttiva 2008/115/CE.
A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca deciderà, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepire la presente proposta, che si basa sull'acquis di Schengen, nel proprio diritto interno.
Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, la direttiva sui rimpatri presenta un carattere ibrido, come mostrano i suoi considerando 26 e 27. Ne consegue che alla proposta si applicano sia il protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, sia il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati ai trattati. In virtù di quest'ultimo protocollo "non Schengen", il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione; possono tuttavia notificare al Consiglio che desiderano partecipare al presente strumento.
Sulla base dei rispettivi accordi che associano tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein devono essere vincolati al regolamento proposto.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta mira a istituire un sistema di scambio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE al fine di agevolarne l'applicazione e monitorare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio da parte dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri. Non vi è attualmente alcun sistema che consenta la sistematica condivisione delle informazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE: pertanto, le autorità nazionali possono non essere a conoscenza delle decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi dagli altri Stati membri, anche nei casi in cui i migranti irregolari sono fermati mentre si trasferiscono illegalmente nel territorio dell'UE e transitano sul loro territorio. L'obiettivo della presente proposta può essere quindi conseguito meglio a livello di Unione europea.
•Proporzionalità
Ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione dell'Unione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile.
La proposta di regolamento intende agevolare l'applicazione e il monitoraggio delle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di garantire una politica più efficace e di successo in materia di rimpatrio. Offre uno strumento supplementare agli Stati membri affinché possano ottemperare all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio in maniera efficace e proporzionata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE.
Per conseguire tali obiettivi e secondo il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
•Scelta dello strumento
Per stabilire procedure uniformi e armonizzate di diretta applicabilità, è opportuno adottare il presente atto sotto forma di regolamento. Inoltre, la presente proposta concerne l'utilizzazione di un sistema d'informazione europeo centralizzato: le norme che ne disciplinano l'uso devono essere pertanto disposte con regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
In conformità del regolamento SIS II e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Commissione ha effettuato una valutazione globale del sistema SIS II centrale così come dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. La valutazione era specificamente mirata alla revisione dell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento SIS II, che stabilisce le condizioni di emissione delle segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno nei confronti dei cittadini di paesi terzi. Le proposte che discendono dalla valutazione sono riprese nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Inoltre, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio, la Commissione ha pubblicato nel 2014 una comunicazione sulla politica di rimpatrio dell'Unione europea, che illustra l'applicazione della direttiva 2008/115/CE, giungendo alla conclusione che occorre rafforzare il potenziale del SIS nel settore dei rimpatri, e indica che la revisione del SIS II offrirà l'opportunità di migliorare la coerenza tra la politica in materia di rimpatrio e il SIS II così come di proporre l'introduzione di un obbligo, a carico degli Stati membri, di inserire nel SIS II la segnalazione dei respingimenti alla frontiera per i divieti d'ingresso emanati ai sensi della direttiva sui rimpatri.
•Consultazioni dei portatori di interessi
I portatori d'interessi, compresi i delegati del comitato SIS-VIS e il gruppo di contatto della direttiva sui rimpatri, sono stati invitati a esprimere commenti e suggerimenti sull'uso potenziale del SIS ai fini del rimpatrio. Le discussioni si sono svolte in occasione di varie riunioni del comitato SIS-VIS (10 maggio 2016 e 30 giugno 2016) e del gruppo di contatto della direttiva sui rimpatri (16 novembre 2015, 18 marzo e 20 giugno 2016). Il 5 febbraio 2016 ha avuto luogo un seminario congiunto con i delegati del comitato SIS-VIS e il gruppo di contatto della direttiva sui rimpatri. Al seminario hanno partecipato anche rappresentanti di agenzie dell'UE, quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
•Assunzione e uso di perizie
Nell'ottobre 2015 la Commissione ha avviato uno studio esterno inteso a valutare la fattibilità e le implicazioni tecniche ed operative di istituire nell'ambito del SIS un sistema, a livello dell'UE, per lo scambio di dati e il monitoraggio del rispetto delle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. Lo studio è stato ultimato nell'aprile 2016.
•Valutazione d'impatto
Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto. Tuttavia, la proposta si basa sui risultati dello studio di fattibilità di cui sopra.
Lo studio concludeva che la registrazione delle decisioni di rimpatrio adottate ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE come segnalazioni nel SIS sarebbe tecnicamente fattibile e si tradurrebbe in benefici tangibili, in particolare per quanto riguarda la visibilità delle informazioni negli Stati membri e la semplificazione delle azioni di follow-up.
La proposta aiuterebbe le autorità nei seguenti compiti:
–eseguire la decisione in caso di inadempienza;
–monitorare, per ciascuna decisione, se l'obbligo di rimpatrio è stato rispettato;
–verificare se un cittadino di paese terzo in posizione irregolare sul territorio sia oggetto di una decisione emessa da un altro Stato membro;
–applicare le decisioni per conto di altri Stati membri;
–individuare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sulla base di informazioni riguardanti le decisioni esecutive;
–raccogliere dati statistici sulle decisioni ottemperate e non ottemperate.
D'altro canto, lo studio ha concluso che un certo numero di modifiche tecniche e operative necessarie avrebbero un impatto sulle pratiche, sull'organizzazione e sulle infrastrutture attualmente in atto. Registrare nel SIS le decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE implicherebbe, tra l'altro, procedure operative nuove o modificate, categorie aggiuntive di dati nelle segnalazioni riguardanti i rimpatri e nuove funzionalità del SIS (ad esempio, la funzione di informare l'autorità di emissione quando il periodo per la partenza volontaria è scaduto). Le modifiche richiederebbero la creazione di infrastrutture adeguate negli Stati membri per introdurre e gestire le segnalazioni riguardanti i rimpatri nel SIS e di capacità di stoccaggio supplementari nel SIS centrale.
Un'analisi del carico di lavoro ha rilevato che tutti i soggetti interessati (in particolare le guardie di frontiera e gli agenti/funzionari di polizia e le autorità che adottano decisioni in materia di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE) dovrebbero sostenere un ulteriore aggravio di lavoro derivante dalla necessità di gestire le segnalazioni riguardanti i rimpatri e dare seguito ad un maggiore numero di riscontri positivi (hit). Infine, lo studio ha indicato la necessità di un livello minimo di armonizzazione in tutti gli Stati membri per quanto riguarda le persone che sono già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE da parte di un altro Stato membro.
•Diritti fondamentali
La presente proposta sviluppa e migliora un sistema preesistente ed estende il campo di applicazione dell'attuale SIS con l'introduzione di una nuova categoria di segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio. L'impatto sui diritti fondamentali è, di conseguenza, limitato, in quanto è già stato dimostrato il solido funzionamento del sistema e sono già state attuate importanti ed efficaci garanzie. Tuttavia, dal momento che la proposta prevede il trattamento di dati personali, vi è un potenziale impatto sui diritti fondamentali dell'individuo. Tale aspetto è stato preso in considerazione e sono state inserite garanzie al fine di rispettare i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8.
La presente proposta è complementare alla proposta relativa alla gestione delle frontiere che costituisce, insieme alla proposta relativa alla cooperazione di polizia e alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la base giuridica per l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS. Pertanto le garanzie contenute nella proposta relativa alla gestione delle frontiere concernenti la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati e i diritti dell'interessato, si applicano anche alla presente proposta.
Sono state inoltre previste disposizioni intese a garantire che le segnalazioni riguardanti il rimpatrio non comportino l'adozione di misure volte all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE quando il periodo per la partenza volontaria è ancora in corso o quando la decisione è stata sospesa o l'allontanamento è stato differito (articolo 3, paragrafi 2 e 3).
Gli elementi della decisione di rimpatrio presa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE da inserire nel SIS sono limitati a quanto strettamente necessario per consentire alle autorità competenti di identificare il cittadino di paese terzo interessato, effettuare il rimpatrio ove necessario e verificare che l'obbligo di rimpatrio è stato ottemperato (articolo 4).
I dati sono conservati nel sistema per tutto il tempo necessario al raggiungimento dello scopo del rimpatrio. Di conseguenza, è necessario che lo Stato membro di origine cancelli immediatamente i dati dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto rimpatrio (articolo 6), se la decisione non è più valida, se la persona ha ottenuto la cittadinanza dell'UE o la cittadinanza di uno Stato i cui cittadini godono del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione o se la persona che ne è oggetto può dimostrare di aver lasciato il territorio degli Stati membri in applicazione di una decisione di rimpatrio adottata ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE (articolo 7).
Le nuove disposizioni relative al SIS renderanno più visibili le situazioni in cui cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE beneficiano contemporaneamente di un'autorizzazione o di un diritto di soggiorno accordati da un altro Stato membro. In tali casi le autorità nazionali saranno tenute ad avviare una procedura di consultazione. Se necessario, sarà eliminata la segnalazione relativa al rimpatrio (articolo 8).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta amplia il campo di applicazione dell'attuale SIS con l'introduzione di una nuova categoria di segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio adottate ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE e di funzioni per creare, aggiornare e cancellare le segnalazioni riguardanti il rimpatrio. Essa introduce inoltre una nuova funzione che notifica automaticamente allo Stato membro di emissione che il periodo per la partenza volontaria è scaduto.
Data la natura complementare della presente proposta, la relativa incidenza sul bilancio è esaminata separatamente in una scheda finanziaria distinta, che concerne soltanto l'istituzione di questa specifica categoria di segnalazione.
La scheda finanziaria allegata alla presente proposta riflette i cambiamenti necessari per l'istituzione di questa nuova categoria di segnalazioni. La stima dei costi pari a 3,6 milioni di EUR comprende i costi per l'aggiornamento tecnico del SIS ai fini del rimpatrio. Le stime dei costi per lo sviluppo complessivo del SIS centrale, l'infrastruttura di comunicazione e l'ammodernamento dei sistemi SIS nazionali non sono incluse nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta, bensì riportate in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta della Commissione di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e alla proposta di regolamento della Commissione sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.
La proposta prevede una riprogrammazione della dotazione rimanente per le "Frontiere intelligenti" del Fondo sicurezza interna, al fine di permettere gli aggiornamenti e l'introduzione delle funzionalità previste dalle due proposte. Il regolamento ISF-Frontiere è lo strumento finanziario in cui è stato inserito il bilancio per l'attuazione del pacchetto "Frontiere intelligenti". All'articolo 5 il regolamento prevede che 791 milioni di EUR siano destinati a un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne, alle condizioni previste all'articolo 15. Di questi 791 milioni di EUR, 480 sono riservati allo sviluppo del sistema di ingressi/uscite e 210 allo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'importo rimanente sarà in parte utilizzato per sostenere i costi dei cambiamenti previsti dalla presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Sono d'applicazione le disposizioni relative al riesame e al monitoraggio figuranti all'articolo 53, paragrafi 7 e 8, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta è volta a stabilire le condizioni e le procedure d'uso del SIS per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e nei confronti dei quali le autorità nazionali competenti hanno emesso una decisione di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. La proposta prevede l'introduzione e il trattamento nel SIS, sotto forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, e lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni. L'uso del SIS a questo fine serve ad aiutare le autorità competenti in materia di immigrazione a dare seguito e a eseguire i rimpatri dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare negli Stati membri, a prevenire l'immigrazione irregolare e fungere da deterrente, e a intensificare gli scambi di informazioni e la cooperazione fra tali autorità.
Campo d'applicazione (articolo 1)
Per garantire l'efficace funzionamento del sistema, è fondamentale che tutte le decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri conformemente a disposizioni che rispettano la direttiva 2008/115/CE siano introdotte nel SIS. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero inserire segnalazioni riguardanti: a) le decisioni di rimpatrio adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115; b) le decisioni che attestano l'obbligo di rimpatrio, emesse nei confronti dei migranti irregolari sottoposti a respingimento a un valico di frontiera oppure fermati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna e che non hanno ricevuto un'autorizzazione di soggiorno (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE); c) decisioni che attestano l'obbligo di rimpatrio emesse come sanzione penale (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/115/CE).
Inserimento delle segnalazioni riguardanti i rimpatri (articolo 3)
L'articolo 3 stabilisce lo scopo e le regole dell'inserimento nel SIS delle segnalazioni riguardanti i rimpatri, per consentire alle autorità competenti di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e per supportare l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. La segnalazione dovrebbe essere inserita immediatamente, non appena adottata la decisione nei confronti del cittadino di paese terzo interessato il cui soggiorno è irregolare, per consentire la verifica sopra indicata. La segnalazione dovrebbe indicare se il termine per la partenza volontaria non è ancora scaduto, se la decisione è stata sospesa o se l'allontanamento è stato rinviato.
Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità delle procedure di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere al rimpatriando un termine per la partenza volontaria, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2008/115/CE. La durata del periodo per la partenza volontaria, e ogni sua eventuale proroga, dovrebbero essere indicate nella segnalazione per consentire alle pubbliche autorità di decidere se è opportuno adottare misure in un caso individuale.
Categorie di dati (articolo 4)
L'articolo 4 stabilisce quali sono i dati che possono figurare in una segnalazione riguardante il rimpatrio, che sono analoghi a quelli contenuti all'articolo 20 della proposta sulla gestione delle frontiere.
Sono specifici delle segnalazioni riguardanti i rimpatri i dati relativi al termine per la partenza volontaria, all'eventuale sospensione di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE o al rinvio dell'esecuzione della decisione.
Scambio efficace e tempestivo di informazioni supplementari (articolo 5)
Ai fini di una cooperazione e di uno scambio di informazioni supplementari efficaci e tempestivi fra gli Stati membri occorre istituire un punto di contatto unico. L'articolo 6 prevede che ciascuno Stato membro designi un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni inserite riguardo a cittadini di paesi terzi nel contesto dei rimpatri e del soggiorno irregolare. All'autorità designata sono applicabili le disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera.
Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 della proposta sopra menzionata relativi alla disponibilità continua e alla tempistica di risposta alle domande (entro un massimo di 12 ore), è necessario che gli Stati membri garantiscano che le autorità responsabili dell'adozione delle decisioni riguardanti il soggiorno sul loro territorio dei cittadini dei paesi terzi siano strettamente coinvolte nello scambio delle informazioni supplementari.
Conferma del rimpatrio (articolo 6)
L'articolo 6 introduce l'obbligo, per gli Stati membri, di confermare la partenza del cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio allo Stato membro (o all'autorità) che ha inserito la segnalazione. Ciò è d'applicazione anche quando lo stesso Stato membro è responsabile dell'introduzione e dell'esecuzione della segnalazione. Questa disposizione consente alle autorità che emettono ed eseguono le decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio.
Questa disposizione prevede verifiche sistematiche in uscita per garantire che sia comunicata l'effettiva partenza dal territorio di tutti i cittadini di paesi terzi interessati. La proposta che modifica il regolamento n. 562/2006 (Codice frontiere Schengen) è volta ad allineare, anche in uscita, l'obbligo, in ingresso, delle verifiche sistematiche nelle banche dati dei cittadini di paesi terzi.
Inosservanza di un obbligo di rimpatrio (articolo 7)
L'articolo 7 enuncia le disposizioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di rimpatrio. La notifica di cui al paragrafo 1 aiuterà gli Stati membri ad onorare i loro obblighi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non hanno adempiuto all'obbligo di rimpatrio.
Il paragrafo 2 definisce le procedure applicabili alle situazioni in cui un cittadino di un paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio è identificato e fermato in un altro Stato membro. Le procedure di follow-up devono essere effettuate conformemente all'acquis dell'UE in materia di rimpatrio così come alle altre disposizioni della legislazione nazionale ed europea applicabili al singolo caso, il che comporta:
1) l'adozione di una decisione di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE;
2) il rinvio del cittadino di paese terzo nello Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio, in virtù di un accordo bilaterale in vigore, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, oppure
3) il riconoscimento della decisione di rimpatrio dello Stato membro che l'ha emessa, in applicazione della direttiva 2001/40/CE.
Procedura di consultazione (articolo 8)
L'articolo 8 della presente proposta definisce le procedure necessarie per prevenire e risolvere divergenze o decisioni confliggenti fra Stati membri. La consultazione reciproca fra le autorità nazionali competenti può aiutare a prevenire e a risolvere tali situazioni conflittuali, tenendo conto al tempo stesso dell'interesse delle parti in causa. Per essere efficace, tale consultazione deve avvenire rapidamente.
Conservazione e cancellazione delle segnalazioni (articoli 6, 8 e 9)
Il paragrafo 2 dell'articolo 6 stabilisce che le segnalazioni riguardanti i rimpatri devono essere cancellate una volta avvenuto il rimpatrio del cittadino di paese terzo interessato. Questo paragrafo completa le disposizioni riguardanti il momento in cui le segnalazioni relative ai divieti di ingresso dovrebbero prendere effetto nel SIS come stabilito all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore dei controlli di frontiera. Occorre che gli Stati membri prendano ogni misura necessaria a garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento della partenza e l'attivazione nel SIS della segnalazione relativa al divieto d'ingresso.
L'articolo 9 contiene altre disposizioni sulla cancellazione delle segnalazioni. Oltre alle situazioni contemplate all'articolo 6 e all'articolo 8 - situazioni in cui la cancellazione delle segnalazioni avviene a seguito del rimpatrio del cittadino di paese terzo interessato o a seguito di una procedura di consultazione -, una segnalazione riguardante il rimpatrio dovrebbe essere cancellata anche quando la decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE è stata revocata o annullata. La seconda parte del paragrafo 1 riguarda la situazione in cui la segnalazione deve essere cancellata per il fatto che la partenza della persona non è stata debitamente registrata.
Nel quadro dell'ulteriore miglioramento del SIS, verrà esaminata l'opportunità di tenere traccia, nel sistema, delle decisioni di rimpatrio anche dopo la loro esecuzione. Questa informazione potrebbe essere utile nel caso in cui un cittadino di paese terzo rientri nel territorio degli Stati membri e ne venga constatato il soggiorno irregolare in uno Stato membro diverso da quello che ha emesso la prima decisione di rimpatrio.
Nel caso in cui il rimpatrio non sia stato confermato o la segnalazione riguardante il rimpatrio non sia stata cancellata per altri motivi, il periodo massimo di conservazione sarà di cinque anni in linea con il periodo di conservazione delle segnalazioni relative ai respingimenti (articolo 34 della proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera).
Trasferimento di dati a paesi terzi (articolo 10)
L'articolo 10 contiene specifiche disposizioni relative al trasferimento di dati a paesi terzi a condizioni rigorose.
Diritti d'accesso (articolo 12)
Negli Stati membri, le autorità responsabili dell'adozione di decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE possono essere molto diverse. A seconda del motivo del soggiorno irregolare (ad es. rifiuto dell'asilo, superamento del periodo di validità del visto, permesso di soggiorno scaduto), autorità diverse possono essere responsabili dell'adozione di tali decisioni, comprese le autorità giudiziarie nel caso in cui il rimpatrio sia ordinato come risultato di un ricorso contro il rifiuto di un'autorizzazione o di un diritto di soggiorno, o come sanzione penale. Tali autorità dovrebbero quindi poter accedere al SIS per inserire, aggiornare, cancellare e cercare dati. Dovrebbero inoltre aver diritto ad accedere ai dati nel SIS anche le autorità responsabili dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi durante le verifiche di frontiera, i controlli di polizia e altri controlli a fini di attività di contrasto.
L'articolo 12 prevede pertanto che un adeguato accesso alle segnalazioni riguardanti i rimpatri sia dato ai seguenti soggetti:
–autorità nazionali responsabili dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi sui territori degli Stati membri, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera]. Le autorità responsabili delle verifiche di frontiera devono avere accesso ai dati ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio e che escono dal territorio degli Stati membri. La polizia e le altre autorità di contrasto sono responsabili, conformemente alla legislazione nazionale, dell'identificazione e del rimpatrio delle persone che soggiornano sul territorio nazionale. Le autorità competenti in materia di immigrazione sono responsabili dell'adozione di decisioni (comprese decisioni di rimpatrio) relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi;
–autorità giudiziarie nazionali (articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera]). Esse dovrebbero avere accesso ai dati nel SIS se sono competenti ai sensi della legislazione nazionale per l'adozione di decisioni relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi;
–utenti istituzionali, quali indicati agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera] (Europol e Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera), nell'ambito delle loro competenze in seno al Centro europeo contro il traffico di migranti (Europol) e nel contesto di compiti attinenti al rimpatrio (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera).
Applicabilità delle disposizioni del regolamento SIS sulla gestione delle frontiere (articolo 13)
L'articolo 13, infine, prevede che le disposizioni generali sul SIS figuranti nella proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera si applichino anche al trattamento dei dati inseriti ai fini della presente proposta, in particolare le disposizioni riguardanti le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia, l'inserimento e il trattamento delle segnalazioni, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche.
2016/0407 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non-refoulement, e conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce una parte essenziale dell'impegno generale per contrastare la migrazione irregolare e aumentare il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari.
(2)È necessario accrescere l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Ciò è fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nella politica dell'Unione in materia di migrazione e asilo e per aiutare le persone che necessitano di protezione internazionale.
(3)Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, in modo efficace e proporzionato, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
(4)Dovrebbe essere introdotto a livello di Unione un sistema che consenta la condivisione fra Stati membri delle informazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse conformemente a disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sul territorio degli Stati membri, e che consenta di controllare se i cittadini di paesi terzi oggetto di tali decisioni hanno lasciato il territorio degli Stati membri.
(5)Il regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera] e il regolamento (UE) 2018/xxx [cooperazione di polizia e giudiziaria] stabiliscono le condizioni relative all'istituzione, all'esercizio e all'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS).
(6)Le segnalazioni nel SIS riguardanti il rimpatrio e lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni dovrebbero aiutare le autorità competenti ad adottare le misure necessarie per eseguire le decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. Il SIS dovrebbe contribuire all'identificazione dei cittadini di paesi terzi, oggetto di tali decisioni di rimpatrio, fuggiti e fermati in un altro Stato membro, e al relativo scambio di informazioni fra Stati membri. Tali misure dovrebbero aiutare a prevenire l'immigrazione irregolare e fungere da deterrente, e a intensificare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri.
(7)Per garantire l'efficacia dei rimpatri e aumentare il valore aggiunto delle segnalazioni ad essi relative, gli Stati membri dovrebbero inserire nel SIS segnalazioni concernenti tutte le decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero inserire nel SIS segnalazioni anche quando sono emesse decisioni che impongono o attestano l'obbligo di rimpatrio nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, cioè nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento conformemente al Codice frontiere Schengen, ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro, e nei confronti di cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.
(8)Il presente regolamento dovrebbe fissare norme comuni relative all'inserimento, nel SIS, di segnalazioni riguardanti i rimpatri non appena adottate le corrispondenti decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. La segnalazione dovrebbe indicare se al cittadino di paese terzo interessato è stato concesso un termine per la partenza volontaria, anche specificando se tale termine è stato prorogato tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, e se la decisione è stata sospesa o se l'allontanamento è stato rinviato.
(9)È necessario specificare le categorie di dati che possono essere inseriti nel SIS riguardo a cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero contenere solo i dati richiesti per identificare le persone cui essi si riferiscono, per consentire alle autorità competenti di adottare decisioni in piena cognizione di causa senza perdere tempo e per garantire, ove necessario, la loro protezione rispetto a persone armate, violente, evase o coinvolte in una delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. Inoltre, per facilitare le operazioni di identificazione e individuare le identità multiple, la segnalazione dovrebbe includere anche un riferimento al documento di identificazione personale e una copia di tale documento, se disponibile.
(10)Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari afferenti alle segnalazioni riguardanti i rimpatri per garantire una cooperazione efficace e tempestiva fra gli Stati membri.
(11)Dovrebbero essere stabilite procedure per consentire agli Stati membri di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e per confermare allo Stato membro autore della corrispondente segnalazione la partenza del cittadino di paese terzo interessato. Queste informazioni dovrebbero contribuire a un più ampio follow-up dell'osservanza delle decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.
(12)Le segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbero essere cancellate non appena lo Stato membro o l'autorità competente che hanno emesso la corrispondente decisione ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono stati informati dell'avvenuto rimpatrio. Quando una decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d'ingresso, quest'ultimo dovrebbe essere inserito nel SIS conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]. In tali casi gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione relativa al divieto d'ingresso nel SIS.
(13)Il SIS dovrebbe comportare un meccanismo per notificare agli Stati membri l'inadempimento, da parte di un cittadino di paese terzo, di un obbligo di rimpatrio entro un dato periodo stabilito per la partenza volontaria. Tale meccanismo dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non hanno rispettato l'obbligo di rimpatrio.
(14)Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme obbligatorie per la consultazione fra autorità nazionali allo scopo di risolvere eventuali situazioni di istruzioni confliggenti. Tali consultazioni dovrebbero avere luogo nei casi in cui cittadini di paesi terzi che detengono, o nei cui confronti uno Stato membro sta per concedere, un permesso di soggiorno valido o un'altra autorizzazione o diritto di soggiornare sono oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio emanata da un altro Stato membro, oppure nei casi in cui possono sorgere situazioni conflittuali all'ingresso nei territori degli Stati membri.
(15)Le segnalazioni dovrebbero essere conservate nel SIS solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle finalità per le quali sono state introdotte. Conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], il periodo fissato per il riesame delle segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi è di cinque anni.
(16)I dati trattati nel SIS o trasferiti tramite scambio di informazioni supplementari possono apportare allo Stato membro d'esecuzione informazioni utili per la rapida identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il rilascio a questi ultimi di nuovi documenti, al fine di un loro rimpatrio in un paese terzo. In casi individuali, dovrebbe essere possibile scambiare tali dati e informazioni con un paese terzo a questo fine. Lo scambio di qualunque dato personale dovrebbe avvenire ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e dovrebbe essere effettuato con l'accordo dello Stato membro che ha emesso la segnalazione.
(17)Le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatrio possono essere molto diverse da uno Stato membro all'altro, e possono anche variare all'interno di uno stesso Stato membro a seconda dei motivi del soggiorno irregolare. Anche le autorità giudiziarie possono emettere decisioni di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, ad esempio come risultato di un ricorso contro il rifiuto della concessione di un'autorizzazione o di un diritto di soggiorno, o come sanzione penale. Tutte le autorità nazionali responsabili dell'adozione e dell'esecuzione di decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE dovrebbero avere diritto di accedere al SIS per inserire, aggiornare, cancellare e cercare le segnalazioni riguardanti i rimpatri.
(18)L'accesso alle segnalazioni riguardanti i rimpatri dovrebbe essere concesso alle autorità di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera] ai fini dell'identificazione e del rimpatrio di cittadini di paesi terzi.
(19)Il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (regolamento Europol) prevede che Europol sostenga e potenzi l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, e fornisca analisi e valutazioni della minaccia. Per facilitare ad Europol l'esecuzione dei suoi compiti, in particolare nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno consentire ad Europol l'accesso alla categoria di segnalazioni di cui al presente regolamento.
(20)Il regolamento (UE) 2016/1624 prevede che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o delle squadre del personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, inviati dalla guardia di frontiera e costiera europea, a consultare le banche dati europee, qualora tale consultazione sia necessaria per realizzare gli obiettivi operativi indicati nel piano operativo per le verifiche di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno il compito di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per eseguire i compiti a loro assegnati, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno dell'accesso alle segnalazioni relative ai rimpatri del SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera collegata al SIS centrale.
(21)Le disposizioni riguardanti le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'inserimento e il trattamento delle segnalazioni, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui al regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], dovrebbero applicarsi anche ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.
(22)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(23)Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(24)Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetta alla sua applicazione.
(25)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.
(26)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.
(27)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.
(28)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il […],
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione
Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure relative all'inserimento e al trattamento nel sistema d'informazione Schengen (SIS), quale istituito dal regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], di segnalazioni riguardanti i cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, così come le condizioni e le procedure relative allo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
(a)"rimpatrio": rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
(b)"cittadino di paese terzo": un cittadino di paese terzo ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/115/CE;
(c)"decisione di rimpatrio": una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE;
(d)"decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE": una decisione di rimpatrio ai sensi della lettera c), e una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio, emessa conformemente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
(e)"partenza volontaria": una partenza volontaria ai sensi dell'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE;
(f)"CS-SIS": l'unità di supporto tecnico del SIS centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera].
Articolo 3
Inserimento dei dati nel SIS
1.I dati relativi ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono inseriti nel SIS allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di supportare l'esecuzione della decisione. Quando la decisione di rimpatrio è emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, è immediatamente inserita una segnalazione nel SIS.
2.Il termine per la partenza volontaria concesso ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE è immediatamente registrato nella segnalazione.
3.La sospensione e il rinvio dell'esecuzione della decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE sono immediatamente registrati nella segnalazione.
Articolo 4
Categorie di dati
I dati inseriti nel SIS ai sensi dell'articolo 3 sono solo i seguenti:
(g)cognome/cognomi;
(h)nome/nomi;
(i)nome/nomi e cognome/cognomi alla nascita;
(j)nomi e cognomi precedenti e pseudonimi;
(k)segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
(l)luogo di nascita;
(m)data di nascita;
(n)sesso;
(o)la o le cittadinanze;
(p)se la persona in questione è armata, violenta, evasa o coinvolta in una delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo;
(q)ragione della segnalazione;
(r)autorità che effettua la segnalazione;
(s)riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
(t)azione da intraprendere;
(u)connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS;
(v)categoria del documento di identificazione;
(w)paese di rilascio del documento di identificazione;
(x)numero del documento di identificazione;
(y)data di rilascio del documento di identificazione;
(``)fotografie e immagini del volto;
(aa)dati dattiloscopici;
(bb)una copia a colori del documento d'identificazione;
(cc)termine per la partenza volontaria;
(dd)se la decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE è stata sospesa o se l'esecuzione della decisione è stata rinviata.
Non si possono inserire segnalazioni in mancanza dei dati di cui alle lettere a) ,g), k), m), n) e w). Se disponibili, sono introdotti anche tutti gli altri dati sopra elencati.
Articolo 5
Autorità responsabile dello scambio di informazioni supplementari
Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile dello scambio di informazioni supplementari relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di misure di rimpatrio conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera].
Articolo 6
Conferma del rimpatrio
1.Quando un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio è identificato in uscita alla frontiera esterna di uno Stato membro, lo Stato membro che lo ha identificato comunica allo Stato membro segnalante, tramite scambio di informazioni supplementari, i seguenti dati:
(a)il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato identificato;
(a)il luogo e l'ora della verifica;
(b)se il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri;
(c)se il rimpatrio era un adempimento volontario di un corrispondente obbligo oppure è stato imposto;
(d)il paese terzo di destinazione.
Quando un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio esce dalla frontiera esterna dello Stato membro segnalante, la conferma del rimpatrio è comunicata all'autorità competente ai sensi della legge nazionale.
2.Lo Stato membro segnalante cancella immediatamente la segnalazione una volta ricevuta la conferma del rimpatrio.
3.Ogni mese gli Stati membri forniscono all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ("l'Agenzia") statistiche sul numero dei rimpatri confermati, specificando se hanno avuto luogo in adempimento volontario di un corrispondente obbligo o se sono stati imposti, e sui paesi terzi di destinazione. Tali statistiche non contengono dati personali.
Articolo 7
Inosservanza di decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE
1.Il CS-SIS notifica agli Stati membri informazioni in merito alle loro segnalazioni riguardanti i rimpatri per le quali è scaduto il termine per la partenza volontaria.
2.Quando un'autorità competente identifica un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio e accerta l'inosservanza dell'obbligo di rimpatrio, consulta immediatamente lo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari per stabilire senza indugio l'azione da intraprendere.
Articolo 8
Procedura di consultazione
1.Quando uno Stato membro esamina la possibilità di concedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio introdotta da un altro Stato membro, consulta in primo luogo, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione. Lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione risponde entro sette giorni. Se lo Stato membro che ha esaminato tale possibilità decide di concedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, la segnalazione riguardante il rimpatrio viene cancellata.
2.Quando uno Stato membro esamina la possibilità di introdurre una segnalazione riguardante il rimpatrio per un cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro, informa, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro di rilascio per consentirgli di decidere se vi sono motivi che giustifichino il ritiro di tale titolo. Lo Stato membro di rilascio fornisce una risposta definitiva entro sette giorni.
3.In caso di hit riguardante una segnalazione riguardante il rimpatrio di un cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, lo Stato membro che ha identificato il cittadino di paese terzo in questione consulta immediatamente, tramite scambio di informazioni supplementari, gli Stati membri coinvolti, per stabilire l'azione da intraprendere.
4.Quando un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio è identificato all'atto dell'attraversamento in ingresso delle frontiere esterne, lo Stato membro che lo ha identificato informa immediatamente, tramite scambio di informazioni supplementari, lo Stato membro segnalante ai fini della cancellazione della segnalazione.
5.Ogni anno gli Stati membri presentano all'Agenzia statistiche sulle consultazioni effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 9
Cancellazione delle segnalazioni
1.Fermi restando gli articoli 6 e 8, le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate in caso di revoca o di annullamento, da parte dell'autorità competente, della decisione su cui erano basate. Le segnalazioni riguardanti i rimpatri sono cancellate anche quando il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare di aver lasciato il territorio degli Stati membri ai sensi di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.
2.Le segnalazioni riguardanti i rimpatri inserite relativamente a una persona che ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o di un altro Stato i cui cittadini sono beneficiari del diritto alla libera circolazione nell'Unione sono cancellate non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], di tale acquisizione.
Articolo 10
Trasferimento di dati personali a paesi terzi ai fini del rimpatrio
I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari a norma del presente regolamento possono essere trasferiti a un paese terzo o messi a sua disposizione conformemente al Capo V del regolamento (UE) 2016/679, con l'autorizzazione dello Stato membro segnalante, solo ai fini dell'identificazione di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e del rilascio, a questi, di un documento di identificazione o di viaggio, a scopo di rimpatrio.
Articolo 11
Statistiche
Ferme restando le disposizioni relative alle statistiche di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera], l'Agenzia stila statistiche giornaliere, mensili e annuali, con cifre sia complessive che per Stato membro, sul numero delle segnalazioni ai fini del rimpatrio introdotte nel SIS, compresi i dati di cui all'articolo 4, lettera x), del presente regolamento, sulle notifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e sul numero delle segnalazioni ai fini del rimpatrio cancellate a seguito dell'adempimento del corrispondente obbligo. L'Agenzia stila statistiche mensili e annuali sui dati forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento. Tali statistiche non contengono dati personali.
Articolo 12
Diritto di accesso ai dati nel SIS
1.L'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente sono riservati alle autorità nazionali di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera] ai fini di identificazione e di rimpatrio di cittadini di paesi terzi.
2.Nell'ambito del suo mandato, Europol ha diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli allo scopo di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e il favoreggiamento della migrazione irregolare conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera].
3.I membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o delle squadre del personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, così come i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno diritto, nell'ambito del loro mandato, di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli ai fini delle verifiche di frontiera, della sorveglianza di frontiera e delle operazioni di rimpatrio tramite l'interfaccia tecnica istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, come indicato all'articolo 31 e all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera], e secondo le condizioni ivi stabilite .
Articolo 13
Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera]
Nella misura in cui non sono stabilite dal presente regolamento, le disposizioni riguardanti le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia, l'inserimento e il trattamento delle segnalazioni, le condizioni relative all'accesso alle segnalazioni e alla loro conservazione, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 22, 28, 29, paragrafo 4, e agli articoli da 33 a 54 del regolamento (UE) 2018/ xxx [verifiche di frontiera], si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dalla data stabilita dalla Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche di frontiera].
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
Ambito della politica: Migrazione e affari interni (titolo 18)
1.3.Natura della proposta/iniziativa
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
☑ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Obiettivo — Verso una nuova politica in materia di migrazione
La necessità di rivedere la base giuridica del SIS al fine di inserire le decisioni di rimpatrio emesse conformemente alla direttiva 2008/115/CE e di affrontare l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati è stata sottolineata dalla Commissione in numerose occasioni. Ad esempio, nel piano d'azione dell'UE sul rimpatrio e nella comunicazione «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», che attua gli impegni stabiliti nell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha concluso che si devono sfruttare meglio i sistemi informatici su larga scala al fine di rendere più efficace il sistema di rimpatrio.
L'immigrazione irregolare è incentivata anche dal fatto - noto - che il sistema di rimpatrio dell'UE (rimpatrio degli immigrati irregolari e di coloro le cui domande di asilo sono rifiutate) funziona in modo imperfetto. Nella comunicazione sulla politica di rimpatrio dell'UE, la Commissione ha concluso che il potenziale del SIS nel settore dei rimpatri può essere ulteriormente rafforzato. La presente proposta di regolamento intende affrontare tale questione e migliorare la coerenza tra la politica in materia di rimpatrio e il SIS. La proposta è volta a stabilire le condizioni e le procedure d'uso del SIS ai fini del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare nei confronti dei quali le autorità nazionali competenti hanno emesso una decisione di rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.
Basata su uno studio avviato allo scopo di valutare la fattibilità e le implicazioni tecniche ed operative di inserire nel SIS le decisioni di rimpatrio adottate ai sensi della direttiva 2008/115/CE, e pienamente in linea con gli obiettivi della Commissione indicati nella suddetta comunicazione e il piano strategico 2016-2020 della DG Migrazione e affari interni, la presente proposta mira ad estendere l'uso del SIS e, così facendo, a creare nell'ambito del SIS un sistema a livello di UE per lo scambio di dati e il monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio; tale modifica rafforzerà in modo significativo la sistematica condivisione delle informazioni relative alle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE.
1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico
Piano strategico 2016-2017 e Piano di gestione 2017 della DG Migrazione e affari interni
Obiettivo specifico 1.1: Ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare (politiche di rimpatrio efficaci)
Attività ABM/ABB interessate
Capitolo 18 02 – Sicurezza interna
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
La registrazione nel SIS delle decisioni di rimpatrio adottate ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE come segnalazioni si tradurrà in benefici tangibili, in particolare per quanto riguarda la visibilità delle informazioni negli Stati membri e la semplificazione delle azioni di seguito.
La proposta mira a sostenere le autorità nazionali competenti nei loro sforzi volti a:
1. monitorare se l'obbligo di rimpatrio è stato rispettato con riferimento a ciascuna decisione di rimpatrio emessa conformemente alla direttiva 2008/115/CE;
2. eseguire la decisione in caso di inadempienza;
3. verificare se un cittadino di paese terzo presente sul territorio in posizione irregolare sia oggetto di una decisione emessa da un altro Stato membro;
4. dare esecuzione alle decisioni per conto di altri Stati membri;
5. identificare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sulla base di informazioni riguardanti le decisioni esecutive;
6. raccogliere dati statistici sulle decisioni rispettate e non rispettate.
La presente proposta avrà un impatto positivo sull'attività degli utenti finali. I funzionari che operano sul campo e le autorità di emissione potranno disporre di informazioni migliori e ciò consentirà loro di adottare le azioni più adeguate in maniera tempestiva. Sostanzialmente, la proposta di regolamento offre alle autorità degli Stati membri un ulteriore strumento che consentirebbe loro di soddisfare in modo efficace l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse in conformità della direttiva 2008/115/CE.
Alcune modifiche di natura tecnica e operativa avranno conseguenze per le pratiche, l'organizzazione e le infrastrutture esistenti. La registrazione nel SIS delle decisioni di rimpatrio emesse ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE implicherebbe, in primo luogo, procedure operative nuove/modificate, categorie aggiuntive di dati nelle segnalazioni riguardanti i rimpatri e nuove funzionalità del SIS (ad esempio, la funzione di informare l'autorità di emissione quando il termine per la partenza volontaria è scaduto). Tali modifiche richiedono la creazione di infrastrutture adeguate negli Stati membri per inserire e gestire le segnalazioni riguardanti i rimpatri nel SIS e capacità di stoccaggio supplementare nel SIS centrale.
Un'analisi del carico di lavoro ha rilevato che tutti gli operatori coinvolti (e, segnatamente, le guardie di frontiera e gli agenti/funzionari di polizia e le autorità preposte all'emissione delle decisioni di rimpatrio) vedrebbero aggravato il rispettivo carico di lavoro dalla necessità di gestire le segnalazioni riguardanti i rimpatri e di dare seguito ad un maggiore numero di riscontri positivi («hit»).
Occorre anche raggiungere un livello minimo di armonizzazione in tutti gli Stati membri per quanto riguarda il trattamento delle persone che sono già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE da parte di un altro Stato membro.
Infine, dal momento che la proposta prevede il trattamento di dati personali, vi è un potenziale impatto sui diritti fondamentali dell'individuo. In sede di redazione del testo, tuttavia, si è tenuto conto di tale aspetto e sono state adottate le garanzie necessarie al fine di rispettare i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Durante il potenziamento del sistema
Una volta approvato il progetto di proposta e adottate le specifiche tecniche e le disposizioni attuative, il SIS sarà potenziato in vista di realizzare le modifiche proposte. eu-LISA coordinerà la gestione del progetto di upgrading del sistema. L'Agenzia istituirà una struttura di gestione del progetto e fornirà un calendario dettagliato con l'indicazione delle tappe fondamentali per l'attuazione delle modifiche proposte che consentirà alla Commissione di monitorare da vicino l'attuazione della proposta.
Obiettivo specifico — Entrata in funzione delle funzionalità aggiornate del SIS nel 2020.
Indicatore — Superamento con esito positivo del collaudo generale preliminare del sistema aggiornato.
Una volta entrato in funzione il sistema, eu-LISA provvederà affinché siano attivate procedure intese a controllare il funzionamento del SIS rispetto agli obiettivi di risultati, economicità, sicurezza e qualità del servizio. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS, e successivamente ogni due anni, eu-LISA dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Inoltre, eu-LISA produce statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, al numero annuo di riscontri positivi per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al medesimo a fini di inserimento, aggiornamento o cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro.
Tre anni dopo l'inizio delle attività del SIS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi, un esame dell'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, della sicurezza del SIS centrale e delle eventuali implicazioni per attività future così come una verifica della continua validità dei principi di base. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Obiettivo specifico — Uso efficace del SIS ai fini del rimpatrio di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare.
Indicatore — Le relazioni statistiche sul numero di segnalazioni, redatte da eu-LISA e il numero di hit, fornito dagli Stati membri, consentiranno alla Commissione di valutare i risultati e l'impatto dell'iniziativa nonché la sua applicazione da parte degli Stati membri.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
1. Affrontare l'immigrazione irregolare, migliorare il funzionamento del sistema di rimpatrio e rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri.
2. Assicurare la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della politica di immigrazione e asilo dell'UE e fornire un adeguato sostegno alle persone bisognose di protezione.
3. Consentire il riconoscimento reciproco tra le autorità nel settore della migrazione e l'esecuzione, in conformità all'acquis dell'UE, delle decisioni di rimpatrio emesse in tutta l'UE a norma della direttiva 2008/115/CE.
4. Verificare il rispetto delle decisioni di rimpatrio e orientare più efficacemente gli interventi delle autorità competenti.
5. Fornire dati e statistiche più affidabili sul numero di decisioni di rimpatrio emesse e sul tasso di conformità.
6. Tutte le decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2008/115/CE devono essere registrate nel SIS.
7. Contribuire all'identificazione dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio emessa conformemente alla direttiva 2008/115/CE e alla condivisione delle corrispondenti informazioni tra gli Stati membri.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
L'obiettivo della proposta – ossia l'istituzione di un sistema per scambiare informazioni sulle decisioni di rimpatrio emesse conformemente alla direttiva 2008/115/CE e per verificare se i cittadini di paesi terzi sottoposti a tali decisioni emesse conformemente alla direttiva 2008/115/CE hanno lasciato il territorio degli Stati membri -, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono da soli. Le informazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio conservate nei sistemi nazionali di immigrazione non sono sistematicamente condivise con gli altri Stati membri. Di conseguenza, gli altri Stati membri non sono a conoscenza delle decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi che si spostano clandestinamente in tutta l'UE e transitano in altri Stati membri. È importante sottolineare il valore aggiunto di un sistema su scala dell'UE che sia in grado di affrontare efficacemente le attuali lacune informative della politica in materia di rimpatrio, obiettivo che non può essere conseguito utilizzando sistemi nazionali distinti, perché in tal modo si perpetuerebbero i problemi relativi alla mancanza di armonizzazione nella gestione delle decisioni di rimpatrio in tutti gli Stati membri. Inoltre, le decisioni di rimpatrio registrate nel SIS forniranno anche agli altri Stati membri la possibilità di stabilire se una persona sottoposta a verifiche formi oggetto di una (o più) decisioni di rimpatrio. Pertanto, il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea consisterà nell'aumentare la visibilità delle decisioni di rimpatrio degli altri Stati membri.
La creazione di segnalazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio e i divieti d'ingresso nel SIS consentirà inoltre di migliorare la qualità delle informazioni e permetterà agli operatori sul campo di reperire informazioni sufficienti, tempestive, pertinenti, accurate e strutturate in un formato utilizzabile. Gli utilizzatori finali disporranno di informazioni migliori e, conseguentemente, l'intervento dell'UE rafforzerà notevolmente gli aspetti operativi del loro lavoro.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1. La fase di sviluppo dovrebbe iniziare solo dopo che i requisiti tecnici e operativi saranno stati pienamente definiti. Il SIS non sarà aggiornato se non saranno definitivamente adottati gli strumenti giuridici di base che ne stabiliscono le finalità, l'ambito di applicazione, le funzioni e le particolarità tecniche.
2. La Commissione ha condotto, e continua a condurre, consultazioni con i portatori d'interessi, ivi compresi i delegati del comitato SISVIS nel quadro della procedura di comitatologia e il gruppo di contatto della direttiva rimpatri. Le discussioni si sono svolte in occasione di varie riunioni del comitato SISVIS (10 maggio e 30 giugno 2016) e del gruppo di contatto della direttiva rimpatri (16 novembre 2015, 18 marzo e 20 giugno 2016). Il 5 febbraio 2016 ha avuto luogo un seminario congiunto con i delegati del comitato SISVIS e del gruppo di contatto della direttiva rimpatri.
3. Inoltre, la Commissione si è anche rivolta ad esperti esterni; i risultati sono stati integrati negli sviluppi della presente proposta:
- nell'ottobre 2015 la Commissione ha avviato uno studio esterno inteso a valutare la fattibilità e le implicazioni tecniche ed operative di istituire nell'ambito del SIS un sistema a livello di UE per lo scambio di dati e il monitoraggio del rispetto delle decisioni di rimpatrio. Lo studio è stato ultimato nell'aprile 2016.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
La presente proposta è compatibile con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE che stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ne costituisce lo sviluppo. Essa mira a dare visibilità e incrementare il tasso di adempimento delle decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità competenti conformemente alle procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE. La presente proposta intende contribuire all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, rendendo obbligatorio registrarle nel SIS.
La presente proposta è anche coerente con altre esistenti politiche dell'Unione e proposte legislative della Commissione, segnatamente:
1. Un'efficace politica di rimpatrio dell'UE, intesa a sostenere e a migliorare il sistema dell'UE di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri. Ciò contribuirà a ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare verso l'UE, uno degli obiettivi principali dell'agenda europea sulla migrazione.
2. Eurodac e il sistema «Dublino»: l'introduzione nel SIS delle decisioni di rimpatrio aiuterà infatti gli Stati membri a verificare se i richiedenti asilo respinti hanno lasciato il territorio degli Stati membri e fatto ritorno ad un paese terzo in ottemperanza ad una decisione di rimpatrio. Essa completerà inoltre la proposta della Commissione di estendere l'uso di EURODAC per identificare cittadini di paesi terzi in posizione irregolare che non chiedono asilo e che potrebbero spostarsi clandestinamente nell'UE;
3. Il sistema di ingressi/uscite: il nuovo regolamento integrerà difatti la proposta della Commissione sul sistema di ingressi/uscite e il suo utilizzo per individuare e identificare i soggiornanti fuoritermine (anche all'interno del territorio degli Stati membri);
4. Il Codice frontiere Schengen: il nuovo regolamento integrerà difatti le modifiche del codice frontiere Schengen riguardanti l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati sui cittadini di paesi terzi in uscita.
5. La proposta della Commissione sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e che abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006: il nuovo regolamento integrerà infatti le disposizioni relative all'inserimento nel SIS dei divieti di ingresso dopo il rimpatrio del cittadino di paese terzo interessato.
1.6.Durata e incidenza finanziaria
◻ Proposta/iniziativa di durata limitata
–◻Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
☑ Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 al 2020,
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
–☑a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–◻ a opera delle agenzie esecutive
□ Gestione concorrente con gli Stati membri
☑ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–☑ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.
Osservazioni
Alla Commissione spetterà la gestione generale della politica ed eu-LISA sarà competente per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione del sistema.
Le spese relative alle infrastrutture di comunicazione (stanziamento della DG HOME) indicate nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta della Commissione di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e la proposta di regolamento della Commissione sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale si applicano alla presente proposta. Le spese di cui alla presente proposta sono complementari alle suddette proposte atteso che il SIS costituisce un unico sistema d'informazione.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Sono applicabili le disposizioni sul riesame e il monitoraggio di cui all'articolo 54, paragrafi 7 e 8, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera.
La Commissione, gli Stati membri e l'agenzia dovranno riesaminare periodicamente e monitorare l'uso del SIS, per verificare che continui a funzionare in modo efficace ed efficiente. La Commissione sarà assistita dal comitato per l'attuazione delle misure tecniche e operative previste dalla presente proposta.
Ogni due anni eu-LISA riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento tecnico (compresa la sicurezza) del SIS, all'infrastruttura di comunicazione su cui si basa e allo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri.
Inoltre, ogni quattro anni la Commissione è tenuta ad effettuare e trasmettere al Parlamento e al Consiglio una valutazione globale del SIS e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di:
a) analizzare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi;
b) valutare se restino validi i principi di base del sistema;
c) esaminare il modo in cui il regolamento è applicato al sistema centrale;
d) valutare la sicurezza del sistema centrale;
e) valutare le implicazioni per il futuro funzionamento del sistema.
2.2.eu-LISA è inoltre tenuta a produrre statistiche giornaliere, mensili e annuali sull'uso del SIS e a provvedere al monitoraggio permanente del sistema e del suo funzionamento rispetto agli obiettivi. Sistema di gestione e controllo
2.2.1.Rischi individuati
Sono stati individuati i seguenti rischi:
1. eu-LISA potrebbe avere difficoltà nel gestire gli sviluppi presentati nella presente proposta parallelamente agli altri sviluppi in corso (ad esempio l'attuazione del sistema AFIS nel SIS) e futuri (ad esempio il sistema di ingressi/uscite, l'ETIAS e l'aggiornamento dell'Eurodac). Questo rischio potrebbe essere attenuato garantendo che eu-LISA disponga di personale e risorse sufficienti per svolgere tali compiti e la gestione corrente del contratto di manutenzione operativa del sistema (MWO).
2. Difficoltà per gli Stati membri
2.1 Sono ipotizzabili difficoltà di natura finanziaria, poiché l'attuazione richiede investimenti anche da parte degli Stati membri; il rischio potrebbe essere attenuato mediante l'erogazione di finanziamenti dell'UE a favore degli Stati membri, ad esempio nell'ambito della componente “Frontiere” del Fondo sicurezza interna (ISF — frontiere).
2.2. I sistemi nazionali devono essere allineati ai requisiti centrali e le discussioni in proposito con gli Stati membri possono ritardare l'evoluzione. Questo rischio potrebbe essere attenuato affrontando la questione per tempo con gli Stati membri in modo da poter agire al momento opportuno.
2.3 Rischi connessi alle procedure a livello nazionale.
2.3.1 Le decisioni di rimpatrio non sono create, aggiornate o cancellate tempestivamente:
- il meccanismo per verificare che una persona oggetto di una decisione di rimpatrio faccia effettivo rientro nel paese di origine entro il termine stabilito per la partenza volontaria funzionerà soltanto se le decisioni di rimpatrio sono immediatamente registrate nel SIS come segnalazioni non appena emesse;
- è possibile che, a causa della temporanea indisponibilità del SIS alle frontiere esterne o di errori umani, la partenza del rimpatriando non venga registrata; ciò significa che la segnalazione del rimpatrio rimarrà nel SIS e non verrà registrata la segnalazione relativa a un divieto d'ingresso a seguito della partenza dell'interessato. Tale rischio può essere attenuato dando accesso alle segnalazioni relative alle decisioni di rimpatrio alle guardie di frontiera in ingresso, di modo che possano vedere la segnalazione durante le procedure di ingresso e contattare le autorità competenti per stabilire quali ulteriori azioni intraprendere in caso di hit.
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
Le competenze relative alle componenti centrali del SIS spettano a eu-LISA. Per monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria, alla gestione delle frontiere e ai reati, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri e alla Commissione.
I conti di eu-LISA saranno soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione svolgerà i suoi audit in cooperazione con il revisore interno dell'Agenzia.
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
Le misure previste per combattere le frodi, previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, sono le seguenti:
1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il suo personale.
3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.
Conformemente a tale disposizione, il 28 giugno 2012 il consiglio di amministrazione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha adottato la decisione relativa ai termini e alle condizioni delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari degli interessi finanziari dell'Unione.
Sarà di applicazione la strategia della DG HOME in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Rubrica 3 - Sicurezza e cittadinanza
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
18.0207 – Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
SÌ/NO
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
3
|
Sicurezza e cittadinanza
|
eu-LISA
|
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
Titolo 1: Spese di personale
|
Impegni
|
1)
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,210
|
|
Pagamenti
|
2)
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,210
|
Titolo 2: Spesa per infrastrutture e spesa di funzionamento
|
Impegni
|
(1a)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Titolo 3: Spese operative
|
Impegni
|
(1a)
|
2,520
|
0,447
|
0,447
|
3,414
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
1,008
|
1,959
|
0,447
|
3,414
|
TOTALE degli stanziamenti
per eu-LISA
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
2,590
|
0,517
|
0,517
|
3,624
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
1,078
|
2,029
|
0,517
|
3,624
|
• TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
4)
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
5)
|
|
|
|
|
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
6)
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
• TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
4)
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
5)
|
|
|
|
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
6)
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
2,590
|
0,517
|
0,517
|
3,624
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
1,078
|
2,029
|
0,517
|
3,624
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
5
|
“Spese amministrative”
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: <…….>
|
• Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi di eu-LISA
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Sviluppo del sistema centrale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contraente
|
|
|
1
|
0,770
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,770
|
Software
|
|
|
1
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500
|
Hardware
|
|
|
1
|
0,250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,250
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
|
|
2.520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,520
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2
Manutenzione sistema centrale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contraente
|
|
|
1
|
0
|
1
|
0,078
|
1
|
0,078
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,156
|
Software
|
|
|
1
|
0
|
1
|
0,225
|
1
|
0,225
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,450
|
Hardware
|
|
|
1
|
0
|
1
|
0,075
|
1
|
0,075
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,150
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
|
|
0
|
|
0,378
|
|
0,378
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,756
|
OBIETTIVO SPECIFICO 3
Riunioni/formazione
|
|
Attività di formazione
|
|
|
1
|
0,069
|
1
|
0,069
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,138
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 3
|
|
|
|
0,069
|
|
0,069
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,138
|
COSTO TOTALE
|
|
2,520
|
|
0,447
|
|
0,447
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,414
|
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA
3.2.3.1.Sintesi
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
Funzionari (gradi AD)
|
|
|
|
|
Funzionari (grado AST)
|
|
|
|
|
Agenti contrattuali
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,210
|
Agenti temporanei
|
|
|
|
|
Esperti nazionali distaccati
|
|
|
|
|
TOTALE
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
0,210
|
Le assunzioni sono previste per gennaio 2018. Il personale deve essere disponibile all'inizio del 2018 per consentire di iniziare lo sviluppo in tempo utile affinché il SIS II possa entrare in funzione nel 2020. Un (1) agente contrattuale è necessario per sopperire alle esigenze relative all'attuazione del progetto e per attività di supporto operativo e di manutenzione dopo la messa in funzione. Tale risorsa sarà impiegata per:
sostenere l'attuazione del progetto in qualità di membri del team di progetto, con attività come: la definizione dei requisiti e delle specifiche tecniche, la cooperazione e il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione, gli aggiornamenti del documento di controllo dell'interfaccia (ICD), il controllo dei risultati contrattuali, la consegna e gli aggiornamenti della documentazione, ecc.
Attività di sostegno durante la transizione per rendere il sistema operativo in cooperazione con il contraente (monitoraggio della release di nuovi software, aggiornamenti del processo operativo, formazioni, comprese le attività di formazione degli Stati membri) ecc.
Sostegno alle attività a più lungo termine, definizione delle specifiche, preparazione contrattuale in caso di reingegnerizzazione del sistema o qualora il nuovo contratto di manutenzione operativa (MWO) del SIS II debba essere modificato per tener conto di cambiamenti aggiuntivi (di ordine tecnico e di bilancio).
Attuare il sostegno di secondo livello in seguito all'entrata in funzione, nel corso della manutenzione continua e delle operazioni.
Giova notare che la nuova risorsa (agente contrattuale ETP) si aggiungerà alle risorse interne delle squadre che saranno anch'esse dedicate agli altri progetti e attività e alle attività progettuali/contrattuali e di follow-up finanziario/operativo. Grazie al ricorso all'agente contrattuale i contratti avranno durata e continuità adeguate per garantire la continuità operativa e lo stesso personale specializzato potrà essere impiegato in attività di sostegno operativo dopo la conclusione del progetto. Per di più, le attività di sostegno operativo richiedono l'accesso all'ambiente di produzione, che non può essere concesso a contraenti o ad agenti esterni.
.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno N+2
|
Anno N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
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XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
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10 01 05 01 (ricerca diretta)
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•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
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XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
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XX 01 04 yy
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- in sede
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- nelle delegazioni
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XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
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10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)
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Altre linee di bilancio (specificare)
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TOTALE
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XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
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Personale esterno
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3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–◻
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–☑
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
La proposta prevede una riprogrammazione della dotazione rimanente per le "Frontiere intelligenti" del Fondo sicurezza interna, per applicare le funzionalità e le modifiche contenute nelle due proposte. Il regolamento ISF-Frontiere è lo strumento finanziario in cui è stato inserito il bilancio per l'attuazione del pacchetto "frontiere intelligenti". All'articolo 5 esso prevede che 791 milioni di EUR siano destinati a un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne alle condizioni previste all'articolo 15. Di questi 791 milioni di EUR, 480 sono riservati allo sviluppo del sistema di ingressi/uscite e 210 allo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'importo rimanente - 100,828 milioni di EUR - sarà in parte usato per coprire i costi delle modifiche previste dalla presente proposta.
–◻
La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–☑
La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Totale
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Specificare l'organismo di cofinanziamento
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TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
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3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–☑
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻sulle risorse proprie
–☑sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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Anno
2018
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anno
2021
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Articolo 6313
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.
18.02.08 (sistema d'informazione Schengen), 18.02.07 (eu-LISA)
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.
Il bilancio comprende un contributo da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.